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amministrazione e controllo di s.r.l

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amministrazione e controllo di s.r.l
Amministrazione e controlli nella
s.r.l.
Principi della riforma in tema di s.r.l. e
riflessi sull’amministrazione
• Accrescimento dell’autonomia statutaria
» possibilità di affrancamento dal modello del c.d.a. di s.p.a. nella struttura
dell’organo amministrativo
» possibilità di prevedere forme alternative non collegiali di
funzionamento dell’organo
• Creazione di un corpus autonomo di norme, senza più
ricorso al rinvio alla disciplina della spa
» Tendenziale autosufficienza del sistema
» Necessità di valutare caso per caso l’applicazione di regole e principi
interpretativi propri delle s.p.a. (es. divieto di concorrenza)
• Rilevanza centrale del socio
» Possibilità di attribuzione statutaria a singoli soci di diritti particolari
inerenti l’amministrazione (art. 2468, comma 3)
» Regola (derogabile) : affidamento dell’amministrazione ai soci, a meno di
espressa apertura ai non soci per statuto
» Attribuzione di penetranti poteri di controllo e iniziativa individuale al
singolo socio
I regimi di amministrazione nella s.r.l. : a) la
struttura dell’organo amministrativo
Art. 2475 c.c.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione
della società è affidata ad uno o più soci nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e
quinto comma dell’art. 2383.
Quando l‘amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo
può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo
comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad
esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali
casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Aspetti problematici
• Si possono istituire organi delegati (comitato
esecutivo e amministratori delegati)?
Sembra ammissibile l’applicazione analogica
delle norme in tema di s.p.a., fatto salvo
l’elenco delle funzioni non delegabili di cui
all’art. 2475, ultimo comma c.c.
• Si può applicare il sistema della cooptazione?
Probabilmente no, data la riserva ai soci del
potere di nomina
(segue)
• Nei modelli di amministrazione personalistici, possono essere
amministratori anche non soci?
Pare di sì, perché la norma attiene al funzionamento dell’organo, non a
chi può acquisire la carica di amministratore; e in tal caso il diritto di
veto spetterà a tutti gli amministratori, anche se non soci.
• Sono ammissibili anche modelli “misti?
Perché no? Principio di autonomia statutaria ed elasticità
organizzativa, assenza di interessi contrari meritevoli di tutela
• E’ ammissibile l’adozione dei modelli dualistico o monistico della
s.p.a.?
E’ ragionevole di no, alla luce della inconciliabilità di alcuni principi
basilari in tema di s.r.l. (riserve di competenze ai soci contrastano
con riduzione dei poteri assembleari nel dualistico, obbligatorietà
del collegio sindacale contrasta con l’assenza di tale organo nel
monistico) FORSE SI’ IN CASO DI NON OBBLIGATORIETA’ DEL
COLLEGIO SINDACALE
I regimi di amministrazione nella s.r.l. : b) modalità di
funzionamento e competenza dell’organo gestorio
• Art. 2475 (segue):
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,
l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell’articolo 2481, sono in ogni caso di
competenza dell’organo amministrativo.
Il problema del riparto di competenze
con i soci
• La previsione dell’art. 2475 va raccordata con l’art. 2479 commi 1 e 2 :
2479. Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti
soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. La nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3. La nomina nei casi previsti dall’art.2477 dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale o del revisore;
4. Le modificazioni dell’atto costitutivo;
5. La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci
Un problema di fondo
• E’ ammissibile una previsione statutaria che
stabilisca di fare a meno totalmente di un
organo amministrativo propriamente detto,
affidando l’amministrazione all’assemblea?
• NO – anche se sono amministratori tutti i soci,
resta la diversità di ruoli e di funzioni e
l’applicazione di regole diverse
Competenza concorrente e
responsabilità dei soci
• Ai sensi dell’art. 2476 comma 7 c.c.,
Sono altresì solidalmente responsabili con gli
amministratori i soci che hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i
soci o i terzi.
La rappresentanza sociale
• Gli amministratori hanno la rappresentanza
generale della società. (ma si può attribuire ad
alcuni soltanto)
• Le limitazioni ai poteri degli amministratori
che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di
nomina, anche se pubblicate, non sono
opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
abbiano intenzionalmente agito a danno della
società.
La responsabilità degli amministratori
• Pur non richiamato, vale il principio generale dell’art.
2392; in caso di amministrazione disgiuntiva, resta la
responsabilità solidale nei limiti del dovere di
osservanza del dovere di vigilanza e intervento sugli
atti pregiudizievoli mediante il “veto”
• Nell’amministrazione congiuntiva a maggioranza, se si
nega l’obbligo di informazione a tutti gli amministratori
una volta raggiunta, i soci interpellati e dissenzienti
sono esonerati se hanno fatto constare il loro dissenso,
quelli non interpellati rispondono per il dovere di
vigilanza e intervento
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI DECISIONALI
AZIO NI DI RESPONSABI LITÀ
azione sociale
 novità della riforma: formula
molto più generica – non più
riferimento al parametro della
diligenza del mandatario
• responsabilità solidale, a
prescindere dal modello
gestorio adottato
 a differenza che nella s.p.a.
formula meno rigorosa – più
agevole sfuggire alla
responsabilità in caso di
amministrazione disgiuntiva
• la legittimazione attiva spetta a
ogni singolo socio
 novità della riforma: non si fa
cenno all’esperimento dell’azione
a opera della stessa società
• rinuncia o transazione da parte
della società con consenso di
almeno due terzi del capitale
sociale e purché non voto
contrario di un decimo
azione di soci e terzi
• tradizionale a. extracontrattuale
 novità della riforma – prima,
prevista per rinvio all’art. 2395
art. 2476, c. 1
art. 2476, c. 6
azione dei creditori
• a differenza che nella s.p.a.,
non è più prevista
• i creditori possono tutelarsi
con ricorso ad azione
surrogatoria ovvero con ricorso
all’azione per fatto illecito ex
art. 2476 c.c.
 novità della riforma è la
previsione della responsabilità, in
via solidale con gli amministratori,
dei soci che abbiano
intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti
dannosi per società, soci o terzi
art. 2476, c. 7
Poteri di controllo del socio
• I soci che non partecipano all’amministrazione
hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
di consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione
Profili problematici
• Diritto di estrarre copia? SI (ma giurisprudenza
oscilla)
• Limiti: buona fede – divieto atti emulativi
• Funziona in amministrazione disgiuntiva anche
per i soci amministratori che non hanno
compiuto l’operazione? SI
• E’ un diritto sopprimibile o limitabile per scelta
statutaria?
NO (ma è discusso in dottrina)
La revoca (cautelare) degli
amministratori
• La disciplina la qualifica espressamente come
rimedio cautelare e sembra vincolarla
all’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori, ma ci sono autori e pronunzie
di merito che ammettono la proponibilità ante
causam e quindi tendono a svincolare le due
prospettive. Sembra preferibile questa
soluzione, anche alla luce della
improponibilità dell’azione ex art. 2409 c.c.
ORGANO INTERNO DI CONTROLLO
• l’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un
collegio sindacale o di un revisore
art. 2477
ma la nomina del collegio sindacale è OBBLIGATORA
se il capitale della società non è inferiore
al capitale minimo stabilito per la s.p.a., ovvero,
se inferiore, se per due esercizi consecutivi siano superati
il totale dell’attivo
risultante dallo stato
patrimoniale:
€ 3.125.000
 ratio
norma
ricavi e perdite
delle prestazioni:
€ 6.250.000
dipendenti occupati
mediamente
nell’esercizio: 50
• evitare manovre di aggiramento dell’obbligo di introduzione dell’organo di controllo in società
di medie dimensioni che mantengano fittiziamente un capitale sociale esiguo e ricevano
finanziamenti dai soci per mantenere l’equilibrio finanziario della società
Cosa fa il collegio sindacale nella s.r.l.?
• L’art. 2477, rubricato CONTROLLO LEGALE DEI
CONTI, prevede due fattispecie:
Collegio sindacale
facoltativo
L’atto costitutivo ne determina
competenze e poteri … ma quali
regole si applicano in tema di
nomina, revoca, requisiti
soggettivi?
Collegio
sindacale
obbligatorio
Si applicano le disposizioni in tema di
società per azioni e il controllo
contabile spetta al collegio sindacale
se l’atto costitutivo non dispone
diversamente .
Che ne è del 2409 c.c.?
ORGANIZZAZIONE E PROCESSI DECISIONALI
POTE R I E D O V E R I N E L C O NTR O LLO O B B LI GATO R I O
questione
 non vi è concordia sul se il collegio sindacale obbligatorio abbia
competenze solo sul controllo contabile ovvero anche sulla gestione
alternative
esegetiche
• esclusivamente controllo contabile
interpretazione del dato testuale per cui l’atto costitutivo deve indicare gli
eventuali incaricati del controllo contabile
• controllo anche sulla gestione
a) al collegio sindacale demandato anche il controllo sulla gestione
art. 2463
art. 2488
b) il rinvio alle norme previste per la s.p.a. fa propendere per simmetria
c) i compiti relativi al riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e
sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri sono compiti
conseguenti a un controllo sulla gestione
d) l’assemblea totalitaria della s.r.l. richiede la presenza di tutti i sindaci, ciò
che non avrebbe senso se questi non controllassero anche la gestione
art. 2429
art. 2479
e) competenza a impugnare anche le delibere assembleari
art. 2479-ter
f) dovere del collegio sindacale di formulare osservazioni in caso di riduzione
del capitale per perdite e legittimazione attribuita al singolo sindaco a
richiederla al tribunale quando non provveda l’assemblea
g) legittimazione del singolo sindaco a richiedere la nomina del liquidatore g.
art. 2482-bis
art. 2485
Conflitto di interessi degli
amministratori
• I contratti conclusi dagli amministratori che
hanno la rappresentanza della società in
conflitto di interessi con la stessa possono
essere annullati su domanda della società, se
il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal
terzo.
Impugnativa delle decisioni degli
amministratori in conflitto
• Le decisioni adottate dal c.d.a. con il voto
determinante di un amministratore in conflitto
di interessi con la società, qualora le cagionino
un danno patrimoniale, possono essere
impugnate entro 90 giorni dagli
amministratori e dagli eventuali sindaci.
• In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della decisione.
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