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Regolamento orario ridotto - Azienda Ospedaliera Mellino Mellini

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Regolamento orario ridotto - Azienda Ospedaliera Mellino Mellini
REGOLAMENTO
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A IMPEGNO ORARIO RIDOTTO
PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL S.S.N.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
SOMMARIO
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
ART. 4 - CONTINGENTI
ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA
ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RESA DELL’ORARIO RIDOTTO
6.1 – ORARIO DI LAVORO
6.2 – DOMANDA DI PASSAGGIO
6.3 – ESITI DOMANDA DI PASSAGGIO A RAPPORTO AD IMPEGNO ORARIO RIDOTTO
6.4 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
6.5 - DURATA DEL RAPPORTO
ART. 7 - GARANZIE
ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELL’IMPEGNO ORARIO RIDOTTO
ART. 9 - CRITERI DELLA NON CONCESSIONE DELL’ORARIO RIDOTTO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
ART. 10 – ORARIO RIDOTTO TEMPORANEO
ART. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
ART. 12 - FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI E PREAVVISO
12.1 – IMPEGNO ORARIO RIDOTTO DI TIPO ORIZZONTALE
12.2 – IMPEGNO ORARIO RIDOTTO DI TIPO VERTICALE
ART. 13 - MENSA
ART. 14 – NORMA TRANSITORIA
ART. 15 - NORMA FINALE
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
La “conciliazione famiglia-lavoro” permette di valorizzare la famiglia come soggetto attivo e come risorsa
imprescindibile del welfare, in particolare nel sistema organizzativo dei servizi e del lavoro.
L’organizzazione del lavoro, nel favorire la conciliazione famiglia-lavoro, deve contrastare qualsiasi forma di
discriminazione e deve favorire la parità di genere, così come previsto dalla Direttiva Comunitaria U.E.
97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997.
L’istituto contrattuale del regime ad impegno orario ridotto, regolamentato secondo le norme vigenti,
favorisce la centralità della persona e della famiglia nell’esercizio delle responsabilità genitoriali e
promuove la conciliazione maternità e lavoro.
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali vigenti sotto elencate:
- Direttiva Comunitaria U.E. 97/81/CE del Consiglio del 15.12.1997;
- Decreto Legislativo 25.2.2000, n. 61 e s.m.i. (attuazione Direttiva CE – Accordo quadro sul rapporto
di lavoro a tempo parziale);
- CC.CC.NN.LL. 22.2.2001 del personale delle Aree della Dirigenza del SSN;
- Legge 24.12.2007, n. 247 art. 1 comma 44.
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell’Azienda “Mellino Mellini” a tempo
indeterminato appartenente alle Aree della Dirigenza Medica e Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa, ed a quello a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni.
Non possono accedere al regime a impegno orario ridotto i dirigenti titolari di incarico di direzione di
struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi
dell’art. 20 – comma 1, lettera f) punto 18-bis – della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000).
Sono esclusi, altresì, i dirigenti in periodo di prova, i dirigenti a rapporto non esclusivo ed i dirigenti con
incarico ex art. 15-septies del D. Lgs 502/92 e s.m.i..
ART. 4 - CONTINGENTI
L’Azienda ammette i Dirigenti dell’Area Medica all’orario ridotto in misura non superiore al 3% della
dotazione organica complessiva e i Dirigenti delle altre Aree Dirigenziali in misura non superiore al 4%. Tali
percentuali sono incrementabili di un ulteriore 2% massimo in presenza di idonee situazioni organizzative o
gravi documentate situazioni famigliari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base.
La percentuale complessiva è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e, per l’Area
Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa è ripartita in modo equilibrato fra i profili al fine di
evitare disservizi (intendendosi per equilibrato una distribuzione proporzionale alla dotazione organica
presente per il personale dell'Area Sanitaria non medica ed il personale dell'Area P/T/A).
Il contingente è rideterminato e comunicato alla Commissione paritetica di cui all’art. 5 del presente
regolamento, ogni qualvolta si renda necessario valutare nuove istanze di passaggio a rapporto ad impegno
orario ridotto.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
L'Azienda consente, di massima, l'utilizzo della maggiorazione del 2% del contingente, dopo la copertura
della percentuale di base, per far fronte alle “garanzie” previste all'art. 7 o in presenza di situazioni
rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 8 – punto 1.
Inoltre, dopo la copertura della percentuale di base, in presenza di nuove istanze di passaggio al rapporto di
lavoro ad impegno orario ridotto ed in presenza di idonea situazione organizzativa, l’Azienda demanda alla
Commissione Paritetica un approfondito esame della documentazione presentata dal richiedente a
supporto dell’istanza, le cui risultante, formalizzate in un parere, costituiranno presupposto valutabile per
l’autorizzazione, da parte della Direzione Aziendale, all’utilizzo della maggiorazione del contingente in
argomento.
ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA
La valutazione delle istanze di passaggio ad impegno orario ridotto è effettuata da una Commissione
paritetica, istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 2 - dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Contrattuali
della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA stipulati in data 3.11.2005, che esprime un parere
obbligatorio non vincolante per la successiva decisione della Direzione Strategica.
Ai lavori della Commissione, costituita da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 rappresentanti nominati
dalle OO.SS. di categoria, può assistere, in qualità di uditore, un membro del “Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dallo stesso
designato.
La Commissione dura in carica tre anni. I Componenti sono rieleggibili.
La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza mensile per l’esame delle istanze pervenute.
In caso di assenza o di impedimento di un Componente titolare, potrà essere ammesso ai lavori della
Commissione, un altro Dirigente previamente e formalmente designato dal Dirigente titolare assente.
ART. 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RESA DELL’ORARIO RIDOTTO
L’Azienda, in presenza di particolari esigenze famigliari e sociali adeguatamente documentate, autorizza il
passaggio a rapporto ad impegno orario ridotto nel limite del contingente disponibile per l’Area ed il profilo
di afferenza del Dirigente che presenta l’istanza e con le modalità di seguito indicate.
6.1 – Orario di lavoro
Il rapporto di lavoro ad impegno orario ridotto può essere costituito nel rispetto delle seguenti percentuali
di variazione del rapporto di lavoro a tempo pieno:
PERCENTUALE
50%
60%
70%
IMPEGNO ORARIO
SETTIMANALE
19 ore
22 ore e 48 minuti
26 ore e 36 minuti
Il nuovo orario di lavoro, concordato con il Direttore/Responsabile competente, definito in forma scritta
con nota da allegare al contratto di lavoro, può essere reso con le seguenti modalità:
1. ORIZZONTALE: con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
2. VERTICALE: con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana;
3. MISTO: combinazione delle articolazioni indicate ai punti 1 e 2.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
Ai sensi dell’art. 4 – comma 12 – dei CC.CC.NN.LL. del 22.2.2001, per tutta la durata dell’impegno ad orario
ridotto:
a) i dirigenti non possono svolgere attività di pronta disponibilità;
b) è sospesa l’attività libero-professionale intramuraria.
E’ inoltre previsto, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – dei citati Contratti, il recesso per giusta causa nei
confronti del Dirigente che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività liberoprofessionale extramuraria.
6.2 – Domanda di passaggio
L’accesso al regime ad impegno orario ridotto avviene a domanda del Dirigente interessato.
La domanda, indirizzata al Direttore Generale, dovrà contenere:
- motivazioni della richiesta supportata da idonea documentazione;
- la percentuale della prestazione lavorativa richiesta;
- la tipologia per la quale il Dirigente desidera optare;
- l'eventuale autocertificazione richiesta all'art. 8 del presente regolamento.
Nella domanda dovrà essere specificato l’impegno a rispettare le disposizioni che regolano il rapporto di
lavoro esclusivo.
6.3 – Esiti domanda di passaggio a rapporto ad impegno orario ridotto
L’Azienda demanda alla Commissione paritetica, di cui al precedente art. 5, la valutazione delle istanze
pervenute e si impegna a rispondere agli interessati entro 30 giorni dalla data del protocollo aziendale
attestante la data di ricezione, sia nel caso di risposta positiva sia nel caso di risposta negativa, fatta salva la
sospensione dei termini qualora la Commissione ravvisi la necessità di un’integrazione della
documentazione presentata a supporto dell’istanza.
La trasformazione del rapporto potrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla data di accoglimento della
domanda, fatte salve le situazioni di particolare gravità e urgenza, ovvero motivate esigenze organizzative o
di fruizione del residuo ferie.
6.4 – Sottoscrizione del contratto di lavoro
Anteriormente alla data di decorrenza del rapporto ad impegno orario ridotto dovrà essere sottoscritto il
relativo contratto individuale di lavoro. Durante il periodo di validità dello stesso, non saranno accogliibili
richieste di variazione della percentuale e della tipologia di resa della prestazione di lavoro.
6.5 - Durata del rapporto
I rapporti di lavoro a regime ad impegno orario ridotto hanno durata annuale e non sono tacitamente
rinnovabili.
Il Dirigente interessato al rinnovo del rapporto ad impegno orario ridotto, dovrà presentare istanza 30
giorni prima della sua scadenza. Tale ultima richiesta seguirà il medesimo iter sopra illustrato.
Il rientro anticipato al regime orario pieno è previsto obbligatoriamente al cessare delle ragioni che hanno
determinato la concessione del rapporto ad impegno orario ridotto e dovrà coincidere con il primo giorno
del mese successivo.
La mancata comunicazione da parte del dipendente del venir meno delle emergenti necessità personali e
familiari, verrà valutata in sede disciplinare.
E’ consentito il rientro a tempo pieno prima della scadenza prevista dal contratto individuale, previa
richiesta scritta del Dirigente. L’Azienda provvederà ad accogliere la richiesta entro i 30 giorni successivi
indicando la data di decorrenza del suddetto rientro a tempo pieno.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
ART. 7 - GARANZIE
Hanno diritto ad accedere al regime di impegno orario ridotto, anche in soprannumero rispetto al
contingente massimo autorizzabile, i dirigenti affetti da patologia oncologica per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa – anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita – accertata dalla
Commissione medica dell’ASL competente (art. 12 bis D.Lgs 61/2000).
ART. 8 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DELL’IMPEGNO ORARIO RIDOTTO
Nell’accoglimento delle domande di accesso al regime ad impegno orario ridotto, l’Azienda si attiene ai
sotto indicati criteri di priorità, in riferimento anche alle indicazioni dell’art. 12 bis del D.Lgs 61/2000:
1. essere dipendente che assiste il coniuge, figli o persona convivente, affetti da patologie oncologiche
o con invalidità riconosciuta dall'ASL/INPS pari al 100%, come previsto dall’art. 12 bis - comma 2 del D. Lgs 61/2000;
2. essere genitore unico con figli di età inferiore ad anni 13, in relazione al loro numero, anche
correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età**;
3. essere genitore con figli di età inferiore ad anni 13, in relazione al loro numero, anche correlato allo
stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età**;
4. essere dipendente che assiste in forma esclusiva il genitore o parente affine di primo grado, affetto
da patologia oncologica o con invalidità riconosciuta dall'ASL/INPS pari al 100%;
5. essere dipendente diversamente abile o in particolari condizioni psico-fisiche documentate per cui
residua una ridotta capacità lavorativa.
Si darà rilevanza allo stato di “genitore unico” in presenza di autocertificazione di assenza di convivenza
stabile probante l'effettiva unigenitorialità.
**
punti 10
per figli di età
da zero anni
a
3 anni
punti 7
per figli di età
da 3 anni e 1 giorno
a
6 anni
punti 4
per figli di età
da 6 anni e 1 giorno
a 13 anni
I punteggi sopra riportati saranno maggiorati del 50% in presenza di figli con problemi di salute attestati da
certificazione rilasciata dall’ASL/INPS.
ART. 9 - CRITERI DELLA NON CONCESSIONE DELL’ORARIO RIDOTTO E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
L’Azienda può negare l’autorizzazione al tempo ridotto, qualora:
a) non siano presenti posti disponibili per l’Area contrattuale o per il profilo di appartenenza del
richiedente per i Dirigenti SPTA;
b) non si ravvisi una delle condizioni precisate al precedente art. 8.
Il diniego dovrà essere motivato con riferimento alle condizioni sopra richiamate.
L'istanza verrà presa in considerazione in occasione delle successive valutazioni effettuate dalla
Commissione nel corso dell'anno di presentazione della domanda stessa.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
ART. 10 – ORARIO RIDOTTO TEMPORANEO
In presenza di gravi situazioni, prevedibilmente di breve durata, potrà essere concessa, oltre il contingente
massimo, la trasformazione del rapporto da tempo pieno ad impegno orario ridotto temporaneo, per un
periodo non superiore a tre mesi, non prorogabili o rinnovabili.
La procedura di concessione dell’orario ridotto temporaneo, seguirà il medesimo iter delle domande di
passaggio ad impegno orario ridotto ordinario.
ART. 11 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Il passaggio al rapporto di lavoro da orario pieno ad impegno orario ridotto, viene definito con apposito
contratto individuale di lavoro che sostituisce temporaneamente quello precedentemente stipulato fra le
parti.
Il trattamento economico – anche a carattere accessorio – del personale con rapporto ad impegno orario
ridotto, è dovuto in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro ed è
specificatamente disciplinato dall’art. 4 dei CC.CC.NN.LL. Integrativi del 22.2.2001.
ART. 12 - FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI E PREAVVISO
Prima della trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno ad impegno orario ridotto o viceversa, il
personale interessato dovrà fruire delle ferie e delle festività soppresse maturate sino alla data della
trasformazione.
Qualora, in via del tutto eccezionale, la Direzione aziendale autorizzasse la conservazione delle ferie e delle
festività soppresse oltre la data di trasformazione del rapporto di lavoro a orario ridotto, le stesse saranno
fruite in termini di giorni maturati a prescindere dalla diversa misura dell’orario di lavoro dovuto.
Diversamente, il residuo ferie maturate ad impegno ridotto e non fruite prima del rientro a tempo pieno,
verrà commisurato all'orario giornaliero a tempo pieno.
12.1 – Impegno orario ridotto di tipo orizzontale
I dirigenti ad impegno orario ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei dirigenti ad orario pieno.
Spettano, altresì, in misura piena i permessi retribuiti per matrimonio e lutto, permessi sindacali, assenze
per maternità, aggiornamento facoltativo e permessi di cui alla Legge 104/92 ed in misura proporzionale
alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro, i permessi per documentati motivi personali e famigliari.
12.2 – Impegno orario ridotto di tipo verticale
I dirigenti ad impegno orario ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di
festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, aggiornamento facoltativo, permessi di cui alla Legge 104/92 e
per documentati motivi personali e famigliari.
In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo per
maternità (astensione obbligatoria dal lavoro) previsto dal D. Lgs 151/2001 , anche per la parte non cadente
in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione
obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto,
spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Nell'impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.
ART. 13 - MENSA
I Dirigenti ad impegno orario ridotto che effettuino una prestazione oraria giornaliera superiore alle 6 ore
hanno l'obbligo di effettuare una pausa, non computabile nell'orario di servizio. Gli stessi Dirigenti hanno
diritto a fruire della mensa aziendale.
I Dirigenti che effettuano una prestazione oraria inferiore alle 6 ore giornaliere non hanno diritto all’acceso
alla mensa, salvo nelle giornate in cui, eccezionalmente, superino tale tetto orario.
Art. 14 – NORMA TRANSITORIA
1. I contratti di lavoro a tempo ridotto attualmente in essere che non prevedono una scadenza
continuano a produrre i propri effetti per il periodo di permanenza della situazione di “disagio” che ne
aveva motivato la stipula, riconosciuta dall’art. 8 del presente Regolamento fra i criteri di priorità per la
concessione del beneficio.
2. L’Azienda si riserva la facoltà di procedere annualmente alla verifica del possesso del requisito di cui al
precedente comma.
ART. 15 - NORMA FINALE
Il presente regolamento produrrà i propri effetti dalla data di approvazione con formale deliberazione
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla Contrattazione Collettiva Nazionale
delle Aree Dirigenziali del SSN.
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Regolamento Aziendale recepito con deliberazione n. 207 del 29.4.2014
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