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l`Imprenditore - Il blog della prof. di diritto

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l`Imprenditore - Il blog della prof. di diritto
L’IMPRENDITORE
DIRITTO COMMERCIALE
• Si definisce diritto commerciale quella branca
del diritto privato che disciplina gli aspetti
giuridicamente rilevanti delle attività
economiche.
• Il diritto commerciale ha per oggetto gli atti e
le attività dell'impresa, quindi può essere
definito come il diritto privato delle imprese.
LE FONTI
• Costituzione
• codice civile
• Leggi ordinarie particolari relative al settore
(legislazione speciale)
• legislazione comunitaria
Codice Civile - LIBRO QUINTO
— DEL LAVORO
TITOLO II — Del lavoro nell'impresa
CAPO I — Dell'impresa in generale
CAPO II — Dell'impresa agricola
CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese
soggette a registrazione
• Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali
1. — Della rappresentanza
2. — Delle scritture contabili
TITOLO III — Del lavoro autonomo
CAPO I — Disposizioni generali
CAPO II — Delle professioni intellettuali
TITOLO V — Delle società
TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione
TITOLO VIII — Dell'azienda
L’imprenditore
• Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore
"colui che esercita professionalmente
un'attività̀ economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di
servizi".
Per il MERCATO
• L’attività viene svolta con il fine della
produzione (trasformazione) o scambio
(commercio) di beni o servizi per il mercato.
• Non è imprenditore ad esempio chi produce
per l’autoconsumo.
ORGANIZZAZIONE
• L’imprenditore deve organizzare i fattori della
produzione (terra/lavoro/ capitale) per
svolgere l’attività d’impresa.
• Tale organizzazione può assumere notevoli
dimensioni ma può essere anche molto
limitata.
ECONOMICITA’
• L’attività deve essere economica, in quanto creatrice
di ricchezza.
• Normalmente l’impenditore mira ad un profitto:
ricavi superiori ai costi.
• È economica anche l’attività produttiva predisposta
in modo da coprire almeno i costi di produzione
tramite i ricavi (pareggio).
• es le cooperative, le imprese pubbliche.
– Non è imprenditore chi svolge un’attività destinata a priori
ad operare in perdita (ad es. per beneficienza).
PROFESSIONALITA’
• L’attività deve essere esercitata con professionalita
cioè̀ con continuità e stabilità e non in modo
occasionale.
• Le attività possono essere anche stagionali.
• Non deve essere necessariamente l’unica attività
dell’imprenditore.
• Basta anche un singolo affare a integrare gli estremi
dell’impresa, purché complesso – es. produzione di
un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli
appartamenti.
Differenza tra impresa e azienda
I termini impresa e azienda vengono talvolta
utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi,
ma dal punto di vista giuridico essi indicano due
realtà diverse, infatti:
AZIENDA
Il complesso dei beni
organizzati
dall’imprenditore per
l’esercizio
dell’impresa.
IMPRESA
L’attività economica
produttiva di una
nuova ricchezza, svolta
per mezzo del
complesso dei beni
organizzati.
Impresa e azienda
• L’impresa ha carattere soggettivo: è l’attività svolta
dall’imprenditore
• L’azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni
che l’imprenditore organizza.
• L’azienda presuppone l’impresa, della quale
costituisce lo strumento.
• Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività
dell’imprenditore
si
realizza
mediante
la
combinazione dei beni in funzione di uno scopo
produttivo.
Liberi professionisti
• Esistono attività che, pur consistendo nella
produzione di beni o di servizi, non danno luogo ad
una impresa.
• Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e
degli artisti (art.2238 c.c.): le disposizioni in tema di
impresa si applicano alle professioni intellettuali solo
se l’esercizio della professione costituisce elemento di
un’attività organizzata in forma di impresa.
Liberi professionisti
• Ai sensi dell’art. 2238c.c., i liberi professionisti e gli
artisti non sono mai – in quanto tali- imprenditori:
essi lo diventano solo se ed in quanto la professione
intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra
attività qualificata come impresa.
• Es. il medico che gestisce una casa di cura o un
insegnante che gestisce una scuola privata
Liberi professionisti
• Il motivo di tale esclusione è da ricercare in una
condizione di privilegio che la nostra legge concede
loro: di fatto sono sollevati dal rischio giuridico.
• Tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle
proprie attività, quel rischio del lavoro che
caratterizza la figura di imprenditore: si parla per
essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una
“obbligazione di risultato”.
Categorie di imprenditori
A seconda delle dimensioni
– Piccolo imprenditore
– Imprenditore medio/grande
A seconda dell’oggetto dell’impresa
– Imprenditore commerciale
– Imprenditore agricolo
A seconda della natura del soggetto
– Impresa individuale
– Società
– Imprenditore pubblico
CATEGORIE DI IMPRENDITORI
Piccolo imprenditore (art.2083)
Trattamento privilegiato per il limitato giro
d‘affari:
• Non è soggetto al fallimento e alle procedure
concorsuali
• Non ha l’obbligo delle scritture contabili
• Deve iscriversi nella sez. speciale del registro
delle imprese anche se solo con finalità di
pubblicità notizia.
Art.2083 c.c.
Sono piccoli imprenditori
• i coltivatori diretti del fondo
• Gli artigiano
• I piccoli commercianti
• e coloro che esercitano un‘attività
professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia
art.2083 c.c.
Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del
c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro
manuale nell’impresa;
b) il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa
deve prevalere sugli altri fattori della produzione:
sul lavoro altrui e sul capitale investito.
Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di
dipendenti o un rilevante capitale
Art. 2083 c.c.
Si discuteva spesso nelle aule dei Tribunali se
un’impresa dovesse o meno considerarsi piccola per
le diverse conseguenze che ne derivavano.
La valutazione sulla prevalenza lascia infatti molto
margine di discrezionalità all’interprete.
Piccolo imprenditore e legge fallimentare
Rispetto all’esenzione al fallimento, la legge
fallimentare modificata dal d.lgs. 5/2006 ha
introdotto una definizione più estesa di imprese non
soggette al fallimento indicando determinati parametri
quantitativi.
21
Art. 1 l. fallimentare
Non possono essere dichiarati falliti gli esercenti di
un’impresa individuale o collettiva che non superino
una di tali soglie:
• Attivo patrimoniale annuo massimo di €.
300.000,00
• ricavi lordi annui non superiore a € 200.000,00;
• esposizione debitoria non superiore a €.
500.000,00
Validità dell’art.2083 c.c.
• La nozione dettata dall’art. 2083 si utilizza per
escludere l’obbligo delle scritture contabili per i
piccoli imprenditori individuali.
• Le imprese collettive (società, consorzi) hanno
l’obbligo delle scritture contabili qualunque sia la loro
dimensione.
Impresa familiare (art. 230-bis c.c.)
• Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il
terzo grado (genitori, figli, nipoti) e gli affini fino al secondo
(coniugi, suoceri, cognati) dell’imprenditore senza avere un
contratto.
• L’impresa può essere di piccole o di grandi dimensioni.
• E’ un'impresa individuale, non collettiva: la gestione
dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più
rilevanti sono coinvolti i familiari.
• Fallisce solo l’imprenditore.
• I familiari acquistano dei diritti per il solo fatto di collaborare
con l’imprenditore.
Diritti ECONOMICI dei collaboratori
• diritto al mantenimento in base allo stato
patrimoniale;
• in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro
prestato:
– diritto di partecipazione agli utili,
– diritto sui beni acquistati con gli utili
– diritti sugli incrementi di valore dell’azienda
• La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi
l’impresa.
• La partecipazione è trasferibile solo a dei familiari e
con il consenso unanime dei familiari già partecipanti.
Diritti AMMINISTRATIVI
• I collaboratori decidono insieme
all’imprenditore a maggioranza
– sull’impiego degli utili
– sulla gestione straordinaria
– sula cessazione dell’impresa
• La gestione ordinaria rimane all’imprenditore
Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.)
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Attività agricole principali
• Coltivazione del fondo comprende la
produzione di prodotti agricoli, anche in serre,
vivai ecc
• Selvicoltura coltivazione del bosco al fine di
ottenere legname
• Allevamento di animali comprende ogni
forma di allevamento, anche in batteria.
Attività connesse
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma
che vengono trattate come agricole a condizione
che sussistano:
• Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge
è lo stesso che svolge attività agricole principali
• Connessione oggettiva: devono avere per
oggetto
– prodotti ottenuti prevalentamente con le attività
agricole essenziali
Statuto
dell’imprenditore agricolo
• L’imprenditore agricolo
– Non deve tenere le scritture contabili (art. 2214);
– Non è soggetto alle procedure concorsuali (art.
2221).
– A differenza di quanto prevedeva in origine il
Codice Civile è soggetto all’iscrizione nella sez.
spec. del registro delle imprese (pubb. notizia)
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Imprenditore commerciale
art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita:
• un’attività di produzione industriale di beni e di
servizi
• un’attività intermediaria nella circolazione dei beni:
attività commerciali/ di distribuzione/bancarie
• un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
• un’attività bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori
che operano a vantaggio di altri imprenditori
(mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o
pubblicitarie)
Statuto speciale
dell’imprenditore commerciale
• Si applicano solo all’imprenditore
commerciale NON PICCOLO determinate
regole che formano lo Statuto
dell’imprenditore commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
1. Obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese;
2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili per
gli imprenditori commerciali;
3. Fallimento o altre procedure concorsuali
4. disciplina speciale della rappresentanza
commerciale
Le ragioni dello statuto speciale
• Per rendere fluidi e semplici gli scambi
commerciali è necessario che chi si pone in
relazione continua con gli imprenditori
commerciali (creditori, dipendenti, fornitori,
terzi… ) sia tutelato, ricevendo adeguate
informazioni e idonee garanzie.
1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE
• ll Registro Imprese è un registro pubblico che
ha avuto completa attuazione a partire dal
1996.
• E’ tenuto presso la Camera di Commercio nel
capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di
un Giudice, delegato dal Presidente del
Tribunale del capoluogo di Provincia.
• E’ un registro pubblico: tutti possono
prenderne visione.
OBBLIGO DI ISCRIZIONE
• IMPRENDITORI INDIVIDUALI COMMERCIALI
• TUTTE LE SOCIETA’ TRANNE LA S.S.
• CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
• ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Modalità iscrizione
• L’imprenditore commerciale, entro 30 gg.
dall’inizio dell’impresa deve chiedere
l’iscrizione indicando
– Generalità
– Ditta
– Oggetto dell’impresa
– sedi,
– rappresentanti commerciali
– data inizio attività.
Iscrizione
• Il Registro Imprese può essere definito
come l'anagrafe delle imprese: vi si
trovano infatti i dati (costituzione, modifica,
cessazione) di tutte le imprese con
qualsiasi forma giuridica e settore di
attività economica.
Efficacia dell’iscrizione
• PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Quanto è iscritto
nel registro delle imprese si presume noto ai
terzi ed è ad essi opponibile (presunzione
assoluta di conoscenza).
• L’omessa iscrizione non consente di opporre i
relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore
provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza
(presunzione relativa di ignoranza)
2. Le scritture contabili
• L’imprenditore ha l’obbligo di documentare
l’attività attraverso:
• Libro giornale deve indicare giorno per giorno
le operazioni relative all’esercizio dell’impresa
• Libro degli inventari
• Altre scritture
Le scritture contabili
• Libro degli inventari contiene inventario
iniziale e gli inventari compilati ogni anno.
• Deve contenere le attività e le passività
dell’attività e, se si tratta di imprenditore
individuale, le attività e passività
dell’imprenditore estranee all’impresa.
• Si chiude con il bilancio e il conto economico
Le scritture contabili
• Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle
dimensioni dell’impresa”
– Libro magazzino: entrate e uscite merci
– Libro cassa: entrate uscite denaro
– Libro mastro: operazioni raggruppate
sistematicamente (es. in relazione al cliente)
Efficacia probatoria
• Le scritture contabili possono essere utilizzate come
strumento di prova nel processo:
– Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre,
comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).
– Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se:
1. le scritture sono tenute regolarmente,
2. la controparte è un imprenditore,
Regolare tenuta scritture
• Regolarità formale:
– Numerazione in ogni pagina prima di essere
messi in uso .
– Devono essere tenute secondo le regole di una
ordinata contabilità: senza spazi in bianco,
senza interlinee, senza abrasioni ed in modo
che le parole cancellate siano leggibili.
– È oggi possibile la tenuta con modalità
informatica e archiviazione virtuale.
Conservazione
• Vanno conservati per 10 anni le scritture
contabili e la corrispondenza commerciale: gli
originali delle lettere, telegrammi, fatture,
ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture
inviate .
3. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
• Nel caso in cui l’imprenditore commerciale
non sia più in grado di pagare i propri debiti
(stato di insolvenza) possono essere attivate
delle procedure concorsuali per liquidare
l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori
oppure per tentare di salvarla.
Procedure concorsuali
• Il fallimento
• Il concordato preventivo
• L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi
• La liquidazione coatta ammnistrativa
Procedure concorsuali
• Sono procedure a carattere generale perché
investono tutto il patrimonio del debitore.
• Sono procedure a carattere collettivo perché
coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore
ai quali si garantisce, in linea di principio, una
parità di trattamento
La rappresentanza commerciale
• L’imprenditore commerciale medio grande si avvale
di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono
essere conferiti poteri di rappresentanza;
• La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di
ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo,
dotati di potere di rappresentanza: institori,
procuratori e commessi.
• Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza
indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita
procura ma per il solo ruolo che ricoprono.
Institore
• È institore colui che è preposto dal titolare
all'esercizio di un'impresa commerciale o di una
sede secondaria o di un ramo particolare
dell'impresa.
• Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di
una filiale o di un settore produttivo.
• E’ posto al vertice della gerarchia del personale.
Poteri
• L'institore è investito dall'imprenditore di un
potere di rappresentanza generale, che
abbraccia tutte le operazioni della struttura
alla quale è preposto tranne l’alienazione di
beni immobili e la costituzione di ipoteche
sui beni immobili del preponente, se non è
stato espressamente autorizzato con una
procura.
Procura
• La procura che estende o limita i poteri deve
essere iscritta presso il registro delle imprese.
• In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza
si reputa generale.
• I limiti alla procura non iscritti non sono
opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore
provi che i terzi le conoscevano al momento
della conclusione dell'affare.
Procuratore
• I procuratori, in base a un rapporto continuativo,
hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad essa.
• Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il
loro potere decisionale è circoscritto ad un
determinato settore dell'impresa o ad una serie
specifica di atti: dirigenti intermedi (es. direttore
marketing, vendite, personale).
I commessi
• I commessi sono ausiliari subordinati a cui
sono affidate mansioni esecutive e materiali
che li pongono in contatto con i terzi.
• Possono compiere solo gli atti che sono
collegati alle operazioni di cui sono incaricati.
Poteri
Salvo espressa autorizzazione, i commessi:
• non possono concedere dilazioni o sconti che
non siano d'uso;
• non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto;
• se preposti alla vendita nei locali dell'impresa,
non possono esigere il prezzo all'interno
dell'impresa se alla riscossione è destinata
apposita cassa.
L’azienda
• L'azienda è il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
(art.2555 c.c.)
• Comprende beni materiali (beni mobili, immobili)
beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti.
• Non è necessario che i beni appartengono
all’imprenditore a titolo di proprietà ma è
sufficiente che egli ne abbia il godimento .
Avviamento
• Il valore dell’azienda è maggiore rispetto alla
somma del valore di scambio dei singoli beni
che la compongono
• Questo valore è l’avviamento ed è il risultato
dell’attività dell’imprenditore, della sua
capacità di organizzare i beni e di gestire
l’impresa
• L’avviamento rappresenta la capacità
dell’azienda a realizzare un profitto
Il valore dell’avviamento dipende da
L’avviamento SOGGETTIVO
• dato dalla capacità
dell’imprenditore di creare,
conservare e accrescere la
clientela o dalla fiducia che
egli riesce ad avere nei
confronti dei fornitori, o,
ancora, nel rapporto che è
riuscito a instaurare con i
suoi dipendenti, clienti,
fornitori ecc.
L’avviamento OGGETTIVO
• dato da il valore dei i fattori
produttivi impiegati
nell’azienda, i locali, i
macchinari…
Trasferimento d’azienda
• L’azienda può essere trasferita definitivamente o
concessa temporaneamente in godimento.
• Nel primo caso è trasferita la proprietà
dell’azienda in base a un contratto di cessione
d’azienda (vendita o donazione), o per
successione a causa di morte.
• Il trasferimento è invece temporaneo quando è
ceduto il semplice godimento dell’azienda,
mediante contratti di usufrutto, affitto d’azienda
ecc
Forma del contratto
• Per il trasferimento dell’azienda codice prevede in
via generale la libertà della forma salva
l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per
il trasferimento dei singoli beni che
compongono l’azienda.
– Se ci sono beni immobili la forma scritta è richiesta a
pena di nullità
• Per le imprese soggette a iscrizione (commerciali
non piccole) per il trasferimento è richiesta la
forma scritta per la prova
Effetti della vendita
• La vendita dell’azienda produce ulteriori
effetti:
– Il divieto di concorrenza
– La successione nei contratti
– Il trasferimento dei debiti e dei crediti
Divieto di concorrenza
• Chi cede un’azienda deve astenersi, per un
periodo massimo di cinque anni dal
trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa
che per l’oggetto, l’ubicazione o altre
circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta.
• La norma soddisfa l’esigenza di chi acquista
l’azienda di conservare la clientela
dell’imprenditore precedente.
Il patto
• Non deve impedire ogni attività professionale
dell'alienante
• Non può eccedere la durata di cinque anni
• La violazione comporta il risarcimento del
danno e la risoluzione del contratto.
Successione nei contratti
• Se non è pattuito diversamente l’acquirente
dell’azienda ceduta subentra nei contratti
stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che
non abbiano carattere personale (art. 2558
c.c.)
• Non è quindi necessario il consenso della
controparte.
Limiti
• Sono esclusi i contratti di natura personale,
che si fondano su un particolare rapporto di
fiducia (es. il contratto con il commercialista).
• Al terzo contraente (colui che aveva concluso il
contratto con il precedente imprenditore) è
riconosciuto il diritto di recedere dal contratto
entro tre mesi qualora sussista una giusta
causa di recesso.
Crediti
• I CREDITI relativi all’azienda ceduta si
trasferiscono automaticamente senza bisogno
di un accordo espresso tra l’alienante e
l’acquirente.
• Per le imprese soggette a registrazione
(imprese commerciali non piccole) la cessione
dei crediti ha effetto a decorrere dal momento
dell’iscrizione nel registro delle imprese
Debiti
• L’alienante non è liberato dai debiti relativi
all’azienda ceduta se non risulta che i creditori vi
hanno consentito.
• Per le imprese commerciali non piccole
l’acquirente è responsabile in solido con
l’alienante, per i debiti che risultano dai libri
contabili obbligatori.
• Per i debiti verso i lavoratori dipendenti
l’acquirente dell’azienda risponde in solido con
l’alienante anche se non risultano dalle scritture
contabili
Segni distintivi
• DITTA, INSEGNA e MARCHIO sono i segni
distintivi utilizzati dall’imprenditore.
• La loro funzione è quella di favorire la
formazione ed il mantenimento della
clientela (collettori clientela).
La ditta
• La
ditta
è
il
nome
commerciale
dell’imprenditore.
• Può essere di fantasia, ma deve contenere
almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore
che ha originariamente formato la ditta (ditta
originaria).
Requisiti
La ditta deve essere
• Vera: deve corrispondere al nome e cognome
dell’imprenditore.
• Nuova: deve essere idonea a differenziare, in
maniera inconfondibile, l’imprenditore che la
usa da ogni altro imprenditore
• Lecita: non deve essere contraria alla legge,
l’ordine pubblico e al buon costume.
Trasferimento
• La ditta può essere trasferita solo insieme
all’azienda.
• Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non
comparire il nome del nuovo imprenditore: si
parla di ditta derivata.
• Il trasferimento della ditta deve essere iscritto
nel registro delle imprese
Priorità d’uso
• Nel caso di utilizzo di una ditta uguale o simile
da parte di due imprenditori chi per primo ha
usato la ditta ha il diritto all’uso esclusivo e
può imporre all’altro di differenziarla
L’insegna
• L’insegna
contraddistingue
i
locali
dell’impresa: negozio, stabilimento, officina.
• Può essere denominativa, figurativa, mista.
• Anche l’insegna si può trasferire solo insieme
all’azienda.
Requisiti
Per il diritto all’uso esclusivo l’insegna deve
essere:
• Nuova: deve essere idonea a differenziare, in
maniera inconfondibile, l’imprenditore che la
usa da ogni altro imprenditore
• Lecita: non deve essere contraria alla legge,
l’ordine pubblico e al buon costume.
• Originale: tale da differenziarsi dal nome
generico del bene o dell’attività
Il marchio
• Il marchio è il segno che distingue i prodotti.
• Facilita l’individuazione del prodotto.
• Grazie al marchio l’impresa riesce a ritagliarsi un
ambito di rapporti esclusivi con la clientela;
• La disciplina del marchio è sicuramente più
complessa di quella relativa agli altri segni
distintivi, tanto che è fondata in generale sulle
norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via
speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha
introdotto il codice della proprietà industriale.
Tipi di marchio
• di Servizio: destinati a contraddistinguere
l'attività di produttori di servizi, come le attività
assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità
• di Fabbrica: posto dal produttore
• di Commercio: posto dal commerciante
all'ingrosso
• Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti
provenienti da produttori diversi (es. vini doc)
Tipi di marchio
•
•
•
•
•
Denominativo: parole
Figurativo: disegni simboli
Forma del prodotto o della confezione
Colore
Misto: combinazione di questi segni
Tipi di marchio
Marchio debole:
• Si avvicina molto alla denominazione generica
del prodotto/servizio, senza coincidere o
richiama il tipo di attività svolta (es. la casa del
mobile/la casa del caffè/ Golasan/ Benagol)
Marchio forte:
• Non presenta attinenza con la denominazione
generica e le caratteristiche dei prodotti ai
quali si riferisce.
Requisiti del marchi
– Novità: non devono essere uguali o simili a quelli
usati da altri imprenditori
– Verità: non devono contenere indicazioni errate
idonee ad ingannare
– Liceità: non devono contenere espressioni
contrarie alla legge, ordine pubblico, buon
costume
– Originalità: non devono essere generici ma idonei
a distinguersi da altri dello stesso genere
Diritto sul marchio
• Il diritto all’uso esclusivo del marchio può
ottenersi
– con la registrazione del marchio presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi (MARCHIO REGISTRATO)
– o usando il marchio, in modo da fargli acquistare
notorietà su tutto o su parte del territorio
nazionale (MARCHIO NON REGISTRATO).
Marchio registrato
• Il diritto all’uso del marchio registrato si
estende a tutto il territorio nazionale.
• Il titolare del marchio registrato può ottenere
anche forme di tutela estesa ai territori di altri
Stati sulla base di convenzioni internazionali
alle quali abbia aderito anche l’Italia.
Durata del diritto
• Il diritto attribuito dalla legge italiana alla
registrazione del marchio presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi, ha la durata di 10
anni
• Su domanda del titolare, la registrazione può
essere rinnovata
Marchio non registrato
• Chi ha fatto uso di un marchio non registrato può
continuare a usarlo, nonostante la registrazione
ottenuta da altri, nei limiti territoriali in cui lo
utilizzava prima della registrazione.
• Il diritto esclusivo di un marchio non registrato
quindi è esteso a tutto il territorio nazionale (e
impedirà che altri possano ottenere una
registrazione) solo se il marchio era noto su tutto
il territorio nazionale.
• La notorietà deve essere provata
dall’imprenditore che la vuol far valere.
Azione di contraffazione
• Attore nell’azione di contraffazione è colui che vede leso da
terzi il proprio diritto di esclusiva all’utilizzo di un marchio.
• L’azione di contraffazione è diretta ad ottenere:
– l’inibitoria, cioè il divieto alla continuazione delle attività illecite;
– il sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei
prodotti che costituiscono violazione del diritto del marchio;
– La distruzione dei beni contraffatti
– Il risarcimento del danno
– la pubblicazione della sentenza di condanna.
•
L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare
del marchio.
Trasferimento del marchio
Il marchio può essere trasferito, senza alcun obbligo
di trasferimento dell’azienda.
Si può
• Cedere definitivamente il marchio per la totalità
o una parte dei prodotti per i quali è stato
utilizzato
• dare la licenza di marchio: il titolare del marchio,
pur conservandone la titolarità, ne attribuisce
l’uso e il godimento ad altri (es. nel franchising)
Limiti al trasferimento del marchio
• Dalla cessione o dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno in quelle caratteristiche
dei prodotti che sono essenziali
nell’apprezzamento del pubblico.
• Ad es. per evitare l’inganno dei consumatori le
imprese possono comunicare al pubblico il
trasferimento di titolarità oppure nel caso della
licenza le imprese titolari si impegnano a
controllare che sia garantito lo stesso livello
qualitativo del prodotto.
Perdita del marchio
Cause:
• la cessione ad altro imprenditore
• la scadenza della registrazione
• per rinuncia del titolare
• per non uso, quando cioè il segno non venga
usato entro 5 anni dalla registrazione
• per volgarizzazione, quando cioè il marchio sia
divenuto denominazione generica di un prodotto
o di un servizio, perdendo la sua capacità
distintiva.
LA CONCORRENZA TRA
IMPRENDITORI
Iniziativa economica e concorrenza
• Art. 41 cost. prevede il principio della libertà
d’iniziativa economica privata.
• Diretta conseguenza di questo principio è il
riconoscimento della libertà di concorrenza:
chiunque può iniziare un’attività economica anche se
la stessa è già esercitata da altri imprenditori.
Vantaggi della concorrenza
• Solo una piena competizione può consentire
che le imprese più efficienti progrediscano a
scapito di quelle meno efficienti.
• Maggiore concorrenza stimola l’innovazione.
• Permette maggiore scelta e prezzi più bassi a
vantaggio dei consumatori.
• La concorrenza deve svolgersi però con il
rispetto di determinate regole.
DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE
(ART. 2598 C.C.)
Atti di confusione (art.2598)
• Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione
con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri,
o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie
con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l'attività di un concorrente;
• Es. Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile
(copie identiche), concorrenza parassitaria (stesse iniziative)
Atti di denigrazione e di vanteria
Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
• Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara
di produrre un bene “tipo X”
Atti contrari alla correttezza
professionale
Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro
mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda
– Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale per sottrarre segreti
di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per elimnare I
concorrenti dal mercato)
Gli atti di concorrenza sleale
Sono repressi e sanzionati
• anche se compiuti senza dolo o colpa,
• anche se non hanno ancora provocato un
danno ai concorrenti, basta un danno
potenziale.
Rimedi
• Legittimati ad agire contro gli atti di
concorrenza sleale sono solo l’imprenditore o
gli imprenditori lesi e non i consumatori.
• Indipendentemente dal danno subito
l’imprenditore può esercitare
– L’azione inibitoria per far cessare la continuazione
– L’ azione di rimozione per eliminare gli effetti
Risarcimento del danno
• Se l’imprenditore ha subito un danno e gli atti di
concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con
colpa l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
• In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione
della sentenza.
• Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume:
è l’imprenditore che, se non vuole risarcire, deve
dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta
dall’attività esercitata.
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