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Convegno Restiani

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Convegno Restiani
Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
Venerdì 30 Ottobre 2015
BENVENUTI ALL ‘ EVENTO
ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ RESTIANI S.P.A.
Il dott. Roberto Galimberti
Membro del Comitato Tecnico 803 del CTI
Presidente delle Soc. Perry Electric srl e Save Energy srl
Ringrazia per l’invito l’ing. Restiani
e
SALUTA CORDIALMENTE TUTTI I CONVENUTI
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Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
LA NORMA UNI 10 200 E’ STATA SOSPESA DA UNI?
NO
La Norma UNI versione 2015 è attualmente vigente
ed è disponibile nel catalogo UNI.
La Norma UNI 10 200:2015 è la norma tecnica di
riferimento per la ripartizione delle spese di
climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria in
applicazione del DL 102/2014
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Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
Eventi che hanno generato la
modifica alla norma UNI
10200:2013
sostituita dalla norma UNI
10200:2015
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Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
. in data 23 aprile 2015 alla riunione del CT 803 le Aziende :
ISTA, OILCONTROL, e ZENNER
Avanzarono la richiesta di modificare la norma UNI
10 200:2013 ai paragrafi 5.1.3:
… I DISPOSITIVI UTILIZZATI IN CASO DI CONTABILIZZAZIONE
INDIRETTA, NELLA FATTISPECIE I RIPARTITORI DEVONO ESSERE
PROGRAMMATI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLA
POTENZA TERMICA DEI CORPI SCALDANTI SU CUI VENGONO
INSTALLATI…
Chiedendo di annullare la necessità di programmare
i Ripartitori al momento della installazione.
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E conseguentemente di modificare l’Appendice D) al paragrafo
D.1 2° capoverso dove si riportava :
… IL CALCOLO DELLE POTENZE TERMICHE DEI CORPI SCALDANTI
E’ FINALIZZATO AI SEGUENTI SCOPI:
- LA DETERMINAZIONE DELLE POTENZE TERMICHE TERMICHE
INSTALLATE DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI, AI FINI DEL
CALCOLO DEI MILLESIMI DI POTENZA TERMICA INSTALLATA
- LA PROGRAMMAZIONE DEI RIPARTITORI AI FINI DEL
PROGETTO DELL’IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA
- LA DETERMINAZIONE DELLE PORTATE DI FLUIDO…ecc
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Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
ISTA, OILCONTROL e ZENNER
sostenevano che questi paragrafi
risultavano in conflitto con la
Norma Europea UNI EN 834.
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In quella riunione e seguenti sul tema, tutti gli altri presenti,
in rappresentanza di Associazioni e Aziende:
• ANACI ( Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari)
•
• ANTA ( Associazione Nazionale Termotecnici e Aerotermici)
•
• CNPI ( Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati )
•
• CPI ( Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
delle Provincie di Milano e Lodi)
• AICARR ( Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e
Refrigerazione)
• GISI
( Associazione Imprese Italiane di strumentazione)
• BRUNATA – CALEFFI – COSTER – FANTINI &COSMI – PERRY ELECTRIC – SAVE
ENERGY
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TUTTI si espressero contrari alle modifiche
richieste dalle Aziende ISTA, OILCONTROL e
ZENNER, in quanto la Norma come
pubblicata, a questo riguardo , rispondeva
al DL n102/2014
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Venne fatta una votazione che espresse
12 Voti contrari e 3 favorevoli
Votazione registrata IN OGNI verbale di
riunione
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Nonostante che la maggioranza del CT 803 avesse espresso
parere contrario,
nonostante il parere Autorevole del Prof. Ing. Renzo Marchesi
(membro del Comitato Europeo che formulò la Norma UNI EN
834),
nonostante il parere dell’Avv. Riccio ( Rappresentante di ANACI)
e di altri esperti di settore.
Le 3 Aziende,
sono riuscite a fare modificare la Norma in vigore e in data 11
giugno 2015, è stata pubblicata la Norma UNI 10 200 :2015
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La pubblicazione della nuova Norma ha sollevato,
da parte di tutti i partecipanti al gruppo CT 803,
vivaci proteste per la procedura applicata del
tutto inusuale e contraria
al TESTO DEL
REGOLAMENTO UNI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI NORMAZIONE (ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE)
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Quanto avvenuto ha generato una serie di interpellanze da
parte dei partecipanti al CT 803 trasmesse alle competenti
autorità che governano il mondo delle Normative:
•
•
•
•
•
CTI
UNI
COMMISSIONE EUROPEA DG ENERGIA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ACCREDIA ( Ente Italiano Accreditamento)
Queste interpellanze a tutt’oggi sono rimaste senza
alcuna risposta, nonostante i ripetuti solleciti da parte
delle Associazioni e Imprese componenti il CT 803.
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La questione, ancora in atto, è stata ben riassunta
dall’interpellanza rivolta dal Vs presidente Nazionale,
Ing. Francesco Burrelli, alle COMMISSIONE EUROPEA
DG
ENERGIA,
al
MINISTERO
DELLO
SVILUPPO
ECONOMICO, alla ACCREDIA, all’UNI e al CTI
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Infatti, nonostante che siano state adottate dal Governo italiano
alcune modifiche al D. Lgs. n. 102/2014 per porre rimedio alla procedura di
infrazione disposta da questa Commissione Europea, permangono motivi di
preoccupazione sulla efficacia e sulla coerenza del quadro normativo
italiano in materia.
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successiva
"quando i
condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o tele raffreddamento o
da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento
degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano
dotati di radiatori e all'uso o di acqua calda per il fabbisogno domestico se
prodotta in modo centralizzato,
e successivi aggiornamenti (omissis). La norma
UNI su citata, vigente
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La nuova norma UNI 10200:2015 prevede, infatti, nell'attuale
versione, soltanto che (cfr .. punto D.1): "(omissis) Il calcolo delle potenze
termiche dei corpi riscaldanti è finalizzato ai seguenti scopi: (omissis) La
programmazione dei ripartitori ai fini del progetto dell'impianto di
contabilizzazione indiretta".
Tale modificazione operata dalla nuova norma UNI 10200:2015 elimina,
dunque, l'obbligo di programmazione del ripartitore con la potenza del
radiatore (coefficiente Kq) ed il fattore di accoppiamento del ripartitore al
radiatore (coefficiente Ke).
ai fini del contenimento energetico e
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soltanto con la programmazione dei ripartitori l'utente è in condizione di
controllare i propri consumi e di decidere se prelevare meno energia.
, lasciando indicato nel
ripartitore una potenza unitaria del radiatore ed un accoppiamento
perfetto,
. Nel caso in cui,
invece, venissero montati ripartitori non programmabili (come la norma
834:2013 consente) l'utente non avrebbe alcun tipo di riferimento.
consentendo di
installare dispositivi non programmabili oppure programmabili ma non
programmati,
individuali attraverso un mero rinvio della norma
UNI EN 834:2013, con
tutti i danni che ne conseguono sia dal punto divista dell’efficacia delle
policy europee in materia di contenimento energetico, sia dal punto di vista
della tutela del consumatore italiano di energia.
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Un ulteriore motivo di preoccupazione dell’Associazione, dal
sottoscritto rappresentata, riguarda la determinazione della potenza
nominale del radiatore. La norma tecnica EN 834:2013 si occupa del
ripartitore senza alcun riferimento alla potenza del radiatore. La
conseguenza del mero rinvio, operato dalla UNI 10200:2015 alla UNI
834:201 è che di fatti, il dato della potenza del radiatore diventa di origine
incerta.
Conclusivamente si ritiene di evidenziare alla S.V. quanto segue.
1) Il legislatore nel prevedere l’applicazione della norma tecnica UNI
10200 in sede di ripartizione della spesa ha espressamente fatto
rifermento ai "successivi aggiornamenti". Con tale locuzione si
devono intendere gli aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione
della scienza e della tecnica lasciando inalterati i concetti dei principi
contenuti nella norma richiamata. L’UNI ha, invece operato una
evidente modifica dei principi contenuti nella precedente versione. Si
consideri, sul punto, che la norma UNI EN 834:2013, ora applicabile,
è antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 102/2014.
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Lo stesso legislatore ha ritenuto che la stessa norma non fosse pertinente
all'obbiettivo del contenimento dei consumi energetici, in quanto la
prima formulazione dell'articolo 9 comma 5 lettera e) ne prevedeva
espressamente il richiamo mentre, con l'art. 22, comma 2-ter, D.L. 12
settembre 2014. n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11
novembre 2014, n. 164, tale norma è stata espunta dal testo di legge f.
2)
, recepiti dallo Stato italiano con il citato D. Lgs. 102/2014.
i. Il cittadino,
non avendo modo di verificare direttamente i propri consumi, così come
prevede la Direttiva Europea, non può incidere sul prelievo volontario di
energia. Si ricordi che il D. Lgs. 102/2014, articolo 9, comma 5, capoverso,
espressamente ritiene che la contabilizzazione sia lo strumento per il
contenimento dei consumi energetici.
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Si consideri che, da
informazioni assunte, sembrerebbe che la Commissione Tecnica
803 dei CTI, a conoscenza delle intenzioni di UNI, avrebbe espresso
parere preventivo contrario alle modifiche ed è stata informata
ufficialmente solo dopo la pubblicazione della nuova versione della
norma tecnica.
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Quanto sopra lo stato dell’arte.
Resta il fatto che la Norma
UNI 10 200: 2015 pur risultando in
contrasto al DL 102 è in vigore e
quindi va applicata secondo la
scrittura attuale.
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Alcuni quesiti maggiormente
trasmessi da associati ANACI al CTI
per precisazioni:
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1.
Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 9, in particolare per quanto
concerne l’obbligo di installazione di contatori di calore o di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, quali sono i
vigenti riferimenti legislativi e normativi relativi a tali apparecchiature?
Riferimenti legislativi
La direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura definisce i requisiti dei dispositivi e dei sistemi con funzioni di misura,
in particolare dei contatori di calore, ai fini della loro commercializzazione e/o
messa in servizio.
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La direttiva è stata recepita in ambito nazionale dal D. Lgs.
2 febbraio 2007, n. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura".
La conformità di uno strumento di misura a tutte le
disposizioni del D.Lgs. n.22/2007 è attestata dalla presenza, sul
medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare.
I contatori di calore - per effetto dell'art. 3 del decreto 30
ottobre 2013, n. 155 "Regolamento recante criteri per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori
dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva
2004/22/CE" - sono soggetti alle verifiche periodiche e ai
controlli metrologici casuali.
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Riferimenti normativi
I riferimenti normativi per ciascuna apparecchiatura
atta alla contabilizzazione del calore sono:
• Contatore di calore:
UNI EN 1434-1 :2007 -Requisiti generali
UNI EN 1434-2:2007 - Requisiti costruttivi
UNI EN 1434-3:2009 - Scambio di dati e interfacce
UNI EN 1434-4:2007 - Prove per l'approvazione del
modello
UNI EN 1434-5:2007 - Prove per la verifica prima
UNI EN 1434-6:2007 - Installazione, messa in servizio,
Controllo e manutenzione
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• Ripartitore di calore:
UNI EN 834:2013 - Ripartitori dei costi di riscaldamento per la
determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad
alimentazione elettrica
UNI EN 835: 1998 - Ripartitori dei costi di riscaldamento per la
determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature basate
sul principio di evaporazione, senza l'ausilio di energia elettrica
• Sistemi aggiornati all’evoluzione della tecnica:
UNI 11388:2015 - Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati
sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti compensati dalla
temperatura media del fluido termovettore
UNI 9019:2013 - Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul
totalizzatore di zona termica e/o unità immobiliare per il calcolo
dell'energia termica utile tramite i tempi di inserzione del corpo
scaldante compensati dai gradi-giorno dell'unità immobiliare
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2.
A seguito dello Sblocca Italia – Il Decreto Legge, testo coordinato
12/09/2014 n° 133, G.U. 11/11/2014 12 settembre 2014 n.133 – articolo
9 comma 5 lettera c) relativo all’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali fa riferimento
a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti. Quali sono le norme
tecniche vigenti?
• Ripartitore di calore:
UNI EN 834:2013 - Ripartitori dei costi di riscaldamento per la
determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad
alimentazione elettrica
UNI EN 835: 1998 - Ripartitori dei costi di riscaldamento per la
determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature basate
sul principio di evaporazione, senza l'ausilio di energia elettrica
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• Sistemi aggiornati all’evoluzione della tecnica:
UNI 11388:2015 - Sistemi di contabilizzazione indiretta del
calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti
compensati dalla temperatura media del fluido
termovettore
UNI 9019:2013 - Sistemi di contabilizzazione indiretta basati
sul totalizzatore di zona termica elo unità immobiliare per
il calcolo dell'energia termica utile tramite i tempi di
inserzione del corpo scaldante compensati dai gradigiorno dell'unità immobiliare
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3.
A quali tipologie di edificio si applicano gli obblighi di installazione
previsti dall’articolo 9?
Gli obblighi di installazione di cui all’articolo 9 comma 5 si
applicano a condomini e a edifici polifunzionali. Nel caso di
condomini, si intendono edifici con almeno due unità
immobiliari di proprietà di soggetti diversi.
4.
Quali sono i soggetti proposti all’irrogazione delle sanzioni previste dal
decreto?
Alla luce dei diversi obblighi di installazione previsti dall’articolo 9,
l’articolo 16 definisce i soggetti preposti all’irrogazione delle
sanzioni: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico
Comunale e Provinciale.
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5.
E’ possibile derogare alla rigidità dei criteri della legislazione deliberando
in assemblea condominiale a maggioranza di legge l’adozione di criteri
maggiormente ridistributivi della spesa rispetto ai risultati conseguiti
mediante i calcoli della UNI 10200?
No, in quanto il condominio sarebbe soggetto a sanzione come
previsto dall'articolo 16, comma 8. E' fatta salva la possibilità, per
la prima stagione termica successiva all'installazione dei
dispositivi di contabilizzazione, che la suddivisione si determini in
base ai soli millesimi di proprietà.
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6. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione
termica successiva all’installazione dei dispositivi di
cui al presente comma, che la suddivisione si
determini in base ai soli millesimi di proprietà. Ma
cosa deve essere ripartito per millesimi? La quota
fissa determinata secondo la norma UNI10200 ?
La ripartizione è relativa all'importo totale delle spesa.
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Vi informo che allo stato attuale il CT 803 sta
redigendo una nuova versione che mira ad
essere conforme al DL 102 e più facilmente
recepibile dagli operatori di settore.
La nuova Norma si ritiene verrà pubblicata nel
corso dell’anno 2016 .
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Perry Electric s.r.l. - Divisione PDA Energy
GRAZIE PER L’ATTENZIONE E
NEL RINNOVARVI I MIEI SALUTI
VI AUGURO BUON LAVORO
ROBERTO dott. GALIMBERTI
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