Risparmio energetico: documentazione da conservare e da
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Risparmio energetico: documentazione da conservare e da
Risparmio energetico: documentazione da conservare e da trasmettere Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti: l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio I'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori; l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Se, nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento, sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data de11'8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. In ogni caso la compilazione del modulo online per 1'Enea ricalca il modello dell'attestato di qualificazione energetica di cui al "decreto edifici". Per le spese effettuate dal lo gennaio 2008 relative alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione/qualificazione energetica. Tale attestazione non è più richiesta neanche per gli interventi realizzati dal 15 agosto 2009 di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione; m la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa (ad eccezione dell'allegato F) devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. Ai fini del riconoscimento della detrazione del 55% in relazione a spese sostenute per interventi di risparmio energetico che si concluderanno nel triennio 2008-2010 (compresi quelli iniziati nel 2007), è necessario, inoltre, inviare all’Enea, entro novanta giorni dal termine dei lavori i seguenti documenti: copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (ad eccezione degli interventi di sostituzione finestre e di sostituzione impianti di climatizzazione invernale); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire sempre in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica ad eccezione del caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA. In tal caso si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, comunque entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori. La risoluzione 244E dell' l l settembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" dei lavori, a nulla rilevano il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Con la circolare n.211E del 23 aprile 2010, al quesito 3.1, è stato altresì precisato che il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa) se in considerazione del tipo di intervento non è richiesto il collaudo. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possono riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati deve contenere oltre ai dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, della tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, anche il relativo costo specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21E del 23/04/2010 il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione potrà avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione che rettifica quella precedentemente inviata dovrà, comunque, essere trasmessa, esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce. Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 44lE del 27/05/2010, ha dettato le istruzioni su come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria inviata all’ENEA in attesa che venga implementata la procedura informatica che consente di effettuare l'invio telematico della scheda rettificativa. Per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria purché provvedano all'invio telematico della scheda rettificativa entro novanta giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea. Se il contribuente non provvede, nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica, all'invio telematico della scheda rettificativa all'ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita. La stessa risoluzione ha previsto che anche i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010 possono ottenere la detrazione di queste somme presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale devono essere evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati.