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societa semplice - Il blog della prof. di diritto
SOCIETA DI PERSONE • Sono la forma piu antica di società. • Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema economico all’origine era il commerciante e non il produttore). • COMPAGNIA era il termine che le indicava: allude al vivere “cum uno pane cum uno vino” perché esisteva un legame molto forte tra i mercanti che avevano deciso di gestire insieme una medesima impresa. SOCIETA SEMPLICE S.S. Società di persone • Società per attività di piccole dimensioni: pochi soci, limitato capitale investito – SOCIETA SEMPLICE – SOCIETA IN NOME COLLETTIVO – SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETA SEMPLICE (s.s.) • La società semplice è una SOCIETA NON COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per svolgere attività agricole (o libere professioni, società di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari) • Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto, ma anche oralmente o per comportamento concludente (società di fatto) – Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es. se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili è richiesto l’atto scritto art. 1351 c.c.) SOCIETA SEMPLICE • Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore commerciale – Non è soggetta al fallimento – Non ha l’obbligo delle scritture contabili – Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria del registro delle imprese • Si iscrive nella Sezione Speciale del registro delle imprese – Pubblicità notizia La modifica del contratto sociale • Salvo diverso accordo il contratto può essere modificato solo con l’accordo di tutti i soci. CONFERIMENTI • Sui soci grava l’obbligo di eseguire i conferimenti. • Se i conferimenti non sono determinati SI PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.) CONFERIMENTI • DENARO • BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali, immateriali • CREDITI • SERVIZI: Lavoro manuale o intellettuale (SOCIO D’OPERA) Conferimenti di beni in natura IN PROPRIETA • Si applicano le norme sulla vendita IN GODIMENTO • Si applicano le norme sulla locazione: il socio garantisca alla società il godimento del bene ma ne resta proprietario Socio d’opera • Il socio s’impegna a svolgere una determinata attività a favore della proprietà • Non è un lavoratore subordinato della società e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci. DIRITTI PATRIMONIALI • Agli utili • Alla liquidazione della quota AMMNISTRATIVI • Diritto di esprimere le proprie opinioni • I soci amministratori hanno il diritto prendere decisioni di amministrazione • I soci non amministratori hanno il diritto di controllare l’operato dei soci amministratori OBBLIGHI Patrimoniali • Eseguire i conferimenti • Partecipare alle perdite Non patrimoniali • Non possono servirsi dei beni del patrimonio sociale per scopi diversi senza il consenso degli altri soci Partecipazione agli UTILI/PERDITE • Salvo patto contrario dopo l’approvazione del rendiconto (redatto dagli amministratori e approvato dai soci) i soci hanno – diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN PROPORZIONE al valore dei CONFERIMENTI – Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN PROPORZIONE al valore dei CONFERIMENTI CRITERI • Se il valore del conferimento non è determinato nel contratto di presume che siano stati effettuati in parti uguali • Se è determinata la parte dei soci solo nella divisione dei guadagni, si presume uguale la partecipazione alle perdite • Se non è stato stabilito il valore della prestazione del socio d’opera decide il giudice POTERE DI AMMINISTRAZIONE • Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. • Se l’atto costitutivo non dispone diversamente l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza informare gli altri. • In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a MAGGIORANZA determinata secondo LA PARTE DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Il potere di amministrazione • Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire – L’amministrazione CONGIUNTA ( con la possibilità che le decisioni siano prese ALL’UNANIMITA’ o a MAGGIORANZA) – L’amministrazione può essere affidata ad uno o ad alcuni SOCI Responsabilità degli amministratori • I soci amministratori sono responsabili in solido verso la società dell’adempimento del loro dovere di amministrare con la diligenza del buon padre di famiglia. • La violazione comporta l’obbligo del risarcimento del danno. • I soci non amministratori hanno poteri di controllo – Diritto di ricevere notizia degli affari conclusi – Diritto di consulare i documenti contabili – Di ottenere il rendiconto annuale Potere di rappresentanza La funzione amministrativa va distinta da quella di rappresentanza; – l’amministrazione ha ad oggetto la direzione degli affari sociali nell’ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto – la rappresentanza attiene alla legittimazione sostanziale e processuale a spendere il nome della società nei confronti dei terzi Il potere di rappresentanza • Il potere di rappresentanza è il potere di AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ. • Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. – Amministrazone disgiunta firma disgiunta AMMINISTRATORI • I soci possono stabilire diversamente e conferire il potere di rappresentanza – ad alcuni soci amministratori – solo ad un socio amministratore – solo ad un socio non amministratore • Modificazioni ed estinzione del potere rappresentativo sono opponibili se portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (mezzo idoneo è l’iscrizione nel R.I.) RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI • IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo patrimonio • IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde – ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio presente e futuro – e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso verso gli altri soci) • IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi • E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo per i soci non amministratori. Nuovo socio • Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. I creditori personali di un socio • NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO SOCIALE • Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI. • Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEBITORE UTILI/PERDITE • Dopo l’approvazione del bilancio i soci – Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI – Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI Scioglimento del singolo rapporto sociale • Il singolo socio può cessare di far parte della società per 1. RECESSO 2. ESCLUSIONE 3. MORTE • In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di denaro che rappresenta il valore della quota secondo la situazione economica della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale. 1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio Società a tempo INDETERMINATO Società a tempo DETERMINATO • Ogni socio può recedere LIBERAMENTE • Il recesso è ammesso solo per GIUSTA CAUSA (malattia, età, condizioni personali…) 2. ESCLUSIONE DI DIRITTO • Si produce automaticamente nei casi previsti dalla legge: – FALLIMENTO del socio – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA a favore del creditore del socio FACOLTATIVA • Decide la maggioranza dei soci – GRAVI INADEMPIENZE – INTERDIZIONE/INABILITAZION E – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL CONFERIMENTO per causa non imputabile al socio 3.MORTE DEL SOCIO • In caso di morte di un socio gli altri soci sono obbligati a – A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO NEL TERMINE DI SEI MESI. • In ALTERNATIVA possono: – Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della società – Decidere, con il consenso unanime di tutti, di continuare la società con gli eredi CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ La società semplice si scioglie per: 1. decorso del termine (salvo proroga) • La società può essere – a tempo indeterminato – a tempo determinato se le parti hanno stabilito un termine di durata • I soci, alla scadenza del termine, possono proseguire l’attività – proroga espressa – proroga tacita CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA 1. conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo 2. volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo richieda la maggioranza) 3. il venir meno della pluralità dei soci (se non è ricostruita entro 6 mesi) 4. altre cause previste nel contratto Procedura di liquidazione • Il verificarsi di una causa di scioglimento non estingue la società ma apre la procedura di liquidazione: • I soci nominano con il consenso unanime i LIQUIDATORI che sostituiscono gli amministratori. • Il compito dei liquidatori consiste ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. COMPITI DEI LIQUIDATORI • I liquidatori ricevono dagli amministratori: – I beni della società – I documenti sociali – Il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto • Redigono l’inventario dal quale risulta l’attivo e il passivo del patrimonio sociale COMPITI DEI LIQUIDATORI • Dopo l’inventario procedono alla vendita dei beni sociali e con il ricavato pagano i debiti della società. • Se non ci sono fondi sufficienti i liquidatori devono chiedere ai soci l’esecuzione dei conferimenti ancora dovuti e il versamento di quanto occorre per il pagamento dei debiti. • Se dal patrimonio sociale emergono degli attivi superiori al passivo i liquidatori procedono al rimborso dei conferimenti e alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci. ESTINZIONE • L’estinzione della società si verifica con la chiusura del procedimento di liquidazione. • Se non sono stati pagati tutti i debitori la società deve ancora considerarsi esistente.