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Lezione 20 - Università degli studi di Pavia

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Lezione 20 - Università degli studi di Pavia
Università degli studi di Pavia
Facoltà di Economia
a.a. 2011-2012
Sezione addendum
Analisi della trasparenza
Giovanni Andrea Toselli
Sezione addendum
- Sezione addendum-
La riforma della revisione contabile
•
Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del consiglio e abroga la direttiva 84/660/CEE.
•
Tale direttiva riguarda:
•
l’attività :
1. del revisore inteso come persona fisica o società di revisione equiparati
sul piano giuridico;
2. dei sindaci;
3. dei componenti degli altri organi di controllo interno.
•
introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico
- Sezione addendum-
La riforma della revisione contabile
•
La direttiva ha comportato numerosi modifiche nel codice civile; la principale
riguarda la sostituzione degli art. 2409-bis, 2409-quinquiesdecies e 2477.

Modifiche:
•
Nuovo art. 2409-bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere esercitata dal
collegio sindacale purchè sia costituito da revisori legali iscritti nel registro.
•
Nuovo art. 2409- quinquiesdecies prevede che nel sistema dualistico sia un revisore
esterno ad effettuare la revisione legale dei conti (secondo art. 2409-bis comma 1 e 2).
•
Nuovo art. 2477 elenca i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale .
- Sezione addendum-
La riforma della revisione contabile
•
La direttiva ha comportato modifiche nel TUF in termini di:
•
terminologia e
•
nell’introduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dell’attività di
vigilanza
- Sezione addendum-
Introduzione di una nuova
categoria societaria: gli enti di
interesse pubblico

•
•
Le società sono distinte fra:
società di capitali, previste dal C.C. e
enti di interesse pubblico disciplinati dagli articoli dal 16 a 19 del decreto
sulla revisione che sostituiscono norme sulla revisione previste dal Tuf .
- Sezione addendum-
Introduzione di una nuova
categoria societaria: gli enti di
interesse pubblico

Ai sensi dell’art.16 del decreto si definiscono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati
italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni
private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni
private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- Sezione addendum-
Gli enti di interesse pubblico

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.
- Sezione addendum-
La revisione negli enti di
interesse pubblico
Il collegio sindacale non può effettuare la revisione legale presso:
•
Enti di interesse pubblico
•
Società controllate da enti di interesse pubblico
•
Società che contollano enti di interesse pubblico
•
Società sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico
Nell’art.16 è comunque delineato il caso in cui Consob con Banca D’Italia e
Isvap possano individuare casi in cui società controllate e sottoposte a comune
controllo, che non hanno significativa rilevanza nell’ambito del gruppo, possono
essere revisionate legalmente da parte del collegio sindacale.
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