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Diapositiva 1 - Dipartimento di Educazione e scienze umane

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Diapositiva 1 - Dipartimento di Educazione e scienze umane
Rendicontazione e audit dei progetti del
7°PQ – CORSO AVANZATO
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
Diritti riservati e riproduzione vietata.
È inoltre vietato diffondere queste dispense attraverso la pubblicazione su siti internet
Indice degli approfondimenti
Ruolo del coordinatore
Modifiche del contratto
Entrate e Interessi attivi
Terze Parti
Subcontratti
Principi di rendicontazione
Viaggi e soggiorno
Altre tipologie di costi diretti
Costo del personale
Tipologie di personale coinvolte nei progetti di ricerca
Costi indiretti
Horizon 2020

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2
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Il ruolo del coordinatore
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Ruolo del coordinatore
Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 1)

“I beneficiari sono rappresentati nei confronti della Commissione dal coordinatore,
che funge da intermediario per qualsiasi comunicazione tra la Commissione”

La Commissione “dialoga” esclusivamente con il Coordinatore, utilizzando i contatti
forniti dai proponenti in fase di preparazione della proposta.

Tutte le comunicazioni ufficiali della Commissione sono inviate solo al Coordinatore, a
partire dagli esiti della valutazione delle proposte

È poi compito del coordinatore condividere con i partner le informazioni ricevute dalla
Commissione.

Durante un progetto solo il coordinatore può dialogare con la Commissione: ciò è
precluso agli altri partner. Ad es. il Coordinatore invia la proposta attraverso l’EPSS,
si interfaccia con la Commissione durante la fase di negoziazione, raccoglie i dati
necessari per la redazione dei report.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Ruolo del coordinatore
Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 2)

“Il contributo finanziario della Comunità al progetto è versato al coordinatore che lo
percepisce a nome dei beneficiari.

Il versamento del contributo finanziario della Comunità al coordinatore libera la
Commissione dai suoi obblighi in materia di pagamenti”.

La Commissione versa il contributo comunitario in tranche successive solo ed
esclusivamente sul conto dell’Istituzione coordinatrice.

È compito del coordinatore trasferire ai partner le somme spettanti a seconda di
quanto sancito nei documenti contrattuali (Core Grant Agreement e annessi, Annex I
ed eventuale Consortium Agreement)
5
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Ruolo del coordinatore
Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 3)





Ha il compito di gestire il contributo finanziario della Comunità e provvede affinché tutti i
pagamenti siano effettuati a favore degli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati;
Tiene i registri e la contabilità finanziaria in modo da poter determinare in qualsiasi
momento che percentuale del contributo finanziario della Comunità è stato versato a
ciascun beneficiario ai fini del progetto.
È compito del coordinatore garantire un adeguato flusso di denaro nelle casse dei partner
per garantire loro la possibilità di realizzare le attività previste dal progetto
Tuttavia, specie se si lavora con partner con scarsa esperienza nella partecipazione in
programmi comunitari (specie se privati o provenienti da Paesi terzi), può essere utile che
il coordinatore eviti di trasferire immediatamente tutti i fondi disponibili. IMPORTANTE
definire clausole ad hoc nel Consortium Agreement.
ATTENZIONE: questa prassi non deve però creare difficoltà agli altri partner, ponendoli
nella situazione di non riuscire ad assolvere gli obblighi contrattuali. Un simile
atteggiamento è di fatto in contrasto con il GA e la Commissione potrebbe, in linea teorica,
richiedere una revisione del CA
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Ruolo del coordinatore
Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2, 3)


Informa la Commissione della distribuzione del contributo finanziario della Comunità e
della data dei trasferimenti a favore dei beneficiari
Il coordinatore deve tenere traccia dei bonifici effettuati ai singoli partner durante
l’intera vita del progetto, perché la Commissione richiederà questo dato 30 giorni
dopo aver effettuato il final payment (i.e. FINAL REPORT ON THE DISTRIBUTION
OF THE FINANCIAL CONTRIBUTION)
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Ruolo del coordinatore
Obblighi contrattuali inderogabili (cf. Annex II, II.2,3 )

Esamina i reports per verificare la coerenza con gli incarichi previsti dal progetto
prima di trasmetterle alla Commissione

Il coordinatore è responsabile di fronte alla Commissione per l’invio dei report
scientifici e finanziari.

È quindi necessario che il coordinatore
 organizzi le attività di reporting nell’ambito del partenariato, assicurandosi che
ciascun partner invii le informazioni indispensabili per la redazione dei report
 assembli materialmente i report tecnico-scientifici. Per quanto riguarda gli aspetti
finanziari ciascun beneficiario dovrà preparare il proprio FORM C e sarà
pertanto individualmente responsabile della informazioni qui contenute.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Per riassumere…

Formalmente il coordinatore non ha maggiori diritti rispetto agli altri
beneficiari, ma soltanto oneri maggiori, che si traducono nelle seguenti
responsabilità
 Controllo di gestione finanziaria del progetto
 Gestione delle comunicazioni con la Commissione, anche per questioni
ive a singoli partner
 Responsabilità di fornire per tempo alla Commissione i report previsti dal
contratto

Il Coordinatore non può demandare la gestione finanziaria del contributo a
terzi. Tuttavia tutte le altre attività di management possono essere demandate
ad altri partner oppure affidate a terzi.

Il Coordinatore non necessariamente deve coordinare anche le attività di
ricerca.
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Qualificazione civilistica del coordinatore
Il Coordinatore è un mandatario dei co-beneficiari (v. artt. 1984 ss. code civil belge; cfr.
art. 1703 ss. c.c.)
Il mandato è:
legale/contrattuale
con rappresentanza
collettivo
a titolo gratuito
nell’interesse
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dello stesso mandatario
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Mandato legale/contrattuale
Il mandato è basato su di un rapporto contrattuale, ma una parte del contenuto è
stabilita dalla base giuridica del 7°PQ
Obbligo di rendiconto:
Art. 1993 (code civil belge). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et
de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand
même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant
Sotto il profilo fiscale questo comporta la neutralità tributaria dei passaggi tra
coordinatore e beneficiari (Cfr. art. 2, d.P.R. 633/1972; Circolare 41/2003 Min.Lav.;
Risoluzione 135/E/03 Agenzia delle Entrate
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Mandato con rappresentanza
Il Coordinatore rappresenta (art. 1998, code civil belge; art. 1704 c.c.) i co-beneficiari
nei rapporti con la Commissione.
Obbligo di rendiconto:
Art. 1993 (code civil belge). Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et
de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand
même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant
Sotto il profilo fiscale questo comporta la neutralità tributaria dei passaggi tra
coordinatore e beneficiari (Cfr. art. 2, d.P.R. 633/1972; Circolare 41/2003 Min.Lav.;
Risoluzione 135/E/03 Agenzia delle Entrate
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Mandato speciale

Il mandato conferito al coordinatore è speciale (v. art. 1987 code civil belge), perché
riguarda esclusivamente i rapporti con la Commissione nell’ambito del contratto di
ricerca.

Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son
mandat

Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le
mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu
être fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Per i rapporti con i terzi ciascun contraente mantiene la propria autonomia
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Mandato collettivo

Il coordinatore riceve un mandato collettivo, essendogli conferito da più soggetti
congiuntamente.

Le decisioni vanno prese dai mandanti: all’unanimità a meno diversamente previsto
(per es. nel Consortium Agreement)

Il mandatario potrà prendere decisioni urgenti ed indifferibili (cfr. art. 1998, al. 2, code
civil belge; art. 1711, co. 2, c.c.), che dovranno comunque essere ratificate dagli altri
contraenti, anche tacitamente (v. art. 1998, al. 2,.; art. 1712, co. 2, c.c.).
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Mandato nell’interesse dello stesso mandante

Infine il mandato conferito al coordinatore è nel suo stesso interesse, visto che egli è
tra coloro che eseguono il progetto di ricerca.

In base ai principi del mandato, inoltre, i contraenti possono revocare il mandato al
coordinatore. Tuttavia, trattandosi di mandato collettivo e nell ’ interesse del
mandatario, la revoca può avvenire solo per giusta causa, e cioè per un
inadempimento grave (cfr. artt. 1724 e 1726 c.c.; cfr. giurisprudenza sul mandat
d’intérêt commun
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Mandato a titolo gratuito

Il mandatario non percepisce un compenso per la sua attività da parte dei mandanti

Tuttavia: sono finanziabili le spese di coordinamento e sarà rimborsato «des
pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui
lui soit imputable» (art. 2000 code civil belge).

Non è applicabile la regola per cui la responsabilità del mandato a titolo gratuito è
da considerarsi con minore rigore (art. 1992 code civil b.), in considerazione degli
interessi non solo privati in gioco, i vantaggi anche patrimoniali del mandato, il
carattere professionale del mandante.
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Responsabilità collettiva

La realizzazione delle attività scientifiche è un obbligo dei beneficiari (responsabilità
collettiva tecnica): se un beneficiario svolge la sua parte di attività, l’intero
partenariato deve trovare una soluzione

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, ciascun beneficiario è responsabile per la
gestione del contributo che gli viene elargito. Il coordinatore non è responsabile della
cattiva gestione dei fondi da parte di ciascun beneficiario.

La responsabilità collettiva finanziaria prevista nel 6° PQ è stata abolita nel 7° PQ.

La Commissione per tutelarsi da eventuali beneficiari inadempienti ha istituito il
Fondo di Garanzia
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Responsabilità del Coordinatore

Il Coordinatore è responsabile per l’inadempimento dei suoi doveri

Tra le ipotesi di inadempimento “l’abuso di potere”

Revoca da parte della Commissione

Revoca da parte dei cobeneficiari

Risarcimento del danno
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Ipotesi di modifica del contratto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Aggiunta di uno o più beneficiari
2) Recesso o esclusione di un beneficiario
3) Cambio del coordinatore
4) Parziale trasferimento di diritti e obblighi
5) Modifica del titolo o acronimo del progetto (Art. 2 GA)
6) Modifica della durata e della start date (Art. 3 GA)
7) Modifica del reporting periods (Art. 4 GA)
8) Variazione del contributo della UE (Art. 5 GA)
9) Contributo come lump sum a un partecipante ICPC (Art. 5.2 GA)
10) Modifica dei dati bancari del coordinatore (Art. 5 GA)
11) Modifica dell’ammontare del prefinanziamento e del Guarantee Fund (Art. 6 GA)
12) Aggiunta, rimozione o modifica di una clasusola speciale (Art. 7 GA)
13) Cambio dei dati riguardanti le comunicazioni tra Commissione e Coordinatore (Art. 8
GA)
14) Modifica dell’Allegato I (Description of Work)
15) Modifiche richieste dopo la sospensione del progetto.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Cambio del Coordinatore
Nel caso in cui il nuovo Coordinatore sia già beneficiario:
 Richiesta scritta del vecchio e nuovo coordinatore alla Commissione (una lettera o
due lettere separate)
 Modifica dell’Allegato I
 GPF con I dati bancari, la e-mail e l’indirizzo per le comunicazioni (cfr. Art. 8 GA)
 Documenti finanziari se richiesti
Se il Coordinatore non è ancora beneficiario, oltre i documenti sopra elencati:
 Form B of the new beneficiary
 GPF
 Documenti legali e finanziari
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Cambio del Coordinatore
Nel caso in cui il coordinatore recede dal GA o nel caso di
risoluzione:
Si applicano le regole viste in precedenza
Se non vi è accordo con il precedente Coordinatore, la
richiesta è accompagnata da una lettera firmata da tutti i
beneficiari e da una lettera con le osservazioni del
Coordinatore precedente (o dalla prova che gli è stata
richiesta)
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Se il coordinatore cambia ente occorre modificare il
Grant Agreement?
Se la domanda significa che il responsabile scientifico del
coordinatore va a lavorare presso un altro ente, la risposta è
che questo fatto di per sé non modifica il Grant Agreement.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
L’ente che assume il coordinamento scientifico non
vuole occuparsi del coordinamento amministrativo.
Cosa conviene fare?
Un altro beneficiario potrà svolgere l’attività di coordinatore
amministrativo (e quindi di Coordinatore del progetto).
Non è invece legittimo subcontrattare le attività di
coordinamento, se non per servizi di consulenza di supporto.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
L’amendment del contratto
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani24
Di Gioacchino & Iozzolino
Caratteristiche delle modifiche








Può essere realizzato solo per iscritto (mediante scambio di lettere tra Commissione e
Coordinatore in nome del partenariato)
Entra in vigore dalla data stabilita dalle parti, se specificata, altrimenti dalla data di
approvazione della Commissione (non ha effetto retroattivo a meno che non sia
concordato dalle parti)
L’Amendment può essere effettuato solo in seguito all’entrata in vigore del GA e prima
del pagamento finale
Deve essere firmato dai rappresentanti legali, ovvero dall’Authorising Officer per la
Commissione e dal Legale Rappresentante dell’istituzione coordinatrice
Le altre disposizioni contrattuali non considerate dalla modifica rimangono inalterate
L’Amendment diventa parte integrante del GA.
I contenuti dell’Amendment devono essere compatibili con le regole di partecipazione e
le altre disposizioni contrattuali
Tali disposizioni non possono avere come effetto una disparità di trattamento tra i
beneficiari
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Procedura di modifica del contratto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regola generale:
1.
2.
La richiesta di Amendment deve essere presentata per iscritto dal coordinatore
con Racc A/R.
Alla richiesta di Amendment deve seguire una lettera di risposta da parte della
Commissione, che potrà
a. Accettare in toto la richiesta di Amendment attraverso una Acceptance Letter
b. Rifiutare in toto la richiesta di Amendment attraverso una Rejection Letter
c. Concordare solo parzialmente con la richiesta di Amendment e in tal caso
 richiedere al coordinatore di inviare una nuova richiesta
 proporre al coordinatore un nuovo Amendment, attraverso l’invio di un
Amendment Letter
In assenza di risposta della Commissione entro 45 giorni dal ricevimento la richiesta si considera respinta (art.
II.37) nel caso 1 (a meno che non si tratti di aggiungere o eliminare un partecipante); nel caso 2c è invece
richiesta la risposta del Coordinatore entro 45 giorni.
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Casi in cui si rende necessaria la modifica del GA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Aggiunta di uno o più beneficiari
2) Recesso o esclusione di un beneficiario
3) Cambio del coordinatore
4) Parziale trasferimento di diritti e obblighi
5) Modifica del titolo o acronimo del progetto (Art. 2 GA)
6) Modifica della durata e della start date (Art. 3 GA)
7) Modifica del reporting periods (Art. 4 GA)
8) Variazione del contributo della UE (Art. 5 GA)
9) Contributo come lump sum a un partecipante ICPC (Art. 5.2 GA)
10)Modifica dei dati bancari del coordinatore (Art. 5 GA)
11) Modifica dell’ammontare del prefinanziamento e del Guarantee Fund (Art. 6 GA)
12) Aggiunta, rimozione o modifica di una clausola speciale (Art. 7 GA)
13) Cambio dei dati riguardanti le comunicazioni tra Commissione e Coordinatore (Art.
8 GA)
14) Modifica dell’Allegato I (Description of Work)
15) Modifiche richieste dopo la sospensione del progetto.
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Aggiunta di uno più beneficiari




Invio della lettera con le modifiche proposte, corredata dai seguenti
documenti:
Annex I modificato con l’indicazione delle attività che il nuovo partner dovrà
svolgere, compreso il budget
Il PIC validato del nuovo Beneficiario e i GPFs firmati da prepararsi
utilizzando il NEF
Il Form B firmato dal Legale Rappresentante del nuovo partner
Se la Commissione non risponde entro 45 giorni dal ricevimento della
richiesta si applica il Principio del Silenzio-assenso (a meno che
l’Amendment riguardi la nomina del nuovo coordinatore)
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© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Il Participant Portal
N.B. Lo scambio di documenti tra Commissione e consorzio deve avvenire attraverso il
Participant Portal.
In caso di Amendment, la Commissione abilita infatti l’accesso all’utility Access
Amendment nelle pagine web del progetto
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Recesso/Esclusione
di un beneficiario


Invio della lettera da parte del Coordinatore con le modifiche proposte alla
compagine del partenariato.
La CE richiederà le seguenti informazioni/documenti:
 Annesso tecnico modificato con la relativa riassegnazione di attività e
budget
 Motivazioni della richiesta
 Relazione sull’attività svolta dal beneficiario
 Data di efficacia della cessazione
 Lettera contenente parere del beneficiario (Opinion Letter)
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Cambio del Coordinatore
Nel caso in cui il nuovo Coordinatore è già beneficiario:




Richiesta scritta del vecchio e nuovo coordinatore alla Commissione (una
lettera o due lettere separate)
Modifica dell’Allegato I per quanto riguarda l’allocazione delle attività e del
budget nell’ambito del consorzio
GPF con i dati bancari, la e-mail e l’indirizzo per le comunicazioni (cfr. Art. 8
GA) del nuovo Coordinatore
Documenti finanziari se richiesti
Se il Coordinatore non è ancora beneficiario, oltre i documenti
sopra elencati:



Form B del nuovo Beneficiario
PIC e GPFs da compilarsi sul NEF
Eventuali documenti legali e finanziari
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Cambio del Coordinatore
Nel caso in cui il coordinatore recede dal GA o nel caso di
risoluzione:

Si applicano le regole viste in precedenza

Se non vi è accordo con il precedente Coordinatore, la richiesta è
accompagnata da una lettera firmata da tutti i beneficiari e corredata di una
Opinion Letter contentente le osservazioni del Coordinatore precedente in
ottemperanza all’Art. II.36.6
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Parziale trasferimento
Nel caso in cui diritti e obblighi vengono trasferiti dal soggetto
giuridico precedente ad uno nuovo, si dovranno modificare i GA
nei quali si verifica la novazione soggettiva
Documenti necessari:







GPF versione elettronica via NEF
Documenti legali che giustificano il trasferimento
PIC
Documenti legali del nuovo beneficiario
Form B
Sebbene non obbligatoria: lettera che spieghi contesto e natura del
trasferimento
Description of Work (Annex I)
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Cambiamento titolo/acronimo

Va chiesto solo per giustificate ragioni di natura legale (per es. perché
ci si rende conto che l’acronimo scelto è coperto da copyright)

La richiesta va presentata per iscritto dal coordinatore
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Modifica della durata del progetto

La richiesta va presentata prima dell’end-date del progetto
La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente
motivata

Se necessario devono essere modificati anche l’Annex I e il budget

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Modifica della start date



La nuova data deve essere necessariamente successiva alla data di
invio della proposta in Commissione per la valutazione
La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente
motivata
Se necessario devono essere modificati anche l’Annex I e il budget
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Modifica della durata dei reporting periods

La richiesta deve essere presentata dal coordinatore e debitamente
motivata

La richiesta deve essere accompagnala dalla versione corretta
dell’Annex I
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Variazione del contributo
In casi assolutamente eccezionali può essere richiesto un aumento
del contributo concesso dalla Commissione

La richiesta va presentata dal coordinatore

Occorre modificare l’Annex I di conseguenza

Tale modifica può comportare anche una variazione del prefinanziamento e del contributo elargito al Guarantee Fund
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Modifica dei dati bancari

La richiesta va presentata dal coordinatore

Va allegato il GPF con le nuove coordinate bancarie
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Aggiunta, modifica, rimozione clausole
speciali


Il coordinatore deve inoltrare in Commissione una richiesta motivata
A seconda della clausola possono essere richiesti altri documenti
dalla Commissione
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Cambio dati comunicazioni (art.8)



Si richiede un amendment formale solo se si modificano i dati riportati
nell’Art. 8 del Core Grant Agreement (quindi se cambiano i dati del
Coordinatore o della Commissione)
Il coordinatore (o nel caso la Commissione) devono iniziare la
procedura di amendment, attraverso l’invio della richiesta formale
In parallelo il LEAR deve iniziare la procedura di aggiornamento dati
sul Participant Portal per l’istituzione coordinatrice
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Modifica Allegato I

È necessario un formale Amendment al contratto dell’Allegato se, per
esempio se si devono apportare:



cambiamenti significativi nel piano di lavoro (es. aggiunta o eliminazione di
task nei Work-package, modifiche sostanziali nella distribuzione del lavoro
tra i Beneficiari etc.)
modifiche sostanziali alla struttura del budget del progetto nel caso di
aggiunta o allontanamento di uno o più partner oppure di modifiche
sostanziali al piano di lavoro previsto
introduzione di nuovi subcontraenti o parti terze. In quest’ultimo caso, se le
parti terze sono aggiunte con la previsione della special clause 10, si renderà
necessario comunicare alla Commissione il PIC della parte terza
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Modifica Allegato I

Richiesta motivata dal coordinatore, accompagnata da:
 l’Allegato I modificato
 il budget rivisto, solo nel caso di aggiunta, recesso, risoluzione di
un beneficiario oppure nel caso di modifiche sostanziali
 Il PIC delle eventuali parti terze che debbano accedere al contratto
per svolgere una parte del lavoro (special clause 10)
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Firma elettronica del FORM C
Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C.
Nei progetti che entreranno in vigore
dopo questa data i FORM C potranno
essere firmati solo per via telematica
Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere
se mantenere il vecchio sistema oppure passare al
nuovo
Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare
un formale amendment del contratto, utilizzando il
template di lettera messo a disposizione dalla
Commissione:
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Non costituiscono modifiche del GA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ma devono essere comunque comunicate in Commissione dal Coordinatore
(via mail) e/o dal LEAR (attraverso il Participant Portal), le seguenti situazioni
 Cambio
dello status di PMI, Research organisation e Public body durante il
progetto
 Modifica della denominazione legale e degli altri dettagli legali di un
beneficiario
 Universal transfer of activity/or of rights and obligations (UTRO), tranne alcune
eccezioni
 Cambio del sistema di contabilità
 Errore nel calcolo dei costi indiretti
 Modifica del firmatario del progetto
 Altri casi: cambio del responsabile del progetto, ecc.
 Modifiche del budget
45
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Modifica dello status

Sia nel caso in cui si perda, sia nel caso in cui si acquisisca lo status
di PMI, Organizzazione di ricerca, Ente pubblico si continuano ad
applicare le regole sulla determinazione del contributo e delle spese
generali in vigore al momento della firma del Grant Agreement

Si consiglia di comunicare comunque di comunicare tale variazione
all’Officer
46
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Modifica della denominazione legale

Il LEAR richiede l’aggiornamento attraverso il Participant Portal (URF)

Carica i documenti riguardanti il cambio (p.es. Certificazioni della
Camera di Commercio)
47
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Universal transfer of rights and
obligations (UTRO)

Successione a titolo universale di soggetti (fusioni, scorporazioni,
ecc.)

In questi casi di per se la modifica non comporterebbe la modifica del
contratto

Occorre la modifica del GA quando l’UTRO determina modifica del
coordinatore, aggiunta di clausole speciali, ecc.
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Cambio nel sistema di contabilità

Il Cambio ha effetto soltanto per i successivi GA

L’aggiornamento deve essere effettuato dal LEAR attraverso il
Participant Portal
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Errore nella determinazione delle spese
generali

Si può modificare la modalità di calcolo delle spese generali se la
scelta è dipesa da errore

La richiesta di modifica deve essere accompagnata da una
dichiarazione di un auditor indipendente quando:



50
È stato presentato un CFS (Certificate of Financial Statements)
È stata presentata la certificazione della metodologia
Nel caso lo richieda la Commissione
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Procedura



Il LEAR deve accedere al Participant Portal con la propria password
Cliccare sul tab “My Organisations”
Scegliere le modifiche da effettuare








Organisation data;
Legal address;
FP7 data (including indirect cost model);
Status of the organisation;
Enterprise data (in particular the SME status)
Mergers, acquisitions, etc. resulting in the transfer of rights and
obligations from legal entity.
Caricare i documenti necessari in ″Document management″
Cliccare su “Submit”
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Modifica del firmatario del GA

Comunicazione diretta al Project Officer

Si allegano i documenti comprovanti

Le linee guida consigliano di allegare una lettera del precedente
firmatario
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Modifiche del budget

Non è necessaria l’autorizzazione della Commissione per modificare
il budget tra beneficiari o all’interno del budget di un beneficiario. È
consigliabile però informarne l’Officer

Sarà necessario cambiare il contratto se le modifiche del budget
derivano da modifiche sostanziali dell’attività prevista nell’Allegato I

In caso di dubbio è sempre opportuno consultare l’Officer
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Bozza di lettera
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Bozza di lettera
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Bozza di lettera
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Bozza di lettera
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Bozza di lettera
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Bozza di lettera
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Documenti di riferimento
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/ShowDoc/Extensions+Rep
ository/General+Documentation/Guidance+documents+for+FP7/Negotiatio
ns+and+amendments/amendments-ga_en.pdf
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Modifica della ripartizione dei costi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In fase di preparazione del budget l’Istituto Alfa aveva indicato al
coordinatore che tutti i costi diretti (€ 200.000,00) erano destinati alle
spese di viaggio. Questa indicazione era stata inserita nell’Allegato
Tecnico. Durante l’attuazione del progetto ci si accorge che non è
possibile sostenere un importo così elevato di spese di viaggio e si
propone al coordinatore di rendicontare anche il costo del personale.
Il coordinatore si dichiara contrario e che non invierà mai alla
Commissione un rendiconto con costi del personale non previste.
Chi ha ragione?
Il budget può essere sempre modificato, spiegandone i motivi.
Il coordinatore ha il potere di controllare l’applicazione delle regole di
rendicontazione, ma non può rifiutarsi di inviare il rendiconto.
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Quali sono le conseguenze finanziarie se il trasferimento entro il
proprio budget di EUR 100.000 avviene tra il Management e RTD?
Se il costo rimane lo stesso (EUR 100.000), allora il
finanziamento sara’ pari a EUR (50.000/75.000)
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Quali sono le conseguenze se una SME trasferisce
EUR 100.000 per attività RTD ad una grande impresa?
Poiché la percentuale di rimborso per attivita’ RTD di una SME può
arrivare fino al 75% dei costi totali, questa avrebbe diritto al rimborso
di EUR 75.000.
Tuttavia, se i costi rimangono gli stessi (EUR 100.000), la Grande
Impresa riceverebbe come finanziamento UE solo EUR 50.000, perchè
la percentuale di contributo per una non-SME nelle attività RTD e’ pari
al 50%
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Quali sono le conseguenze se una SME trasferisce
EUR 100.000 da attività RTD ad attività di management
di una grande impresa?
La SME avrebbe diritto ad un contributo di EUR 75.000 (75%)
per attivita’RTD; diversamente, poiche’ l’attività di management
è rimborsata al 100%, la grande impresa riceverebbe il
contributo di EUR 100.000, pari al totale dei costi eleggibili
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Nel WP 2010 Cooperation c’era scritto (p. 42):
“Participation of industry and SMEs in particular in FP7 health
projects, will enhance the dissemination and exploitation of
research results generated in the activities funded by this Theme,
which has the political objective of giving to SMEs 15% of the EU
contribution.”
Il partner SME che aveva il 20% del buget viene escluso. Dobbiamo
trovare un’altra SME?
NO:
L’indicazione contenuta nel WP non costituisce un obbligo
contrattuale ma una indicazione politica per la Commissione
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Dubbio:
Siamo coordinatori. Stiamo distribuendo il prefinancing.
Il CA non specifica nulla.
Domanda: possiamo decidere la quota da trasferire?
NO: In questo caso bisogna trasferire la somma ricevuta in
proporzione a quanto spetta al partner
66
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Il coordinatore ha scritto il progetto richiedendo un
contributo inferiore al 75%.
Questo fatto diminuisce la percentuale applicabile.
NO!!! La percentuale è stabilita dal contratto a meno di clausola
speciale.
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ENTRATE
68
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Sono Entrate
Contributi in denaro o in natura al beneficiario da
parte di terzi:

Per co-finanziare il progetto o una risorsa
usata dal contraente per il progetto.
Entrate generate dal progetto

69
Attraverso azioni intraprese durante il
progetto e generati dalla vendita di beni
acquistati nel contratto (fino al valore
inizialmente caricato sul progetto) e dalla
prestazione di servizi
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Non sono considerati
Entrate:
I trasferimenti finanziari e i contributi in natura da
parte di terzi se il loro utilizzo è a discrezione di
gestione da parte del contraente
Introiti generati dall’ “use of
progetto
70
foreground” del
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Calcolo del contributo nel caso di Entrate
Contributo UE ≤ Costi-Entrate
100
(140
- 60) = 80
La riduzione del contributo ue sarà pari a 20
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Una impresa farmaceutica versa un contributo per un’attività di
ricerca collegata al progetto, sebbene non citata nel progetto.
Possiamo sostenere che questo contributo finanzia solo spese
aggiuntive non finanziate dalla Commissione e quindi non
dichiarare il contributo nel form C?
Sarebbe meglio di no.
Infatti in questo caso potrebbe essere molto difficile
distinguere le spese per il progetto e quelle aggiuntive.
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Le Terze Parti
73
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Terze Parti
“ Il beneficiario può usare risorse che sono rese
disponibili da un terzo per svolgere la sua parte del
lavoro” (art. II.3, lett. a)
In due modi:
A.Le terze parti mettono a disposizione risorse per i
beneficiari
B. Le terze parti svolgono una parte del progetto
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Terze Parti
Condizioni:
L’annex I deve contenere:
 l’indicazione delle parti terze
 l’attività di loro competenza
 la stima dei costi e delle risorse
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Terze Parti
A. Le terze parti mettono a disposizione risorse per i beneficiari
Ipotesi:
•Soggetti collettivi che utilizzano le risorse dei proprio associati (per es. un consorzio tra
università, spin-off, fondazioni universitarie)
•Altri casi (per esempio un istituto di ricerca che svolge la sua ricerca con un dottorando di
una università; un professore di una università non beneficiaria che svolge la sua attività
presso un beneficiario).
Adempimenti/Effetti:
•Il beneficiario utilizza le risorse del terzo, in base ad un accordo precedente
•I costi sostenuti saranno rendicontati dal beneficiario sul proprio Form C
•Il valore è un “receipt” nel caso in cui le risorse siano attribuite per gli usi specifici del
progetto.
•Il valore delle risorse non sarà considerato “receipt” qualora venga rimborsato dal
beneficiario o non sia attribuito in modo specifico al progetto.
•Il beneficiario avrà l’onere di evidenziare nell’Allegato I il fatto che il terzo metterà a
disposizione le proprie risorse.
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Terze Parti
B. Le terze parti svolgono una parte del progetto
Ipotesi:
Esiste un legame formale soggetto a controllo esterno tra il beneficiario e
la parte terza pre-esistente al grant agreement e da esso indipendente
 Soggetti collettivi (GEIE, associazioni, società, consorzi) con personalità
giuridica autonoma
 Accordi di cooperazione scientifica (per es. JRU)
 Affiliati (Gli affiliati sono soggetti terzi che sono sottoposti al controllo, di
fatto o di diritto, diretto o indiretto, di un beneficiario o che sono
assoggettati allo stesso controllo di beneficiari)
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Joint Research Units

Laboratori e infrastrutture create e possedute da
due o più soggetti giuridici.






Hanno unità scientifica,
durata
e sono riconosciute da una pubblica autorità
Non hanno soggettività giuridica. La soggettività è
dei partecipanti che stipulano un accordo che non
crea un nuovo soggetto
Se uno dei partecipanti alla JRU è beneficiario di un
progetto dell’FP7, gli altri sono terze parti
Nel diritto italiano possono corrispondere a ipotesi
come: centri interuniversitari, centri di eccellenza.
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Terze Parti
B. Le terze parti svolgono una parte del progetto
Differenze con i subcontratti:
•Il subcontratto percepisce un corrispettivo, basato sulle
condizioni di mercato. La terza parte viene rimborsata
solo dei costi sostenuti, secondo le regole di
rendicontazione.
•Il subcontraente lavora in modo autonomo. La terza
parte in collaborazione con il beneficiario e secondo le
direttive di questo.
•Il subcontratto ha soprattutto un interesse commerciale,
mentre le terze parti intendono soprattutto partecipare
all’attività di ricerca.
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Terze Parti
B. Le terze parti svolgono una parte del progetto
Adempimenti/Effetti:
Accordo
più ampio della partecipazione al progetto
Clausola
speciale 10

Identificazione nell’Allegato I
Form
C della Parte Terza, allegata al Form C del
benificiario

Rispetto delle regole di rendicontazione
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Terze Parti
B. Le terze parti svolgono una parte del progetto
10. TERZI COLLEGATI CON UN BENEFICIARIO [UNITÀ MISTE DI RICERCA (UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE,
UNITÉS PROPRES DE RECHERCHE, ECC.) GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO
(GEIE)/GRUPPI/SOGGETTI COLLEGATI]
1. I seguenti terzi sono collegati a [nome del beneficiario]
--[nome del soggetto giuridico]
---[nome del soggetto giuridico]
2. Il beneficiario può imputare i costi sostenuti dai citati terzi nell'esecuzione del progetto, conformemente alle disposizioni della
convenzione di sovvenzione. Tali contributi non sono considerati entrate del progetto.
I terzi individuano i costi del progetto mutatis mutandis conformemente alle disposizioni della parte B dell'allegato II della
convenzione di sovvenzione. Ciascun terzo imputa i propri costi ammissibili conformemente ai principi stabiliti all'articolo II,
paragrafi 14 e 15. Il beneficiario trasmette alla Commissione:
 un rendiconto finanziario individuale proveniente da ciascun terzo, conforme al modello indicato nel formulario C. Questi costi
non saranno inclusi nel formulario C del beneficiario.
 certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia, provenienti da ciascun terzo, conformemente alle disposizioni
corrispondenti della presente convenzione di sovvenzione.
 una relazione di sintesi finanziaria che presenta in forma aggregata l'importo dei costi ammissibili sostenuti dai terzi e dal
beneficiario, come indicato nei rispettivi rendiconti finanziari individuali, sarà allegata al formulario C del beneficiario.
All'atto della presentazione delle relazioni di cui all'articolo II, paragrafo 4, il consorzio indicherà i lavori effettuati e le risorse
utilizzate da ciascun terzo, precisando il collegamento con il corrispondente beneficiario.
3. I terzi i cui costi sono imputati dal beneficiario sono soggetti a controlli e audit al fine di verificare l'ammissibilità di detti costi, ai
sensi dell'articolo II, paragrafi 22 e 23.
4. Il beneficiario rimane unico responsabile nei confronti della Comunità e degli altri beneficiari per i terzi
con i quali ha un collegamento. Il beneficiario provvede a che i terzi rispettino le disposizioni della convenzione di sovvenzione.
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Rapporti con i terzi – Terze parti
a) Divieto di assumere obblighi in contrasto con il contratto (art. II.3, lett. i) in particolare per IPR
b) Esclusione di ogni pretesa nei confronti della Commissione
c) Estensione degli obblighi dei contraenti ai terzi:
- Controlli della Commissione europea e della la Corte dei Conti (art. II.3, lett.c).
- II.10 (Comunicazione alla Commissione dei dati necessari per la valutazione)
- II.11 (Informazioni da fornire agli Stati membri o agli Stati associati)
- II.12 (Rispetto delle procedure di comunicazione e autorizzazione per la Commissione di pubblicare alcuni
dati sui beneficiari)
- II.13 (Trattamento dei dati personali)
- II.14 (Disciplina sulla eleggibilità dei costi)
- II.22 (Audit e controlli finanziari)
d) Rispetto dei principi in materia di pubblici contratti (anche per i privati)
- Motivazione
quelle situazioni tali “da influire sull'imparzialità e obiettività
- Trasparenza
nell'attuazione della convenzione”, che possono risultare
- Parità di trattamento
“da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali,
- Divieto di conflitto di interessi
da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi”
(cfr. art. 52, par. 2, regolamento 1605/2002).
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Aspetti contrattuali

Non si applica la procedura dei pubblici appalti se
non si tratta di contratti “a titolo oneroso”

Rispetto dei principi in materia di pubblici contratti
(anche per i privati)
- Divieto
di conflitto di interessi
quelle situazioni tali “da influire sull'imparzialità e obiettività
nell'attuazione della convenzione”, che possono risultare
“da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali,
da ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza
d'interessi” (cfr. art. 52, par. 2, regolamento 1605/2002).
83
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Aspetti contrattuali
Principi in materia di pubblici appalti
Il principio di parità e non
discriminazione
(art. 2dir. 2004/18/CE)
Il principio di motivazione
Rispetto delle finalità
istituzionali
84
Trasparenza
•forme di pubblicità uniformi delle
procedure di gara (vanno comunicato con
le stesse modalità: bandi, lettere di invito,
capitolati d’oneri, esisti delle gare, ecc.)
(cfr. art. 23 ss., direttiva 2004/18/CE)
•uniformità nei requisiti per partecipare
alle gare e nelle procedure di appalto
(procedura aperta, ristretta, procedura
negoziata) (cfr. art. 28 ss., direttiva
2004/18/CE
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Aspetti contrattuali
Esempio: Associazioni
Temporanee di Scopo
“a. (se richiesta dal bando) dichiarazione di impegno a costituire l’associazione
temporanea secondo l’allegato modello (Allegato n. 1) che sarà sottoposta alla firma del
Rettore quale legale rappresentante dell’Università;
b. copia della bozza dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea;
c. copia del bando o di altro atto emesso dall’ente finanziatore che richiede la
costituzione dell’associazione temporanea;
d. copia del progetto necessario per concorrere al finanziamento;
e. delibera dell’organo collegiale della struttura universitaria interessata al progetto dalla
quale emergano: l’interesse della struttura per il progetto; la compatibilità del progetto con le
attività istituzionali; la durata del progetto; il responsabile scientifico; il capofila e i partner; il
corrispettivo/contributo che la struttura riceverà; l’impegno della struttura a fornire le risorse
(strutture, apparecchiature, personale, ecc.) necessarie per lo svolgimento della parte di
progetto affidata all’Università;
f. (in caso di partecipazione al progetto di un Servizio dell’Amministrazione Centrale)
decreto del Direttore Amministrativo con i contenuti di cui al punto precedente;
g. (solo nel caso in cui tra gli associati vi siano imprese private) dati sulle imprese
coinvolte nell’associazione temporanea, forniti mediante un apposito modello (Allegato n. 2)”.
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Aspetti fiscali - IVA
A) I rapporti tra Beneficiario/Parte terza
sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA
Il beneficiario riceve i pagamenti in nome e per
conto della parte terza (cfr. art. 2 DPR 633/1972)
B) Non è applicabile l’art. 72 alle parti terze
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Form C – Collaborative project (b)
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Parte terza











88
Struttura del contratto
Soggetti
Interpretazione
Durata
Oggetto
Obblighi
Corrispettivi
Rimborsi
Responsabilità
Scioglimento
Proprietà industriale e intellettuale
Foro competente
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Parte terza
Soggetti
1. Beneficiario
2. Soggetto esterno che svolge una parte
del progetto e rendiconta i soli costi vivi
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Esempio
Parte terza

ACCORDO TRA
L’Universtà degli Studi di…….(di seguito denominata “Beneficiario”)
E
L’istituto……. ( di seguito denominato “Parte Terza”)
PREMESSO
- Che il Beneficiario ha stipulato con la C.E. il contratto n…….per lo svolgimento del
progetto…….
- Che ai sensi dell’allegato I al suddetto contratto l’Istituto……… è da considerare
Parte Terza
- Che la Parte Terza metterà a disposizione del contraente le proprie risorse
necessarie per la realizzazione del progetto, ottenendone il rimborso secondo le
regole di rendicontazione;
-
90
CONVENGONO E STIPULANO
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Parte terza
Interpretazione e rinvio
riferimento agli obblighi del beneficiario
nei confronti della CE e del partenariato
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Parte terza
Esempio
Art. 1 – Interpretazione e rinvio.
Il presente accordo è collegato al Grant Agreement.
1.2. Il presente accordo è stipulato per consentire l’adempimento
delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della
Commissione Europea e degli altri contraenti del Grant
Agreement.
1.3. Il Terzo dichiara di essere a conoscenza del contenuto del
Grant Agreement e di riceverne una copia.
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Parte terza
Normativa applicabile
riferimenti normativi che
disciplinano il contratto





93
Presente accordo
Grant Agreement
Disciplina comunitaria sulla partecipazione al PQ
“Guide to financial issues”
Normativa nazionale
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Parte terza
Esempio
Art…- Normativa applicabile.
Il presente accordo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni
qui contenute e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti:
dalla disciplina comunitaria sulla partecipazione al Settimo
Programma Quadro ed in particolare quella relativa alla “Parte
Terza”;
dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la
disciplina di cui al punto precedente, con particolare riguardo
al documento “Guide to financial issues relating to the indirect
actions of the Seventh Framework Programme of RTD”, ultima
versione;
dalla normativa italiana ad integrazione delle precedenti.
94
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Parte terza
Durata
arco temporale di realizzazione dell’attività
95
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Parte terza
Esempio
Art… - Durata del contratto.
3.1. Il presente accordo avrà inizio il giorno ………….. e terminerà
il giorno………..
3.2. L’accordo si risolve automaticamente alla scadenza del
termine previsto.
3.3. Il Beneficiario, in caso di proroga della durata del Progetto,
può prorogare il presente accordo del tempo necessario.
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Parte terza
Oggetto
descrizione dell’obbligazione di
cui si fa carico la parte terza
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Parte terza
Esempio
Art... - Oggetto del rapporto.
4.1. La Parte Terza supporterà il Contraente nelle seguenti
l’attività, come meglio specificato nell’Allegato I del Grant
Agreement, al quale si rinvia:
…………………………………………………….
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Parte terza
Rimborsi
Importi e modalità di pagamento
99
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Parte terza
Esempio

Articolo ... - Rimborso

Il rimborso per l’attività del Terzo sarà al massimo pari a € (…/00) lordi.

Le categorie di costo che potranno essere rendicontate saranno
esclusivamente le seguenti:

- personale;

-…

Ogni spesa dovrà essere preventivamente concordata con il Beneficiario.

Il rimborso sarà pagato alla compiuta realizzazione dell’attività descritta
nell’art. .., a seguito della verifica della corretta rendicontazione dei costi
sostenuti, in adempimento delle regole finanziarie previste dal Contratto CE,
così come interpretate dalla
Commissione europea, tenendo in
considerazione che il Terzo adotta il modello di costo “…..”. La verifica verrà
effettuata da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, incaricati dal
Contraente di certificare i costi sostenuti dal Terzo.

E’ fatto salva l’applicazione del successivo art. ..
…………………………………………………..
100
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Parte terza
Obblighi
impegni da mantenere e assolvere, pena
sanzioni stabilite dal contratto o dalle norme
101
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Parte terza
Esempio
Art...- Obblighi della Parte Terza.
1. La Parte Terza si obbliga in modo specifico:
a svolgere l’attività di cui al precedente art. …, con la speciale diligenza richiesta,
tenuto conto del particolare contenuto dell’attività e tenendo in considerazione
che detta attività è necessaria per adempiere le obbligazioni che nascono dal
Grant Agreement;
a predisporre tutta la documentazione necessaria alla verifica della corretta
rendicontazione dei costi sostenuti , in adempimento delle regole finanziarie
previste dal Contratto CE, così come interpretate dalla Commissione europea,
tenendo in considerazione che la Parte Terza adotta il modello di costo “….”.
clausola speciale 10 (ex 23)
a restituire al Contraente le somme che, a seguito della verifica della
rendicontazione contabile, non venissero eventualmente riconosciute per
incompleta od inesatta documentazione delle spese sostenute;
102
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Parte terza
Esempio
Art...- Obblighi della Parte Terza.
a redigere le relazioni richieste dal Contraente sull’attività compiuta entro i
termini indicati; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente
accordo;
a rispettare le direttive di massima del Contraente emanate per l’attuazione del
Progetto, nelle fasi descritte nell’Allegato I al Grant Agreement, e per
permettere al Contraente di adempiere agli obblighi di rendicontazione e
relazione;
a mantenere il segreto, anche dopo la fine del presente accordo, sulle
informazioni riservate, di cui viene a conoscenza, sia che riguardino il
Contraente, sia che riguardino i terzi;
a comunicare al Contraente nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che
riguardino il presente accordo e, in modo particolare, quelli che possano
compromettere l’esatta esecuzione dell’attività;
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Parte terza
Esempio
Art...- Obblighi della Parte Terza.
g)ad osservare le seguenti obbligazioni previste dal Grant Agreement: II.9.
(Confidentiality); II.10 (Communication of data for evaluation, impact
assessment and standardisation purposes); II.11 (Information to be provided
to Member States or Associated Countries); II.12 (Information and
communication); II.13 (Processing of personal data).
h) In particolare la Parte terza dovrà consentire alla Commissione, in ogni
momento durante il contratto e fino a cinque anni dopo la fine del progetto, di
svolgere controlli, di carattere finanziario, scientifico, tecnologico, da parte di
revisori esterni, e della Commissione stessa inclusa l’OLAF. Tali controlli
potranno riguardare gli aspetti scientifici, finanziari, tecnologici e gli altri aspetti
(come quelli contabili e relativi ai principi di gestione) riguardanti l’esatta
esecuzione del progetto e del contratto. La Parte terza renderà direttamente
dispobili alla Commissione ogni dettaglio che potrà essere richiesto con lo
scopo di verificare che il contratto sia stato correttamente adempito. La Parte
terza terrà gli originali o, in casi eccezionali, debitamente motivate, le copie
autentiche di tutti i documenti relative al contratto, fino a cinque anni dalla fine
del progetto.
104
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Parte terza
Esempio

Art. …- Obblighi del Contraente

Il Contraente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente
accordo e, in modo specifico:

a mettere a disposizione della Parte Terza tutte le informazioni necessarie
all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art… , tenuto fermo l’obbligo di
segretezza;

a corrispondere alla Parte Terza le somme di cui al precedente art. …, nei
modi e nelle quantità ivi previste.
105
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Parte terza
Responsabilità
Conseguenze per violazione
di obblighi contrattuali
106
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Parte terza
Esempio

Art... - Responsabilità della Parte Terza.

La Parte Terza è responsabile per tutti i danni derivanti al Contraente dallo
svolgimento della sua attività. In particolare la Parte Terza sarà responsabile
se, a causa della sua condotta, il Contraente non sarà in grado di
adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della CE,
così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti nei confronti degli
altri partner del Progetto.

La Parte Terza, inoltre, dovrà tenere indenne il Contraente dalle pretese di
terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari.

Fatta salva la dimostrazione del maggior danno, la Parte Terza, in caso di
inadempimento, dovrà pagare un indennizzo pari al doppio del rimborso
pattuito.

Per i danni subiti, il Contraente può rivalersi sulle somme dovute alla Parte
Terza.
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Parte terza
Scioglimento del contratto
Cessazione del vincolo contrattuale
per scadenza dei termini,
inadempimento o altra causa.
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Parte terza
Esempio
Art... - Scioglimento del contratto prima del termine.

Il Contraente potrà risolvere dal contratto, a seguito dell’inadempimento
delle obbligazioni gravanti sulla Parte Terza, in particolare quelle previste
dagli articoli…. del presente accordo, dandone un preavviso di almeno
…..giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale si
dichiara la volontà di esercitare il diritto di cui al presente articolo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso di
cessazione anticipata del Grant Agreement. In questo caso, in ogni modo, la
Parte Terza sarà rimborsata per l’attività utilmente compiuta fino alla data di
cessazione del Grant Agreement.
109
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Parte terza
Esempio
Art... – Proprietà industriale e intellettuale

10.1. Il Contraente sarà l ’ esclusivo titolare dei diritti
economici sulla proprietà industriale e intellettuale,
derivanti dall’attività della Parte Terza.
110
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Parte terza
Foro competente
Esempio
Art... – Foro competente.
11.1. Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione o
all’interpretazione del presente accordo sarà competente il Foro
di ……..
111
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Parte terza
Esempio
Art… - Allegati.







112
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente
atto:
Grant Agreement
Annex I ( Allegato Tecnico)
Annex II ( Condizioni Generali)
Consortium Agreement
Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:
Articolo …..
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Parte terza
Documenti per la rendicontazione

Annex I al contratto

Copia dell’accordo stipulato tra Beneficiario e
Terza Parte

Documentazione delle spese sostenute

Relazione attività svolta
113
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Terze parti
Sto lavorando alla presentazione di un Collaborative Project, nel quale UNI X dovrebbe fare il
coordinatore, il prof. Resp. Scientifico vorrebbe far fare una parte del lavoro all'Università Y e un'altra
parte all‘Associazione Z (entrambe italiane), senza farle figurare come partners del progetto.
E' possibile configurarle come "third parties" ? Farebbero parte del lavoro e caricherebbero mesi
uomo, mantenendo pero’ le persone a lavorare nelle rispettive sedi. Inoltre, se fosse impossibile,
come si può fare per evitare che il consorzio sia troppo sbilanciato su partner italiani?
il caso illustrato riguarda terze parti che svolgono parte del lavoro.Tale eventualità è
prevista solamente attraverso l'applicazione della clausola speciale 10 riservata a: 1.
JRU 2. GEIE 3. Affiliates (ovvero imprese controllate, controllanti o appartenenti alla
stessa
holding)
4.
Groupings
(Es.
Consorzi).
Non essendo il tuo caso, le uniche alternative sono: la partecipazione come partner o
la
partecipazione
come
sub
contraenti.
La presenza di molti partner italiani è un problema relativo, a patto che sia
giustificabile dal punto di vista scientifico.
114
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Terze parti
Il responsabile scientifico per l’università x, partner del progetto, utilizza come collaboratori i
ricercatori dell’Istituto y, che tuttavia non figura nel progetto né come parte terza, né in altro
modo. Oltre al responsabile, non c’e’ altro personale dell’università da rendicontare sul
progetto: e’ possibile allora rendicontare come personale i ricercatori dell’Istituto y?
Potrebbe l’Istituto y in questo caso essere configurato come parte terza che mette a
disposizione le proprie risorse (e quindi inserirlo nella clausola speciale 10)? Con quali
modalità?
Se l’Istituto y non svolge una parte dell’attività prevista nel contratto ma si limita
a mettere a disposizioni risorse umane che svolgono il loro lavoro presso
l’Universita’, può essere correttamente considerato parte terza; in tal caso non
si applica la clausola speciale 10. In ogni modo, poiche’ deve essere citata
nell’Allegato I, è necessario un amendment del contratto.
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Terze parti
Gli Istituti di ricerca utilizzano l’attività degli “associati” e cioè di dipendenti e
collaboratori di università e altri enti di ricerca. Quale è il trattamento ai fini della
rendicontazione?
-L’università va considerata come terza parte
-Occorre un accordo di associazione
-Sono rendicontabili le spese come le trasferte e il costo del
personale
-Se il personale non è assegnato in modo specifico ad un
progetto, non si tratta di entrate
116
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Terze parti
In un collaborative project del 7° PQ, era previsto a budget e
nell'Annex I un subcontratto per condurre una ricerca. In realtà il prof. ha contattato
un ente, che fornirebbe i dati di cui ha bisogno in via gratuita, sulla base di una
convenzione da stipulare. Come si procede?
È necessario modificare l'Annex I e sostituire il subcontratto
con la Parte Terza che mette a disposizione risorse a titolo
gratuito.
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Una Università può rendicontare il costo sostenuto da uno
spin-off o da una fondazione istituita dallo stesso ateneo?
Si, se lo spin-off e la fondazione avranno i
caratteri della terza parte, che mette a
disposizione proprie risorse (quindi è
necesario che la parte terza sia nominata
nell’Allegato tecnico e che sia stipulato un
accordo prima dell’inizio delle Attività).
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Il progetto prevede che siano coinvolti alcuni ospedali per
effettuare alcuni trials clinici. Come inquadrare gli ospedali nel
progetto?
Come parti terze
Come subcontraenti
In ogni caso è necessaria la menzione nel
Grant Agreement
119
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Audit – Findings
Parti terze
- Mancata menzione nell’Allegato I
- Mancanza di accordo con la parte terza
-Carenza della documentazione della parte terza
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Interessi attivi
121
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Calcolo del contributo nel caso di interessi
Per il coordinatore
occorre calcolare gli interessi solo sul prefinanziamento dal momento del ricevimento a
quello della distribuzione agli altri beneficiari
se l’importo è rilevante
(se il pre-fin.> € 50.000,00)
122
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Conto corrente
Il Coordinatore deve gestire il contributo in un
conto corrente possibilmente dedicato al
progetto
Il Conto corrente deve essere fruttifero (Guide,
p. 86)
123
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Conto corrente fruttifero
Esenzione nel caso di impedimento legale o
nel caso di procedure difficili
Si è autorizzati dalla REA:
[email protected]
Non è previsto il silenzio-assenso
Nel caso di false dichiarazione si applicano le
sanzioni amministrative
124
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Calcolo del contributo nel caso di interessi
Gli interessi sono quelli effettivamente percepiti sul
prefinanziamento
Sono calcolati per il periodo che va dall’accredito fino
al trasferimento agli altri beneficiari
Non riguardano la parte che spetta al Coordinatore
Vanno calcolati anche nel caso di monocontraente
125
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Tesoreria unica
Dal 16 aprile 2012 (per effetto dell’art. 35, co.
8, L. 27/2012) le università sono tenute a
versare le eccedenze sui conti correnti in un
conto infruttifero tenuto dalla Banca d’Italia.
Per gli enti pubblici di ricerca l’obbligo già di
applicava.
126
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Calcolo del contributo nel caso di interessi
Il nuovo regolamento finanziario della UE non
prevede più detto obbligo, in quanto generava
eccessivi oneri amministrativi, sia per la
Commissione, sia per i beneficiari (v. 8
«considerando» regolamento 966/2012 )
127
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Principi di rendicontazione
128
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Principi di rendicontazione
I costi devono essere






reali
sostenuti nel corso del progetto
utilizzati al solo scopo di raggiungere gli
obiettivi del progetto
economici, efficienti, effettivi
determinati nel rispetto dei normali
principi e prassi contabili
documentati
129
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Principi di rendicontazione

Principio del costo reale:
Sono ammessi solo i costi corrispondenti ad una
uscita monetaria effettiva in favore di un fornitore
di beni o servizi

Non sono ammessi i costi “estimated, budgeted or
imputed”

Se il costo reale non è disponibile nel momento
del cost statement, può essere rendicontato un
costo stimato se il più vicino possibile al valore
effettivo, secondo le regole contabili. Nei
successivi periodi potranno effettuarsi gli
aggiustamenti.

Per l’ultimo periodo i costi dovrebbero essere
presentati sulla base delle informazioni disponibili.
130
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Principi di rendicontazione
Principio del costo reale
Deroga:
Possibilità di
personale se:



utilizzare
costi
medi
di
certificati in base ad una metodologia
approvata dalla Commissione
conformi al sistema di contabilità
non differenti in modo significativo dai
costi reali
131
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Principi di rendicontazione
Internally invoiced costs (Guide, p. 60)
Nel caso di uso di attrezzature , facilities, stabulari , centri di
calcolo, laboratori da parte di altre strutture dello stesso
soggetto giuridico
Questo tipo di costi possono essere eleggibili se l’uso per il
progetto è opportunamento registrato.
In questo caso il costo deve essere determinato su criteri
obiettivi, misurabili e auditabili.
In particolare si consiglia di calcolare il costo in base alle ore
lavorate dal personale addetto.
132
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Principi di rendicontazione
Casistica
Ipotesi di rendicontazione a costi non effettivi, per es:
 in base all’ordine o all’impegno di spesa;
 utilizzando il trasferimento da una struttura
all’amministrazione centrale, invece che l’importo
effettivamente pagato (si pensi al caso dei contratti
pagati dall’amministrazione centrale, con fondi
trasferiti da un dipartimento);
 rendicontazione di costi sostenuti dal coordinatore
e poi attribuiti forfetariamente a ciascun partner;
rendicontazione di note interne per servizi effettuati
da altre strutture dell’università
133
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Principi di rendicontazione
Principio della competenza:

Sono eleggibili solo i costi generati durante
il periodo stabilito dall’art. 3 del Grant
Agreement

Nell’ultimo periodo possono essere
rendicontati i costi sostenuti per la
redazione dei report entro 60 giorni dalla
fine del progetto (II.14 lett. c)
134
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Principi di rendicontazione
Principio della competenza
(Guide, p. 35):

Per i beneficiari che utilizzano una contabilità
basata sulla competenza economica (accrual
based accounting), il pagamento non è l’evento
che determina quando il costo è sostenuto,
durante la data del progetto. Il costo si considera
sostenuto :
135

quando l’evento è contabilizzato, oppure

quando la fattura è registrata in contabilità.
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Principi di rendicontazione
Principio della competenza: termini di pagamento
(Guide, p. 35)
 Per i Beneficiari che utilizzano la contabilità per cassa
la competenza è determinata dal momento del
pagamento
136
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Principi di rendicontazione
Principio della competenza: termini di pagamento
(Guide, p. 36)
 “It may be that despite that the ownership of the good has
actually been transferred or the service provided some costs
have not yet been paid when the request for the final payment
is sent.
 This situation is acceptable if it is certain that a debt exists
(invoice or equivalent) for services or goods actually supplied
during the lifetime of the project and the final cost is known;
 The Commission is entitled to check whether payment was
actually made by asking for supporting documents to be
produced when the payment has been made or during an ex
post audit carried out later”.
137
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Principi di rendicontazione
Principio della competenza: ipotesi particolari (v. Guide)
 Consortium Agreement: poiché il CA deve essere stipulato
prima della firma del contratto il relativo costo è ineleggibile.
Diverso è il caso dell’aggiornamento
 I costi di negoziazione sono ineleggibili
 I costi di ammortamento sono eleggibili anche per beni
acquistati prima dell’inizio del progetto, se il periodo di
ammortamento non è terminato.
138
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Principi di rendicontazione
Principio di economicità, efficienza
“The principles of economy, efficiency and effectiveness: refer to
the standard of “good housekeeping” in spending public money
effectively.
 Economy can be understood as minimising the costs of
resources used for an activity (input), having regard to the
appropriate quality and can be linked to efficiency, which is the
relationship between the outputs, in terms of resources used to
produce them.
 Effectiveness is concerned with measuring the extent to which
the objectives have been achieved and the relationship between
the intended impact and the actual impact of an activity. Cost
effectiveness means the relationship between project costs and
outcomes, expressed as costs per unit of outcome achieved.
 Costs must be reasonable and comply with the principles of
sound financial management, with the objectives of the project
and with the formal aspects of the reporting of these
expenditures, including the follow-up of the budget in terms of
budget allocation and schedule of the cost.”
139
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Principi di rendicontazione
Criticità del principio di economicità, efficienza
La economicità va dimostrata con il rispetto delle procedure di
acquisto.
In questo caso i maggiori problemi riscontrati sono:
 L’elusione delle regole procedurali, facendo riferimento, per
esempio, ad una presunta e non dimostrata esclusività del
fornitore di beni e servizi.
 Oppure si acquistano beni e servizi, senza procedure
selettive, da soggetti ai quali partecipa l’università: si pensi
a spin-off o consorzi.
 In alcuni casi sono le stesse procedure interne, che non
consentono il rispetto delle regole dei contratti pubblici,
principalmente la regola della trasparenza. Ricorre questo
caso, quando si stabilisce l’obbligo delle gare solo quando si
superano importi molto alti.
140
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Principi di rendicontazione
Rispetto dei normali principi e prassi contabili
 Questo principio non va inteso in modo assoluto ma deve
essere applicato nel rispetto delle regole di rendicontazione

Non si possono creare regole specifiche per l’FP7 (per es.
bonus)

Tranne quando queste regole sono obbligatorie per l’FP7 (per
es. il time-sheet)
141
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Principi di rendicontazione
Necessità
 Ai fini della rendicontazione non basta la semplice
attinenza di una spesa per il progetto, ma deve
positivamente accertare la stretta necessità.
142
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Principi di rendicontazione
Il principio di necessità – es. Viaggi
Travel costs must be needed for the work in the
project, or for activities related to it (e.g.
presentation of a paper explaining the results of the
project in a conference).
Travel costs related to a conference where no
specific project-related work will be performed or
presented by the beneficiary would not be eligible.
Travel costs should be limited to the necessity for
the project; any extension of the travel for other
professional or private reasons is not an eligible
cost.
143
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Principi di rendicontazione
Il principio di documentazione dei costi
(cfr. art. II.22)
I beneficiari devono fornire tutti i documenti e le
informazioni per provare il rispetto delle regole di
rendicontazione
I documenti devono essere conservati in originale.
Le copie, anche in formato elettronico, possono essere
conservate in casi debitamente giustificati
I documenti vanno conservati per cinque anni dalla fine
del progetto (se il controllo non è iniziato)
144
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Subcontratti
145
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Subcontratti
Il subcontratto è un accordo tra un beneficiario e un
terzo:
“per svolgere una parte del lavoro del progetto senza una
diretta supervisione e senza subordinazione” (art. II.7)
Subcontratti
Support service for minor tasks
146
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Subcontratti
Profili soggettivi
Il subcontraente deve essere un terzo
no un altro beneficiario
147
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Subcontratti
Profili oggettivi
Il subcontraente svolge una parte del lavoro (task)
individuata nell’Allegato I
148
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Subcontratti – Guide giugno 2010
Si sottolinea in modo più evidente che:
"Accordingly, subcontracting between beneficiaries in the same
ECGA is not to be accepted". (p. 29)
Si è specificato che per gli enti pubblici anche se la procedura di
selezione rispetta il limite nazionale (per esempio non viene fatta la
gara sotto i 20.000 euro come accade in Italia):
"However, they must in any case comply with the terms of the GA".
Quindi in ogni caso va dimostrata la necessità e l'economicità
della spesa. (p. 30)
149
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Subcontratto
150
Struttura

Parti

Premessa

Normativa applicabile (maggiori)

Durata

Oggetto

Rapporti

Obblighi

Corrispettivo

Responsabilità

Scioglimento del contratto

Proprietà industriale e intellettuale

Foro competente e legge applicabile

Privacy

Clausole vessatorie e sottoscrizione

Allegati
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Subcontratto
Parti
1. Beneficiario
2. Soggetto esterno che svolge
una parte del progetto
151
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Subcontratto
Premessa
Capacità e titoli ai fini dell’incarico
Congruità del corrispettivo
152
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Subcontratto
Esempio
Le parti,
1) Ente…, con sede legale in …….., Via…… n, codice fiscale …………,
rappresentato dal …………….., di seguito indicato come “Beneficiario”;
2) Il subcontraente . ……….…, nato a ………, il …, domiciliato in …………., codice
fiscale …………….. di seguito indicato come subcontraente;
Premesso
che il Beneficiario, ed in particolare [inserire la denominazione della Struttura]………
ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del contratto], con la
Commissione Europea, per lo svolgimento del progetto …………..[inserire il titolo del
Progetto], finanziato nell’ambito del … Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico dell’Unione Europea, di seguito indicato quale “Grant Agreement”;
che secondo l’art. II.7 (Annex II) del Grant Agreement, il Beneficiario vuole affidare al
Subcontraente una parte del lavoro che da lui deve essere svolto nell’ambito del
Progetto di ricerca sopra indicato;
153
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Subcontratto
Esempio
Considerato
che il Subcontraente ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere l’attività
di ricerca, così come accertato per mezzo della procedura…
che il corrispettivo richiesto dal Subcontraente non si distacca sensibilmente
da quanto richiesto per servizi simili, tenuto conto …[inserire il parametro di
riferimento: tariffa professionale; listini; almeno altri due preventivi – oppure,
se la prestazione si distacca da quelle mediamente praticate nel mercato,
indicare il motivo scientifico o economico per cui si ricorre al particolare
Subcontraente]
convengono e stipulano
quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante
dell’accordo.
154
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Subcontratto
Interpretazione e rinvio
riferimento al Grant Agreement e agli
obblighi del Beneficiario nei confronti
della CE e del partenariato
155
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Subcontratto
Esempio
Articolo .... – Interpretazione e rinvio.
Il presente contratto è collegato al Grant Agreement ed è stipulato
per consentire l’adempimento delle obbligazioni del Beneficiario
nei confronti della Commissione Europea e degli altri beneficiari
del Grant Agreement.
156
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Subcontratto
Normativa applicabile
riferimenti normativi che
disciplinano il contratto





157
Presente accordo
Grant Agreement
Disciplina comunitaria sulla partecipazione al PQ
“Guide to financial issues”
Normativa nazionale
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Subcontratto
Esempio
Art… - Normativa applicabile
Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni
qui contenute, dal Grant Agreement e dalle seguenti fonti:
1.da tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al
Programma Quadro;
2.dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la
disciplina di cui al punto precedente;
3.dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e
continuativi;
4.dalla normativa nazionale
158
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Subcontratto
Esempio
Art … - Rapporti tra Beneficiario e Subcontraente.
I rapporti tra il Beneficiario ed il Subcontraente, per quel che
riguarda gli aspetti tecnici e scientifici, avverranno per mezzo del
Responsabile del progetto
159
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Subcontratto
Durata
Arco temporale entro cui
va realizzata l’attività
oggetto dell’incarico
160
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Subcontratto
Esempio

Art… - Durata del contratto

...1. Il presente contratto avrà inizio il giorno ………….. e
terminerà il giorno………..
...2. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del
termine previsto.

161
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Subcontratto
Esempio
Art … - Oggetto del rapporto.
Il Subcontraente svolgerà l’attività di………….come descritto
nell’allegato “ A ” , parte integrante del presente contratto, nel
rispetto degli obblighi per cui è responsabile il Beneficiario, come
specificato nell’Annex I al Grant Agreement
162
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Subcontratto
Esempio
Art... - Obblighi del Subcontraente.
1. Il Subcontraente si obbliga in modo specifico:
 a svolgere l’attività di cui al precedente art…., con la speciale
diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico
e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta
attività è necessaria all’Università per adempiere le obbligazioni che
nascono dal Grant Agreement;
 a redigere tutte le relazioni richieste dall’Università sull’attività
compiuta, secondo lo schema approntato dall’Ente; in particolare
dovranno essere compilate relazioni ogni … mesi [immettere il numero
di mesi necessario per la redazione dei report richiesti dalla
Commissione]; detti termini sono considerati essenziali ai fini del
presente contratto;
 a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto,
emanate per l’attuazione del Progetto di ricerca, nelle fasi descritte
nell’Allegato I al Grant Agreement, e per permettere all’Università di
adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;
163
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Subcontratto
Esempio
 a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a
conoscenza;
 a comunicare al Beneficiario, nel più breve tempo possibile, tutti
gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo
particolare, quelli che possano compromettere l ’ esatta
esecuzione dell’attività, tra i quali quelli di cui al successivo
articolo ..;
 a presentare le fatture recanti il riferimento al progetto e
contenenti l'indicazione dettagliata della prestazione eseguita;
 a stipulare, a proprie spese, una polizza per responsabilità civile
con primaria compagnia assicurativa, a copertura dei danni
provocati a terzi o all’Università.
Le obbligazioni di cui al comma 1, che sono di carattere personale e
non possono essere trasferite, continuano ad applicarsi anche
dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
164
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Subcontratto
Obblighi del beneficiario
Rendere disponibili
strutture e informazioni
Rispettare modalità e tempi
di pagamento del corrispettivo
165
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Subcontratto
Esempio
Art….- Obblighi del beneficiario.
L’Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al
presente contratto e, in modo specifico:
a mettere a disposizione del Subcontraente tutte le informazioni
necessarie all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art. 6, tenuto
fermo l’obbligo di segretezza;
a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel
successivo art...
166
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Subcontratto
Corrispettivo
Importi e modalità
di pagamento
167
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Subcontratto
Corrispettivo
Esempio
Art … - Corrispettivo
1.Il corrispettivo per l’attività del subcontraente sarà pari a Euro…..
2.Il corrispettivo verrà suddiviso e pagato alle seguenti scadenze
3.Il Beneficiario o la Commissione possono, in caso di sospetta frode o
grave irregolarità finanziaria da parte del Subcontraente, sospendere i
pagamenti. In questi casi se la Commissione richiede la restituzione,
parziale o totale, del contributo finanziario ricevuto dal beneficiario, il
Subcontraente è tenuto, previa richiesta scritta, a restituire il denaro
richiesto, nei limiti del contributo massimo a lui pagato nell’ambito dei
questo Subcontratto, in un periodo di tempo ragionevole, che non superi i 30
giorni dalla ricevuta di richiesta di pagamento.
4.E’ fatto salva l’applicazione dell’ art. sulla responsabilità.
168
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Subcontratto
Responsabilità del subcontraente
Per danni causati al Beneficiario
dallo svolgimento della sua attività,
anche per conto di suoi collaboratori
169
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Subcontratto
Esempio
Art… - Responsabilità del Subcontraente.
1. Il Subcontraente è responsabile per tutti i danni derivanti al
beneficiario dallo svolgimento della sua attività. In particolare il
Subcontraente sarà responsabile se, a causa della sua condotta, il
Beneficiario non sarà in grado di adempiere, totalmente o
parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione
Europea, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli assunti
nei confronti degli altri partner del Progetto.
2. Il Subcontraente, inoltre, dovrà tenere indenne il beneficiario
dalle pretese di terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari.
3. Fatta salva la dimostrazione del maggior danno, il
Subcontraente, in caso di inadempimento, dovrà pagare un
indennizzo pari al doppio del corrispettivo pattuito.
4. Per i danni subiti, il Beneficiario può rivalersi sul corrispettivo
ancora dovuto al Subcontraente.
170
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Subcontratto
Scioglimento del contratto
Risoluzione
Inadempimento
Recesso
Decisione unilaterale
171
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Subcontratto
Esempio

Art... - Scioglimento del contratto prima del termine

1. Il Beneficiario potrà recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dandone un preavviso di almeno quindici giorni, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il contratto si risolve di diritto in seguito al comportamento
gravemente inadempiente del Subcontraente. Il Beneficiario
può risolvere dal presente contratto, quando il Collaboratore
sia gravemente inadempiente delle obbligazioni di cui al
precedente art. 7, comma 1. Il Beneficiario comunicherà
l’intenzione di avvalersi della presente clausola con
raccomandata con avviso di ricevimento.

172
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Subcontratto Proprieta’ industriale e intellettuale
Con proprietà intellettuale si indica
l'apparato di principi giuridici che
mirano a tutelare i frutti dell'inventiva
e dell'ingegno umani
173
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Subcontratto
Esempio
Art... – Proprietà intellettuale
Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’autore
dell’opera o dell’invenzione, il Beneficiario sarà l’esclusivo
titolare dei diritti economici derivanti dall ’ attività del
Subcontraente.
174
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Subcontratto

Esempio
Foro competente
Art … – Clausola arbitrale.
1. Tutte le controversie relative all’interpretazione e applicazione
del presente accordo sono devolute all’esclusiva competenza
di un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o,
nel caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di
Commercio di...
2. L ’ Arbitro dovrà emettere un lodo, non oltre trenta giorni
dall ’ instaurazione della controversia, e ne dovrà curare il
deposito a norma del codice di procedura civile.
175
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Subcontratto
Clausola arbitrale
Legge 244/2007, art. 3, commi 19 ss.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole
compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori,
forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di
sottoscrivere compromessi.
Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti
sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi
procedimenti.
La disposizione si applica a partire dal 1° luglio 2008 (art. 15, D.L. 31
dicembre 2007 n. 248 )
176
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Subcontratto
Clausola arbitrale
Articolo... – Disposizioni fiscali.
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa,
nel solo caso d’uso. Le imposte di bollo e di registro, nonché le
eventuali sanzioni amministrative ed interessi, sono a carico del
Subcontraente.
177
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Subcontratto
Privacy
il diritto che ogni cittadino ha di escludere dall’altrui
conoscenza quanto attiene alla propria vita privata
Esempio
Art …. – Consenso al trattamento dei dati personali.
1. Il Subcontraente autorizza fin d’ora il Beneficiario al trattamento,
anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati
personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali,
fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di
cui all’art…
2. Al Subcontraente spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei
dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.
3. Il Beneficiario si obbliga a trattare e a comunicare i dati del
Subcontraente, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel
rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.
178
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Subcontratto
Esempio
Clausole vessatorie e sottoscrizione
Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:
Articolo ... – Scioglimento del contratto prima del termine.
Articolo ... – Clausola arbitrale.
Firma del Subcontraente
Si allega Copia del Grant Agreement
Il Subcontraente
179
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Subcontratto
Allegati
• Grant Agreement
• Annex I ( Allegato Tecnico)
180
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Subcontratto
Esempio di Relazione
Progetto ……….. n. ………..
Rapporto sull’attività di collaborazione di …………., subcontraente di……….
Descrizione dell’attività svolta …………
Per lo svolgimento dell’attività di cui sopra è previsto un costo totale di euro….
Così suddiviso
PERIODO I: Tabella Finanziaria per il periodo ………….
Il corrispettivo da pagare va imputato nel modo che segue:
………….
…………..
Firma del subcontraente e del responsabile del progetto
181
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Subcontratto








Documenti per la rendicontazione
Copia dei contratti stipulati con i subcontractor
Copia del suo curriculum vitae firmato
Descrizione del servizio, che dovrà indicare task o
workpackage dell’Annex tecnico al contratto al quale il
subcontractor ha partecipato
Copia delle fatture/ricevute dei compensi
Eventuali autorizzazioni ricevute dalla Commissione Europea
Prova dei risultati ottenuti dal subcontractor (report o altra
documentazione);
Ogni altro elemento necessario a dimostrare che il servizio
reso era indispensabile al progetto e ed è stato acquisito al
prezzo di mercato
Prova che il contraente non aveva le competenze necessarie
al suo svolgimento
182
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Subcontratti
E' possibile affidare la gestione amministrativa
(attraverso un incarico/contratto) ad una societa,’ che
distaccherebbe una persona presso il dipartimento?
Si, ma il subcontratto deve essere minore,
altrimenti la spesa non è
rendicontabile
183
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Subcontratti
In un progetto per la costruzione di un motore ad idrogeno viene
affidato ad una società lo studio delle abitudini degli automobilisti
nelle grandi città. Il servizio non è menzionato nell’Allegato
Tecnico. E’ rendicontabile
Si, se si riesce a dimostrare che lo studio non
riguarda le attività principali del progetto.
Diversamente sarebbe un subcontratto maggiore e
andrebbe inserito nell’Allegato I.
184
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Subcontratti
Una spesa per la realizzazione di un sito web di €
100.000,00 può essere considerata un subcontratto
minore?
Il contratto di servizio per la realizzazione di un sito
web in genere va considerato un subcontratto minore.
Tuttavia il prezzo molto elevato consiglia di trattarlo
come se fosse un subcontratto maggiore.
185
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Subcontratti
L’Università Delta affida uno studio ad un suo spin-off
senza l’espletamento di una procedura di selezione.
Il relativo costo è eleggibile?
No, occorre rispettare sempre le procedure in materia
di contratti pubblici.
L’unico caso in cui ciò può non avvenire è quello
Dell’in house-providing
186
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Subcontratti
Dobbiamo compare un software di tipo tecnico che
verrà acquistato da un fornitore unico che ha sviluppato
Un’applicazione proprietaria per la progettazione aereonautica. Assieme al
software ci vendono anche la formazione per diventare "proficient" nel suo
utilizzo, ai fini del rendiconto mi confermi che devo scorporare la parte di
training e rendicontarla come subcontract e non come other direct costs?
Se si riesce a qualificare il contratto in base al quale utilizzate il
software come licenza, il relativo costo potrebbe essere qualificato
come consumable.
L'attività di training, qualora non possa essere compresa nel costo del
software, dovrà essere considerato un subcontratto. In teoria non
potrebbe essere considerata un'attività di ricerca ma di formazione e,
qui sta il problema, dovrebbe essere prevista nell'allegato tecnico.
187
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Subcontratti
Una università pubblica scrive: il coordinatore ci ha scritto che, visto che non
abbiamo organizzato un evento, ha dovuto sostenere la relativa spesa a
nostro nome. Ora ci richiede che paghiamo il fornitore. Può farlo?
NO. Il coordinatore non può sostenere le spese in nome e per conto di
un altro partner se non allo scopo delegato.
In ogni modo non è stata rispettata la disciplina in materia di contratti
pubblici.
188
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Audit – Findings
Subcontratti
 Il subcontratto non è menzionato nell’Allegato I;
 Il subcontratto è menzionato nell’Allegato I, senza che però
sia stata preventivamente esperita la procedura selettiva
 Non viene stipulato un contratto scritto con le indicazioni
previste dalla Commissione (in particolare l’assoggettamento
ai controlli)
 Il subcontratto viene stipulato con un altro beneficiario
 Non è presente la documentazione che prova l’espletamento
dell’attività prevista
 Non rispettate le regole di procurement
189
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Subcontratti

5.2.2 Work performed

The tests performed on a sample scope basis during our audit work
were the following:

we reconciled the costs charged in the financial statements with the
project accounts;

we reviewed invoices, especially for date of invoicing and nature of
subcontracting;

we checked that costs for subcontracting were substantiated by
proofs of payment;

we performed inquiries of management to establish whether the
subcontracted tasks are minor tasks or core elements of the project
work;

we have ensured that the subcontracting costs have been allocated to
the correct activity;
190
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Subcontratti

we checked whether the tasks to be subcontracted were agreed by
the Commission as such subcontracting needs the prior agreement of
the Commission. As those tasks are mentioned in the technical Annex
(Annex 1), their necessity (and therefore the necessity of their costs)
is accepted by the Commission;

we checked that the subcontract was awarded to the bid offering best
value for money (bestprice-quality ratio), under the conditions of
transparency and equal treatment;

we checked the internal rules of the Contractor for selection of
service-providers;
191
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Subcontratti

we checked that the subcontracted tasks cannot be carried out by the
Contractor;

we checked whether the costs were charged without VAT, which is a
non-eligible cost under the contract;

we performed inquiries of management;

we reviewed governing contractual Articles II.3, II.7,II.38,11.41 of
Annex 11- General Conditions to the contract.

5.2.3 Findings

No adjustments with regard to Subcontracting
192
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Documenti da produrre: subcontratti
1. Dichiarazione da cui risulti, per i subcontratti maggiori, in quale
parte del’Allegato I è descritto il subcontratto.
2. Documenti che provano l ’ espletamento delle procedure di
selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di
economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di
interessi.
3. Contratti stipulati con i subcontraenti
4. Fatture emesse dai subcontrenti
5. Timbro sulla fattura che attesta l’utilizzo del servizio nel progetto
6. Relazione e prova delle attività effettivamente svolte
7. Prova del pagamento ( sono ammessi i pagamenti per cassa per
spese di modico valore)
193
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Viaggi e soggiorno
194
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Travels
Si tratta delle spese per spostamenti, vitto alloggio
del personale dipendente o degli in house consultants.
Il personale che viaggia non deve essere solo occasionalmente
coinvolto nel progetto.
Si deve trattare di spese strettamente necessarie per il progetto, come
riunioni ufficiali del partenariato o attività di diffusione dei risultati
(presentazione di relazioni a convegni).
Non sono ammissibili spese di missioni attinenti al campo di interesse
dei ricercatori, ma non necessarie per le attività progettuali
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Viaggi e soggiorno
 Sono
rendicontabili le missioni dello staff,
secondo le regole interne, purché non in
contrasto con i principi di rendicontazione
Trasporto, Vitto, Alloggio
Si imputa la diaria se questa è, secondo le regole interne,
sostitutiva in tutto o in parte delle spese effettive
196
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Viaggi e soggiorno - NOVITÀ


Nel 2009 la Commissione Europea ha adottato una
decisione in base alla quale i beneficiari possono
richiedere l ’ applicazione di importi forfettari per
determinare i costi eleggibili per vitto, alloggio e altre
spese minori.
Tale sistema prevede che rimangano comunque
rimborsabili a pie’ di lista le spese di viaggio
L’applicazione del sistema di rimborso forfettario è condizionata
dalla sua previsione nel contratto stipulato con la Commissione
Europea
BISOGNA RICHIEDERLO IN FASE DI NEGOZIAZIONE
197
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Gli
importi
forfettari
saranno determinati sulla
base della tabella per
Paese pubblicata al
seguente link:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/p
ub/fp7/docs/flat-ratessubsistence_en.pdf
198
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Viaggi e soggiorno - NOVITÀ

Le Financial Guidelines pubblicate il 30 giugno 2010
stabiliscono con maggiore chiarezza le condizioni di
eleggibilità dei viaggi:
 missioni e partecipazioni a conferenze in cui non sia
prevista una attività specifica per il progetto sono
ineleggibili;
 la partecipazione a conferenze (anche se necessaria per
la presentazione di un paper) dovrebbe essere prevista
nell'Allegato I, altrimenti è opportuno discuterne con il
proprio Project Officer;
 i viaggi degli esperti o relatori a convegni sono considerati
eleggibili se non previsti nell'Allegato I;
 ogni estensione del viaggio per motivi personali o
professionali è ineleggibile.
199
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Viaggi e soggiorno
Cause di forza maggiore

Le Financial Guidelines pubblicate il 30 giugno 2010
precisano che:
 se un meeting/missione è stato annullato a causa di
eventi di forza maggiore e di conseguenza non è stato
realizzato, allora i costi della riunione sono ineleggibili
 se un meeting/missione è stata realizzata, ma i
partecipanti non sono riusciti a rientrare a causa di
eventi di forza maggiore (es. eruzione vulcano!!), i
costi aggiuntivi saranno considerati eleggibili
200
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Viaggi e soggiorno - casistica
Tipologia di personale
•
Missione di personale di un altro soggetto (università,
ente di ricerca) che sia partner del progetto o meno
sarebbe meglio evitare:ogni contraente sostiene le
proprie spese
•
Missione di personale per cui è terminato il contratto
•
•
Missione di studenti
NO
Missione di professionisti fanno parte del costo del
•
Missione di relatori a convegni
NO
subcontratto
201
SI
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Viaggi e soggiorno - casistica
Documentazione dei costi
•
Costi autocertificati, documenti di spesa smarriti
[NO]
•
Documenti non regolari sotto il profilo fiscale
•
Spese sostenute per più persone (pasti, alberghi)
[NO]
SI, ma va specificato il criterio di ripartizione
•
Biglietti incrociati
SI, ma va dichiarato che si sono usati solo per un tragitto e per risparmiare
•
Uso del mezzo proprio
SI, secondo le regole dell’ente, dimostrando il tragitto, mediante una
cartina
202
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Documentazione e informazioni richieste
Rec
.1
mission date
Destination
Staff member
Function
country
Expenses/€
currency
EURO
IVA
Not Elig.Costs
Elegible Costs
1,00
Costs:
0
1
Taxi
0
0
2
Underground
0
0
3
Bus
0
0
4
Flights
0
0
5
Daily Allowance
0
6
Train
0
7
Meals
0
8
Accomodation
0
9
Car
0
Other costs
0
10
11
0
12
0
Total
203
0,00
0,00
0,00
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0,00
Viaggi
Devo procedere alla rendicontazione dei costi di missione ma
non ho la fattura dell’albergo del dott….poichè la prenotazione
è stata fatta dal partner greco che ha organizzato l’incontro…
I casi sono sostanzialmente due:
1) Il partner greco ha effettuato anche il pagamento: in questo caso
dovrà rendicontare anche il costo. Non è corretto che richieda il
rimborso dagli partner
2) Il pagamento è effettuato dagli altri partner, che rendiconteranno
la relativa spesa, se potranno produrre la necessaria documentazione
(fattura, prova del pagamento)
204
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
Viaggi
Sono ammissibili le spese di vitto sostenute dai
dipendenti nella propria sede di lavoro ?
Le spese di vitto sostenute in sede devono essere
motivate e limitate solo alle ipotesi di stretta
necessità per il progetto, dato che il personale
dipendente, che in questo caso non può considerarsi
in missione, già beneficia contrattualmente di un
rimborso pasti
205
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Viaggi
Sono ammissibili le spese per il pagamento dei pranzi e
delle cene offerte ai dipendenti o collaboratori degli altri
partner ?
Sebbene tale prassi non sia esplicitamente vietata dalle
regole di rendicontazione, occorre sottolineare che ciascuno
dei partner ha un proprio budget anche per le spese di
missione e quindi dovrebbe sostenere dette spese nel
rispetto delle proprie regole amministrative.
Inoltre, quando un partner paga vitto o altre spese di
missione per i dipendenti o collaboratori di altri partner, non
è in grado di sapere se il personale in parola ha poi ricevuto
un trattamento di missione dal proprio ente; nel caso ciò
accadesse il relativo costo sarebbe non eleggibile
206
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Viaggi
Sono ammissibili i costi di viaggio
aereo in business class?
L’uso della business o prima classe nei viaggi aerei,
anche per viaggi di medio raggio come quelli in
Europa, in base al principio di economicità,
andrebbero evitati, anche se vengono consentiti
dalla normativa interna
207
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Viaggi
Si può rendicontare la missione di un dottorando che non ha una borsa
caricata sul progetto?
In generale il costo delle missioni è eleggibile se riguarda il personale
(dipendente e parasubordinato) che svolge attività relativa ad un progetto; non
è condizione necessaria che detto personale sia caricato come costo sul
progetto.
Ovviamente devono essere rispettati i principi di rendicontazione, in
particolare quello di necessità.
Il personale deve quindi far parte dello staff del progetto in maniera stabile e
non solo eventuale. Una missione isolata di un dottorando appare difficilmente
configurabile come necessaria al progetto. Al contrario un dottorando (come
un qualsiasi altro dipendente e collaboratore) che svolge un’attività in modo
organico al progetto può rendicontare una sua missione, sebbene il relativo
costo non sia finanziato dal progetto. A questo punto è necessario provare il
coinvolgimento nel progetto: attraverso la menzione del dottorando nel
progetto e/o nelle relazioni periodiche, la citazione del progetto nelle
pubblicazioni e nelle tesi dottorato, e così via.
208
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Audit – Findings
Viaggi e soggiorno 1/2
 Mancanza della stretta necessità del viaggio per il progetto
 Partecipazione a convegni o eventi ai quali si sarebbe partecipati
indipendentemente dal progetto.
 Missioni di persone che non hanno una ben definita funzione nel
progetto
 Missioni di persone che non hanno contratti di lavoro (per es. studenti)
 Numero eccessivo di persone per missione
 Mancanza dei documenti giustificativi necessari
 Documenti irregolari: per esempio spese di vitto non rappresentate da
documentazione fiscalmente valida; spese di alloggio in abitazioni
private o bed & breakfast rappresentate da semplici ricevute, senza
riscontro del pagamento
 Non rispetto del principio di economicità o mancanza della
documentazione atta a dimostrare l’economicità: per esempio viaggi in
classe business in Europa
209
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Audit – Findings
Viaggi e soggiorno 2/2
 Scarso tempo di pianificazione delle missioni, con conseguente
aumento dei costi
 L’utilizzo ingiustificato del mezzo proprio o di mezzi diversi dal
trasporto pubblico
 Periodi di permanenza eccessivi rispetto alle attività da svolgere
 Itinerari non compatibili con le necessità del progetto o con le regole
interne
 All’interno della stesa missione svolgimento di attività riguardanti
progetti diversi.
 Rendicontazione di costi come mance e collegamenti ad internet
 Rendicontazione di costi di trasporto per viaggi poi non effettuati
210
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Viaggi e soggiorno
5.3.2 Work performed
The tests performed on a sample scope basis during our audit work were the
following:
 we reconciled the costs charged in the financial statements with the
project accounts;
 we checked that travel costs were substantiated by proofs of payment;
 we reviewed invoices, especially for date of purchase and nature of travel;
 we considered the nature of the travel costs acquired for the project in
relation to the necessity for the project;
 we checked whether travel costs were charged without VAT, which is a
non-eligible cost under the contract;
211
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Viaggi e soggiorno
 we have ensured that the travel costs have been allocated to the correct activity;
 we performed inquiries of management and reviewed the contractor's travel
policy;
 we reviewed governing contractual Articles II.3,II.14,II.15 of Annex 11- General
Conditions to the contract.
 we checked the relevance of travel and subsistence costs by reconciling them
with:
A) the dates of meetings the participating persons based on attendance lists;
B) the duration of work contract for temporary research staff
212
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Viaggi e soggiorno
5.3.3 Findings
On the basis of the audit work performed we noted the following issues:
Period
213
Document
Payment
Reference
1
n.186
1
Destination or reason
Comment
Total inelegible
DS Embrace meeting
Airport tax
-78,96
n.9043
Meeting ….
Hotel expences during inelegible period
-160,80
1
n.9043
Meeting ….
Hotel expences during inelegible period
-62,61
1
n.9043
Meeting ..
Rent a car during ineligible period
-72,22
1
n.9043
Meeting ….
Daily allowance during ineligible period
-350,45
1
n.9043
Meeting ….
Proportional tax related to ineligible period (50%)
-223,74
2
n.9043
Meeting ….
Ineligible VAT tax
2
n.175
… preparatory meeting
Airport tax
-36,53
-8,29
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Viaggi e soggiorno

7. Downward adjustment of EUR 7.307,52 related to travel costs due to lack of
supporting documentation

A disallowance of EUR 7.307,52 of travel costs was proposed by the auditors in
absence of sufficient and adequate supporting documentation to justify the travel
costs claimed towards the EU.
We have carefully reviewed the complementary information and documentation
provided with your letter dated 17 March 2010.

214
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Viaggi e soggiorno









In view of the newly sufficient and adequate supporting information provided, we
accept to overhaul the audit conclusions and to consider the following travel costs
as eligible:
Name… Location… Date… Amount 807,91
Name… Location… Date… Amount 300,00
Name… Location… Date… Amount 514,49
Name… Location… Date… Amount 116,68
Name… Location… Date… Amount 966,06
Name… Location… Date… Amount 467,72
Name… Location… Date… Amount 1.072,23
Totale
4.24509
215
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Viaggi e soggiorno

However, we decided to maintain our position for the travel costs presented in the
table here below:

1) Name… Location… Date… Amount 398,07
2) Name… Location… Date… Amount 814,77
Totale
1.212,84




1) General presentation of smart materials products that can not be
considered as a project dissemination activity in the absence of sufficient
references to the project
(2) Costs not eligible in the absence of justification for the necessity of the
second author attending the workshop
216
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Viaggi e soggiorno

8. Downward adjustment of EUR 4.528,95 related to travel costs in the
absence of working contracts

A disallowance of EUR 4.528,95 of travel costs was proposed by the auditors
regarding travels made by persons without a specific contract to carry out work in
the audited project.
We do not consider that the information supplied in your letter dated 17 March 2010
is sufficient or adequate to ascertain the necessity of those costs for the proper
Implementation of the project work. As a consequence, we maintain our position to
consider these costs as ineligible.


217
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Viaggi e soggiorno

8. Downward adjustment of EUR 4.528,95 related to travel costs in the
absence of working contracts

A disallowance of EUR 4.528,95 of travel costs was proposed by the auditors
regarding travels made by persons without a specific contract to carry out work in
the audited project.
We do not consider that the information supplied in your letter dated 17 March 2010
is sufficient or adequate to ascertain the necessity of those costs for the proper
Implementation of the project work. As a consequence, we maintain our position to
consider these costs as ineligible.


218
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Documenti da produrre: TRAVELS
1. autorizzazione al viaggio contenente: date della missione, motivo della
missione, riferimento al progetto, incaricato al viaggio;
2. per gli incontri organizzati dal partenariato: programma, e-mail di invito,
verbali e tutti i documenti necessari a provare la necessità per il
progetto
3. per convegni o conferenze: agenda, attestato di partecipazione,
relazione presentata Per le conferenze o seminari: descrizione
nell’Allegato I oppure comunicazione all’Officer l’agenda, l’attestato di
partecipazione, copia dei lavori o delle relazioni da presentare(da cui
risulti il riferimento al progetto)
4. dichiarazione di necessità /relazione tecnica;
5. dettaglio costi rimborsati
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Documenti da produrre: TRAVELS
6. Giustificativi di spesa
•
•
•
•
•
•
biglietto aereo e carte di imbarco,
documentazione pasti,
documentazione hotel
iscrizione convegno,
per uso dei mezzi propri mappa chilometrica del
percorso e criteri di liquidazione del rimborso;
liquidazione e calcolo della diaria.
7. Timbro sui documenti di spesa che attesta l’utilizzo del relativo
costo nel progetto;
8.
prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento,
trasferimento bancario, assegno con la prova dell’addebito). Non
sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi modesti.
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Altre tipologie di costi
diretti
221
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Attrezzature durevoli
Sono beni che hanno uso durevole, che
riguardano più esercizi e che devono essere
registrati nei libri dei cespiti
Il costo ammissibile dipende dall’ammortamento, dal
tempo e dala percentuale di uso
Devono
essere rispettati i normali principi contabili
del
beneficiario
per
calcolare
il
valore
dell’ammortamento
Il
costo comprende anche gli oneri accessori
Può
essere caricato l ’ ammortamento dei beni
acquistati prima dell’inizio del progetto
222
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Attrezzature durevoli
(A/B) x C x D




A = periodo di utilizzo (in giorni o in mesi)
B = periodo di ammortamento (in giorni o in mesi)
C = costo storico
D = percentuale di utilizzo
223
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Attrezzature durevoli
Deve essere dimostrata la percentuale d’uso nel
progetto (diario d’uso)
Natura del bene: Computer mod…
Mese di riferimento: Giugno
Progetti
Progetto A
1
2
3 4 5 6 7 8 … 31
TOTALE
8
8 8 8 8 4
44
8
8 8 8 8 4
44
……….
Tot. ore
Firma del Responsabile Scientifico
224
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Attrezzature durevoli
Locazione: sono eleggibili i canoni di locazione in base
alla percentuale di utilizzo. La somma dei canoni non
può eccedere il costo di acquisto.
Leasing: sono eleggibili i canoni di leasing (al netto
degli interessi) in misura non superiore a quanto
sarebbe stato rendicontato nel caso di acquisto
(ammortamento e percentuale di utilizzo)
225
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Attrezzature durevoli
Beneficiari con contabilità finanziaria
Per tali beneficiari si potrebbe caricare il costo senza
ammortamento se:
 Ciò è in linea con le regole contabili
 Il costo è economico e necessario
 Solo per la parte e per tempo utilizzata nel progetto.
Tali condizioni verranno verificate in fase di audit.
226
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Equipment
Possiamo acquistare equipment differenti
da quelli indicati nell'annex I ?
Si può rendicontare equipment non citato nell'Annex I,
se effettivamente necessario al progetto; si consiglia
comunque di comunicarlo al project officer e di citare
l'equipment nei rapporti scientifici;
227
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Equipment
Poiché è stata chiesta per errore la non imponibilità
TOTALE dell'IVA, si può comunque portare il costo
del bene a rendicontazione ?
l'attrezzatura può essere rendicontata anche se è stato applicato
erroneamente l'art. 72, visto che l'iva non è eleggibile.
Sotto il profilo fiscale, ovviamente, la fattura andrebbe corretta,
richiedendo al fornitore l'emissione di una nota di debito ai sensi
dell'art. 26 D.P.R. 633/1972
228
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Equipment
Le riparazioni degli strumenti vanno
rendicontate in other costs?
Le riparazioni, non sono rendicontabili ma
vanno considerate come spese generali
229
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Equipment
E’ possibile rendicontare una attrezzatura utilizzata
da un altro beneficiario o da un terzo?
Normalmente le attrezzature dovrebbero essere
rendicontate da chi le acquista. Le motivazioni per un
loro utilizzo da parte di terzi dovrebbe essere ben
fondate.
230
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Audit – Findings
Attrezzature
Quantità non necessaria attrezzature, come i pc o i laptop.
Percentuali eccessive di pc o laptop
Mancanza di diari di uso o registri di laboratorio atti a provare
l’utilizzo delle attrezzature nel progetto
Assenza delle attrezzature caricate sul progetto
Percentuali di ammortamento create appositamente per la
partecipazione ai programmi comunitari
Mancanza di DDT e non rispetto delle regole di collaudo
Non rispettate le regole di procurement
231
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Attrezzature






5.4.2 Work performed
The tests performed on a sample scope basis during our audit
work were the following:
we reconciled the costs charged in the financial statements
with the project accounts;
we checked that the other direct costs were substantiated by
proofs of payment;
we reviewed invoices, especially for date of purchase and
nature of other direct costs;
we considered the nature of the other direct costs acquired for
the project in relation to the necessity for the project;
232
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Attrezzature






we checked whether the other direct costs were charged
without VAT, which is a non-eligible cost under the contract;
we have ensured that the other direct costs have been
allocated to the correct activity;
we performed inquiries of management;
we reviewed governing contractual Articles II.3,II.14,II.15 of
Annex II - General Conditions to the contract.
we checked whether the costs charged in the financial
statements are in accordance with national GAAP and whether
the depreciation is in accordance with the Contractor's usual
accounting practices;
we checked delivery notes, purchase orders and proofs of
payments.
233
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Attrezzature


durable equipment not used for the project –
purchase of PC's not necessary for the project –
234
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Documenti da produrre: equipment
1. Normativa interna sull’ammortamento dei beni durevoli
2. Documenti che provano l’espletamento delle procedure di
selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di
economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di
interessi.
3. Ordinativi e contratti
4. Fatture di acquisto, complete di eventuale DDT, con
evidenziato nel corpo della fattura o nell’ordine di acquisto
emesso, il riferimento all’utilizzo nel progetto comunitario.
5. Prova dell’iscrizione nel registro degli inventari
6. Prospetto da cui risulta il calcolo del periodo di
ammortamento dei beni durevoli ai fini della rendicontazione.
7. Diari d’uso e altri documenti che dimostrino l’utilizzo del
bene nel progetto
8. Prova del pagamento (sono ammessi i pagamenti per cassa
per spese di modico valore)
9. dichiarazione di necessità per il progetto e percentuale di
utilizzo;
235
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Consumables
Beni di consumo necessari per il progetto.
Se non si dimostra l’uso esclusivo per il progetto vanno
considerati spese generali.
Non sono eleggibili i costi per beni consumabili che non
possono essere utilizzati esclusivamente per il progetto,
come ingenti quantitativi acquistati in prossimità della
scadenza del progetto.
In questa categoria si comprendono anche le licenze
software nei limiti di durata del progetto e per la quota
oggettivamente attribuibile al progetto. Il software
acquistato a tempo indeterminato si rendiconterà con le
stesse modalità delle attrezzature.
236
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Consumables
Si possono rendicontare i costi sostenuti per l’acquisto di
schede telefoniche utilizzate esclusivamente per il progetto?
No poichè non è possibile dimostrarne l’utilizzo
esclusivo e diretto per il progetto.
237
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Consumables
posso rendicontare i costi sostenuti per l’acquisto di pen drive e
CD-Rom che verranno utilizzati sul progetto?
No poiché generalmente non è facile dimostrarne
l’utilizzo esclusivo e diretto per il progetto.
238
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Consumables
Come posso rendicontare i costi per l’acquisto di beni durevoli
da utilizzare per la realizzazione di un prototipo?
Anche se per la loro natura sono da
considerare beni durevoli, vanno considerati,
per la loro destinazione, beni di consumo.
239
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Audit – Findings
Consumabili
 Grosse quantità di beni sono acquistate in prossimità della
fine del periodo di rendicontazione
 I beni sono acquistati in modo promiscuo per più progetti.
 Mancano registri di carico, registri di laboratorio o simili
 Sono considerate consumabili attrezzature durevoli
 Sono rendicontate come consumabili la cancelleria o piccole
attrezzature (come le pen drive) per cui è molto difficile
dimostrare l’utilizzo esclusivo per il progetto.
 Non sono rispettate le regole di procurement
240
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Consumabili

5.5.2. Work performed

The tests performed on a sample scope basis during our audit work
were the following:

we reconciled the costs charged in the financial statements with the
project accounts;

we checked that the other direct costs were substantiated by proofs
of payment;

we reviewed invoices, especially for date of purchase and nature of
other direct costs;
241
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Consumabili

we considered the nature of the other direct costs acquired for the
project in relation to the necessity for the project;

we checked whether the other direct costs were charged without VAT,
which is a non-eligible cost under the contract;

we have ensured that the other direct costs have been allocated to the
correct activity;

we performed inquiries of management;

we reviewed governing contractual Articles 11.2,11.14,11.15 of
Annex II -- General Conditions to the
242
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Documentazione da produrre
1. lista dei beni acquistati e caricati sul progetto;
2. ordine di acquisto;
3. procedura comparativa (tre preventive da parte di tre fornitori
differenti) per verificare la scelta del best value for money;
4. in caso di unicità del fornitore, produrre dichiarazione ;
5. fattura d’acquisto;
6. documenti di consegna;
7. buono di carico ;
8. dichiarazione di utilizzo necessità e esclusivo per il progetto;
9. registri di laboratorio o comunque registri per l’utilizzo per il
progetto.
10.prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento,
trasferimento bancario, assegno con la prova dell’addebito).
Non sono ammessi pagamenti in contanti, se non per importi
modesti.
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Other direct cost
Tutti quei costi
non compresi nei precedenti
 direttamente imputabili al progetto
 che rispettano le regole di
rendicontazione

244
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Other direct costs
Un ricercatore ha presentato un articolo ad un convegno in cui compare come coautore.
Negli acknowledgements di quello stesso articolo sono stati indicati più enti
finanziatori (oltre alla Commissione Europea), in quanto anche gli altri autori
beneficiano
a
loro
volta
di
finanziamenti.
Ci sono problemi a esporre tutti i costi di viaggio del ricercatore sul progetto?
Non ci sono problemi, se le spese sono coperte soltanto
dalla Commissione europea.
Ovviamente è il caso di precisarlo con una nota del
responsabile scientifico e con una dichiarazione del
ricercatore.
245
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Other direct costs
Un ricercatore ha presentato un articolo ad un convegno in cui compare come coautore.
Negli ackowledgements di quello stesso articolo sono stati indicati più enti
finanziatori ma non viene indicata la Commissione Europea.
Ci sono problemi a esporre il costo dell’articolo sul progetto?
Si, è necessario che l’articolo
citi il contributo della Commissione.
246
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Other direct costs
E' possibile portare a rendiconto la missione di un soggetto
per un meeting relativo al progetto anche se questi non è
dipendente dell’Ente?
La possibilità di rendicontare i costi di missione di un soggetto è
vincolata alla sussistenza di un rapporto giuridico tra questi e l’ente
(es. è possibile inviare in missione un collaboratore o un dipendente
di un altro soggetto soltanto se c’è un accordo con il datore di lavoro
e se il datore di lavoro è citato come parte terza nell'allegato
tecnico).
247
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Audit – Findings
Other direct costs
 Prototipi per i quali non è provata la composizione, la
necessità e la non possibilità di utilizzo
 Spese che riguardano articoli che non riportano il riferimento
al finanziamento comunitario
 Organizzazione di eventi non necessari per il progetto o con
un numero ingiustificato di partecipanti
 Costi all’interno dell’organizzazione di eventi non necessari
per il progetto, come le visite turistiche o l’acquisto di gadget.
 Spese per la tutela dei beni immateriali (per es. brevetti) di cui
l’università non ha la proprietà ma solo il godimento

Non rispettate le regole di procurement
248
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Documenti da produrre: Other direct costs
1. lista dei beni acquistati e relativa dichiarazione di
necessità;
2. ordine di acquisto con riferimento al progetto;
3. fattura di acquisto;
4. eventuale prova di consegna o di effettuazione dell’attività;
5. eventuali giustificativi di spesa;
6. prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento,
trasferimento bancario, assegno con la prova
dell’addebito). Non sono ammessi pagamenti in contanti,
se non per importi modesti.
249
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Documenti da produrre: Other direct costs
Prototipi
beni costruiti per la dimostrazione
dell’attività di ricerca.
1. lista materiale acquistato per la destinazione della costruzione del
prototipo;
2. produrre stralcio annex i dove è possibile identificare l’obiettivo della
costruzione del prototipo;
3. ordine di acquisto;
4. fattura di acquisto;
5. eventuale prova di consegna del bene a seconda della natura dello stesso;
6. dichiarazione di necessità per la costruzione del prototipo;
7. numero tre preventivi da parte di tre diversi fornitori per la dimostrazione
del rispetto del “best value for money” principle;
8. Prova di pagamento tracciabile (mandato di pagamento, trasferimento
bancario, assegno con la prova dell ’ addebito). Non sono ammessi
pagamenti in contanti, se non per importi modesti.
250
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Costi del personale
251
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Costo del personale
Personale:
 Personale assunto specificamente per il progetto;

Personale strutturato e personale a tempo determinato
Caratteristiche:

La prestazione lavorativa si svolge sotto la supervisione tecnica e la
responsabilità del Beneficiario

Il costo comprende tutte le voci che compongono la remunerazione:
salario, contributi previdenziali, oneri carico Ente.

Il costo rimborsato è solo quello delle ore effettivamente lavorate sul
progetto, documentate da Time sheet (base giornaliera, settimanale o
mensile).

Inammissibilità di stime concernenti le ore lavorate.
252
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In-House Consultant
Sono da considerarsi Personale i contratti con i
lavoratori autonomi se:
 Stipulati con persone fisiche
 Il Consulente lavora presso il Beneficiario
 Il consulente non è pagato per un’opera o risultato
ma per l’attività lavorativa svolta
 Il Consulente è soggetto alla supervisione del
Beneficiario
 I risultati del lavoro appartengono al Beneficiario

Il costo del lavoro del Consulente non differisce in
modo significativo da quello adottato dal
Beneficiario per i dipendenti che svolgono analoghe
mansioni
253
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I Costi del personale
Lavoratori parasubordinati
Tipologie

co.co.co, lavori a progetto

lavoratori autonomi con partita iva se
rispettate le condizioni previste per gli intramuros

assegnisti di ricerca

borse di dottorato e altre borse di ricerca

...

...
254
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Casi particolari
 Telelavoro: può essere accettato se c’è un sistema che permette l’identificazione
del tempo lavorato per il progetto
 Straordinario: può essere accettato se c’è un sistema che consente l’identificazione
delle ore lavorate per il progetto e se è in conformità con le usuali prassi del
beneficiario
 Malattia: non può essere inserita nel tempo lavorato.
 Congedo parentale: può essere rendicontabile in proporzione al tempo dedicato al
progetto, se il congedo è obbligatorio per la legge nazionale
 Fring Benefits (autovettura aziendale, vouchers, etc.): possono essere accettati se
in conformità con la prassi del beneficiario, e purché i principi di rendicontazione
siano soddisfatti
 Premi straordinari: una tantum, liberalità: non solo eleggibili.
 Costi per dottorato: sono eleggibili se sono rispettati i principi di rendicontazione.
 Per gli enti pubblici:i costi dei dipendenti pagati DIRETTAMENTE
dall’amministrazione centrale o periferica dello Stato possono essere eleggibili se
sono rispettati i principi di rendicontazione e quelli relativi alle parti terze
255
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Costo del personale
Per determinare il costo del personale
occorre
a)
Individuare il costo
b)
Stabilire il tempo produttivo
c)
Adottare un sistema per rilevare il tempo
dedicato al progetto
256
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Per determinare il costo del personale occorre:
a) Individuare il costo
Il costo effettivo comprende tutti i costi sostenuti
dal soggetto giuridico, per la retribuzione
ordinaria:
Determinati per ogni persona
Determinati su base dei minimi stipendiali
257
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Per determinare il costo del personale occorre:
a) Individuare il costo
Costo medio
E’ calcolato a livello di soggetto giuridico
Opzionale (solo se soddisfatte alcune condizioni)
Calcolato preventivamente
 Certificato da un auditor esterno o public officer
 Non si discosta in modo significativo dal costo
reale
 Approvato da parte CE
258
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Per determinare il costo del personale occorre:
b) Stabilire il tempo produttivo
Esempio di calcolo del tempo produttivo
Ore per settimana
36
Settimane
52
Ore complessive
1872
Giorni di ferie e permessi
50
Ore relative a giorni di ferie e permessi
(50 gg x 7,2 ore /giorno)
- 360
Tempo produttivo in ore
1512
Tempo produttivo in giorni
(1512 ore x 7,2 ore/giorno)
210
259
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260
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Per determinare il costo del personale occorre:
b) Stabilire il tempo produttivo
Per determinare il costo del personale occorre:
b) Stabilire il tempo produttivo
261
Problemi:
Personale non strutturato
Personale a convenzione
Personale a tempo definito
Personale tecnico e amministrativo
Occorre tenere conto dell’impegno
istituzionale
Occorre stabilire la decorrenza
Tempo effettivo
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario
Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).
1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione
figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con
i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500
ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i
professori e i ricercatori a tempo definito.
262
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Per determinare il costo del personale occorre:
c) adottare un sistema per rilevare il tempo dedicato
al progetto
È necessario
 Compilare i time sheet per tutti i progetti
 Indicare le attività svolte
 Accertarsi che non venga superato il tempo produttivo
263
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Contenuto e forma del time-sheet
264
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Contenuto e forma del time-sheet
Nome per esteso del Beneficiario, così come indicato
nel contratto
Nome completo del dipendente/collaboratore
Titolo del progetto, così come indicato nel contratto
Numero del contratto
Periodo considerato (giorno, settimana, mese)
 Ore caricate sul progetto
Nome completo e firma del Responsabile del progetto
265
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Soci, imprenditori, amministratori
PMI
- Decisione del 21/01/2011 ha modificato art.
II.14.1 -Annex II
- Il costo dei soci, imprenditori, amministratori
delle PMI che non ricevono uno stipendio
- Può essere determinato con un flat rate basato
sulle indennità nel programma People.
266
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Contratti di collaborazione
267

Soggetti

Premesse

Normativa applicabile

Coordinamento

Durata

Oggetto

Obblighi

Corrispettivo

Responsabilità

Scioglimento

Tutela
Struttura del contratto

Proprietà intellettuale e industriale

Registrazione

Clausole speciali

Foro competente
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Co.co.co
Soggetti
1. Committente (beneficiario)
2. Collaboratore
Esempio
Contratto di collaborazione
tra
L’Università di…….., con sede legale in ……., Via ………….n…..
codice fiscale …………, rappresentato dal …………….., di seguito
indicato come Università
e
Il . ……….…, nato a ………, il …, domiciliato in …………., codice
fiscale …………….. di seguito indicato come Collaboratore
268
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Co.co.co
Preambolo
Esempio
Premesso
- che l’Università, ed in particolare [inserire la denominazione della
Struttura]……… ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del
contratto], con la Commissione Europea, per lo svolgimento del Progetto
…………..[inserire il titolo del Progetto], finanziato nell’ambito del … Pro-gramma
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell ’ Unione Europea, di seguito
indicato quale “Grant Agreement”;
-che per lo svolgimento dell’attività di detto Progetto l’Università stipula contratti
con collaboratori “in house”, così come definiti dalle fonti comunitarie;
Considerato
- che il Collaboratore ha le capacità ed i titoli necessari per svolgere l’attività
di…richiesta nell’ambito del Progetto, così come accertato mediante la procedura
comparativa, tenuta in data…
269
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Co.co.co
Normativa di riferimento
Esempio
Art … – Interpretazione e rinvio.
Il presente contratto è collegato al Grant Agreement, ed è stipulato per consentire
l ’ adempimento delle obbligazioni dell ’ Università, nei confronti della Commissione
Europea e degli altri contraenti del Grant Agreement.
Il Collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle obbligazioni
dell’Università.
Art… - Normativa applicabile.
Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant
Agreement, dalle seguenti fonti:
da tutta la disciplina comunitaria sulla partecipazione al Programma Quadro;
dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto
precedente;
dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi
dalla normativa nazionale riguardante i rapporti autonomi di collaborazione coordinata e
continuativa.
270
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Co.co.co
Coordinamento
armonizzazione delle attività del collaboratore
con quelle del Committente, in relazione sia ai
tempi che alle modalità di esecuzione
Esempio
Articolo …. - Rapporti tra Università e Collaboratore.
I rapporti tra l’Università e Collaboratore, riguardanti lo svolgimento
dell’attività del Progetto in premessa, avverranno per mezzo del
Responsabile del progetto.
Il Responsabile del progetto, ai sensi dell’Allegato I del Grant Agreement,
è…
271
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Co.co.co
Durata
arco temporale entro cui deve essere
svolta l’attivita’ oggetto dell’incarico
Esempio
Articolo ….. - Durata ed efficacia del contratto.
Il presente contratto avrà una durata di mesi…. a decorrere dalla data di
approvazione da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della
legge n. 20/1994, così come modificato dall’art. 17 comma 30 Legge 3 agosto
2009 n.102, o dalla conclusione del periodo previsto per il silenzio-assenso.
Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.
272
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Co.co.co
Oggetto
la prestazione lavorativa di cui si fa
carico il collaboratore
273
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Co.co.co
Esempio
Articolo …. - Oggetto del rapporto.
Il Collaboratore svolgerà l’attività … [Inserire la descrizione dell’attività da
compiere. E’ opportuno dettagliare l’attività in un allegato al contratto].
Detta attività dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Continuità. L’attività dovrà svolgersi nell’ambito di un rapporto
continuativo con l’Università, per lo svolgimento del Progetto di ricerca
di cui alla premessa.
Coordinazione. L’attività dovrà essere prestata senza l’utilizzo di una
organizzazione propria ma attraverso le strutture messe a disposizione
dall’Università.
Autonomia. Lo svolgimento dell’attività avverrà in maniera autonoma e
sotto il coordinamento del responsabile del progetto.
Supervisione tecnica. L’Università avrà il diritto alla supervisione tecnica
dell’attività del Collaboratore, fornendo le direttive di massima, tese
alla corretta esecuzione del Progetto di cui in premessa.
274
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Co.co.co
Obblighi delle parti
Impegni da mantenere e assolvere,
pena sanzioni stabilite dal contratto
o dalle norme
275
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Co.co.co
Obblighi del collaboratore
Articolo … - Obblighi del Collaboratore.
Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
1. a svolgere l ’ attività di cui al precedente art…, con la speciale
diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e
professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta
attività è necessaria all’Università per adempiere le obbligazioni che
nascono dal Grant Agreement;
2. a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto,
emanate per l’attuazione del Progetto di ricerca, nelle fasi descritte
nell’Allegato I al Grant Agreement, e per permettere all’Università di
adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;
3. a comunicare all’ Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli
eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare,
quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività,
tra i quali quelli di cui al successivo articolo ….
276
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Co.co.co
Obblighi del collaboratore
…….
3. a redigere tutte le relazioni richieste dall’Università sull’attività
compiuta, secondo lo schema approntato dall ’ Università; in
particolare dovranno essere compilate relazioni ogni … mesi
[immettere il numero di mesi necessario per la redazione dei report
richiesti dalla Commissione]; detti termini sono considerati
essenziali ai fini del presente contratto;
4. a rispettare le regole organizzative dell’ Università e quelle dettate
a tutela della sicurezza del luogo di lavoro;
5. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a
conoscenza;
Le obbligazioni di cui ai commi che precedono sono di carattere
personale e non possono essere trasferite.
Le disposizioni di cui al comma 5 continuano ad applicarsi anche dopo
il termine finale del contratto.
277
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Co.co.co
Obblighi del committente
Art … - Obblighi del Committente.
Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al
presente contratto e, in modo specifico:
1. a mettere a disposizione del Collaboratore, per tutta la durata
del contratto, tutti i mezzi necessari all ’ esecuzione
dell’attività, con particolare riguardo alle infrastrutture, le
attrezzature, i materiali e soprattutto le informazioni;
2. ad assicurare al Collaboratore, le condizioni di lavoro, di
previdenza sociale, di sicurezza e di igiene, previste dalla
normativa in vigore;
3. a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel
successivo art …
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Co.co.co
Corrispettivo
Controprestazione (onorario/compenso) dovuta dal
committente al collaboratore per la sua prestazione
Commisurato alla quantità e qualità del lavoro
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Co.co.co
Esempio
Art ... - Corrispettivo.
Il corrispettivo del Collaboratore sarà determinato in base alle ore lavorate,
tenuto conto dell’orario di cui al successivo comma 3.
Il corrispettivo per l’attività del collaboratore sarà complessivamente pari a
€. ______,00= (Euro _________/00).
Il collaboratore si impegna a prestare la propria attività all’interno dei locali
dell’Università per un numero complessivo di ore……. nell’ambito della
durata del contatto prevista dal precedente art….
Il corrispettivo verrà pagato in rate mensile di uguale importo entro i trenta
giorni successivi al mese di riferimento.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto che gli oneri nascenti dal presente
contratto sono coperti dal finanziamento / contributo della Commissione
UE contratto n. ________ , concordano sulla necessità di predisporre
apposite schede di rilevazione delle presenze e del tempo di lavoro
effettivamente dedicato al progetto (timesheet) esclusivamente al fine di
soddisfare le esigenze connesse alla rendicontazione degli oneri del
progetto alla UE, in conformità al Regolamento CE per le spese di
personale, non volendo cosi ’ costituire in capo al collaboratore un
obbligo di rispetto di specifici orari di lavoro.
280
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Co.co.co
Responsabilità
conseguenza di un inadempimento contrattuale che
comporta l’applicazione della sanzione prevista dal contratto
Risoluzione e risarcimento
riduzione o esclusione del corrispettivo
(per es. mancato raggiungimento
dell’obiettivo se essenziale e previsto
nella scheda progetto)
281
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Co.co.co
Esempio
Art ... - Responsabilità del Collaboratore.
Il Collaboratore è responsabile per tutti i danni derivanti
all’Università dallo svolgimento della sua attività. In particolare il
Collaboratore sarà responsabile se, a causa della sua condotta,
l ’ Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o
parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione
Europea, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli
assunti nei confronti degli altri partner del Progetto.
282
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Co.co.co
283
Scioglimento del contratto
Risoluzione
Inadempimento
Recesso
Decisione unilaterale
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Co.co.co
Scioglimento del contratto
Esempio
Art...- Recesso.
Ciascuno dei contraenti può recedere liberamente dal contratto
di collaborazione prima della scadenza del termine finale,
dandone preavviso scritto all’altra parte con raccomandata o
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, che
deve precedere di almeno 30 (trenta) giorni la data di
cessazione.
284
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Co.co.co
Scioglimento del contratto
Esempio
Art...- Risoluzione.
2. Il contratto si risolve di diritto in seguito al comportamento
gravemente inadempiente del Collabora-tore L’Università può
risolvere dal presente contratto, quando il Collaboratore sia
gravemente inadem-piente delle obbligazioni di cui al
precedente art. ….. L’Università comunicherà l’intenzione di
avvalersi della presente clausola con raccomandata con avviso
di ricevimento. In questo caso, è fatta salva l’applicazione,
qualora ne ricorrono i presupposti, del precedente articolo...
285
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Co.co.co
Impedimento temporaneo
Esempio
Art...- Impedimento temporaneo della prestazione.
1. In caso di malattia o altro evento che impedisca in modo temporaneo la
prestazione del Collaboratore, per un periodo superiore a quindici giorni,
l’Università può stipulare un nuovo contratto di collaborazione per svolgere
l’attività del Collaboratore.
2. Il Collaboratore può continuare la sua attività dopo la cessazione
dell ’ impedimento, sempreché questo non si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, e comunque non oltre il termine finale del presente
contratto.
3. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela
fisica ed economica delle collaboratrici madri.
4. Durante il periodo di maternità e puerperio si applica le clausole di cui al
precedente commi 1 e 2. In particolare la Collaboratrice può riprendere la sua
attività dopo il periodo di gravidanza e puerperio, se non è spirato il termine
finale del presente contratto.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti sono dovuti al collaboratore soltanto le
prestazioni assistenziali previste dalla legge.
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Co.co.co
Proprietà industriale e intellettuale
Con proprietà intellettuale si indica
l'apparato di principi giuridici che
mirano a tutelare i frutti dell'inventiva
e dell'ingegno umani
287
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Co.co.co
Esempio
Articolo ... – Proprietà intellettuale
Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’ autore
dell’opera o dell’invenzione, il Committente sarà l’esclusivo
titolare dei diritti economici derivanti dall ’ attività del
Collaboratore, avendo il Committente acquisito tali diritti
attraverso il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art.
…, del quale il collaboratore si dichiara completamente
soddisfatto.
288
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Co.co.co
Esempio
Articolo ... – Consenso al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Collaboratore autorizza
fin d’ora il Università al trattamento, anche informatico e
telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per
l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali,
contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria di cui
all’art. 2.
Al Collaboratore spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei
dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.
L’Università si obbliga a trattare e a comunicare i dati del
Collaboratore, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel
rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza
289
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Co.co.co
Clausole vessatorie
Art. 1341, II c., cod. civ.
clausole predisposte dal committente in modo unilaterale
non hanno effetto nei confronti del
collaboratore se da questi non sono
specificatamente approvate per iscritto
290
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Co.co.co
Clausole vessatorie
Esempio
Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:
Articolo ... - Durata del contratto.
Articolo ... – Scioglimento del contratto prima del termine.
Articolo ... –Proprietà intellettuale.
Articolo …- Obblighi del Collaboratore.
Il Collaboratore
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Co.co.co
Documenti utili ai fini della rendicontazione:






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Copia del contratto stipulato con il Beneficiario
Curriculum vitae sottoscritto
Time sheets
Buste paga
Prospetto degli oneri a carico dell’ente
Mandato di pagamento
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Categorie di personale coinvolto
nei progetti di ricerca
293
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 18, comma 5
La
partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca, qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le
università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di
imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali
amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e
senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
294
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D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. L. 35/2012
Legge 240/10 ,art 18, comma 5


La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati
esclusivamente:
a.ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b.ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c.agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attività formative;
d.ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e.al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università e a
soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f. ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché'
sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei
costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
295
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Alcune categorie
PERSONALE DIPENDENTE
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO



Ricercatori a tempo determinato
Tecnici a tempo determinato
Tecnologi
PERSONALE NON DIPENDENTE

Professori a contratto

Specializzandi
Consulenti
Dottorato di ricerca
Altri soggetti
Assegni di ricerca
Collaboratori coordinati e continuativi/Collaboratori occasionali



296
Borsisti
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Ricercatori a tempo determinato
297
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
Art. 24 – ricercatori a tempo determinato
L’art. 29 (Norme transitorie e finali) della legge n.240/2010, al
comma 11 della lettera d) dispone l’abrogazione dell’art.1 comma
14, della Legge n.449/2005 disciplinante il conferimento di contratti
per Ricercatori a Tempo Determinato.
298
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
Art. 24 – ricercatori a tempo determinato
La nuova disposizione, oltre ad introdurre una nuova figura di
Ricercatore a Tempo Determinato (le principali diversità sono costituite
da impegno differente, costo differente, diversa tipologia di selezione)
prevede l’inserimento del relativo Ruolo all’interno della
programmazione, senza chiarire se riferito all’ambito finanziario o
anche di utilizzo di punti organico.
299
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
Art. 24 – ricercatori a tempo determinato
I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una
sola volta

b)contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni
anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri.
300
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
Art. 24 – ricercatori a tempo determinato
I contratti tipo a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
I contratti tipo b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200
ore per il regime di tempo definito.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).
In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
301
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Ricercatori a Tempo Determinato (RTD)
Art. 24 – ricercatori a tempo determinato
Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti tipo a, è
pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno.
Per i titolari dei contratti di tipo b, il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
302
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Assegni di ricerca
303
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 22 - Assegni di ricerca




Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
Sono destinatari studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con
esclusione del personale di ruolo (delle università)
Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca (o titolo
equivalente conseguito all'estero) ovvero, per i settori interessati, il
titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata
produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando;
in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
304
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 22 - Assegni di ricerca
Gli assegni possono avere durata compresa tra uno e tre anni, sono
rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
La durata complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi,
non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del
periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di
ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di
laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in
aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
305
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
La legge 30 dicembre 2010, n. 240




Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni (esenzione IRPEF),
nonché, in materia previdenziale (gestione separata INPS), in materia di
astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni (astensione obbligatoria
per maternità) e, in materia di congedo per malattia (estensione indennità di
malattia). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità
corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero
importo dell'assegno di ricerca.
L'importo degli assegni è determinato dall’Università sulla base di un importo
minimo stabilito con decreto del MIUR.
Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell’Università
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei
contratti di cui all'articolo 24 (RTD), intercorsi anche con atenei diversi, statali,
non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i
periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente.
306
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
La legge 30 dicembre 2010, n. 240








A seguito della Pubblicazione dell’avviso del Ministero:
Bandi pubblicati prima dell’entrata in vigore della legge 240/2010
Si applica in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi la precedente
normativa (art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
Rinnovo degli assegni banditi secondo l’art. 51, comma 6, legge 27
dicembre 1997, n. 449
Si applica la precedente normativa .
Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era previsto nel bando
Il rinnovo degli assegni non può essere inferiore all’anno
Con decreto Ministeriale del 09 Marzo 2011 n.102, l’importo minimo lordo annuo
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, è
determinato in una somma pari a € 19.367. Tale importo è da intendersi al netto
degli oneri a carico dell’Amministrazione.
307
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240


Durata massima di 4 anni - Il c.5 dell'art. 22 della L. 240 dice che "..
La durata complessiva dei rapporti ai sensi del presente articolo
...non può essere superiore ai 4 anni". Si intende che i 4 anni si
applicano agli assegnisti "Gelmini" e non si fa cumulo con gli anni di
assegno pre-Gelmini. Onde evitare che gli assegnisti pre-Gelmini
(che, in quanto anziani, hanno in generale maggiori titoli dei nuovi
candidati) prevalgano in ogni bando
Quindi:




308
4 anni assegni
Ricercatori a t.d., tip. A)
Ricercatori a t.d. tip. B)
Totale
3+2
3
12
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Selezione – Due Tipologie

modalità a) unico bando di Ateneo per "ciascuna" area scientifica con
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, quindi
unica commissione e unica graduatoria (per ciascuna area sempre).
Questo consente omogeneità dei candidati e di competenza delle
commissioni. D'altra parte il comma non dice che il bando è unico per
"tutte" le aree e neanche che è unico "temporalmente" cioè uno solo
per ciascun anno accademico.
modalità b) la pubblicazione è da parte dei Dipartimento ove si
svolge il progetto di ricerca

309
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240

Requisiti di ammissione – Due tipologie
Studiosi in possesso …. dotati di curriculum ...

Laurea magistrale, produzione scientifica accreditata e misurabile
(catalogo prodotti)

310
Dottorato diventa TITOLO DI ACCESSO
Altri criteri stabiliti a livello di bando, anche su richiesta dell’ente
finanziatore
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Personale TA
311
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Personale Tecnico a Tempo determinato
CCNL - ART. 19 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
(modificato dall’art. 6 del CCNL 27 gennaio 2005)


Le amministrazioni possono effettuare assunzioni di personale per lo
svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per
l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione
di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del
rapporto a tempo determinato non dovrà essere inferiore a un anno
né superiore a cinque anni.
Il contratto non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza con
la stessa persona per un periodo superiore a cinque anni complessivi.
312
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Tecnologo a tempo determinato
313
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Tecnologo a tempo determinato



Legge 240/10
Altre disposizioni in materia di università
Art. 54 (Tecnologi a tempo determinato)
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche
nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione
europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il
seguente:
314
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Tecnologo a tempo determinato

Legge 240/10

“Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato)

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere
attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università
possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti
in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare
qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle
attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in
italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione
Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i
diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di
qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

315
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Tecnologo a tempo determinato


Legge 240/10
“Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato)

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un
massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso
essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in
relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito
dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e
massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della
categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a carico
dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.
316
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Tecnologo a tempo determinato
CARATTERISTICHE

Supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca
Laurea + particolare qualificazione professionale

Procedure pubbliche di selezione

Minimo 18 mesi prorogabili per una volta sola e per 3 anni al
massimo

Massimo 5 anni con la stessa università

Trattamento economico tra minimo e massimo determinato tra D3
e EP3

Regolamentazione da parte delle università

317
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Tecnologo a tempo determinato





Alcune Università hanno adottato i regolamenti per l’assunzione di dette figure
I Regolamenti prevedono che queste figure vengano assunte con contratti aventi ad
oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo,
alle attività di ricerca, per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di
ricerca cui fungono da supporto i tecnologi.
Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro
subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e
previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L’Università provvede
inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità
civile.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel regolamento si rinvia alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblico impiego nonché alle
prescrizioni del CCNL comparto Università, in quanto applicabili
318
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Tecnologo a tempo determinato




Le procedure di reclutamento dei tecnologi sono proposte dai Dipartimenti, i
quali interessati all'istituzione temporanea del posto di tecnologo devono con
apposita delibera:
a) approvare il programma di lavoro per il quale il tecnologo fornirà il supporto
tecnico e amministrativo;
b) individuare le risorse ed acquisire l'impegno all'erogazione del finanziamento da
parte del soggetto finanziatore;
c) Indicare il trattamento economico nel rispetto dell'art. 24 bis, comma IV della
legge 240/2010.
La delibera del Dipartimento, corredata del progetto di ricerca ed eventuale
proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
Come inquadrare questa figura?
All’interno del CCNL del personale tecnico amministrativo o no?
319
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Collaborazioni
coordinate e continuative
320
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Intra muros consultant nei programmi UE
1. Stipulati con persone fisiche
2. Il Consulente lavora presso il Beneficiario
3. Il Consulente presta la sua attivita’ in modo continuativo e sotto
la supervisione del Beneficiario
4. Il costo del lavoro del Consulente non differisce in modo
significativo da quello adottato dal Beneficiario per i dipendenti
che svolgono analoghe mansioni
5. I risultati del lavoro appartengono al Beneficiario
6. Documentazione del tempo (time-sheets)
321
321
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Differenze tra rapporti di lavoro
Personale autonomo
Personale subordinato
1. Autonomia del rapporto
2. Obbligazione di mezzi
1. subordinazione
2. Obbligazione di fare
3. Organizzazione autonoma di
mezzi
3. Assenza di organizzazione di
mezzi
Personale parasubordinato (Co.co.co / co.co.pro)
1. autonomia del rapporto
2. Assenza di una propria organizzazione
3. Coordinazione con il committente
322
322
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Contratti di collaborazione

Art. 409 c.p.c.
rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato

Art. 61 ss. D.Lgs. 273/2003 (non si applica alla P.A.)
assenza del vincolo di subordinazione e prestazione prevalentemente personale;
presenza di un rapporto unitario e continuativo e la presenza di uno o più progetti specifici;
assenza d’impiego di mezzi organizzati;
retribuzione periodica prestabilita;.
attività determinata dal committente anche se gestita in modo autonomo dal
lavoratore/collaboratore;
 attività deve essere finalizzata e funzionale al raggiungimento di un risultato;
 l’organizzazione deve essere quella del committente il quale svolge anche attività di
coordinamento
 il tempo di esecuzione della prestazione lavorativa non deve in nessun caso pregiudicare
l’autonomia del collaboratore.





323
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Subordinazione
La subordinazione è intesa quale disponibilità del prestatore nei
confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di
questo ed alle relative esigenze aziendali mentre altri elementi, quali
l’osservanza di orario, la continuità della prestazione e del compenso,
hanno valore indicativo (ma non determinante)
(Cass. 11 Febbraio 2004 n. 2622)
 La subordinazione deriva da uno stato del lavoratore di
assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro in un potere di
direzione
(Cass. 13 Febbraio 2004 n. 2842)

324
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Contratti di collaborazione
Art. 7 d.lgs. 165/2001
…
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria.
…
325
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Tempo di lavoro
Per il Consiglio di Stato (p.es. sentenza n. 174/ 2006):
il fatto che la normativa sul lavoro a progetto (co.co.co. o co.co.pro.),
prescriva fra gli elementi qualificanti l’irrilevanza del tempo impiegato
nell’esecuzione dell’attività, non costituisce preclusione alla fissazione di
un orario di lavoro;
il contratto di lavoro a progetto può prevedere pertanto un orario di
lavoro purché ciò non costituisca elemento caratterizzante il rapporto di
lavoro medesimo, ma sia esclusivamente preordinato al raggiungimento
dello scopo (inteso come progetto, programma di lavoro o fase di esso).
326
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Contenuti dei contratti di collaborazione
1. indicazione esplicita della durata della prestazione di lavoro che deve essere
determinata o determinabile;
2. indicazione del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso che
caratterizza il rapporto ed il contratto;
3. il corrispettivo e/o le modalità o criteri per la sua determinazione, tempi e
modalità di pagamento, nonché disciplina degli eventuali rimborsi spese – il
corrispettivo dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro
eseguito;
4. forme di coordinamento, da parte del committente, del prestatore di lavoro a
progetto anche in relazione allo sviluppo temporale della prestazione
lavorativa, ma senza in nessun caso arrecare pregiudizio all’autonomia della
sua esecuzione;
5. le eventuali misure a tutela della salute e sicurezza del collaboratore a
progetto in generale, in aggiunta, quando la prestazione viene resa nei
luoghi di lavoro del committente.
327
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
(versione originaria)




Alcune Università avevano ammesso la possibilità di stipulare contratti
co.co.co per lo svolgimento di attività di "supporto" o "strumentali" alla
ricerca fermo restando che i soggetti beneficiari non fanno parte di gruppi e
di progetti di ricerca.
I contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati solo nel rispetto dei
requisiti di cui all'art. 7 C. 6 del d.lgs. 165/2001 e solo nell'ipotesi in cui non
siano disponibili risorse umane in servizio presso l'ateneo.
Gli Atenei possono attivare contratti "a Supporto", in quanto funzionali
all’attuazione dei progetti di ricerca qualora i relativi oneri non risultino a
carico del FFO e al di fuori dei limiti previsti dalla legge 266/2005 e dalle
successive disposizioni emanate in materia.
Si ricorda, inoltre, che i suddetti contratti continuano ad essere soggetti al
visto preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti
328
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
La legge 30 dicembre 2010, n. 240

La norma non vietava esplicitamente, da ritenere comunque residuale
nell’ambito di un budget di progetto, di attivare co.co.co. o tempi
determinati su fondi esterni nazionali esclusivamente per attività di
supporto alla ricerca, comunque funzionali all’attuazione di progetti di
ricerca, che devono essere esaurientemente definite e circoscritte nelle
loro caratteristiche.
Dette attività possono essere costituite, ad esempio, da:
 attività di coordinamento di progetto (con esclusione di tutte le attività
che riguardano la gestione prettamente amministrativa, in quanto
rientrante nella attività istituzionale della struttura)
 attività di trasferimento tecnologico (ove prevista dal progetto oltre
all’attività di ricerca)
 attività a supporto della diffusione dei risultati della ricerca
329
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240

i collaboratori occasionali?
i liberi professionisti?
Occorre distinguere la tipologia dell’attività che viene loro assegnata. Infatti, si
ritiene ammissibile il ricorso ad entrambi gli strumenti contrattuali, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
 L’oggetto del contratto deve essere costituito da una prestazione d’opera
intellettuale individuata in modo preciso e pertanto strumentale alla
realizzazione della ricerca;
 la prestazione deve essere svolta al di fuori dei locali dell’Ateneo;
 il prestatore deve utilizzare, se necessari, mezzi propri (attrezzature ecc.);
 il compenso deve risultare onnicomprensivo di tutte le eventuali spese che il
prestatore deve sostenere (ed esempio non sono possibili rimborsi di
missione)
Per entrambe le tipologie di contratti restano ferme le disposizioni dettate in materia
dall’art. 7 c. 6 del d.lgs. 165/2001.
330
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La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 18, comma 6
Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione
europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o
sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano
le norme previste dai relativi bandi.
In tal caso, la possibilità di partecipazione da parte dei soggetti
sopra elencati ad un progetto di ricerca o allo svolgimento di attività
di ricerca è consentito laddove il relativo bando espressamente non
vieti il ricorso a tali specifiche figure
331
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino
La legge 30 dicembre 2010, n. 240
Art. 18, comma 6
Era ragionevole inserire nello staff di ricerca le seguenti figure:

Collaboratori coordinati e continuativi – L’inserimento è reso possibile poiché la prassi
interpretativa prevede la possibilità di arruolare intra-muros consultants. Per questi si può
continuare ad usare il testo di contratto disponibile fino ad oggi che prevede le indicazioni,
richieste dalla UE, della struttura presso il quale si svolge l’attività e del coordinamento di un
docente universitario.

Personale tecnico amministrativo a tempo determinato – L’inserimento è reso possibile
poiché la prassi interpretativa prevede la possibilità di arruolare temporary employees e le
attività previste sono sia attività di ricerca che attività amministrative (vedi Project manager).

Resta comunque valida l’impossibilità al ricorso di borsisti, perché detta figura, in quanto
destinata a svolgere attività di ricerca, non può neppure configurarsi come strumentale alla
realizzazione del progetto.
Gli strumenti dell’assegno di ricerca e del Ricercatore a Tempo Determinato restano
quelli prioritari da utilizzare.

332
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Altre figure professionali
333
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Altre figure professionali

Professori emeriti e onorari

Professori a contratto e altri contratti

Visiting Professor/Researcher

Professionisti
334
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Professori emeriti e onorari





R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma2, della Legge n.311/1958
Chi è stato ordinario 20 anni (emerito) o 15 anni (onorario)
La legge non prevede altro che il conferimento del titolo
I regolamenti universitari possono prevedere che il professore
emerito/onorario: utilizzi i locali e le attrezzature; possa essere
responsabile di progetti; possa utilizzare la posta elettronica, ecc.
Programmi comunitari: occorre definire contrattualmente il
rapporto
335
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Professori e ricercatori senior




Previsti da regolamenti delle Università (Sapienza)
Chi ha svolto servizio per almeno 5 anni e fino a 75 anni
I regolamenti universitari prevedono: utilizzo dei locali e le
attrezzature; responsabilità di progetti; utilizzo della posta
elettronica, ecc.
Programmi comunitari: occorre definire contrattualmente il
rapporto
336
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Professori a contratto e altri contratti



Art. 23, 1° co., l. 240/2010: Contratti di insegnamento di 1 a.a.
rinnovabili fino a 5 massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso
al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale
Art. 23, 2° co., l.240/2010: Contratti a titolo oneroso per fare fronte
a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso
di
adeguati
requisiti scientifici e professionali. Il
compenso è stabilito dal Ministero.
Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica;
dubbi per i progetti di ricerca
337
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Professori di chiara fama

Art. 23, 3° co., l. 240/2010, Insegnamenti a contratto
docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica;
dubbi per i progetti di ricerca
338
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a
Visiting Professor/Researcher

Art. 23, 3° co., l. 240/2010, Insegnamenti a contratto
docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Programmi comunitari: vanno bene nei progetti di didattica;
dubbi per i progetti di ricerca
339
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a
Dottorati di ricerca
Art. 4, L. 210/1998
 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca forniscono le competenze necessarie per
esercitare, presso università, enti pubblici
o
soggetti privati, attività di ricerca di alta
qualificazione
340
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Dottorati di ricerca

Art. 4, L. 210/1998
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo
accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR),
dalle università, dagli istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da
qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate
341
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Dottorati di ricerca
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94
Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati
Art. 4 Requisiti per l’accreditamento
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di
dottorato:
…
f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione
disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico,
nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei
sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati
della ricerca e della proprietà intellettuale.
342
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Dottorati di ricerca
Art. 4, L. 210/1998

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento,
affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica
sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso
compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli delle università.
343
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Dottorati di ricerca
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 94
Art. 12 Diritti e doveri dei dottorandi
ART. 12
(Diritti e doveri dei dottorandi)
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono
svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò
comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli
studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque
entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico,
attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono
partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di
dottorato il limite è abrogato.
344
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Borse
Cons. Stato Sez. III, 19-09-2012, n. 4963
Il conferimento di borse di studio non può configurare l'instaurazione di
un rapporto d'impiego pubblico, ancorché non di ruolo.
Ciò in quanto lo scopo principale di una borsa di studio non è
quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa bensì
quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento professionale del
borsista anche mediante il suo temporaneo inserimento nella
struttura operativa del soggetto erogatore
345
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Borse
Cass. civ. Sez. lavoro, 09-02-2012, n. 1891
La circostanza che l'attività del beneficiario di una borsa di studio non si
esaurisca nell'approfondimento culturale, ma si completi con prestazioni
analoghe a quelle del personale dipendente, non è idonea, di per sé, ad
implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ove difetti il
requisito dell'assoggettamento del borsista ai poteri e alle direttive dell'ente
datore della borsa di studio , assoggettamento non ravvisabile nel mero
obbligo del borsista di osservare le prescrizioni interne di funzionamento
dell'ente stesso; ciò è conforme alla giurisprudenza comunitaria, che qualifica il
borsista come lavoratore solo se egli eserciti la propria attività per un
determinato periodo di tempo sotto l'altrui potere direttivo, percependo una
retribuzione a titolo di controprestazione.
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 17 luglio 2008, C-94/07)
346
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Borse

Esenzioni fiscali

per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di
ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per
attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un
dottorato di ricerca (ris. n. 120/2010);
per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle
facoltà di medicina e chirurgia.


347
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Borse

Esenzioni fiscali

dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese
internazionali (art. 3, comma 3 lett. d-ter del Tuir) a decorrere dal
01/01/2007;
tra queste rientrano anche le borse di studio finanziate dalla
Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del
programma Erasmus Mundus (ris. n. 109/2009);
Socrates


348
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Carta dei ricercatori

7. Gli Stati membri s’impegnino a garantire che i ricercatori
beneficino di un’adeguata copertura sociale in funzione del loro
status giuridico.
349
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Codice di autocondotta per
l’assunzione dei ricercatori
Finanziamento e salari
I
datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori
condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario
comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi
compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i
sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale
vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i
ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori
nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico,
alla loro prestazione
350
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Professionisti

Generalmente sono eleggibili non come personale

Vanno selezionati ai sensi dell’art., 7° co., d.lgs. 165/2001 o
come contratto di servizio
351
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Personale
Si possono rendicontare le borse di studio?
Il nostro regolamento per l'attivazione di borse di studio e di ricerca le
definisce in questo modo: l'università istituisce borse di studio e di
ricerca al fine di favorire il proseguimento ed il completamento della
formazione dei giovani laureati più promettenti, sotto i 35 anni. Sono
attivate su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso. I
titolari delle borse non possono essere impegnati in attività didattiche. Il
borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione.
Le borse di studio propriamente dette non sono rendicontabili, in quanto
difficilmente riconducibili a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato;
e’ possibile utilizzare lo strumento della collaborazione coordinata e
continuativa o dell'assegno di ricerca.
352
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
E’ possibile rendicontare il costo di un collaboratore che
lavora stabilmente presso un altro soggetto?
Occorre dimostrare l’effettiva necessità del comando o distacco.
E’ opportuno non rendicontare le spese generali.
353
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Personale
Nell’ERC il PI non è rendicontato. E’ necessario compilare il
time-sheet?
«In principle, when the salary of the Principal Investigator is not charged to the ERC
grant, ERCEA will not request the Host Institution to keep time records of the PI's
working time.»
Tuttavia il PI deve dimostrare il suo coninvolgimento nel progetto per almneo il 30%
(per starting grant) o il 50% (per advance grant)
354
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Personale
In un progetto che dobbiamo rendicontare del 7° PQ,
c'è una ricercatrice (personale interno) in maternità.
Nell'anno che stiamo rendicontando essa ha usufruito
solo del congedo di maternità (1 mese prima del parto e 4
dopo) retribuito al 100%.
Come calcolare il suo tempo produttivo ?
Il tempo produttivo sarà quello annuale ridotto del tempo
di astensione obbligatoria.
355
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Personale
Parental leave of personnel assigned to the
action: the amount of this allowance may be an
eligible cost, in proportion to the time dedicated
to the project, provided that parental leave is
mandatory under national law (e.g. statutory
maternity pay).
Costs for the advertising to recruit a new person
are not eligible but, if it is necessary for the
project to replace the person, the costs of the
new person will be eligible under the normal
requirements.
356
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Audit – Findings
Personale
 Il tempo produttivo a 1512 ore ritenuto insufficiente
 Mancanza di un sistema di rilevazione del termine
 Time sheet mancanti o carenti degli elementi essenziali
 Rendicontazione di ore eccessive o non realistiche
 Personale caricato su un progetto e che svolge attività (per
es. missioni) su altri progetti
 Rendicontazione a costi medi o a costi creati ad hoc
 Più contratti con la stessa persona per lo stesso periodo
 Mancanza degli elementi della parasubordinazione per i
contrati di lavoro autonomo
357
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale




“Time sheets are considered not reliable for the following
reasons:
In general, they are not used as a general recording system, so
that it is not possible to verify if the total hours recorded
individually match with either the productive hours or the total.
actually worked hours
They are never signed by the person claiming the hours and
they are validated only at the end of the cost period by the
project leader
For period 3, Mr Rossi, Mr. Bianchi and Mr. Viola recorded
exactly the same number and fractions of hours each month”
358
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
“These figures show a planned distribution of hours throughout the
project duration and do not correspond to a reliable and traceable
record of time. The argument is also supported by the fact that, in
several cases, time records are inconsistent with travel dates.
Several travels listed in the researchers' annual work report were
not claimed as project costs. This fact challenges the link between
them and the project (A) and also the link between the research
work underlying these travels and (A) Itself”.
359
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Personale
Mr R…. is the responsible for Medicina research centre. From
several sources of evidence available, it appears that he has
also been working in many other activities, although in some
cases possibly marginal. Therefore, the full time hours claimed
during periods 2 and 3 are inconsistent with the elements
mentioned hereby. The contractor failed to provide further
information about the Medicina budget and the incidence of Mr
M……'s work; however, from the information available, we
estimate that 20% of this time is ineligible
360
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
Mr. …… is not a permanent employee of the University degli Studi di …..
His costs were considered by UNIVERSITA’ DI ……. as personnel costs
and as a consequence all the specific cumulative eligibility conditions
related to "in-house consultants", as explicitly laid down in the Guide to
Financial Issues relating to Indirect Actions of the seven Framework
Programme, need to be fulfilled. In particular, "the costs of employing
the consultants are not significantly different from the personnel costs
of employees of the same category working under labour law contract
for the contractor".
361
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale


The hours claimed and accepted for the project work
implemented by Mr. C…….. amounts to 129 hours.
We are of the opinion to maintain the downward adjustment
since the allowance of EUR 13.943,33 corresponding to 129
hours would lead to an hourly rate which is significantly
different from the personnel costs of employees of the same
category working under labour law contract for the contractor.
362
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
The amount of EUR 34.999,97 has been reclassified from
personnel to subcontracting costs since the specific cumulative
eligibility conditions related to "in-house consultants", as
explicitly laid down in the Guide to Financial Issues relating to
Indirect Actions of the Sixth Framework Programme, were not all
fulfilled. In particular, the hourly rates were significantly higher
from the hourly rates of employees working under labour law
contract for the UNI..; and, the physical persons did not work in
the premises of UNI….
The identified issue related to the higher hourly rates, which could
justify alone the reclassification to subcontracting costs, has not
been addressed in your letter dated 17 March 2010.
363
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
We however analysed the working contracts supplied in annex to
your .letter dated 17 March 2010 and would like to comment as
follows:
 no working contracts were provided for Mr. P…. and Mr. B….;
 the location to carry out the project work initially refers to 2
cities;
 we understand that the Article 2 of the working contracts
explicitly refers to the absence of subordination links with UNI…
("escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione");
 we understand that the remuneration is based on a fixed amount
which covers the submission of contractually agreed
deliverables, and not on the basis of working hours.
As a consequence, we maintain our opinion to classify the costs of
Mr. B….., Mr P…., Mr. P…. and Mr. A…. in subcontracting costs
rather than in personnel costs
364
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
6. Downward adjustment of EUR 9.000, 00 related to Mrs. M…. and
Mr. ….
These costs were disallowed by the auditors in the absence of any
evidence to substantiate the work carried out by those 2 persons
and in consideration of the risk of duplication of costs with persons
involved in the same project tasks and claimed for the same
amounts towards the EC.
We have carefully reviewed the complementary information
and documentation provided with your letter dated 17
March 2010. In consideration of complementary evidence
of different activities carried out by Mrs. C….. / Mrs. M……
and Mrs. N……….
I Mr. …….., we accept to overhaul the audit conclusions and
to consider the amount of EUR 9.000,00 as eligible.
365
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Personale
Furthermore, the Commission would like to underline the
importance of providing sufficient and adequate supporting
information to justify the costs claimed to auditors in accordance
with Article II.3.g of the FP7 Model Contract.
In particular, the Commission is of the opinion that the current
discussions arisen from the implementation of the audit
conclusions could have been prevented if UNI……. had
provided the adequate supporting documentation during the
audit fieldwork.
366
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Documenti da produrre: personale
1. lista dei componenti dello staff e la loro funzione nel progetto
2. Per i collaboratori, prova della procedura comparativa per l’assunzione
3. Prospetto di calcolo del costo del personale da cui risulta il costo annuo del
dipendente o del collaboratore, evidenziando aliquota contributiva applicata
a carico della società e tutti gli altri elementi analitici che lo determinano;
4. Buste paga/cedolini compenso;
5. Contratti stipulati con i collaboratori;
6. Relazione annuale o di fine contratto sull’attività svolta dai collaboratori
7. Le prove di pagamento dello stipendio, dei contributi e delle ritenute fiscali
8. Timesheets mensili dei dipendenti o dei collaboratori debitamente firmati
dagli stessi e dal responsabile scientifico del progetto. Sarebbe opportuno
che i timesheets riportassero per ogni giorno le ore destinate ad ogni
attività anche diverse dal progetto di cui si sta effettuando la verifica.
9. Timbrature di presenza per il personale strutturato
10. La documentazione deve essere accompagnata da una relazione del
responsabile dell’ente o della struttura da cui risultino:
• la metodologia di determinazione del tempo produttivo, e cioè le ore di
lavoro previste dal contratto al netto delle ferie e dei permessi, il costo
orario utilizzato ed il suo sistema di calcolo;
• la metodologia di rilevazione del tempo dedicato al progetto
367
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Costi indiretti
368
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Costi indiretti

Sono i costi della struttura del beneficiario di
natura tecnica, amministrativa e logistica

La loro natura rende impossibile l’imputazione
diretta all’attività del progetto

Devono essere calcolati in accordo con le
normali pratiche contabili del beneficiario

Devono essere ricavati dalla contabilità ufficiale
del beneficiario e con essa devono poter essere
riconciliati

Devono essere eleggibili secondo i principi
generali della Commissione
369
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Audit – Findings
Costi ineleggibili
- IVA
sui documenti di spesa
- IRAP
- Tasse aeroportuali
370
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Spese generali
Un Soggetto che ha adoperato il modello AC nel
6° PQ può scegliere:
1.ripartire i costi indiretti in modo analitico
2.metodo semplificato
3.flat rate
4. (transitional) special flat rate
371
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
1.Metodo analitico

beneficiari che dispongono della contabilità analitica
in grado di identificare e raggruppare i loro costi
indiretti in accordo con i criteri di eleggibilità

occorre determinare il “driver” in base al quale
ripartire i costi indiretti sui progetti

occorre escludere i costi indiretti ineleggibili
372
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
2.Metodo semplificato

Per soggetti in grado di aggregare i propri costi
indiretti in centri di costo, non in modo dettagliato
(a livello di Centro/Dipartimento), ma solo a livello di
soggetto giuridico

Distribuzione delle spese generali sul progetto è la
voce di costo “personale”, tramite:



373
costo orario del personale
% sul costo del personale
Regolamentazione della procedura
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374
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
2. Metodo semplificato - Esempi
a) Determinazione in base al costo orario del personale




Costi indiretti dell’organizzazione: 10,000 €
Tempo produttivo a livello di Istituzione: 2000 ore annue
Hourly rate: 10.000/2000 = 5
Progetto: 600 ore lavorate x 5 = 3000 € Costi indiretti
b) Determinazione in base ad una % del costo del personale




375
Costi indiretti dell’organizzazione: 10,000 €
Costo del personale: 100.000 €
Rate: 10.000/100.000 = 0,1
Progetto: 30.000 € x 0,1 = 3000 € Costi indiretti
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
3. Flat rate

Qualsiasi beneficiario può utilizzare questo metodo
prescindendo dal sua sistema contabile

Permette di rendicontare il 20% dei costi diretti ad
esclusione delle terze parti e dei sub contratti
376
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
4.Special flat rate (60%)
Condizioni per beneficiare del sistema:

Soggetti: enti pubblici non-profit, istituzioni di istruzione,
organizzazioni/centri di ricerca non-profit, PMI

Sistema contabile che non consente di identificare con
certezza i costi indiretti sostenuti per il progetto

Tipologia di funding scheme: il sistema si applica solo ai CP
(Collaborative Projects) e ai NoE (Network of Excellence)

Altri funding schemes: le spese generali sono limitate al 7%
377
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Metodi di calcolo dei costi indiretti
D. Transitional flat rate (60%)

Il sistema Transitional Flat rate prevedeva una rimodulazione
della percentuale di ricarica da applicare a partire dal 1°
gennaio 2010.

A seguito della Decisione della Commissione del 15 giugno
2009, la percentuale di ricarica atta a determinare l’incidenza
dei costi indiretti rimarrà invariata per tutta la durata del
7°PQ.
378
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La compilazione telematica
del FORM C
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani379
Di Gioacchino & Iozzolino
Log-in al Participant Portal
per accedere ai formulari on-line
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
380
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Come accedere ai formulari on-line
Periodic reporting
381
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I formulari per i reports
Le persone di contatto di ciascun Ente, indicate nel Form A2.2 del NEF durante la fase
di negoziazione potranno avere accesso alle piattaforme informatiche predisposte per
il loro progetto, selezionando l'opzione My Projects, dopo essere entrati nella home
page del Participant Portal.
Cliccando su RD si può operare sui report e le Deliverables, cliccando su FR (Financial
Reporting) si accede ai FORM C.
382
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Financial Statements – Form C
Cliccando sul link Financial reporting si potrà operare sui formulari
predisposti dalla Commissione per la compilazione del FORM C.
383
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FORCE


FORCE = FORm C Editor.
Si tratta di un tool informatico predisposto dalla Commissione per consentire
l’invio telematico dei FORM C (non è utilizzato per tutti i progetti: alcuni usano
il NEF).
FORCE è utilizzato per:




384
preparare i FORM C, che saranno precompilati con informazioni aggiornate e
corrette per ciascun partecipante (FORCE può essere utilizzato anche per
progetti del 6PQ, anche se per questo progetti non è obbligatorio ricorrere a
FORCE)
Inviare i FORM C in Commissione (la versione cartacea controfirmata da ciascun
Beneficiario, deve essere inviata in Commissione in un secondo momento)
correggere i FORM C in caso il project officer non li approvi
stampare i FORM C che potranno poi essere firmati dal legale rappresentante
dell'Ente
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FORM C EDITOR
Icona per aggiungere
il normale FORM C
385
Icona per aggiungere
il FORM di
adjustement
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FORM C EDITOR
386
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FORM C EDITOR
390
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Adjustement
Nel caso di adjustement, è necessario compilare un Form C aggiuntivo
391
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Adjustement
Icona per aggiungere
il normale FORM C
392
Icona per aggiungere
il FORM di
adjustement
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Adjustement
393
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Adjustement
394
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FORM C EDITOR
 Il Coordinatore deve trasmettere i FORM C in Commissione solo quando ciascun partner
ha compilato il proprio.
 Il Coordinatore ha la possibilità di non accettare un FORM C presentato da un partner,
nel caso riscontri delle anomalie
395
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FORM C EDITOR
 Il Coordinatore ha la possibilità di vedere il Summary di tutti i FORM C dei partner e di
procedere all'invio in Commissione
 A questo punto si potranno stampare e far firmare i propri FORM C dai legali rappresentanti
396
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Informazioni aggiuntive
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
397
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Financial Statements – FORM C (PDF)
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
398
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FORM C – Coordination Support Action (b)
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani399
Di Gioacchino & Iozzolino
FORM C – Coordination Support Action (a)
400
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FORM C – Collaborative project (b)
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani401
Di Gioacchino & Iozzolino
FORM C – Collaborative project (a)
402
Firma elettronica del FORM C
Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C.
Nei progetti che entreranno in vigore
dopo questa data i FORM C potranno
essere firmati solo per via telematica
Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere
se mantenere il vecchio sistema oppure passare al
nuovo
Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare
un formale amendment del contratto, utilizzando il
template di lettera messo a disposizione dalla
Commissione:
403
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Firma elettronica del FORM C
Dal 1°gennaio 2013 è possibile firmare «elettronicamente» i FORM C.
Nei progetti che entreranno in vigore
dopo questa data i FORM C potranno
essere firmati solo per via telematica
Per i progetti in corso, è data la possibilità di scegliere
se mantenere il vecchio sistema oppure passare al
nuovo
Per aderire al nuovo sistema è indispensabile operare
un formale amendment del contratto, utilizzando il
template di lettera messo a disposizione dalla
Commissione:
404
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AUDIT CERTIFICATE
405
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Novità formali


deve essere stipulato un contratto tra l’auditor e il
Beneficiario in base al template “Terms of
Reference for an Independent Report of Factual
Findings on costs claimed under a Grant Agreement
financed under the Seventh Research Framework
Programme (FP7)” predisposto dalla Commissione
Europea
deve essere compilata una dichiarazione a firma del
legale rappresentante del cliente ( “ Letter of
Representation ” ) con data coincidente con il
certificato redatto dall’auditor;
406
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Novità formali

è stato modificato il template utilizzato dall’auditor
in sede di certificazione. “Independent Report of
Factual Findings on costs claimed under a Grant
Agreement financed under the Seventh Research
Framework Programme (FP7)”
407
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Novità sostanziali
L’attività
di controllo degli auditor è stata ampliata
attraverso l ’ individuazione di una check-list
obbligatoria: “Procedures performer by the auditor”
Gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nella procedura
sono i seguenti:
•verifica delle procedure di acquisto atte a dare
evidenza del rispetto dei principi di economicità,
efficienza, trasparenza e del divieto di conflitto di
interesse, è opportuno fornire una analisi per iscritto del
rapporto qualità – prezzo alla base della scelta di
acquisto dei beni e delle forniture
408
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Novità sostanziali


409
verifica
della
specifica
previsione
nell’Annex I dei sub contratti autorizzati
dalla Commissione
verifica del totale delle ore lavorate e alla
sua corrispondenza con il totale del
tempo produttivo utilizzato nel calcolo
della paga oraria.
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Novità sostanziali


410
verifica della correlazione tra i costi
sostenuti ed il progetto attraverso
l’indicazione sulle fatture ed i contratti
corrispondenza
tra
il
rendiconto
finanziario
e
la
contabilità
del
beneficiario
(possibile
analisi
a
campione)
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Novità sostanziali

In caso di verifica negativa di uno dei
punti sopra esposti deve essere
annotata dal revisore una eccezione
nel certificato di audit
411
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Caratteristiche del rapporto con l’auditor

Indipendenza (direttiva 2006/43/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio)
“I revisori possono informare l’ente sottoposto a
revisione sulle questioni sollevate dalla revisione
ma dovrebbero astenersi dai processi decisionali
interni dell’ente sottoposto a revisione”
 “L’esistenza di un interesse finanziario diretto o
indiretto nei confronti dell ’ ente oggetto della
revisione ”
rappresenta un rischio per
l’indipendenza
 I revisori possono prestare ai loro clienti servizi
diversi dalla revisione contabile ma “il livello dei
corrispettivi ricevuti e la struttura di tali
corrispettivi possono costituire un rischio per
l’indipendenza”

412
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Caratteristiche del servizio reso
dall’auditor

Il
beneficiario
è
responsabile
della
predisposizione del Financial Statement

Il
beneficiario
è
responsabile
delle
dichiarazioni
necessarie per rendere
possibile il lavoro di analisi dell’auditor

La possibilità dell ’ auditor di portare a
termine le procedure previste dal suo
mandato dipende dal libero accesso fornito
dal beneficiario alla sua organizzazione e ai
suoi documenti contabili
413
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Scopo dell’attività dell’auditor



L’auditor pianifica la sua attività in maniera da assicurare
l’esperimento di tutte le attività di controllo necessarie alla
predisposizione della sua relazione (annex 7° of the grant
agreement)
Lo scopo dell ’ attività di controllo è quello di assistere la
Commissione Europea nella valutazione circa l ’ effettivo
rispetto da parte del beneficiario del Grant Agreement in sede
di predisposizione del Financial Statement
Tali attività devono essere svolte in accordo con:
 il contratto stipulato con il beneficiario
 “ the International Standard on related Services (ISRS)
4400 Engagements to permorm Agreed-upon Procedures
regarding Financial Information ” promulgate dall ’ IFAC
(International Federation of Accountants)
 “ Code of
Ethics for Professional Accountants ”
(promulgate dall’IFAC)
414
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Procedure adottate dall’auditor

L’auditor adotta procedure e tecniche di
indagine ed analisi, ricalcolando,
confrontando, ispezionando documenti,
scrittura contabili ed assets, ottenendo
conferme e dichiarazioni nonché quanto
altro necessario per portare a termine le sue
procedure.
415
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Procedure relative al costo del personale






Calcolo del costo orario del personale e degli overheads
relativi (per tutto il personale caricato nel progetto se in
numero minore di 20 unità o per il 20% del totale del personale
impiegato se in numero superiore a 20)
Indicazione del tempo produttivo in ore e dimostrazione del suo
calcolo
Analisi del sistema di rilevazione del tempo (time sheets)
cartaceo o computerizzato
Analisi dello status del personale attraverso la visione dei
contratti di lavoro
Verifica di eventuali differenza tra i contratti stipulati con il
personale rendicontato nel progetto ed il restante personale
del beneficiario
Nel caso di rendicontazione del costo del personale come
media l’auditor verifica che la metodologia di calcolo relativa
sia stata correttamente applicata, che i dati da cui la media
scaturisce siano rintracciabili nella contabilità del beneficiario,
che i dati utilizzati non derivino da stime o budget ma siano
reali
416
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Procedure relative ai sub-contratti

Ottenere una descrizione scritta da parte del
beneficiario circa le risorse utilizzate
provenienti da terze parti e verificare la
congruenza con l’annex I

Verificare l’applicazione dei principi di
corretta gestione: best value for money,
trasparenza, parità di trattamento

Analisi a campione per più di 20 unità
417
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Documenti da produrre: subcontratti
1. Dichiarazione da cui risulti, per i subcontratti maggiori, in quale
parte del’Allegato I è descritto il subcontratto.
2. Documenti che provano l’espletamento delle procedure di
selezione al fine di verificare il rispetto dei principi di
economicità, efficienza, trasparenza e divieto di conflitto di
interessi.
3. Contratti stipulati con i subcontraenti
4. Fatture emesse dai subcontrenti
5. Timbro sulla fattura che attesta l’utilizzo del servizio nel progetto
6. Relazione e prova delle attività effettivamente svolte
7. Prova del pagamento ( sono ammessi i pagamenti per cassa per
spese di modico valore)
418
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Procedure relative all’equipment

Verifica dell’allocazione dell’equipment nel
progetto

Verifica della procedura d’ammortamento nella
contabilità del beneficiario e della sua congruenza
con l’importo rendicontato

Verifica dei documenti contabili (fatture, DDT, ordini,
pagamenti)

Analisi a campione per più di 20 unità
419
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Procedure relative ai travel costs

Verifica circa l’applicazione della normale disciplina
del beneficiario in materia di rimborso delle spese di
trasferta (es. biglietti di 1 classe)

Verifica della documentazione comprovante la
spesa e della sua imputazione nella contabilità del
beneficiario

Analisi a campione per più di 20 unità
420
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Procedure relative ai costi indiretti








Ottenere il resoconto del totale dei costi indiretti
Verificare la riconciliazione di tale resoconto con la
contabilità del beneficiario
Verificare che siano esclusi i costi indiretti ineleggibili
Verificare che i costi indiretti non collegati all’attività di
ricerca siano esclusi dal calcolo
“Il giudizio dell’auditor si limita a rilevare i costi ineleggibili
elencati dalla Commissione”
Accertare l’eventuale uso del “metodo semplificato”
Il calcolo del tasso di incidenza delle spese generali (ma
non la metodologia) deve essere aggiornato ogni periodo
contabile
Nel caso dell’uso del metodo semplificato devono essere
forniti i calcoli e la documentazione contabile alla base degli
aggiustamenti effettuati nei conti annuali (su base
finanziaria) al fine di determinate la percentuale di
incidenza dei costi generali
421
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Procedure relative alla conversione delle
valute

422
Verifica del criterio utilizzato per la
conversione delle valute: deve essere
utilizzato il normale criterio in uso dall’ente
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Procedure relative all’identificazione dei receipts


Dichiarazione del beneficiario circa la
presenza di eventuali receipts
Verifica della contabilità del beneficiario al
fine di identificare eventuali receipts
423
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Procedura di identificazione degli interessi


Il beneficiario coordinatore del progetto
dichiara gli interessi riscossi sul prefinanziamento
L’auditor verifica nella contabilità del
beneficiario e nei documenti bancari gli
interessi maturati
424
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Obiettivi e struttura
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Di Gioacchino & Iozzolino
Iter legislativo
426
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Tappe chiave

30 novembre 2011: la Commissione presenta le sue proposte per il varo del
nuovo Programma di finanziamento per ricerca e innovazione, Horizon 2020

24 maggio 2012: il Consiglio definisce la propria posizione negoziale
rispetto al Programma, avallando la proposta della Commissione

20 dicembre 2012: il Parlamento adotta la Risoluzione-Madurell che
definisce la propria posizione sul Programma, proponendo una serie di
emendamenti alla proposta della Commissione

28 giugno 2013: il Parlamento approva il budget di Horizon (70,2 miliardi di
Euro)

22 dicembre 2013: inizio previsto del nuovo Programma (apertura primi
bandi)
427
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Principali caratteristiche




Il nuovo sistema di finanziamento comunitario destinato ad attività di
ricerca e innovazione si chiamerà "The Horizon 2020 Framework
Programme for Research and Innovation".
La proposta di allocazione finanziaria è pari a 70,2 miliardi di Euro, incluse
le risorse destinate ad EURATOM (circa 68.2 miliardi senza EURATOM)
Il programma avrà durata settennale (2014-2020)
Principali obiettivi definiti e basati su Europa 2020 e l’iniziativa faro Unione
dell’Innovazione:




Rispondere alla crisi economica, investendo in occupazione e crescita
Affrontare le preoccupazioni dei cittadini: ambiente, salute, sicurezza, tenore
di vita
Rafforzare la posizione globale della UE in ricerca, innovazione e sviluppo
tecnologico
Integrare interventi europei/nazionali/regionali con finanziamenti pubblici e
privati
428
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Dotazione finanziarie dei precedenti
programmi quadro
H2020: 70,2 miliardi
FP7: 55,8 miliardi
Fonte: Massimo Gaudina, ERC, ll nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (2014-2020), PPT
429
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Dotazione finanziaria
Excellent Science
ERC
FET
Azioni Marie Curie
Infrastrutture di ricerca
Industrial Leadership
Leadership nelle tecnologie abilitanti ed industriali
Accesso al capitale di rischio
Innovazione nelle PMI
Sfide della Società
Salute, cambiamenti demografici e benessere
Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bio-economia
Energia sicura, pulita ed efficiente
Trasporti intelligenti, verdi ed integrati
31,73%
17%
3,50%
8%
3,23%
22,09%
17,60%
3,69%
0,80%
38,53%
9,70%
5%
7,70%
8,23%
Clima, efficienza sotto il profilo delle risorse e materie prime
4%
"Europe in a changing world" - società innovative e inclusive
1,70%
Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini
Spreading excellence and widening participation
Science with and for Society
EIT
JRC (non nucleare)
2,20%
1,06%
0,60%
3,52%
2,47%
430
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Dotazione finanziaria
La proposta di allocazione finanziaria è pari a 68,2 miliardi di Euro
431
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Novità rispetto al passato


Non è semplicemente l’Ottavo Programma Quadro…
Si tratta di un programma di maggior respiro in quanto:
 ingloba al suo interno, oltre alle iniziative del 7PQ, anche la maggior parte
delle linee di finanziamento che costituivano il Competitiveness and
Innovation Programme (il CIP) e i finanziamenti dell’EIT

è caratterizzato da una forte connessione e complementarietà con i Fondi
strutturali, che nella nuova programmazione hanno come priorità chiave la
ricerca e l’innovazione, da finanziarsi però solo previa definizione di
″strategie di specializzazione intelligente″
Cf: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
432
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Stairway to excellence
Fonte: Giuseppe Ruotolo, DG Ricerca e Innovazione, La dimensione dell’innovazione in H2020, PPT (Bruxelles, 16
aprile 2013)
433
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Altre Novità


Integrazione di ricerca e innovazione in un programma a sostegno
dell'intero ciclo dell’innovazione (from idea to market)
Maggiore accesso ai finanziamenti e ad altre forme di sostegno a
favore delle PMI
 H2020 incoraggia la partecipazione delle PMI a tutti gli obiettivi specifici (obiettivo è di
portare a circa il 20% il totale degli stanziamenti combinati destinati alle PMI)



Particolare attenzione sugli impatti e sullo sfruttamento dei risultati
della ricerca
Rafforzamento della cooperazione internazionale
Semplificazione delle regole di partecipazione (ad es. solo 3 pilastri
ed un unico insieme di regole di partecipazione)
434
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Altre Novità
Spreading excellence and widening participation



Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca
incentivi appropiati per stimolarela partecipazione al programma da
parte di regioni tradizionalmente meno attive e incentivare la
partecipazione del c.d. ″First time applicants″
Il PE ha infatti ottenuto l’inserimento nel budget di H2020 di un
capitolo specifico destinato a sostenere azioni di twinning e teaming
fra enti di ricerca, di supportare l’accesso a network internazionali e
rinforzare le sinergie con la politica di coesione
Beneficerà dello1,06% della dotazione di bilancio per H2020
435
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Altre Novità
Science with and for Society



Il Parlamento europeo ha richiesto ed ottenuto che H2020 stabilisca
una budget line a sé dedicata a promuovere l’integrazione armoniosa
dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nella società
europea
Tale allocazione finanziaria potrà essere inoltre utilizzata per
aumentare l’attrattività delle carriere scientifiche, specialmente per i
giovani
Beneficerà dello 0,6% della dotazione di bilancio per H2020
436
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Altre Novità
Fast track to innovation (a partire dal 2015)
Il Parlamento europeo ha ottenuto l’inclusione in Horizon 2020 di un nuovo
schema di finanziamento volto a prevedere una sorta di corsia preferenziale
accelerata per alcuni tipi di progetti. Tale schema prevede:
Sostegno per tutti i partecipanti, incluse sia le PMI che le grandi imprese;
Bandi aperti per le proposte (bottom up driven), con 3 cut-off dates all’anno
Consorzi piccoli (massimo 5 partecipanti), progetti innovativi, close to the market,
riguardanti qualsiasi ambito tecnologico dei pilastri “leadership in enabling and
industrial technologies” e “Societal challenges”.

La nuova procedura sarà testata a partire dal 2015 con una fase pilota. Sulla base degli esiti
di tale valutazione, lo strumento potrà trovare un’applicazione più estesa a partire dal
2018.
437
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Struttura del programma
HORIZON 2020 persegue tre priorità:
1
Generare l’eccellenza
scientifica
Creare una leadership
industriale europea
Affrontare i problemi
della società
EXCELLENT SCIENCE
INDUSTRIAL LEADERSHIP
SOCIETAL CHALLENGES
438
2
3
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Struttura del programma
EXCELLENT SCIENCE
ERC
Ricerca di frontiera per i migliori
team individuali
FET (Future and Emerging
technologies)
Ricerca collaborativa in nuovi settori
d’innovazione (non più solo ICT)
MARIE CURIE
Opportunità di formazione e carriera
per Ricercatori eccellenti
Infrastrutture di ricerca (&
infrastrutture elettroniche in rete)
Accesso ad infrastrutture di livello
mondiale
INDUSTRIAL LEADERSHIP
SOCIETAL CHALLENGES
Leadership nelle tecnologie
abilitanti e industriali
ICT, nanotecnologie, materiali
avanzati, biotecnologie, produzione
e lavorazione avanzata, spazio
• Sanità, cambiamenti demografici e
benessere
Accesso ai finanziamento con
capitale di rischio
Sostegno ai finanziamenti privati e di
capitale di rischio per la ricerca e
l'innovazione
• Energia da fonti sicure, pulita ed
efficiente
1
Innovazione nelle PMI
Stimolare tutte le forme di
innovazione in tutte le tipologie di
PMI
• Sicurezza alimentare, agricoltura
sostenibile, ricerca marina e
marittima e bioeconomia
• Trasporti intelligenti, ecologici ed
integrati
• Azione per il clima, efficienza sotto
il profilo delle risorse e materie
prime
• Società inclusiva, innovativa e
sicura
2
Istituto Europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
Centro di Ricerca Congiunto (JRC)
439
3
EURATOM (2014-2018)
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Obiettivi fondamentali
1.Generare una scienza di alto livello
finalizzata a rafforzare l’eccellenza
scientifica dell’Unione a livello
internazionale;
1
2.Promuovere
la
leadership
industriale sostenendo la ricerca e
l’innovazione dell’industria europea
(PMI comprese);
3.Innovare per affrontare le grandi sfide
globali dei nostri tempi (tra cui in
particolare il cambiamento climatico,
la sicurezza energetica e alimentare,
salute e l’invecchiamento della
popolazione).
440
2
3
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Novità - Strumento PMI




Introduzione di uno strumento di finanziamento dedicato esclusivamente
alle PMI, che ingloba in un unico strumento diversi programmi e iniziative
a sostegno della PMI, spalmati tra FP7 e CIP nella precedente
programmazione
Destinato a PMI altamente innovative, desiderose di crescere e
internazionalizzarsi
È possibile la partecipazione di un’unica PMI, sebbene la collaborazione
sia altamente consigliata)
Lo strumento può essere applicato a tutti i bandi di Societal Challenges
delle Tecnologie abilitanti e industriali (Industrial Leadership)
Le PMI potranno dunque partecipare ai bandi di H2020 utilizzando
sempre le stesse regole e seguendo procedure più semplici
441
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Novità - Strumento PMI
INPUT
Descrizione idea in un
Business Plan I (~10pp.)
PRINCIPALI ATTIVITÀ
Fattibilità
Risk assessment
Gestione IPR
Ricerca partner
Design study
Pilot
OUTPUT
Business plan II
FINANZIAMENTO: Lump sum
~€50.000 per ~6 mesi
442
INPUT
Business Plan II + plan attività
fase 2 (~30pp.)
PRINCIPALI ATTIVITÀ
Sviluppo prototipi
Testing,Piloting
Miniturizzazione,Scale-up
Market replication
OUTPUT
Business plan III (investitor
ready)
FINANZIAMENTO: Cost
reimbursement tra 1 a 3MEURO
per 12/24 mesi (100% o 70%
per attività vicine al mercato)
INPUT
Business Plan III
OPPORTUNITÀ
Quality label per fase I e II
Accesso facilitato al
finanziamento privato
Supporto attraverso attività di
rete, formazione, supporto per
la gestione di IPR, attività di
dissemination e knowledgesharing
FINANZIAMENTO: nessun
finanziamento diretto
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Novità - Strumento PMI (business coaching)

Due obiettivi principali:

Migliorare il potenziale e l’impatto commerciale della partecipazione delle PMI allo
strumento
Ottenere cambiamenti tangibili nell’organizzazione




Coaching previsto durante tutte le tre fasi
Coaching fornito attraverso un pool di coaches identificato e gestito
da Enterprise Europe Network
Durata media del coaching: tra i 12 e 18 mesi, da definirsi comunque
caso per caso, sulle base delle effettive esigenza
443
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Soggetti eleggibili e
Strumenti di finanziamento
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani444
Di Gioacchino & Iozzolino
Paesi Eleggibili

In linea di principio la partecipazione a Horizon è aperta a tutti i Paesi del
mondo, ma le modalità di partecipazione variano a seconda dei Paesi
 Stati Membri dell’Unione Europea
 Paesi Associati al Programma Quadro*
Hanno accesso a tutti i bandi
 Paesi Partner di Coop. Internazionale (ICPC)**
Possono partecipare se
i consorzi di cui fanno parte abbiano già
raggiunto il numero minimo di partecipanti
 il valore aggiunto apportato dalla loro
partecipazione al sia ben evidenziato
se il bando è orientato alla cooperazione
internazionale
 Paesi industrializzati ad alto reddito
Possono partecipare sulla base
dell’auto-finanziamento, tranne in casi
eccezionali
445
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Paesi Associati e Paesi ICPC
L’elenco aggiornato è sempre pubblicato
sui documenti di riferimento della call
su …
Attualmente i Paesi Associati sono i seguenti:
 Paesi Associati ad Horizon
 Paesi di Coop. Internazionale (ICPC)
446
L’elenco aggiornato è sempre pubblicato
sui documenti di riferimento della call (Annex I al WP)
su …:
I Paesi ICPC comprendono i Paesi dell’ex Unione
Sovietica, i Paesi in via di sviluppo, i Paesi partner siti sulle
sponde del Mediterraneo
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Chi può partecipare



Possono prendere parte ad Horizon: università, centri di ricerca, multinazionali,
PMI, enti pubblici e singoli individui di qualunque parte del mondo.
In linea di massima, il partenariato minimo deve essere costituito da tre
partecipanti indipendenti provenienti da tre diversi Stati Membri (MS) o
Paesi Associati (AC)
Tuttavia in alcuni bandi/azioni può essere richiesto un partenariato più ampio;
inoltre è ammessa la partecipazione di un solo ente ad alcune iniziative (ad es.
alcune iniziative ERC e Marie Curie, bandi finanziati attraverso lo strumento
per le PMI, progetti finanziati attraverso azioni di supporto)
447
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Gli strumenti di finanziamento
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani448
Di Gioacchino & Iozzolino
1. Collaborative Projects – CP
 Strumento più diffuso, in quanto finanzia attività di ricerca finalizzate allo
sviluppo di nuove conoscenze
 Sostegno a progetti di ricerca svolti da consorzi con partecipanti
appartenenti a vari Paesi per sviluppare nuova conoscenza, nuova
tecnologia, prodotti, attività dimostrative o risorse comuni per la ricerca
 Le dimensioni, l’entità e l’organizzazione dei progetti possono variare a
seconda del settore e dell’argomento
 I progetti possono essere azioni di ricerca specifiche su piccola o media
scala oppure progetti integrati su ampia scala
 Si suddividono in due tipologie
a) CP R&D / Innovation projects, con contributo pari al 100% dei costi eleggibili
b) CP CTM (Close To Market) projects, con contributo pari al 70% dei costi
eleggibili, che può scendere al 50% nel caso di progetti pilota su ampia scala
449
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
2. Coordination and Support Actions
1. CSA-CA (Coordination). Questi progetti
 prevedono la costituzione di un partenariato internazionale
 sono finalizzati alla creazione e al coordinamento di reti e attività su argomenti
specifici, che spesso costituiscono la base per azioni di ricerca più ampie
 possono finanziare attività di varia natura, tra cui ad esempio, l’organizzazione di
eventi, gli scambi di personale, la condivisione e la diffusione di buone prassi.
 Durata: indicativamente tra 9-18 mesi
2. CSA (Support). Questi progetti
 possono essere sostenuti anche da una sola Istituzione
 possono essere finalizzati a delineare future politiche di sviluppo tecnologico e
ricerca, a contribuire all’implementazione del Programma Quadro, a promuovere la
partecipazione di PMI al programma Cooperation etc.
 spesso consistono nella realizzazione di un’attività specifica e/o di un solo evento
 possono finanziare attività di varia natura, tra cui attività di monitoraggio,
organizzazione di eventi di varia natura, attività di supporto e diffusione dei risultati,
attività di comunicazione etc.
 Durata: indicativamente tra 18-36 mesi
450
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
2. Coordination and Support Actions
CSA-CA (Coordination).
Attività principali:





Obiettivo: favorire il
coordinamento di attività di
ricerca
Interlocutori: principalmente
Università, centri di ricerca,
mondo industriale
Durata media: 2-3 anni
Consorzio: 13-26 partecipanti
Finanziamento 0,5-2M€
(generalmente intorno a 1M€)






Organizzazione di eventi
Realizzazioni di studie e nalisi
Scambio di personale
Scambio e diffusioni di buone
prassi
Istituzione di expertgroups/focus groups
Dissemination e management
451
2. Coordination and Support Actions
CSA-SA (Support).





Obiettivo: contribuire a delineare
future politiche di sviluppo tecnologico
e ricerca, all’implementazione del
Programma Quadro, a promuovere la
partecipazione di PMI al programma
Cooperation, a diffonderne i risultati
Interlocutori: principalmente
Università, centri di ricerca, mondo
industriale
Durata media: 9-30 mesi
Consorzio: 1-15 partecipanti
Finanziamento: 0,03-3M€
(generalmente intorno a 0.5M€)
Attività principali:





Organizzazione di conferenze,
seminari, expert-groups/focus
groups
Attività di monitoraggio
Feasibility studies
Sviluppo di strategie per la
ricerca e innovazione
Azioni di comunicazione e
diffusione dei risultati
452
3. Strumento per le PMI




Introduzione di uno strumento di finanziamento dedicato esclusivamente
alle PMI, che ingloba in un unico strumento diversi programmi e iniziative
a sostegno della PMI, spalmati tra FP7 e CIP nella precedente
programmazione
Destinato a PMI altamente innovative, desiderose di crescere e
internazionalizzarsi
È possibile la partecipazione di un’unica PMI, sebbene la collaborazione
sia altamente consigliata)
Lo strumento può essere applicato a tutti i bandi di Societal Challenges
delle Tecnologie abilitanti e industriali (Industrial Leadership)
Le PMI potranno dunque partecipare ai bandi di H2020 utilizzando
sempre le stesse regole e seguendo procedure più semplici
453
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
3. Strumento per le PMI
INPUT
Descrizione idea in un
Business Plan I (~10pp.)
PRINCIPALI ATTIVITÀ
Fattibilità
Risk assessment
Gestione IPR
Ricerca partner
Design study
Pilot
OUTPUT
Business plan II
FINANZIAMENTO: Lump sum
~€50.000 per ~6 mesi
454
INPUT
Business Plan II + plan attività
fase 2 (~30pp.)
PRINCIPALI ATTIVITÀ
Sviluppo prototipi
Testing,Piloting
Miniturizzazione,Scale-up
Market replication
OUTPUT
Business plan III (investitor
ready)
FINANZIAMENTO: Cost
reimbursement tra 1 a 3MEURO
per 12/24 mesi (100% o 70%
per attività vicine al mercato)
INPUT
Business Plan III
OPPORTUNITÀ
Quality label per fase I e II
Accesso facilitato al
finanziamento privato
Supporto attraverso attività di
rete, formazione, supporto per
la gestione di IPR, attività di
dissemination e knowledgesharing
FINANZIAMENTO: nessun
finanziamento diretto
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
3. Strumento per le PMI (business coaching)

Due obiettivi principali:

Migliorare il potenziale e l’impatto commerciale della partecipazione delle PMI allo
strumento
Ottenere cambiamenti tangibili nell’organizzazione




Coaching previsto durante tutte le tre fasi
Coaching fornito attraverso un pool di coaches identificato e gestito
da Enterprise Europe Network
Durata media del coaching: tra i 12 e 18 mesi, da definirsi comunque
caso per caso, sulle base delle effettive esigenza
455
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
4. Incentivi/premi

Strumento di finanziamento introdotto ex novo in H2020

Istituito per contribuire ad abbattere le barriere di accesso ai
finanziamenti e di consentire la mobilizzazione di nuovi talenti

Modalità di funzionamento: il Work-programme identifica una “sfida”
(tecnologica, scientifica o sociale) e mette in palio un premio per chi
riesca a trovare una soluzione efficace ed altamente innovativa
456
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
5. Pre-commercial procurement (PCP) e
Public Procurement of Innovation (PPI)



Strumenti di finanziamento introdotti ex novo in H2020
Si tratta di procedure d’appalto per servizi di R&S, la cui necessità è stata
avvertita in quanto gli Enti pubblici non sono soliti indire gare per lo
svolgimento di attività di R&S che presentino alto potenziale e rischi medielevati, col risultato che soluzioni innovative alle sfide della società non
vengono esplorate a sufficienza.
Entrambe le procedure implicano una condivisione del rischio tra Ente/i
appaltante/i e fornitori, con una conseguente riduzione del rischio stesso per
entrambe le parti.
 Il PCP si esplica nella fase in cui i fornitori devono ancora effettuare ricerca
di base e sviluppo pre-commerciale di un’innovazione
 Il PPI si esplica in cui l’innovazione è pronta per l’immissione e diffusione sul
mercato
457
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
6. e 7. Marie Curie e ERC
6. Marie Curie


Strumento finalizzato a finanziare lo sviluppo e la carriera dei ricercatori
(Dottorati di ricerca, borse post dottorali, cooperazione e formazione
nelle imprese)
Utilizzato solo nell’asse Excellent Science (Azioni Marie Curie)
7. Progetti individuali ERC

458
Utilizzato solo nell’asse Excellent Science (Azioni ERC)
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le regole di partecipazione
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani459
Di Gioacchino & Iozzolino
Semplificazione…
La semplificazione delle regole di partecipazione di H2020 rispetto al 7PQ
persegue i seguenti 3 obiettivi:
1. Ridurre i costi di partecipazione
2. Accelerare i processi di gestione dei progetti
3. Ridurre l’incidenza di errori finanziari

DA OTTENERSI ATTRAVERSO
 Una semplificazione strutturale: integrazione degli strumenti di finanziamento
relativi alla ricerca e all’innovazione dell’UE in un unico programma specifico di
finanziamento con un unico insieme di regole di partecipazione
 Una semplificazione delle regole di finanziamento, che sarà realizzata anche
attraverso la revisione delle Financial Guidelines
460
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Che cosa rimane invariato rispetto al 7PQ:
Il rimborso dei costi effettivamente sostenuti rimane il metodo principale di
finanziamento
Che cosa cambia:
Nessuna distinzione tra i beneficiari per quanto riguarda i tassi di rimborso (tranne
che per le azioni di innovazione vicine al mercato)
Costi indiretti sempre calcolati con un flat rate del 25%
Profonda revisione degli strumenti di finanziamento:
sono eliminati i Network of Excellence
vengono introdotti nuovi strumenti di finanziamento studiati specificatamente per
favorire il supporto all’innovazione (i.e. strumento specifico per le PMI, appalti precommerciali, incentivi)
Potenziate le possibilità di ricevere prestiti dedicati e strumenti di finanziamento di
capitale
incrementato l’uso di lump-sums, flat rates e scales of unit costs
461
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Contributo finanziario della Commissione:
Fino
al 100% del totale dei costi eleggibili
Fino
al 70% del totale dei costi eleggibili per azioni più legate al mercato (ad es. la
realizzazione di prototipi, testing, attività di dimostrazione, sviluppo sperimentale, piloting
activity, azioni cofinanziate).
Tipo di attività
Ricerca e Sviluppo
Attività vicine al mercato
Metodo per il calcolo dei
costi
Tipologia beneficiario
Università e centri di
ricerca
Costi diretti
eleggibili+costi indiretti flat
rate
Costi diretti
eleggibili+costi indiretti flat
rate
PMI e grande industria
100%+25%
100%+25%
70*%+25%
* Per progetti su larga scala, il contributo potrebbe scendere al 50%, come si evince dalla lettura di alcuni WPs
462
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Costi diretti:
Rimborso
semplificato dei costi diretti effettivi, con
un’accettazione più diffusa delle pratiche contabili abituali dei
beneficiari, compresa, probabilmente, l’ammissibilità di alcune
imposte e tasse (IVA)
463
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Draft del GA:
«The estimated budget for the action is set out in Annex II.
It contains estimated costs and sets out the forms of costs, broken
down by beneficiary (or linked third party) and budget category.
The
estimated budget breakdown indicated in Annex II may be
adjusted by transfers of amounts between beneficiaries or between
budget (or both).
This does not require an amendment (see Article XX), if the action
is implemented as described in Annex I.
464
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Tempo produttivo:
Occorre fornire l’evidenza delle ore dedicate al progetto
attraverso un “time recording system”
Se la persona lavora esclusivamente sul progetto il time recording
system non è necessario ma il beneficiario deve attestare la
circostanza con una dichiarazione firmata
Il grant agreement determina il contenuto minimo del "time
recording system" ed il valore del tempo produttivo annuo da
utilizzare per il calcolo del costo del personale
465
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Tempo produttivo/2:
Draft di GA
«For the ‘number of annual productive hours’, the beneficiaries
may choose one of the following:
(i) 1720 hours for persons working full time, or
(ii) the standard number of annual hours generally applied by the
beneficiary for its personnel in accordance with its usual cost
accounting practices or 90% of the standard annual workable
hours, whichever is the higher».
466
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Calcolo dei costi indiretti:


25% flat rate sul totale dei costi diretti ad esclusione dei
subcontratti e delle risorse messe a disposizione da terzi non
utilizzate nelle sedi del beneficiario
I Work Programmes e le Calls possono prevedere rimborsi nella
forma delle lump sum o della scale of unit costs
467
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione





Certificazione dei financial statement:
Previsti solo al momento del rendiconto finale
Quando la richiesta di finanziamento supera i 325.000 euro
Certificazione della metodologia:
Per i beneficiari che intendono rendicontare i costi del personale
nella forma dei “scale of units costs”
468
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Le principali modifiche alle regole di
partecipazione
Partecipazione internazionale:
Incrementata rispetto al 7PQ, ma con una maggiore protezione degli
interessi dell’UE
Time to grant
Time to grant di 8 mesi: 5 mesi per comunicare gli esiti delle
valutazioni+3 mesi per giungere alla firma del Grant Agreement.
Un margine di flessibilità sarà concesso per le azioni ERC, per altri
progetti particolarmente complessi o nel caso in cui i partecipanti
richiedano più tempo per espletare le pratiche connesse con la
negoziazione
…quindi la situazione non cambierà molto !!
469
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Contatti
EU CORE Consulting
Studio Associato Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
Via S. Teresa 15 – 10121 Torino
Via Margutta 1/A – 00187 Roma
Email:
[email protected]; [email protected]
Website:
www.eucore.eu;www.cippitanidigioacchino.eu
470
© EU CORE Consulting & Studio Cippitani Di Gioacchino & Iozzolino
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