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Risparmio energetico: documentazione da conservare e da

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Risparmio energetico: documentazione da conservare e da
Risparmio energetico: documentazione da conservare e da trasmettere
Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal
beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:
l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio
I'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le
informazioni richieste. In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009,
l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal
direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è
sufficiente l'attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel
caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da
una certificazione dei produttori;
l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati
relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Se, nel Comune dove ha sede
l'edificio soggetto ad intervento, sono in vigore procedure e metodologie per la
produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla
Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data
de11'8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da
dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica
come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. In ogni caso la compilazione
del modulo online per 1'Enea ricalca il modello dell'attestato di qualificazione
energetica di cui al "decreto edifici".
Per le spese effettuate dal lo gennaio 2008 relative alla sostituzione di finestre in
singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più
presentare l'attestato di certificazione/qualificazione energetica. Tale attestazione non è
più richiesta neanche per gli interventi realizzati dal 15 agosto 2009 di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
m la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema
riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o
l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato
F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono
stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è
conseguito, nonché il relativo costo.
L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda
informativa (ad eccezione dell'allegato F) devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla
progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti,
geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
Ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% in relazione a spese sostenute per
interventi di risparmio energetico che si concluderanno nel triennio 2008-2010 (compresi
quelli iniziati nel 2007), è necessario, inoltre, inviare all’Enea, entro novanta giorni dal
termine dei lavori i seguenti documenti:
copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (ad eccezione degli
interventi di sostituzione finestre e di sostituzione impianti di climatizzazione
invernale);
la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La trasmissione deve avvenire sempre in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it,
ottenendo ricevuta informatica ad eccezione del caso in cui la complessità dei lavori
eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. In tal
caso si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,
comunque entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori.
La risoluzione 244E dell' l l settembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la
decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" dei
lavori, a nulla rilevano il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Con la
circolare n.211E del 23 aprile 2010, al quesito 3.1, è stato altresì precisato che il
contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa dal
soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa) se in
considerazione del tipo di intervento non è richiesto il collaudo. Pertanto, in possesso di
uno di questi documenti, nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per
usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possono riportare tutte le spese, sia già sostenute
che da sostenersi.
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati deve contenere oltre ai dati
identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati
eseguiti, della tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è
conseguito, anche il relativo costo specificando l'importo per le spese professionali e
quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21E del 23/04/2010 il contribuente può
correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio.
In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova
comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più
precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche
l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di
intervento.
La comunicazione che rettifica quella precedentemente inviata dovrà, comunque, essere
trasmessa, esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da
poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la
dichiarazione si riferisce.
Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia
stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura
o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi
casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri
di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in
cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44lE del 27/05/2010, ha dettato le istruzioni
su come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda
originaria inviata all’ENEA in attesa che venga implementata la procedura informatica che
consente di effettuare l'invio telematico della scheda rettificativa.
Per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova
procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le
spese che non risultano dalla scheda originaria purché provvedano all'invio telematico
della scheda rettificativa entro novanta giorni dalla data di attivazione della procedura
informatica da parte dell’Enea.
Se il contribuente non provvede, nei novanta giorni successivi alla attivazione della
procedura informatica, all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di
detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita.
La stessa risoluzione ha previsto che anche i contribuenti che utilizzano il Modello di
dichiarazione 730/2010 possono ottenere la detrazione di queste somme presentando ai
soggetti che prestano l'assistenza fiscale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale devono essere evidenziati i dati della
scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati.
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