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R.G. n. 15696/2015 Tribunale di NAPOLI - IX Sezione Civile Il Giudice designato, dott.ssa Barbara Di Tonto, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Manhattan s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli, al viale Fulco Ruffo di Calabria (C.F. 06646800638), rappresentata e difesa, giusta a procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Massimo Ambroselli e Ennio Magrì, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via Carducci, 19; ricorrente nei confronti di Gesac s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, con sede legale in Napoli, alla Via del Riposo, 95, (C.F. 03166090633), rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria difensiva, dagli Avv.ti Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 207; resistente letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.07.2015, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 22.06.2015, la Manhattan s.r.l., sub concessionaria, in virtù di contratto stipulato in data 25.09.2008 (e prorogato fino al 31.10.2015) con la Gesac s.p.a., di determinati spazi insistenti sul sedime dell’aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, per l’esercizio di attività commerciale di “bar specializzato per la somministrazione di alimenti già confezionati e dolciumi”, ha chiesto al Tribunale: 1) di sospendere, ovvero di ordinare alla Gesac s.p.a. di sospendere, la procedura di affidamento avviata con la pubblicazione dell’avviso di gara sul sito dell’aeroporto Internazionale R.G. n. 15696/2015 di Napoli in data 8.06.2015, nonché ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale all’avviso di cui sopra e/o comunque di ordinare alla Gesac s.p.a. di non dare corso alla procedura di selezione e/o inibirle la prosecuzione della procedura di selezione avviata con il predetto avviso fino alla decisione di merito; 2) di ordinare alla resistente Gesac s.p.a. di non disporre dell’area in godimento alla Manhattan s.p.a., fino alla decisione di merito, (in virtù di altro e separato giudizio), garantendo la prosecuzione del contratto di locazione in corso con quest’ultima; 3) di ordinare l’immediata eliminazione o cancellazione dal sito dell’Aeroporto Internazionale di Napoli dell’avviso di gara, nonché la pubblicazione sul medesimo sito web dell’emananda ordinanza; il tutto con vittoria di spese di lite. In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, la Manhattan s.r.l. ha dedotto che il contratto stipulato tra la stessa e la Gesac s.p.a., pur se avente il nomen iuris di sub concessione, si atteggia, nella sostanza, come una locazione di beni demaniali, perché tenuto conto dell’insieme delle clausole contrattuali, esso non mira a perseguire l’interesse pubblico insito nel bene medesimo, ma alla realizzazione di un’attività squisitamente commerciale, dunque di natura privatistica. In ordine al periculum in mora, la Manhattan s.r.l. ha sostenuto che l’espletamento della procedura di gara pregiudicherebbe gli investimenti effettuati dalla società, che subirebbe un’illegittima limitazione della durata del contratto in essere, in spregio alla l. n. 392/1978. Si è costituita la Gesac s.p.a., la quale ha, in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando come essa, in qualità di concessionaria gestore dei servizi aeroportuali sia tenuta a rispettare le regole di evidenza pubblica, ed in particolare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, nell’individuazione dei soggetti ai quali è affidata la sub-concessione degli spazi aeroportuali e – per tale motivo – ha chiesto a codesto Tribunale di dichiarare l’inammissibilità della domanda di sospensione della procedura di gara proposta dalla Manhattan s.r.l., ostando al R.G. n. 15696/2015 relativo accoglimento l’art. 4 LAC, che preclude al giudice ordinario la revoca o l’annullamento del provvedimento amministrativo, potendo egli procedere esclusivamente alla sua disapplicazione ovvero di dichiarare l’infondatezza, nel merito, del rimedio invocato, stante l’insussistenza dei presupposti delle misure cautelari sollecitate, il tutto con vittoria di spese di lite. 1. Sul difetto di giurisdizione. In aderenza alle eccezioni formulate dalla Gesac s.p.a., ritiene questo Tribunale che vada dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del GA (nella specie Tar Campania). Come è noto, l’art. 103 Cost. ha consacrato, quale criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la causa petendi, imperniata sull’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione. Orbene, il criterio della causa petendi, così definito, va coordinato con i principi europei di evidenza pubblica, quando vengano in gioco – come nel caso di specie – concessioni di beni o servizi, nelle quali il concessionario assume la responsabilità della gestione accollandosi, altresì, il rischio economico, nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che può trarre dalla fruizione dell’opera o del servizio, sostituendosi alla P.a. nello svolgimento dell’attività oggetto di concessione. Qualora, poi, il concessionario decida di gestire l’attività affidandola ad un terzo sub concessionario, è tenuto alla scelta di quest’ultimo tenendo conto dei principi di evidenza pubblica statuiti dagli artt. 34 e ss. nonché 101 del TFUE, poiché egli si sostituisce alla pubblica amministrazione nella scelta del soggetto terzo. I principi europei di parità di trattamento e non discriminazione tra imprese trovano recepimento nella normativa interna, in specie nell’art. 704 del Cod. nav., proprio nella parte dedicata al demanio aeroportuale, ove è prevista l’assegnazione della concessione di gestione totale all’esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, R.G. n. 15696/2015 secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità. Nello stesso senso depone la previsione di cui all’art. 10 comma 2 del Regolamento dell’affidamento degli spazi aeroportuali, al quale pure fa riferimento il contratto intervenuto tra le parti in causa, ove è espressamente sancito che l’affidatario (id est la Gesac s.p.a.) provvede all’affidamento procedure in sub trasparenti concessione e non attraverso discriminatorie. l’espletamento Tale modalità di di affidamento è richiamata nell’art. 3 del contratto di sub concessione stipulato tra La Manhattan s.r.l. e la Gesac s.p.a. nella parte in cui si esplicita che la sub concessione alla Manhattan s.r.l. dei sedimi aeroportuali all’interno dei quali svolgere l’attività di “somministrazione di bevande, alimenti e dolciumi già confezionati” è svolta con modalità “non in esclusiva”. Ebbene, la dicitura utilizzata, consente di ritenere che la sub concessione de qua debba essere affidata non a mezzo di procedura negoziata, (che è svolta in esclusiva), ma con gara pubblica, previo avviso, nel rispetto dei principi generali di evidenza pubblica. A suffragio di tale conclusione militano tre ulteriori ordini di ragioni. La prima: è vero che la sub concessione dello spazio aeroportuale non è riconducibile ad un appalto o ad una concessione di servizi, sicché certamente non è applicabile il d. lgs n. 163/2006 e succ. mod.; tuttavia, è anche vero che essa ha ad oggetto l’utilizzo ovvero lo sfruttamento di spazi demaniali, indipendentemente dal carattere commerciale dell’attività esercitata, sicché resta soggetta ai principi ispirati alla libera concorrenza tra imprese di matrice europea. Ciò è tanto più vero sol se si considera che la sub concessione è fonte di un rapporto attivo per la p.a., in quanto preordinata all'esercizio di un'attività lucrativa, fonte di auspicati introiti (precipuamente per il sub concessionario, ma anche per il concessionario-subconcedente, in quanto percettore del relativo canone,) attraverso l'utilizzo di un bene demaniale quale il sedime aeroportuale (Cfr. Cons. Stato sez. V, 31.05.2011, n. 3250). Ciò comporta che tutte le attività dalle quali il gestore aeroportuale, longa manus della p.a. ricavi una rendita, sono R.G. n. 15696/2015 sottoposte alla regolazione tariffaria prevista dalla direttiva CIPE n. 51/2008 e disciplinate dal contratto di programma stipulato tra ENAC e gestore aeroportuale (cfr. Tar Lazio, sez. III, 2.04.2013, n. 3246). La seconda ragione sta in ciò. Parte ricorrente al fine di radicare la giurisdizione del giudice ordinario, ha fatto leva sull’assenza di autorizzazione da parte dell’ENAC alla quale è stata semplicemente comunicata lo svolgimento dell’attività da parte della Manhattan s.r.l. Ebbene, l’eccezione non convince. Ed infatti, quand’anche la sub concessione non sia soggetta all’autorizzazione dell’ENAC, comunque il sub concedente è tenuto al rispetto della normativa emanata dal concedente sia per quanto riguarda i profili di safety che di security, sicché tutti gli operatori presenti in ambito aeroportuale, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Scalo e nel Piano Nazionale di Sicurezza, con la conseguenza che nessun sub concessionario potrà mai trovarsi nella situazione di essere svincolato dalla vigilanza dell’ente concedente. La terza ragione impone di partire dal rigetto dell’ultima eccezione sollevata da parte ricorrente, fondata sulla distinzione tra attività cd. aviation e attività cd. non aviation richiamata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. ordinanza 29.04.2015 n. 8623). La Corte di Cassazione ha, nella predetta pronuncia, radicato la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle attività cd. di aviation, e cioè strettamente connesse allo svolgimento dei servizi aeroportuali (distinti in airside e landside), mentre ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario per le cd. attività non aviation, di natura commerciale, in quanto originanti esclusivamente dal rapporto tra concessionario e terzo, al quale la p.a. resta totalmente estranea. La detta tesi non convince questo Tribunale; ed invero, nella realtà dei fatti, la natura demaniale delle infrastrutture aeroportuali, l’applicazione della regolamentazione tariffaria, della disciplina in tema di safety e security aeroportuale, sono tutti elementi che impongono lo svolgimento delle procedure di individuazione di un sub concessionario secondo criteri di R.G. n. 15696/2015 trasparenza, che consentano il rispetto del principio concorrenziale previsto dalla normativa europea e dal combinato disposto degli artt. 704 e 36 e ss. del codice della navigazione: in conseguenza di tanto le eventuali controversie, relative a dette procedure, impongono la competenza del giudice amministrativo (che con la recente riforma del processo amministrativo può anche conoscere delle domande cautelari). Opinare diversamente, significherebbe “introdurre una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31.05.2011, n. 3250). Tali conclusioni sono pienamente confacenti alla attività di ristorazione esercitata dalla sub concessionaria Manhattan s.r.l.: tanto sulla base di due fattori, l’uno tecnico giuridico, l’altro di ordine pratico. Quanto al primo: l’attività di ristorazione è certamente riconducibile nelle attività aviation e precisamente nei servizi cd. landside, secondo quanto dettato al punto 11 dell’Allegato “A” del d. lgs. n. 18/1999 (attuativo della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), a norma del quale rientrano tra i servizi di assistenza a terra la ristorazione ed il catering. Secondo quanto riportato nelle definizioni del decreto, per assistenza a terra, si intende il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto ad un qualsiasi utente, poiché se il legislatore avesse voluto limitare l’inquadramento dei servizi di assistenza a terra solo a quelli effettuati nei confronti del vettore si sarebbe utilizzato il termine “utente di aeroporto” o “vettore”. Dal punto di vista pratico, peraltro, l’attività di ristorazione, certamente, rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell’aeroporto, se si considera che la sua assenza è recepita dai passeggeri come un fattore negativo per il proprio confort, tanto da poter costituire un fattore discriminante nella scelta di un ulteriore transito in quell’aeroporto, lì dove sia possibile una soluzione alternativa. R.G. n. 15696/2015 In conclusione, aderire all’opposto orientamento significherebbe introdurre una sorta di “riserva monopolistica” in ambito aeroportuale, vietata dalla legislazione europea con l’introduzione dei principi di liberalizzazione che, se si applicano alle attività aviation, non possono non applicarsi anche a quelle non aviation. Del resto, a conclusioni non dissimili dovrebbe giungersi anche laddove volesse qualificarsi il rapporto intercorrente tra la Manhattan s.r.l. e la Gesac s.p.a. come contratto di locazione (il che esula dalla domanda di parte ricorrente), stante il principio generale per cui i contratti attivi posti in essere dai soggetti pubblici sono di norma preceduti da procedure di evidenza pubblica (cfr. D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, il cui art. 2 sancisce che le concessioni e le locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello stato conseguono all’esperimento di procedure di evidenza pubblica mediante pubblico incanto). 2. Sui limiti interni alla giurisdizione del giudice ordinario. Così individuati i limiti esterni alla giurisdizione del giudice ordinario, ad abundantiam, la domanda di parte ricorrente, sarebbe in ogni caso inammissibile, stante i limiti interni alla giurisdizione del giudice ordinario. In merito, occorre prendere le mosse dagli artt. 4 e 5 LAC del 1861, che individuano le domande giudiziali che possono essere proposte e, di conseguenza, i tipi di sentenze che il giudice ordinario può emanare in presenza di un atto emanato dalla pubblica amministrazione. Queste disposizioni cercano di realizzare un equilibrio tra esigenza di tutela dei diritti del cittadino e principio della separazione dei poteri, secondo un’impostazione che ruota intorno ad alcune componenti essenziali. In primo luogo, l’art. 4, comma 1, disciplina l’ipotesi in cui il giudice ordinario è investito di una controversia riguardante «un diritto che si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa». Questa dizione vale ad escludere le controversie riguardanti atti o comportamenti dell’amministrazione posti in essere nell’esercizio della capacità di diritto privato, cioè senza che venga esercitato un potere autoritativo. R.G. n. 15696/2015 Laddove, invece, la lesione del diritto si ricollega all’emanazione di un atto amministrativo, il giudice, secondo l ’art. 4, deve limitarsi «a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio». In questo modo si delinea un ulteriore limite che segna l’ambito di cognizione del giudice nei confronti del potere amministrativo. In altri termini, l ’oggetto della cognizione del giudice ordinario non è direttamente e autonomamente l’atto amministrativo, bensì gli effetti prodotti dal medesimo sul diritto soggettivo dedotto in giudizio al fine di reintegrarlo nel caso in cui venga accertata una violazione. Ne deriva che la sentenza resa dal giudice ordinario non investe l’atto in se stesso, e non può contenere una dichiarazione obiettiva e assoluta di illegittimità del medesimo (di stretta cognizione del GA). Inoltre, il sindacato del giudice ordinario sull’atto amministrativo è limitato a verificarne la legittimità, senza estendersi ad un vaglio di opportunità e convenienza, in quanto valutazioni rientranti nella cd. riserva di merito della pubblica amministrazione. Tale impostazione trova conferma nell’art. 4 comma 2 e nel successivo art. 5 LAC. L’art. 4, comma 2 pone, infatti, la regola che «l’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative». II giudice ordinario non può emanare sentenze costitutive sotto forma di annullamento, revoca, modifica, sospensione di un atto amministrativo e, più in generale, di sostituzione diretta dall’amministrazione o con indiretta l’atto della volontà amministrativo (per espressa esempio, di condanna a emanare un determinato provvedimento o a svolgere un’attività che consista nell’esercizio di una potestà pubblica). Le pronunce di questo genere finirebbero per incidere sulla sfera di attività riservate alla pubblica amministrazione, in contrasto con il principio della separazione dei poteri che la legge del 1865 si preoccupava di salvaguardare. Correlato all’art. 4 è l’art. 5 LAC che pone la regola consequenziale, secondo la quale «le autorità giudiziarie applicheranno gli atti R.G. n. 15696/2015 amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi». Coordinata con la norma precedente, questa disposizione attribuisce al giudice ordinario la possibilità di emanare soltanto sentenze dichiarative (o di mero accertamento), che conducono alla disapplicazione del provvedimento lesivo del diritto soggettivo. Tale potere di disapplicazione ha una portata generale, nel senso che esso può essere esercitato sia quando il giudice conosce in via principale dell’atto lesivo dei diritti soggettivi, sia quando la sua cognizione è incidentale, sicché gli effetti della disapplicazione opereranno inter partes e limitatamente al caso deciso, senza avere efficacia esterna di giudicato. Applicando tali principi al caso di specie, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. è inammissibile poiché l’avviso di gara pubblicato dalla Gesac s.p.a. sul sito dell’Aeroporto internazionale di Napoli, espressione del pubblico potere, non presenta alcun profilo di illegittimità, sicché qualsiasi sindacato su di esso è precluso a questo Tribunale. In particolare, non essendo rinvenibile un vizio di legittimità sub specie di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, di certo non può il Tribunale disapplicare l’avviso di gara pubblica pubblicato dalla Gesac s.p.a. e, a fortiori, non può annullare o revocare l’atto amministrativo in esame, né può condannare la p.a. ad un facere specifico, consistente nella rimozione dell’avviso di gara dal suddetto sito. 3.Sulle spese di lite La complessità della controversia e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, costituiscono giusti motivi compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli sez. IX, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: di R.G. n. 15696/2015 Dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda formulata da parte ricorrente per essere la stessa devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo per la Regione Campania; Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Napoli il 28.07.2015 Il Giudice (dr.ssa Barbara Di Tonto) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot dott.ssa Marta Sodano, magistrato ordinario in tirocinio presso l’intestato ufficio