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Presentazione centri commerciali - Ordine degli Ingegneri della

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Presentazione centri commerciali - Ordine degli Ingegneri della
Centri commerciali e locali
di vendita
Ing. Stefano Perri
Funzionario Comando Regionale Vigili del Fuoco Aosta
[email protected]
Gli esercizi commerciali sono luoghi
frequentati quotidianamente da migliaia di
persone.
L’unico riferimento normativo in materia di
prevenzione incendi è stato per oltre 40
anni la circolare n. 75 del 1967.
Alcune statistiche
Alcune statistiche
Alcune statistiche
Nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
N.
Descrizione
69
Locali adibiti ad esposizione
e/o vendita all'ingrosso o al
dettaglio, fiere e quartieri
fieristici, con superficie lorda
superiore a 400 m2
comprensiva dei servizi e
depositi.
Sono escluse le
manifestazioni
temporanee, di qualsiasi
genere, che si effettuano
in locali o luoghi aperti al
pubblico.
CAT. A
fino a 600 m2
CAT. B
oltre 600
e fino a
1.500 m2
CAT. C
oltre 1.500 m2
Come si calcolano i m2?
DEPOSITO 250 m2
DEPOSITO 250 m2
EI 60
Non si
sommano le
superfici se i
locali sono
funzionalmente
e
strutturalmente
separate.
Spazio vendita 300 m2
Si somma
SOGGETTO
Spazio vendita 300 m2
NON Si somma
NON SOGGETTO
Come si calcolano i m2?
Non si
sommano le
superfici se i
locali sono
funzionalmente
e
strutturalmente
separate.
80 m2
80 m2
Negozi 250 m2
50 m2
100 m2
50 m2
Negozi 300 m2
80 m2
80 m2
Si somma
SOGGETTO
NON Si somma
NON SOGGETTO
Decreto del Ministero
dell’interno 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed
esercizio delle attività commerciali
con superficie superiore a 400mq
(pubblicato nella G.U. n° 187 del 12/08/2010)
Art.1 Campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio,
compresi i centri commerciali, aventi superficie
lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché
degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Art.2 «Obiettivi»
1. minimizzare le cause di incendio;
2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali;
4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali
contigui;
5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare
in condizioni di sicurezza.
Art.4 «applicazione delle disposizioni tecniche»
Art.4 «applicazione delle disposizioni tecniche»
• Attività soggette a ristrutturazioni comportanti
modifica di:
– impianti o attrezzature di protezione attiva
– sistema di vie di uscita
– aumenti di volume:
< 50%
solo alle parti
oggetto di
modifica
> 50%
solo alle parti oggetto di
modifica e totalmente agli
impianti di protezione attiva
Art.6 «Centri Commerciali»
Per i centri commerciali nei quali
coesistono più esercizi commerciali, il
certificato
di
prevenzione
incendi
ricomprende anche le parti comuni a
servizio degli stessi esercizi commerciali.
Art.7 «Disposizioni Finali»
Per le attività esistenti
resta ferma la possibilità di avvalersi, su base
volontaria, della presente regola tecnica.
• Circ. n. 75/1967 «Criteri di prevenzione incendi per grandi
magazzini, empori, ecc.»,
• Let. Circ. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio1975,«Parziali
modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967»,
«Regola tecnica»
1. Generalità
2. Ubicazione
3. Caratteristiche costruttive (resistenza, reazione)
4. Misure dimensionamento vie d’esodo
5. Aree ed impianti a rischio specifico
6. Impianti elettrici
7. Mezzi ed impianti estinzione incendi
8. Impianti rilevazione, segnalazione e allarme
9. Segnaletica di sicurezza
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
DEFINIZIONI
1.1. termini, definizioni e tolleranze dimensionali
(D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983)
a) Corridoio cieco
b) Percorsi alternativi
c) Scala di sicurezza esterna
d) Mall
DEFINIZIONI
SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala totalmente esterna, rispetto al
fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata
secondo i seguenti criteri:
• i materiali devono essere incombustibili;
• la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli
eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla
proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.
• In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti
dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette
con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco
pari a quanto sopra indicato.
2.5 m
DEFINIZIONI
MALL: galleria interna, coperta, realizzata anche su
più piani, su cui si affacciano varie attività
commerciali e\o di servizio.
DEFINIZIONI
e) Piano di riferimento
f) Edificio di tipo isolato
g) Edificio di tipo misto
h) Altezza
i) Attività di vendita monopiano
«art. 2 UBICAZIONE»
2.1 – Generalità
Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto
delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni
vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione
od incendio.
POSSONO ESSERE UBICATE:
• in edifici isolati
• in edifici misti;
«art. 2.1 – Generalità»
In edifici di tipo misto se presenti attività soggette a P.I. queste devono
essere limitate a:
43.(34) Depositi carta cartone, biblioteche, ecc. Limitatamente archivi
64. (49) Gruppi produzione e.e.
83. (65) locali di spettacolo
84. (66) Alberghi
87. (69) Locali vendita
89. (71) Uffici
90. (72) Edifici pregevoli per arte o storia
91. (74) Impianti per la produzione del calore
92. (75) Autorimesse
94. (77) Edifici civile abitazione con altezza antincendio >24m
95. Attività non presente nell’elenco introdotto dal DPR151/2011 (DM 15/09/2005)
«art. 2.2 UBICAZIONE AI PIANI INTERRATI»
non serve impianto spegnimento automatico se:
Intera attività < 1000m2
Area interrata < 400m2
Carico incendio specifico < 300MJ/m2
«art. 2.3 COMUNICAZIONI SEPARAZIONI»
comunicazioni con attività non pertinenti
NO
(Ad esclusione delle attività commerciali ubicate
nell’ambito degli scali aeroportuali ferroviari,
marittimi, ecc.)
comunicazioni con attività pertinenti non
soggette PI
SI
comunicazioni con attività pertinenti
soggette ammesse nel rispetto delle regole
tecniche vigenti
«art. 2.4 ACCESSO ALL’AREA»
•
•
•
•
•
larghezza: 3,50 m
altezza libera: 4,00 m
raggio di volta: 13,00 m
pendenza: <= 10%
resistenza al carico: > 20 t
(8 ant. - 12 post; passo 4,00 m)
Con S<1000 mq e h<15 m
non sono richiesti i requisiti di accesso
ATTENZIONE: l’utilizzo delle aree esterne di
pertinenza dell’attività, ai fini del parcheggio degli
autoveicoli NON DEVE pregiudicare l’accesso e la
manovra dei mezzi di soccorso e costituire ostacolo
per il deflusso del pubblico.
«art.3,1 RESISTENZA AL FUOCO»
«art.3,1 RESISTENZA AL FUOCO»
Alcune eccezioni
EDIFICI esistenti
< 1000mq h < 15m c.i.s. < 300MJ/m2 R – REI 30
EDIFICI esistenti
ISOLATI
< 1000mq h < 15m c.i.s.< 300MJ/m2 R – REI da c.i.s
In conformità D.M.I 09/03/2007
EDIFICI monopiano
ISOLATI
c.i.s. < 100MJ/m2 R – REI 15
«art. 3.1 RESISTENZA AL FUOCO»
COPERTURE
• come strutture se utilizzate anche per vie d’esodo
d’emergenza
• come da c.i.s. se in edifici isolati e non utilizzate come
vie d’esodo e con carico permanente < 100Kg/mq
CANALIZZAZIONI CONTROLLO FUMI
• con resistenza come strutture se attraversano
compartimenti non serviti, altrimenti devono essere
incombustibili
Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27 ottobre 2004
LE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
Un breve richiamo…
CLASSI ITALIANE
CLASSI EUROPEE
PEGGIORAMENTO
0, 1, 2, 3, 4, 5
1 IM, 2 IM, 3 IM
PEGGIORAMENTO
A1, A2, B, C, D, E, F
fl, l, ca
s1, s2, s3
d0, d1, d2
Principali disposizioni reazione al fuoco
1. DM 26/6/1984
2. DM 14 gennaio 1985
3. DM 3/9/2001
4. DM 5 agosto 1991
5. DM 6 marzo 1992
6. DM 31/03/2003
7. DM 10 marzo 2005
8. DM 15 marzo 2005
9. CIRC. MIN. INTERNO n. 9 Prot. P525/4122 del 18 Aprile 2005
10. CIRC. MIN. INTERNO N. 10 DEL 21 APRILE 2005
11. DM 16 febbraio 2009
“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED
EUROPEE
PRODOTTI INCOMBUSTIBILI
Classe italiana
Classe europea
Note
A1
A parete e a soffitto
A1Fl
A pavimento
A1L
Isolamento di
installazioni tecniche a
sviluppo lineare
0
“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED
EUROPEE
PRODOTTI INSTALLATI LUNGO LE VIE DI ESODO
Classe italiana
1
Classe europea
Note
A2FL-s1
BFL-s1; CFL-s1
A pavimento
A2-s1-d0
A2-s2-d0
A2-s1-d1
B-s1-d0
B-s2-d0
B-s1-d1
A parete
A2-s1-d0
A2-s2-d0
B-s1-d0
B-s2-d0
A soffitto
“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED
EUROPEE
PRODOTTI NON CLASSIFICATI
Classe italiana
Classe europea
Note
F
A parete e a
soffitto
FFl
A pavimento
FL
Isolamento di
installazioni
tecniche a
sviluppo lineare
N.C.
«art.3.2 REAZIONE AL FUOCO»
Prodotti da costruzione rispondenti al sistema di
classificazione europeo devono essere installati seguendo
le seguenti limitazioni:
- ATRI E PASSAGGI
pavimenti, pareti soffitti: max 50%
a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)
a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0),
(B-s2,d0), (B-s1,d1)
a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).
Restanti parti A1
ALTRI AMBIENTI ACCESSIBILI PUBBLICO
pavimentazioni
(A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1), (CFLs2), (DFL-s1)
controsoffitti
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1),
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0).
Prodotti isolanti in tutti gli altri ambienti no vie di esodo,
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1),
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) (A2s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego a
soffitto.
«art.3.2 REAZIONE AL FUOCO»
• Nei centri commerciali, le pareti di separazione
tra le varie attività di vendita devono essere
realizzate in materiali di classe (A1)
• I tendaggi devono avere una classe di reazione
al fuoco non superiore a 1.
«art.3.3 COMPARTIMENTAZIONE»
Gli elementi di separazione dei compartimenti: REI come strutture Nei
centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita
devono essere realizzate in materiali di classe (A1).
«art.3.4 SCALE»
• caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con
strutture
• rampe rettilinee, con non meno di tre gradini e non più di
quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di
alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a
17 cm e non inferiore a 30 cm.
• I vani scala di tipo protetto devono essere provvisti di
aperture di aerazione in sommità di superficie non
inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura comandato sia
da rivelatori di incendio che manualmente mediante
dispositivo posto in prossimità dell’entrata alla scala, in
posizione segnalata.
«art.3.4 SCALE»
Rampe non rettilinee a condizione
che vi siano pianerottoli di riposo ogni 15 gradini
e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm
misurata a 40 cm dal montante centrale o dal
parapetto interno.
chiarimento: la misura della pedata del gradino
deve essere effettuata secondo la proiezione
verticale, considerando quindi la pedata utile in
fase di discesa
30
40
«art.4.1 Densità di affollamento»
1) Al dettaglio:
A) settore alimentare o misto:
- 0,4 persone/mq fino a 2500 mq
- 0,2 persone /mq superiore a 2500 mq;
B) settore non alimentare 0,2: persone/mq
C) uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.
2) All’ingrosso:
A) vendita 0,1 persone/mq;
B) uffici e servizi: persone dichiarate dal titolare + 20%.
3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica
(non alimentare) con superficie fino a 1000 mq: 0,1persone/mq.
«art.4.2 Capacità di deflusso»
• a) 50 per locali con pavimento a quota
compresa tra 1 m rispetto al piano di riferimento;
• b) 37,5 per locali con pavimento a quota
compresa tra 7,5 m rispetto al piano di
riferimento;
• c) 33 per locali con pavimento a quota al di
sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di
riferimento.
«art.4.3 percorsi di ESODO»
• 50 metri fino a luogo sicuro, rispetto ai 30 m della
circolare, elevabili a 60 con impianto evacuazione fumo o
impianto estrazione aria
• 30 metri, elevabili a 40 come sopra, per raggiungere
scala protetta
• se presente la mall, i percorsi si allungano di 40 m.
4.4 Sistemi di vie di esodo
I compartimenti devono essere ognuno provvisti di un
proprio sistema organizzato di vie d’uscita, che adduca
verso un luogo sicuro
4.5 Caratteristiche delle vie di esodo
– L’altezza delle vie di esodo min 2 m;
– I pavimenti ed i gradini non devono avere superfici
sdrucciolevoli;
– La larghezza minima delle vie di esodo deve essere
multipla del modulo e non inferiore a due moduli (1,2
m);
– fino a 1000 mq è ammesso < 1,2 - min 0,9 m;
– fino a 2.500 mq max 50% delle uscite < a 1,2 m, con
un minimo di 0,9 m, purché conteggiate come un
modulo
• 4.6 Larghezza totale uscite
– massimo affollamento previsto/la capacità di deflusso
del piano;
– se più di due piani fuori terra, bisogna sommare la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi,
con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento;
– a servizio del piano di riferimento deve essere
determinata sulla base del massimo affollamento
previsto a tale livello e comunque non inferiore alla
larghezza complessiva delle vie di esodo verticali
provenienti dagli altri piani.
• 4.7 Sistemi di apertura delle porte e infissi
Porte d’ingresso di tipo
scorrevole con azionamento
automatico, se predisposte
anche per l’apertura a spinta
verso l’esterno e se restano
aperte
in
assenza
di
alimentazione elettrica.
In prossimità di tali porte, in
posizione
segnalata
e
facilmente accessibile, deve
essere posto un dispositivo
di blocco nella posizione di
apertura.
«art.4.8 numero di USCITE»
N°min 2 per piano o compartimento frequentato in punti contrapposti;
In corrispondenza delle barriere casse devono essere previsti passaggi
da 1,2 m con un numero complessivo di moduli non inferiore a quello
delle uscite di sicurezza davanti alla barriera casse.
In ogni caso devono essere garantiti i seguenti passaggi:
- da 1 a 5 casse: almeno 1 ad una delle estremità;
- da 6 a 10 casse: almeno 2 posti alle due estremità;
- più di 10 casse: almeno 2 passaggi posti alle due estremità più
passaggi intermedi 1 ogni 10 casse.
Negozi specialistici un’unica uscita 1,2 m se
max 600 mq, carico di incendio max 200 MJ/mq e percorso di esodo
max 30 m.
«art.4.9 Sistema Controllo Fumi.»
TRE POSSIBILITA’
• Aerazione naturale 1/40 sup in pianta
• Sistema evacuazione fumo (EFC)
• Sistema controllo fumi meccanico con
estrattori e ventilatori per immissione aria,
con funzionamento ad alte temperature
«art.5 Aree ed impianti a rischio specifico.»
• 5.3 Spazi per depositi
– Depositi di liquidi combustibili, infiammabili nelle confezioni
originali e max 600 kg
– Depositi g.p.l. portatili del tipo «da campeggio» max 75 kg
– Merci: fino a 200 m2 non compartimentati
– Merci: fino a 500 m2 porte EI60
– Merci: fino a 1000 m2 disimpegno EI60
– Merci: sup. a 1000 m2 filtro EI60
– Depositi >200 m2 naspi/idranti
– Depositi >1000 m2 o c.i.s. > 600 MJ/m2 imp. spegnimento
automatico.
6.3 Impianti elettrici di sicurezza
• I seguenti sistemi di utenza devono disporre di
impianti di sicurezza – (autonomia):
a) illuminazione di sicurezza – 90 minuti;
b) allarme - 60 minuti;
c) rivelazione - 60 minuti;
d) impianto di diffusione sonora - 60 minuti;
e) sistema di controllo fumi - 60 minuti;
«art.7 mezzi ed impianti di estinzione»
Estintori
•
•
•
•
•
Distanza da percorrere per l’utilizzo < 30 m
Almeno 1 ogni 150 m2
Almeno 2 per piano o compartimento
Carica min 6 kg e
Capacità estinguente min 30A - 144 B C
«art.7 mezzi ed impianti di estinzione»
Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con
riferimento alla UNI 10779, è così stabilito:
- superficie di vendita fino a 2.500 mq = livello 1
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 mq = livello 2
- superficie di vendita superiore a 15.000 mq = livello 3
Livello 1: 2 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4
naspi con portata ≥ 35 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar. - Durata
dell'alimentazione ≥ 30 minuti.
Livello 2: 3 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4
naspi con portata ≥ 60 l/min cadauno e pressione residua ≥ 3 bar. - Durata
dell'alimentazione ≥ 60 minuti.
Livello 3: 4 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 6
naspi con portata ≥ 60 l/min cadauno e pressione residua ≥ 3 bar. - Durata
dell'alimentazione ≥ 120 minuti.
«art.7 mezzi ed impianti di estinzione»
• Sono ammessi naspi per tutte le superfici
• Fino a 600 mq e q<100 MJ/mq NO impianti naspi e idranti
• Per attività con superficie di vendita >5000 mq, protezione esterna
UNI 70 (UNI 10779. L’alimentazione idrica deve essere almeno di
tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845.)
• Per attività con superficie di vendita > 5000 mq o c.i.s> 600 MJ/mq,
l’intera attività deve essere protetta da impianto di spegnimento
automatico (H2O nelle aree accessibili al pubblico) . L’alimentazione
idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI
EN 12845.)
«art.8 IMPIANTI DI RIVELAZIONE,
SEGNALAZIONE E ALLARME »
• tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi,
• L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del
tipo a pulsante manuale
• La segnalazione di allarme deve determinare una
segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio
presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
• L'impianto di rivelazione deve comandare:
• La chiusura delle porte tagliafuoco
• chiusura delle serrande tagliafuoco
• eventuale trasmissione a distanza NO 115
• attivazione del sistema di controllo fumi
«art.8.3 SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA »
• Tutte le attività commerciali devono essere
provviste di un sistema di diffusione
sonora in grado di diffondere avvisi e
segnali di allarme allo scopo di dare avvio
alle
procedure
di
emergenza
e
evacuazione.
• Le procedure di diffusione dei segnali di
allarme devono essere regolamentate nel
piano di emergenza.
«art.9 SEGNALETICA di sicurezza»
Segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, che indichi:
- le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d’esodo;
- l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
- il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio;
- i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.
Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso.
«art.10 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO»
• Organizzazione e gestione della sicurezza ai
sensi del DM 10 marzo 1998 e per i centri
commerciali deve essere di tipo unitaria.
• Apposito locale o punto di gestione delle
emergenze commisurato alla complessità della
attività commerciale.
• Planimetrie semplificate dei locali, recanti la
disposizione delle indicazioni delle vie di esodo
e dei mezzi antincendio.
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