...

Presentazione di PowerPoint

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

Presentazione di PowerPoint
1
 ART. 2094 C.C.:
 E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle
dipendenze
e
sotto
la
direzione
dell’imprenditore.
2
ART.2222 cod.civ.:
Quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un’opera o un servizio
con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del
committente , si applicano le norme di questo
capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV
3
Si osservano le disposizioni del presente capo
nelle controversie relative a:
1)omissis
2)omissis
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione,
che si concretino in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, anche se non a carattere
subordinato.
4
1. Indici essenziali a. assoggettamento al
datore di lavoro esplicantesi tra l’altro in un
potere disciplinare, di controllo e di
vigilanza;b.inserimento in via continuativa e
sistematica nell’organizzazione aziendale
2.indici residuali riguardano l’orario di
lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o
meno di un’organizzazione di impresa e
incidenza del rischio
5
 E’ il cosidetto principio dell’”ingerenza”:
massima nel lavoro subordinato, minima
in quello autonomo dove spesso si
controlla solo il risultato dell’attività
6
 Dal 1^ gennaio 2008 – a norma del D.lgs 314/1997 – il
reddito imponibile individuato con le regole fiscali in base
all’articolo 49 c.1 (ora 51) del DPR 917/86 è valido (modifica
all’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153) anche per
calcolare i contributi per il finanziamento delle prestazioni
pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali
ed assistenziali (compresi i premi INAIL).
 Principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo
contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla
medesima base imponibile fiscale determinata ai sensi
dell’art. 51 del TUIR salvo alcune tassative eccezioni.
7
Modalità di calcolo e concetti
armonizzati
Differenze
Unica definizione di reddito di lavoro La base imponibile fiscale è determinata con
dipendente (art.49, comma 1, TUIR)
il principio di cassa mentre quella a fini
contributivi con il principio di competenza
Riferimento comune per la determinazione Interessi e rivalutazione monetaria sono
della base imponibile (art. 51 TUIR) salvo reddito imponibile solo ai fini fiscali, ai fini
poche eccezioni
contributivo sono considerate somme
risarcitorie esenti
Normativa comune per individuare il reddito Alcuni emolumenti rientranti nel concetto di
imponibile dei compensi in natura (art.9 e 51 reddito a fini fiscali (Ad es: emolumenti in
del TUIR)
occasione della cessazione del rapporto di
lavoro; emolumenti risarcitori; somme a
carico
di
gestioni
previdenziali
obbligatorie;proventi di polizze assicurative;
proventi erogati per conto terzi non aventi
attinenza con la prestazione lavorativa
;erogazioni decontribuibili) sono esclusi da
previdenza
CUD
Riferimento a massimali o minimali per la
previdenza, reddito effettivo per il prelievo
fiscale (salvo lavoro all’estero >183 gg)
8
8
 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti
aventi per oggetto la
prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle
dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul
lavoro
 Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente:
 a ) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati
 b ) le somme di cui all’ art. 429, ultimo comma cpcp
9
 “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo di imposta anche le
somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12
gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui
si riferiscono.”
 Concetto
di onnicomprensività della retribuzione
commentato con la circolare Ministero delle Finanze
nr. 326 del 23.12.1997
10
Contributi previdenziali ed assistenziali art. 51 2 comma lettera a)
Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e
assistenziali, sia se versati dal datore che dal lavoratore, a condizione
che gli stessi contributi siano versati in ottemperanza a disposizioni di
legge.
Vengono, dunque, attratti a tassazione tutti i contributi previdenziali ed
assistenziali versati solo in base a contratti, accordi e regolamenti
aziendali.
Risultano, inoltre, come chiarisce la Circolare 326/E/1997, totalmente
imponibili tutti i contributi di assistenza sociale facoltativa non
richiamati dalla norma in esame.
11
 I
contributi per assistenza sanitaria versati dal
lavoratore o dal datore di lavoro ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale che operino negli ambiti di intervento
definiti con Decreto del Ministro della salute per un
importo non superiore complessivamente ad euro
3.615,20 sono oneri deducibili art. 10 e non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente ex-art. 51 2
comma lettera a)
 Il decreto che ha stabilito gli ambiti di intervento è
stato emanato conCeidacococo2009
DM 31.03.2008
- Rolando Vivaldi [email protected]
12
 “b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei
figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di anullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria
 d) gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo
familiare “
 Esclusione anche dalla base imponibile contributiva ai
sensi dell’art. 12 c.4 lettera g) l.153/1969
13
I redditi di lavoro dipendente
Tipologie di emolumenti
Correnti
Tassazione
Normale
Arretrati anni precedenti
Tassazione
Separata
Somme fine
lavoro
Tassazione
Separata
14
Esclusi da imposizione fino a 5,29 euro
Spettano anche se non vi è pausa pranzo ai sensi dell’articolo
5 comma 1, lettera c) del DPCM 18 Novembre 2005 (in GU 17
gennaio 2006,)
“i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa
anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di
lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora
l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto , nonché
dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di
collaborazione anche non subordinato”
Circolare Agenzia delle Entrate 118/E del 30 Ottobre 2006
Circolare Inps nr. 1 del 3 gennaio 2007
Circolare Agenzia delle Entrate 63/E del 17 Maggio 2005 
completamente esenti le “card” elettroniche per fruire del
pasto
15
art. 2, co. 6, D.L. 93/2008
NORMA A
REGIME
ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR
NON CONCORREVANO A FORMARE IL
REDDITO …
EROGAZIONI
LIBERALI
SUSSIDI
OCCASIONALI
Corrisposte alla generalità
o a categorie di dipendenti
Concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali o familiari del dipendente
In occasione di festività e ricorrenze
Corrisposti alle vittime dell’usura
Fino a € 258,23 per periodo di imposta
Senza limiti di importo
16
“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro”
Tale soglia è un limite di esenzione oltre il quale tutta
l’erogazione diventa imponibile
Quesito: si potrebbe interpretare così la normativa sui buoni
pasto che sono erogazioni in natura?
La Direzione regionale della Toscana ha risposto di NO! 17
 Nella previgente normativa le
erogazioni liberali
concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti (collaboratori)
erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente fino a 258,23 euro nel periodo di imposta.
 Dal 29 Maggio 2008 la disposizione è abrogata (vedi
slide precedente): l’Agenzia ritiene comunque che con
l’abrogazione della disposizione relativa alle liberalità
le stesse, se erogate in natura, possano rientrare nella
previsione di esclusione dal reddito se di importo non
superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro anche
se erogate ad un solo dipendente.
18
Art. 51 c. 2 lettera f e f-bis
TUIR
Deducibilità per
l’impresa
Imponibilità per il
dipendente
Opere o servizi di utilità
sociale utilizzabili dalla
generalità dei dipendenti
o categorie di essi.
Le spese relative ad opere o
servizi utilizzabili dalla
generalità dei dipendenti o
categorie di dipendenti
volontariamente sostenute
per finalità di educazione,
istruzione,ricreazione,
assistenza sociale o sanitaria
e culto e asili nido e colonie
climatiche per i familiari,
sono deducibili per il 5 per
mille dell’ammontare delle
prestazioni
per
lavoro
dipendente
Non
vi
è
alcuna
imponibilità. L’esclusione
compete anche per i
familiari indicati nell’art. 12
(anche se non a carico).
Interamente deducibili
Interamente imponibili nei
limiti dei compensi in
natura
Fruite gratis singolo
dipendente
 Il servizio di trasporto messo a disposizione del datore
di lavoro deve avere – per non concorrere alla
determinazione del reddito – i seguenti requisiti:
 Deve essere
rivolto alla generalità o categorie di
dipendenti
 Il costo del servizio deve essere sostenuto direttamente
dal datore di lavoro
Risoluzione nr. 54/1999 Ministero delle Finanze:
“e’ interamente assoggettato a tassazione l’eventuale
rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere
d’abbonamento per il trasporto, mancando il requisito
dell’affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte
20
del datore di lavoro”
 Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: 30%
di una percorrenza convenzionale di 15.000 km
valorizzata alle tariffe ACI rapportato a periodo di
utilizzazione (comma 4 lett .a)
 Prestiti agevolati: 50% della differenza tra l’importo
degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di
ciascun anno e l’importo degli interessi praticati
dall’azienda (comma 4 lett. b)
 Fabbricati concessi in locazione: differenza tra rendita
catastale maggiorata delle spese inerenti e quanto
pagato dal dipendente (imponibile ridotto al 30% se
alloggio di servizio) (comma 4 lett. c)
21
Alcuni di questi oneri sono deducibili e non costituiscono reddito
(ciò sarà importante per il calcolo delle detrazioni).
In sintesi e ricordando i più importanti:
a.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Contributi a consorzi di bonifica
Spese medica ed assistenza medica specifica nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione sostenuta dai soggetti indicati
nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104
Assegni al coniuge ad esclusione di quelli destinati ai figli per
sentenza del giudice
Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alla
legge
Contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai
sensi del Dlgs 21 aprile 2003 n.124 nonché forme simili in paesi UE per
importo non superiore al 12% del reddito complessivo non eccedente
comunque 5.164,57 euro
Contributi integrativi del SSN fino a 3615,20 euro negli ambiti di
intervento stabiliti con DM 31.3.2008
Reddito dell’abitazione principale
t
22
 Costituiscono un eterogeneo complesso di emolumenti le
cui regole di determinazione sono simili a quelle del lavoro
dipendente visto il rimando dell’art. 52 TUIR:
 “Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 51” in materia di “Determinazione del reddito di
lavoro dipendente” per il rimando operato dall’articollo 52,
salvo poche eccezioni.
 Particolare importanza nella P.A. rivestono le co.co.co.
la cui assimilazione al lavoro dipendente è disposta
dall’articolo 50 c. 1 lettera c-bis) del TUIR
23
 Riferimento di prassi fondamentale: Circolare 326 E del 22.12.1997 del
ministero delle Finanze

“In
merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, va precisato
che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da
soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici
da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una
amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente
pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in
relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio
rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a
taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi
consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da
dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque
rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di
appartenenza. In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di
un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto
che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio
ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale.
La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore
dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto
amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad
un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”
24
 Circolare 326/E:
 Per quanto riguarda poi l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui
trattasi, si osserva che per la nozione di borsa di studio si deve far
riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non
studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di
specializzazione, ecc.. Relativamente agli assegni, premi o sussidi per
fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano
nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di
specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di
addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una
futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da
escludere dalla previsione di cui alla lett. c) dell’articolo 47 del TUIR le
spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da
assumere.”
 il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante
 Soggette ad IRAP
25
 Circolare 326/E, recentemente ribadita dalla Risoluzione 11 Aprile 2008
nr.150/E dell’Agenzia delle EntrateF:
 “Si tratta di quei compensi e indennità più comunemente
denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle
amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati
per l’esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di
seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori,
testimoni, richiamati alle armi, etc. E’ opportuno ricordare, per
quanto riguarda gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla
legge 13 marzo 1980, n. 70, che l’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo
1990, n. 53, ha stabilito che detti onorari costituiscono rimborso spese,
fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla
formazione della base imponibile.
 E’ dovuta l’’IRAP su questi emolumenti
 Non spettano le derazioni per lavoro dipendente
26
 Nella Risoluzione del 10 maggio 2004, n. 68/E, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che, dopo le modifiche apportate
dal 2004 dalla Finanziaria 2004, «i compensi percepiti in
relazione all'esercizio delle pubbliche funzioni svolte da
soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi
dell'art. 53, comma 1, del Tuir (…) saranno considerati quali
redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poiché in
tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella
sfera
dell'attività
professionale
(o
artistica)
abitualmente esercitata dal soggetto incaricato,
l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della
funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai
compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella
misura ordinaria», vale a dire del 20%.
27
 Si tratterà allora di una partecipazione a collegi e
commissioni sotto forma di co.co.co. “tipica” di cui al
primo periodo dell’articolo 50 1 comma lettera c-bis del
TUIR, sempre che l’oggetto non rientri nella
professione abituale del contribuente .
 Spetteranno le detrazioni per lavoro dipendente.
28
 Sono redditi assimilati anche i compensi,
cd.gettoni di
presenza o indennità, dei componenti i consigli comunali
e le Giunte , le commissioni consiliari previste dall’articolo
82 , secondo comma, del Tuel nonché l’indennità di fine
mandato dei sindaci prevista dall’articolo 23 della legge
265/1999.
 Vedi novità
decreto Ministro degli Interno 12 Febbraio
2009 Gazzetta 67 del 21 Marzo 2009 che reintroduce una
indennità onnicomprensiva di missione per fini
istituzionali;
E’ dovuta l’IRAP su questi emolumenti
29
 L’art. 84 Tuel , modificato dall’art. 2 comma 27 della
244/2997 prevede che agli amministratori in missione ,
in ragione del loro mandato, fuori dal capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute , nonché un rimborso
forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella
misura fisssata dal DM 19 febbraio 2oo9 del Ministero
dell’Interno.
30
Tipo missione
Rimborso
In territorio naz.le con pernottamento
230 euro per ogni giorno
Fuori territorio naz.le <18 ore senza
pernottamento
200 euro
In territorio nazionale > 6 ore
65 euro
In territorio nazionale < 6 ore
35 euro
All’estero gli imporio possono essere aumentati del 15%
con delibera ad hoc ma non per enti non in regola con il patto
di stabilità o, dissestati ed in condizione deficitaria.
Riduzione obbligatoria di queste indennità in misura non inferiore
al 5% per gli enti in dissesto e quelli in condizione defiicitaria.
31
 La circolare 224/E del 13 Agosto 2009 dell’Agenzia delle
Entrate ha chiarito il regime fiscale di questa nuova
indennità:

“ Sulla base della finalità e dei criteri applicativi
previsti dalla disciplina richiamata si deve ritenere che
i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell’articolo 84 del
TUEL non concorrono alla determinazione del reddito
degli amministratori locali potendo essere ricondotti
nell’ambito applicativo dell’art.52 del TUIR”.
32
ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI
33
 La legge Biagi, attuata con D.lgs 276/2003, prevedeva all’ di articolo 61
co.2 che “dalle disposizioni di cui al comma 1 (cioè dal progetto) sono
escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno
solare con il medesimo committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a
5.000,00 euro”
 Queste “prestaziono occasionali” sono però sempre mini-co.co.co. E
devono avere i requisiti di coordinamento e continuità: la loro
minimalità implica solo come beneficio l’assenza del progetto.
 Inoltre la legge Biagi non si applica alla P.a. ma anche se si applicasse
vale quello detto sopra
 La legge “Fornero”, che non si applica alla Pa, ha stretto ancora le maglie
prevedendo che si debba individuare nelle co.co.co. un risultato finale e
non step intermedi
34
 La circ. 1/2004 del Ministero del lavoro ha stabilito
chiaramente
che
“l’introduzione
nel
nostro
ordinamento ..della collaborazione coordinata e
continuativa a carattere occasionale..non hanno
certamente comportato l’abrogazione delle disposizioni
del contratto d’opera di cui all’art. 2222 e seg. Codice
civile”…ciò vuol dire che la “prestazione occasionale” ex
art.2222 cc non ha limiti né di tempo né di importo ma
va valutata in base al complesso degli elementi tra cui
il tempo ristretto e l’esiguità del compenso con solo
“sintomi”.
35
 Parlando di un’altra categoria soggetta all’ Inps-
gestione Separata, gli “Incaricati alla vendita a
domicilio”, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 27
gennaio 2006 nr.18 ha confermato che per essi non
deve provvedersi all’apertura della Partita IVA sono al
raggiungimento di “un reddito annuo pari a 5.000,00
euro”, cioè significa che fino a quel limite – essendo
l’apertura della PI sintomo di abitualità – l’attività può
essere ritenuta occasionale…DIREI DI UTILIZZARE
QUESTO CONCETTO SOLO IN ASSOCIAZIONE
CON ALTRI ELEMENTI DI VERA OCCASIONALITA’
36
…..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti
nel periodo di imposta,anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza
personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e
simili, alla partecipazione a collegi e commissioni…….”
37
37
 “…nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti
di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di
attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita..”
38
38
 “…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro
dipendente di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi
di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione
di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo esercitato dal contribuente.”
39
39
 La Finanziaria per il 2007 ha abolito le modalità di
tassazione basate sulle deduzioni (no-tax area e familyarea) ripristinando un sistema di tassazione basato sulle
detrazioni dall’imposta lorda
 Analisi delle nuove norme fornita dall’Agenzia delle
Entrate con Circolare nr.15 del 16 Marzo 2007
40
Retribuzione lorda
 Meno
Contributi
previdenziali/assistenziali a carico
lavoratore e oneri deducibili ex art.
10
 Uguale
Imponibile fiscale
41
Determinazione imposta lorda
tenendo conto degli scaglioni di
reddito e delle
aliquote
Meno
Detrazioni articolo 13
TUIR (per lavoro) e
Uguale
Detrazioni articolo 12
TUIR (carichi di famiglia)
 Uguale
Imposta netta
42
 Come per tutti gli emolumenti stipendiali vale il
principio di cassa secondo cui la ritenuta da parte del
sostituto di imposta viene effettuata al momento del
pagamento del corrispettivo.
 Vige anche il principio di cassa allargato in base al
quale i compensi da co.co.co. Pagati entro il 12 gennaio
e riferiti all’anno precedente sono di competenza di
questo ultimo anno. Andranno in F24EP entro il 16
febbraio con anno indicato il precedente.
43
Reddito annuo
Aliquota
per
scaglione
Imposta
Fino a 15.000,00 €
23%
3.450,00
Oltre 15.000,00€ e fino a
28.000,00€
27%
6.960,00
Oltre 28.000,00 € e fino a
55.000,00 €
38%
17.220,00
Oltre 55.000,00 € e fino a
75.000,00 €
41%
25.420,00
Oltre 75.000,00
43%
44
REDDITO
DETRAZIONI ART.13 TUIR PER REDDITI DI LAVORO E ASSIMILATI
RC<8.000
1.840 (PER I RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO LA DETRAZIONE NON
PUO’ESSERE INFERIORE A 1380 EURO, PER TEMPO IND.TO NON
INFERIORE A 690 EURO)
8.000<RC<15.000
1338+502*[(15000-RC)/7000]
15.000<RC<23.000
1338*[(55000-RC)/40000]
23000<RC<24000
1338*[(55000-RC)/40000]+10
24000<RC<25000
1338*[(55000-RC)/40000]+20
25000<RC<26000
1338*[(55000-RC)/40000]+30
26000<RC<27700
1338*[(55000-RC)/40000]+40
27700<RC<28000
1338*[(55000-RC)/40000]+25
28000<RC<55000
1338*[(55000-RC)/40000]
45
 Le co.co.co./pro non hanno determinazione oraria e
quindi le detrazioni sono attribuite in base al periodo
contrattuale .
 La circolare 58 del 18 giugno 2011 ha precisato inoltre
che se un rapporto di co.co.co./pro viene svolto a
cavallo di due anni con pagamento l’anno successivo in
ogni caso spettano le detrazioni per lavoro anche per il
periodo precedente (con le condizioni dell’anno
precedente) purchè non si superino i 365 giorn.
 Ad es, contratto 1 novembre 2012/28 febbraio 2013
pagato il 1 marzo 2013: vengono riconosciuti 120 gg.
46
REDDITO
DETRAZIONI ART.12 TUIR CONIUGE A CARICO
RC<=15000
800-110*(RC/15000)
15000<RC<=29000
690
29000<RC<=29200
690 + 10
29200<RC<=34700
690 + 20
34700<RC<=35000
690 + 30
35000<RC<=35100
690 + 20
35100<RC<=35200
690 + 10
35200<RC<=40000
690
40000<RC<=80000
690*(80000-RC)/40000
47
REDDITO
DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir
1 FIGLIO> 3 ANNI
800*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO< 3 ANNI
900*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO DIVERSAMENTE
ABILE
1020*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO DIVERSAMENTE
ABILE <3 ANNI
1120*(95000-RC)/95000
In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di
15000 per ogni figlio successivo al primo
Es: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (800) e uno minore di tre anni (900)
Detrazione spettante= 1700*(110000-RC)/110000
In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo
Es: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anni
Detrazione spettante: 4100*(140000-RC)/140000
NEL 2012
48
REDDITO
DETRAZIONI PER FIGLIO A CARICO – art 12 tuir
1 FIGLIO> 3 ANNI
950*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO< 3 ANNI
1220*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO DIVERSAMENTE
ABILE
1350*(95000-RC)/95000
1 FIGLIO DIVERSAMENTE
ABILE <3 ANNI
1620*(95000-RC)/95000
In presenza di più figli l’importo di 95000 euro – a numeratore e a denominatore – è aumentato di
15000 per ogni figlio successivo al primo
Es: 2 figli di cui uno maggiore di tre anni (950) e uno minore di tre anni (1220)
Detrazione spettante= 2170*(110000-RC)/110000
In presenza di più di tre figli la detrazioni aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo
Es: 4 figli di cui uno minore di tre anni e tre maggiori di tre anni
Detrazione spettante: 4870*(140000-RC)/140000
NEL 2013
49
 L’ulteriore
detrazione ammonta a 1.200,00 euro
attribuita al 50% tra genitori non separati o in
proporzione agli affidamenti disposti dal giudice se
separati.Non vigono altre regole di ripartizione ed in
caso di incapienza (imposta lorda-detr.carichi di
famiglia “ordinari”-per lavoro-oneri) viene restituita la
differenza (credito di imposta).
50
 Contribuente con reddito di 65.000,00 euro e coniuge a
carico + 4 figli >3 anni
 La detrazione “ordinaria” per i figli è :
 Detrazione potenziale: 4.600,00 euro
 Detrazione effettiva:
 D= [(4-1)*15.000,00]+95.000,00-65.000,00
_______________________________
[(4-1)*15.000,00]+95.000,00
=
= 53,57%
4.600,00*53.57%=2464,22
A cui si aggiunge il bonus di 1.200 euro
51
Per i genitori coniugati la detrazione – diversamente dal
passato – è ripartita in via normativa nella misura del 50%
ciascuno. Ci può essere accordo per attribuire la detrazione
al coniuge con il reddito più elevato magari perché l’altro
ha un imposta che non gli consente di scaricarsi tutta la
detrazione(situazione di”incapienza”)
Per i i genitori separati o non coniugati la detrazione per
figli spetta di solito al 100% al genitore affidatario;in caso
di affidamento congiunto o condiviso spetta al 50% salvo
la possibilità di farne usufruire interamente il coniuge non
affidatario al 100% se questo ha un reddito più alto: se il
coniuge affidatario è incapiente ne può devolvere la
fruizione all’altro che però deve riversare un importo pari
all’intera detrazione o – in caso di affidamento congiunto –
il 50% di essa.
52
Detrazione spettante=
750*(80000-RC)/80000
pro quota, cioè in misura uguale tra gli aventi diritto
gli altri familiari a carico sono indicati dall’articolo
433 del codice civile
53
 Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese
e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui
sono cessate le condizioni richieste
 Gli importi delle detrazioni per lavoro dipendente/co.co.co.
Sono rapportate al periodo di lavoro in giorni
 Esistono detrazioni per pensionati sopra e sotto i 75 anni e
per redditi
diversi
(lavoro
autonomo,
impresa
minore,redditi diversi) che non saranno trattate per il loro
minore interesse ai nostri fini
54
 E' opportuno, comunque, in via preliminare, ricordare quali sono i
familiari che possono essere considerati a carico del contribuenti e quali
sono le condizioni. Si tratta in particolare del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e dei figli a condizione che nel corso del periodo
d'imposta non abbiano avuto un reddito complessivo superiore a
2.840,51 euro; inoltre del coniuge legalmente ed effettivamente
separato; dei discendenti dei figli; dei fratelli e delle sorelle; dei generi e
delle nuore; dei suoceri e delle suocere; dei genitori; dei nonni e delle
nonne. Naturalmente devono ricorrere per questi ultimi due condizioni:
1) non possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; 2)
essere conviventi con il contribuente o percepire da questi un assegno
alimentare non disposto dall'autorità giudiziaria. Ai fini della
determinazione del plafond dei 2.840,51 si considerano tutti i redditi che
concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione di:
redditi soggetti a tassazione separata; redditi soggetti ad imposta
sostitutiva; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; redditi
esenti da Irpef.

55
 Il comma 221 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) aveva apportato alcune modifiche all’articolo 23,
comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973. La novità di rilievo era
costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori
dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente al
sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico,
di cui all’art. 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’art. 13 del
Tuir., indicandone le condizioni di spettanza e, per quanto concerne le
detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali
si ha diritto alle detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di
comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano
incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti. In altri termini,
la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i
periodi d’imposta successivi, ma deve essere presentata anno per
anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del
diritto.
56
 L’art. 7 comma 2 lettera e) DL 70/2011 ha modificato la
previgente versione dell’articolo 23 comma 2 lett.a del
DPR 600/72 disponendo che dalla data di entrata in
vigore della legge (il 14 maggio 2011) le detrazioni
d’imposta, corredate dalle dichiarazioni di spettanza di
cui alla slide precedente, debbono essere presentate
all’inizio e poi solo in caso di variazione degli elementi
significativi.
57
 In linea di principio
ai sensi dell’articolo 1 comma 6 lett.e) legge
296/2006 ai non residenti fiscali non spetterebbero le detrazioni per
carichi familiari. Da diversi anni però viene prorogata una disposizione
che consente di usufruirne Per il 2013 è stata prorogata dall’art. 1
comma 516 della legge di stabilità per il 2013 (LEGGE 24.12.2012 nr.
228):
 .- non posseggano un reddito complessivo lordo >2840,51 euro
 - non godano di analoghi benefici nel loro paese
 I ciitadini europei autodichiarano tali condizioni
 I cittadini extraeuropei possono: 1.farsi asseverare dal prefetto la
dichiarazione della loro autorità consolare 2. fornire il
documento di Apostille che è un’apposita annotazione
dell’autorità di ratifica per i paesi che hanno sottoscritto la
dichiarazione dell’Aja del 1961 3.asseverazione dal consolato
italiano di dichiarazione formata dalle autorità locali del
richiedente
58
Non c’entra nulla con la cittadinanza.
Una persona fisica è residente in Italia se ,
alternativamente:
 - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente
 - hanno il domicilio nel territorio dello Stato

- hanno la residenza nel territorio delllo Stato
 per la maggior parte del periodo di imposta (183 o 184
giorni se l’anno è bisestile)
59
 Per le persone fisiche il domicilio fiscale è nel comune
nella cui anagrafe sono iscritte
 Per le persone fisiche non residenti il domicilio fiscale
è nel comune in cui si produce il reddito o – se
prodotto in più comuni – nel comune dove si produce
quello più alto
 La variazione della residenza fiscale ha effetto dal
sessantesimo
trasferimento.
giorno
successivo
all’effettivo
60
 Fino al 2007 il reddito rilevante ai fini dell’attribuzione delle detrazioni era
comprensivo del reddito dell’abitazione principale.
 La Finanziaria 2008 ha tolto l’abitazione principale dal computo
 Esempio: contribuente nel 2007 reddito di lavoro per 29.000 euro e rendita
abit.princ. 1000,00 euro (reddito complessivo 30.000,00 euro)
Calcolo detrazione lavoro dipte:
1.338,00X(55.000,00-30.000,00)/40.000,00=836,25
 Nel 2008:
1.338,00X(55.000,00-29.000,00)/40.000,00=869,70
 N.B. per la condizione di familiare a carico invece rimane da considerare il
reddito dell’abitazione principale

61
DETERMINAZIONE IRPEF ANNUALE E MENSILE SU COMPENSO CO.CO.CO.
DETERMINAZIONE MENSILE DETERMINAZIONE
DERIVATA DALL'ANNUALE MENSILE AUTONOMA
€ 26.100,00COMPENS ANNUO
€ 7.234,92INPS 27,72%
€ 2.411,64QUOTA PERCIPIENTE
€ 4.823,28QUOTA AMM.NE
€ 130,50INAIL 5 PER MILLE
€ 2.175,00
€ 602,91
€ 200,97
€ 401,94
€ 10,88
€ 2.175,00
€ 602,91
€ 200,97
€ 401,94
€ 10,88
INAIL 5 PER MILLE CON
€ 131,81 MAGG.
€ 43,94INAIL QUOTA PERCIPIENTE
€ 87,87QUOTA CARICO AMM.NE
€ 23.644,43IMPONIBILE FISC.LE
€ 5.783,99IRPEF LORDA
€ 1.048,84DETRAZIONE ART.13
€ 10,98
€ 3,66
€ 7,32
€ 1.970,37
€ 482,00
€ 87,93
€ 10,98
€ 3,66
€ 21,97
€ 1.970,37
€ 482,00
€ 75,22
€ 194,50irpef I^scaglione
€ 287,50irpef II^scaglione
€ 482,00totale irpef
62
 Le addizionali regionali e comunali sono calcolate dal
2007 sull’imponibile fiscale assunto ai fini IRPEF (Base
imponibile – oneri deducibili) e non sono dovute se
non è dovuto l’IRPEF
 Prima del ritorno al sistema delle detrazioni erano al
lordo della notax ma al netto della familytax (Circolare
31/E del 6 Giugno 2005)
63
 L’addizionale
regionale all’IRPEF è calcolata sul reddito
imponibile ai fini IRPEF e non è dovuta se non spetta IRPEF. E’
da versare alla Regione dove si ha il domicilio fiscale al 31-12 anno
di riferimento.
 Si determina a conguaglio e si versa con F24EP in un numero di
rate da 9 a 11 a secondo del periodo di effettuazione del
conguaglio
 In caso di cessazione del rapporto di lavoro il recupero avviene in
unica soluzione (Circolare Ministeriale 247/E/99) ed il domicilio
è quello al momento della cessazione.
 Particolarità per i LSU. : non si rende applicabile la disposizione
che regola la trattenuta in 11 rate (9 rate per l’acconto
dell’addiizonale comunale) : i tributi devono essere recuperati
contestualmente alle ritenute IRPEF
(Ministero Finanze
Circolare nr.238/E 22.12.2000)
 L’addizionale non è dovuta su redditi a tassazione separata quali
arretrati anni precedenti e TFR (salvo opzione) e nel caso che le
detrazioni azzerino l’IRPEF
64
 L’articolo 28 della manovra Monti prevede il passaggio
dell’aliquota dell’addizionale regionale dallo 0,9% all’ 1,23%
già con riferimento al periodo di imposta 2011.
 Sulla base delle disposizioni del D.lgs 68/2011 si potranno
sommare:
 0,5% per il 2012 e 2013
 1,1 % per il 2014
 2,1 per il 2015
 Più lo 0,3% per le regioni in deficit sanitario
 Per il 2013 si può quindi raggiungere di ar il 2,03%
65
 Le maggiorazioni di addizionale regionale oltre lo
0,5% non trovano applicazione per i redditi ricadenti
nel primo scaglione IRPEF (fino a 15.000 euro). La
legge di stabilità ha bloccato (l.228/2012 art. 1 c.524)
questa disposizione fino al 2014.
 Le regioni, dal 2014,
potranno stabilire aliquote
differenziate dell’addizionale solo nell’ambito degli
scaglioni IRPEF erariali
 Dal 2014 le Regioni – per il combinato disposto dell’art.
6 del D.lgs 682011 e l’art. 1 c. 524 della l. 228/2012 –
potranno introdurre proprie detrazioni e deduzioni.
66
 I commi da 142 a 144 della Finanziaria 2007 hanno introdotto




significative novità sull’addizionale comunale all’IRPEF modificando
l’articolo 1 del Dlgs 360/98
Dovuta se dovuto IRPEF al netto di oneri deducibili e detrazioni
Erano stati sbloccati gli aumenti nel 2008: ora i comuni potevano
arrivare fino allo 0,8% e si può stabilire una soglia di esenzione. La
circolare 23/E/2007 dell’ Agenzia delle Entrate ha stabilito che i sostituti
di imposta debbano tener conto in automatico delle eventuali soglie di
esenzione deliberate dai comuni.
Il versamento avviene a saldo ed in acconto
D.M. 5 ottobre 2007. (Gazz. Uff. n. 247 del 23 ottobre 2007)Modalità
di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale
comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Ris.Agenzia delle Entrate n.
368/E del 12 dicembre 2007
67
 - Acconto: è il 30% dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote deliberate dai Comuni al reddito dell’anno
precedente.
 Il sostituto le preleva da marzo (I^ versamento il 15 Aprile)
in 9 rate massimo fino al 15 Dicembre dell’anno in corso
 Saldo: a conguaglio con rateazione (da 9 a 11 rate)
detraendo l’acconto già versato
 Indicazione nel CUD dell’addizionale in saldo e acconto
 Ai neoassunti ed ai neocollaboratori non va calcolato
l’acconto, così come a coloro che rientrano nelle soglie
di esenzione.
68
 L’aliquota da applicare:
 Per
l’acconto è quella del periodo cui l’addizionale si
riferisce se la delibera comunale è pubblicata sul sito del
Ministero delle Finanze entro il 20 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento se no quella del periodo
di imposta precedente (DL 159/2007 art. 40 c.7)
 Per il saldo l’aliquota è quella del periodo a cui si riferisce
  AI FINI DELLA RESIDENZA SI CONSIDERA IL 1^
GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO
69
 Il comune a cui versare è quello di domicilio fiscale del
contribuente collaboratore al 01.01 dell’anno di
riferimento
 Ai sensi dell’art.13 comma 16 DL 201/2011 (legge
214/2011) i Comuni potranno stabilire aliquote
differenziate solo nell’ambito delìgli scaglioni IRPEF
erariali.
 La soglia di esenzione deliberata è stabilita unicamente
in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito sotto il
quale l’addizionale non è dovuta e che, al superamento
del limite, la stessa si applica sul reddito complessivo
70
ESEMPIO ADDIZIONALE COMUNALE IN CASO CESSAZIONE
Reddito imponibile add.le com.le 2011
Aliquota 2011
Aliquota 2012
Mese conguaglio
Data cessazione
Reddito imponibile add.le com.le 2012
Add.le com.le saldo 2011
Importo Rate potenziali conguaglio 2011 gen.nov 2012
Importo Acconto 2012 add.le
Importo Rata acconto marzo-nov.2012
Rate saldo 2011 da gennaio a aprile
Saldo 2011 da trattenere cessazione
Rate acconto 2012 marzo-aprile
Restanti rate d'acconto da trattenere cess.
Add.le totale 2012 da corrispondere
Saldo add.le 2012 da rimborsare cess.ne
€ 50.000,00
0,40
0,50
dicembre 2011
maggio 2012
€ 7.000,00
€ 200,00
€ 18,18
€ 75,00
€ 8,33
€ 72,73
€ 127,27
€ 16,67
€ 58,33
71
€ 35,00
-€ 40,00
 Sulle co.co.co. è dovuta l’IRAP nella percentuale dell’
8,5% in attività istituzionale e del 3,9% in attività
commerciale per quegli enti che separano le basi
imponibili istituzionali e commerciali (art. 10-bis
comma 1 D.Lgs 15 novembre 1997 nr.446)
72
IL REGIME DELLE
TRASFERTE dei dipendenti,
collaboratori, redditi
assimilati
(art. 51 c. 5 TUIR)
73
 Articolo 51 c. 5 TUIR
 Circolare 326 del 24 Dicembre 1997 del Ministero
delle Finanze
74
74
 E’ in trasferta colui che viene temporaneamente
dislocato in un luogo diverso dalla propria sede di
lavoro.
 La fondamentale circolare 326/1997 del Ministero dele
Finanze precisa che la sede di lavoro “e’ rimessa alla
libera decisione delle parti contrattuali” su cui né il
Fisco né nessun altro possono sindacare, così come “
non è consentito sindacare le modalità di erogazione o
gli importi all’uopo stabiliti.”
 INDICAZIONE OPERATIVA:NEI CONTRATTI DI
CO.CO.CO. INDICARE SEMPRE LA SEDE DI
75
LAVORO
 Nel settore pubblico esiste un limite previsto dalla
legge oltre il quale non è più possibile considerare
trasferta lo spostamento del lavoratore: tale limite è di
240 giorni dalla legge 836 del 1973
 Analogo limite non esiste nel privato dove si deve aver
riguardo al tempo necessario per il conseguimento
dell’ obiettivo per il quale si è in trasferta.
 Se si superano – ad es nel pubblico i 240 giorni – gli
emolumenti diventano imponibili salvo che non si
trasformino in remunerazione per un trasferimento.
76
 Le norme fiscali di favore (vedi prossime slides) non si
applicano :
 - agli spostamenti entro il comune di residenza
dell’azienda/ente
 Per i percorsi casa lavoro
 Circolare 326/1997: “E’ opportuno ribadire che non
assume alcuna rilevanza l’ampiezza del Comune
in cui il dipendente ha la sede di lavoro”
77
 Concorrono a formare il reddito del lavoratore tutte
le indennità ed i rimborsi spese percepiti per
trasferte svolte nel territorio comunale ad eccezione
delle spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore.
 Non ammessa l’esenzione da imposizione per il
rimborso chilometrico in ambito comunale.
78
78
 E’
consentito solo se economicamente più
conveniente: ad es. abitazione a Firenze e sede di
lavoro a Bologna, missione a Pisa partendo da Firenze
 Suggerimento operativo: qualora ad es. il dip.te/coll.re
dovesse raggiungere Ferrara e
Firenze a Ferrara occorre:


o
andasse in treno da
1. riaddebitare il costo della tratta Firenze-Bologna
2.corrispondere l’intero rimborso e considerare
elemento retributivo in natura il valore
della tratta Firenze – Bologna esente fino a
258,23 euro art. 51 comma
3 TUIR
it
79
Analitico
Forfettario (solo
all’estero)
Misto
(problematico)
80
Tipo di spesa
Documentazione
Limite massimo
non imponibile
per il dip.te
Limite massimo
deducibile per
l’impresa
Viaggio e trasporto
Spese
documentate
analiticamente
Nessun limite
Nessun limite ad
eccezione dei
rimborsi
chilometrici se
l’auto è del
dip.te/coll.re o da
questo presa a
noleggio
Vitto e alloggio
Spese
documentate
analiticamente
Nessun limite
Euro 180,76 al
giorno in Italia e
258,23 euro
all’estero (art. 95 c.
3 TUIR)
Altre spese
Attestate
analiticamente dal
dip.te/coll.re
Euro 15,49
Nessun limite
81
Parcheggio
• Secondo la circolare 25/2008 di Assonime sono
spese di viaggio in quanto accessorie
• Secondo la circolare 326/1997 è dubbio
• Suggerimento operativo: se sono documentate
includerle nelle spese di viaggio se no nelle altre
spese fino all limite di 15,49
Alloggio
• Anche i breakfast spesso non documentabili con
fattura in base a leggi regionali se sono “occasionali”
• Frigobar e prima colazione
Spese di pertinenza
dell’ente anticipate
dal dipendente
• Spese per la carta, le pile della calcolatrice aziendale
etc.:mai imponibili
• Sono spese per nome e per conto
82
Tipo di spesa
Documentazione
Limite massimo
non imponibile
per il dip.te
Limite massimo
deducibile per
l’impresa
Viaggio e trasporto
Spese
documentate
analiticamente
Nessun limite
Nessun limite ad
eccezione dei
rimborsi
chilometrici se
l’auto è del
dip.te/coll.re o da
questo presa a
noleggio
Vitto e alloggio ed
altre spese
Richiesta di
rimborso
46,48 euro al
giorno in Italia
Nessun limite
77,47 euro al
giorno all’estero
83
83
 Le spese devono essere inerenti (articolo 109
comma 5 TUIR)
 L’art. 95 comma 3 TUIR dispone che le spese di
vitto ed alloggio sostenute dal datore di lavoro per
trasferte fuori dal territorio comunale siano
deducibili per un importo giornaliero pari a 180,76
in Italia e 258,23 all’estero.
84
84
 Circolare Ministero Finanze nr. 207/2000:
 “A decorrere da 1^ gennaio 2001 sarà applicabile anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la
disciplina delle trasferte contenuta nell’articolo 51 comma 5
del TUIR….Al riguardo si precisa che le indennità di cui
trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente
sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale
in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro
e,pertanto, non potranno più essere dedotte dal reddito del
collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il
raggiungimento della sede di lavoro”.
85
Rimborso misto
Criterio utilizzato
Esenzione
Italia
Esenzione
estero
Limite massimo
deducibile per
l’impresa
Indennità di
trasferta con vitto O
alloggio rimborsato
analiticamente o
pagato direttamente
dal datore di lavoro
Indennità trasferta
con vitto e alloggio
rimborsato
analiticamente o
pagato direttamente
dal datore di lavoro
30,99
51,65
Nessun limite ad
eccezione dei
rimborsi
chilometrici se
l’auto è del
dip.te/coll.re o da
questo presa a
noleggio
15,49
25,82
Nessun limite
86
Il rimborso misto
conveniva all’ente
che ha anche attività
commerciale
Comma 213
Finanziaria 2006
(legge 266/2005)
• Infatti la circolare 188/1998 non
prevedeva
le
limitazioni
di
deducibilità per spese di vitto e
alloggio previste dall’articolo 95 c. 3
TUIR .
• .
• è stata soppressa l’indennità di trasferta per
missioni espletate in Italia;
• è stata soppressa l’indennità supplementare
(10% su biglietti per viaggi su mezzi di
trasporto di linea per via terrestre o marittima
e 5% su viaggi aerei) sia per le missioni in Italia
sia per quelle all’estero;
• Viaggi aerei all’estero solo in classe economica
87
Per i mezzi di trasporto anche
biglietti anonimi
Salvi i limiti
amm.vi
previsti
dai vari
regolamenti
Tutte le altre spese possono essere
documentate anche con ricevute e
scontrini anonimi attestati dal
dipendente : non è importante
l’’intestazione al dip.endente o al
datore (Circolare 188/1998)
Se però siamo in attività
commerciale e vogliamo dedurre
l’IVA su spese di alloggio e
ristorazione occorre richiedere la
fattura (Circolare 53/2008 e
Circolare 6/2009) intestata all’ene
88
SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
IVA
Fino al
31.8.2008
Art. 19-bis1, lett. e), DPR 633/72 
Detraibilità limitata alle sole
prestazioni alberghiere e di
ristorazione connesse alla
partecipazione a convegni congressi
e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi
Dal 1°.9.2008
D.L.
112/2008
Soppressione lett. e), prima parte
del DPR 633/72 
Detraibilità piena delle
prestazioni alberghiere e di
ristorazione
89
 Le circolari 53/2008 e 6/2009 precisano che il diritto
alla detrazione IVA per questa tipologia di spesa è
esercitabile solo richiedendo la fattura intestata al
beneficiario della prestazione , cioè l’ente.
 I nomi dei dipendenti/collaboratori che hanno
usufruito materialmente del servizio possono essere
inseriti o nel corpo della fattura o in un documento
separato.
90
 Con la circolare indicata in oggetto, in occasione di
chiarimenti ulla idoneità della documentazione per le
spese sostenute all’estero da autotrasportatori, è stato
previsto che qualora non sia possibile ottenere la
documentazione con tutti i requisiti necessari, perché
non prevista dallo Stato estero , è sufficiente un
documento con l’indicazione della data e del prezzo
dell’operazione, la natura dei beni acquistati o delle
prestazioni di servizio usufruite, ed il nome della ditta
fornitrice che lo rilascia.
91
 Suggerimento operativo: è opportuno prendere accordi
con tali operatori in modo che la fatturazione dei
servizi acquistati possa essere ripartita per singolo
dipendente.
 Per gli enti che hanno attività commerciale: se
si usa il metodo del rimborso analitico dovrebbe essere
esplicitata dall’agenzia la parte relativa al vitto ed
all’alloggio per verificare i limiti di deducibilità
giornaliera IRES. Inoltre se l’agenzia fattura con il
regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio non è
possibile operare la detrazione IVA (vedi soluzioni
operative slide successiva)
92
IVA SPECIALE
art. 74 ter
IVA SPECIALE
art. 74 ter
IVA
ORDINARIA
• Pacchetto preconfezionato prima della
richiesta del cliente
• (Il D.lgs 206/2005 definisce il pacchetto come
combinazione di trasporto, alloggio ed un
ulteriore servizio turistico.
• Servizi singoli acquisiti anteriormente alla
richiesta del cliente
• Servizi singoli acquisiti successivamente alla
richiesta del cliente
• Esposizione dell’ IVA in fattura
93
Un dipendente/collaboratore presenta la seguente nota spese:
Vitto________________ 46,48 (document.)
2. Alloggio_____________ 67,14(document.)
3. Viaggio_____________ 30,99(document.)
4. Altre spese__________ 25,82 (non document,)
1.
Totale
_________
170,43
Esenti 1+2+3+15,49= 160,10
Imponibile  170,43 – 160,10 = 10,33
94
Risoluzione n. 284/E del 7 luglio 2008
Rimborso analitico di
spese per attività svolte
nell’ INFN da Dipendenti
di Università o altre
Amministrazioni
Rimborso analitico di
spese a titolari di
assegno di ricerca
erogato anche da Enti
diversi dall’ INFN
Studenti o laureandi privi
di reddito o titolari di
borse di studio erogate da
enti diversi dall’ INFN
• Assimilati al lavoro dipendente – art. 50 comma 1 lett.b – se percepiti
a carico di terzi in relazioni a funzioni della propria qualifica e in
dipendenza del proprio rapporto di lavoro
• Assimilati al lavoro dipendente in quanto assimilabili ai compensi
per collaborazioni coordinate e continuative : se anche l’assegno è
conferito da ente diverso dall’ INFN le somme pagate per il rimborso
di spese di trasferta sono redditi di lavoro assimilato
• Il rimborso analitico a studenti o laureandi si ritiene erogato a titolo
di borsa di studio e quindi assimilato al reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lett. C) del TUIR
a cura di Rolando Vivaldi [email protected]
95
95
 Per le trasferte fuori
dal territorio comunale i
dipendenti e/o collaboratori e/o assimilati spesso
chiedono il rimborso chilometrico.
 Il Fisco, già con la Risoluzione 326/1997 ha ammesso
tale sistema di rimborso nell’ambito della modalità
analitica ma ha preteso che , per considerarlo
defiscalizzato, ci fosse un preciso :
 “non è necessario che il datore di lavoro provveda al
rilascio di una espressa autorizzazione scritta …è
invece necessario che, in sede di liquidazione,
l’ammontare dell’indennità sia determinato avuto
riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo e al
costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di
autovettura”.
96
 I regolamenti degli enti spesso sono troppo generici:
non è infatti ammesso che l’Ente si costruisca una
tabella di tre o quattro categorie di autovetture alle
quali associare un costo chilometrico predeterminato.
 Secondo una recente sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Udine (sent. 83 del 9 gennaio
2008) non può asumere rilevanza ai fini fiscali
neppure il contratto integrativo aziendale
 E’ da chiarire bene che i regolamenti possono disporre
liberamente qualsiasi metodo di rimborso ma poi – se
questo rimborso è dato in contrasto con la legge fiscale
questo rischia in tutto o in parte di diventare
imponibile.
97
 Il riferimento è alle tabelle ACI specificatamente
elaborate per chi usa la propria macchina per lavoro
 Si distinguono :

costi annui non proporzionali alla percorrenza
(ad es assicurazioni, tassa di circolazione etc.)
costi annui proporzionali ai chilometri percorsi
( ad es. carburante, pnumatici, manutenzione
etc.)
98
Riepilogo dati
COSTI NON PROPORZIONALI €
Dati Richiesti
Quota Interessi
523,031040
Data Calcolo
07/11/2009
Tassa Circolazione
147,060000
Categoria
AUTOVETTURA
Premio Ass.RCA
1.768,949100
Marca
FIAT
TOTALE
2.439,040140
Modello
GRANDE PUNTO 1.4 - 77CV
Alimentazione
BENZINA VERDE – EURO 4
COSTI PROPORZIONALI €/Km
Quota Capitale
0,071335
Carburante
0,100233
Pneumatici
0,011657
Manut.Riparazione
0,060100
TOTALE
0,243326
99
CONSUNTIVO
Periodo interessato
Km per trasferte lavoro
Km per uso privato
Totale percorrenza
1 Giugno - 31 Dicembre
7 mesi / 214 giorni
€ 12.133
€ 2.586
€ 14.719
COSTI NON PROPORZIONALI (espressi in euro)
Costi rapportati a periodo
€ 1.430,012575
Costi relative alle trasferte
€ 1.178,771831
COSTI PROPORZIONALI (in euro)
€ 2.952,274358
COSTO COMPLESSIVO
INDENNITA' MENSILE
€ 4.131,046189
590,1485714
100
 Il co.12 art.6 del DL 78/2010 ha abrogato l'art.15 l. 836/1973 e art.8
l.417/1978 abrogando di fatto l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio
per le missioni del personale tecnico-amministrativo
 L'art. 9 della l.417/78 , che non risulta essere stata abrogata, è operante:
esso prevede la possibilità del mezzo proprio (entro e fuori Provincia)
se economicamente più conveniente
 La Corte dei Conti Lombardia (delibera 949/2010) in risposta ad un
quesito della provincia di Bergamo, si afferma che l'utilizzo del mezzo
proprio non è interdetto in maniera assoluta in quanto restano in vita le
disposizioni ed i principi di cui all'art.9 della legge 417/78
101
 Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, con
Circolare 36 del 22 ottobre 2010, ha ammesso l'uso
dell'auto propria per il personale adibito allo
svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti
di verifica e di controllo e per gl ispettori , se più
opportuno ed economicamente più vantaggiosa.
 Per il resto del personale è possibile l'uso del mezzo
proprio (vive l'art.9 della legge 417/78) ma solo ai fini
della copertura assicurativa.
102
 La
Corte dei Conti ammette che l'Ente possa
regolamentare la materia prevedendo per il dipendente un
indennizzo pari alla somma massima che il dipendente
avrebbe speso usando il mezzo pubblico, naturalmente
rimanendo fermo che l'uso dello stesso sia opportuno e
conveniente.
 ✗ In pratica:
 i co.co.co. - pur non essendo dipendenti e a stretto rigore
non interessati dalla norma – è bene siano regolamentati
uniformemente all'interno del regolamento
 la corresponsione di una cifra “commisurata a” è un
emolumento forfettario e dal punto di vista fiscale può far
rivivere le franchigie di cui all'art. 51 comma 5
103
Aspetti fiscali e previdenziali
104
 Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato
dall’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR che
disciplina i redditi diversi:

“i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla
assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere”
105
La ritenuta di acconto sui redditi di lavoro
autonomo occasionale (ed anche professionale)
va operata nel momento del pagamento dei
compensi (principio di cassa)
La circolare 19 Giugno 2002 NR 54/E precisa
che i lavoratori autonomi non possanoo
dedurre dal reddito le retribuzioni di dicembre
anche se pagate entro il 12 di gennaio
Anche la contribuzione INPS (vedi slides
successive) va “caricata” sulla base delle
erogazioni effettive e non solo sulla previsione
Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi del contratto/lettera
di
incarico
[email protected]
106
 A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il
reddito annuo derivante da dette attività sia superiore
ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da
parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale si applicano le modalità ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi
iscritti alla predetta gestione separata.
107
 Sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale
l’IRAP è onere a carico del committente nella
percentuale (generalmente) dell’8,5%
sul
compenso+spese imponibili
(D.lgs. 446/97 art.10-bis)
108
 I 5000 euro sarebbero un limite di reddito oltre il
quale si applica la contribuzione Inps.
 Per i redditi diversi il reddito è costituito (art.71)
dalla “differenza tra l’ammontare percepito nel
periodo di imposta e le spese specificamente
inerenti alla loro produzione”
 Chiarimenti contenuti nella Circolare 103/2004
Inps
109
 La differenza si concretizza nel fatto che la ritenuta
IRPEF si fa sul compenso e sulle spese mentre ai
fini dell’applicazione dell’Inps queste vanno
escluse.
110
Un
prestatore occasionale, ma anche un
professionista, può anticipare spese per nome e
per conto del committente
Se il professionista a cui è stato dato un incarico
progettuale dall’Università, si reca al catasto e
richiede una visura, la ricevuta di pagamento
dei relativi diritti – debitamente intestata
all’Università – costituisce titolo per un
rimborso in nome e per conto che non
costituisce base imponibile IVA (art. 15 D.P.R.
633/72) né IRPEF
111
Ma se il professionista (o l’occasionale) mangia
al ristorante lo farà pure “per conto”di un
incarico datogli dall’Ente ma non “in nome”
dell’Ente (l’Ente non mangia!!!)
In realtà quella spesa è funzionale alla
produzione del reddito del professionista (se
non mangia non lavora…e non riscuote il
compenso contrattuale!) ed è a tutti gli effetti
parte integrante del compenso
Costituisce base imponibile IVA ed IRPEF
(vedi la Risoluzione Ministeriale 20 Marzo 1998
nr.20/E e 69/E del 21 marzo 2003)
112
 Compenso…………………
 Spese documentate………..
 Totale_________________
 Inps 20% ….…………….
Inps totale)
 Ritenuta alla fonte………..
 Netto da corrispondere….
euro
4500 euro
1000 euro
5500 euro
300 euro (900€
1100 euro
4100, 00
 Si suppone che ci sia altra copertura
previdenziale e che siano già stati corrisposti
5000 euro
113
 Con risoluzione 10/1150 del 13 Agosto 1974,
ripresa nella circolare nr. 16/RT del 20.11.1974
(oltre che al paragrafo 17 della 13/RT del
20.11.1974) il Ministero delle Finanze aveva già
escluso che sia applicabile ai lavoratori
autonomi l’esenzione per le indennità di
trasferta previste per i lavoratori dipendenti
entro i limiti del comma 5 dell’articolo 51 del
TUIR. La corresponsione di una indennità di
trasferta ad un lavoratore autonomo implica
l’aumento del reddito professionale ferma
restando la deducibilità delle spese.
a cura di Rolando Vivaldi [email protected]
114
Poiché la spesa è soggetta a ritenuta ed è un
compenso a tutti gli effetti al lavoratore
autonomo va lasciato l’originale della
documentazione (spese per il treno, pranzi,
albergo etc.) in quanto poi se li andrà a dedurre
come costo dalla propria dichiarazione dei
redditi unitamente al contributo previdenziale
eventualmente trattenuto ed alle ritenute subite
115
Parere Agenzia Entrate - Firenze del 22 feb. 2006 Prot. n. 9111945/2006.
Interpello Università di Firenze. Parere:
...i rimborsi spese, ove corrisposti unitamente a remunerazioni per lavoro
autonomo, rientrano nella nozione di compenso e subiscono pertanto
lo stesso trattamento dei compensi medesimi, con conseguente
applicazione da parte del sostituto d'imposta della ritenuta alla fontedi
cui all'art.25 del D.P.R. n. 600/1973 (30% nel caso di soggetti non
residenti); nell'ipotesi in cui, invece, detti rimborsi spese non
siano correlati a compensi per lavoro autonomo, ancorchè
occasionali, i medesimi non appaiono assoggettabili ad alcuna
ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (in tal senso,
per caso analogo, si è già pronunciata questa Direzione
Regionale).
116
 Una terza specie di lavoro occasionale si è affacciata con la legge «Biagi» (D.lgs.
276/2003) che all’art.70 ha definito le «prestazioni di lavoro accessorio».
 Il sistema è basato sul sistema dei «voucher» (buoni lavoro) il cui valore
nominale è di 10 euro (esiste anche buono multiplo di 50 euro ed un buono di
20 euro). I carnet dei buoni lavoro sono «orari, numerati progressivamente e
datati». La loro validità non è attualmente soggetta a scadenza (nonostante
l’iniziale previsione di 30 gg fornita dalla circolare 4/2013 del Ministero del
lavoro).L’ancoraggio alla natura oraria del buono lavoro comporta che il
«voucher rappresenti il compenso minimo di un’ora di prestazione».
 Il valore nominale del buono è comprensivo della contribuzione (pari al 13%)
alla gestione separata Inps, della contribuzione Inail (7%) e di un compenso al
concessionario (inps) per la gestione del servizio pari a al 5%: il valore netto del
voucher è quindi di 7,50 euro.
 Comunicazione
preventiva telematica
dell’attivazione della prestazione
INPS/INAIL
al
momento
 Acquisizione dal prestatore di dichiarazione di non superamento dei limiti di
percezione
 Non è prevista imposizione fiscale sui buoni.
117
 Legge 28 Giugno 2012 nr. 92 (Riforma “Fornero”)
 Legge 134 del 7 Agosto 2012
 Circolare Ministero del Lavoro nr. 18 del 18 Luglio 2012
 Circolare Ministero del lavoro n.4 del 18 gennaio 2013
 Circolare Inps 49 del 29/03/2012
118
 La recente riforma del lavoro (legge 92/2012) ha modificato l’articolo
70 del D.lgs 276/2003 imponendo un limite esclusivamente economico
all’effettuazione delle prestazioni di lavoro accessorio anche per la
Pubblica Amministrazione (per quest’ultima è previsto solo il «rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento
delle spese di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno.
Specificità sono previste per il settore agricolo.
 I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono
superare i 5000,00 nel corso di un anno solare (6.600 euro lorde) con
riferimento alla totalità dei committenti.
 Per le prestazioni verso operatori commerciali o professionisti, fermo il
limite dei 5.000,00, non si possono superare per ciascun committente i
2.000,00 euro (lordi 2.666,00 euro).Per “commerciali” si intendono, in
base alla Circolare Inps 49/2013, tutte le categorie di cui all’ art. 2082
c.c. ad esclusione delle Pa per le quali rimane il limite dei 5000 euro per
prestatore nell’anno solare. Per il personale delle PA è necessaria, per119
svolgere attività accessorie, l’autorizzazione ex-.art. 53 D.lgs 165/2001.
I voucher possono essere acquistati:
 Presso le sedi Inps
 Con modalità telematica
 Presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
 Presso sportelli bancari abilitati
 Presso gli uffici postali
 I voucher vengono poi forniti al lavoratore occasionale
che può riscuoterli – con varie modalità – presso gli
uffici postali
120
 COMPENSI - SPESE=REDDITO=BASE
IMPONIBILE IRPEF
 Sulla base del criterio di cassa (compensi e spese
costituiscono reddito al momento del loro pagamento)
 Ai sensi art. 25 DPR 600/72 il sostituto d’imposta opera
una ritenuta pari al 20% (non dovuta se il prestatore
non residente lavora
all’estero)
Ceidacococo2009
- Rolando Vivaldi [email protected]
121
Obblighi previdenziali
Presenza di cassa professionale
SI
Contribuzione a
cassa
NO
Gestione separata INPS
122
Presunzione assoluta di abitualità
• L’iscrizione ad un albo professionale
(“ Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un
ingegnere dipendente , svolgono attività di lavoro autonomo anche se
dovessero eseguire una sola prestazione all’ anno” citazione da
Bonati-Rizzardi, “Il reddito di lavoro autonomo e dipendente” ,2008,
Ed. ILSOLE24ORE”
Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA.
Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83
Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a “Il Sole 24 Ore” del
23 Maggio 1987
123
Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
 Le società di ingegneria, da non confondere con gli
studi associati, sono costituite in forma di società di
capitali (di solito Srl) e quindi non sono soggette a
ritenuta di acconto producendo redditi di impresa e
non di lavoro autonomo (Risoluzione Agenzia delle
Entrate 4 maggio 2006 nr. 56/E)
124
Lavoro autonomo : IVA e redditi
Min Lavoro - Interpello 65 del 23.12.2008 -
In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere
prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri
nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente.
In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire
reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui
al citato art. 47 TUIR (in realtà 50 Nda) , senza obbligo di
emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato
a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione
dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr.
125
125
Min. Finanze circ. n. 207/E
del 16 novembre 2000).
Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
 Soggetti persone fisiche che intraprendono ex novo attività di
impresa o lavoro autonomo per il primo triennio di attività tassati
con imposta sostitutiva 10% IRPEF (ma si perde il beneficio delle
detrazioni per carichi di famiglia)
 Esonero tenuta scritture contabili
 Compensi di lavoro autonomo nell’anno <30.987,41 (si IRAP)
Obblighi:
 Emissione fatture
 Conservazione documenti
 Dichiarazioni annuali (esonero versamenti periodici IVA)
 No applicazione ritenuta IRPEF ma in fattura deve esserci la
dizione:Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte
Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di quanto precisato nella
126
C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato
art. 13 legge 388/2000
Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi [email protected]
Si
applica a persone fisiche esercenti
impresa o arti e professioni che:
- nell’anno solare precedente hanno percepito
ricavi o compensi ragguagliati ad anno <30.000
euro senza cessioni all’esportazione
Non hanno sostenuto spese per personale dip.te
o assimilato
Nel triennio precedente non abbiano acquistato
o acquisito in leasing o locazione anche da
privati beni strumentali >15.000,00 euro. Beni
strumentali promiscui valorizzati al 50%
127
Non addebitano l’IVA e non hanno diritto alla
detrazione dell’imposta dovuta o addebitata
sugli acquisti anche intracomunitari e sulle
importazioni.
Versano l’IVA per gli acquisti intracomunitari
entro il 16 del mese successivo
No IRAP
Sul reddito imposta sostitutiva del 20% al netto
solo dei contributi previdenziali
Esenzione da studi di settore
128
 Obbligo di conservare i documenti ricevuti ed
emessi comprese fatture di acquisto e bollette
doganali
 Certificazione
dei
corrispettivi
(ma
non
registrazione)  la circ. Agenzia delle Entrate nr
.108 del 23 Aprile 2009 ha però disposto
l’annotazione in apposito registro cronologico
laddove l’attività sia esente dall’emissione di
scontrino fiscale
 Esonero elenchi clienti e fornitori
 Esonero registrazione e tenuta scritture contabili
 No studi di settore
129
 La risoluzione 365/E del 3 Ottobre 2008 – di
risposta ad un interpello del Ministero della
Giustizia – ha disposto che “l’imposta di bollo è
dovuta…anche sulle quietanza relative ai
mandati…a favore dei contribuenti minimi sempre
che la somma da corrispondere sia superiore ad
euro 77,47.”
130
““Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e
segg. dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27
comma 2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011””
 La fattura deve essere in regola con l’imposta di
bollo (1,81€ per importi superiori a 77,47 euro:
Risoluzione Agenzia delle Entrate 365/2008 bollo
sulla fattura ed anche sulla quietanza di tesoreria
131
Ia caso : conferiamo un mandato con rappresentanza
 • I giustificativi di spesa sono intestati al professionista/prestatore del servizio
 • Il committente effettua il pagamento in nome e per conto del professionista,
ed emette nei suoi confronti un documento escluso da Iva ex art. 15 con allegate
le fatture del servizio fruito (che non vengono registrate)
 • Il professionista registra le fatture che giustificano le spese di viaggio, vitto e
alloggio potendo detrarre l'Iva esposta nelle stesse, procedendo poi a rifatturare
le spese al committente (solo imponibile) e portando in diminuzione del netto
da pagare l'anticipazione delle spese fatto in suo nome e per suo conto dal
committente (di cui alla nota ex art. 15)
Iia caso : conferiamo un mandato senza rappresentanza
 • I giustificativi di spesa sono intestati al committente, con indicazione del
nominativo del fruitore del servizio (professionista)
 • il committente, che ha detratto l’Iva esposta in fattura, emette a sua volta
fattura al 10% nei confronti del professionista, fruitore del servizio, il quale
detrae l’Iva e deduce il costo
 In entrambi i casi le spese così sostenute non concorrono alla
determinazione del tetto del 2% di cui all’art. 54 TUIR dei compensi
deducibile dal reddito professionale a titolo di spese per vitto e alloggio
132
Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
Spese professionali___________ ______
• Spese per alberghi e ristoranti anticipate dal committente
• Imponibile contributivo______________
• Cassa professionale al 4%____________
• Imponibile IVA____________________
• IVA 21% _________________________
• Totale fattura _____________________
• Meno:
• Ritenuta d’acconto (20% Imponibile contributivo)• Spese anticipate dal committente __
10.000,00
475,00
10.475,00
419,00
10.894,00
2.287,74
13.181,74
2.095,00
- 475,00
133
Professionista con cassa
Compensi……………. 1000,00
Spese………………… 1000,00
+2% Cassa …………… 40,00
Imponibile IVA……… 2040,00
IVA 21% su 2040,00…. 428,40
Totale documento……. 2468,40
R.A. 20% su 2000,00 - 400,00
Netto a pagare_______ 2068,40
134
 Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve
essere riversato dal professionista alla Cassa di
previdenza, trattandosi di un vero e proprio contributo
previdenziale - non costituisce parte del compenso a
norma dell'art. 50 del Tuir e, pertanto, non deve
essere assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui
all'art. 25 del citato D.P.R. n. 600/1973. Detto
contributo integrativo, invece, concorre a formare la
base imponibile dell'Iva ai sensi dell'art. 16 del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
135
 Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata
in fattura e acquisita a titolo definitivo del professionista,
non può essere considerata alla stregua dei contributi
previdenziali che non costituiscono compenso ai sensi
dell'art. 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante del compenso - deve essere assoggettata al
prelievo alla fonte di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n.
600/1973 e concorre, inoltre, a formare la base
imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
136
Compensi……………. 1000,00
Spese………………… 1000,00
+4% Inps …………… 80,00
Imponibile IVA……… 2080,00
IVA 21% su 2080,00…. 436,80
Totale documento…… 2.516,8
R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00
Netto a pagare______ 2100,80
137
Circolare Inps 25 Maggio 1996 nr.112
In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da
parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei
rapporti fra cliente e professionista che è l'unico obbligato al
pagamento dei contributi nei confronti dell'istituto
La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla
contribuzione dovuta alla gestione separata costituita presso
l'Inps e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione
presso la cassa di categoria.
138
Compensi……………. 1000,00
Spese………………… 1000,00
+4% I.N.P.S.…………… 80,00
+2% Cassa su 2080,00…. 41,60
Imponibile IVA……… 2121,60
IVA 21% su 2121,60….. 445,54
Totale documento……. 2567,14
R.A. 20% su 2080,00.. - 416,00
Netto a pagare_______ 2151,14 125
139
Compensi……………. 1000,00
Spese………………… /////////
+4% I.N.P.S.…………… 40,00
Imponibile IVA ………..1040,00
IVA 21 % su 1040,00….. 218,40
Totale documento……. 1258,40
R.A. 20%…………... /////////////
Netto a pagare_______ 1258,40
Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73
ai sensi di quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime
140
140
fiscale agevolato art. 13 legge 388/2000
Compenso__________ 1.000,00
• Spese imponibili______ 200,00
• Cassa 2%____________ 24,00
• Totale fattura_________ 1.224,00
• IVA_________________ /////
• R.A. 20%_____________ /////
“Operazione effettuata ai sensi dei commi 96 e segg.
dell'art. 1 della legge 244/2007 e dell'art. 27 comma
2 lettere a), b) , c) del DL 98/2011”
Corso Iva CEIDA Roma - Maggio 2010
141
 …in
merito alla disciplina contributiva applicabile agli
ingegneri che alternano all’esercizio esclusivo dell’attività
libero professionale periodi di lavoro subordinato a
tempo determinato con l’amministrazione scolastica.
 In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno
assoggettare al contributo previsto dall’art 22 dello
Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello
svolgimento dell’attività d’insegnamento, espletata in
regime di subordinazione e già assoggettata a
contribuzione presso altro ente.
 Il secondo quesito verte sull’obbligatorietà del
versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui
compensi per l’attività di lavoro autonomo anche per i
periodi già coperti da contribuzione alla Gestione
separata INPS.
142
 Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’INARCASSA e di pagamento del relativo
contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di
altra attività esercitata anche se iscritti all’Albo professionale ed in possesso di
partita IVA
 Sussiste, invece, indipendentemente dall’iscrizione, l’obbligo del versamento del
contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari
ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di
affari ai fini dell’IVA da addebitarsi al cliente.
 A titolo esemplificativo, dunque, l’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita
IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività
di lavoro dipendente,dovrà versare:


all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale
imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del
fatturato lordo a titolo di “rivalsa”;
ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari
al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.
143
Aspetti di rilievo e novità 2009
144
La circolare Inps del 21 dicembre 2004
nr. 164 aveva precisato, mutando un
consolidato orientamento espresso
nella circolare 124/1996, che per i
collaboratori non residenti era dovuta
la contribuzione alla gestione separata
anche
se
non
obbligati
alla
presentazione della dichiarazione dei
redditi in Italia .
145
 Con l’interpello in oggetto il Ministero del Lavoro – rispondendo
all’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro – ha affermato – ai
fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 17% - l’irrilevanza
dell’eventuale copertura previdenziale straniera per il soggetto
non residente titolare di una forma di collaborazione con
soggetto italiano.
 Quindi un soggetto non residente titolare di un contratto di
co.co.co. O occasionale >5000,o0 euro si vedrà applicare
l’aliquota del 25,72% (26,72% nel 2010)
 Eventuali deroghe ci potranno essere se sussistono specifici
accordi pattizi o in caso di distacco all’interno della Comunità
Europea vigendo il regolamento 1407/71 che comunque anch’esso
esprime il concetto che la legislazione di sicurezza sociale
applicabile nella UE è in linea di massima quella in cui si svolge
l’attività del lavoratore.
146
ALIQUOTE E MASSIMALE 2013 INPS GESTIONE SEPARATA
(Legge 92/2012 Circolare INPS 27 febbraio 2013)
CATEGORIE
IVS
Maternità
Malattia
A.N.F.
Totale
aliquota
Massimale
Pensionati o iscritti ad
altra forma pensionistica
obbligatoria
20%
0,00
20%
99.034,00
Non pensionati e non
iscritti ad altra forma
pensionistica
obbligatoria
27%
0,72
27,72
99.034,00
147
 L’ Inps ha precisato che, nonostante l’entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego
esclusivamente in via telematica dei rapporti di lavoro,
permane l’obbligo di iscrizione all’ INPS da parte del
soggetto titolare di rapporti assicurabili presso la
gestione separata (Messaggio 7505 del 2 Aprile 2008)
 L’Inps ha pubblicato sul sito, in data 26 novembre
2009,
una nuova modulistica di iscrizione alla
gestione separata che sostituisce i vari modelli
attualmente in uso. Il modello è consultabile nella
sezione modulistica del sito www.inps.it
148
 Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di
reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si
comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.
 Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con
l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un
contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il
calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento
avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad
euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).
 Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia
stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in
proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
149

All’ Ente….,
1.
La/il.. sottoscritta/o..nata/o a
..il….residente….via….nr….cap…C.F……
DICHIARA (per gli occasionali)



Che nel corrente anno, al momento della
corresponsione dell’emolumento di cui alla
notula nr………. Del………ha conseguito redditi
da prestazioni di lavoro autonomo svolto
occasionalmente art.67 c.1 lett l) del TUIR in
misura eccedente/non eccedente i 5000 €

DICHIARA INOLTRE

(se sussiste l’obbligo)
2.
3.
4.
5.
Di aver già provveduto all’iscrizione alla
Gestione separata presso la sede Inps di……
6.
Di essere iscritto a cassa pensionistica
obbligatoria o pensionato
Di non essere iscritto ad altre forme di
previdenza obbligatorie
Di aver percepito fino ad oggi
compensi per un importo complessivo
di €…….utili per la valutazione del
superamento del massimale annuo
pari a……€
Di aver già superato il massimale
annuo
La/il sottoscritta/o si impegna a
presentare nuova dichiarazione
aggiornata al variare delle condizioni
dichiarate sollevando da ogni
responsabilità il committente
Data ____________ Firma………..
150
150
 Art. 44 c.9 D.L: 269/2003 invio dati mensilizzati
 Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
pagamento del corrispettivo della prestazione
Anche per occasionali >5.000,00 €
 Sostituisce il modello GlaC e GLAR
 Dall’ 1-1-2010 sostituito dal flusso UNIEMENS che però
conserva i campi dell’ e-mens
151
 CFCollaboratore
 Cognome
 Nome
 TipoRapporto
 Codiceattività
 Imponibile
 Aliquota
 Altra Ass
 Dal
 Al
 Agevolazione
 Cod.calamità
 Cod.Certificazione
152
153
Contiene i seguenti elementi:
<CAP>
Elemento obbligatorio.
Va indicato il CAP della Sede legale dell’azienda. Lunghezza 5 caratteri numerici.
<ISTAT>
Elemento obbligatorio. A decorrere dal 1 luglio 2008, dovrà essere utilizzata
obbligatoriamente la
codifica “ATECO2007”. Fino a tale data potrà essere utilizzata ancora la codifica
“ATECO2004”.
Va indicato il codice ISTAT dell’azienda ovvero il codice “NS0010” per i committenti che non
sono sostituti d’imposta oppure non possiedono il codice ISTAT. Lunghezza 6 caratteri
numerici
per ATECO2007 e 5 caratteri alfanumerici per ATECO2004.
<Collaboratore>
Dati della collaborazione il cui compenso è stato corrisposto nel mese oggetto della denuncia.
Può essere presente più volte, identificato in modo univoco dagli elementi <CFCollaboratore>,
<TipoRapporto> e <Aliquota>.
Nel caso di cambio Aliquota nell’ambito del mese per lo stesso collaboratore vanno indicati
due distinti elementi <Collaboratore>.
Vedi esplosione elemento di seguito riportata.
E’ obbligatoria la presenza di almeno un elemento.
154
155
156
 09  Rapporti occasionali autonomi (l.326/2003)
 10  Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari
di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni 
obbligatorio codice attività
 11  Collaborazioni Coordinate e continuative preso la P.A.
obbligatorio codice attività
14 medici in formazione specialistica
Comune di Narboli Workshop maggio 2009
157
 01 Attività di traduzione e interpretariato
 02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti
 03 Attività nel campo immobiliare
 04 Attività nel campo assicurativo
 05 Attività di formazione, istruzione, addestramento
 06 Attività di recupero crediti,intermediazione,notifica












atti
07 Attività nel settore della moda
08 Socio lavoratore di cooperativa
09 Consulenza Aziendale
10 Consulenza fiscale
11 Attività amministrativo,contabile
12 Attività informatica
13Attività finanziaria
14 Attività per mostre, mercati,fiere,vetrine
15 Attività nel settore dell’igiene e della slaute e sicurezza
Marketing, pubblicità e statistica
17 Attività diverse
18 Attività nei call center (msg. Nr.4148 del 13.02.2007) 158
159
Fino al 2009
160
A partire
dal
Minimale annuo
Massimale annuo
Minimale mensile
Massimale mensile
01/07/2009
14.349,30
26.648,70
1.195,78
2.220,73
01/01/2008
13.899,90
25.814,10
1.158,33
2.151,18
01/07/2007
13.078,80
24.289,20
1.089,90
2.024,10
01/07/2006
12.822,60
23.813,40
1.068,55
1.984,45
01/07/2005
12.608,40
23.415,60
1.050,70
1.951,30
01/01/2004
12.360,60
22.955,40
1.030,05
1.912,95
01/07/2003
12.106,50
22.483,50
1.008,88
1.873,63
01/07/2002
11.823,00
21.957,00
985,25
1.829,75
01/07/2001
11.511,36
21.378,24
959,28
1.781,52
01/07/2000
11.219,51
20.836,45
934,96
1.736,37
01/01/2000
9.290,03
17.253,79
774,17
1.437,82
161
162
 In prima approssimazione è possibile affermare che i
documenti di spesa ..devono…essere conformi alla vigente
alla normativa IVA.
 Esistono però, come noto, tutta una serie di prestazioni di
servizi, quali ad es. quelli di viaggio, pernottamento,
ristorazione e simili in relazione ai quali non sussiste
l’obbligo di fatturazione ai fini IVA (art.22 PR 633/72).
 L’amministrazione finanziaria ha in proposito precisato che
possono essere considerati fiscalmente deducibili quei
costi risultanti da documentazione “informale”allorchè
questa, debitamente quietanzata, contenga comunque gli
elementi di identificazione dell’emittente che ha prestato il
servizio” e del dipendente
 ( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti)
163
 “Alcune considerazioni possono essere svolte con
riferimento ad ………:il rimborso spese …per colazioni
di lavoro con clienti, fornitori, consulenti dell’azienda
etc.
 ..la spesa relativa alla colazione di lavoro deve essere
considerata quale costo direttamente inerente l’attività
svolta dalla società ed in quanto tale va rimborsata al
dipendente senza applicazione di alcuna ritenuta.”
 ( Valter Selvi – I rimborsi spese – Buffetti)
Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi [email protected]
164
Fly UP