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codice dei beni culturali e del paesaggio
codice dei beni culturali e del paesaggio d.Ig.s. 22 gennaio 2004, n. 42 Legame tra turismo e beni culturali • Tra turismo e beni culturali c’è un legame inscindibile: – Lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico italiano costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del turismo. – A sua volta il turismo può rappresentare uno strumento formidabile per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali nel mondo, sostenendone la piena valorizzazione. Potenzialità di sviluppo • Il nostro patrimonio non è però un'eredità di cui si possa disporre a piacere. • Una volta distrutti questi beni sarebbero persi per sempre ed è quindi fondamentale proteggere questo patrimonio affinché passi alle generazioni future. • Allo stesso tempo però è fondamentale non trascurare le grandi potenzialità turistiche del patrimonio culturale che potrebbero produrre posti di lavoro e far circolare nuova ricchezza. Sistemi integrati di valorizzazione • Le bellezze culturali nel nostro paese spesso poi formano un insieme unitario con le bellezze paesaggistiche dei luoghi in cui si trovano. • Riconoscere questo intimo legame estetico vuol dire adottare sistemi integrati di protezione e di valorizzazione: una bella spiaggia in un territorio non deturpato nei suoi aspetti naturalistici, con i suoi piatti tipici, il suo folklore o i suoi prodotti dell' artigianato sono tutte risorse per il turismo in grado di generare flussi turistici. Principi costituzionali • In relazione ai beni culturali diversi sono gli articoli della Costituzione che assumono particolare importanza. Art.9 cost • “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” Art.9 cost. • La difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale rientrano tra i principi fondamentali della Costituzione, articoli che non sono modificabili neppure con le leggi di revisione costituzionale. • La tutela dei beni naturali e culturali è responsabilità della Repubblica, intesa non solo come obbligo per lo Stato e gli altri enti pubblici, ma anche nel senso più ampio del termine, come la collettività intera . • A tutti spetta dunque il compito di proteggere il patrimonio culturale del Paese perchè esso è un bene comune che riguarda ogni cittadino, è espressione dell’identità di una Nazione intesa come appartenenza ad un gruppo che condivide tradizioni, cultura, lingua, storia. Art.117 cost. L’articolo stabilisce • tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali» • tra le materie di legislazione concorrente Stato- Regione «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Art 7 cost. • Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 Cost. • Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze I rapporti Stao confessioni religiose • Chiesa cattolica e Stato sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi. • Per le altre confessioni religiose i rapporti con lo Stato possono essere disciplinati sulla base di intese (ad es. con la Tavola valdese, con l'Unione cristiana evangelica battista, con la Chiesa evangelica luterana). Turismo culturale e religioso • Arte e fede si sono sempre intrecciate e lungo i secoli hanno lasciato sul territorio italiano infinite testimonianze di questo legame: dai luoghi di culto - chiese, basiliche, conventi, catacombe, sinagoghe, templii – ai tesori d'arte – dipinti, statue, reliquiari, archivi - che vi sono custoditi in numero incalcolabile. Collaborazione • Negli accordi e nelle intese si prevedono numerose forme di collaborazione tra Stato ed enti religiosi per la conservazione di questi beni. • Esistono anche organismi paritetici creati per discutere questioni di comune interesse come ad es. l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica istituito d'intesa tra il Ministero e Cei. Art. 42 cost • La proprietà è pubblica o privata. • I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. • La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. • La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La proprietà privata • Questa norma costituzionale che tocca la materia dei beni culturali sotto il profilo dei limiti alla proprietà privata. • I beni culturali possono appartenere allo Stato o a privati. • Come per I beni pubblici anche i privati «sono tenuti a garantirne la conservazione»: ogni proprietario di un bene culturale non può dunque disporne liberamente perchè la circolazione di questi beni è soggetta a regole precise. • Anche se il bene è privato, esso incorpora un valore collettivo che va preservato a costo di limitare la libertà del titolare per assicurare la «funzione sociale» della proprietà. Codice dei beni culturali e del paesaggio • La protezione dei beni culturali oggi trova la sua fonte legislativa principale nel codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il d.lgs. n.42 del 2004. • Formato da 184 articoli • Ha dato ordine a tutta la normativa precedente nel settore. Codice • Suddiviso in quattro parti: – – – – nella prima si pongono i principi generali; nella seconda il trattamento dei beni culturali nella terza i beni paesaggistici la quarta contiene le sanzioni amministrative e penali; Principi generali • Compito del codice è di attuare l'art . 9 Cost e salvaguardare il patrimonio culturale secondo le attribuzioni dell’art. 117 Cost. • La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». • Tale compito spetta allo Stato e a tutti gli enti territoriali. Ripartizione delle competenze Il codice ripartisce le competenze legslative in base al dettato dell’art.117 cost. • La tutela dei beni culturali è materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. • La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali sono riservate alla legislazione concorrente Stato-Regioni Ruolo dello Stato TUTELA significa che spetta allo Stato l’attività diretta a – individuare i beni del patrimonio culturale con l’imposizione del vincolo – garantirne la protezione – effettuare controlli sul regime di alienazione – stabilire le regole per la conservazione Ruolo delle Regioni • VALORIZZAZIONE e PROMOZIONE significa che lo Stato può dettare i principi generali per gestire, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio e per assicurare le migliori condizioni per l’utilizzo. • Le Regioni fissano la disciplina di dettaglio per la fruizione dei beni. Competenze Funzioni amministrative (art. 118 Cost.) • Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e in ultima istanza allo Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. • In materia di tutela dei beni culturali la legge statale può prevedere forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni (comma 3). Turismo culturale • Naturalmente i beni culturali sono strettamente collegati al turismo. • Si parla di turismo culturale per indicare quella forma di turismo che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale. • Nel “turismo culturale” convergono quindi tante materie, indivisibili ma diverse e diversamente distribuite alla competenza di enti diversi. Eccesso di burocrazia • Il turismo infatti è materia esclusiva delle Regioni ma nel turismo culturale risulta a volte difficile l’individuazione dell’ente competente, generando situazioni incerte, in cui Ministero, Regioni ed enti locali invece di cooperare finiscono per creare solo degli ostacoli burocratici. • Così spesso vediamo beni culturali deperire nel disinteresse del proprietario o peggio situazioni in cui non si sa neppure chi sia il proprietario o quale sia l'ente preposto a occuparsene. Patrimonio culturale Fanno parte del patrimonio culturale due tipi di beni: • i beni culturali; • i beni paesaggistici. BENI CULTURALI • Appartengono ai beni culturali le cose che presentano interesse – – – – – artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico • e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». Tipi • Beni mobili (un quadro, una moneta antica, un’anfora, un reperto dinosauro, un raro spartito musicale) • Beni immobili (un castello, un palazzo, un sito archeologico, una piazza, un parco di interesse artistico, un sito minerario di importanza storica). • Beni mobili registrati: una nave dall’interesse storico, un’auto appartenuta ad un personaggio storico Tipi • Universalità di mobili (le pluralità di cose che appartengono alla stessa di mobili persona e hanno una destinazione unitaria) come le raccolte di pinacoteche o musei, gli archivi e più in generale «le collezioni o serie di oggetti» che rivestano, nel loro complesso, un eccezionale interesse. APPARTENENZA • Dal punto di vista dell' appartenenza giuridica, i beni culturali possono essere pubblici o privati. – Pubblici se appartengono allo Stato, alle Regioni agli altri enti pubblici; – Privati se appartengono a • persone giuridiche private senza scopo di lucro • o a singole persone fisiche . Il vincolo culturale • La legge tutela le cose di interesse culturale. • Tale interesse costituisce il presupposto per poterle assoggettare alla specifica legislazione. Verifica per i beni pubblici • Per i beni di interesse culturale di proprietà pubblica non è prevista nessuna procedura diretta alla costituzione del vincolo sul bene ma piuttosto è previsto un procedimento di “verifica dell’interesse culturale” da parte del MIBACT. • Fino a tale verifica i beni culturali di proprietà pubblica sono assoggettati alla tutela prevista nel codice. Dichiarazione per i beni privati • Per i beni privati invece spetta al MIBACT la dichiarazione dell’interesse culturale del bene. • Il procedimento è avviato dal Soprintendente. • La dichiarazione va notificata al proprietario. – Per i beni immobili il vincolo viene iscritto nei registri immobiliari. – I beni mobili vengono inseriti in appositi elenchi conservati presso il Ministero. Tutela • In attesa della «verifica» dell' interesse culturale (nei casi dei beni pubblici) o dopo la «dichiarazione» dell'interesse culturale (adottata dal ministero nei casi di beni privati) i beni culturali ricevono una protezione che è la diretta conseguenza della loro importanza per la memoria collettiva. • Esiste un catalogo Generale dei beni culturali. Potere di vigilanza • Sui beni culturali il MIBACT esercita un generale potere di vigilanza per mezzo di funzionari pubblici delle Soprintendendenze che sono organi periferici del Ministero. • La Soprintendenza può procedere a ISPEZIONI per accertare le condizioni del bene e verificare se è ben conservato e custodito. Misure di protezione Le misure di protezione (da interventi pregiudizievoli dell’uomo) comprendono: 1. interventi vietati in assoluto 2. interventi soggetti ad autorizzazione 1. Interventi VIETATI • Ai fini della protezione sono stabiliti una serie di DIVIETI: non possono essere distrutti, danneggiati , adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da mettere in pericolo la loro conservazione. • E’ vietato lo smembramento per gli archivi pubblici e privati dichiarati di interesse culturale cioè di scomporli e dividerli anche se i singoli documenti non vengono deteriorati o distrutti. 2. interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE Sono sottoposti ad autorizzazione preventiva del Ministero: • la rimozione del bene o la sua demolizione, anche se seguita da ricostruzione; • lo spostamento dei beni culturali mobili; • lo smembramento di collezioni, serie o raccolte; • opere o lavori di edilizia che interessino i beni culturali. Misure di conservazione: RESTAURO • Le misure conservative sono misure di – PREVENZIONE per limitare le situazioni di pericolo per i beni culturali; – MANUTENZIONE per mantenere l’integrità del bene; – RESTAURO quando è necessario intervenire sul bene per il suo recupero. • In questo caso si tratta di OBBLIGHI conservativi imposti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici e a tutti i privati proprietari. Interventi conservativi volontari • Gli interventi conservativi intrapresi volontariamente dal titolare del bene devono essere autorizzati. • Possono beneficiare di un contributo statale fino alla metà dell'importo o per l’ intero ammontare se gli interventi sono di particolare importanza. • I beni culturali sottoposti ad interventi conservativi a carico totale o parziale dello Stato devono essere resi accessibili al pubblico. Interventi conservativi imposti • Il Ministero può disporre la custodia coattiva dei beni mobili facendoli trasportare in un luogo sicuro. • Può ordinare interventi conservativi di restauro o può provvedervi direttamente per superare l'incapacità o l'incuria del titolare, ponendo poi gli oneri a suo carico perchè l’intervento comunque aumenta il valore economico del bene. Tutela indiretta degli immobili • Il Ministero può imporre distanze, misure e altre norme di carattere "urbanistico" per evitare, ad esempio, che un monumento sia soffocato tra palazzi moderni e che ne snaturano l’immagine, la prospettiva, la luce e il decoro. La circolazione internazionale dei beni culturali • Per beni culturali MOBILI pubblici – è vietata l'uscita definitiva dallo Stato – si possono vendere solo con l’autorizzazione del Ministero. – sono possibili uscite temporanee dal territorio italiano per partecipare a mostre o esposizioni internazionali. Vendita di beni culturali privati • Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà di beni culturali privati devono essere denunciati al Soprintendente del luogo dove si trova il bene. • Entro 60 giorni la pubblica amministrazione può esercitare il diritto di prelazione acquistando il bene allo stesso prezzo.