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societa semplice - Il blog della prof. di diritto

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societa semplice - Il blog della prof. di diritto
SOCIETA DI PERSONE
• Sono la forma piu antica di società.
• Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo
commerciale (il soggetto attivo del sistema
economico all’origine era il commerciante e non il
produttore).
• COMPAGNIA era il termine che le indicava: allude al
vivere “cum uno pane cum uno vino” perché esisteva
un legame molto forte tra i mercanti che avevano
deciso di gestire insieme una medesima impresa.
SOCIETA SEMPLICE
S.S.
Società di persone
• Società per attività di piccole dimensioni:
pochi soci, limitato capitale investito
– SOCIETA SEMPLICE
– SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
– SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA SEMPLICE (s.s.)
• La società semplice è una SOCIETA NON
COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per
svolgere attività agricole (o libere professioni, società
di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari)
• Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO
COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA
FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto,
ma anche oralmente o per comportamento
concludente (società di fatto)
– Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es.
se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili
è richiesto l’atto scritto art. 1351 c.c.)
SOCIETA SEMPLICE
• Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore
commerciale
– Non è soggetta al fallimento
– Non ha l’obbligo delle scritture contabili
– Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria
del registro delle imprese
• Si iscrive nella Sezione Speciale del registro
delle imprese
– Pubblicità notizia
La modifica del contratto sociale
• Salvo diverso accordo il contratto può essere
modificato solo con l’accordo di tutti i soci.
CONFERIMENTI
• Sui soci grava l’obbligo di eseguire i
conferimenti.
• Se i conferimenti non sono determinati SI
PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A
CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è
necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)
CONFERIMENTI
• DENARO
• BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali,
immateriali
• CREDITI
• SERVIZI: Lavoro manuale o intellettuale
(SOCIO D’OPERA)
Conferimenti di beni in natura
IN PROPRIETA
• Si applicano le norme sulla
vendita
IN GODIMENTO
• Si applicano le norme sulla
locazione: il socio garantisca
alla società il godimento del
bene ma ne resta
proprietario
Socio d’opera
• Il socio s’impegna a svolgere una determinata
attività a favore della proprietà
• Non è un lavoratore subordinato della società
e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri
soci.
DIRITTI
PATRIMONIALI
• Agli utili
• Alla liquidazione della quota
AMMNISTRATIVI
• Diritto di esprimere le
proprie opinioni
• I soci amministratori hanno
il diritto prendere decisioni
di amministrazione
• I soci non amministratori
hanno il diritto di
controllare l’operato dei soci
amministratori
OBBLIGHI
Patrimoniali
• Eseguire i conferimenti
• Partecipare alle perdite
Non patrimoniali
• Non possono servirsi dei
beni del patrimonio sociale
per scopi diversi senza il
consenso degli altri soci
Partecipazione agli UTILI/PERDITE
• Salvo patto contrario dopo l’approvazione del
rendiconto (redatto dagli amministratori e
approvato dai soci) i soci hanno
– diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN
PROPORZIONE al valore dei CONFERIMENTI
– Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN
PROPORZIONE al valore dei CONFERIMENTI
CRITERI
• Se il valore del conferimento non è
determinato nel contratto di presume che
siano stati effettuati in parti uguali
• Se è determinata la parte dei soci solo nella
divisione dei guadagni, si presume uguale la
partecipazione alle perdite
• Se non è stato stabilito il valore della
prestazione del socio d’opera decide il giudice
POTERE DI AMMINISTRAZIONE
• Ciascun socio ha il potere di amministrazione
cioè può compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale.
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente
l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO
DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza
informare gli altri.
• In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE
PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a
MAGGIORANZA determinata secondo LA PARTE
DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Il potere di amministrazione
• Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire
– L’amministrazione CONGIUNTA ( con la possibilità
che le decisioni siano prese ALL’UNANIMITA’ o a
MAGGIORANZA)
– L’amministrazione può essere affidata ad uno o ad
alcuni SOCI
Responsabilità degli amministratori
• I soci amministratori sono responsabili in solido
verso la società dell’adempimento del loro dovere
di amministrare con la diligenza del buon padre di
famiglia.
• La violazione comporta l’obbligo del risarcimento
del danno.
• I soci non amministratori hanno poteri di
controllo
– Diritto di ricevere notizia degli affari conclusi
– Diritto di consulare i documenti contabili
– Di ottenere il rendiconto annuale
Potere di rappresentanza
La funzione amministrativa va distinta da quella di
rappresentanza;
– l’amministrazione ha ad oggetto la direzione degli
affari sociali nell’ambito della competenza risultante
dalla legge o dal contratto
– la rappresentanza attiene alla legittimazione
sostanziale e processuale a spendere il nome della
società nei confronti dei terzi
Il potere di rappresentanza
• Il potere di rappresentanza è il potere di AGIRE
NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO DIRITTI E
OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO DELLA
SOCIETÀ.
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, LA
RAPPRESENTANZA SPETTA DISGIUNTAMENTE A
CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE e si estende
a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
– Amministrazone disgiunta firma disgiunta
AMMINISTRATORI
• I soci possono stabilire diversamente e
conferire il potere di rappresentanza
– ad alcuni soci amministratori
– solo ad un socio amministratore
– solo ad un socio non amministratore
• Modificazioni ed estinzione del potere
rappresentativo sono opponibili se portate a
conoscenza dei terzi con mezzi idonei (mezzo
idoneo è l’iscrizione nel R.I.)
RESPONSABILITA’ PER LE
OBBLIGAZIONI SOCIALI
• IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo
patrimonio
• IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde
– ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio presente e
futuro
– e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso
verso gli altri soci)
• IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA
ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i
beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi
• E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo
per i soci non amministratori.
Nuovo socio
• Chi entra a far parte di una società già
costituita risponde con gli altri soci per le
obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della
qualità di socio.
I creditori personali di un socio
• NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO
SOCIALE
• Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI.
• Se gli altri beni del debitore sono insufficienti,
POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DEL DEBITORE
UTILI/PERDITE
• Dopo l’approvazione del bilancio i soci
– Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
– Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
Scioglimento del singolo
rapporto sociale
• Il singolo socio può cessare di far parte della
società per
1. RECESSO
2. ESCLUSIONE
3. MORTE
• In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di
denaro che rappresenta il valore della quota
secondo la situazione economica della società al
momento dello scioglimento del rapporto sociale.
1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio
Società a tempo
INDETERMINATO
Società a tempo
DETERMINATO
• Ogni socio può recedere
LIBERAMENTE
• Il recesso è ammesso solo
per GIUSTA CAUSA
(malattia, età, condizioni
personali…)
2. ESCLUSIONE
DI DIRITTO
• Si produce
automaticamente nei casi
previsti dalla legge:
– FALLIMENTO del socio
– LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
a favore del creditore del
socio
FACOLTATIVA
• Decide la maggioranza dei
soci
– GRAVI INADEMPIENZE
– INTERDIZIONE/INABILITAZION
E
– SOPRAVVENUTA
IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL
CONFERIMENTO per causa
non imputabile al socio
3.MORTE DEL SOCIO
• In caso di morte di un socio gli altri soci sono
obbligati a
– A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO
NEL TERMINE DI SEI MESI.
• In ALTERNATIVA possono:
– Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della
società
– Decidere, con il consenso unanime di tutti, di
continuare la società con gli eredi
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETA’
La società semplice si scioglie per:
1. decorso del termine (salvo proroga)
• La società può essere
– a tempo indeterminato
– a tempo determinato se le parti hanno stabilito un
termine di durata
• I soci, alla scadenza del termine, possono
proseguire l’attività
– proroga espressa
– proroga tacita
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA
SOCIETA
1. conseguimento dell’oggetto sociale o
impossibilità di conseguirlo
2. volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo
richieda la maggioranza)
3. il venir meno della pluralità dei soci (se non
è ricostruita entro 6 mesi)
4. altre cause previste nel contratto
Procedura di liquidazione
• Il verificarsi di una causa di scioglimento non
estingue la società ma apre la procedura di
liquidazione:
• I soci nominano con il consenso unanime i
LIQUIDATORI che sostituiscono gli
amministratori.
• Il compito dei liquidatori consiste
ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE.
COMPITI DEI LIQUIDATORI
• I liquidatori ricevono dagli amministratori:
– I beni della società
– I documenti sociali
– Il conto della gestione relativo al periodo
successivo all’ultimo rendiconto
• Redigono l’inventario dal quale risulta l’attivo
e il passivo del patrimonio sociale
COMPITI DEI LIQUIDATORI
• Dopo l’inventario procedono alla vendita dei beni
sociali e con il ricavato pagano i debiti della
società.
• Se non ci sono fondi sufficienti i liquidatori
devono chiedere ai soci l’esecuzione dei
conferimenti ancora dovuti e il versamento di
quanto occorre per il pagamento dei debiti.
• Se dal patrimonio sociale emergono degli attivi
superiori al passivo i liquidatori procedono al
rimborso dei conferimenti e alla ripartizione
dell’attivo residuo tra i soci.
ESTINZIONE
• L’estinzione della società si verifica con la
chiusura del procedimento di liquidazione.
• Se non sono stati pagati tutti i debitori la
società deve ancora considerarsi esistente.
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