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il turismo termale (pptx, it, 76 KB, 11/10/14)

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il turismo termale (pptx, it, 76 KB, 11/10/14)
Il turismo termale
• Stazioni termali = rafforzamento della destinazione turistica dei
luoghi.
• Necessità di certificare le proprietà scientifiche delle prestazioni
termali.
• Termalismo terapeutico = necessità di una sinergia tra aspetti
sanitari e programmazione/ricettività turistica.
• Turismo termale = turismo sanitario.
• Direttiva europeo 24/2011.
• Materia della sanità pubblica = rientra nelle competenze degli Stati
membri dell’Unione europea.
• Trattato di Maastricht (1992) = processi di coordinamento fra gli
Stati membri per sostenere la politica economica e sociale e
favorirne l’armonizzazione.
• Aumento della mobilità dei cittadini pazienti per accedere ai
servizi sanitari.
• Obblighi dei servizi sanitari nazionali = organizzare ed erogare
servizi sanitari a favore dei propri cittadini con politiche d
programmazione e di previsione di interventi.
• Obblighi dei servizi sanitari nazionali = intervenire anche per
altri cittadini europei.
• Obblighi di copertura finanziaria dei servizi sanitari nazionali.
• Corte di giustizia dell’Unione europea = non è ammissibile il
ricorso all’autorizzazione preventiva per rivolgersi all’estero al
fine di fruire di prestazioni sanitarie.
• Cure termali (Italia, Germania, Austria e Ungheria) = le terapie
termali rientrano tra le prestazioni sanitarie garantite dai
sistemi sanitari nazionali da erogarsi senza autorizzazione
preventiva (sentenza Corte di giustizia Ludwig Leichtle c.
Bundesanstalt fuer Arbeit C-8/02 del 18 marzo 2004).
• Direttiva Bolkenstein 123/2006: eliminare gli ostacoli alla
libertà di stabilimento dei prestatori di servizi; eliminare gli
ostacoli alla libera circolazione dei servizi fra Stati membri;
assicurare ai prestatori e ai destinatari dei servizi la certezza
giuridica necessaria per esercitare le due libertà di
stabilimento e di circolazione.
• La direttiva non riguarda però i servizi sanitari.
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Direttiva europea 24/2011:
Riconoscimento del rimborso per le prestazioni riconosciute dai servizi sanitari
nazionali; entità del rimborso non superiore a quello che lo Stato
riconoscerebbe al proprio assistito se ricorresse di una prestazioni sanitaria nel
proprio Paese; conservazione dell’autorizzazione preventiva anche se con
limitazioni.
Funzionamento del mercato interno e libera circolazione.
Ciascuno Stato decide il tipo di assistenza sanitaria.
Gli Stati possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini pazienti in base
a motivi imperativi di interesse generale.
Il rimborso delle spese sanitarie deve osservare le leggi dello Stato membro
del cittadino paziente.
La direttiva non si applica in caso di long term care e di assistenza di anziani in
case di cura.
Gli Stati possono rimborsare spese supplementari come alloggio e viaggio.
30 giorni per il recepimento della direttiva europea.
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