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LE COSTITUZIONI Le origini Il significato I compiti In un primo tempo attraverso la legge orale. interpretazioni legge tramandata da padre in figlio e soggetta a diverse interpretazioni e letture Successivamente attraverso la legge scritta legge codificata attraverso ‘Carte’, Codici, Statuti, Costituzioni. Le COSTITUZIONI • Parlano il linguaggio della storia perché sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle nostre società. • Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e francese. • L’Organizzazione dello Stato deriva dalle idee illuministe di Montesquieu. • Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità. • Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge protegga i diritti fondamentali dei cittadini secondo il principio dell’eguaglianza e della convivenza. • Hanno il compito di stabilire i confini entro i quali l’autorità (la forza) può legiferare. • Le Costituzioni possono essere ‘rigide’ o ‘flessibili’. Il monopolio della forza è storicamente riservato al potere politico. Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere. RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO = “la subordinazione del potere politico a limiti giuridici”. Cardini degli “Stati liberali” sorti dopo le Rivoluzioni statunitense e francese • il principio di legalità • la separazione dei poteri • le libertà costituzionali Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare, producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello Stato. Il significato ‘politico’ delle Costituzioni • Limitare la ‘forza’ e il potere di chi governa Abolisce la tendenza autoritaria di tutti i poteri • Elenca i diritti e i doveri dei cittadini Voto, libertà, uguaglianza, proprietà, religione, ecc. • Costituisce un ‘patto sociale’ a salvaguardia dei diritti Uguaglianza nei diritti delle minoranze e strumenti di garanzia • Disegna l’ordinamento dello Stato Forma di governo, elezione organi rappresentativi, ecc. • Stabilisce la ripartizione dei poteri Legislativo, esecutivo, giudiziario IL SIGNIFICATO DELLA DEMOCRAZIA LIBERALE La volontà dei corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza. Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. tirannide della maggioranza). Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti di democrazia liberale, come quello italiano, il principio maggioritario non ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli: 1. bilanciamento dei poteri 2. istituti di garanzia (Presidente Repubblica, Corte Cost., CSM, ecc.) LA COSTITUZIONE al di sopra della legge LA COSTITUZIONE ELENCA PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI CHE RIMANGONO INALTERATI NEL TEMPO Cost. Francia 1958 Cost. Germania 1949 Cost. Italia 1946 Cost. USA 1787 Gran Bretagna, documenti dal 1215 LE LEGGI CHE IL PARLAMENTO APPROVA, indipendentemente dalle maggioranze politiche, NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1946 • Agli elettori si presentano due schede: • 1) Referendum tra Monarchia e Repubblica • 2) Elezione Assemblea Costituente formata da 556 parlamentari • Votano in 25 milioni, pari all’89% dei votanti. • Per la prima volta votano le donne LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA • L’Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta il 25 giugno 1946. La Costituzione è approvata il 27 dicembre 1947. • In questo periodo si tengono 375 sedute pubbliche delle quali 170 furono dedicate alla discussione e all’approvazione della nuova Costituzione LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA • La Costituzione della Repubblica è così suddivisa: I primi 12 articoli formano i PRINCIPI FONDAMENTALI La PARTE PRIMA tratta i Diritti e i Doveri dei cittadini La PARTE SECONDA tratta l’organizzazione dello Stato e l’Ordinamento della Repubblica Le DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI contengono, tra l’altro, il seguente articolo: “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista.” PRINCIPI COSTITUZIONALI e GARANZIE DEMOCRATICHE • Eguaglianza nel voto (una testa, un voto); • Rispetto della volontà dell’elettorato • Garanzia dei diritti delle minoranze • Equilibrio tra potere legislativo (Governo), esecutivo (Parlamento) e giudiziario (Magistratura); • Nomina degli Organi di Garanzia (Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica) L’IDEA DI COSTITUZIONE «La Costituzione contiene le regole attraverso cui la maggioranza può decidere, ma anche i principi da cui la stessa maggioranza non può discostarsi, a tutela di valori e interessi che non sono appannaggio della sola maggioranza. Dunque non è contradditorio ritenere che una Costituzione democratica vincoli e limiti lo stesso popolo, che si esprime attraverso la maggioranza. Vincolare le modifiche costituzionali a procedure ‘aggravate’ e non facilmente realizzabili, e sottrarre certi contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non è antidemocratico: al contrario, fa parte dell’essenza della democrazia costituzionale. …la Costituzione è un documento scritto. Provate a leggerla e rileggerla, non è una lettura difficile, è scritta in un italiano scorrevole ed elegante: il testo fu sottoposto per una revisione ad un gruppo di letterati.» Valerio Onida, 2010. Presidente emerito Corte Costituzionale LEGGE ELETTORALE e RIFORMA COSTITUZIONE LEGGE ELETTORALE e RIFORMA COSTITUZIONE Esiste una netta relazione tra il modello istituzionale previsto dalla riforma della Costituzione e la legge elettorale chiamata ‘Italicum’. Questa relazione è tecnicamente definita come «combinato disposto». La relazione consiste nel fatto che la composizione della rappresentanza popolare che elegge il potere legislativo (Camera e/o Senato) previsto dalla Costituzione è definita dalla legge elettorale. Le leggi elettorali, come sappiamo, possono essere di diversa natura: proporzionale, maggioritario, uninominale, a listino bloccato, con preferenze limitate, con premio di maggioranza, con soglie di sbarramento, ecc. Queste leggi elettorali determinano il modo attraverso il quale potere legislativo e potere esecutivo interagiscono tra loro. IL VOTO • La legge elettorale definisce quindi il modo attraverso il quale la sovranità popolare si esprime e il grado di rappresentanza degli eletti. • In un sistema proporzionale, ad esempio, ogni lista/partito porta nelle istituzioni un numero di rappresentanti corrispondente alla percentuale di voti conseguita. In questo sistema ogni voto pesa in modo uguale senza differenza tra maggioranza ed opposizione • In un sistema maggioritario con premio di maggioranza, i voti ‘pesano’ in modo differente in quanto il voto di chi vince pesa molto di più del voto di chi perde. Importanza della legge elettorale • La legge elettorale, lungi dal rappresentare un’asettica tecnica di selezione della rappresentanza, è il principale strumento attraverso il quale si realizza un ordinamento rappresentativo e viene data concreta attuazione al principio supremo posto dall’art. 1 della Costituzione che statuisce: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”.. 2002 - Alessandro Pace, allievo di Leopoldo Elia, tra i principali giuristi italiani. Docente universitario. • «Le gambe stanno nel sistema elettorale, da lì bisogna partire». 1997 – Giovanni Sartori Principi di ‘eguaglianza del voto’ • Art. 48 Cost. «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.» • Art. 3 Cost. • «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge…» L’aggettivo ‘eguale’ dell’art. 48 ha un solo significato. Esso risponde all’espressione «una testa un voto». In altre parole, ogni voto deve avere lo stesso «peso elettorale», rispettando così l’art. 3 che garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Dal proporzionale al maggioritario • Dal 18 aprile 1948 fino al 1993, l’elezione dei parlamentari italiani era regolata da un sistema proporzionale puro. • Nel 1953, De Gasperi fece approvare una nuova legge elettorale che, in caso di superamento del 50% dei voti assegnava alla coalizione vincente un bonus del 65% dei deputati. • Il premio non scattò e la legge ( chiamata ‘legge truffa’) fu abrogata l’anno successivo. • Il 18 aprile 1993 entrò in vigore il ‘mattarellum’, una nuova legge elettorale che assegnava il 75% dei seggi tramite un sistema maggioritario ed il rimanente 25% con sistema proporzionale. La legge elettorale detta ‘porcellum’ • Nel 2005 cambia la legge elettorale e viene introdotto il ‘porcellum’. • Questa nuova legge, che ha eletto l’attuale parlamento, è stata giudicata incostituzionale dall’Alta Corte per due motivi: 1. Il premio di maggioranza era attribuito al partito di maggioranza relativa indipendentemente dai voti ottenuti. 2. Le liste elettorali erano ‘lunghe’ e ‘bloccate’ (il famoso ‘listino’), impedendo all’elettore la facoltà di attribuire preferenze al proprio candidato. Da notare che, a differenza dell’Italicum, il ‘porcellum’ permetteva ai partiti di ‘sposarsi’ prima delle elezioni. Incostituzionalità della legge elettorale ‘porcellum’ SENTENZA N. 1 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), ecc. Sentenza Corte Costituzionale n°1 - 2014 • …In tal modo, dette norme (del ‘porcellum’) producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost. • Il principio costituzionale di eguaglianza del voto – ha inoltre rilevato questa Corte – esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» Sentenza Corte Costituzionale n°1 - 2014 • Capitolo premio di maggioranza. Scrive la Consulta che il premio del ‘Porcellum’ (senza soglie, se lo aggiudicava chi arrivava primo)… "non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali". Sentenza Corte Costituzionale n°1 – 2014 • Capitolo preferenze Tra le novità più importanti delle motivazioni della Corte, le prescrizioni su preferenze e i listini fissi: infatti questi sono ammessi nella misura in cui propongono pochi nomi all'elettore. Ciò significa che occorre che l’elettore possa scegliere. Cosa boccia la Corte? 1. Il ‘porcellum’ è bocciato nella parte in cui chi ottiene più voti (senza soglia) prende il premio di maggioranza perchè l'effetto sarebbe quello di produrre una distorsione enorme fra la volontà espressa dagli elettori ed il risultato in seggi, determinando un vulnus intollerabile all'eguaglianza del voto e al principio stesso della sovranità popolare. (art. 48 Cost. «Il voto è libero e uguale»). • Nelle elezioni del 2013 il quoziente di maggioranza è stato di circa 29.000 voti, mentre quello di minoranza è stato superiore a 80.000 voti (cioè per eleggere un deputato nei partiti “premiati” sono stati sufficienti 29.000 voti popolari, mentre per eleggere un deputato per tutti gli altri partiti sono occorsi più di 80.000 voti popolari). Il rapporto fra i due quozienti è stato di 2,66. 1. Boccia il sistema delle preferenze bloccate (il cosiddetto ‘listino’) che non permette all’elettore la scelta del candidato. IN SOSTANZA… Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 3 della Costituzione: • 1) il premio di maggioranza deve prevedere una soglia di voti. • 2) L’elettore deve poter scegliere il proprio candidato. ‘ITALICUM’ La nuova legge elettorale A fronte della bocciatura costituzionale del ‘porcellum’ si è reso necessario elaborare una nuova legge elettorale. Questa legge entrerà in vigore il 1° luglio 2016 in modo da potersi accordare con la riforma costituzionale. COSA PREVEDE L’ITALICUM (premio di maggioranza) La nuova legge elettorale prevede: • Il sistema diventa maggioritario plurinominale con il capolista bloccato (è lui ad essere il primo, automaticamente eletto, se scatta il seggio) • Sono previsti 100 collegi nei quali si eleggono da 3 a 9 deputati • Il premio di maggioranza scatta con il 40% dei voti a livello nazionale, aggiudicandosi 340 seggi su 630 alla Camera. • Se nessuno raggiunge il 40% dei voti, le prime due liste (senza limiti di soglia) vanno al ballottaggio aggiudicandosi il premio. I seggi rimanenti vengono distribuiti sulla base delle rispettive percentuali di voti. • Sbarramento per chi non raggiunge il 3% dei voti • Esclusa la possibilità di coalizione. Si vota solo per un partito. COSA PREVEDE L’ITALICUM dubbio di costituzionalità premio maggioranza Il dubbio consiste nel fatto che la sentenza della Corte riguardante il ‘porcellum’ stabiliva la necessità di una soglia per ottenere il premio di maggioranza. L’Italicum, in effetti, prevede che chi supera la soglia del 40% al primo turno conquista il premio. Nel caso però che si debba passare al 2° turno, non esiste soglia per andare al ballottaggio. Quindi, per accedere al ballottaggio, non c’è soglia da raggiungere. In sostanza (e qui sta l’espediente che bypassa la decisione della Corte), si può andare al secondo turno con qualsiasi percentuale di voti, anche con percentuali bassissime. Infatti, al primo turno, dove si decide chi parteciperà al ballottaggio, non c’è alcuna soglia. Senza una soglia per partecipare al ballottaggio e senza possibilità di coalizzarsi, il risultato è che un solo partito prende tutto in nome della ‘governabilità’, della ‘stabilità’ e della velocità del ‘decidere’, ottenendo il premio e governare pur avendo un consenso elettorale bassissimo. La domanda che la maggior parte dei costituzionalisti si pone è: questa soluzione risponde positivamente agli art. 48 e 3 della nostra Costituzione? ESEMPIO ripartizione dei seggi • Si pensi a tre partiti. Il partito A prende il 25% dei voti. Il partito B il 25% e il partito C il 24,9% dei voti. • Al ballottaggio vanno i partiti A e B e gli elettori sono costretti a scegliere. Chiunque vinca avrà il premio di maggioranza e potrà governare da solo. • Quindi il Paese è governato da un solo partito che, di base, avrà un quarto dei votanti e, vista la scarsa affluenza, da una percentuale più bassa, intorno al 1315% degli elettori. ESEMPIO ripartizione dei seggi Risultati 1° turno Dopo il ballottaggio 24,9% Il partito azzurro va al ballottaggio con il partito rosso. Qualunque sia il partito che vince, questo prenderà il 55,2% dei deputati pur avendo una base elettorale del 25%. In questo caso il premio diventa del 30,2%. IL PARADOSSO DEL RISULTATO Il paradosso consiste nel fatto che con questo sistema il premio di maggioranza è tanto più alto quanto è più bassa la percentuale ricevuta al primo turno. Meno voti hai più alto è il premio. In altri paesi, come la Grecia, con sistema proporzionale, la maggioranza ha un premio fisso di 50 seggi solo se raggiunge almeno il 38%. In Germania, paese stabile con sistema misto, se un partito ha la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti ma non la maggioranza dei seggi, si dà a quel partito la maggioranza dei seggi. In Francia sono permesse le coalizioni o, nel caso, le desistenze. Al ballottaggio si va solo avendo ottenuto più del 12,5% dei voti. 54% 41% Vince al 1° turno e guadagna il 13% 54% 39% al 1° turno Se vince guadagna il 15% 54% 25% al 1° turno se vince guadagna il 29% 54% 10% al 1° turno Se vince guadagna il 44% 0% 10% 20% 30% % deputati premio maggioranza 40% % voti 1°turno vincitore 50% 60% WORST CASE SCENARIO I giuristi praticano il ‘worst case scenario’ per valutare la ‘resistenza’ di una legge. Praticano in sostanza il caso estremo per studiarne gli effetti. Il caso: oggi siamo in un sistema tripolare. Poniamo il caso che fra 5 o 10 anni il sistema evolva ed al posto di 3 grandi partiti se ne abbiano 4 di dimensioni più ridotte. Se, ad esempio, avessimo 4 partiti con una percentuale media di voti variabile tra il 15 e il 20% avremmo il caso di un partito che ipoteticamente raccoglie al primo turno il 20% e vince poi il ballottaggio con una percentuale di deputati sempre pari al 55%. Il caso sarebbe ancora più eclatante qualora il primo partito avesse una percentuale al primo turno ancora più ridotta. Poiché in gioco vi è il principio del voto ‘uguale’, proviamo a porci la domanda se sia o meno opportuno porre una soglia accettabile al primo turno per poter accedere al ballottaggio e quindi al premio di maggioranza. IL CASO FRANCESE Se la Francia avesse adottato il sistema elettorale italiano, la Le Pen avrebbe vinto al primo turno 2 regioni, la Provenza con il 42% e il Nord Calais con il 41%. Al ballottaggio nelle altre regioni sarebbero andati, con una sola eccezione, i candidati lepenisti e quelli del centrodestra. Invece, con il sistema elettorale francese, per vincere al primo turno occorrono il 50% più uno dei voti. Vanno al secondo turno tutte le liste (anche più di due) che hanno superato il 12,5% dei voti (il 20% degli aventi diritto). Esiste quindi una soglia per accedere al ballottaggio. Il che ha permesso ai socialisti, con accordi di desistenza, di vincere 5 regioni su 13 e di non attribuire alla Le Pen alcuna regione. COSA PREVEDE L’ITALICUM (candidati ‘bloccati’ e preferenze) • L’italicum abbandona il sistema delle liste bloccate (in cui i deputati sono eletti in base all’ordine di lista), rendendo bloccati soltanto i capilista, mentre gli altri deputati vengono eletti sulla base delle preferenze (massimo due). • Vengono inoltre creati 100 collegi di dimensioni variabili da 3 a 9 seggi. COSA PREVEDE L’ITALICUM dubbio di costituzionalità sulle preferenze Il dubbio parte dalla sentenza della Corte riguardante il ‘porcellum’ che aboliva il cosiddetto ‘listino’, ossia la presentazione di una lista senza possibilità di preferenza, e quindi tutti ‘nominati’ dal partito. Nel nuovo sistema elettorale, con collegi ridotti, buona parte dei deputati non saranno scelti dagli elettori con il voto di preferenza ma saranno direttamente “nominati” dai capi dei partiti. Si è calcolato che il numero dei ‘nominati’ possa aggirarsi in una forbice oscillante tra il 60 e il 70% degli eletti. ESEMPIO NOMINA CANDIDATI • RISULTATO ELEZIONI: • • • • Partito A Partito B Partito C Altri Partiti 28% 27% 26% 19% • Il Partito A e il Partito B vanno al ballottaggio e vince il partito A. • Al partito A vanno 340 seggi su 630 • Agli altri partiti spettano 290 deputati riparametrati sulla percentuale di voti ottenuta ESEMPIO NOMINA CANDIDATI • RIPARTIZIONE DEI SEGGI • Partito A 28% = 340 DEPUTATI restano da assegnare 290 deputati ________________________________________________________________ • Partito B 27% 37,5% 109 • Partito C 26% 36,1% 105 • Altri Partiti 19% 26,4% 7 _______________________________________________________________ TOTALE(B+C+Altri) 72% riparametrato su 100 100% riparametrato su 290 dep. 290 • Partiti A B C Altri TOTALI Capilista Eletti Eletti con preferenze 100 240 100 9 100 5 76 0 376 = 60% ELETTI 254 = 40% ELETTI ILPESO ELETTORALE DEI CANDIDATI • Il ‘peso’ elettorale di ogni candidato cambia notevolmente di fronte al premio di maggioranza. • Si osservino i risultati elettorali del 2013: Partiti/Coalizioni ITALIA BENE COMUNE PDL 5 STELLE voti 10.000.000 9.900.000 8.600.000 seggi 345 125 109 ELETT.X SEGGIO 28.985 79.200 78.900 peso 2,7 1 1 La domanda puo’ essere: in un sistema maggioritario qual è il giusto peso che possiamo attribuire al partito che prende il premio di maggioranza rispetto agli altri partiti? In altre parole, il rapporto 2,7 è accettabile o è eccessivo? RIASSUNTO 1. Se la Corte aveva bocciato un sistema che non prevedeva soglia di maggioranza, l’Italicum introduce la soglia del 40% al ballottaggio permettendo però di accedere al secondo turno alle prime due liste, indipendentemente dalla percentuale raggiunta. 2. Cambia il ‘peso’ del voto. Il rapporto è praticamente fisso a 2,7. 3. Avendo bocciato la Corte le liste ‘bloccate’ che non permettevano la scelta del candidato da parte dell’elettore, l’Italicum prevede liste corte con il primo candidato bloccato. 4. Tutte le simulazioni di voto danno la percentuale dei deputati ‘nominati’ oscillante tra il 60 e il 70%. 5. Il nuovo sistema cancella le coalizioni e punta ai singoli partiti creando di fatto un sistema dove un solo partito governa. 6. Il premio di maggioranza determina, con la riforma costituzionale, la nomina da parte del partito di governo degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, membri della Corte Costituzionale, Presidente della Camera dei deputati). Commento (è meglio avere un partito unico o una coalizione?) Un partito unico? • Per legge viene attribuita la maggioranza politica e la guida del Governo non più a coalizioni ma ad un solo partito. In questo modo viene reintrodotto nel nostro paese un sistema basato sul ‘partito unico’ che da solo governa. • La scelta del partito unico non ha precedenti storici nella nostra Repubblica, salvo che nel ventennio. • Il rischio, oggi, non esiste. Ma domani? Una legge elettorale che premia un partito è accettabile in un sistema bipolare o bipartitico. Ma lo è anche in un sistema tripolare o multipartitico? Il rischio in caso di ballottaggio: una fortissima distorsione fra la volontà espressa dal corpo elettorale ed i seggi conseguiti dalle singole forze politiche,. Tale rischio contrasta con il voto ‘eguale’ e l’egugalianza dei cittadini previsti dalla Costituzione? Senza mediare con nessuno, può determinare l’elezione del Presidente della Repubblica e attraverso di lui influire sulla composizione della Corte costituzionale. In questo caso, viene neutralizzata la funzione di controllo del Presidente e della Corte? COMMENTI • Il premio scatta con il 40%. Se nessuno lo raggiunge scatta il doppio turno. • Sartori: “Quanto al premio di maggioranza, ricordo che quando la Dc provò ad inserirlo nel 1953 su impulso del presidente del Senato, Meuccio Ruini, le sinistre gridarono alla legge truffa. Ma in quel caso il premio scattava per un partito che aveva già avuto il 50 più uno dei voti! Ed inoltre era un sistema proporzionale.” • Rodotà: "Se una Camera fosse effettivamente rappresentativa e garantisse l'equilibrio, allora anche una riduzione del Senato a una funzione simbolica o addirittura una sua cancellazione potrebbero non avere effetti dirompenti sul sistema. Ma noi siamo di fronte all'opposto, abbiamo una Camera ipermaggioritaria; da una democrazia rappresentativa passiamo a una di investitura con logica ipermaggioritaria, seguita dal dominio del governo sul Parlamento". • Una soluzione, proposta ma non accettata dal governo, poteva essere trovata adottando il sistema elettorale delle Marche dove, nel caso in cui non si superasse il 40% dei voti la ripartizione dei seggi avviene in forma proporzionale. In questo caso è il popolo che dice: nessuno merita il premio di maggioranza. IL GIUDIZIO FINALE Nella valutazione del sistema elettorale occorre tener presente: • Il rispetto dei diritti costituzionali • L’efficienza del sistema politico • La democraticità delle scelte • Lo scenario di oggi e quello di domani IL GIUDIZIO FINALE Per valutare l’affidabilità dell’Italicum occorre quindi chiedersi: 1. se è accettabile la soglia del 40% al primo turno per il premio di maggioranza, decidere: a) se è corretto accedere al ballottaggio senza un minimo di soglia al primo turno; b) in alternativa, se è opportuno imporre una soglia a coloro che partecipano al ballottaggio. 2. se il numero dei deputati capolista e bloccati (60-70%) viola o non viola il principio di scelta degli elettori. 3. se il diverso ‘peso’ del voto (2,7 contro 1) pone o non pone un problema costituzionale di voto libero e ‘uguale’. 4. se la scelta del partito unico che vince le elezioni, con percentuali basse al primo turno, e che determina la nomina degli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Alta Corte) è censurabile o rientra nel gioco democratico. 5. se è più opportuno un sistema dove governa una coalizione o un solo partito ‘storia elettorale’ • La legge Acerbo che determinò il consolidamento del regime fascista e la distruzione del sistema parlamentare, prevedeva un Collegio unico nazionale ripartito in sedici Circoscrizioni; rimaneva fermo il voto di lista, su liste concorrenti, con possibilità per l’elettore di esprimere due o tre preferenze, attribuendosi i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, alla lista che avesse ottenuto il 25% dei voti e il maggior numero di voti in tutto il Collegio unico nazionale. Il restante terzo dei seggi sarebbe stato attribuito a tutte le altre liste, in proporzione dei voti ricevuti e secondo l’ordine di preferenze riportate. • Con la lista unica governativa (listone fascista), il partito cancellò nazionalisti, popolari moderati, liberali e gruppi politici che avevano appoggiato il suo primo governo, conseguendo in forza del premio una vasta maggioranza parlamentare di membri “nominati” prescelti dal governo e l’attribuzione di 355 seggi su 535. • Se si fosse applicato il meccanismo delle soglie previsto dal’Italicum è interessante notare che né i socialisti, né il partito comunista sarebbero entrati in Parlamento, Matteotti non sarebbe divenuto deputato e non sarebbe stato assassinato per avere pronunciato alla Camera il suo celebre discorso di denuncia dei misfatti del regime e dei suoi caporioni: «Oggi, prima del decreto di scioglimento, prima della convocazione dei comizi, prima della giornata elettorale, le elezioni sono già fatte e il governo è già plebiscitariamente rieletto colla sua maggioranza fedelissima. Gran virtù della mirifica riforma elettorale, mercé la quale la dittatura si fa dare l’avallo dalla sovranità popolare ridotta a un fantoccio... senza corona e senza scettro!». La Costituzione è “ciò che ci siamo dati da sobri per valere nei momenti in cui siamo ubriachi”. Zagrebelsky 2006 LA RIFORMA COSTITUZIONALE Gli obiettivi sono: 1) 2) 3) 4) Superamento attuale bicameralismo Semplificazione del sistema legislativo Democrazia ‘decidente’ L’unica Camera dotata di funzioni rilevanti sarà la Camera dei Deputati 5) Il Senato è trasformato in organo che rappresenta le istituzioni territoriali, senza potere di fiducia. LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA CAMERA • Art. 1. • (Funzioni delle Camere). Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. • 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente: • «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. • Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. • Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. • La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. • Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. • Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA CAMERA • La Camera avrà, come ora, 630 deputati. • Non si possono esaminare le funzioni costituzionali della Camera senza tener conto del ‘peso’ di questo organismo alla luce della legge elettorale. • E’ stata bocciata la proposta di dimezzare i componenti della Camera e del Senato in un sistema bicamerale. LA RIFORMA COSTITUZIONALE LA CAMERA • Come abbiamo visto con la legge elettorale, il partito che vince il ballottaggio o supera il 40% dei voti al primo turno, conquista il banco ed è in grado di governare da solo. • In tal modo può decidere da solo su diritti fondamentali di libertà, sui diritti delle minoranze, sull’indipendenza della Magistratura, sulle regole dell’informazione, sui principi dell’etica pubblica, sulla dichiarazione di guerra, sulla riscrittura delle leggi elettorali e, addirittura, su ulteriori revisioni costituzionali. • L’investitura ricevuta eventualmente nel ballottaggio, crea un forte squilibrio di legittimazione tra il governo e l’assemblea che si traduce in supremazia del potere esecutivo sopra il legislativo, tenendo conto dell’alto numero dei deputati ‘nominati’. LA RIFORMA COSTITUZIONALE IL SENATO • 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: • «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. LA RIFORMA COSTITUZIONALE IL SENATO • Sarà composto da 74 consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza e da 21 sindaci eletti, uno per ogni regione, secondo una legge che dovrà essere approvata. Infatti, come recita la riforma, i consiglieri sono eletti dai Consigli regionali "in conformità alle scelte espresse dagli elettori". • Nello specifico, come saranno eletti i senatori è rinviato a una legge elettorale che Camera e Senato dovranno approvare in un secondo momento, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma. E’ esclusa la nomina per elezione diretta. • IMMUNITÀ I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l’autorizzazione del Senato. • I senatori decadono con i rispettivi consigli regionali. • Non vota le leggi ordinarie ma può votare le leggi di revisione costituzionale. • Può proporre modifiche ai testi approvati dalla Camera che tuttavia non saranno vincolanti. • Non esiste più la doppia lettura per leggi che riguardano i diritti fondamentali dei cittadini. • Sulle leggi elettorali di Camera e Senato, è previsto che una minoranza di parlamentari possa chiedere un giudizio preventivo di Costituzionalità. Commento • La funzione di revisione costituzionale rappresenta il più alto esercizio della sovranità popolare. Con la riforma, tale funzione è assegnata anche a chi non è direttamente eletto dalla sovranità popolare. • Da un lato abbiamo la Camera (630 deputati che elegge 3 giudici dell’alta Corte e, dall’altro, il Senato (100 consiglieri) che ne elegge 2. il che solleva un problema di proporzionalità e di inadeguatezza tecnica dei senatori nella scelta dei giudici, che finirebbe per essere effettuata dalle segreteria nazionali dei partiti. • I 100 senatori (consiglieri e Sindaci) continuano ad esercitare le loro funzioni locali. Sono in grado di esercitare le funzioni senatoriali in modo sufficiente? Monocameralismo o bicameralismo imperfetto • Parte dei costituzionalisti vede questo sistema come un monocameralismo di fatto, in quanto non tutti i poteri della Camera sono anche del Senato. • Altri costituzionalisti leggono il sistema come bicameralismo imperfetto in quanto sussiste il Senato, anche con poteri importanti come l’elezione degli organi di garanzia. MONOCAMERALE O BICAMERALE • Si dice che in Europa i paesi con sistema monocamerale sono la minoranza. • In realtà, vi sono 15 stati con sistema monocamerale e 13 con sistemi bicamerale. • La maggioranza monocamerale è formata da paesi come Cipro, Malta, la Slovenia, la Lituania, la Lettonia con meno abitanti della provincia di Milano. E tutti questi paesi, con l’eccezione dell’Ungheria, hanno sistemi proporzionali. • I paesi con più di 25 milioni di abitanti sono invece tutti bicamerali. IL PARADOSSO Dato lo stretto legame tra legge elettorale riforma costituzionale è bene osservare che: dovendo nominare almeno due senatori per regione uno dei quali sarà un Sindaco, avremo che: • La Valle d’Aosta, con 125.000 abitanti, avrà lo stesso numero di senatori della Liguria che conta 1.500.000 abitanti. • La Valle d’Aosta nominerà senatore un Sindaco di quella regione, alla pari della Lombardia che ha 9.700.000 abitanti. • Con il sistema precedente la Valle d’Aosta aveva un senatore su 315. Adesso ne avrà 2 su un totale di 100. • Quando un sindaco si candiderà a sindaco della città metropolitana non potrà più essere nominato senatore in quanto la nuova costituzione non lo prevede. Il Senato negli altri Paesi • In quindici Paesi su 28 vi è un sistema monocamerale. • Su quindici Paesi monocamerali, quattordici adottano un sistema elettorale proporzionale, che in sei di essi è imposto dalla Costituzione. • I correttivi adottati in alcuni (soglia di sbarramento e ridotta dimensione dei collegi) non sono in grado di garantire con certezza che un partito ottenga la maggioranza assoluta dei seggi. E nell’unico Paese, la Grecia, che prevede un premio di maggioranza al primo partito, questo è costituito da un numero fisso di deputati (50 su 300) che nelle tornate elettorali degli ultimi anni non gli ha mai consentito di raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi. • L’unico Paese monocamerale che adotta un sistema misto a prevalenza maggioritaria con meccanismi che possono dare un maggioranza abnorme al primo partito è l’Ungheria, che non è certamente oggi un modello da imitare. • Fra i tredici Paesi bicamerali, ben dieci hanno un sistema elettorale proporzionale e due (Regno Unito e Francia) un sistema maggioritario a uno o due turni in collegi uninominali. • Il nostro è il solo Paese su ventotto ad avere adottato un sistema elettorale con premio di maggioranza, doppio turno di lista e attribuzione certa di una maggioranza assoluta dei seggi ad un solo partito. Il Senato negli altri paesi • In Francia è diverso anche il sistema di elezione: l'Assemblea (eletta ogni cinque anni a suffragio universale diretto) conta 577 membri. Il Senato, composto da 348 senatori, è eletto a suffragio universale indiretto e si rinnova per metà ogni tre anni: i membri scelti da un collegio di 150mila grandi elettori (il 95% dei quali sono delegati dei consigli municipali). • Quanto agli Stati regionali, vi è il caso, non certo di scarso rilievo, della Spagna, dove i quattro quinti dei senatori sono eletti dal popolo e solo il quinto restante è designato dai Parlamenti delle Comunità autonome • Tra i quindici Paesi monocamerali, quattordici adottano un sistema elettorale proporzionale, che in sei di essi è imposto dalla Costituzione. • L’unico Paese monocamerale che adotta un sistema misto a prevalenza maggioritaria con meccanismi che possono dare un maggioranza abnorme al primo partito è l’Ungheria. MONOCAMERALE O BICAMERALE Quale conclusione? 1) Di norma, i sistemi monocamerali sono di piccole dimensioni ed hanno sistemi elettorali proporzionali. 2) I paesi più grandi hanno sistemi bicamerali con elezioni maggioritarie e premio di maggioranza. 3) Questi paesi adottano sistemi elettorali con correttivi tendenti a qualificare la maggioranza permettendo coalizioni al secondo turno al quale partecipano le liste che superano una certa soglia (in Francia il 12,5%) Funzioni costituzionali • IN UNA DEMOCRAZIA LE FUNZIONI COSTITUZIONALI LE ESERCITA CHI E’ DOTATO DI LEGITTIMAZIONE POPOLARE. • Queste funzioni vengono affidate al Senato delle ‘autonomie’ con gli stessi poteri delle Camere elettive. • Il Senato così concepito è chiamato ad eleggere, con 100 rappresentanti, due giudici della Corte contro i tre della Camera che ha invece 600 rappresentanti. • Dubbio di costituzionalità riguarda quindi la forte sproporzione a svantaggio della Camera • Sindaci e consiglieri comunali esercitano part time le funzioni di senatori. • I diritti delle opposizioni vengono dal nuovo art. 64 che demanda il tutto ai regolamenti parlamentari, dove la maggioranza è chiaramente nelle mani del governo. • Molti si chiedono se un personale formato da consiglieri e sindaci saranno più o meno indipendenti rispetto a senatori eletti direttamente dai cittadini? LA RIFORMA COSTITUZIONALE SENATORI A VITA Art. 3. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione). 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati». Commento • I cinque senatori durano in carica sette anni (la stessa durata del Presidente che li ha nominati) e non più a vita. • Quali le differenze con il sistema attuale? • 1. Gli attuali senatori a vita, con una indubbia funzione culturale, esercitano le loro funzioni in un Senato avente finalità generali. • 2. Con la riforma, i senatori eletti in un Senato delle autonomie vanno a costituire, come affermano molti costituzionalisti, il ‘partitino del Presidente’. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il procedimento legislativo Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. • Art. 10. • 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. (continua) LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il procedimento legislativo …Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati». LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il procedimento legislativo • ITER DELLE LEGGI - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per le leggi che si rapportano con l'Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. • Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. • Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il procedimento legislativo • Vi sono circa 10 diversi iter legislativi a seconda della materia trattata. • Il Governo può chiedere alla Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno legge abbia priorità sull’ordine del giorno. La legge dovrà essere approvata entro 70 giorni. • Non è necessario il requisito d’urgenza richiesto per i decreti legge. • Per alcuni costituzionalisti questo iter costituisce una maggior velocità nell’approvazione delle leggi. Per altri costituisce un depotenziamento del potere legislativo. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il procedimento legislativo • L’iter di formazione delle leggi è abbastanza complicato: sono una decina le diverse modalità previste di approvazione di una legge. • Esiste il rischio di aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale. • Saranno i Presidenti di Camera e Senato a risolvere i (prevedibilmente numerosi) casi controversi, ovvero se seguire l’uno o l’altro iter di formazione. • Un emendamento alla legge ha introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.. IL GIUDIZIO PREVENTIVO • Il Presidente attuale della Corte: «Il giudizio preventivo affida alla Corte costituzionale un compito che non le spetta perché la Corte giudica sulle leggi approvate e sarebbe una sorta di consulenza preventiva». • «Ci sono buone ragioni sia sul piano giuridico che su quello politico che sconsigliano di procedere sulla strada della trasformazione della Corte in un organo di consulenza del parlamento in materia elettorale. Le parole del suo presidente vanno intese come espressione della volontà di tenere la Corte distante, per quanto possibile, sia dalla fase di produzione legislativa di competenza specifica del parlamento, sia dalle polemiche strumentali e di parte in cui si troverebbe inevitabilmente coinvolta nel caso di giudizio preventivo. La Consulta non ha dunque bisogno di quella norma che introduce il controllo preventivo alterando il suo compito, in primo luogo per non interferire con il processo legislativo parlamentare, ma anche perché un controllo a posteriori una volta ponderati gli effetti della legge resta sempre possibile.» Il Sole24ore 22-3-2015 LA RIFORMA COSTITUZIONALE i diritti delle opposizioni • Art. 6. • (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»; Il procedimento legislativo Riassunto • Modifica del meccanismo di approvazione delle leggi • Con la riforma in discussione viene attribuito al Governo il potere di imporre alla Camera dei Deputati tempi certi per l’approvazione di leggi che insindacabilmente ritiene importanti. • Il Governo diviene il ‘dominus’ dell’Agenda dei lavori parlamentari, senza il limite dei requisiti di "necessità e urgenza" chiesti per i decreti legge. • Viene inserito in Costituzione l’istituto della cosiddetta “tagliola”(o ghigliottina) che pone fine al dibattito. Permette infatti al governo di imporre la chiusura del dibattito e delle proposte di emendamento entro il termine di 70 giorni, per passare subito al voto finale sul testo proposto. • Oltre questi limiti, il deputato non può discutere, né proporre modifiche. • Secondo il parere della maggioranza dei costituzionalisti, l'esecutivo acquisisce in tal modo uno strumento di ingerenza nel potere legislativo che viola il principio di separazione dei poteri. • Secondo altri snellisce l’iter legislativo. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Istituti di democrazia diretta • Art. 11. (Iniziativa legislativa). ... b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione». LA RIFORMA COSTITUZIONALE Istituti di democrazia diretta • In caso di sottoscrizione di un referendum con 500.000 firme, il quorum sarà pari alla metà più uno degli elettori. • In caso di sottoscrizione da parte di 800.000 firme, è sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all’ultima elezione della Camera dei deputati. GLI ORGANI DI GARANZIA Il Presidente della Repubblica • Art. 83 «1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. 3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». • (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica). • 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell‘Assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti». GLI ORGANI DI GARANZIA Elezione Giudici Corte Costituzionale • Art. 37. • (Elezione dei giudici della Corte costituzionale). All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica». Il dubbio riguarda la pluralità dei membri. Con la maggioranza assoluta il partito di governo nomina il Presidente della Repubblica e, indirettamente, 1/3 terzo dei giudici costituzionali. Un altro terzo è nominato direttamente da Camera e Senato. In totale la maggioranza di governo può nominare i 2/3 della Corte. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Le Provincie sono soppresse • Art. 29. • (Abolizione delle Province). • 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse. LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il CNEL viene soppresso • Art. 28. • (Soppressione del CNEL). • 1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato. Commento sulla fiducia imposta • Questa riforma è stata proposta dal governo con l’imposizione di più ‘fiducie’ sul testo in discussione. • La questione della fiducia è stata oggetto di polemiche in quanto, in questo caso, non si tratta di una legge qualsiasi ma di una profonda revisione della costituzione. • Ci si domanda quindi se è legittimo imporre la fiducia a fronte di una riforma che interroga la coscienza del singolo parlamentare e modifica sostanzialmente la natura della nostra democrazia. • Scriveva infatti Piero Calamandrei nel 1947: «Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana» Commento su legittimità della riforma • Un’altra questione riguarda la legittimità di questo Parlamento nell’affrontare una riforma costituzionale. • Occorre ricordare infatti che la sentenza con la quale l’Alta Corte ha definito incostituzionale la legge elettorale ‘porcellum’ con la quale questo Parlamento è stato eletto, ha altresì definito come giuridicamente legittima l’attuale Assemblea. • Al di là della legittimazione giuridica, la domanda che molti costituzionalisti si sono posti è se l’attuale Parlamento abbia anche una ‘legittimità’ politica a decidere una riforma così sostanziale della nostra Costituzione. • Non ci si deve infatti dimenticare che all’indomani delle elezioni politiche del 2013, l’intenzione delle forze politiche fosse quella di eleggere un governo con una durata limitata nel tempo e in grado di emanare in tempi rapidi alcuni provvedimenti essenziali per ritornare subito dopo al voto. • Ma da un Parlamento ‘a tempo’ si è passati ad un Parlamento che ha come obiettivo la durata in carica di cinque anni. • Rimane quindi la domanda iniziale sulla legittimità ‘politica’ di affrontare un tema fondamentale come una riforma della nostra Carta. Commento sulla composizione del Senato • Si è osservato come l’eccessiva differenza numerica dei seggi che compongono la Camera e il Senato (630 contro 100) è tale da rendere irrilevante la presenza dei senatori nelle riunioni del Parlamento in seduta comune quando si tratti di eleggere il Presidente della Repubblica e i componenti del CSM. • Non si sono ridotti i componenti di entrambe le Camere – come si era da più parti suggerito facendo scendere la Camera a 400/500 componenti e il Senato a 200. • Si è preferito ridurre esclusivamente il numero dei senatori i cui 100 componenti, continueranno a svolgere part-time la funzione di consigliere regionale o di sindaco • Ovvia appare quindi la domanda su come potranno svolgere contemporaneamente e bene sia la funzione di consigliere regionale (o di sindaco), sia quella di senatore. Commento sulla forma di governo • Quanto invece alla forma di governo, la titolarità del rapporto fiduciario col Governo è attribuita alla sola Camera dei deputati. • Elegge, praticamente da sola, nel Parlamento in seduta comune, sia il Presidente della Repubblica, sia un terzo dei componenti del CSM, rendendo quindi irrilevante il voto dei 100 senatori (mentre, altrettanto irrazionalmente, elegge solo tre giudici costituzionali). • Come è ammesso dagli stessi sostenitori della riforma, il combinato della riforma Renzi-Boschi e dell’Italicum determina il «rafforzamento della collocazione del Presidente del Consiglio nel circuito istituzionale. E ciò per due ragioni: 1. In primo luogo, grazie all’indiscussa primazia che viene riconosciuta al Governo nel procedimento legislativo, essendogli tra l’altro concesso di richiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni, che «un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva della Camera entro settanta giorni dalla deliberazione». 2. In secondo luogo, grazie al cumulo, nella stessa persona, delle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di Segretario nazionale del partito di maggioranza, il che consente al Premier di influire sulle organizzazioni periferiche di partito e quindi sui consigli regionali e, transitivamente, sulle decisioni del Senato. COS’E’ UNA COSTITUZIONE 1. LE COSTITUZONI NASCONO E SI SVILUPPANO ATTORNO AD UN’IDEA DI LIBERTA’ ED EGUAGLIANZA. 2. IL POTERE, QUALUNQUE ESSO SIA, TENDE A RAFFORZARSI ED A PERPETUARSI 3. LE COSTITUZIONI, STORICAMENTE E PER NATURA, TENDONO A LIMITARE LA FORZA E IL POTERE DI CHI GOVERNA 4. LE COSTITUZIONI HANNO LO SCOPO DI DIFENDERE LA SOVRANITA’ POPOLARE DA QUALSIASI TENTAZIONE AUTORITARIA 5. ESSE HANNO, COME PRINCIPI FONDANTI, LA DIVISIONE E L’EQUILIBRIO DEI POTERI DELLO STATO SI’ O NO AL REFERENDUM Alla luce della legge elettorale e della conseguente riforma costituzionale sarà opportuno chiedersi: • è rispettato in modo ‘ragionevole’ il principio ‘una testa, un voto’? • pone problemi il premio di maggioranza (55%) assegnato indipendentemente dalla percentuale raggiunta al primo turno? • pone problemi il capolista bloccato nell’esercizio del voto? • vietando le coalizioni, è accettabile che un solo partito prenda tutto? • è rispettato il principio dell’equilibrio tra potere legislativo (Governo) ed esecutivo (Parlamento)? • è più semplice o più complicata la formazione della legge? • il ruolo del Parlamento ne esce rafforzato o diminuito? • Il nuovo sistema è bicamerale, unicamerale o ‘ibrido’? • è corretta la designazione del Presidente della Repubblica? • in mancanza di un’apposita legge elettorale come saranno eletti i senatori? • gli organi di garanzia (che per definizione devono essere ‘super partes’) sono salvaguardati? • sono garantiti i diritti delle minoranze? • è corretto legare l’approvazione della riforma alla vita del governo?