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FRODI SANITARIE E COMMERCIALI

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FRODI SANITARIE E COMMERCIALI
FRODI SANITARIE E
COMMERCIALI
Dott. Alberto Marzollo
frodi sanitarie e commerciali.
Nel primo caso si tratta d’eventi i quali, oltre che rendere nocivi i
prodotti, attentano alla salute pubblica.
Possono essere commesse da tutti coloro i quali detengono o
mettono in commercio prodotti alimentari, acque, sostanze o
cose da altri avvelenate, adulterate, contraffatte, in modo
pericoloso per la salute pubblica (art. 440 del codice penale:
adulterazione e contraffazione dei prodotti alimentari; art. 442:
commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate; art.
444: commercio di sostanze alimentari nocive).
Le frodi commerciali colpiscono invece i diritti contrattuali e
patrimoniali del consumatore.
Un esempio è rappresentato dal fatto che nell’esercizio di
un’attività commerciale all’acquirente viene consegnata una cosa
per un'altra, o diversa da quella dichiarata in origine (art. 515:
frode nell’esercizio del commercio; art. 516: vendita di sostanze
alimentari non genuine come genuine).
Rientrano tra le frodi:
- le alterazioni: modifiche per mal conservazione della composizione del
prodotto che ne intaccano le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche;
- le adulterazioni: modifiche alla composizione analitica del prodotto, tramite
aggiunta o sottrazione d’alcuni componenti al fine di aumentare la resa
economica; esempi in questo senso sono: vendita di latte scremato o
parzialmente scremato per latte intero, vino annacquato, olio ottenuto da altri
semi (soia per esempio) e venduto per olio di oliva.
- le sofisticazioni: aggiunta in maniera illecita di sostanze estranee all’alimento
per migliorarne l’aspetto o occultarne difetti; esempi di sofisticazioni: aggiunta
a carni alterate di sostanze che ne ravvivino il colore, utilizzo di coloranti per far
apparire come pasta all’uovo una qualsiasi pasta;
- le falsificazioni: totale sostituzione di un elemento con un altro;
- le contraffazioni: commercializzazione di prodotti industriali con nomi o
marchi che possono creare confusione nel consumatore (caso di un comune
formaggio venduto come Parmigiano-Reggiano).
L’agro-pirateria è la contraffazione di un prodotto alimentare che ne sfrutta
reputazione e notorietà, imitandone nomi, marchi, aspetto e caratteristiche,
che nel caso dell’Italia colpisce soprattutto i prodotti a marchio DOC, IGT,
DOP, IGP.sercizio del commercio; art. 516: vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine).
L’agro-pirateria
L’agro-pirateria, in altre parole, consiste in
una illegale falsificazione delle indicazioni
geografiche tutelate e delle denominazioni
protette, contraffazione che sfrutta qualità,
apprezzamento e notorietà dei prodotti
alimentari italiani, traducendosi in un
inganno per il consumatore e in un danno
economico per le aziende a causa della
violazione del marchio e della proprietà
industriale.
"La frode consiste nell’impiegare nel ciclo
produttivo una materia prima di minore
valore commerciale rispetto a quella
dichiarata. "
il parmigiano reggiano diventa Parmesao (brasiliano), Regianito
(argentino), Parmesan (statunitense), il prosciutto di Parma diventa
"Parma Ham" e "Daniele Prosciutto" negli Stati Uniti, e poi la
"Tinboonzola" dell’Australia, la "Mortadela" del Brasile, la
"Cambozola" in Germania, Austria e Belgio, la "Robiola" del Canada.
Latte
-Latte annacquato;
-Tenore in grasso differente rispetto a quello
dichiarato in etichetta;
-Latte fresco pastorizzato ottenuto da latte
precedentemente già pastorizzato;
-Latte ottenuto dalla ricostituzione del latte in
polvere (talvolta latte in polvere per uso
zootecnico);
-Latte con l’aggiunta di acqua ossigenata per
ridurre la carica batterica;
-Latte inacidito neutralizzato con l’aggiunta di
soda;
-Presenza di colostro o latte mastitico;
-Trattamenti di risanamento non consentiti.
Formaggi
-Formaggi ottenuti con latte in polvere
ricostituito;
-Formaggi pecorini contenenti percentuali più
o meno elevate di latte vaccino;
-Mozzarella di bufala contenete percentuali
più o meno elevate di latte vaccino;
-Aggiunta di grassi, soprattutto margarina, per
ottenere il quantitativo richiesto per un
particolare formaggio;
-Aggiunta di fecola o di farina di patate o di
amidi per aumentare il peso del prodotto;
-Attribuzione della designazione di formaggio
DOP a formaggi comuni;
-Aggiunta di pectine e gomme viniliche ai
formaggi molli per conferire maggiore
compattezza;
-Aggiunta di formaldeide ai formaggi duri per
controllare lo sviluppo di microrganismi
indesiderati o per mascherare difetti di
lavorazione dovuti all’uso di latte scadente;
-Aggiunta di sostanze coloranti o minerali non
consentiti.
Carni e prodotti carnei
-Carni contenenti sostanze non consentite
(ormoni) o in quantità superiori a quelle
consentite;
-Carni di animali appartenenti a categorie
diverse dal dichiarato (es.: bovino adulto per
vitello; castrato o ovino adulto per agnello), o
parti anatomiche meno pregiate spacciate per
tagli di maggior pregio (es. girello per filetto);
-Carni di specie diverse da quelle dichiarate;
-Carni trattate con additivi per mascherare
uno stato di alterazione (es. monossido di
carbonio; acido nicotinico o vitamina PP che
agiscono aulla stabilizzazione della
colorazione rossa delle carni) o con sostanze
coloranti non autorizzate nelle carni fresche;
-Insaccati dichiarati prodotti con carni di una
sola specie (es. suina), ma contenenti carni di
più specie animali meno costose, come pollo
e tacchino;
-Prodotti generici commercializzati come
prodotti a marchio DOP (es. prosciutti
generici, spesso esteri, commercializzati come
prosciutti di Parma);
-Sostituzione di prodotti freschi con prodotti
decongelati;
-Aggiunta alle carni macinate di costituenti
diversi dal tessuto muscolare, soprattutto
grasso e tessuto connettivo ed eventualmente
tessuti estranei e di scarto.
Prodotti della pesca
-prodotti decongelati venduti per freschi;
prodotti di allevamento venduti per prodotti
selvatici catturati in mare;
specie ittiche diverse da quelle dichiarate;
prodotti trattati con additivi ed altri
ingredienti in concentrazioni non adeguate o
non consentiti (es. trattamento con anilina e
ammoniaca per ravvivare il colore delle
branchie al fine di mascherare una
preesistente alterazione; utilizzo del
monossido di carbonio per conferire al tonno
una colorazione rosso vivo; perossido
d’idrogeno per l’effetto conservante,
sbiancante e brillante soprattutto nel pesce
azzurro; fosfati e polifosfati nel pesce fresco
non lavorato per l’azione interferente con lo
sviluppo microbico e per la capacità di
trattenere l’acqua aumentandone il peso) o
non dichiarati.
Miele
Aggiunta di zuccheri di altra origine;
-Aggiunta di amidi, fecole, glicerina, sciroppi
di frutta;
-Vendita di un miele di origine botanica
diversa da quella dichiarata;
-Vendita di mieli extracomunitari per mieli
italiani o comunitari.
Uova e ovoprodotti
-Uova riportanti una data di consumo
superiore ai 28 giorni e/o modificata;
-Uova differenti per categoria di peso;
-Uova conservate in frigo e vendute come
fresche;
-Uova embrionate;
-Miscele di uova di specie diverse;
-Aggiunta di soda per correggere il pH;
-Aggiunta di carbonato per correggere
l’odore;
-Utilizzo di additivi non consentiti in prodotti
alimentari a base di uova (pasta, gelati, dolci).
INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONE D’ ORIGINE
CON RELATIVA LEGISLAZIONE
L’UE ha stanziato finanziamenti con
lo scopo di valorizzare e
riconoscere le produzioni
tradizionali legate al territorio.
Gli strumenti normativi attuati per
perseguire questa nuova politica
sono principalmente:
Regolamento CEE 2081/’92;
Regolamento CEE 2082/’92;
D. Lgs 173/ ’98;
DM 350/ ’99.
.
PRODOTTI “TIPICI”, “TRADIZIONALI, “LOCALI”
Generalmente si è soliti parlare
indistintamente di prodotti “tipici”,
“tradizionali” e “locali”. In realtà, le tre
definizioni si riferiscono a prodotti differenti.
La discriminante rispetto a tale
classificazione risulta essere il processo di
certificazione al quale un determinato
prodotto è sottoposto.
Il prodotto è TIPICO, infatti, solo quando
segue un disciplinare di produzione e viene
garantito dalla certificazione di processo,
assume, cioè, un carattere di unicità.
Si utilizza il termine TRADIZIONALE, per
indicare quel prodotto nel quale è evidente
il legame con il tempo (storia della
produzione di un determinato bene).
LOCALE , invece, nel caso in cui si voglia
sottolineare il legame con il luogo( spazio
ristretto all’interno del quale trova origine) .
Il vino cotto
I salumi
I prodotti della terra
SIMBOLO DOP
Un prodotto alimentare può fregiarsi della
denominazione di origine protetta ( DOP) ,
quando le sue caratteristiche sono
esclusivamente, o essenzialmente, dipendenti
dall’ambiente geografico ( risultato
dell’interazione di fattori umani ed ambientali
che sottolineano la provenienza della materia
prima) , e quando la produzione delle materie
prime e la loro trasformazione fino al prodotto
finito sono effettuate nella regione delimitata di
cui il prodotto porta il nome. Ogni prodotto DOP
per diventare tale, deve rispettare un
disciplinare di produzione che vincola tutte le
fasi della produzione e della trasformazione .
Il Regolamento CEE 2081/’92 , relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, oltre a
valorizzare le produzioni tradizionali legate al territorio, mira
a tutelare le limitate capacità produttive delle piccole e medie
imprese , di tipo artigianale, che non possono competere con
le capacità produttive , organizzative ed economiche delle
grandi industrie alimentari.
SIMBOLO IGP
La sigla IGP sta per indicazione
geografica protetta. Questa non vincola
l’intero processo produttivo ad una zona
geografica ben delimitata , in quanto il
marchio può essere assegnato ai prodotti
che assumono la caratterizzazione
geografica in termini di qualità,
reputazione o di altra caratteristica.
L’art. 4 di tale regolamento stabilisce i requisiti che un prodotto alimentare deve possedere per
beneficiare delle denominazioni DOP e IGP. In particolare, il disciplinare di un prodotto DOP
deve comprendere i seguenti elementi:
1 - nome del prodotto agricolo o alimentare che comprenda la denominazione d’origine e
l’indicazione geografica;
2 - delimitazione geografica;
3 - elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica;
4 - descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e i metodi locali, leali e costanti;
5 - elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ;
6 - elementi specifici dell’etichettature connessi alla dicitura DOP o IGP, o alle diciture
tradizionali nazionali equivalenti;
7 - condizioni da rispettare in forza delle disposizioni comunitarie e/o nazionali.
I vini DOC dell'Abruzzo
Controguerra DOC
D.M. 20/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96)
Nell’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra (da cui il nome), Torano Nuovo,
Ancarano, Corropoli e Colonnella, in provincia di Teramo, in vigneti collinari situati ad
un’altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m., si raccolgono le uve da cui si ottiene questo
vino.
Montepulciano d'Abruzzo DOC
D.M. 24/05/68 (G.U. n. 178 del 15/07/68)
Introdotto in Abruzzo agli inizi del XIX secolo, il vitigno Montepulciano si è diffuso rapidamente
in tutta la regione tanto da essere utilizzato per la produzione dell’omonimo vino nei territori di
tutte e quattro le province: L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.
Trebbiano d'Abruzzo DOC
D.M. 28/06/72 (G.U. n. 221 del 25/08/72)
Questo vino viene prodotto nelle quattro province abruzzesi (L’Aquila, Chieti, Pescara e
Teramo). È particolarmente apprezzato quello le cui uve provengono dalla parte collinare al di
sotto di una certa altitudine e dai terreni che scendono verso il mare. Ottenuto dalle uve di
Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano con l’eventuale aggiunta di altre
uve della zona (massimo 15%); ha un colore paglierino; odore vinoso gradevole, delicatamente
profumato; sapore asciutto, sapido, vellutato, armonico. Gradazione minima: 11°. Uso: da
pasto.
Gorgonzola
Grana Padano
Montasio
Monte Veronese
Mozzarella (S.T.G.)
Mozzarella di Bufala Campana
Murazzano
Nostrano Valtrompia
Parmigiano Reggiano
Vitellone bianco Appennino Centrale IGP
Sotto la certificazione Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP, ottenuta nel
2006, ricadono tre razze bovine italiane dal manto bianco: la Chianina, la
Marchigiana e la Romagnola, le tre razze bovine più antiche, presenti sul territorio
della dorsale appenninica fin dall'epoca degli Etruschi e dei Romani, i quali utilizzavano
il vitellone bianco principalmente per il lavoro nei campi, ma anche come sacrifico alle
divinità.
Nel corso dei secoli il vitellone bianco, chiamato spesso il gigante bianco data la sua
stazza, è stato valorizzato maggiormente per la qualità delle sue carni, succulente e
nutrienti, fino ai nostri giorni quando è stato creato il Consorzio di Tutela del
Vitellone Bianco, nel 2003, che si prefigge di promuovere e valorizzare il prodotto,
dotandolo di un disciplinare, regolamentando le tecniche di allevamento, alimentazione
e macellazione dell'animale, creando un marchio che permetta di distinguere le
contraffazioni, garantendo la tracciabilità delle carni e trovando un punto d'incontro tra
domanda e offerta.
Attualmente la certificazione Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale è un IGP
interregionale che comprende comuni e vallate dell'Emilia Romagna, della Toscana, del
Lazio, dell'Umbria, delle Marche, della Campania, dell'Abruzzo e del Molise.
PRODOTTI TRADIZIONALI REGIONE ABRUZZO:
In Abruzzo esiste un solo prodotto “tipico”, il “salamino italiano alla
cacciatora” DOP e diverse altre specialità tradizionali garantite STG.
Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi:
SIMBOLO STG
Il termine specialità tradizionale garantita,
meglio noto con l'acronimo STG,
è un marchio di origine introdotto dalla
Unione europea
volto a tutelare produzioni che siano
caratterizzate da composizioni
o metodi di produzione tradizionali.
Prodotti tipici DOP e IGP abruzzesi
Altri prodotti
Zafferano dell'Aquila (DOP)
Reg. CE n. 205 del 4.02.05 (GUCE L. 33 del 5.02.05)
Oli essenziali
Bergamotto di Reggio Calabria (DOP)
Reg. CE n. 509/01 (GUCE L. 76 del 16.03.2001)
Carni e derivati
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP)
Reg. CE n. 134 del 20.01.98 (GUCE L. 15 del 21.01.98)
Salamini italiani alla cacciatora (DOP)
Reg. CE n. 1778 del 07.09.01 (GUCE L. 240 del 08.09.01)
Oli di oliva
Aprutino Pescarese (DOP)
Reg. CE n. 1263 del 01.07.96 (GUCE L. 163 del 02.07.96)
Colline Teatine (DOP)
Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97)
Pretuziano delle Colline Teramane (DOP)
Reg. CE n. 1491 del 25.08.03 (GUCE L. 214 del 26.08.03)
Ortaggi e frutta
Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) Reg. CE n. 148 del 15.02.07 (GUCE L. 46 del 16.02.07)
Oliva Ascolana del Piceno (DOP) Reg. CE n. 1855 del 14.11.05 (GUCE L. 297 del 15.11.05)
I vini IGT dell'Abruzzo
Alto Tirino IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Colli Aprutini IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Colli del Sangro IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Colline Frentane IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Colline Pescaresi IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Colline Teatine IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Del Vastese o Histonium IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Terre di Chieti IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Valle Peligna IGT D.M. 18/11/95 (G.U. n. 238 del 04/12/95)
Prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi
Vengono definiti "prodotti agroalimentari tradizionali" quei
prodotti tipicii cui metodi di lavorazione, conservazione e
stagionatura sono praticati in un certo territorio in maniera
omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, per
un periodo comunque non inferiore a 25 anni (art. 8 del decreto
legislativo n. 173 del 30 aprile 1998 e al successivo decreto n. 350
dell’8 settembre 1999).
Formaggi
cacio di vacca bianca
caciocavallo abruzzese
caciofiore aquilano
caciotta vaccina frentana
caprino abruzzese
formaggi e ricotta di stazzo
giuncata vaccina abruzzese
giuncatella abruzzese
incanestrato di castel del monte
pecorino d'abruzzo
pecorino di atri
pecorino di farindola
pecorino marcetto (spalmabile)
scamorza abruzzese
Prodotti vegetali
aglio rosso di sulmona
carciofo del vastese
carote dell'altopiano del fucino
castagna roscetta valle roveto
cece
ciliegie di raiano e di giuliano teatino
conserve di pomodoro (polpa e pezzetti di pomodoro)
cotognata e marmellata di mela cotogna
fagioli a olio
fagioli a pane
farro d'abruzzo
lenticchie di s. stefano di sessano
mandorle di navelli
marmellata d'uva (scrucchiata)
marrone di valle castellana
mela della valle del giovengo
olive intosso
patata di montagna del medio sangro
patate degli altipiani d'abruzzo
Bevande
centerba o cianterba
mosto cotto
ratafia - rattafia
vino cotto - vin cuott - vin cott
Prodotti tipici abruzzesi
a base di carne
TACCHINO ALLA NERETESE
ARROSTICINI DI PECORA
VENTRICINA VASTESE
MORTADELLA DI CAMPOTOSTO
SALSICCIA DI FEGATO
SALAME AQUILA
PORCHETTA ABRUZZESE
VENTRICINA TERAMANA
Leggi con attenzione l’etichetta.
Ci sono informazioni sul contenuto nutrizionale del
prodotto e può aiutarti ad effettuare delle scelte
alimentari più salutari e consapevoli.
L’indicazione dell’origine è obbligatoria per alcune
categorie di prodotti quali la carne, la frutta e la verdura.
È inoltre obbligatoria se elementi sull’etichetta (nome
commerciale, immagini, ecc.) possono indurre in errore il
consumatore sull’esatta origine del prodotto
Modalità di
conservazione
e utilizzo
Durata o termine
minimo di
conservazione
Denominazione
di vendita
Fabbricante e/o
importatore
Tabella o
etichetta
nutrizionale
Elenco degli
ingredienti
Lotto di produzione
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