...

Baby Parking - Asse Imprenditori

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

Baby Parking - Asse Imprenditori
TI TROVI IN
IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 76
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“LUDOTECA E BABY PARKING”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, ludoteca e Baby Parking
LUDOTECA E BABY PARKING
Definizione
Il “Baby Parking” è un servizio a carattere socio-educativo-ricreativo che accoglie minori in età compresa tra 13 mesi e 6
anni.
Il baby parking, in generale, funziona tutto l’anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore
giornaliere.
Si possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente. La permanenza del
bambino non può superare le 5 ore continuative.
Le modalità di funzionamento dei baby parking sono disciplinate da normative a livello regionale.
Le “ludoteche” sono spazi-gioco destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane
responsabile del bambino.
In queste strutture vengono svolte attività volte favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il
gioco, l’animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la
ricerca delle tradizioni popolari, l’educazione all’integrazione multiculturale.
Rispetto all’asilo-nido, il baby parking e la ludoteca si differenziano per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali
richiesti, senza presenza del servizio di mensa e con orari ridotti di permanenza dei minori e a modalità di funzionamento più
flessibili.
Requisiti Strutturali:
Le Ludoteche e i Baby Parking devono essere collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati, in possesso della
agibilità/abitabilità, nel rispetto dei Regolamenti Edilizi, Urbanistici, e Igienico–Sanitari. Di norma devono essere posti al
piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Si deve prevedere uno spazio minimo di 4
metri per utente e di servizi igienici adeguate alle diverse età. Devono, altresì, rispettare le norme di cui alla Legge n.
104/1992 relative all'assenza di barriere architettoniche.
Gli altri requisiti strutturali variano di Regione in Regione
Requisiti Professionali:
Il personale che opera nella ludoteca o nel baby parking deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola
media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi
equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socioeducative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Ludoteca e Baby Parking
Può operare nelle ludoteche anche di personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie
rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.
Data la competenza regionale in materia di strutture per l’infanzia è necessario fare riferimento alle Leggi Regionali.
Requisiti Organizzativi:
• la frequenza e la capacità massima di queste strutture è disciplinata da norme regionali
• non è ammessa né la preparazione né la distribuzione di pasti, è possibile solo la consumazione di merende;
• l’area ristoro può consistere in un locale separato, o in una zona attrezzata (ad es. con frigorifero, e/o forno a microonde e/o
distributore di merende e bevande).
E’ obbligatoria la compresenza di almeno 2 operatori durante tutto l’orario di apertura del servizio.

Adempimenti e iter burocratico per l’avvio
Per aprire un’attività di ludoteca o baby parking sono necessari:
 Possesso dei requisiti professionali e strutturali
 Attestato di idoneità igienico-sanitaria per i locali, rilasciato dal sindaco
Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale del vigili del fuoco
 Rispetto di eventuali e ulteriori direttive provinciali e/o regionali
 Comunicazione Unica (ComUnica)
La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali,
previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in
caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale
provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune
interessato.
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Ludoteca e Baby Parking
Inoltre se il servizio è rivolto a bambini da zero a tre anni (Centri per la prima infanzia)
deve essere
presentata richiesta di autorizzazione al Comune, che verificherà il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale. Qualora il servizio sia rivolto a bambini di età superiore a tre
anni non è soggetto ad autorizzazione, ma soltanto al rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
Riferimenti Normativi Regionali
- LAZIO: LL.RR. 16/6/1980 n. 59; 3/1/2000 n. 3; 11.07.2002, n. 18
Codice Attività Economica ATECO
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Fly UP