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Presentazione - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della

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Presentazione - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Salute e sicurezza negli studi
professionali:
Soggetti, obblighi e adempimenti
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Il vigente sistema normativo
Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sancita dal T.U. n° 81/08. Pertanto anche gli studi
professionali (compresi quelli in cui è impiegato anche un
solo lavoratore subordinato, scatta l’obbligo di rispettare gli
adempimenti previsti dal legislatore
Dunque, alla luce delle disposizioni normative sopra
esposte, quali sono gli obblighi e gli adempimenti che il
datore – professionista deve rispettare nel suo studio
professionale?
Il vigente sistema normativo
1 Effettuare la valutazione dei rischi
2
Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (R.S.P.P.)
3 Permettere l’elezione del R.L.S.
4 Nominare (se necessario) il medico competente
5
Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e
all’antincendio
6 Formare i lavoratori
7 Informare i lavoratori
• Individuare e valutare tutti i rischi
Il datore
di lavoro
E’ il soggetto
titolare del
Chi è ? rapporto di
lavoro con il
lavoratore
• Organizzare e gestire la prevenzione
in azienda
Deve
• Adottare le necessarie misure di
:
sicurezza tecniche, organizzative e
procedurali
• Informare e formare i lavoratori sui
rischi presenti in azienda
• Osservare le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di
lavoro
Il
lavoratore
• Non rimuovere o modificare i
Persona che
dispositivi di sicurezza, segnalazione
presta il
e controllo
proprio lavoro
Deve
Chi è ? alle
• Non compiere di propria iniziativa
:
dipendenze di
operazioni pericolose per la propria o
un datore di
altrui sicurezza
lavoro
• Utilizzare correttamente i dpi
• Segnalare immediatamente
condizioni di pericolo
• Sottoporsi ai controlli sanitari
• Individuare e valutare i fattori di rischio
• Individuare le misure per la sicurezza e la
salute
Spp
E’ il servizio
Chi e’? di
prevenzione
e protezione
• Elaborare le misure preventive e
protettive
Deve: • Proporre i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori
•Fornire ai lavoratori le informazioni sui
rischi generali e specifici per la sicurezza e
la salute
• Partecipare alla riunione periodica di
prevenzione e protezione
Medico in
possesso di
specializzazio
ne in
Il medico
medicina del
competent Chi e’?
lavoro,
e
docenza o
libera
docenza in
medicina del
lavoro.
•EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA
SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL
LAVORATORE (se correlate ai rischi
professionali)
Deve: • ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da
tenere presso il ddl con salvaguardia del
segreto professionale) PER OGNI
LAVORATORE SOTTOPOSTO A
SORVEGLIANZA SANITARIA
OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29)
Obblighi
Sanzioni
Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione Arresto da 3 a 6 mesi
del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico
Ammenda da € 2.500 a €
competente (ove previsto).
6.400
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e
L'arresto è da 4 a 8 mesi
nelle aziende a rischio
protezione o mancata frequenza del corso in caso di
rilevante
autonomina
Incompleta compilazione del documento (con misure
adottate, DPI, programma, responsabili
dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS.
Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in
caso di modifiche produttive, infortuni significativi,
richiesta del medico competente, adeguamento
tecnologico
Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata
individuazione delle mansioni che richiedono capacità,
esperienza e formazione.
Mancata informazione sui rischi specifici e le misure adottate
Ammenda da 2˙000 a
4˙000 €
Ammenda da 1˙000 a
2˙000 €
OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29)
Obblighi
Sanzioni
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi
(da consultare solo in studio) e dati relativi agli infortuni
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o
somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e
sulle misure adottate
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 750 a 4’000
€
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di
emergenza e modalità di trasporto infortunati.
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione
incendi e primo soccorso
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su
comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione
adottate.
Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in
caso di
pericolo grave e immediato e su ripresa del lavoro.
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 750 a
4˙000 €
OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43)
Obblighi
Sanzioni
Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e
specifici, incaricati prev. incendi e primo soccorso.
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e
specifici, agli incaricati prev. incendi e primo soccorso e al RLS
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1200 a 5200
€
Mancata misure di prev. incendi e presenza di mezzi di
estinzione (estintori, manichette, ecc.).
Mancata nomina del Medico Competente, fornitura dei
DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure
di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1˙500 a
6˙000 €
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI
(documento unico rischio interferenze).
Mancato controllo sanitario
Ammenda da 2˙000 a
4˙000 €
OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43)
Obblighi
Sanzioni
Mancata custodia del documento di valutazione rischi.
Riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli
argomenti previsti da art. 35, comma 2. (solo per studi con
oltre 15 dipendenti)
Sanzione amministrativa
da 2˙000 a 6˙600 €
Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).
Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (superiori a
3 giorni entro 48 ore)
Mancata comunicazione all' RSPP dei dati necessari per la
valutazione dei rischi.
Sanzione amministrativa
da 1˙000 a 4˙500 €
Mancata comunicazione al medico della cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori.
Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (da 1 a 3
giorni entro 48 ore).
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di
cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.
Sanzione amministrativa
da 500 a 1˙800 €
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo
17
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
- Obblighi del
attività:
datore di lavoro non a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente
delegabili
elaborazione del documento previsto dall’articolo
28;
B) la designazione dell’R.S.P.P.
Articolo
34
1. Salvo che nei particolari, il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P., Di primo
Svolgimento diretto
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di
da parte del datore
evacuazione, dandone preventiva informazione al
di lavoro dei compiti
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
di prevenzione e
condizioni di cui ai commi successivi.
protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al R.S.P.P., deve frequentare corsi di formazione
adeguato e frequentare i corsi di aggiornamento
previsti.
Riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti
Il DVR – ai sensi
dell’art. 28 – deve:
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato
e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed
avere data certa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004
Lo stress lavorocorrelato
Le lavoratrici in
gravidanza
«Lo
stress è uno stato, che si
accompagna a malessere e disfunzioni
fisiche, psicologiche o sociale e che
consegue dal fatto che le persone non si
sentono in grado di superare i gap
rispetto alle richieste o alle attese nei
loro confronti».
«un
alto assenteismo o un’elevata
rotazione
del
personale,
conflitti
interpersonali o lamentele frequenti da
parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi
che possono rivelare la presenza di stress
da lavoro.
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001
Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e
puerpere in lavori pericolosi, faticosi e
insalubri o che espongano a radiazioni
ionizzanti.
ivi compresi le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri
Paesi.
Giovani:
obbligo di valutare il rischio derivante (L. n. 977/1967 in tema di tutela del
dall’attività lavorativa con riguardo al lavoro dei bambini e degli adolescenti).
grado di sviluppo fisico del lavoratore
Anziani:
probabile
riferimento
agli
aspetti
ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli
orari.
Lavoratori
stranieri:
probabile riferimento
linguistiche
alle
differenze (v. formazione e informazione), culturali e
conoscitive.
GLI APPALTI INTERNI
COS’E’ IL D.U.V.R.I.
Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il
COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati
all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea
esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI
La redazione del DUVRI
Solo il committente è in grado di
farlo, perché conosce la sequenza
temporale delle fasi del lavoro ed ha
stabilito preventivamente le modalità
operative.
Il D.U.V.R.I. deve:
•
Essere integrato con il D.V.R.
•
Essere unico per tutti gli
appalti che comportano rischi
tra loro interferenti;
•
Essere indipendente dal
D.V.R.
•
Essere finalizzato a gestire i
rischi interferenziali;
N.B. Utilizzare una metodologia adattabile ad ogni tipo di appalto (ad
esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza del Cantiere – PSC)
Ogni impresa o studio è un entità a se, non è possibile
definire uno standard comune a tutti.
Al fine di verificare la reale situazione:
Audit di verifica documentale e compilazione di checklist specifica
Il costo della verifica è
60 €
La verifica serve allo studio per accertare la reale
situazione nei confronti della norma
La verifica serve per la redazione di un offerta
dedicata e tagliata sulle reali necessità dello studio
Offerta Tipo
Descrizione
Sistema di Gestione della Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro (S.G.S.L.).
Descrizione
Importo
Predisposizione e stesura del Documento di
€
Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs.
.
81/2008 art 17 - 28 e s.m.i.
Elaborazione e stesura della Relazione di
Valutazione
del
Rischio Chimico
e €
Cancerogeno ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. .
81/2008 art 17 - 28 e s.m.i.
Elaborazione e stesura della Relazione di
Valutazione del Rischio Biologico ai sensi €
del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 art 17 - 28 e .
s.m.i.
Elaborazione e stesura della Relazione di
€
Valutazione da Stress Lavoro Correlato ai
.
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Corso di formazione aggiornamento per
Datore di Lavoro RSPP (rischio Alto) – 14h €
presso la vostra sede
Corso di formazione aggiornamento per
Lavoratori (rischio Alto) – 12h presso la €
vostra sede (a persona)
Corso di formazione aggiornamento per
responsabili dei lavoratori per la sicurezza €
(rischio Alto) – 4h presso la vostra sede
1
Sopralluogo
e
verifica
della
Documentazione presente (AUDIT)
Programmazione e organizzazione degli
interventi per la “messa a norma” delle
situazioni non conformi.
2
Predisposizione o aggiornamento dei
documenti relativi alla V.s. Attività;(tutte le
valutazioni)
Corsi di formazione e aggiornamento per
la formazione ed informazione degli
addetti (esclusi R.S.P.P., Addetti 1° €.2.200,0
Soccorso- Addetti all’Emergenza)
3
Verifica e controllo dell’applicazione di
quanto previsto e riportato nella
documentazione mediante visite da
eseguire in collaborazione con il S.P.P. e
rilascio di verbale di verifica.
4
Matrice di correlazione e Piano di
miglioramento;
Verifica di Conformità e aggiornamento
della documentazione.
350,0
350,0
450,0
120,0
350,0
120,0
100,0
Importo
L’offerta comprende l’applicazione del sistema di
gestione per i due anni
Contributo Previdenziale (sull'imponibile) 5%
Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’Art 1
No ritenuta d’acconto
comma 100 L. 244/2007
- I.V.A. 0%
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