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Diritto Urbanistico aa 2014 2015

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Diritto Urbanistico aa 2014 2015
Corso di Laurea Architettura
Legislazione urbanistica
e dei beni culturali
Università Kore di Enna
a.a. 2014/2015
Prof. Giacomo Gargano
• [email protected]
• Ricevimento giovedì ore 17.30
Testi consigliati
• D. de Pretis e A. Simonati, Diritto urbanistico e
delle opere pubbliche, 2014, Giappichelli.
• C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Diritto e
gestione dei beni culturali, 2011, il Mulino,
Capitoli da I a V (pp.21-223).
Strumenti ed obiettivi del corso
Diritto urbanistico
principi
legislazione
• Diritto amministrativo
• Urbanistica e edilizia
• Urbanistica; edilizia
• Opere pubbliche
• sentenze
Casi pratici
Diritto dei beni culturali
• Principi;
• Legislazione;
Contenuto del corso
• Diritto urbanistico:
• Parte I
•
•
•
•
Nozioni e principi di diritto amministrativo;
Nozioni e principi di diritto urbanistico;
La pianificazione urbanistica;
L’attività edilizia;
• Parte II
•
•
•
Le opere pubbliche: nozione;
La realizzazione dell’opera pubblica;
L’affidamento dei lavori pubblici.
• Diritto dei beni
culturali:
•
•
•
•
I beni;
Le funzioni;
I soggetti;
Le forme di gestione.
Urbanistica – Nozione
Cosa è il diritto urbanistico?
• Disciplina riguardante gli usi, la trasformazione e la
tutela del territorio nei suoi vari elementi costitutivi
(paesaggio, risorse naturali, infrastrutture, centri
abitati) - P. Urbani -.
• È la disciplina che si occupa dell’assetto del territorio
con l’obiettivo di ottimizzarne l’utilizzo - A. Simonati • È parte del diritto amministrativo e comprende il
complesso di norme che disciplinano la
pianificazione, l’utilizzazione e la trasformazione del
territorio.
segue
Necessità
economicheproduttive
Necessità
socialiabitative
Necessità
pubbliche
Sfruttamento
razionale del
territorio
segue
Nozione linguaggio comune
• Studio del funzionamento e dello sviluppo della
città
Nozione giuridica
• Gestione (governo) dell’intero territorio, sia
urbano che extraurbano, compresa la
pianificazione e la programmazione delle
modifiche del territorio
Edilizia - nozione
• Disciplina le modalità con le quali si trasforma
il territorio mediante la realizzazione di
manufatti stabili.
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, c.d. Testo Unico
(T.U.) in materia edilizia.
Differenza tra urbanistica
ed edilizia
Governo del territorio (art.
117 Cost.)
Diritto urbanistico
Urbanistica
Programmazione e
pianificazione del territorio
Edilizia
Modalità per la costruzione
di manufatti stabili per
bisogni abitativi o produttivi
Diritto Urbanistico
Diritto
amministrativo
Diritto privato
Diritto costituzionale
Principi generali di diritto
Nozione di diritto
La norma giuridica
Le fonti del diritto
Nozione di diritto
• Insieme di regole rivolti ai consociati per
rendere ordinata la loro convivenza e per
regolare ed organizzare le loro attività.
• Differenza tra diritto naturale e diritto
positivo:
-
Diritto naturale (giusnaturalismo): serie di principi eterni e immutabili, inscritti
nella natura umana che sono al di sopra del diritto positivo.
Diritto positivo: è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in
un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello Stato.
Norma giuridica
• Comando giuridico dotato dei caratteri della generalità e
dell’astrattezza, avente la capacità di determinare, in
maniera tendenzialmente stabile, l'ordinamento giuridico
generale (ossia il diritto oggettivo). Una norma è una
proposizione volta a stabilire un comportamento
condiviso secondo i valori presenti all'interno di un
gruppo sociale. Essa è finalizzata a regolare il
comportamento dei singoli appartenenti al gruppo, per
assicurare la sua sopravvivenza e perseguire i fini che lo
stesso ritiene preminenti.
segue
generale
ripetuta applicabilità della
stessa ogni qual volta si
presentino le condizioni
prescritte
astratta
non deve essere ricondotta
ad un caso specifico, ma
deve
riferirsi
ad
un
situazione astratta, ciò per
garantire l'applicabilità ad
una molteplicità di casi
concreti.
Fonti del diritto
• È fonte del diritto ogni atto o fatto che,
secondo un ordinamento giuridico, fa sorgere,
modificare o estinguere una o più norme
giuridiche.
• Le fonti del diritto si distinguono in:
- Fonti di produzione;
- Fonti di cognizione.
segue
Fonti di produzione
• Sono gli atti ed i fatti idonei a
produrre una norma giuridica.
• Si divide in:
- Fonti fatto: tutti i fatti umani e
naturali
da
cui
derivano
conseguenze giuridiche (c.d. fatti
giuridici).
- Fonti atto: atti giuridici volontari
imputabili a soggetti determinati
ed implicano l'esercizio di un
potere ad esso attribuito (c.d. atti
giuridici).
Fonti di cognizione
• Sono i documenti che
fornisce la conoscibilità
legale della norma (ad
esempio
la
Gazzetta
Ufficiale)
atto giuridico
• la promessa, il testamento, la sentenza, il
contratto, l'atto amministrativo. Sono, altresì,
atti la legge, il regolamento e, in generale,
tutti gli atti che sono fonti del diritto in quanto
il loro effetto è la produzione, modificazione o
abrogazione di una norma giuridica (“atti
normativi”).
fatto giuridico
• indica un avvenimento o una situazione prevista dalla
fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la
norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la
costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto
giuridico. Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico.
Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una
norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno
all'ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto
giuridico.
Norma giuridica e legge
• Attenzione: non confondere la legge con la
norma giuridica posto che la prima è la fonte
atto da cui deriva la norma giuridica.
• Un esempio tipico è la fontana: l’acqua è la
norma giuridica mentre la sorgente è la legge
da cui sgorga.
Fonti del diritto dell’ordinamento giuridico italiano
Costituzione/leggi
costituzionali
Diritto comunitario
(regolamenti e direttive)
Leggi ordinarie ed atti
aventi forza di legge/leggi
regionali
segue
Regolamenti
Usi e
consuetudini
Il diritto comunitario
•
Una particolare posizione presenta, nel quadro del diritto internazionale, il diritto
dell'Unione Europea, in quanto i Trattati e le fonti che ne derivano godono di una
particolare copertura costituzionale (art. 11: «l'Italia [...] consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»), in virtù della
quale presentano una particolare forza attiva, paragonabile a quella delle norme
costituzionali, consistendo in una limitazione definitiva dei diritti sovrani dello Stato, e
una resistenza passiva rinforzata, prevalendo, in virtù della ripartizione di
competenza operata dai Trattati, le norme comunitarie su quelle interne anche
successive. Sono dette per questo motivo norme interposte in quanto si frappongono
tra la Costituzione e le altre fonti primarie. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha avallato la prassi per cui il diritto comunitario può derogare anche
leggi Costituzionali purché non siano norme fondamentali e immodificabili quali ad
esempio diritti fondamentali, e democraticità dell'ordinamento italiano.
Lo stato
Territorio
Stato
Sovranità
Popolo
La sovranità
Legislativo
Esecutivo
I tre poteri
Giudiziario
Il potere legislativo
• Il potere legislativo costituisce uno dei tre
poteri fondamentali attribuiti ad uno Stato (gli
altri due sono il potere esecutivo e quello
giudiziario). Nell’ordinamento giuridico
italiano, ai sensi dell’articolo 117 Cost., il
potere legislativo è attribuito:
- Allo stato;
- Alle regioni (c.d. fonti di autonomia).
Il potere giudiziario
• Il potere giudiziario è quel potere che, in
quanto organo costituzionale, permette in via
definitiva e autonoma di risolvere una
controversia di natura civile, penale e
amministrativa
(secondo
le
diverse
giurisdizioni) applicando la legge, nel rispetto
del contraddittorio delle parti, trasparenza del
procedimento e motivazione della decisione,
da parte di un Giudice terzo.
Il potere esecutivo
e funzione amministrativa
La funzione amministrativa coincide con la funzione
esecutiva.
Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono
le prescrizioni di legge e attuano in concreto le
pubbliche finalità. I suoi compiti sono di:
• far rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle
forze di polizia e dei penitenziari;
• condurre la politica estera dello Stato;
• dirigere le forze militari;
• dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione
segue
• La funzione amministrativa è
l’insieme delle attività svolte dagli
apparati amministrativi dello Stato e
delle altre amministrazioni pubbliche
per la cura degli interessi generali – P.
Urbani -.
Principi di diritto amministrativo
Attività amministrativa;
Interesse pubblico ed interesse privato;
Le situazioni giuridiche soggettive;
Organizzazione della P.A.;
Principi fondamentali della attività della P.A.;
La discrezionalità;
Il procedimento amministrativo.
Attività amministrativa
Attiva:
Cura degli interessi pubblici mediante
emanazione di atti (c.d. provvedimenti).
Consultiva:
Serve a fornire consigli ad altra
amministrazione mediante emanazione
di pareri
Controllo:
Sindaca l’operato della amministrazione
a cui sono demandati i compiti di
amministrazione attiva
La pubblica amministrazione
Complesso di uffici a cui è demandata la
cura degli interessi pubblici. Si articola in:
Enti territoriali (Stato, Enti c.d. funzionali,
Regioni, Province,
finalizzati allo
Città metropolitane,
svolgimento di
Comuni, art. 114
determinate funzioni
Cost.
amministrative
Funzione amministrativa ed
interesse pubblico
• La funzione amministrativa deve essere sempre
orientata al perseguimento dell’interesse pubblico.
• Attraverso la propria attività discrezionale la pubblica
amministrazione è in grado di contemperare, in
concreto, gli interessi pubblici e quelli privati.
• Anche nell’esercizio di attività di diritto privato
l’attività della pubblica amministrazione deve sempre
essere finalisticamente vincolata alla cura
dell’interesse pubblico.
Le situazioni giuridiche soggettive
Dell’amministrazione
Dei privati
Diritto soggettivo: assoluti o relativi.
Il potere giuridico: attitudine a
determinare uno o più effetti
giuridici previsti in astratto
dall’ordinamento giuridico
- Non è attribuito a tutti i soggetti
dell’ordinamento;
- Produce effetti senza il consenso del
destinatario;
- Si esercita attraverso l’adozione del
provvedimento amministrativo;
- Gli atti sono sindacabili dal Giudice
amministrativo.
Il diritto soggettivo può essere
tutelato come tale solo se il potere
autoritativo di limitarlo o di
estinguerlo non sussiste.
Interesse
legittimo:vive
nel
procedimento amministrativo
e
deve intendersi come il bene della
vita a cui il titolare aspira ovvero il
bene che egli teme di perdere.
Il potere dell’amministrazione
• Potere vincolato: quando la norma giuridica
disciplina l’esercizio del potere senza che
residuino spazi di scelta dell’amministrazione.
• Potere discrezionale: quando la norma
giuridica, in concreto, non disciplina la scelta
che
dovrà
essere
compiuta
dall’amministrazione
lasciando
alla
amministrazione il potere di scelta tra più
soluzioni possibili.
segue
• Potere autoritativo: quando la P.A. agisce
secondo
atti
d’imperio,
incidendo
unilateralmente sulla sfera giuridica dei
privati.
• Potere non autoritativo: quando la P.A.
amministra per accordi secondo il diritto
privato (attività sempre vincolata all’interesse
pubblico).
Efficacia degli atti
Esecutività: i
provvedimenti sono
efficaci
indipendentemente
dalla loro legittimità.
Imperatività:
produzione
unilaterale,
immediata e diretta
di effetti giuridici
contro la volontà del
privato
Inoppugnabilità:
quando è preclusa la
impugnazione
innanzi al G.A. o
all’Autorità
amministrativa
Esecutorietà:
realizzazione coattiva
Interesse legittimo
Pretensivi
• Consente al privato di sostenere e sollecitare l’azione
dell’amminsitrazione diretta all’ampliamento del
patrimonio (per ottenere il bene della vita)
Oppositivi
• Consente al privato di difendere il proprio patrimonio
giuridico (bene della vita) dall’azione amministrativa.
Organizzazione della P.A.
• La P.A. è una figura giuridica soggettiva, essendo un operatore
giuridico che agisce con il compiuto di curare gli interessi
pubblici attraverso il compimento di atti giuridici.
• La P.A. pone in essere atti rilevanti per il diritto attraverso
persona fisiche.
• La figura soggettiva, quindi, diventa titolare di atti giuridici
non perché essa stessa sia direttamente capace di compierli,
bensì in quanto ad essa sono attribuiti gli atti dei suoi organi
(c.d. rapporto organico).
segue
organo
ufficio
• Nozione che rileva solo rispetto
alla imputazione degli effetti.
• Entità organizzativa di
base formata (almeno) da
una persona e da beni.
• Competenza dell’ufficio è
la
delimitazione
funzionale di ciascun
organo di imputare alla
persona giuridica solo
determinati atti.
• Nozione: centro operativo (persona
fisica o collegio di persone fisiche)
strumento di imputazione di atti ed
effetti alla persona giuridica.
segue
Piano organizzativo
Piano della imputazione
ufficio
organo
Principi fondamentali della attività della P.A.
legalità
buon
andamento
riserva di
legge
imparzialità
segue
• Quando l’attività della P.A. contrasta con i
predetti principi essa diviene “ingiusta”
(illegittima). I cittadini hanno quindi la
possibilità di utilizzare taluni strumenti di
controllo volti alla difesa da possibili abusi da
parte della P.A.
… Legalità
• Fondamento del c.d. “Stato di diritto”, posto che tutti i poteri
(compreso quello esecutivo) devono essere subordinati alla
legge.
• Si tratta del primato della legge sull’amministrazione, ossia del
Parlamento, espressione della volontà popolare (per ciò
legittimato democraticamente), sulle attività della P.A.
• In forza di tale principio nessun potere può legittimamente
essere esercitato dall’amministrazione se non previsto da una
norma giuridica.
segue
Tipicità del
provvedimento
Innovatività del
provvedimento
Principio di
legalità
segue
• Secondo il principio di tipicità ad ogni provvedimento
amministrativo corrisponde una funzione tipica; deve, cioè,
avere una precisa finalità prevista da una norma.
• Il principio di innovatività stabilisce, invece, la tassatività del
numero dei provvedimenti amministrativi (dotati di
imperatività) non essendo consentito dalla legge l’emanazione
di provvedimenti non tipici, ossia non previsti espressamente
dall’ordinamento giuridico (cosa che, di converso, può
accadere nel diritto privato).
Riserva di legge
•
•
•
•
•
Tale principio rappresenta un rafforzamento della funzione garantista del principio
di legalità.
La riserva di legge esclude, infatti, che una determinata materia, in mancanza di
una espressa disciplina legislativa, possa essere oggetto di una regolamentazione
attraverso atti normativi secondari (regolamenti).
Si tratta di una garanzia posta a tutela dei cittadini secondo la quale determinati
argomenti di particolare rilevanza i cui effetti sono suscettibili di poter incidere in
modo significativo sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli, debba
necessariamente essere normata con legge del Parlamento.
Secondo l’art. 23 della Costituzione, ad esempio, l’imposizione di tasse e tributi
può essere disposta esclusivamente in forza di una norma di legge.
In definitiva la riserva di legge ha una funzione essenziale di garanzia in quanto
intende assicurare che in materie particolarmente delicate, come quella dei diritti
fondamentali del cittadino, le decisioni vengano assunte dall’organo più
rappresentativo del potere sovrano dello Stato: il Parlamento.
Riserva assoluta/relativa
assoluta
relativa
Quando solo la legge può disciplinare la
materia
Quando la legge deve stabilire i principi
generali della materia ed è demandato
ai regolamenti la ulteriore disciplina
Imparzialità e buon andamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I principi di imparzialità e buon andamento della P.A. sono previsti dall’art. 97 della Carta Costituzionale.
Buon andamento significa efficienza della P.A. che si traduce in economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa a cui risultano affiancati quelli di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
Sulla scorta di tali principi la P.A. deve informare il proprio agire al raggiungimento del miglior risultato
costi/benefici non potendo limitarsi all’attestazione di un risultato meramente formale.
L’imparzialità è una attuazione del principio di giustizia.
La P.A., nell’esercizio delle proprie funzioni, è tenuta a tenere in assoluta considerazione tutti i fatti
afferenti agli interessi considerati dalla legge secondo le regole improntate a certezza, trasparenza e
democraticità.
Esso costituisce corollario del più generale principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Costituisce tipica espressione del principio di imparzialità l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi, il principio di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo, il vizio
dell’eccesso di potere.
Ai superiori principi generali se ne affiancano di ulteriori aventi origine nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea e, specificamente:
- il principio di proporzionalità e quello di non discriminazione.
La discrezionalità della P.A.
vincolata
discrezionale
• Vi sono casi in cui l’attività amministrativa è trova sostanzialmente vincolata
allorché, in presenza di determinati presupposti stabiliti da una norma giuridica, la
P.A. non ha altra scelta che assumere un determinato comportamento
(provvedimento). Ad esempio per il rilascio di un passaporto ove il richiedente abbi
tutti i requisiti previsti dalla legge.
• In tali ipotesi la P.A., quindi, si limita all’accertamento circa la sussistenza dei
necessari presupposti sanciti dalla norma per l’adozione di quel determinato
provvedimento richiesto (come accade nel permesso di costruire).
• La discrezionalità è il metodo mediante il quale la P.A., secondo il proprio
prudente apprezzamento, stabilisce come realizzare, in concreto, l’interesse
pubblico quando ciò non sia prestabilito dalla legge. Le norme giuridiche,
infatti, nell’attribuire il potere all’amministrazione, indicano, seppure
raramente, l’interesse pubblico da tutelare (interesse primario) che dovrà,
tuttavia, necessariamente collidere con altri interessi, pubblici o privati
(secondari), ritenuti subordinati al primario interesse pubblico da curare.
• La P.A. dovrà, pertanto, esercitare i poteri attribuiti dalla legge scegliendo di
soddisfare l’interesse primario o ritenere prevalenti gli interessi secondari. la
c.d. discrezionalità amministrativa sta proprio nella prudente ponderazione
comparativa dell’interesse primario con gli interessi secondari. L’esito di tale
valutazione sarà l’individuazione dell’interesse meritevole di tutela da parte
dell’amministrazione.
segue
Il giudizio di “prevalenza” varia in funzione dell’ambito
di discrezionalità concesso dalla norma alla P.A.
discrezionalità sul quid:
La norma può attribuire
alla P.A. la
determinazione
discrezionale del
contenuto del
provvedimento;
discrezionalità sull’an:
lascia alla P.A. solo la
scelta se emanare il
provvedimento
discrezionalità sul
quomodo:
consente alla P.A. solo i
tempi e i modi di
adozione di un
provvedimento
Segue … e la discrezionalità assoluta
Nella formazione, ad esempio, di un piano territoriale obbligatorio per legge la P.A.
ha discrezionalità nel quid, ma non anche nell’an, ben potendo stabilire
discrezionalmente i contenuti del piano , ma non anche la necessità o meno di
adottarlo (lo deve adottare).
La discrezionalità amministrativa non va confusa con la discrezionalità assoluta: la
P.A. non gode affatto della liberta di scelta; al contrario necessita che ogni decisione
sia il frutto dell’osservanza di precisi criteri alcuni dei quali sono espressione di
principi generali (ragionevolezza, imparzialità, uguaglianza, trasparenza, ecc…); ciò
quando tali criteri non siano già contenuti nella norma attributiva del potere
amministrativo di adozione del provvedimento (circostanza rara).
La motivazione delle scelte
Interesse
pubblico
Scelta
discrezionale
segue
• La motivazione del provvedimento è essenziale per
comprendere l’iter logico seguito dalla P.A. nella effettuazione
di una scelta.
• È essenziale per rendere trasparente l’utilizzo dei criteri
predeterminati stabiliti dalla legge ai fini dell’adozione del
provvedimento. La motivazione del provvedimento, quindi, è
posta a giustificazione della decisione adottata nei confronti di
tutti i cittadini i quali devono essere posti nelle condizioni di
conoscere se la scelta adottata dalla P.A. risulti o meno
coerente con i criteri che l’amministrazione ha dichiarato di
porre a base della decisione.
Limiti al potere discrezionale
Interni
sussistenza di altri interessi
(non primari) suscettibili di
poter incidere
sfavorevolmente sulla
soddisfazione dell’interesse
pubblico primario
Quando tali limiti sono
superati si configurerebbe
un “eccesso di potere” con
la conseguente invalidità del
relativo provvedimento
amministrativo.
esterni
Riguardano non la discrezionalità della
decisione amministrativa ma il potere
della P.A. che viene limitato all’origine
attraverso una contrazione dei poteri
stessi.
segue
• Nei procedimenti di pianificazione urbanistica, ad esempio,
dove è ampia la eterogeneità degli interessi in gioco,
l’interesse primario (l’ordinato e razionale assetto del
territorio) è frutto di un’articolata quanto complessa
ponderazione degli interessi da tutelare (che costituiscono
limiti interni). L’adozione di una soluzione rispetto ad un’altra
dipenderà da scelte discrezionali a cui è assolutamente
difficile apporre limiti se non nell’organizzazione, da parte
della norma, della discrezionalità amministrativa, in articolati
procedimenti che siano idonei a contemperare il più elevato
numero di interessi in campo.
Discrezionalità tecnica
• La discrezionalità tecnica la manifestazione di un
giudizio conseguente ad un accertamento di un fatto
(complesso) in cui assume rilievo l’applicazione di
criteri e parametri scientifici e tecnici. In altri termini,
l’Amministrazione conosce i fatti attraverso l’uso e
l’applicazione di regole tecniche.
• È diversa dalla discrezionalità posto che non sussiste
alcuna ponderazione e valutazione da parte della P.A.
degli interessi ma solo la decisione in applicazione
dello strumento tecnico.
segue
• Esempio: la valutazione del rischio
idrogeologico è effettuata in relazione alla
valutazione tecnica dei luoghi sicché
attraverso le regole tecniche la P.A. assume la
propria decisione. Manca ogni discrezionalità
in senso proprio.
Il procedimento amministrativo
• Il procedimento amministrativo rappresenta lo
strumento attraverso cui la P.A. assume le proprie
decisioni mediante la partecipazione dei privati e
delle
altre
amministrazioni
eventualmente
interessate.
• Esso può essere definito come una sequenza di atti
posti in essere dalla P.A. fra loro correlati e volti al
perseguimento di un unico scopo. Scopo che
definisce il procedimento attraverso l’emanazione di
un provvedimento.
Segue … Nozione
• Le Amministrazioni perseguono i fini pubblici
previsti nelle leggi. Quando il perseguimento
di tali fini avvenga attraverso strumenti
autoritativi, ossia attraverso l’esercizio di
poteri, le P.A. debbono decidere attraverso il
procedimento amministrativo.
• Legge 241/1990.
Le 4 fasi del procedimento
Iniziativa
Integrazione
efficacia
Procedimento
Decisoria
Istruttoria
Apertura del procedimento
• Il procedimento si apre con il primo atto della
serie che viene denominato atto di iniziativa.
• Art. 2 L. 241/1990: l’avvio può avvenire ad
istanza di parte ovvero d’ufficio.
• Esempio: la concessione edificatoria è
rilasciata dall’amministrazione su istanza di
parte; un piano urbanistico viene disposto
dall’amministrazione d’ufficio.
Istruttoria procedimentale
• Si svolgono tutte le attività necessarie a chiarire le questioni
rilevanti per la decisione finale.
• La P.A. in questa fase accerta:
a) il fatto e ne valuta la rilevanza per l’interesse pubblico;
b) acquisire eventualmente ulteriori fatti;
c) acquisire tutti gli interessi pubblici e privati;
d) effettua, ove eserciti un potere discrezionale, la valutazione
dell’interesse pubblico primario con gli altri interessi.
Segue
•
•
•
•
•
•
acquisizione e la presentazione di documenti e certificazioni (talvolta richiesti a pena di improcedibilità,
come l’allegazione dell’elaborato di progetto nell’ipotesi di richiesta di permesso di costruire);
acquisizione di attività di scienza, quali le ispezioni dei luoghi, sovente affidati a tecnici abilitati, interni o
esterni all’amministrazione, come nel caso della progettazione di un piano urbanistico;
attività di pareristica resa da altre amministrazioni, che possono consistere in “consigli” obbligatori o
facoltativi. Nel primo caso essi devono essere richiesti dall’amministrazione decidente; in mancanza il
procedimento risulta viziato e, pertanto il relativo provvedimento impugnabile per il relativo
annullamento. Nel secondo caso il parere può essere richiesto a discrezione dell’amministrazione
procedente.
Tali pareri non vanno confusi con i c.d. “pareri vincolanti” i quali non sono veri e propri consigli, ma atti
vincolanti la decisione dell’amministrazione procedente sicché si avrà una “decisione preliminare”.
atti istruttori di intervento nel procedimento (come ad esempio le osservazioni, le proposte o le
opposizioni formulate dai singoli privati in ordine all’adozione di un piano urbanistico).
Nell’alveo della fase istruttoria del procedimento amministrativo assume particolare rilievo la figura del
R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il quale ha il compito precipuo di curare ogni aspetto
dell’istruttoria e l’interfaccia diretta dell’amministrazione rispetto a tutti i cittadini interessati al
procedimento medesimo.
Decisione
• è quella in cui viene adottato il provvedimento amministrativo e
rappresenta l’esito del procedimento amministrativo.
• Il soggetto decidente può essere un organo monocratico (il dirigente, il
prefetto, il sindaco) sia un organo collegiale (il consiglio comunale).
• Può accadere che all’adozione della decisione concorrano diversi organi,
monocratici e collegiali; in tal caso si ha un provvedimento assunto “di
concerto” fra più organi dell’amministrazione o di più amministrazioni
coinvolte dalla decisione (ad es. l’intesa fra il Comune ed il Genio Civile in
sede di adozione di un piano urbanistico ricadente in zona sismica).
Integrazione dell’efficacia
• è una fase eventuale e non necessaria poiché
spesso i provvedimenti amministrativi
risultano efficaci al momento dell’esito del
procedimento senza la necessità che ciò
necessiti una fase ulteriore. Si dice che il
procedimento si è “perfezionato” con la
definizione
del
provvedimento
amministrativo.
Subprocedimento
• Accade spesso che, all’interno del procedimento
amministrativo, formato da una sequenza di atti
amministrativi preordinati all’adozione del provvedimento
finale, si ritrovi un atto a sua volta frutto di un’ulteriore
procedimento amministrativo; si ha, in tal caso un
Subprocedimento allorché uno o più atti rappresentano il
risultato di un ulteriore procedimento amministrativo
dipendente da altra amministrazione diversa da quella
procedente. L’esito del subprocedimento è quello di un vero e
proprio provvedimento o subprovvedimento necessario alla
prosecuzione dell’istruttoria e dell’esito del procedimento.
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