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Dl 90 2014 - Bianco e Associati SRL

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Dl 90 2014 - Bianco e Associati SRL
Il DL 90/2014
convertito dalla
legge 114
Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco
1
Arturo Bianco
• Esperto in gestione delle risorse umane
• Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza
nazionale Anci, già dirigente Ancitel
• Autore di numerosi volumi, tra cui “Formulario sui
controlli interni” (Cel editore, anno 2014), “La gestione
del personale negli enti locali” (Cel editore 2012), “La
gestione associata dopo il DL n. 95/2012” (Maggioli
editore 2012), “La manovra finanziaria 2014” (Cel editore
2014)
2
Il trattenimento in servizio ed il
collocamento in quiescenza
(articolo 1)
• Vengono abrogate le norme che consentivano di restare in
servizio fino ad un biennio oltre i limite di età per il
collocamento in quiescenza. I trattenimenti già disposti
cessano entro il 31 ottobre.
• Le PA possono, se non si determina un danno alle attività,
disporre con un preavviso di almeno 6 mesi il collocamento in
quiescenza del personale, compresi i dirigenti, che ha
maturato i requisiti di anzianità contributiva. Tale possibilità
scatta dal momento in cui gli stessi hanno raggiunto una età
anagrafica che dà luogo alla riduzione percentuale (cioè da 62
anni di età)
3
Assunzioni a tempo
indeterminato
(articoli 3 e 11)
• Regioni ed enti locali possono effettuare assunzioni di personale nel
2014 e nel 2015 nel tetto del 60% della spesa del personale cessato
nell’anno precedente: tale percentuale sale allo 80% per il biennio
2016 e 2017 ed al 100% dal 2018. Si possono usare i risparmi
derivanti dalle cessazioni dell’ultimo triennio (parere Corte Conti
sezione autonomie 27).
• Sono abrogati: il divieto di effettuare assunzioni per gli enti che
superano il rapporto del 50% tra spesa del personale e spesa
corrente (comprese le società); le agevolazioni per le assunzioni di
vigili, personale dei servizi sociali e della pubblica istruzione.
• Le assunzioni di categorie protette, nelle quote d’obbligo, sono al di
fuori di tali tetti.
4
La spesa del personale e le
assunzioni
(articolo 3)
• Dal 2014 il tetto della spesa del personale è fissato nel valore
medio del triennio 2013, 2012 e 2011.
• Anche per gli enti locali le assunzioni sono subordinate alla
immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso ed alla
assenza di idonei in graduatorie approvate a partire dallo 1
gennaio 2007, anche per professionalità equivalenti. Del
rispetto della previsione si deve dare comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
• Negli enti con una incidenza della spesa del personale sulla
spesa corrente inferiore al 25% le assunzioni sono effettuate
nel 2014 nel tetto dello 80% della spesa del personale cessato
e, dal 2015, nel tetto del 100%.
5
Le assunzioni nelle province e
le posizioni organizzative
(articolo 3)
Prorogato il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato.
Possibilità di proroga fino all’insediamento dei nuovi organi dei
rapporti a tempo determinato prorogati a fini di stabilizzazione.
La delibera 26/2014 della sezione autonomie della Corte dei
Conti sul tetto di spesa per le posizioni organizzative negli enti
privi di dirigentii
6
Nuovi compiti dei revisori
(articolo 3)
I revisori dei conti sono impegnati a certificare il rispetto dei
vincoli alle assunzioni ed al rispetto delle disposizioni sulla
utilizzazione dell’articolo 90 del TUEL (uffici di staff) nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del
bilancio; il mancato rispetto di tale vincolo è oggetto di una
relazione del Prefetto al Ministro dell’Interno.
7
La mobilità volontaria
(articolo 4)
Limitata al solo personale contrattualizzato
Per la utilizzazione della mobilità volontaria è richiesto il
consenso dell’ente cedente, salvo alcune amministrazioni statali;
le PA devono fissare preventivamente i requisiti e pubblicare
uno specifico bando per almeno 30 giorni. Disposta la
realizzazione di un portale dedicato. La eventuale
riqualificazione è a cura dell’amministrazione ricevente.
Ribadito il vincolo alla adozione di un decreto per la definizione
delle equiparazioni delle categorie e dei profili per la mobilità
intercompartimentale
8
La mobilità obbligatoria
(articolo 4)
Prevista la possibilità di trasferimento tra sedi dello stesso ente
o, previo accordo, di altre PA nello stesso comune o in uno
compreso nel raggio di 50 km. Prevista la emanazione di un
decreto del Ministro della PA, sentiti i sindacati, per fissare i
criteri. Per i dipendenti con figli inferiori a 3 anni o che hanno
congiunti portatori di handicap gravi, è necessario il consenso.
Nullità dei contratti in contrasto ed istituzione di un fondo per
incentivare il ricorso a tale istituto.
9
Personale in disponibilità
(articolo 5)
Gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dalla Funzione
Pubblica e dalle strutture regionali sono pubblici.
Entro gli ultimi 6 mesi del periodo massimo di collocamento in
disponibilità (cioè di 24 mesi) i dipendenti possono presentare
domanda per essere ricollocato nella categoria immediatamente
inferiore, con possibilità di reinquadramento nella propria
categoria in caso di mobilità volontaria.
Le PA devono, anche prima dell’avvio delle procedure
concorsuali per le assunzioni a tempo determinato di durata
superiore ad 1 anno, verificare l’impossibilità di utilizzare
personale in disponibilità. I dipendenti in disponibilità possono
essere comandati presso le PA; in questi periodi resta sospeso il
termine della disponibilità.
10
Incarichi ai pensionati
(articolo 6)
Non si possono conferire incarichi a soggetti in quiescenza né di
studio e/o consulenza, né dirigenziali o direttivi, nè di
componente di organi di governo di PA e di società controllate,
salvo che per quelli di giunta. Limiti anche agli incarichi conferiti
a titolo gratuito
11
Taglio delle prerogative
sindacali
(articolo 7)
I contingenti di distacchi, permessi ed aspettative sindacali sono ridotti
del 50%. L’arrotondamento nelle singole amministrazioni si deve fare
all’unità superiore. L’articolo offre la possibilità di modificare le regole
in vigore per l’assegnazione dei vari contingenti.
Per le modalità attuative circolare FFPP 5/2014:
1) Obbligo per tutte le PA di comunicare alla FFPP le revoche dei
distacchi
2) taglio dei permessi per l’espletamento del mandato sindacale: per
il 2014 opera dallo 1 settembre
3) niente tagli ai permessi alle RSU ed ai permessi e distacchi non
retribuiti
4) Misura del taglio dei permessi per le riunioni degli organi sindacali
sarà comunicato alle PA dalla FFPP
5) Obbligo di recupero in capo alle oo.ss.
12
Taglio ai compensi agli avvocati
dipendenti e dirigenti
(articolo 9)
• I compensi agli avvocati entrano a far parte del tetto del trattamento
economico individuale. Collegamento con la valutazione.
• Viene confermata per le PA, diverse dalla Avvocatura dello Stato e
sulla base di regolamenti e contratti che devono definire le modalità
di distribuzione, la possibilità di percezione dei compensi in caso di
condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali.
• Nel caso di successo con compensazione delle spese nelle PA diverse
dalla Avvocatura dello Stato sono erogati compensi in misura non
superiore a quelli del 2013.
• Viene fissato un tetto individuale ai compensi per i successi nei
contenziosi. Tale tetto è il trattamento economico complessivo.
• Sono dettate le regole per la fase transitoria; tra esse è previsto il
divieto di erogazione di questi compensi a far data dal 2015 nel caso
di mancato adeguamento delle norme regolamentari.
13
Diritti di rogito dei segretari
(articolo 10)
I diritti di rogito sono percepiti dai segretari che prestano
servizio nei comuni privi di dirigenti e comunque che non hanno
qualifica dirigenziale. Per i segretari che continuano a potere
godere dei diritti di rogito il tetto è fissato in 1/5 dello stipendio
in godimento e ne viene ridefinito l’ambito di applicazione. I
segretari rogano ed autenticano gli atti su richiesta dell’ente e
non più “possono rogare” tali atti
14
Tetti alle assunzioni art. 110 e
nuove regole art. 90
(articolo 11)
Viene innalzato al 30% dei posti dirigenziali il tetto numerico per
le nuove assunzioni a tempo determinato ex articolo 110,
comma 1, del TUEL. Sono imposte, per il ricorso a queste
procedure, la preventiva pubblicità e l’uso di procedure
comparative, con il diritto al collocamento in aspettativa del
personale destinatario di questi incarichi. Nelle regioni e per la
dirigenza sanitaria tale tetto è fissato al 10%.
I dipendenti degli uffici di staff degli organi politici non possono
adottare atti gestionali e possono essere inquadrati nella
dirigenza, anche in assenza del titolo di studio.
15
Assunzioni flessibili
(articoli 3 e 11)
• Non si applica il tetto del 50% del 2009 per la spesa per le
assunzioni flessibili negli enti, soggetti o meno al patto, che
hanno rispettato il tetto di spesa complessivo del personale.
• Disposte deroghe al tetto di spesa del personale per i comuni
colpiti dal sisma del 2012. Non si applica il tetto di spesa del
personale alle assunzioni stagionali di vigili nei comuni tra
1.000 e 5.000 abitanti turistici.
• Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili (peraltro abrogato)
non si applica agli LSU, agli LPU ai cantieri regionali sostenuti
da finanziamenti specifici o della UE; in caso di
cofinanziamento non si applica alla quota a carico di altri
soggetti.
16
Copertura assicurativa
volontari
(articolo 12)
Per il biennio 2014/2015 è istituito un fondo per reintegrare
l’Inail degli oneri assicurativi per la utilizzazione da parte dei
comuni di soggetti beneficiari di integrazioni di reddito per
finalità sociali. I comuni sono tenuti a dare adeguata pubblicità a
queste iniziative; l’Inps, può effettuare attività di verifica su
richiesta dei comuni.
17
Compensi personale uffici
tecnici/1
(articoli 13 e 13 bis)
• Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del DLgs n.
163/2006 che consentivano la incentivazione del personale
degli uffici tecnici per le attività connesse alla realizzazione di
opere pubbliche e per la progettazione effettuata
direttamente di strumenti urbanistici
• Le PA danno vita ad un fondo per la progettazione e
l’innovazione alimentato da risorse non superiori al 2% degli
importi posti a base d’asta per un’opera o lavoro nella misura
è fissata dal regolamento dell’ente.
• Scomparsa la incentivazione per la progettazione di strumenti
urbanistici
18
Compensi personale uffici
tecnici/2
• Decurtazioni del compenso nel caso di ritardi e/o di costi
aggiuntivi. Collegamento con la valutazione. Incameramento
da parte dell’ente dei risparmi.
• L’80% di queste risorse è ripartito, con le regole dettate dal
contratto e dal regolamento, tra i dipendenti impegnati.
• Questi benefici non possono superare il 50% del trattamento
economico individuale annuo; il fondo viene ridotto per lo
svolgimento di attività da parte di soggetti esterni. I dirigenti
non possono percepire questi incentivi. Il restante 20% del
fondo è utilizzato per l’ammodernamento tecnologico delle
amministrazioni e per la erogazione di servizi migliori ai
cittadini.
19
Società partecipate/1
(articoli 16, 3, 5 e 17)
• La maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione delle
società partecipate non deve più essere dipendente dell’ente o della
società controllante.
• I compensi per gli amministratori non devono superare l’80% di
quanto speso allo stesso titolo nel 2013. Se essi sono dipendenti
della PA o della società controllante i compensi vanno versati al
fondo per le risorse decentrate, avendo diritto esclusivamente alla
copertura assicurativa ed al rimborso delle spese sostenute. Queste
disposizioni si applicano dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione, salve le disposizioni sui compensi
• Gli enti coordinano le politiche assunzionali delle proprie società in
modo da garantire la riduzione del rapporto tra spesa del personale
e spesa corrente.
20
Società partecipate/2
• Sono fissati in 60 e 90 giorni i termini per la conclusione delle
procedure di riallocazione del personale delle società pubbliche in
disponibilità presso la stessa o presso altra società utilizzando gli
strumenti previsti dalla legge di stabilità 2014.
• Le amministrazioni statali inseriscono in apposite banche dati del
Dipartimento della Funzione Pubblica i dati sugli enti pubblici o
privati finanziati o vigilati e, in un’altra banca dati, quelle sui servizi
esternalizzati. L’elenco delle PA che non hanno provveduto
all’inserimento è pubblicato e le stesse non possono più adottare
atti nei confronti degli enti, per le prime informazioni, e matura
responsabilità dirigenziale per le altre informazioni. Sono potenziate
le banche dati del Ministero dell’economia con i conti del personale.
Dal prossimo 1 gennaio il Ministero dell’economia acquisisce le
informazioni sulle partecipazioni delle PA a società ed enti di diritto
pubblico o privato. Abrogati dalla stessa data gli obblighi di
comunicazione dei dati sui consorzi degli enti locali.
21
Anticorruzione, vigilanza
contratti e valutazione
(articolo 19)
• L’Autorità nazionale di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture è abolita ed i suoi compiti sono trasferiti all’Autorità
nazionale Anticorruzione. Il Presidente di tale Autorità presenta
entro la fine dell’anno un piano di riordino e riorganizzazione delle
attività, con l’assegnazione del personale, la riduzione di almeno il
20% del trattamento economico accessorio di dipendenti e dirigenti
ed altre misure di risparmio. Il Piano diventa esecutivo con uno
specifico DPCM. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è inoltre
abilitata a ricevere segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici e
dagli avvocati dello Stato. Essa irroga una sanzione da 1.000 a 10.000
euro per la mancata adozione dei piani anticorruzione e di
trasparenza e dei codici di comportamento.
• I compiti prima assegnati all’ANAC in materia di valutazione delle
performance sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 90. Il
Governo, con regolamento da emanare entro la fine del 2014, deve
riordinare le funzioni in materia di valutazione delle performance.
22
Scuole pubbliche di formazione
(articoli 20 e 21)
• Viene disposto lo scioglimento della associazione Formez spa.
Il commissario entro il 31 ottobre propone un piano delle
politiche sviluppo delle amministrazioni statali e degli enti
territoriali.
• Sono soppresse la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, l'Istituto diplomatico Mario Toscano, la Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di
formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di
analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della
Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro
residenziale. Le relative funzioni sono svolte dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
23
Ampliamento dei vincoli di
trasparenza
(articoli 19 e 24 bis)
• Viene ampliata la platea dei soggetti cui si applicano i vincoli di
trasparenza. Oltre che a tutte le PA essi si applicano anche agli
enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o
locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da
pubbliche amministrazioni, ovvero i cui amministratori siano
da questa nominati; agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse;
applicazione per le società a partecipazione pubblica non
maggioritaria e per le attività di pubblici interesse solamente
di una parte delle disposizioni dettate dalla legge
anticorruzione.
• Sono trasferite all’ANAC le funzioni prima svolte dalla Funzione
Pubblica in materia di trasparenza
24
Tutela dei dipendenti che
segnalano illeciti
(articolo 31)
Le tutele previste dalla legge n. 190/2012 per i dipendenti che
segnalano illeciti sono estese anche alle segnalazioni inviate
all’ANAC
25
Province, città metropolitane e
gestione associata
(articolo 23)
Sono ampliati i compiti dei commissari delle province e, per gli stessi,
sono dettate regole per la gratuità degli incarichi.
Sono modificate le regole per la istituzione delle città metropolitane
ed è prorogato il termine per la istituzione del consiglio metropolitano,
dettando regole per le liste.
Sono dettate regole per Expo Milano 2015.
Sono modificate le regole per l’elezione dei consigli provinciali. Sono
dettate nuove regole per la incentivazione delle fusioni dei piccoli
comuni.
Sono dettate deroghe dalla unicità per i consorzi socio assistenziali.
Sono dettate regole per la città metropolitana di Venezia.
Viene rinviato al 30 settembre il termine del 30 giugno per la gestione
associata di altre 3 funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.
26
Centrale unica di committenza
(artt., 23 bis e 23 ter)
L’obbligo di utilizzare la centrale unica di committenza entra in
vigore dal 2015 per gli acquisti di beni e servizi e dal luglio 2015
per quelli di lavori. I comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente fino a 40.000 euro.
Per i comuni che si fondono tale obbligo scatta dal terzo anno
successivo
27
Trasmissione delle varianti
(articolo 37)
Obbligo di trasmissione all’ANAC di buona parte delle varianti in
corso d’opera per gli appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria e di importo superiore al 10% del valore. Per le
varianti relative agli appalti di importo inferiore obbligo di
comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le
sezioni regionali
28
Altre disposizioni: parcheggi e
comunicazioni tra PA
(articolo 24 quinquies)
Riconfermati i vincoli di messa a disposizione gratuita tra le PA
delle proprie banche dati; il monitoraggio è affidato alla Agenzia
per l’Italia digitale
(articolo 25)
Tra le numerose disposizioni dettate dall’articolo per gli invalidi,
si segnala l’obbligo per i comuni di mettere a disposizione degli
invalidi una soglia minima di parcheggi
29
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