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OIC 21 - Precisa Revisione

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OIC 21 - Precisa Revisione
NUOVI OIC
Le principali novità
Dopo aver predisposto la versione “bozza” ed attivato una fase di consultazione, l’OIC ha
recentemente approvato le nuove versioni relative a 19 Principi contabili.
Dopo la pubblicazione dei nuovi Principi contabili
• OIC 15 – Crediti
• OIC 20 - Titoli di debito
• OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
avvenuta nello scorso mese di luglio, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato, nel mese
di agosto, ulteriori 16 nuovi Principi contabili :
• OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
• OIC 10 - Rendiconto finanziario
• OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
• OIC 13 – Rimanenze
• OIC 14 - Disponibilità liquide;
• OIC 15 – Crediti
• OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
• OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
• OIC 18 - Ratei e risconti;
• OIC 19 - Debiti;
• OIC 22 - Conti d'ordine;
• OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione;
• OIC 25 - Imposte sul reddito;
• OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera;
• OIC 28 - Patrimonio netto;
• OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori,
eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
• OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.
La revisione operata ha la finalità di adeguare i Principi contabili nazionali alla normativa vigente
nonché alla relativa prassi nazionale / internazionale.
A seguito delle modifiche apportate i nuovi Principi, la cui struttura è stata modificata, presentano
ora un format “quasi standardizzato”, caratterizzato dalla presenza di paragrafi suddivisi nelle
seguenti sezioni:
• finalità del principio;
• ambito di applicazione;
• classificazione e contenuto delle voci;
• rilevazione iniziale;
• valutazione e rilevazioni successive;
• casi particolari;
• Nota integrativa.
Inoltre, in calce al singolo Principio sono presenti specifiche “Appendici” contenenti l’applicazione
operativa delle nuove disposizioni e i riferimenti normativi, precedentemente riportati all’inizio di
ciascun documento. Sono state eliminate le Note, il cui contenuto, se rilevante, è stato riportato
direttamente nel testo.
In particolare va evidenziato che è attualmente ancora in corso di revisione l’OIC 24, relativo alle
immobilizzazioni immateriali.
Non sono stati oggetto di revisione gli OIC 4 e 5 relativi alle operazioni straordinarie.
Di seguito si propone una disamina delle principali novità contenute nei nuovi Principi contabili
OIC, applicabili ai bilanci chiusi a decorrere dal 31.12.2014.
OIC 9 - SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli OIC 16 (nella sua
versione rivista del 13 luglio 2005) e 24 (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005).
Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma
concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli organismi
contabili internazionali più autorevoli.
Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è modulata l’applicazione del modello
sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di
evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di
tecniche complesse. In questo senso va letta la previsione di consentire alle società di minori
dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:
a) l’unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l’intera
società;
b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.
Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2013 le principali modifiche apportate sono le
seguenti:
• la definizione di valore equo è stata coordinata con quella contenuta nell’IFRS 13 Fair Value
Measurement;
• è stata meglio specificata la definizione di capacità di ammortamento;
• gli indicatori di perdita previsti per l’approccio semplificato sono stati resi omogenei rispetto a quelli
previsti per l’approccio di riferimento.
OIC 10 - RENDICONTO FINANZIARIO
IL NUOVO OIC 10 HA PROVVEDUTO A:
Eliminare la risorsa finanziaria del capitale circolante netto: la risorsa
riferimento per la redazione del rendiconto sono le disponibilità liquide;
finanziaria
presa
a
Riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e di finanziamento;
Inserire alcune indicazioni su aggiunte, raggruppamenti, suddivisioni dei flussi finanziari;
Inserire il divieto di compensazione tra flussi finanziari;
Inserire indicazioni in merito al rendiconto finanziario consolidato;
Introdurre la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o di debito;
Specificare che il flusso finanziario derivante dall’acquisizione di una società controllata o di un ramo
di azienda è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità
liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione;
Eliminare alcune alternative contabili previste nel precedente OIC 12 : i dividendi ricevuti e pagati
sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell’attività di
finanziamento e le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.
OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
IL NUOVO OIC 12 HA PROVVEDUTO A:
Precisare che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che
svolgono attività commerciale;
Stralciare la parte dedicata al rendiconto finanziario
Illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che disciplinano la presentazione dello
stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.
Eliminare alcune appendici contenute nella precedente versione dell’oic 12 (analisi dei
movimenti delle poste del patrimonio netto, informativa per area geografica);
Incorporare l’interpretativo n. 1 dell’oic 12 “classificazione dei costi e ricavi nel conto
economico” nell’oic 12 come parte integrante del principio contabile.
Inserire ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci
negli schemi di stato patrimoniale e conto economico con particolare riguardo alla suddivisione,
raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci;
Precisare che se un elemento dell’attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema,
l’iscrizione dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa
essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui
i principi contabili non prevedano un trattamento specifico.
Con riguardo alla nota integrativa:
A) specificare che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico;
B) fornire ulteriori precisazioni con riguardo all’informazione di cui all’articolo 2427, numero
1, relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.
OIC 13 - RIMANENZE
IL NUOVO OIC 13 HA PROVVEDUTO A:
Riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’obiettivo di renderla di più
agevole comprensione e applicazione. In analogia a quanto previsto per il principio OIC 16
“immobilizzazioni materiali”, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli
specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata
è significativa;
Fornire una breve descrizione del metodo del prezzo al dettaglio con un esempio applicativo in
appendice nella prospettiva di rendere più chiara l’esposizione e i riferimenti presenti;
Chiarire il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze. In
particolare, si è precisato che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio
ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo, la valutazione
delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi
ricevuti. Si forniscono inoltre indicazioni sulla classificazione dei relativi importi nelle voci di conto
economico.
Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2012 si sono apportati
alcuni affinamenti in tema di:
• Definizione dei semilavorati;
• Costo specifico e criteri di determinazione del costo dei beni fungibili;
• Ripartizione dei costi generali fissi e dei costi generali variabili;
• Produzioni congiunte e sottoprodotti.
OIC 14 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
IL NUOVO OIC 14 HA PROVVEDUTO A:
Prevedere che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di
pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i
crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice, e che nel bilancio della
società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto
a quanto rilevato dalle altre società partecipanti al cash pooling;
Specificare meglio il regime di classificazione dei fondi vincolati.
OIC 15 - CREDITI
IL NUOVO OIC 15 HA PROVVEDUTO A:
Fornire alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti;
Precisare che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di
consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della
proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi
alla proprietà sono immediatamente trasferiti;
Chiarire alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti e delle
svalutazione dei crediti;
Prevedere una sezione dedicata alla cancellazione dei crediti basato sul trasferimento
dei rischi.
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IL NUOVO OIC 16 HA PROVVEDUTO A:
Chiarire alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti. In particolare, si sono fornite alcune precisazioni
in tema di ammortamento di componenti aventi vite utili diverse del cespite principale, nonché si è
specificato che il processo di ammortamento va interrotto nel momento in cui il valore residuo risulti
almeno pari al valore contabile del cespite;
Eliminare la previsione secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo
tempo. Anche in questo caso l’ammortamento va effettuato considerato che in tale lasso temporale il
bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica;
Riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l’obiettivo di renderla di più
agevole comprensione e applicazione. Si è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari,
sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se
significativo;
Eliminare la previsione contenuta nell’attuale principio che permette di non scorporare il valore del
terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del
fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo
fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio;
Chiarire che le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di
mercato al lordo dei costi accessori;
Precisare che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate transitano per il conto economico salvo
eventuale diversa previsione di legge.
È stata inoltre stralciata la parte relativa alla svalutazione per perdite durevoli in quanto oggetto di un
nuovo specifico principio contabile: l’oic 9 “svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali”.
OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
BILANCIO CONSOLIDATO
IL NUOVO OIC 17 HA PROVVEDUTO A:
riformulare la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento: tale differenza si
determina attraverso il confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente
frazione di patrimonio netto contabile della controllata. In modo analogo sono disciplinate le
differenze successive da annullamento.
Precisare che, a livello di best practice, l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di
consolidamento è effettuata alla “data di acquisizione del controllo”. Il principio ammette tuttavia
l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” (stante
l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’articolo 33 del D.Lgs. 127/1991).
Precisare che nel caso delle società che redigono per la prima volta il bilancio consolidato,
il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo
consolidamento.
Chiarire la classificazione in bilancio e le modalità di utilizzo del “fondo di consolidamento per
rischi e oneri futuri”.
OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
BILANCIO CONSOLIDATO
IL NUOVO OIC 17 HA PROVVEDUTO A (SEGUE):
Precisare il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione senza perdita di
controllo;
Chiarire la data in cui la partecipazione è deconsolidata in caso di perdita del controllo: la
partecipazione è deconsolidata con riferimento alla data di cessione, in modo che si possa
evidenziare nel bilancio consolidato il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di
cessione.
Chiarire la disciplina contabile del leasing nel consolidato. Il principio raccomanda l’adozione della
contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario.
Riformulare, le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento nonché di esonero ed
esclusione dall’area di consolidamento. Si è razionalizzata e semplificata la parte relativa
all’informativa ed eliminata la disciplina contabile dei bilanci aggregati.
OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
BILANCIO CONSOLIDATO
RISPETTO AL ALLA BOZZA PUBBLICATA NEL 2013:
TRATTAMENTO DELLA DIFFERENZA POSITIVA DA ANNULLAMENTO: in mancanza dei
requisiti per la sua iscrizione sull’asset della società acquisita . E’ stato precisato che
questa differenza è iscritta in detrazione della “Riserva di consolidamento”, fino a
concorrenza del relativo importo e solo l’eventuale eccedenza, è imputata a conto
economico nella gestione straordinaria voce E21 “oneri”.
Sono stati reinseriti i riferimenti in nota integrativa relativi al rendiconto finanziario, al
Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato e al Prospetto di raccordo
tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e
risultato netto consolidato.
OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
IL NUOVO OIC 17 HA PROVVEDUTO A:
Precisare che, a livello di best practice, il patrimonio netto contabile della partecipata da porre a
confronto con il costo di acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza
iniziale tra i due valori, ove siano disponibili le informazioni, sia quello calcolato alla “data di
acquisizione”. Il principio ammette tuttavia l’utilizzo della “data dell’ultimo bilancio della
partecipata”.
Chiarire il trattamento degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra la partecipante e una
partecipata. Coerentemente con la logica propria del metodo del patrimonio netto, il principio
precisa che lo storno degli utili e delle perdite realizzati con la partecipata avviene solo in misura
corrispondente alla frazione di capitale posseduto dalla partecipante. Gli altri soci della
partecipata, a differenza del consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e
quindi le operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati con
terzi.
OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
IL NUOVO OIC 17 HA PROVVEDUTO A (SEGUE):
Precisare il trattamento contabile previsto in caso si paghi un prezzo della partecipazione
eccedente rispetto al valore delle attività acquisite (cattivo affare);
Chiarire il trattamento contabile da seguire in caso di operazioni sul capitale della partecipata, che
determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante;
Precisare il trattamento contabile relativo all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni nella
partecipata;
Esplicitare la contabilizzazione nel bilancio di esercizio di un cambiamento di criterio di
valutazione nel caso in cui la partecipante già consolidi la partecipata fin dalla sua acquisizione.
Il nuovo principio ha inoltre eliminato l’opzione presente nella precedente versione del principio
contabile che consentiva di utilizzare il cd. metodo patrimoniale per l’imputazione dei saldi
di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo
del patrimonio netto.
Il nuovo OIC 17 disciplina solo gli aspetti dell’applicazione del cd. metodo reddituale.
OIC 18 – RATEI E RISCONTI
IL NUOVO OIC 18 HA PROVVEDUTO A:
Precisare le condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti.
Chiarire i criteri di valutazione dei ratei e dei risconti da iscrivere in bilancio e le poste di conto
economico interessate dalle rettifiche di valore.
Eliminare la richiesta di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro
ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota
integrativa.
RISPETTO AL ALLA BOZZA PUBBLICATA NEL 2013:
È stata aggiunta la contabilizzazione del maxicanone nell’ambito delle operazioni di leasing
finanziario.
OIC 19 – DEBITI
IL NUOVO OIC 19 HA PROVVEDUTO A:
Rivedere la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o
prestazioni di servizi dei debiti commerciali.
Fornire ulteriori indicazioni circa il contenuto delle voci D3 “debiti verso soci per finanziamenti” e D11
“debiti verso controllanti”.
Introdurre previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate, dei
debiti soggetti a condizioni sospensive e dei prestiti obbligazionari subordinati.
RISPETTO AL ALLA BOZZA PUBBLICATA NEL 2013:
È stata rivista la definizione di debito specificando che i debiti sono passività di natura determinata ed
esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari determinati di solito ad una data
stabilita;
Si è precisato che nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo
termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa
immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l’esercizio, a meno che tra la data di
chiusura dell’esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi
contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine;
Nel caso di scorporo di interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto del bene o del servizio, si è
previsto che quando non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine del bene/servizio e
qualora si può fondatamente presumere l’esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo
negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzato il debito ad un tasso di interesse per
finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari;
È stata eliminata la parte riguardante i debiti per associazione in partecipazione.
OIC 20 TITOLI DI DEBITO
IL NUOVO OIC 20 HA PROVVEDUTO A:
Riformulare la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione.
Chiarire che ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo non si deve tener conto delle
spese di cessione, nel presupposto che questo approccio dia migliore attuazione al principio
civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura;
Chiarire la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari
immobilizzati (costo specifico e/o criteri ex articolo 2426, numero 10, codice civile);
Riformulare la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il coordinamento con il
dettato dell’articolo 2427-bis.
Ciò che rileva è il management intent, cioè l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato
portafoglio.
RISPETTO ALLA VERSIONE DEL PRINCIPIO POSTA IN CONSULTAZIONE NEL 2012:
È. Stato modificato il criterio di classificazione dei componenti di reddito emergenti in occasione
della cessione di partecipazioni immobilizzate, non più obbligatoriamente classificati nella sezione
straordinaria del conto economico
OIC 21 - PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
IL NUOVO OIC 21 HA PROVVEDUTO A:
Escludere disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata ora nel nuovo OIC 17 “bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”.
È stata riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione;
È stato chiarito ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo che non si deve tener conto
delle spese di cessione;
È stata chiarita la definizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari
immobilizzati;
È stata riformulata la disciplina degli obblighi di informativa;
È stato modificato il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l’obbligo di procedere ad
una svalutazione della partecipazione nel caso tali diritti non siano esercitati;
È stata introdotta una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di
azioni proprie;
È stato chiarito che la distribuzione di dividendi da parte della partecipata genera sempre proventi
finanziari;
È stato chiarito che ai fini della classificazione delle partecipazioni ciò che rileva è il management
intent, e cioè l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio.
OIC 22 - CONTI D’ORDINE
IL NUOVO OIC 22 HA PROVVEDUTO A:
Fornire le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni
della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale;
Precisare che non si procede alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo stato
patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che
siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota
integrativa. È il caso ad esempio dei beni della società presso terzi;
Riformulare la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in
calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e
l’intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d’ordine
gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione
patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale
situazione.
OIC 23 - LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
IL NUOVO OIC 23 HA PROVVEDUTO A:
Stralciare i paragrafi riguardanti le commesse in valuta estera, trattate nel nuovo OIC 26
“operazioni, attività e passività in valuta estera”;
Aggiungere alcune definizioni, tra cui: ricavi e costi di commessa, ricavo maturato, revisione prezzo,
varianti, stato avanzamento lavori, incentivi;
Definire in modo puntuale i requisiti necessari per l’applicazione del criterio della percentuale di
completamento (esistenza di un contratto vincolante tra le parti, risultato della commessa stimato
attendibilmente, diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l’esecuzione dei
lavori, non vi sono incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia
la capacità dei contraenti di adempiere le proprie obbligazioni);
Chiarire che, in presenza di commesse di breve termine, è possibile applicare o il criterio della
commessa completata (in quanto non produce normalmente effettivi distorsivi) o il criterio della
percentuale di completamento;
Con riguardo agli anticipi ed acconti, chiarire che al momento della rilevazione iniziale sono iscritti
nel passivo patrimoniale, mentre al momento della fatturazione definitiva dei lavori, essi sono
stornati dal passivo con contropartita la rilevazione di un ricavo alla voce A1 “ricavi delle vendite e
delle prestazioni”. La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo
maturato sia definitivamente riconosciuto all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori
eseguiti. Viceversa, fino a quando non vi è questa certezza, gli anticipi e gli acconti continuano ad
essere rilevati tra le passività;
OIC 23 - LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
IL NUOVO OIC 23 HA PROVVEDUTO A (SEGUE):
Prevedere che la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento
del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore
si rileva un fondo rischi ed oneri. Rispetto alla precedente versione dell’oic 23, si elimina dunque
l’alternativa di rilevare la perdita probabile al fondo rischi e oneri, anche quando la perdita è
inferiore al valore dei lavori in corso;
Introdurre nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi,
prevedendo che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa quando: a) entro la data del bilancio vi è
l’accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi;
ovvero b) pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile
che l’incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti
informazioni e dell’esperienza storica;
Modificare il trattamento contabile dei costi per l’acquisizione della commessa e dei costi
preoperativi; il nuovo principio prevede che, al rispetto di determinate condizioni, essi siano inclusi
tra i costi della commessa e non più capitalizzati ed ammortizzati come immobilizzazioni
immateriali.
OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO
IL NUOVO OIC 25 HA PROVVEDUTO A:
Eliminare i riferimenti al disinquinamento fiscale;
Disciplinare in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da: operazioni che hanno
effetto sul conto economico e che non hanno effetto sul conto economico;
Inserire una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una
partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale;
Aggiornare le perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti modifiche legislative;
Precisare, con riguardo al calcolo delle imposte differite e anticipate, che l’aliquota fiscale applicabile
per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno,
previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio;
Chiarire in modo esplicito, con riguardo alla fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul
conto economico, che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:
rilevazione iniziale dell’avviamento e rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in
un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è
un’operazione straordinaria.
Disciplinare il caso di affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e avviamento che
derivino da operazioni straordinarie, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con
riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria ;
Introdurre chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni
straordinarie;
Inglobare il documento interpretativo n. 2 del precedente OIC 25 e in tema di affrancamento
dell’avviamento, il documento OIC interpretativo di legge n. 3;
In tema di rivalutazione di attività, disciplinare il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da
pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali;
OIC 26 – OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA
IL NUOVO OIC 26 HA PROVVEDUTO A:
Riformula la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data
del bilancio ai sensi del disposto dell’articolo 2426, numero 8-bis.
Esplicita i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri, i conti
d’ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera.
OIC 28 - PATRIMONIO NETTO
IL NUOVO OIC 28 HA PROVVEDUTO A:
Precisare che i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono iscritti nel
patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili;
Sistematizzare in un unico punto il tema della rilevazione iniziale delle riserve in
modo da fornirne una disciplina organica;
Precisare che la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio è trattata
contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME
CONTABILI, CORREZIONI DI ERRORI, EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE,
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
IL NUOVO OIC 29 HA PROVVEDUTO A:
riformulare la disciplina della determinazione degli effetti del cambiamento di principio in
maniera più puntuale, limitando l’applicazione del metodo prospettico a specifici casi;
rivedere la disciplina della rilevazione degli errori al fine di garantire uniformità di
trattamento degli stessi, eliminando la distinzione tra “errori determinanti” ed “errori non
determinanti”;
ampliare la trattazione degli eventi successivi alla data di bilancio con l’obiettivo di trattare
in maniera più esaustiva la possibilità che tali eventi possano comportare un problema di
continuità aziendale.
OIC 31-FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
IL NUOVO OIC 31 HA PROVVEDUTO A:
Chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale
a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo
prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. Conseguentemente, gli
accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti
prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla
B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti
rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;
Ampliare la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione di un fondo con l’obiettivo di
renderne più agevole comprensione;
Eliminare l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del
fenomeno inflattivo;
Introdurre nuove disposizioni in merito: 1) alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti; 2)alla
rilevazione dei fondi recupero ambientale; 3) all’utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi
eccedenti;
Aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR per tener conto delle
modifiche introdotte con la legge n. 296/2006.
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