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Diritto Urbanistico aa 2014 2015
Corso di Laurea Architettura Legislazione urbanistica e dei beni culturali Università Kore di Enna a.a. 2014/2015 Prof. Giacomo Gargano • [email protected] • Ricevimento giovedì ore 17.30 Testi consigliati • D. de Pretis e A. Simonati, Diritto urbanistico e delle opere pubbliche, 2014, Giappichelli. • C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Diritto e gestione dei beni culturali, 2011, il Mulino, Capitoli da I a V (pp.21-223). Strumenti ed obiettivi del corso Diritto urbanistico principi legislazione • Diritto amministrativo • Urbanistica e edilizia • Urbanistica; edilizia • Opere pubbliche • sentenze Casi pratici Diritto dei beni culturali • Principi; • Legislazione; Contenuto del corso • Diritto urbanistico: • Parte I • • • • Nozioni e principi di diritto amministrativo; Nozioni e principi di diritto urbanistico; La pianificazione urbanistica; L’attività edilizia; • Parte II • • • Le opere pubbliche: nozione; La realizzazione dell’opera pubblica; L’affidamento dei lavori pubblici. • Diritto dei beni culturali: • • • • I beni; Le funzioni; I soggetti; Le forme di gestione. Urbanistica – Nozione Cosa è il diritto urbanistico? • Disciplina riguardante gli usi, la trasformazione e la tutela del territorio nei suoi vari elementi costitutivi (paesaggio, risorse naturali, infrastrutture, centri abitati) - P. Urbani -. • È la disciplina che si occupa dell’assetto del territorio con l’obiettivo di ottimizzarne l’utilizzo - A. Simonati • È parte del diritto amministrativo e comprende il complesso di norme che disciplinano la pianificazione, l’utilizzazione e la trasformazione del territorio. segue Necessità economicheproduttive Necessità socialiabitative Necessità pubbliche Sfruttamento razionale del territorio segue Nozione linguaggio comune • Studio del funzionamento e dello sviluppo della città Nozione giuridica • Gestione (governo) dell’intero territorio, sia urbano che extraurbano, compresa la pianificazione e la programmazione delle modifiche del territorio Edilizia - nozione • Disciplina le modalità con le quali si trasforma il territorio mediante la realizzazione di manufatti stabili. • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. Testo Unico (T.U.) in materia edilizia. Differenza tra urbanistica ed edilizia Governo del territorio (art. 117 Cost.) Diritto urbanistico Urbanistica Programmazione e pianificazione del territorio Edilizia Modalità per la costruzione di manufatti stabili per bisogni abitativi o produttivi Diritto Urbanistico Diritto amministrativo Diritto privato Diritto costituzionale Principi generali di diritto Nozione di diritto La norma giuridica Le fonti del diritto Nozione di diritto • Insieme di regole rivolti ai consociati per rendere ordinata la loro convivenza e per regolare ed organizzare le loro attività. • Differenza tra diritto naturale e diritto positivo: - Diritto naturale (giusnaturalismo): serie di principi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana che sono al di sopra del diritto positivo. Diritto positivo: è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello Stato. Norma giuridica • Comando giuridico dotato dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, avente la capacità di determinare, in maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso secondo i valori presenti all'interno di un gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo stesso ritiene preminenti. segue generale ripetuta applicabilità della stessa ogni qual volta si presentino le condizioni prescritte astratta non deve essere ricondotta ad un caso specifico, ma deve riferirsi ad un situazione astratta, ciò per garantire l'applicabilità ad una molteplicità di casi concreti. Fonti del diritto • È fonte del diritto ogni atto o fatto che, secondo un ordinamento giuridico, fa sorgere, modificare o estinguere una o più norme giuridiche. • Le fonti del diritto si distinguono in: - Fonti di produzione; - Fonti di cognizione. segue Fonti di produzione • Sono gli atti ed i fatti idonei a produrre una norma giuridica. • Si divide in: - Fonti fatto: tutti i fatti umani e naturali da cui derivano conseguenze giuridiche (c.d. fatti giuridici). - Fonti atto: atti giuridici volontari imputabili a soggetti determinati ed implicano l'esercizio di un potere ad esso attribuito (c.d. atti giuridici). Fonti di cognizione • Sono i documenti che fornisce la conoscibilità legale della norma (ad esempio la Gazzetta Ufficiale) atto giuridico • la promessa, il testamento, la sentenza, il contratto, l'atto amministrativo. Sono, altresì, atti la legge, il regolamento e, in generale, tutti gli atti che sono fonti del diritto in quanto il loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di una norma giuridica (“atti normativi”). fatto giuridico • indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. Norma giuridica e legge • Attenzione: non confondere la legge con la norma giuridica posto che la prima è la fonte atto da cui deriva la norma giuridica. • Un esempio tipico è la fontana: l’acqua è la norma giuridica mentre la sorgente è la legge da cui sgorga. Fonti del diritto dell’ordinamento giuridico italiano Costituzione/leggi costituzionali Diritto comunitario (regolamenti e direttive) Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge/leggi regionali segue Regolamenti Usi e consuetudini Il diritto comunitario • Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto internazionale, il diritto dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le fonti che ne derivano godono di una particolare copertura costituzionale (art. 11: «l'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»), in virtù della quale presentano una particolare forza attiva, paragonabile a quella delle norme costituzionali, consistendo in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e una resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle interne anche successive. Sono dette per questo motivo norme interposte in quanto si frappongono tra la Costituzione e le altre fonti primarie. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha avallato la prassi per cui il diritto comunitario può derogare anche leggi Costituzionali purché non siano norme fondamentali e immodificabili quali ad esempio diritti fondamentali, e democraticità dell'ordinamento italiano. Lo stato Territorio Stato Sovranità Popolo La sovranità Legislativo Esecutivo I tre poteri Giudiziario Il potere legislativo • Il potere legislativo costituisce uno dei tre poteri fondamentali attribuiti ad uno Stato (gli altri due sono il potere esecutivo e quello giudiziario). Nell’ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell’articolo 117 Cost., il potere legislativo è attribuito: - Allo stato; - Alle regioni (c.d. fonti di autonomia). Il potere giudiziario • Il potere giudiziario è quel potere che, in quanto organo costituzionale, permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge, nel rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un Giudice terzo. Il potere esecutivo e funzione amministrativa La funzione amministrativa coincide con la funzione esecutiva. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni di legge e attuano in concreto le pubbliche finalità. I suoi compiti sono di: • far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari; • condurre la politica estera dello Stato; • dirigere le forze militari; • dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione segue • La funzione amministrativa è l’insieme delle attività svolte dagli apparati amministrativi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche per la cura degli interessi generali – P. Urbani -. Principi di diritto amministrativo Attività amministrativa; Interesse pubblico ed interesse privato; Le situazioni giuridiche soggettive; Organizzazione della P.A.; Principi fondamentali della attività della P.A.; La discrezionalità; Il procedimento amministrativo. Attività amministrativa Attiva: Cura degli interessi pubblici mediante emanazione di atti (c.d. provvedimenti). Consultiva: Serve a fornire consigli ad altra amministrazione mediante emanazione di pareri Controllo: Sindaca l’operato della amministrazione a cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva La pubblica amministrazione Complesso di uffici a cui è demandata la cura degli interessi pubblici. Si articola in: Enti territoriali (Stato, Enti c.d. funzionali, Regioni, Province, finalizzati allo Città metropolitane, svolgimento di Comuni, art. 114 determinate funzioni Cost. amministrative Funzione amministrativa ed interesse pubblico • La funzione amministrativa deve essere sempre orientata al perseguimento dell’interesse pubblico. • Attraverso la propria attività discrezionale la pubblica amministrazione è in grado di contemperare, in concreto, gli interessi pubblici e quelli privati. • Anche nell’esercizio di attività di diritto privato l’attività della pubblica amministrazione deve sempre essere finalisticamente vincolata alla cura dell’interesse pubblico. Le situazioni giuridiche soggettive Dell’amministrazione Dei privati Diritto soggettivo: assoluti o relativi. Il potere giuridico: attitudine a determinare uno o più effetti giuridici previsti in astratto dall’ordinamento giuridico - Non è attribuito a tutti i soggetti dell’ordinamento; - Produce effetti senza il consenso del destinatario; - Si esercita attraverso l’adozione del provvedimento amministrativo; - Gli atti sono sindacabili dal Giudice amministrativo. Il diritto soggettivo può essere tutelato come tale solo se il potere autoritativo di limitarlo o di estinguerlo non sussiste. Interesse legittimo:vive nel procedimento amministrativo e deve intendersi come il bene della vita a cui il titolare aspira ovvero il bene che egli teme di perdere. Il potere dell’amministrazione • Potere vincolato: quando la norma giuridica disciplina l’esercizio del potere senza che residuino spazi di scelta dell’amministrazione. • Potere discrezionale: quando la norma giuridica, in concreto, non disciplina la scelta che dovrà essere compiuta dall’amministrazione lasciando alla amministrazione il potere di scelta tra più soluzioni possibili. segue • Potere autoritativo: quando la P.A. agisce secondo atti d’imperio, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica dei privati. • Potere non autoritativo: quando la P.A. amministra per accordi secondo il diritto privato (attività sempre vincolata all’interesse pubblico). Efficacia degli atti Esecutività: i provvedimenti sono efficaci indipendentemente dalla loro legittimità. Imperatività: produzione unilaterale, immediata e diretta di effetti giuridici contro la volontà del privato Inoppugnabilità: quando è preclusa la impugnazione innanzi al G.A. o all’Autorità amministrativa Esecutorietà: realizzazione coattiva Interesse legittimo Pretensivi • Consente al privato di sostenere e sollecitare l’azione dell’amminsitrazione diretta all’ampliamento del patrimonio (per ottenere il bene della vita) Oppositivi • Consente al privato di difendere il proprio patrimonio giuridico (bene della vita) dall’azione amministrativa. Organizzazione della P.A. • La P.A. è una figura giuridica soggettiva, essendo un operatore giuridico che agisce con il compiuto di curare gli interessi pubblici attraverso il compimento di atti giuridici. • La P.A. pone in essere atti rilevanti per il diritto attraverso persona fisiche. • La figura soggettiva, quindi, diventa titolare di atti giuridici non perché essa stessa sia direttamente capace di compierli, bensì in quanto ad essa sono attribuiti gli atti dei suoi organi (c.d. rapporto organico). segue organo ufficio • Nozione che rileva solo rispetto alla imputazione degli effetti. • Entità organizzativa di base formata (almeno) da una persona e da beni. • Competenza dell’ufficio è la delimitazione funzionale di ciascun organo di imputare alla persona giuridica solo determinati atti. • Nozione: centro operativo (persona fisica o collegio di persone fisiche) strumento di imputazione di atti ed effetti alla persona giuridica. segue Piano organizzativo Piano della imputazione ufficio organo Principi fondamentali della attività della P.A. legalità buon andamento riserva di legge imparzialità segue • Quando l’attività della P.A. contrasta con i predetti principi essa diviene “ingiusta” (illegittima). I cittadini hanno quindi la possibilità di utilizzare taluni strumenti di controllo volti alla difesa da possibili abusi da parte della P.A. … Legalità • Fondamento del c.d. “Stato di diritto”, posto che tutti i poteri (compreso quello esecutivo) devono essere subordinati alla legge. • Si tratta del primato della legge sull’amministrazione, ossia del Parlamento, espressione della volontà popolare (per ciò legittimato democraticamente), sulle attività della P.A. • In forza di tale principio nessun potere può legittimamente essere esercitato dall’amministrazione se non previsto da una norma giuridica. segue Tipicità del provvedimento Innovatività del provvedimento Principio di legalità segue • Secondo il principio di tipicità ad ogni provvedimento amministrativo corrisponde una funzione tipica; deve, cioè, avere una precisa finalità prevista da una norma. • Il principio di innovatività stabilisce, invece, la tassatività del numero dei provvedimenti amministrativi (dotati di imperatività) non essendo consentito dalla legge l’emanazione di provvedimenti non tipici, ossia non previsti espressamente dall’ordinamento giuridico (cosa che, di converso, può accadere nel diritto privato). Riserva di legge • • • • • Tale principio rappresenta un rafforzamento della funzione garantista del principio di legalità. La riserva di legge esclude, infatti, che una determinata materia, in mancanza di una espressa disciplina legislativa, possa essere oggetto di una regolamentazione attraverso atti normativi secondari (regolamenti). Si tratta di una garanzia posta a tutela dei cittadini secondo la quale determinati argomenti di particolare rilevanza i cui effetti sono suscettibili di poter incidere in modo significativo sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli, debba necessariamente essere normata con legge del Parlamento. Secondo l’art. 23 della Costituzione, ad esempio, l’imposizione di tasse e tributi può essere disposta esclusivamente in forza di una norma di legge. In definitiva la riserva di legge ha una funzione essenziale di garanzia in quanto intende assicurare che in materie particolarmente delicate, come quella dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano assunte dall’organo più rappresentativo del potere sovrano dello Stato: il Parlamento. Riserva assoluta/relativa assoluta relativa Quando solo la legge può disciplinare la materia Quando la legge deve stabilire i principi generali della materia ed è demandato ai regolamenti la ulteriore disciplina Imparzialità e buon andamento • • • • • • • • • I principi di imparzialità e buon andamento della P.A. sono previsti dall’art. 97 della Carta Costituzionale. Buon andamento significa efficienza della P.A. che si traduce in economicità ed efficacia dell’azione amministrativa a cui risultano affiancati quelli di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Sulla scorta di tali principi la P.A. deve informare il proprio agire al raggiungimento del miglior risultato costi/benefici non potendo limitarsi all’attestazione di un risultato meramente formale. L’imparzialità è una attuazione del principio di giustizia. La P.A., nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuta a tenere in assoluta considerazione tutti i fatti afferenti agli interessi considerati dalla legge secondo le regole improntate a certezza, trasparenza e democraticità. Esso costituisce corollario del più generale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Costituisce tipica espressione del principio di imparzialità l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, il principio di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, il vizio dell’eccesso di potere. Ai superiori principi generali se ne affiancano di ulteriori aventi origine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, specificamente: - il principio di proporzionalità e quello di non discriminazione. La discrezionalità della P.A. vincolata discrezionale • Vi sono casi in cui l’attività amministrativa è trova sostanzialmente vincolata allorché, in presenza di determinati presupposti stabiliti da una norma giuridica, la P.A. non ha altra scelta che assumere un determinato comportamento (provvedimento). Ad esempio per il rilascio di un passaporto ove il richiedente abbi tutti i requisiti previsti dalla legge. • In tali ipotesi la P.A., quindi, si limita all’accertamento circa la sussistenza dei necessari presupposti sanciti dalla norma per l’adozione di quel determinato provvedimento richiesto (come accade nel permesso di costruire). • La discrezionalità è il metodo mediante il quale la P.A., secondo il proprio prudente apprezzamento, stabilisce come realizzare, in concreto, l’interesse pubblico quando ciò non sia prestabilito dalla legge. Le norme giuridiche, infatti, nell’attribuire il potere all’amministrazione, indicano, seppure raramente, l’interesse pubblico da tutelare (interesse primario) che dovrà, tuttavia, necessariamente collidere con altri interessi, pubblici o privati (secondari), ritenuti subordinati al primario interesse pubblico da curare. • La P.A. dovrà, pertanto, esercitare i poteri attribuiti dalla legge scegliendo di soddisfare l’interesse primario o ritenere prevalenti gli interessi secondari. la c.d. discrezionalità amministrativa sta proprio nella prudente ponderazione comparativa dell’interesse primario con gli interessi secondari. L’esito di tale valutazione sarà l’individuazione dell’interesse meritevole di tutela da parte dell’amministrazione. segue Il giudizio di “prevalenza” varia in funzione dell’ambito di discrezionalità concesso dalla norma alla P.A. discrezionalità sul quid: La norma può attribuire alla P.A. la determinazione discrezionale del contenuto del provvedimento; discrezionalità sull’an: lascia alla P.A. solo la scelta se emanare il provvedimento discrezionalità sul quomodo: consente alla P.A. solo i tempi e i modi di adozione di un provvedimento Segue … e la discrezionalità assoluta Nella formazione, ad esempio, di un piano territoriale obbligatorio per legge la P.A. ha discrezionalità nel quid, ma non anche nell’an, ben potendo stabilire discrezionalmente i contenuti del piano , ma non anche la necessità o meno di adottarlo (lo deve adottare). La discrezionalità amministrativa non va confusa con la discrezionalità assoluta: la P.A. non gode affatto della liberta di scelta; al contrario necessita che ogni decisione sia il frutto dell’osservanza di precisi criteri alcuni dei quali sono espressione di principi generali (ragionevolezza, imparzialità, uguaglianza, trasparenza, ecc…); ciò quando tali criteri non siano già contenuti nella norma attributiva del potere amministrativo di adozione del provvedimento (circostanza rara). La motivazione delle scelte Interesse pubblico Scelta discrezionale segue • La motivazione del provvedimento è essenziale per comprendere l’iter logico seguito dalla P.A. nella effettuazione di una scelta. • È essenziale per rendere trasparente l’utilizzo dei criteri predeterminati stabiliti dalla legge ai fini dell’adozione del provvedimento. La motivazione del provvedimento, quindi, è posta a giustificazione della decisione adottata nei confronti di tutti i cittadini i quali devono essere posti nelle condizioni di conoscere se la scelta adottata dalla P.A. risulti o meno coerente con i criteri che l’amministrazione ha dichiarato di porre a base della decisione. Limiti al potere discrezionale Interni sussistenza di altri interessi (non primari) suscettibili di poter incidere sfavorevolmente sulla soddisfazione dell’interesse pubblico primario Quando tali limiti sono superati si configurerebbe un “eccesso di potere” con la conseguente invalidità del relativo provvedimento amministrativo. esterni Riguardano non la discrezionalità della decisione amministrativa ma il potere della P.A. che viene limitato all’origine attraverso una contrazione dei poteri stessi. segue • Nei procedimenti di pianificazione urbanistica, ad esempio, dove è ampia la eterogeneità degli interessi in gioco, l’interesse primario (l’ordinato e razionale assetto del territorio) è frutto di un’articolata quanto complessa ponderazione degli interessi da tutelare (che costituiscono limiti interni). L’adozione di una soluzione rispetto ad un’altra dipenderà da scelte discrezionali a cui è assolutamente difficile apporre limiti se non nell’organizzazione, da parte della norma, della discrezionalità amministrativa, in articolati procedimenti che siano idonei a contemperare il più elevato numero di interessi in campo. Discrezionalità tecnica • La discrezionalità tecnica la manifestazione di un giudizio conseguente ad un accertamento di un fatto (complesso) in cui assume rilievo l’applicazione di criteri e parametri scientifici e tecnici. In altri termini, l’Amministrazione conosce i fatti attraverso l’uso e l’applicazione di regole tecniche. • È diversa dalla discrezionalità posto che non sussiste alcuna ponderazione e valutazione da parte della P.A. degli interessi ma solo la decisione in applicazione dello strumento tecnico. segue • Esempio: la valutazione del rischio idrogeologico è effettuata in relazione alla valutazione tecnica dei luoghi sicché attraverso le regole tecniche la P.A. assume la propria decisione. Manca ogni discrezionalità in senso proprio. Il procedimento amministrativo • Il procedimento amministrativo rappresenta lo strumento attraverso cui la P.A. assume le proprie decisioni mediante la partecipazione dei privati e delle altre amministrazioni eventualmente interessate. • Esso può essere definito come una sequenza di atti posti in essere dalla P.A. fra loro correlati e volti al perseguimento di un unico scopo. Scopo che definisce il procedimento attraverso l’emanazione di un provvedimento. Segue … Nozione • Le Amministrazioni perseguono i fini pubblici previsti nelle leggi. Quando il perseguimento di tali fini avvenga attraverso strumenti autoritativi, ossia attraverso l’esercizio di poteri, le P.A. debbono decidere attraverso il procedimento amministrativo. • Legge 241/1990. Le 4 fasi del procedimento Iniziativa Integrazione efficacia Procedimento Decisoria Istruttoria Apertura del procedimento • Il procedimento si apre con il primo atto della serie che viene denominato atto di iniziativa. • Art. 2 L. 241/1990: l’avvio può avvenire ad istanza di parte ovvero d’ufficio. • Esempio: la concessione edificatoria è rilasciata dall’amministrazione su istanza di parte; un piano urbanistico viene disposto dall’amministrazione d’ufficio. Istruttoria procedimentale • Si svolgono tutte le attività necessarie a chiarire le questioni rilevanti per la decisione finale. • La P.A. in questa fase accerta: a) il fatto e ne valuta la rilevanza per l’interesse pubblico; b) acquisire eventualmente ulteriori fatti; c) acquisire tutti gli interessi pubblici e privati; d) effettua, ove eserciti un potere discrezionale, la valutazione dell’interesse pubblico primario con gli altri interessi. Segue • • • • • • acquisizione e la presentazione di documenti e certificazioni (talvolta richiesti a pena di improcedibilità, come l’allegazione dell’elaborato di progetto nell’ipotesi di richiesta di permesso di costruire); acquisizione di attività di scienza, quali le ispezioni dei luoghi, sovente affidati a tecnici abilitati, interni o esterni all’amministrazione, come nel caso della progettazione di un piano urbanistico; attività di pareristica resa da altre amministrazioni, che possono consistere in “consigli” obbligatori o facoltativi. Nel primo caso essi devono essere richiesti dall’amministrazione decidente; in mancanza il procedimento risulta viziato e, pertanto il relativo provvedimento impugnabile per il relativo annullamento. Nel secondo caso il parere può essere richiesto a discrezione dell’amministrazione procedente. Tali pareri non vanno confusi con i c.d. “pareri vincolanti” i quali non sono veri e propri consigli, ma atti vincolanti la decisione dell’amministrazione procedente sicché si avrà una “decisione preliminare”. atti istruttori di intervento nel procedimento (come ad esempio le osservazioni, le proposte o le opposizioni formulate dai singoli privati in ordine all’adozione di un piano urbanistico). Nell’alveo della fase istruttoria del procedimento amministrativo assume particolare rilievo la figura del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il quale ha il compito precipuo di curare ogni aspetto dell’istruttoria e l’interfaccia diretta dell’amministrazione rispetto a tutti i cittadini interessati al procedimento medesimo. Decisione • è quella in cui viene adottato il provvedimento amministrativo e rappresenta l’esito del procedimento amministrativo. • Il soggetto decidente può essere un organo monocratico (il dirigente, il prefetto, il sindaco) sia un organo collegiale (il consiglio comunale). • Può accadere che all’adozione della decisione concorrano diversi organi, monocratici e collegiali; in tal caso si ha un provvedimento assunto “di concerto” fra più organi dell’amministrazione o di più amministrazioni coinvolte dalla decisione (ad es. l’intesa fra il Comune ed il Genio Civile in sede di adozione di un piano urbanistico ricadente in zona sismica). Integrazione dell’efficacia • è una fase eventuale e non necessaria poiché spesso i provvedimenti amministrativi risultano efficaci al momento dell’esito del procedimento senza la necessità che ciò necessiti una fase ulteriore. Si dice che il procedimento si è “perfezionato” con la definizione del provvedimento amministrativo. Subprocedimento • Accade spesso che, all’interno del procedimento amministrativo, formato da una sequenza di atti amministrativi preordinati all’adozione del provvedimento finale, si ritrovi un atto a sua volta frutto di un’ulteriore procedimento amministrativo; si ha, in tal caso un Subprocedimento allorché uno o più atti rappresentano il risultato di un ulteriore procedimento amministrativo dipendente da altra amministrazione diversa da quella procedente. L’esito del subprocedimento è quello di un vero e proprio provvedimento o subprovvedimento necessario alla prosecuzione dell’istruttoria e dell’esito del procedimento.