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Lezione del 27/1 - Dipartimento di Giurisprudenza
Analisi delle istituzioni politiche Lezione del 27/1 Pubblico/privato Dott. L. Marchettoni Università di Parma Coppia dicotomica Pubblico/privato come coppia dicotomica, vale a dire … … una coppia i cui termini siano congiuntamente esaustivi … … e mutuamente esclusivi – tertium non datur (numeri pari e dispari), si delimitano a vicenda. La coppia dicotomica attrae varie altre distinzioni meno rilevanti/meno specifiche. Pubblico/privato La distinzione si trova già in Platone e Aristotele – distinzione tra famiglia e polis. Il Corpus iuris civilis. Distinzione fra quanto appartiene alla collettività e quanto appartiene ai singoli individui: «quod ad statum rei romanae/ad singolorum utilitatem spectat». La Res publica la «cosa del popolo». Il Bene comune e gli interessi privati. Il corpo politico in quanto organismo distinto dai singoli individui è predisposto a un bene distinto dagli interessi individuali, il Bene comune. Natura e artificio. Aristotele e Hobbes. La distinzione tra pubblico e privato come distinzione naturale o artificiale. Società di eguali/società di diseguali Stato, famiglia, società fra Dio e gli uomini: società di diseguali, rapporto verticale di subordinazione. Società naturale, società di mercato, rapporto amici/nemici: società di eguali, rapporti orizzontali di coordinazione. Famiglia, società di diseguali => diritto privato; rapporto fra nemici, società di eguali => diritto pubblico. Società economica e società politica. Legge e contratto Diritto pubblico => legge e trattato (foedus): norma posta dal sovrano e sanzionata dall’esercizio esclusivo della forza legittima – che compete all’autorità politica. Diritto privato => contratto: norme poste dai singoli in virtù di accordi bilaterali per regolare i propri interessi. Società civile/stato di natura. Contrattualismo (artificio): il potere politico sorge dallo stato di natura in forza di un contratto fra gli individui. Dopo questo contratto la società civile è regolata dalla legge. Critica al contrattualismo (Hegel) un istituto di diritto privato – il contratto – non può condurre alla fondazione del potere politico, perché il contratto è derogabile dalle parti – mentre il vincolo politico non lo è – e perché il contratto può avere a oggetto solo beni disponibili – e la vita non lo è. Giustizia commutativa e giustizia distributiva Giustizia commutativa: giustizia che presiede agli scambi. Privati – società di eguali. Egual valore delle cose scambiate. Compravendita, contratto di lavoro, indennità, pena. Giustizia distributiva: giustizia che presiede alla distribuzione di onori e oneri. Autorità – società di diseguali. A ciascuno il suo – secondo criteri come «merito» o «bisogno». Famiglia, società internazionale.