Comments
Transcript
Diapositiva 1 - Periti Industriali Cuneo
Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale di Cuneo Corso formativo antincendio per Responsabili del Servio di Prevenzione e Protezione Il ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dal punto di vista antincendio Relatore Ermanno Andriotto Art. 31 – Servizio di Prevenzione e Protezione Comma 1: Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Comma 2 recita Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 Comma 3 Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. Art. 32 – Capacità e requisiti professionali deI RSPP. E dei ASPP Coma 1 Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative Coma 2 recita Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche‘ di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative ……… omissis ….. Art. 33 – compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita‘ aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) …………………………. f) ………………………….. Art. 29 – Obblighi della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. Art. 46 DL. 81/2008 : Prevenzione Incendi Coma 2 recita: Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo, devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori. Coma 4 recita Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. Il rischio incendio nelle aziende e ambienti di lavoro L’analisi del rischio (incendio) aziendale è quindi un passaggio fondamentale nel garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro Uno strumento che può essere usato dal RSPP, per determinarne l’entità è senz’altro il DMI. 10.03.1998 “Criteri generali della sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” Va comunque usato con consapevolezza tenendo conto di • Aspetti normativi • Aspetti di dinamica ed evoluzione degli incendi (chimica e fisica dell’incendio) • Regole tecniche di protezione antincendio Attività lavorative e ambienti di lavoro Attività non soggette al controllo VV.F. Valutazione del rischio datore di lavoro/RSPP Adozioni di misure di riduzione e compensazione Attività soggette al controllo VV.F. – DPR 151/2011 Attività cat. “A” Attività cat. “B” Presentazione SCIA Presentazione progetto + SCIA Attività cat. “C” Presentazione progetto + SCIA + Sopralluogo VV.F. Mantenimento e verifica Adozione di misure di riduzione e compensazione Mantenimento e verifica Art. 2 del DMI 10.03.1998 recita … omissis ….. 3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I. 4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I: a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso. Nell’allegato I si evidenzia subito la differenza tra il concetto di pericolo e il concetto di rischio che ne deriva da un possibile incendio ………… vediamo …….. Allegato I del DMI 10.03.1998 1.3. obbiettivi della valutazione del rischio incendio La valutazione del rischio d'incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) del tipo di materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza 1.4. criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio di incendio; e) verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili o infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio: A titolo esemplificativo essi sono: vernici e solventi infiammabili adesivi infiammabili; gas infiammabili; grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma: grandi quantità di manufatti infiammabili prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili. 1.4.1.2. Sorgenti di innesco Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre in altri casi possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici. A titolo esemplificativo si citano: • presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; • presenza di sorgenti di calore causate da attriti; • presenza di macchine e apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica • uso di fiamme libere; • presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 1.4.3.1. Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili. I criteri possono comportare adozione di una o più delle seguenti misure: • rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili e altamente infiammabili a un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; • sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; • immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi; • rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio; • riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura; • miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti. 1.4.3.2. Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori; schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivo di protezione; controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche; riparazione o sostituzione delle apparecchiatura danneggiate; pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie; adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione e appaltatori; identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nella altre aree; divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio. 1.4.4. Classificazione del livello di rischio di incendio Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso. Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. 9.3 Attività a rischio di incendio medio: rientrano in tale categoria a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al DPR 151/2011 (come nello stesso classificate), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Nel Decreto, sono poi riportati altri 8 Allegati, nei quali vengono trattati specifici aspetti dell’analisi, con relative soglie di accettabilità, quale utile riferimento per l’analista. Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 9 Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio Attrezzature e impianti di estinzione degli incendi Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio Informazione e formazione antincendio Pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze …. ….. E allora è tutto chiaro ???? Se concettualmente può essere chiaro il ruolo e le competenze dell’RSPP, altro discorso è l’applicazione pratica Quando si parla di Caratteristiche dei materiali Pericoli di infiammabilità o tossicità Caratteristiche dei locali o dei fabbricati Pericolo di incendio o di infortunio Ci è chiaro cosa intendiamo e come lo definiamo ?? - senza contare quali sono le soglie di accettabilità ?????? Sicuramente l’RSPP deve conoscere sufficientemente: Le regole tecniche Concetti di comportamento dei materiali e dinamica degli incendi (chimica e fisica degli incendi) Concetti basilari sul comportamento delle persone in situazioni di pericolo o di emergenza (UNI, Eurocodici, EN, ECC…) e le norme di riferimento (Leggi, Decreti, Circolari ecc….) Applicabilità dei concetti teorici ai casi in esame Sicuramente questo è un esempio in cui le condizioni di sicurezza antincendio non sono rispettate – vada posizione e numero bombole gas. Il problema degli scaffali e delle difficoltà di spegnimento in caso di incendio Deposito di legna e deposito gas incompatibili – distanze sicurezza particolare di Altre caratteristiche: - con materiali di ottima classe di reazione al fuoco; - sgombre; - prive di specchi; - non scivolose. - l’altezza non deve inferiore a 2,00 mt - la larghezza non deve essere inferiore a 1,20 mt (è possibile derogare fino a 0,80 mt) essere - Le porte si devono aprire nella direzione dell’esodo La valutazione degli impianti elettrici La reazione al fuoco dei materiali – propagazione degli incendi Esempio di impianto di travaso fatto in casa ????? Impianto scarico fumi in impianto inserito in una casa di riposo (locale lavanderia) Il problema della tossicità dei gas negli ambienti di lavoro TLV / TWA TLV / C ? TLV / STEL IDLH LOC Il processo della combustione Aria teorica di combustione Energia di attivazione Campi di infiammabilità Andamento delle temperature Temperatura di accensione Fattori di ventilazione Temp. di infiammabilità Potenza termica emessa Prodotti della combustione Impianti di processo Sistemi di manipolazione delle sostanze pericolose Lay-out degli impianti Sistemi di ventilazione dei locali Quantità e sistemi di stoccaggio dei materiali Possibilità di effetti domino Tipologia delle strutture (resistenza al fuoco) Difficoltà di accesso Trattato CE Armonizzazione delle norme per abbattere le barriere di mercato (libera concorrenza e circolazione delle merci delle persone dei servizi e dei capitali) Obbiettivo generale è avere un alto livello di protezione in un’ottica di progresso civile. Disposizioni sociali Riavvicinamento delle Legislazioni Art. 118A Art. 100A Livelli elevati di protezione in materia di Sanità, Sicurezza, Ambiente Requisiti minimi di sicurezza dei prodotti (RES) Promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori Requisiti minimi di sicurezza per i lavoratori (Direttiva quadro) Recepimento Nazionali Art. 118A I nuovi principi generali base Valutazione dei Rischi obiettivi Eliminazione dei rischi e/o loro riduzione al minimo in base alle conoscenze e al progresso tecnologico modo Programmazione della Prevenzione Integrata Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno criteri Rispetto dei principi ergonomici (posti di lavoro, attrezzature, ecc..) Priorità alle misure di sicurezza collettiva Limitazione nell’uso di agenti fisici, chimici e biologici Mezzi organizzativi, tecnici Allontanamento dall’esposizione al rischio per la salute Controllo medico in funzione dei rischi Adozione di misure igieniche Misure di protezione collettiva Misure di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione) Informazione e formazione Manutenzione Logica Europea sulla sicurezza dei prodotti Requisiti Essenziali Sicurezza (RES) Obbiettivi Resistenza meccanica e stabilità Resistenza antincendio Igiene e salute ambientale Documento interpretativo Requisiti Costituiscono base di riferimento per le norme armonizzate e/o la concessione di “Benestari Tecnici Eur.” Specificazioni tecniche Norme e specifiche tecniche Norme di cat. A Strutture e ing. Civile Norme di cat. B Materiali e componenti Sicurezza per l’uso Specifiche Protezione contro il rumore Sono delle raccomandazioni ma non sono obbligatorie Risparmio energetico Schema procedure e strumenti Direttiva Introduce i RES Art. 110A TCE Orientamenti tecnici per il rilascio del Benestare Tecnico Europeo Vengono definiti i Documenti interpretativi Requisiti tecnici emessi da un organismo di normazione Europeo CEN CENELEC Linee Guida Norme Armonizzate Centro Studi Esperienze del Corpo Nazionale dei VV.F. (Sicurezza nel campo antincendio) Organismo competente a rilasciare il BTE Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Sup. dei Lav. Pub. (Resistenza meccanica e stabilità) Ist. Cent. Industrializzazione e Tecn. Edilizia del CNR (Igiene, salite, ambiente, utilizzo, rumore e rispar. energ.) Organismi di certificazione e Laboratori di prova riconosciuti Requisito Essenziale Sicurezza Resistenza Antincendio Stabilisce 5 obbiettivi generali 1. Garantire per un certo periodo di tempo la capacità portante dell’opera 2. Limitare la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno della struttura 3. Limitare la propagazione del fuoco alle opere vicine 4. Permettere agli occupanti di lasciare la struttura e/o di essere soccorsi 5. Prendere in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso E’ chiaro pertanto l’origine del Decreto 81/2008 e tutte le conseguenze che ne derivano Chiaramente nell’analisi non va trattato esclusivamente le strutture e gli impianti Ma anche e soprattutto i processi lavorativi Qualche problema nel passaggio Esplosione di un serbatoio di liquidi infiammabili E non dimentichiamoci la questione dei controlli e delle manutenzioni Rottura tubazione durante lavorazione Fuga gas da reattore industriale Campo di infiammabilità Sostanza Limite inferiore (*) Limite superiore (*) Acetone 2,5 13 benzina 1 6,5 gasolio 0,6 6,5 metano 5 15 idrogeno 4 76 Analisi delle conseguenze Conoscenza delle norme di Prevenzione Incendi Norme che riguardano le procedure Norme che riguardano singole attività L. n° 818 del 7.12.1984 • D.M.I. 12.04.1996 (Imp. Produz. calore) D.P.R. n° 151 del 01.08.2011 • D.M.I. 26.08.1992 (Scuole) D.M.I. 07.08.2012 • D.M.I. 1.02.1986 (Autorimesse) D.P.R. n° 200 del 10.06.2004 • D.M.I. 18.03.1996 (Imp. Sportivi) DL n. 139 08.03.2006 • D.M.I. 19.08.1996 (Loc. pubblico spet.) DM.I. 05.04.2011 • D.M.I. 27.07.2010 (Esercizi commerc.) • D.M.I. 22.02.2006 (U ffici) • D.M.I. 9.04.1994 (Alberghi) Norme tecniche applicabili al settore della prevenzione incendi UNI-VV.F. 12845 “Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia e sprinkler” UNI-VV.F. 9490 “ Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio” UNI-VV.F. 10779 “ Progettazione e installazione rete idranti” UNI-VV.F. 9795 “ Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale antincendio” UNI-CIG 7129 “Impianti gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione” UNI 8011 “Impianti frigoriferi” Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua In sostanza l’analisi del rischio incendio in un ambiente di lavoro è una questione complessa, che richiede molta professionalità e preparazione! Alcuni concetti di Probabilità e frequenza Variabili aleatorie Definizione Una variabile si dice variabile aleatoria se ad ogni particolare valore numerico che essa può assumere è associata la probabilità che esso si verifichi Esaminiamo il seguente esempio: si lanciano due dadi e si registrano i punteggi come coppia ordinata. Supponiamo di essere interessati al punteggio complessivo (somma del punteggio dei due dadi). Si può costruire la seguente tabella: Insieme dei casi possibili (1,1) (1,2),(2,1) (1,3),(2,2),(3,1) (1,4),(2,3),(3,2),(4,1) (1,5),……………….,(5,1) (1,6),……………… (5,2),(6,1) (2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2) (3,6),(4,5),(5,4),(6,3) (4,6),(5,5),(6,4) (5,6),(6,5) (6,6) Punteggio compl. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 casi con tale punteggio 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 Nella tabella precedente sono evidenziati : l’insieme U dei casi possibili (36); i valori che assume la variabile punteggio complessivo e il numero dei casi possibili in cui si ottiene lo stesso punteggio. La probabilità che si ottenga il punteggio x , P(x) non è la stessa per ogni x , per esempio, P(3)=2/36, P(4)=3/36,…... numero casi Distribuzione di probabilità 7 6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 6 7 punteggio 8 9 10 11 12 Distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria: La tabella rappresenta le probabilità di ognuno dei valori che la variabile può assumere Punteggio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Probabilità 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36 Frequenza relativa di un evento Si dice frequenza relativa di un evento A il rapporto tra il numero k delle volte in cui si è verificato l’evento e il numero n delle prove effettuate: k fr n Esempio ………. Esempio Lanciamo una moneta 200 volte ed otteniamo questi risultati: testa (T): 190 volte croce (C): 10 volte La frequenza relativa dell’evento T “è uscita testa” è uguale 190 fr 0,95 95% 200 La frequenza relativa dell’evento C “è uscita croce”è uguale 10 fr 0,05 5% 200 In buona sostanza: La probabilità è calcolata a “priori”; la frequenza è calcolata a “posteriori” Qual è allora il legame tra probabilità calcolata teoricamente e frequenza? Probabilità e frequenza In un numero molto grande di prove, effettuate tutte nelle medesime condizioni, la frequenza con la quale si presenta un certo evento assume valori molto prossimi alla probabilità e tale approssimazione è, generalmente, tanto maggiore quanto più alto è il numero delle prove Per un evento A, aumentando il numero n di esperimenti indipendenti, aumenta la probabilità che lo scarto |P(A)-fr(A)| si avvicini sempre più a 0 Definizione frequentista di probabilità La probabilità di un evento è la frequenza relativa in un numero sufficientemente elevato di prove QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE CI SI DEVE DARE? Obbiettivi da predeterminare : Distinguere tra modelli deterministici e modelli non deterministici Definire la probabilità di un evento Calcolare la probabilità di eventi composti Distinguere tra eventi dipendenti ed eventi indipendenti Definire la probabilità condizionata Stabilire il legame tra probabilità e frequenza Modelli deterministici • Per modelli deterministici si intendono quei modelli nei quali, essendo noti i valori iniziali (dati) di una serie di variabili, è possibile determinare con certezza i valori finali assunti da una o più variabili (risultati) Modelli non deterministici • I modelli non deterministici sono quei modelli in cui il valore delle variabili non è determinabile a priori con certezza Eventi elementari, eventi composti Un modo di caratterizzare gli eventi è quello di utilizzare la logica delle proposizioni e di considerare gli eventi elementari come proposizioni elementari e gli eventi composti come proposizioni composte, mediante la negazione non, la disgiunzione o, la congiunzione e. La probabilità di un evento E, sottoinsieme di un insieme U di casi possibili, finito ed equiprobabile, è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli a E e il numero dei casi possibili Calcolare la probabilità che lanciando due dadi, la somma dei punteggi sia 6: i casi possibili sono U = 36 I casi favorevoli sono E=5: E= 1,5, (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) 5 P(E)= 36 PROBABILITA’ DELLA CONGIUNZIONE: P(AeB) La probabilità del verificarsi di due eventi # ( A B) P( AeB) #U Nell’ambito delle situazioni incidentali conoscere questo valore è molto importante: Ad esempio, qual è la probabilità che vi sia un guasto ad un apparecchio e contemporaneamente il mancato intervento di un sistema di controllo (o dell’intervento dell’uomo) ? Esempio Nel lancio di un dado si considerino i due eventi: A: si ha un numero pari B: si ha un numero maggiore di tre , il sottoinsieme A B rappresenta l’evento A e B: si ha un numero pari e maggiore di tre Nell’esempio precedente A e quindi B = {4,6} P(A e B)=1/3 Eventi incompatibili se due eventi non possono verificarsi simultaneamente si dicono incompatibili es. Nel lancio di un dado A= “risulta un numero pari” {2,4,6} B=“risulta un numero dispari” {1,3,5} in tali situazioni si ha: A B= P(AeB)=0 DIPENDENZA E INDIPENDENZA STOCASTICA Due eventi sono indipendenti se il verificarsi dell’uno non modifica la probabilità del verificarsi dell’altro es.: estrazioni con reimmissione. Un’urna contiene 12 palline di cui 8 bianche (B) e 4 nere(N) (ogni volta che si estrae una pallina se ne registra il colore e la si rimette nell’urna) Modello dell’urna: estrazione con reimmissione Modello dell’urna: estrazione con reimmissione 8/12 4/12 B 8/12 N 4/12 4/12 8/12 B N B N Calcoliamo la probabilità di ottenere, in due estrazioni con reimmissione, i seguenti eventi: a) P(BeB); b) P(NeN); c) P( (BeN) o (NeB) ). P(E1eE2)=P(E1)·P(E2) E1ed E2 sono indipendenti 8/12 4/12 B 8/12 N 4/12 4/12 8/12 B N B 8 8 4 P ( BeB ) 12 12 9 8 4 2 P( BeN ) 12 12 9 N Eventi stocasticamente dipendenti Due eventi sono stocasticamente dipendenti se il verificarsi dell’uno modifica la probabilità del verificarsi dell’altro Modello dell’urna: estrazione senza reimmissione L’albero è il seguente 4/12 8/12 B 7/11 B 8 4 8 P ( BeN ) 12 11 33 N 4/11 8/11 N B 3/11 N 8 7 14 P( BeB ) 12 11 33