sicurezza e salute nelle scuole - istituto comprensivo Crosia
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sicurezza e salute nelle scuole - istituto comprensivo Crosia
Incontro di formazione per i docenti Studio Tecnico Ing. Francesco Rizzo – Mirto Crosia 1 Prima di iniziare … consentitemi un breve preambolo. 2 La prevenzione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è concetto che spesso viene considerato come una vera e propria “fantasticheria” perché: inutile o superflua; siamo sicuri delle nostre cose; non ci è mai successo niente; ecc. …. 3 E invece: ogni anno in Italia si verificano 1.200.000 incidenti sul lavoro lo 0,1% e quindi 1.200 mortali di cui 4 La riflessione deve valere anche per la attività cosi dette “a basso o medio rischio” come l’attività scolastica. Infatti in questi anni, nelle nostre scuole, abbiamo spesso, fra l’altro, registrato: 5 Cadute lungo le scale con seri rischi per la colonna vertebrale e possibili conseguenze di stati paralitici permanenti; Sopravvenienza di infarti cardiaci con conseguenti problematiche di primo soccorso; Cadute di fulmini su edifici contornati da attrattori non protetti; Dipendenti incinte in postazioni non conformi; Videoterminalisti in sofferenza per motivi vari e diversi. 6 … e persistono, fra le altre cose,: vie di fuga che sboccano su porte di emergenza chiuse a chiave; impianti elettrici a volte ancora fatiscenti, a volte resi pericolosi da successive aggiunte ed estensioni; insufficiente illuminazione sul piano di lavoro; accumuli incontrollati di carta, di vecchie apparecchiature, di mobili in disuso; ARCHIVI e C.T. NON A NORMA ANTINCENDIO; fotocopiatrici attaccate ai tavoli di lavoro. 7 … per non dire di edifici ancora privi: di CPI di collaudo statico di certificato di agibilità di certificato di conformità degli impianti elettrici denuncia delle prese di terra di impianti parafulmine 8 Dunque, c’è sempre da stare attenti e vigili!!! E, per convinzione ormai largamente condivisa e sostanzialmente radicata, la prima attenzione va rivolta all’informazione ed alla formazione. L’esperienza infatti ci dice che i lavoratori bene informati e ben formati sono vittime di un minor numero di incidenti. 9 La prima organica disciplina si è avuta con il Decreto legislativo n. 626-94: Ha dato attuazione ad alcune direttive della UE Ha introdotto, nel campo della sicurezza, una nuova filosofia che si caratterizza per due importanti innovazioni: • Spingere la sicurezza verso il rischio minimo accettabile • Coinvolgere il lavoratore in tale attività 10 LEGISLAZIONE PREESISTENTE In Italia Art. 2087 del Codice Civile Art.41 della Costituzione D.P.R. n. 547 – 1955 (sicurezza) D.P.R. n. 303 – 56 (salute) In Europa – Direttiva quadro 89-391 – Direttive varie 11 Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs.n.81 che: ha normato in modo organico tutta la materia, per cui è anche chiamato “Testo Unico” su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; ha abrogato tutta la precedente legislazione in materia 12 Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs.n.106 che ha modificato ed integrato in alcune parti l’81/08. 13 Il D.Lgs.n.81/08 è formato da XIII Titoli e da LI Allegati 14 Il D.Lgs.n.81/08 Titolo I: principi comuni Art. 1. Finalità Art. 2. Definizioni e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 15 Il D.Lgs.n.81/08 Titolo I: principi comuni Art. 3 Campo di applicazione Capo II: Sistema istituzionale Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (Governo, Regioni, Imprenditori, Sindacati) 16 Il D.Lgs.n.81/08 Titolo I: principi comuni Capo II: Sistema istituzionale Art. 12 – Interpello Art. 13 – Vigilanza Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 17 Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art.19 - Obblighi del preposto I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 18 Art.19 - Obblighi del preposto I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. 19 Art. 20 - Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 20 Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 21 Titolo I, capo III, sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI (Oggetto, modalità, modelli di organizzazione e gestione) Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione … anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi …. rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro” 22 Titolo I, capo III, sezione III SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (Capacità e requisiti addetti, compiti, riunione periodica) 23 SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE Datore di Lavoro RSPP ASPP Medico Competente Addetti alle emergenze 24 Titolo I, capo III, sezione IV INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO (Capacità e requisiti addetti, compiti, riunione periodica) 25 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 26 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 36 - Informazione ai lavoratori b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 27 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 28 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 29 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 30 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 31 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 32 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni“se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”. . Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 33 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni Sulla Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni. Repertorio atti n. 221 del 21 dicembre 2011 Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’ 11 gennaio 2012 34 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. 35 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Formazione Generale: dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima: 4 ore per tutti i settori. 36 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Formazione Specifica In funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tale formazione e' soggetta alle ripetizioni periodiche. 37 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Contenuti: Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi. 38 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI Durata Minima . 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i Lavoratori: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore 39 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, così come definito …. deve comprendere quella per i lavoratori, …. e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti e' di 8 ore, salvo diversi accordi aziendali, assunti previa consultazione del RLS 40 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 41 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalita' di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 42 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Accordo Stato-Regioni 5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO I contenuti della formazione, …. , comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 43 Titolo I, capo III, sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA (Il Medico Competente) 44 Titolo I, capo III, sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 45 Titolo I, capo III, sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 45 - Primo soccorso Art. 46 - Prevenzione incendi 46 PRIMO SOCCORSO 47 48 49 50 51 52 Telefonare al 118 53 DM 15 LUGLIO 2003 N.388 - Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione sterili monouso (2). Confezione di rete elastica di misura media (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). Un paio di forbici. Lacci emostatici (3). Ghiaccio pronto uso (due confezioni). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). Termometro. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 54 PREVENZIONE INCENDI 55 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) Scuole di tipo • 0 – sotto le 100 presenze • 1 – fra 101 e 300 • 2, 3, 4, 5 56 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) Le scuole di tipo 1,2,3,4,5 (oltre 100 presenze) sono soggette al controllo dei VV.d.F. e, pertanto, necessitano del CPI 57 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) Ai fini dell formazione degli ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (DM 10 marzo 1998) Scuole con meno di 100 presenze Corso A, durata 4 ore Scuole da 101 a 300 presenze Corso B, durata 8 ore Scuole con più di 300 presenze Corso C, durata 12 ore, con attestato di idoneità rilasciato dai VV.d.F. 58 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA Scale (D.M.I. 26 agosto 92) • largh. min. ml. 1.20 • di norma: 1. rampe rettilinee 2. gradini a pianta rettangolare 59 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) Sistema di vie di uscita Almeno due vie di uscita verso luoghi sicuri Larghezza non inferiore a ml. 1.20 Largh. porte locali uso studenti => ml.1.20 Lunghezza non superiore a ml. 60 60 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) Uscite da ogni piano: almeno due Porte aule: • Larghezza non inferiore a ml. 1.20 • Apertura verso l’esodo 61 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) ATTIVITA’ A RISCHIO PARTICOLARE • Depositi di materiali solidi combustibili • Centrali termiche • Depositi combustibili • Cucine 62 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE • Certificato conformità legge 46-90 • Impianto messa a terra (controllo ogni 2 anni) • Impianto protezione scariche atmosferiche (controllo ogni 2 anni) SISTEMI DI ALLARME • Anche campanella di normale uso • Suono convenuto • Locale sempre presidiato 63 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI • Rete idranti oltre 100 presenze • Estintori Uno per ogni 200 mq. Almeno due per ogni piano • Segnaletica 64 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI • Registro controlli periodici • Piano di emergenza • Almeno due prove di evacuazione per anno scolastico • Informazione-formazione allievi 65 PREVENZIONE INCENDI EDILIZIA SCOLASTICA (D.M.I. 26 agosto 92) DISPOSIZIONI MANTENIMENTO MISURE • Ogni giorno all’inizio attività Porte emergenza libere ed aperte Vie di fuga prive di ostacoli • Ogni giorno alla fine attività Apparecchiature elettriche spente Assenza di accumuli incontrollati rifiuti combustibili e di fiamme libere Materiali infiammabili in luoghi sicuri 66 TRIANGOLO DEL FUOCO 67 68 Mai acqua su apparecchi in tensione !!! 69 Incendio di grandi dimensioni 1.Dare l’allarme 2.Chiamare subito i Vigili del Fuoco con il 3.Aspettare i VV.d.F. e riferire: 115 • dove si è sviluppato l’incendio • dove si trova l’attacco dell’acqua 70 PIANO DI EMERGENZA Contenuti: Elementi su: Caratteristiche luoghi e distribuzione ambienti Vie di fuga Sistemi di allarme Ubicazione impianti di spegnimento Ubicazone interruttore generale alimentaz. elettr. 71 PIANO DI EMERGENZA Contenuti: Azioni in caso di emergenza Procedure di evacuazione Disposizioni per chiamata VV.d.F. Disposizioni scritte al personale Misure per assistenza disabili Squadre di emergenza, procedure, doveri Ubicazione e numero persone presenti 72 PIANO DI EMERGENZA Procedure di evacuazione: In caso di terremoto: se ci si trova al chiuso 1.Allontanarsi da strutture che possono crollare (muri divisione, armadi,ecc.); 2.Ripararsi sotto punti solidi o sotto un banco, un letto,ecc.; 3.Uscire a scosse esaurite. 73 PIANO DI EMERGENZA Procedure di evacuazione: In caso di terremoto: se ci si trova all’aperto 1.Allontanarsi da strutture che possono crollare (balconi, cornicioni, alberi, ecc); 2.Tenersi lontani dalle spiagge per qualche ora; 3.Se ci si trova in auto, rimanervi. 74 75 76 77 PIANO DI EMERGENZA Procedure di evacuazione: in caso di incendio Se viene dato l’ordine di evacuazione, a voce o attraverso il suono prolungato e ripetuto della campanella, uscire con calma e ordinatamente in fila Incarichi a cura dei docenti: • Due apri-fila • Due serra-fila • Due aiuto-disabili 78 PIANO DI EMERGENZA Procedure di evacuazione: in caso di incendio Aria calda e fumo vanno verso l’alto Sigillare le porte Usare le porte di sicurezza 79 PIANO DI EMERGENZA Procedure di evacuazione: in caso di incendio Per attraversare locali invasi da fumo: • Liberarsi da indumenti sintetici; • Bagnare abbondantemente vestiti e capelli; • Proteggere capo e viso con un panno bagnato. 80 81 82 83 CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI. A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni: a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature; e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatarnente protetti; f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; 84 CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI. g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio); h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di uffici j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione; l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio. 85 Titolo I, capo III, sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 86 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Eletto o designato: Fra i lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti; Nell’ambito delle RSU nelle aziende con più di 15 dipendenti. Il nominativo deve essere comunicato all’INAIL 87 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 88 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 89 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 90 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 5. I RLS ... ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. 91 Titolo I, capo IV DISPOSIZIONI PENALI Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Art. 56 - Sanzioni per il preposto Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori 92 Titolo II I LUOGHI DI LAVORO Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza 93 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1. Ambienti di lavoro (stabilità, planivolumetria, finiture interne ed esterne, vie di circolazione e di emergenza, porte, scale, posti di lavoro, microclima, illuminazione, locali di complemento, spogliatoi, servizi igienici, dormitori) 94 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO MICROCLIMA Ambienti di lavoro Temperatura confortevole Umidità relativa intorno al 50% Aria salubre in quantità sufficiente ILLUMINAZIONE Almeno 400-450 lux sul piano di lavoro SUPERFICI AULE Circa 2 mq/alunno 95 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Le certificazioni Collaudo o idoneità statica CPI ove necessario (oltre 100 presenze, CT oltre 100.000 Kcal/h, depositi combustibili) Conformità antincendio: CT fra 30.000 e 100.000 Kcal/h Denuncia CT all’Amm.ne Prov.le Certificato conf. impianti elettrici DM 37/08 Certificato di protezione dai fulmini Contratto manutenzione estintori Collaudo annuale impianti idrici di spegnimento ove presenti Contratto manutenzione impianti microclimatici 96 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO Le precauzioni … ! Verifica periodica funzionalità luci di emergenza; Verifica giornaliera funzionalità porte di emergenza Verifica a fine attività giornaliera che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in tensione, siano spente e non vi siano fiamme libere, accumuli incontrollati di rifiuti combustibili e che tutti i materiali infiammabili siano depositati in luoghi sicuri; Verifica giornaliera che lungo le vie di fuga, lungo le scale interne e le scale di sicurezza non vi siano ostacoli; Verifica periodica che i sistemi di allarme siano perfettamente funzionanti; Verifica periodica che gli estintori siano stati controllati da non più di sei mesi 97 RISCHI PARTICOLARI Psicosociale (stress) Maternità Interferenze Fulmini Indoor Biologico 98 RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress) La valutazione del rischio stress lavoro correlato, di cui all’art. 28 del D.Lgs.n.81/08, deve essere effettuata secondo le linee guida contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 18 novembre 2010, che prevedono una “procedura a step”. 99 RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress) Monitoraggio Il rischio stress sarà monitorato con cadenza annuale, salvo situazioni eccezionali. Soggetti coinvolti nella valutazione di monitoraggio Il gruppo dei valutatori comprende, oltre al Datore di lavoro, il RSPP, il Medico competente, i responsabili di plesso edil RLS. Liste di controllo Nel monitoraggio annuale verranno utilizzate liste di controllo che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori descritti ai capitolo precedenti. 10 0 RISCHI PARTICOLARI: Psicosociale (stress) La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale (valutazione approfondita), da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. 10 1 RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor L’inquinamento indoor riguarda ambienti di lavoro e ambienti domestici, luoghi dove trascorriamo periodi lunghi e continuati e in particolare: gli inquinanti, i soggetti più a rischio, il rapporto con l’inquinamento esterno, le misure per ridurre l’esposizione. 10 2 RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor Rischio indoor nelle scuole. Per quanto riguarda in maniera specifica gli ambienti scolastici, recenti ricerche scientifiche attribuiscono alla presenza di inquinamento nelle scuole una parte dell'aumento e dell'aggravamento delle malattie respiratorie nell'infanzia ed evidenziano che una qualità dell'aria e delle condizioni microclimatiche non ottimali possono influenzare negativamente la performance del lavoro scolastico degli studenti. 10 3 RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor Rischio indoor nelle scuole. In Italia i ragazzi trascorrono negli edifici scolastici da 4 a 8 ore al giorno, per almeno 10 anni. Gli studi effettuati fino ad ora dimostrano che gli edifici scolastici italiani frequentemente presentano gravi problemi igienico-sanitari, per la cattiva qualità delle costruzioni, per carenza di manutenzione e per problemi correlati al cattivo condizionamento dell'aria. Per quanto riguarda le allergie alimentari, è dimostrato che adeguate misure di prevenzione possono prevenire le reazioni allergiche anche gravi, quali l'anafilassi, grave reazione allergica a rapida comparsa e che può causare la morte . 10 4 RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor Rischio indoor nelle scuole. Programma integrato di interventi di prevenzione nel contesto scolastico Principi Garantire ai bambini ed agli adolescenti, in particolar modo ai soggetti allergici e asmatici, il diritto sancito dall'OMS di respirare aria sana negli ambienti scolastici; Garantire a tutta la popolazione scolastica il diritto alla salute, definita come uno stato di completo benessere psicofisico e sociale e non soltanto come assenza di malattia; Garantire ai bambini ed agli adolescenti il diritto di essere protetti da ogni forma, diretta ed indiretta, di promozione dell'uso del tabacco e di ricevere ogni informazione e sostegno utile a scoraggiare la tentazione di iniziare a fumare. 10 5 RISCHI PARTICOLARI: Inquinamento indoor Rischio indoor nelle scuole. Programma integrato di interventi di prevenzione nel contesto scolastico Obiettivo strategico … contrastare l'aumento di incidenza/prevalenza dell'asma e delle allergie nei bambini e nei ragazzi, ridurre il loro impatto sulla salute ed evitarne l'evoluzione verso forme conclamate o croniche. Obiettivi specifici Realizzare ambienti scolastici salubri e sicuri, liberi da sostanze inquinanti e allergeni indoor ; Migliorare la conoscenza sui principali fattori di rischio indoor ; Promuovere attraverso l'istituzione scolastica comportamenti e stili di vita salutari. 10 6 Rischio indoor nelle scuole. Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli allergeni indoor Misure di profilassi di carattere generale Favorire ventilazione e ricambio dell'aria; Asportare quotidianamente la polvere dalle superfici (pavimenti, banchi, cattedre, ecc .) con panni umidi; Effettuare una pulizia ambientale più accurata durante la stagione pollinica; Sottoporre a periodiche sanificazioni anche gli strumenti di gioco dei bambini, come le "sabbionaie" (utilizzate soprattutto nelle scuole materne) che possono divenire facili ricettacoli di polvere, sporcizia o peli di animali; Nelle aule evitare la presenza di tappeti e moquette; limitare il più possibile il numero di imbottiti ed evitare la presenza di tendaggi all'interno dell'aula; 10 7 Rischio indoor nelle scuole. Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli allergeni indoor Misure di profilassi di carattere generale Evitare l'accumulo di libri e giornali, sui quali possono proliferare muffe e acari; Limitare la presenza di armadietti; ove presenti, evitare di conservare all'interno di essi abiti, cibi e ogni altra cosa che possa rappresentare una sorgente di umidità o di accumulo di polvere; Appendere i cappotti preferibilmente all'esterno delle aule; Plastificare i poster e fogli di lavoro da esporre alle pareti, per facilitarne la pulizia con panni umidi. 10 8 Rischio indoor nelle scuole. Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli allergeni indoor Misure per limitare l'esposizione a muffe e funghi Evitare la formazione di condense sui vetri, favorendo un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria; Eliminare le infiltrazioni d'acqua e riparare immediatamente eventuali perdite d'acqua negli interni; Limitare il numero delle piante ornamentali. 10 9 Rischio indoor nelle scuole. Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli allergeni indoor Misure specifiche per limitare l'esposizione a latice (lattice sintetico o di gomma) Se nella scuola è segnalata la presenza di una persona affetta da allergia da latice è opportuno : Evitare che nelle classi/palestre siano presenti manufatti in latex; Se non rimovibili devono essere opportunamente coperti; Istruire il personale addetto alle pulizie dei locali circa le procedure da adottare: pulizia ad umido senza utilizzare guanti in latice; Utilizzare guanti in vinile o in polietilene anche per la distribuzione dei pasti e la preparazione di cibi nelle cucine e nelle mense scolastiche. 11 0 Rischio indoor nelle scuole. Eliminazione/riduzione delle fonti e/o delle concentrazioni degli allergeni indoor Misure per limitare l'esposizione a allergeni alimentari Acquisizione delle informazioni mediche per i bambini a rischio; Incrementare la supervisione durante i pasti e le ricreazioni, impedendo la condivisione di cibi, contenitori o utensili; Mantenere un'accurata pulizia di tavoli e giocattoli e un accurato lavaggio delle mani prima e dopo la manipolazione dell'alimento; Interdire l'utilizzo di alimenti senza chiare indicazioni degli ingredienti nelle etichette; Educazione sanitaria rivolta i bambini a rischio, collaboranti in relazione all'età. 111 Rischio indoor nelle scuole. Informazione/formazione per personale scolastico, studenti e famiglie La scuola deve includere tra gli obiettivi della propria offerta formativa anche quello di diffondere la conoscenza dei principali determinanti di salute e della prevenzione dei principali fattori di rischio, soprattutto attraverso la promozione di abitudini e stili di vita sani. A tal fine nei programmi didattici dovrebbero essere previste alcune ore dedicate all'informazione e all'educazione sanitaria sulle principali problematiche riguardanti i temi dell'ambiente e della salute sulle principali strategie di prevenzione sanitaria e ambientale. 11 2 Rischio indoor nelle scuole. Informazione/formazione per personale scolastico, studenti e famiglie Tutta la “famiglia scolastica” dovrebbe essere adeguatamente informata e formata sui principali rischi per la salute correlati ad una cattiva qualità dell'ambiente scolastico; particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alle malattie correlate all'ambiente che interessano l'infanzia: malattie respiratorie, allergie, asma, obesità, disturbi alimentari, ecc. Campagne informative sull'allergia e l'asma e sulla qualità dell'aria indoor, alimentazione e attività fisica, andrebbero indirizzate anche alle famiglie. 11 3 RISCHI PARTICOLARI: Maternità La tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fa riferimento al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 11 4 RISCHI PARTICOLARI: Maternità In questa sede, si ritiene di potere individuare i seguenti rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza: Fotocopiatrici e fax. Devono essere situate in apposito locale, senza interferenza con i singoli posti di lavoro. Le lavoratrici in gravidanza non faranno uso di tali macchine se non in condizioni strettamente necessarie. Condizionatori. Eventuali stati di insofferenza dovuti alle condizioni microclimatiche dovranno essere segnalate con ogni sollecitudine. 11 5 RISCHI PARTICOLARI: Maternità In questa sede, si ritiene di potere individuare i seguenti rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza: Scale portatili. Le lavoratrici gravide non devono farne uso in alcun caso. Carichi pesanti. Per le donne, si intende per “carico pesante” un oggetto di peso superiore a 20 kg.. Lo spostamento manuale di tali carichi è sempre vietato. Per le donne in stato di gravidanza è consigliabile evitare spostamenti manuali anche di carichi inferiori, che non siano oggetti di uso normale. 11 6 RISCHI PARTICOLARI: Interferenze Attività potenzialmente interferenti Le attività potenzialmente interferenti sono quelle svolte dalla ditta incaricata di pulire i locali scolastici. La Dirigenza Scolastica promuove attività di cooperazione, per l'attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze. 11 7 RISCHI PARTICOLARI: Fulmini L’art. 84 del D.Lgs.n. 81/08 recita: Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. 11 8 RISCHI PARTICOLARI: Biologico Derattizzazione L’Ente locale dovrà provvedere, almeno una volta all’anno, a bonificare le aree di pertinenza degli edifici scolastici da eventuali presenze di topi mediante esche esterne con opportuni distributori. Disinfestazione L’Ente locale dovrà provvedere, almeno due volte all’anno, prima dell’apertura dell’anno scolastico e durante le vacanze pasquali, a bonificare le aree di pertinenza degli edifici scolastici da eventuali presenze di insetti nocivi, parassiti, piante infestanti mediante idonea disinfestazione con personale specializzato. 11 9 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 12 0 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 12 1 Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 12 2 Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 12 3 Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 12 4 Attenti al computer…! 12 5 Attenti al computer…! 12 6 Titolo VIII AGENTI FISICI RUMORE VIBRAZIONI CAMPI ELETTROMAGNETICI RADIAZIONI 12 7 Titolo IX AGENTI CHIMICI CANCEROGENI AMIANTO 12 8 Titolo X AGENTI BIOLOGICI 12 9 Titolo XI ATMOSFERE ESPLOSIVE 13 0 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO: I.S.P.E.S.L. A.S.P. ISPETTORATO PER IL LAVORO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INAIL VIGILI DEL FUOCO COMUNE REGIONE 13 1 Ogni anno in Italia: circa 1.000.000 di incidenti di cui circa lo 0,1% , pari a circa 1.000, sono mortali 13 2 13 3 Le cadute: 59% 13 4 Conoscere i pericoli che possono presentarsi …. in casa nella scuola nell’ambiente 13 5 Nell’ambiente: Il terremoto Le alluvioni Le frane I fenomeni atmosferici: • Rovesci temporaleschi • Venti impetuosi • Grandinate violente Incendi boschivi 13 6 Il terremoto. Terminata la scossa … 1.Spegnere eventuali fuochi e non accenderne di nuovi; 2.Chiudere interruttori centrali di gas e luce; 3.Se si sospettano perdite di gas aprire porte e finestre e segnalare. 13 7 Il terremoto. Terminata la scossa … Nell’abbandonare l’edificio … 1.Non portare con sé corpi ingombranti; 2.Per scendere mai usare l’ascensore ed usare possibilmente le scale antincendio; 3.Portarsi nel punto di raccolta; 4.Mai rientrare negli edifici lesionati. 13 8 Pericoli in casa e a scuola: l’elettricità Il corpo umano è un “conduttore”: In rapporto a: INTENSITA’ DELLA CORRENTE E DURATA DEL PASSAGGIO: Scossa lieve, ustioni, blocco della muscolatura, arresto respiratorio, alterazioni cardiache 13 9 Pericoli in casa e a scuola: l’elettricità Presa di terra. Interruttore differenziale, o salvavita. Attenti all’acqua. 14 0 Pericoli in casa e a scuola: l’elettricità Conformità Europea Istituto Marchio Qualità 14 1 I numeri nazionali: Vigili del Fuoco….115 Carabinieri…….……112 Pronto soccorso…118 14 2 Sconsigliare l’uso di zainetti scolastici dal peso superiore a 1/10 del peso corporeo dell’alunno di normale costituzione e a 1/15 del peso corporeo dell’alunno di costituzione gracile. Per un bambino di 30 Kg. 3 kg. se in buona salute • 2 kg. se di costituzione gracile 14 3 Mai dimenticare che: per una sciocchezza per una piccola imprudenza per la mancanza di attenzione per la mancanza di una accorta prevenzione, si può rimanere paralizzati per tutta la vita, ma si può anche morire. 14 4 Fare crescere la cultura della sicurezza: per vivere meglio per contare meno morti 14 5 GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUON LAVORO 14 6