Diapositiva 1 - Dipartimento di Educazione e scienze umane
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Diapositiva 1 - Dipartimento di Educazione e scienze umane
Rendicontazione e audit dei progetti del 7°PQ – CORSO AVANZATO © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Diritti riservati e riproduzione vietata. È inoltre vietato diffondere queste dispense attraverso la pubblicazione su siti internet Indice degli approfondimenti Ruolo del coordinatore Modifiche del contratto Entrate e Interessi attivi Terze Parti Subcontratti Principi di rendicontazione Viaggi e soggiorno Altre tipologie di costi diretti Costo del personale Tipologie di personale coinvolte nei progetti di ricerca Costi indiretti Horizon 2020 2 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Il ruolo del coordinatore 3 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ruolo del coordinatore Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 1) “I beneficiari sono rappresentati nei confronti della Commissione dal coordinatore, che funge da intermediario per qualsiasi comunicazione tra la Commissione” La Commissione “dialoga” esclusivamente con il Coordinatore, utilizzando i contatti forniti dai proponenti in fase di preparazione della proposta. Tutte le comunicazioni ufficiali della Commissione sono inviate solo al Coordinatore, a partire dagli esiti della valutazione delle proposte È poi compito del coordinatore condividere con i partner le informazioni ricevute dalla Commissione. Durante un progetto solo il coordinatore può dialogare con la Commissione: ciò è precluso agli altri partner. Ad es. il Coordinatore invia la proposta attraverso l’EPSS, si interfaccia con la Commissione durante la fase di negoziazione, raccoglie i dati necessari per la redazione dei report. 4 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ruolo del coordinatore Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 2) “Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato al coordinatore che lo percepisce a nome dei beneficiari. Il versamento del contributo finanziario della Comunità al coordinatore libera la Commissione dai suoi obblighi in materia di pagamenti”. La Commissione versa il contributo comunitario in tranche successive solo ed esclusivamente sul conto dell’Istituzione coordinatrice. È compito del coordinatore trasferire ai partner le somme spettanti a seconda di quanto sancito nei documenti contrattuali (Core Grant Agreement e annessi, Annex I ed eventuale Consortium Agreement) 5 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ruolo del coordinatore Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 3) Ha il compito di gestire il contributo finanziario della Comunità e provvede affinché tutti i pagamenti siano effettuati a favore degli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati; Tiene i registri e la contabilità finanziaria in modo da poter determinare in qualsiasi momento che percentuale del contributo finanziario della Comunità è stato versato a ciascun beneficiario ai fini del progetto. È compito del coordinatore garantire un adeguato flusso di denaro nelle casse dei partner per garantire loro la possibilità di realizzare le attività previste dal progetto Tuttavia, specie se si lavora con partner con scarsa esperienza nella partecipazione in programmi comunitari (specie se privati o provenienti da Paesi terzi), può essere utile che il coordinatore eviti di trasferire immediatamente tutti i fondi disponibili. IMPORTANTE definire clausole ad hoc nel Consortium Agreement. ATTENZIONE: questa prassi non deve però creare difficoltà agli altri partner, ponendoli nella situazione di non riuscire ad assolvere gli obblighi contrattuali. Un simile atteggiamento è di fatto in contrasto con il GA e la Commissione potrebbe, in linea teorica, richiedere una revisione del CA 6 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ruolo del coordinatore Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 3) Informa la Commissione della distribuzione del contributo finanziario della Comunità e della data dei trasferimenti a favore dei beneficiari Il coordinatore deve tenere traccia dei bonifici effettuati ai singoli partner durante l’intera vita del progetto, perché la Commissione richiederà questo dato 30 giorni dopo aver effettuato il final payment (i.e. FINAL REPORT ON THE DISTRIBUTION OF THE FINANCIAL CONTRIBUTION) 7 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ruolo del coordinatore Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2,3 ) Esamina i reports per verificare la coerenza con gli incarichi previsti dal progetto prima di trasmetterle alla Commissione Il coordinatore è responsabile di fronte alla Commissione per l’invio dei report scientifici e finanziari. È quindi necessario che il coordinatore organizzi le attività di reporting nell’ambito del partenariato, assicurandosi che ciascun partner invii le informazioni indispensabili per la redazione dei report assembli materialmente i report tecnico-scientifici. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari ciascun beneficiario dovrà preparare il proprio FORM C e sarà pertanto individualmente responsabile della informazioni qui contenute. 8 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per riassumere… Formalmente il coordinatore non ha maggiori diritti rispetto agli altri beneficiari, ma soltanto oneri maggiori, che si traducono nelle seguenti responsabilità Controllo di gestione finanziaria del progetto Gestione delle comunicazioni con la Commissione, anche per questioni ive a singoli partner Responsabilità di fornire per tempo alla Commissione i report previsti dal contratto Il Coordinatore non può demandare la gestione finanziaria del contributo a terzi. Tuttavia tutte le altre attività di management possono essere demandate ad altri partner oppure affidate a terzi. Il Coordinatore non necessariamente deve coordinare anche le attività di ricerca. 9 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Qualificazione civilistica del coordinatore Il Coordinatore è un mandatario dei co-beneficiari (v. artt. 1984 ss. code civil belge; cfr. art. 1703 ss. c.c.) Il mandato è: legale/contrattuale con rappresentanza collettivo a titolo gratuito nell’interesse 10 dello stesso mandatario © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato legale/contrattuale Il mandato è basato su di un rapporto contrattuale, ma una parte del contenuto è stabilita dalla base giuridica del 7°PQ Obbligo di rendiconto: Art. 1993 (code civil belge). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant Sotto il profilo fiscale questo comporta la neutralità tributaria dei passaggi tra coordinatore e beneficiari (Cfr. art. 2, d.P.R. 633/1972; Circolare 41/2003 Min.Lav.; Risoluzione 135/E/03 Agenzia delle Entrate 11 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato con rappresentanza Il Coordinatore rappresenta (art. 1998, code civil belge; art. 1704 c.c.) i co-beneficiari nei rapporti con la Commissione. Obbligo di rendiconto: Art. 1993 (code civil belge). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant Sotto il profilo fiscale questo comporta la neutralità tributaria dei passaggi tra coordinatore e beneficiari (Cfr. art. 2, d.P.R. 633/1972; Circolare 41/2003 Min.Lav.; Risoluzione 135/E/03 Agenzia delle Entrate 12 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato speciale Il mandato conferito al coordinatore è speciale (v. art. 1987 code civil belge), perché riguarda esclusivamente i rapporti con la Commissione nell’ambito del contratto di ricerca. Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Per i rapporti con i terzi ciascun contraente mantiene la propria autonomia 13 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato collettivo Il coordinatore riceve un mandato collettivo, essendogli conferito da più soggetti congiuntamente. Le decisioni vanno prese dai mandanti: all’unanimità a meno diversamente previsto (per es. nel Consortium Agreement) Il mandatario potrà prendere decisioni urgenti ed indifferibili (cfr. art. 1998, al. 2, code civil belge; art. 1711, co. 2, c.c.), che dovranno comunque essere ratificate dagli altri contraenti, anche tacitamente (v. art. 1998, al. 2,.; art. 1712, co. 2, c.c.). 14 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato nell’interesse dello stesso mandante Infine il mandato conferito al coordinatore è nel suo stesso interesse, visto che egli è tra coloro che eseguono il progetto di ricerca. In base ai principi del mandato, inoltre, i contraenti possono revocare il mandato al coordinatore. Tuttavia, trattandosi di mandato collettivo e nell ’ interesse del mandatario, la revoca può avvenire solo per giusta causa, e cioè per un inadempimento grave (cfr. artt. 1724 e 1726 c.c.; cfr. giurisprudenza sul mandat d’intérêt commun 15 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Mandato a titolo gratuito Il mandatario non percepisce un compenso per la sua attività da parte dei mandanti Tuttavia: sono finanziabili le spese di coordinamento e sarà rimborsato «des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable» (art. 2000 code civil belge). Non è applicabile la regola per cui la responsabilità del mandato a titolo gratuito è da considerarsi con minore rigore (art. 1992 code civil b.), in considerazione degli interessi non solo privati in gioco, i vantaggi anche patrimoniali del mandato, il carattere professionale del mandante. 16 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Responsabilità collettiva La realizzazione delle attività scientifiche è un obbligo dei beneficiari (responsabilità collettiva tecnica): se un beneficiario svolge la sua parte di attività, l’intero partenariato deve trovare una soluzione Per quanto riguarda la gestione finanziaria, ciascun beneficiario è responsabile per la gestione del contributo che gli viene elargito. Il coordinatore non è responsabile della cattiva gestione dei fondi da parte di ciascun beneficiario. La responsabilità collettiva finanziaria prevista nel 6° PQ è stata abolita nel 7° PQ. La Commissione per tutelarsi da eventuali beneficiari inadempienti ha istituito il Fondo di Garanzia 17 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Responsabilità del Coordinatore Il Coordinatore è responsabile per l’inadempimento dei suoi doveri Tra le ipotesi di inadempimento “l’abuso di potere” Revoca da parte della Commissione Revoca da parte dei cobeneficiari Risarcimento del danno 18 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ipotesi di modifica del contratto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Aggiunta di uno o più beneficiari 2) Recesso o esclusione di un beneficiario 3) Cambio del coordinatore 4) Parziale trasferimento di diritti e obblighi 5) Modifica del titolo o acronimo del progetto (Art. 2 GA) 6) Modifica della durata e della start date (Art. 3 GA) 7) Modifica del reporting periods (Art. 4 GA) 8) Variazione del contributo della UE (Art. 5 GA) 9) Contributo come lump sum a un partecipante ICPC (Art. 5.2 GA) 10) Modifica dei dati bancari del coordinatore (Art. 5 GA) 11) Modifica dell’ammontare del prefinanziamento e del Guarantee Fund (Art. 6 GA) 12) Aggiunta, rimozione o modifica di una clasusola speciale (Art. 7 GA) 13) Cambio dei dati riguardanti le comunicazioni tra Commissione e Coordinatore (Art. 8 GA) 14) Modifica dell’Allegato I (Description of Work) 15) Modifiche richieste dopo la sospensione del progetto. 19 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio del Coordinatore Nel caso in cui il nuovo Coordinatore sia già beneficiario: Richiesta scritta del vecchio e nuovo coordinatore alla Commissione (una lettera o due lettere separate) Modifica dell’Allegato I GPF con I dati bancari, la e-mail e l’indirizzo per le comunicazioni (cfr. Art. 8 GA) Documenti finanziari se richiesti Se il Coordinatore non è ancora beneficiario, oltre i documenti sopra elencati: Form B of the new beneficiary GPF Documenti legali e finanziari 20 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio del Coordinatore Nel caso in cui il coordinatore recede dal GA o nel caso di risoluzione: Si applicano le regole viste in precedenza Se non vi è accordo con il precedente Coordinatore, la richiesta è accompagnata da una lettera firmata da tutti i beneficiari e da una lettera con le osservazioni del Coordinatore precedente (o dalla prova che gli è stata richiesta) 21 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Se il coordinatore cambia ente occorre modificare il Grant Agreement? Se la domanda significa che il responsabile scientifico del coordinatore va a lavorare presso un altro ente, la risposta è che questo fatto di per sé non modifica il Grant Agreement. 22 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino L’ente che assume il coordinamento scientifico non vuole occuparsi del coordinamento amministrativo. Cosa conviene fare? Un altro beneficiario potrà svolgere l’attività di coordinatore amministrativo (e quindi di Coordinatore del progetto). Non è invece legittimo subcontrattare le attività di coordinamento, se non per servizi di consulenza di supporto. 23 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino L’amendment del contratto © EU CORE Consulting & Studio Cippitani24 Di Gioacchino & Iozzolino Caratteristiche delle modifiche Può essere realizzato solo per iscritto (mediante scambio di lettere tra Commissione e Coordinatore in nome del partenariato) Entra in vigore dalla data stabilita dalle parti, se specificata, altrimenti dalla data di approvazione della Commissione (non ha effetto retroattivo a meno che non sia concordato dalle parti) L’Amendment può essere effettuato solo in seguito all’entrata in vigore del GA e prima del pagamento finale Deve essere firmato dai rappresentanti legali, ovvero dall’Authorising Officer per la Commissione e dal Legale Rappresentante dell’istituzione coordinatrice Le altre disposizioni contrattuali non considerate dalla modifica rimangono inalterate L’Amendment diventa parte integrante del GA. I contenuti dell’Amendment devono essere compatibili con le regole di partecipazione e le altre disposizioni contrattuali Tali disposizioni non possono avere come effetto una disparità di trattamento tra i beneficiari 25 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedura di modifica del contratto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Regola generale: 1. 2. La richiesta di Amendment deve essere presentata per iscritto dal coordinatore con Racc A/R. Alla richiesta di Amendment deve seguire una lettera di risposta da parte della Commissione, che potrà a. Accettare in toto la richiesta di Amendment attraverso una Acceptance Letter b. Rifiutare in toto la richiesta di Amendment attraverso una Rejection Letter c. Concordare solo parzialmente con la richiesta di Amendment e in tal caso richiedere al coordinatore di inviare una nuova richiesta proporre al coordinatore un nuovo Amendment, attraverso l’invio di un Amendment Letter In assenza di risposta della Commissione entro 45 giorni dal ricevimento la richiesta si considera respinta (art. II.37) nel caso 1 (a meno che non si tratti di aggiungere o eliminare un partecipante); nel caso 2c è invece richiesta la risposta del Coordinatore entro 45 giorni. 26 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Casi in cui si rende necessaria la modifica del GA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) Aggiunta di uno o più beneficiari 2) Recesso o esclusione di un beneficiario 3) Cambio del coordinatore 4) Parziale trasferimento di diritti e obblighi 5) Modifica del titolo o acronimo del progetto (Art. 2 GA) 6) Modifica della durata e della start date (Art. 3 GA) 7) Modifica del reporting periods (Art. 4 GA) 8) Variazione del contributo della UE (Art. 5 GA) 9) Contributo come lump sum a un partecipante ICPC (Art. 5.2 GA) 10)Modifica dei dati bancari del coordinatore (Art. 5 GA) 11) Modifica dell’ammontare del prefinanziamento e del Guarantee Fund (Art. 6 GA) 12) Aggiunta, rimozione o modifica di una clausola speciale (Art. 7 GA) 13) Cambio dei dati riguardanti le comunicazioni tra Commissione e Coordinatore (Art. 8 GA) 14) Modifica dell’Allegato I (Description of Work) 15) Modifiche richieste dopo la sospensione del progetto. 27 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aggiunta di uno più beneficiari Invio della lettera con le modifiche proposte, corredata dai seguenti documenti: Annex I modificato con l’indicazione delle attività che il nuovo partner dovrà svolgere, compreso il budget Il PIC validato del nuovo Beneficiario e i GPFs firmati da prepararsi utilizzando il NEF Il Form B firmato dal Legale Rappresentante del nuovo partner Se la Commissione non risponde entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si applica il Principio del Silenzio-assenso (a meno che l’Amendment riguardi la nomina del nuovo coordinatore) 28 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Il Participant Portal N.B. Lo scambio di documenti tra Commissione e consorzio deve avvenire attraverso il Participant Portal. In caso di Amendment, la Commissione abilita infatti l’accesso all’utility Access Amendment nelle pagine web del progetto 29 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Recesso/Esclusione di un beneficiario Invio della lettera da parte del Coordinatore con le modifiche proposte alla compagine del partenariato. La CE richiederà le seguenti informazioni/documenti: Annesso tecnico modificato con la relativa riassegnazione di attività e budget Motivazioni della richiesta Relazione sull’attività svolta dal beneficiario Data di efficacia della cessazione Lettera contenente parere del beneficiario (Opinion Letter) 30 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio del Coordinatore Nel caso in cui il nuovo Coordinatore è già beneficiario: Richiesta scritta del vecchio e nuovo coordinatore alla Commissione (una lettera o due lettere separate) Modifica dell’Allegato I per quanto riguarda l’allocazione delle attività e del budget nell’ambito del consorzio GPF con i dati bancari, la e-mail e l’indirizzo per le comunicazioni (cfr. Art. 8 GA) del nuovo Coordinatore Documenti finanziari se richiesti Se il Coordinatore non è ancora beneficiario, oltre i documenti sopra elencati: Form B del nuovo Beneficiario PIC e GPFs da compilarsi sul NEF Eventuali documenti legali e finanziari 31 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio del Coordinatore Nel caso in cui il coordinatore recede dal GA o nel caso di risoluzione: Si applicano le regole viste in precedenza Se non vi è accordo con il precedente Coordinatore, la richiesta è accompagnata da una lettera firmata da tutti i beneficiari e corredata di una Opinion Letter contentente le osservazioni del Coordinatore precedente in ottemperanza all’Art. II.36.6 32 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parziale trasferimento Nel caso in cui diritti e obblighi vengono trasferiti dal soggetto giuridico precedente ad uno nuovo, si dovranno modificare i GA nei quali si verifica la novazione soggettiva Documenti necessari: GPF versione elettronica via NEF Documenti legali che giustificano il trasferimento PIC Documenti legali del nuovo beneficiario Form B Sebbene non obbligatoria: lettera che spieghi contesto e natura del trasferimento Description of Work (Annex I) 33 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambiamento titolo/acronimo Va chiesto solo per giustificate ragioni di natura legale (per es. perché ci si rende conto che l’acronimo scelto è coperto da copyright) La richiesta va presentata per iscritto dal coordinatore 34 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica della durata del progetto La richiesta va presentata prima dell’end-date del progetto La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente motivata Se necessario devono essere modificati anche l’Annex I e il budget 35 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica della start date La nuova data deve essere necessariamente successiva alla data di invio della proposta in Commissione per la valutazione La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente motivata Se necessario devono essere modificati anche l’Annex I e il budget 36 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica della durata dei reporting periods La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente motivata La richiesta deve essere accompagnala dalla versione corretta dell’Annex I 37 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Variazione del contributo In casi assolutamente eccezionali può essere richiesto un aumento del contributo concesso dalla Commissione La richiesta va presentata dal coordinatore Occorre modificare l’Annex I di conseguenza Tale modifica può comportare anche una variazione del prefinanziamento e del contributo elargito al Guarantee Fund 38 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica dei dati bancari La richiesta va presentata dal coordinatore Va allegato il GPF con le nuove coordinate bancarie 39 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aggiunta, modifica, rimozione clausole speciali Il coordinatore deve inoltrare in Commissione una richiesta motivata A seconda della clausola possono essere richiesti altri documenti dalla Commissione 40 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio dati comunicazioni (art.8) Si richiede un amendment formale solo se si modificano i dati riportati nell’Art. 8 del Core Grant Agreement (quindi se cambiano i dati del Coordinatore o della Commissione) Il coordinatore (o nel caso la Commissione) devono iniziare la procedura di amendment, attraverso l’invio della richiesta formale In parallelo il LEAR deve iniziare la procedura di aggiornamento dati sul Participant Portal per l’istituzione coordinatrice 41 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica Allegato I È necessario un formale Amendment al contratto dell’Allegato se, per esempio se si devono apportare: cambiamenti significativi nel piano di lavoro (es. aggiunta o eliminazione di task nei Work-package, modifiche sostanziali nella distribuzione del lavoro tra i Beneficiari etc.) modifiche sostanziali alla struttura del budget del progetto nel caso di aggiunta o allontanamento di uno o più partner oppure di modifiche sostanziali al piano di lavoro previsto introduzione di nuovi subcontraenti o parti terze. In quest’ultimo caso, se le parti terze sono aggiunte con la previsione della special clause 10, si renderà necessario comunicare alla Commissione il PIC della parte terza © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica Allegato I Richiesta motivata dal coordinatore, accompagnata da: l’Allegato I modificato il budget rivisto, solo nel caso di aggiunta, recesso, risoluzione di un beneficiario oppure nel caso di modifiche sostanziali Il PIC delle eventuali parti terze che debbano accedere al contratto per svolgere una parte del lavoro (special clause 10) 43 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Firma elettronica del FORM C Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C. Nei progetti che entreranno in vigore dopo questa data i FORM C potranno essere firmati solo per via telematica Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere se mantenere il vecchio sistema oppure passare al nuovo Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare un formale amendment del contratto, utilizzando il template di lettera messo a disposizione dalla Commissione: 44 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Non costituiscono modifiche del GA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ma devono essere comunque comunicate in Commissione dal Coordinatore (via mail) e/o dal LEAR (attraverso il Participant Portal), le seguenti situazioni Cambio dello status di PMI, Research organisation e Public body durante il progetto Modifica della denominazione legale e degli altri dettagli legali di un beneficiario Universal transfer of activity/or of rights and obligations (UTRO), tranne alcune eccezioni Cambio del sistema di contabilità Errore nel calcolo dei costi indiretti Modifica del firmatario del progetto Altri casi: cambio del responsabile del progetto, ecc. Modifiche del budget 45 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica dello status Sia nel caso in cui si perda, sia nel caso in cui si acquisisca lo status di PMI, Organizzazione di ricerca, Ente pubblico si continuano ad applicare le regole sulla determinazione del contributo e delle spese generali in vigore al momento della firma del Grant Agreement Si consiglia di comunicare comunque di comunicare tale variazione all’Officer 46 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica della denominazione legale Il LEAR richiede l’aggiornamento attraverso il Participant Portal (URF) Carica i documenti riguardanti il cambio (p.es. Certificazioni della Camera di Commercio) 47 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Universal transfer of rights and obligations (UTRO) Successione a titolo universale di soggetti (fusioni, scorporazioni, ecc.) In questi casi di per se la modifica non comporterebbe la modifica del contratto Occorre la modifica del GA quando l’UTRO determina modifica del coordinatore, aggiunta di clausole speciali, ecc. 48 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Cambio nel sistema di contabilità Il Cambio ha effetto soltanto per i successivi GA L’aggiornamento deve essere effettuato dal LEAR attraverso il Participant Portal 49 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Errore nella determinazione delle spese generali Si può modificare la modalità di calcolo delle spese generali se la scelta è dipesa da errore La richiesta di modifica deve essere accompagnata da una dichiarazione di un auditor indipendente quando: 50 È stato presentato un CFS (Certificate of Financial Statements) È stata presentata la certificazione della metodologia Nel caso lo richieda la Commissione © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedura Il LEAR deve accedere al Participant Portal con la propria password Cliccare sul tab “My Organisations” Scegliere le modifiche da effettuare Organisation data; Legal address; FP7 data (including indirect cost model); Status of the organisation; Enterprise data (in particular the SME status) Mergers, acquisitions, etc. resulting in the transfer of rights and obligations from legal entity. Caricare i documenti necessari in ″Document management″ Cliccare su “Submit” 51 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica del firmatario del GA Comunicazione diretta al Project Officer Si allegano i documenti comprovanti Le linee guida consigliano di allegare una lettera del precedente firmatario 52 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifiche del budget Non è necessaria l’autorizzazione della Commissione per modificare il budget tra beneficiari o all’interno del budget di un beneficiario. È consigliabile però informarne l’Officer Sarà necessario cambiare il contratto se le modifiche del budget derivano da modifiche sostanziali dell’attività prevista nell’Allegato I In caso di dubbio è sempre opportuno consultare l’Officer 53 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 54 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 55 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 56 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 57 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 58 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Bozza di lettera 59 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti di riferimento https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Rep ository/General+Documentation/Guidance+documents+for+FP7/Negotiatio ns+and+amendments/amendments-ga_en.pdf 60 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Modifica della ripartizione dei costi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In fase di preparazione del budget l’Istituto Alfa aveva indicato al coordinatore che tutti i costi diretti (€ 200.000,00) erano destinati alle spese di viaggio. Questa indicazione era stata inserita nell’Allegato Tecnico. Durante l’attuazione del progetto ci si accorge che non è possibile sostenere un importo così elevato di spese di viaggio e si propone al coordinatore di rendicontare anche il costo del personale. Il coordinatore si dichiara contrario e che non invierà mai alla Commissione un rendiconto con costi del personale non previste. Chi ha ragione? Il budget può essere sempre modificato, spiegandone i motivi. Il coordinatore ha il potere di controllare l’applicazione delle regole di rendicontazione, ma non può rifiutarsi di inviare il rendiconto. 61 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Quali sono le conseguenze finanziarie se il trasferimento entro il proprio budget di EUR 100.000 avviene tra il Management e RTD? Se il costo rimane lo stesso (EUR 100.000), allora il finanziamento sara’ pari a EUR (50.000/75.000) 62 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Quali sono le conseguenze se una SME trasferisce EUR 100.000 per attività RTD ad una grande impresa? Poiché la percentuale di rimborso per attivita’ RTD di una SME può arrivare fino al 75% dei costi totali, questa avrebbe diritto al rimborso di EUR 75.000. Tuttavia, se i costi rimangono gli stessi (EUR 100.000), la Grande Impresa riceverebbe come finanziamento UE solo EUR 50.000, perchè la percentuale di contributo per una non-SME nelle attività RTD e’ pari al 50% 63 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Quali sono le conseguenze se una SME trasferisce EUR 100.000 da attività RTD ad attività di management di una grande impresa? La SME avrebbe diritto ad un contributo di EUR 75.000 (75%) per attivita’RTD; diversamente, poiche’ l’attività di management è rimborsata al 100%, la grande impresa riceverebbe il contributo di EUR 100.000, pari al totale dei costi eleggibili 64 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Nel WP 2010 Cooperation c’era scritto (p. 42): “Participation of industry and SMEs in particular in FP7 health projects, will enhance the dissemination and exploitation of research results generated in the activities funded by this Theme, which has the political objective of giving to SMEs 15% of the EU contribution.” Il partner SME che aveva il 20% del buget viene escluso. Dobbiamo trovare un’altra SME? NO: L’indicazione contenuta nel WP non costituisce un obbligo contrattuale ma una indicazione politica per la Commissione 65 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dubbio: Siamo coordinatori. Stiamo distribuendo il prefinancing. Il CA non specifica nulla. Domanda: possiamo decidere la quota da trasferire? NO: In questo caso bisogna trasferire la somma ricevuta in proporzione a quanto spetta al partner 66 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Il coordinatore ha scritto il progetto richiedendo un contributo inferiore al 75%. Questo fatto diminuisce la percentuale applicabile. NO!!! La percentuale è stabilita dal contratto a meno di clausola speciale. 67 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino ENTRATE 68 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Sono Entrate Contributi in denaro o in natura al beneficiario da parte di terzi: Per co-finanziare il progetto o una risorsa usata dal contraente per il progetto. Entrate generate dal progetto 69 Attraverso azioni intraprese durante il progetto e generati dalla vendita di beni acquistati nel contratto (fino al valore inizialmente caricato sul progetto) e dalla prestazione di servizi © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Non sono considerati Entrate: I trasferimenti finanziari e i contributi in natura da parte di terzi se il loro utilizzo è a discrezione di gestione da parte del contraente Introiti generati dall’ “use of progetto 70 foreground” del © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Calcolo del contributo nel caso di Entrate Contributo UE ≤ Costi-Entrate 100 (140 - 60) = 80 La riduzione del contributo ue sarà pari a 20 71 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Una impresa farmaceutica versa un contributo per un’attività di ricerca collegata al progetto, sebbene non citata nel progetto. Possiamo sostenere che questo contributo finanzia solo spese aggiuntive non finanziate dalla Commissione e quindi non dichiarare il contributo nel form C? Sarebbe meglio di no. Infatti in questo caso potrebbe essere molto difficile distinguere le spese per il progetto e quelle aggiuntive. 72 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le Terze Parti 73 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 73 Terze Parti “ Il beneficiario può usare risorse che sono rese disponibili da un terzo per svolgere la sua parte del lavoro” (art. II.3, lett. a) In due modi: A.Le terze parti mettono a disposizione risorse per i beneficiari B. Le terze parti svolgono una parte del progetto 74 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 74 Terze Parti Condizioni: L’annex I deve contenere: l’indicazione delle parti terze l’attività di loro competenza la stima dei costi e delle risorse 75 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze Parti A. Le terze parti mettono a disposizione risorse per i beneficiari Ipotesi: •Soggetti collettivi che utilizzano le risorse dei proprio associati (per es. un consorzio tra università, spin-off, fondazioni universitarie) •Altri casi (per esempio un istituto di ricerca che svolge la sua ricerca con un dottorando di una università; un professore di una università non beneficiaria che svolge la sua attività presso un beneficiario). Adempimenti/Effetti: •Il beneficiario utilizza le risorse del terzo, in base ad un accordo precedente •I costi sostenuti saranno rendicontati dal beneficiario sul proprio Form C •Il valore è un “receipt” nel caso in cui le risorse siano attribuite per gli usi specifici del progetto. •Il valore delle risorse non sarà considerato “receipt” qualora venga rimborsato dal beneficiario o non sia attribuito in modo specifico al progetto. •Il beneficiario avrà l’onere di evidenziare nell’Allegato I il fatto che il terzo metterà a disposizione le proprie risorse. 76 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze Parti B. Le terze parti svolgono una parte del progetto Ipotesi: Esiste un legame formale soggetto a controllo esterno tra il beneficiario e la parte terza pre-esistente al grant agreement e da esso indipendente Soggetti collettivi (GEIE, associazioni, società, consorzi) con personalità giuridica autonoma Accordi di cooperazione scientifica (per es. JRU) Affiliati (Gli affiliati sono soggetti terzi che sono sottoposti al controllo, di fatto o di diritto, diretto o indiretto, di un beneficiario o che sono assoggettati allo stesso controllo di beneficiari) 77 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Joint Research Units Laboratori e infrastrutture create e possedute da due o più soggetti giuridici. Hanno unità scientifica, durata e sono riconosciute da una pubblica autorità Non hanno soggettività giuridica. La soggettività è dei partecipanti che stipulano un accordo che non crea un nuovo soggetto Se uno dei partecipanti alla JRU è beneficiario di un progetto dell’FP7, gli altri sono terze parti Nel diritto italiano possono corrispondere a ipotesi come: centri interuniversitari, centri di eccellenza. 78 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze Parti B. Le terze parti svolgono una parte del progetto Differenze con i subcontratti: •Il subcontratto percepisce un corrispettivo, basato sulle condizioni di mercato. La terza parte viene rimborsata solo dei costi sostenuti, secondo le regole di rendicontazione. •Il subcontraente lavora in modo autonomo. La terza parte in collaborazione con il beneficiario e secondo le direttive di questo. •Il subcontratto ha soprattutto un interesse commerciale, mentre le terze parti intendono soprattutto partecipare all’attività di ricerca. 79 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze Parti B. Le terze parti svolgono una parte del progetto Adempimenti/Effetti: Accordo più ampio della partecipazione al progetto Clausola speciale 10 Identificazione nell’Allegato I Form C della Parte Terza, allegata al Form C del benificiario Rispetto delle regole di rendicontazione 80 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze Parti B. Le terze parti svolgono una parte del progetto 10. TERZI COLLEGATI CON UN BENEFICIARIO [UNITÀ MISTE DI RICERCA (UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE, UNITÉS PROPRES DE RECHERCHE, ECC.) GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)/GRUPPI/SOGGETTI COLLEGATI] 1. I seguenti terzi sono collegati a [nome del beneficiario] --[nome del soggetto giuridico] ---[nome del soggetto giuridico] 2. Il beneficiario può imputare i costi sostenuti dai citati terzi nell'esecuzione del progetto, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Tali contributi non sono considerati entrate del progetto. I terzi individuano i costi del progetto mutatis mutandis conformemente alle disposizioni della parte B dell'allegato II della convenzione di sovvenzione. Ciascun terzo imputa i propri costi ammissibili conformemente ai principi stabiliti all'articolo II, paragrafi 14 e 15. Il beneficiario trasmette alla Commissione: un rendiconto finanziario individuale proveniente da ciascun terzo, conforme al modello indicato nel formulario C. Questi costi non saranno inclusi nel formulario C del beneficiario. certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia, provenienti da ciascun terzo, conformemente alle disposizioni corrispondenti della presente convenzione di sovvenzione. una relazione di sintesi finanziaria che presenta in forma aggregata l'importo dei costi ammissibili sostenuti dai terzi e dal beneficiario, come indicato nei rispettivi rendiconti finanziari individuali, sarà allegata al formulario C del beneficiario. All'atto della presentazione delle relazioni di cui all'articolo II, paragrafo 4, il consorzio indicherà i lavori effettuati e le risorse utilizzate da ciascun terzo, precisando il collegamento con il corrispondente beneficiario. 3. I terzi i cui costi sono imputati dal beneficiario sono soggetti a controlli e audit al fine di verificare l'ammissibilità di detti costi, ai sensi dell'articolo II, paragrafi 22 e 23. 4. Il beneficiario rimane unico responsabile nei confronti della Comunità e degli altri beneficiari per i terzi con i quali ha un collegamento. Il beneficiario provvede a che i terzi rispettino le disposizioni della convenzione di sovvenzione. 81 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Rapporti con i terzi – Terze parti a) Divieto di assumere obblighi in contrasto con il contratto (art. II.3, lett. i) in particolare per IPR b) Esclusione di ogni pretesa nei confronti della Commissione c) Estensione degli obblighi dei contraenti ai terzi: - Controlli della Commissione europea e della la Corte dei Conti (art. II.3, lett.c). - II.10 (Comunicazione alla Commissione dei dati necessari per la valutazione) - II.11 (Informazioni da fornire agli Stati membri o agli Stati associati) - II.12 (Rispetto delle procedure di comunicazione e autorizzazione per la Commissione di pubblicare alcuni dati sui beneficiari) - II.13 (Trattamento dei dati personali) - II.14 (Disciplina sulla eleggibilità dei costi) - II.22 (Audit e controlli finanziari) d) Rispetto dei principi in materia di pubblici contratti (anche per i privati) - Motivazione quelle situazioni tali “da influire sull'imparzialità e obiettività - Trasparenza nell'attuazione della convenzione”, che possono risultare - Parità di trattamento “da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, - Divieto di conflitto di interessi da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi” (cfr. art. 52, par. 2, regolamento 1605/2002). 82 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aspetti contrattuali Non si applica la procedura dei pubblici appalti se non si tratta di contratti “a titolo oneroso” Rispetto dei principi in materia di pubblici contratti (anche per i privati) - Divieto di conflitto di interessi quelle situazioni tali “da influire sull'imparzialità e obiettività nell'attuazione della convenzione”, che possono risultare “da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi” (cfr. art. 52, par. 2, regolamento 1605/2002). 83 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aspetti contrattuali Principi in materia di pubblici appalti Il principio di parità e non discriminazione (art. 2dir. 2004/18/CE) Il principio di motivazione Rispetto delle finalità istituzionali 84 Trasparenza •forme di pubblicità uniformi delle procedure di gara (vanno comunicato con le stesse modalità: bandi, lettere di invito, capitolati d’oneri, esisti delle gare, ecc.) (cfr. art. 23 ss., direttiva 2004/18/CE) •uniformità nei requisiti per partecipare alle gare e nelle procedure di appalto (procedura aperta, ristretta, procedura negoziata) (cfr. art. 28 ss., direttiva 2004/18/CE © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aspetti contrattuali Esempio: Associazioni Temporanee di Scopo “a. (se richiesta dal bando) dichiarazione di impegno a costituire l’associazione temporanea secondo l’allegato modello (Allegato n. 1) che sarà sottoposta alla firma del Rettore quale legale rappresentante dell’Università; b. copia della bozza dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea; c. copia del bando o di altro atto emesso dall’ente finanziatore che richiede la costituzione dell’associazione temporanea; d. copia del progetto necessario per concorrere al finanziamento; e. delibera dell’organo collegiale della struttura universitaria interessata al progetto dalla quale emergano: l’interesse della struttura per il progetto; la compatibilità del progetto con le attività istituzionali; la durata del progetto; il responsabile scientifico; il capofila e i partner; il corrispettivo/contributo che la struttura riceverà; l’impegno della struttura a fornire le risorse (strutture, apparecchiature, personale, ecc.) necessarie per lo svolgimento della parte di progetto affidata all’Università; f. (in caso di partecipazione al progetto di un Servizio dell’Amministrazione Centrale) decreto del Direttore Amministrativo con i contenuti di cui al punto precedente; g. (solo nel caso in cui tra gli associati vi siano imprese private) dati sulle imprese coinvolte nell’associazione temporanea, forniti mediante un apposito modello (Allegato n. 2)”. 85 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Aspetti fiscali - IVA A) I rapporti tra Beneficiario/Parte terza sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA Il beneficiario riceve i pagamenti in nome e per conto della parte terza (cfr. art. 2 DPR 633/1972) B) Non è applicabile l’art. 72 alle parti terze 86 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Form C – Collaborative project (b) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza 88 Struttura del contratto Soggetti Interpretazione Durata Oggetto Obblighi Corrispettivi Rimborsi Responsabilità Scioglimento Proprietà industriale e intellettuale Foro competente © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Soggetti 1. Beneficiario 2. Soggetto esterno che svolge una parte del progetto e rendiconta i soli costi vivi 89 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Esempio Parte terza ACCORDO TRA L’Universtà degli Studi di…….(di seguito denominata “Beneficiario”) E L’istituto……. ( di seguito denominato “Parte Terza”) PREMESSO - Che il Beneficiario ha stipulato con la C.E. il contratto n…….per lo svolgimento del progetto……. - Che ai sensi dell’allegato I al suddetto contratto l’Istituto……… è da considerare Parte Terza - Che la Parte Terza metterà a disposizione del contraente le proprie risorse necessarie per la realizzazione del progetto, ottenendone il rimborso secondo le regole di rendicontazione; - 90 CONVENGONO E STIPULANO © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Interpretazione e rinvio riferimento agli obblighi del beneficiario nei confronti della CE e del partenariato 91 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art. 1 – Interpretazione e rinvio. Il presente accordo è collegato al Grant Agreement. 1.2. Il presente accordo è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri contraenti del Grant Agreement. 1.3. Il Terzo dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement e di riceverne una copia. 92 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Normativa applicabile riferimenti normativi che disciplinano il contratto 93 Presente accordo Grant Agreement Disciplina comunitaria sulla partecipazione al PQ “Guide to financial issues” Normativa nazionale © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art…- Normativa applicabile. Il presente accordo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti: dalla disciplina comunitaria sulla partecipazione al Settimo Programma Quadro ed in particolare quella relativa alla “Parte Terza”; dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente, con particolare riguardo al documento “Guide to financial issues relating to the indirect actions of the Seventh Framework Programme of RTD”, ultima versione; dalla normativa italiana ad integrazione delle precedenti. 94 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Durata arco temporale di realizzazione dell’attività 95 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art… - Durata del contratto. 3.1. Il presente accordo avrà inizio il giorno ………….. e terminerà il giorno……….. 3.2. L’accordo si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto. 3.3. Il Beneficiario, in caso di proroga della durata del Progetto, può prorogare il presente accordo del tempo necessario. 96 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Oggetto descrizione dell’obbligazione di cui si fa carico la parte terza 97 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art... - Oggetto del rapporto. 4.1. La Parte Terza supporterà il Contraente nelle seguenti l’attività, come meglio specificato nell’Allegato I del Grant Agreement, al quale si rinvia: ……………………………………………………. 98 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Rimborsi Importi e modalità di pagamento 99 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Articolo ... - Rimborso Il rimborso per l’attività del Terzo sarà al massimo pari a € (…/00) lordi. Le categorie di costo che potranno essere rendicontate saranno esclusivamente le seguenti: - personale; -… Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata con il Beneficiario. Il rimborso sarà pagato alla compiuta realizzazione dell’attività descritta nell’art. .., a seguito della verifica della corretta rendicontazione dei costi sostenuti, in adempimento delle regole finanziarie previste dal Contratto CE, così come interpretate dalla Commissione europea, tenendo in considerazione che il Terzo adotta il modello di costo “…..”. La verifica verrà effettuata da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, incaricati dal Contraente di certificare i costi sostenuti dal Terzo. E’ fatto salva l’applicazione del successivo art. .. ………………………………………………….. 100 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Obblighi impegni da mantenere e assolvere, pena sanzioni stabilite dal contratto o dalle norme 101 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art...- Obblighi della Parte Terza. 1. La Parte Terza si obbliga in modo specifico: a svolgere l’attività di cui al precedente art. …, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto dell’attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement; a predisporre tutta la documentazione necessaria alla verifica della corretta rendicontazione dei costi sostenuti , in adempimento delle regole finanziarie previste dal Contratto CE, così come interpretate dalla Commissione europea, tenendo in considerazione che la Parte Terza adotta il modello di costo “….”. clausola speciale 10 (ex 23) a restituire al Contraente le somme che, a seguito della verifica della rendicontazione contabile, non venissero eventualmente riconosciute per incompleta od inesatta documentazione delle spese sostenute; 102 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art...- Obblighi della Parte Terza. a redigere le relazioni richieste dal Contraente sull’attività compiuta entro i termini indicati; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente accordo; a rispettare le direttive di massima del Contraente emanate per l’attuazione del Progetto, nelle fasi descritte nell’Allegato I al Grant Agreement, e per permettere al Contraente di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione; a mantenere il segreto, anche dopo la fine del presente accordo, sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il Contraente, sia che riguardino i terzi; a comunicare al Contraente nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente accordo e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività; 103 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art...- Obblighi della Parte Terza. g)ad osservare le seguenti obbligazioni previste dal Grant Agreement: II.9. (Confidentiality); II.10 (Communication of data for evaluation, impact assessment and standardisation purposes); II.11 (Information to be provided to Member States or Associated Countries); II.12 (Information and communication); II.13 (Processing of personal data). h) In particolare la Parte terza dovrà consentire alla Commissione, in ogni momento durante il contratto e fino a cinque anni dopo la fine del progetto, di svolgere controlli, di carattere finanziario, scientifico, tecnologico, da parte di revisori esterni, e della Commissione stessa inclusa l’OLAF. Tali controlli potranno riguardare gli aspetti scientifici, finanziari, tecnologici e gli altri aspetti (come quelli contabili e relativi ai principi di gestione) riguardanti l’esatta esecuzione del progetto e del contratto. La Parte terza renderà direttamente dispobili alla Commissione ogni dettaglio che potrà essere richiesto con lo scopo di verificare che il contratto sia stato correttamente adempito. La Parte terza terrà gli originali o, in casi eccezionali, debitamente motivate, le copie autentiche di tutti i documenti relative al contratto, fino a cinque anni dalla fine del progetto. 104 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art. …- Obblighi del Contraente Il Contraente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente accordo e, in modo specifico: a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art… , tenuto fermo l’obbligo di segretezza; a corrispondere alla Parte Terza le somme di cui al precedente art. …, nei modi e nelle quantità ivi previste. 105 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Responsabilità Conseguenze per violazione di obblighi contrattuali 106 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art... - Responsabilità della Parte Terza. La Parte Terza è responsabile per tutti i danni derivanti al Contraente dallo svolgimento della sua attività. In particolare la Parte Terza sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Contraente non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della CE, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto. La Parte Terza, inoltre, dovrà tenere indenne il Contraente dalle pretese di terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari. Fatta salva la dimostrazione del maggior danno, la Parte Terza, in caso di inadempimento, dovrà pagare un indennizzo pari al doppio del rimborso pattuito. Per i danni subiti, il Contraente può rivalersi sulle somme dovute alla Parte Terza. 107 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Scioglimento del contratto Cessazione del vincolo contrattuale per scadenza dei termini, inadempimento o altra causa. 108 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art... - Scioglimento del contratto prima del termine. Il Contraente potrà risolvere dal contratto, a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste dagli articoli…. del presente accordo, dandone un preavviso di almeno …..giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si dichiara la volontà di esercitare il diritto di cui al presente articolo. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di cessazione anticipata del Grant Agreement. In questo caso, in ogni modo, la Parte Terza sarà rimborsata per l’attività utilmente compiuta fino alla data di cessazione del Grant Agreement. 109 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art... – Proprietà industriale e intellettuale 10.1. Il Contraente sarà l ’ esclusivo titolare dei diritti economici sulla proprietà industriale e intellettuale, derivanti dall’attività della Parte Terza. 110 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Foro competente Esempio Art... – Foro competente. 11.1. Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo sarà competente il Foro di …….. 111 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Esempio Art… - Allegati. 112 I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente atto: Grant Agreement Annex I ( Allegato Tecnico) Annex II ( Condizioni Generali) Consortium Agreement Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli: Articolo ….. © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Parte terza Documenti per la rendicontazione Annex I al contratto Copia dell’accordo stipulato tra Beneficiario e Terza Parte Documentazione delle spese sostenute Relazione attività svolta 113 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze parti Sto lavorando alla presentazione di un Collaborative Project, nel quale UNI X dovrebbe fare il coordinatore, il prof. Resp. Scientifico vorrebbe far fare una parte del lavoro all'Università Y e un'altra parte all‘Associazione Z (entrambe italiane), senza farle figurare come partners del progetto. E' possibile configurarle come "third parties" ? Farebbero parte del lavoro e caricherebbero mesi uomo, mantenendo pero’ le persone a lavorare nelle rispettive sedi. Inoltre, se fosse impossibile, come si può fare per evitare che il consorzio sia troppo sbilanciato su partner italiani? il caso illustrato riguarda terze parti che svolgono parte del lavoro.Tale eventualità è prevista solamente attraverso l'applicazione della clausola speciale 10 riservata a: 1. JRU 2. GEIE 3. Affiliates (ovvero imprese controllate, controllanti o appartenenti alla stessa holding) 4. Groupings (Es. Consorzi). Non essendo il tuo caso, le uniche alternative sono: la partecipazione come partner o la partecipazione come sub contraenti. La presenza di molti partner italiani è un problema relativo, a patto che sia giustificabile dal punto di vista scientifico. 114 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze parti Il responsabile scientifico per l’università x, partner del progetto, utilizza come collaboratori i ricercatori dell’Istituto y, che tuttavia non figura nel progetto né come parte terza, né in altro modo. Oltre al responsabile, non c’e’ altro personale dell’università da rendicontare sul progetto: e’ possibile allora rendicontare come personale i ricercatori dell’Istituto y? Potrebbe l’Istituto y in questo caso essere configurato come parte terza che mette a disposizione le proprie risorse (e quindi inserirlo nella clausola speciale 10)? Con quali modalità? Se l’Istituto y non svolge una parte dell’attività prevista nel contratto ma si limita a mettere a disposizioni risorse umane che svolgono il loro lavoro presso l’Universita’, può essere correttamente considerato parte terza; in tal caso non si applica la clausola speciale 10. In ogni modo, poiche’ deve essere citata nell’Allegato I, è necessario un amendment del contratto. 115 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze parti Gli Istituti di ricerca utilizzano l’attività degli “associati” e cioè di dipendenti e collaboratori di università e altri enti di ricerca. Quale è il trattamento ai fini della rendicontazione? -L’università va considerata come terza parte -Occorre un accordo di associazione -Sono rendicontabili le spese come le trasferte e il costo del personale -Se il personale non è assegnato in modo specifico ad un progetto, non si tratta di entrate 116 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Terze parti In un collaborative project del 7° PQ, era previsto a budget e nell'Annex I un subcontratto per condurre una ricerca. In realtà il prof. ha contattato un ente, che fornirebbe i dati di cui ha bisogno in via gratuita, sulla base di una convenzione da stipulare. Come si procede? È necessario modificare l'Annex I e sostituire il subcontratto con la Parte Terza che mette a disposizione risorse a titolo gratuito. 117 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Una Università può rendicontare il costo sostenuto da uno spin-off o da una fondazione istituita dallo stesso ateneo? Si, se lo spin-off e la fondazione avranno i caratteri della terza parte, che mette a disposizione proprie risorse (quindi è necesario che la parte terza sia nominata nell’Allegato tecnico e che sia stipulato un accordo prima dell’inizio delle Attività). 118 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Il progetto prevede che siano coinvolti alcuni ospedali per effettuare alcuni trials clinici. Come inquadrare gli ospedali nel progetto? Come parti terze Come subcontraenti In ogni caso è necessaria la menzione nel Grant Agreement 119 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Parti terze - Mancata menzione nell’Allegato I - Mancanza di accordo con la parte terza -Carenza della documentazione della parte terza 120 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Interessi attivi 121 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Calcolo del contributo nel caso di interessi Per il coordinatore occorre calcolare gli interessi solo sul prefinanziamento dal momento del ricevimento a quello della distribuzione agli altri beneficiari se l’importo è rilevante (se il pre-fin.> € 50.000,00) 122 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Conto corrente Il Coordinatore deve gestire il contributo in un conto corrente possibilmente dedicato al progetto Il Conto corrente deve essere fruttifero (Guide, p. 86) 123 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Conto corrente fruttifero Esenzione nel caso di impedimento legale o nel caso di procedure difficili Si è autorizzati dalla REA: [email protected] Non è previsto il silenzio-assenso Nel caso di false dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative 124 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Calcolo del contributo nel caso di interessi Gli interessi sono quelli effettivamente percepiti sul prefinanziamento Sono calcolati per il periodo che va dall’accredito fino al trasferimento agli altri beneficiari Non riguardano la parte che spetta al Coordinatore Vanno calcolati anche nel caso di monocontraente 125 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tesoreria unica Dal 16 aprile 2012 (per effetto dell’art. 35, co. 8, L. 27/2012) le università sono tenute a versare le eccedenze sui conti correnti in un conto infruttifero tenuto dalla Banca d’Italia. Per gli enti pubblici di ricerca l’obbligo già di applicava. 126 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Calcolo del contributo nel caso di interessi Il nuovo regolamento finanziario della UE non prevede più detto obbligo, in quanto generava eccessivi oneri amministrativi, sia per la Commissione, sia per i beneficiari (v. 8 «considerando» regolamento 966/2012 ) 127 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione 128 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione I costi devono essere reali sostenuti nel corso del progetto utilizzati al solo scopo di raggiungere gli obiettivi del progetto economici, efficienti, effettivi determinati nel rispetto dei normali principi e prassi contabili documentati 129 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio del costo reale: Sono ammessi solo i costi corrispondenti ad una uscita monetaria effettiva in favore di un fornitore di beni o servizi Non sono ammessi i costi “estimated, budgeted or imputed” Se il costo reale non è disponibile nel momento del cost statement, può essere rendicontato un costo stimato se il più vicino possibile al valore effettivo, secondo le regole contabili. Nei successivi periodi potranno effettuarsi gli aggiustamenti. Per l’ultimo periodo i costi dovrebbero essere presentati sulla base delle informazioni disponibili. 130 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio del costo reale Deroga: Possibilità di personale se: utilizzare costi medi di certificati in base ad una metodologia approvata dalla Commissione conformi al sistema di contabilità non differenti in modo significativo dai costi reali 131 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Internally invoiced costs (Guide, p. 60) Nel caso di uso di attrezzature , facilities, stabulari , centri di calcolo, laboratori da parte di altre strutture dello stesso soggetto giuridico Questo tipo di costi possono essere eleggibili se l’uso per il progetto è opportunamento registrato. In questo caso il costo deve essere determinato su criteri obiettivi, misurabili e auditabili. In particolare si consiglia di calcolare il costo in base alle ore lavorate dal personale addetto. 132 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Casistica Ipotesi di rendicontazione a costi non effettivi, per es: in base all’ordine o all’impegno di spesa; utilizzando il trasferimento da una struttura all’amministrazione centrale, invece che l’importo effettivamente pagato (si pensi al caso dei contratti pagati dall’amministrazione centrale, con fondi trasferiti da un dipartimento); rendicontazione di costi sostenuti dal coordinatore e poi attribuiti forfetariamente a ciascun partner; rendicontazione di note interne per servizi effettuati da altre strutture dell’università 133 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio della competenza: Sono eleggibili solo i costi generati durante il periodo stabilito dall’art. 3 del Grant Agreement Nell’ultimo periodo possono essere rendicontati i costi sostenuti per la redazione dei report entro 60 giorni dalla fine del progetto (II.14 lett. c) 134 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio della competenza (Guide, p. 35): Per i beneficiari che utilizzano una contabilità basata sulla competenza economica (accrual based accounting), il pagamento non è l’evento che determina quando il costo è sostenuto, durante la data del progetto. Il costo si considera sostenuto : 135 quando l’evento è contabilizzato, oppure quando la fattura è registrata in contabilità. © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio della competenza: termini di pagamento (Guide, p. 35) Per i Beneficiari che utilizzano la contabilità per cassa la competenza è determinata dal momento del pagamento 136 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio della competenza: termini di pagamento (Guide, p. 36) “It may be that despite that the ownership of the good has actually been transferred or the service provided some costs have not yet been paid when the request for the final payment is sent. This situation is acceptable if it is certain that a debt exists (invoice or equivalent) for services or goods actually supplied during the lifetime of the project and the final cost is known; The Commission is entitled to check whether payment was actually made by asking for supporting documents to be produced when the payment has been made or during an ex post audit carried out later”. 137 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio della competenza: ipotesi particolari (v. Guide) Consortium Agreement: poiché il CA deve essere stipulato prima della firma del contratto il relativo costo è ineleggibile. Diverso è il caso dell’aggiornamento I costi di negoziazione sono ineleggibili I costi di ammortamento sono eleggibili anche per beni acquistati prima dell’inizio del progetto, se il periodo di ammortamento non è terminato. 138 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Principio di economicità, efficienza “The principles of economy, efficiency and effectiveness: refer to the standard of “good housekeeping” in spending public money effectively. Economy can be understood as minimising the costs of resources used for an activity (input), having regard to the appropriate quality and can be linked to efficiency, which is the relationship between the outputs, in terms of resources used to produce them. Effectiveness is concerned with measuring the extent to which the objectives have been achieved and the relationship between the intended impact and the actual impact of an activity. Cost effectiveness means the relationship between project costs and outcomes, expressed as costs per unit of outcome achieved. Costs must be reasonable and comply with the principles of sound financial management, with the objectives of the project and with the formal aspects of the reporting of these expenditures, including the follow-up of the budget in terms of budget allocation and schedule of the cost.” 139 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Criticità del principio di economicità, efficienza La economicità va dimostrata con il rispetto delle procedure di acquisto. In questo caso i maggiori problemi riscontrati sono: L’elusione delle regole procedurali, facendo riferimento, per esempio, ad una presunta e non dimostrata esclusività del fornitore di beni e servizi. Oppure si acquistano beni e servizi, senza procedure selettive, da soggetti ai quali partecipa l’università: si pensi a spin-off o consorzi. In alcuni casi sono le stesse procedure interne, che non consentono il rispetto delle regole dei contratti pubblici, principalmente la regola della trasparenza. Ricorre questo caso, quando si stabilisce l’obbligo delle gare solo quando si superano importi molto alti. 140 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Rispetto dei normali principi e prassi contabili Questo principio non va inteso in modo assoluto ma deve essere applicato nel rispetto delle regole di rendicontazione Non si possono creare regole specifiche per l’FP7 (per es. bonus) Tranne quando queste regole sono obbligatorie per l’FP7 (per es. il time-sheet) 141 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Necessità Ai fini della rendicontazione non basta la semplice attinenza di una spesa per il progetto, ma deve positivamente accertare la stretta necessità. 142 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Il principio di necessità – es. Viaggi Travel costs must be needed for the work in the project, or for activities related to it (e.g. presentation of a paper explaining the results of the project in a conference). Travel costs related to a conference where no specific project-related work will be performed or presented by the beneficiary would not be eligible. Travel costs should be limited to the necessity for the project; any extension of the travel for other professional or private reasons is not an eligible cost. 143 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principi di rendicontazione Il principio di documentazione dei costi (cfr. art. II.22) I beneficiari devono fornire tutti i documenti e le informazioni per provare il rispetto delle regole di rendicontazione I documenti devono essere conservati in originale. Le copie, anche in formato elettronico, possono essere conservate in casi debitamente giustificati I documenti vanno conservati per cinque anni dalla fine del progetto (se il controllo non è iniziato) 144 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti 145 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Il subcontratto è un accordo tra un beneficiario e un terzo: “per svolgere una parte del lavoro del progetto senza una diretta supervisione e senza subordinazione” (art. II.7) Subcontratti Support service for minor tasks 146 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Profili soggettivi Il subcontraente deve essere un terzo no un altro beneficiario 147 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Profili oggettivi Il subcontraente svolge una parte del lavoro (task) individuata nell’Allegato I 148 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti – Guide giugno 2010 Si sottolinea in modo più evidente che: "Accordingly, subcontracting between beneficiaries in the same ECGA is not to be accepted". (p. 29) Si è specificato che per gli enti pubblici anche se la procedura di selezione rispetta il limite nazionale (per esempio non viene fatta la gara sotto i 20.000 euro come accade in Italia): "However, they must in any case comply with the terms of the GA". Quindi in ogni caso va dimostrata la necessità e l'economicità della spesa. (p. 30) 149 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto 150 Struttura Parti Premessa Normativa applicabile (maggiori) Durata Oggetto Rapporti Obblighi Corrispettivo Responsabilità Scioglimento del contratto Proprietà industriale e intellettuale Foro competente e legge applicabile Privacy Clausole vessatorie e sottoscrizione Allegati © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Parti 1. Beneficiario 2. Soggetto esterno che svolge una parte del progetto 151 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Premessa Capacità e titoli ai fini dell’incarico Congruità del corrispettivo 152 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Le parti, 1) Ente…, con sede legale in …….., Via…… n, codice fiscale …………, rappresentato dal …………….., di seguito indicato come “Beneficiario”; 2) Il subcontraente . ……….…, nato a ………, il …, domiciliato in …………., codice fiscale …………….. di seguito indicato come subcontraente; Premesso che il Beneficiario, ed in particolare [inserire la denominazione della Struttura]……… ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del contratto], con la Commissione Europea, per lo svolgimento del progetto …………..[inserire il titolo del Progetto], finanziato nell’ambito del … Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea, di seguito indicato quale “Grant Agreement”; che secondo l’art. II.7 (Annex II) del Grant Agreement, il Beneficiario vuole affidare al Subcontraente una parte del lavoro che da lui deve essere svolto nell’ambito del Progetto di ricerca sopra indicato; 153 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Considerato che il Subcontraente ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere l’attività di ricerca, così come accertato per mezzo della procedura… che il corrispettivo richiesto dal Subcontraente non si distacca sensibilmente da quanto richiesto per servizi simili, tenuto conto …[inserire il parametro di riferimento: tariffa professionale; listini; almeno altri due preventivi – oppure, se la prestazione si distacca da quelle mediamente praticate nel mercato, indicare il motivo scientifico o economico per cui si ricorre al particolare Subcontraente] convengono e stipulano quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante dell’accordo. 154 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Interpretazione e rinvio riferimento al Grant Agreement e agli obblighi del Beneficiario nei confronti della CE e del partenariato 155 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Articolo .... – Interpretazione e rinvio. Il presente contratto è collegato al Grant Agreement ed è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della Commissione Europea e degli altri beneficiari del Grant Agreement. 156 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Normativa applicabile riferimenti normativi che disciplinano il contratto 157 Presente accordo Grant Agreement Disciplina comunitaria sulla partecipazione al PQ “Guide to financial issues” Normativa nazionale © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art… - Normativa applicabile Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dal Grant Agreement e dalle seguenti fonti: 1.da tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro; 2.dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente; 3.dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi; 4.dalla normativa nazionale 158 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art … - Rapporti tra Beneficiario e Subcontraente. I rapporti tra il Beneficiario ed il Subcontraente, per quel che riguarda gli aspetti tecnici e scientifici, avverranno per mezzo del Responsabile del progetto 159 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Durata Arco temporale entro cui va realizzata l’attività oggetto dell’incarico 160 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art… - Durata del contratto ...1. Il presente contratto avrà inizio il giorno ………….. e terminerà il giorno……….. ...2. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto. 161 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art … - Oggetto del rapporto. Il Subcontraente svolgerà l’attività di………….come descritto nell’allegato “ A ” , parte integrante del presente contratto, nel rispetto degli obblighi per cui è responsabile il Beneficiario, come specificato nell’Annex I al Grant Agreement 162 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art... - Obblighi del Subcontraente. 1. Il Subcontraente si obbliga in modo specifico: a svolgere l’attività di cui al precedente art…., con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all’Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement; a redigere tutte le relazioni richieste dall’Università sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dall’Ente; in particolare dovranno essere compilate relazioni ogni … mesi [immettere il numero di mesi necessario per la redazione dei report richiesti dalla Commissione]; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente contratto; a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l’attuazione del Progetto di ricerca, nelle fasi descritte nell’Allegato I al Grant Agreement, e per permettere all’Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione; 163 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza; a comunicare al Beneficiario, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l ’ esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo articolo ..; a presentare le fatture recanti il riferimento al progetto e contenenti l'indicazione dettagliata della prestazione eseguita; a stipulare, a proprie spese, una polizza per responsabilità civile con primaria compagnia assicurativa, a copertura dei danni provocati a terzi o all’Università. Le obbligazioni di cui al comma 1, che sono di carattere personale e non possono essere trasferite, continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili. 164 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Obblighi del beneficiario Rendere disponibili strutture e informazioni Rispettare modalità e tempi di pagamento del corrispettivo 165 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art….- Obblighi del beneficiario. L’Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico: a mettere a disposizione del Subcontraente tutte le informazioni necessarie all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art. 6, tenuto fermo l’obbligo di segretezza; a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art... 166 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Corrispettivo Importi e modalità di pagamento 167 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Corrispettivo Esempio Art … - Corrispettivo 1.Il corrispettivo per l’attività del subcontraente sarà pari a Euro….. 2.Il corrispettivo verrà suddiviso e pagato alle seguenti scadenze 3.Il Beneficiario o la Commissione possono, in caso di sospetta frode o grave irregolarità finanziaria da parte del Subcontraente, sospendere i pagamenti. In questi casi se la Commissione richiede la restituzione, parziale o totale, del contributo finanziario ricevuto dal beneficiario, il Subcontraente è tenuto, previa richiesta scritta, a restituire il denaro richiesto, nei limiti del contributo massimo a lui pagato nell’ambito dei questo Subcontratto, in un periodo di tempo ragionevole, che non superi i 30 giorni dalla ricevuta di richiesta di pagamento. 4.E’ fatto salva l’applicazione dell’ art. sulla responsabilità. 168 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Responsabilità del subcontraente Per danni causati al Beneficiario dallo svolgimento della sua attività, anche per conto di suoi collaboratori 169 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art… - Responsabilità del Subcontraente. 1. Il Subcontraente è responsabile per tutti i danni derivanti al beneficiario dallo svolgimento della sua attività. In particolare il Subcontraente sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il Beneficiario non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto. 2. Il Subcontraente, inoltre, dovrà tenere indenne il beneficiario dalle pretese di terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari. 3. Fatta salva la dimostrazione del maggior danno, il Subcontraente, in caso di inadempimento, dovrà pagare un indennizzo pari al doppio del corrispettivo pattuito. 4. Per i danni subiti, il Beneficiario può rivalersi sul corrispettivo ancora dovuto al Subcontraente. 170 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Scioglimento del contratto Risoluzione Inadempimento Recesso Decisione unilaterale 171 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art... - Scioglimento del contratto prima del termine 1. Il Beneficiario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone un preavviso di almeno quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il contratto si risolve di diritto in seguito al comportamento gravemente inadempiente del Subcontraente. Il Beneficiario può risolvere dal presente contratto, quando il Collaboratore sia gravemente inadempiente delle obbligazioni di cui al precedente art. 7, comma 1. Il Beneficiario comunicherà l’intenzione di avvalersi della presente clausola con raccomandata con avviso di ricevimento. 172 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Proprieta’ industriale e intellettuale Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani 173 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Art... – Proprietà intellettuale Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera o dell’invenzione, il Beneficiario sarà l’esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall ’ attività del Subcontraente. 174 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Foro competente Art … – Clausola arbitrale. 1. Tutte le controversie relative all’interpretazione e applicazione del presente accordo sono devolute all’esclusiva competenza di un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di... 2. L ’ Arbitro dovrà emettere un lodo, non oltre trenta giorni dall ’ instaurazione della controversia, e ne dovrà curare il deposito a norma del codice di procedura civile. 175 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Clausola arbitrale Legge 244/2007, art. 3, commi 19 ss. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. La disposizione si applica a partire dal 1° luglio 2008 (art. 15, D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 ) 176 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Clausola arbitrale Articolo... – Disposizioni fiscali. 1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, nel solo caso d’uso. Le imposte di bollo e di registro, nonché le eventuali sanzioni amministrative ed interessi, sono a carico del Subcontraente. 177 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Privacy il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall’altrui conoscenza quanto attiene alla propria vita privata Esempio Art …. – Consenso al trattamento dei dati personali. 1. Il Subcontraente autorizza fin d’ora il Beneficiario al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui all’art… 2. Al Subcontraente spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere. 3. Il Beneficiario si obbliga a trattare e a comunicare i dati del Subcontraente, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza. 178 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio Clausole vessatorie e sottoscrizione Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli: Articolo ... – Scioglimento del contratto prima del termine. Articolo ... – Clausola arbitrale. Firma del Subcontraente Si allega Copia del Grant Agreement Il Subcontraente 179 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Allegati • Grant Agreement • Annex I ( Allegato Tecnico) 180 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Esempio di Relazione Progetto ……….. n. ……….. Rapporto sull’attività di collaborazione di …………., subcontraente di………. Descrizione dell’attività svolta ………… Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra è previsto un costo totale di euro…. Così suddiviso PERIODO I: Tabella Finanziaria per il periodo …………. Il corrispettivo da pagare va imputato nel modo che segue: …………. ………….. Firma del subcontraente e del responsabile del progetto 181 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratto Documenti per la rendicontazione Copia dei contratti stipulati con i subcontractor Copia del suo curriculum vitae firmato Descrizione del servizio, che dovrà indicare task o workpackage dell’Annex tecnico al contratto al quale il subcontractor ha partecipato Copia delle fatture/ricevute dei compensi Eventuali autorizzazioni ricevute dalla Commissione Europea Prova dei risultati ottenuti dal subcontractor (report o altra documentazione); Ogni altro elemento necessario a dimostrare che il servizio reso era indispensabile al progetto e ed è stato acquisito al prezzo di mercato Prova che il contraente non aveva le competenze necessarie al suo svolgimento 182 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti E' possibile affidare la gestione amministrativa (attraverso un incarico/contratto) ad una societa,’ che distaccherebbe una persona presso il dipartimento? Si, ma il subcontratto deve essere minore, altrimenti la spesa non è rendicontabile 183 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti In un progetto per la costruzione di un motore ad idrogeno viene affidato ad una società lo studio delle abitudini degli automobilisti nelle grandi città. Il servizio non è menzionato nell’Allegato Tecnico. E’ rendicontabile Si, se si riesce a dimostrare che lo studio non riguarda le attività principali del progetto. Diversamente sarebbe un subcontratto maggiore e andrebbe inserito nell’Allegato I. 184 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Una spesa per la realizzazione di un sito web di € 100.000,00 può essere considerata un subcontratto minore? Il contratto di servizio per la realizzazione di un sito web in genere va considerato un subcontratto minore. Tuttavia il prezzo molto elevato consiglia di trattarlo come se fosse un subcontratto maggiore. 185 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti L’Università Delta affida uno studio ad un suo spin-off senza l’espletamento di una procedura di selezione. Il relativo costo è eleggibile? No, occorre rispettare sempre le procedure in materia di contratti pubblici. L’unico caso in cui ciò può non avvenire è quello Dell’in house-providing 186 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Dobbiamo compare un software di tipo tecnico che verrà acquistato da un fornitore unico che ha sviluppato Un’applicazione proprietaria per la progettazione aereonautica. Assieme al software ci vendono anche la formazione per diventare "proficient" nel suo utilizzo, ai fini del rendiconto mi confermi che devo scorporare la parte di training e rendicontarla come subcontract e non come other direct costs? Se si riesce a qualificare il contratto in base al quale utilizzate il software come licenza, il relativo costo potrebbe essere qualificato come consumable. L'attività di training, qualora non possa essere compresa nel costo del software, dovrà essere considerato un subcontratto. In teoria non potrebbe essere considerata un'attività di ricerca ma di formazione e, qui sta il problema, dovrebbe essere prevista nell'allegato tecnico. 187 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti Una università pubblica scrive: il coordinatore ci ha scritto che, visto che non abbiamo organizzato un evento, ha dovuto sostenere la relativa spesa a nostro nome. Ora ci richiede che paghiamo il fornitore. Può farlo? NO. Il coordinatore non può sostenere le spese in nome e per conto di un altro partner se non allo scopo delegato. In ogni modo non è stata rispettata la disciplina in materia di contratti pubblici. 188 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Subcontratti Il subcontratto non è menzionato nell’Allegato I; Il subcontratto è menzionato nell’Allegato I, senza che però sia stata preventivamente esperita la procedura selettiva Non viene stipulato un contratto scritto con le indicazioni previste dalla Commissione (in particolare l’assoggettamento ai controlli) Il subcontratto viene stipulato con un altro beneficiario Non è presente la documentazione che prova l’espletamento dell’attività prevista Non rispettate le regole di procurement 189 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti 5.2.2 Work performed The tests performed on a sample scope basis during our audit work were the following: we reconciled the costs charged in the financial statements with the project accounts; we reviewed invoices, especially for date of invoicing and nature of subcontracting; we checked that costs for subcontracting were substantiated by proofs of payment; we performed inquiries of management to establish whether the subcontracted tasks are minor tasks or core elements of the project work; we have ensured that the subcontracting costs have been allocated to the correct activity; 190 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti we checked whether the tasks to be subcontracted were agreed by the Commission as such subcontracting needs the prior agreement of the Commission. As those tasks are mentioned in the technical Annex (Annex 1), their necessity (and therefore the necessity of their costs) is accepted by the Commission; we checked that the subcontract was awarded to the bid offering best value for money (bestprice-quality ratio), under the conditions of transparency and equal treatment; we checked the internal rules of the Contractor for selection of service-providers; 191 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subcontratti we checked that the subcontracted tasks cannot be carried out by the Contractor; we checked whether the costs were charged without VAT, which is a non-eligible cost under the contract; we performed inquiries of management; we reviewed governing contractual Articles II.3, II.7,II.38,11.41 of Annex 11- General Conditions to the contract. 5.2.3 Findings No adjustments with regard to Subcontracting 192 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: subcontratti 1. Dichiarazione da cui risulti, per i subcontratti maggiori, in quale parte del’Allegato I è descritto il subcontratto. 2. Documenti che provano l ’ espletamento delle procedure di selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di interessi. 3. Contratti stipulati con i subcontraenti 4. Fatture emesse dai subcontrenti 5. Timbro sulla fattura che attesta l’utilizzo del servizio nel progetto 6. Relazione e prova delle attività effettivamente svolte 7. Prova del pagamento ( sono ammessi i pagamenti per cassa per spese di modico valore) 193 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 194 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Travels Si tratta delle spese per spostamenti, vitto alloggio del personale dipendente o degli in house consultants. Il personale che viaggia non deve essere solo occasionalmente coinvolto nel progetto. Si deve trattare di spese strettamente necessarie per il progetto, come riunioni ufficiali del partenariato o attività di diffusione dei risultati (presentazione di relazioni a convegni). Non sono ammissibili spese di missioni attinenti al campo di interesse dei ricercatori, ma non necessarie per le attività progettuali © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno Sono rendicontabili le missioni dello staff, secondo le regole interne, purché non in contrasto con i principi di rendicontazione Trasporto, Vitto, Alloggio Si imputa la diaria se questa è, secondo le regole interne, sostitutiva in tutto o in parte delle spese effettive 196 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno - NOVITÀ Nel 2009 la Commissione Europea ha adottato una decisione in base alla quale i beneficiari possono richiedere l ’ applicazione di importi forfettari per determinare i costi eleggibili per vitto, alloggio e altre spese minori. Tale sistema prevede che rimangano comunque rimborsabili a pie’ di lista le spese di viaggio L’applicazione del sistema di rimborso forfettario è condizionata dalla sua previsione nel contratto stipulato con la Commissione Europea BISOGNA RICHIEDERLO IN FASE DI NEGOZIAZIONE 197 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Gli importi forfettari saranno determinati sulla base della tabella per Paese pubblicata al seguente link: ftp://ftp.cordis.europa.eu/p ub/fp7/docs/flat-ratessubsistence_en.pdf 198 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno - NOVITÀ Le Financial Guidelines pubblicate il 30 giugno 2010 stabiliscono con maggiore chiarezza le condizioni di eleggibilità dei viaggi: missioni e partecipazioni a conferenze in cui non sia prevista una attività specifica per il progetto sono ineleggibili; la partecipazione a conferenze (anche se necessaria per la presentazione di un paper) dovrebbe essere prevista nell'Allegato I, altrimenti è opportuno discuterne con il proprio Project Officer; i viaggi degli esperti o relatori a convegni sono considerati eleggibili se non previsti nell'Allegato I; ogni estensione del viaggio per motivi personali o professionali è ineleggibile. 199 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno Cause di forza maggiore Le Financial Guidelines pubblicate il 30 giugno 2010 precisano che: se un meeting/missione è stato annullato a causa di eventi di forza maggiore e di conseguenza non è stato realizzato, allora i costi della riunione sono ineleggibili se un meeting/missione è stata realizzata, ma i partecipanti non sono riusciti a rientrare a causa di eventi di forza maggiore (es. eruzione vulcano!!), i costi aggiuntivi saranno considerati eleggibili 200 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno - casistica Tipologia di personale • Missione di personale di un altro soggetto (università, ente di ricerca) che sia partner del progetto o meno sarebbe meglio evitare:ogni contraente sostiene le proprie spese • Missione di personale per cui è terminato il contratto • • Missione di studenti NO Missione di professionisti fanno parte del costo del • Missione di relatori a convegni NO subcontratto 201 SI © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno - casistica Documentazione dei costi • Costi autocertificati, documenti di spesa smarriti [NO] • Documenti non regolari sotto il profilo fiscale • Spese sostenute per più persone (pasti, alberghi) [NO] SI, ma va specificato il criterio di ripartizione • Biglietti incrociati SI, ma va dichiarato che si sono usati solo per un tragitto e per risparmiare • Uso del mezzo proprio SI, secondo le regole dell’ente, dimostrando il tragitto, mediante una cartina 202 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documentazione e informazioni richieste Rec .1 mission date Destination Staff member Function country Expenses/€ currency EURO IVA Not Elig.Costs Elegible Costs 1,00 Costs: 0 1 Taxi 0 0 2 Underground 0 0 3 Bus 0 0 4 Flights 0 0 5 Daily Allowance 0 6 Train 0 7 Meals 0 8 Accomodation 0 9 Car 0 Other costs 0 10 11 0 12 0 Total 203 0,00 0,00 0,00 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 0,00 Viaggi Devo procedere alla rendicontazione dei costi di missione ma non ho la fattura dell’albergo del dott….poichè la prenotazione è stata fatta dal partner greco che ha organizzato l’incontro… I casi sono sostanzialmente due: 1) Il partner greco ha effettuato anche il pagamento: in questo caso dovrà rendicontare anche il costo. Non è corretto che richieda il rimborso dagli partner 2) Il pagamento è effettuato dagli altri partner, che rendiconteranno la relativa spesa, se potranno produrre la necessaria documentazione (fattura, prova del pagamento) 204 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Viaggi Sono ammissibili le spese di vitto sostenute dai dipendenti nella propria sede di lavoro ? Le spese di vitto sostenute in sede devono essere motivate e limitate solo alle ipotesi di stretta necessità per il progetto, dato che il personale dipendente, che in questo caso non può considerarsi in missione, già beneficia contrattualmente di un rimborso pasti 205 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi Sono ammissibili le spese per il pagamento dei pranzi e delle cene offerte ai dipendenti o collaboratori degli altri partner ? Sebbene tale prassi non sia esplicitamente vietata dalle regole di rendicontazione, occorre sottolineare che ciascuno dei partner ha un proprio budget anche per le spese di missione e quindi dovrebbe sostenere dette spese nel rispetto delle proprie regole amministrative. Inoltre, quando un partner paga vitto o altre spese di missione per i dipendenti o collaboratori di altri partner, non è in grado di sapere se il personale in parola ha poi ricevuto un trattamento di missione dal proprio ente; nel caso ciò accadesse il relativo costo sarebbe non eleggibile 206 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi Sono ammissibili i costi di viaggio aereo in business class? L’uso della business o prima classe nei viaggi aerei, anche per viaggi di medio raggio come quelli in Europa, in base al principio di economicità, andrebbero evitati, anche se vengono consentiti dalla normativa interna 207 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Viaggi Si può rendicontare la missione di un dottorando che non ha una borsa caricata sul progetto? In generale il costo delle missioni è eleggibile se riguarda il personale (dipendente e parasubordinato) che svolge attività relativa ad un progetto; non è condizione necessaria che detto personale sia caricato come costo sul progetto. Ovviamente devono essere rispettati i principi di rendicontazione, in particolare quello di necessità. Il personale deve quindi far parte dello staff del progetto in maniera stabile e non solo eventuale. Una missione isolata di un dottorando appare difficilmente configurabile come necessaria al progetto. Al contrario un dottorando (come un qualsiasi altro dipendente e collaboratore) che svolge un’attività in modo organico al progetto può rendicontare una sua missione, sebbene il relativo costo non sia finanziato dal progetto. A questo punto è necessario provare il coinvolgimento nel progetto: attraverso la menzione del dottorando nel progetto e/o nelle relazioni periodiche, la citazione del progetto nelle pubblicazioni e nelle tesi dottorato, e così via. 208 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Viaggi e soggiorno 1/2 Mancanza della stretta necessità del viaggio per il progetto Partecipazione a convegni o eventi ai quali si sarebbe partecipati indipendentemente dal progetto. Missioni di persone che non hanno una ben definita funzione nel progetto Missioni di persone che non hanno contratti di lavoro (per es. studenti) Numero eccessivo di persone per missione Mancanza dei documenti giustificativi necessari Documenti irregolari: per esempio spese di vitto non rappresentate da documentazione fiscalmente valida; spese di alloggio in abitazioni private o bed & breakfast rappresentate da semplici ricevute, senza riscontro del pagamento Non rispetto del principio di economicità o mancanza della documentazione atta a dimostrare l’economicità: per esempio viaggi in classe business in Europa 209 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Viaggi e soggiorno 2/2 Scarso tempo di pianificazione delle missioni, con conseguente aumento dei costi L’utilizzo ingiustificato del mezzo proprio o di mezzi diversi dal trasporto pubblico Periodi di permanenza eccessivi rispetto alle attività da svolgere Itinerari non compatibili con le necessità del progetto o con le regole interne All’interno della stesa missione svolgimento di attività riguardanti progetti diversi. Rendicontazione di costi come mance e collegamenti ad internet Rendicontazione di costi di trasporto per viaggi poi non effettuati 210 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 5.3.2 Work performed The tests performed on a sample scope basis during our audit work were the following: we reconciled the costs charged in the financial statements with the project accounts; we checked that travel costs were substantiated by proofs of payment; we reviewed invoices, especially for date of purchase and nature of travel; we considered the nature of the travel costs acquired for the project in relation to the necessity for the project; we checked whether travel costs were charged without VAT, which is a non-eligible cost under the contract; 211 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno we have ensured that the travel costs have been allocated to the correct activity; we performed inquiries of management and reviewed the contractor's travel policy; we reviewed governing contractual Articles II.3,II.14,II.15 of Annex 11- General Conditions to the contract. we checked the relevance of travel and subsistence costs by reconciling them with: A) the dates of meetings the participating persons based on attendance lists; B) the duration of work contract for temporary research staff 212 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 5.3.3 Findings On the basis of the audit work performed we noted the following issues: Period 213 Document Payment Reference 1 n.186 1 Destination or reason Comment Total inelegible DS Embrace meeting Airport tax -78,96 n.9043 Meeting …. Hotel expences during inelegible period -160,80 1 n.9043 Meeting …. Hotel expences during inelegible period -62,61 1 n.9043 Meeting .. Rent a car during ineligible period -72,22 1 n.9043 Meeting …. Daily allowance during ineligible period -350,45 1 n.9043 Meeting …. Proportional tax related to ineligible period (50%) -223,74 2 n.9043 Meeting …. Ineligible VAT tax 2 n.175 … preparatory meeting Airport tax -36,53 -8,29 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 7. Downward adjustment of EUR 7.307,52 related to travel costs due to lack of supporting documentation A disallowance of EUR 7.307,52 of travel costs was proposed by the auditors in absence of sufficient and adequate supporting documentation to justify the travel costs claimed towards the EU. We have carefully reviewed the complementary information and documentation provided with your letter dated 17 March 2010. 214 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno In view of the newly sufficient and adequate supporting information provided, we accept to overhaul the audit conclusions and to consider the following travel costs as eligible: Name… Location… Date… Amount 807,91 Name… Location… Date… Amount 300,00 Name… Location… Date… Amount 514,49 Name… Location… Date… Amount 116,68 Name… Location… Date… Amount 966,06 Name… Location… Date… Amount 467,72 Name… Location… Date… Amount 1.072,23 Totale 4.24509 215 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno However, we decided to maintain our position for the travel costs presented in the table here below: 1) Name… Location… Date… Amount 398,07 2) Name… Location… Date… Amount 814,77 Totale 1.212,84 1) General presentation of smart materials products that can not be considered as a project dissemination activity in the absence of sufficient references to the project (2) Costs not eligible in the absence of justification for the necessity of the second author attending the workshop 216 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 8. Downward adjustment of EUR 4.528,95 related to travel costs in the absence of working contracts A disallowance of EUR 4.528,95 of travel costs was proposed by the auditors regarding travels made by persons without a specific contract to carry out work in the audited project. We do not consider that the information supplied in your letter dated 17 March 2010 is sufficient or adequate to ascertain the necessity of those costs for the proper Implementation of the project work. As a consequence, we maintain our position to consider these costs as ineligible. 217 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Viaggi e soggiorno 8. Downward adjustment of EUR 4.528,95 related to travel costs in the absence of working contracts A disallowance of EUR 4.528,95 of travel costs was proposed by the auditors regarding travels made by persons without a specific contract to carry out work in the audited project. We do not consider that the information supplied in your letter dated 17 March 2010 is sufficient or adequate to ascertain the necessity of those costs for the proper Implementation of the project work. As a consequence, we maintain our position to consider these costs as ineligible. 218 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: TRAVELS 1. autorizzazione al viaggio contenente: date della missione, motivo della missione, riferimento al progetto, incaricato al viaggio; 2. per gli incontri organizzati dal partenariato: programma, e-mail di invito, verbali e tutti i documenti necessari a provare la necessità per il progetto 3. per convegni o conferenze: agenda, attestato di partecipazione, relazione presentata Per le conferenze o seminari: descrizione nell’Allegato I oppure comunicazione all’Officer l’agenda, l’attestato di partecipazione, copia dei lavori o delle relazioni da presentare(da cui risulti il riferimento al progetto) 4. dichiarazione di necessità /relazione tecnica; 5. dettaglio costi rimborsati © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: TRAVELS 6. Giustificativi di spesa • • • • • • biglietto aereo e carte di imbarco, documentazione pasti, documentazione hotel iscrizione convegno, per uso dei mezzi propri mappa chilometrica del percorso e criteri di liquidazione del rimborso; liquidazione e calcolo della diaria. 7. Timbro sui documenti di spesa che attesta l’utilizzo del relativo costo nel progetto; 8. prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento, trasferimento bancario, assegno con la prova dell’addebito). Non sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi modesti. © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre tipologie di costi diretti 221 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durevoli Sono beni che hanno uso durevole, che riguardano più esercizi e che devono essere registrati nei libri dei cespiti Il costo ammissibile dipende dall’ammortamento, dal tempo e dala percentuale di uso Devono essere rispettati i normali principi contabili del beneficiario per calcolare il valore dell’ammortamento Il costo comprende anche gli oneri accessori Può essere caricato l ’ ammortamento dei beni acquistati prima dell’inizio del progetto 222 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durevoli (A/B) x C x D A = periodo di utilizzo (in giorni o in mesi) B = periodo di ammortamento (in giorni o in mesi) C = costo storico D = percentuale di utilizzo 223 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durevoli Deve essere dimostrata la percentuale d’uso nel progetto (diario d’uso) Natura del bene: Computer mod… Mese di riferimento: Giugno Progetti Progetto A 1 2 3 4 5 6 7 8 … 31 TOTALE 8 8 8 8 8 4 44 8 8 8 8 8 4 44 ………. Tot. ore Firma del Responsabile Scientifico 224 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durevoli Locazione: sono eleggibili i canoni di locazione in base alla percentuale di utilizzo. La somma dei canoni non può eccedere il costo di acquisto. Leasing: sono eleggibili i canoni di leasing (al netto degli interessi) in misura non superiore a quanto sarebbe stato rendicontato nel caso di acquisto (ammortamento e percentuale di utilizzo) 225 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durevoli Beneficiari con contabilità finanziaria Per tali beneficiari si potrebbe caricare il costo senza ammortamento se: Ciò è in linea con le regole contabili Il costo è economico e necessario Solo per la parte e per tempo utilizzata nel progetto. Tali condizioni verranno verificate in fase di audit. 226 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Equipment Possiamo acquistare equipment differenti da quelli indicati nell'annex I ? Si può rendicontare equipment non citato nell'Annex I, se effettivamente necessario al progetto; si consiglia comunque di comunicarlo al project officer e di citare l'equipment nei rapporti scientifici; 227 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Equipment Poiché è stata chiesta per errore la non imponibilità TOTALE dell'IVA, si può comunque portare il costo del bene a rendicontazione ? l'attrezzatura può essere rendicontata anche se è stato applicato erroneamente l'art. 72, visto che l'iva non è eleggibile. Sotto il profilo fiscale, ovviamente, la fattura andrebbe corretta, richiedendo al fornitore l'emissione di una nota di debito ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 228 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Equipment Le riparazioni degli strumenti vanno rendicontate in other costs? Le riparazioni, non sono rendicontabili ma vanno considerate come spese generali 229 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Equipment E’ possibile rendicontare una attrezzatura utilizzata da un altro beneficiario o da un terzo? Normalmente le attrezzature dovrebbero essere rendicontate da chi le acquista. Le motivazioni per un loro utilizzo da parte di terzi dovrebbe essere ben fondate. 230 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Attrezzature Quantità non necessaria attrezzature, come i pc o i laptop. Percentuali eccessive di pc o laptop Mancanza di diari di uso o registri di laboratorio atti a provare l’utilizzo delle attrezzature nel progetto Assenza delle attrezzature caricate sul progetto Percentuali di ammortamento create appositamente per la partecipazione ai programmi comunitari Mancanza di DDT e non rispetto delle regole di collaudo Non rispettate le regole di procurement 231 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature 5.4.2 Work performed The tests performed on a sample scope basis during our audit work were the following: we reconciled the costs charged in the financial statements with the project accounts; we checked that the other direct costs were substantiated by proofs of payment; we reviewed invoices, especially for date of purchase and nature of other direct costs; we considered the nature of the other direct costs acquired for the project in relation to the necessity for the project; 232 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature we checked whether the other direct costs were charged without VAT, which is a non-eligible cost under the contract; we have ensured that the other direct costs have been allocated to the correct activity; we performed inquiries of management; we reviewed governing contractual Articles II.3,II.14,II.15 of Annex II - General Conditions to the contract. we checked whether the costs charged in the financial statements are in accordance with national GAAP and whether the depreciation is in accordance with the Contractor's usual accounting practices; we checked delivery notes, purchase orders and proofs of payments. 233 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Attrezzature durable equipment not used for the project – purchase of PC's not necessary for the project – 234 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: equipment 1. Normativa interna sull’ammortamento dei beni durevoli 2. Documenti che provano l’espletamento delle procedure di selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di interessi. 3. Ordinativi e contratti 4. Fatture di acquisto, complete di eventuale DDT, con evidenziato nel corpo della fattura o nell’ordine di acquisto emesso, il riferimento all’utilizzo nel progetto comunitario. 5. Prova dell’iscrizione nel registro degli inventari 6. Prospetto da cui risulta il calcolo del periodo di ammortamento dei beni durevoli ai fini della rendicontazione. 7. Diari d’uso e altri documenti che dimostrino l’utilizzo del bene nel progetto 8. Prova del pagamento (sono ammessi i pagamenti per cassa per spese di modico valore) 9. dichiarazione di necessità per il progetto e percentuale di utilizzo; 235 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumables Beni di consumo necessari per il progetto. Se non si dimostra l’uso esclusivo per il progetto vanno considerati spese generali. Non sono eleggibili i costi per beni consumabili che non possono essere utilizzati esclusivamente per il progetto, come ingenti quantitativi acquistati in prossimità della scadenza del progetto. In questa categoria si comprendono anche le licenze software nei limiti di durata del progetto e per la quota oggettivamente attribuibile al progetto. Il software acquistato a tempo indeterminato si rendiconterà con le stesse modalità delle attrezzature. 236 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumables Si possono rendicontare i costi sostenuti per l’acquisto di schede telefoniche utilizzate esclusivamente per il progetto? No poichè non è possibile dimostrarne l’utilizzo esclusivo e diretto per il progetto. 237 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumables posso rendicontare i costi sostenuti per l’acquisto di pen drive e CD-Rom che verranno utilizzati sul progetto? No poiché generalmente non è facile dimostrarne l’utilizzo esclusivo e diretto per il progetto. 238 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumables Come posso rendicontare i costi per l’acquisto di beni durevoli da utilizzare per la realizzazione di un prototipo? Anche se per la loro natura sono da considerare beni durevoli, vanno considerati, per la loro destinazione, beni di consumo. 239 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Consumabili Grosse quantità di beni sono acquistate in prossimità della fine del periodo di rendicontazione I beni sono acquistati in modo promiscuo per più progetti. Mancano registri di carico, registri di laboratorio o simili Sono considerate consumabili attrezzature durevoli Sono rendicontate come consumabili la cancelleria o piccole attrezzature (come le pen drive) per cui è molto difficile dimostrare l’utilizzo esclusivo per il progetto. Non sono rispettate le regole di procurement 240 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumabili 5.5.2. Work performed The tests performed on a sample scope basis during our audit work were the following: we reconciled the costs charged in the financial statements with the project accounts; we checked that the other direct costs were substantiated by proofs of payment; we reviewed invoices, especially for date of purchase and nature of other direct costs; 241 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Consumabili we considered the nature of the other direct costs acquired for the project in relation to the necessity for the project; we checked whether the other direct costs were charged without VAT, which is a non-eligible cost under the contract; we have ensured that the other direct costs have been allocated to the correct activity; we performed inquiries of management; we reviewed governing contractual Articles 11.2,11.14,11.15 of Annex II -- General Conditions to the 242 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documentazione da produrre 1. lista dei beni acquistati e caricati sul progetto; 2. ordine di acquisto; 3. procedura comparativa (tre preventive da parte di tre fornitori differenti) per verificare la scelta del best value for money; 4. in caso di unicità del fornitore, produrre dichiarazione ; 5. fattura d’acquisto; 6. documenti di consegna; 7. buono di carico ; 8. dichiarazione di utilizzo necessità e esclusivo per il progetto; 9. registri di laboratorio o comunque registri per l’utilizzo per il progetto. 10.prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento, trasferimento bancario, assegno con la prova dell’addebito). Non sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi modesti. © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Other direct cost Tutti quei costi non compresi nei precedenti direttamente imputabili al progetto che rispettano le regole di rendicontazione 244 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Other direct costs Un ricercatore ha presentato un articolo ad un convegno in cui compare come coautore. Negli acknowledgements di quello stesso articolo sono stati indicati più enti finanziatori (oltre alla Commissione Europea), in quanto anche gli altri autori beneficiano a loro volta di finanziamenti. Ci sono problemi a esporre tutti i costi di viaggio del ricercatore sul progetto? Non ci sono problemi, se le spese sono coperte soltanto dalla Commissione europea. Ovviamente è il caso di precisarlo con una nota del responsabile scientifico e con una dichiarazione del ricercatore. 245 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Other direct costs Un ricercatore ha presentato un articolo ad un convegno in cui compare come coautore. Negli ackowledgements di quello stesso articolo sono stati indicati più enti finanziatori ma non viene indicata la Commissione Europea. Ci sono problemi a esporre il costo dell’articolo sul progetto? Si, è necessario che l’articolo citi il contributo della Commissione. 246 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Other direct costs E' possibile portare a rendiconto la missione di un soggetto per un meeting relativo al progetto anche se questi non è dipendente dell’Ente? La possibilità di rendicontare i costi di missione di un soggetto è vincolata alla sussistenza di un rapporto giuridico tra questi e l’ente (es. è possibile inviare in missione un collaboratore o un dipendente di un altro soggetto soltanto se c’è un accordo con il datore di lavoro e se il datore di lavoro è citato come parte terza nell'allegato tecnico). 247 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Other direct costs Prototipi per i quali non è provata la composizione, la necessità e la non possibilità di utilizzo Spese che riguardano articoli che non riportano il riferimento al finanziamento comunitario Organizzazione di eventi non necessari per il progetto o con un numero ingiustificato di partecipanti Costi all’interno dell’organizzazione di eventi non necessari per il progetto, come le visite turistiche o l’acquisto di gadget. Spese per la tutela dei beni immateriali (per es. brevetti) di cui l’università non ha la proprietà ma solo il godimento Non rispettate le regole di procurement 248 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: Other direct costs 1. lista dei beni acquistati e relativa dichiarazione di necessità; 2. ordine di acquisto con riferimento al progetto; 3. fattura di acquisto; 4. eventuale prova di consegna o di effettuazione dell’attività; 5. eventuali giustificativi di spesa; 6. prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento, trasferimento bancario, assegno con la prova dell’addebito). Non sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi modesti. 249 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: Other direct costs Prototipi beni costruiti per la dimostrazione dell’attività di ricerca. 1. lista materiale acquistato per la destinazione della costruzione del prototipo; 2. produrre stralcio annex i dove è possibile identificare l’obiettivo della costruzione del prototipo; 3. ordine di acquisto; 4. fattura di acquisto; 5. eventuale prova di consegna del bene a seconda della natura dello stesso; 6. dichiarazione di necessità per la costruzione del prototipo; 7. numero tre preventivi da parte di tre diversi fornitori per la dimostrazione del rispetto del “best value for money” principle; 8. Prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento, trasferimento bancario, assegno con la prova dell ’ addebito). Non sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi modesti. 250 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Costi del personale 251 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Costo del personale Personale: Personale assunto specificamente per il progetto; Personale strutturato e personale a tempo determinato Caratteristiche: La prestazione lavorativa si svolge sotto la supervisione tecnica e la responsabilità del Beneficiario Il costo comprende tutte le voci che compongono la remunerazione: salario, contributi previdenziali, oneri carico Ente. Il costo rimborsato è solo quello delle ore effettivamente lavorate sul progetto, documentate da Time sheet (base giornaliera, settimanale o mensile). Inammissibilità di stime concernenti le ore lavorate. 252 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino In-House Consultant Sono da considerarsi Personale i contratti con i lavoratori autonomi se: Stipulati con persone fisiche Il Consulente lavora presso il Beneficiario Il consulente non è pagato per un’opera o risultato ma per l’attività lavorativa svolta Il Consulente è soggetto alla supervisione del Beneficiario I risultati del lavoro appartengono al Beneficiario Il costo del lavoro del Consulente non differisce in modo significativo da quello adottato dal Beneficiario per i dipendenti che svolgono analoghe mansioni 253 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino I Costi del personale Lavoratori parasubordinati Tipologie co.co.co, lavori a progetto lavoratori autonomi con partita iva se rispettate le condizioni previste per gli intramuros assegnisti di ricerca borse di dottorato e altre borse di ricerca ... ... 254 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Casi particolari Telelavoro: può essere accettato se c’è un sistema che permette l’identificazione del tempo lavorato per il progetto Straordinario: può essere accettato se c’è un sistema che consente l’identificazione delle ore lavorate per il progetto e se è in conformità con le usuali prassi del beneficiario Malattia: non può essere inserita nel tempo lavorato. Congedo parentale: può essere rendicontabile in proporzione al tempo dedicato al progetto, se il congedo è obbligatorio per la legge nazionale Fring Benefits (autovettura aziendale, vouchers, etc.): possono essere accettati se in conformità con la prassi del beneficiario, e purché i principi di rendicontazione siano soddisfatti Premi straordinari: una tantum, liberalità: non solo eleggibili. Costi per dottorato: sono eleggibili se sono rispettati i principi di rendicontazione. Per gli enti pubblici:i costi dei dipendenti pagati DIRETTAMENTE dall’amministrazione centrale o periferica dello Stato possono essere eleggibili se sono rispettati i principi di rendicontazione e quelli relativi alle parti terze 255 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Costo del personale Per determinare il costo del personale occorre a) Individuare il costo b) Stabilire il tempo produttivo c) Adottare un sistema per rilevare il tempo dedicato al progetto 256 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per determinare il costo del personale occorre: a) Individuare il costo Il costo effettivo comprende tutti i costi sostenuti dal soggetto giuridico, per la retribuzione ordinaria: Determinati per ogni persona Determinati su base dei minimi stipendiali 257 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per determinare il costo del personale occorre: a) Individuare il costo Costo medio E’ calcolato a livello di soggetto giuridico Opzionale (solo se soddisfatte alcune condizioni) Calcolato preventivamente Certificato da un auditor esterno o public officer Non si discosta in modo significativo dal costo reale Approvato da parte CE 258 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per determinare il costo del personale occorre: b) Stabilire il tempo produttivo Esempio di calcolo del tempo produttivo Ore per settimana 36 Settimane 52 Ore complessive 1872 Giorni di ferie e permessi 50 Ore relative a giorni di ferie e permessi (50 gg x 7,2 ore /giorno) - 360 Tempo produttivo in ore 1512 Tempo produttivo in giorni (1512 ore x 7,2 ore/giorno) 210 259 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 260 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per determinare il costo del personale occorre: b) Stabilire il tempo produttivo Per determinare il costo del personale occorre: b) Stabilire il tempo produttivo 261 Problemi: Personale non strutturato Personale a convenzione Personale a tempo definito Personale tecnico e amministrativo Occorre tenere conto dell’impegno istituzionale Occorre stabilire la decorrenza Tempo effettivo © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). 1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. 262 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Per determinare il costo del personale occorre: c) adottare un sistema per rilevare il tempo dedicato al progetto È necessario Compilare i time sheet per tutti i progetti Indicare le attività svolte Accertarsi che non venga superato il tempo produttivo 263 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contenuto e forma del time-sheet 264 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contenuto e forma del time-sheet Nome per esteso del Beneficiario, così come indicato nel contratto Nome completo del dipendente/collaboratore Titolo del progetto, così come indicato nel contratto Numero del contratto Periodo considerato (giorno, settimana, mese) Ore caricate sul progetto Nome completo e firma del Responsabile del progetto 265 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Soci, imprenditori, amministratori PMI - Decisione del 21/01/2011 ha modificato art. II.14.1 -Annex II - Il costo dei soci, imprenditori, amministratori delle PMI che non ricevono uno stipendio - Può essere determinato con un flat rate basato sulle indennità nel programma People. 266 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contratti di collaborazione 267 Soggetti Premesse Normativa applicabile Coordinamento Durata Oggetto Obblighi Corrispettivo Responsabilità Scioglimento Tutela Struttura del contratto Proprietà intellettuale e industriale Registrazione Clausole speciali Foro competente © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Soggetti 1. Committente (beneficiario) 2. Collaboratore Esempio Contratto di collaborazione tra L’Università di…….., con sede legale in ……., Via ………….n….. codice fiscale …………, rappresentato dal …………….., di seguito indicato come Università e Il . ……….…, nato a ………, il …, domiciliato in …………., codice fiscale …………….. di seguito indicato come Collaboratore 268 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Preambolo Esempio Premesso - che l’Università, ed in particolare [inserire la denominazione della Struttura]……… ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del contratto], con la Commissione Europea, per lo svolgimento del Progetto …………..[inserire il titolo del Progetto], finanziato nell’ambito del … Pro-gramma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell ’ Unione Europea, di seguito indicato quale “Grant Agreement”; -che per lo svolgimento dell’attività di detto Progetto l’Università stipula contratti con collaboratori “in house”, così come definiti dalle fonti comunitarie; Considerato - che il Collaboratore ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere l’attività di…richiesta nell’ambito del Progetto, così come accertato mediante la procedura comparativa, tenuta in data… 269 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Normativa di riferimento Esempio Art … – Interpretazione e rinvio. Il presente contratto è collegato al Grant Agreement, ed è stipulato per consentire l ’ adempimento delle obbligazioni dell ’ Università, nei confronti della Commissione Europea e degli altri contraenti del Grant Agreement. Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle obbligazioni dell’Università. Art… - Normativa applicabile. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti: da tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro; dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto precedente; dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi dalla normativa nazionale riguardante i rapporti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa. 270 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Coordinamento armonizzazione delle attività del collaboratore con quelle del Committente, in relazione sia ai tempi che alle modalità di esecuzione Esempio Articolo …. - Rapporti tra Università e Collaboratore. I rapporti tra l’Università e Collaboratore, riguardanti lo svolgimento dell’attività del Progetto in premessa, avverranno per mezzo del Responsabile del progetto. Il Responsabile del progetto, ai sensi dell’Allegato I del Grant Agreement, è… 271 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Durata arco temporale entro cui deve essere svolta l’attivita’ oggetto dell’incarico Esempio Articolo ….. - Durata ed efficacia del contratto. Il presente contratto avrà una durata di mesi…. a decorrere dalla data di approvazione da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17 comma 30 Legge 3 agosto 2009 n.102, o dalla conclusione del periodo previsto per il silenzio-assenso. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto. 272 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Oggetto la prestazione lavorativa di cui si fa carico il collaboratore 273 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Esempio Articolo …. - Oggetto del rapporto. Il Collaboratore svolgerà l’attività … [Inserire la descrizione dell’attività da compiere. E’ opportuno dettagliare l’attività in un allegato al contratto]. Detta attività dovrà avere le seguenti caratteristiche: Continuità. L’attività dovrà svolgersi nell’ambito di un rapporto continuativo con l’Università, per lo svolgimento del Progetto di ricerca di cui alla premessa. Coordinazione. L’attività dovrà essere prestata senza l’utilizzo di una organizzazione propria ma attraverso le strutture messe a disposizione dall’Università. Autonomia. Lo svolgimento dell’attività avverrà in maniera autonoma e sotto il coordinamento del responsabile del progetto. Supervisione tecnica. L’Università avrà il diritto alla supervisione tecnica dell’attività del Collaboratore, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione del Progetto di cui in premessa. 274 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Obblighi delle parti Impegni da mantenere e assolvere, pena sanzioni stabilite dal contratto o dalle norme 275 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Obblighi del collaboratore Articolo … - Obblighi del Collaboratore. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico: 1. a svolgere l ’ attività di cui al precedente art…, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all’Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement; 2. a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l’attuazione del Progetto di ricerca, nelle fasi descritte nell’Allegato I al Grant Agreement, e per permettere all’Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione; 3. a comunicare all’ Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo articolo …. 276 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Obblighi del collaboratore ……. 3. a redigere tutte le relazioni richieste dall’Università sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dall ’ Università; in particolare dovranno essere compilate relazioni ogni … mesi [immettere il numero di mesi necessario per la redazione dei report richiesti dalla Commissione]; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente contratto; 4. a rispettare le regole organizzative dell’ Università e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro; 5. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza; Le obbligazioni di cui ai commi che precedono sono di carattere personale e non possono essere trasferite. Le disposizioni di cui al comma 5 continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto. 277 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Obblighi del committente Art … - Obblighi del Committente. Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico: 1. a mettere a disposizione del Collaboratore, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all ’ esecuzione dell’attività, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature, i materiali e soprattutto le informazioni; 2. ad assicurare al Collaboratore, le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di igiene, previste dalla normativa in vigore; 3. a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art … 278 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Corrispettivo Controprestazione (onorario/compenso) dovuta dal committente al collaboratore per la sua prestazione Commisurato alla quantità e qualità del lavoro 279 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Esempio Art ... - Corrispettivo. Il corrispettivo del Collaboratore sarà determinato in base alle ore lavorate, tenuto conto dell’orario di cui al successivo comma 3. Il corrispettivo per l’attività del collaboratore sarà complessivamente pari a €. ______,00= (Euro _________/00). Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività all’interno dei locali dell’Università per un numero complessivo di ore……. nell’ambito della durata del contatto prevista dal precedente art…. Il corrispettivo verrà pagato in rate mensile di uguale importo entro i trenta giorni successivi al mese di riferimento. Le parti, nel darsi reciprocamente atto che gli oneri nascenti dal presente contratto sono coperti dal finanziamento / contributo della Commissione UE contratto n. ________ , concordano sulla necessità di predisporre apposite schede di rilevazione delle presenze e del tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto (timesheet) esclusivamente al fine di soddisfare le esigenze connesse alla rendicontazione degli oneri del progetto alla UE, in conformità al Regolamento CE per le spese di personale, non volendo cosi ’ costituire in capo al collaboratore un obbligo di rispetto di specifici orari di lavoro. 280 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Responsabilità conseguenza di un inadempimento contrattuale che comporta l’applicazione della sanzione prevista dal contratto Risoluzione e risarcimento riduzione o esclusione del corrispettivo (per es. mancato raggiungimento dell’obiettivo se essenziale e previsto nella scheda progetto) 281 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Esempio Art ... - Responsabilità del Collaboratore. Il Collaboratore è responsabile per tutti i danni derivanti all’Università dallo svolgimento della sua attività. In particolare il Collaboratore sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l ’ Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto. 282 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co 283 Scioglimento del contratto Risoluzione Inadempimento Recesso Decisione unilaterale © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Scioglimento del contratto Esempio Art...- Recesso. Ciascuno dei contraenti può recedere liberamente dal contratto di collaborazione prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all’altra parte con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, che deve precedere di almeno 30 (trenta) giorni la data di cessazione. 284 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Scioglimento del contratto Esempio Art...- Risoluzione. 2. Il contratto si risolve di diritto in seguito al comportamento gravemente inadempiente del Collabora-tore L’Università può risolvere dal presente contratto, quando il Collaboratore sia gravemente inadem-piente delle obbligazioni di cui al precedente art. ….. L’Università comunicherà l’intenzione di avvalersi della presente clausola con raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, è fatta salva l’applicazione, qualora ne ricorrono i presupposti, del precedente articolo... 285 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Impedimento temporaneo Esempio Art...- Impedimento temporaneo della prestazione. 1. In caso di malattia o altro evento che impedisca in modo temporaneo la prestazione del Collaboratore, per un periodo superiore a quindici giorni, l’Università può stipulare un nuovo contratto di collaborazione per svolgere l’attività del Collaboratore. 2. Il Collaboratore può continuare la sua attività dopo la cessazione dell ’ impedimento, sempreché questo non si protragga per un periodo superiore a sei mesi, e comunque non oltre il termine finale del presente contratto. 3. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri. 4. Durante il periodo di maternità e puerperio si applica le clausole di cui al precedente commi 1 e 2. In particolare la Collaboratrice può riprendere la sua attività dopo il periodo di gravidanza e puerperio, se non è spirato il termine finale del presente contratto. 5. Nei casi previsti dai commi precedenti sono dovuti al collaboratore soltanto le prestazioni assistenziali previste dalla legge. 286 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Proprietà industriale e intellettuale Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani 287 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Esempio Articolo ... – Proprietà intellettuale Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’ autore dell’opera o dell’invenzione, il Committente sarà l’esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall ’ attività del Collaboratore, avendo il Committente acquisito tali diritti attraverso il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. …, del quale il collaboratore si dichiara completamente soddisfatto. 288 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Esempio Articolo ... – Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Collaboratore autorizza fin d’ora il Università al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui all’art. 2. Al Collaboratore spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere. L’Università si obbliga a trattare e a comunicare i dati del Collaboratore, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza 289 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Clausole vessatorie Art. 1341, II c., cod. civ. clausole predisposte dal committente in modo unilaterale non hanno effetto nei confronti del collaboratore se da questi non sono specificatamente approvate per iscritto 290 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Clausole vessatorie Esempio Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli: Articolo ... - Durata del contratto. Articolo ... – Scioglimento del contratto prima del termine. Articolo ... –Proprietà intellettuale. Articolo …- Obblighi del Collaboratore. Il Collaboratore 291 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Co.co.co Documenti utili ai fini della rendicontazione: 292 Copia del contratto stipulato con il Beneficiario Curriculum vitae sottoscritto Time sheets Buste paga Prospetto degli oneri a carico dell’ente Mandato di pagamento © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Categorie di personale coinvolto nei progetti di ricerca 293 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 18, comma 5 La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 294 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. L. 35/2012 Legge 240/10 ,art 18, comma 5 La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a.ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b.ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c.agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d.ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e.al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f. ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché' sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 295 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Alcune categorie PERSONALE DIPENDENTE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO Ricercatori a tempo determinato Tecnici a tempo determinato Tecnologi PERSONALE NON DIPENDENTE Professori a contratto Specializzandi Consulenti Dottorato di ricerca Altri soggetti Assegni di ricerca Collaboratori coordinati e continuativi/Collaboratori occasionali 296 Borsisti © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Ricercatori a tempo determinato 297 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Art. 24 – ricercatori a tempo determinato L’art. 29 (Norme transitorie e finali) della legge n.240/2010, al comma 11 della lettera d) dispone l’abrogazione dell’art.1 comma 14, della Legge n.449/2005 disciplinante il conferimento di contratti per Ricercatori a Tempo Determinato. 298 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Art. 24 – ricercatori a tempo determinato La nuova disposizione, oltre ad introdurre una nuova figura di Ricercatore a Tempo Determinato (le principali diversità sono costituite da impegno differente, costo differente, diversa tipologia di selezione) prevede l’inserimento del relativo Ruolo all’interno della programmazione, senza chiarire se riferito all’ambito finanziario o anche di utilizzo di punti organico. 299 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Art. 24 – ricercatori a tempo determinato I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta b)contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 300 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Art. 24 – ricercatori a tempo determinato I contratti tipo a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti tipo b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. 301 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) Art. 24 – ricercatori a tempo determinato Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti tipo a, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di tipo b, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 302 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Assegni di ricerca 303 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 22 - Assegni di ricerca Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Sono destinatari studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo (delle università) Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. 304 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 22 - Assegni di ricerca Gli assegni possono avere durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 305 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni (esenzione IRPEF), nonché, in materia previdenziale (gestione separata INPS), in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni (astensione obbligatoria per maternità) e, in materia di congedo per malattia (estensione indennità di malattia). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. L'importo degli assegni è determinato dall’Università sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del MIUR. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell’Università La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 (RTD), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 306 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 A seguito della Pubblicazione dell’avviso del Ministero: Bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore della legge 240/2010 Si applica in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi la precedente normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449) Rinnovo degli assegni banditi secondo l’art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 Si applica la precedente normativa . Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era previsto nel bando Il rinnovo degli assegni non può essere inferiore all’anno Con decreto Ministeriale del 09 Marzo 2011 n.102, l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, è determinato in una somma pari a € 19.367. Tale importo è da intendersi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 307 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Durata massima di 4 anni - Il c.5 dell'art. 22 della L. 240 dice che ".. La durata complessiva dei rapporti ai sensi del presente articolo ...non può essere superiore ai 4 anni". Si intende che i 4 anni si applicano agli assegnisti "Gelmini" e non si fa cumulo con gli anni di assegno pre-Gelmini. Onde evitare che gli assegnisti pre-Gelmini (che, in quanto anziani, hanno in generale maggiori titoli dei nuovi candidati) prevalgano in ogni bando Quindi: 308 4 anni assegni Ricercatori a t.d., tip. A) Ricercatori a t.d. tip. B) Totale 3+2 3 12 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Selezione – Due Tipologie modalità a) unico bando di Ateneo per "ciascuna" area scientifica con presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, quindi unica commissione e unica graduatoria (per ciascuna area sempre). Questo consente omogeneità dei candidati e di competenza delle commissioni. D'altra parte il comma non dice che il bando è unico per "tutte" le aree e neanche che è unico "temporalmente" cioè uno solo per ciascun anno accademico. modalità b) la pubblicazione è da parte dei Dipartimento ove si svolge il progetto di ricerca 309 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Requisiti di ammissione – Due tipologie Studiosi in possesso …. dotati di curriculum ... Laurea magistrale, produzione scientifica accreditata e misurabile (catalogo prodotti) 310 Dottorato diventa TITOLO DI ACCESSO Altri criteri stabiliti a livello di bando, anche su richiesta dell’ente finanziatore © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Personale TA 311 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Tecnico a Tempo determinato CCNL - ART. 19 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (modificato dall’art. 6 del CCNL 27 gennaio 2005) Le amministrazioni possono effettuare assunzioni di personale per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato non dovrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque anni. Il contratto non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza con la stessa persona per un periodo superiore a cinque anni complessivi. 312 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Tecnologo a tempo determinato 313 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato Legge 240/10 Altre disposizioni in materia di università Art. 54 (Tecnologi a tempo determinato) 1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: 314 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato Legge 240/10 “Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato) 1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette. 2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. 315 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato Legge 240/10 “Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato) 3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. 4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. 5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università. 316 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato CARATTERISTICHE Supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca Laurea + particolare qualificazione professionale Procedure pubbliche di selezione Minimo 18 mesi prorogabili per una volta sola e per 3 anni al massimo Massimo 5 anni con la stessa università Trattamento economico tra minimo e massimo determinato tra D3 e EP3 Regolamentazione da parte delle università 317 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato Alcune Università hanno adottato i regolamenti per l’assunzione di dette figure I Regolamenti prevedono che queste figure vengano assunte con contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo, alle attività di ricerca, per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca cui fungono da supporto i tecnologi. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L’Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché alle prescrizioni del CCNL comparto Università, in quanto applicabili 318 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tecnologo a tempo determinato Le procedure di reclutamento dei tecnologi sono proposte dai Dipartimenti, i quali interessati all'istituzione temporanea del posto di tecnologo devono con apposita delibera: a) approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo; b) individuare le risorse ed acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore; c) Indicare il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma IV della legge 240/2010. La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca ed eventuale proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Come inquadrare questa figura? All’interno del CCNL del personale tecnico amministrativo o no? 319 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Collaborazioni coordinate e continuative 320 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Intra muros consultant nei programmi UE 1. Stipulati con persone fisiche 2. Il Consulente lavora presso il Beneficiario 3. Il Consulente presta la sua attivita’ in modo continuativo e sotto la supervisione del Beneficiario 4. Il costo del lavoro del Consulente non differisce in modo significativo da quello adottato dal Beneficiario per i dipendenti che svolgono analoghe mansioni 5. I risultati del lavoro appartengono al Beneficiario 6. Documentazione del tempo (time-sheets) 321 321 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Differenze tra rapporti di lavoro Personale autonomo Personale subordinato 1. Autonomia del rapporto 2. Obbligazione di mezzi 1. subordinazione 2. Obbligazione di fare 3. Organizzazione autonoma di mezzi 3. Assenza di organizzazione di mezzi Personale parasubordinato (Co.co.co / co.co.pro) 1. autonomia del rapporto 2. Assenza di una propria organizzazione 3. Coordinazione con il committente 322 322 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contratti di collaborazione Art. 409 c.p.c. rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato Art. 61 ss. D.Lgs. 273/2003 (non si applica alla P.A.) assenza del vincolo di subordinazione e prestazione prevalentemente personale; presenza di un rapporto unitario e continuativo e la presenza di uno o più progetti specifici; assenza d’impiego di mezzi organizzati; retribuzione periodica prestabilita;. attività determinata dal committente anche se gestita in modo autonomo dal lavoratore/collaboratore; attività deve essere finalizzata e funzionale al raggiungimento di un risultato; l’organizzazione deve essere quella del committente il quale svolge anche attività di coordinamento il tempo di esecuzione della prestazione lavorativa non deve in nessun caso pregiudicare l’autonomia del collaboratore. 323 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Subordinazione La subordinazione è intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali mentre altri elementi, quali l’osservanza di orario, la continuità della prestazione e del compenso, hanno valore indicativo (ma non determinante) (Cass. 11 Febbraio 2004 n. 2622) La subordinazione deriva da uno stato del lavoratore di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro in un potere di direzione (Cass. 13 Febbraio 2004 n. 2842) 324 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contratti di collaborazione Art. 7 d.lgs. 165/2001 … 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. … 325 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tempo di lavoro Per il Consiglio di Stato (p.es. sentenza n. 174/ 2006): il fatto che la normativa sul lavoro a progetto (co.co.co. o co.co.pro.), prescriva fra gli elementi qualificanti l’irrilevanza del tempo impiegato nell’esecuzione dell’attività, non costituisce preclusione alla fissazione di un orario di lavoro; il contratto di lavoro a progetto può prevedere pertanto un orario di lavoro purché ciò non costituisca elemento caratterizzante il rapporto di lavoro medesimo, ma sia esclusivamente preordinato al raggiungimento dello scopo (inteso come progetto, programma di lavoro o fase di esso). 326 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contenuti dei contratti di collaborazione 1. indicazione esplicita della durata della prestazione di lavoro che deve essere determinata o determinabile; 2. indicazione del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso che caratterizza il rapporto ed il contratto; 3. il corrispettivo e/o le modalità o criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina degli eventuali rimborsi spese – il corrispettivo dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro eseguito; 4. forme di coordinamento, da parte del committente, del prestatore di lavoro a progetto anche in relazione allo sviluppo temporale della prestazione lavorativa, ma senza in nessun caso arrecare pregiudizio all’autonomia della sua esecuzione; 5. le eventuali misure a tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto in generale, in aggiunta, quando la prestazione viene resa nei luoghi di lavoro del committente. 327 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (versione originaria) Alcune Università avevano ammesso la possibilità di stipulare contratti co.co.co per lo svolgimento di attività di "supporto" o "strumentali" alla ricerca fermo restando che i soggetti beneficiari non fanno parte di gruppi e di progetti di ricerca. I contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati solo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 C. 6 del d.lgs. 165/2001 e solo nell'ipotesi in cui non siano disponibili risorse umane in servizio presso l'ateneo. Gli Atenei possono attivare contratti "a Supporto", in quanto funzionali all’attuazione dei progetti di ricerca qualora i relativi oneri non risultino a carico del FFO e al di fuori dei limiti previsti dalla legge 266/2005 e dalle successive disposizioni emanate in materia. Si ricorda, inoltre, che i suddetti contratti continuano ad essere soggetti al visto preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti 328 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 La norma non vietava esplicitamente, da ritenere comunque residuale nell’ambito di un budget di progetto, di attivare co.co.co. o tempi determinati su fondi esterni nazionali esclusivamente per attività di supporto alla ricerca, comunque funzionali all’attuazione di progetti di ricerca, che devono essere esaurientemente definite e circoscritte nelle loro caratteristiche. Dette attività possono essere costituite, ad esempio, da: attività di coordinamento di progetto (con esclusione di tutte le attività che riguardano la gestione prettamente amministrativa, in quanto rientrante nella attività istituzionale della struttura) attività di trasferimento tecnologico (ove prevista dal progetto oltre all’attività di ricerca) attività a supporto della diffusione dei risultati della ricerca 329 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 i collaboratori occasionali? i liberi professionisti? Occorre distinguere la tipologia dell’attività che viene loro assegnata. Infatti, si ritiene ammissibile il ricorso ad entrambi gli strumenti contrattuali, qualora ricorrano le seguenti condizioni: L’oggetto del contratto deve essere costituito da una prestazione d’opera intellettuale individuata in modo preciso e pertanto strumentale alla realizzazione della ricerca; la prestazione deve essere svolta al di fuori dei locali dell’Ateneo; il prestatore deve utilizzare, se necessari, mezzi propri (attrezzature ecc.); il compenso deve risultare onnicomprensivo di tutte le eventuali spese che il prestatore deve sostenere (ed esempio non sono possibili rimborsi di missione) Per entrambe le tipologie di contratti restano ferme le disposizioni dettate in materia dall’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001. 330 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 18, comma 6 Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi. In tal caso, la possibilità di partecipazione da parte dei soggetti sopra elencati ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca è consentito laddove il relativo bando espressamente non vieti il ricorso a tali specifiche figure 331 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino La legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art. 18, comma 6 Era ragionevole inserire nello staff di ricerca le seguenti figure: Collaboratori coordinati e continuativi – L’inserimento è reso possibile poiché la prassi interpretativa prevede la possibilità di arruolare intra-muros consultants. Per questi si può continuare ad usare il testo di contratto disponibile fino ad oggi che prevede le indicazioni, richieste dalla UE, della struttura presso il quale si svolge l’attività e del coordinamento di un docente universitario. Personale tecnico amministrativo a tempo determinato – L’inserimento è reso possibile poiché la prassi interpretativa prevede la possibilità di arruolare temporary employees e le attività previste sono sia attività di ricerca che attività amministrative (vedi Project manager). Resta comunque valida l’impossibilità al ricorso di borsisti, perché detta figura, in quanto destinata a svolgere attività di ricerca, non può neppure configurarsi come strumentale alla realizzazione del progetto. Gli strumenti dell’assegno di ricerca e del Ricercatore a Tempo Determinato restano quelli prioritari da utilizzare. 332 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino Altre figure professionali 333 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre figure professionali Professori emeriti e onorari Professori a contratto e altri contratti Visiting Professor/Researcher Professionisti 334 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Professori emeriti e onorari R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma2, della Legge n.311/1958 Chi è stato ordinario 20 anni (emerito) o 15 anni (onorario) La legge non prevede altro che il conferimento del titolo I regolamenti universitari possono prevedere che il professore emerito/onorario: utilizzi i locali e le attrezzature; possa essere responsabile di progetti; possa utilizzare la posta elettronica, ecc. Programmi comunitari: occorre definire contrattualmente il rapporto 335 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Professori e ricercatori senior Previsti da regolamenti delle Università (Sapienza) Chi ha svolto servizio per almeno 5 anni e fino a 75 anni I regolamenti universitari prevedono: utilizzo dei locali e le attrezzature; responsabilità di progetti; utilizzo della posta elettronica, ecc. Programmi comunitari: occorre definire contrattualmente il rapporto 336 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Professori a contratto e altri contratti Art. 23, 1° co., l. 240/2010: Contratti di insegnamento di 1 a.a. rinnovabili fino a 5 massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale Art. 23, 2° co., l.240/2010: Contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il compenso è stabilito dal Ministero. Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica; dubbi per i progetti di ricerca 337 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Professori di chiara fama Art. 23, 3° co., l. 240/2010, Insegnamenti a contratto docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica; dubbi per i progetti di ricerca 338 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino a Visiting Professor/Researcher Art. 23, 3° co., l. 240/2010, Insegnamenti a contratto docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica; dubbi per i progetti di ricerca 339 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino a Dottorati di ricerca Art. 4, L. 210/1998 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione 340 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dottorati di ricerca Art. 4, L. 210/1998 2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate 341 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dottorati di ricerca Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati Art. 4 Requisiti per l’accreditamento 1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato: … f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. 342 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dottorati di ricerca Art. 4, L. 210/1998 8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università. 343 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dottorati di ricerca Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94 Art. 12 Diritti e doveri dei dottorandi ART. 12 (Diritti e doveri dei dottorandi) 2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. 344 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Borse Cons. Stato Sez. III, 19-09-2012, n. 4963 Il conferimento di borse di studio non può configurare l'instaurazione di un rapporto d'impiego pubblico, ancorché non di ruolo. Ciò in quanto lo scopo principale di una borsa di studio non è quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa bensì quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento professionale del borsista anche mediante il suo temporaneo inserimento nella struttura operativa del soggetto erogatore 345 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Borse Cass. civ. Sez. lavoro, 09-02-2012, n. 1891 La circostanza che l'attività del beneficiario di una borsa di studio non si esaurisca nell'approfondimento culturale, ma si completi con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, non è idonea, di per sé, ad implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ove difetti il requisito dell'assoggettamento del borsista ai poteri e alle direttive dell'ente datore della borsa di studio , assoggettamento non ravvisabile nel mero obbligo del borsista di osservare le prescrizioni interne di funzionamento dell'ente stesso; ciò è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che qualifica il borsista come lavoratore solo se egli eserciti la propria attività per un determinato periodo di tempo sotto l'altrui potere direttivo, percependo una retribuzione a titolo di controprestazione. (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 luglio 2008, C-94/07) 346 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Borse Esenzioni fiscali per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca (ris. n. 120/2010); per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. 347 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Borse Esenzioni fiscali dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, comma 3 lett. d-ter del Tuir) a decorrere dal 01/01/2007; tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus (ris. n. 109/2009); Socrates 348 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Carta dei ricercatori 7. Gli Stati membri s’impegnino a garantire che i ricercatori beneficino di un’adeguata copertura sociale in funzione del loro status giuridico. 349 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Codice di autocondotta per l’assunzione dei ricercatori Finanziamento e salari I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione 350 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Professionisti Generalmente sono eleggibili non come personale Vanno selezionati ai sensi dell’art., 7° co., d.lgs. 165/2001 o come contratto di servizio 351 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Si possono rendicontare le borse di studio? Il nostro regolamento per l'attivazione di borse di studio e di ricerca le definisce in questo modo: l'università istituisce borse di studio e di ricerca al fine di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti, sotto i 35 anni. Sono attivate su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso. I titolari delle borse non possono essere impegnati in attività didattiche. Il borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione. Le borse di studio propriamente dette non sono rendicontabili, in quanto difficilmente riconducibili a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato; e’ possibile utilizzare lo strumento della collaborazione coordinata e continuativa o dell'assegno di ricerca. 352 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale E’ possibile rendicontare il costo di un collaboratore che lavora stabilmente presso un altro soggetto? Occorre dimostrare l’effettiva necessità del comando o distacco. E’ opportuno non rendicontare le spese generali. 353 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Nell’ERC il PI non è rendicontato. E’ necessario compilare il time-sheet? «In principle, when the salary of the Principal Investigator is not charged to the ERC grant, ERCEA will not request the Host Institution to keep time records of the PI's working time.» Tuttavia il PI deve dimostrare il suo coninvolgimento nel progetto per almneo il 30% (per starting grant) o il 50% (per advance grant) 354 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale In un progetto che dobbiamo rendicontare del 7° PQ, c'è una ricercatrice (personale interno) in maternità. Nell'anno che stiamo rendicontando essa ha usufruito solo del congedo di maternità (1 mese prima del parto e 4 dopo) retribuito al 100%. Come calcolare il suo tempo produttivo ? Il tempo produttivo sarà quello annuale ridotto del tempo di astensione obbligatoria. 355 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Parental leave of personnel assigned to the action: the amount of this allowance may be an eligible cost, in proportion to the time dedicated to the project, provided that parental leave is mandatory under national law (e.g. statutory maternity pay). Costs for the advertising to recruit a new person are not eligible but, if it is necessary for the project to replace the person, the costs of the new person will be eligible under the normal requirements. 356 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Personale Il tempo produttivo a 1512 ore ritenuto insufficiente Mancanza di un sistema di rilevazione del termine Time sheet mancanti o carenti degli elementi essenziali Rendicontazione di ore eccessive o non realistiche Personale caricato su un progetto e che svolge attività (per es. missioni) su altri progetti Rendicontazione a costi medi o a costi creati ad hoc Più contratti con la stessa persona per lo stesso periodo Mancanza degli elementi della parasubordinazione per i contrati di lavoro autonomo 357 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale “Time sheets are considered not reliable for the following reasons: In general, they are not used as a general recording system, so that it is not possible to verify if the total hours recorded individually match with either the productive hours or the total. actually worked hours They are never signed by the person claiming the hours and they are validated only at the end of the cost period by the project leader For period 3, Mr Rossi, Mr. Bianchi and Mr. Viola recorded exactly the same number and fractions of hours each month” 358 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale “These figures show a planned distribution of hours throughout the project duration and do not correspond to a reliable and traceable record of time. The argument is also supported by the fact that, in several cases, time records are inconsistent with travel dates. Several travels listed in the researchers' annual work report were not claimed as project costs. This fact challenges the link between them and the project (A) and also the link between the research work underlying these travels and (A) Itself”. 359 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Mr R…. is the responsible for Medicina research centre. From several sources of evidence available, it appears that he has also been working in many other activities, although in some cases possibly marginal. Therefore, the full time hours claimed during periods 2 and 3 are inconsistent with the elements mentioned hereby. The contractor failed to provide further information about the Medicina budget and the incidence of Mr M……'s work; however, from the information available, we estimate that 20% of this time is ineligible 360 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Mr. …… is not a permanent employee of the University degli Studi di ….. His costs were considered by UNIVERSITA’ DI ……. as personnel costs and as a consequence all the specific cumulative eligibility conditions related to "in-house consultants", as explicitly laid down in the Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the seven Framework Programme, need to be fulfilled. In particular, "the costs of employing the consultants are not significantly different from the personnel costs of employees of the same category working under labour law contract for the contractor". 361 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale The hours claimed and accepted for the project work implemented by Mr. C…….. amounts to 129 hours. We are of the opinion to maintain the downward adjustment since the allowance of EUR 13.943,33 corresponding to 129 hours would lead to an hourly rate which is significantly different from the personnel costs of employees of the same category working under labour law contract for the contractor. 362 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale The amount of EUR 34.999,97 has been reclassified from personnel to subcontracting costs since the specific cumulative eligibility conditions related to "in-house consultants", as explicitly laid down in the Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programme, were not all fulfilled. In particular, the hourly rates were significantly higher from the hourly rates of employees working under labour law contract for the UNI..; and, the physical persons did not work in the premises of UNI…. The identified issue related to the higher hourly rates, which could justify alone the reclassification to subcontracting costs, has not been addressed in your letter dated 17 March 2010. 363 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale We however analysed the working contracts supplied in annex to your .letter dated 17 March 2010 and would like to comment as follows: no working contracts were provided for Mr. P…. and Mr. B….; the location to carry out the project work initially refers to 2 cities; we understand that the Article 2 of the working contracts explicitly refers to the absence of subordination links with UNI… ("escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione"); we understand that the remuneration is based on a fixed amount which covers the submission of contractually agreed deliverables, and not on the basis of working hours. As a consequence, we maintain our opinion to classify the costs of Mr. B….., Mr P…., Mr. P…. and Mr. A…. in subcontracting costs rather than in personnel costs 364 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale 6. Downward adjustment of EUR 9.000, 00 related to Mrs. M…. and Mr. …. These costs were disallowed by the auditors in the absence of any evidence to substantiate the work carried out by those 2 persons and in consideration of the risk of duplication of costs with persons involved in the same project tasks and claimed for the same amounts towards the EC. We have carefully reviewed the complementary information and documentation provided with your letter dated 17 March 2010. In consideration of complementary evidence of different activities carried out by Mrs. C….. / Mrs. M…… and Mrs. N………. I Mr. …….., we accept to overhaul the audit conclusions and to consider the amount of EUR 9.000,00 as eligible. 365 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Personale Furthermore, the Commission would like to underline the importance of providing sufficient and adequate supporting information to justify the costs claimed to auditors in accordance with Article II.3.g of the FP7 Model Contract. In particular, the Commission is of the opinion that the current discussions arisen from the implementation of the audit conclusions could have been prevented if UNI……. had provided the adequate supporting documentation during the audit fieldwork. 366 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: personale 1. lista dei componenti dello staff e la loro funzione nel progetto 2. Per i collaboratori, prova della procedura comparativa per l’assunzione 3. Prospetto di calcolo del costo del personale da cui risulta il costo annuo del dipendente o del collaboratore, evidenziando aliquota contributiva applicata a carico della società e tutti gli altri elementi analitici che lo determinano; 4. Buste paga/cedolini compenso; 5. Contratti stipulati con i collaboratori; 6. Relazione annuale o di fine contratto sull’attività svolta dai collaboratori 7. Le prove di pagamento dello stipendio, dei contributi e delle ritenute fiscali 8. Timesheets mensili dei dipendenti o dei collaboratori debitamente firmati dagli stessi e dal responsabile scientifico del progetto. Sarebbe opportuno che i timesheets riportassero per ogni giorno le ore destinate ad ogni attività anche diverse dal progetto di cui si sta effettuando la verifica. 9. Timbrature di presenza per il personale strutturato 10. La documentazione deve essere accompagnata da una relazione del responsabile dell’ente o della struttura da cui risultino: • la metodologia di determinazione del tempo produttivo, e cioè le ore di lavoro previste dal contratto al netto delle ferie e dei permessi, il costo orario utilizzato ed il suo sistema di calcolo; • la metodologia di rilevazione del tempo dedicato al progetto 367 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Costi indiretti 368 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Costi indiretti Sono i costi della struttura del beneficiario di natura tecnica, amministrativa e logistica La loro natura rende impossibile l’imputazione diretta all’attività del progetto Devono essere calcolati in accordo con le normali pratiche contabili del beneficiario Devono essere ricavati dalla contabilità ufficiale del beneficiario e con essa devono poter essere riconciliati Devono essere eleggibili secondo i principi generali della Commissione 369 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Audit – Findings Costi ineleggibili - IVA sui documenti di spesa - IRAP - Tasse aeroportuali 370 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Spese generali Un Soggetto che ha adoperato il modello AC nel 6° PQ può scegliere: 1.ripartire i costi indiretti in modo analitico 2.metodo semplificato 3.flat rate 4. (transitional) special flat rate 371 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti 1.Metodo analitico beneficiari che dispongono della contabilità analitica in grado di identificare e raggruppare i loro costi indiretti in accordo con i criteri di eleggibilità occorre determinare il “driver” in base al quale ripartire i costi indiretti sui progetti occorre escludere i costi indiretti ineleggibili 372 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti 2.Metodo semplificato Per soggetti in grado di aggregare i propri costi indiretti in centri di costo, non in modo dettagliato (a livello di Centro/Dipartimento), ma solo a livello di soggetto giuridico Distribuzione delle spese generali sul progetto è la voce di costo “personale”, tramite: 373 costo orario del personale % sul costo del personale Regolamentazione della procedura © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 374 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti 2. Metodo semplificato - Esempi a) Determinazione in base al costo orario del personale Costi indiretti dell’organizzazione: 10,000 € Tempo produttivo a livello di Istituzione: 2000 ore annue Hourly rate: 10.000/2000 = 5 Progetto: 600 ore lavorate x 5 = 3000 € Costi indiretti b) Determinazione in base ad una % del costo del personale 375 Costi indiretti dell’organizzazione: 10,000 € Costo del personale: 100.000 € Rate: 10.000/100.000 = 0,1 Progetto: 30.000 € x 0,1 = 3000 € Costi indiretti © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti 3. Flat rate Qualsiasi beneficiario può utilizzare questo metodo prescindendo dal sua sistema contabile Permette di rendicontare il 20% dei costi diretti ad esclusione delle terze parti e dei sub contratti 376 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti 4.Special flat rate (60%) Condizioni per beneficiare del sistema: Soggetti: enti pubblici non-profit, istituzioni di istruzione, organizzazioni/centri di ricerca non-profit, PMI Sistema contabile che non consente di identificare con certezza i costi indiretti sostenuti per il progetto Tipologia di funding scheme: il sistema si applica solo ai CP (Collaborative Projects) e ai NoE (Network of Excellence) Altri funding schemes: le spese generali sono limitate al 7% 377 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Metodi di calcolo dei costi indiretti D. Transitional flat rate (60%) Il sistema Transitional Flat rate prevedeva una rimodulazione della percentuale di ricarica da applicare a partire dal 1° gennaio 2010. A seguito della Decisione della Commissione del 15 giugno 2009, la percentuale di ricarica atta a determinare l’incidenza dei costi indiretti rimarrà invariata per tutta la durata del 7°PQ. 378 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino La compilazione telematica del FORM C © EU CORE Consulting & Studio Cippitani379 Di Gioacchino & Iozzolino Log-in al Participant Portal per accedere ai formulari on-line http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls 380 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Come accedere ai formulari on-line Periodic reporting 381 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino I formulari per i reports Le persone di contatto di ciascun Ente, indicate nel Form A2.2 del NEF durante la fase di negoziazione potranno avere accesso alle piattaforme informatiche predisposte per il loro progetto, selezionando l'opzione My Projects, dopo essere entrati nella home page del Participant Portal. Cliccando su RD si può operare sui report e le Deliverables, cliccando su FR (Financial Reporting) si accede ai FORM C. 382 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Financial Statements – Form C Cliccando sul link Financial reporting si potrà operare sui formulari predisposti dalla Commissione per la compilazione del FORM C. 383 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORCE FORCE = FORm C Editor. Si tratta di un tool informatico predisposto dalla Commissione per consentire l’invio telematico dei FORM C (non è utilizzato per tutti i progetti: alcuni usano il NEF). FORCE è utilizzato per: 384 preparare i FORM C, che saranno precompilati con informazioni aggiornate e corrette per ciascun partecipante (FORCE può essere utilizzato anche per progetti del 6PQ, anche se per questo progetti non è obbligatorio ricorrere a FORCE) Inviare i FORM C in Commissione (la versione cartacea controfirmata da ciascun Beneficiario, deve essere inviata in Commissione in un secondo momento) correggere i FORM C in caso il project officer non li approvi stampare i FORM C che potranno poi essere firmati dal legale rappresentante dell'Ente © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C EDITOR Icona per aggiungere il normale FORM C 385 Icona per aggiungere il FORM di adjustement © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C EDITOR 386 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C EDITOR 390 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Adjustement Nel caso di adjustement, è necessario compilare un Form C aggiuntivo 391 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Adjustement Icona per aggiungere il normale FORM C 392 Icona per aggiungere il FORM di adjustement © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Adjustement 393 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Adjustement 394 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C EDITOR Il Coordinatore deve trasmettere i FORM C in Commissione solo quando ciascun partner ha compilato il proprio. Il Coordinatore ha la possibilità di non accettare un FORM C presentato da un partner, nel caso riscontri delle anomalie 395 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C EDITOR Il Coordinatore ha la possibilità di vedere il Summary di tutti i FORM C dei partner e di procedere all'invio in Commissione A questo punto si potranno stampare e far firmare i propri FORM C dai legali rappresentanti 396 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Informazioni aggiuntive http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html 397 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Financial Statements – FORM C (PDF) http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html 398 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C – Coordination Support Action (b) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani399 Di Gioacchino & Iozzolino FORM C – Coordination Support Action (a) 400 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino FORM C – Collaborative project (b) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani401 Di Gioacchino & Iozzolino FORM C – Collaborative project (a) 402 Firma elettronica del FORM C Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C. Nei progetti che entreranno in vigore dopo questa data i FORM C potranno essere firmati solo per via telematica Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere se mantenere il vecchio sistema oppure passare al nuovo Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare un formale amendment del contratto, utilizzando il template di lettera messo a disposizione dalla Commissione: 403 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Firma elettronica del FORM C Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C. Nei progetti che entreranno in vigore dopo questa data i FORM C potranno essere firmati solo per via telematica Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere se mantenere il vecchio sistema oppure passare al nuovo Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare un formale amendment del contratto, utilizzando il template di lettera messo a disposizione dalla Commissione: 404 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino AUDIT CERTIFICATE 405 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità formali deve essere stipulato un contratto tra l’auditor e il Beneficiario in base al template “Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings on costs claimed under a Grant Agreement financed under the Seventh Research Framework Programme (FP7)” predisposto dalla Commissione Europea deve essere compilata una dichiarazione a firma del legale rappresentante del cliente ( “ Letter of Representation ” ) con data coincidente con il certificato redatto dall’auditor; 406 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità formali è stato modificato il template utilizzato dall’auditor in sede di certificazione. “Independent Report of Factual Findings on costs claimed under a Grant Agreement financed under the Seventh Research Framework Programme (FP7)” 407 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità sostanziali L’attività di controllo degli auditor è stata ampliata attraverso l ’ individuazione di una check-list obbligatoria: “Procedures performer by the auditor” Gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella procedura sono i seguenti: •verifica delle procedure di acquisto atte a dare evidenza del rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e del divieto di conflitto di interesse, è opportuno fornire una analisi per iscritto del rapporto qualità – prezzo alla base della scelta di acquisto dei beni e delle forniture 408 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità sostanziali 409 verifica della specifica previsione nell’Annex I dei sub contratti autorizzati dalla Commissione verifica del totale delle ore lavorate e alla sua corrispondenza con il totale del tempo produttivo utilizzato nel calcolo della paga oraria. © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità sostanziali 410 verifica della correlazione tra i costi sostenuti ed il progetto attraverso l’indicazione sulle fatture ed i contratti corrispondenza tra il rendiconto finanziario e la contabilità del beneficiario (possibile analisi a campione) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità sostanziali In caso di verifica negativa di uno dei punti sopra esposti deve essere annotata dal revisore una eccezione nel certificato di audit 411 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Caratteristiche del rapporto con l’auditor Indipendenza (direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) “I revisori possono informare l’ente sottoposto a revisione sulle questioni sollevate dalla revisione ma dovrebbero astenersi dai processi decisionali interni dell’ente sottoposto a revisione” “L’esistenza di un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti dell ’ ente oggetto della revisione ” rappresenta un rischio per l’indipendenza I revisori possono prestare ai loro clienti servizi diversi dalla revisione contabile ma “il livello dei corrispettivi ricevuti e la struttura di tali corrispettivi possono costituire un rischio per l’indipendenza” 412 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Caratteristiche del servizio reso dall’auditor Il beneficiario è responsabile della predisposizione del Financial Statement Il beneficiario è responsabile delle dichiarazioni necessarie per rendere possibile il lavoro di analisi dell’auditor La possibilità dell ’ auditor di portare a termine le procedure previste dal suo mandato dipende dal libero accesso fornito dal beneficiario alla sua organizzazione e ai suoi documenti contabili 413 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Scopo dell’attività dell’auditor L’auditor pianifica la sua attività in maniera da assicurare l’esperimento di tutte le attività di controllo necessarie alla predisposizione della sua relazione (annex 7° of the grant agreement) Lo scopo dell ’ attività di controllo è quello di assistere la Commissione Europea nella valutazione circa l ’ effettivo rispetto da parte del beneficiario del Grant Agreement in sede di predisposizione del Financial Statement Tali attività devono essere svolte in accordo con: il contratto stipulato con il beneficiario “ the International Standard on related Services (ISRS) 4400 Engagements to permorm Agreed-upon Procedures regarding Financial Information ” promulgate dall ’ IFAC (International Federation of Accountants) “ Code of Ethics for Professional Accountants ” (promulgate dall’IFAC) 414 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure adottate dall’auditor L’auditor adotta procedure e tecniche di indagine ed analisi, ricalcolando, confrontando, ispezionando documenti, scrittura contabili ed assets, ottenendo conferme e dichiarazioni nonché quanto altro necessario per portare a termine le sue procedure. 415 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative al costo del personale Calcolo del costo orario del personale e degli overheads relativi (per tutto il personale caricato nel progetto se in numero minore di 20 unità o per il 20% del totale del personale impiegato se in numero superiore a 20) Indicazione del tempo produttivo in ore e dimostrazione del suo calcolo Analisi del sistema di rilevazione del tempo (time sheets) cartaceo o computerizzato Analisi dello status del personale attraverso la visione dei contratti di lavoro Verifica di eventuali differenza tra i contratti stipulati con il personale rendicontato nel progetto ed il restante personale del beneficiario Nel caso di rendicontazione del costo del personale come media l’auditor verifica che la metodologia di calcolo relativa sia stata correttamente applicata, che i dati da cui la media scaturisce siano rintracciabili nella contabilità del beneficiario, che i dati utilizzati non derivino da stime o budget ma siano reali 416 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative ai sub-contratti Ottenere una descrizione scritta da parte del beneficiario circa le risorse utilizzate provenienti da terze parti e verificare la congruenza con l’annex I Verificare l’applicazione dei principi di corretta gestione: best value for money, trasparenza, parità di trattamento Analisi a campione per più di 20 unità 417 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Documenti da produrre: subcontratti 1. Dichiarazione da cui risulti, per i subcontratti maggiori, in quale parte del’Allegato I è descritto il subcontratto. 2. Documenti che provano l’espletamento delle procedure di selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di interessi. 3. Contratti stipulati con i subcontraenti 4. Fatture emesse dai subcontrenti 5. Timbro sulla fattura che attesta l’utilizzo del servizio nel progetto 6. Relazione e prova delle attività effettivamente svolte 7. Prova del pagamento ( sono ammessi i pagamenti per cassa per spese di modico valore) 418 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative all’equipment Verifica dell’allocazione dell’equipment nel progetto Verifica della procedura d’ammortamento nella contabilità del beneficiario e della sua congruenza con l’importo rendicontato Verifica dei documenti contabili (fatture, DDT, ordini, pagamenti) Analisi a campione per più di 20 unità 419 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative ai travel costs Verifica circa l’applicazione della normale disciplina del beneficiario in materia di rimborso delle spese di trasferta (es. biglietti di 1 classe) Verifica della documentazione comprovante la spesa e della sua imputazione nella contabilità del beneficiario Analisi a campione per più di 20 unità 420 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative ai costi indiretti Ottenere il resoconto del totale dei costi indiretti Verificare la riconciliazione di tale resoconto con la contabilità del beneficiario Verificare che siano esclusi i costi indiretti ineleggibili Verificare che i costi indiretti non collegati all’attività di ricerca siano esclusi dal calcolo “Il giudizio dell’auditor si limita a rilevare i costi ineleggibili elencati dalla Commissione” Accertare l’eventuale uso del “metodo semplificato” Il calcolo del tasso di incidenza delle spese generali (ma non la metodologia) deve essere aggiornato ogni periodo contabile Nel caso dell’uso del metodo semplificato devono essere forniti i calcoli e la documentazione contabile alla base degli aggiustamenti effettuati nei conti annuali (su base finanziaria) al fine di determinate la percentuale di incidenza dei costi generali 421 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative alla conversione delle valute 422 Verifica del criterio utilizzato per la conversione delle valute: deve essere utilizzato il normale criterio in uso dall’ente © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedure relative all’identificazione dei receipts Dichiarazione del beneficiario circa la presenza di eventuali receipts Verifica della contabilità del beneficiario al fine di identificare eventuali receipts 423 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Procedura di identificazione degli interessi Il beneficiario coordinatore del progetto dichiara gli interessi riscossi sul prefinanziamento L’auditor verifica nella contabilità del beneficiario e nei documenti bancari gli interessi maturati 424 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Obiettivi e struttura © EU CORE Consulting & Studio Cippitani425 Di Gioacchino & Iozzolino Iter legislativo 426 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Tappe chiave 30 novembre 2011: la Commissione presenta le sue proposte per il varo del nuovo Programma di finanziamento per ricerca e innovazione, Horizon 2020 24 maggio 2012: il Consiglio definisce la propria posizione negoziale rispetto al Programma, avallando la proposta della Commissione 20 dicembre 2012: il Parlamento adotta la Risoluzione-Madurell che definisce la propria posizione sul Programma, proponendo una serie di emendamenti alla proposta della Commissione 28 giugno 2013: il Parlamento approva il budget di Horizon (70,2 miliardi di Euro) 22 dicembre 2013: inizio previsto del nuovo Programma (apertura primi bandi) 427 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Principali caratteristiche Il nuovo sistema di finanziamento comunitario destinato ad attività di ricerca e innovazione si chiamerà "The Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation". La proposta di allocazione finanziaria è pari a 70,2 miliardi di Euro, incluse le risorse destinate ad EURATOM (circa 68.2 miliardi senza EURATOM) Il programma avrà durata settennale (2014-2020) Principali obiettivi definiti e basati su Europa 2020 e l’iniziativa faro Unione dell’Innovazione: Rispondere alla crisi economica, investendo in occupazione e crescita Affrontare le preoccupazioni dei cittadini: ambiente, salute, sicurezza, tenore di vita Rafforzare la posizione globale della UE in ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico Integrare interventi europei/nazionali/regionali con finanziamenti pubblici e privati 428 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dotazione finanziarie dei precedenti programmi quadro H2020: 70,2 miliardi FP7: 55,8 miliardi Fonte: Massimo Gaudina, ERC, ll nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (2014-2020), PPT 429 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dotazione finanziaria Excellent Science ERC FET Azioni Marie Curie Infrastrutture di ricerca Industrial Leadership Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali Accesso al capitale di rischio Innovazione nelle PMI Sfide della Società Salute, cambiamenti demografici e benessere Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bio-economia Energia sicura, pulita ed efficiente Trasporti intelligenti, verdi ed integrati 31,73% 17% 3,50% 8% 3,23% 22,09% 17,60% 3,69% 0,80% 38,53% 9,70% 5% 7,70% 8,23% Clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime 4% "Europe in a changing world" - società innovative e inclusive 1,70% Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini Spreading excellence and widening participation Science with and for Society EIT JRC (non nucleare) 2,20% 1,06% 0,60% 3,52% 2,47% 430 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Dotazione finanziaria La proposta di allocazione finanziaria è pari a 68,2 miliardi di Euro 431 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità rispetto al passato Non è semplicemente l’Ottavo Programma Quadro… Si tratta di un programma di maggior respiro in quanto: ingloba al suo interno, oltre alle iniziative del 7PQ, anche la maggior parte delle linee di finanziamento che costituivano il Competitiveness and Innovation Programme (il CIP) e i finanziamenti dell’EIT è caratterizzato da una forte connessione e complementarietà con i Fondi strutturali, che nella nuova programmazione hanno come priorità chiave la ricerca e l’innovazione, da finanziarsi però solo previa definizione di ″strategie di specializzazione intelligente″ Cf: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 432 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Stairway to excellence Fonte: Giuseppe Ruotolo, DG Ricerca e Innovazione, La dimensione dell’innovazione in H2020, PPT (Bruxelles, 16 aprile 2013) 433 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre Novità Integrazione di ricerca e innovazione in un programma a sostegno dell'intero ciclo dell’innovazione (from idea to market) Maggiore accesso ai finanziamenti e ad altre forme di sostegno a favore delle PMI H2020 incoraggia la partecipazione delle PMI a tutti gli obiettivi specifici (obiettivo è di portare a circa il 20% il totale degli stanziamenti combinati destinati alle PMI) Particolare attenzione sugli impatti e sullo sfruttamento dei risultati della ricerca Rafforzamento della cooperazione internazionale Semplificazione delle regole di partecipazione (ad es. solo 3 pilastri ed un unico insieme di regole di partecipazione) 434 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre Novità Spreading excellence and widening participation Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca incentivi appropiati per stimolarela partecipazione al programma da parte di regioni tradizionalmente meno attive e incentivare la partecipazione del c.d. ″First time applicants″ Il PE ha infatti ottenuto l’inserimento nel budget di H2020 di un capitolo specifico destinato a sostenere azioni di twinning e teaming fra enti di ricerca, di supportare l’accesso a network internazionali e rinforzare le sinergie con la politica di coesione Beneficerà dello1,06% della dotazione di bilancio per H2020 435 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre Novità Science with and for Society Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca una budget line a sé dedicata a promuovere l’integrazione armoniosa dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nella società europea Tale allocazione finanziaria potrà essere inoltre utilizzata per aumentare l’attrattività delle carriere scientifiche, specialmente per i giovani Beneficerà dello 0,6% della dotazione di bilancio per H2020 436 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Altre Novità Fast track to innovation (a partire dal 2015) Il Parlamento europeo ha ottenuto l’inclusione in Horizon 2020 di un nuovo schema di finanziamento volto a prevedere una sorta di corsia preferenziale accelerata per alcuni tipi di progetti. Tale schema prevede: Sostegno per tutti i partecipanti, incluse sia le PMI che le grandi imprese; Bandi aperti per le proposte (bottom up driven), con 3 cut-off dates all’anno Consorzi piccoli (massimo 5 partecipanti), progetti innovativi, close to the market, riguardanti qualsiasi ambito tecnologico dei pilastri “leadership in enabling and industrial technologies” e “Societal challenges”. La nuova procedura sarà testata a partire dal 2015 con una fase pilota. Sulla base degli esiti di tale valutazione, lo strumento potrà trovare un’applicazione più estesa a partire dal 2018. 437 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Struttura del programma HORIZON 2020 persegue tre priorità: 1 Generare l’eccellenza scientifica Creare una leadership industriale europea Affrontare i problemi della società EXCELLENT SCIENCE INDUSTRIAL LEADERSHIP SOCIETAL CHALLENGES 438 2 3 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Struttura del programma EXCELLENT SCIENCE ERC Ricerca di frontiera per i migliori team individuali FET (Future and Emerging technologies) Ricerca collaborativa in nuovi settori d’innovazione (non più solo ICT) MARIE CURIE Opportunità di formazione e carriera per Ricercatori eccellenti Infrastrutture di ricerca (& infrastrutture elettroniche in rete) Accesso ad infrastrutture di livello mondiale INDUSTRIAL LEADERSHIP SOCIETAL CHALLENGES Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, produzione e lavorazione avanzata, spazio • Sanità, cambiamenti demografici e benessere Accesso ai finanziamento con capitale di rischio Sostegno ai finanziamenti privati e di capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione • Energia da fonti sicure, pulita ed efficiente 1 Innovazione nelle PMI Stimolare tutte le forme di innovazione in tutte le tipologie di PMI • Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia • Trasporti intelligenti, ecologici ed integrati • Azione per il clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime • Società inclusiva, innovativa e sicura 2 Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (EIT) Centro di Ricerca Congiunto (JRC) 439 3 EURATOM (2014-2018) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Obiettivi fondamentali 1.Generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l’eccellenza scientifica dell’Unione a livello internazionale; 1 2.Promuovere la leadership industriale sostenendo la ricerca e l’innovazione dell’industria europea (PMI comprese); 3.Innovare per affrontare le grandi sfide globali dei nostri tempi (tra cui in particolare il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, salute e l’invecchiamento della popolazione). 440 2 3 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità - Strumento PMI Introduzione di uno strumento di finanziamento dedicato esclusivamente alle PMI, che ingloba in un unico strumento diversi programmi e iniziative a sostegno della PMI, spalmati tra FP7 e CIP nella precedente programmazione Destinato a PMI altamente innovative, desiderose di crescere e internazionalizzarsi È possibile la partecipazione di un’unica PMI, sebbene la collaborazione sia altamente consigliata) Lo strumento può essere applicato a tutti i bandi di Societal Challenges delle Tecnologie abilitanti e industriali (Industrial Leadership) Le PMI potranno dunque partecipare ai bandi di H2020 utilizzando sempre le stesse regole e seguendo procedure più semplici 441 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità - Strumento PMI INPUT Descrizione idea in un Business Plan I (~10pp.) PRINCIPALI ATTIVITÀ Fattibilità Risk assessment Gestione IPR Ricerca partner Design study Pilot OUTPUT Business plan II FINANZIAMENTO: Lump sum ~€50.000 per ~6 mesi 442 INPUT Business Plan II + plan attività fase 2 (~30pp.) PRINCIPALI ATTIVITÀ Sviluppo prototipi Testing,Piloting Miniturizzazione,Scale-up Market replication OUTPUT Business plan III (investitor ready) FINANZIAMENTO: Cost reimbursement tra 1 a 3MEURO per 12/24 mesi (100% o 70% per attività vicine al mercato) INPUT Business Plan III OPPORTUNITÀ Quality label per fase I e II Accesso facilitato al finanziamento privato Supporto attraverso attività di rete, formazione, supporto per la gestione di IPR, attività di dissemination e knowledgesharing FINANZIAMENTO: nessun finanziamento diretto © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Novità - Strumento PMI (business coaching) Due obiettivi principali: Migliorare il potenziale e l’impatto commerciale della partecipazione delle PMI allo strumento Ottenere cambiamenti tangibili nell’organizzazione Coaching previsto durante tutte le tre fasi Coaching fornito attraverso un pool di coaches identificato e gestito da Enterprise Europe Network Durata media del coaching: tra i 12 e 18 mesi, da definirsi comunque caso per caso, sulle base delle effettive esigenza 443 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Soggetti eleggibili e Strumenti di finanziamento © EU CORE Consulting & Studio Cippitani444 Di Gioacchino & Iozzolino Paesi Eleggibili In linea di principio la partecipazione a Horizon è aperta a tutti i Paesi del mondo, ma le modalità di partecipazione variano a seconda dei Paesi Stati Membri dell’Unione Europea Paesi Associati al Programma Quadro* Hanno accesso a tutti i bandi Paesi Partner di Coop. Internazionale (ICPC)** Possono partecipare se i consorzi di cui fanno parte abbiano già raggiunto il numero minimo di partecipanti il valore aggiunto apportato dalla loro partecipazione al sia ben evidenziato se il bando è orientato alla cooperazione internazionale Paesi industrializzati ad alto reddito Possono partecipare sulla base dell’auto-finanziamento, tranne in casi eccezionali 445 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Paesi Associati e Paesi ICPC L’elenco aggiornato è sempre pubblicato sui documenti di riferimento della call su … Attualmente i Paesi Associati sono i seguenti: Paesi Associati ad Horizon Paesi di Coop. Internazionale (ICPC) 446 L’elenco aggiornato è sempre pubblicato sui documenti di riferimento della call (Annex I al WP) su …: I Paesi ICPC comprendono i Paesi dell’ex Unione Sovietica, i Paesi in via di sviluppo, i Paesi partner siti sulle sponde del Mediterraneo © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Chi può partecipare Possono prendere parte ad Horizon: università, centri di ricerca, multinazionali, PMI, enti pubblici e singoli individui di qualunque parte del mondo. In linea di massima, il partenariato minimo deve essere costituito da tre partecipanti indipendenti provenienti da tre diversi Stati Membri (MS) o Paesi Associati (AC) Tuttavia in alcuni bandi/azioni può essere richiesto un partenariato più ampio; inoltre è ammessa la partecipazione di un solo ente ad alcune iniziative (ad es. alcune iniziative ERC e Marie Curie, bandi finanziati attraverso lo strumento per le PMI, progetti finanziati attraverso azioni di supporto) 447 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Gli strumenti di finanziamento © EU CORE Consulting & Studio Cippitani448 Di Gioacchino & Iozzolino 1. Collaborative Projects – CP Strumento più diffuso, in quanto finanzia attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuove conoscenze Sostegno a progetti di ricerca svolti da consorzi con partecipanti appartenenti a vari Paesi per sviluppare nuova conoscenza, nuova tecnologia, prodotti, attività dimostrative o risorse comuni per la ricerca Le dimensioni, l’entità e l’organizzazione dei progetti possono variare a seconda del settore e dell’argomento I progetti possono essere azioni di ricerca specifiche su piccola o media scala oppure progetti integrati su ampia scala Si suddividono in due tipologie a) CP R&D / Innovation projects, con contributo pari al 100% dei costi eleggibili b) CP CTM (Close To Market) projects, con contributo pari al 70% dei costi eleggibili, che può scendere al 50% nel caso di progetti pilota su ampia scala 449 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 2. Coordination and Support Actions 1. CSA-CA (Coordination). Questi progetti prevedono la costituzione di un partenariato internazionale sono finalizzati alla creazione e al coordinamento di reti e attività su argomenti specifici, che spesso costituiscono la base per azioni di ricerca più ampie possono finanziare attività di varia natura, tra cui ad esempio, l’organizzazione di eventi, gli scambi di personale, la condivisione e la diffusione di buone prassi. Durata: indicativamente tra 9-18 mesi 2. CSA (Support). Questi progetti possono essere sostenuti anche da una sola Istituzione possono essere finalizzati a delineare future politiche di sviluppo tecnologico e ricerca, a contribuire all’implementazione del Programma Quadro, a promuovere la partecipazione di PMI al programma Cooperation etc. spesso consistono nella realizzazione di un’attività specifica e/o di un solo evento possono finanziare attività di varia natura, tra cui attività di monitoraggio, organizzazione di eventi di varia natura, attività di supporto e diffusione dei risultati, attività di comunicazione etc. Durata: indicativamente tra 18-36 mesi 450 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 2. Coordination and Support Actions CSA-CA (Coordination). Attività principali: Obiettivo: favorire il coordinamento di attività di ricerca Interlocutori: principalmente Università, centri di ricerca, mondo industriale Durata media: 2-3 anni Consorzio: 13-26 partecipanti Finanziamento 0,5-2M€ (generalmente intorno a 1M€) Organizzazione di eventi Realizzazioni di studie e nalisi Scambio di personale Scambio e diffusioni di buone prassi Istituzione di expertgroups/focus groups Dissemination e management 451 2. Coordination and Support Actions CSA-SA (Support). Obiettivo: contribuire a delineare future politiche di sviluppo tecnologico e ricerca, all’implementazione del Programma Quadro, a promuovere la partecipazione di PMI al programma Cooperation, a diffonderne i risultati Interlocutori: principalmente Università, centri di ricerca, mondo industriale Durata media: 9-30 mesi Consorzio: 1-15 partecipanti Finanziamento: 0,03-3M€ (generalmente intorno a 0.5M€) Attività principali: Organizzazione di conferenze, seminari, expert-groups/focus groups Attività di monitoraggio Feasibility studies Sviluppo di strategie per la ricerca e innovazione Azioni di comunicazione e diffusione dei risultati 452 3. Strumento per le PMI Introduzione di uno strumento di finanziamento dedicato esclusivamente alle PMI, che ingloba in un unico strumento diversi programmi e iniziative a sostegno della PMI, spalmati tra FP7 e CIP nella precedente programmazione Destinato a PMI altamente innovative, desiderose di crescere e internazionalizzarsi È possibile la partecipazione di un’unica PMI, sebbene la collaborazione sia altamente consigliata) Lo strumento può essere applicato a tutti i bandi di Societal Challenges delle Tecnologie abilitanti e industriali (Industrial Leadership) Le PMI potranno dunque partecipare ai bandi di H2020 utilizzando sempre le stesse regole e seguendo procedure più semplici 453 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 3. Strumento per le PMI INPUT Descrizione idea in un Business Plan I (~10pp.) PRINCIPALI ATTIVITÀ Fattibilità Risk assessment Gestione IPR Ricerca partner Design study Pilot OUTPUT Business plan II FINANZIAMENTO: Lump sum ~€50.000 per ~6 mesi 454 INPUT Business Plan II + plan attività fase 2 (~30pp.) PRINCIPALI ATTIVITÀ Sviluppo prototipi Testing,Piloting Miniturizzazione,Scale-up Market replication OUTPUT Business plan III (investitor ready) FINANZIAMENTO: Cost reimbursement tra 1 a 3MEURO per 12/24 mesi (100% o 70% per attività vicine al mercato) INPUT Business Plan III OPPORTUNITÀ Quality label per fase I e II Accesso facilitato al finanziamento privato Supporto attraverso attività di rete, formazione, supporto per la gestione di IPR, attività di dissemination e knowledgesharing FINANZIAMENTO: nessun finanziamento diretto © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 3. Strumento per le PMI (business coaching) Due obiettivi principali: Migliorare il potenziale e l’impatto commerciale della partecipazione delle PMI allo strumento Ottenere cambiamenti tangibili nell’organizzazione Coaching previsto durante tutte le tre fasi Coaching fornito attraverso un pool di coaches identificato e gestito da Enterprise Europe Network Durata media del coaching: tra i 12 e 18 mesi, da definirsi comunque caso per caso, sulle base delle effettive esigenza 455 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 4. Incentivi/premi Strumento di finanziamento introdotto ex novo in H2020 Istituito per contribuire ad abbattere le barriere di accesso ai finanziamenti e di consentire la mobilizzazione di nuovi talenti Modalità di funzionamento: il Work-programme identifica una “sfida” (tecnologica, scientifica o sociale) e mette in palio un premio per chi riesca a trovare una soluzione efficace ed altamente innovativa 456 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 5. Pre-commercial procurement (PCP) e Public Procurement of Innovation (PPI) Strumenti di finanziamento introdotti ex novo in H2020 Si tratta di procedure d’appalto per servizi di R&S, la cui necessità è stata avvertita in quanto gli Enti pubblici non sono soliti indire gare per lo svolgimento di attività di R&S che presentino alto potenziale e rischi medielevati, col risultato che soluzioni innovative alle sfide della società non vengono esplorate a sufficienza. Entrambe le procedure implicano una condivisione del rischio tra Ente/i appaltante/i e fornitori, con una conseguente riduzione del rischio stesso per entrambe le parti. Il PCP si esplica nella fase in cui i fornitori devono ancora effettuare ricerca di base e sviluppo pre-commerciale di un’innovazione Il PPI si esplica in cui l’innovazione è pronta per l’immissione e diffusione sul mercato 457 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino 6. e 7. Marie Curie e ERC 6. Marie Curie Strumento finalizzato a finanziare lo sviluppo e la carriera dei ricercatori (Dottorati di ricerca, borse post dottorali, cooperazione e formazione nelle imprese) Utilizzato solo nell’asse Excellent Science (Azioni Marie Curie) 7. Progetti individuali ERC 458 Utilizzato solo nell’asse Excellent Science (Azioni ERC) © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le regole di partecipazione © EU CORE Consulting & Studio Cippitani459 Di Gioacchino & Iozzolino Semplificazione… La semplificazione delle regole di partecipazione di H2020 rispetto al 7PQ persegue i seguenti 3 obiettivi: 1. Ridurre i costi di partecipazione 2. Accelerare i processi di gestione dei progetti 3. Ridurre l’incidenza di errori finanziari DA OTTENERSI ATTRAVERSO Una semplificazione strutturale: integrazione degli strumenti di finanziamento relativi alla ricerca e all’innovazione dell’UE in un unico programma specifico di finanziamento con un unico insieme di regole di partecipazione Una semplificazione delle regole di finanziamento, che sarà realizzata anche attraverso la revisione delle Financial Guidelines 460 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Che cosa rimane invariato rispetto al 7PQ: Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti rimane il metodo principale di finanziamento Che cosa cambia: Nessuna distinzione tra i beneficiari per quanto riguarda i tassi di rimborso (tranne che per le azioni di innovazione vicine al mercato) Costi indiretti sempre calcolati con un flat rate del 25% Profonda revisione degli strumenti di finanziamento: sono eliminati i Network of Excellence vengono introdotti nuovi strumenti di finanziamento studiati specificatamente per favorire il supporto all’innovazione (i.e. strumento specifico per le PMI, appalti precommerciali, incentivi) Potenziate le possibilità di ricevere prestiti dedicati e strumenti di finanziamento di capitale incrementato l’uso di lump-sums, flat rates e scales of unit costs 461 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Contributo finanziario della Commissione: Fino al 100% del totale dei costi eleggibili Fino al 70% del totale dei costi eleggibili per azioni più legate al mercato (ad es. la realizzazione di prototipi, testing, attività di dimostrazione, sviluppo sperimentale, piloting activity, azioni cofinanziate). Tipo di attività Ricerca e Sviluppo Attività vicine al mercato Metodo per il calcolo dei costi Tipologia beneficiario Università e centri di ricerca Costi diretti eleggibili+costi indiretti flat rate Costi diretti eleggibili+costi indiretti flat rate PMI e grande industria 100%+25% 100%+25% 70*%+25% * Per progetti su larga scala, il contributo potrebbe scendere al 50%, come si evince dalla lettura di alcuni WPs 462 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Costi diretti: Rimborso semplificato dei costi diretti effettivi, con un’accettazione più diffusa delle pratiche contabili abituali dei beneficiari, compresa, probabilmente, l’ammissibilità di alcune imposte e tasse (IVA) 463 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Draft del GA: «The estimated budget for the action is set out in Annex II. It contains estimated costs and sets out the forms of costs, broken down by beneficiary (or linked third party) and budget category. The estimated budget breakdown indicated in Annex II may be adjusted by transfers of amounts between beneficiaries or between budget (or both). This does not require an amendment (see Article XX), if the action is implemented as described in Annex I. 464 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Tempo produttivo: Occorre fornire l’evidenza delle ore dedicate al progetto attraverso un “time recording system” Se la persona lavora esclusivamente sul progetto il time recording system non è necessario ma il beneficiario deve attestare la circostanza con una dichiarazione firmata Il grant agreement determina il contenuto minimo del "time recording system" ed il valore del tempo produttivo annuo da utilizzare per il calcolo del costo del personale 465 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Tempo produttivo/2: Draft di GA «For the ‘number of annual productive hours’, the beneficiaries may choose one of the following: (i) 1720 hours for persons working full time, or (ii) the standard number of annual hours generally applied by the beneficiary for its personnel in accordance with its usual cost accounting practices or 90% of the standard annual workable hours, whichever is the higher». 466 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Calcolo dei costi indiretti: 25% flat rate sul totale dei costi diretti ad esclusione dei subcontratti e delle risorse messe a disposizione da terzi non utilizzate nelle sedi del beneficiario I Work Programmes e le Calls possono prevedere rimborsi nella forma delle lump sum o della scale of unit costs 467 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Certificazione dei financial statement: Previsti solo al momento del rendiconto finale Quando la richiesta di finanziamento supera i 325.000 euro Certificazione della metodologia: Per i beneficiari che intendono rendicontare i costi del personale nella forma dei “scale of units costs” 468 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Le principali modifiche alle regole di partecipazione Partecipazione internazionale: Incrementata rispetto al 7PQ, ma con una maggiore protezione degli interessi dell’UE Time to grant Time to grant di 8 mesi: 5 mesi per comunicare gli esiti delle valutazioni+3 mesi per giungere alla firma del Grant Agreement. Un margine di flessibilità sarà concesso per le azioni ERC, per altri progetti particolarmente complessi o nel caso in cui i partecipanti richiedano più tempo per espletare le pratiche connesse con la negoziazione …quindi la situazione non cambierà molto !! 469 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Contatti EU CORE Consulting Studio Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino Via S. Teresa 15 – 10121 Torino Via Margutta 1/A – 00187 Roma Email: [email protected]; [email protected] Website: www.eucore.eu;www.cippitanidigioacchino.eu 470 © EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino