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Il processo Latino
Il processo Latino Nell’antica Roma i processi erano di due tipi: PENALE *Noi ci occuperemo solo del processo penale CIVILE COME SI SVOLGEVA IL PROCESSO I GIUDICI REATI più COMUNI IL PROCESSO PENALE QUESTIONES PERPETUAE IUDICIA POPULI PROVOCATIO AD POPULUM Il processo penale aveva come oggetto colpe commesse nei confronti dello Stato e dei beni pubblici. A Roma non esisteva la figura del Pubblico Ministero,di colui cioè che chiede che sia fatta giustizia in nome dello Stato, ma era lo stesso querelante a sostenere l’accusa. Il processo penale ha base essenzialmente pubblicistica. L’esigenza di un processo penale sorge come garanzia del singolo rivolta a limitare quel potere di oppressione insito nel supremo magistrato della città. Il processo si svolgeva nel Foro, luogo che più si presta a fare sfoggio di eloquenza; ma il grande avvocato non si presentava al dibattito se non dopo aver studiato a fondo la causa ed aver preparato con cura l’arringa. Nel processo colui che sosteneva l’accusa si chiamava ACTOR, mentre gli avvocati degli accusati si chiamavano PATRONI. Il processo iniziava convocando a giorni alterni tre adunanze del popolo, durante le quali si ascoltavano l’accusa, la difesa e i testimoni. Dopo quasi un mese l’assemblea emetteva la sentenza. Sia le accuse che il reato venivano messe per iscritto e veniva nominata una giuria presieduta da un magistrato. Il magistrato fungeva da moderatore e lasciava che le due parti si confrontassero. Durante il dibattito l’accusatore presentava le prove raccolte con le sue indagini, la difesa esponeva le sue ragioni e i testimoni, sotto giuramento, erano interrogati. L’accusatore (actor) nell’ORATIO PERPETUA ( discorso senza interruzione) esponeva tutti i capi d’accusa, a cui seguiva la difesa e l’ALTERCATIO, un dibattito con domande e risposte sulla questione. Seguiva quindi il PROBATIO, esame delle prove. In seguito i giurati si riunivano e giudicavano con un voto scritto ( A per absolvo, C per condemno). Poi il presidente della corte emetteva la sentenza e in caso di condanna stabiliva la pena. I reati più comuni sono: DE AMBITU: illegalità negli atti pubblici dovuti ai brogli elettorali DE PECUNIIS REPETUNDIS: concussione, ossia l’abuso da parte di un magistrato del suo potere per chiedere somme di denaro non dovute ( denaro da restituire) DE PECULATU: ossia malversazione nella gestione di denaro pubblico ( dal verbo latino peculari) DE MAJESTATE: lesa maestà o tradimento nei confronti dello stato DE FALSO: la falsa testimonianza DE VI: violenza DE SICARIIS ET VENEFICIIS: assasinio e avvelenamento CRIMEN PERDUELLIONIS: alto tradimento ( reato più grave) La PROVOCATIO AD POPULUM letteralmente era «un ricorso al popolo» che limitando l’eccessivo imperium del magistrato, sospendeva il suo giudizio e rinviava tutto ai COMIZI CENTURIATI ( assemblea più importante) che decidevano al suo posto. Nel caso di Catilina questo diritto non fu applicato. IUDICIA POPULI letteralmente erano i «giudizi del popolo», ovvero processi svolti davanti ai comizi e in cui il magistrato era sia giudice sia accusatore. Era egli, infatti, che doveva svolgere l’indagine ( la QUESITO) e citare in giudizio l’accusato,specificando la data, l’ora, il capo d’imputazione e la pena proposta. QUESTIONES PERPETUAE letteralmente «tribunali permanenti», che dovevano garantire processi più equi e avevano compiti specifici relativi ad assasinii e avvelenamenti, violenza pubblica e privata, brogli elettorali, malversazione. Il processo iniziava se un privato cittadino presentava un formale atto di accusa davanti al tribunale competente. La direzione del processo è affidata a un PRETORE designato dal senato, il quale prepara un elenco di 450 cittadini scelti fra i senatori; per ogni singolo processo 100 ne sceglie l’accusatore e 100 l’accusato; fra essi vengono sorteggiati 50 giudici, che formeranno il tribunale; oppure l’accusato nella lista dei 100 giudici proposti dall’accusatore ne sceglie 50. La Repubblica oggi IL GOVERNO Ha potere esecutivo* Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Capo del Governo e viene nominato dal Presidente della Repubblica. Sceglie i Ministri che costituiscono con lui il Governo. I Ministri si occupano ciascuno di uno dei grandi settori (Ministeri) in cui è suddivisa l’attività dello Stato Il Consiglio dei Ministri, costituito da tutti i Ministri e dal Presidente adotta le decisioni più importanti. *il potere esecutivo ha le seguenti funzioni: • Mette in atto la politica del Paese • Prepara il bilancio dello Stato PROCESSO CIVILE Sono cause civili quelle in cui si svolge un processo per decidere chi ha torto e chi ha ragione in una disputa sorta fra due parti. In questo processo colui che perde la causa non subisce una condanna, ma deve riconoscere il diritto del suo antagonista Sia nelle cause civili che nei processi penali la parte che non si ritiene soddisfatta può ricorrere in appello, cioè chiedere un secondo processo (giudizio di secondo grado). Contro un giudizio di secondo grado si può ancora ricorrere alla Corte di Cassazione, che può cancellare (cassare) la sentenza se la ritiene illegittima dal punto di vista formale. PROCESSO PENALE Si svolge un processo penale quando si deve giudicare se un cittadino ha violato la legge penale, cioè ha commesso un reato. In questo caso lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, mette sotto accusa il cittadino sospettato del reato (imputato). Al termine del dibattimento l’organo giudicante emette una sentenza. L’imputato viene assolto se è ritenuto «non colpevole» condannato se è ritenuto «colpevole». Le pene previste dalla legge sono sempre proporzionali alla gravità del reato, ma in ogni caso « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (art.27) CREATO DA: ALESSANDRA DODDI VALENTINA TURI FRANCESCA CARRANO