Successione ereditaria e azienda: profili civilistici
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Successione ereditaria e azienda: profili civilistici
Adempimenti e problematiche di Diritto Societario di Ettore Trippitelli e Gianluca Festa Successione ereditaria e azienda: profili civilistici ed aspetti fiscali nell'ipotesi di continuazione da parte degli eredi Premesse Probabilmente, la fase più delicata della crisi finanziaria e più ardua da superare dell'avversa congiuntura economica è il passaggio di un'azienda a seguito di una successione ereditaria. Svariati sono gli esempi di floride aziende in cui l'intuitum personae si è rivelato determinante, specie nel nostro contesto imprenditoriale dove le micro imprese, basate per lo più su conoscenze strettamente personali, sono ramificate, diffuse e specializzate costituendo concretamente la principale trama del tessuto economico nazionale. In questo intervento, analizzeremo gli aspetti giuridici e fiscali del passaggio generazionale di aziende a seguito di successione ereditaria, fornendo uno specifico approfondimento sulle dinamiche fiscali connesse alla continuazione da parte di uno o più coeredi dell'attività imprenditoriale, tanto per l'imposizione diretta quanto per l'imposizione indiretta. I principali aspetti giuridici della successione ereditaria dell’azienda L'articolo 2248 c.c. è senza dubbio il punto di partenza per comprendere la sostanziale differenza che intercorre tra le possibili scelte che possono riguardare le comunioni ereditarie. Tale articolo, difatti, rimanda alle norme codicistiche relative alla comunione come disciplinata dagli artt.1100 e seguenti del codice civile. Al fine di delineare, compiutamente, le difformità che esistono fra una società ed una mera comunione ereditaria, occorre comprendere quale sia il fattore determinante che differenzia le due fattispecie. Nell'ipotesi in cui la comunione ereditaria sia volta al mero godimento dell'azienda caduta in successione (ad esempio perché concessa in affitto o perché posta in liquidazione) le norme di riferimento saranno quelle della comunione previste dal Titolo VII del Libro III del codice civile. Qualora invece, v'è piena volontà, da parte di uno o più eredi, di utilizzare i beni aziendali per l'esercizio di un'attività allo scopo di trarne un profitto le norme di riferimento saranno quelle delle società commerciali, previste dal titolo V Libro V del codice civile. In tale particolarità siamo dinanzi ad una società di fatto, rientrante nel novero delle società irregolari, ossia quel genere di società non iscritte al registro imprese e che, seppur avendo tutte le caratteristiche tipiche delle società, non giovano dell'autonomia patrimoniale rispetto ai soci che la compongono. 12 Sul punto è più volte intervenuta la Cassazione la quale ha tratteggiato le sostanziali differenze tra l’azienda ereditaria e la società tra eredi. L’orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che l’azienda ereditaria: 12 Recentemente Cass., Sez. 2 civ., sent. n.3028/09. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.22 del 7 giugno 2010 34 Â forma oggetto di comunione finché permangono gli elementi caratteristici della stessa, ovvero sino a quando i coeredi si limitino a godere in comunione l’azienda relitta con i medesimi cespiti e consistenza così come caduta in successione (tipico esempio attraverso la concessione in affitto); Â viceversa, se l’azienda è esercitata con fine speculativo, apportando nuovi investimenti e generando redditi in seguito alla continuazione dell’attività, si verificano due ipotesi: l’impresa è esercitata, d’intesa, da tutti i coeredi con fine speculativo e con apporto di nuovo capitale in tal caso sussistono gli elementi tipici della società sia pure irregolare o di fatto e la comunione, si “trasforma” in sostanza in una società tra coeredi; la continuazione dell’esercizio imprenditoriale è effettuata da uno o solo da alcuni dei coeredi in tale circostanza la comunione rimane limitata all’azienda come relitta del de cuius e quindi nella medesima consistenza all’epoca dell’apertura della successione. Al contrario, il successivo esercizio da parte del coerede o di alcuni coeredi rimane, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, del tutto autonomo verso la comunione. In estrema sintesi, l’elemento discriminante tra comunione ereditaria e società tra coeredi è costituito dallo scopo lucrativo che, se perseguito attraverso un’attività imprenditoriale, si sostituisce al mero godimento. Poiché l'azienda è considerata un bene al pari di qualsiasi altro, è certamente possibile che questa sia assegnata con testamento, salvo eventuali questioni inerenti lesione di legittima, ad uno dei coeredi. In tale ipotesi, al fine di verificare quale possa essere realmente il valore del bene-azienda caduto in successione, è opportuna la redazione di un bilancio contabile alla data di decesso; ciò non solo per aspetti inerenti obblighi fiscali di cui accenneremo in seguito, ma anche per avere un riferimento puntuale alla data di apertura della successione, delle poste attive e passive comprendenti l'azienda relitta. Il caso: l’impresa familiare Degna di analisi, seppur in modo conciso, è l’ipotesi peraltro assai frequente in cui i passaggi aziendali mortis causa si riferiscano a realtà imprenditoriali gestite sotto la forma d’impresa familiare. È bene precisare, per quanto possa apparire ovvio, che non v'è alcun diritto particolare del familiare collaboratore del de cuius rispetto agli altri coeredi, ad eccezione chiaramente in cui questi sia il destinatario dell'intera azienda in forza di specifica volontà testamentaria. Pertanto, il collaboratore familiare concorrerà con gli altri coeredi partecipando alla comunione ereditaria con la possibilità di gestione dell'azienda mediante una società di fatto sino a che non venga regolarizzata. Assai più frequente è l'intestazione dell'azienda in capo al solo collaboratore familiare. Il passo che intercorre dalla situazione di diritto iniziale (comunione ereditaria) alla più probabile situazione di fatto con cui il familiare “subentra” nell'azienda relitta svolgendo in proprio l'attività imprenditoriale, si esplica attraverso l’acquisizione dell’ex collaboratore (divenuto coerede) dei pieni ed esclusivi diritti sull’azienda medesima. Conseguimento che si concretizza mediante la liquidazione delle quote a favore degli altri coeredi secondo criteri convenzionali tra essi stabiliti. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.22 del 7 giugno 2010 35 Qualora si voglia assumere il valore indicato nella dichiarazione di successione, sarà sufficiente redigere una situazione contabile alla data del decesso la cui differenza fra attivo e passivo rappresenta il valore del bene-azienda attribuito all'ex collaboratore familiare. Qualora, come parrebbe più equo, i coeredi vogliano considerare anche l'avviamento (posta come noto esclusa dall'indicazione in dichiarazione di successione), occorrerà necessariamente far predisporre una valutazione d'azienda da cui possa emergere il valore di avviamento latente e come tale non iscritto fra le attività aziendali. Gli aspetti fiscali della successione ereditaria di un'azienda Priva di particolari problemi appare la questione fiscale inerente il trasferimento aziendale mortis causa in caso di continuazione dell’attività d’impresa. Suddivideremo i prossimi tre paragrafi distinguendo gli aspetti inerenti la fiscalità diretta e quella indiretta, per poi concludere con l'elencazione dei principali adempimenti posti in capo agli eredi dell'imprenditore deceduto. F Fiscalità diretta Al verificarsi di determinate condizioni, il passaggio dell'azienda mortis causa e dei singoli beni che la compongono non genera materia imponibile ai fini delle imposte dirette. La ratio legis appare quantomai chiara: l'intento è quello di perseverare il patrimonioazienda, e con esso, indirettamente, tutelare tutti i rapporti (con i fornitori, clienti, dipendenti ecc...) ad essa collegati, per evitare che il decesso dell’imprenditore possa avere ripercussioni negative anche sui terzi. La normativa fiscale prevede che il trasferimento dell’azienda ai coeredi sia un’operazione fiscalmente neutra al verificarsi delle seguenti condizioni: Â gli eredi proseguono l'attività d'impresa; Â i valori contabili di iscrizione dei beni che compongono l'azienda caduta in successione restano invariati rispetto a quelli già in capo all'imprenditore deceduto. Ai fini tributari, inoltre, non incide la circostanza per cui solo un coerede sia l'unico a proseguire l'attività, sempre che, ben inteso, risulti verificata la seconda condizione in ordine alla continuità dei valori contabili iscritti (c.d. principio di neutralità fiscale). È bene sottolineare che la neutralità della successione opera anche nel caso in cui a seguito dello scioglimento (non oltre però i cinque anni dall’apertura della successione) della società costituita tra gli eredi, l’azienda resti acquisita da uno solo di essi; a condizione ovviamente che i beni siano trasferiti ai medesimi valori contabili. L’imposizione fiscale, che come detto non si realizza in conseguenza della successione, è rinviata al momento dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede ai sensi dell’art.67, co.1, lett.h-bis Tuir. F Fiscalità indiretta Con la reintroduzione dell'imposta di successione, anche il trasferimento dell'azienda sconta, con diverse deroghe, tale tassazione. L'art.1, co.78 della Legge Finanziaria 2007, introduce un regime agevolativo volto all'esenzione dell'imposta in questione qualora gli eredi proseguano l'attività imprenditoriale per almeno un quinquennio, rilasciando apposita dichiarazione in tal senso in fase di presentazione della dichiarazione di 13 successione . 13 Vedi art.3, co.4-ter, D.Lgs. n.346/90. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.22 del 7 giugno 2010 36 La normativa riconosce l’esenzione da imposizione anche nel caso in cui l'attività sia proseguita, sin dal principio, da uno solo dei coeredi. Non solo: il regime agevolativo opera anche qualora la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte di un coerede (che ha liquidato gli altri) sia conseguente allo scioglimento dell’originaria gestione comune, purchè ciò avvenga entro il quinquennio. È appena il caso di precisare che sono comunque applicabili le franchigie previste in €1.000.000 per ciascun beneficiario qualora gli eredi siano il coniuge o parenti in linea retta, e di €100.000 qualora gli eredi siano fratelli e sorelle. In tal caso, il valore da inserire in dichiarazione di successione è quello risultante dal netto patrimoniale (attività meno passività) senza considerare l'avviamento. Resta inteso che sono dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura percentuale nel caso in cui nell'azienda sia ricompresa una componente immobiliare. F Adempimenti Di seguito sono raccolti i principali adempimenti che ricadono sugli eredi per l'attivazione delle pratiche del caso, specificando che la normativa fiscale introduce una dilazione di favore per tutti gli adempimenti riferiti al de cuius che possono essere assolti dagli eredi entro sei mesi dal decesso anche quando detti termini siano scaduti da non oltre quattro mesi dalla morte dell'imprenditore: regolarizzare le operazioni compiute dall'imprenditore deceduto (fatturazione, versamenti ecc...) entro sei mesi dal decesso; presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius entro il termine ordinario (se il decesso avviene entro il mese di febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta) ovvero con proroga di sei mesi se il decesso è successivo; il coerede che prosegue l’attività d’impresa può comprendere anche i quadri necessari per l’esposizione dei dati ai fini Iva relativi al de cuius. Fermo restando l’obbligo di un’autonoma dichiarazione ai fini Irpef ed Irap; entro trenta giorni dal decesso dell'imprenditore gli eredi devono presentare il modello AA9/10 barrando nel quadro E la casella “successione ereditaria”; entro trenta giorni dall'inizio dell'attività occorrerà regolarizzare la propria posizione al registro imprese di riferimento; entro trenta giorni occorrerà assolvere gli obblighi di inquadramento previdenziali e contributivi dell'Inps. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.22 del 7 giugno 2010 37