Presentazione centri commerciali - Ordine degli Ingegneri della
by user
Comments
Transcript
Presentazione centri commerciali - Ordine degli Ingegneri della
Centri commerciali e locali di vendita Ing. Stefano Perri Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta [email protected] Gli esercizi commerciali sono luoghi frequentati quotidianamente da migliaia di persone. L’unico riferimento normativo in materia di prevenzione incendi è stato per oltre 40 anni la circolare n. 75 del 1967. Alcune statistiche Alcune statistiche Alcune statistiche Nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 N. Descrizione 69 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. CAT. A fino a 600 m2 CAT. B oltre 600 e fino a 1.500 m2 CAT. C oltre 1.500 m2 Come si calcolano i m2? DEPOSITO 250 m2 DEPOSITO 250 m2 EI 60 Non si sommano le superfici se i locali sono funzionalmente e strutturalmente separate. Spazio vendita 300 m2 Si somma SOGGETTO Spazio vendita 300 m2 NON Si somma NON SOGGETTO Come si calcolano i m2? Non si sommano le superfici se i locali sono funzionalmente e strutturalmente separate. 80 m2 80 m2 Negozi 250 m2 50 m2 100 m2 50 m2 Negozi 300 m2 80 m2 80 m2 Si somma SOGGETTO NON Si somma NON SOGGETTO Decreto del Ministero dell’interno 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400mq (pubblicato nella G.U. n° 187 del 12/08/2010) Art.1 Campo di applicazione Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq. Art.2 «Obiettivi» 1. minimizzare le cause di incendio; 2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; 4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Art.4 «applicazione delle disposizioni tecniche» Art.4 «applicazione delle disposizioni tecniche» • Attività soggette a ristrutturazioni comportanti modifica di: – impianti o attrezzature di protezione attiva – sistema di vie di uscita – aumenti di volume: < 50% solo alle parti oggetto di modifica > 50% solo alle parti oggetto di modifica e totalmente agli impianti di protezione attiva Art.6 «Centri Commerciali» Per i centri commerciali nei quali coesistono più esercizi commerciali, il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali. Art.7 «Disposizioni Finali» Per le attività esistenti resta ferma la possibilità di avvalersi, su base volontaria, della presente regola tecnica. • Circ. n. 75/1967 «Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.», • Let. Circ. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio1975,«Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967», «Regola tecnica» 1. Generalità 2. Ubicazione 3. Caratteristiche costruttive (resistenza, reazione) 4. Misure dimensionamento vie d’esodo 5. Aree ed impianti a rischio specifico 6. Impianti elettrici 7. Mezzi ed impianti estinzione incendi 8. Impianti rilevazione, segnalazione e allarme 9. Segnaletica di sicurezza 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio DEFINIZIONI 1.1. termini, definizioni e tolleranze dimensionali (D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) a) Corridoio cieco b) Percorsi alternativi c) Scala di sicurezza esterna d) Mall DEFINIZIONI SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i seguenti criteri: • i materiali devono essere incombustibili; • la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. • In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. 2.5 m DEFINIZIONI MALL: galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio. DEFINIZIONI e) Piano di riferimento f) Edificio di tipo isolato g) Edificio di tipo misto h) Altezza i) Attività di vendita monopiano «art. 2 UBICAZIONE» 2.1 – Generalità Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. POSSONO ESSERE UBICATE: • in edifici isolati • in edifici misti; «art. 2.1 – Generalità» In edifici di tipo misto se presenti attività soggette a P.I. queste devono essere limitate a: 43.(34) Depositi carta cartone, biblioteche, ecc. Limitatamente archivi 64. (49) Gruppi produzione e.e. 83. (65) locali di spettacolo 84. (66) Alberghi 87. (69) Locali vendita 89. (71) Uffici 90. (72) Edifici pregevoli per arte o storia 91. (74) Impianti per la produzione del calore 92. (75) Autorimesse 94. (77) Edifici civile abitazione con altezza antincendio >24m 95. Attività non presente nell’elenco introdotto dal DPR151/2011 (DM 15/09/2005) «art. 2.2 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI» non serve impianto spegnimento automatico se: Intera attività < 1000m2 Area interrata < 400m2 Carico incendio specifico < 300MJ/m2 «art. 2.3 COMUNICAZIONI SEPARAZIONI» comunicazioni con attività non pertinenti NO (Ad esclusione delle attività commerciali ubicate nell’ambito degli scali aeroportuali ferroviari, marittimi, ecc.) comunicazioni con attività pertinenti non soggette PI SI comunicazioni con attività pertinenti soggette ammesse nel rispetto delle regole tecniche vigenti «art. 2.4 ACCESSO ALL’AREA» • • • • • larghezza: 3,50 m altezza libera: 4,00 m raggio di volta: 13,00 m pendenza: <= 10% resistenza al carico: > 20 t (8 ant. - 12 post; passo 4,00 m) Con S<1000 mq e h<15 m non sono richiesti i requisiti di accesso ATTENZIONE: l’utilizzo delle aree esterne di pertinenza dell’attività, ai fini del parcheggio degli autoveicoli NON DEVE pregiudicare l’accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e costituire ostacolo per il deflusso del pubblico. «art.3,1 RESISTENZA AL FUOCO» «art.3,1 RESISTENZA AL FUOCO» Alcune eccezioni EDIFICI esistenti < 1000mq h < 15m c.i.s. < 300MJ/m2 R – REI 30 EDIFICI esistenti ISOLATI < 1000mq h < 15m c.i.s.< 300MJ/m2 R – REI da c.i.s In conformità D.M.I 09/03/2007 EDIFICI monopiano ISOLATI c.i.s. < 100MJ/m2 R – REI 15 «art. 3.1 RESISTENZA AL FUOCO» COPERTURE • come strutture se utilizzate anche per vie d’esodo d’emergenza • come da c.i.s. se in edifici isolati e non utilizzate come vie d’esodo e con carico permanente < 100Kg/mq CANALIZZAZIONI CONTROLLO FUMI • con resistenza come strutture se attraversano compartimenti non serviti, altrimenti devono essere incombustibili Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27 ottobre 2004 LE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO Un breve richiamo… CLASSI ITALIANE CLASSI EUROPEE PEGGIORAMENTO 0, 1, 2, 3, 4, 5 1 IM, 2 IM, 3 IM PEGGIORAMENTO A1, A2, B, C, D, E, F fl, l, ca s1, s2, s3 d0, d1, d2 Principali disposizioni reazione al fuoco 1. DM 26/6/1984 2. DM 14 gennaio 1985 3. DM 3/9/2001 4. DM 5 agosto 1991 5. DM 6 marzo 1992 6. DM 31/03/2003 7. DM 10 marzo 2005 8. DM 15 marzo 2005 9. CIRC. MIN. INTERNO n. 9 Prot. P525/4122 del 18 Aprile 2005 10. CIRC. MIN. INTERNO N. 10 DEL 21 APRILE 2005 11. DM 16 febbraio 2009 “EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED EUROPEE PRODOTTI INCOMBUSTIBILI Classe italiana Classe europea Note A1 A parete e a soffitto A1Fl A pavimento A1L Isolamento di installazioni tecniche a sviluppo lineare 0 “EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED EUROPEE PRODOTTI INSTALLATI LUNGO LE VIE DI ESODO Classe italiana 1 Classe europea Note A2FL-s1 BFL-s1; CFL-s1 A pavimento A2-s1-d0 A2-s2-d0 A2-s1-d1 B-s1-d0 B-s2-d0 B-s1-d1 A parete A2-s1-d0 A2-s2-d0 B-s1-d0 B-s2-d0 A soffitto “EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED EUROPEE PRODOTTI NON CLASSIFICATI Classe italiana Classe europea Note F A parete e a soffitto FFl A pavimento FL Isolamento di installazioni tecniche a sviluppo lineare N.C. «art.3.2 REAZIONE AL FUOCO» Prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo devono essere installati seguendo le seguenti limitazioni: - ATRI E PASSAGGI pavimenti, pareti soffitti: max 50% a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1) a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0). Restanti parti A1 ALTRI AMBIENTI ACCESSIBILI PUBBLICO pavimentazioni (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1), (CFLs2), (DFL-s1) controsoffitti (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0). Prodotti isolanti in tutti gli altri ambienti no vie di esodo, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) (A2s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a soffitto. «art.3.2 REAZIONE AL FUOCO» • Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1) • I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. «art.3.3 COMPARTIMENTAZIONE» Gli elementi di separazione dei compartimenti: REI come strutture Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere realizzate in materiali di classe (A1). «art.3.4 SCALE» • caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con strutture • rampe rettilinee, con non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. • I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura comandato sia da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in posizione segnalata. «art.3.4 SCALE» Rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo ogni 15 gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. chiarimento: la misura della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa 30 40 «art.4.1 Densità di affollamento» 1) Al dettaglio: A) settore alimentare o misto: - 0,4 persone/mq fino a 2500 mq - 0,2 persone /mq superiore a 2500 mq; B) settore non alimentare 0,2: persone/mq C) uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 2) All’ingrosso: A) vendita 0,1 persone/mq; B) uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%. 3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie fino a 1000 mq: 0,1persone/mq. «art.4.2 Capacità di deflusso» • a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra 1 m rispetto al piano di riferimento; • b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra 7,5 m rispetto al piano di riferimento; • c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento. «art.4.3 percorsi di ESODO» • 50 metri fino a luogo sicuro, rispetto ai 30 m della circolare, elevabili a 60 con impianto evacuazione fumo o impianto estrazione aria • 30 metri, elevabili a 40 come sopra, per raggiungere scala protetta • se presente la mall, i percorsi si allungano di 40 m. 4.4 Sistemi di vie di esodo I compartimenti devono essere ognuno provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d’uscita, che adduca verso un luogo sicuro 4.5 Caratteristiche delle vie di esodo – L’altezza delle vie di esodo min 2 m; – I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici sdrucciolevoli; – La larghezza minima delle vie di esodo deve essere multipla del modulo e non inferiore a due moduli (1,2 m); – fino a 1000 mq è ammesso < 1,2 - min 0,9 m; – fino a 2.500 mq max 50% delle uscite < a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un modulo • 4.6 Larghezza totale uscite – massimo affollamento previsto/la capacità di deflusso del piano; – se più di due piani fuori terra, bisogna sommare la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento; – a servizio del piano di riferimento deve essere determinata sulla base del massimo affollamento previsto a tale livello e comunque non inferiore alla larghezza complessiva delle vie di esodo verticali provenienti dagli altri piani. • 4.7 Sistemi di apertura delle porte e infissi Porte d’ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, se predisposte anche per l’apertura a spinta verso l’esterno e se restano aperte in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura. «art.4.8 numero di USCITE» N°min 2 per piano o compartimento frequentato in punti contrapposti; In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi da 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello delle uscite di sicurezza davanti alla barriera casse. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi: - da 1 a 5 casse: almeno 1 ad una delle estremità; - da 6 a 10 casse: almeno 2 posti alle due estremità; - più di 10 casse: almeno 2 passaggi posti alle due estremità più passaggi intermedi 1 ogni 10 casse. Negozi specialistici un’unica uscita 1,2 m se max 600 mq, carico di incendio max 200 MJ/mq e percorso di esodo max 30 m. «art.4.9 Sistema Controllo Fumi.» TRE POSSIBILITA’ • Aerazione naturale 1/40 sup in pianta • Sistema evacuazione fumo (EFC) • Sistema controllo fumi meccanico con estrattori e ventilatori per immissione aria, con funzionamento ad alte temperature «art.5 Aree ed impianti a rischio specifico.» • 5.3 Spazi per depositi – Depositi di liquidi combustibili, infiammabili nelle confezioni originali e max 600 kg – Depositi g.p.l. portatili del tipo «da campeggio» max 75 kg – Merci: fino a 200 m2 non compartimentati – Merci: fino a 500 m2 porte EI60 – Merci: fino a 1000 m2 disimpegno EI60 – Merci: sup. a 1000 m2 filtro EI60 – Depositi >200 m2 naspi/idranti – Depositi >1000 m2 o c.i.s. > 600 MJ/m2 imp. spegnimento automatico. 6.3 Impianti elettrici di sicurezza • I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza – (autonomia): a) illuminazione di sicurezza – 90 minuti; b) allarme - 60 minuti; c) rivelazione - 60 minuti; d) impianto di diffusione sonora - 60 minuti; e) sistema di controllo fumi - 60 minuti; «art.7 mezzi ed impianti di estinzione» Estintori • • • • • Distanza da percorrere per l’utilizzo < 30 m Almeno 1 ogni 150 m2 Almeno 2 per piano o compartimento Carica min 6 kg e Capacità estinguente min 30A - 144 B C «art.7 mezzi ed impianti di estinzione» Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito: - superficie di vendita fino a 2.500 mq = livello 1 - superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 mq = livello 2 - superficie di vendita superiore a 15.000 mq = livello 3 Livello 1: 2 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4 naspi con portata ≥ 35 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar. - Durata dell'alimentazione ≥ 30 minuti. Livello 2: 3 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4 naspi con portata ≥ 60 l/min cadauno e pressione residua ≥ 3 bar. - Durata dell'alimentazione ≥ 60 minuti. Livello 3: 4 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 6 naspi con portata ≥ 60 l/min cadauno e pressione residua ≥ 3 bar. - Durata dell'alimentazione ≥ 120 minuti. «art.7 mezzi ed impianti di estinzione» • Sono ammessi naspi per tutte le superfici • Fino a 600 mq e q<100 MJ/mq NO impianti naspi e idranti • Per attività con superficie di vendita >5000 mq, protezione esterna UNI 70 (UNI 10779. L’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.) • Per attività con superficie di vendita > 5000 mq o c.i.s> 600 MJ/mq, l’intera attività deve essere protetta da impianto di spegnimento automatico (H2O nelle aree accessibili al pubblico) . L’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.) «art.8 IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME » • tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, • L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale • La segnalazione di allarme deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. • L'impianto di rivelazione deve comandare: • La chiusura delle porte tagliafuoco • chiusura delle serrande tagliafuoco • eventuale trasmissione a distanza NO 115 • attivazione del sistema di controllo fumi «art.8.3 SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA » • Tutte le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza e evacuazione. • Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere regolamentate nel piano di emergenza. «art.9 SEGNALETICA di sicurezza» Segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi: - le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo; - l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; - i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; - il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio; - i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica; - i pulsanti di allarme. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da segnaletica di tipo luminoso. «art.10 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO» • Organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi del DM 10 marzo 1998 e per i centri commerciali deve essere di tipo unitaria. • Apposito locale o punto di gestione delle emergenze commisurato alla complessità della attività commerciale. • Planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.