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Diapositiva 1
Microsoft
Segrate, 5 maggio 2009
Servizi Online:
tra sicurezza dell’impresa e diritti di
proprietà intellettuale
I reati informatici di maggior incidenza
nella prassi giurisprudenziale e quelli
oggetto delle più recenti riforme
PROF. AVV. LORENZO PICOTTI
Ordinario di Diritto Penale e Diritto Penale dell’Informatica
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Verona
[email protected]
www.studiopicotti.com
prof. Lorenzo Picotti ©
1
SERVIZI ONLINE E RISCHI DELLA
“RETE GLOBALE”
Fenomeni criminosi nuovi
Reati informatici:
nuovi fatti (accesso abusivo)
nuove modalità (frode informatica)
nuovi oggetti (danneggiamenti, falsità, violazioni di esclusiva
su prodotti informatici ed opere digitali)
Cyberspace come ambiente di qualsiasi crimine:
Reati cibernetici (Convenzione Cybercrime 2001):
nuovi fatti (attacchi di DOS, phishing, identity theft,
spamming, ecc.)
tradizionali (diffamazione, diffusione e creazione di materiale
pedopornografico, riciclaggio, violazioni diritti d’autore, ecc.)
prove elettroniche
prof. Lorenzo Picotti ©
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SVILUPPO STORICO DELLA NORMATIVA ITALIANA IN
MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA
1) Attentati e sabotaggi ad impianti e centri elaborazione dati
ART. 420 c.p.: “attentato ad impianti di pubblica utilità”
(introdotto L. 191/1978, modificato L. 547/1993; abrogati commi 2-3 L. 48/2008)
2) Comportamenti illeciti in ambito di discipline extrapenali
L. 121/1980 sul CED Ministero dell’interno; L. 18/1983 registratori di cassa
3) Abusi di carte magnetiche di pagamento (Bancomat)
ART. 12 L. 197/1991
4) Tutela software, banche dati, opere digitali
D.lgs. 518/1992 e 169/1999; L. 248/2000; D.lgs. 68 e 70/2003; L. 248/2005
5) Riforme del codice penale in materia di reati informatici
L. 547/1993 e L. 48/2008
6) Tutela della privacy e dei dati personali
L. 675/96 e D.lgs. 196/2001
7) Lotta alla pedopornografia
L. 269/98 e L. 38/2006
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I REATI CONTRO LA RISERVATEZZA INFORMATICA.
L’ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO
ART. 615-ter c.p.:
E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
ovvero
vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo
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L’ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO
Corte Cass, sent. 4 dicembre 2006, n.6459
ART. 615-ter c.p.:
Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
richiede che il sistema sia protetto da misure di sicurezza e che l'agente,
per accedervi, abbia in qualche modo neutralizzato tali misure.
Non rileva penalmente la condotta di chi, successivamente a detta
neutralizzazione commessa da altri al di fuori anche di ipotesi di concorso,
ne approfitti avvalendosi soltanto degli strumenti
e dei dati di cui sia legittimamente in possesso
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L’ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO
Trib. Nola, sent. 11 dicembre /12/2007
ART. 615-ter c.p.:
il dipendente dell’Agenzia delle Entrate che sfrutta la sua possibilità di
accesso al sistema per effettuarvi operazioni diverse rispetto a quelle
per le quali è autorizzato tiene un comportamento che equivale
al mantenersi nel sistema contro la volontà tacita di chi ha il diritto
di escluderlo e che, pertanto, rientra nell’ipotesi prevista e punita dalla
seconda parte del comma 1 dell’art. 615/ter c.p
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I REATI CONTRO LA RISERVATEZZA INFORMATICA.
DETENZIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO
ART. 615-quater c.p.:
E’ punito con la reclusione sino ad 1 anno
e con la multa sino a € 5.164
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni
o istruzioni idonee al predetto scopo
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LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 48/2008
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
ART. 615-quinquies c.p.:
E’ punito con la reclusione sino ad 2 anni
e con la multa sino a € 10.329
Chiunque, allo scopo di danneggiare
illecitamente un sistema informatico o telematico,
le informazioni, i dati , o i programmi in esso contenuti o
ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale,
o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce,
importa, diffonde comunica, consegna o, comunque, mette a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
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DIFFUSIONE DI PROGRAMMI WORM. IL CASO CD. “WIERIKA”
Trib. Bologna, sent. 22 luglio 2005:
“Wierika è un worm i cui effetti derivano dalla interazione di due script differenti.
Il primo è allegato come attachment ad una e-mail: una volta eseguito,
il programma abbassa al livello minimo le impostazioni di protezione del
browser Internet Explorer ed inserisce come home page del predetto browser
una determinata pagina web.
Il secondo script si attiva quando l’utente, collegandosi ad Internet,
viene automaticamente indirizzato dal browser sulla nuova home page:
il basso livello di protezione impostato dalla prima parte del codice,
permette l’automatica esecuzione dello script contenuto
nel documento html. L’effetto di questo secondo script è quello
di creare nella prima partizione del primo disco rigido
del computer un file contenente la prima parte del codice, e di produrre
un effetto di mass-mailing, inviando agli indirizzi contenuti nella rubrica
di Outlook una e-mail contenente l’attachment sopra descritto,
in modo tale che il programma Vierika si autoreplichi”
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IL CASO CD. “WIERIKA” ED IL REATO DI CUI
ALL’ART. 615-QUINQUIES C.P. (art. 4 L. 547/1993)
Trib. Bologna, sent. 22 luglio 2005:
“Il programma Wierika ha scopo ed effetto quello di alterare una parte del
funzionamento dei sistemi informatici aggrediti.
Gli effetti complessivi creati dai due script di cui è composta Vierika,
integrano una modificazione dell’ordinario modo di funzionare dei
programmi Internet Explorer ed Outlook, dal momento che l’invio
automatico di e-mail e l’autonoma modifica dei parametri di protezione
del browser, senza alcuna conoscenza da parte dell’utente ed in assenza
della digitazione degli appositi comandi da parte sua, costituiscono
comportamento anormale del sistema”
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LE FALSITÀ INFORMATICHE E LA TUTELA
DELLA FEDE PUBBLICA
DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 491-bis c.p.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo [capo III,Titolo VII]
riguarda un documento informatico pubblico o privato,
avente efficacia probatoria
si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente
gli atti pubblici e le scritture private.
[A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria
o programmi specificamente destinati ad elaborarli]
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LA PROTEZIONE PENALE DELLA PRIVACY.
GLI ILLECITI PREVISTI DAL D.LGS. 196/2003
ARTT. 167- 171
 ART. 167: Trattamento illecito di dati
 ART. 168: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
 ART. 169: Omessa adozione di misure di sicurezza
 ART. 170: Inosservanza di provvedimenti del Garante
 ART. 171: Altre fattispecie (divieto di controllo a distanza)
 ART. 172: Pene accessorie
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In Italia
• Fattispecie penali meramente sanzionatorie di precetti extrapenali
• Ipertrofia nella previsione di condotte tipiche
• Diversi ambiti di applicazione sulla base del tipo di opera protetta
LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
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TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E REATI INFORMATICI
Artt. 171, lett. A) bis e 171 ter, co. 2, lett. A) bis l.d.a.
“messa a disposizione/comunicazione al pubblico attraverso
l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno
protetta”
Caso “sky-calcio libero”
Corte di Cassazione, III sez. penale, 4 luglio – 10 ottobre 2006, n. 33945
(sequestro preventivo di due portali web, utilizzati per trasmettere
attraverso Internet, tramite sistemi peer to peer, partite del
campionato di calcio italiano su cui Sky deteneva i diritti di esclusiva)
Decisione della Corte: i mezzi utili per consentire la visione delle partite
devono necessariamente essere stati messi a disposizione degli utenti
“in epoca antecedente all´immissione della trasmissione” per via
telematica per cui, “in base alle generali norme sul concorso nel
reato”, gli indagati hanno posto in essere una condotta consapevole,
consistente in un contributo causale o quanto meno agevolatore
apprezzabile, a sostegno “dell´azione di terzi”
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TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE E REATI INFORMATICI
Caso Peppermint
Tribunale di Roma, in un procedimento cautelare in fase di reclamo ex art.
669 terdecies c.p.c. con oggetto l’istanza cautelare ex art. 156 bis l.d.a. e
l’ostensione dei dati necessari all’identificazione dei fruitori di brani
musicali in violazione dei diritti d’autore, si è trovato ad affrontare la
questione relativa all’uso di software che rileva l’offerta dei file. In
particolare, non ha ritenuto condivisibile l’imposizione interpretativa sul
significato da attribuire alla locuzione “controparte” nel testo dell’art. 156
bis l.d.a., ritenendo applicabile l’obbligo anche a soggetti diversi (rectius:
i service prodiver) dai diretti responsabili delle violazioni, riconoscendo
alla norma una portata ben più ampia, dal punto di vista soggettivo,
estendendo a tali soggetti diversi l’obbligo di comunicare i dati in loro
possesso al soggetto leso nel diritto.
[1] Tribunale di Roma, Sezione IX civile, ordinanza 9 febbraio 2007.
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TUTELA PENALE DEL DIRITTO D’AUTORE IN INTERNET
Caso Peppermint
[1] Tribunale di Roma, Sezione IX civile, ordinanza 9 febbraio 2007.
Secondo il giudice di merito il bilanciamento degli interessi non
sarebbe stato risolto dal legislatore comunitario in favore della
tutela della privacy, in quanto lo stesso legislatore comunitario
avrebbe autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni
finalizzate a limitare la portata degli obblighi e diritti per
salvaguardare la protezione dei dati personali. Pertanto sarebbe
ammissibile il “sacrificio della privacy laddove il trattamento dei
dati sia necessario alla tutela di un diritto dinanzi al Giudice”.
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Sicurezza Online
TENDENZE

Non più solo interesse “privato” disponibile (ieri)

Ma oggi: onere per avere tutela giuridico-penale del sistema
(se “protetto da misure di sicurezza”: art. 615-ter c.p.)

Per singoli settori: obbligo penalmente sanzionato
(art. 33, 34 segg. e 169 Codice privacy: “misure minime”)

Domani: interesse “diffuso” della collettività globale
(art. 2 Convenzione Cybercrime 2001,
art. 2 Decisione quadro UE 2005/ 222)
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RESPONSABILITA’ PER DATI
E TRATTAMENTI
“ALTRUI”
Posizioni “di garanzia” (art. 40, capoverso, c.p.):
Obblighi di attivazione ed impedimento
(oltre a responsabilità per concorso nel reato):
- Titolari, Responsabili, Incaricati del trattamento di dati personali
(artt. 28, 29 e 30 Codice privacy D.lgs. 196/2003)
- Internet Service Providers
- Commercio elettronico (art. 14-17 D.lgs. 70/2003)
- Pedopornografia: segnalazioni autorità, programmi filtro
(art. 19 L. 38/2006)
- Identificazione utenti, conservazione dati (d.l. 155/2005)
- Blogger rispetto ad ingiuria e diffamazione on-line (?)
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Prevenzione versus repressione
Etica di impresa
“Idoneità” di organizzazione e “cultura aziendale” orientate a
legalità e sicurezza
D.lgs. 231/2001; D.lgs. 70/2003; D.lgs. 81/2008
Codici deontologici per categorie
art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001: modelli di organizzazione
art. 12 D.lgs. 196/2003: difensori, investigatori, giornalisti,
medici, genetisti, ricercatori, ecc.
Misure di sicurezza “minime”
Art. 33 e Allegato B) codice privacy D.lgs. 196/2003
Internet Service Providers
Posizioni di garanzia ed obblighi di cooperazione
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Microsoft
Segrate, 5 maggio 2009
GRAZIE PER L’ ATTENZIONE!
PROF. AVV. LORENZO PICOTTI
www.studiopicotti.com
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