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Il processo Latino

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Il processo Latino
Il processo Latino
Nell’antica Roma i processi erano di due tipi:
PENALE
*Noi ci occuperemo solo del processo penale
CIVILE
COME SI SVOLGEVA IL
PROCESSO
I GIUDICI
REATI più COMUNI
IL PROCESSO PENALE
QUESTIONES PERPETUAE
IUDICIA POPULI
PROVOCATIO AD
POPULUM
Il processo penale aveva come oggetto colpe commesse nei confronti dello Stato e dei beni
pubblici.
A Roma non esisteva la figura del Pubblico Ministero,di colui cioè che chiede che sia fatta giustizia in
nome dello Stato, ma era lo stesso querelante a sostenere l’accusa. Il processo penale ha base
essenzialmente pubblicistica. L’esigenza di un processo penale sorge come garanzia del singolo rivolta
a limitare quel potere di oppressione insito nel supremo magistrato della città.
Il processo si svolgeva nel Foro, luogo che più si presta a fare sfoggio di eloquenza; ma il grande
avvocato non si presentava al dibattito se non dopo aver studiato a fondo la causa ed aver preparato
con cura l’arringa.
Nel processo colui che sosteneva l’accusa si chiamava ACTOR, mentre gli avvocati degli accusati si
chiamavano PATRONI.
Il processo iniziava convocando a giorni alterni tre adunanze del popolo, durante le quali si ascoltavano
l’accusa, la difesa e i testimoni. Dopo quasi un mese l’assemblea emetteva la sentenza.
Sia le accuse che il reato venivano messe per iscritto e veniva nominata una giuria presieduta da un
magistrato.
Il magistrato fungeva da moderatore e lasciava che le due parti si confrontassero. Durante il dibattito
l’accusatore presentava le prove raccolte con le sue indagini, la difesa esponeva le sue ragioni e i
testimoni, sotto giuramento, erano interrogati. L’accusatore (actor) nell’ORATIO PERPETUA ( discorso
senza interruzione) esponeva tutti i capi d’accusa, a cui seguiva la difesa e l’ALTERCATIO, un dibattito con
domande e risposte sulla questione. Seguiva quindi il PROBATIO, esame delle prove. In seguito i giurati si
riunivano e giudicavano con un voto scritto ( A per absolvo, C per condemno). Poi il presidente della
corte emetteva la sentenza e in caso di condanna stabiliva la pena.
I reati
più comuni sono:
 DE AMBITU: illegalità negli atti pubblici dovuti ai brogli elettorali
 DE PECUNIIS REPETUNDIS: concussione, ossia l’abuso da parte di un magistrato del suo potere per chiedere somme di
denaro non dovute ( denaro da restituire)
 DE PECULATU: ossia malversazione nella gestione di denaro pubblico ( dal verbo latino peculari)
 DE MAJESTATE: lesa maestà o tradimento nei confronti dello stato
 DE FALSO: la falsa testimonianza
 DE VI: violenza
 DE SICARIIS ET VENEFICIIS: assasinio e avvelenamento
 CRIMEN PERDUELLIONIS: alto tradimento ( reato più grave)
La PROVOCATIO AD POPULUM letteralmente era «un ricorso al popolo» che limitando l’eccessivo imperium del
magistrato, sospendeva il suo giudizio e rinviava tutto ai COMIZI CENTURIATI ( assemblea più importante) che decidevano
al suo posto.
Nel caso di Catilina questo diritto non fu applicato.
IUDICIA POPULI letteralmente erano i «giudizi del popolo», ovvero processi
svolti davanti ai comizi e in cui il magistrato era sia giudice sia accusatore. Era
egli, infatti, che doveva svolgere l’indagine ( la QUESITO) e citare in giudizio
l’accusato,specificando la data, l’ora, il capo d’imputazione e la pena proposta.
QUESTIONES PERPETUAE letteralmente «tribunali permanenti», che dovevano garantire
processi più equi e avevano compiti specifici relativi ad assasinii e avvelenamenti,
violenza pubblica e privata, brogli elettorali, malversazione. Il processo iniziava se
un privato cittadino presentava un formale atto di accusa davanti al tribunale
competente.
La direzione del processo è affidata a un PRETORE designato dal senato, il quale prepara
un elenco di 450 cittadini scelti fra i senatori; per ogni singolo processo 100 ne sceglie
l’accusatore e 100 l’accusato; fra essi vengono sorteggiati 50 giudici, che formeranno il
tribunale; oppure l’accusato nella lista dei 100 giudici proposti dall’accusatore ne sceglie
50.
La Repubblica oggi
IL GOVERNO
Ha potere esecutivo*
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è il Capo del Governo e viene
nominato dal Presidente della
Repubblica. Sceglie i Ministri che
costituiscono con lui il Governo.
I Ministri si occupano ciascuno di
uno dei grandi settori (Ministeri)
in cui è suddivisa l’attività dello
Stato
Il Consiglio dei Ministri, costituito da tutti i Ministri
e dal Presidente adotta le decisioni più importanti.
*il potere esecutivo ha le seguenti funzioni:
• Mette in atto la politica del Paese
• Prepara il bilancio dello Stato
PROCESSO CIVILE
Sono cause civili quelle in cui si svolge
un processo per decidere chi ha torto
e chi ha ragione in una disputa sorta
fra due parti. In questo processo colui
che perde la causa non subisce una
condanna, ma deve riconoscere il
diritto del suo antagonista
Sia nelle cause civili che nei processi penali la parte che
non si ritiene soddisfatta può ricorrere in appello, cioè
chiedere un secondo processo (giudizio di secondo grado).
Contro un giudizio di secondo grado si può ancora ricorrere
alla Corte di Cassazione, che può cancellare (cassare) la
sentenza se la ritiene illegittima dal punto di vista formale.
PROCESSO PENALE
Si svolge un processo penale
quando si deve giudicare se un
cittadino ha violato la legge
penale, cioè ha commesso un
reato. In questo caso lo Stato,
rappresentato dal Pubblico
Ministero, mette sotto accusa il
cittadino sospettato del reato
(imputato). Al termine del
dibattimento l’organo giudicante
emette una sentenza. L’imputato
viene assolto se è ritenuto «non
colpevole» condannato se è
ritenuto «colpevole». Le pene
previste dalla legge sono sempre
proporzionali alla gravità del reato,
ma in ogni caso « le pene non
possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione
del condannato» (art.27)
CREATO DA:
ALESSANDRA DODDI
VALENTINA TURI
FRANCESCA CARRANO
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