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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo di Verdellino

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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo di Verdellino
Organigramma
DATORE DI LAVORO/Dirigente Scolastico Dott. prof. Mora G. Eugenio
Medico Competente Dott. Cologni Luigi
PREPOSTI/ DIRIGENTI sono designati dal Datore di Lavoro ai sensi
dell’art. 1, comma 4 bis.
Primo Collaboratore D.S.
Todaro Antonio
Secondo collaboratore del D.S.
Amendola Marco
Responsabile del plesso
Sc. Primaria Zingonia
Bosco Emanuela
Responsabile del plesso
Sc. Primaria Verdellino
Ravasio Romana
Responsabile del plesso
Sc. Dell’Infanzia Verdellino
Vecchi Armida
Responsabile del plesso
Sc. Dell’Infanzia Zingonia
Soldini Giuseppina
Responsabile del plesso
Sc. Secondaria di primo grado
Sannoner Walter
Servizio di Prevenzione e Protezione / Figure sensibili sicurezza
Rspp
Aspp
Spoto Carmela Maria
Messina Giuseppe
Referenti sicurezza nei plessi:
De Rossi Sonia
Dolci Simona
Ferraro Nunzio/ Ravasio Alessandro
Nicosia Roberto
RLS
Sig.ra Valentini Francesca
Addetti al Primo Soccorso
Addetti all’Emergenza e
Antincendio
Primaria Zingonia
Rovaris Mario, Guarriello Anna
Agosti Barbara, Bacis Pierina,
Ferraro Nunzio, Rovaris Mario
Primaria Verdellino
Ravasio Romana, Giacalone M.
Teresa, Pizzaballa Luigia
Messina Giuseppe,
Giacalone M. Teresa
Infanzia Zingonia
Azzone Maria, Di Noto Silvana,
Soldini Giuseppina, Arbore
Consiglia, Campana Maria
Azzone Maria, Arbore Consiglia
Infanzia Verdellino
Bacis M.Teresa, Dolci Simona,
Vecchi Armida
Bacis M.Teresa, Vecchi Armida
Secondaria di 1^
Marchese Luigi, Messina Angelo,
Valentini Francesca, Veneziano
Teresa
Bellini Maurizio, La Maestra
Letteria, Valentini Francesca,
Veneziano Teresa
«DIRIGENTE»:
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa;
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi , vicario
del DS, responsabile (o referente) di plesso o di
succursale, responsabile di laboratorio
PREPOSTO: definizione (art. 2 comma 1 lett. e)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano
discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei
laboratori, esercitano il ruolo di preposto nei confronti degli allievi
della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi
sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se
presente nell’organizzazione della scuola) esercita il ruolo di preposto
nei confronti del personale ausiliario, responsabile di ufficio,
responsabile del magazzino Personale, coordinatore della
biblioteca
RSPP: Responsabilità e obblighi
La figura di RSPP, è responsabile nel casi previsti e stabiliti dalla legge e
le sue mansioni sono relative ai processi informativi su:
•Valutazione e natura dei rischi presenti in azienda
•Organizzazione del lavoro: programmazione e misure preventive per la
tutela dei lavoratori
•Rapporti descrittivi su impianti, luoghi e processi produttivi
Per quanto riguarda le responsabilità penali, quando stabilito dalla legge,
vengono imputate all’RSPP nei casi in cui“durante le fasi di valutazione
dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, l’incaricato, omette di individuare
una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si
verifica un infortunio sul lavoro”.
Come ogni figura volta alla tutela della salute delle altre figure in
azienda, l’RSPP è soggetto agli obblighi formativi stabiliti dalla legge,
anche nei casi in cui il suo ruolo è ricoperto dal datore di lavoro, dovrà
procedere con le fasi quinquennali del corso di aggiornamento RSPP,
idonee per trasferire le competenze indispensabili alla gestione dei rischi
in merito alle strategie di sicurezza nell’ambito lavorativo.
NUOVO RUOLO DEL LAVORATORE
Ci soffermiamo in particolare sul D.Lgs. 81/2008 e
sul nuovo ruolo del lavoratore.
Con il nuovo Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “oltre
ai soggetti tradizionalmente considerati titolari
delle posizioni di garanzia, quali datore di
lavoro, dirigenti e preposti – tenuti a garantire il
rispetto della disciplina prevenzionale per la
tutela dell’incolumità del prestatore di lavoro –
anche lo stesso lavoratore è stato onerato di
obblighi finalizzati proprio a prevenire il
verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di
altri lavoratori o di terzi”.
Le responsabilità del lavoratore in materia di
sicurezza sul lavoro
Il lavoratore non è più soggetto passivo ma attore
capace di influire
e influenzare l’organizzazione della sicurezza.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Partendo dalla premessa che la sicurezza sul lavoro si
possa ottenere solo con il contributo di tutti coloro che
operano sui luoghi di lavoro
il Decreto 81/’08
coinvolge nella gestione della sicurezza tutti i
soggetti impegnati nell’attività lavorativa, ciascuno in
proporzione alle proprie possibilità e competenze.
In particolare è l’art. 20 del Testo Unico a
prescrivere
obblighi a carico dei lavoratori
in materia di sicurezza.
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Riguardo poi agli obblighi già presenti nella normativa
previgente, si aggiunge una importante disposizione.
Si tratta “della lett. h, che impone ai lavoratori di
partecipare ai corsi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro.
Gestione della formazione e dell’informazione nella scuola
Il D.Lgs. 81/08 (art. 15) considera l’informazione e la formazione
“misura generale di tutela”, assegnando a questo obbligo del Dirigente
Scolastico pari dignità rispetto alle soluzioni tecniche e organizzative.
Peraltro, risulta la strategia più efficace per contrastare
comportamenti non corretti e pericolosi, alla base della
maggioranza degli infortuni e incidenti, specialmente nella scuola,
in relazione alla giovane età dell’utenza.
Il decreto attuativo ne conferma il ruolo strategico nella misura in cui l’art.
7 recita: L’informazione, la formazione e l’addestramento costituiscono
efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l‘attiva
partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della
salute e della sicurezza.
E’ questa la ragione per cui nella scuola, intendendo tutti gli istituti di ogni
ordine e grado, il D.Lgs. 81/08 deve essere interpretato
come
opportunità per creare un ambiente di lavoro sicuro, ma soprattutto
occasione di promozione e formazione di una “cultura della sicurezza”,
“cultura” intesa come convinzione, autonomia, responsabilità.
Il D.Lgs. 81/08, negli artt. 36 e 37, distingue in maniera netta
gli obblighi di informazione da quelli di formazione e
addestramento, e fornisce diverse definizioni ai tre termini
(art. 2).
INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambiente di lavoro
FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi
ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far
apprendere
ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro
SOGGETTI DESTINATARI DELL’IN-FORMAZIONE
 DATORE DI LAVORO-RSPP
 RESPONSABILE E ADDETTI SPP
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
 ADDETTI ANTINCENDIO
 ADDETTI PRIMO SOCCORSO
 LAVORATORI
 DIRIGENTI
 PREPOSTI
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS.
N. 81/08
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti i cui contenuti
sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione Generale: CREDITO PERMANENTE
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n.
81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore,
e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro: informazione, formazione e
addestramento;•concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i
vari soggetti aziendali; l’organigramma della sicurezza e le figure
coinvolte; diritti e doveri dei lavoratori in linea con quanto previsto dal D.lgs
81/18; la valutazione del rischio: il DVR; gestione delle emergenze e
organizzazione del piano di emergenza.
Formazione Specifica
Durata Minima in base alla classificazione dei settori (di cui all'Allegato
2):
4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei
rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione
collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e
vanno pertanto intesi come minimi.
Tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al
comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi
individuati ai sensi dell'articolo 28. L’Accordo Stato Regioni precisa
che l’aggiornamento deve essere quinquennale (6 ore). Non deve
essere inteso come mera ripetizione degli argomenti già affrontati, ma
rispondere alle effettive esigenze della realtà scolastica di riferimento
E’ CONSIGLIABILE
SOMMINISTRARE AL TERMINE DEL
PERCORSO
FORMATIVO
UN
TEST
DI
VERIFICA
DELL’APPRENDIMENTO
Il successivo art. 21 del Testo Unico prescrive per la
prima volta obblighi “per i lavoratori autonomi (che
compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c.,
nonché soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli
commercianti) e per i componenti dell’impresa
familiare, di cui all’art. 230-bis c.c.”. Norma che si
applica anche ai volontari, come definiti in particolare
dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis del d.lgs.
n. 81/2008 modificata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, c.d.
Decreto del Fare, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98.
Si tratta di “obblighi in materia di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuale e tessera di
riconoscimento”.
E infine gli articoli 59 e 60 del d.lgs. 81/2008
sanciscono
le sanzioni da applicare ai lavoratori, nel caso di
violazione degli articoli 20 e 21.
Con il Testo Unico il lavoratore non è dunque più
considerato “soltanto beneficiario delle
norme prevenzionistiche ma, al contempo,
destinatario
di
una
serie
di
precetti
antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto
attivo del reato”.
Insomma il lavoratore non è solo “soggetto
passivo dal quale esigere il rispetto e
l’esecuzione di ciò che altri soggetti
stabiliscano ma attore capace di influire e
influenzare, con il suo apporto, il sistema di
organizzazione della sicurezza; non più solo
creditore di sicurezza ma anche debitore della
stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri
soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di
intervento, di segnalazione, di controllo e del suo
fattivo contributo nell’organizzazione aziendale”.
In questo senso è tenuto a “partecipare ai
programmi di formazione e addestramento
organizzati dal datore di lavoro; è, altresì,
tenuto a osservare le norme poste dal
legislatore ed eventualmente dal datore di
lavoro in materia di sicurezza; è, comunque,
tenuto ad assumere comportamenti avveduti,
accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene
salute sua e degli altri lavoratori e/o terzi”.
DOCUMENTI VIDEO
documenti tratti da youtube
Intervista PM
Intervista Preside
Sentenza appello
Sentenza cassazione
In risposta alla richiesta del procuratore generale di “rigettare
i ricorsi degli imputati”, la Corte di Cassazione conferma la
condanna dei funzionari della Provincia di Torino
responsabili per l'edilizia scolastica
Michele Del Mastro (4 anni), Sergio Moro (3 anni e 4 mesi)
ed Enrico Marzilli (3 anni e 4 mesi)
Conferma la condanna dei tre insegnanti che avevano
ricoperto il ruolo di RSPP al liceo Darwin:
Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi), Diego Sigot (2 anni e 2 mesi),
Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi).
Un commento non solo sul tema del crollo al Liceo di Rivoli, ma più
generale sui problemi della sicurezza e delle responsabilità nelle
scuole, lo possiamo ritrovare nelle risposte che il magistrato
Guariniello dà nel giugno 2013 ai microfoni di Punto Sicuro:
“La scuola mi sembra che sia al momento attuale un nodo di diversi
problemi che toccano diverse istituzioni. (...) Il problema più denso di
difficoltà è nella scuola pubblica, dove non c’è un datore di lavoro che
ci guadagna, che svolge un’attività economica privata. E’ un datore
di lavoro che svolge un servizio pubblico che non si può far cessare.
In questo caso vengono fuori un insieme di problemi. La sicurezza
della scuole è la risultante di una duplice posizione di garanzia che è
quella della scuola, da una parte, ma dall’altra dell’ente proprietario
della scuola. Che non è la scuola stessa, ma può essere la Provincia,
il Comune e altri enti pubblici
Ora l’indicazione che ci dà la legge è molto netta: sia tu Provincia,
sia tu scuola dovete valutare tutti i rischi per vedere quali sono gli
interventi strutturali di manutenzione che devono essere eseguiti.
Questo ognuno di propria iniziativa. Poi tu scuola, una volta che
fai questa valutazione, ti liberi dagli obblighi degli interventi
strutturali di manutenzione facendo una segnalazione di questa
necessità all’ente proprietario. Dall’altra poi l’ente proprietario che
già per conto suo deve valutare i rischi, poi deve far conto anche di
questa segnalazione”. Con due avvertenze. La prima è che la
Provincia, o altro ente proprietario, ha in questo momento grandi
problemi di natura economica”. (...) [La seconda è che] “abbiamo
una scuola e un dirigente scolastico che a sua volta è un datore di
lavoro un po’ per modo di dire, perché non ha autonomi poteri
decisionali di spesa. Tuttavia deve anche tener conto che se non ha
questi poteri di spesa ha dei poteri che possono arrivare ad
esempio all’interdizione dall’uso di determinati locali nella stessa
scuola, in accordo naturalmente con le istituzioni scolastiche e le
altre istituzioni pubbliche”.
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