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l`Imprenditore - Il blog della prof. di diritto
L’IMPRENDITORE DIRITTO COMMERCIALE • Si definisce diritto commerciale quella branca del diritto privato che disciplina gli aspetti giuridicamente rilevanti delle attività economiche. • Il diritto commerciale ha per oggetto gli atti e le attività dell'impresa, quindi può essere definito come il diritto privato delle imprese. LE FONTI • Costituzione • codice civile • Leggi ordinarie particolari relative al settore (legislazione speciale) • legislazione comunitaria Codice Civile - LIBRO QUINTO — DEL LAVORO TITOLO II — Del lavoro nell'impresa CAPO I — Dell'impresa in generale CAPO II — Dell'impresa agricola CAPO III — Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione • Sezione III. — Disposizioni particolari per le imprese commerciali 1. — Della rappresentanza 2. — Delle scritture contabili TITOLO III — Del lavoro autonomo CAPO I — Disposizioni generali CAPO II — Delle professioni intellettuali TITOLO V — Delle società TITOLO VI — Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici TITOLO VII — Dell'associazione in partecipazione TITOLO VIII — Dell'azienda L’imprenditore • Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore "colui che esercita professionalmente un'attività̀ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Per il MERCATO • L’attività viene svolta con il fine della produzione (trasformazione) o scambio (commercio) di beni o servizi per il mercato. • Non è imprenditore ad esempio chi produce per l’autoconsumo. ORGANIZZAZIONE • L’imprenditore deve organizzare i fattori della produzione (terra/lavoro/ capitale) per svolgere l’attività d’impresa. • Tale organizzazione può assumere notevoli dimensioni ma può essere anche molto limitata. ECONOMICITA’ • L’attività deve essere economica, in quanto creatrice di ricchezza. • Normalmente l’impenditore mira ad un profitto: ricavi superiori ai costi. • È economica anche l’attività produttiva predisposta in modo da coprire almeno i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). • es le cooperative, le imprese pubbliche. – Non è imprenditore chi svolge un’attività destinata a priori ad operare in perdita (ad es. per beneficienza). PROFESSIONALITA’ • L’attività deve essere esercitata con professionalita cioè̀ con continuità e stabilità e non in modo occasionale. • Le attività possono essere anche stagionali. • Non deve essere necessariamente l’unica attività dell’imprenditore. • Basta anche un singolo affare a integrare gli estremi dell’impresa, purché complesso – es. produzione di un film, costruzione di fabbricato per rivenderne gli appartamenti. Differenza tra impresa e azienda I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: AZIENDA Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. IMPRESA L’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso dei beni organizzati. Impresa e azienda • L’impresa ha carattere soggettivo: è l’attività svolta dall’imprenditore • L’azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni che l’imprenditore organizza. • L’azienda presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento. • Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo. Liberi professionisti • Esistono attività che, pur consistendo nella produzione di beni o di servizi, non danno luogo ad una impresa. • Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti (art.2238 c.c.): le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Liberi professionisti • Ai sensi dell’art. 2238c.c., i liberi professionisti e gli artisti non sono mai – in quanto tali- imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra attività qualificata come impresa. • Es. il medico che gestisce una casa di cura o un insegnante che gestisce una scuola privata Liberi professionisti • Il motivo di tale esclusione è da ricercare in una condizione di privilegio che la nostra legge concede loro: di fatto sono sollevati dal rischio giuridico. • Tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle proprie attività, quel rischio del lavoro che caratterizza la figura di imprenditore: si parla per essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una “obbligazione di risultato”. Categorie di imprenditori A seconda delle dimensioni – Piccolo imprenditore – Imprenditore medio/grande A seconda dell’oggetto dell’impresa – Imprenditore commerciale – Imprenditore agricolo A seconda della natura del soggetto – Impresa individuale – Società – Imprenditore pubblico CATEGORIE DI IMPRENDITORI Piccolo imprenditore (art.2083) Trattamento privilegiato per il limitato giro d‘affari: • Non è soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali • Non ha l’obbligo delle scritture contabili • Deve iscriversi nella sez. speciale del registro delle imprese anche se solo con finalità di pubblicità notizia. Art.2083 c.c. Sono piccoli imprenditori • i coltivatori diretti del fondo • Gli artigiano • I piccoli commercianti • e coloro che esercitano un‘attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia art.2083 c.c. Per potersi parlare di piccolo imprenditore ai sensi del c.c. devono ricorrere le seguenti condizioni: a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro manuale nell’impresa; b) il suo lavoro (e quello dei familiari) nell’impresa deve prevalere sugli altri fattori della produzione: sul lavoro altrui e sul capitale investito. Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale Art. 2083 c.c. Si discuteva spesso nelle aule dei Tribunali se un’impresa dovesse o meno considerarsi piccola per le diverse conseguenze che ne derivavano. La valutazione sulla prevalenza lascia infatti molto margine di discrezionalità all’interprete. Piccolo imprenditore e legge fallimentare Rispetto all’esenzione al fallimento, la legge fallimentare modificata dal d.lgs. 5/2006 ha introdotto una definizione più estesa di imprese non soggette al fallimento indicando determinati parametri quantitativi. 21 Art. 1 l. fallimentare Non possono essere dichiarati falliti gli esercenti di un’impresa individuale o collettiva che non superino una di tali soglie: • Attivo patrimoniale annuo massimo di €. 300.000,00 • ricavi lordi annui non superiore a € 200.000,00; • esposizione debitoria non superiore a €. 500.000,00 Validità dell’art.2083 c.c. • La nozione dettata dall’art. 2083 si utilizza per escludere l’obbligo delle scritture contabili per i piccoli imprenditori individuali. • Le imprese collettive (società, consorzi) hanno l’obbligo delle scritture contabili qualunque sia la loro dimensione. Impresa familiare (art. 230-bis c.c.) • Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nipoti) e gli affini fino al secondo (coniugi, suoceri, cognati) dell’imprenditore senza avere un contratto. • L’impresa può essere di piccole o di grandi dimensioni. • E’ un'impresa individuale, non collettiva: la gestione dell’impresa spetta all’imprenditore, solo nelle scelte più rilevanti sono coinvolti i familiari. • Fallisce solo l’imprenditore. • I familiari acquistano dei diritti per il solo fatto di collaborare con l’imprenditore. Diritti ECONOMICI dei collaboratori • diritto al mantenimento in base allo stato patrimoniale; • in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato: – diritto di partecipazione agli utili, – diritto sui beni acquistati con gli utili – diritti sugli incrementi di valore dell’azienda • La partecipazione è liquidabile in denaro qualora cessi l’impresa. • La partecipazione è trasferibile solo a dei familiari e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. Diritti AMMINISTRATIVI • I collaboratori decidono insieme all’imprenditore a maggioranza – sull’impiego degli utili – sulla gestione straordinaria – sula cessazione dell’impresa • La gestione ordinaria rimane all’imprenditore Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Attività agricole principali • Coltivazione del fondo comprende la produzione di prodotti agricoli, anche in serre, vivai ecc • Selvicoltura coltivazione del bosco al fine di ottenere legname • Allevamento di animali comprende ogni forma di allevamento, anche in batteria. Attività connesse Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano: • Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole principali • Connessione oggettiva: devono avere per oggetto – prodotti ottenuti prevalentamente con le attività agricole essenziali Statuto dell’imprenditore agricolo • L’imprenditore agricolo – Non deve tenere le scritture contabili (art. 2214); – Non è soggetto alle procedure concorsuali (art. 2221). – A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile è soggetto all’iscrizione nella sez. spec. del registro delle imprese (pubb. notizia) L’IMPRENDITORE COMMERCIALE Imprenditore commerciale art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita: • un’attività di produzione industriale di beni e di servizi • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di distribuzione/bancarie • un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; • un’attività bancaria o assicurativa; • altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie) Statuto speciale dell’imprenditore commerciale • Si applicano solo all’imprenditore commerciale NON PICCOLO determinate regole che formano lo Statuto dell’imprenditore commerciale. STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE 1. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; 2. Obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli imprenditori commerciali; 3. Fallimento o altre procedure concorsuali 4. disciplina speciale della rappresentanza commerciale Le ragioni dello statuto speciale • Per rendere fluidi e semplici gli scambi commerciali è necessario che chi si pone in relazione continua con gli imprenditori commerciali (creditori, dipendenti, fornitori, terzi… ) sia tutelato, ricevendo adeguate informazioni e idonee garanzie. 1. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE • ll Registro Imprese è un registro pubblico che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996. • E’ tenuto presso la Camera di Commercio nel capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia. • E’ un registro pubblico: tutti possono prenderne visione. OBBLIGO DI ISCRIZIONE • IMPRENDITORI INDIVIDUALI COMMERCIALI • TUTTE LE SOCIETA’ TRANNE LA S.S. • CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA • ENTI PUBBLICI ECONOMICI Modalità iscrizione • L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione indicando – Generalità – Ditta – Oggetto dell’impresa – sedi, – rappresentanti commerciali – data inizio attività. Iscrizione • Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica. Efficacia dell’iscrizione • PUBBLICITA’ DICHIARATIVA: Quanto è iscritto nel registro delle imprese si presume noto ai terzi ed è ad essi opponibile (presunzione assoluta di conoscenza). • L’omessa iscrizione non consente di opporre i relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza (presunzione relativa di ignoranza) 2. Le scritture contabili • L’imprenditore ha l’obbligo di documentare l’attività attraverso: • Libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa • Libro degli inventari • Altre scritture Le scritture contabili • Libro degli inventari contiene inventario iniziale e gli inventari compilati ogni anno. • Deve contenere le attività e le passività dell’attività e, se si tratta di imprenditore individuale, le attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa. • Si chiude con il bilancio e il conto economico Le scritture contabili • Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa” – Libro magazzino: entrate e uscite merci – Libro cassa: entrate uscite denaro – Libro mastro: operazioni raggruppate sistematicamente (es. in relazione al cliente) Efficacia probatoria • Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: – Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). – Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se: 1. le scritture sono tenute regolarmente, 2. la controparte è un imprenditore, Regolare tenuta scritture • Regolarità formale: – Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso . – Devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. – È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale. Conservazione • Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate . 3. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI • Nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza) possono essere attivate delle procedure concorsuali per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla. Procedure concorsuali • Il fallimento • Il concordato preventivo • L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi • La liquidazione coatta ammnistrativa Procedure concorsuali • Sono procedure a carattere generale perché investono tutto il patrimonio del debitore. • Sono procedure a carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento La rappresentanza commerciale • L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza; • La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi. • Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura ma per il solo ruolo che ricoprono. Institore • È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. • Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. • E’ posto al vertice della gerarchia del personale. Poteri • L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di rappresentanza generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto tranne l’alienazione di beni immobili e la costituzione di ipoteche sui beni immobili del preponente, se non è stato espressamente autorizzato con una procura. Procura • La procura che estende o limita i poteri deve essere iscritta presso il registro delle imprese. • In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale. • I limiti alla procura non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. Procuratore • I procuratori, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa. • Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore dell'impresa o ad una serie specifica di atti: dirigenti intermedi (es. direttore marketing, vendite, personale). I commessi • I commessi sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. • Possono compiere solo gli atti che sono collegati alle operazioni di cui sono incaricati. Poteri Salvo espressa autorizzazione, i commessi: • non possono concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; • non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto; • se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. L’azienda • L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555 c.c.) • Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. • Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento . Avviamento • Il valore dell’azienda è maggiore rispetto alla somma del valore di scambio dei singoli beni che la compongono • Questo valore è l’avviamento ed è il risultato dell’attività dell’imprenditore, della sua capacità di organizzare i beni e di gestire l’impresa • L’avviamento rappresenta la capacità dell’azienda a realizzare un profitto Il valore dell’avviamento dipende da L’avviamento SOGGETTIVO • dato dalla capacità dell’imprenditore di creare, conservare e accrescere la clientela o dalla fiducia che egli riesce ad avere nei confronti dei fornitori, o, ancora, nel rapporto che è riuscito a instaurare con i suoi dipendenti, clienti, fornitori ecc. L’avviamento OGGETTIVO • dato da il valore dei i fattori produttivi impiegati nell’azienda, i locali, i macchinari… Trasferimento d’azienda • L’azienda può essere trasferita definitivamente o concessa temporaneamente in godimento. • Nel primo caso è trasferita la proprietà dell’azienda in base a un contratto di cessione d’azienda (vendita o donazione), o per successione a causa di morte. • Il trasferimento è invece temporaneo quando è ceduto il semplice godimento dell’azienda, mediante contratti di usufrutto, affitto d’azienda ecc Forma del contratto • Per il trasferimento dell’azienda codice prevede in via generale la libertà della forma salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda. – Se ci sono beni immobili la forma scritta è richiesta a pena di nullità • Per le imprese soggette a iscrizione (commerciali non piccole) per il trasferimento è richiesta la forma scritta per la prova Effetti della vendita • La vendita dell’azienda produce ulteriori effetti: – Il divieto di concorrenza – La successione nei contratti – Il trasferimento dei debiti e dei crediti Divieto di concorrenza • Chi cede un’azienda deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. • La norma soddisfa l’esigenza di chi acquista l’azienda di conservare la clientela dell’imprenditore precedente. Il patto • Non deve impedire ogni attività professionale dell'alienante • Non può eccedere la durata di cinque anni • La violazione comporta il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. Successione nei contratti • Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda ceduta subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale (art. 2558 c.c.) • Non è quindi necessario il consenso della controparte. Limiti • Sono esclusi i contratti di natura personale, che si fondano su un particolare rapporto di fiducia (es. il contratto con il commercialista). • Al terzo contraente (colui che aveva concluso il contratto con il precedente imprenditore) è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi qualora sussista una giusta causa di recesso. Crediti • I CREDITI relativi all’azienda ceduta si trasferiscono automaticamente senza bisogno di un accordo espresso tra l’alienante e l’acquirente. • Per le imprese soggette a registrazione (imprese commerciali non piccole) la cessione dei crediti ha effetto a decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese Debiti • L’alienante non è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta se non risulta che i creditori vi hanno consentito. • Per le imprese commerciali non piccole l’acquirente è responsabile in solido con l’alienante, per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. • Per i debiti verso i lavoratori dipendenti l’acquirente dell’azienda risponde in solido con l’alienante anche se non risultano dalle scritture contabili Segni distintivi • DITTA, INSEGNA e MARCHIO sono i segni distintivi utilizzati dall’imprenditore. • La loro funzione è quella di favorire la formazione ed il mantenimento della clientela (collettori clientela). La ditta • La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore. • Può essere di fantasia, ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore che ha originariamente formato la ditta (ditta originaria). Requisiti La ditta deve essere • Vera: deve corrispondere al nome e cognome dell’imprenditore. • Nuova: deve essere idonea a differenziare, in maniera inconfondibile, l’imprenditore che la usa da ogni altro imprenditore • Lecita: non deve essere contraria alla legge, l’ordine pubblico e al buon costume. Trasferimento • La ditta può essere trasferita solo insieme all’azienda. • Se l’imprenditore usa la vecchia ditta può non comparire il nome del nuovo imprenditore: si parla di ditta derivata. • Il trasferimento della ditta deve essere iscritto nel registro delle imprese Priorità d’uso • Nel caso di utilizzo di una ditta uguale o simile da parte di due imprenditori chi per primo ha usato la ditta ha il diritto all’uso esclusivo e può imporre all’altro di differenziarla L’insegna • L’insegna contraddistingue i locali dell’impresa: negozio, stabilimento, officina. • Può essere denominativa, figurativa, mista. • Anche l’insegna si può trasferire solo insieme all’azienda. Requisiti Per il diritto all’uso esclusivo l’insegna deve essere: • Nuova: deve essere idonea a differenziare, in maniera inconfondibile, l’imprenditore che la usa da ogni altro imprenditore • Lecita: non deve essere contraria alla legge, l’ordine pubblico e al buon costume. • Originale: tale da differenziarsi dal nome generico del bene o dell’attività Il marchio • Il marchio è il segno che distingue i prodotti. • Facilita l’individuazione del prodotto. • Grazie al marchio l’impresa riesce a ritagliarsi un ambito di rapporti esclusivi con la clientela; • La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile(artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal d.lgs. 10\02\2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale. Tipi di marchio • di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative, di trasporto, televisive, pubblicità • di Fabbrica: posto dal produttore • di Commercio: posto dal commerciante all'ingrosso • Collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi (es. vini doc) Tipi di marchio • • • • • Denominativo: parole Figurativo: disegni simboli Forma del prodotto o della confezione Colore Misto: combinazione di questi segni Tipi di marchio Marchio debole: • Si avvicina molto alla denominazione generica del prodotto/servizio, senza coincidere o richiama il tipo di attività svolta (es. la casa del mobile/la casa del caffè/ Golasan/ Benagol) Marchio forte: • Non presenta attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce. Requisiti del marchi – Novità: non devono essere uguali o simili a quelli usati da altri imprenditori – Verità: non devono contenere indicazioni errate idonee ad ingannare – Liceità: non devono contenere espressioni contrarie alla legge, ordine pubblico, buon costume – Originalità: non devono essere generici ma idonei a distinguersi da altri dello stesso genere Diritto sul marchio • Il diritto all’uso esclusivo del marchio può ottenersi – con la registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (MARCHIO REGISTRATO) – o usando il marchio, in modo da fargli acquistare notorietà su tutto o su parte del territorio nazionale (MARCHIO NON REGISTRATO). Marchio registrato • Il diritto all’uso del marchio registrato si estende a tutto il territorio nazionale. • Il titolare del marchio registrato può ottenere anche forme di tutela estesa ai territori di altri Stati sulla base di convenzioni internazionali alle quali abbia aderito anche l’Italia. Durata del diritto • Il diritto attribuito dalla legge italiana alla registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ha la durata di 10 anni • Su domanda del titolare, la registrazione può essere rinnovata Marchio non registrato • Chi ha fatto uso di un marchio non registrato può continuare a usarlo, nonostante la registrazione ottenuta da altri, nei limiti territoriali in cui lo utilizzava prima della registrazione. • Il diritto esclusivo di un marchio non registrato quindi è esteso a tutto il territorio nazionale (e impedirà che altri possano ottenere una registrazione) solo se il marchio era noto su tutto il territorio nazionale. • La notorietà deve essere provata dall’imprenditore che la vuol far valere. Azione di contraffazione • Attore nell’azione di contraffazione è colui che vede leso da terzi il proprio diritto di esclusiva all’utilizzo di un marchio. • L’azione di contraffazione è diretta ad ottenere: – l’inibitoria, cioè il divieto alla continuazione delle attività illecite; – il sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei prodotti che costituiscono violazione del diritto del marchio; – La distruzione dei beni contraffatti – Il risarcimento del danno – la pubblicazione della sentenza di condanna. • L’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare del marchio. Trasferimento del marchio Il marchio può essere trasferito, senza alcun obbligo di trasferimento dell’azienda. Si può • Cedere definitivamente il marchio per la totalità o una parte dei prodotti per i quali è stato utilizzato • dare la licenza di marchio: il titolare del marchio, pur conservandone la titolarità, ne attribuisce l’uso e il godimento ad altri (es. nel franchising) Limiti al trasferimento del marchio • Dalla cessione o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quelle caratteristiche dei prodotti che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. • Ad es. per evitare l’inganno dei consumatori le imprese possono comunicare al pubblico il trasferimento di titolarità oppure nel caso della licenza le imprese titolari si impegnano a controllare che sia garantito lo stesso livello qualitativo del prodotto. Perdita del marchio Cause: • la cessione ad altro imprenditore • la scadenza della registrazione • per rinuncia del titolare • per non uso, quando cioè il segno non venga usato entro 5 anni dalla registrazione • per volgarizzazione, quando cioè il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o di un servizio, perdendo la sua capacità distintiva. LA CONCORRENZA TRA IMPRENDITORI Iniziativa economica e concorrenza • Art. 41 cost. prevede il principio della libertà d’iniziativa economica privata. • Diretta conseguenza di questo principio è il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori. Vantaggi della concorrenza • Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. • Maggiore concorrenza stimola l’innovazione. • Permette maggiore scelta e prezzi più bassi a vantaggio dei consumatori. • La concorrenza deve svolgersi però con il rispetto di determinate regole. DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.) Atti di confusione (art.2598) • Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; • Es. Uso di segni distintivi uguali o simili, imitazione servile (copie identiche), concorrenza parassitaria (stesse iniziative) Atti di denigrazione e di vanteria Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; • Es. diffonde notizie su difetti degli altri o dichiara di produrre un bene “tipo X” Atti contrari alla correttezza professionale Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda – Es. storno dei dipendenti, spionaggio industriale per sottrarre segreti di fabbrica, dumping (praticare prezzi sotto costo per elimnare I concorrenti dal mercato) Gli atti di concorrenza sleale Sono repressi e sanzionati • anche se compiuti senza dolo o colpa, • anche se non hanno ancora provocato un danno ai concorrenti, basta un danno potenziale. Rimedi • Legittimati ad agire contro gli atti di concorrenza sleale sono solo l’imprenditore o gli imprenditori lesi e non i consumatori. • Indipendentemente dal danno subito l’imprenditore può esercitare – L’azione inibitoria per far cessare la continuazione – L’ azione di rimozione per eliminare gli effetti Risarcimento del danno • Se l’imprenditore ha subito un danno e gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. • In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. • Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume: è l’imprenditore che, se non vuole risarcire, deve dimostrare di aver osservato la diligenza richiesta dall’attività esercitata.