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Dl 90 2014 - Bianco e Associati SRL
Il DL 90/2014 convertito dalla legge 114 Materiale didattico a cura del dott. Arturo Bianco 1 Arturo Bianco • Esperto in gestione delle risorse umane • Già presidente Anci Sicilia, già componente la presidenza nazionale Anci, già dirigente Ancitel • Autore di numerosi volumi, tra cui “Formulario sui controlli interni” (Cel editore, anno 2014), “La gestione del personale negli enti locali” (Cel editore 2012), “La gestione associata dopo il DL n. 95/2012” (Maggioli editore 2012), “La manovra finanziaria 2014” (Cel editore 2014) 2 Il trattenimento in servizio ed il collocamento in quiescenza (articolo 1) • Vengono abrogate le norme che consentivano di restare in servizio fino ad un biennio oltre i limite di età per il collocamento in quiescenza. I trattenimenti già disposti cessano entro il 31 ottobre. • Le PA possono, se non si determina un danno alle attività, disporre con un preavviso di almeno 6 mesi il collocamento in quiescenza del personale, compresi i dirigenti, che ha maturato i requisiti di anzianità contributiva. Tale possibilità scatta dal momento in cui gli stessi hanno raggiunto una età anagrafica che dà luogo alla riduzione percentuale (cioè da 62 anni di età) 3 Assunzioni a tempo indeterminato (articoli 3 e 11) • Regioni ed enti locali possono effettuare assunzioni di personale nel 2014 e nel 2015 nel tetto del 60% della spesa del personale cessato nell’anno precedente: tale percentuale sale allo 80% per il biennio 2016 e 2017 ed al 100% dal 2018. Si possono usare i risparmi derivanti dalle cessazioni dell’ultimo triennio (parere Corte Conti sezione autonomie 27). • Sono abrogati: il divieto di effettuare assunzioni per gli enti che superano il rapporto del 50% tra spesa del personale e spesa corrente (comprese le società); le agevolazioni per le assunzioni di vigili, personale dei servizi sociali e della pubblica istruzione. • Le assunzioni di categorie protette, nelle quote d’obbligo, sono al di fuori di tali tetti. 4 La spesa del personale e le assunzioni (articolo 3) • Dal 2014 il tetto della spesa del personale è fissato nel valore medio del triennio 2013, 2012 e 2011. • Anche per gli enti locali le assunzioni sono subordinate alla immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso ed alla assenza di idonei in graduatorie approvate a partire dallo 1 gennaio 2007, anche per professionalità equivalenti. Del rispetto della previsione si deve dare comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. • Negli enti con una incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente inferiore al 25% le assunzioni sono effettuate nel 2014 nel tetto dello 80% della spesa del personale cessato e, dal 2015, nel tetto del 100%. 5 Le assunzioni nelle province e le posizioni organizzative (articolo 3) Prorogato il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato. Possibilità di proroga fino all’insediamento dei nuovi organi dei rapporti a tempo determinato prorogati a fini di stabilizzazione. La delibera 26/2014 della sezione autonomie della Corte dei Conti sul tetto di spesa per le posizioni organizzative negli enti privi di dirigentii 6 Nuovi compiti dei revisori (articolo 3) I revisori dei conti sono impegnati a certificare il rispetto dei vincoli alle assunzioni ed al rispetto delle disposizioni sulla utilizzazione dell’articolo 90 del TUEL (uffici di staff) nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio; il mancato rispetto di tale vincolo è oggetto di una relazione del Prefetto al Ministro dell’Interno. 7 La mobilità volontaria (articolo 4) Limitata al solo personale contrattualizzato Per la utilizzazione della mobilità volontaria è richiesto il consenso dell’ente cedente, salvo alcune amministrazioni statali; le PA devono fissare preventivamente i requisiti e pubblicare uno specifico bando per almeno 30 giorni. Disposta la realizzazione di un portale dedicato. La eventuale riqualificazione è a cura dell’amministrazione ricevente. Ribadito il vincolo alla adozione di un decreto per la definizione delle equiparazioni delle categorie e dei profili per la mobilità intercompartimentale 8 La mobilità obbligatoria (articolo 4) Prevista la possibilità di trasferimento tra sedi dello stesso ente o, previo accordo, di altre PA nello stesso comune o in uno compreso nel raggio di 50 km. Prevista la emanazione di un decreto del Ministro della PA, sentiti i sindacati, per fissare i criteri. Per i dipendenti con figli inferiori a 3 anni o che hanno congiunti portatori di handicap gravi, è necessario il consenso. Nullità dei contratti in contrasto ed istituzione di un fondo per incentivare il ricorso a tale istituto. 9 Personale in disponibilità (articolo 5) Gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dalla Funzione Pubblica e dalle strutture regionali sono pubblici. Entro gli ultimi 6 mesi del periodo massimo di collocamento in disponibilità (cioè di 24 mesi) i dipendenti possono presentare domanda per essere ricollocato nella categoria immediatamente inferiore, con possibilità di reinquadramento nella propria categoria in caso di mobilità volontaria. Le PA devono, anche prima dell’avvio delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo determinato di durata superiore ad 1 anno, verificare l’impossibilità di utilizzare personale in disponibilità. I dipendenti in disponibilità possono essere comandati presso le PA; in questi periodi resta sospeso il termine della disponibilità. 10 Incarichi ai pensionati (articolo 6) Non si possono conferire incarichi a soggetti in quiescenza né di studio e/o consulenza, né dirigenziali o direttivi, nè di componente di organi di governo di PA e di società controllate, salvo che per quelli di giunta. Limiti anche agli incarichi conferiti a titolo gratuito 11 Taglio delle prerogative sindacali (articolo 7) I contingenti di distacchi, permessi ed aspettative sindacali sono ridotti del 50%. L’arrotondamento nelle singole amministrazioni si deve fare all’unità superiore. L’articolo offre la possibilità di modificare le regole in vigore per l’assegnazione dei vari contingenti. Per le modalità attuative circolare FFPP 5/2014: 1) Obbligo per tutte le PA di comunicare alla FFPP le revoche dei distacchi 2) taglio dei permessi per l’espletamento del mandato sindacale: per il 2014 opera dallo 1 settembre 3) niente tagli ai permessi alle RSU ed ai permessi e distacchi non retribuiti 4) Misura del taglio dei permessi per le riunioni degli organi sindacali sarà comunicato alle PA dalla FFPP 5) Obbligo di recupero in capo alle oo.ss. 12 Taglio ai compensi agli avvocati dipendenti e dirigenti (articolo 9) • I compensi agli avvocati entrano a far parte del tetto del trattamento economico individuale. Collegamento con la valutazione. • Viene confermata per le PA, diverse dalla Avvocatura dello Stato e sulla base di regolamenti e contratti che devono definire le modalità di distribuzione, la possibilità di percezione dei compensi in caso di condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali. • Nel caso di successo con compensazione delle spese nelle PA diverse dalla Avvocatura dello Stato sono erogati compensi in misura non superiore a quelli del 2013. • Viene fissato un tetto individuale ai compensi per i successi nei contenziosi. Tale tetto è il trattamento economico complessivo. • Sono dettate le regole per la fase transitoria; tra esse è previsto il divieto di erogazione di questi compensi a far data dal 2015 nel caso di mancato adeguamento delle norme regolamentari. 13 Diritti di rogito dei segretari (articolo 10) I diritti di rogito sono percepiti dai segretari che prestano servizio nei comuni privi di dirigenti e comunque che non hanno qualifica dirigenziale. Per i segretari che continuano a potere godere dei diritti di rogito il tetto è fissato in 1/5 dello stipendio in godimento e ne viene ridefinito l’ambito di applicazione. I segretari rogano ed autenticano gli atti su richiesta dell’ente e non più “possono rogare” tali atti 14 Tetti alle assunzioni art. 110 e nuove regole art. 90 (articolo 11) Viene innalzato al 30% dei posti dirigenziali il tetto numerico per le nuove assunzioni a tempo determinato ex articolo 110, comma 1, del TUEL. Sono imposte, per il ricorso a queste procedure, la preventiva pubblicità e l’uso di procedure comparative, con il diritto al collocamento in aspettativa del personale destinatario di questi incarichi. Nelle regioni e per la dirigenza sanitaria tale tetto è fissato al 10%. I dipendenti degli uffici di staff degli organi politici non possono adottare atti gestionali e possono essere inquadrati nella dirigenza, anche in assenza del titolo di studio. 15 Assunzioni flessibili (articoli 3 e 11) • Non si applica il tetto del 50% del 2009 per la spesa per le assunzioni flessibili negli enti, soggetti o meno al patto, che hanno rispettato il tetto di spesa complessivo del personale. • Disposte deroghe al tetto di spesa del personale per i comuni colpiti dal sisma del 2012. Non si applica il tetto di spesa del personale alle assunzioni stagionali di vigili nei comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti turistici. • Il tetto di spesa per le assunzioni flessibili (peraltro abrogato) non si applica agli LSU, agli LPU ai cantieri regionali sostenuti da finanziamenti specifici o della UE; in caso di cofinanziamento non si applica alla quota a carico di altri soggetti. 16 Copertura assicurativa volontari (articolo 12) Per il biennio 2014/2015 è istituito un fondo per reintegrare l’Inail degli oneri assicurativi per la utilizzazione da parte dei comuni di soggetti beneficiari di integrazioni di reddito per finalità sociali. I comuni sono tenuti a dare adeguata pubblicità a queste iniziative; l’Inps, può effettuare attività di verifica su richiesta dei comuni. 17 Compensi personale uffici tecnici/1 (articoli 13 e 13 bis) • Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 92 del DLgs n. 163/2006 che consentivano la incentivazione del personale degli uffici tecnici per le attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche e per la progettazione effettuata direttamente di strumenti urbanistici • Le PA danno vita ad un fondo per la progettazione e l’innovazione alimentato da risorse non superiori al 2% degli importi posti a base d’asta per un’opera o lavoro nella misura è fissata dal regolamento dell’ente. • Scomparsa la incentivazione per la progettazione di strumenti urbanistici 18 Compensi personale uffici tecnici/2 • Decurtazioni del compenso nel caso di ritardi e/o di costi aggiuntivi. Collegamento con la valutazione. Incameramento da parte dell’ente dei risparmi. • L’80% di queste risorse è ripartito, con le regole dettate dal contratto e dal regolamento, tra i dipendenti impegnati. • Questi benefici non possono superare il 50% del trattamento economico individuale annuo; il fondo viene ridotto per lo svolgimento di attività da parte di soggetti esterni. I dirigenti non possono percepire questi incentivi. Il restante 20% del fondo è utilizzato per l’ammodernamento tecnologico delle amministrazioni e per la erogazione di servizi migliori ai cittadini. 19 Società partecipate/1 (articoli 16, 3, 5 e 17) • La maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione delle società partecipate non deve più essere dipendente dell’ente o della società controllante. • I compensi per gli amministratori non devono superare l’80% di quanto speso allo stesso titolo nel 2013. Se essi sono dipendenti della PA o della società controllante i compensi vanno versati al fondo per le risorse decentrate, avendo diritto esclusivamente alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese sostenute. Queste disposizioni si applicano dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione, salve le disposizioni sui compensi • Gli enti coordinano le politiche assunzionali delle proprie società in modo da garantire la riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. 20 Società partecipate/2 • Sono fissati in 60 e 90 giorni i termini per la conclusione delle procedure di riallocazione del personale delle società pubbliche in disponibilità presso la stessa o presso altra società utilizzando gli strumenti previsti dalla legge di stabilità 2014. • Le amministrazioni statali inseriscono in apposite banche dati del Dipartimento della Funzione Pubblica i dati sugli enti pubblici o privati finanziati o vigilati e, in un’altra banca dati, quelle sui servizi esternalizzati. L’elenco delle PA che non hanno provveduto all’inserimento è pubblicato e le stesse non possono più adottare atti nei confronti degli enti, per le prime informazioni, e matura responsabilità dirigenziale per le altre informazioni. Sono potenziate le banche dati del Ministero dell’economia con i conti del personale. Dal prossimo 1 gennaio il Ministero dell’economia acquisisce le informazioni sulle partecipazioni delle PA a società ed enti di diritto pubblico o privato. Abrogati dalla stessa data gli obblighi di comunicazione dei dati sui consorzi degli enti locali. 21 Anticorruzione, vigilanza contratti e valutazione (articolo 19) • L’Autorità nazionale di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è abolita ed i suoi compiti sono trasferiti all’Autorità nazionale Anticorruzione. Il Presidente di tale Autorità presenta entro la fine dell’anno un piano di riordino e riorganizzazione delle attività, con l’assegnazione del personale, la riduzione di almeno il 20% del trattamento economico accessorio di dipendenti e dirigenti ed altre misure di risparmio. Il Piano diventa esecutivo con uno specifico DPCM. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è inoltre abilitata a ricevere segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici e dagli avvocati dello Stato. Essa irroga una sanzione da 1.000 a 10.000 euro per la mancata adozione dei piani anticorruzione e di trasparenza e dei codici di comportamento. • I compiti prima assegnati all’ANAC in materia di valutazione delle performance sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 90. Il Governo, con regolamento da emanare entro la fine del 2014, deve riordinare le funzioni in materia di valutazione delle performance. 22 Scuole pubbliche di formazione (articoli 20 e 21) • Viene disposto lo scioglimento della associazione Formez spa. Il commissario entro il 31 ottobre propone un piano delle politiche sviluppo delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. • Sono soppresse la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico Mario Toscano, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale. Le relative funzioni sono svolte dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 23 Ampliamento dei vincoli di trasparenza (articoli 19 e 24 bis) • Viene ampliata la platea dei soggetti cui si applicano i vincoli di trasparenza. Oltre che a tutte le PA essi si applicano anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da pubbliche amministrazioni, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse; applicazione per le società a partecipazione pubblica non maggioritaria e per le attività di pubblici interesse solamente di una parte delle disposizioni dettate dalla legge anticorruzione. • Sono trasferite all’ANAC le funzioni prima svolte dalla Funzione Pubblica in materia di trasparenza 24 Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (articolo 31) Le tutele previste dalla legge n. 190/2012 per i dipendenti che segnalano illeciti sono estese anche alle segnalazioni inviate all’ANAC 25 Province, città metropolitane e gestione associata (articolo 23) Sono ampliati i compiti dei commissari delle province e, per gli stessi, sono dettate regole per la gratuità degli incarichi. Sono modificate le regole per la istituzione delle città metropolitane ed è prorogato il termine per la istituzione del consiglio metropolitano, dettando regole per le liste. Sono dettate regole per Expo Milano 2015. Sono modificate le regole per l’elezione dei consigli provinciali. Sono dettate nuove regole per la incentivazione delle fusioni dei piccoli comuni. Sono dettate deroghe dalla unicità per i consorzi socio assistenziali. Sono dettate regole per la città metropolitana di Venezia. Viene rinviato al 30 settembre il termine del 30 giugno per la gestione associata di altre 3 funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni. 26 Centrale unica di committenza (artt., 23 bis e 23 ter) L’obbligo di utilizzare la centrale unica di committenza entra in vigore dal 2015 per gli acquisti di beni e servizi e dal luglio 2015 per quelli di lavori. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente fino a 40.000 euro. Per i comuni che si fondono tale obbligo scatta dal terzo anno successivo 27 Trasmissione delle varianti (articolo 37) Obbligo di trasmissione all’ANAC di buona parte delle varianti in corso d’opera per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria e di importo superiore al 10% del valore. Per le varianti relative agli appalti di importo inferiore obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali 28 Altre disposizioni: parcheggi e comunicazioni tra PA (articolo 24 quinquies) Riconfermati i vincoli di messa a disposizione gratuita tra le PA delle proprie banche dati; il monitoraggio è affidato alla Agenzia per l’Italia digitale (articolo 25) Tra le numerose disposizioni dettate dall’articolo per gli invalidi, si segnala l’obbligo per i comuni di mettere a disposizione degli invalidi una soglia minima di parcheggi 29