Regolamento orario ridotto - Azienda Ospedaliera Mellino Mellini
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Regolamento orario ridotto - Azienda Ospedaliera Mellino Mellini
REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A IMPEGNO ORARIO RIDOTTO PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL S.S.N. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 SOMMARIO ART. 1 - PRINCIPI GENERALI ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI ART. 4 - CONTINGENTI ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RESA DELL’ORARIO RIDOTTO 6.1 – ORARIO DI LAVORO 6.2 – DOMANDA DI PASSAGGIO 6.3 – ESITI DOMANDA DI PASSAGGIO A RAPPORTO AD IMPEGNO ORARIO RIDOTTO 6.4 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO 6.5 - DURATA DEL RAPPORTO ART. 7 - GARANZIE ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELL’IMPEGNO ORARIO RIDOTTO ART. 9 - CRITERI DELLA NON CONCESSIONE DELL’ORARIO RIDOTTO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ART. 10 – ORARIO RIDOTTO TEMPORANEO ART. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO ART. 12 - FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI E PREAVVISO 12.1 – IMPEGNO ORARIO RIDOTTO DI TIPO ORIZZONTALE 12.2 – IMPEGNO ORARIO RIDOTTO DI TIPO VERTICALE ART. 13 - MENSA ART. 14 – NORMA TRANSITORIA ART. 15 - NORMA FINALE ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 ART. 1 - PRINCIPI GENERALI La “conciliazione famiglia-lavoro” permette di valorizzare la famiglia come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, in particolare nel sistema organizzativo dei servizi e del lavoro. L’organizzazione del lavoro, nel favorire la conciliazione famiglia-lavoro, deve contrastare qualsiasi forma di discriminazione e deve favorire la parità di genere, così come previsto dalla Direttiva Comunitaria U.E. 97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997. L’istituto contrattuale del regime ad impegno orario ridotto, regolamentato secondo le norme vigenti, favorisce la centralità della persona e della famiglia nell’esercizio delle responsabilità genitoriali e promuove la conciliazione maternità e lavoro. ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti sotto elencate: - Direttiva Comunitaria U.E. 97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997; - Decreto Legislativo 25.2.2000, n. 61 e s.m.i. (attuazione Direttiva CE – Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo parziale); - CC.CC.NN.LL. 22.2.2001 del personale delle Aree della Dirigenza del SSN; - Legge 24.12.2007, n. 247 art. 1 comma 44. ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell’Azienda “Mellino Mellini” a tempo indeterminato appartenente alle Aree della Dirigenza Medica e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, ed a quello a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni. Non possono accedere al regime a impegno orario ridotto i dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell’art. 20 – comma 1, lettera f) punto 18-bis – della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000). Sono esclusi, altresì, i dirigenti in periodo di prova, i dirigenti a rapporto non esclusivo ed i dirigenti con incarico ex art. 15-septies del D. Lgs 502/92 e s.m.i.. ART. 4 - CONTINGENTI L’Azienda ammette i Dirigenti dell’Area Medica all’orario ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva e i Dirigenti delle altre Aree Dirigenziali in misura non superiore al 4%. Tali percentuali sono incrementabili di un ulteriore 2% massimo in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni famigliari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base. La percentuale complessiva è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e, per l’Area Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa è ripartita in modo equilibrato fra i profili al fine di evitare disservizi (intendendosi per equilibrato una distribuzione proporzionale alla dotazione organica presente per il personale dell'Area Sanitaria non medica ed il personale dell'Area P/T/A). Il contingente è rideterminato e comunicato alla Commissione paritetica di cui all’art. 5 del presente regolamento, ogni qualvolta si renda necessario valutare nuove istanze di passaggio a rapporto ad impegno orario ridotto. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 L'Azienda consente, di massima, l'utilizzo della maggiorazione del 2% del contingente, dopo la copertura della percentuale di base, per far fronte alle “garanzie” previste all'art. 7 o in presenza di situazioni rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 8 – punto 1. Inoltre, dopo la copertura della percentuale di base, in presenza di nuove istanze di passaggio al rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto ed in presenza di idonea situazione organizzativa, l’Azienda demanda alla Commissione Paritetica un approfondito esame della documentazione presentata dal richiedente a supporto dell’istanza, le cui risultante, formalizzate in un parere, costituiranno presupposto valutabile per l’autorizzazione, da parte della Direzione Aziendale, all’utilizzo della maggiorazione del contingente in argomento. ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA La valutazione delle istanze di passaggio ad impegno orario ridotto è effettuata da una Commissione paritetica, istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 2 - dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Contrattuali della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA stipulati in data 3.11.2005, che esprime un parere obbligatorio non vincolante per la successiva decisione della Direzione Strategica. Ai lavori della Commissione, costituita da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 rappresentanti nominati dalle OO.SS. di categoria, può assistere, in qualità di uditore, un membro del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dallo stesso designato. La Commissione dura in carica tre anni. I Componenti sono rieleggibili. La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza mensile per l’esame delle istanze pervenute. In caso di assenza o di impedimento di un Componente titolare, potrà essere ammesso ai lavori della Commissione, un altro Dirigente previamente e formalmente designato dal Dirigente titolare assente. ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RESA DELL’ORARIO RIDOTTO L’Azienda, in presenza di particolari esigenze famigliari e sociali adeguatamente documentate, autorizza il passaggio a rapporto ad impegno orario ridotto nel limite del contingente disponibile per l’Area ed il profilo di afferenza del Dirigente che presenta l’istanza e con le modalità di seguito indicate. 6.1 – Orario di lavoro Il rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto può essere costituito nel rispetto delle seguenti percentuali di variazione del rapporto di lavoro a tempo pieno: PERCENTUALE 50% 60% 70% IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE 19 ore 22 ore e 48 minuti 26 ore e 36 minuti Il nuovo orario di lavoro, concordato con il Direttore/Responsabile competente, definito in forma scritta con nota da allegare al contratto di lavoro, può essere reso con le seguenti modalità: 1. ORIZZONTALE: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi; 2. VERTICALE: con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana; 3. MISTO: combinazione delle articolazioni indicate ai punti 1 e 2. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 Ai sensi dell’art. 4 – comma 12 – dei CC.CC.NN.LL. del 22.2.2001, per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto: a) i dirigenti non possono svolgere attività di pronta disponibilità; b) è sospesa l’attività libero-professionale intramuraria. E’ inoltre previsto, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – dei citati Contratti, il recesso per giusta causa nei confronti del Dirigente che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività liberoprofessionale extramuraria. 6.2 – Domanda di passaggio L’accesso al regime ad impegno orario ridotto avviene a domanda del Dirigente interessato. La domanda, indirizzata al Direttore Generale, dovrà contenere: - motivazioni della richiesta supportata da idonea documentazione; - la percentuale della prestazione lavorativa richiesta; - la tipologia per la quale il Dirigente desidera optare; - l'eventuale autocertificazione richiesta all'art. 8 del presente regolamento. Nella domanda dovrà essere specificato l’impegno a rispettare le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro esclusivo. 6.3 – Esiti domanda di passaggio a rapporto ad impegno orario ridotto L’Azienda demanda alla Commissione paritetica, di cui al precedente art. 5, la valutazione delle istanze pervenute e si impegna a rispondere agli interessati entro 30 giorni dalla data del protocollo aziendale attestante la data di ricezione, sia nel caso di risposta positiva sia nel caso di risposta negativa, fatta salva la sospensione dei termini qualora la Commissione ravvisi la necessità di un’integrazione della documentazione presentata a supporto dell’istanza. La trasformazione del rapporto potrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla data di accoglimento della domanda, fatte salve le situazioni di particolare gravità e urgenza, ovvero motivate esigenze organizzative o di fruizione del residuo ferie. 6.4 – Sottoscrizione del contratto di lavoro Anteriormente alla data di decorrenza del rapporto ad impegno orario ridotto dovrà essere sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro. Durante il periodo di validità dello stesso, non saranno accogliibili richieste di variazione della percentuale e della tipologia di resa della prestazione di lavoro. 6.5 - Durata del rapporto I rapporti di lavoro a regime ad impegno orario ridotto hanno durata annuale e non sono tacitamente rinnovabili. Il Dirigente interessato al rinnovo del rapporto ad impegno orario ridotto, dovrà presentare istanza 30 giorni prima della sua scadenza. Tale ultima richiesta seguirà il medesimo iter sopra illustrato. Il rientro anticipato al regime orario pieno è previsto obbligatoriamente al cessare delle ragioni che hanno determinato la concessione del rapporto ad impegno orario ridotto e dovrà coincidere con il primo giorno del mese successivo. La mancata comunicazione da parte del dipendente del venir meno delle emergenti necessità personali e familiari, verrà valutata in sede disciplinare. E’ consentito il rientro a tempo pieno prima della scadenza prevista dal contratto individuale, previa richiesta scritta del Dirigente. L’Azienda provvederà ad accogliere la richiesta entro i 30 giorni successivi indicando la data di decorrenza del suddetto rientro a tempo pieno. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 ART. 7 - GARANZIE Hanno diritto ad accedere al regime di impegno orario ridotto, anche in soprannumero rispetto al contingente massimo autorizzabile, i dirigenti affetti da patologia oncologica per i quali residui una ridotta capacità lavorativa – anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita – accertata dalla Commissione medica dell’ASL competente (art. 12 bis D.Lgs 61/2000). ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELL’IMPEGNO ORARIO RIDOTTO Nell’accoglimento delle domande di accesso al regime ad impegno orario ridotto, l’Azienda si attiene ai sotto indicati criteri di priorità, in riferimento anche alle indicazioni dell’art. 12 bis del D.Lgs 61/2000: 1. essere dipendente che assiste il coniuge, figli o persona convivente, affetti da patologie oncologiche o con invalidità riconosciuta dall'ASL/INPS pari al 100%, come previsto dall’art. 12 bis - comma 2 del D. Lgs 61/2000; 2. essere genitore unico con figli di età inferiore ad anni 13, in relazione al loro numero, anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età**; 3. essere genitore con figli di età inferiore ad anni 13, in relazione al loro numero, anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età**; 4. essere dipendente che assiste in forma esclusiva il genitore o parente affine di primo grado, affetto da patologia oncologica o con invalidità riconosciuta dall'ASL/INPS pari al 100%; 5. essere dipendente diversamente abile o in particolari condizioni psico-fisiche documentate per cui residua una ridotta capacità lavorativa. Si darà rilevanza allo stato di “genitore unico” in presenza di autocertificazione di assenza di convivenza stabile probante l'effettiva unigenitorialità. ** punti 10 per figli di età da zero anni a 3 anni punti 7 per figli di età da 3 anni e 1 giorno a 6 anni punti 4 per figli di età da 6 anni e 1 giorno a 13 anni I punteggi sopra riportati saranno maggiorati del 50% in presenza di figli con problemi di salute attestati da certificazione rilasciata dall’ASL/INPS. ART. 9 - CRITERI DELLA NON CONCESSIONE DELL’ORARIO RIDOTTO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE L’Azienda può negare l’autorizzazione al tempo ridotto, qualora: a) non siano presenti posti disponibili per l’Area contrattuale o per il profilo di appartenenza del richiedente per i Dirigenti SPTA; b) non si ravvisi una delle condizioni precisate al precedente art. 8. Il diniego dovrà essere motivato con riferimento alle condizioni sopra richiamate. L'istanza verrà presa in considerazione in occasione delle successive valutazioni effettuate dalla Commissione nel corso dell'anno di presentazione della domanda stessa. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 ART. 10 – ORARIO RIDOTTO TEMPORANEO In presenza di gravi situazioni, prevedibilmente di breve durata, potrà essere concessa, oltre il contingente massimo, la trasformazione del rapporto da tempo pieno ad impegno orario ridotto temporaneo, per un periodo non superiore a tre mesi, non prorogabili o rinnovabili. La procedura di concessione dell’orario ridotto temporaneo, seguirà il medesimo iter delle domande di passaggio ad impegno orario ridotto ordinario. ART. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO Il passaggio al rapporto di lavoro da orario pieno ad impegno orario ridotto, viene definito con apposito contratto individuale di lavoro che sostituisce temporaneamente quello precedentemente stipulato fra le parti. Il trattamento economico – anche a carattere accessorio – del personale con rapporto ad impegno orario ridotto, è dovuto in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro ed è specificatamente disciplinato dall’art. 4 dei CC.CC.NN.LL. Integrativi del 22.2.2001. ART. 12 - FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI E PREAVVISO Prima della trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno ad impegno orario ridotto o viceversa, il personale interessato dovrà fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate sino alla data della trasformazione. Qualora, in via del tutto eccezionale, la Direzione aziendale autorizzasse la conservazione delle ferie e delle festività soppresse oltre la data di trasformazione del rapporto di lavoro a orario ridotto, le stesse saranno fruite in termini di giorni maturati a prescindere dalla diversa misura dell’orario di lavoro dovuto. Diversamente, il residuo ferie maturate ad impegno ridotto e non fruite prima del rientro a tempo pieno, verrà commisurato all'orario giornaliero a tempo pieno. 12.1 – Impegno orario ridotto di tipo orizzontale I dirigenti ad impegno orario ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti ad orario pieno. Spettano, altresì, in misura piena i permessi retribuiti per matrimonio e lutto, permessi sindacali, assenze per maternità, aggiornamento facoltativo e permessi di cui alla Legge 104/92 ed in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro, i permessi per documentati motivi personali e famigliari. 12.2 – Impegno orario ridotto di tipo verticale I dirigenti ad impegno orario ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, aggiornamento facoltativo, permessi di cui alla Legge 104/92 e per documentati motivi personali e famigliari. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo per maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) previsto dal D. Lgs 151/2001 , anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014 Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. ART. 13 - MENSA I Dirigenti ad impegno orario ridotto che effettuino una prestazione oraria giornaliera superiore alle 6 ore hanno l'obbligo di effettuare una pausa, non computabile nell'orario di servizio. Gli stessi Dirigenti hanno diritto a fruire della mensa aziendale. I Dirigenti che effettuano una prestazione oraria inferiore alle 6 ore giornaliere non hanno diritto all’acceso alla mensa, salvo nelle giornate in cui, eccezionalmente, superino tale tetto orario. Art. 14 – NORMA TRANSITORIA 1. I contratti di lavoro a tempo ridotto attualmente in essere che non prevedono una scadenza continuano a produrre i propri effetti per il periodo di permanenza della situazione di “disagio” che ne aveva motivato la stipula, riconosciuta dall’art. 8 del presente Regolamento fra i criteri di priorità per la concessione del beneficio. 2. L’Azienda si riserva la facoltà di procedere annualmente alla verifica del possesso del requisito di cui al precedente comma. ART. 15 - NORMA FINALE Il presente regolamento produrrà i propri effetti dalla data di approvazione con formale deliberazione adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla Contrattazione Collettiva Nazionale delle Aree Dirigenziali del SSN. ___________________________________________________________________________________________________________ Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014