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1 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso

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1 - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso
INPS
Direzione Centrale Pensioni
a cura dell’Area Normativa e Contenzioso Amministrativo – Pensioni in Regime Generale
1
Riforma Pensioni 2012
DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011
DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14
Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012
2
• L. 214/2011 art. 24 principi
– Equità intragenerazionale e intergenerazionale, deroghe
per i + deboli
– Flessibilità nell’accesso alla pensione, anche con incentivi
– Conferma dell’adeguamento dell’accesso alle variazioni
della speranza di vita
– Semplificazione, armonizzazione economicità delle
gestioni
• Dal 1° gennaio 2012, per la generalità dei lavoratori, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e
dalla pensione anticipata.
• CARATTERISTICHE dal 2012:
• sistema contributivo in pro rata anche per i
soggetti con 18 anni di contribuzione al 95
• pensione vecchiaia e pensione anticipata
(adeguamento età donne iscritte INPS)
• abolizione sistema finestre mobili (art. 12 D.L. 78
convertito in L. 122/10)
• abolizione del sistema delle quote
• incentivi/disincentivi: coefficienti di
trasformazione a 70 anni dal 2013 –
penalizzazioni ante 62 anni
• requisiti anagrafici/contributivi, incrementabili
secondo gli adeguamenti alla speranza di vita
ALCUNI ARGOMENTI
Modifica del sistema di calcolo della pensione
Proseguimento dell’attività lavorativa e coefficienti di
trasformazione
Modifica dei criteri di accesso al pensionamento
3
Modifica del sistema di
calcolo della pensione
APPLICAZIONE DEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO PER TUTTI
a partire dal 2012con
il metodo del PRO-RATA
4
Proseguimento dell’attività lavorativa
coefficienti di trasformazione
La pensione di vecchiaia si può conseguire all’età prevista
come requisito minimo previa cessazione dell’attività
lavorativa dipendente.
Il proseguimento dell’attività lavorativa è INCENTIVATO
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino
all’età di 70 anni adeguati allasperanza di vita (*).
.
(*) la prossima rideterminazione è prevista con effetto dal 2013
9
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI
ALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
 TUTTI i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento;
 Il requisito di contribuzione per l’accesso a pensione
INDIPENDENTEMENTEdall’età;
 Il requisito della QUOTA (rimastosolo pergli usuranti)
SONO ADEGUATI
sulla base dell’incremento della speranza di vita
registrata dall’ISTAT
L’adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019 biennale
dopo il 2019.
Per il 2013 il decreto 6.12.2011 ha fissato l’incremento in 3 mesi e 0,3
per la quota.
15
Norma di salvaguardia
CHI
al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e
contributivi per il DIRITTO all’accesso:
del trattamento pensionistico di vecchiaia
del trattamento pensionistico di anzianità
della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA
secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era
ancora aperta.
16
Norma di salvaguardia
Può chiedere
all’Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a
PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva del
DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa
Può accedere
alla pensione in qualsiasi momento successivo
all’apertura della finestra
Può accedere
anche con le nuove regole se più favorevoli
17
Modifiche sull’accesso
al pensionamento
SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono:
 età pensionabile più elevata
 requisiti di contribuzione più elevati per l’accesso a pensione
indipendentementedall’età
EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori:
 tra donne e uomini
 tra dipendenti e autonomi
 tra vecchi e nuovi assicurati
Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli
lavoratori dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore
alla data del 28 dicembre 2011.
20
NUOVE PENSIONI
Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I
REQUISITI dal 1° gennaio 2012 sono soppresse le
FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1°
giorno del mese successivo al perfezionamento dei
requisiti.
Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta
più favorevole.
26
PENSIONE DI VECCHIAIA
Altri requisiti:
20 anni di anzianità contributivaper tutti: sia iscritti ante
1996 che post 1995
Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio
1996 è richiesto che l’importo minimo sia pari a 1,5 l’importo
dell’Assegno Sociale(per il 2012 429,00 X 1,5 = 643,50 euro)
Per tali soggetti si prescinde dall’IMPORTO MINIMO in
presenza di 70 anni di età ferma restando un’anzianità
contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni
28
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici
a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed
alle forme sostitutive della medesima:





dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 3 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
30
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335:





dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre2012 63anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effettodel D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisitoda adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122.
31
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle
forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n.
78 e successive modificazioni e integrazioni:



dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
32
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335:
 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
 dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effettodel D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione
dell’art. 12 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30
luglio 2010, n. 122.
**Requisitoda adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122.
33
NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti
del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis)
In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il
31 dicembre 2012 possono acquisire la pensione a 64 anni
di età se ciò è più favorevole rispetto alla normaledisciplina.
34
NORMA ECCEZIONALE
per le DONNE dipendenti del settore PRIVATO
Anche al “requisito” dei 64 anni si applica l’elevazione pari
all’incremento della speranza di vita.
Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012
diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015 64 e 7 mesi
se maturati dopo.
35
PENSIONE DI VECCHIAIA
Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina
Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento
SI
DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n.503/92: invalidi all’80% e non vedenti
SI
DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2, D.Lgs.n. 503/92:
 autorizzati ai V.V.ante 1992 vedi circolare n 16 del 01/02/13
 15 anni di contributi al 31.12.92 vedi circolare n 16 del 01/02/13
 25 anni di assicurazione e 10 di lavoro
 con meno di 52 settimane di lavoro vedi circolare n 16 del 01/02/13
 Per dipendenti assicurati INPDAP-fondo quiescenza POSTE-ENPALS Ferrovie dello stato no deroghe– vedi circolare n 16 del 01/02/13
36
PENSIONE ANTICIPATA
art.24,comma10
ANNO
DONNE
UOMINI
dal1°gennaio2012
al31dicembre2012
41annie1mese
(paria2136settimane)
42annie1mese
(paria2188settimane)
dal1°gennaio2013
al31dicembre2013
(1)
(1)
41annie5mesi
(paria2153settimane)
42annie5mesi
(paria2205settimane
dal1°gennaio2014
al31dicembre2015
(1)
(1)
41annie6mesi
(paria2158settimane)
42annie6mesi
(paria2210settimane)
(2)
(2)
41annie6mesi
(paria2158settimane)
42annie6mesi
(paria2210settimane)
Dal1°gennaio2016
(1)RequisitoadeguatoallasperanzadivitapereffettodelD.M.6dicembre2011,inattuazionedell’art.12deldecreto
legge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.
(2)Requisitodaadeguareallasperanzadivitaaisensidell’art.12deldecretolegge31maggio2010,n.78,convertito,
41
conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.
NORMA ECCEZIONALE
per i lavoratori dipendenti del settore
PRIVATO
I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di
35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96 entro il 31
dicembre 2012 possono acquisire la pensione all’età di 64
anni (anche nel corso del 2012).
In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e 61
anni di età e quota 97.
Ai predetti requisiti si applica l’adeguamento alla
speranza di vita.
43
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10):
PENALIZZAZIONI
Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei 62
anni di età si applica una riduzione % sulla quota di
pensione calcolata con il sistema retributivo per gli anni
di anticipo di pensionamento rispetto ai 62 anni:
1% per i primi due anni;
2% per ogni anno oltre il secondo.
Per le frazioni di anno la% è proporzionata.
44
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni:
esclusioni (comma 2-quater dell’articolo 6 del decretolegge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012
La penalizzazioneNON si applica ai soggetti che entro
il 2017 maturano il requisito esclusivamente con i
contributi derivanti da:
lavoro effettivo e riscatto per omissione contributiva art.13
periodi di astensione obbligatoria per maternità
servizio militare
malattia e infortunio
cassa integrazione ordinaria (CIGO)
46
PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE
per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1°
gennaio 1996
REQUISITI
63 anni di età adeguati alla speranza di vita
20 anni di contribuzione EFFETTIVA
importo minimo pari a 2,8 quello dell’Assegno Sociale
(per il 2012 429,00 X 2,8 = 1.201,20 euro)
47
PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE per i soggetti che hanno il primo contributodal
1° gennaio 1996 :
requisito anagrafico + incremento speranza di vita
ANNO
REQUISITO
previsto
Requsito
previsto
Incremento
+ipotesi
Requisito
incrementato
-
2012
63anni
-
2013-2015
63anni
3
48
63annie3mesi
Soggetti che mantengono
la disciplina precedente
 Soggetti che hanno maturatoi requisitianagrafici e contributivi entro il
2011 per l’accesso al trattamentopensionistico.
Detti lavoratori possono comunque accedere allapensione di vecchiaia ed alla
pensione anticipata sulla base dei requisiti richiesti dall’art.24, commi da 6 a 11,
qualora possano conseguire il trattamento pensionistico anticipatamente per
effetto della mancata applicazione delladisciplina delle decorrenze di cui
all’art.12 del decreto leggen. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
leggen. 122 del 2010.
 Lavoratrici che accedono al regime sperimentaleentroil 2015
Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni con 35 anni di
contributi (+ adeguamento speranza di vita) che optino per il sistema di calcolo
contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si
collochi entro il 31 dicembre 2015.
49
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
 a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti anteriormente
al 4 dicembre 2001 che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell’indennità; GESTIONE enti previdenziali
 b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011; GESTIONE enti previdenziali
 c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà
di settore lavoratori che, all’entrata in vigore del provvedimento, siano
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di
settore nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto
di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano
a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 62 anni di età
(comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla legge n. 14 del
2012 e D.M. 01/06/12),ancorché maturino prima del compimento dei 62 anni i
requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del decreto in esame. GESTIONE enti previdenziali
50
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
 d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ante 4
dicembre 2011; GESTIONE enti previdenziali
 e) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso
l’esonero dal servizio o il provvedimento che lo disponeva (art. 72 L.133/08);
 ebis) soggetti che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo
straordinarioper assistere i figli disabiligravi che maturano il requisito
dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio delcongedo.
51
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il
31 dicembre 2011 per accordi individuali o collettivi di
incentivo all’ESODO e la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi e
la decorrenza della pensione si collochi entro il 6
dicembre 2013.
52
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime
- nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
Per dette categorie l’accesso a pensione con le VECCHIE
regole è consentito SOLO nei limiti delle risorse finanziarie
stabilite e tenendo conto delle modifiche ante riforma Monti.
Le MODALITÀ di applicazione della esenzione ,i limiti numerici
dei pensionamenti
sono state stabilite con decreto ministeriale del 01/06/12
(circolare n 19/12 Del Ministero del lavoro e politiche sociali
Gli enti previdenziali provvederanno al MONITORAGGIO:
raggiunti i limiti numerici non accoglieranno altre domande
intese ad ottenere il pensionamento con le vecchie regole.
53
LAVORATORI addetti alle MANSIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
PER TALI LAVORATORI
RIMANE la possibilità di
accesso anticipato al pensionamento con 35 anni di
contributi ma con un innalzamento dei requisiti di età
e di quota;
 resta in vigore la disciplina sulle FINESTRE.
54
Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al
2013 (FPLD)
PERIODO
generalità
deibeneficiari
Età
lavoratorinotturniaturniconmenodi78
giornate
Quota
72-77giorni
etàquota
64–71giorni
Etàquota
Dal1°/01/2011al
31/12/2011
57
94
58
94
59
94
Dal1°/01/2012al
31/12/2012
60
96
61
97
62
98
Dal1°/01/2013in
poi
61anni
e3mesi
97,3
62anni
e3
mesi
55
98,3
63anni
e3mesi
99,3
Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al
2013 (Gestioni lavoratori autonomi)
PERIODO
generalità
deibeneficiari
Età
lavoratorinotturniaturniconmenodi78
giornate
Quota
72-77giorni
etàquota
64–71giorni
Etàquota
Dal1°/01/2011al
31/12/2011
58
95
59
95
60
95
Dal1°/01/2012al
31/12/2012
61
97
62
98
63
99
Dal1°/01/2013in
poi
62anni
e3mesi
98,3
63anni
e3
mesi
56
99,3
64anni
e3mesi
100,3
TOTALIZZAZIONE
(art. 24, comma 19)
E’ abolito il requisito della durata minima (dei tre anni)
del periodo ammesso a totalizzazione, pertanto saranno
ammessi a totalizzazione tutti i periodi di contribuzione
indipendentemente dalla loro durata.
Vedi anche messaggio
N 219 del 04/01/13 per precisazioni
57
La TOTALIZZAZIONE
Liquidazione di un trattamento pensionistico cumulando i periodi
assicurativi accreditati in più gestioni, secondo il principio del
pro-rata (decreto legislativo n.42/2006).
La totalizzazione può essere utilizzata:
 dai lavoratori dipendenti e autonomi;
 dagli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
 dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse da
quella cattolica;
 dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e
private;
58
La TOTALIZZAZIONE
Prestazioni:
 Vecchiaia (65 anni di età e 20 di anzianità contributiva)
 Anzianità (40 anni di anzianità contributiva)
 Inabilità (requisiti contributivi e accertamento sanitario della
gestione di ultima iscrizione)
 Indiretta ai superstiti (requisiti contributivi richiesti nella gestioni di
ultima iscrizione)
Condizioni
Non essere titolare di trattamento pensionistico.
Totalizzazione di tutti e per intero i periodi assicurativi.
NON E’ OSTATIVO il raggiungimento dei requisiti per un
autonomo diritto a pensione in una delle gestioni.
59
TOTALIZZAZIONE:
pensione di vecchiaia e di anzianità
Ai REQUISITI per il DIRITTO alla pensione di vecchiaia e di anzianità si
applica SOLO l’incremento relativo alla speranza di vita.
Decorrenza: continua ad applicarsi la finestra a SCORRIMENTO
per la pensione di vecchiaia: 18 mesi;
per la pensione di anzianità:
19 mesi per chi matura i requisiti nell’anno2012
 20 mesi per chi matura i requisiti nell’anno2013
 21 mesi per chi matura i requisiti dal 2014
60
Assegno sociale
Il requisito anagrafico è adeguato all’incremento della
speranza di vita. Dal 2018 il requisito anagrafico sale a 66
anni.
ANNO
REQUISITOANAGRAFICO
perl’AssegnoSociale
2012
65anni
2013–2015
65annie3mesi
2016-2017
65annie7mesi
2018
66(e7mesi)
61
Assegno sociale
Trasformazioni delle invalidità civili:
Seguono l’ETÀ prevista per il diritto
all’ASSEGNO SOCIALE
62
Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria
(art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
 LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE
 SOPPRESSO FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI
 PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI,
INTERESSATE DA PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA
AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
 SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI
PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
 LAVORATORI MARITTIMI
 FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
S.P.A.
63
Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi
da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria
(art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
 FONDO DI QUIESCENZA POSTE
 SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI
PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
 SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLE
AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
 FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE IMPOSTE DI
CONSUMO
 FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I MINISTRI DI
CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA
 PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX INPDAP
 PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX ENPALS
64
Fly UP