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riforma costituzion
LE COSTITUZIONI
Le origini
Il significato
I compiti
In un primo tempo attraverso la legge orale.

interpretazioni
legge tramandata da padre in figlio e soggetta a diverse
interpretazioni e letture
 Successivamente attraverso la
legge scritta
legge codificata attraverso ‘Carte’, Codici,
Statuti, Costituzioni.
Le COSTITUZIONI
• Parlano il linguaggio della storia perché sono il prodotto storico dell’evoluzione
politica delle nostre società.
• Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e
francese.
• L’Organizzazione dello Stato deriva dalle idee illuministe di Montesquieu.
• Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità.
• Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge protegga i diritti
fondamentali dei cittadini secondo il principio dell’eguaglianza e della
convivenza.
• Hanno il compito di stabilire i confini entro i quali l’autorità (la forza) può
legiferare.
• Le Costituzioni possono essere ‘rigide’ o ‘flessibili’.
Il monopolio della forza è storicamente riservato al potere politico.
Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi
a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere.
RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO = “la subordinazione del potere
politico a limiti giuridici”.
Cardini degli “Stati
liberali” sorti dopo le
Rivoluzioni statunitense e
francese
• il principio di legalità
• la separazione dei poteri
• le libertà costituzionali
Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità
popolare, producendo una sensibile democratizzazione delle
strutture dello Stato.
Il significato ‘politico’ delle Costituzioni
• Limitare la ‘forza’ e il potere di chi governa
Abolisce la tendenza autoritaria di tutti i poteri
• Elenca i diritti e i doveri dei cittadini
Voto, libertà, uguaglianza, proprietà, religione, ecc.
• Costituisce un ‘patto sociale’ a salvaguardia dei diritti
Uguaglianza nei diritti delle minoranze e strumenti di garanzia
• Disegna l’ordinamento dello Stato
Forma di governo, elezione organi rappresentativi, ecc.
• Stabilisce la ripartizione dei poteri
Legislativo, esecutivo, giudiziario
IL SIGNIFICATO DELLA DEMOCRAZIA LIBERALE
La volontà dei corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere
secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la
volontà della maggioranza.
Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i
diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. tirannide della maggioranza).
Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della
maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti
di democrazia liberale, come quello italiano, il principio maggioritario non
ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da
strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli:
1.
bilanciamento dei poteri
2.
istituti di garanzia (Presidente Repubblica, Corte Cost., CSM, ecc.)
LA COSTITUZIONE
al di sopra della legge
LA COSTITUZIONE ELENCA PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI
CHE RIMANGONO INALTERATI NEL TEMPO
Cost. Francia 1958
Cost. Germania 1949
Cost. Italia 1946
Cost. USA 1787
Gran Bretagna, documenti dal 1215
LE LEGGI CHE IL PARLAMENTO APPROVA, indipendentemente dalle
maggioranze politiche, NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON GLI
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
2 giugno 1946
• Agli elettori si presentano due schede:
• 1) Referendum tra Monarchia e Repubblica
• 2) Elezione Assemblea Costituente formata da 556 parlamentari
• Votano in 25 milioni, pari all’89% dei votanti.
• Per la prima volta votano le donne
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
• L’Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta il 25 giugno
1946. La Costituzione è approvata il 27 dicembre 1947.
• In questo periodo si tengono 375 sedute pubbliche delle quali 170
furono dedicate alla discussione e all’approvazione della nuova
Costituzione
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
• La Costituzione della Repubblica è così suddivisa:
I primi 12 articoli formano i PRINCIPI FONDAMENTALI
La PARTE PRIMA tratta i Diritti e i Doveri dei cittadini
La PARTE SECONDA tratta l’organizzazione dello Stato e l’Ordinamento della
Repubblica
Le DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI contengono, tra l’altro, il seguente articolo:
“E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista.”
PRINCIPI COSTITUZIONALI
e GARANZIE DEMOCRATICHE
• Eguaglianza nel voto (una testa, un voto);
• Rispetto della volontà dell’elettorato
• Garanzia dei diritti delle minoranze
• Equilibrio tra potere legislativo (Governo), esecutivo (Parlamento) e
giudiziario (Magistratura);
• Nomina degli Organi di Garanzia (Corte Costituzionale, Presidente
della Repubblica)
L’IDEA DI COSTITUZIONE
«La Costituzione contiene le regole attraverso cui la maggioranza può decidere, ma
anche i principi da cui la stessa maggioranza non può discostarsi, a tutela di valori e
interessi che non sono appannaggio della sola maggioranza. Dunque non è
contradditorio ritenere che una Costituzione democratica vincoli e limiti lo stesso
popolo, che si esprime attraverso la maggioranza.
Vincolare le modifiche costituzionali a procedure ‘aggravate’ e non facilmente
realizzabili, e sottrarre certi contenuti costituzionali al potere stesso di revisione,
non è antidemocratico: al contrario, fa parte dell’essenza della democrazia
costituzionale.
…la Costituzione è un documento scritto. Provate a leggerla e rileggerla, non è una
lettura difficile, è scritta in un italiano scorrevole ed elegante: il testo fu sottoposto
per una revisione ad un gruppo di letterati.»
Valerio Onida, 2010.
Presidente emerito Corte Costituzionale
LEGGE ELETTORALE
e
RIFORMA COSTITUZIONE
LEGGE ELETTORALE e RIFORMA COSTITUZIONE
Esiste una netta relazione tra il modello istituzionale previsto dalla riforma
della Costituzione e la legge elettorale chiamata ‘Italicum’.
Questa relazione è tecnicamente definita come «combinato disposto».
La relazione consiste nel fatto che la composizione della rappresentanza
popolare che elegge il potere legislativo (Camera e/o Senato) previsto dalla
Costituzione è definita dalla legge elettorale.
Le leggi elettorali, come sappiamo, possono essere di diversa natura:
proporzionale, maggioritario, uninominale, a listino bloccato, con preferenze
limitate, con premio di maggioranza, con soglie di sbarramento, ecc.
Queste leggi elettorali determinano il modo attraverso il quale potere
legislativo e potere esecutivo interagiscono tra loro.
IL VOTO
• La legge elettorale definisce quindi il modo attraverso il quale la sovranità
popolare si esprime e il grado di rappresentanza degli eletti.
• In un sistema proporzionale, ad esempio, ogni lista/partito porta nelle
istituzioni un numero di rappresentanti corrispondente alla percentuale di
voti conseguita. In questo sistema ogni voto pesa in modo uguale senza
differenza tra maggioranza ed opposizione
• In un sistema maggioritario con premio di maggioranza, i voti ‘pesano’ in
modo differente in quanto il voto di chi vince pesa molto di più del voto di
chi perde.
Importanza della legge elettorale
• La legge elettorale, lungi dal rappresentare un’asettica tecnica di
selezione della rappresentanza, è il principale strumento attraverso il
quale si realizza un ordinamento rappresentativo e viene data
concreta attuazione al principio supremo posto dall’art. 1 della
Costituzione che statuisce: “la sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”..
2002 - Alessandro Pace, allievo di Leopoldo Elia, tra i principali giuristi italiani.
Docente universitario.
• «Le gambe stanno nel sistema elettorale, da lì bisogna partire».
1997 – Giovanni Sartori
Principi di ‘eguaglianza del voto’
• Art. 48 Cost.
«Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.»
• Art. 3 Cost.
• «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge…»
L’aggettivo ‘eguale’ dell’art. 48 ha un solo significato. Esso risponde
all’espressione «una testa un voto». In altre parole, ogni voto deve avere lo
stesso «peso elettorale», rispettando così l’art. 3 che garantisce l’uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge.
Dal proporzionale al maggioritario
• Dal 18 aprile 1948 fino al 1993, l’elezione dei parlamentari italiani era
regolata da un sistema proporzionale puro.
• Nel 1953, De Gasperi fece approvare una nuova legge elettorale che,
in caso di superamento del 50% dei voti assegnava alla coalizione
vincente un bonus del 65% dei deputati.
• Il premio non scattò e la legge ( chiamata ‘legge truffa’) fu abrogata
l’anno successivo.
• Il 18 aprile 1993 entrò in vigore il ‘mattarellum’, una nuova legge
elettorale che assegnava il 75% dei seggi tramite un sistema
maggioritario ed il rimanente 25% con sistema proporzionale.
La legge elettorale detta ‘porcellum’
• Nel 2005 cambia la legge elettorale e viene introdotto il ‘porcellum’.
• Questa nuova legge, che ha eletto l’attuale parlamento, è stata giudicata
incostituzionale dall’Alta Corte per due motivi:
1. Il premio di maggioranza era attribuito al partito di maggioranza relativa
indipendentemente dai voti ottenuti.
2. Le liste elettorali erano ‘lunghe’ e ‘bloccate’ (il famoso ‘listino’),
impedendo all’elettore la facoltà di attribuire preferenze al proprio
candidato.
Da notare che, a differenza dell’Italicum, il ‘porcellum’ permetteva ai partiti
di ‘sposarsi’ prima delle elezioni.
Incostituzionalità della legge elettorale
‘porcellum’
SENTENZA N. 1
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario
MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati), ecc.
Sentenza Corte Costituzionale
n°1 - 2014
• …In tal modo, dette norme (del ‘porcellum’) producono una eccessiva
divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza
politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e
della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e
la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il
principale strumento di manifestazione della sovranità popolare,
secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.
• Il principio costituzionale di eguaglianza del voto – ha inoltre rilevato
questa Corte – esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in
condizione di parità, in quanto «ciascun voto contribuisce
potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi
elettivi»
Sentenza Corte Costituzionale
n°1 - 2014
• Capitolo premio di maggioranza.
Scrive la Consulta che il premio del ‘Porcellum’ (senza soglie, se lo
aggiudicava chi arrivava primo)…
"non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o
coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano
automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da
trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una
percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la
maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Risulta, pertanto,
palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione
della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile
con i principi costituzionali".
Sentenza Corte Costituzionale
n°1 – 2014
• Capitolo preferenze
Tra le novità più importanti delle motivazioni della Corte, le prescrizioni
su preferenze e i listini fissi: infatti questi sono ammessi nella misura in
cui propongono pochi nomi all'elettore.
Ciò significa che occorre che l’elettore possa scegliere.
Cosa boccia la Corte?
1. Il ‘porcellum’ è bocciato nella parte in cui chi ottiene più voti
(senza soglia) prende il premio di maggioranza perchè l'effetto
sarebbe quello di produrre una distorsione enorme fra la volontà
espressa dagli elettori ed il risultato in seggi, determinando un
vulnus intollerabile all'eguaglianza del voto e al principio stesso
della sovranità popolare. (art. 48 Cost. «Il voto è libero e uguale»).
• Nelle elezioni del 2013 il quoziente di maggioranza è stato di circa 29.000 voti, mentre quello di
minoranza è stato superiore a 80.000 voti (cioè per eleggere un deputato nei partiti “premiati” sono
stati sufficienti 29.000 voti popolari, mentre per eleggere un deputato per tutti gli altri partiti sono
occorsi più di 80.000 voti popolari). Il rapporto fra i due quozienti è stato di 2,66.
1. Boccia il sistema delle preferenze bloccate (il cosiddetto ‘listino’)
che non permette all’elettore la scelta del candidato.
IN SOSTANZA…
Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 3 della Costituzione:
• 1) il premio di maggioranza deve prevedere una soglia di voti.
• 2) L’elettore deve poter scegliere il proprio candidato.
‘ITALICUM’
La nuova legge elettorale
A fronte della bocciatura costituzionale del ‘porcellum’ si è reso necessario
elaborare una nuova legge elettorale. Questa legge entrerà in vigore il 1° luglio
2016 in modo da potersi accordare con la riforma costituzionale.
COSA PREVEDE L’ITALICUM
(premio di maggioranza)
La nuova legge elettorale prevede:
• Il sistema diventa maggioritario plurinominale con il capolista
bloccato (è lui ad essere il primo, automaticamente eletto, se scatta
il seggio)
• Sono previsti 100 collegi nei quali si eleggono da 3 a 9 deputati
• Il premio di maggioranza scatta con il 40% dei voti a livello
nazionale, aggiudicandosi 340 seggi su 630 alla Camera.
• Se nessuno raggiunge il 40% dei voti, le prime due liste (senza limiti
di soglia) vanno al ballottaggio aggiudicandosi il premio. I seggi
rimanenti vengono distribuiti sulla base delle rispettive percentuali
di voti.
• Sbarramento per chi non raggiunge il 3% dei voti
• Esclusa la possibilità di coalizione. Si vota solo per un partito.
COSA PREVEDE L’ITALICUM
dubbio di costituzionalità premio maggioranza
Il dubbio consiste nel fatto che la sentenza della Corte riguardante il ‘porcellum’ stabiliva la
necessità di una soglia per ottenere il premio di maggioranza.
L’Italicum, in effetti, prevede che chi supera la soglia del 40% al primo turno conquista il premio.
Nel caso però che si debba passare al 2° turno, non esiste soglia per andare al ballottaggio.
Quindi, per accedere al ballottaggio, non c’è soglia da raggiungere. In sostanza (e qui sta
l’espediente che bypassa la decisione della Corte), si può andare al secondo turno con qualsiasi
percentuale di voti, anche con percentuali bassissime. Infatti, al primo turno, dove si decide chi
parteciperà al ballottaggio, non c’è alcuna soglia.
Senza una soglia per partecipare al ballottaggio e senza possibilità di coalizzarsi, il risultato è che
un solo partito prende tutto in nome della ‘governabilità’, della ‘stabilità’ e della velocità del
‘decidere’, ottenendo il premio e governare pur avendo un consenso elettorale bassissimo.
La domanda che la maggior parte dei costituzionalisti si pone è: questa soluzione risponde
positivamente agli art. 48 e 3 della nostra Costituzione?
ESEMPIO ripartizione dei seggi
• Si pensi a tre partiti. Il partito A prende il 25% dei voti.
Il partito B il 25% e il partito C il 24,9% dei voti.
• Al ballottaggio vanno i partiti A e B e gli elettori sono
costretti a scegliere. Chiunque vinca avrà il premio di
maggioranza e potrà governare da solo.
• Quindi il Paese è governato da un solo partito che, di
base, avrà un quarto dei votanti e, vista la scarsa
affluenza, da una percentuale più bassa, intorno al 1315% degli elettori.
ESEMPIO ripartizione dei seggi
Risultati 1° turno
Dopo il ballottaggio
24,9%
Il partito azzurro va al ballottaggio con il partito rosso. Qualunque sia il partito che vince, questo
prenderà il 55,2% dei deputati pur avendo una base elettorale del 25%. In questo caso il premio
diventa del 30,2%.
IL PARADOSSO DEL RISULTATO
Il paradosso consiste nel fatto che con questo sistema il
premio di maggioranza è tanto più alto quanto è più
bassa la percentuale ricevuta al primo turno.
Meno voti hai più alto è il premio.
In altri paesi, come la Grecia, con sistema proporzionale, la
maggioranza ha un premio fisso di 50 seggi solo se raggiunge almeno il
38%.
In Germania, paese stabile con sistema misto, se un partito ha la
maggioranza assoluta (50%+1) dei voti ma non la maggioranza dei
seggi, si dà a quel partito la maggioranza dei seggi.
In Francia sono permesse le coalizioni o, nel caso, le desistenze. Al
ballottaggio si va solo avendo ottenuto più del 12,5% dei voti.
54%
41% Vince al 1°
turno e guadagna il
13%
54%
39% al 1° turno
Se vince guadagna
il 15%
54%
25% al 1° turno
se vince guadagna
il 29%
54%
10% al 1° turno
Se vince guadagna
il 44%
0%
10%
20%
30%
% deputati premio maggioranza
40%
% voti 1°turno vincitore
50%
60%
WORST CASE SCENARIO
I giuristi praticano il ‘worst case scenario’ per valutare la ‘resistenza’ di una legge. Praticano
in sostanza il caso estremo per studiarne gli effetti.
Il caso:
oggi siamo in un sistema tripolare. Poniamo il caso che fra 5 o 10 anni il
sistema evolva ed al posto di 3 grandi partiti se ne abbiano 4 di dimensioni
più ridotte.
Se, ad esempio, avessimo 4 partiti con una percentuale media di voti
variabile tra il 15 e il 20% avremmo il caso di un partito che ipoteticamente
raccoglie al primo turno il 20% e vince poi il ballottaggio con una percentuale
di deputati sempre pari al 55%.
Il caso sarebbe ancora più eclatante qualora il primo partito avesse una
percentuale al primo turno ancora più ridotta.
Poiché in gioco vi è il principio del voto ‘uguale’, proviamo a porci la
domanda se sia o meno opportuno porre una soglia accettabile al primo
turno per poter accedere al ballottaggio e quindi al premio di
maggioranza.
IL CASO FRANCESE
Se la Francia avesse adottato il sistema elettorale italiano, la Le Pen
avrebbe vinto al primo turno 2 regioni, la Provenza con il 42% e il Nord
Calais con il 41%.
Al ballottaggio nelle altre regioni sarebbero andati, con una sola
eccezione, i candidati lepenisti e quelli del centrodestra.
Invece, con il sistema elettorale francese, per vincere al primo turno
occorrono il 50% più uno dei voti.
Vanno al secondo turno tutte le liste (anche più di due) che hanno
superato il 12,5% dei voti (il 20% degli aventi diritto). Esiste quindi
una soglia per accedere al ballottaggio.
Il che ha permesso ai socialisti, con accordi di desistenza, di vincere 5
regioni su 13 e di non attribuire alla Le Pen alcuna regione.
COSA PREVEDE L’ITALICUM
(candidati ‘bloccati’ e preferenze)
• L’italicum abbandona il sistema delle liste bloccate (in cui i deputati
sono eletti in base all’ordine di lista), rendendo bloccati soltanto i
capilista, mentre gli altri deputati vengono eletti sulla base delle
preferenze (massimo due).
• Vengono inoltre creati 100 collegi di dimensioni variabili da 3 a 9
seggi.
COSA PREVEDE L’ITALICUM
dubbio di costituzionalità sulle preferenze
Il dubbio parte dalla sentenza della Corte riguardante il ‘porcellum’ che
aboliva il cosiddetto ‘listino’, ossia la presentazione di una lista senza
possibilità di preferenza, e quindi tutti ‘nominati’ dal partito.
Nel nuovo sistema elettorale, con collegi ridotti, buona parte dei
deputati non saranno scelti dagli elettori con il voto di preferenza ma
saranno direttamente “nominati” dai capi dei partiti.
Si è calcolato che il numero dei ‘nominati’ possa aggirarsi in una
forbice oscillante tra il 60 e il 70% degli eletti.
ESEMPIO NOMINA CANDIDATI
• RISULTATO ELEZIONI:
•
•
•
•
Partito A
Partito B
Partito C
Altri Partiti
28%
27%
26%
19%
• Il Partito A e il Partito B vanno al ballottaggio e vince il partito A.
• Al partito A vanno 340 seggi su 630
• Agli altri partiti spettano 290 deputati riparametrati sulla percentuale di voti ottenuta
ESEMPIO NOMINA CANDIDATI
• RIPARTIZIONE DEI SEGGI
• Partito A
28% = 340 DEPUTATI restano da assegnare 290 deputati
________________________________________________________________
• Partito B
27%
37,5%
109
• Partito C
26%
36,1%
105
• Altri Partiti
19%
26,4%
7
_______________________________________________________________
TOTALE(B+C+Altri) 72% riparametrato su 100
100%
riparametrato su 290 dep. 290
•
Partiti
A
B
C
Altri
TOTALI
Capilista Eletti
Eletti con preferenze
100
240
100
9
100
5
76
0
376 = 60% ELETTI
254 = 40% ELETTI
ILPESO ELETTORALE DEI CANDIDATI
• Il ‘peso’ elettorale di ogni candidato cambia notevolmente di fronte al premio di
maggioranza.
• Si osservino i risultati elettorali del 2013:
Partiti/Coalizioni
ITALIA BENE COMUNE
PDL
5 STELLE
voti
10.000.000
9.900.000
8.600.000
seggi
345
125
109
ELETT.X SEGGIO
28.985
79.200
78.900
peso
2,7
1
1
La domanda puo’ essere: in un sistema maggioritario qual è il giusto peso che
possiamo attribuire al partito che prende il premio di maggioranza rispetto agli
altri partiti? In altre parole, il rapporto 2,7 è accettabile o è eccessivo?
RIASSUNTO
1. Se la Corte aveva bocciato un sistema che non prevedeva soglia di
maggioranza, l’Italicum introduce la soglia del 40% al ballottaggio
permettendo però di accedere al secondo turno alle prime due liste,
indipendentemente dalla percentuale raggiunta.
2. Cambia il ‘peso’ del voto. Il rapporto è praticamente fisso a 2,7.
3. Avendo bocciato la Corte le liste ‘bloccate’ che non permettevano la
scelta del candidato da parte dell’elettore, l’Italicum prevede liste corte
con il primo candidato bloccato.
4. Tutte le simulazioni di voto danno la percentuale dei deputati ‘nominati’
oscillante tra il 60 e il 70%.
5. Il nuovo sistema cancella le coalizioni e punta ai singoli partiti creando di
fatto un sistema dove un solo partito governa.
6. Il premio di maggioranza determina, con la riforma costituzionale, la
nomina da parte del partito di governo degli organi di garanzia
(Presidente della Repubblica, membri della Corte Costituzionale,
Presidente della Camera dei deputati).
Commento
(è meglio avere un partito unico o una coalizione?)
Un partito unico?
• Per legge viene attribuita la maggioranza politica e la guida del Governo non più a
coalizioni ma ad un solo partito. In questo modo viene reintrodotto nel nostro
paese un sistema basato sul ‘partito unico’ che da solo governa.
• La scelta del partito unico non ha precedenti storici nella nostra Repubblica, salvo
che nel ventennio.
• Il rischio, oggi, non esiste. Ma domani?
Una legge elettorale che premia un partito è accettabile in un sistema bipolare o
bipartitico. Ma lo è anche in un sistema tripolare o multipartitico?
Il rischio in caso di ballottaggio: una fortissima distorsione fra la volontà espressa
dal corpo elettorale ed i seggi conseguiti dalle singole forze politiche,.
Tale rischio contrasta con il voto ‘eguale’ e l’egugalianza dei cittadini previsti dalla
Costituzione?
Senza mediare con nessuno, può determinare l’elezione del Presidente della
Repubblica e attraverso di lui influire sulla composizione della Corte costituzionale.
In questo caso, viene neutralizzata la funzione di controllo del Presidente e della
Corte?
COMMENTI
• Il premio scatta con il 40%. Se nessuno lo raggiunge scatta il doppio turno.
• Sartori: “Quanto al premio di maggioranza, ricordo che quando la Dc provò ad
inserirlo nel 1953 su impulso del presidente del Senato, Meuccio Ruini, le sinistre
gridarono alla legge truffa. Ma in quel caso il premio scattava per un partito che
aveva già avuto il 50 più uno dei voti! Ed inoltre era un sistema proporzionale.”
• Rodotà: "Se una Camera fosse effettivamente rappresentativa e garantisse l'equilibrio,
allora anche una riduzione del Senato a una funzione simbolica o addirittura una sua
cancellazione potrebbero non avere effetti dirompenti sul sistema. Ma noi siamo di
fronte all'opposto, abbiamo una Camera ipermaggioritaria; da una democrazia
rappresentativa passiamo a una di investitura con logica ipermaggioritaria, seguita dal
dominio del governo sul Parlamento".
• Una soluzione, proposta ma non accettata dal governo, poteva essere trovata
adottando il sistema elettorale delle Marche dove, nel caso in cui non si
superasse il 40% dei voti la ripartizione dei seggi avviene in forma
proporzionale. In questo caso è il popolo che dice: nessuno merita il premio di
maggioranza.
IL GIUDIZIO FINALE
Nella valutazione del sistema elettorale occorre tener presente:
• Il rispetto dei diritti costituzionali
• L’efficienza del sistema politico
• La democraticità delle scelte
• Lo scenario di oggi e quello di domani
IL GIUDIZIO FINALE
Per valutare l’affidabilità
dell’Italicum
occorre quindi chiedersi:
1. se è accettabile la soglia del 40% al primo turno per il premio di maggioranza, decidere:
a) se è corretto accedere al ballottaggio senza un minimo di soglia al primo turno;
b) in alternativa, se è opportuno imporre una soglia a coloro che partecipano al ballottaggio.
2. se il numero dei deputati capolista e bloccati (60-70%) viola o non viola il principio di
scelta degli elettori.
3. se il diverso ‘peso’ del voto (2,7 contro 1) pone o non pone un problema costituzionale di
voto libero e ‘uguale’.
4. se la scelta del partito unico che vince le elezioni, con percentuali basse al primo turno, e
che determina la nomina degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Alta Corte)
è censurabile o rientra nel gioco democratico.
5. se è più opportuno un sistema dove governa una coalizione o un solo partito
‘storia elettorale’
• La legge Acerbo che determinò il consolidamento del regime fascista e la distruzione del
sistema parlamentare, prevedeva un Collegio unico nazionale ripartito in sedici
Circoscrizioni; rimaneva fermo il voto di lista, su liste concorrenti, con possibilità per
l’elettore di esprimere due o tre preferenze, attribuendosi i due terzi del numero totale dei
deputati, cioè 356, alla lista che avesse ottenuto il 25% dei voti e il maggior numero di
voti in tutto il Collegio unico nazionale. Il restante terzo dei seggi sarebbe stato attribuito
a tutte le altre liste, in proporzione dei voti ricevuti e secondo l’ordine di preferenze
riportate.
• Con la lista unica governativa (listone fascista), il partito cancellò nazionalisti, popolari
moderati, liberali e gruppi politici che avevano appoggiato il suo primo governo,
conseguendo in forza del premio una vasta maggioranza parlamentare di membri
“nominati” prescelti dal governo e l’attribuzione di 355 seggi su 535.
• Se si fosse applicato il meccanismo delle soglie previsto dal’Italicum è interessante notare
che né i socialisti, né il partito comunista sarebbero entrati in Parlamento, Matteotti non
sarebbe divenuto deputato e non sarebbe stato assassinato per avere pronunciato alla
Camera il suo celebre discorso di denuncia dei misfatti del regime e dei suoi caporioni:
«Oggi, prima del decreto di scioglimento, prima della convocazione dei comizi, prima della giornata elettorale, le elezioni sono già fatte e il governo è già plebiscitariamente
rieletto colla sua maggioranza fedelissima. Gran virtù della mirifica riforma elettorale,
mercé la quale la dittatura si fa dare l’avallo dalla sovranità popolare ridotta a un
fantoccio... senza corona e senza scettro!».
La Costituzione è “ciò che ci siamo dati
da sobri per valere nei momenti in cui
siamo ubriachi”.
Zagrebelsky 2006
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Gli obiettivi sono:
1)
2)
3)
4)
Superamento attuale bicameralismo
Semplificazione del sistema legislativo
Democrazia ‘decidente’
L’unica Camera dotata di funzioni rilevanti sarà la Camera dei
Deputati
5) Il Senato è trasformato in organo che rappresenta le istituzioni
territoriali, senza potere di fiducia.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA CAMERA
• Art. 1.
• (Funzioni delle Camere).
Art. 55
Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
• 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
• «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
• Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
• Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
• La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di
controllo dell'operato del Governo.
• Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita
funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le
modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di
raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione
europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione
degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le
politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica
l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad
esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti
dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
• Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA CAMERA
• La Camera avrà, come ora, 630 deputati.
• Non si possono esaminare le funzioni costituzionali della Camera
senza tener conto del ‘peso’ di questo organismo alla luce della legge
elettorale.
• E’ stata bocciata la proposta di dimezzare i componenti della Camera
e del Senato in un sistema bicamerale.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
LA CAMERA
• Come abbiamo visto con la legge elettorale, il partito che vince il
ballottaggio o supera il 40% dei voti al primo turno, conquista il banco ed è
in grado di governare da solo.
• In tal modo può decidere da solo su diritti fondamentali di libertà, sui diritti
delle minoranze, sull’indipendenza della Magistratura, sulle regole
dell’informazione, sui principi dell’etica pubblica, sulla dichiarazione di
guerra, sulla riscrittura delle leggi elettorali e, addirittura, su ulteriori
revisioni costituzionali.
• L’investitura ricevuta eventualmente nel ballottaggio, crea un forte
squilibrio di legittimazione tra il governo e l’assemblea che si traduce in
supremazia del potere esecutivo sopra il legislativo, tenendo conto dell’alto
numero dei deputati ‘nominati’.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
IL SENATO
• 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
•
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque
senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque
senatori che possono essere nominati dal Presidente della
Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti e, nella misura di
uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
IL SENATO
• Sarà composto da 74 consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza e da 21
sindaci eletti, uno per ogni regione, secondo una legge che dovrà essere approvata. Infatti, come
recita la riforma, i consiglieri sono eletti dai Consigli regionali "in conformità alle scelte espresse
dagli elettori".
• Nello specifico, come saranno eletti i senatori è rinviato a una legge elettorale che Camera e
Senato dovranno approvare in un secondo momento, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore
della riforma.
E’ esclusa la nomina per elezione diretta.
• IMMUNITÀ I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere
arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato.
• I senatori decadono con i rispettivi consigli regionali.
• Non vota le leggi ordinarie ma può votare le leggi di revisione costituzionale.
• Può proporre modifiche ai testi approvati dalla Camera che tuttavia non saranno vincolanti.
• Non esiste più la doppia lettura per leggi che riguardano i diritti fondamentali dei cittadini.
• Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che una minoranza di parlamentari possa
chiedere un giudizio preventivo di Costituzionalità.
Commento
• La funzione di revisione costituzionale rappresenta il più alto esercizio
della sovranità popolare. Con la riforma, tale funzione è assegnata anche a
chi non è direttamente eletto dalla sovranità popolare.
• Da un lato abbiamo la Camera (630 deputati che elegge 3 giudici dell’alta
Corte e, dall’altro, il Senato (100 consiglieri) che ne elegge 2. il che solleva
un problema di proporzionalità e di inadeguatezza tecnica dei senatori
nella scelta dei giudici, che finirebbe per essere effettuata dalle segreteria
nazionali dei partiti.
• I 100 senatori (consiglieri e Sindaci) continuano ad esercitare le loro
funzioni locali. Sono in grado di esercitare le funzioni senatoriali in modo
sufficiente?
Monocameralismo o bicameralismo
imperfetto
• Parte dei costituzionalisti vede questo sistema come un
monocameralismo di fatto, in quanto non tutti i poteri della Camera
sono anche del Senato.
• Altri costituzionalisti leggono il sistema come bicameralismo
imperfetto in quanto sussiste il Senato, anche con poteri importanti
come l’elezione degli organi di garanzia.
MONOCAMERALE O BICAMERALE
• Si dice che in Europa i paesi con sistema monocamerale sono la
minoranza.
• In realtà, vi sono 15 stati con sistema monocamerale e 13 con sistemi
bicamerale.
• La maggioranza monocamerale è formata da paesi come Cipro, Malta,
la Slovenia, la Lituania, la Lettonia con meno abitanti della provincia di
Milano. E tutti questi paesi, con l’eccezione dell’Ungheria, hanno
sistemi proporzionali.
• I paesi con più di 25 milioni di abitanti sono invece tutti bicamerali.
IL PARADOSSO
Dato lo stretto legame tra legge elettorale riforma costituzionale è bene
osservare che:
dovendo nominare almeno due senatori per regione uno dei quali sarà un
Sindaco, avremo che:
• La Valle d’Aosta, con 125.000 abitanti, avrà lo stesso numero di senatori
della Liguria che conta 1.500.000 abitanti.
• La Valle d’Aosta nominerà senatore un Sindaco di quella regione, alla pari
della Lombardia che ha 9.700.000 abitanti.
• Con il sistema precedente la Valle d’Aosta aveva un senatore su 315.
Adesso ne avrà 2 su un totale di 100.
• Quando un sindaco si candiderà a sindaco della città metropolitana non
potrà più essere nominato senatore in quanto la nuova costituzione non lo
prevede.
Il Senato negli altri Paesi
• In quindici Paesi su 28 vi è un sistema monocamerale.
• Su quindici Paesi monocamerali, quattordici adottano un sistema elettorale
proporzionale, che in sei di essi è imposto dalla Costituzione.
• I correttivi adottati in alcuni (soglia di sbarramento e ridotta dimensione dei collegi) non
sono in grado di garantire con certezza che un partito ottenga la maggioranza assoluta
dei seggi. E nell’unico Paese, la Grecia, che prevede un premio di maggioranza al primo
partito, questo è costituito da un numero fisso di deputati (50 su 300) che nelle tornate
elettorali degli ultimi anni non gli ha mai consentito di raggiungere la maggioranza
assoluta dei seggi.
• L’unico Paese monocamerale che adotta un sistema misto a prevalenza maggioritaria con
meccanismi che possono dare un maggioranza abnorme al primo partito è l’Ungheria,
che non è certamente oggi un modello da imitare.
• Fra i tredici Paesi bicamerali, ben dieci hanno un sistema elettorale proporzionale e due
(Regno Unito e Francia) un sistema maggioritario a uno o due turni in collegi uninominali.
• Il nostro è il solo Paese su ventotto ad avere adottato un sistema elettorale con premio
di maggioranza, doppio turno di lista e attribuzione certa di una maggioranza assoluta
dei seggi ad un solo partito.
Il Senato negli altri paesi
• In Francia è diverso anche il sistema di elezione: l'Assemblea (eletta ogni
cinque anni a suffragio universale diretto) conta 577 membri. Il Senato,
composto da 348 senatori, è eletto a suffragio universale indiretto e si
rinnova per metà ogni tre anni: i membri scelti da un collegio di 150mila
grandi elettori (il 95% dei quali sono delegati dei consigli municipali).
• Quanto agli Stati regionali, vi è il caso, non certo di scarso rilievo, della Spagna,
dove i quattro quinti dei senatori sono eletti dal popolo e solo il quinto
restante è designato dai Parlamenti delle Comunità autonome
• Tra i quindici Paesi monocamerali, quattordici adottano un sistema elettorale
proporzionale, che in sei di essi è imposto dalla Costituzione.
• L’unico Paese monocamerale che adotta un sistema misto a prevalenza
maggioritaria con meccanismi che possono dare un maggioranza abnorme al
primo partito è l’Ungheria.
MONOCAMERALE O BICAMERALE
Quale conclusione?
1) Di norma, i sistemi monocamerali sono di piccole dimensioni ed
hanno sistemi elettorali proporzionali.
2) I paesi più grandi hanno sistemi bicamerali con elezioni
maggioritarie e premio di maggioranza.
3) Questi paesi adottano sistemi elettorali con correttivi tendenti a
qualificare la maggioranza permettendo coalizioni al secondo turno
al quale partecipano le liste che superano una certa soglia (in
Francia il 12,5%)
Funzioni costituzionali
• IN UNA DEMOCRAZIA LE FUNZIONI COSTITUZIONALI LE ESERCITA CHI E’ DOTATO DI
LEGITTIMAZIONE POPOLARE.
• Queste funzioni vengono affidate al Senato delle ‘autonomie’ con gli stessi poteri delle
Camere elettive.
• Il Senato così concepito è chiamato ad eleggere, con 100 rappresentanti, due giudici della
Corte contro i tre della Camera che ha invece 600 rappresentanti.
• Dubbio di costituzionalità riguarda quindi la forte sproporzione a svantaggio della Camera
• Sindaci e consiglieri comunali esercitano part time le funzioni di senatori.
• I diritti delle opposizioni vengono dal nuovo art. 64 che demanda il tutto ai regolamenti
parlamentari, dove la maggioranza è chiaramente nelle mani del governo.
• Molti si chiedono se un personale formato da consiglieri e sindaci saranno più o
meno indipendenti rispetto a senatori eletti direttamente dai cittadini?
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
SENATORI A VITA
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni
e non possono essere nuovamente nominati».
Commento
• I cinque senatori durano in carica sette anni (la stessa durata del
Presidente che li ha nominati) e non più a vita.
• Quali le differenze con il sistema attuale?
• 1. Gli attuali senatori a vita, con una indubbia funzione culturale,
esercitano le loro funzioni in un Senato avente finalità generali.
• 2. Con la riforma, i senatori eletti in un Senato delle autonomie vanno
a costituire, come affermano molti costituzionalisti, il ‘partitino del
Presidente’.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il procedimento legislativo
Art. 70
La funzione
legislativa è
esercitata
collettivamente
dalle due
Camere.
• Art. 10.
• 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione
di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni
fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la
legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di
senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli
articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma,
120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi
approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
(continua)
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il procedimento legislativo
…Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica
non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il
termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione
all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni
dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei
deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla
Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che
può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data
della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio
regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare
osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il procedimento legislativo
• ITER DELLE LEGGI - La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze
linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per le leggi
che si rapportano con l'Unione europea e le norme che riguardano i
territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera.
• Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio è
immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su
richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
• Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza
assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si
pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto
a maggioranza assoluta dei propri componenti.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il procedimento legislativo
• Vi sono circa 10 diversi iter legislativi a seconda della materia trattata.
• Il Governo può chiedere alla Camera di deliberare, entro cinque giorni
dalla richiesta, che un disegno legge abbia priorità sull’ordine del
giorno. La legge dovrà essere approvata entro 70 giorni.
• Non è necessario il requisito d’urgenza richiesto per i decreti legge.
• Per alcuni costituzionalisti questo iter costituisce una maggior velocità
nell’approvazione delle leggi. Per altri costituisce un depotenziamento
del potere legislativo.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il procedimento legislativo
• L’iter di formazione delle leggi è abbastanza complicato: sono una
decina le diverse modalità previste di approvazione di una legge.
• Esiste il rischio di aumentare il contenzioso davanti alla Corte
costituzionale.
• Saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere i (prevedibilmente
numerosi) casi controversi, ovvero se seguire l’uno o l’altro iter di
formazione.
• Un emendamento alla legge ha introdotto il giudizio preventivo di
costituzionalità sulle leggi elettorali..
IL GIUDIZIO PREVENTIVO
• Il Presidente attuale della Corte: «Il giudizio preventivo affida alla Corte
costituzionale un compito che non le spetta perché la Corte giudica sulle
leggi approvate e sarebbe una sorta di consulenza preventiva».
• «Ci sono buone ragioni sia sul piano giuridico che su quello politico che
sconsigliano di procedere sulla strada della trasformazione della Corte in un
organo di consulenza del parlamento in materia elettorale. Le parole del
suo presidente vanno intese come espressione della volontà di tenere la
Corte distante, per quanto possibile, sia dalla fase di produzione legislativa
di competenza specifica del parlamento, sia dalle polemiche strumentali e
di parte in cui si troverebbe inevitabilmente coinvolta nel caso di giudizio
preventivo. La Consulta non ha dunque bisogno di quella norma che
introduce il controllo preventivo alterando il suo compito, in primo luogo
per non interferire con il processo legislativo parlamentare, ma anche
perché un controllo a posteriori una volta ponderati gli effetti della legge
resta sempre possibile.»
Il Sole24ore 22-3-2015
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
i diritti delle opposizioni
• Art. 6.
• (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze
parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo
statuto delle opposizioni»;
Il procedimento legislativo
Riassunto
• Modifica del meccanismo di approvazione delle leggi
• Con la riforma in discussione viene attribuito al Governo il potere di
imporre alla Camera dei Deputati tempi certi per l’approvazione di leggi
che insindacabilmente ritiene importanti.
• Il Governo diviene il ‘dominus’ dell’Agenda dei lavori parlamentari, senza il
limite dei requisiti di "necessità e urgenza" chiesti per i decreti legge.
• Viene inserito in Costituzione l’istituto della cosiddetta “tagliola”(o
ghigliottina) che pone fine al dibattito. Permette infatti al governo di
imporre la chiusura del dibattito e delle proposte di emendamento entro il
termine di 70 giorni, per passare subito al voto finale sul testo proposto.
• Oltre questi limiti, il deputato non può discutere, né proporre modifiche.
• Secondo il parere della maggioranza dei costituzionalisti, l'esecutivo
acquisisce in tal modo uno strumento di ingerenza nel potere legislativo
che viola il principio di separazione dei poteri.
• Secondo altri snellisce l’iter legislativo.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Istituti di democrazia diretta
• Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
...
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente:
«centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e
la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono
garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche
pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum
popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche
delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte
le modalità di attuazione».
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Istituti di democrazia diretta
• In caso di sottoscrizione di un referendum con 500.000 firme, il
quorum sarà pari alla metà più uno degli elettori.
• In caso di sottoscrizione da parte di 800.000 firme, è sufficiente la
partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della
Camera dei deputati.
GLI ORGANI DI GARANZIA
Il Presidente della Repubblica
• Art. 83 «1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. 2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato. 3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta».
• (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati
regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
•
1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell‘Assemblea. Dal
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
GLI ORGANI DI GARANZIA
Elezione Giudici Corte Costituzionale
• Art. 37.
• (Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è
composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della
Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica».
Il dubbio riguarda la pluralità dei membri. Con la maggioranza assoluta il
partito di governo nomina il Presidente della Repubblica e, indirettamente,
1/3 terzo dei giudici costituzionali. Un altro terzo è nominato direttamente
da Camera e Senato. In totale la maggioranza di governo può nominare i
2/3 della Corte.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Le Provincie sono soppresse
• Art. 29.
• (Abolizione delle Province).
•
1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Il CNEL viene soppresso
• Art. 28.
• (Soppressione del CNEL).
•
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Commento
sulla fiducia imposta
• Questa riforma è stata proposta dal governo con l’imposizione di più
‘fiducie’ sul testo in discussione.
• La questione della fiducia è stata oggetto di polemiche in quanto, in questo
caso, non si tratta di una legge qualsiasi ma di una profonda revisione della
costituzione.
• Ci si domanda quindi se è legittimo imporre la fiducia a fronte di una
riforma che interroga la coscienza del singolo parlamentare e modifica
sostanzialmente la natura della nostra democrazia.
• Scriveva infatti Piero Calamandrei nel 1947: «Quando l’assemblea
discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo
dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla
formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente
dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana»
Commento su legittimità della riforma
• Un’altra questione riguarda la legittimità di questo Parlamento nell’affrontare
una riforma costituzionale.
• Occorre ricordare infatti che la sentenza con la quale l’Alta Corte ha definito
incostituzionale la legge elettorale ‘porcellum’ con la quale questo Parlamento è
stato eletto, ha altresì definito come giuridicamente legittima l’attuale Assemblea.
• Al di là della legittimazione giuridica, la domanda che molti costituzionalisti si
sono posti è se l’attuale Parlamento abbia anche una ‘legittimità’ politica a
decidere una riforma così sostanziale della nostra Costituzione.
• Non ci si deve infatti dimenticare che all’indomani delle elezioni politiche del
2013, l’intenzione delle forze politiche fosse quella di eleggere un governo con
una durata limitata nel tempo e in grado di emanare in tempi rapidi alcuni
provvedimenti essenziali per ritornare subito dopo al voto.
• Ma da un Parlamento ‘a tempo’ si è passati ad un Parlamento che ha come
obiettivo la durata in carica di cinque anni.
• Rimane quindi la domanda iniziale sulla legittimità ‘politica’ di affrontare un tema
fondamentale come una riforma della nostra Carta.
Commento
sulla composizione del Senato
• Si è osservato come l’eccessiva differenza numerica dei seggi che
compongono la Camera e il Senato (630 contro 100) è tale da rendere
irrilevante la presenza dei senatori nelle riunioni del Parlamento in seduta
comune quando si tratti di eleggere il Presidente della Repubblica e i
componenti del CSM.
• Non si sono ridotti i componenti di entrambe le Camere – come si era da più
parti suggerito facendo scendere la Camera a 400/500 componenti e il
Senato a 200.
• Si è preferito ridurre esclusivamente il numero dei senatori i cui 100
componenti, continueranno a svolgere part-time la funzione di consigliere
regionale o di sindaco
• Ovvia appare quindi la domanda su come potranno svolgere
contemporaneamente e bene sia la funzione di consigliere regionale (o di
sindaco), sia quella di senatore.
Commento sulla forma di governo
• Quanto invece alla forma di governo, la titolarità del rapporto fiduciario col Governo è attribuita
alla sola Camera dei deputati.
• Elegge, praticamente da sola, nel Parlamento in seduta comune, sia il Presidente della
Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM, rendendo quindi irrilevante il voto dei 100
senatori (mentre, altrettanto irrazionalmente, elegge solo tre giudici costituzionali).
• Come è ammesso dagli stessi sostenitori della riforma, il combinato della riforma Renzi-Boschi e
dell’Italicum determina il «rafforzamento della collocazione del Presidente del Consiglio nel
circuito istituzionale. E ciò per due ragioni:
1.
In primo luogo, grazie all’indiscussa primazia che viene riconosciuta al Governo nel
procedimento legislativo, essendogli tra l’altro concesso di richiedere alla Camera dei deputati
di deliberare, entro cinque giorni, che «un disegno di legge indicato come essenziale per
l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto
alla pronuncia definitiva della Camera entro settanta giorni dalla deliberazione».
2.
In secondo luogo, grazie al cumulo, nella stessa persona, delle cariche di Presidente del
Consiglio dei ministri e di Segretario nazionale del partito di maggioranza, il che consente al
Premier di influire sulle organizzazioni periferiche di partito e quindi sui consigli regionali e,
transitivamente, sulle decisioni del Senato.
COS’E’ UNA COSTITUZIONE
1.
LE COSTITUZONI NASCONO E SI SVILUPPANO ATTORNO AD UN’IDEA DI LIBERTA’ ED
EGUAGLIANZA.
2.
IL POTERE, QUALUNQUE ESSO SIA, TENDE A RAFFORZARSI ED A PERPETUARSI
3.
LE COSTITUZIONI, STORICAMENTE E PER NATURA, TENDONO A LIMITARE LA FORZA E
IL POTERE DI CHI GOVERNA
4.
LE COSTITUZIONI HANNO LO SCOPO DI DIFENDERE LA SOVRANITA’ POPOLARE DA
QUALSIASI TENTAZIONE AUTORITARIA
5.
ESSE HANNO, COME PRINCIPI FONDANTI, LA DIVISIONE E L’EQUILIBRIO DEI POTERI
DELLO STATO
SI’ O NO AL REFERENDUM
Alla luce della legge elettorale e della conseguente riforma costituzionale sarà opportuno chiedersi:
•
è rispettato in modo ‘ragionevole’ il principio ‘una testa, un voto’?
•
pone problemi il premio di maggioranza (55%) assegnato indipendentemente dalla
percentuale
raggiunta al primo turno?
•
pone problemi il capolista bloccato nell’esercizio del voto?
•
vietando le coalizioni, è accettabile che un solo partito prenda tutto?
•
è rispettato il principio dell’equilibrio tra potere legislativo (Governo) ed esecutivo
(Parlamento)?
•
è più semplice o più complicata la formazione della legge?
•
il ruolo del Parlamento ne esce rafforzato o diminuito?
•
Il nuovo sistema è bicamerale, unicamerale o ‘ibrido’?
•
è corretta la designazione del Presidente della Repubblica?
•
in mancanza di un’apposita legge elettorale come saranno eletti i senatori?
•
gli organi di garanzia (che per definizione devono essere ‘super partes’) sono salvaguardati?
•
sono garantiti i diritti delle minoranze?
•
è corretto legare l’approvazione della riforma alla vita del governo?
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