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LA FISCALITA* INDIRETTA E DIRETTA DEL TRUST

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LA FISCALITA* INDIRETTA E DIRETTA DEL TRUST
CENNI IN TEMA DI
DISCIPLINA
INTERNAZIONALE
DEI TRUSTS
CONVENZIONE AJA
1° luglio 1985
SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS
E SUL LORO RICONOSCIMENTO (*)
(*) Legge 16 ottobre 1989, n. 364 - Ratifica ed esecuzione della
convenzione dell’Aja 1985 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del
8 novembre 1989)
STATO DELLE RATIFICHE ALLA CONVENZIONE
SULLA LEGGE APPLICABILE E RICONOSCIMENTO DEI TRUST
CONVENZIONE AJA
ARTICOLO 1
La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.
ARTICOLO 2
Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari
impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti
in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.
CONVENZIONE AJA
ARTICOLO 3
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e
comprovati per iscritto.
ARTICOLO 4
La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei
testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono
trasferiti al trustee.
CONVENZIONE AJA
CAPITOLO II LEGGE APPLICABILE
ARTICOLO 6
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere
espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o
portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze
del caso.
Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda
l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà
valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.
ARTICOLO 7
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la
quale ha più stretti legami.
Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto
in particolare:
a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;
b)
della
situazione
dei
beni
del
trust;
c)
della
residenza
o
sede
degli
affari
del
trustee;
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.
CONVENZIONE AJA
CAPITOLO II LEGGE APPLICABILE
ARTICOLO 8
La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e
l'amministrazione del trust.
In particolare, la legge dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di
trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi
poteri;
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire
nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i
beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.
ARTICOLO 9
Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in
particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.
CONVENZIONE AJA
CAPITOLO III RICONOSCIMENTO
Articolo 11
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto
come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio
personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di
comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in
particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di
sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del
trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi
derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni
del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.
ARTICOLO 12
Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di
richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del
trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale
la registrazione deve aver luogo.
CONVENZIONE AJA
Articolo 19
La Convenzione non pregiudicherà
competenza degli Stati in materia fiscale.
la
FISCALITÀ
DIRETTA E INDIRETTA
DEL TRUST
CONVENZIONE AJA
1° luglio 1985
SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS
E SUL LORO RICONOSCIMENTO (*)
Art. 19
La Convenzione non pregiudicherà la
competenza degli Stati in materia
fiscale.
(*) Legge 16 ottobre 1989, n. 364 - Ratifica ed esecuzione della convenzione
dell’Aja 1985 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
DIFFERERENZE TRA IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA
FISCALITÀ DIRETTA
Colpisce il reddito e il patrimonio in quanto indici diretti della
capacità contributiva del soggetto passivo
Imposta sul reddito delle società - Ires
(Imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef)
Soggetti passivi  Beneficiari dei redditi prodotti dai beni conferiti in trust
FISCALITÀ INDIRETTA
Colpisce indicatori indiretti della capacità contributiva del soggetto passivo
in occasione degli scambi, dei consumi e degli gli affari
Imposta di registro - Imposta di donazione - Imposte ipocatastali
Soggetti passivi  Beneficiari del patrimonio conferito in trust
FISCALITA’
INDIRETTA
FISCALITÀ INDIRETTA TRUST
Quattro diversi momenti rilevanti ai fini della imposizione:
1
ATTO ISTITUTIVO
2
ATTO/I DISPOSITIVO/I
3
OPERAZIONI DURANTE LA VITA DEL TURST
4
TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
ATTO ISTITUTIVO
SENZA DISPOSIZIONE DI BENI
La Convenzione dell’Aja richiede la forma scritta (art. 3)
In Italia gli atti istitutivi dei trusts vengono di norma redatti con
atto pubblico o scrittura privata autenticata
IMPOSTA DI REGISTRO
IN MISURA FISSA
Circolare Agenzia Entrate n. 48/E/2007 - L’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di
costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento
successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di
registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale.
ATTO DISPOSITIVO
DI BENI MOBILI O IMMOBILI
Si tratta di un negozio giuridico dispositivo a titolo gratuito.
L’atto dispositivo può essere disposto sia per atto inter vivos, ma
anche per atto mortis causa e dunque per testamento
IMPOSTA DI DONAZIONE
Circolare 48/E/2007 - Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto)
va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto
mediante testamento o per atto inter vivos.
MOMENTO IMPOSITIVO
Quando devo corrispondere
l’imposta di donazione?
AL MOMENTO DELLA DISPOSIZIONE
DEI BENI IN TRUST
Circolare 48/E/2007 - Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le
vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il
raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo
di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia
espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
MOMENTO IMPOSITIVO E
INDIVIDUAZIONE DEL QUANTUM
L’individuazione dell’aliquota e della franchigia
fiscale deve effettuarsi
IN RELAZIONE AI BENEFICIARI
ATTUALI DEL TRUST
Circolare 48/E/2007 - Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in
dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il
beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee). Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle
franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al
momento della costituzione del vincolo.
DIVERSA OPINIONE DELLA
DOTTRINA E DEL NOTARIATO
IMPOSTA DI DONAZIONE
DOVUTA E COMPUTATA AL MOMENTO
DI ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI FINALI
Circolare 58-2010/T - La diversa strada della tassazione al momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza (e
non, invece, in quello della istituzione del trust, salva l’imposta fissa di registro), consentirebbe invece di
individuare nei beneficiari i soggetti passivi dell’imposta, in modo certamente più coerente rispetto allo stesso
dato normativo, che all’art. 5 individua negli “eredi”, “legatari”, “donatari” e “beneficiari” i soggetti passivi
dell’imposta.
ALIQUOTE E FRANCHIGIE IMPOSTA DONAZIONE
BENEFICIARIO
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA
FRATELLI E SORELLE
ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO E
AFFINI IN LINEA RETTA, NONCHÉ AFFINI IN
LINEA COLLATERALE FINO AL TERZO
ALTRI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI
PRECEDENTI
ALIQUOTA
4%
SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE
LA FRANCHIGIA DI € 1.000.000 PER OGNI
BENEFICIARIO
6%
SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE
LA FRANCHIGIA DI € 100.000 PER OGNI
BENEFICIARIO
6%
8%
Determinazione imposta di donazione
QUALE ALIQUOTA QUALORA MANCHI IL BENEFICIARIO?
Aliquota 8%
Circolare 48/E/2007 - Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di
beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di
“altri soggetti”.
TRUST PENALIZZATI DA QUESTA PREVISIONE
TRUST DI SCOPO – TRUST DI GARANZIA
TRUST AUTODICHIARATO – TRUST CON BENEFICIARI DA INDIVIDUARE
ATTI COMPIUTI DURANTE LA VITA DEL TRUST
ACQUISTI/VENDITE E OGNI ALTRO INTERVENTO
DEL TRUSTEE SUL PATRIMONIO DEL TRUST
IN CONFORMITA’ ALL’ATTO ISTITUTIVO
AUTONOMA IMPOSIZIONE
Circolare 48/E/2007: Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio.
Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli
effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.
TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI
Attribuzioni patrimoniali ai beneficiari del trust
all’atto del relativo scioglimento
NON C’E’ IMPOSTA DI DONAZIONE
Circolare 48/E/2007 - Poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari
finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non
sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.
Imposte ipotecarie e catastali sugli immobili in trust
PER L’AGENZIA LE IPOCATASTALI SONO DOVUTE AL MOMENTO DI

Costituzione del vincolo

Ogni trasferimento

Scioglimento del vincolo
Circolare 48/E/2007 - Sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento
della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché
i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in
misura proporzionale.
Imposte ipocatastali su immobili
diversa opinione notariato
PER STUDIO NOTARIATO 58-2010/T
LE IPOCATASTALI SONO DOVUTE
SOLO AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO FINALE DEGLI
IMMOBILI AI BENEFICIARI DEL TRUST
Circolare 58-2010/T: Muovendo da tale ricostruzione parrebbe dunque logico ritenere che l’applicazione delle
imposte in considerazione possa essere effettuata, in misura proporzionale, solo all’atto del trasferimento
“finale” tramite il quale si realizza il presupposto del tributo.
Anche le Commissioni Tributarie Provinciali sono divise sul punto. Firenze e Napoli sostengono la tesi (severa)
dell’Agenzia delle Entrate; la maggior parte delle restanti Commissioni Tributarie sposa invece la tesi del
notariato.
Base imponibile per imposte di
donazione e ipocatastali
(patrimonio immobiliare)
VALORE CATASTALE
RIDUZIONE CARICO IMPOSITIVO ATTRAVERSO IL
TRASFERIMENTO AL TRUST DELLA SOLA
NUDA PROPRIETA’
(riservando l’usufrutto o il diritto di abitazione al disponente)
Base imponibile per imposta di
donazione e di registro
(patrimonio mobiliare)
VALORE CONTABILE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA
SOCIETÀ COMMISURATO ALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE SOCIALE
agevolazioni per i passaggi generazionali
AGEVOLAZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
ESENZIONE DALLA IMPOSTA DI DONAZIONE QUALORA
IL TRUST SIA FINALIZZATO AL COSIDETTO PASSAGGIO GENERAZIONALE
Le condizioni previste dalla norma esentativa possono ritenersi soddisfatte qualora:
1) il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la
segregazione In trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;
2) i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
3) il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal
disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
4) il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o
delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione
circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).
Vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 110/E, 23/04/2009.
Tratto da
FISCALITA’
DIRETTA
SOGGETTI PASSIVI DELLA FISCALITÀ DIRETTA
I soggetti indicati nell’atto istitutivo del trust
come percettori dei relativi redditi.
Potrebbe trattarsi, a seconda dei casi,
tanto dei soggetti già individuati come
beneficiari del patrimonio del trust,
quanto di altri soggetti ancora,
come ad esempio il disponente
(o altri ancora)
Si tratta di soggetti passivi delle imposte dirette e dunque in quanto tali soggetti che saranno beneficiari non già o non solo
del patrimonio del trust, ma bensì dei redditi prodotti dallo stesso.
FISCALITÀ DIRETTA
TRUST «PERSONIFICATO»
SOGGETTO IRES
TRUST
COMMERCIALE
TRUST
NON COMMERCIALE
TRUST
NON RESIDENTE
Art. 73 comma 1,
Art. 73 comma 1,
Art. 73 comma 1,
lettera B) TUIR
Lettera C) TUIR
Lettera D) TUIR
Enti che hanno come
oggetto esclusivo o
prevalente lo svolgimento di
attività commerciali
(Partita IVA)
Enti che svolgono attività
non commerciali come i
trusts relativi al passaggio
generazionale, trust di scopo
(Codice fiscale)
Si tratta di trust non interno
che viene assoggettato ad
imposizione per i redditi
prodotti in Italia
FISCALITÀ DIRETTA
ARTICOLO 73
COMMA 2 TUIR
Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust saranno imputati in ogni caso ai beneficiari in
proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto
istitutivo del trust (o in altri atti successivi) ovvero, in mancanza, in
parti uguali.
DISTINZIONE TRUST OPACO E TRUST TRASPARENTE
TRUST
TRASPARENTE
TRUST
OPACO (*)
I beneficiari dei redditi del trust
sono stati individuati nell’atto
istitutivo e sono indicati come
aventi diritto a percepire tali redditi
I beneficiari dei redditi del trust o
non sono stati individuati nell’atto
istitutivo del trust, oppure pur
essendo qualificati come tali, non
hanno tuttavia un diritto a percepire
tali redditi.
(*) Il trust opaco presenta un indubbio vantaggi in termini di protezione dei redditi del trust dai
creditori dei beneficiari individuati, ma senza diritto alla percezione dei redditi prodotti dal trust.
A) TRUST TRASPARENTE
BENEFICIARI INDIVIDUATI E
CON DIRITTO A PERCEZIONE
DETERMINAZIONE REDDITO IN CAPO AL TRUST
TASSAZIONE REDDITO DI CAPITALE
IN CAPO AI BENEFICIARI
ex art. 44 co. 1 lett. g-sexies TUIR
IMPUTAZIONE PER COMPETENZA E RITENUTA ALLA FONTE 20%
B) TRUST OPACO
BENEFICIARI NON INDIVIDUATI O
INDIVIDUATI SENZA DIRITTO A PERCEZIONE
DETERMINAZIONE REDDITO IN CAPO AL TRUST
TASSAZIONE IN CAPO AL TRUST CON PAGAMENTO IRES
SARÀ IL TRUST CHE SCONTERÀ IL 27,5% SUI REDDITI A TITOLO IRES
C) TRUST MISTO
TRUST IN PARTE OPACO
E IN PARTE TRASPARENTE
SUDDIVISIONE REDDITO PER DIVERSA IMPOSIZIONE
PARTE REDDITO ACCANTONATA TASSATA IN CAPO AL TRUST PARTE
REDDITO SPETTANTE AI BENEFICIARI TASSATA PER TRASPARENZA
AUMENTO BASE IMPONIBILE
TASSAZIONE DIVIDENDI
La legge 190/2014, meglio nota come legge di stabilità del 23 dicembre u.s., prevede
che l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi distribuiti agli enti non
commerciali, tra cui i trust, passi dal 95% al 22,26%.
Aumento carico fiscale
Trust
opachi
la tassazione dei dividendi è passata
dall’attuale 1,375% (27,5% di IRES sul 5%
del dividendo) al 21,38% (27,5% di IRES sul
77,74% del dividendo).
la tassazione in capo ai beneficiari del trust
Trust
persone fisiche è passata dall’attuale
trasparenti 2,15% (ipotesi di aliquota IREF del 43% sul
5% del dividendo) al 33,43% (ipotesi di
aliquota IREF del 43% sul 77,74% del
dividendo).
1,375%  21,38%
2,15%
33,43%
RESIDENZA DEL TRUST
ART. 73, COMMA 3, TUIR
CRITERI GENERALI RELATIVI AL LEGAME TRA I SOGGETTI
IRES E IL TERRITORIO DELLO STATO
SEDE
LEGALE
SEDE
AMMINISTRAZIONE
OGGETTO
ATTIVITA’



NO
DOMICILIO TRUSTEE
(es trustee italiano o inglese)
STATO IN CUI SI
TROVANO I BENI
ATTRAZIONE RESIDENZA FISCALE
RELATIVA AI TRUSTS ESTERI
TRUST ISTITUITO IN STATO NON-WHITE LIST
SI PRESUME ABBIA RESIDENZA NELLO STATO
se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sia fiscalmente
residente in Italia
e/o
il trust sia proprietario di immobili o titolare di diritti reali immobiliari
o vincoli di destinazione di immobili
(situati in Italia)
Nota bene: la presunzione non vale sia qualora il trust sia stato istituito in uno stato white-list, sia nel caso in cui il trust sia
stato istituito in un paese non white-list ma che comunque abbia sottoscritto un accordo internazionale di tipo
collaborativo con la Repubblica Italiana per lo scambio di informazioni in ambito fiscale.
ATTRAZIONE RESIDENZA FISCALE
RELATIVA AI TRUSTS ESTERI
TRUST ESTEROVESTITO
Comma 5 bis, articolo 73: salvo prova contraria, sono residenti nello Stato le società o gli
enti controllati da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione i
cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società
sottoposta a verifica.
TRUST ESTERO
CON PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO IN SOCIETÀ DI CAPITALI ITALIANE E
TRUSTEE RESIDENTE IN ITALIA
TASSAZIONE TRUSTS OPACHI NON RESIDENTI
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 61/E/2010

REDDITO PRODOTTO IN ITALIA

REDDITO PRODOTTO ALL’ESTERO


TASSAZIONE IN CAPO AL TRUST
IMPUTAZIONE PER TRASPARENZA
AI BENEFICIARI RESIDENTI
PATTO DI FAMIGLIA
Art. 768-bis. Nozione. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Art. 768-ter. Forma. A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
Art. 768-quater. Partecipazione. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel
momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono
liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente
al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga
in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in
contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia
espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o
coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Art. 768-quinquies. Vizi del consenso. Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si
prescrive nel termine di un anno.
Art. 768-sexies. Rapporti con i terzi. All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano
partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma
dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Art. 768-septies. Scioglimento. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di
famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesi- mi presupposti di cui al presente
capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri
contraenti certificata da un notaio.
Art. 768-octies. Controversie. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono de- volute preliminarmente a uno
degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PATTO DI FAMIGLIA E TRUST
PATTO DI FAMIGLIA
TRUST
OGGETTO
Solo
partecipazioni
espressione
di
un’effettiva attività imprenditoriale, mai
partecipazioni speculative o di investimento,
mai quote di minoranza in società di capitali
esercenti imprese, ecc….
L’intero patrimonio del disponente. Oggetto
del trust potrà essere qualunque tipologia di
partecipazione, come pure la liquidità e ogni
immobile del disponente.
SOGGETTI
I soggetti a cui viene trasferito il controllo
delle partecipazioni (assegnatari) sono solo i
discendenti in linea retta dell’imprenditore.
Il controllo delle partecipazioni può essere
attribuito a qualsiasi soggetto pur prevedendo
che i beneficiari siano i discendenti, il coniuge
o altri soggetti indicati dall’imprenditore
GESTIONE
Le partecipazioni sono trasferite in proprietà
assoluta all’assegnatario che, in quanto
titolare incondizionato dell’impresa, non è
soggetto ad alcuna direzione o indirizzo da
parte del fondatore della impresa
L’imprenditore può trasferire la sua cultura di
impresa e non solo la sua impresa. Attraverso
le indicazioni di cui all’atto istitutivo, il
disponente imprime la sua impronta
imprenditoriale anche alla gestione futura
dell’impresa.
TUTELE
Essendo proprietario incondizionato delle
partecipazioni trasmesse l’assegnatario
dispone dell’impresa e dei relativi redditi
come ritiene opportuno anche senza tener
conto delle necessità degli altri membri della
famiglia.
Il trustee diventa proprietario delle
partecipazioni
ma
nell’interesse
dei
beneficiari. Ciò significa che sia il patrimonio,
come i relativi redditi, potranno essere
oggetto di regole volte a tutelare ogni
beneficiario membro della famiglia.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PATTO DI FAMIGLIA E TRUST
PATTO DI FAMIGLIA
TRUST
SEGREGAZIONE
Né le partecipazioni, né i redditi prodotti
dalla impresa di famiglia sono oggetto di
segregazione patrimoniale. In linea di
massima e in assenza di altre
“precauzioni”,
i
creditori
dell’assegnatario potranno soddisfarsi
sulle partecipazioni e relativi redditi.
Le partecipazioni trasferite non sono
aggredibili dai creditori del prescelto per la
gestione dell’azienda o impresa di famiglia
(trustee). Tale segregazione può essere estesa
anche ai redditi percepiti tanto dal trustee,
quanto dagli altri beneficiari del trust.
SUCCESSIONE
Venuto a mancare l’assegnatario il suo
patrimonio verrà devoluto secondo le
ordinarie regole sulla successione
(testamentaria o legittima).
Il trustee potrà essere sostituito da altri
soggetti preventivamente o successivamente
indicati nell’atto istitutivo, o eventualmente
individuato da un terzo soggetto (Protector).
FONDO PATRIMONIALE
Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione
legale.
Art. 169 Alienazione dei beni del fondo
Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione
concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.
Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su
istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in
godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA FONDO PATRIMONIALE E TRUST
FONDO PATRIMONIALE
TRUST
OGGETTO
Solo beni immobili, mobili registrati o titoli
di credito.
Non c’è limite di sorta. Nel patrimonio del
trust può conferirsi ogni tipologia di beni.
SOGGETTI
Di norma il fondo patrimoniale viene
costituito direttamente dai coniugi o
eventualmente da un terzo.
Il trust può essere costituito da qualsiasi
individuo senza distinzione alcuna.
GESTIONE
La gestione spetta necessariamente ai
coniugi che dunque potrebbero anche
sempre non trovare accordi circa punti
specifici relativi alla gestione del fondo
La gestione effettiva spetta al trustee che
può essere una persona fisica, una società o
anche un gruppo di persone scelte per le
loro
competenze
amministrative
e
finanziarie.
FINALITA’
La finalità è limitata alla soddisfazione dei
bisogni familiari
Il trust può essere istituito per le finalità più
disparate e può anche avere obiettivi di tipo
successorio
SEGREGAZIONE
I creditori della famiglia possono
soddisfarsi sui beni conferiti nel fondo e
sui relativi i frutti
Dopo la costituzione del trust i creditori del
disponente non possono più aggredire i
beni conferiti in trust
ESTINZIONE
Il fondo patrimoniale viene meno per
effetto della cessazione del vincolo
matrimoniale e in tal caso perdura al
massimo sino alla maggiore età dei figli
della coppia
Le vicende familiari non influenzano in via
automatica il trust a meno che ciò non
venga espressamente previsto dall’atto
istitutivo del trust.
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