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"spezzatino" è servito
Il Codice appalti è ormai scavalcato dalle rif‘orme delle Regioni Gare, lo «speuatino»è servito Tanti paradossi: l’esclusione automatica è vietata in Veneto ma è obbligatoria in Campania M ettiamoci nei panni di un imprenditore abituato anche a gareggiare oltre il proprio ristretto confine regionale. Poniamo il caso che voglia partecipare a una gara da due milioni, sotto soglia quindi, in Campania e poniamo pure che ne abbia adocchiata un’altra, diciamo in Veneto, sempre sottosoglia. Gli uffici gare sono al lavoro: ma per loro sarà un rompicapo. Per la Campania la cifra del ribasso va calcolata con la massima attenzione perché lì dal 19 settembre scatta l’esclusione automatica che il Codice appalti, anche in ossequio alle indicazioni europee, ha invece cancellato non più tardi di un anno fa. Giustificazioni già pronte invece in Veneto perché Galan ha detto no all’esclusione automatica. Un no a priori dettato per legge, quando il Codice nazionale lascia libere le stazioni appaltanti di decidere e di esplicitare nel bando la scelta. Se poi, per caso, a quello stesso imprenditore venisse anche in mente di partire alla conquista della Sardegna... beh allora si dovrebbe armare di un’ulteriore dose di pazienza e studiarsi con calma il nuovo Codice regionale, forse quello che più di tutti si discosta dal Dlgs 163. Il nostro ipotetico imprenditore deve stare attento infatti: nella busta deve evitare di inserire le giustificazioni. Proprio quelle che invece sono obbligatorie, a Roma come a Milano. Insomma lo stesso comportamento da una parte è addirittura obbligatorio, dall’altra è invece vietato e determina l’esclusione dalla gara. L’esempio paradossale serve ai nostri lettori per tradurre in pratica un fenomeno a lungo temuto e agitato come spauracchio nei convegni e nei dibattiti sugli appalti. Che ora, però, con una improvvisa accelerazione durante l’estate è diventato una concreta realtà: il cosiddetto «spezzatino» degli appalti. Ovvero quella fuga delle Regioni dal Codice nazionale, finora contestato solo a colpi di ricorsi (Toscana, Veneto, Lazio, Piemon- te e Abruzzo oltre alla Provincia autonoma di Trento) ma che con l’ultima tornata di leggi regionali sulla materia viene scavalcato e contraddetto in decine di norme e di situazioni. Prima ancora che la Corte costituzionale tracci una linea, si spera il più netta possibile, di demarcazione tra ciò che le Regioni possono o non possono dettare e ci0 che invece spetta solo allo Stato, le Regioni si sono già mosse, in ordine sparso. Con il risultato di una legislazione a macchia di leopardo che pone gravi difficoltà a chi opera sull’intero territorio nazionale. L’ultimo pacchetto di leggi regionali è formato da tre riforme organiche: Veneto, Toscana e Sardegna. Quest’ultima anche grazie allo status di Regione autonoma ha disegnato un proprio Codice ben lontano da quello nazionale. E così, ad esempio, per la procedura negoziata sulla quale non sono intervenuti i tagli chirurgici effettuati da Di Pietro con il secondo decreto correttivo. E dunque sull’isola la trattativa privata senza pubblicazione di bando è ancora possibile per i lavori analoghi a quelli già assegnati con gara. Oppure il project financing: anche in questo caso la Sardegna non si è allineata e ha mantenuto la prelazione al promotore. Un vantaggio che creerà una situazione di diseguaglianza all’interno dello stesso Paese che difficilmente sarà giustificabile sul piano costituzionale. E ancora la Sardegna ha sdoppiato quello che il legislatore nazionale aveva voluto tenere unito: il responsabile del procedimento, cioè, non è più unico. Sull’isola se ne possono nominare fino a tre, uno per la progettazione, uno per le gare e l’altro per l’esecuzione del contratto. Da11’8 agosto è entrata in vigore la legge 17/2007 del Veneto che si contraddistingue soprattutto per una maggiore flessibilità nella trattativa privata e per avere appunto, negato l’esclusione automatica sotto soglia. Proprio per le sue difformità è già stata impugnata dal Governo (si veda l’articolo a pagina 2) e ora dovrà attendere il giudizio della Corte costituzionale. E in vigore invece dal 16 settembre la riforma della Toscana, anche questa censurata dal Governo, che ha praticamente cancellato il massimo ribasso e il subappalto. Dal 19 settembre invece scatterà il Testo unico della Campania, anche questo con alcune significative difformità (si veda il numero 13/2007 di «Edilizia e Territorio»). Tanto per citare la più macroscopica: il divieto di avvalimento sottosoglia. Le leggi di settore Sono un altro ingrediente dello spezzatino. Alcune Regioni (Piemonte, Liguria e Sicilia) anche senza avventurarsi in riforme organiche hanno varato di recente alcune leggi di settore. E così il Piemonte ha varato la stazione unica appaltante che però ha anche il potere di gestire gli espropri. La Liguria ha introdotto un filtro ai bandi dando vita alla Sezione centrale di valutazione presso l’Osservatorio regionale. I soggetti interessati possono segnalare a questa Sezione, errori, cattive applicazioni e inesattezze nei bandi durante il periodo di apertura che se accertati la Sezione invita (ma non obbliga) a rettificare. Siamo all’epilogo di un conflitto che si è aperto all’indomani della riforma federalista, quando la materia dei lavori pubblici è diventata di competenza concorrente, a cavallo cioè tra lo Stato e le Regioni? Probabilmente no: il solco è destinato ad aggravarsi. Anche il Piemonte, la Liguria e la Calabria hanno in cantiere leggi organiche sulla materia. Gli operatori guardano con ansia alla pronuncia della Corte costituzionale sui ricorsi regionali: l’udienza è fissata per fine ottobre. Ma occorrerà aspettare poi diverso tempo per leggere la sentenza. Nella speranza che riesca davvero a segnare un confine certo e inequivocabile. Intanto per gli operatori non c’è niente da fare: lo «spezzatino», anche se indigesto, va mandato giù. PAGINA A CURA DI VAIR R ~ AUVA IREGIONE Le CHE VAI GIUSTIFICAZIONI CHE TROVI principali differenze delle leggi locali rispetto al Codice degli appalti TOSCANA (LR 38/2007) VENETO (LR 17/2007) SARDEGNA (LR 5/2007) Possibile nominare tre Rup, per le tre fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione Responsabile Un responsabile unico del pro- unico per l’intero cedimento appalto Escluso per gli appalti sotto soglia Ammesso il preAwalimentostito dei requisiti Offerte CAMPANIA (LR 3/2007) No all’esclusione automatica sotto soglia. Obbligatoria la verifica in contraddittorio Facoltà di prevedere l’esclusione sotto soglia Obbligatorie Giustificazioni Obbligatorie per per le offertesolo da offerte tutti i concorrenti verificare Obbligatoria l’esclusione automatica sotto soglia Obbligatorie solo per le offerte da Obbligatorie per tutti i concorrenti ver ificare Libertà di scelta ribasso Criterio tra massimo ri- ammesso in casi eccezionali di aggiudicazione più vantaggiosa da motivare In vigore solo doDialogo PO il Regolamento di attuaione competitivo tJ~~Jm~c&ent, Appalto integrato Già in vigore Non liberalizzato. Ammesso solo soglia o per lavori tecnologici Liberalizzato solo dopo il Regolamento di attuazione L’ammi nistrazione può sanare irInteivento ’ostit’regolarità so10 reR e go l a r th dell’amm,ini- tributive stornancontributiva strazione rinviato do ¡ fondi dai paa’ Regolamento gamenti all’appaltatore ResponsabiliAnche sulle retribuzioni Ammesin solidodel soloCcnl sul rispetto tra appaltatore e su bappalto sostitutivo deltatore la Pa L’amministrazione può sanare irregolarità retributive o contributive rivalendosi su tutte le somme, compresa la cauzione L’amministrazione può sanare irregolarità retributive o contributive stornando i fondi soanche Trattativa privata sopra soglia Ammessa nel caso di impossibilità di fissare i prezzi o di stabilire le specifiche a priori. Ammessa per i lavori analoghi al primo Vietata nel caso di impossibilità di fissare i prezzi o di stabilire le specifiche a priori. Vietata per i lavori analoghi al primo Ammessa per lavori fino a 500mila euro e, in casi particolari tra 500mila e un mln Trattativa pri- Ammessa per lavata sotto so- vor¡ fino a 100miglia la euro Vietato alle impreSubappalto 30% s che di specializzate In vigore solo dopo il Regolamento di attuazione Liberalizzato dopo il Regolamento di attuaione