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codice dei beni culturali e del paesaggio

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codice dei beni culturali e del paesaggio
codice dei beni culturali e
del paesaggio
d.Ig.s. 22 gennaio 2004, n. 42
Legame tra turismo e beni culturali
• Tra turismo e beni culturali c’è un legame
inscindibile:
– Lo straordinario patrimonio artistico e
paesaggistico italiano costituisce una delle risorse
fondamentali per lo sviluppo del turismo.
– A sua volta il turismo può rappresentare uno
strumento formidabile per assicurare la
conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali
nel mondo, sostenendone la piena valorizzazione.
Potenzialità di sviluppo
• Il nostro patrimonio non è però un'eredità di cui
si possa disporre a piacere.
• Una volta distrutti questi beni sarebbero persi per
sempre ed è quindi fondamentale proteggere
questo patrimonio affinché passi alle
generazioni future.
• Allo stesso tempo però è fondamentale non
trascurare le grandi potenzialità turistiche del
patrimonio culturale che potrebbero produrre
posti di lavoro e far circolare nuova ricchezza.
Sistemi integrati di valorizzazione
• Le bellezze culturali nel nostro paese spesso poi
formano un insieme unitario con le bellezze
paesaggistiche dei luoghi in cui si trovano.
• Riconoscere questo intimo legame estetico vuol
dire adottare sistemi integrati di protezione e di
valorizzazione: una bella spiaggia in un territorio
non deturpato nei suoi aspetti naturalistici, con i
suoi piatti tipici, il suo folklore o i suoi prodotti
dell' artigianato sono tutte risorse per il turismo
in grado di generare flussi turistici.
Principi costituzionali
• In relazione ai beni culturali diversi sono gli
articoli della Costituzione che assumono
particolare importanza.
Art.9 cost
• “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”
Art.9 cost.
• La difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale
rientrano tra i principi fondamentali della Costituzione,
articoli che non sono modificabili neppure con le leggi di
revisione costituzionale.
• La tutela dei beni naturali e culturali è responsabilità della
Repubblica, intesa non solo come obbligo per lo Stato e gli
altri enti pubblici, ma anche nel senso più ampio del
termine, come la collettività intera .
• A tutti spetta dunque il compito di proteggere il patrimonio
culturale del Paese perchè esso è un bene comune che
riguarda ogni cittadino, è espressione dell’identità di una
Nazione intesa come appartenenza ad un gruppo che
condivide tradizioni, cultura, lingua, storia.
Art.117 cost.
L’articolo stabilisce
• tra le materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente,
dell' ecosistema e dei beni culturali»
• tra le materie di legislazione concorrente
Stato- Regione «la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali».
Art 7 cost.
• Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I
loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Cost.
• Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze
I rapporti Stao confessioni religiose
• Chiesa cattolica e Stato sono indipendenti e
sovrani e i loro rapporti sono regolati in base
ai Patti Lateranensi.
• Per le altre confessioni religiose i rapporti con
lo Stato possono essere disciplinati sulla base
di intese (ad es. con la Tavola valdese, con
l'Unione cristiana evangelica battista, con la
Chiesa evangelica luterana).
Turismo culturale e religioso
• Arte e fede si sono sempre intrecciate e lungo
i secoli hanno lasciato sul territorio italiano
infinite testimonianze di questo legame: dai
luoghi di culto - chiese, basiliche, conventi,
catacombe, sinagoghe, templii – ai tesori
d'arte – dipinti, statue, reliquiari, archivi - che
vi sono custoditi in numero incalcolabile.
Collaborazione
• Negli accordi e nelle intese si prevedono
numerose forme di collaborazione tra Stato ed
enti religiosi per la conservazione di questi beni.
• Esistono anche organismi paritetici creati per
discutere questioni di comune interesse come ad
es. l’Osservatorio centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica
istituito d'intesa tra il Ministero e Cei.
Art. 42 cost
• La proprietà è pubblica o privata.
• I beni economici appartengono allo Stato, ad enti
o a privati.
• La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
• La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d’interesse generale.
La proprietà privata
• Questa norma costituzionale che tocca la materia dei
beni culturali sotto il profilo dei limiti alla proprietà
privata.
• I beni culturali possono appartenere allo Stato o a privati.
• Come per I beni pubblici anche i privati «sono tenuti a
garantirne la conservazione»: ogni proprietario di un
bene culturale non può dunque disporne liberamente
perchè la circolazione di questi beni è soggetta a regole
precise.
• Anche se il bene è privato, esso incorpora un valore
collettivo che va preservato a costo di limitare la libertà
del titolare per assicurare la «funzione sociale» della
proprietà.
Codice dei beni culturali
e del paesaggio
• La protezione dei beni culturali oggi trova la
sua fonte legislativa principale nel codice dei
beni culturali e del paesaggio emanato con il
d.lgs. n.42 del 2004.
• Formato da 184 articoli
• Ha dato ordine a tutta la normativa
precedente nel settore.
Codice
• Suddiviso in quattro parti:
–
–
–
–
nella prima si pongono i principi generali;
nella seconda il trattamento dei beni culturali
nella terza i beni paesaggistici
la quarta contiene le sanzioni amministrative e
penali;
Principi generali
• Compito del codice è di attuare l'art . 9 Cost e
salvaguardare il patrimonio culturale secondo
le attribuzioni dell’art. 117 Cost.
• La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio
«concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura».
• Tale compito spetta allo Stato e a tutti gli enti
territoriali.
Ripartizione delle competenze
Il codice ripartisce le competenze legslative in
base al dettato dell’art.117 cost.
• La tutela dei beni culturali è materia in cui lo
Stato ha legislazione esclusiva.
• La valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e la promozione e organizzazione
di attività culturali sono riservate alla
legislazione concorrente Stato-Regioni
Ruolo dello Stato
TUTELA significa che spetta allo Stato l’attività diretta a
– individuare i beni del patrimonio culturale con
l’imposizione del vincolo
– garantirne la protezione
– effettuare controlli sul regime di alienazione
– stabilire le regole per la conservazione
Ruolo delle Regioni
• VALORIZZAZIONE e PROMOZIONE significa
che lo Stato può dettare i principi generali per
gestire, valorizzare e promuovere la
conoscenza del patrimonio e per assicurare le
migliori condizioni per l’utilizzo.
• Le Regioni fissano la disciplina di dettaglio per
la fruizione dei beni.
Competenze
Funzioni amministrative (art. 118 Cost.)
• Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio
unitario siano conferite alle Province, alle Città
metropolitane, alle Regioni e in ultima istanza allo
Stato sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
• In materia di tutela dei beni culturali la legge
statale può prevedere forme di intesa e
coordinamento fra Stato e Regioni (comma 3).
Turismo culturale
• Naturalmente i beni culturali sono strettamente
collegati al turismo.
• Si parla di turismo culturale per indicare quella
forma di turismo che ruota attorno alla
conoscenza del patrimonio storico artistico e
delle tradizioni culturali delle diverse parti del
territorio nazionale.
• Nel “turismo culturale” convergono quindi tante
materie, indivisibili ma diverse e diversamente
distribuite alla competenza di enti diversi.
Eccesso di burocrazia
• Il turismo infatti è materia esclusiva delle Regioni
ma nel turismo culturale risulta a volte difficile
l’individuazione dell’ente competente, generando
situazioni incerte, in cui Ministero, Regioni ed enti
locali invece di cooperare finiscono per creare
solo degli ostacoli burocratici.
• Così spesso vediamo beni culturali deperire nel
disinteresse del proprietario o peggio situazioni in
cui non si sa neppure chi sia il proprietario o
quale sia l'ente preposto a occuparsene.
Patrimonio culturale
Fanno parte del patrimonio culturale due tipi di
beni:
• i beni culturali;
• i beni paesaggistici.
BENI CULTURALI
• Appartengono ai beni culturali le cose che presentano
interesse
–
–
–
–
–
artistico,
storico,
archeologico,
etnoantropologico,
archivistico e bibliografico
• e le altre cose individuate dalla legge o in base alla
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».
Tipi
• Beni mobili (un quadro, una moneta antica,
un’anfora, un reperto dinosauro, un raro spartito
musicale)
• Beni immobili (un castello, un palazzo, un sito
archeologico, una piazza, un parco di interesse
artistico, un sito minerario di importanza storica).
• Beni mobili registrati: una nave dall’interesse
storico, un’auto appartenuta ad un personaggio
storico
Tipi
• Universalità di mobili (le pluralità di cose che
appartengono alla stessa di mobili persona e
hanno una destinazione unitaria) come le
raccolte di pinacoteche o musei, gli archivi e
più in generale «le collezioni o serie di
oggetti» che rivestano, nel loro complesso, un
eccezionale interesse.
APPARTENENZA
• Dal punto di vista dell' appartenenza giuridica,
i beni culturali possono essere pubblici o
privati.
– Pubblici se appartengono allo Stato, alle Regioni
agli altri enti pubblici;
– Privati se appartengono a
• persone giuridiche private senza scopo di lucro
• o a singole persone fisiche .
Il vincolo culturale
• La legge tutela le cose di interesse culturale.
• Tale interesse costituisce il presupposto per
poterle assoggettare alla specifica legislazione.
Verifica per i beni pubblici
• Per i beni di interesse culturale di proprietà
pubblica non è prevista nessuna procedura
diretta alla costituzione del vincolo sul bene
ma piuttosto è previsto un procedimento di
“verifica dell’interesse culturale” da parte del
MIBACT.
• Fino a tale verifica i beni culturali di proprietà
pubblica sono assoggettati alla tutela prevista
nel codice.
Dichiarazione per i beni privati
• Per i beni privati invece spetta al MIBACT la
dichiarazione dell’interesse culturale del
bene.
• Il procedimento è avviato dal Soprintendente.
• La dichiarazione va notificata al proprietario.
– Per i beni immobili il vincolo viene iscritto nei
registri immobiliari.
– I beni mobili vengono inseriti in appositi elenchi
conservati presso il Ministero.
Tutela
• In attesa della «verifica» dell' interesse
culturale (nei casi dei beni pubblici) o dopo la
«dichiarazione» dell'interesse culturale
(adottata dal ministero nei casi di beni privati)
i beni culturali ricevono una protezione che è
la diretta conseguenza della loro importanza
per la memoria collettiva.
• Esiste un catalogo Generale dei beni culturali.
Potere di vigilanza
• Sui beni culturali il MIBACT esercita un
generale potere di vigilanza per mezzo di
funzionari pubblici delle Soprintendendenze
che sono organi periferici del Ministero.
• La Soprintendenza può procedere a ISPEZIONI
per accertare le condizioni del bene e
verificare se è ben conservato e custodito.
Misure di protezione
Le misure di protezione (da interventi
pregiudizievoli dell’uomo) comprendono:
1. interventi vietati in assoluto
2. interventi soggetti ad autorizzazione
1. Interventi VIETATI
• Ai fini della protezione sono stabiliti una serie di
DIVIETI: non possono essere distrutti,
danneggiati , adibiti ad usi non compatibili con il
loro carattere storico o artistico oppure tali da
mettere in pericolo la loro conservazione.
• E’ vietato lo smembramento per gli archivi
pubblici e privati dichiarati di interesse culturale
cioè di scomporli e dividerli anche se i singoli
documenti non vengono deteriorati o distrutti.
2. interventi soggetti ad
AUTORIZZAZIONE
Sono sottoposti ad autorizzazione preventiva del
Ministero:
• la rimozione del bene o la sua demolizione,
anche se seguita da ricostruzione;
• lo spostamento dei beni culturali mobili;
• lo smembramento di collezioni, serie o
raccolte;
• opere o lavori di edilizia che interessino i beni
culturali.
Misure di conservazione: RESTAURO
• Le misure conservative sono misure di
– PREVENZIONE per limitare le situazioni di pericolo
per i beni culturali;
– MANUTENZIONE per mantenere l’integrità del
bene;
– RESTAURO quando è necessario intervenire sul
bene per il suo recupero.
• In questo caso si tratta di OBBLIGHI
conservativi imposti allo Stato, alle Regioni,
agli enti pubblici e a tutti i privati proprietari.
Interventi conservativi volontari
• Gli interventi conservativi intrapresi
volontariamente dal titolare del bene devono
essere autorizzati.
• Possono beneficiare di un contributo statale fino
alla metà dell'importo o per l’ intero ammontare
se gli interventi sono di particolare importanza.
• I beni culturali sottoposti ad interventi
conservativi a carico totale o parziale dello Stato
devono essere resi accessibili al pubblico.
Interventi conservativi imposti
• Il Ministero può disporre la custodia coattiva
dei beni mobili facendoli trasportare in un
luogo sicuro.
• Può ordinare interventi conservativi di
restauro o può provvedervi direttamente per
superare l'incapacità o l'incuria del titolare,
ponendo poi gli oneri a suo carico perchè
l’intervento comunque aumenta il valore
economico del bene.
Tutela indiretta degli immobili
• Il Ministero può imporre distanze, misure e
altre norme di carattere "urbanistico" per
evitare, ad esempio, che un monumento sia
soffocato tra palazzi moderni e che ne
snaturano l’immagine, la prospettiva, la luce e
il decoro.
La circolazione internazionale
dei beni culturali
• Per beni culturali MOBILI pubblici
– è vietata l'uscita definitiva dallo Stato
– si possono vendere solo con l’autorizzazione del
Ministero.
– sono possibili uscite temporanee dal territorio
italiano per partecipare a mostre o esposizioni
internazionali.
Vendita di beni culturali privati
• Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprietà di beni culturali
privati devono essere denunciati al
Soprintendente del luogo dove si trova il
bene.
• Entro 60 giorni la pubblica amministrazione
può esercitare il diritto di prelazione
acquistando il bene allo stesso prezzo.
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