Contratto Prestazione Opera Intellettuale Dott. COUCH NIGEL SHAUN
by user
Comments
Transcript
Contratto Prestazione Opera Intellettuale Dott. COUCH NIGEL SHAUN
Prot. n. 1009/ A6 Adrano, 08/03/2016 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE TRA L’Istituto Tecnico Statale “Pietro Branchina” di Adrano (CT) rappresentato legalmente dalla professoressa GIUSEPPINA FURNARI dirigente scolastico pro-tempore, nata a Biancavilla (CT) l' 08/02/1956 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Pietro Branchina” di Adrano (CT), codice fiscale FRN GPP 56B48 A841 J E Il Dott. COUCH NIGEL SHAUN nato/a a GRAN BRETAGNA E IRLANDA (EE) il 08/01/1968 residente a GRAN BRETAGNA E IRLANDA (EE) via Cesare Di Masi, 25 codice fiscale CCHNLS68A08Z114H PREMESSO CHE - l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n.449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; - visto il curriculum vitae; -il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all’istituzione scolastica; Il Dott. COUCH NIGEL SHAUN individuato come esperto, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente contratto; Il Dott. COUCH NIGEL SHAUN non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto. SI CONVIENE E SI STIPULA Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole solo esclusivamente per l' anno scolastico 2015/16, con decorrenza dal 08/03/2016 al 30/06/2016. ART. 1 Il Dott. COUCH NIGEL SHAUN, individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nell'esecuzione del progetto “CAMBRIDGE”. ART. 2 Il Dott. COUCH NIGEL SHAUN si impegna a coordinare gli esami con l'insieme delle attività svolte nell'Istituto facendo pervenire all’Istituto scolastico il calendario che intende osservare. L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall’amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. ART. 3 L’Istituto Tecnico Statale “Pietro Branchina”, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal/lla Dott. COUCH NIGEL SHAUN, si impegna a corrispondere, il compenso pari a 40,00 euro l’ora per 40 (quaranta) ore omnicomprensivi di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione. Esso verrà corrisposto alla fine dell’attività svolta. ART. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili; ART. 5 Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.L'istituto dovrà comunicare all'Esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, l'esperto dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'Istituto tutte le informazioni ed i risultati del''attività svolta fino a quel momento. ART. 6 Ai sensi per gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 1456 c.c. le parti convengono che le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione del soggetto inadempiente della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di compenso superiore ad € 1.500,00 ai sensi e per gli effetti della Legge 136 del 13 agosto 2010 modificata dalla L. 217 dl 2010 il presente contratto è da ritenersi nullo nel caso in cui la transazione non potesse avvenire tramite c/c bancario o postale considerato che l'Art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 dispone che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati, per il totale dovuto, su un c/c dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche i cui estremi il fornitore di beni e servizi s'impegna a comunicare all'istituto unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. ART. 7 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il Foro competente è quello di Catania e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista. Letto approvato e sottoscritto IL CONTRATTISTA Dott. COUCH NIGEL SHAUN ________________________ Allegati: domanda e curriculum vitae IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Giuseppina Furnari ________________________