Presentazione - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
by user
Comments
Transcript
Presentazione - Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Salute e sicurezza negli studi professionali: Soggetti, obblighi e adempimenti Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Il vigente sistema normativo Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sancita dal T.U. n° 81/08. Pertanto anche gli studi professionali (compresi quelli in cui è impiegato anche un solo lavoratore subordinato, scatta l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal legislatore Dunque, alla luce delle disposizioni normative sopra esposte, quali sono gli obblighi e gli adempimenti che il datore – professionista deve rispettare nel suo studio professionale? Il vigente sistema normativo 1 Effettuare la valutazione dei rischi 2 Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 3 Permettere l’elezione del R.L.S. 4 Nominare (se necessario) il medico competente 5 Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio 6 Formare i lavoratori 7 Informare i lavoratori • Individuare e valutare tutti i rischi Il datore di lavoro E’ il soggetto titolare del Chi è ? rapporto di lavoro con il lavoratore • Organizzare e gestire la prevenzione in azienda Deve • Adottare le necessarie misure di : sicurezza tecniche, organizzative e procedurali • Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda • Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro Il lavoratore • Non rimuovere o modificare i Persona che dispositivi di sicurezza, segnalazione presta il e controllo proprio lavoro Deve Chi è ? alle • Non compiere di propria iniziativa : dipendenze di operazioni pericolose per la propria o un datore di altrui sicurezza lavoro • Utilizzare correttamente i dpi • Segnalare immediatamente condizioni di pericolo • Sottoporsi ai controlli sanitari • Individuare e valutare i fattori di rischio • Individuare le misure per la sicurezza e la salute Spp E’ il servizio Chi e’? di prevenzione e protezione • Elaborare le misure preventive e protettive Deve: • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori •Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute • Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione Medico in possesso di specializzazio ne in Il medico medicina del competent Chi e’? lavoro, e docenza o libera docenza in medicina del lavoro. •EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) Deve: • ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il ddl con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29) Obblighi Sanzioni Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione Arresto da 3 a 6 mesi del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico Ammenda da € 2.500 a € competente (ove previsto). 6.400 Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio protezione o mancata frequenza del corso in caso di rilevante autonomina Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS. Mancato aggiornamento del documento (entro 30 gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione. Mancata informazione sui rischi specifici e le misure adottate Ammenda da 2˙000 a 4˙000 € Ammenda da 1˙000 a 2˙000 € OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29) Obblighi Sanzioni Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in studio) e dati relativi agli infortuni Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4’000 € Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati. Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate. Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di pericolo grave e immediato e su ripresa del lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙000 € OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43) Obblighi Sanzioni Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prev. incendi e primo soccorso. Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prev. incendi e primo soccorso e al RLS Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 € Mancata misure di prev. incendi e presenza di mezzi di estinzione (estintori, manichette, ecc.). Mancata nomina del Medico Competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙500 a 6˙000 € Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze). Mancato controllo sanitario Ammenda da 2˙000 a 4˙000 € OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43) Obblighi Sanzioni Mancata custodia del documento di valutazione rischi. Riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2. (solo per studi con oltre 15 dipendenti) Sanzione amministrativa da 2˙000 a 6˙600 € Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza). Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (superiori a 3 giorni entro 48 ore) Mancata comunicazione all' RSPP dei dati necessari per la valutazione dei rischi. Sanzione amministrativa da 1˙000 a 4˙500 € Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori. Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (da 1 a 3 giorni entro 48 ore). Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria. Sanzione amministrativa da 500 a 1˙800 € IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Svolgimento diretto dal parte del DDL Articolo 17 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti - Obblighi del attività: datore di lavoro non a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente delegabili elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; B) la designazione dell’R.S.P.P. Articolo 34 1. Salvo che nei particolari, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P., Di primo Svolgimento diretto soccorso, nonché di prevenzione incendi e di da parte del datore evacuazione, dandone preventiva informazione al di lavoro dei compiti rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle di prevenzione e condizioni di cui ai commi successivi. protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al R.S.P.P., deve frequentare corsi di formazione adeguato e frequentare i corsi di aggiornamento previsti. Riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve: gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed avere data certa. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI” Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004 Lo stress lavorocorrelato Le lavoratrici in gravidanza «Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti». «un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001 Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti. ivi compresi le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Giovani: obbligo di valutare il rischio derivante (L. n. 977/1967 in tema di tutela del dall’attività lavorativa con riguardo al lavoro dei bambini e degli adolescenti). grado di sviluppo fisico del lavoratore Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari. Lavoratori stranieri: probabile riferimento linguistiche alle differenze (v. formazione e informazione), culturali e conoscitive. GLI APPALTI INTERNI COS’E’ IL D.U.V.R.I. Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI La redazione del DUVRI Solo il committente è in grado di farlo, perché conosce la sequenza temporale delle fasi del lavoro ed ha stabilito preventivamente le modalità operative. Il D.U.V.R.I. deve: • Essere integrato con il D.V.R. • Essere unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti; • Essere indipendente dal D.V.R. • Essere finalizzato a gestire i rischi interferenziali; N.B. Utilizzare una metodologia adattabile ad ogni tipo di appalto (ad esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza del Cantiere – PSC) Ogni impresa o studio è un entità a se, non è possibile definire uno standard comune a tutti. Al fine di verificare la reale situazione: Audit di verifica documentale e compilazione di checklist specifica Il costo della verifica è 60 € La verifica serve allo studio per accertare la reale situazione nei confronti della norma La verifica serve per la redazione di un offerta dedicata e tagliata sulle reali necessità dello studio Offerta Tipo Descrizione Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (S.G.S.L.). Descrizione Importo Predisposizione e stesura del Documento di € Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. . 81/2008 art 17 - 28 e s.m.i. Elaborazione e stesura della Relazione di Valutazione del Rischio Chimico e € Cancerogeno ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. . 81/2008 art 17 - 28 e s.m.i. Elaborazione e stesura della Relazione di Valutazione del Rischio Biologico ai sensi € del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 art 17 - 28 e . s.m.i. Elaborazione e stesura della Relazione di € Valutazione da Stress Lavoro Correlato ai . sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Corso di formazione aggiornamento per Datore di Lavoro RSPP (rischio Alto) – 14h € presso la vostra sede Corso di formazione aggiornamento per Lavoratori (rischio Alto) – 12h presso la € vostra sede (a persona) Corso di formazione aggiornamento per responsabili dei lavoratori per la sicurezza € (rischio Alto) – 4h presso la vostra sede 1 Sopralluogo e verifica della Documentazione presente (AUDIT) Programmazione e organizzazione degli interventi per la “messa a norma” delle situazioni non conformi. 2 Predisposizione o aggiornamento dei documenti relativi alla V.s. Attività;(tutte le valutazioni) Corsi di formazione e aggiornamento per la formazione ed informazione degli addetti (esclusi R.S.P.P., Addetti 1° €.2.200,0 Soccorso- Addetti all’Emergenza) 3 Verifica e controllo dell’applicazione di quanto previsto e riportato nella documentazione mediante visite da eseguire in collaborazione con il S.P.P. e rilascio di verbale di verifica. 4 Matrice di correlazione e Piano di miglioramento; Verifica di Conformità e aggiornamento della documentazione. 350,0 350,0 450,0 120,0 350,0 120,0 100,0 Importo L’offerta comprende l’applicazione del sistema di gestione per i due anni Contributo Previdenziale (sull'imponibile) 5% Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’Art 1 No ritenuta d’acconto comma 100 L. 244/2007 - I.V.A. 0%