Comments
Transcript
Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo di Verdellino
Organigramma DATORE DI LAVORO/Dirigente Scolastico Dott. prof. Mora G. Eugenio Medico Competente Dott. Cologni Luigi PREPOSTI/ DIRIGENTI sono designati dal Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis. Primo Collaboratore D.S. Todaro Antonio Secondo collaboratore del D.S. Amendola Marco Responsabile del plesso Sc. Primaria Zingonia Bosco Emanuela Responsabile del plesso Sc. Primaria Verdellino Ravasio Romana Responsabile del plesso Sc. Dell’Infanzia Verdellino Vecchi Armida Responsabile del plesso Sc. Dell’Infanzia Zingonia Soldini Giuseppina Responsabile del plesso Sc. Secondaria di primo grado Sannoner Walter Servizio di Prevenzione e Protezione / Figure sensibili sicurezza Rspp Aspp Spoto Carmela Maria Messina Giuseppe Referenti sicurezza nei plessi: De Rossi Sonia Dolci Simona Ferraro Nunzio/ Ravasio Alessandro Nicosia Roberto RLS Sig.ra Valentini Francesca Addetti al Primo Soccorso Addetti all’Emergenza e Antincendio Primaria Zingonia Rovaris Mario, Guarriello Anna Agosti Barbara, Bacis Pierina, Ferraro Nunzio, Rovaris Mario Primaria Verdellino Ravasio Romana, Giacalone M. Teresa, Pizzaballa Luigia Messina Giuseppe, Giacalone M. Teresa Infanzia Zingonia Azzone Maria, Di Noto Silvana, Soldini Giuseppina, Arbore Consiglia, Campana Maria Azzone Maria, Arbore Consiglia Infanzia Verdellino Bacis M.Teresa, Dolci Simona, Vecchi Armida Bacis M.Teresa, Vecchi Armida Secondaria di 1^ Marchese Luigi, Messina Angelo, Valentini Francesca, Veneziano Teresa Bellini Maurizio, La Maestra Letteria, Valentini Francesca, Veneziano Teresa «DIRIGENTE»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi , vicario del DS, responsabile (o referente) di plesso o di succursale, responsabile di laboratorio PREPOSTO: definizione (art. 2 comma 1 lett. e) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori, esercitano il ruolo di preposto nei confronti degli allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell’organizzazione della scuola) esercita il ruolo di preposto nei confronti del personale ausiliario, responsabile di ufficio, responsabile del magazzino Personale, coordinatore della biblioteca RSPP: Responsabilità e obblighi La figura di RSPP, è responsabile nel casi previsti e stabiliti dalla legge e le sue mansioni sono relative ai processi informativi su: •Valutazione e natura dei rischi presenti in azienda •Organizzazione del lavoro: programmazione e misure preventive per la tutela dei lavoratori •Rapporti descrittivi su impianti, luoghi e processi produttivi Per quanto riguarda le responsabilità penali, quando stabilito dalla legge, vengono imputate all’RSPP nei casi in cui“durante le fasi di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, l’incaricato, omette di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro”. Come ogni figura volta alla tutela della salute delle altre figure in azienda, l’RSPP è soggetto agli obblighi formativi stabiliti dalla legge, anche nei casi in cui il suo ruolo è ricoperto dal datore di lavoro, dovrà procedere con le fasi quinquennali del corso di aggiornamento RSPP, idonee per trasferire le competenze indispensabili alla gestione dei rischi in merito alle strategie di sicurezza nell’ambito lavorativo. NUOVO RUOLO DEL LAVORATORE Ci soffermiamo in particolare sul D.Lgs. 81/2008 e sul nuovo ruolo del lavoratore. Con il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “oltre ai soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti – tenuti a garantire il rispetto della disciplina prevenzionale per la tutela dell’incolumità del prestatore di lavoro – anche lo stesso lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di altri lavoratori o di terzi”. Le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro Il lavoratore non è più soggetto passivo ma attore capace di influire e influenzare l’organizzazione della sicurezza. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Partendo dalla premessa che la sicurezza sul lavoro si possa ottenere solo con il contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro il Decreto 81/’08 coinvolge nella gestione della sicurezza tutti i soggetti impegnati nell’attività lavorativa, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità e competenze. In particolare è l’art. 20 del Testo Unico a prescrivere obblighi a carico dei lavoratori in materia di sicurezza. Vai al documento Riguardo poi agli obblighi già presenti nella normativa previgente, si aggiunge una importante disposizione. Si tratta “della lett. h, che impone ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Gestione della formazione e dell’informazione nella scuola Il D.Lgs. 81/08 (art. 15) considera l’informazione e la formazione “misura generale di tutela”, assegnando a questo obbligo del Dirigente Scolastico pari dignità rispetto alle soluzioni tecniche e organizzative. Peraltro, risulta la strategia più efficace per contrastare comportamenti non corretti e pericolosi, alla base della maggioranza degli infortuni e incidenti, specialmente nella scuola, in relazione alla giovane età dell’utenza. Il decreto attuativo ne conferma il ruolo strategico nella misura in cui l’art. 7 recita: L’informazione, la formazione e l’addestramento costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l‘attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e della sicurezza. E’ questa la ragione per cui nella scuola, intendendo tutti gli istituti di ogni ordine e grado, il D.Lgs. 81/08 deve essere interpretato come opportunità per creare un ambiente di lavoro sicuro, ma soprattutto occasione di promozione e formazione di una “cultura della sicurezza”, “cultura” intesa come convinzione, autonomia, responsabilità. Il D.Lgs. 81/08, negli artt. 36 e 37, distingue in maniera netta gli obblighi di informazione da quelli di formazione e addestramento, e fornisce diverse definizioni ai tre termini (art. 2). INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro SOGGETTI DESTINATARI DELL’IN-FORMAZIONE DATORE DI LAVORO-RSPP RESPONSABILE E ADDETTI SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PRIMO SOCCORSO LAVORATORI DIRIGENTI PREPOSTI ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08 Il percorso formativo si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Formazione Generale: CREDITO PERMANENTE Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro: informazione, formazione e addestramento;•concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; l’organigramma della sicurezza e le figure coinvolte; diritti e doveri dei lavoratori in linea con quanto previsto dal D.lgs 81/18; la valutazione del rischio: il DVR; gestione delle emergenze e organizzazione del piano di emergenza. Formazione Specifica Durata Minima in base alla classificazione dei settori (di cui all'Allegato 2): 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28. L’Accordo Stato Regioni precisa che l’aggiornamento deve essere quinquennale (6 ore). Non deve essere inteso come mera ripetizione degli argomenti già affrontati, ma rispondere alle effettive esigenze della realtà scolastica di riferimento E’ CONSIGLIABILE SOMMINISTRARE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO UN TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Il successivo art. 21 del Testo Unico prescrive per la prima volta obblighi “per i lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., nonché soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e per i componenti dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c.”. Norma che si applica anche ai volontari, come definiti in particolare dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis del d.lgs. n. 81/2008 modificata dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto del Fare, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 98. Si tratta di “obblighi in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e tessera di riconoscimento”. E infine gli articoli 59 e 60 del d.lgs. 81/2008 sanciscono le sanzioni da applicare ai lavoratori, nel caso di violazione degli articoli 20 e 21. Con il Testo Unico il lavoratore non è dunque più considerato “soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche ma, al contempo, destinatario di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto attivo del reato”. Insomma il lavoratore non è solo “soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo nell’organizzazione aziendale”. In questo senso è tenuto a “partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; è, altresì, tenuto a osservare le norme poste dal legislatore ed eventualmente dal datore di lavoro in materia di sicurezza; è, comunque, tenuto ad assumere comportamenti avveduti, accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene salute sua e degli altri lavoratori e/o terzi”. DOCUMENTI VIDEO documenti tratti da youtube Intervista PM Intervista Preside Sentenza appello Sentenza cassazione In risposta alla richiesta del procuratore generale di “rigettare i ricorsi degli imputati”, la Corte di Cassazione conferma la condanna dei funzionari della Provincia di Torino responsabili per l'edilizia scolastica Michele Del Mastro (4 anni), Sergio Moro (3 anni e 4 mesi) ed Enrico Marzilli (3 anni e 4 mesi) Conferma la condanna dei tre insegnanti che avevano ricoperto il ruolo di RSPP al liceo Darwin: Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi), Diego Sigot (2 anni e 2 mesi), Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi). Un commento non solo sul tema del crollo al Liceo di Rivoli, ma più generale sui problemi della sicurezza e delle responsabilità nelle scuole, lo possiamo ritrovare nelle risposte che il magistrato Guariniello dà nel giugno 2013 ai microfoni di Punto Sicuro: “La scuola mi sembra che sia al momento attuale un nodo di diversi problemi che toccano diverse istituzioni. (...) Il problema più denso di difficoltà è nella scuola pubblica, dove non c’è un datore di lavoro che ci guadagna, che svolge un’attività economica privata. E’ un datore di lavoro che svolge un servizio pubblico che non si può far cessare. In questo caso vengono fuori un insieme di problemi. La sicurezza della scuole è la risultante di una duplice posizione di garanzia che è quella della scuola, da una parte, ma dall’altra dell’ente proprietario della scuola. Che non è la scuola stessa, ma può essere la Provincia, il Comune e altri enti pubblici Ora l’indicazione che ci dà la legge è molto netta: sia tu Provincia, sia tu scuola dovete valutare tutti i rischi per vedere quali sono gli interventi strutturali di manutenzione che devono essere eseguiti. Questo ognuno di propria iniziativa. Poi tu scuola, una volta che fai questa valutazione, ti liberi dagli obblighi degli interventi strutturali di manutenzione facendo una segnalazione di questa necessità all’ente proprietario. Dall’altra poi l’ente proprietario che già per conto suo deve valutare i rischi, poi deve far conto anche di questa segnalazione”. Con due avvertenze. La prima è che la Provincia, o altro ente proprietario, ha in questo momento grandi problemi di natura economica”. (...) [La seconda è che] “abbiamo una scuola e un dirigente scolastico che a sua volta è un datore di lavoro un po’ per modo di dire, perché non ha autonomi poteri decisionali di spesa. Tuttavia deve anche tener conto che se non ha questi poteri di spesa ha dei poteri che possono arrivare ad esempio all’interdizione dall’uso di determinati locali nella stessa scuola, in accordo naturalmente con le istituzioni scolastiche e le altre istituzioni pubbliche”.