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Diapositiva 1 - Master in Procurement Management

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Diapositiva 1 - Master in Procurement Management
NUOVI CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE DI GARA
Andrea Magnanelli
1
Procedure di scelta del
contraente
Il Codice dei Contratti individua le seguenti procedure di scelta del contraente
per l’affidamento degli appalti pubblici:





aperte;
ristrette;
negoziate;
dialogo competitivo;
Partenariato per l’innovazione
Accanto a quelle elencate vi sono anche l’accordo quadro e il sistema
dinamico di acquisizione, comportanti comunque l’espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica aperta o ristretta.
Le stazioni appaltanti, inoltre, possono decidere, anziché di porre in essere
una propria ed autonoma procedura ad evidenza pubblica, di fare ricorso alle
convenzioni della Consip S.p.a. o al mercato elettronico.
2
Procedure di scelta del
contraente (continua)
Il criterio generale definito dal Codice è quello
secondo il quale i contratti si aggiudicano mediante
procedura aperta o ristretta, mentre il dialogo
competitivo e le procedure negoziate sono
procedure aventi, carattere eccezionale, in quanto
si può ricorrere a tali procedure esclusivamente nei
casi ed alle condizioni espressamente previste.
3
Procedure di scelta del contraente
A) PROCEDURA APERTA
“Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico
interessato può presentare un’offerta (art. 3, comma 37, Codice dei contratti).”
La caratteristica di tale procedura è che la stazione appaltante rende noto agli
operatori economici la volontà di procedere all’affidamento pubblicando il
bando di gara ed i relativi allegati che contengono tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione alla gara.
I soggetti che possiedono i requisiti di qualificazione richiesti nel bando
potranno partecipare alla competizione presentando la propria offerta,
formulata nei modi e secondo i termini stabiliti nella lex specialis di gara.
4
Procedure di scelta del contraente
B) PROCEDURA RISTRETTA
Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può
chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal Codice (art. 3,
comma 38, Codice dei contratti).
La caratteristica di questa procedura, anch’essa considerata insieme alla procedura
aperta una procedura ordinaria di affidamento degli appalti pubblici, si divide in due fasi:
a) nella prima fase la stazione appaltante rende noto agli operatori economici la volontà
di procedere all’affidamento di un determinato appalto, nonché i requisiti che i soggetti
devono possedere ai fini della partecipazione alla competizione per presentare una
richiesta di invito;
b) nella seconda fase la stazione appaltante, invia una lettera di invito a tutti i soggetti
che hanno manifestato interesse a partecipare, contenente tutte le informazioni
necessarie affinché questi possano presentare la propria offerta.
5
Procedure di scelta del contraente
B) PROCEDURA RISTRETTA (continua)
Gli operatori economici interessati alla partecipazione di una
procedura ristretta:
a) nella prima fase presenteranno domanda di partecipazione
corredata delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante;
b) nella seconda fase, una volta che la stazione appaltante ha
verificato il possesso dei requisiti ed ha proceduto all’invito,
presenteranno l’offerta.
6
Procedure di scelta del contraente
C) PROCEDURE NEGOZIATE
Le procedure negoziate sono così definite in quanto le stazioni appaltanti possono
consultare gli operatori economici da loro scelti e negoziare con uno o più di essi le
condizioni dell’appalto (art. 3, comma 40, Codice dei contratti).
Le procedure negoziate sono procedure eccezionali che derogano alle ordinarie
procedure di affidamento degli appalti, cui la stazione appaltante può far ricorso solo
nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente stabilite dal Codice.
Il Codice infatti prevede:
– all’art. 56 le ipotesi di procedure negoziate alle quali è possibile fare ricorso previa
pubblicazione di un bando di gara. In tali ipotesi la stazione appaltante inviterà alla
procedura i soggetti che ne faranno richiesta;
– all’art. 57 le ipotesi di procedure negoziate alle quali è possibile far ricorso senza
necessità di previa pubblicazione di un bando di gara. In tali ipotesi sarà la stazione
appaltante a decidere i soggetti da invitare alla procedura medesima.
7
Procedure di scelta del contraente
D) DIALOGO COMPETITIVO
Il dialogo competitivo (art. 58 del Codice dei contratti) è una
procedura in cui la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più
soluzioni volte a soddisfare le proprie necessità e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati
a presentare le offerte.
8
Procedure di scelta del contraente
D) DIALOGO COMPETITIVO (CONTINUA)
Si ritiene un appalto particolarmente complesso quando la stazione
appaltante:
– non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare
le sue necessità o i suoi obiettivi;
– non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o
finanziaria di un progetto;
– in base a circostanze concrete, non dispone, per cause ad essa non
imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri
bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni.
9
Procedure di scelta del contraente
E) PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
Il partenariato per l’innovazione è un contratto a titolo oneroso
con cui la stazione appaltante affida l’esecuzione di lavori,
servizi o disponibilità di beni ad uno o più operatori economici
riconoscendo – a titolo di corrispettivo per l’investimento e per
la gestione dei lavori oggetto del contratto – un canone o altra
utilità correlati alla disponibilità dell’opera o alla prestazione dei
servizi, con assunzione di rischio, secondo modalità
individuate nel contratto, da parte dell’operatore.
10
Procedure di scelta del contraente
E) PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
(continua)
Il partenariato per l’innovazione tende a far fronte all’esigenza
di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare
successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano
laddove tale esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo
a soluzioni già disponibili sul mercato.
In questo tipo di gara qualsiasi operatore economico può
formulare una domanda di partecipazione in risposta a un
bando di gara o ad un avviso di indizione di gara.
11
I NUOVI CRITERI DI SCELTA
DEL CONTRAENTE
Mentre nel codice previgente vi era una evidente preferenza
verso il criterio del prezzo più basso (art. 81), con il nuovo
codice degli appalti l’offerta economicamente più vantaggiosa
diviene il criterio di scelta ordinario per l’aggiudicazione delle
gare, mentre si riduce l’ambito di applicazione del massimo
ribasso (art. 95).
12
I NUOVI CRITERI DI SCELTA DEL
CONTRAENTE – La legge delega
L'art. 1, lettera ff) della legge delega (L. 28 gennaio 2016, n.
11) aveva previsto l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, limitando l'utilizzo del
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o del massimo
ribasso d'asta (con l'indicazione delle modalità di
individuazione e valutazione delle offerte anomale che rendano
non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo
dell'offerta anomala).
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I NUOVI CRITERI DI SCELTA DEL
CONTRAENTE – Principi generali
(art. 94)
Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti
dagli articoli da 95 a 97 previa verifica della sussistenza dei
seguenti presupposti:
 l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati
nel bando di gara;
 l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi
dell'articolo 80 (assenza di requisiti morali, gravi infrazioni, fallimento, ecc.)
l'offerta soddisfa i criteri di selezione fissati dalla stazione appaltante
ai sensi dell'articolo 83 (idoneità professionale, capacità economiche, tecnicoprofessionali, ecc.).
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I NUOVI CRITERI DI SCELTA
DEL CONTRAENTE (art. 95)
«I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un
potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una
concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono
l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il
grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte…»
(comma 1)
«…le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione
degli appalti … sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o
sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente
all'articolo 96.» (comma 2).
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IL COSTO DEL CICLO DI
VITA (art. 96)
I costi del ciclo di vita comprendono:
a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all'acquisizione;
2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di
riciclaggio;
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori
nel corso del ciclo di vita (es. i costi delle emissioni di gas a effetto serra e
di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei
cambiamenti climatici) purché il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene
sempre utilizzato:
• per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad
alta intensità di manodopera;
• per i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale, di importo superiore a 40.000 euro (comma 3).
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA (continua)
L'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere
valutata sulla base di criteri oggettivi, quali aspetti:
 qualitativi,
 ambientali,
 sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto, i cui criteri di valutazione e la
ponderazione relativa attribuita devono essere indicati
all'interno dei documenti di gara (possono essere previsti subcriteri e sub-pesi o sub-punteggi).
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA (continua)
Tali criteri oggettivi possono riferirsi ad aspetti quali:
a) -
la qualità (cioè: pregio tecnico, caratteristiche estetiche e
funzionali, accessibilità per disabili, progettazione adeguata,
certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici
e
delle
risorse
ambientali,
caratteristiche
innovative,
commercializzazione, ecc.);
b) - il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione
europea;
c) - il costo di utilizzazione e manutenzione (anche riguardo a
consumi di energia e delle risorse naturali, emissioni inquinanti e costi
complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o
servizio);
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA (continua)
d) -
la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attività dell'azienda;
e) - l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale
incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello
dell'esecuzione dell'appalto;
f) - il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) - le condizioni di consegna (quali la data, il processo di consegna
ecc.).
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA (continua)
I criteri sopra indicati costituiscono un elenco non tassativo («possono»)
ma vanno tassativamente indicati nei documenti di gara.
Le offerte sono valutate sommando sia i punti relativi al prezzo, sia quelli
relativi agli altri elementi di valutazione.
Tuttavia l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno
esclusivamente in base a criteri qualitativi (novità introdotta dal comma 7).
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facoltà va indicata espressamente nei documenti di gara.
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L’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA (continua)
I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto
tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Possono essere previsti
sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi (comma 8).
Quando non sia possibile la ponderazione occorre indicare l'ordine
decrescente di importanza dei criteri.
In ogni caso devono essere utilizzate metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa
(comma 9).
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IL «MINOR PREZZO»
Il criterio di aggiudicazione al «minor prezzo» può essere
utilizzato (art. 95, co. 4), dandone adeguata motivazione (art. 95,
comma 5):
• per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro, tenuto
conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo
che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
• per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le
cui condizioni sono definite dal mercato;
• per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia prevista
all’articolo 35 del nuovo Codice, caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che
hanno un carattere innovativo.
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala
La congruità delle offerte è valutata sulle proposte pervenute
che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia.
Tale soglia, per non rendere conoscibili i criteri di esclusione,
viene determinata procedendo al sorteggio di uno dei cinque
metodi indicati dall’art. 97, secondo comma:
•
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media;
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala (continua)
• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se
la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a
tale cifra;
• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata del 20 per cento;
• media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte
ammesse, decurtata del 20 per cento;
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala (continua)
• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6;
0,8; 1; 1,2; 1,4.
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala (continua)
In caso di offerte anomale, la stazione appaltante richiede per
iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Il soggetto partecipante al bando viene escluso solo se la
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti (comma 5).
Questa procedura vale tanto per il criterio del minor prezzo
quanto per l’offerta economicamente più vantaggiosa
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala (continua)
Non sono ammesse giustificazioni:
• in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
• in relazione agli oneri di sicurezza.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (comma 6).
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IL «MINOR PREZZO» e l’offerta
anomala (continua)
La stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Tale facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci
(comma 8).
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OFF. ECON. PIÙ VANTAGGIOSA
vs/ MASSIMO RIBASSO
MASSIMO RIBASSO
Pregi: è un criterio “oggettivo” e di facile comprensione: la gara
è aggiudicata all’impresa che lo offre e che non supera una
determinata “soglia di anomalia”.
Difetti: occorrono una progettazione di qualità, prezzari
realistici e commissioni di gara in grado di verificare la
congruità delle offerte.
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OFF. ECON. PIÙ VANTAGGIOSA
vs/ MASSIMO RIBASSO
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Pregi: prende in considerazione elementi di natura tecnica,
economica o ambientale, offrendo una valutazione completa;
le stazioni appaltanti possono costruire capitolati più coerenti
con gli obiettivi dell’intervento, valorizzando la complessità del
problema decisionale.
Difetti: «gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto» (art. 95, comma 6) non possono
qualificarsi «oggettivi». Il rischio da evitare è che il criterio
«oggettivo» sul piano normativo, si affievolisca e diventi
dapprima «discrezionale» e poi «arbitrario».
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