LE SANZIONI TRIBUTARIE Cagliari, 8 Aprile 2014 S.S.E.F. seconda
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LE SANZIONI TRIBUTARIE Cagliari, 8 Aprile 2014 S.S.E.F. seconda
La responsabilità penale del professionista Torino-Rivoli, 11 dicembre 2014 A.N.C.O.T. Avv. Emiliano Covino [email protected] AVV. EMILIANO COVINO La complessità dei tributi come conseguenza della proliferazione degli obblighi e delle sanzioni. La sanzione amministrativa è utile a rendere credibile un obbligo Gli obblighi sono funzionali ai controlli, pertanto disegnati intorno al tributo cui si riferiscono. .L’obbiettivo è quello di rendere credibile i sistemi tributari fondati sull’autoliquidazione dei tributi Torino, 11 dicembre 2014 Avv. Emiliano Covino 2 2 Il sistema delle punizioni tributarie: un quadro d’insieme. Evasione fiscale o violazioni di obblighi formali Risarcimento del ritardato versamento INTERESSI Sanzioni accessorie Torino, 11 dicembre 2014 La “specialità” delle sanzioni penali Misure punitive SANZIONI AMMINISTRATIVE Sanzioni formali in misura fissa tra minimi e massimi Avv. Emiliano Covino SANZIONI PENALI Sanzioni sostanziali proporzionali al tributo tra minimi e massimi 3 3 La natura tributaria della sanzione art. 1, cc. 33 e 34 l. n. 296/06 La sanzione tributaria è quella “prevista per la violazione di norme tributarie” (articolo 2 D.Lgs. n. 472/1997) Incostituzionale art. 2, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche per disposizioni non aventi natura tributaria : VEDI SLIDE SUCCESSIVA . Espressa applicazione del D.Lgs n. 472/97dei soggetti che prestano assistenza fiscale cioè quelle “strettamente correlate alle violazioni di norme disciplinanti il rapporto tributario” C.M. 21.03.2002, n. 25/E Art. 102, secondo comma, Cost. e VI disp.trans.: se autorizza la trasformazione dei giudici speciali preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia non consente di snaturare le materie alla loro competenza. Torino, 11 dicembre attribuite 2014 Avv. Emiliano Covino 4 4 Irrogazioni di sanzioni per contributi INPS e contabilità lavorativa • L’AE è competente anche per l’irrogazione delle sanzioni INPS ed contabilità lavorativa • Rinvio ai poteri istruttori del DPR 600/73 ad opera dell’art. 1 del d.lgs 462/97 • Tali sanzioni, seppur emanante dall’Ufficio fiscale, non hanno natura tributaria. • Tuttavia, l’iscrizione a ruolo avviene ad opera dell’AE dal 01.01.2007 (DL 185/2008) – Tuttavia tali cartelle ma non erano rottamabili (entro il 28 febbraio 2014) • Giudice competente: tribunale civile, sez. lavoro: • Entro 40 giorni e non 60 Le sanzioni amministrative: tra sostanzialità e formalità: C.M. 03.08.2001, n. 77/E La natura della violazione amministrativa tributaria. Natura formale Non incide sulla determinazione o sul versamento del tributo Non incide sui controlli Torino, 11 dicembre 2014 Natura sostanziale Semplificando la natura può essere osservata dalla sanzione prevista in misura fissa o proporzionale. incide sulla determinazione o sul versamento del tributo Natura meramente formale Avv. Emiliano Covino 6 6 Violazione formale Violazioni meramente formali No Violazione “meramente” formale Non punibilità 7 Torino, 11 dicembre 2014 Attività di verifica Ostacolo all’attività di controllo Si Violazione formale NO: per tutte le omesse dichiarazioni. SÌ: Per comportamenti opzionali dimostrati dal contegno del contribuente Applicazione della sanzione 7 Avv. Emiliano Covino Il sistema penale tributario: i principi cardini e le fattispecie più rilevanti AVV. EMILIANO COVINO Delitti dichiarativi e non dichiarativi • In particolare il d.lgs 74 prevede due principali categorie di reati puniti tutti a titolo di dolo specifico; • a) i delitti in materia di dichiarazioni e comprende i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5). • Si tratta di una categoria comunque eterogenea poichè vi sono sia reati che dipendono dall’utilizzo di documenti contraffatti o alterati (ipotesi di frode) sia reati connessi a dichiarazioni genericamente infedeli per motivi sia di fatto che di diritto AVV. EMILIANO COVINO ..segue • B) i c.d. delitti in materia di documenti e pagamento delle imposte, (indipendenti rispetto alla dichiarazione) consistenti in violazioni connesse alla documentazione fiscale di determinate transazioni ed al pagamento del tributo, cui appartengono i reati previsti nelle ipotesi di 1. emissione di fatture false, 2. occultamento o distruzione di documenti contabili 3. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (artt. 8, 9 10 –bis-ter-quater-e 11). AVV. EMILIANO COVINO Elemento soggettivo; il dolo specifico di evasione • Si desume dall’uso costante della locuzione “al fine di” • Fatta eccezione per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte(art 11), per il quale il fine è quello di “sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, per gli altri delitti è richiesto il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” o “di consentire a terzi l’evasione” • “I quali si intendono comprensivi , rispettivamente anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi” (art. 1 , c.1, lett. d)) AVV. EMILIANO COVINO Segue. Dolo specifico da evasione • Con riferimento all’art. 4 , delitto di frode fiscale, della l. 516 del 1982, caratterizzata dal medesimo elemento psicologico del dolo specifico da evasione la Cassazione con la Sent. n. 5829 del 3 febbraio 1999 ha precisato che ; • Lo scopo della evasione fiscale cui deve essere diretta la falsità documentale, non si ha soltanto quando il contribuente tenda a dichiarare o a fare accertare un reddito inferiore a quello effettivo, ma anche quando esso si proponga in qualsiasi modo di non pagare o di non pagare integralmente l'imposta dovuta ed addirittura anche quando si proponga soltanto di ritardare il pagamento dell'imposta stessa. AVV. EMILIANO COVINO Momento consumativo del reato • Il momento consumativo coincide con la DATA di presentazione della dichiarazione all’amministrazione finanziaria • In questo senso si è espressa la giurisprudenza sul tema ; cass. 27/00, 47701/03, 2090/02, 358/02, 8555/02 AVV. EMILIANO COVINO Momento consumativo e inefficacia della dichiarazione correttiva • Non costituisce causa di non punibilità del reato la eventuale successiva presentazione , sia pure nei termini fissati dalla legge per la presentazione annuale, di una dichiarazione correttiva di quella fraudolenta • Corte Cass Sent. n. 380/19781 del 28 febbraio 2003; La presentazione di una dichiarazione correttiva di quella fraudolenta pur se avvenuta nei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale non costituisce causa di non punibilità (vedi sentenza) • in questo caso a livello amministrativo il contribuente non incorre in alcuna sanzione • a livello penale invece verrà sanzionato a prescindere dalla integrazione della dichiarazione AVV. EMILIANO COVINO Delitti in materia di dichiarazione e non punibilità del tentativo • Corte Cass Sent. n. 1903/47701 del 17 novembre 2003 • In caso di accertamento di irregolarità fiscali compiute nel corso del periodo di imposta non può strumentalmente contestarsi una truffa aggravata ai danni dello Stato per alterare il sistema penale di repressione dell'evasione fiscale predisposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000 che rende non punibile il tentativo (nella specie era stata contestata la truffa per avere erroneamente applicato il regime del cosiddetto margine ex art. 36 del D.L. n. 41/1995 in luogo di quello ex D.L. n. 331/1993 relativo all'Iva sull'intero corrispettivo di un acquisto intracomunitario, inducendo in errore lo Stato con una autocertificazione di assolvimento degli obblighi Iva). (vedi sentenza) AVV. EMILIANO COVINO Dichiarazione fraudolenta • I c.d. reati dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5, fanno riferimento alla sola dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette ed all’IVA che come è noto confluiscono nella dichiarazione unificata annuale insieme all’IRAP • In questo caso ovviamente non si terrà conto della parte relativa all’imposta regionale • Con riferimento ai redditi sono incluse tutte le categorie di reddito indicate all’art. 6 del Tuir, compresi i compensi in natura (art. 54 Tuir) AVV. EMILIANO COVINO Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • Il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 punisce “con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque ... avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte [imposte sui redditi ed IVA] elementi passivi fittizi”. • A differenza del reato ex art. 3 la dichiarazione è basata su documenti falsi • Limitazione caratteristica del reato in esame è quella di riferirsi esclusivamente ad elementi passivi fittizi e, quindi, di tralasciare in radice manipolazioni o frodi dirette ad occultare elementi positivi dell’imponibile. • Limitazione ai costi senza rilevanza dei ricavi AVV. EMILIANO COVINO Dichiarazione fraudolenta; definizione • La norma tende a colpire la dichiarazione che non soltanto non è veridica, ma risulta altresì insidiosa, in quanto supportata da un impianto contabile o più genericamente documentale atto a sviare od a ostacolare la successiva attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria o comunque ad avvalorare artificiosamente l’inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusa (relazione governativa al decreto legislativo 74/00, cass. SS.UU. N. 27/00) • Stampare fatture soggettivamente inesistenti equivale a “stampare moneta” AVV. EMILIANO COVINO Non punibilità del tentativo: la registrazione senza presentazione • al fine di integrare il reato di cui all’art. 2, non è sufficiente la mera registrazione contabile delle fatture o dei documenti, ma sarà necessario l’ulteriore elemento della presentazione ( vedi art. 1 lett. C) della dichiarazione. • La fattispecie prevista dall’art. 2 presenta un ulteriore elemento caratterizzante, non solo rispetto all’altro delitto di frode di cui all’art. 3, ma anche in relazione agli altri reati di dichiarazione, per il fatto che la punibilità del comportamento sanzionato dalla norma • non è subordinata al superamento di particolari soglie quantitative. AVV. EMILIANO COVINO Pluralità di illeciti penali nel medesimo periodo di imposta • L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). • Non reato ad actum ma connesso al comportamento tenuto all’interno del periodo di imposta. • In caso di più periodi di imposta più reati autonomi e non un unico reato continuato: effetti sulla prescrizione AVV. EMILIANO COVINO Soggetti attivi del reato • Il delitto ha natura di reato proprio e si compone di due fasi temporalmente distinte, • la prima consiste, come indicato al secondo comma dell’art.2, nella registrazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie, nonché nella detenzione degli stessi ai fini di prova • La seconda si concretizza nella indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi supportati da tali documenti Gli eventi devono succedersi nell’ordine citato ; una utilizzazione dei documenti successiva alla dichiarazione ad esempio attraverso una registrazione retrodatata del documento, non determina la realizzazione del delitto de quo ma della fattispecie meno grave della infedele dichiarazione AVV. EMILIANO COVINO Il duplice concetto di operazioni inesistenti Inesistenza oggettiva; fattura emessa a fronte di operazioni in tutto o in parte non effettuate Inesistenza oggettiva assoluta; l’operazione documentata non è mai esistita Inesistenza oggettiva relativa; l’operazione vi è stata per quantità inferiori (c.d. soprafatturazione)(vedi sentenza 33007/03) • La norma in esame colpisce ogni ipotesi di divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale della stessa, compresi i casi di simulazione relativa • Dove l’operazione è giuridicamente ed economicamente inesistente AVV. EMILIANO COVINO Falso ideologico e non materiale La fattispecie si riferisce alle ipotesi di falso ideologico non rientrando in questo contesto i casi di falsità materiale del documento che viene invece sanzionata dall’art. 3 (vedi sentenza 2318/30896 del 2001) Non rientrano in questo contesto le fatture invalide ( es. con riferimento all’art. 4 lett. d) l. 516, le fatture emesse a seguito di contratto di lease back, dichiarato per un certo periodo nullo per violazione dell’art. 2744 c.c., patto commissorio) AVV. EMILIANO COVINO Contra: Sent. n. 383/12284 del 7 febbraio 2007 • La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000) non si distingue da quella realizzata mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000) per la natura del falso (ideologico, nella prima, e materiale, nella seconda) e, comunque, in caso di creazione ex novo di un documento del tutto falso non riconoscibile per mezzo di segni esteriori (nella specie false schede carburante), si è in presenza di falso ideologico. AVV. EMILIANO COVINO Inesistenza soggettiva • Differenza tra i soggetti che appaiono in fattura ed il reale prestatore “in senso economico” • La falsità può riguardare anche uno solo dei soggetti dell’operazione • Poiché il reato si riferisce alla falsa indicazione di elementi passivi fittizi è necessario che la imputazione soggettiva non veritiera riguardi il destinatario cessionario-committente • Se la falsa indicazione riguarda il solo cedente beni o servizi allora si potrà integrare il reato di cui all’art. 8 AVV. EMILIANO COVINO Contra:Sent. del 12 marzo 2003 (dep. il 24 marzo 2003) del Tribunale di Genova • Nella determinazione del significato da assegnare alla nozione di fatture o documenti per operazioni soggettivamente inesistenti in sede di ricostruzione della fisionomia del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2, deve ritenersi che, nonostante l'uso del plurale "soggetti diversi", • nella normalità dei casi la diversità soggettiva deve riguardare il cessionario/committente, e non il cedente/prestatore d'opera AVV. EMILIANO COVINO Costi da reato e fatture false • In tema di operazioni inesistenti e frodi IVA esiste un filone interpretativo, contesta - “a rimorchio” dell’IVA ritenuta indetraibile - anche l’indeducibilità dei costi di acquisto dei beni ai fini delle imposte sul reddito. • Quindi, a seguito della contestazione dell’inesistenza soggettiva delle operazioni in oggetto, vi è di conseguenza il recupero tout court dei costi di acquisto delle beni oggetto - a monte - di una frode IVA, disconoscendone la deducibilità anche ai fini IRES ed IRAP, • Ex art.14, co. 4-bis, della L. n. 537/1993 AVV. EMILIANO COVINO Deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti: DL. n. 16/2012 • Modifica al citato comma 4-bis • Per effetto della modifica normativa in commento, la predetta disposizione è stata sostituita con la finalità di determinare e circoscrivere l’ambito della indeducibilità ai costi e alle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose. Cfr. circ. n. 32/E del 2012 • l’indeducibilità dei costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, discende direttamente dall’ordinaria applicazione delle regole di determinazione del reddito imponibile • indipendentemente da qualsiasi connessione degli stessi con fattispecie delittuose. Concorso con l’emissione di fatture false • Laddove l’utilizzatore commetta il delitto di cui all’art. 2, attraverso la indicazione degli elementi passivi fittizi originati dalle fatture false , non potrà essere chiamato a rispondere ex art. 110 c.p., a titolo di concorso con l’emittente, del reato di cui all’art. 8, costituendo per esso , in questa ipotesi, il rilascio della fattura un antefatto penalmente irrilevante (cass. SS.UU. N. 27/00) • Corte Cass.Sent. n. 1004/24167 del 16 maggio 2003 (dep. il 3 giugno 2003) • L'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti che abbia istigato l'emittente concorre moralmente nel delitto di emissione quando non si sia avvalso in dichiarazione delle fatture. (vedi sentenza): ormai superata AVV. EMILIANO COVINO Concorso tra emittente ed utilizzatore: no • In deroga all'articolo 110 del C.P. (normativa generale sul concorso di persone nella commissione dei reati) • non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (ex art. 9 comma 1 lett. b), • né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (ex art. 9, comma 1, lett. a). AVV. EMILIANO COVINO Gli effetti della manovra 2011; riduzione delle soglie • Sia per la dichiarazione fraudolenta che per l’emissione di fatture false • è stata abrogata l’attenuante che beneficiava della reclusione da 6 mesi a due anni • Nel caso di operazioni inferiori a 154.937 euro • Quindi anche coloro che emetteranno documenti per operazioni di modico valore potrebbero incorrere nella sanzione massima da un anno e sei mesi a sei anni • eventuali paradossi della norma; il contribuente che presenta dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture per pochi euro rischia la sanzione massima sopra citata • Se invece omette del tutto quella dichiarazione rischia da uno a tre anni sempre che sia sopra la soglia dei 30 mila euro altrimenti non incorrerà in alcuna sanzione AVV. EMILIANO COVINO Possibili effetti riflessi della manovra • L’abbassamento delle soglie di punibilità potrebbe portare ad un nuovo intasamento dei tavoli delle procure • riportandoci alla medesima situazione esistente prima del dlgs 74 • Entreranno con maggior facilità di delitti scaturenti da interpretazione della norma tributaria ( imputazione a periodo, inerenza, abuso del diritto ed elusione fiscale) AVV. EMILIANO COVINO Sent. n. 80 del 8 aprile 2014, la Corte Costituzionale • • • L'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele, ad esempio, previsti dagli artt. 5 e 4 D.Lgs. n. 74/2000 e a cui la Corte fa riferimento, fino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 138 del 17 settembre 2011 avevano infatti rilevanza penale solo se riguardanti importi rispettivamente superiori ad Euro 77.468,53 e ad Euro 103.291,38. E' evidente pertanto il conseguente e, dunque, il trattamento ingiustificatamente deteriore riservato al contribuente che dopo aver regolarmente presentato la dichiarazione Iva omette il versamento dell'imposta, rispetto a chi invece omette la dichiarazione o ne presenta una infedele. Ecco, quindi, la sottesa all'intervento della Consulta: eliminare la manifesta ed ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse fattispecie, elevando la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'Iva, per i fatti 17 settembre 2011, ad Euro 103.291,38, allineandola così alla più alta tra le soglie di punibilità previste in precedenza per le altre fattispecie evidenziate (quest'ultime poi sensibilmente ridotte per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 138 del 17 settembre 2011: da Euro 103.291,38 ad Euro 50.000,00, per la dichiarazione infedele e da Euro 77.468,52 ad Euro 30.000,00, per l'omessa presentazione della dichiarazione). Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) • L’altro delitto di dichiarazione fraudolenta è disciplinato dall’art. 3, che prevede la punibilità del contribuente nelle ipotesi in cui ponga in essere artifici diversi dalla utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. • A differenza della ipotesi delittuosa precedente, la fattispecie in questione è integrata sia dalle mendaci indicazioni inerenti gli elementi attivi sia da quelle relative agli elementi passivi. AVV. EMILIANO COVINO Esclusione del rapporto di sussidiarietà con l’art. 2 • Pur essendo il delitto di cui all’art. 3 una fattispecie residuale rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta previsto all’art. 2 non è escluso che possano contestarsi entrambi i reati laddove la dichiarazione includa elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivo • I reati di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 74/2000 non sono tra loro in rapporto di sussidiarietà punendo il primo la indicazione di elementi passivi fittizi ed il secondo la indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. (Cass. Sent. n. 1228 del 9 ottobre 2002) AVV. EMILIANO COVINO Falsa rappresentazione nelle scritture contabili • la norma prevede che la dichiarazione mendace si basi sull’uso di mezzi fraudolenti da cui possa derivare “una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie”, che siano nello stesso tempo “idonei ad ostacolarne l’accertamento” da parte degli uffici fiscali. • Il riferimento alle scritture contabili è imprescindibile e limita l’applicazione del reato in esame ai soli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali sia obbligatoria la tenuta di una contabilità. AVV. EMILIANO COVINO Elementi costitutivi del reato 1. È necessario che vi sia una falsa rappresentazione nelle scritture contabili • Laddove il contribuente abbia fedelmente rappresentato le operazioni nelle scritture contabili ed abbia poi presentato una dichiarazione inveritiera ricorrerà il reato di dichiarazione infedele 2. Mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento • L’idoneità della condotta a determinare questo ostacolo va valutata con un giudizio ex ante che prescinda dall’effettivo sviluppo degli eventi AVV. EMILIANO COVINO Ipotesi applicative • Si ravvisa ad esempio nell’utilizzo di conti correnti differenti per le operazioni in nero (cass. SS.UU. 6.7.90), apertura di conti correnti intestati a prestanomi, interposizione di società di comodo in modo da ostacolare l’effettivo percettore (cass. 14772/02), utilizzazione di documenti che risultano materialmente falsi( 30896/01), • Non si ravvisa invece in caso di operazioni elusive (es. dividend washing) dove tutto viene svolto alla luce del sole e non sussiste, di fatto, alcun ostacolo all’accertamento AVV. EMILIANO COVINO Cassazione 13641 del 2002 • La semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata ad evadere le imposte, non è sufficiente, di per sé, ad integrare il delitto in esame, dovendosi, invece, verificare, nel caso concreto, se essa, per le modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. • La circolare ministeriale 4 agosto 2000, n. 154/E della Direzione centrale affari giurisdizionali chiarisce che "Al riguardo può essere decisiva la presenza di violazioni sistematiche e continue o la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate". (vedi sentenza) AVV. EMILIANO COVINO ..segue. Soglie di punibilità • Il reato si caratterizza, a differenza di quello previsto dall’art. 2, per la presenza di soglie di punibilità, secondo l’intento legislativo di “limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi. • le soglie di punibilità assurgono quindi a veri e propri elementi costitutivi del reato , con la necessità che congiuntamente: 1. l’imposta evasa ( prima del 18 settembre 2011) sia superiore, con riferimento al valore delle singole imposte, ad euro 77.468 (lire centocinquanta milioni); 2. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione degli elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore ad euro 1.549.370 ( lire tre miliardi). AVV. EMILIANO COVINO Abbassamento delle soglie di punibilità; dichiarazione fraudolenta • A partire dal 18 settembre 2011 • Il reato scatta se l’imposta evasa è superiore a 30 mila euro e l’ammontare complessivo degli elementi fittizi è superiore ad 1 milione di euro • Rimane confermata la soglia proporzionale del 5 percento. • Si applica il favor rei AVV. EMILIANO COVINO Segue. Coordinamento con l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 2 • La genericità della formulazione legislativa presenta una serie di ambiguità: • esiste una proporzione tra diversità di regime e gravità dei comportamenti sottostanti? il rischio è che comportamenti sostanzialmente equivalenti quanto a insidiosità e gravità finiscano per ricadere in regimi penaltributari diversi (talvolta senza essere puniti in quanto al di sotto della soglia di punibilità, quando magari comportamenti di gran lunga meno significativi economicamente sono esposti alle sanzioni di cui all’art. 2). Assenza di proporzionalità tra l’ammontare quantitativo dell’evasione e inquadramento sanzionatorio:ad es. è del tutto insoddisfacente sul piano concettuale che venga punito per frode (sia pure con l’attenuante della trascurabile rilevanza quantitativa del fatto di cui all’art. 2, u.c.) chi manomette una ricevuta del dentista e che, invece, vada esente da pena il gioielliere che incassa in nero duecentomila euro, cui difficilmente corrisponderà un’evasione superiore alla franchigia prevista per l’ipotesi di reato di dichiarazione infedele. AVV. EMILIANO COVINO Dichiarazione infedele (art. 4) • Il reato di infedele dichiarazione è caratterizzata dalla mancanza di quei comportamenti materiali a matrice ingannatoria descritti ai punti precedenti: • si tratta di un reato a struttura più semplice, ma proprio per questo più generica e di una portata vastissima; • il reato, quindi, può essere commesso da qualsiasi contribuente, non soltanto da quelli fiscalmente obbligati alla tenuta di scritture contabili (a differenza di quanto visto all’art.3) AVV. EMILIANO COVINO Segue. Reato di infedele dichiarazione • Mentre i reati di dichiarazione fraudolenta richiedono l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o comunque di altri artifici, • la infedele dichiarazione è configurabile con la semplice indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all’IVA, di “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi”. • Particolare attenzione merita il concetto di fittizietà, che sembra contenere un quid pluris rispetto alla semplice non indicazione; • in questo senso nell’ipotesi in cui un contribuente porta in deduzione delle componenti negative di reddito (interessi passivi, minusvalenze) effettivamente sostenute, ma indeducibili ex lege, non potrebbe essere accusato di dichiarazione infedele per il fatto che tali componenti reddituali, in quanto realmente esistenti, di certo non potrebbero definirsi fittizie AVV. EMILIANO COVINO Abbassamento delle soglie di punibilità; dichiarazione infedele • Il reato scatta se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro e congiuntamente • l’ammontare complessivo degli elementi fittizi, che prima doveva superare il 10 per cento del dichiarato oppure 2.065.827 euro, • oggi dovrà superare i due milioni di euro AVV. EMILIANO COVINO Il reato di omessa dichiarazione art. 5 • Il reato di omessa dichiarazione, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74, è sostanzialmente omologo a quello di dichiarazione infedele, nel senso di prescindere da qualsiasi antefatto documentale o contabile. • Così come il delitto di dichiarazione infedele si connette solo alla decisione di dichiarare o non dichiarare determinati elementi reddituali, quello di dichiarazione omessa si connette solo alla decisione di presentare o non presentare una dichiarazione. • Sul piano soggettivo, il reato in questione può essere commesso sia da contribuenti esercenti attività professionali o d’impresa sia dai cosiddetti “privati non imprenditori”. AVV. EMILIANO COVINO Abbassamento della soglia • Un ulteriore elemento comune è dato dalla presenza delle soglie di punibilità, in quanto il reato di omessa dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto scatta “quando la imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 77.468 • ORA: “quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte”. AVV. EMILIANO COVINO Le variegate tipologie di Concorso nei principali reati tributari CONCORSO DI PERSONE NEL REATO • ISTITUTO GENERALE PREVISTO DALL’ART. 110 DEL CODICE PENALE • La maggior parte dei reati tributari sono di tipo proprio: essi possono, cioè, essere commessi unicamente dal soggetto che riveste una posizione qualificata (rectius: contribuente obbligato nei confronti del fisco). • Tuttavia, chi si trova a svolgere funzioni di gestione e consulenza tributaria (commercialisti, consulenti contabili, avvocati, etc.) in taluni casi può concorrere, ai sensi dell’art. 110 c.p., negli eventuali reati commessi dai clienti. • La posizione del professionista delegato agli adempimenti fiscali si presenta, quindi, estremamente delicata in relazione agli eventuali reati che possano scaturire dai consigli, dai pareri e dagli stessi comportamenti materiali del consulente. STRUTTURA DELL’INTERVENTO • CARATTERISTICHE DEI REATI TRIBUTARI • LE TIPOLOGIE DI CONCORSO • CONCORSO ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE • LA CONDOTTA: CONNIVENTE /ISTIGATORE 50 Concorso materiale o morale, ma sempre volontario • Il concorso del professionista può essere di carattere materiale, consistendo, cioè, in una condotta concreta, ovvero morale. • Quest’ultimo può concretizzarsi nelle differenti forme della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui. • I reati tributari siano punibili solo a titolo di dolo e non di colpa ed è quindi necessario che la condotta del consulente, affinché questo possa rispondere a titolo di concorso, sia sorretta dalla coscienza e volontà circa la commissione dell’illecito tributario. • In sostanza, il professionista potrà essere chiamato a rispondere quando, con un proprio comportamento cosciente e volontario, abbia intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente; rimangono, quindi, escluse eventuali condotte di natura colposa, quali errori materiali o concettuali dovuti a negligenza o imperizia. LE TIPOLOGIE DI CONCORSO • - CONCORSO : A) DI REATI B) DI PERSONE NEL NEL REATO 52 SEGUE:REQUISITI DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO • PLURALITA’ DI AGENTI: AUTORE/COAUTORE /PARTECIPE PARTECIPAZIONE : 1) PSICHICA DETERMINATORE/ISTIGATORE 2) FISICA: COMPLICE O AUSILIATORE 53 SEGUE : REQUISITI CONCORSO PERSONE • LA REALIZZAZIONE DEL FATTO DA PARTE DI TALUNO DEI CONCORRENTI • NON E’ PUNIBILE L’ISTIGAZIONE A COMMETTERE UN REATO CHE NON VIENE COMMESSO (115 CP) 54 SEGUE: REQUISITI CONCORSO PERSONE • UN CONTRIBUTO CAUSALE ALLA VERIFICAZIONE DEL FATTO • BASTANO IL SEMPLICE CONSIGLIO O L’APPARENTE DISSUASIONE SE RAFFORZANO IL PROPOSITO DI DELINQUERE • SE DEFINITIVAMENTE RISOLUTO: NO CONCORSO • CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE CON VIOLAZIONE DI OBBLIGO GIURIDICO/ SEMPLICE CONNIVENZA 55 SEGUE: REQUISITI DEL CONCORSO DI PERSONE • LA VOLONTA’ DI COOPERARE ALLA COMMISSIONE DEL REATO • CONOSCENZA AZIONI ALTRUI • VOLONTA’ DI CONTRIBUIRE 56 Modalità svolgimento attività di consulenza • - Il singolo professionista • -Lo studio associato • Il professionista come sindaco 57 Concorso di persone ed elemento soggettivo del reato tributario • - DOLO SPECIFICO : ARTT 2,3,4 • - DOLO GENERICO: ART 10 QUATER • - LA COLPA ( ANCHE GRAVE) DEL CONSULENTE 58 Delega degli obblighi fiscali • Ad esempio, la Corte di Cassazione (sent. 175/13) ha specificato che la delega delle incombenze fiscali ad un commercialista non modifica il destinatario dell’obbligo, titolare della posizione di garanzia, che è il contribuente. • Pertanto, il consulente non risponderà, neppure a titolo di concorso, nel reato tributario commesso dal cliente, qualora la sua condotta sia meramente colposa. Segue: concorso ex D.Lgs.74/2000 -art 2 “ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” -art 8 “ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” -art 9 “ Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” MA - concorso di reati : da solo emetto ed uso - concorso di persone:EMITTENTE “art 8”consumato/ UTILIZZATORE CHE NON HA ANCORA USATO --- CONCORRE 60 Concorso materiale in caso di ispiratore/istigatore • La giurisprudenza di legittimità in genere ritiene responsabile in concorso il commercialista per la violazione commessa dal cliente (fatture false, indebite compensazioni) quando sia l'ispiratore della frode anche se poi solo il cliente abbia beneficiato della frode. • È stato poi ritenuto responsabile il consulente in concorso con il contribuente nel reato di utilizzo di false fatture qualora nel suo studio siano stati rinvenuti documenti fittizi – non contabilizzati dal l'emittente – e un timbro dell'impresa identico a quello apposto sulle fatture false. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONCORSO • • • • PLURALITA’ DI AGENTI REALIZZAZIONE DI FATTO REATO CONTRIBUTO CAUSALE DI CIASCUN AGENTE VOLONTA’ DI COOPERARE NEL REATO DA PARTE DI OGNI SOGGETTO DIFFERENZA DA ALTRI REATI • FAVOREGGIAMENTO PERSONALE O REALE (378/379 C.P.) • ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE ( 416 C.P.) 63 Imputabilità del professionista ESEMPI • IL COMMERCIALISTA DOLOSAMENTE PREDISPONE UNA FALSA DICHIARAZIONE, CONSAPEVOLE DELLA FALSITA’ • IL COMMERCIALISTA ISTIGA O INDUCE IL CLIENTE ALLA VIOLAZIONE PENALE Cass. sent. 39873/2013: concorso • Nel caso deciso dalla Suprema Corte, la responsabilità del professionista è stata accertata poiché, sulla base degli elementi complessivamente raccolti, è stato provato che il commercialista era pienamente consapevole che stava utilizzando fatture false. • Due gli elementi considerati dai giudici ai fini della condanna: 1. Le fatture erano tali da indurre sospetti in un commercialista avveduto: in esse, infatti, venivano riportati importi considerevoli, ma le prestazioni ricevute erano solo descritte in modo generico; 2. Il commercialista, nel caso concreto, seguiva la contabilità di entrambi i soggetti; pertanto non poteva non sapere che si trattava di fatture false. …segue: Dolo specifico nella conoscenza del ruolo di “cartiera” • la Cassazione delinea le responsabilità penali del commercialista, rilevando il "dolo specifico" nel comportamento del professionista che aveva redatto i bilanci e le dichiarazioni fiscali della società utilizzatrice di false fatture ed era ben consapevole del ruolo di mere "cartiere" svolto dalle emittenti, • la cui sede sociale coincideva, in un caso, addirittura con il proprio ufficio. • Inoltre le fatture già in sé stesse erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commercialista appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi considerevoli, erano solo genericamente descritte. NON Imputabilità del professionista ESEMPI • MERA CONNIVENZA (IL COMMERCIALISTA APPRENDE DELL’ILLECITO, MA NON VI PARTECIPA IN ALCUN MODO) • CONSULENZA (IL COMMERCIALISTA CORRETTAMENTE ILLUSTRA LE POSSIBILI CONSEGUENZE – ANCHE PENALI – DI DETERMINATI COMPORTAMENTI) Mancanza di responsabilità penale: • Il commercialista si trova ad operare su elementi forniti ESCLUSIVAMENTE dal cliente (e se le inesattezze e falsità non sono né conosciute né riconoscibili dal professionista) • L'attività svolta dal commercialista nei confronti del cliente configura una mera • CONSULENZA Concorso solo per comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito • Ci si è poi chiesti sia in dottrina che in giurisprudenza se per aversi concorso morale sia sufficiente un mero consiglio o se sia necessario dare specifiche direttive ed istruzioni sulle modalità di commissione dell’illecito tributario. • La giurisprudenza più recente (Cass. 9916/2010; 24166/2011) ha puntualizzato che il professionista può essere chiamato a rispondere in concorso soltanto se è riconoscibile un suo comportamento concreto nella realizzazione dell’illecito quale, ad esempio, la macchinazione insieme al cliente degli artifici e delle modalità di commissione del reato. Consulenza e segreto professionale • Nessuna responsabilità può invece essere imputata al professionista che si limiti ad illustrare al cliente diverse soluzioni possibili, e quindi la consulenza sia consistita nell’indicare semplicemente alternative ed espedienti attuabili. • Atteggiamento neutrale. C’è comunque la tutela del segreto professionale, ma si addice più agli avvocati che ai consulenti fiscali Prima della consulenza La struttura del Gruppo ante-ristrutturazione era costituita al vertice dai due soci persone fisiche che possedevano : Stefano Gabbana – Domenico Dolce 50% ( titolari dei marchi) 50% di D&G S.r.l ( holding) 90% + il restante 10% era detenuto da famiglia Dolce Dolce & Gabbana S.r.l. 51% royalties (il restante 49% era detenuto da famiglia Dolce ) Dolce & Gabbana Industria S.p.a 71 Dopo la consulenza Stefano Gabbana 50% e Domenico Dolce 50% (titolari marchi) D&G S.r.l ( holding) 80% ( il restante 20% fam. Dolce) di: Dolce &Gabbana Luxemburg s.a.r.l 100% di: e di GADO S.a.r.l. (titolare marchi) Dolce & Gabbana S.r.l. (sub holding / licenziataria esclusiva dei marchi ) 100%di royalties Dolce & Gabbana Industria S.p.a –unita’ produttiva 72 STRUMENTI INVESTIGATIVI • INTERCETTAZIONE : TELEFONICA AMBIENTALE • NB: la maggior parte delle chiamate in correità a carico del professionista arrivano da denuncie del cliente o da intercettazioni telefoniche o postali/email 73 STRUMENTI CAUTELARI SEQUESTRO PREVENTIVO RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE A TITOLO DI CONCORSO 74 QUALE TUTELA PER IL PROFESSIONISTA • MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO : AMBITO / PROVA • MODALITA’ SVOLGIMENTO INCARICO NEI LIMITI INDICATI • ES: FRODE CAROSELLO RISPETTO 60BIS IVA / CONSULENTE DELLE PARTI 75 I reati omissivi ed il professionista • Art. 40 c. 2 c.p.: Non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire • equivale a cagionarlo. • Se ne deduce che colui che determina un risultato mediante omissione non ne risponde sempre, ma solo quando la legge gli impone uno specifico dovere di attivarsi = posizione di garanzia • I reati omissivi si distinguono in 1. Reati omissivi propri che consistono nel mancato compimento di un'azione comandata (es. omessa dichiarazione dei redditi o omissione di soccorso) 2. Reati omissivi impropri o di non impedimento che consistono nel mancato impedimento di un evento materiale (es. disastro ferroviario per omesso azionamento dello scambio da parte dell'addetto)Si parla quindi di posizione di garanzia solo per specifiche categorie di soggetti, previamente forniti di poteri giuridici per impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela - Cass., Sez. IV Pen., n. 4198 del 2012 Concorso in omessa dichiarazione • Per la mancata dichiarazione risponde sempre il contribuente • Affidare al commercialista l’adempimento non esonera il titolare obbligato alla presentazione a vigilare affinché il mandato sia puntualmente adempiuto • Il contribuente risponde del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l’omissione sia imputabile al comportamento negligente del professionista (nello specifico, commercialista). • Cass. sent. n. 16958 dell’8 maggio 2012. • Rimane la responsabilità civile… vedi slide successiva: Ampia responsabilità civile del professionista • Condanna civile del professionista nel caso precedente. • A tal riguardo, la Cassazione, nel confermare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali a carico del consulente, ha precisato – in una fattispecie in cui un contribuente aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del proprio commercialista in quanto quest’ultimo aveva esposto in dichiarazione costi non documentati o non di competenza da cui era scaturito un accertamento fiscale – che • è “…preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione”, con la conseguenza che il commercialista “…avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione” • (Cassazione, sentenza 9916 del 2010). • Per la responsabilità delle sanzioni tributarie vedi oltre: AUTORE MEDIATO Il concetto di “posizione di garanzia” • Il presupposto della causalità nei reati omissivi risiede nell'esistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento. La posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico, ma anche di natura privatistica. • Essa può trarre origine anche da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivando si, di impedire l'evento. …segue: Sindaci ed amministratori • Emblematica la differenza tra amministratori e sindaci: 1. i primi sono titolari di un obbligo di garanzia perchè soggetti titolari di obblighi impeditivi su singoli atti di gestione, 2. mentre i secondi hanno un obbligo di sorveglianza • Tuttavia la Cassazione ha più volte ritenuto che in capo al collegio sindacale gravi un vero e proprio potere-dovere di impedire la realizzazione dell'evento criminoso (cfr. Cass. Pen., n. 20515/2012, Cass. Pen., n. 15850/1990) Casi di posizione di garanzia • I sindaci delle spa: hanno l'obbligo di attivarsi per impedire che gli amministratori compiano atti contrari alla legge e, a maggior ragione, fatti penalmente rilevanti • Amministratore di diritto: ha l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di fare quanto in suo potere per impedire il compimento di atti pregiudizievoli ovvero di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose Posizione di garanzia e concorso omissivo nel reato • I sindaci quindi saranno punibili, a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dall'amministratore di una spa qualora abbiano consapevolmente e costantemente omesso di poteri-doveri di controllo attribuiti loro dalla legge (cfr. Cass. Pen. n. 20515/2012) • L'amministratore di diritto potrà rispondere penalmente, in concorso, dei reati commessi dall'amministratore di fatto non solo se ha agito di comune accordo con questi ma anche se abbia violato il suo obbligo di vigilanza (cfr. Cass. Pen., n. 44279/2005) • Fattispecie. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società intendano violare la legge. Ne consegue che nel caso in cui il sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere dagli amministratori ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e in mancanza di ciò deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso (Cass. Pen. 20515/2009). • Si potrebbe configurare concorso anche per l’amministratore, il quale, se viene a conoscenza del fatto che sta per essere commessa una violazione con deliberazione, non esprima in verbale il proprio dissenso. • La rilevanza di tale partecipazione presuppone l’esistenza in capo all’agente di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell’illecito punito dalla norma. Il Concorso nell’ambito delle sanzioni amministrative tributarie Concorso di persone – articolo 9 Quando più persone concorrono in una violazione,ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta Quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, la sanzione è irrogata una sola volta 85 Venezia, 30 gennaio 2012 85 Avv. Emiliano Covino Il concorso di persone – articolo 9 Data la novità dell’istituto i principi interpretativi devono essere mutuati dalla disposizione penale. Presenza di più soggetti Fatto illecito Cooperazione al fatto Volontà di cooperare 86 Venezia, 30 gennaio 2012 86 Avv. Emiliano Covino La cooperazione al fatto illecito La cooperazione al fatto illecito può essere sia concreta che psicologica Concorso materiale Quando l’opera è concreta 87 Venezia, 30 gennaio 2012 Non rileva l’irrilevanza del concorso al fatto illecito. L’influenza deve essere oggettiva Concorso morale Quando l’opera si traduce in suggerimenti. 87 Avv. Emiliano Covino L’elemento soggettivo nel concorso di persone È contemplato sia il concorso doloso sia il concorso colposo Concorso doloso Piena volontà e consapevolezza. 88 Venezia, 30 gennaio 2012 Il concorso colposo dovrebbe essere limitato alle ipotesi di colpa grave. E’ escluso il concorso passivo, cioè la mancata possibilità di evitare la violazione Concorso colposo Negligenza nel fare o dare consigli 88 Avv. Emiliano Covino CONCORSO DI PERSONE (art. 9 D. Lgs. 472/1997) “Quando più persone concorrono in una violazione ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (tutti contribuiscono alla realizzazione dell’illecito o alla violazione di una disposizione tributaria con una condotta). Se la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti è applicata una sola sanzione e il pagamento effettuato da uno libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso” ( viene valutata anche la “condotta di agevolazione”). Gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale sono: a) una pluralità di soggetti agenti; b) la realizzazione di una fattispecie di reato; c) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; d) l’elemento soggettivo. Importazione dal diritto penale • Vi è un chiaro riferimento al regime del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. ma viene introdotto un correttivo limitato, peraltro, alle sole violazioni di carattere omissivo, per cui se al comportamento omesso sono obbligati più soggetti, la sanzione è una sola per tutti ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili ha effetto liberatorio per tutti gli altri. • L’art. 9 accoglie il principio della pari responsabilità per ciascuno dei concorrenti nella violazione. Per aversi concorso debbano sussistere una pluralità di soggetti agenti, la realizzazione dell’elemento oggettivo della violazione, un contributo causale di ciascuno alla verificazione del fatto e la volontà di ogni soggetto a cooperare nella commissione del fatto stesso (volontarietà della condotta e coscienza da parte dell’agente di accedere ad una azione altrui). La consapevolezza a partecipare può anche avvenire nel corso dello svolgimento del comportamento. • La sanzione viene applicata non solo al contribuente ma anche a chiunque commetta o concorra a commettere la violazione. • L’art. 9 svolge anche una funzione incriminatrice in quanto permette di punire condotte che di per sé non integrerebbero un fatto illecito, ma a seguito della concatenazione con le condotte degli altri, permettono di individuare il fatto illecito (Cass. n. 40449/2009). Consulenza non equivale a concorso (anche in ambito amministrativo) • Nel sistema tributario l’apporto causale del concorrente potrà configurarsi con maggiore frequenza nella forma di partecipazione psichica, soprattutto mediante consigli o suggerimenti, che in quella dell’apporto materiale, astrattamente ipotizzabile in casi residuali. • Si dovrebbe ritenere priva di rilevanza ai fini del concorso la condotta del professionista che prospetti ai contribuenti una serie di possibili soluzioni sia lecite che “meno lecite” senza suggerirne una in particolare; oppure in presenza di pareri pro-veritate ove ci si limita ad indicare la correttezza o meno di un determinato comportamento indicando l’esistenza di interpretazioni contrarie; o perché abbia omesso di dissuadere il contribuente dal proposito criminoso. Esistenza (rara) di una collaborazione colposa • Nel sistema tributario è altresì difficile ravvisare ipotesi di concorso colposo in un illecito colposo. Si pensi al caso di due o più amministratori di una società che affidano la contabilità ad un soggetto inesperto per contenere la relativa spesa. Il consulente (Concorso) • Individuazione dei consulenti tributari dato che non esiste un albo professionale (tutti quelli che aiutano il contribuente sotto un profilo fiscale come commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, dipendenti delle associazioni di categoria o dei sindacati, ecc.). • Il dolo ovviamente sussiste ogni volta che il contribuente ed il consulente d’accordo cooperano volontariamente alla realizzazione dell’illecito, come può avvenire se il consulente, su direttive del cliente, tiene una contabilità irregolare, redige una dichiarazione dei redditi infedele, utilizza fatture per operazioni inesistenti, ecc. In tal caso rispondono entrambi i soggetti e non vi sono distinzioni da fare se non, forse, in ambito di determinazione della sanzione. Assenza di colpa del professionista • Nell’ipotesi di colpa il legislatore ha voluto fare delle distinzioni. Nel caso in cui la questione da risolvere non sia di “speciale difficoltà” e l’inadempienza sia di carattere esecutivo o materiale (il consulente dimentica di presentare la dichiarazione annuale o di versare quanto dovuto al fisco) il consulente risponde anche per la sola colpa lieve. Se invece il consulente erra nell’attività di interpretazione delle norme ed indirizza il cliente verso comportamenti fiscali non corretti e tali da determinare contestazioni da parte degli uffici finanziari, ci troviamo di fronte ad una situazione che si può definire anomala secondo i principi generali. • Infatti se la questione è difficile potrà andare esente da sanzione pur avendo concorso con cliente nella condotta risultata illegittima. Non altrettanto potrà avvenire per il cliente che non gode di analoga considerazione da parte del legislatore il quale non prevede per costui alcuna possibilità di allegare l’errore per la “difficoltà” della questione trattata. • Partecipazione dolosa del consulente. Omesso inserimento di redditi o componenti reddituali occultati dal cliente con la sua complicità. Suggerimento di utilizzare fatture per operazioni inesistenti. Cooperazione nel procurare fatture false. Tenuta di una contabilità irregolare in adesione a direttive del cliente. • Partecipazione colposa del consulente. Mancata presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi. Errata indicazione in una comunicazione di un termine di scadenza. • Il professionista deve sempre osservare la diligenza richiesta dalla normativa e dalla disciplina e deontologia professionale avendo l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni rese dal cliente ed escludere dalla dichiarazione dei redditi eventuali oneri sprovvisti di documentazione giustificativa. (Cass. 9916/2010) • La Cassazione (ordinanza n. 3651/2011) ha specificato che “erroneamente la CTR ha escluso la responsabilità della società (ai fini sanzionatori) in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili, scaricandola sul consulente fiscale che, tutt’al più, potrebbe essere un concorrente nell’illecito costituito dalla violazione di un obbligo che fa capo all’ente e per esso al legale rappresentante. Trattasi di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio che come tali non sono delegabili”. Le limitazioni alla punibilità dei consulenti – Articolo 5 – (cfr C.M. 10.07.1998, n. 180/E L’attività di consulenza prescinde dal soggetto che la pone in essere. È esclusa la responsabilità per le sanzioni nei casi di attività di consulenza tributaria quando Assenza di colpa grave o dolo Complessità della questione affrontata Venezia, 30 gennaio 2012 100 L’unione dei due elementi potrebbe coincidere con la causa di non punibilità per obiettiva incertezza 100 Avv. Emiliano Covino Autore mediato quale disposizione per punire l’effettivo autore – articolo 10 del D.Lgs n. 472/2007 Quando il concorso si tramuta in plagio o sfruttamento di persona incapace è punito solo l’autore “MEDIATO” La violenza è sia fisica che psichica L’errore può essere sia sul fatto che di diritto C’è distinzione tra mediazione penale e mediazione amministrativotributaria. Venezia, 30 gennaio 2012 101 Alcuni casi. parere dolosamente errato C.M. 180/98; Dati falsi allo spedizioniere doganale C.M. n. 292/98) E’ essenziale solo per discolpare l’autore C’è collegamento tra non colpevolezza e inganno. Colui che sfrutta un incapace sarebbe comunque punibile in “culpa in eligendo.” 101 Avv. Emiliano Covino Autore mediato (art. 10 D.Lgs. 472/1997) • “Chi con violenza, minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”. Istituto proprio del diritto penale. Fattispecie: colui che ha ingannato l’esecutore materiale della violazione sarà quindi l’unico ed effettivo responsabile della sanzione tributaria per l’azione o l’omissione perpetrata. (Vedi consulente tributario). • Si tratta di soggetto che determina la commissione di una violazione tributaria da parte di altri, non liberi di volere perché minacciati, sottoposti a violenza o indotti in errore non colpevole (si serve della condotta di altri). • La principale ipotesi è quella del contribuente incolpevole che viene indotto in errore da professionisti o consulenti fiscali. Per dolo (es. nel caso in cui il commercialista o il professionista si appropri del denaro consegnatogli dal contribuente per gli adempimenti fiscali lasciandolo poi in debito di imposta e sottoposto alle sanzioni tributarie) o per colpa. • Esempio. Il dipendente che mediante minaccia di licenziamento viene indotto a commettere una violazione tributaria andrà esente da responsabilità rispondendo in suo luogo l’autore mediato (l’imprenditore o l’amministratore). Il consulente tributario 1. 2. “Obbligazione di mezzi”. Anche il consulente tributario (es. commercialista) è direttamente responsabile delle violazioni amministrative tributarie in ragione di una partecipazione dolosa o colposa al fatto (eccezione: risponde in caso di dolo o colpa grave per risoluzioni di “particolare difficoltà”). La colpa professionale deve essere pertanto valutata con riferimento all’impegno che il professionista “modello” avrebbe posto in quel particolare caso e quello che è stato utilizzato nel caso concreto da quel professionista. Problema complesso, esimente per obiettive condizioni di incertezza ex art. 6, comma II, D. L.gs. 472/1997. Delega per l’esecuzione degli obblighi tributari. Secondo un recente orientamento della CC il soggetto cui è addebitata la violazione non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver incaricato un professionista. La C.M. n. 180/E precisa, inoltre, che al fine di poter spostare la “responsabilità diretta” dell’illecito su un soggetto diverso da colui che ha, ad esempio, sottoscritto la dichiarazione dei redditi e poter spostare la responsabilità del consulente “occorre che sia data prova dell’esistenza di una delega di funzioni che abbia il carattere dell’effettività e che attribuisca al delegato un potere decisionale reale insieme ai mezzi necessari per poter svolgere in autonomia la funzione delegata e che, inoltre, la delega risponda ad esigenze reali dell’organizzazione aziendale e venga conferita a soggetto idoneo allo svolgimento delle mansioni”. 3. Il contribuente ha l’obbligo di allegare e dimostrare di aver costantemente controllato l’effettiva esecuzione degli adempimenti affidati (culpa in vigilando). 4. Sussiste culpa in eligendo del contribuente in caso di conferimento di mandato a soggetto non affidabile. 5. Sarà perciò il contribuente a dover provare la condotta fraudolenta del professionista che quest’ultimo abbia posto in essere con il fine di distogliere l’attenzione della propria responsabilità nei confronti del Fisco. 6. Applicazione del D. Lgs. 472/1997 e della L. 326/2003 (Criticità). Responsabilità del consulente - Responsabilità diretta esclusiva (violazione commessa dal solo consulente); - Responsabilità in luogo dell’esecutore della violazione (art. 10 “autore mediato” e art. 6 “fatto illecito del terzo”); - Responsabilità in concorso (attività concorsuali di entrambi). 1. Coinvolgimento nella difesa del contribuente/rivalsa del contribuente. Omesso versamento a causa di terzi denunciato all’autorità giudiziaria Cass. 17578/2002 Esimente per le sanzioni Deve essere effettuata la denuncia e deve essere dimostrato che l’omesso versamento è dipeso dal terzo (chiunque). (art. 6, c 3 del d.lgs n. 472/97) Sospensione della riscossione dell’imposta per 2 anni Deve sussistere un fatto penalmente illecito denunciato del CONSULENTE, se sussistano comprovate difficoltà di ordine economico e offrendo idonea garanzia Tor Vergata, 22 novembre 2014 107 art. 1, c. 6-bis, l. n. 423/95 107 Avv. Emiliano Covino • Ciò è esattamente quanto è avvenuto alla Ricorrente, che ha ovviamente diritto alla disapplicazioni delle sanzioni per ritardato versamento, essendo tale comportamento dovuto ad una “causa di forza maggiore”, legislativamente prevista come esimente da sanzioni. Infatti, si chiede che la Commissione disponga l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni ai sensi l’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/97, in quanto il mancato adempimento degli oneri tributari è dipeso dal comportamento penalmente rilevante del proprio consulente fiscale. Inoltre, la stessa giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, anche recentemente, ha confermato che “il contribuente, alla presenza di condotta penalmente illecita del professionista, va esente da responsabilità per le sanzioni, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti procedurali ed alle altre condizioni previste dalla legge medesima” (cfr. sent. CASS. n. 26848 del 2007 – cfr. All. n. 6). Ampliamento dei termini di accertamento a seguito di inoltro della notizia di reato Riapertura dei termini di accertamento a seguito di notizia di reato • I termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento rispondono alla ineludibile esigenza di certezza del diritto • onde evitare che i contribuenti restino esposti per un tempo indefinito all’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria • A partire dal 1 luglio 2006 i termini di accertamento • vengono raddoppiati in presenza di una notizia di reato Avv. EMILIANO COVINO Segue. Raddoppio dei termini di accertamento • artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972 • In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (dl 223 del 2006) Ratio della norma e posizione della prassi • Secondo la circolare 28/E del 4 agosto del 2006, la norma in commento sarebbe “volta a garantire all'Amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità degli elementi istruttori che emergano nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto a pena di decadenza per l'accertamento”. • Le preoccupazioni del fisco sembrano muovere da esigenze di carattere meramente temporale. • La prassi parte infatti dal presupposto che le difficoltà incontrate dal fisco nell’utilizzazione degli elementi istruttori emersi in sede penale siano riconducibili ai limitati termini previsti per l’accertamento Segue. • La circolare del 2006 lascerebbe pensare che per svolgere indagini penali la polizia giudiziaria impieghi solitamente più tempo rispetto a quanto concesso dai termini decadenziali sanciti dalla norma tributaria. • in passato la Guardia di Finanza prima di procedere alla trasmissione agli Uffici finanziari di elementi acquisiti in sede penale , stante l’obbligo del segreto istruttorio di cui all’art. 329 cpp, doveva attendere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria che, di regola, interveniva solo con la chiusura delle indagini. Segreto istruttorio e autorizzazione del procuratore • In precedenza la gdf prima di procedere alla trasmissione agli uffici di elementi acquisiti in sede penale, visto l’obbligo del segreto istruttorio ( art. 329 cpp)doveva attendere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria che spesso interveniva alla chiusura dell’indagine • Con l’art. 23 dlgs 74 ( che ha modificato l’art. 63 dpr 633 e 33 dpr 600)l’autorità giudiziaria può autorizzare la GDF a trasmettere le informazioni utili ai fini tributari agli uffici, anche se coperte da segreto AVV. EMILIANO COVINO Segue. • Ciò significa che a partire dal 2000 non vi è più l’opportunità di attendere la chiusura delle indagini, potendo i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria essere trasmessi agli uffici senza che in questo senso possano costituire ostacolo eventuali preclusioni legate alla segretezza dell’attività istruttoria. Segue. Riapertura dei termini di accertamento a seguito di notizia di reato • I termini per la notifica dell’avviso di accertamento sono raddoppiati in presenza di violazioni che comportano denuncia di reato • ciò significa che nella maggior parte dei casi l’ampliamento dei termini si collega all’inoltro di una notizia criminis • la norma è sibillina perché non parla di inoltro ma di una circostanza che comporta l’obbligo • ma nella sostanza l’ufficio non potrebbe pretendere di raddoppiare i termini senza inoltrare la notizia di reato • in caso contrario confermerebbe l’assenza dei presupposti per il raddoppio Avv. EMILIANO COVINO Notizia criminis e obbligo di denuncia del reato • Tuttavia nel caso di specie si parla di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia di reato • quindi anche senza inoltro di una notizia criminis si potrebbe ottenere il raddoppio dei termini • potremmo chiederci, specie nella ipotesi in cui sia stato l’ufficio a svolgere l’accertamento, • se il raddoppio dei termini non preceduto dall’inoltro della notizia di reato non possa trasformarsi in una sorta di autodenuncia della omissione posta in essere dai funzionari incaricati di svolgere l’accertamento • Ipotetico reato di omessa denuncia (articolo 361 del Codice penale) a carico del funzionario Limitazioni all’ampliamento dei termini con riferimento ai contenuti dell’informativa di reato • Si tratta di capire poi se la violazione da cui scaturisce obbligo di denuncia • vincoli la riapertura dei termini limitatamente ai fatti riportati nell’informativa • o se al contrario, come sembrerebbe sotto il profilo letterale (vista l’assenza di una indicazione espressa) • Gli uffici possano negli anni oggetto di proroga incondizionatamente operare qualsiasi forma di rettifica Prorogabilità dei termini anche in presenza di decadenza ordinaria • I termini per l’accertamento possono essere prorogati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nonché del decimo anno in caso di omessa dichiarazione). • Non è chiaro se l’estensione del termine possa riguardare solo quelle ipotesi in cui la notizia di reato arriva quando i termini non sono ancora scaduti • O se si possa ammettere una vera e propria riapertura di termini scaduti Posizione della giurisprudenza • Secondo l’Abi è vero che l’ufficio può acquisire tutti i documenti rilevanti ai fini della verifica ( anche riferiti ad annualità diverse) • Ma solo se i termini decadenziali non sono scaduti • Cassazione 16731 del 2005 • l’ufficio può sempre utilizzare i documenti acquisiti anche con riferimento ad annualità diverse, ma sempre entro i limiti temporali, ovvero se il termine decadenziale non è spirato Proroga o riapertura? • La ratio della norma è dare più tempo all’amministrazione finanziaria per svolgere l’accertamento • e non per scardinare il termine ordinario • La stessa circolare 28 del 4 agosto 2006 parla di aumento del doppio del termine • non si aumenta qualcosa che è già scaduto • la circolare n.1 del 2008 della Gdf parla invece di proroga dei termini • si proroga un termine non scaduto mentre si riapre un termine scaduto Violazione della certezza e stabilità dei rapporti giuridici • La previsione di termini decadenziali per l’esercizio dell’attività di accertamento da parte degli uffici fiscali risponde, come noto, all’esigenza di non esporre i contribuenti ad una soggezione all’infinito al potere impositivo, garantendo così il rispetto dei principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ovvero il diritto del contribuente di non vedere alterata una situazione di fatto consacrata nel tempo. • L’interpretazione qui contestata sembrerebbe invece presupporre un doppio termine di decadenza, di quattro anni se non sopravvengono violazioni penalmente rilevanti, e di otto anni (anche se nei primi 4 non succede nulla) qualora l’amministrazione riesca a formulare un rilievo penalmente rilevante. Interpretazione restrittiva - non accolta dall’Agenzia • Con l’effetto che in ogni caso il contribuente non saprebbe mai quale termine gli si rende applicabile • anche in considerazione della aleatorietà dei requisiti del raddoppio ovvero l’inoltro di una notizia di reato che potrebbe anche essere infondata • L’effetto di una applicazione retroattiva si ritroverebbe anche in una indiscriminata possibilità per il fisco di sanare eventuali carenze o omissioni accertative poste in essere in anni ormai non più coperti dal termine decadenziale Tesi dell’Agenzia: raddoppio di ogni accertamento a rilevanza penale • L’agenzia ritiene operante automaticamente il raddoppio alla sola constatazione di fatti penalmente rilevanti • ne costituisce ulteriore riprova il fatto che nessuna clausola di salvezza sia stata posta dal legislatore al fine di limitare la proroga dei termini alle sole ipotesi di denuncia penale intervenute entro i normali termini di decadenza. • …il contribuente non ha titolo a dolersi di una lesione del diritto inteso a considerare definito il proprio rapporto tributario, prevalendo la superiore esigenza dettata dalla rilevanza penale dei fatti. Questione costituzionale: Ctp Napoli del 2010 n. 266 – Rinvio alla consulta • Se la ratio era quella di concedere più tempo all’amministrazione per lo svolgimento delle indagini in presenza di reato • 1) La norma si palesa incostituzionale nella parte in cui non ha previsto che il raddoppio opera solo se i termini decadenziali non sono spirati - quindi l’avvio della azione penale prima della consumazione degli ordinari termini di decadenza • 2) poi si è rilevato il problema della riapertura di annualità già decadute nel 2006 in ossequio ai termini ordinari Il raddoppio dei termini a seguito della sentenza della corte costituzionale • La corte costituzionale con Sent. n. 247 del 25 luglio 2011 è stata chiamata a pronunciarsi sulla incostituzionalità della norma limitatamente ai seguenti rilievi: • 1) la normativa sia applicabile solo alle annualità ancora accertabili nel 2006, anno nel quale sono entrati in vigore i commi 25 e 26 dell’art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 (sono definitivamente chiusi gli anni d’imposta 2000 e precedenti); • 2) «l’eventuale denuncia» ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. debba essere presentata anteriormente allo spirare dei termini di cui ai primi due commi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972. AVV. EMILIANO COVINO Autonomia tra termine “breve” e “lungo” • i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), • senza che all’amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione AVV. EMILIANO COVINO Doppio binario accertativo: termine “breve” e “lungo” • Sotto questo aspetto non può parlarsi di «riapertura o proroga di termini scaduti» né di «reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti», perché i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi termini di accertamento. • Si tratta quindi di fattispecie diverse con termini di accertamento fisiologicamente diversi Termini brevi e lungi ad origine 1. i termini “brevi” di cui ai primi due commi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l’obbligo di denuncia penale di reati 2. i termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57 operano, invece, in presenza di violazioni tributarie per le quali v’è l’obbligo di denuncia (i cui termini – appunto – non si riaprono ma nascono già “lunghi” AVV. EMILIANO COVINO Inapplicabilità del raddoppio alle annualità già decadute nel 2006 nei termini ordinari • «Le disposizioni di cui ai commi […] 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini (ora chiamati brevi) di cui al primo e secondo comma […] dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633». • In tal modo non viene retroattivamente “riaperto” un termine già scaduto, ma viene solo escluso che il raddoppio dei termini si applichi alle violazioni tributarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), fosse già decorso il termine ORDINARIO di accertamento previsto dalla normativa anteriore AVV. EMILIANO COVINO Avviso di accertamento e indagine penale; effetti dell’archiviazione • L’avviso di accertamento emesso a seguito di notizia di reato fruendo della riapertura dei termini • In virtù della separazione netta tra procedimento penale ed amministrativo • Potrebbe restare efficace anche qualora la notizia di reato fosse archiviata dal procuratore della repubblica oppure in sede di indagini preliminari • quindi anche qualora la notizia di reato non avesse alcun fondamento Avv. EMILIANO COVINO Effetti collegati alla archiviazione della notizia di reato • Nella ipotesi in cui il procuratore della repubblica dovesse archiviare la notizia di reato • resta la possibilità per il contribuente di eccepire l’inesistenza nel caso di specie di una violazione da cui “discende obbligo di denuncia” • così come espressamente indicato dalla norma • con conseguente eventuale decadenza dell’ufficio dal potere accertativo • del resto l’archiviazione potrebbe essere inquadrata a rigore come disconoscimento della esistenza della violazione paventata nella notizia Infondatezza della notizia criminis e raddoppio dei termini • Ragionando diversamente dovremmo ritenere che l’ufficio • a seguito della notizia di reato ed a prescindere dalla fondatezza di questa • possa ottenere il raddoppio dei termini. • NB: Agenzia è comunque contraria alla interpretazione restrittiva Raddoppio dei termini e obbligazione solidale società di persone e soci • Comm. trib. prov. Treviso, n. 112/6/10 del 2 dicembre 2010 • i rilievi penali constatati in capo alla società a seguito di accertamenti Irpef non hanno, dal punto di vista del raddoppio, automatico rilievo rispetto ai soci, con la conseguenza che gli accertamenti notificati a questi ultimi devono soggiacere all’ordinario termine quadriennale. • Infatti, nonostante, dal punto di vista fiscale, i redditi siano attribuiti mediante la trasparenza, occorre valutare la sussistenza di una responsabilità penale in capo a TUTTI i soci. AVV. EMILIANO COVINO Segue: raddoppio in capo ai soci • sebbene dal punto di vista processuale tributario sussista il litisconsorzio necessario, gli atti impugnati (e le fattispecie sottostanti) mantengono la loro autonomia, e l’automatismo che si genera per effetto della trasparenza “non può essere interpretato nel senso di identici termini di decadenza e meno ancora di identità di posizioni sul piano penale”. • Quindi, è contrario al buon senso “riferito al comune sentire dell’uomo medio” equiparare il comportamento di chi (società) indica nella propria dichiarazione elementi passivi inesistenti o fittizi e la condotta di chi (socio) nel compilare la propria dichiarazione indichi quale reddito da partecipazione quanto a lui pervenuto • Da segnalare la pronuncia della Ctp di Brindisi (194/3/2011) secondo cui la denuncia del rappresentante della società consente il raddoppio in capo a quest'ultima ma non per le rettifiche operate in capo ai soci. Proroga dei termini e doppio binario • Dal momento che sussiste il c.d. doppio binario • una eventuale sentenza di assoluzione a favore del contribuente • potrebbe essere irrilevante ai fini del percorso del procedimento amministrativo-tributario • oppure, rilevare, come detto, la inesistenza della violazione • con conseguente decadenza dell’ufficio dal potere di emettere l’atto di accertamento La giurisprudenza di merito a seguito della sentenza della Corte costituzionale • Secondo le prime pronunce di merito successive alla sentenza della C. Cost. • Ctp bari 192/4/2011: il raddoppio dei termini non si applica retroattivamente • Ctp di Reggio Emilia, con le sentt. 114/4/2012 e 115/4/2012 ha ritenuto che se la notizia di reato non è fondata, l'amministrazione non può pretendere il raddoppio dei termini decadenziali. AVV. EMILIANO COVINO • Penale • Concorso materiale o morale • Associazione vs concorso