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Fare A ffari in Grecia - INVEST in GREECE agency
Fare Affari in Grecia Ambasciata d’Italia in Atene 3a edizione Fare Affari in Grecia GUIDA PER L’IMPRENDITORE Κ. Κaramanli 47, 546 39 Salonicco Grecia tel: +30 2310 951272, 947744, fax: +30 2310 951542 Odos Sekeri, 2 – 10674 Atene Grecia tel: 0030-210-3617260 fax: 0030-210-3617330 www.italchamber.gr e-mail: [email protected] www.ambatene.esteri.it e-mail: [email protected] Avvertenze La presente pubblicazione costituisce una presentazione panoramica e a solo fine informativo di una serie di argomenti di interesse generale per gli imprenditori italiani che intendano operare sul mercato greco. Non costituisce in alcun modo consulenza legale o professionale su circostanze o problematiche specifiche. Si ringraziano per la loro collaborazione: Il dott. Giuseppe Giacalone Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’ Italia in Atene Il dott. Antonello Canale Direttore dell’Ufficio di Atene dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) L’Avvocato Marios P. Andrikopulos LL.M E.C. Law College of Europe MBA in International Economics & Management SDA Bocconi Il dott. Georgios Konstantes Commercialista Il dott. Adone Paratore Consulente – Manager d’impresa Il dott. Giacomo Carelli FGA Capital - FGA Bank L’Avvocato Antonio Bukalos Consulente legale L’Avv. Nikolaos Margaropoulos Consulente legale L’Avvocato Mario Chatzivassiliou Consulente legale L’Avvocato Salvatore Viglia Consulente legale della Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco a Roma L’Avvocato Konstantina Tr. Panitsa Consulente legale Il sig. Anastasios Christoforidis Consulente nel settore energetico Si ringraziano per l’aiuto concesso Il Ministero della Macedonia e Tracia L’ Agenzia Invest in Greece OPAP pag. INDICE PREFAZIONI 4 7 9 • Prefazione del Ministro della Macedonia e Tracia, On. Stavros Kalafatis • Prefazione dell’Ambasciatore d’Italia in Atene, S.E. Gianpaolo Scarante • Prefazione del Presidente e Amministratore delegato dell’Agenzia Invest in Greece, Sig. Dimitrios Pazaitis LA GRECIA: INFORMAZIONI GENERALI 12 15 22 27 31 33 • Quadro macroeconomico e tendenze della congiuntura • Commercio Estero della Grecia • Interscambio con l’Italia • Mappatura della presenza industriale e degli investimenti italiani in Grecia • Le camere di commercio italiane all’ estero • Informazioni utili L’ESERCIZIO D’IMPRESA, TIPOLOGIE DI ATTIVITA`, FORME GIURIDICHE E CONTESTI LEGISLATIVI 37 44 52 54 56 58 61 66 69 73 77 80 84 130 139 161 163 • Il quadro legale per l’ eserciozio di impresa in Grecia • Gli aspetti di territorialita’ nella prestazione di servizi introcomunitari a persone giuridiche Greche • Panorama dei servizi alle imprese in Grecia: il leasing finanziario • Panorama dei servizi alle imprese in Grecia: il noleggio a lungo termine di autovetture • Il contratto di factoring o contratto di cessione dei crediti d’impresa • Il franchising in Grecia • Il quadro legislativo sul lavoro nel diritto ellenico • Il lavoro temporaneo o interinale • Il regime delle doppie imposizioni nei rapporti commerciali Italia-Grecia • Il mercato immobiliare in Grecia • Le procedure per l’emissione di ingiunzione di pagamento • Rimborso IVA in Grecia ai soggetti non residenti • Legge 3299/2004 – “Incentivi per gli investimenti privati” • Legge 3522/2006 – Aggiornamenti e modifiche legge 3299/2004 su “Incentivi agli investimenti privati” • Legge 3389/2005 – Partenariati del settore pubblico e privato • Normativa per l’ esercizio d’impresa nel settore della ristorazione • Progettazione energetica – procedure autorizzative SALUTO DEL MINISTRO DELLA MACEDONIA E TRACIA On. STAVROS KALAFATIS Attraversiamo un periodo difficile, durante il quale tutto il sistema mondiale economico viene messo a dura prova con un’intensita’ mai vista prima. Regole tradizionali, pratiche e modelli economici vengono messi in dubbio, la fiducia dei cittadini nei mercati, nell’imprenditorialita’, nel ruolo regolatore dello Stato vacillano. Viviamo in un’epoca di distruzione creativa, con le strategie di crescita che vengono ridefinite. Gli sviluppi portano alla ridefinizione dello scenario mondiale, alla revisione degli elementi di crescita, alla creazione di nuovi, piu’ complessi modelli, che si incentrano su nuovi valori imprenditoriali, come la responsabilita’ sociale, il fattore umano, la stabilita’ dei processi produttivi, la qualita’ di prodotti e servizi. In un’epoca dove il nostro mondo cambia con rapidita’, la sensibilizzazione, vigilanza e partecipazione attiva di tutti i cittadini sono i necessari ingredienti per la creazione dei nuovi, complessi modelli che ci porteranno al secondo decennio del XXI secolo. Questi cambiamenti aumentano la responsabilita’ individuale dei politici verso i nostri concittadini, le nostre citta’, la ricchezza ambientale, nonche’ la responsabilita’ collettiva delle societa’ di guardare avanti con la maggiore consapevolezza che ci offre la nuova cognizione. Le circostanze richiedono di rivolgere la nostra attenzione verso nuove forme di azione, che sviluppano l’imprenditorialita’, l’economia della quotidianita’ con parallela protezione, conservazione e continuo miglioramento dell’ambiente. Le circostanze richiedono di procedere con il senso di responsabilita’ verso la direzione dello sviluppo sostenibile. Respingere le scelte senza vie d’uscita che portano a temporanei benefici e ad aggravi di carattere permanente e di lunga durata, e dare valore al concetto autentico dell’economia, e alle caratteristiche principali dei soggetti economici. In ogni nuova scelta per il futuro, il concetto della sostenibilita’ si trova al centro. Il raggiungimento dell’equilibrio tra attivita’ produttiva e ambiente costituisce il centro delle problematiche dell’economia moderna, dell’imprenditorialita’ sana, della crescita razionale dell’economia domestica. Nei tempi di crisi, le responsabilita’ di tutti aumentano. La necessita’ di gestione del cambiamento e la transizione in un campo economico e sociale migliore richiedono un livello di viglilanza maggiore. Dai cittadini-consumatori per la piu’ razionale gestione dell’economia della quotidianita’, dalle aziende, che, ormai devono dimostrare con fatti la responsabilita’ sociale e le moderne pratiche del management, e ovviamente dallo Stato, il quale deve dare il buon esempio per primo. La Grecia. Informazioni generali In pratica, la politica governativa che unisce i parametri della sostenibilita’ si trova in piena evoluzione. Il nostro sguardo e’ rivolto al futuro. Dopo decenni di abuso, il Progetto Nazionale di Pianificazione Territoriale e i Quadri Speciali di Pianificazione Territoriale e Regionali ormai funzionano come importanti “ombrelli politici” per la protezione dell’ambiente. Costituiscono uno dei piu’ importanti cambiamenti strutturali effettuati nel nostro Paese negli ultimi decenni. Negli ultimi cinque anni la potenza elettrica e’ quasi triplicata ed e’ raddoppiata l’energia elettrica da Fonti Rinnovabili di Energia. Nel 2010, gli investimenti nelle Fonti Rinnovabili di Energia raggiungeranno i 2,5 miliardi di euro. Strategia del governo e’ che la quota di partecipazione delle fonti rinnovabili di energia sul consumo lordo di energia elettrica del Paese raggiunga, dall’11% di oggi, il 20% nel 2010 e il 29% fino al 2020. In 228 Municipalita’del Paese e’ in corso un programma speciale per il miglioramento dell’efficienza energetica e la riconciliazione della politica energetica con quella ambientale. Con queste azioni a con molte altre ancora, pensiamo al futuro. Trasformiamo la crisi in un’opportunita’ di ridefinizione dello sviluppo, della nostra quotidianita’, delle prospettive per il futuro. Cerchiamo forme di progresso piu’ amichevoli per l’ambiente, piu’ amichevoli per l’uomo stesso. Thessaloniki, 20.3.2009 5 PREFAZIONE A cura dell’Ambasciatore d’Italia in Grecia, S.E. GIANPAOLO SCARANTE Ormai giunta alla sua terza edizione, “Fare Affari in Grecia - Guida per l’imprenditore italiano in Grecia”, edita dalla Camera di Commercio italo-ellenica di Salonicco e pubblicata insieme all’Ambasciata d’Italia, si conferma uno strumento altamente utile ed assai efficace nella sua opera di orientamento e di consultazione per gli operatori economici italiani interessati ad avviare un attività commerciale in questo mercato. Pur vivendo in un mondo sempre più informatizzato, la Guida mantiene una sua utilità grazie alla sua struttura assai agevole e di facile consultazione che condensa le informazioni di carattere giuridico, economico e fiscale che si rendono necessarie per le imprese straniere che vogliono avviare o diversificare e approfondire la propria attività in questo Paese. Nonostante la legislazione comunitaria abbia notevolmente semplificato e uniformato determinate procedure in materia fiscale e doganale, non è però venuta meno l’esigenza di un valido supporto concreto e operativo che guidi l’imprenditore in un contesto pur sempre diverso e peculiare. A tre anni dalla pubblicazione della prima edizione, si avverte l’esigenza di mantenere questo servizio di assistenza e di supporto all’internazionalizzazione della nostra rete imprenditoriale, offrendo elementi concreti, mirati e aggiornati. Si è cercato, inoltre, di migliorare, limare e colmare certi aspetti in passato trascurati, basandoci principalmente sulle richieste che quotidianamente pervengono tanto a questa Ambasciata che alla Camera di Commercio. A tal fine segnalo con piacere che le novità più importanti che arricchiscono questa edizione della Guida sono la nuova legge 3522/2006 sugli “Incentivi per gli investimenti privati”; ad integrazione della precedente legge 2399/2004 insieme ad indicazioni utili sulle procedure per l’acquisto di immobili e sulle normative per l’esercizio d’impresa nel settore della ristorazione L’idea di fornire un servizio utile e di pronto uso resta il motivo ispiratore dell’opera editoriale, che nella sua veste aggiornata si rivolge ad un pubblico scelto, ma il più ampio possibile, di operatori economici che con la loro attività costituiscono il nocciolo duro di una presenza italiana radicata e pienamente amalgamata nel tessuto locale. Sono certo che grazie alle sue novità e ai numerosi spunti d’interesse presenti, la Guida continuerà ad essere un utile e necessario strumento per tutti gli addetti ai lavori. 8 Fare Affari in Grecia SALUTO DEL PRESIDENTE & AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AGENZIA INVEST IN GREECE Sig. DIMITRIOS PAZAITIS La Grecia oggi, grazie alla sua posizione geopolitica strategica nell’Europa Sudorientale e nel Mediterraneo Orientale, nonche’ al piano di riforma che applica negli ultimi anni, offre importanti opportunita’ d’investimento e vantaggi comparativi a tutti quelli vogliono attivarsi nella zona. Con una delle economie piu’ in crescita nell’eurozona, infrastrutture eccellenti, potenziale umano esperto e stabilita’ politica, la Grecia offre un ambiente particolarmente amichevole e moderno per investitori greci e stranieri. Allo stesso tempo, offre una grande varieta’ di settori che sono convenienti per investimenti come le fonti di energia rinnovabile, le forme alternative di turismo, le nuove tecnologie, le tecnologie ambientali, il settore agroalimentare. Come risultato, la Grecia si trasforma in una famosa meta turistica nel mondo e gioca un ruolo sempre piu’ importante come centro energetico, imprenditoriale, bancario e di transito. Inoltre, non e’ casuale che negli ultimi anni gli Investimenti Diretti Esteri hanno registrato un aumento spettacolare e grosse societa’ multinazionali hanno mostrato piu’ volte la loro fiducia nel mercato ellenico e alle sue prospettive. In particolare per quanto riguarda il mercato italiano, in base agli ultimi dati disponibili della Banca di Grecia, nel periodo 2003-2008, gli afflussi netti IDE nel nostro Paese hanno raggiunto i 514 milioni di euro. E’ importante che queste relazioni commerciali e gli investimenti non solo vengano mantenute ma che vengano rinforzate in questa congiuntura internazionale difficile che non lascia nessuno indenne. Obiettivo dell’Agenzia Invest in Greece e’ di costituire per gli investitori un prezioso collaboratore. Con il recente riordinamento della sua strategia e dei suoi obiettivi, la sua ristrutturazione e l’adozione di pratiche di successo che vengono applicate in tutto il mondo per attirare investimenti, mira ad offrire i migliori servizi possibili a imprenditori e investitori provenienti da tutte le parti del mondo. L’Agenzia si occupa dell’individuazione, dell’analisi e della promozione delle opportunita’ d’investimento che offre la Grecia fino alla prestazione di assistenza fondamentale prima, durante nonche’ dopo il completamento di ogni investimento. Con l’occasione della pubblicazione della nuova Guida per l’Imprendiotore della Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco, vorrei invitarVi a investire in Grecia e assicurarVi che l’Invest in Greece Agency (www.investingreece.gov.gr), tutti i dirigenti dell’Agenzia e io personalmente saremo al Vostro fianco in tutte le fasi del procedimento d’investimento. 10 Fare Affari in Grecia SUDDIVISIONE DELLA GRECIA PER ZONE DI INVESTIMENTO La Grecia. Informazioni generali 11 Drama Xanthi Serres Florina Kavala Thessaloniki Imathia Samothraki Thassos Chalkidiki Kozani Evros Kilkis Pella Kastoria Pieria Limnos Grevena Ioannina Thesprotia Rodopi Larissa Trikala Karditsa Kerkyra Preveza Arta Lesvos Magnesia Evritania Fthiotida Evia EA SEA Fokida S EAN IAN AEG ION Etoloakarnania Sporades Chios Viotia Attiki Achaia Korinthia Ilia Arkadia Athens Samos Ikaria Argolida CYCLADES Messinia Lakonia DODECANESE ZONE A Rodos Kythira ZONE B ZONE C Industrial Estates Chania Rethimno Iraklio Lasithi MEDITTERRANEAN SEA 12 Fare Affari in Grecia GRECIA. QUADRO MACROECONOMICO E TENDENZE DELLA CONGIUNTURA a cura di Dott Giuseppe Giacalone Capo dell’Ufficio Economico e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Atene Nel 2008 l’economia ellenica ha mantenuto il trend positivo degli ultimi anni conseguendo un incremento del suo Pil reale pari al 3% rispetto all’anno precedente. Cionondimeno, l’effetto della crisi dei mercati finanziari ha provocato un progressivo e generale effetto di rallentamento, che per la Grecia si tradurrà, secondo i dati della Commissione europea, in una crescita dello 0,2% nel 2009 e dello 0,7% nel 2010. Ad ogni modo, per l’anno venturo è attesa l’espansione più contenuta del Paese degli ultimi 12 anni con ricadute sensibili sull’occupazione, che salirà dal 7,5% del 2008 - livello più basso degli ultimi dieci anni- all’8% nel 2009. I ritmi di crescita mantenuti finora sono stati possibili grazie alla domanda interna, trainata, principalmente, dai consumi privati e dagli investimenti (anch’essi recentemente colpiti dalla crisi). Inoltre la crescita dell’export e la tenuta del settore mercantile oltreché di quello turistico, costituendo circa un quinto del PIL nazionale, hanno bilanciato il tasso negativo registrato dalla produzione industriale (-3,7% nel 2008) e dalla brusca accelerazione dell’inflazione (4,3% a dicembre). Nel 2009, si stima che il livello generale dei prezzi resterà intorno al 3% per via della crescita moderata ma costante del livello salariale. La marcata accelerazione del livello dei prezzi al consumo ha raggiunto in Grecia livelli superiori alla media dell’eurozona per via della forte domanda interna, dell’eccessiva dipendenza dalle materie prime e dal petrolio e certe criticità strutturali, quali la rigidità del mercato del lavoro e la scarsa competitività di alcuni settori del mercato (la Grecia si colloca al 37° posto nella classifica del Global Competitiveness Report 2008-2009 redatta dal World Economic Forum). Nonostante le misure introdotte dal Governo per la lotta all’evasione fiscale, che hanno determinato una crescita delle entrate di bilancio del 6,3% nel 2007, l’intervento pubblico nelle aree colpite dagli incendi, i costi per le elezioni politiche di settembre 2007 e gli aiuti pubblici volti a sostenere le perdite di Olympic, che si appresta ad essere privatizzata attraverso un piano approvato dalla Commissione europea, sono stati i fattori determinanti che hanno portato ad un incremento dell’11,7% delle uscite. Nel 2008 il disavanzo di bilancio si attestato al 4,4% del PIL, superando la soglia stabilita dai parametri di Maastricht (3%). Quanto al rapporto debito pubblico/PIL, esso è sceso dal 94,8% del 2007 al 94,6%, anche se i fattori che negli ultimi anni avevano consentito la sua riduzione (crescita dinamica del PIL e bassi tassi di interesse) recentemente hanno visto affievolire la propria efficacia in seguito al rallentamento dell’economia mondiale e ai primi effetti della crisi del sistema bancario. Al fine di fronteggiare la difficile congiuntura e il rischio di una crisi di liquidità sistemica, il 15 ottobre 2008 questo Governo ha adottato un piano per limitare l’impatto della crisi ed assicurare l’efficiente funzionamento del sistema finanziario. Il pacchetto di salvataggio mira a favorire il ripristino delle normali condizioni di liquidità attraverso la fornitura di una garanzia pubblica per un ammontare di 15 miliardi di euro su passività bancarie entro il 2009 e l’emissione di specifici titoli pubblici per un valore complessivo di 8 miliardi di euro che possono essere scambiati contro altri strumenti utilizzabili come “collateral” di buona qualità delle banche greche. Lo Stato, infine, rafforzerà La Grecia. Informazioni generali 13 la patrimonializzazione delle banche destinando 5 miliardi di euro per l’acquisto di azioni privilegiate a rafforzamento del Tier 1 delle banche che ne faranno richiesta. Come contropartita, le banche assicureranno la partecipazione di un rappresentante governativo nel board con poteri decisionali riguardo ai compensi del top management. In aggiunta, il Governo greco ha innalzato la copertura della garanzia dei depositi da 20 mila a 100 mila euro. Il Governo ha altresì adottato un pacchetto speciale di aiuti per le PMI colpite dalle manifestazioni di dicembre scorso (in tutto il Paese si stimano danni pari a 1 miliardo di euro), che prevede i seguenti interventi: l’estensione del pagamento dell’IVA per almeno due mesi, la sospensione per lo stesso periodo del pagamento dei contributi del datore di lavoro all’agenzia statale IKA e agli altri fondi, la concessione di prestiti per la fornitura di beni strumentali da parte delle banche a condizioni agevolate, il rimborso attraverso fondi di garanzia. La Camera di Commercio di Atene ha altresì chiesto al Governo di sostenere il pagamento dei salari dei dipendenti di quelle imprese colpite durante la fase di ristrutturazione. La Banca Nazionale di Grecia (BNG), il principale istituto creditizio dell’Europa meridionale, ha annunciato che congederà prestiti agevolati alle piccole e medie imprese colpite. In particolare, verranno congelate per un periodo fino a 12 mesi le rate di prestiti contratti dalle PMI e verranno concessi ulteriori prestiti per aiutare le imprese a riparare i danni e a sostituire la merce. Prospettive economiche Il Primo Ministro Karamanlis, che ha effettuato nel mese di gennaio un rimpasto della compagine ministeriale, ha dichiarato che in economia la priorità verrà data “all’aumento della liquidità del sistema, al mantenimento dell’occupazione, all’aiuto alle categorie disagiate ed alla prosecuzione delle riforme necessarie ad assicurare la crescita”. Nel breve termine l’economia “reale” del Paese sarà influenzata dalla concreta portata delle turbolenza dei mercati finanziari internazionali, mentre nel medio e lungo termine molto dipenderà da come il Paese saprà adeguarsi al mutato contesto mondiale, caratterizzato da tassi di interesse elevati, e dal successo delle sue riforme strutturali necessarie a farlo competere nello scenario globale. L’Agenzia Europea di Investimenti (AEI) ha confermato nel 2008 il rating “EE+” per la Repubblica ellenica, pur vincolando la stabilità del Paese alla capacità del Governo di ridurre il debito pubblico nel medio periodo ed a raggiungere l’avanzo primario, mentre l’ultima rilevazione fatta da Standard & Poor’s ha retrocesso i rating sovrani del Paese da A-/A-1 a A-/A-2. E’ auspicabile che il Governo prosegua l’opera di implementazione delle riforme strutturali principali, che negli ultimi anni hanno costituito il volano di una crescita robusta e costante. Le riforme introdotte dal Governo, quali la Legge sugli investimenti N.3299/2004, la Legge sullo Sviluppo per il periodo programmato 2007-2013 (L.3522/2006) e la Legge 3389/2005 per la Collaborazione tra Pubblico e Privato hanno dato un forte stimolo allo sviluppo del Paese. Grazie a questi recenti strumenti normativi, sono stati approvati circa 4.900 progetti per un valore di 13,2 miliardi di euro, che hanno avuto notevoli ritorni in termini di occupazione con oltre 21 mila nuovi posti di lavoro. La semplificazione delle procedure amministrative, l’apertura del mercato dell’energia e il processo di privatizzazioni, attualmente in corso, completano il quadro di un Paese dinamico e desideroso di potenziare i suoi fondamentali economici. Nel 2008 sono state effettuate privatizzazioni per un importo di 1,6 miliardi. Nel periodo 2004-2008 le entrate globali derivanti dalle privatizzazioni sono ammontate a 6,67 miliardi di euro, il 77% delle quali di provenienza estera. Il programma del 2008 comprende la cessione di proprietà dello Stato amministrate dell’ETA (Impresa di Sviluppo Turistico) come: la marina di Faliro, il Casino di Corfu’, il Golf della zona Afantou– Rodi, le Saline di Anavyssos (Attica), gli alberghi Xenia di Vitina, di Thassos e di Tsagarada (Pilio). E’ inoltre programmata l’entrata nella Borsa di Atene dell’impresa DEPA (Impresa Pubblica di Gas). Prosegue la politica di razionalizzazione della spesa pubblica intrapresa dal Governo, che nel disegno di legge per il 2009 prevede un pacchetto di misure volto a garantire l’incremento delle entrate pubbliche 14 Fare Affari in Grecia e a contrastare la lotta all’evasione fiscale, come pure una politica di sostegno alle famiglie disagiate ed il supporto alla crescita regionale attraverso la creazione di un Fondo Nazionale di Coesione Sociale. Un altro fattore decisivo per lo sviluppo del Paese è rappresentato dai Fondi Strutturali comunitari, per un ammontare di oltre 24,3 miliardi di euro, che nel quadro del IV Piano di Supporto Comunitario 2007-2013 confluiranno nelle casse pubbliche e verranno principalmente destinati alla realizzazione di opere nelle aree periferiche del Paese, ai settori dell’Alta tecnologia, informatica e ambiente. Infine, altri 5,3 miliardi di euro sono previsti per il settore agricolo e della pesca. Per gestire nel migliore dei modi i finanziamenti comunitari, è stata recentemente approvata la legge 3614/2007 relativa alla gestione, al controllo ed all’applicazione degli interventi per lo sviluppo per il periodo 2007-2013. I settori che godranno dei finanziamenti sono i seguenti: Ambiente -Sviluppo sostenibile Infrastrutture – trasporti Sviluppo della competitività e dell’imprenditorialità Informatica Sviluppo risorse umane Formazione Riforma della Pubblica Amministrazione Gestione dei fondi del IV Piano di supporto europeo Ciò si tradurrà in appalti ai quali l’Italia potrà partecipare ai fini dell’aggiudicazione. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il Governo locale ha reso noto che nel 2009 saranno bandite gare per 8,8 miliardi di euro, 5,15 miliardi di fonte europea ed i restanti 3,65 miliardi di fonte nazionale. Essendo ancora oggi una delle economie sviluppate meno integrate a livello internazionale, il Paese deve altresì proseguire lungo la strada dell’apertura del suo commercio verso l’esterno. La crescita dei mercati limitrofi, l’aumento della produttività, lo sviluppo dei settori trainanti del’economia, quello turistico e navale, hanno consentito un incremento delle esportazioni greche, cresciute nel 2008 del 1,1% attestandosi a 17,3 miliardi di euro. Tuttavia, il Paese è ancora poco integrato con il resto del mondo e gli IDE (Investimenti Diretti Esteri) incidono solo marginalmente sulla sua crescita (circa lo 0,72% del PIL). Il mercato ellenico a partire dagli anni ‘90 si è proposto come tramite verso le economie emergenti delle regioni limitrofe (dai Balcani al Caucaso) ed ha attirato perciò l’attenzione di capitali europei, americani e giapponesi. Secondo i dati forniti dalla Banca di Grecia, relativi al 2008, il totale degli investimenti diretti esteri in Grecia è cresciuto sensibilmente rispetto all’analogo periodo del’anno precedente (+148%) passando da 1.401 milioni di euro a 3,5 milioni di euro. La Grecia ha poi avviato un ampio programma di investimenti nel settore del’alta tecnologia, dello studio e della ricerca e nel medio termine intende acquisire il ruolo strategico di attore centrale nel settore dell’approvvigionamento e dell’interconnessione energetica dell’Europa sud-orientale attraverso la realizzazione di varie infrastrutture, tra cui il gasdotto greco-turco-italiano ITGI, l’oleodotto Bourgas Alessandropoli ed il più recente accordo greco-russo per la costruzione del gasdotto South Stream, che coinvolge anche l’Italia. La Grecia. Informazioni generali COMMERCIO ESTERO DELLA GRECIA di Antonello Canale, Direttore dell’ Ufficio di Atene dell’ Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) Vassilis Sofias, 14 106 74 Atene – Grecia Tel. +30 210 7294971 – 4 Fax +30 210 7294982 www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected], [email protected] Il grado d’apertura della Grecia al commercio internazionale è piuttosto significativo, rappresentando circa un terzo del PIL. Nel 2008 l’interscambio della Grecia con il resto del mondo si è attestato a 78 miliardi di euro, con un incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Interscambio della Grecia con il resto del mondo (Valori espressi in milioni di euro) 2006 2007 Var, % ‘07/’06 2008 Var, % ‘08/’07 INTERSCAMBIO 67.386 72.670 7,8% 78.013 7,4% IMPORTAZIONI 50.734 55.522 9,4% 60.679 9,3% FLUSSI ESPORTAZIONI 16.652 17.148 3,0% 17.333 1,1% SALDO -34.083 -38.374 12,6% -43.346 13,0% Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche In particolare, le importazioni sono aumentate del 7,4% e le esportazioni sono scresciute dell’1,1%. Il saldo della bilancia commerciale, cronicamente negativo, è ammontato a poco piu’ di 43,3 miliardi di euro (+13%). I Paesi dell’Unione Europea sono stati nel periodo in esame i più importanti partners commerciali della Grecia, precedendo i Paesi dell’Europa Centro Orientale, dell’Asia e del Nord America. 15 16 Fare Affari in Grecia Importazioni della Grecia dai principali partners commerciali (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE 2006 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 50.734 100% 55.522 100% 60.679 100% 9,3% GERMANIA 6.339 12,5% 7.114 12,8% 7.238 11,9% 1,7% ITALIA 5.462 11,6% 6.467 11,6% 6.918 11,4% 7,0% RUSSIA 3.577 7,1% 3.130 5,6% 4.454 7,3% 42,3% CINA 1.819 3,6% 2.795 5,0% 3.347 5,5% 19,8% FRANCIA 3.006 5,9% 3.081 5,5% 3.098 5,1% 0,6% PAESI BASSI 2.615 5,2% 2.770 5,0% 2.807 4,6% 1,3% BELGIO 1.771 3,5% 2.125 3,8% 2.140 3,5% 0,7% SPAGNA 1.796 3,5% 2.001 3,6% 2.134 3,5% 6,6% IRAN 1.815 3,6% 1.989 3,6% 2.027 3,3% 1,9% REGNO UNITO 1.897 3,7% 1.999 3,6% 1.957 3,2% -2,1% TOTALE di cui: Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche Sul versante delle importazioni si sono confermati quali principali interlocutori la Germania e l’Italia che detengono, insieme, il 23,3% delle quote di mercato. Infatti, i due Paesi hanno esportato, nel periodo gennaio-dicembre 2008, rispettivamente 7,2 e 6,9 miliardi di euro. Seguono nella graduatoria dei principali fornitori ellenici la Russia (4,5 miliardi di euro), la Cina (3,3 miliardi di euro), la Francia (3,1 miliardi di euro), i Paesi Bassi (2,8 miliardi di euro), il Belgio (2,1 miliardi di euro) e la Spagna (2,1 miliardi di euro). La composizione merceologica delle importazioni greche dal mondo evidenzia la posizione prioritaria del comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” i cui acquisti, nel 2008, sono ammontati a circa 16,5 miliardi di euro, lo stesso importo registrato nel 2007. La voce più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa a Mezzi di trasporto (4,7 miliardi di euro) le cui importazioni hanno subito un decremento dell’8,6%, determinato dalla crisi mondiale che ha interessato il settore a partire dagli ultimi mesi del 2008. La Grecia. Informazioni generali Struttura settoriale delle importazioni greche dal Mondo (Valori espressi in milioni di euro) 2007 2008 Valore Quota Valore Quota Var. % ‘08/’07 TOTALE GENERALE 55.522 100% 60.679 100% 9,3% 7 MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO 16.455 29,6% 16.453 27,1% 0,0% ATTIVITA’ ECONOMICA 78 MEZZI DI TRASPORTO 5.120 9,2% 4.680 7,7% -8,6% 3 MINERALI E COMBUSTIBILI 8.397 15,1% 12.118 20,0% 44,3% 33 PETROLIO E DERIVATI 7.476 13,5% 10.648 17,5% 42,4% 5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI 7.725 13,9% 8.308 13,7% 7,5% 54 PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI 3.338 6,0% 3.659 6,0% 9,6% 6 PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA 8.062 14,5% 8.012 13,2% -0,6% 67 ACCIAIO E FERRO 1.855 3,3% 2.022 3,3% 9,0% 8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 6.926 12,5% 7.709 12,7% 11,3% 89 Manufatti industriali 2.092 3,8% 2.418 4,0% 15,6% 0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 4.985 9,0% 5.241 8,6% 5,1% 01 CARNE E PREPARATI 1.015 1,8% 1.117 1,8% 10,0% 2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO COMBUSTIBILI 1.582 2,8% 1.667 2,7% 5,4% 28 MINERALI E SCARTI METALLICI 639 1,2% 675 1,1% 5,6% 1 BEVANDE E TABACCO 738 1,3% 770 1,3% 4,3% 11 BEVANDE 412 0,7% 436 0,7% 5,8% 4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 213 0,4% 290 0,5% 36,1% 42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 179 0,3% 237 0,4% 32,5% 9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 439 0,8% 110 0,2% -74,9% Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche 17 18 Fare Affari in Grecia Seguono il comparto dei “Minerali e combustibili” (12,1 miliardi di euro, -44,3%), dei “Prodotti chimici e affini” (8,3 miliardi di euro, +7,5%), dei “Prodotti industriali classificati per materia prima” (8 miliardi di euro, -0,6%), dei “Vari prodotti industriali” (7,7 miliardi di euro, +11,3%), dei “Prodotti agroalimentari e animali vivi” (5,2 miliardi di euro, +5,1%). Le tabelle successive evidenziano i principali Paesi fornitori della Grecia relativamente ai 4 comparti più significativi dell’import ellenico, ad eccezione di quelli concernenti i combustibili e le materie prime. Nel comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” la Germania occupa il primo posto nella graduatoria dei Paesi fornitori, con una quota di mercato del 18,9%, rispetto all’11,3% dell’Italia, dell’8,2% della Cina, del 7,8% della Corea del Sud e del 5,1% degli Stati Uniti. Importazioni greche di “MACCHINARI E ATTREZZATURE PER I TRASPORTI” (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE TOTALE 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 16.455 100% 16.453 100% 0,0% di cui: GERMANIA 3.147 19,1% 3.114 18,9% -1,1% ITALIA 1.694 10,3% 1.862 11,3% 9,9% 900 5,5% 1.356 8,2% 50,8% 1.711 10,4% 1.280 7,8% -25,2% 536 3,3% 842 5,1% 56,9% CINA COREA DEL SUD STATI UNITI Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche E’ importante sottolineare l’ottima performance della Cina e degli Stati Uniti che, nel periodo di riferimento, hanno incrementato le loro vendite di oltre il 50%. Importazioni greche di “PRODOTTI CHIMICI E AFFINI” (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE TOTALE 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 7.725 100% 8.308 100% 7,5% di cui: 1.393 18,0% 1.441 17,3% 3,4% ITALIA 981 12,7% 1.046 12,6% 6,6% FRANCIA 780 10,1% 797 9,6% 2,2% BELGIO 783 10,1% 781 9,4% -0,2% SVEZIA 504 6,5% 579 7,0% 14,9% GERMANIA Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche La Grecia. Informazioni generali Nel comparto dei “Prodotti chimici e affini” la situazione é rimasta pressoché invariata rispetto al 2007, con la Germania in testa alla graduatoria dei principali fornitori greci con vendite di 1,4 miliardi di euro (+ 3,4%), il 17,3% del totale degli acquisti greci. Segue l’Italia (1 miliardo di euro, +6,6%), Francia, Belgio e Svizzera. Una situazione più favorevole all’Italia la riscontriamo nel comparto dei “Vari prodotti industriali”, quelli cioè legati alla casa, alla moda, alla persona e al tempo libero. Importazioni greche di “VARI PRODOTTI INDUSTRIALI” (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 6.926 100% 7.709 100% 11,3% ITALIA 1.443 20,8% 1.530 19,8% 6,0% CINA 1.046 15,1% 1.159 15,0% 10,8% GERMANIA 749 10,8% 833 10,8% 11,2% FRANCIA 406 5,9% 416 5,4% 2,4% SPAGNA 381 5,5% 397 5,1% 4,2% TOTALE di cui: Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche Il nostro Paese, infatti, occupa la posizione di testa nella graduatoria dei principali fornitori ellenici avendo esportato, nel periodo gennaio-dicembre 2008, oltre 1,5 miliardi di euro ossia il 19,8% del totale degli acquisti greci, con un incremento delle vendite del 6% rispetto all’anno precedente. Segue nella graduatoria la Cina (1,16 miliadi di euro, +10,8%), la Germania (833 milioni di euro, +11,2%), la Francia (416 milioni di euro, +2,4%) e la Spagna (397 milioni di euro, +4,2%). Importazioni greche di “PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI” (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 4.985 100% 5.241 100% 5,1% GERMANIA 771 15,5% 799 15,3% 3,7% PAESI BASSI 687 13,8% 763 14,6% 11,0% FRANCIA 679 13,6% 710 13,5% 4,5% ITALIA 524 10,5% 597 11,4% 14,0% SPAGNA 251 5,0% 254 4,8% 1,2% TOTALE di cui: Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche 19 20 Fare Affari in Grecia Per quanto concerne il comparto dei“Prodotti agro-alimentari e animali vivi”, sempre relativamente al 2008, i principali fornitori greci sono risultati nell’ordine: la Germania (799 milioni di euro), i Paesi Bassi (763 milioni di euro), la Francia (710 milioni di euro), l’Italia (597 milioni di euro) e la Spagna (254 milioni di euro). Da sottolineare la performance dell’Italia che ha incrementato le proprie vendite del 14%, equivalenti a circa l’11,4% del totale delle importazioni greche del settore in argomento. Sul versante delle esportazioni greche verso il resto del mondo, sempre relativamente al 2008, i principali clienti sono risultati nell’ordine l’Italia, la Germania, la Bulgaria e Cipro. E’ opportuno evidenziare che l’Italia, incrementando le proprie importazioni nella misura dell’8,7%, rispetto all’anno precedente, ha superato la Germania ed e’ attualmente il principale acquirente della Grecia. Piuttosto significativi sono risultati gli incrementi degli acquisti di Bulgaria e Stati Uniti, rispettivamente dell’11,4% e del 27,8% ed in misura minore la Turchia. Tutti gli altri paesi hanno diminuito, piu’ o meno sensibilmente, le proprie importazioni. Esportazioni della Grecia verso i principali partners commerciali (Valori espressi in milioni di euro) PAESE DI ORIGINE 2006 2007 2008 Var. % Valore Quota Valore Quota Valore Quota ‘08/΄07 16.652 100% 17.148 100% 17.333 100% 1,1% ITALIA 1.862 11,2% 1.841 10,7% 2.002 11,5% 8,7% GERMANIA 1.878 11,3% 1.980 11,5% 1.821 10,5% -8,0% BULGARIA TOTALE di cui: 1.052 6,3% 1.110 6,5% 1.237 7,1% 11,4% CIPRO 891 5,3% 1.112 6,5% 1.103 6,4% -0,8% STATI UNITI 726 4,4% 693 4,0% 885 5,1% 27,8% REGNO UNITO 992 6,0% 932 5,4% 820 4,7% -12,0% ROMANIA 596 3,6% 775 4,5% 772 4,5% -0,3% FRANCIA 733 4,4% 716 4,2% 668 3,9% -6,7% TURCHIA 848 5,1% 620 3,6% 622 3,6% 0,2% SPAGNA 667 4,0% 580 3,4% 505 2,9% -13,0% Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche La struttura merceologica delle esportazioni greche verso il mondo ha interessato in prima misura il comparto dei ”Prodotti industriali classificati per materia prima”le cui vendite, nel 2008, sono ammontate ad oltre 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. La voce quantitativamente più rappresentativa di tale comparto è risultata quella relativa ai metalli non ferrosi (1,26 miliardi di euro). Seguono il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (2,7 miliardi di euro, +7,6%), delle “Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” (2,4 miliardi di euro, +5%), dei “Prodotti chimici e affini” (2,3 miliardi di euro, -2,4%), dei “Vari Prodotti Industriali” (1,9 milioni di euro, -1,4%), dei “Minerali e combustibili” (1,9 miliardi di euro, -8,7%). La Grecia. Informazioni generali Struttura settoriale delle esportazioni greche verso il Mondo (Valori espressi in milioni di euro) 2007 2008 Valore Quota Valore Quota Var. % ‘08/’07 TOTALE GENERALE 17.148 100% 17.333 100% 1,1% 6 PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA 3.731 21,8% 3.927 22,7% 5,2% ATTIVITA’ ECONOMICA 68 METALLI NON FERROSI 1.373 8,0% 1.256 7,2% -8,5% 0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 2.518 14,7% 2.710 15,6% 7,6% 05 FRUTTA E VERDURA 1.304 7,6% 1.340 7,7% 2,8% 7 MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO 2.315 13,5% 2.432 14,0% 5,0% 685 4,0% 631 3,6% -7,8% 2.363 13,8% 2.307 13,3% -2,4% 938 5,5% 865 5,0% -7,8% 8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 1.942 11,3% 1.915 11,1% -1,4% 84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 1.150 6,7% 1.033 6,0% -10,2% 3 MINERALI E COMBUSTIBILI 2.084 12,2% 1.903 11,0% -8,7% 33 PETROLIO E DERIVATI 1.991 11,6% 1.824 10,5% -8,4% 2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO COMBUSTIBILI 770 4,5% 775 4,5% 0,7% 26 FIBRE TESSILI E LORO SCARTI, ECCETTO LANA 319 1,9% 243 1,4% -23,8% 1 BEVANDE E TABACCO 501 2,9% 578 3,3% 15,5% 12 TABACCO LAVORATO E GREZZO 354 2,1% 415 2,4% 17,3% 9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 574 3,3% 457 2,6% -20,5% 4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 351 2,0% 329 1,9% -6,2% 42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 331 1,9% 299 1,7% -9,6% 77 MACCHINE ELETTRICHE E LORO PARTI 5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI 54 PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche 21 22 Fare Affari in Grecia INTERSCAMBIO CON L’ITALIA di Antonello Canale, Direttore dell’ Ufficio di Atene dell’ Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) Vassilis Sofias, 14 106 74 Atene – Grecia Tel. +30 210 7294971 – 4 Fax +30 210 7294982 www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected], [email protected] L’interscambio tra Italia e Grecia è favorito da fattori strutturali di carattere economico, geografico, storico e culturale. Se sul fronte storico e culturale le affinità sono ben note, su quello economico va evidenziato il rapporto di complementarità tra i vari comparti dei rispettivi sistemi produttivi. La vicinanza geografica ha tradizionalmente agevolato le relazioni commerciali tra i due paesi. I dati forniti dall’Ente Ellenico di Statistica, relativi al periodo gennaio-dicembre 2008, evidenziano che il commercio bilaterale tra l’Italia e la Grecia ha registrato un incremento del 5,6% rispetto all’anno precedente, attestandosi su un valore di 8,9 miliardi di euro. Scambi commerciali tra Grecia e Italia (Valori espressi in milioni di euro) 2006 2007 Var, % ‘07/’06 2008 Var, % ‘08/’07 INTERSCAMBIO 7.762 8.447 8,8% 8.920 5,6% IMPORTAZIONI DALL’ITALIA 5.900 6.467 9,6% 6.918 7,0% ESPORTAZIONI VERSO L’ITALIA 1.862 1.980 6,4% 2.002 1,1% SALDO -4.038 -4.487 11,1% -4.917 9,6% FLUSSI Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche Nel periodo in esame le esportazioni italiane sono ammontate a 6,9 miliardi di euro (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti) mentre le importazioni hanno raggiunto i 2 miliardi di euro (+1,1%). Il saldo, tradizionalmente favorevole all’Italia, è cresciuto ancora e si è attestato ad oltre 4,9 miliardi di euro. I risultati fatti registrare dalle nostre esportazioni derivano sia dall’attivita’ di un nutrito e crescente numero di PMI italiane, sia dalla ormai tradizionale presenza dei grandi gruppi industriali nazionali. La struttura merceologica delle importazioni greche dall’Italia, sempre nel medesimo periodo di riferimento, ha interessato in prima misura il comparto delle ”Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” che ha fatto registrare un sensibile incremento delle vendite del 9,9% rispetto all’anno precedente. Tale performance positiva è attribuibile essenzialmente all’incremento delle vendite italiane di Mezzi di trasporto, soprattutto nei primi 8 mesi dell’anno, che nel periodo gennaio-dicembre 2008 ha generato vendite per 377 milioni di euro. La Grecia. Informazioni generali Struttura settoriale delle importazioni greche dall’Italia (Valori espressi in milioni di euro) 2007 2008 Valore Quota Valore Quota Var. % ‘08/’07 TOTALE GENERALE 6.467 100% 6.918 100% 7,0% 7 MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO 1.694 26,2% 1.862 26,9% 9,9% 514 7,9% 515 7,4% 0,3% ATTIVITA’ ECONOMICA 74 ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MACCHINE E LORO PARTI 74.78 Apparecchiature per uso idraulico 88 1,4% 85 1,2% -3,9% 78 MEZZI DI TRASPORTO 362 5,6% 377 5,4% 4,2% 78.12 Veicoli a motore per il trasporto di persone 143 2,2% 141 2,0% -0,9% 8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 1.443 22,3% 1.530 22,1% 6,0% 84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 505 7,8% 531 7,7% 5,0% 84.53 Maglieria 51 0,8% 58 0,8% 13,2% 89 MANUFATTI INDUSTRIALI 277 4,3% 282 4,1% 1,7% 89.73 Gioielleria in oro, argento e platino 42 0,6% 51 0,7% 22,6% 1.533 23,7% 1.479 21,4% -3,5% 67 ACCIAIO E FERRO 410 6,3% 373 5,4% -9,1% 6 PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA 69 MANUFATTI DI METALLO 268 4,1% 270 3,9% 0,8% 66 ARTICOLI MINERALI NON METALLICI 231 3,6% 248 3,6% 7,6% 5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI 981 15,2% 1.046 15,1% 6,6% 54 PRODOTTI MEDICINALI E FARMACEUTICI 200 3,1% 231 3,3% 15,7% 57 SOSTANZE DI PLASTICA PRIMARIE 187 2,9% 2,8% 192 2,7% 0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 524 8,1% 597 8,6% 14,0% 05 FRUTTA E VERDURA 104 1,6% 119 1,7% 14,2% 91 1,4% 100 1,4% 9,8% 3 MINERALI E COMBUSTIBILI 158 2,4% 274 4,0% 73,1% 33 PETROLIO E DERIVATI 154 2,4% 172 2,5% 12,2% 2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO COMBUSTIBILI 59 0,9% 62 0,9% 3,8% 01 CARNE E PRODOTTI DELLA CARNE 23 24 Fare Affari in Grecia Struttura settoriale delle importazioni greche dall’Italia (Valori espressi in milioni di euro) 2007 2008 Valore Quota Valore Quota Var. % ‘08/’07 6.467 100% 6.918 100% 7,0% 29 ALTRE MATERIE PRIME VEGETALI O ANIMALI 23 0,4% 27 0,4% 18,8% 1 BEVANDE E TABACCO 47 0,7% 45 0,6% -5,1% 11 BEVANDE 41 0,6% 44 0,6% 7,8% 4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 16 0,2% 22 0,3% 36,5% 42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 15 0,2% 19 0,3% 31,3% 9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 10 0,2% 1 0,0% -87,0% ATTIVITA’ ECONOMICA TOTALE GENERALE Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche Il secondo comparto in ordine d’importanza è risultato, nel 2008, quello dei ”Vari prodotti industriali” che ha fatto registrare un incremento delle vendite del 6% rispetto all’anno precedente. In evidenza le vendite di Abbigliamento e accessori, la voce piu’ importante dell’export italiano in Grecia, che sono ammontate a 531 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto al 2007. Importanti sono state anche le vendite di manufatti industriali, in particolare di articoli di gioielleria in oro, argento e platino (51 milioni di euro, +22,6%). Il terzo comparto in ordine d’importanza è risultato, sempre nello stesso periodo di riferimento, quello dei “Prodotti industriali classificati per materia prima”, rappresentando il 21,4% del totale delle importazioni greche dall’Italia. Più della metà delle vendite italiane di tale comparto sono rappresentate da Acciaio e ferro, Manufatti di metallo, Metalli non ferrosi, Filati, tessuti, altri articoli. Seguono poi i comparti dei “Prodotti chimici e affini”, dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” e dei “Minerali e combustibili” con valori rispettivamente di 1 miliardo di euro (6,6%), 597 milioni di euro (14%) e 274 milioni di euro (73,1%). Un ruolo marginale per quanto concerne il volume degli acquisti ellenici dall’Italia è rappresentato dai comparti “Materie prime non alimentari, eccetto combustibili”, “Bevande e tabacco” e “Olii e grassi animali e vegetali” che insieme rappresentano appena il 2% del totale delle esportazioni italiane verso la Grecia. La Grecia. Informazioni generali Struttura settoriale delle esportazioni greche verso l’Italia (Valori espressi in milioni di euro) 2007 2008 Valore Quota Valore Quota Var. % ‘08/’07 1.841 100% 2.002 100% 8,7% 6 PRODOTTI INDUSTRIALI CLASSIFICATI PER MATERIA PRIMA 603 32,8% 596 29,8% -1,2% 68 METALLI NON FERROSI 379 20,6% 385 19,2% 1,5% 0 PRODOTTI AGROALIMENTARI E ANIMALI VIVI 364 19,8% 383 19,1% 5,1% 03 PESCI (NON DI MARE), CROSTACEI, MOLLUSCHI, ALTRI 190 10,3% 175 8,7% -8,0% 3 MINERALI E COMBUSTIBILI 57 3,1% 231 11,6% 303,6% 33 PETROLIO E DERIVATI 52 2,8% 207 10,4% 301,2% 5 PRODOTTI CHIMICI E AFFINI 157 8,5% 198 9,9% 25,9% 57 MATERIE PLASTICHE GREZZE 53 2,9% 58 2,9% 10,4% 4 OLII E GRASSI ANIMALI E VEGETALI 211 11,5% 169 8,5% -19,8% 42 OLII E GRASSI VEGETALI GREZZI E RAFFINATI 205 11,1% 161 8,1% -21,4% 8 VARI PRODOTTI INDUSTRIALI 161 8,7% 152 7,6% 5,4% 84 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 105 5,7% 87 4,3% -17,3% 7 MACCHINE E ATTREZZATURE INDUSTRIALI, MEZZI DI TRASPORTO 116 6,3% 121 6,0% 4,2% 77 MACCHINE ELETTRICHE E LORO PARTI 52 2,8% 43 2,2% -17,0% 2 MATERIE PRIME NON ALIMENTARI, ECCETTO COMBUSTIBILI 113 6,1% 111 5,5% -1,6% 28 MINERALI E SCARTI METALLICI 39 2,1% 29 1,5% -24,0% 9 ALTRI ARTICOLI NON CLASSIFICABILI PER CATEGORIE 52 2,8% 32 1,6% -39,0% 1 BEVANDE E TABACCO 6 0,3% 8 0,4% 40,5% 11 BEVANDE 3 0,26% 7 0,3% 125,0% ATTIVITA’ ECONOMICA TOTALE GENERALE Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Ente Ellenico Statistiche 25 26 Fare Affari in Grecia Per quanto concerne la composizione merceologica delle esportazioni greche verso l’Italia, relativamente al periodo gennaio-dicembre 2008, il 29,8% delle vendite è rappresentato dai “Prodotti industriali classificati per materia prima”, in particolare dai Metalli non ferrosi. Segue il comparto dei “Prodotti agro-alimentari e animali vivi” (383 milioni di euro, quota 19,1%), in particolare Pesci, crostacei, molluschi, le cui esportazioni. Consistenti le vendite di prodotti relativi ai comparti dei “Minerali e combustibili” (231 milioni di euro, +303,6%), dei “Prodotti chimici e affini” (198 milioni di euro, +25,9%) e delle “Macchine e attrezzature industriali, mezzi di trasporto” (121 milioni di euro, +4,2%). Un sensibile calo ha interessato le vendite degli “Olii e grassi vegetali e animali”, in particolare quelli vegetali, olio di oliva ed altri olii prodotti dalle olive, che si sono attestate a 161 milioni di euro. Nel 2007, le vendite di questo comparto erano pari a 205 milioni di euro e rappresentavano la seconda voce dell’export greco in Italia. In calo anche il comparto dei “Vari Prodotti Industriali” (152 milioni di euro, -5,4%) e delle “Materie prime non alimentari, eccetto combustibili” (111 milioni di euro, -1,6%). In aumento le vendite delle “Bevande e tabacco” (8 milioni di euro, +40,5%). La Grecia. Informazioni generali MAPPATURA DELLA PRESENZA INDUSTRIALE E DEGLI INVESTIMENTI ITALIANI IN GRECIA A cura dell’ Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Atene La maggior parte della presenza italiana è costituita da numerose piccole-medie imprese italiane, che sfuggono a qualsiasi rilevamento statistico e curano (tramite rivenditori ed agenti locali) una capillare diffusione dei beni di consumo e dei prodotti italiani in genere (abbigliamento, mobili, articoli per la casa, prodotti alimentari, etc.). Lo sviluppo dei flussi commerciali, favorito dalla vicinanza geografica, ha contribuito in passato a mantenere ad un livello ridotto gli investimenti italiani in Grecia. Tuttavia, a partire dagli anni ‘90, il mercato ellenico si e’ proposto come tramite verso le economie emergenti delle regioni limitrofe (dai Balcani al Caucaso) ed ha attirato perciò l’attenzione di capitali stranieri. Per una quantificazione dell’investimento diretto italiano in Grecia si possono utilizzare i dati forniti dalla Banca di Grecia, che indica un ammontare di 542 milioni di Euro al 31 dicembre 2006, con una quota dell’1,7%. Ciò colloca l’Italia fra i principali Paesi investitori in Grecia, dopo Lussemburgo, Francia, Olanda, USA, Regno Unito e Germania. La strada è stata aperta dai grandi gruppi (FIAT, FIAT CREDIT, ENI, PIRELLI CAVI e PIRELLI PNEUMATICI, BARILLA, ALITALIA, LUXOTTICA, MONTEDISON, ENEL), che, all’inizio degli anni ’90, incominciarono ad avviare iniziative di cooperazione industriale volte al consolidamento della loro presenza nel Paese. Nella seconda metà degli anni ’90, si sono affacciate sul mercato anche le piccole e medie imprese che spesso hanno stipulato “joint-ventures” con soci greci anche in funzione di una penetrazione commerciale in mercati limitrofi. Le presenze imprenditoriali piu’ rilevanti sono da annoverare nei seguenti settori di attivita’. Nel settore dell’Industria pesante e di trasformazione un consistente numero di PMI ha avviato stabilimenti che dovrebbero fungere da “outlet” per i mercati dell’Europa sud-orientale. Per quanto riguarda in dettaglio la siderurgia e materie plastiche: le Acciaierie RIVA hanno proceduto all’acquisizione del 51,66% della proprietà della Hellenic Steel di Salonicco, una delle maggiori realtà siderurgiche del Paese con fatturato di circa 150 milioni di Euro. ITALCEMENTI Group è operativa in Grecia attraverso le seguenti tre società: 1) HALYPS BUILDING MATERIAL S.A. per il cemento; 2) HALYPS QUARRIES per le cave; 3) ET BETON S.A. per la produzione del cemento pronto. Nel 2007, HALYPS BUILDING MATERIAL S.A., ha raggiunto la capacità di un milione di tonnellate, 350 impiegati diretti con un fatturato di 83,8 milioni di Euro. Inoltre, sempre nel 2007, si è collocato al terzo posto nel mercato del cemento con una quota di mercato del 7%. KERAKOLL ha un nuovo stabilimento a Schimatari (ad una sessantina di chilometri da Atene) che occupa 45 persone, per un investimento totale di circa 11 milioni di euro. Nel settore dell’Industria agro-alimentare la presenza italiana è cresciuta senza precedenti. Gli imprenditori di questo settore tendono a concentrarsi nelle regioni della Grecia settentrionale dove operano spesso attraverso investimenti diretti e joint-ventures di produzione. BARILLA possiede il pastificio Misko (uno dei principali pastifici in Grecia). Nel periodo 2007-08 sono stati effettuati investimenti per un ammontare di 3,5 milioni di euro indirizzati principalmente all’aggiornamento dei macchinari e a lavori per la sicurezza e per l’ambiente. La quota di mercato in termini valutari è del 48% per la pasta e del 54% per le salse. Per il 2008 la compagnia si aspetta un fatturato di circa 80 27 28 Fare Affari in Grecia milioni di euro (+19%) e un utile al lordo delle imposte di 4,5 milioni di euro. COOPERLAT di Ancona ha rilevato la quota azionaria del 20% del caseificio Torre di Kilkis. Sempre a Kilkis, EURICOM di Vercelli ha costituito con la societa’ greca MAKVEL una societa’ mista - la EURIMAC-per la produzione di paste alimentari destinate all’esportazione verso i mercati dell’Europa centrale, orientale e sudorientale. La stessa EURICOM ha costituito inoltre una propria sussidiaria per la lavorazione del riso. CAMPARI ha acquistato la notissima società “Ouzo 12” (bevande alcoliche). FERRERO ha aperto ad Atene un ufficio commerciale con un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro. Nel campo dei macchinari agricoli, Pieralisi opera in Grecia da 30 anni con uno stabilimento a Kalamata e attraverso una consociata MITEM-PIERALISI, con un fatturato di circa 12 milioni di Euro annui. Nel settore dei Servizi la partecipazione italiana è significativa e in espansione, con l’unica importante eccezione dei servizi bancari, in cui si è registrata una tendenza di segno negativo. INTESA SAN PAOLO è l’unico istituto di credito italiano con uno sportello operativo ad Atene, peraltro limitato ai servizi “corporate”. Altre presenze sono ormai consolidate. Si ricordano in particolare quella dell’ ALITALIA, che dal 1999 ha esteso le sue operazioni all’aeroporto di Salonicco, e quella delle ASSICURAZIONI GENERALI. Il Gruppo Generali, con più di 122 anni di attività nel settore finanziario vita e sviluppo, è attualmente la più antica compagnia di assicurazioni del mercato greco. Generali è entrata nel mercato greco nel 1886 con la costituzione di un’agenzia per servizi non “vita”, successivamente, nel 1980, questa Agenzia è stata convertita in filiale di Assicurazioni Generali, e infine, nel 1991, in una società S.A. conosciuta come “Generali Hellas”. Nel 1986 è stata costituita la società “Generali life S.A., per i settori salute e vita. Le due compagnie, le quali comprendono le attività del Gruppo Generali in Grecia, sono sussidiarie al 100% delle Assicurazioni Generali di Trieste. A giugno 2008 la quota di mercato è stata del 3,6% per “Generali Hellas”, del 2,2% per “Generali Life” e del 3% per il “Generali Group Greece”. Accanto a queste realtà aziendali, emergono i seguenti ambiti d’intervento nelle telecomunicazioni: dopo la vendita di TIM nel febbraio 2007 ai due fondi APAX e TEXAS PACIFIC la presenza italiana è ridotta alla sola WIND. WIND ha costituito nel 2001, con la Compagnia elettrica greca DEI, una joint-venture per la gestione dei servizi di telefonia fissa multimediali ed Internet, lanciata sul mercato nel febbraio 2003 con il marchio TELLAS S.p.A.. In seguito alla vendita di WIND Italia al gruppo ORASCOM dell’imprenditore egiziano Sawiri e alla successiva acquisizione della quota DEI di Tellas, la società si è fusa con Wind Hellas (ex Tim Hellas). Nel campo energetico, EDISON opera da tempo con una propria filiale (Edison Hellas) ed è particolarmente attiva in tre settori: trading, produzione di energia elettrica e forniture di gas naturale. Nel campo del trading, il gruppo ha rotto il monopolio di DEI (società elettrica pubblica) aggiudicandosi anche se per un ammontare piuttosto limitato (inizialmente 25 MW) il diritto di importare in Grecia energia elettrica e ottenendo una licenza di fornitura decennale per una capacità totale di 300MW annui. Nel maggio 2004 Edison ha concluso un ulteriore accordo con DEI per la fornitura a quest’ultima di 150MW di capacità supplementare nei mesi luglio-settembre 2004, per fare fronte alle maggiori richieste durante i Giochi Olimpici. Nel mercato del gas naturale si aprono per la società italiana nuove prospettive con la firma dell’Accordo Intergovernativo per la realizzazione del gasdotto d’interconnessione Grecia-Italia (Interconnector Italy-Greece) firmato il 4 novembre 2005 dal Ministro delle Attivita’ Produttive Scajola, e dal Ministro dello Sviluppo greco Sioufas. A settembre 2008 è stata costituita la Igi-Poseidon, joint-venture paritetica tra Edison e l’azienda statale ellenica Depa, per la costruzione, lo sviluppo e l’esercizio del gasdotto d’interconnessione Grecia-Italia. Il valore del progetto sarà di circa 500 milioni di Euro. ENEL ha realizzato, attraverso la consociata “Terna”, l’elettrodotto che collega Italia e Grecia, inaugurato nel 2002. Nel 2008 si è aggiudicata la prima gara per la liberalizzazione del mercato greco della produzione elettrica: attraverso la controllata locale Enelco investirà circa 300 milioni di euro per la costruzione della centrale a ciclo combinato di 443 MW a Livadia (Beozia), la prima centrale elettrica La Grecia. Informazioni generali 29 privata in Grecia. Va inoltre segnalato che la stessa società nel maggio 2007 ha concluso l’accordo per l’acquisto di impianti eolici già operativi e di prossima costruzione per una potenza complessiva di 127 Megawatt, divenendo cosi il terzo operatore nella produzione eolica in Grecia. Inoltre, nel 2008 la società italiana ha firmato un accordo con Damco Energy (Gruppo Copeluzos) e International Constructional (Gruppo Samaras) per l’acquisizione del 30%, con possibilità di ampliare la quota all’80%, di vari progetti da realizzare nel settore dell’energia eolica in Grecia per circa 1.400MW. ITALGAS ha acquisito nel 2000 il 49% della proprietà e la gestione (per un periodo di 35 anni) delle societa’ di distribuzione del gas naturale nelle regioni di Tessaglia e (Larissa e Volos, Tricala e Cardizza) e nella Prefettura di Salonicco, AERIO THESSALONIKI E AERIO TESSAGLIA. La compagnia ENI è presente in Grecia attraverso E.P.A. Thessaloniki S.p.A. e E.P.A. Thessalia S.p.A. che sono state costituite nel 2000 con il ruolo di leva motrice per la diffusione del know-how in materia di utilizzo del Gas Naturale all’interno dei confini dell’area metropolitana di Salonicco e della Regione della Tessaglia. Le due EPA appartengono per il 49% all’ENI e per il 51% alla EDA (Società di Distribuzione Gas). L’EPA Thessaloniki e la EPA Thessalia detengono una licenza triennale del Ministero dello Sviluppo ellenico per la gestione in esclusiva, per la promozione e per la distribuzione del gas ai clienti con un consumo inferiore ai 100 GWh annuo nei comuni appartenenti alla Prefettura di Salonicco e nelle municipi delle regioni della Tessaglia. La previsione per le vendite di Gas Naturale sono di 359 milioni di mc per il 2009 e 505 milioni di mc per il 2013 interessando tutti i possibili (potenziali) settori di consumo (domestico, terziario, industria). Il piano quinquennale prevede un ulteriore sviluppo della rete per il servizio ai clienti situati anche in altri comuni, unitamente ad una copertura capillare per quelli in cui la rete già esiste. Circa altri rami di servizi, AUTOGRILL è attiva nella ristorazione lungo le grandi arterie autostradali attraverso Autogrill Hellas ed anche nell’aeroporto di Atene. RINA (Registro Navale Italiano) è presente nel campo dei servizi armatoriali. Nel settore delle grandi opere ed infrastrutture, l’interesse e la partecipazione delle imprese italiane di costruzione alla realizzazione di grandi impianti ed opere infrastrutturali si mantiene su livelli elevati. IMPREGILO, in partecipazione con un gruppo di societa’ greche, ha collaborato alla realizzazione del nuovo Auditorium Musicale di Atene. L’impresa si è, inoltre, aggiudicata importanti commesse: la costruzione della nuova linea tranviaria che collega sobborghi costieri con il centro di Atene, l’ampliamento di un tratto della metropolitana della capitale ellenica e la costruzione del tratto di autostrada Atene-Salonicco all’altezza di Aghios Kostantinos e la deviazione del fiume Archeloos nel Nord del Paese. Da ultimo, il consorzio formato da Impregilo, Ansaldo Breda, Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari, Seli e dalla societa’ greca di costruzioni Aegek, si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione della metropolitana di Salonicco, che entrerà in servizio nel 2012, per un valore di 798 milioni di euro. I lavori prevedono la costruzione di una linea centrale di 9,6 chilometri, 13 stazioni e la fornitura dei vagoni ferroviari. L’INSO, general contractor specializzato nella costruzione di ospedali chiavi in mano (dalla progettazione alla realizzazione e gestione, inclusa la fornitura di strumentazione elettromedicale e arredi), è presente in Grecia dal 1995 come branch della società. In Grecia l’INSO ha realizzato l’Ospedale “Attikon” in Atene, alcune ristrutturazioni per gli Ospedali “Gennimatas” e “Sotiria” sempre in Atene, e la fornitura di strumentazione medicale per gli Ospedali di Alessandropoli e Kalamata. Attualmente la società sta completando la realizzazione del nuovo Ospedale di Kavala e sta avanzando quella del nuovo Ospedale di Zacinto e del poliambulatorio di Kallikratia. Nel campo della Cantieristica l’Italia ha acquisito in Grecia importanti commesse, i cui frutti saranno distribuiti sull’arco di alcuni anni. Nel settore degli autoveicoli la FIAT ha fondato nel 1989 una sussidiaria in Grecia “Fiat Group Automobiles Hellas” che rappresenta le marche Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional. 30 Fare Affari in Grecia Inoltre, è attiva nel prestito a lungo termine di autoveicoli per passeggeri e nel finanziamento di autoveicoli nuovi ed usati per passeggeri e per uso commerciale attraverso la Fiat Credit e la Fidis Bank. Nel 2007 il fatturato della compagnia ha oltrepassato i 206 milioni di euro e le vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri hanno raggiunto le 17.000 unità. Alla fine del 2007, la quota di mercato della Fiat Group Automobiles Hellas è stata del 5,3% per le autovetture e del 9% per i veicoli commerciali leggeri. Per il 2008, da gennaio a settembre, la quota di mercato per le autovetture si è attestata sul 5,9%. In particolare, la marca Fiat detiene il 5,1% (11.549 unità), l’Alfa Romeo lo 0,4% (966 unità), la Lancia lo 0,4% (864 unità), la Fiat professional il 10,5% (1.924 veicoli). Le vendite di parti di ricambio hanno attualmente un fatturato di 31,2 milioni di euro. Infine, la compagnia in Grecia si colloca fra le principali compagnie in termini di vendite sia di autoveicoli per passeggeri sia di veicoli per uso commerciale. Nel settore dei veicoli da trasporto urbano, IRISBUS (Joint-Venture paritetica tra IVECO e “Renault Veicoli Industriali”) ha vinto una gara pubblica per la fornitura di 284 autobus per la città di Atene, 48 per Salonicco e 6 per Komotini. Di recente la società si è assicurata la fornitura di ulteriori 200 autobus sempre per la città di Atene. Nel settore dell’Editoria, MONDADORI nell’ottobre 2004 ha deciso di aumentare la sua quota di partecipazione nella società editrice ellenica Attikes dal 20% al 40%. La collaborazione è volta a sviluppare un programma di investimenti nell’Europa Orientale dove la società è già attiva. Il campo delle forniture militari rappresenta tradizionalmente un settore ricco di opportunità d’inserimento per le imprese italiane, dove l’Italia incontra però un’agguerrita concorrenza da parte di molti partner occidentali. Nel passato le nostre aziende hanno conseguito alcuni successi. FINCANTIERI ha concluso con questa Marina Militare ed i cantieri di Eleusi un contratto per la costruzione di un “tanker” rifornitore di squadra, sul modello della nave “Etna” già in dotazione alla Marina italiana. ALENIA Aeronautica è presente in Grecia dal 1995 attraverso la filiale ALENIA HELLAS, azienda di servizi di ingegneria nel settore aeronautico. Nel 2005 l’ALENIA si è aggiudicata la fornitura di 12 velivoli C-27J Spartan acquistati dalla Forza Aerea Ellenica per un valore di circa 297 milioni di euro. Sempre nel 2005 ALENIA Aeronautica ha iniziato un programma di investimento in ALENIA HELLAS con l’assunzione di 10 ingegneri per i vari reparti (design, software, supporto ingegneristico). Il processo di investimento si è concluso nel 2007. Al momento ALENIA HELLAS fornisce servizi ai membri dell’Alenia Aeronautica Group. Il fatturato annuo nel 2007 è stato di 840mila euro. Nel settore dell’abbigliamento e accessori che insieme a quello dei macchinari industriali rappresenta la quota maggiore delle esportazioni italiane in Grecia, operano con successo LUXOTTICA e SAFILO, oltre a tutte le grandi firme che hanno tuttavia scelto di stipulare contratti in franchising con imprenditori greci. La Grecia. Informazioni generali LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ ESTERO Partners per l’internazionalizzazione di Marco Della Puppa, Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco K.Karamanli 47 - 54639 Salonicco (Grecia) tel. 0030.2310.947744, 947844, 951272, fax 951542 www.italchamber.gr e-mail [email protected] Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e professionisti, italiani e locali, riconosciute dal Governo italiano in base alla legge 518 del 1.7.1970 e dai Governi locali dove hanno sede. Esse sono radicate sui territori esteri e inserite integralmente nei contesti locali. Le 74 Camere di Commercio Italiane all’Estero, presenti in 48 paesi con 139 uffici, contano oltre 23.000 imprese associate di cui la grande maggioranza (circa il 70% ) sono imprese locali che operano o sono interessate ad operare con l’Italia. Proprio per il loro essere costituite da imprenditori, le CCIE sono particolarmente sensibili ai bisogni e alle priorita` dei soggetti che operano sul mercato internazionale realizzando cosi attivita` volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane sui mercati esteri. Il carattere binazionale, la profonda conoscenza dei territori in cui operano, le importanti azioni di scouting e di lobbying presso i soggetti locali, sono solo gli aspetti di piu’ immediata percezione del valore aggiunto che sono in grado di offrire per l’affermazione del sistema Italia all’estero. In Grecia operano due CCIE, ad Atene e a Salonicco. La CCIE di Salonicco: servizi e attivita` La Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco si e’ costituita il 30 novembre 1996 come associazione di imprenditori libera ed elettiva, senza scopo di lucro. Essa e’ un organismo di diritto privato operante secondo la legislazione vigente in Grecia. E` riconosciuta dal governo italiano ai sensi della legge 518/1o luglio 1970. E’ titolare di certificazione ISO 9001- 2008 e dell’Attestato di Conformita’ dei Servizi rilasciato da Assocamerestero. Suo obiettivo principale e’ quello di favorire le relazioni e i contatti tra gli operatori economici dei due paesi, promuovendo in particolare rapporti di business e operando per veicolare la richiesta locale verso l’offerta italiana. Per la realizzazione di questi obiettivi la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco opera con le seguenti azioni : 31 32 Fare Affari in Grecia • Promozione per le iniziative imprenditoriali • Comunicazione e informazione • Attivita’ mirata alla conclusione di affari Promozione per le iniziative imprenditoriali L’attivita’ promozionale prevede : • raccolta e diffusione di offerte e richieste di prodotti tramite gli organi informativi della Camera; • segnalazioni di opportunita’ d’affari; • informazioni commerciali su imprese; • assistenza agli operatori in visita in Grecia (accompagnamento, interpretariato, traduzioni); • preparazione di incontri d’affari; • ricerca partner commerciali; • identificazione delle migliori controparti imprenditoriali e istituzionali; • mailing mirato; • studi di mercato; • consulenze per costituzione di joint ventures, costituzione di societa’ in Grecia, composizione amichevole di vertenze, ecc. Comunicazione e informazione La comunicazione e l’informazione sono realizzate tramite: • la pubblicazione quadrimestrale della rivista bilingue “Notizie Italo-Elleniche”; • la pubblicazione annuale della “Guida alle fiere italiane e greche”; • l’invio di newsletter con opportunita’ d’affari; • l’invio di un “Bollettino Italo-ellenico” mensile contenente notizie ed attivita’ della Camera; • la pubblicazione di studi e di ricerche di mercato; • il sito camerale: www.italchamber.gr ; • la creazione di « Infodesk » alle principali fiere settoriali di Salonicco. Attivita’ mirata alla conclusione di affari Per favorire la conclusione di affari la Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco organizza spazi espositivi in alcune delle piu’ importanti fiere settoriali di interesse internazionale che hanno luogo a Salonicco come : FURNIDEC BUSINESS (Fiera del Mobile e dell’Arredamento) AGROTICA (Fiera dell’Agricoltura) DETROP (Fiera dei Prodotti Agroalimentari) INFACOMA (Fiera dell’Edilizia) FURNIDEC (Fiera del Mobile e dei Prodotti per la Casa) FIERA INTERNAZIONALE DI SALONICCO (Fiera Campionaria) KOSMIMA (Fiera del Gioiello, Pietre preziose, Orologi) PHILOXENIA (Fiera del Turismo) e partecipa con missioni di imprenditori greci a work shop, fiere e convegni in Italia. La Grecia. Informazioni generali INFORMAZIONI UTILI Formalita’ doganali e documenti di viaggio per i visitatori: per entrare in Grecia valgono le norme dell’Unione Europea (passaporto o carta di identita’). Corrente elettrica: 220/380 V, 50 Hz. Assistenza medica: i cittadini italiani possono avere assistenza medica gratuita se sono in possesso del modulo E111 (I), rilasciato dalle autorita’ sanitarie della citta’ di residenza. Telefono Pronto Soccorso: 166. Mezzi di trasporto Collegamenti aerei internazionali: Atene e’ collegata con citta’ sia europee che extracontinentali. Salonicco e’ collegata con diverse citta’ europee. Con l’Italia ci sono tre voli giornalieri su Roma. Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di Atene e quello di Salonicco distano rispettivamente 17 km. e 15 km. dal centro citta’. I collegamenti sono garantiti in entrambi i casi da un servizio regolare di autobus e taxi. L’aeroporto di Atene e` collegato anche con una linea di metropolitana. Collegamenti fra le principali città interne: sono assicurati sia da voli aerei per le citta` con aeroporto che da autobus di linea e da una rete ferroviaria il cui tronco principale e’ tra Atene e Salonicco. Giorni lavorativi ed orari: Uffici pubblici: lun-ven: 8,00 –13,00 (orario al pubblico), Banche: lun-giov 8,00 –14.30; il venerdì dalle 8,00 alle 14,00 (orario al pubblico), Attivita` commerciali: orario continuato (supermarket) e orario non continuato (negozi); Ristoranti: orario libero. Rete diplomatico-consolare italiana in Grecia: Ambasciata d’Italia: Odos Sekeri, 2 – 10674 Atene tel: 0030-210-3617260, 3617273, 4, 5 - fax: 0030-210-3617330 Sito: www.ambatene.esteri.it E-mail: [email protected], 33 34 Fare Affari in Grecia Consolato d’Italia in Atene: Leoforos Elefteriou Venizelou (Thiseos), 135-137 - 17672 Kallithea - Atene tel: 0030-210-9538180, 9538190, 9531640, 9531641 fax: 0030-210-9531523. E-mail: [email protected] Consolato Onorario d’Italia in Salonicco: Odos K.Karamanli, 47 – 54339 Thessaloniki tel.& fax: 0030-231-914050, E-mail: [email protected] Consolato Onorario d’Italia in Patrasso: Odos Germanou, 63 – 26225 Patrasso. tel.: 0030-2610-620900, fax: 0030-2310-220990. Consolato Onorario d’Italia in Corfu’: Odos Vraila, 17- 49100 Corfu’. tel.: 0030-26610-37351, fax: 0030-26610-42433 Istituti Italiani di Cultura: Atene: Odos Tenedou, 27 11361 Kipseli - tel: 0030-210-8665186, 7 fax: 0030-210-8665178, Sito: www.iic.gr E-mail: [email protected] Salonicco: Odos Fleming 1/a - tel: 0030-2310-886000 fax: 0030-2310-812057 Sito: www.iicsalonicco.gr E-mail: [email protected] Uffici per l’internazionalizzazione delle imprese: ICE – Ufficio di Atene: Leof. Vass. Sofias 14 - 10674 Atene Tel. 0030-210-7294971, 2, 3 , 4 - fax 0030-210-7294982 Sito: www.ice.gov.it/estero2/grecia E-mail: [email protected] Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco Odos K. Karamanli, 47 – 54639 Salonicco Tel. 0030.2310.947744, 947844, 951272 - fax 0030.2310.951542 Sito: www.italchamber.it E-mail: [email protected] Camera di Commercio Italo-ellenica di Atene Odos Ventiri, 5 – 11528 Atene Tel. 0030.210.7213209 – fax 0030.210.7213212 Sito: www.italia.gr E-mail: [email protected] Filiali di Banche Italiane in Grecia San Paolo IMI Tel.: 0030/210/3316833 – Fax: 0030/210/3255108 Alitalia L.Vouliagmenis 577 – 16451 Argyroupoli – Atene Tel.: 0030/210/9988930 – Fax: 0030/210/9959125 La Grecia. Informazioni generali Link di organismi in Grecia Organizzazioni industriali: www.fgi.org.gr Il sito dell’Associazione Industriali Greci (SEB) www.sbbe.gr Il profilo, i servizi, notizie, enti ed altre informazioni sul sito dell’Associazione Industriali Grecia del Nord. www.seve.gr Il profilo, i servizi, i membri, dati statistici e links utili sul sito dell’Associazione Esportatori Grecia del Nord (SEVE) www.ebeth.gr Le attivita’, opportunita’ d’affari, fiere ed altre informazioni sul sito della Camera di Commercio ed Industria di Salonicco. www.investingreece.gov.gr Organismo statale che fornisce informazioni sugli incentivi per gli investimenti in Grecia. www.eommex.gr Programmi ed altre informazioni sul sito dell’Ente delle piccole e medie imprese (EOMMEX). www.franchising.gr Notizie, i membri ed altre informazioni sul franchising greco sul sito dell’Associazione Franchising Ellenica. www.bstdb.gr Il Profilo, Rapporti Annuali, eventi ed altre informazioni sul sito della Banca per lo Sviluppo del Mar Nero. www.greekwine.gr Le Regioni, i produttori, le varieta’ e tutto cio’ che riguarda il vino greco. www.interex.gr Informazioni sul commercio internazionale, regole di mercato, tasse, trasporti, assicurazioni, etc. www.obi.gr L’Organismo per la Proprieta’ Industriale e’ il competente istituto in Grecia per la registrazione dei brevetti. Stampa http://tovima.dolnet.gr Il sito del quotidiano politico “To Vima”. http://ta-nea.dolnet.gr Il sito del quotidiano politico “Ta Nea”. www.kathimerini.gr Il sito del quotidiano politico “Kathimerini”. www.enet.gr Il sito del quotidiano politico “Eleftherotypia”. www.naftemporiki.gr Il sito del quotidiano economico “Naftemporiki”. www.kerdos.gr Il sito del quotidiano economico “Kerdos” www.mpa.gr Il sito dell’Agenzia di Stampa della Macedonia. www.ana.gr Il sito dell’Agenzia di Stampa di Atene. 35 36 Fare Affari in Grecia Turismo e viaggi www.ente-turismoellenico.com Tutte le informazioni turistiche sulla Grecia (in italiano) sul sito dell’Ente per il Turismo Ellenico (Ufficio in Italia). www.gnto.gr Il sito ufficiale dell’Ente Ellenico per il Turismo con varie foto, guide turistiche ed altre informazioni (Grecia). www.ktel.org Tutte le informazioni per viaggiare con l’autobus in Grecia. www.all-hotels.gr Elenco di alberghi greci. www.travelinfo.gr Informazioni turistiche, guide e directories per viaggiare in Grecia Rete diplomatico-consolare greca in Italia: Ambasciata di Grecia - Roma Cancelleria e Ufficio stampa: Via G. Rossini 4 - tel: 06-8537551, fax: 06-8415927 Sezione consolare: Via A. Stoppani 10 - tel: 06-8082030, fax 06-8081114 Sezione Commerciale: Viale Parioli 10 - tel: 06-80690758, fax: 06-80692298 Consolati generali greci: Milano - Via Turati 6 – 20121 - tel: 02-653775, fax 02-29000833 Napoli - Viale Gramsci 5, 80122 - tel: 081-7611075, fax 081-666835 L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi IL QUADRO LEGALE PER L’ ESERCIZIO DI IMPRESA IN GRECIA - Principali Caratteristiche A Cura di Marios Andrikopoulos Avvocato LL.M EC Law College of Europe LL.M Diritto Pubblico Università di Atene / Università Bordeaux IV Master of International Economics & Management SDA Bocconi Studio Legale Andrikopoulos Kriezotou 6 106-71 Atene ++30 210 36.38.888 ++30 6946 067 437 FAX : ++30 210 36.46.164 email : [email protected] / [email protected] Premessa, Il sistema economico in Grecia e’ retto dai principi del libero mercato e della legalità. La Grecia come paese membro dell’UE. e membro dell’Eurozona, assicura alle imprese estere che decidono di operare in Grecia, un ambiente economico e legislativo stabile. E in modo particolare, le società provenienti dagli Stati membri dell’UE., godono pienamente le libertà del mercato interno in base al principio del divieto di discriminazioni tra Stati membri dell’UE. Negli ultimi anni, sono stati compiuti passi nella direzione della modernizzazione del diritto societario in Grecia. Si riferisce alla nuova legislazione sulle SpA (Legge 3604/2007), la riforma del Diritto fallimentare (Legge 3558/2007), il recepimento della Direttiva MIFID elemento che porta più trasparenza nel settore delle società finanziarie e la riduzione costante delle aliquote per le imposte su le società. Si nota anche la armonizzazione della legislazione sulle società quotate nella Borsa di Atene con le esigenze communitarie. Oggetto della presente breve presentazione e’ l’elencazione delle principali caratteristiche del diritto societario greco, con particolare attenzione verso le principali forme societarie e la possibilità di presenza per le imprese estere in Grecia. Ι. Le forme societarie secondo il Diritto greco Secondo il Diritto Greco, le società sono distinte in civili e commerciali. Società Commerciali Sono le società che hanno una personalità legale e hanno scopo di lucro. 37 38 Fare Affari in Grecia Le società commerciali sono a loro volta distinte società personali e di capitali. Nelle prime la persona del socio recita un ruolo principale mentre nelle altre, l’elemento principale e’ il capitale conferito. Le principali forme societarie che possono interessare l’investitore, sono 1. La Società per Azioni 2. La Società a Responsabilità Limitata 3. La Società in nome collettivo e La Società in accomandita semplice 1. La Società per Azioni (Anonimos Eteria /ΑΕ ) Costituisce la società di capitali per eccellenza. Il legislatore ha di recente modernizzato il quadro della costituzione delle AE, con recepimento della Direttiva 2006/68CE e 2003/58CE. La direzione del legislatore è stata la diminuzione dell’intervento amministrativo, la semplificazione della costituzione e la più ampia libertà nella definizione degli articoli dello statuto societario. Le principali caratteristiche della AE, sono le seguenti. • La Società per Azioni e’ regolata dalle disposizioni della L.2190/1920 modificata dalla legge 3604/ 2007, ed ha scopo commerciale indipendentemente all’oggetto perseguito. • Dispone della personalità legale • Gli azionisti sono responsabili limitatamente, fino all’ammontare del loro contributo • Ha come capitale minimo 60.000 € • La qualifica societaria (le azioni) è trasferibile liberamente con accordo privato. • Il Consiglio Direttivo e’ costituito da almeno 3 persone. • Lo Stato attraverso la Prefettura - Ufficio del Commercio competente, vigila sulla costituzione e sul funzionamento delle AE tramite la tenuta del Registro delle Società per Azioni (Μ.Α.Ε). • La legge 3604/2007 ha eliminato il controllo amministrativo preliminare per le società con capitale inferiore a 3.000.000€. • Introduzione con la legislazione 3604/2007 della possibilità della costituzione di una AE con un solo azionista iniziale, elemento che non era previsto con il quadro anteriore. • Deve tenere obbligatoriamente la massima Categoria di Libri Contabili (Terza Categoria). • Alla sua costituzione, ogni AE riceve il Numero di Registro delle Società per Azioni (ΑΡ.Μ.Α.Ε), il quale, insieme alla denominazione, la sede e il Codice Fiscale della società, costituisce il suo segno caratteristico. Tutte le informazione sulle AE sono pubblicate alla Gazzetta Ufficiale ellenica (Filo Efimeridas Kiverniseos / FEK) nella bollettino speciale per le AE e EPE (Srl). • Regole speciali sono in vigore per categorie societarie speciali, come sono le Società Assicurative o Tecniche. • Società attive nel settori regolati (energia, telecomunicazioni) saranno sottoposte alla vigilanza delle Autorità settoriale regolatorie, le quale hanno lo statuto di Autorità Amministrative Indipendente. • Regole speciali sono in vigore com’è ovvio anche per le Società quotate nella Borsa Valori di Atene (Χ.Α.Α.), specialmente dopo l’approvazione nel 2002 della legge sull’Amministrazione Societaria (Legge 3016/2002). Il quadro legislativo riguardo alle società quotate nella borsa di Atene, e stato modernizzato nella direzione della conformità con le Direttive delle Comunità Europea. Più specialmente, è stata adottata la legge 3371/2005 ha recepito la Direttiva 2001/34CE riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori. La Legge 3340/2005 ha recepito la Direttiva 2003/6CE sul così detto Market Abuse e le Direttive 2003/124CE, 2003/125CE e 2004/72 CE. La Legge 3401/2005 ha armonizzato la legislazione interna alla Direttiva 2003/71CE relativa al prospetto da pubblicare L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE. La Legge 3556/2007 con la quale è stata recepita la Direttiva 2004/109CE sulla armonizzazione degli obblighi di trasparenza (transparency directive) e finalmente la Legge 3461/2006 ha recepito la Direttiva 2004/25CE sulle Offerte Pubbliche di Acquisto. Si nota anche la presenza della Autorità vigilante e regolatore per la Borsa di Atene denominata Epitropi Kefaleagoras, - equivalente alla CONSOB italiana. • La Grecia con la legislazione 3606/2007 ha recepito la direttiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive - Direttiva 2004/39CE), armonizzando la legislazione nazionale con le esigenze comunitarie nel settore finanziario • All’interno della Legge sulle S.p.A. sono previste disposizioni speciali per la Fusione o l’Assorbimento di Società. • La AE e’ soggetta ad un’aliquota d’imposta di 25% sui profitti. Cenni sulle procedure di costituzione 1. Indicazione da parte di un Avvocato dei principali punti della Legislazione sulle AE. 2. Controllo preventivo della denominazione societaria presso la locale Camera di Commercio. Registrazione provvisoria per 2 mesi. 3. Redazione dello Statuto iniziale della Società innanzi a un Notaio. 4. Presentazione del documento giustificativo notarile e degli altri necessari alla Prefettura competente – Ufficio del Commercio e iscrizione nel Registro delle Società per Azioni. 5. Versamento all’Ufficio delle Entrate competente dell’Imposta per la Raccolta di Capitale (1% sul Capitale Societario). 6. Pubblicazione della Costituzione e della formazione del primo Consiglio Direttivo sulla Gazzetta Ufficiale, Bollettino delle AE e delle EPE. 7. Attribuzione del Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio attività e convalida dei Libri e Dati Contabili. 2. La Società a Responsabilità Limitata (Eteria Periorismenis Efthinis /EPE) La Società a Responsabilità Limitata ha molte caratteristiche comuni a quelle della Società per Azioni e la principale di queste è la responsabilità limitata del Socio fino all’ammontare del loro contributo societario. Una modificazione recente ha reso la costituzione delle EPE, molto più accessibile modificando l’esigenza di capitale minimo da 18.000€ a 4.500€ (Legge 3661/2008) Principali caratteristiche della società: • Esistenza di Quote Sociali invece di azioni – L’intero capitale sociale e’ suddiviso in quote sociali multiple di trenta Euro (30 – 60 – 90 - ecc.). • Capitale Sociale Minimo 4.500€, con modifica legislativa recente, (Legge 3661/2008) • Partecipazione di tutti i soci all’attività della Società • Qualifica di Società Commerciale indipendentemente dall’oggetto • Assenza di vigilanza statale tramite la Prefettura come per le AE • Minori spese di costituzione e funzionamento della EPE • Aliquota d’imposta pari al 25% sui profitti. • Obbligo di tenere obbligatoriamente la Massima Categoria di Libri Contabili (Terza Categoria). • Le decisioni vengono prese dall’Assemblea Generale in base alla maggioranza del capitale. Per decisioni importanti, pero’, come la modifica dello statuto, lo scioglimento della società, ecc., sono previsti due quorum: ¾ del capitale sociale e ¾ degli azionisti. Peraltro, in alcuni casi, come il cambiamento della nazionalità della società o l’accrescimento della responsabilità dei soci e’ necessaria assolutamente l’unanimità dei soci. 39 40 Fare Affari in Grecia • Possibilità di costituzione e funzionamento di Società a Responsabilità Limitata Unipersonale con le stesse caratteristiche, con la sola differenza dell’esistenza di un unico Socio. Cenni sulle procedure di costituzione 1. Indicazione da parte di un Avvocato dei punti principali della Legislazione sulle EPE. 2. Controllo preventivo della denominazione societaria presso la Camera di Commercio locale. Iscrizione provvisoria per 2 mesi. 3. Redazione dello Statuto iniziale della Società innanzi a un Notaio. 4. Pubblicazione dello Statuto sui Libri del competente Tribunale di Prima Istanza. 5. Versamento al competente Ufficio Imposte dell’Imposta di Concentrazione del Capitale (1% del Capitale Societario). 6. Pubblicazione della Costituzione sulla Gazzetta Ufficiale, Bollettino delle AE e delle EPE 7. Attribuzione del Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio lavori e convalida dei Libri e dei Dati Tributari. 8. Completamento dell’iscrizione alla locale Camera di Commercio ed Industria. 3. Società in nome collettivo – SNC (ΟΕ) e Società in accomandita semplice – SAS (ΕΕ) Le principali caratteristiche di queste due forme societarie sono, da una parte, la facilità e la rapidità di costituzione, dall’altra parte la responsabilità dei soci della società in nome collettivo (OE) in solido, illimitatamente – al di la’ del loro conferimento societario e con tutto il loro patrimonio personale. Nella Società in accomandita semplice (EE), esiste la possibilità di unico socio che sara’ responsabile per i debiti societari, fino all’ammontare del conferimento. Principali Caratteristiche • Dispone della personalità giuridica. • Nella ΟE i soci sono responsabili illimitatamente – in solido anche con il loro patrimonio personale. • Nella EE tutti i soci sono responsabili illimitatamente – in solido anche con il loro patrimonio personale, tranne l’Accomandante, il quale e’ responsabile limitatamente fino all’ammontare del suo contributo personale. • Lo statuto della società è stipulato con accordo privato tra i soci senza l’intervento di Notaio e sorveglianza dello Stato. • Coefficiente di tassazione 20% sui profitti. • Possibilità di conferimento societario anche in natura o in lavoro personale. Cenni sulle procedure di costituzione 1. Indicazione da parte di un Avvocato del quadro normativo sulle ΟΕ e sulle ΕΕ. 2. Controllo preliminare della denominazione societaria presso la Camera di Commercio locale. Iscrizione provvisoria per 2 mesi. 3. Redazione dell’Accordo di Costituzione da parte di un Avvocato e sottoscrizione dell’Accordo da parte di tutti i Soci. 4. Presentazione dello Statuto ai competenti Enti per il versamento dei contributi e in seguito Pubblicazione di questo sui Libri del competente Tribunale di Prima Istanza (se esistono succursali anche ai competenti, per sede, tribunali). 5. Versamento al competente Ufficio Imposte dell’Imposta di Concentrazione del Capitale (1% del Capitale Societario). 6. Attribuzione di Numero di Codice Fiscale dal competente Ufficio Imposte, dichiarazione di inizio lavori e convalida dei Libri e dei Dati Tributari. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 7. Completamento dell’iscrizione alla locale Camera di Commercio ed Industria. ΙΙ. La presenza di Società estere in Grecia I modi in base ai quali una società estera può operare in Grecia, sono principalmente tre. Tramite la costituzione di una società greca, il controllo della quale rimarrà all’impresa estera, o tramite la costituzione di succursale di società estera in Grecia (branch office), o tramite la costituzione di Cooperativa per il raggiungimento dell’oggetto economico (Joint Venture). Va tenuto presente che ogni documento straniero che sarà presentato alle Autorità elleniche, dev’essere convalidato in base alla Convenzione dell’Aja (apostille), tradotto in lingua greca e convalidato da un’Autorità consolare ellenica all’estero. Riguardo alla Società Europea (SE) questo studio, non tratterà in dettaglio i modi di creazione della S.E.; ricordiamo comunque che attraverso l’applicazione del Regolamento 2157/2001CEE e della legge nazionale 3412/2005, è ormai possibile anche la presenza di società estere in Grecia anche attraverso la trasformazione in SE insieme con società elleniche. Inoltre senza essere un modo di presenza societaria, la legislazione greca prevede disposizioni speciali per gli agenti commerciali attraverso il Decreto Presidenziale 219/1991 (recepimento della direttiva 86/653CEE). Modi di presenza societaria 1. Tramite la costituzione di Societa’ greca - filiale In questo caso, una società estera costituisce in base al diritto Greco una società ellenica, della quale però, con la maggioranza delle azioni, ne mantiene il controllo del capitale o delle quote sociali, esercitandone l’amministrazione. Avrà la sede in Grecia e sarà soggetta al regime fiscale greco a seconda della forma societaria. La Grecia ha sottoscritto una serie di Convenzioni per Evitare la Doppia Imposizione Fiscale, che sono applicate secondo il caso anche alle filiali (subsidiaries). Riguardo all’Italia, già dal 1967, con modifica intervenuta nel 1991, la Grecia e l’Italia hanno firmato un accordo riguardo alla doppia imposizione. Si deve notare però che, nel caso in cui una società estera voglia acquistare il capitale di una società greca – sopratutto quando e’ coinvolto un’ atto notarile – deve nominare una persona come rappresentante legale e procuratore in Grecia con una dichiarazione indirizzata allo Stato Greco, tramite l’Ufficio Imposte. 2. Tramite la costituzione di succursale (branch) Il secondo modo di attivazione e’ la costituzione in Grecia di una succursale di società estera. Questa costituirà una succursale della società estera, porterà la sua denominazione e la sua attività sara’ riferita alla società madre. Procedimento di Costituzione 1. Indicazione da parte di un avvocato dei punti principali della Legislazione ellenica. 2. Tanto all’Ufficio Imposte, quanto all’Autorità pubblica vigilante, dovranno essere presentati i seguenti documenti: • Attestazione dell’esistenza della società da parte del competente ufficio del Paese straniero; • Presentazione della serie completa dei documenti legalizzati della società – convalidati in base alla Convenzione dell’Aja (apostille), tradotti in lingua greca e convalidati da un’Autorità consolare ellenica all’estero; 41 42 Fare Affari in Grecia • Delibera della società madre per la costituzione di succursale in Grecia • Nomina di rappresentante legale e procuratore in Grecia, tramite un atto notarile, convalidato da un’autorità consolare greca all’estero. 3. Notifica all’Ufficio Imposte della nomina di una persona come rappresentante legale e procuratore della società che costituirà la succursale come anche degli altri documenti per l’attribuzione del Numero di Codice Fiscale. 4. Notifica alla Prefettura dei predetti dati, attribuzione di ΑΡ.Μ.Α.Ε (Numero di Registro delle Società per Azioni). Questo numero e’ attribuito anche nel caso in cui la società madre estera non sia costituita nella forma di società per azioni. 5. Pubblicazione del provvedimento di costituzione di succursale in Grecia nella Gazzetta Ufficiale, Bollettino delle AE e delle EPE. Le succursali sono soggette al pagamento di un’imposta per la loro attività in Grecia. Sono soggette all’obbligo di tenuta dei libri contabili e alle procedure di scioglimento e liquidazione secondo il diritto fallimentare greco. Inoltre, usufruiscono pienamente dei diritti derivanti dalle Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione fiscale sottoscritti dalla Grecia. Per la costituzione di succursali di società con sede al di fuori dell’Unione Europea e’ possibile la richiesta di ulteriori documenti. 3. Tramite Consorzio – Joint Venture (Kinopraxia) I Consorzi non sono società e non hanno una personalità legale distinta. Il diritto societario greco non prevede la loro esistenza in modo diretto però, a causa della loro grande importanza economica, tanto per la collaborazione tra le imprese greche, quanto anche per la collaborazione tra le società greche ed estere, i Consorzi operano senza impedimenti e il diritto tributario greco ha colmato le lacune legislative. Per quanto riguarda le imprese estere che desiderano costituire un Consorzio con altri soggetti greci, il procedimento di costituzione e’ suddiviso in due parti. Α. La presenza di imprese estere – membri di un Consorzio in Grecia • Analisi da parte di un Consulente legale greco dei punti principali della Legislazione ellenica sui Consorzi • Delibera degli organi amministrativi competenti della Società (Consiglio Direttivo per esempio) in merito alla costituzione di Consorzio in Grecia • Nomina di un rappresentante legale della società – membro del Consorzio in Grecia • Presentazione della serie completa dei documenti legalizzati della societa’ – tradotti in lingua greca e convalidati da un’Autorità consolare ellenica all’estero • Nomina del rappresentante legale innanzi all’Ufficio Imposte per la registrazione della società e l’attribuzione del Numero di Codice Fiscale. Β. Costituzione di Consorzio • Redazione da un parte di un Avvocato, dell’Accordo di Costituzione di Consorzio. Tale documento ha valore di statuto della società ed e’ presentato all’Ufficio Imposte. Le parti contraenti hanno la possibilità di procedere o ad un Accordo Privato di Costituzione di Consorzio o ad un atto pubblico davanti ad un Notaio. Il documento regolerà le relazioni tra le Società Contraenti. • Il Consorzio deve avere un preciso oggetto sociale, peraltro questo e’ anche l’obiettivo del Consorzio – il raggiungimento di un fine economico tramite la collaborazione tra società. • Il Consorzio deve avere una sede specifica (uffici) nel territorio Greco, dichiarata alle Autorità competenti. • Il Consorzio deve avere una specifica denominazione • Secondo il diritto Greco e l’interpretazione dei tribunali ellenici, il Consorzio è considerato de facto società, tiene libri e dati tributari ed è tassata per il 25% sui suoi profitti. • I profitti tassati sono ripartiti secondo quanto è concordato tra le parti contraenti L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi • Il Consorzio può assumere personale proprio o utilizzare il personale delle società che la compongono • Il Consorzio si scioglie dopo il raggiungimento dell’oggetto per il quale e’ stato costituito. ΙΙΙ. Trasferimento di immobili Il trasferimento di beni immobili in Grecia, costituisce oggetto di contratti formali stipulati innanzi a un Notaio, con l’assistenza di un Avvocato per entrambe le Parti. E’ tenuta per zona di competenza una registrazione statale dei beni immobili tramite i locali Uffici delle Ipoteche, mentre lo Stato greco sta procedendo anche alla compilazione di un Catasto Nazionale (Ethniko Ktimatologio). La procedura sintetica di trasferimento è la seguente: 1. Controllo da parte di un Avvocato nei locali Registri Ipotecari dei titoli di proprietà immobiliari per la verifica dell’esistenza di eventuali garanzie sui beni. 2. Definizione del valore – pagamento dell’Imposta sul Trasferimento di Immobili Da 2006 è prevista IVA (19%) sul transferimento di nuovi edifici 3. Stesura della bozza di contratto da parte di un Avvocato 4. Anticipo dell’Onorario dell’ Avvocato all’Ordine degli Avvocati 5. Sottoscrizione del Contratto innanzi ad un Notaio in presenza di un Avvocato 6. Trascrizione dei titoli al Registro delle Ipoteche e al Catasto Nazionale Il procedimento descritto sopra e’ indicativo e non copre l’analisi dei costi riguardanti gli Onorari degli Avvocati, Notai e Responsabili degli Uffici delle Ipoteche, coinvolti nel trasferimento. Nelle zone di confine e in alcune isole, esistono ancora alcune limitazioni sulla compra-vendita di immobili per motivi di Sicurezza nazionale. IV. Aspetti generali della legislazione fiscale greca. Il sistema fiscale ellenico si fonda su due principi fondamentali, che sono 1. il principio del domicilio (“principle of residence”), e 2. il principio della fonte (“principle of source”). Sarà quindi imponibile ogni persona fisica per il reddito ottenuto sia all’estero che in Grecia (worldwide income), indipendentemente dalla cittadinanza, se il suo domicilio è in Grecia (art.1 della Legge 2238/1994 Codice del reddito delle persone fisiche e morali), mentre sarà imponibile per i redditi ottenuti sul territorio nazionale (principio della fonte) ogni persona fisica, indipendentemente dalla cittadinanza, dal domicilio o dalla residenza. Le persone morali (i.e. le società, fra gli altri; art. 99.1 della legge 2238/1994 Codice del reddito delle persone fisiche e morale) fiscalmente residenti sono imponibili per i redditi conseguiti sia in Grecia che all’estero (worldwide income). Per parte loro, le società estere in Grecia – che, come già indicato, possono essere presenti attraverso : i) la partecipazione alla costituzione di società nazionali; o ii) la creazione di una branch; ovvero iii) la partecipazione ad una joint venture, con la giunta della procedure per la Società Europea/SE e la SCE/Società Cooperativa Europea – sono imponibili per la quota di reddito direttamente prodotta in Grecia attraverso una branch o una joint venture, ovvero in relazione ai dividendi, interessi e royalties rivenuti dalla partecipazione nelle altre strutture a carattere societario in senso stretto (fatti salvi gli effetti delle Direttive Comunitarie e dei Trattati contro le doppie imposizioni, se applicabili o esistenti). In via più generale, ogni tipo di stabile organizzazione (differente dalla branch) di una società estera è imponibile in Grecia, anch’essa in relazione ai redditi conseguiti sul territorio nazionale. 43 44 Fare Affari in Grecia GLI ASPETTI DI TERRITORIALITA’ NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI INTROCOMUNITARI A PERSONE GIURIDICHE GRECHE A cura del dott. Georgios Konstantes Commercialista e del dott. Adone Paratore Consulente – Manager d’impresa Via Gianopoulou 26 – 18547 Pireo Tel.0030 210 9843863 – cell.0030 6946 121132 Fax. 0030 210 4825479 e mail: [email protected]. Via Kratitos,12 – Nea Smirni Tel.+30.210.9312346 – cell.+30.697.3286719 Fax +30.9312646 e mail: [email protected] A. Aspetti relativi all’ imposta sul valore aggiunto : L’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (regolamentata, nel Diritto italiano, dal DPR 26 Ottobre 1972. n. 633, (G.U. n. 292 dell’11 novembre 1972 – suppl.ord.n.1 come seguentemente completata e modificata), e’ regolamentata, nel Diritto greco, dalla legge N. 2859/2000. Nell’ articolo 14 della legge greca sopra citata , (corrispondente all’articolo 7 del sopracitato DPR Italiano), sono contenute le disposizioni riguardanti la Territorialita’ dell’Imposta. Sono disposizioni importantissime in quanto esse determinano, nei rapporti intracomunitari ed internazionali, il luogo di imposizione ed il soggetto dell’imposta per la prestazione di servizi. Le ditte italiane che operano, o hanno intenzione di operare in Grecia, devono prestare particolare attenzione a queste disposizioni. In genere, le ditte italiane sono informate sull’articolo 5 della Convenzione bilaterale tra i due Paesi, dove sono contenute le disposizioni che regolano la « stabile organizzazione ». Un soggetto comunitario, pero’ puo’ avere anche altri obblighi, per certi atti inerenti le prestazioni di servizi, anche non avendo una stabile organizzazione. Questo fatto, il piu’ delle volte, lo si viene a scoprire solo al momento del diniego di rimborso dell’IVA passiva, da parte dell’Autorita’ fiscale dell’altro Paese comunitario ( nel caso in specie la Grecia). Quando il servizio e’ imponibile in Grecia e soggetto alla tassa e’ la persona fisica o giuridica italiana, non si rischia solo di perdere l’IVA passiva, eventualmente pagata. Si rischia altresi’ di vedersi costretti a pagare allo Stato ellenico anche l’IVA attiva, tra l’alto non incassata dal cliente, perche’ non addebitatagli ! La « stabile organizzazione » costituisce la prima faccia della medaglia. Bisogna in questa sede sottolineare che esiste, purtuttavia, anche la seconda : quella della territorialita’ dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Tentiamo, quindi, in questa sede, l’analisi delle disposizioni dell’articolo 14 della disposizione di legge greca sul valore aggiunto. Il testo della stessa lo metteremo in corsivo, per distinguerlo dalle nostre note interpretative, che saranno ivi poste al fine di dare al lettore le informazioni necessarie, per capire il senso vero delle disposizioni. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 1. Servizi Imponibili nel Paese di chi presta il servizio Soggetto alla tassa : Chi presta il Servizio Il 1mo paragrafo dell’articolo 14 della legge 2859, sopra citata, stabilisce il criterio generale, per cui, tutti gli atti di prestazione di servizi sono imponibili nel Paese di chi presta il servizio. «Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi 1. La prestazione di servizi si considera effettuata in Grecia, quando, al tempo della creazione dell’obbligazione fiscale, chi presta i servizi ha all’interno del Paese la sede della sua attivita’ economica oppure la sua istallazione, da cui vengono prestati i servizi, oppure, se non esiste una sede o una stabile organizzazione, ha la sua abitazione o la sua dimora abituale.» Nei paragrafi seguenti, vengono introdotti casi di eccezione al principio generale. Le seguenti prestazioni di servizi, rientranti nell’ articolo 2, sono considerate come effettuate in Grecia, a prescindere dal luogo dove sono state effettivamente prestate. Quindi gli atti seguenti sono imponibili in Grecia. Soggetto alla legge e’ il soggetto giuridico comunitario (italiano). 2. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio Soggetto alla tassa: chi presta il servizio «Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi………………………. 2. Eccezionalmente, il luogo di prestazione viene considerato come situato in Grecia, nei casi che si rifersicono alle seguenti attivita’: a) Servizi relativi ad immobili situati all’interno del Paese, nei quali sono compresi anche i servizi che vengono prestati da intermediari immobiliari, ingegneri, specialisti, architetti ed uffici di sovrintendenza; b) servizii di trasporto di merci, quando sono effettuti all’ interno del Paese ed in quanto si tratti di trasporti, con luogo di partenza del trasporto l’ interno del Paese e luogo di arrivo uin territorio extra comunitario oppure all’ inverso, per la parte di trasporto totale, realizzato all’interno del Paese; Questa disposizione vale anche per trasporti intracomunitari di persone. c) servizi di trasporto intracomunitario di beni come pure servizi di intermediazione per la realizzazione dei servizi in oggetto realizzati da parte di persone agenti in nome e per conto di terzi, sotto il presupposto che il luogo di partenza del trasporto si trovi nel territorio del Paese comunitario ed il luogo di arrivo del trasporto si trovi in un altro Stato membro; Ai fini dell’ applicazione della presente legge, si intende per: aa) “trasporto intracomunitario di beni” qualsiasi trasporto di beni il cui luogo di partenza e quello di arrivo si trovino sul territorio di due diversi stati membri. Si equipara al trasporto intracomunitario di beni quel trasporto di beni il cui luogo di partenza e quello di arrivo si trovino nel territorio del Paese con il presupposto che detto trasporto sia direttamente connesso con il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo si trovino nel territorio di Stati membri diversi; 45 46 Fare Affari in Grecia bb) “luogo di partenza” il luogo da cui inizia concretamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti percorsi verso il luogo reale dove si trovano i beni stessi; cc) “luogo di arrivo” il luogo dove si conclude concretamente il trasporto dei beni. d) servizi di installazione o di montaggio di beni provenienti da un altro Stato, con il presuposto che detti lavori siano eseguiti nel territorio del Paese da parte del fornitore dei beni che non abbia però istallazione (organizzazione) nel territorio del Paese; e) servizi di noleggio dei mezzi di trasporto, con il presupposto che il locatore abbia istallazione (organizzazione) nel territorio del Paese ed il locatario usufruisca del bene nello stesso Paese o in un altro Paese membro della Comunità oppure che il locatore abbia istallazione (organizzazione) in un Paese extracomunitario ed il locatario usufruisca del bene nel territorio del Paese; Con circolari esplicative del Ministero delle Finanze si stabiliscono i dettagli dell’ applicazione del comma precedente di questo caso; f) servizi prestati nel territorio del Paese aventi come oggetto: (αα) attività culturali, artistiche, atletiche, scientifiche, istruttive, ricreative o simili, in cui sono compresi anche i lavori degli organizzatori di tali attività come pure le prestazioni di servizi ad essi connesse, (ββ) lavori connessi alle attività di trasporto, come il carico e lo scarico ed altri simili, (cc) perizie in generale, come pure i lavori su beni mobili materiali con il presupposto che non siano svolti per un destinatario in possesso di partita Iva in un altro Stato membro e che i beni in oggetto, dopo la prestazione dei servizi, non siano inoltrati nè trasportati oltre il territorio del Paese. Per le perizie ed i lavori vari svolti con mezzi di trasporto registrati in Grecia, si ritiene che in ogni caso non si inoltrano nè si trasportano oltre il territorio del Paese. g) Con la riserva del suindicato caso “c” per la prestazione di servizi da intermediari agenti in nome e per conto di terzi per la realizzazione di attività che si compiono materialmente nel territorio del Paese.». A norma della Legge 2859, articolo 36, paragrafo 4, comma “e”, per i casi di trasporto intracomunitario di beni e prestazione di servizi di intermediazione, (previsti nel comma “c”, paragrafo 2 dell’articolo 14), non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, quando chi presta questi servizi non e’ installato in uno Stato – membro della Comunita’ ed il destinatario del servizio e’ soggetto d’imposta installato in uno Stato – membro della Comunita’. Per la realizzazione di tutti gli altri atti, previsti nell’articolo 2, e’ richiesta la partita IVA greca, in quanto gli atti sono imponibili in Grecia e soggetto a tassazione e’ la persona giuridica comunitaria (italiana). Per questi atti, bisogna vedere, prima di tutto, se rientrano nell’articolo 5 della Convenzione tra i due Paesi. Se gli atti rientrano nell’articolo 5, allora si deve costituire una stabile organizzazione. Se invece gli atti non rientrano nell’articolo 5, allora, per avere la partita IVA, si potrebbe, invece della Stabile Organizzazione, nominare un mandatario fiscale. L’Istituto del mandatario fiscale e’ stato introdotto dalla direttiva 2000/65/UE, per adattare al nuovo regime comunitario le disposizioni gia’ esistenti sul « rappresentante fiscale ». La direttiva UE e’ stata adottata nel diritto interno greco con la legge 2992/20-3-2002 e le recenti circolari interpretative A.Y.O. 1174/02 e 1010 del 23-1-2003. Le disposizioni preesistenti, sul rappresentante fiscale (comma d’ ed e’, paragrafo 4, articolo 36 della legge 2859, e relative circolari interpretative di applicazione) continuano a valere, senza alcun cambiamento, per i rappresentanti fiscali di persone extracomunitarie. Per le persone comunitarie ,tali disposizioni preesistenti continuano a valere solo dove non si crea conflitto con le nuove L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi disposizoni , continuando a regolare certi aspetti non ancora previsti dalle nuove disposizioni sul mandatario fiscale. Per poter ottenere la partita IVA greca a favore della persona comunitaria, il mandatario deve presentare all’Ufficio Entrate i seguenti documenti: 1) Statuto, apostillato e tradotto ufficialmente 2) Certificato Camera Commercio con i dati della Societa’ e gli organi (Codice fiscale, indirizzo, soci, amministratori) apostillato ed ufficalmente tradotto. 3) Un documento di autorizzazione, con cui la Societa’ (si riferiscono tutti i dati della Societa’, cioe’ denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, la sua figura giuridica per l’SNC, l’oggetto) nomina un rappresentante fiscale (Nome Cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, Ufficio imposte competente), dicendo espressamente che e’ l’unico rappresentante e che viene nominato per la Grecia, per fare concrete azioni e procedure. Quindi si devono elencare le azioni e le procedure che il rappresentante fara’. Il mandatario e’ soggetto, per intero, insieme al mandante, alla legge greca, che regola i libri e le fatture, le bolle di accompaganamento, l’IVA (le dichiarazioni, non il pagamento, per il quale unico responsabile rimane il mandante), le ritenute etc. Ne’ il mandante, ne’ il mandatario sono soggetti, invece alla tassa sul reddito, che viene dichiarata e pagata dal mandante nel suo Paese di residenza. In Italia, invece dell’Istituto del mandatario fiscale, la Direttiva comunitaria del17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, viene oggi applicata con l’istituro della “identificazione diretta” per i soggetti non residenti, al fine di operare in Italia, senza rappresentante fiscale. Il sistema dell’identificazione diretta è stato introdottonell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, che ha modificato l’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui disciplina gli obblighi dei soggetti non residenti e ha introdotto nel medesimo decreto l’art. 35-ter che disciplina nel dettaglio la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta. La richiesta del soggetto estero viene fatta con il Modello ANR/1 La risoluzione n. 289/E del 6 settembre 2002 fornisce chiarimenti con riguardo all’alternanza dell’istituto, con quello della rappresentanza fiscale, fornendo chiarimenti per la corretta compilazione della modulistica necessaria. Invece, la risoluzione n. 301/E del 12 settembre 2002 si pronuncia relativamente alla possibilità di detrarre l’Iva da parte di un soggetto non residente che non abbia nominato il rappresentante fiscale o non si sia identificato direttamente secondo la procedura riechiesta. 3. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio Soggetto a tassazione : Il destinatario del servizio «Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi………………………. 3. Inoltre, per eccezione, il luogo di prestazione di servizi si ritiene che si trovi nel territorio del Paese nei casi sottoelencati di servizi, con il presupposto che tali servizi siano prestati da persone con istallazione (organizzazione) in un altro stato membro nei confronti di persone soggette a tassazione che detengono nel territorio del Paese la sede della propria attività economica oppure una loro stabile organizazione oppure vi risiedono oppure vi hanno la loro abituale dimora oppure, trattandosi di prestazioni da parte di persone che si sono stabilite fuori della Comunità, a qualsiasi destinatario stabilitosi nel territorio del Paese: a) trasferimento o cessione dell’ uso di diritti d’ autore, di brevetti, di licenze di sfruttamento di marchi 47 48 Fare Affari in Grecia industriali e commerciali e di altri diritti simili; b) pubblicità; c) di consulenti in generale, ingegneri, legali, studi di progettazione, contabili ed altri servizi simili, come pure elaborazione dati o di informazioni; d) assunzione dell’ impegno di non esercitare, in toto o in parte, un’ attività professionale o un diritto previsto in questo paragrafo; e) bancari, di finanziamento, di assicurazione e riassicurazione, ad eccezione del noleggio di cassette di sicurezza; f) di collocamento personale; g) noleggio di beni mobili materiali, ad eccezione dei mezzi di trasporto; h )di persone agenti in nome e per conto di terzi, per la realizzazione dei servizi citati in questo paragrafo; i) telecomunicazioni; l) servizi di radiotelevisione; m) servizi elettronici, come creazione ed ospitalità di siti, manutenzione a distanza di programmi e di attrezzatura, la prestazione di software ed il suo aggiornamento, immagini, testi, informazioni e messa a disposizione di base dati, di musica, film e giochi, compresi giochi d’ azzardo di qualsiasi tipo, come pure trasmissioni o manifestazioni a contenuto politico, culturale, artistico, scientifico o ricreativo, prestazione di corsi d’ insegnamento a distanza. La sola comunicazione tramite posta elettronica fra l’ offerente ed il destinatario di servizi non è sufficiente affinchè questo servizio sia considerato servizio elettronico. Per servizi di telecomunicazione si intendono quelli concernenti la diffusione, la trasmissione e la ricezione di segnali scritti, immagini e suoni oppure informazioni di qualsiasi natura tramite cavo, onde radio, sistemi ottici o altri sistemi elettromagnetici, compresi la cessione o la concessione di diritti di usufrutto di mezzi per tale diffusione, trasmissione o ricezione. n) prestazione di accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, come pure di trasporto e di erogazione tramite questi sistemi e prestazione di altri servizi direttamente connessi.». A norma del comma “e”, paragrafo 4 dell’articolo 36 della legge 2859, per i casi previsti dal paragrafo 3 dell’ art.14, sopra riportato, non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, ad eccezione del caso, in cui chi presta i servizi non e’ soggetto residente di uno Stato membro dell’ UE ed i servizi sono prestati a destinatario residente all’interno del Paese (Grecia), non avente diritto di detrazione (cioe’ persone fisiche e soggetti esenti). Questi atti sono imponibili in Grecia, pero’ soggetto alla tassazione e’ il destinatario del servizio. Quindi il soggetto giuridico italiano che presta il servizio, deve segnalare nella fattura che si tratta di servizio non imponibile in Italia ed il soggetto greco,nel contempo, deve portare l’importo a dare e ad avere, nella sua dichiarazione IVA (autofatturazione). 4. Servizi Imponibili nel Paese del destinatario del servizio Soggetto : Chi presta il servizio, se e’ residente in Paese membro (mandatario fiscale) Il destinatario del servizio, se chi presta e’ extra – comunitario (autofatturazione) «Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi………………………. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 4. Inoltre, per eccezione, si ritiene che il luogo di prestazione si trovi nel territorio del Paese nei seguenti casi di servizi, con il presuposto che siano prestati ad un destinatario in possesso di partita IVA. nel territorio del Paese : a) trasporto intracomunitario di beni, il cui luogo di partenza non si trova nel territorio del Paese, come pure prestazione di servizi a persone che fungono da intermediari agendo in nome e per conto di terzi, per la realizzazione delle attività citate; b) lavori successivi al trasporto intracomunitario di beni, eseguiti concretamente in un altro Stato membro, come pure prestazione di servizi da parte di intermediari agenti in nome e per conto di terzi, per la realizzazione delle attività citate; c) prestazione di servizi da parte di persone agenti in nome e per conto di terzi che intervengono per la realizzazione di attività non comprese nel comma precedente, neppure nel par. 3, che materialmente si effettuano in un altro stato membro; d) perizie in generale e lavori effettuati su beni mobili materiali, che si effettuano materialemnte in un altro stato membro, allorquando i beni dopo la prestazione dei servizi si inoltrano o si trasportano oltre il territorio dello stato membro.». Sempre per la norma dell’ articolo 36, anche per i servizi previsti dal paragrafo 4 dell’articolo 14 non e’ richiesta la nomina di mandatario fiscale, quando questi servizi vengono prestati da persone che non hanno una partita IVA comunitaria, a persone che hanno partita IVA comunitaria (Grecia). Viene di seguito riportato il paragrafo 5, anche se non riveste interesse per gli imprenditori italiani, in quanto considera i casi fin’ora previsti alla rovescia, cioe’ quando chi presta il servizio e’ una persona giuridica greca, mentre il destinatario e’ una persona comunitaria, non greca. 5. Disposizioni dei casi inversi (servizi prestati da residenti Greci) «Articolo 14: Luogo di prestazione di servizi………………………. 5. Deviando dalle disposizioni del paragrafo 1, per luogo di prestazione di servizi si intende quello che si trova oltre il territorio del Paese quando colui che ha installazione (organizzazione) nel territorio del Paese presta : a) servizi citati nel caso “a” del paragrafo 2, per un immobile situato oltre il territorio del Paese; b) servizi citati nel caso “b” del par. 2 eseguiti oltre il territorio del Paese; c) servizi citati nel caso “c” del paragrafo 2, trattandosi di trasporto avente come luogo di partenza un altro Stato membro; d) servizi citati nel caso “d” del paragrafo 2, concernenti beni esportati od inviati in un altro Stato membro; e) servizi citati nel caso “e” del paragrafo 2, quando il locatario usufruisce del bene in un Paese extracomunitario; f) servizi citati nel caso “f” del paragrado 2, prestati concretamento oltre il territorio del Paese; g) servizi citati nel caso “g” del paragrafo 2, prestati concretamente oltre il territorio del Paese; h) servizi previsti al paragrafo 3, prestati ad un contribunete installato in un altro Stato membro 49 50 Fare Affari in Grecia oppure a qualsiasi destinatario extracomunitario; i) servizi citati nel caso “a” del paragrafo 4, con il presupposto che il luogo di partenza del trasporto si trovi nel territorio del Paese ed il luogo di arrivo si trovi in un altro Stato membro, quando il destinatario si è stabilito in un altro stato membro; k) servizi citati nel caso “b” del paragrafo 4, con il presupposto che i lavori successivi al trasporto intracomunitario di beni siano eseguiti nel territorio del Paese e siano prestati ad un destinatario stabilitosi in un altro Stato membro; l) lavori citati nel caso “c” del paragrafo 4, con il presupposto che siano prestati ad un destinatario installato in un altro Stato membro; m) lavori citati nel caso “d” del paragrafo 4 eseguiti materialmente nel territorio del Paese e prestati ad un destinatario in possesso di partita IVA in un altro Stato membro, al presupposto che questi beni siano in seguito inoltrati o trasportati oltre il territorio del Paese. Per mezzi di trasporto registrati in Grecia, non si può ritenere che questi siano trasportati od inoltrati oltre il territorio del Paese.». B. Aspetti relativi alla tassa sul reddito : Tutti i casi di servizi, fatturati, direttamente, da un soggetto non residente, non avente, all’interno del Paese comunitario, un’ organizzazione stabile (filiale ecc.) o provvisoria (mandatario/ rappresentante fiscale), sono soggetti in Grecia a ritenuta. Questa materia e’regolata dall’articolo 13 della legge greca N. 2238/1994, regolante la tassazione sul reddito, cosi’ come e’ stata sucessivamente modificata ed ampliata. L’articolo 13 introduce, per la maggior parte dei casi di servizi, una ritenuta pari al 20 % che non e’ recuperabile dall’operatore straniero. Queste disposizioni pero’ non hanno importanza per l’operatore italiano, in quanto, su queste disposizioni interne, prevale la Convenzione bilaterale tra Italia e Grecia, per evitare la doppia tassazione. La Convenzione prevede, per alcuni casi una ritenuta 0 (zero), mentre, per altri, e’ prevista una ritenuta non superiore al 5%, sul prezzo della fattura. Gli Stati stanno ben attenti ad applicare in maniera univoca le disposizioni, per evitare possibili contestazioni da parte degli Stati convenuti. Per quanto riguarda la ritenuta sui servizi, prevista nella Convenzione tra Italia e Grecia, le rispettive strutture amminstrative usano far rientrare questi servizi nell’articolo 12 della Convenzione. Questo articolo si riferisce ai diritti (royalties), usando pero’ il termine « diritto » in maniera molto ampia. Di fatti si trovano espressioni di tipo : « scientific work », « information concerning industrial, commercial or scientific experience ». Le due Amminisrazioni sono quindi propense a far rientrare tutti i servizi nel paragrafo 4 dell’articolo 5 ed in particolare nel paragrafo 4b, dove e’ prevista la posssibilita’ di applicare una ritenuta del 5%, la quale comunque e’ recuperabile, in sede di dichiarazione dei redditi. Terminando, si fa qui menzione che, per le Societa’ collegate, e’ attiva oggi in Grecia la norma L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi dell’articolo 31 della legge 2238, paragrafo 1, casi “ι” e “ιη”, come e’ stata interpretata ed applicata dalle circolari 1090, 1113, 1125 ed 1126, con cui si introduce l’obbligo della « approvazione preliminare » delle spese per servizi esteri, da parte della Commissione Speciale, istituita presso il Ministero delle Finanze, a partire dall’esercizio 2005. Per cui, queste spese sono riconosciute e si possono detrarre dai ricavi, solo se sono state sottoposte alla Commisione del Ministero delle Finanze, per la loro approvazione preliminare e sono state approvate da tale Commissione Con la circolare 1120/3-10-2006 Il Ministero delle finanze, poiche’ la Commissione non aveva ancora elaborato le istanze di apporvazione relative agli anni di esercizio 2005 e 2006, ha rimandato la presentzione delle istanze di approvazione riguardanti i periodi che partono dal 1mo gennaio 2007 e posteriori, fino ad uletriore notifica, ancora non avuta. 51 52 Fare Affari in Grecia PANORAMA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IN GRECIA: il leasing finanziario A cura del dott. Giacomo Carelli FGA Capital - FGA Bank Quadro normativo di riferimento Oggetto del leasing finanziario è la locazione di cespiti materiali, siano essi mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dalla locatrice, su indicazione della società conduttrice. Tramite il leasing finanziario quest’ultima acquisisce l’uso esclusivo dei beni in locazione a fronte del pagamento di un canone periodico, nonché la proprietà degli stessi contro versamento di un valore di riscatto prestabilito. La fattispecie del leasing finanziario è disciplinata dalla L.1665/1986 (e successive modificazioni) che ne regola gli aspetti fondamentali, come la forma giuridica e lo scopo unico delle società locatrici, l’oggetto del contratto e la logica dei principi contabili ai quali i contraenti dovranno conformarsi. Rientrando la transazione tra le prestazioni di servizi, la società di locazione dovrà iscrivere i beni nell’attivo dello stato patrimoniale, allineando la percentuale di ammortamento contabile e fiscale alla durata effettiva del contratto, ipotizzando un valore residuo molto basso o nullo al termine di esso.La società conduttrice addebiterà invece a conto economico i canoni di locazione di competenza dell’esercizio e iscriverà il valore dei canoni futuri sui conti d’ordine. Al termine del contratto di leasing, o anche prima della scadenza se diversamente stabilito dalle parti, la proprietà del bene verrà trasferita alla società conduttrice contro pagamento del valore di riscatto pattuito. Con l’entrata in vigore della L.2367/1995 viene allargata a tutti i cespiti materiali la normativa riguardante il leasing finanziario. È estesa a 10 anni la durata minima di un contratto di locazione di beni immobili, mentre resta invariata a 3 e 5 anni rispettivamente quella per i contratti su beni mobili ed aeromobili. Con le LL.2682/1999 e 3091/2002 viene introdotta la fattispecie del sale and lease back di beni immobili strumentali. Contestualmente e limitatamente a questo tipo di operazioni, sono esentate dal pagamento di tasse ed imposte di registro le società di leasing al momento dell’acquisto del cespite per la sua futura locazione. Infine, con la L. 3483/2006 viene abrogata l’unicità dello scopo delle società autorizzate a fornire servizi di locazione finanziaria. Società di Leasing Finanziario L’unicità dello scopo delle società locatrici, prevista dalla L.1665/1986 (art.2, 1º comma), contestualmente alla necessità di un’autorizzazione preventiva da parte della Banca di Grecia L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi per l’avvio delle operazioni, ha sostanzialmente precluso l’ingresso nel Paese di imprese che non facessero riferimento ai grandi gruppi bancari locali. Si è, quindi, consolidato nel tempo un mercato ologopolistico, con le naturali ripercussioni di un tale configurazione sul livello di prezzi e redditività delle società appartenenti ad esso. La L.3483/2006 è tardivamente arrivata a sanare questa distorsione della concorrenza, abrogando la L.1665/1986 per la parte relativa all’unicità dello scopo, integrandola con disposizioni aggiuntive. Queste modifiche legislative hanno permesso anche alle succursali elleniche, appartenenti a banche con sede legale in Paesi dell’Unione Europea, di fornire servizi di locazione finanziaria in Grecia, rendendo il mercato maggiormente competitivo. La FGA Bank GmbH di Atene, ad esempio, facente capo al Fiat Group, è oggi in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni per la locazione finanziaria di veicoli commerciali prodotti dal gruppo industriale italiano. Beni in locazione La L.1665/1986 (art.1 e successive modificazioni) elenca le categorie più rilevanti di beni oggetto del leasing finanziario. È contemplata la locazione di beni mobili strumentali all’attività aziendale, inclusi gli aeromobili, mentre sono escluse le navi mercantili e le imbarcazioni da diporto (salvo speciale autorizzazione ministeriale), le prestazioni di servizi, i beni consumabili, gli interventi di manutenzione e la manodopera. Per i beni immobili, è prevista la locazione di terreni agricoli e di edifici strumentali all’attività aziendale, mentre è esclusa la locazione finanziaria di terreni urbani o industriali. Per il leasing di beni immobili e di veicoli commerciali è necessario stipulare un atto notarile, mentre per gli altri beni è sufficiente una scrittura privata. I contratti di locazione finanziaria, indipendentemente dalla loro natura, sono depositati presso il Tribunale di Atene. La società conduttrice è responsabile dell’assicurazione di beni in locazione contro il rischio di furto, distruzione e danneggiamento. Trattamento fiscale Il canone di leasing finanziario per beni mobili strumentali è deducibile e l’IVA relativa ad esso detraibile. Ai sensi della L.2238/94 (art.31 e successive modificazioni), la deducibilità dell canone relativa alla locazione di autovetture, nel caso in cui la società conduttrice non sia un’azienda di noleggio o una scuola guida, è tuttavia ridotta al 25% per le cilindrate superiori a 1,6 lt. e al 60% per quelle inferiori. La detraibilità dell’IVA, in questo caso, è esclusa. Le disposizioni non riguardano, invece, il leasing finanziario di veicoli commerciali, per i quali vale la piena deducibilità del canone, nonché la totale detraibilità dell’IVA. Per il leasing finanziario di beni immobili, il trattamento fiscale, al momento dell’acquisto del cespite da parte della società locatrice, prevede il versamento dell’IVA per edifici nuovi trasferiti al locatore da gennaio 2006, ovvero dell’imposta di registro (9% - 11%) per i beni immobili soggetti alla normativa previgente. L’IVA e l’imposta non sono detraibili da parte del locatore, ma rappresentano un costo fiscalmente deducibile. I canoni di locazione relativi al bene immobile non sono soggetti ad IVA e sono deducibili dal reddito imponibile del conduttore, fatta eccezione per la parte relativa al terreno sul quale è edificato il bene oggetto del leasing. Al termine del contratto di leasing, il valore di riscatto pagato dal conduttore è esente dall’imposta di registro, ovvero soggetto ad IVA per i cespiti nuovi in locazione da gennaio 2006. 53 54 Fare Affari in Grecia PANORAMA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IN GRECIA: il noleggio a lungo termine di autovetture A cura del dott. Giacomo Carelli FGA Capital - FGA Bank Quadro normativo di riferimento Il noleggio a lungo termine o leasing operativo di un’autovettura è un contratto che prevede il pagamento di un canone periodico da parte dell’utilizzatore, a fronte dei servizi prestati dal concedente o società di leasing, quali la concessione di utilizzo della vettura e la gestione operativa del bene noleggiato (tasse di circolazione, manutenzione programmata, assicurazione kasko, vettura sostitutiva, eccetera). Gli elementi che caratterizzano il contratto di noleggio a lungo termine ed in parte lo distinguono dal semplice contratto di leasing finanziario, disciplinato dalla L.1665/86 (e successive modificazioni) ed in materia fiscale dalla L.3296/04 (ultima di una serie di normative a riguardo) sono: • La sua inapplicabilità ai veicoli commerciali. • La definizione contrattuale esplicita dei servizi prestati dalla società di noleggio, che in genere devono prevedere la tempistica e la natura degli interventi sull’autovettura (manutenzione programmata, sostituzione pneumatici, rabbocchi olio e liquidi, riparazione guasti). • La descrizione della copertura assicurativa e dell’assistenza in caso di sinistro (polizza kasko e importo della franchigia assicurativa, soccorso stradale, gestione denunce sinistri, vettura sostitutiva). • Altri servizi amministrativi come il pagamento e la gestione delle contravvenzioni (sempre a carico dell’utilizzatore), delle tasse di circolazione e dei rinnovi assicurativi. • La definizione della durata del noleggio, da 12 a 60 mesi. •Il chilometraggio massimo consentito, espresso in chilometri annui o totali. • L’importo della penalità nel caso di superamento di tale limite, espresso in centesimi per chilometro. Al termine del noleggio, la vettura torna nella disponibilità del noleggiatore per essere rivenduta a terzi. L’utilizzatore e la società di leasing, con un contratto a latere, stipulato contestualmente al contratto di noleggio, possono concordare un valore di riacquisto della vettura al termine del periodo di leasing. A fronte del pagamento dell’importo pattuito alle scadenze prestabilite, l’utilizzatore acquisisce la proprietà del bene. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività,forme giuridiche e contesti legislativi Società di Noleggio Le dimensioni delle aziende che offrono noleggio a lungo termine varia a seconda della localizzazione geografica: nella regione dell’Attica hanno sede le affiliazioni delle più conosciute multinazionali (p.e. Leaseplan, Ald, FGA Capital del Gruppo Fiat) e delle concessionarie locali di gruppi internazionali (Autohellas Hertz, New Rentals Europcar), mentre in molte altre regioni elleniche sono nate piccole aziende, spesso legate a rivenditori di autovetture, che si rivolgono ad una clientela più specifica. Nella scelta di un’azienda di noleggio, il futuro utilizzatore dovrà tener conto: • Della situazione finanziaria del noleggiatore, nonché della qualità e capillarità della rete di assistenza. • Dei servizi inclusi nel canone, dettagliati nell’offerta di noleggio. • Dell’importo della franchigia collegata alla polizza kasko. • Dell’importo dell’anticipo richiesto, o dei canoni da versare come garanzia. • Della durata del contratto, in genere da 24 a 36 mesi, da non estendere mai oltre i 60 mesi. • Dell’importo del canone, naturalmente sempre valutato contestualmente ai servizi offerti e all’affidabilità del noleggiatore. Trattamento fiscale Il trattamento fiscale del canone di noleggio è particolarmente favorevole alle aziende utilizzatrici: ai sensi della L.3296/04 e della circolare 1005/2005 del Ministero dell’Economia, i parametri di deducibilità fiscale applicabili al leasing finanziario (25% o 60% a seconda della cilindrata) non valgono per il canone di leasing operativo, che risulta deducibile nella sua totalità, purché la vettura sia strumentale all’attività dell’impresa. Non vi è inoltre riferimento alcuno ad un tetto massimo di deducibilità in termini assoluti. Indipendentemente dall’utilizzo della vettura e dall’attività dell’impresa, ad eccezione delle aziende di noleggio, l’importo dell’IVA sul canone non è detraibile, nemmeno parzialmente, ma rappresenta anch’esso una spesa deducibile nella sua totalità. La L.3296/04 e la circolare del Ministero dell’Economia 1005/2005, in materia di deducibilità fiscale del canone di noleggio, sono le ultime di una serie di normative indirizzate a favorire il noleggio a lungo termine, rispetto ad altre forme di acquisizione e gestione di flotte aziendali, come l’acquisto diretto ed il leasing finanziario. Nelle intenzioni del legislatore si intravede la volontà di promuovere una gestione più professionale e moderna delle flotte aziendali, nonché quella di favorire un settore in qualche modo legato al turismo. Non si deve, infatti, dimenticare che il noleggio a lungo termine è assimilato alla fattispecie del noleggio generico e, quindi, fa anch’esso parte del fiorente settore “rent a car”, rappresentato in Grecia da un gran numero di imprese, soprattutto nelle zone insulari. 55 56 Fare Affari in Grecia IL CONTRATTO DI FACTORING O CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA di Antonio Bukalos Consulente legale Egnatia 17 54630 Thessaloniki tel. 0030.2310. 548691 fax 0030.2310.548681 Il contratto di factoring in Grecia e’ disciplinato dalla L. 1905/1990 e dalle modifiche riportate nella L. 2367/1995. Con questo contratto l’impresa, che e` un fornitore di beni o di servizi, cede al “factor” che e` una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita` di acquisto di crediti d’impresa, la totalita` o una parte dei propri crediti che sono sorti o sorgeranno da contratti stipulati nell’esercizio d’impresa. Il factor anticipa al cliente il controvalore dei crediti ceduti al netto delle commissioni. Rispetto all’operazione di anticipo su fatture, il contratto di factoring determina l’instaurazione di un rapporto duraturo tra il factor e l’impresa per la gestione del portafoglio commerciale di quest’ultima. Il factor, dal momento della conclusione del contratto, oltre a concedere anticipi sul valore dei crediti, si occupera` dell’intera gestione del portafoglio commerciale della societa` cliente. Per quanto riguarda le modalita` di prestazione del servizio si distingue di solito un servizio di factoring con accredito anticipato in cui il factor svolge una vera e propria attivita` di smobilizzo dei crediti, e un servizio di factoring con accredito a scadenza. Nel primo caso il factor anticipa la proprio cliente una quota dei crediti ceduti, di solito l’80% mentre il rimanente 20% viene accreditato al netto delle commissioni e dello sconto dovuto per il periodo di anticipazione della somma, al momento della scadenza del credito. Nel secondo caso si ha una funzione di servizio in quanto il factor si limita a gestire il portafoglio commerciale dell’impresa provvedendo alla riscossione dei crediti e all’accreditamento delle relative somme, al netto di una commissione. La cessione del credito puo` avvenire senza cessione del rischio (pro solvendo) o con cessione del rischio (pro soluto), in quest’ultimo caso si applicano commissioni piu` elevate in relazione al maggior rischio assunto dal factor. Il ricorso a questo tipo di servizio prevede il sostenimento di alcuni costi: • Interessi. Vengono calcolati in misura proporzionale al tempo nel caso di factoring con accredito anticipato delle somme. • Commissioni. Rappresentano i costi amministrativi relative alla gestione dei crediti ceduti e alla garanzia circa il buon esito della riscossione. La cessione pro soluto comporta ovviamente commissioni piω elevate. • Spese di handling Sono le spese postali, di movimentazione dei documenti, di tenuta conto, ecc. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Oggetto del contratto possono essere anche i crediti derivanti da esercizio di imprese con sede in Grecia verso clienti esteri e crediti di imprese estere verso clienti in Grecia. I contratti di factoring in Grecia, in base alla Legge, sono compilati solo con banche insediate e operanti legalmente nel Paese, come anche da societa’ finanziarie il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita` di acquisto di crediti d’impresa.. Contratti del genere possono compilare anche societa’ estere di factoring ad alcune condizioni pero’ stabilite dalla Legge e dopo aver ricevuto la relativa licenza dalla Banca di Grecia. Oltre al contratto di factoring, esiste anche un’altra operazione finanziaria simile, il contratto forfaiting. Il ‘forfaiting’ è l’atto finale con cui un’istituzione finanziaria specializzata acquista crediti differiti, nella forma tecnica di sconto ‘pro-soluto’ (vale a dire senza diritto di rivalsa sul cedente) assumendo quindi tutti i rischi di insolvenza commerciale e valutaria, contro pagamento di un prezzo che è funzione della lunghezza della dilazione, della divisa in cui è espresso il credito e del rischio sottostante. Di norma gli strumenti utilizzati e preferiti per operazioni di ‘forfaiting’ possono essere: - effetti cambiari (nell’espressione inglese ‘promissory notes - bills of exchange’) avvallati o comunque garantiti da banche; - lettere di credito; - altre forme di garanzie bancarie. Per quanto di difficile realizzazione non è esclusa a priori la possibilità di effettuare operazioni‘pro soluto’ anche in assenza di garanzie bancarie: può essere il caso di debiti assunti da società di grande dimensione o di particolari opportunità di mercato. 57 58 Fare Affari in Grecia IL FRANCHISING IN GRECIA Il testo completo del Codice Etico di Comportamento come altre informazioni possono essere richieste a : HELLENIC FRANCHISE ASSOCIATION Skoufou 10, 10557 Athens Tel. 0030.210.3234620 Fax 0030.210.3238865 Definizione Il franchising (affiliazionecommerciale)e’ilcontrattofraduesoggettigiuridici,economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede all’altra la disponibilita` di un insieme di diritti di proprieta` industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita`, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo il franchisee (affiliato) in un sistema costituito da una pluralita` di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Il contratto di affiliazione commerciale puo` essere utilizzato in ogni settore di attivita` economica. Il quadro giuridico in Grecia In Grecia non esiste una legge specifica che definisce gli obblighi e i diritti dei partecipanti al contratto. Per colmare il vuoto legislativo vengono applicate diverse leggi e in particolare la legge 703/ 1977 su “il controllo sul monopolio e la protezione della libera concorrenza”, la legge 146/1914 su “la concorrenza sleale”, il D.P.R. 219/1991 su “i rappresentanti di commercio” e la legge 2239/1994 su “i marchi” dal momento che il franchising contiene tra l’altro anche la concessione dell’uso di marchi, inoltre vengono applicati articoli del Codice Civile (174, 178-179, 197-198, 371-372, 914 e 919) per argomenti riguardanti la formazione, le obbligazioni e le responsabilita’ contrattuali, le diverse fasi di esecuzione e di scioglimento del contratto di franchising. Il Codice Etico di Comportamento Anche in Grecia come in molti altri Paesi Europei l’Associazione Ellenica di Franchising, per far fronte al vuoto legislativo, applica per i suoi membri il Codice Etico di Comportamento della Federazione Europea di Franchising che si basa sul Regolamento 2790/1999 dalla Commissione Europea. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Principi guida del Codice Il franchisor (affiliante) e` l’iniziatore di una rete di franchising, composto da se stesso e dai franchisee. Obblighi del franchisor: Il franchisor deve: • Avere operato in una attivita’ imprenditoriale con successo, per un periodo di tempo ragionevole ed in almeno un’unità pilota prima di iniziare il network di franchising. • Essere proprietario o avere i diritti legali per l’utilizzo di nome e marchio del proprio network di franchising. • Fornire ai franchisee la formazione iniziale e assistenza commerciale continuativa per l’intera vita del contratto. Obblighi del franchisee: Il franchisee deve: • Impegnarsi per la crescita del franchising e per il mantenimento dell’identità comune e della reputazione del network. • Fornire al franchisor dati operativi verificabili per facilitare la determinazione dell’andamento imprenditoriale e i rendiconti finanziari necessari per un’efficace guida della gestione e permettere al franchisor di avere accesso ai locali e alle informazioni del franchisee su richiesta del franchisor in tempi ragionevoli. • Non informare terzi riguardo il know how acquisito dal franchisor, né durante né dopo la conclusione del contratto. Obblighi comuni ad entrambe le parti: I rapporti reciproci tra le parti devono essere corretti. Il franchisor deve fornire comunicazione scritta ai franchisee di ogni inadempienza contrattuale e, se appropriato, garantire il tempo necessario per rimediare. Le parti dovrebbero risolvere reclami e dispute in buona fede attraverso comunicazione e negoziazione equa e ragionevole. Assunzione, pubblicità e notifica Ogni pubblicità per l’assunzione dei franchisee deve essere priva di ambiguità e dichiarazioni fuorvianti. Ogni inserzione disponibile pubblicamente, pubblicità e materiale contenente riferimenti diretti e indiretti a possibili risultati o attesi profitti futuri deve essere oggettiva e non fuorviante. Al fine di permettere ai potenziali franchisee di entrare in un accordo vincolante con piena conoscenza, deve essere loro fornita copia del Codice Etico di Comportamento, così come tutto il materiale informativo sul rapporto di franchising in forma scritta, con un ragionevole anticipo rispetto all’esecuzione di tali accordi. Se un franchisor impone un accordo pre-contrattuale ad un potenziale franchisee, dovrebbero essere rispettati i seguenti principi : • Prima della firma di ogni accordo pre-contrattuale, il potenziale franchisee dovrebbe essere informato, in forma scritta, sullo scopo di tale accordo • L’accordo pre-contrattuale deve definire i propri termini e includere una clausola di termine. • Il franchisor può imporre clausole di non-concorrenza e/o di segretezza per tutelare il proprio know how e la propria identità. 59 60 Fare Affari in Grecia Selezione dei franchisee Un franchisor dovrebbe selezionare ed accettare come franchisee soltanto coloro i quali appaiano in possesso delle competenze di base, formazione, qualità personali e risorse finanziarie sufficienti per condurre l’attività di franchising. Il contratto di franchising Il contratto di franchising dovrebbe attenersi alla legislazione nazionale, della Comunità Europea e al Codice Etico di Comportamento. L’accordo dovrebbe riflettere gli interessi dei membri del network nella tutela dei diritti sulla proprietà industriale e intellettuale nonchè nel mantenimento dell’identità e della reputazione comune del network. Tutti i contratti e tutti gli accordi contrattuali connessi alla relazione di franchising devono essere scritti e/o tradotti nella lingua del paese in cui ogni singolo franchisee è basato. Gli accordi firmati, inoltre, devono essere comunicati immediatamente al franchisee. Il contratto di franchising deve stabilire preventivamente senza ambiguità gli obblighi e le responsabilità reciproche delle parti e tutti i termini della relazione. I basilari termini del contratto devono essere i seguenti: • I diritti concessi al franchisor • I diritti concessi al singolo franchisee • I beni e/o servizi da fornire ai franchisee • Gli obblighi del franchisor • Gli obblighi dei franchisee • I termini di pagamento da parte dei franchisee • La durata del contratto, che dovrebbe essere ampia abbastanza da permettere ai franchisee di ammortizzare gli investimenti iniziali specifici al franchising stesso • Le basi per un successivo rinnovo del contratto • I termini tramite i quali il franchisee possa vendere o trasferire l’attività e i possibili diritti di prelazione collegati. • La fornitura rilevante per il franchisee nei termini dei segni distintivi del franchisee, nome commerciale, marchio, insegna, logo ed altri segni distintivi. • Il diritto del franchisor di adattare il sistema di franchising a sistemi nuovi o mutati. • Informazioni sul termine del contratto • Informazioni sul riscatto al termine del contratto di ogni proprietà tangibile e intangibile appartenente al franchisor. Il Codice Etico di Comportamento costituisce parte del contratto di associazione tra l’Associazione Ellenica di Franchising le aziende socie. Non è parte dell’accordo contrattuale tra franchisor e franchisee se non espressamente dichiarato dal franchisor nel contratto di franchising. I franchisor possono imporre clausole di non-concorrenza e di segretezza per proteggere informazioni e sistemi laddove essi possano essere ragionevolmente considerati materiale funzionale al franchising. Le basi per il rinnovo del contratto dovrebbero prendere in considerazione la durata del contratto originale, la portata con cui il contratto dà autorità al franchisor di richiedere investimenti da parte dei franchisee per il rinnovo, e la portata con cui il franchisor può variare i termini del contratto al momento del rinnovo. L’obiettivo essenziale è di assicurare che il franchisee abbia l’opportunità di recuperare il suo investimento iniziale (e quelli successivi) relativo al franchising, e di sfruttare l’attività fino a quando il contratto è in vigore. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi IL QUADRO LEGISLATIVO SUL LAVORO NEL DIRITTO ELLENICO A cura dello Studio Legale Margaropoulos & Associati, dell’Avv. Nikolaos Margaropoulos LL.M. Nikis Av. 61 – 54622 Salonicco (Grecia) Tel. 0030.2310.553602, fax 0030.2310553602, cell. 0030.6944.345322 [email protected] Introduzione Le disposizioni protettive della legislazione sul lavoro nel diritto ellenico non riguardano tutti i contratti di lavoro ma soltanto i contratti di lavoro dipendente. Contratto di lavoro dipendente esiste quando lo stipendiato presta il proprio lavoro con stipendio, indipendentemente dal modo che questo sia fissato e corrisposto (per unita’ di tempo o di lavoro prestato o anche in percentuali delle entrate dell’azienda), e si trovi in dipendenza legale di fronte al suo datore di lavoro, che si manifesta con il diritto del datore di lavoro di esercitare sorveglianza e controllo sulla prestazione del lavoro, senza che sia necessaria l’abituale esistente dipendenza economica. Il contratto di lavoro dei lavoratori, che prestano lavoro senza essere provvisti del libretto sanitario previsto dalla legislazione o di speciale permesso di lavoro, e’ nullo. Il rapporto legale creato in questo caso tra il datore di lavoro e il dipendente e’ un semplice rapporto di lavoro, e ne consegue che le pretese dello stipendiato per il suo lavoro prestato in modo non valido si basano sulle disposizioni previste per arricchimento indebito. a) Tipi di contratti di lavoro dipendente Il contratto di lavoro dipendente puo’ essere a tempo indeterminato o determinato. Contratto a tempo indeterminato esiste quando la sua durata di tempo non viene determinata ne’ risulta dalla suo tipo e scopo e scade soltanto con denuncia, mentre il lavoro a tempo determinato esiste quando e’ stato concordato espressamente o tacitamente una determinata durata di tempo, o fine al termine di un definito evento, o ne risulta dal tipo e dalla natura di lavoro (p.e. lavoro stagionale). Si identifica con il contratto a tempo determinato il contratto per un’opera specifica. Cessa di diritto quando scade il tempo o finisce l’esecuzione dell’opera per cui e’ stato concordato. b) I termini “Stipendiato” e “Datore di Lavoro” I prestanti lavoro dipendente sono definiti stipendiati e sono distinti in impiegati e lavoratori tecnici. Criterio della distinzione costituisce esclusivamente il tipo di lavoro, soprattutto tra intellettuale e manuale, e non la modalita’ di retribuzione tramite stipendio mensile o giornata lavorativa o la qualifica dello stipendiato indicata sul contratto di lavoro. Come impiegati vengono definiti, con disposizioni di Leggi, Contratti Collettivi di Lavoro, ecc., anche alcuni stipendiati, indipendentemente dal fatto che il loro lavoro sia soprattutto intellettuale. 61 62 Fare Affari in Grecia Ogni lavoratore deve soprattutto: eseguire con diligenza il proprio lavoro, rispettare le regole disciplinarie dell’azienda, non lasciarsi corrompere da terzi con i quali ha rapporti a causa del suo lavoro, non offrire contemporaneamente il suo lavoro ad altri se il suo datore di lavoro lo ignora, non comunicare segreti aziendali, non concorrere illecitamente con il suo datore di lavoro, ecc. Il datore di lavoro e’ ogni persona fisica o legale di diritto pubblico o privato (anche lo Stato), la quale utilizza dietro retribuzione il lavoro di altre persone fisiche, stipendiati, con rapporto di lavoro di diritto privato. I principali obblighi del datore di lavoro sono: impiegare realmente lo stipendiato nel lavoro per il quale e’ stato assunto, corrispondere lo stipendio concordato, e se non e’ stato concordato, lo stipendio previsto dal relativo Contratto di Lavoro Collettivo, informare i lavoratori delle clausole del loro contratto e delle eventuali loro modifiche, rispettare la personalita’ dei lavoratori, osservare il principio del trattamento equo dei lavoratori, corrispondere puntualmente i contributi assicurativi dovuti, ecc. Dalla Legge risulta la natura personale del contratto di lavoro tanto da parte dello stipendiato, quanto anche da parte del datore di lavoro. Questo significa che il lavoratore deve prestare il proprio lavoro al suo datore di lavoro personalmente senza poter utilizzare sostituto al suo posto, mentre il datore di lavoro non puo’ imporre al lavoratore di prestare il suo lavoro a un altro datore di lavoro. c) Stesura del contratto di lavoro Il contratto di lavoro, che com’e’ stato riportato puo` essere a tempo determinato o indeterminato, e’ stipulato liberamente tra le parti contraenti, anche in modo atipico, con la sola concomitanza della volonta’ delle parti. E’ cioe’ possibile che sia stipulato espressamente o tacitamente, verbalmente o per iscritto. Eccezioni possono essere autorizzate soltanto con Legge. Nell’ultimo caso la necessaria forma scritta costituisce elemento costitutivo, la mancaza del quale rende il contratto nullo. Tutte le imprese del settore privato, come anche lo Stato se si tratta di personale collegato a rapporto di lavoro di diritto privato, devono assumere il loro personale, di qualsiasi genere sia, tramite gli Uffici di Collocamento, e notificare l’avvenuta assunzione al competente Ufficio di Collocamento entro il termine di 8 giorni. d) Scioglimento del contratto di lavoro Il contratto di lavoro e’ sciolto nei seguenti casi : 1. Decesso dello stipendiato, 2. Decesso del datore di lavoro: il decesso del datore di lavoro comporta lo scioglimento del contratto quando le parti contraenti riguardano esclusivamente alla persona del datore di lavoro, 3. Scadenza del contratto, completamento dell’opera nel caso di contratto di lavoro o di opera a tempo determinato, 4. Denuncia del contratto da parte del datore di lavoro (vedi in seguito), 5. Denuncia del contratto da parte dello stipendiato. e) La procedura per il licenziamento degli stipendiati nei contratti di lavoro a tempo indeterminato L’interpretazione della legge da parte dei tribunali accetta che le disposizioni riguardanti la denuncia del contratto di lavoro per gli impiegati privati e per i lavoratori tecnici, vengono applicate a tutti gli stipendiati (impiegati, lavoratori tecnici, personale di servizio), che sono collegati con il loro datore di lavoro con contratto di lavoro dipendente, nel caso che tale contratto sia di tempo indeterminato e di diritto privato. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Non rientrano nelle predette disposizioni gli stipendiati impiegati presso Persone Legali di Diritto Privato o anche imprese private, se per loro sono previste particolari disposizioni di legge o di Regolamenti di Lavoro, approvate dallo Stato, che offrono almeno pari salvaguardia. Inoltre, per il personale impiegato con rapporto di lavoro di diritto privato presso lo Stato, le Persone Legali di Diritto Pubblico e gli Organismi di Amministrazione Autonoma Locale valgono disposizioni speciali. Quando si tratta di rapporto di lavoro proveniente da un contratto di lavoro nullo, se il datore di lavoro desidera che il suo stipendiato cessi di prestare i suoi servizi, deve denunciare per iscritto il contratto e corrispondere l’indennita’ prevista dalla Legge. La non osservanza di tali presupposti pero’ non causa, in deroga, la nullita’ dell’avvenuto scioglimento del rapporto di lavoro. Per essere valido il licenziamento di stipendiati collegati con il loro datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato oltre i due mesi, devono essere osservate le seguenti formalita’: 1) denuncia scritta del contratto di lavoro. Quando la durata del contratto e’ inferiore ai due mesi, il datore di lavoro puo’ denunciare il contratto in modo atipico e non deve pagare indennita’. 2) pagamento della dovuta indennita’, e, peraltro, in modo contemporaneo con la consegna del documento di denuncia del contratto di lavoro. Se il datore di lavoro ritarda il pagamento dell’indennita’, non e` valido il licenziamento dal suo pagamento, ma viene considerato nullo dal momento che e’ stato effettuato e occorre una nuova denuncia per abolire la morosita` del datore di lavoro. Nullo e’ anche il licenziamento quando non viene pagata l’intera indennita’. Il comportamento anticontrattuale del lavoratore, come anche l’espletamento scadente dei suoi impegni di lavoro, non libera il datore di lavoro dall’obbligo del pagamento dell’indennita’ ai sensi della Legge. Da notare che non e` valida la rinuncia dello stipendiato dalla sua pretesa di ricevere la dovuta indennita’ di licenziamento. 3) sia stato registrato l’impiego del licenziato sui libri paga tenuti per l’Ente di Previdenza Sociale (ΙΚΑ) o sia stato assicurato il licenziato. La denuncia del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal datore di lavoro viene effettuata liberamente, e’ soggetta pero’ a controllo per abuso di diritto, mentre la non osservanza sia pure di una delle predette formalita’ provoca la nullita’ dell’avvenuto licenziamento, e il contratto di lavoro continua a produrre le sue conseguenze legali. Di conseguenza, se il datore di lavoro non accetta i servizi dello stipendiato, diventa moroso ed e’ obbligato al pagamento del suo stipendio. Oltre ai predetti presupposti e’necessario anche la comunicazione dell’avvenuto licenziamento presso l’organismo per l’Occupazione della Forza Lavoro (ΟΑΕD), ma la sua omissione non comporta la nullita’ del licenziamento. La procedura di licenziamento, l’importo dell’indennita’ dovuta e il modo del suo pagamento variano a seconda delle funzioni dello stipendiato licenziato come impiegato o lavoratore tecnico. Se si tratti di lavoratore tecnico e’ ammessa soltanto l’immediata denuncia del contratto senza preavviso. Il licenziamento degli impiegati privati puo’ essere effettuata con i seguenti due modi, la scelta dei quali dipende dalla volonta’ del datore di lavoro. Cosi’ il datore di lavoro puo’ procedere al licenziamento dei suoi impiegati con denuncia immediata del contratto di lavoro, cioe’ senza preavviso, con l’obbligo di pagare tutto l’importo dell’indennita’ dovuta. Se il datore di lavoro licencia i suoi impiegati con preavviso, cioe’ dopo il passare di un periodo di tempo proporzionale agli anni di servizio del licenziato, il datore di lavoro deve notificare con documento al dipendente che il contratto di lavoro sara’ sciolto dopo il passare del tempo di preavviso. In questo caso, il datore di lavoro deve pagare al dipendente, nel giorno fissato come scioglimento del contratto, la meta’ dell’indennita’ prevista dalla Legge. Il calcolo dell’indennita’ viene effettuato in base allo stipendio fisso dello stipendiato, indipendentemente se si tratta di impiegato o lavoratore tecnico, durante l’ultimo mese prima del 63 64 Fare Affari in Grecia suo licenziamento a regime di piena occupazione, mentre vengono calcolate anche le Gratifiche per le Festivita’ e la Gratifica Ferie. f) Scioglimento del contratto di lavoro a tempo determinato Il contratto di lavoro a tempo determinato termina di diritto quando scade la durata di tempo concordata o quando termina la stagione o viene completata l’opera per la quale e’ stata effettuata l’assunzione. E’ previsto comunque anche il caso della giusta causa che giustifica lo scioglimento del contratto, dopodiche’ il rapporto di lavoro viene denunciato senza indennita’ e prima della sua scadenza. Nella Legge non viene specificato il senso della giusta causa, quindi dipende dal giudizio del tribunale. La denuncia del contratto a tempo determinato effettuata prima della sua scadenza senza invocazione di giusta causa, come anche se i fatti che si presume costituiscono giusta causa non sono reali, e’ nulla. Il datore di lavoro cioe’ diventa moroso e deve pagare al dipendente il suo stipendio per il periodo di tempo restante fino alla data di scadenza concordata del contratto. Il datore di lavoro non deve pagare nessun tipo di indennita’ o stipendio al dipendente licenziato tranne in via eccezionale. Nei contratti a tempo determinato non vengono applicate, come predetto, le disposizioni protettive della Legge 3198/1955 (in combinazione con le disposizioni della Legge 2112/1920 e D.R. 16/18.7.1920), a meno che la definizione di questi come contratti a tempo determinato non e’ giustificata ne` dal tipo e ne` dalla natura del lavoro, ma e’ stata effetuata intenzionalmente per eludere le disposizioni delle predette Leggi. g) Tutela della maternita’ e del parto Secondo la legislazione ellenica le donne impiegate con rapporto di lavoro di diritto privato hanno diritto, indipendentemente dal loro periodo di lavoro e indipendentemente dalla loro qualifica, a ottenere ferie per il parto. La durata totale delle ferie e’ di 119 giorni di calendario. Di questi 56 (ferie di gravidanza) devono essere concessi obbligatamente prima del probabile giorno di parto, e i restanti 63 (ferie di puerperio) dopo il parto. Dalla Legge e’ proibito ed e’ assolutamente nullo il licenziamento di impiegata dal suo datore di lavoro durante la sua gravidanza, come anche per un periodo di un anno dopo il parto, o durante la sua assenza per un periodo di tempo maggiore a causa di malattia dovuta alla gravidanza o al parto. Di conseguenza, il datore di lavoro che procede al licenziamento di pregnante e in seguito rifiuta di accettare il suo lavoro, diventa moroso e deve pagare stipendi morosi, perche’ un licenziamento simile e’ nullo ed abusivo. In base all’interpretazione della legge da parte dei tribunali, le disposizioni riguardanti la tutela della gravidante sono considerate di ordine pubblico, e di conseguenza non puo’ essere esclusa la loro applicazione con volonta’ privata. h) Ferie dei dipendenti – Gratifica Ferie Le disposizioni riguardanti la concessione di ferie, con paga intera ai dipendenti, vengono applicate a tutti i dipendenti occupati con rapporti di lavoro di diritto privato presso qualsiasi datore di lavoro. Se dal Contratto Collettivo di Lavoro o dal Regolamento di Lavoro vengono previste condizioni piu’ favorevoli per la concessione di ferie, valgono queste condizioni. E` da notare che la validita’ o la nullita’ del loro contratto di lavoro non costituisce impedimento per la concessione di ferie. Diritto a ferie hanno tutti i dipendenti dal momento che hanno completato, presso lo stesso datore di lavoro, un impiego continuo per almeno 10 mesi. Durante le ferie il dipendente deve ricevere i suoi stipendi abituali dal datore di lavoro, come anche la gratifica ferie, con la limitazione che non possa superare lo stipendio di quindici giorni, per quanti vengono remunerati con stipendio L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi mensile, e le 13 giornate lavorative per quanti vengono remunerati a giornata o per unita’ di lavoro o con percentuali. Peraltro, nel caso di scioglimento di un contratto di lavoro prima o anche dopo il completamento dei dieci mesi prima di ottenere il dipendente (nel secondo caso) le ferie a lui dovute, ha diritto a indennita’ di ferie e gratifica ferie. i) Termini di tempo del lavoro Come orario legale di lavoro sono le otto ore per aziende che occupano il loro personale per sei giorni la settimana e le nove ore per aziende che applicano i cinque giorni. Dal Contratto Collettivo o individuale o dal Regolamento di Lavoro puo’ essere concordato un orario inferiore ma non superiore dal orario legale. L’occupazione oltre le 40 ore settimanali, presso aziende che hanno un orario di lavoro settimanale contrattuale di 40 ore, costituisce particolare lavoro straordinario, se non supera le 43 ore. Per l’occupazione durante queste 3 ore e’ dovuto il salario dell’ora incrementato del 50%. L’occupazione oltre le 43 ore costituisce lavoro straordinario, legittimo se contemplato dalla Legge, abusivo se non esistono tali condizioni. Per ogni ora di lavoro straordinario e’ dovuto il salario dell’ora incrementato del 50% fino alle 120 ore, e del 75% oltre le 120 ore. Per ogni ora di lavoro straordinario abusivo e’ dovuto il salario dell’ora incrementato del 150%. L’occupazione durante la Domenica e durante le festivita’ dell’anno e’ proibita di solito. 65 66 Fare Affari in Grecia LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE di Mario Chatzivassiliou Consulente legale - Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale Orfanidou, 1, 54626 Thessaloniki tel.0030.2310.548895, fax 0030.2310.548895 e-mail [email protected] Il Prestito di un lavoratore stipendiato puo’ succedere nell’ambito del cosidetto “diritto direzionale”, cioe’ della generica liberta’ del datore di lavoro di prendere ogni provvedimento, riguardante la prestazione di lavoro, che ritiene appropriato per la buona organizzazione dell’azienda. Si tratta quindi, delle decisioni che prende il datore di lavoro in relazione alle questioni di lavoro, cominciando dall’assunzione dello stipendiato fino al suo licenziamento. Il diritto direzionale consiste nella possibilita’ del datore di lavoro di stabilire unilateralmente le condizioni di lavoro nella misura in cui queste non vengono stabilite da un’altra fonte (p.e. Contratto Collettivo di Lavoro). La materializzazione dei questo diritto viene effettuata con ordini, istruzioni e altre azioni unilaterali. A causa della frequenza che presentava il prestito dei lavoratori, in particolare nei Gruppi di aziende, e per non esercitare abusivamente questo diritto del datore di lavoro, gia’ dal 1996 l’Unione Europea ha emesso la Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 in materia di distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi. Questa Direttiva e’ stata recepita dalla Legislazione Greca con la L. 2956/2001. La suddetta Direttiva riguarda la protezione di diritti fondamentali dei lavoratori distaccati dagli Stati-membri, quali, i salari minimi, le condizioni di igiene e sicurezza, disposizioni per evitare discriminazioni sfavorevoli, ecc. (Articolo 3). Di coneguenza, notiamo che l’istituto del «prestito di lavoratori» per il Diritto del Lavoro greco ha due forme. Si tratta del prestito autentico e quello per professione regolato dalla L. 2956/2001. Autentico prestito esiste quando il lavoratore, mentre offre il suo lavoro regolarmente al datore di lavoro iniziale, viene rilasciato per un periodo di tempo (comunemente breve) ad una terza impresa, cosa che accade soprattutto tra imprese collegate (p.e. gruppi). La durata del prestito e’ concordata tra le tre parti coinvolte o tra il datore di lavoro iniziale e il terzo e il laovratore acconsente a questo accordo. Le piu’ importanti regolazioni della L. 2956/2001 sono le seguenti: • All’articolo 20, comma 2, viene stabilito che il lavoro dev’essere fornito al «datore di lavoro indiretto» per un periodo di tempo limitato. La societa’ che usa il prestito per professione dev’essere istituita con la forma della societa’ per azioni e per la sua fondazione e’ necessaria un’autorizzazione speciale preventiva. • L’articolo 22, stabilisce che e’ necessario un contratto scritto a tempo determinato o indeterminato tra la societa’ e il lavoratore e deve riportare i termini di prestazione di lavoro ai datori di lavoro indiretti e la sua durata, le condizioni della retribuzione e dell’assicurazione del lavoratore, nonche’ ogni altro dato che lo stipendiato dovra’ conoscere riguardante la prestazione di lavoro. Per L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi quanto riguarda l’ammontare della retribuzione, l’articolo 22, comma 2 della L. 2956/2001 prevede che quella del lavoratore in prestito durante il periodo in cui non presta lavoro al datore di lavoro indiretto non potra’ essere inferiore a quella prevista ogni volta dal Contratto Generale Collettivo Nazionale di Lavoro . • Per quanto riguarda la durata di occupazione del lavoratore in prestito, l’articolo 22, comma 4, stabilisce che l’occupazione dello stipendiato dal datore di lavoro indiretto non deve superare gli 8 mesi. Tuttavia, e’ consentito il rinnovo scritto del contratto di lavoro per altri 8 mesi in totale per il datore di lavoro indiretto, senza la conversione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato. Se pero’ l’occupazione del lavoratore in prestito dal datore di lavoro indiretto superasse i suddetti termini di tempo (8+8 mesi) di 2 mesi, allora il contratto di lavoro e’ convertito di diritto in contratto di lavoro a tempo indeterminato tra lo stipendiato e il datore di lavoro indiretto (Articolo 22, comma 5). • In seguito, secondo l’articolo 22, comma 8 tra la Societa’ e il datore di lavoro indiretto viene stipulato un contratto scritto, che stabilisce i modi di retribuzione e assicurazione del lavoratore durante il periodo in cui lo stipendiato offre il suo lavoro al datore di lavoro indiretto. • Allo stesso tempo, sia il datore di lavoro indiretto che quello diretto sono responsabili interamente per la soddisfazione, per il versamento dei diritti salariali e il versamento dei contributi sociali allo stipendiato. L’ammontare delle retribuzioni degli occupati con prestito e’ vietato essere minore di quello che stabilisce il Contratto Collettivo del Lavoro per il personale del datore di lavoro indiretto. • Inoltre, e’ vietato il prestito quando, con questo, vengono sostituiti lavoratori che hanno esercitato il diritto di sciopero, nonche’ quando il datore di lavoro indiretto ha effettuato durante l’anno precedente licenziamenti massicci di lavoratori. Dall’altro lato, un prestito non autentico esiste quando il contratto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro iniziale prevede che il lavoratore non offrira’il suo lavoro allo stesso, ma a qualsiasi gli indichera’ il datore di lavoro iniziale. Il prestito non autentico e’ simile alla mediazione per la stipula di un contratto di lavoro e anche questo viene regolato dale disposizioni della L. 2956/2001. Le conclusioni delle sentenze di tribunali per cause che hanno impegnato la giustizia ellenica dalla pubblicazione della L. 2956/2001 fino ad oggi sono riassunte nei seguenti: E’ ammesso l’accordo tra datore di lavoro e stipendiato in base a cui il datore di lavoro concedera’, sotto la forma di prestito di lavoratore (concessione di servizi) lo stipendiato a un terzo al quale questo prestera’ il suo lavoro. Dalla giurisprudenza formata sulla suddetta questione ne risultano i seguenti: 1) il lavoratore dev’essere stato assunto per un tempo determinato o indeterminato nel servizio del datore di lavoro iniziale, 2) la concessione (prestito) dovra’ avere carattere provvisorio e non definitivo, 3) la ditta del nuovo datore di lavoro dev’essere diversa da quella dell’iniziale, perche’ diversamente, se e’ la stessa ditta abbiamo cambiamento di datore di lavoro, 4) il lavoratore deve acconsentire alla concessione dei suoi servizi, che potra’ essere fatto sia espressamente che tacitamente (se accettera’ il prestito e non opporra’ resistenza a questo), 5) con questa concessione viene cessata temporaneamente e per tutto il periodo che dura il legame obbligativo tra il datore di lavoro iniziale e il lavoratore, che presta lo stesso lavoro a un terzo, semplicemente con l’uno e unitario lavoro vengono serviti due datori di lavoro, per diversa causa ognuno, 6) il secondo datore di lavoro esercita durante il periodo di concessione il suo diritto direzionale, cioe’ il tipo di lavoro, il controllo e la supervisione al lavoratore e ogni variazione delle condizioni di lavoro costituisce variazione dannosa, 7) responsabile per il versamento dello stipendio rimane il primo datore di lavoro, pero’ si potra’ concordare di versare lo stipendio o parte di questo dal secondo datore di lavoro, sotto la forma di assunzione cumulativa o privativa di dovere, con il consenso del lavoratore (espresso - tacito) o sotto la forma di semplice mandatario del datore di lavoro iniziale, 8) il secondo datore di lavoro viene gravato per eventuali ulteriori rivendicazioni dello stipendiato per la sua occupazione straordinaria 67 68 Fare Affari in Grecia abusiva o per altra causa che non riguarda il primo datore di lavoro e, infine, 9) l’obbligo di previdenza che grava sull’iniziale viene esteso anche al secondo datore di lavoro. Pero’, oltre a questa estensione, il secondo datore di lavoro ha un obbligo autonomo, nel senso che e’ responsabile autonomamente per le sue trasgessioni dovute alla violazione delle misure di sicurezza e igiene volte alla protezione dello stipendiato lavoratore. (Per un ulteriore approfondimento sul tema sono riportate le seguenti sentenze della Corte di Cassazione dalle riviste legali Rassegna di Diritto di Lavoro, Tribuna Legale e Giustizia Ellenica: ΑP 1245/2002 R.D.L. 63.294, ΑP 1426/2004 G.E. 46.774, ΑP 246/1994 R.D.L. 54.186, ΑP 202/1986, R.D.L. 46.1743, ΑP 209/1980 T.L. 28.1527, ΑP 367/1980 R.D.L. 39.533, Dasios, Dir. di Lav. IV Vol. Ι, pagg. 75-77, Leventis, articolo sulla R.D.L. 6.1119, Vlastos, R.D.L. 62.146). L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi IL REGIME DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA-GRECIA A cura di: AVV. SALVATORE VIGLIA CONSULENTE LEGALE PER LA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ELLENICA DI SALONICCO A ROMA Via Vittorio Veneto, 108 00187 Roma Tel/ni 06 5022036 fax 06 64824018 Cell. 338/3693744 e-mail: [email protected] Pagare le tasse è sicuramente una cosa antipatica. Ciò vale per tutti i cittadini del mondo. Infatti, ci sembra che una parte del nostro lavoro, dei nostri sacrifici, dei nostri guadagni, ci venga ingiustamente sottratta. Non ho mai sentito (parlo ovviamente a titolo personale) nessuno affermare: «Come è bello pagare le tasse!». Figurarsi poi rischiare di pagare due volte le imposte per una stessa operazione commerciale. Di sovente ciò si verifica in campo internazionale quando due o più Stati assoggettano a tassazione, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni, la medesima fattispecie. Tale fenomeno è detto della doppia imposizione. In senso giuridico consiste nell’applicazione di imposte similari da parte di due o più Stati, alla medesima fattispecie, nei confronti del medesimo soggetto, e doppia imposizione in senso economico che consiste nell’applicazione di imposte similari e concorrenti da parte di due o più Stati alla medesima fattispecie, ma nei confronti di soggetti diversi. Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere così raggruppate: 1) contrasto tra due ordinamenti che adottano un diverso criterio di collegamento, per esempio, un ordinamento adotta un criterio di collegamento personale, basato sulla residenza, sulla sede, sulla cittadinanza, mentre l’altro ordinamento adotta un criterio di collegamento oggettivo, basato cioè sul luogo di produzione del reddito; 2) contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento personale (es. residenza) e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi lo stesso soggetto come rientrante nelle propria giurisdizione fiscale; 3) contrasto tra due collegamenti che adottano un criterio di collegamento oggettivo (es. luogo di produzione del reddito), e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come prodotto nel proprio territorio. Ogni Stato conserva la sua sovranità in materia tributaria e non esistono autorità o entità superiori che possano limitare il suo potere impositivo, fatta eccezione, ovviamente, per quei limiti che gli Stati si autoimpongono, in maniera volontaria, attraverso i trattati multilaterali e bilaterali e, in particolare, attraverso Convenzioni per eliminare la doppia imposizione. Per evitare questa spiacevole evenienza, gli Stati si sono organizzati per disciplinare in maniera corretta la fiscalità internazionale con accordi bilaterali in costanza del sovrapporsi delle diverse imposte e delle diverse leggi nazionali che assoggettano più volte a tassazione la stessa ricchezza 69 70 Fare Affari in Grecia delimitando il potere impositivo dei singoli Stati. Il Trattato o la Convenzione è fonte di diritto internazionale paragonabile al rapporto contrattuale. La dottrina ha definito la loro natura come: «…the only way States can consciously create international law». I dettati previsti dalle Convenzioni si aggiungono a quelli delle norme interne di ciascuno Stato e gli effetti dei primi modificano l’efficacia dei secondi, o nel senso che al verificarsi della fattispecie convenzionale, viene esclusa in uno degli Stati contraenti, l’obbligazione d’imposta nascente dal verificarsi della fattispecie di diritto interno; ovvero, nel senso che gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a compensare le obbligazioni di diritto interno a seguito del verificarsi della fattispecie convenzionale. Gli accordi bilaterali tra Stati indipendenti sono il mezzo attraverso il quale si cerca di: eliminare, o perlomeno, limitare il fenomeno della doppia imposizione causato dalla circostanza che, di norma, ciascuno Stato applica la tassazione su base mondiale ai propri residenti e il criterio di territorialità ai non residenti basato sul criterio della localizzazione dei redditi nonché porre i presupposti perché siano impedite le frodi fiscali internazionali anche attraverso forme di collaborazione fra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. E’ evidente che le condizioni condivise da due o più Stati debbano essere rette da regimi di reciprocità. Gli Stati, decidono di limitare il proprio potere impositivo rinunciando ad una quota di prelievo fiscale in modo che il contribuente non sia, nel complesso, gravato da un’imposizione maggiore di quella che subirebbe se non operasse in situazione internazionale. I Trattati, di solito, possono essere fondati sulla ripartizione dei redditi e sulla ripartizione delle imposte. Il Trattato che ci riguarda è quello fondato sulla ripartizione delle imposte nel senso che un reddito è tassato sia nello Stato della fonte sia in quello di residenza del beneficiario, ma lo Stato della fonte limita la propria imposizione riducendo l’aliquota d’imposta entro limiti fissati dalla Convenzione e lo Stato di residenza concede un credito d’imposta consistente nel diritto del contribuente di scomputare a certe condizioni, dalle proprie imposte, le imposte pagate all’estero. Gli Stati, quindi, che stipulano Convenzioni bilaterali in tal senso, si adattano o attraverso un procedimento “speciale” oppure attraverso uno di carattere “ordinario”. Nel primo caso si attribuisce al Trattato internazionale efficacia facendo rinvio semplicemente al testo restando efficace fin tanto che è efficace sul piano internazionale, viceversa, venendo meno la sua efficacia sul piano internazionale, viene meno anche quella interna. Nel secondo caso (procedimento speciale), invece, viene riprodotto integralmente il testo del trattato nell’atto normativo in maniera tale che, essendo il testo dell’accordo internazionale trasposto integralmente in un atto normativo interno, questo continuerà ad essere efficace fino alla sua abrogazione espressa o tacita. I Trattati, quindi, si pongono come fondamentale obiettivo, l’eliminazione delle doppie imposizioni, in più mirano a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Nei vari Paesi, infatti, l’elusione fiscale internazionale si attua mediante il tready shopping e viene combattuta di solito con misure adottate unilateralmente o indirettamente con norme che prevengano l’uso improprio dei Trattati. Accenniamo in questa sede alle principali clausole anti-abuso solo per completezza di informazione: 1) beneficial ownerschip clause che consente di ridurre la ritenuta prelevata alla fonte su dividendi, interessi e royalties, a condizione che il soggetto percettore sia l’effettivo beneficiario di tali redditi; 2) l’exclusio approach, che stabilisce l’esclusione dai benefici convenzionali di determinate categorie che usufruiscono di particolari regimi fiscali; 3) il subject to tax approach, mediante il quale, una determinata disposizione convenzionale può essere applicata qualora i redditi cui si riferisce siano assoggettati ad imposizione in capo al soggetto percettore; 4) il channel approach, che prevede il disconoscimento del regime convenzionale a soggetti che percepiscono determinati redditi e che ne ritrasferiscono consistente parte (sotto forma di dividendi, interessi, ecc.) a residenti in Stati terzi; 5) in bona fide approach, mediante il quale si intende garantire, in via esclusiva, i benefici di un Trattato alle società costituite in buona fade. La Convenzione stipulata in questa materia dall’Italia e dalla Grecia è sostanzialmente conforme al modello OCSE 1963 aggiornato nel 1977. Si tratta di un modello di Convenzione che ha subito diverse revisioni nel 1963, nel 1977 e nel 1992. Esso costituisce un punto di riferimento, una L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi “raccomandazione” per gli Stati ma non è vincolante, piuttosto rappresenta una linea da seguire per non uscire dalla liceità degli accordi. In virtù dell’art. 1 della Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 ed entrata in vigore il 30 settembre 1961, dunque, l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha lo scopo di promuovere le politiche che mirano a: a) realizzare la massima espansione dell’economia e dell’occupazione ed un progressivo miglioramento del livello di vita nei Paesi membri, salvaguardando però la stabilità finanziaria e contribuire, in tal modo, allo sviluppo dell’economia mondiale; b) aiutare la corretta espansione dei paesi membri e di quelli non-membri in via di sviluppo economico; c) contribuire all’espansione del commercio mondiale su base multilaterale e non discriminatoria secondo gli impegni internazionali. I metodi più diffusi per evitare le doppie imposizioni sono: il metodo dell’esenzione dei redditi prodotti all’estero (exemption method); il metodo della detrazione dell’imposta assolta sui redditi prodotti all’estero (foreign tax credit) ed il metodo della deduzione dalla base imponibile delle imposte pagate all’estero (deduction method). Con il sistema del primo metodo (exemption method), lo Stato della residenza non considera tassabili i redditi prodotti all’estero e, nello stesso tempo, attribuisce allo Stato della fonte l’esercizio esclusivo della potestà impositiva. Qui, il reddito prodotto all’estero è considerato reddito esente da imposizione. In questo modo, però, gli effetti derivanti dall’utilizzo del metodo dell’esenzione, poiché riduce le pretese dello Stato della residenza, ha di fatto, scoraggiato il ricorso a tale metodo favorendo il sistema del credito d’imposta (foreign tax credit), in questo modo lo Stato della residenza mantiene la potestà impositiva primaria pur concedendo lo sgravio. Il credito d’imposta è il metodo più diffuso sia a livello di norme convenzionali sia a livello di norme interne. Si consente, in pratica, al contribuente di detrarre dall’imposta sul reddito, le imposte assolte all’estero sui redditi che l’ hanno prodotto. L’applicazione piena, però, del credito d’imposta raramente trova applicazione nei sistemi tributari nazionali. Se così non fosse, ai fini dell’ottenimento della neutralità fiscale interna, lo Stato consentirebbe di portare a credito le imposte assolte all’estero qualunque sia la loro aliquota, con la conseguenza automatica che, nei casi in cui l’aliquota estera risultasse superiore a quella applicata nello Stato di residenza, lo Stato stesso della residenza si troverebbe a dover rimborsare, ai soggetti che hanno prodotto redditi esteri, la differenza tra l’ammontare del tributo nazionale e quello assolto all’estero. Tale rimborso in realtà si tradurrebbe in una agevolazione fiscale, a cagione della quale lo Stato della residenza finirebbe per addossarsi la perdita economica finale. Ecco del perché esistono delle limitazioni all’uso del credito d’imposta: a) la misura della detrazione in relazione al rapporto tra redditi globalmente prodotti e redditi prodotti all’estero ( cosiddetta “limitazione ordinaria”); b) la ripartizione del credito in relazione ai redditi prodotti in diversi Paesi esteri (cosiddetta “per country method”); c) il riporto degli ammontari dei crediti inutilizzati determinati in base all’operare dei rapporti di cui sopra; d) la qualificazione come “tributo” della prestazione patrimoniale assolta all’estero; e) la definitività del tributo assolto all’estero; f ) i requisiti formali e procedurali per l’ammissione del godimento del beneficio. Il metodo della deduzione (deduction method), considera i tributi assolti all’estero come una spesa inerente alla produzione del reddito, al pari degli elementi negativi per la determinazione del reddito d’impresa o degli oneri deducibili dalla base imponibile ai fini IRPEF. Con questo metodo, lo Stato della residenza, consente la deducibilità dei tributi assolti all’estero ai fini della determinazione della base imponibile a cui applicare l’aliquota per determinare il tributo dovuto. Mentre il metodo dell’esenzione e quello del credito presuppongono un insieme completo di disposizioni in materia di localizzazione del credito all’estero, il metodo della deduzione presuppone, ai fini del proprio funzionamento, soltanto il pagamento del tributo allo Stato della fonte. Le Convenzioni Internazionali tra Stati sono strutturate in sette capitoli. Nel primo si stabilisce 71 72 Fare Affari in Grecia il campo di applicazione del Trattato, nel secondo sono fornite alcune definizioni, nel terzo sono individuati i presupposti territoriali d’imposizione per ciascuna categoria di reddito, nel quarto i presupposti territoriali per la tassazione dei patrimoni, nel quinto i metodi per evitare le doppie imposizioni, nel sesto alcune specifiche disposizioni per lo più riguardanti l’applicazione del principio di non discriminazione, la procedura amichevole di composizione dei conflitti sulla potestà impositiva degli Stati, lo scambio d’informazioni fra amministrazioni fiscali, nel settimo le disposizioni inerenti l’entrata in vigore e la denuncia del Trattato. La Convenzione si applica nei confronti dei soggetti residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti. Si dovrà, di conseguenza, prendere in considerazione la Convenzione vigente fra lo Stato in cui il reddito è prodotto e quello di residenza del beneficiario del reddito. La Convenzione non potrà essere applicata a favore di un soggetto che non sia residente in uno degli Stati contraenti. Tutte le Convenzioni vigenti riguardano (per l’Italia) sia l’IRPEF che l’IRPEG (a partire dal 1° gennaio 2004 si parlerà di IRE e di IRES che sostituiranno l’IRPEF e l’IRPEG introducendo importanti novità in materia di tassazione di dividendi ed in materia di capital gain) anche se prelevate in forma di ritenute alla fonte. E’ doveroso ricordare che dal 1998 tutti i Trattati sono applicati anche nei confronti dell’IRAP. Nelle Convenzioni conformi al modello OCSE, viene di norma stabilito che i redditi derivanti da fonti situate in uno Stato contraente sono imponibili o possono essere tassati in questo Stato. Nella maggioranza dei trattati, gli articoli relativi a dividendi, interessi e canoni, prevedono che la tassazione nello Stato della fonte non possa eccedere certi limiti. Tuttavia le condizioni possono variare da Trattato a Trattato. Il modello di convenzione OCSE, a cui i trattati bilaterali si sono ispirati in tutto e per tutto, risolve il fenomeno della doppia imposizione nei seguenti casi: a) una persona è assoggettata ad imposta sul reddito o sul patrimonio da parte di entrambi gli Stati contraenti, in quanto considerata residente fiscalmente in entrambi i Paesi; tale contrasto (doppia residenza) dovrà essere risolto sulla base dell’art. 4 del modello OCSE che definisce la nozione di residenza; b) una persona è residente in uno Stato contraente, ma ricava reddito e/o possiede un patrimonio nell’altro Stato estero ed è assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati sullo stesso reddito e/o patrimonio. Nei casi in cui il contrasto non possa essere risolto dai precedenti articoli della Convenzione, mediante un’attribuzione esclusiva ad uno dei due Stati del diritto di imposizione, esso potrà essere evitato attraverso le disposizioni di cui all’art. 23 del modello OCSE, che prevedono i seguenti metodi alternativi per l’eliminazione della doppia imposizione nello Stato di residenza del contribuente: 1) principio dell’esenzione (art. 23 A): lo Stato non tassa il reddito e/o il patrimonio che può essere assoggettato a tassazione nello Stato della fonte; 2) metodo del credito d’imposta (art. 23 B): lo Stato di residenza calcola l’imposta sulla base del reddito complessivo del contribuente, comprensivo anche del reddito che può essere tassato nell’altro Stato e poi concede una detrazione per le imposte pagate nell’altro Stato. Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 15 del D.P.R. n. 917/86 prevede l’applicazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero ed ivi assoggettati a tassazione a titolo definitivo, che concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF o IRPEG. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, in relazione ai redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione dell’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo (metodo del «credito ordinario»). L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi IL MERCATO IMMOBILIARE IN GRECIA A cura di: Konstantina Tr. Panitsa, Avvocato, SCORDIS, PAPAPETROU & Co LLC Advocates & Legal Consultants 197 Alexandras Avenue 11522 ATENE Tel. 0030.210.6421006 Fax 0030.210.6421080 E-mail [email protected] La procedura sicura e affidabile per l’acquisto di un immobile in Grecia, richiede innanzitutto l’assistenza di un avvocato. Questa, consiste nel controllo dettagliato dei titoli del venditore o dei venditori, per constatare la successione e la legittimita’ del modo di acquisizione dell’immobile in cessione. Il controllo di titoli deve riguardare l’ultimo ventennio, almeno, siccome questo e’ il tempo massimo di prescrizione di qualsiasi pretesa ma anche il tempo necessario per l’acquisizione di proprieta’ con usucapione straordinaria, come questo viene regolato dall’articolo 1045 C.C. Per il compimento della suddetta procedura nel caso di cessioni in tempi brevi, e’ necessario che siano controllate le partite catastali non solo dei proprietari diretti, ma anche dei proprietari remoti, e che siano studiati i contratti e i documenti trascritti, gli eventuali aggravi esistenti, reclami, cause iscritte, condizioni che devono essere revocate o condizioni risolutive che necessitano atto di estinzione per la loro abolizione e la sua trascrizione (articoli 201, 202 e 206 C.C.). Contemporaneamente, puo’ essere presentata anche la domanda all’Ufficio Ipoteche per il rilascio dei certificati: 1. Di Trascrizione, 2. Di Proprieta’ 3. Di Oneri, 4. Di non reclamo dalla partita catastale del/i venditore/venditori e del/i suo/i proprietario/i. Nel caso in cui c’e’ variazione di competenza nell’Ufficio di Ipoteche, e’ necessario un controllo in tutti gli Uffici di Ipoteche in cui l’immobile apparteneva di tempo in tempo. L’acquisto di un immobile, come reale atto legale, dev’essere redatto con atto notarile e trascritto, ai sensi degli articoli 1033 e 369 CC, diversamente e’ nullo. Inoltre, e’ obbligatoria la presenza di un avvocato dinanzi a un notaio se l’oggetto del contratto e’ di almeno 29.347,0286 euro per le circoscrizioni degli Ordini degli Avvocati di Atene e il Pireo e di 11.738,8114 euro per le circoscrizioni degli altri Ordini degli Avvocati del Paese (n. 42, comma 1 L. 3026/1954- Codice degli Avvocati). Secondo l’art. 161 della stessa Legge, il minimo limite dell’onorario dell’avvocato viene stabilito in base al valore dell’oggetto del contratto, che in modo indicativo per l’importo da 44.020,5429 e fino a 1.467.351,4336 euro e’ pari allo 0,5%. 73 74 Fare Affari in Grecia Prima della firma del contratto definitivo, viene redatto lo schema del contratto dagli avvocati delle parti contraenti, che viene convalidato legalmente dall’Ordine degli Avvocati competente e annesso al contratto definitivo. Allo stesso tempo, vengono versati i suoi diritti alla cassa dell’Ordine e le ricevute della loro riscossione sono annesse anch’esse al contratto definitivo. In piu’, e’ preceduta la presentazione della relativa dichiarazione d’imposta per cessione di immobile alla competente Agenzia delle Imposte (D.O.Y.), da cui risulta o il versamento dell’imposta dalla ricevuta di riscossione che viene annessa al contratto (in base alla L. 1587/1950-Φ.Μ.Α., L. 3427/ 2005-Φ.Α.Υ.,Τ.Σ.Α., L. 2859/2000-Φ.Π.Α.), o l’esenzione dall’imposta (per l’acquisto di prima abitazione, L. 1078/1980), dopodiche’ la sua copia legalmente convalidata viene inviata all’Ufficio delle Ipoteche per trascrizione. Durante la stipulazione del contratto e’ necessaria la presentazione e l’annessione dei seguenti: 1. Fotocopie, delle parti contraenti, del C.F. e dell’Agenzia delle Imposte competente del loro reddito. Da notare che, quando le parti sono presenti e rappresentate con procure redatte all’estero, in Paesi che non hanno convalidato la convenzione dell’Aia, la convalida e’ effettuata dai rappresentanti consolari o diplomatici della Grecia nei Paesi di provenienza o dal Ministero degli Affari Esteri della Grecia, mentre per i Paesi che l’hanno convalidata, e’ necessaria l’apposizione dell’apostille dallo Stato di redazione della procura. 2. Copia del titolo di proprieta’ del/i venditore/i. 3. Certificato di adempimento agli obblighi fiscali del venditore dall’Agenzia delle Imposte (D.O.Y.) competente per il suo reddito ai sensi dell’art. 26 della L. 1882/1990. 4. Attestato di non essere debitore della Tassa sul Patrimonio Immobiliare, per l’immobile venduto, dal Comune in cui si trova l’immobile ai sensi dell’art. 24, comma 18 della L. 2130/1993. 5. Attestato (se e’ necessario) di adempimento agli obblighi previdenziali del venditore dall’Ufficio competente dell’Ente Previdenziale (IKA) (ΑΥΕργΚοινΑσφ Φ.21/116/2000-risoluzione del Ministro del Lavoro) o dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 in caso negativo. 6. Dichiarazione di responsabilita’ del venditore per i canoni dichiarati in tempo utile secondo l’art. 81, comm. 1, 2, 4 della L. 2238/1994, com’e’ stato modificato con l’art. 26 della L. 3220/2004 o certificato dello stesso articolo, se e’ fuori termine. 7. Dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 che l’immobile ceduto non si trova nel letto di torrente, spiaggia, zona litorale, biotopo, terreno pubblico, area archeologica, ai sensi dell’art. 3, comm. 15 della L. 2242/1994. 8. Schema topografico da parte di ingegnere ai sensi degli articoli 5 della L. 651/1977 e 3 della L. 1078/1980. 9. Se rientra nella L. 1337/1983: attestato del Comune ove si trova l’immobile di non essere debitore in terra e denaro ai sensi dell’art. 5, comm. 4 della L. 2052/1992 e certificato del Comune che sono state presentate le dichiarazioni di proprieta’ ai sensi dell’art. 6, comm. 4 della L. 2242/1994. 10. Se viene ceduto un edificio eretto prima del 14-03-1983: dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 che l’immobile e’ stato eretto prima di quella data. 11.Se viene ceduto un edificio costruito dopo il 14-03-1983: viene annessa copia convalidata della licenza edilizia. 12. Se viene ceduto un edificio eretto dopo l’01-01-1986: occorre anche la dichiarazione di responsabilita’ della L. 1599/1986 ai sensi dell’art. 5, comm. 3 della L. 1577/1985 che non e’ stato modificato l’uso riportato sulla licenza edilizia e le dimensioni degli spazi di uso comune. 13. Se il contratto viene redatto dopo che sia iniziata la registrazione catastale della zona, viene L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi annesso l’attestato per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 2, comm. 8 della L. 2308/ 1995. 14. Se il contratto viene redatto dopo la registrazione catastale, viene annesso estratto catastale dell’Ente Catastale o certificato di presentazione della dichiarazione di registrazione catastale dopo il 19-03-2003 ai sensi della L. 3127/2003. 15. Se il contratto viene redatto in una zona dove la registrazione catastale e’ stata completata e sono state fatte le prime iscrizioni: viene annesso estratto convalidato dello schema catastale ai sensi dell’art. 14, comm. 5 della L. 2664/1998. Per quanto riguarda il tempo di trascizione del contratto, non e’ prevista dalla Legge una determinata scadenza. Pero’, in base al principio della priorita’ temporale, la trascrizione dev’essere fatta il piu’ presto possible, per evitare il rischio di cessione dell’immobile o anche del suo aggravio con onere, da parte di un terzo. E questo perche’ fino alla trascrizione, titolare rimane il precedente proprietario, nonostante la firma del contratto di compravendita. Se l’immobile si trova nell’area di due Uffici Ipoteche, la trascrizione dev’essere fatta in ambedue gli Uffici Ipoteche. Se dalla firma del contratto e fino alla sua trascrizione, e’ cambiata la competenza dell’Ufficio delle Ipoteche, questo viene trascritto nell’Ufficio Ipoteche competente durante la trascrizione del contratto. Nel caso in cui vengono contestati i confini dell’Ufficio Ipoteche, la trascrizione del contratto e’ effettuata in ambedue gli Uffici, con il versamento della meta’ dei diritti al Direttore dell’Ufficio Ipoteche e la contemporanea presentazione della relativa domanda anche verso l’altro Direttore dell’Ufficio Ipoteche (L. 4201/1961, art. 11). In ogni caso, la trascrizione del contratto dev’essere fatta al competente Ufficio Ipoteche, diversamente non e’ valida e non produce risultati legittimi, come questo e’ previsto dagli articoli 1198 e 1192 CC. Per tale scopo vengono presentati al Direttore dell’Ufficio Ipoteche: 1. Domanda di trascrizione dal Notaio locale competente, 2. Copia convalidata del contratto, 3. Estratto del contratto, 4. Foglio di cessione di immobile (Φ.Μ.Α.), convalidato legalmente dall’Ufficio Imposte (D.O.Y.) competente. Se e’ trascorso un anno dalla firma del contratto, e’ necessaria una rivalutazione del valore dell’immobile e successivamente, rilascio di nuovo foglio di cessione di immobile. 5. Domanda per il rilascio di certificato di trascrizione del contratto. 75 76 Fare Affari in Grecia L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi LA PROCEDURA PER L’EMISSIONE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A cura di: Konstantina Tr. Panitsa, Avvocato, SCORDIS, PAPAPETROU & Co LLC Advocates & Legal Consultants 197 Alexandras Avenue 11522 ATENE Tel. 0030.210.6421006 Fax 0030.210.6421080 E-mail [email protected] Uno dei mezzi di protezione forniti dalla Legge, affinche` il portatore di titoli di credito o in generale il beneficiario di credito pecuniario, possa soddisfare la sua pretesa, e` l’emissione di ingiunzione di pagamento. Si tratta di un procedimento molto semplice, rapido e poco costoso rispetto alle restanti procedure previste. L’ingiunzione di pagamento non costituisce sentenza giudiziaria, ma titolo esecutivo, il quale puo’ costituire titolo per iscrizione di accensione di ipoteca durante il procedimento delle misure cautelari (CPC 724, comma 1) come anche titolo per iscrizione di ipoteca (Legge Introduttiva CPC 29, comma 1). Viene regolata dagli articoli 623-634 del CPC, nella sezione delle procedure speciali. • Domanda di concessione di ingiunzione di pagamento viene presentata quando sussiste: a. pretesa pecuniaria o pretesa per l’emissione di titoli di credito b. prova di somma pecuniaria con documento pubblico o privato c. la pretesa non dipende da opzione, scadenza, clausola, controprestazione. d. la somma dovuta di denaro o di effetti cambiari e’ definita. e. le persone a cui sara’ effettuata la notifica sono domiciliate in Grecia e il loro domicilio e’ noto. • Viene presentata dal beneficiario della pretesa presso la cancelleria del Tribunale competente (di norma) e redatta, sotto di questa, una relazione. (Viene presentata anche verbalmente presso i Tribunali di Pace, presso la cui sede non esistono avvocati designati.) Competenza Materiale: a. Tribunale di Pace quando la somma e’ fino a 12.000 euro. b. Tribunale di Prima Istanza a un solo Membro quando essa superi i 12.000 euro. 77 78 Fare Affari in Grecia Competenza Locale: a. Il domicilio del debitore - citato o di almeno uno dei debitori – citati o b. Il luogo di costituzione dell’atto giuridico o il luogo di adempimento della prestazione. • Contenuto della domanda: a. il Tribunale o il Giudice, b. il tipo di atto giuridico, c. il nome, il cognome, il nome del padre e il domicilio di tutti i contendenti e dei loro rappresentanti legali e se si tratti di persone legali la loro denominazione e sede, d. l’oggetto dell’atto giuridico in modo chiaro e determinato, e. le data e firma del contendente o del suo rappresentante legale o del suo procuratore giudiziario e la firma dell’avvocato, f. definizione precisa dell’indirizzo del contendente che esegue l’atto, del suo rappresentante legale o del suo procuratore giudiziario, g. domanda per la concessione di ingiunzione, h. la pretesa e la somma precisa di denaro o dei titoli di credito con gli eventuali interessi dovuti, i. si allegano tutti i documenti da cui risulta il credito e il suo importo. Il Giudice emana la sentenza senza dover chiamare il debitore, ha pero’ il diritto di chiamare il richiedente per ulteriori chiarimenti, e segnalargli integrazioni o correzioni o se il richiedente invoca documenti privati di chiedergli autenticazione della firma da parte di notaio o testimoni interrogati innanzi a lui. Il Giudice accetta la domanda e ordina il debitore a pagare l’importo dovuto e lo condanna alla spesa giudiziaria. L’ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo (in base e solo al quale viene effettuata l’esecuzione forzata, art. 904 CPC), viene preparata per iscritto e deve includere: a. il nome e cognome del Giudice che emette l’ingiunzione di pagamento, b. il nome e cognome, il domicilio e l’indirizzo di colui che ha chiesto l’ingiunzione di pagamento e di colui contro il quale e’ rivolta la richiesta, c. il motivo del pagamento, d. la somma di denaro o dei titoli di credito che deve essere corrisposta, e. l’ingiunzione di pagamento, f. il rammentare a colui contro il quale e’ rivolta l’ingiunzione che ha il diritto di richiedere sospensione entro 15 giorni dalla consegna dell’ingiunzione di pagamento, g. firma del Giudice. La notifica dell’ingiunzione di pagamento dev’essere effettuata entro un termine di 2 mesi dalla sua emissione, altrimenti l’ingiunzione decade. Entro lo stesso termine devono essere presentate anche le relazioni di notifica al citato o ai citati. La notifica dell’ingiunzione di pagamento interrompe la prescrizione e la scadenza di estinzione. Il debitore ha il diritto di richiedere la sospensione entro il termine di 15 giorni feriali dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento e della sua consegna entro lo stesso termine. Si rivolge al Tribunale L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi competente in materia (Tribunale di Pace o Tribunale di Prima Istanza ad un solo Membro). Nel caso in cui sia stato esercitato il diritto la sospensione contro l’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Pace, le proposte vengono presentate sul banco del magistrato, i testimoni interrogati all’udienza, e l’aggiunta opposizione viene presentata entro 3 giorni feriali dopo il dibattito davanti al Cancelliere, del corrispondente procedimento dov’e’ stata discussa la sospensione. L’esercizio del diritto di sospensione non revoca l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. Pero’, il Tribunale puo’ concedere sospensione con garanzia o senza fino all’emissione di sentenza definitiva per la sospensione. La notifica della sospensione e della domanda sospensiva viene presentata o all’avvocato che ha firmato la domanda per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento o all’indirizzo di colui contro cui sono rivolti. Se e’ stata esercitata e giudicata la sospensione, cio` produce sentenza passata in giudicato. Se non viene esercitata sospensione in tempo utile (entro 15 giorni feriali), colui a favore del quale e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento puo’ notificare di nuovo l’ingiunzione al debitore, il quale ha il diritto di esercitare sospensione entro il termine di 10 giorni feriali dalla seconda notifica. In questo caso non viene concessa sospensiva di esecuzione. Se passa senza nulla di fatto anche il predetto termine, l’ingiunzione di pagamento diventa sentenza passata in giudicato e puo’ essere impugnata soltanto con revisione. Contro la sentenza che accetta o respinge la sospensione puo` essere presentato ricorso prima di qualsiasi notifica o entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza. 79 80 Fare Affari in Grecia RIMBORSO IVA IN GRECIA AI SOGGETTI NON RESIDENTI Il diritto al rimborso dell’IVA versata in Grecia hanno i soggetti passivi di imposta non residenti, che hanno sede in un altro Paese-Membro dell’U.E. Il rimborso puo` essere richiesto, dietro condizioni, al Ministero Greco delle Finanze. Precisamente, in base alla circolare 1390/31.12.01 l’imposta sul valore aggiunto corrisposta in Grecia per l’acquisto di beni e di servizi, per l’importazione di beni, ecc, e’ rimborsato agli operatori economici interessati se esso riguarda l’attivita’ economica che esercitano nel loro Paese. Nella circolare sono stabiliti tanto i beneficiari e le condizioni di rimborso, quanto anche il tipo dei documenti giustificativi che gli operatori economici dovranno presentare per ricevere il rimborso. In particolare l’intera circolare e` la seguente: Articolo 1 Beneficiari del rimborso E’ rimborsata al soggetto passivo di imposta insediato in un altro Paese-Membro dell’Unione Europea (U.E.), l’Imposta sul Valore Aggiunto che esso ha corrisposto in Grecia per l’acquisizione di beni mobili reali o di servizi o per importazioni di beni che esso ha effettuato in Grecia in base alle clausole e alle condizioni riportate in seguito. Articolo 2 Condizioni per il rimborso Il rimborso dell’imposta del precedente paragrafo e’ effettuato se le spese realizzate in Grecia dal beneficiario del rimborso, riguardino l’attivita’economica che esso esercita nel suo Paese e sono state utilizzate: a) Per azioni soggette a IVA per le quali non e’ possibile applicare il diritto di detrazione nel proprio Paese, dato che l’imposta addebitata e’ stata corrisposta in Grecia. b) Per le seguenti azioni esenti da IVA, ma con il diritto di detrazione e di rimborso di imposta. • Trasporti internazionali aerei e marittimi di persone. • Trasporti di beni destinati all’esportazione. • Trasporti di beni posti in regime speciale di esenzione temporanea. • Trasporti di beni importati fino alla prima destinazione all’interno del Paese, se il valore di questi servizi e’ incluso nella base fiscale imponibile dell’importazione. c) Per servizi per i quali, obbligato per il versamento dell’imposta, e’ il fruitore dei servizi e cioe`: • Trasferimento o concessione dell’uso di diritti di autore, di brevetto, di licenze di sfruttamento di marchi industriali e commerciali e di altri diritti inerenti. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi • Pubblicita`. • Consulenti in genere, uffici d’ingegneria per progetti, studi legali, contabili o altri servizi inerenti, come anche l’elaborazione dati o la fornitura di informazioni. • Assunzione di obbligo per la non esercitazione, per intero o in parte, di attivita’ o di diritto professionale previsto in questo paragrafo. • Lavori bancari, finanziari, assicurativi e riassicurativi, ad eccezione del noleggio di cassette di sicurezza. • Disponibilita’ di personale. • Noleggio di beni reali mobili, ad eccezione dei mezzi di trasporto. • Persone che agiscono in nome e per conto di altre persone per l’effettuazione dei servizi riportati in questa paragrafo. • Telecomunicazioni. Articolo 3 Condizioni per il rimborso Il rimborso di imposta dell’articolo 1 e’ effettuato se il soggetto passivo di imposta che lo richiede: a) Non ha in Grecia installazione (come il significato della parola “installazione” e’ definito nelle disposizioni del codice fiscale) dalla quale e’ esercitata la sua attivita’ economica. b) Non ha effettuato in Grecia nessuna vendita di beni e nessuna prestazione di servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto e i lavori ausiliari connessi a cio`, esenti da imposta con diritto di detrazione, come anche dei servizi elencati nel caso c) dell’articolo 2 della presente, per i quali obbligato al versamento dell’imposta e’ il fruitore dei servizi. Articolo 4 Limitazioni di rimborso L’imposta da rimborsare e’ stabilita in base al diritto di detrazione, come questo e’ applicato nel Paese che effettua il rimborso. Non e’ concesso il diritto di rimborso di imposta in Grecia, ai soggetti dell’articolo 1 che hanno acquisito: • Beni e servizi destinati a scopi estranei alla loro attivita’ economica. • Beni e servizi che riguardano immobili in Grecia. • Prodotti di industrie di tabacco (acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria). • Spese per ricevimenti, svago e ospitalita’ in genere. • Spese di alloggio, di vitto, di bevande, per spostamenti e svago per il personale o per i rappresentanti dell’impresa. • Bevande alcooliche (acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria), se queste non sono destinate all’attivita’ propria dell’impresa.. • Acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria di autovetture per uso privato fino a nove (9) posti, di motociclette e motocicli, di imbarcazioni e di aerei per uso privato destinati alla svago e allo sport, come anche le spese di combustibili, riparazione, manutenzione, noleggio e circolazione di questi in genere, con l’eccezione del caso che i suddetti mezzi di trasporto sono destinati alla vendita o adibiti ad uso pubblico. • Acquisto, importazione o acquisizione intracomunitaria di materiali per l’imballaggio dei quali la consegna e’ coperta da garanzia e dei quali l’ulteriore distribuzione e’ effettuata senza imposta. Inoltre, non e’ concesso il diritto di rimborso di imposta ai soggetti dell’articolo 1, i quali: a) Effettuano esclusivamente e solo attivita’esenti da imposta per le quali non e’concesso il diritto 81 82 Fare Affari in Grecia di detrazione (medici, avvocati, ecc.). b) Appartengono alla categoria delle piccole imprese esenti da imposte. c) Appartengono al regime speciale degli agricoltori, per i quali e’ concesso il rimborso di imposta a forfait. d) Appartengono al regime speciale delle agenzie di viaggi o degli organizzatori di escursioni turistiche. e) Effettuano consegne di beni, che rientrano nelle esenzioni come consegne intracomunitarie. Articolo 5 Documenti giustificativi da presentare a) ISTANZA DI RIMBORSO L’istanza di rimborso dev’essere presentata su modulo speciale, o su qualsiasi corrispondente modulo rilasciato da un altro Paese-Membro, in base alla 8.a Direttiva sull’IVA. L’istanza di rimborso dev’essere presentata entro il 30 giugno, dell’anno solare successivo al periodo a cui il rimborso si riferisce. L’istanza di rimborso puo’ coprire un periodo di tempo non inferiore a tre mesi continui e l’importo dell’imposta di cui e’ richiesto il rimborso non puo’ essere inferiore a 200 euro, o un periodo di tempo non superiore a un anno solare e l’importo dell’imposta di cui e’ richiesto il rimborso non puo’ essere inferiore a 25 euro. L’istanza e’ presentata dal beneficiario al rimborso o da una persona delegata. Il rimborso di imposta puo’ essere effettuato ad un soggetto delegato, che agisce mediante procura (notarile o consolare) presentata insieme all’istanza di rimborso e tradotta ufficialmente in lingua greca. b) CERTIFICATO L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata da un attestato rilasciato dall’autorita’ tributaria competente dello Stato membro nel quale risiede il richiedente, dal quale risulti la qualita’ di soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto nel proprio Paese. Questo attestato ha validita’ di un anno dalla sua data di rilascio. c) DOCUMENTAZIONI ORIGINALI L’istanza di rimborso dev’essere accompagnata dalle fatture originali o da altra documentazione che sostituisce le fatture, come questa e’ stabilita dal Codice Fiscale greco (ΚΒΣ). Sulle documentazioni originali devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati: numero progressivo e data di emissione, nome cognome e indirizzi dei contraenti, numero del codice fiscale dell’emittente e del ricevente, azione fatturata e valore di essa, coefficiente e importo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il numero di targa della vettura, se si tratti di societa` di trasporto. Le documentazioni originali sono restituite al richiedente entro un mese dalla loro ricezione, convalidate dall’ufficio competente che effettua il rimborso, per escludere il loro riutilizzo per nuova richiesta di rimborso. d) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Questa dichiarazione e’ inclusa nel testo del documento di istanza di rimborso. Con tale dichiarazione il soggetto passivo di imposta attesta che non ha effettuato nessuna consegna di beni o prestazione di servizi nel Paese di rimborso durante il periodo di tempo coperto dalla richiesta (3 mesi o anno) e che assume l’obbligo di restituire ogni somma indebitamente rimborsata. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 6 Ufficio competente L’istanza di rimborso accompagnata dai documenti giustificativi e’ presentata all’ufficio competente che e’ la 14a Direzione IVA del Ministero Greco delle Finanze, la quale: • Registra l’istanza per data di ricevimento sul “Libro di Registro e Delibere” ed assegna un numero di fascicolo. • Controlla l’esattezza dell’istanza e dei documenti giustificativi presentati insieme a questa. • Puo’ chiedere qualsiasi informazione o elemento che riterra’ necessario dal soggetto passivo di imposta come anche dall’emittente della documentazione originale per valutare la fondatezza del rimborso di imposta. • Emette delibera che determina l’importo rimborsabile, la quale viene registrata sul “Libro di Registro e Delibere” e viene notificata al soggetto passivo di imposta o al suo procuratore entro il termine di sei (6) mesi dalla data di ricezione della richiesta. • Emette il foglio individuale di rimborso (ΑΦΕΚ) e ordina al Direttore della 1.a Agenzia delle Entrate di Atene di procedere immediatamente al rimborso imposta e di notificarlo alla 14a Direzione IVA. Il titolo di pagamento viene accreditato obbligatoriamente su conto del beneficiario o del delegato in essere presso una banca nazionale o estera e in questo caso, la somma e’ trasferita tramite la Banca di Grecia. I beneficiari al rimborso assumono tutte le spese che saranno necessarie per il trasferimento delle somme che li riguardano all’estero. • Puo’, con giustificata delibera , respingere il rimborso per intero o in parte. Contro questa delibera puo’ essere inoltrato un ricorso innanzi al Tribunale di Prima Istanza di Primo Grado di Atene. Il ricorso deve essere presentato alla 14a Direzione IVA entro 90 giorni che decorrono dal giorno successivo alla consegna della delibera al Ministro degli Affari Esteri. • Puo’ annullare o modificare l’emessa delibera, se sara’provato che questa si e’basata su un errore contabile, su dati imprecisi o falsi, o in generale sulla mancanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per il rimborso di imposta. La constatazione di dolo da parte del richiedente, comporta la revoca, provvisoria o definitiva, di ogni futuro diritto di rimborso, come anche l’applicazione di sanzione pecuniaria. Articolo 7 Il rimborso di imposta, com’e’ previsto dai precedenti articoli, e’ applicato in modo analogo anche per operatori economici soggetti a IVA insediati in Paesi Terzi, alla condizione che con il Paese di appartenenza dell’operatore economico sussista una condizione di reciprocita` per il rimborso dell’Imposta sul Valore Aggiunto. In questo caso c’e’ la possibilita` di esclusione di rimborso per alcune spese o di richiesta di requisiti complementari per il rimborso. Comunque, in nessun caso potranno essere istituite disposizioni piu’ vantaggiose di quelle che valgono per soggetti passivi di imposte insediati nell’U.E. Articolo 8 Dalla data di entrata in vigore della presente, la delibera P. 4472/3230/POL. 213/03-07-1987 non e’ piu’ valida.. Articolo 9 Questa delibera entra in vigore dal 1° gennaio 2002, dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 83 84 Fare Affari in Grecia LEGGE 3299/2004 “INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI PRIVATI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA CONVERGENZA DELLE AREE PERIFERICHE” Articolo 1 Scopo e tipi di finanziamenti concessi Allo scopo di ottenere uno sviluppo equilibrato, un aumento dell’occupazione, un miglioramento della competitivita’, un rafforzamento del tessuto produttivo, una promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione, una protezione dell’ambiente, un risparmio energetico e uno sviluppo delle aree periferiche sono concessi a progetti d’investimento i seguenti tipi di sovvenzioni: 1. Ai progetti d’investimento subordinati alle disposizioni della presente Legge sono concessi i seguenti tipi di sovvenzioni: (a) Erogazione che consiste nella concessione gratuita da parte dello Stato di una somma di denaro per la copertura di una parte della spesa sostenuta per il progetto d’investimento. (b) Finanziamento della locazione finanziaria (leasing) che consiste nella copertura da parte dello Stato di una parte delle rate corrisposte per l’acquisto di nuove attrezzature meccaniche e di altre attrezzature. (c) Esenzione fiscale per una quota o per il totale del valore della spesa del progetto d’investimento o anche del valore del leasing per nuove attrezzature meccaniche di cui ne viene acquisito l’uso. Questo aiuto consiste nell’esenzione del pagamento di imposta sul reddito da utili non distribuiti delle attivita’ d’impresa durante il primo decennio dalla realizzazione del progetto d’investimento, con la formazione di un deposito dello stesso importo non tassabile. (d) Finanziamento del costo dell’occupazione creata dal progetto d’investimento. Consiste, per un biennio, in un sussidio statale di parte del costo salariale dei posti di lavoro creati. Il sussidio viene concesso entro il primo triennio dal completamento del progetto d’investimento. 2. Tutti i suddetti tipi di sovvenzioni, sono concessi alternativamente come segue: (a) Erogazione o/e finanziamento per il leasing (b) Esenzione d’imposta (c) Finanziamento del costo dell’occupazione creata 3. Nei particolari regimi previsti nell’articolo 9 puo` avvenire una combinazione di piu` sovvenzioni. Come progetti d’investimento nell’ambito della presente Legge sono considerati gli investimenti, i progetti imprenditoriali e i programmi di locazione finanziaria (leasing). Articolo 2 Divisione del territorio nazionale - Zone di applicazione delle sovvenzioni 1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente Legge, il territorio nazionale e’ diviso in quattro (4) zone, come segue: L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi ZONA D: Comprende le Provincie di Xanthi, Rodopi ed Evros, le Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.), come sono definite nell’articolo 1 della legge2545/1997 (G.U. 254A/1997), della Regione dell’Epiro, le isole del territorio nazionale con popolazione fino a 3.100 abitanti, in base al censimento del 1991, le isole della Regione Egeo del Nord, l’isola Thassos, la Provincia del Dodecaneso, ad eccezione della zona definita dalla delibera ministeriale del piano urbanistico della citta’ di Rodi, e la zona di terraferma del territorio nazionale a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono inclusi anche i Comuni i cui confini amministrativi sono toccati da questa zona. La Zona D e’ suddivisa nelle sottozone D1, D2 e D3, come segue: D1: Comprende la zona di terraferma del territorio delle regioni Macedonia Centrale e Occidentale a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono inclusi anche i Comuni i cui confini amministrativi sono toccati da questa zona, la Provincia del Dodecaneso, ad eccezione della zona definita dalla delibera ministeriale del piano urbanistico della citta’ di Rodi, le isole delle Regioni Macedonia Centrale, Tessaglia, Isole Ionie, Sterea Ellada, Attica, Egeo del Sud e Creta con popolazione fino a 3.100 abitanti, in base al censimento del 1991. D2: Comprende la zona di terraferma del territorio delle regioni Macedonia Orientale e Epiro a una distanza di 20 chilometri dal confine, in cui sono inclusi anche i Comuni i cui confini amministrativi sono toccati da questa zona, le Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.) della regione Epiro, le isole della Regione Egeo del Nord, l’isola Thasos e le isole della Macedonia Orientale, Epiro, Grecia Occidentale e Peloponneso con popolazione fino a 3.100 abitanti, in base al censimento del 1991. D3: Comprende le Provincie di Xanthi, Rodopi ed Evros. ZONA C: Comprende l’area di Lavreotiki della Provincia dell’Attica, come questa e’ stata definita con la delibera congiunta dei Ministri dell’Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici, diell’Economia e Finanze e degli Interni, n. 37349/5.11.1991 (G.U. 950 B) come anche le Regioni, le Provincie o le parti di Provincie del territorio nazionale non inserite nelle zone D, B e A. ZONA B: Comprende le Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.), la circoscrizione di Lagadas e la parte occidentale del fiume Axios della Provincia di Salonicco e la circoscrizione di Troizinia della Provincia dell’Attica. ZONA A: Comprende le Province dell’Attica e di Salonicco, ad eccezione delle loro parti inserite nelle altre zone. 2. Con delibera del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la validita` della quale e` di 2 (due) anni dalla sua emanazione, sono definiti i paesi stranieri e le zone specifiche di questi, per i quali e’ applicata la disposizione del par. 3 dell’articolo 3, con la quale e’ previsto il sostegno della sovvenzione per alcuni progetti d’investimento che saranno realizzati in questi paesi. Con simili delibere e’ possibile definire, eccezionalmente altre disposizioni della presente: (a) Il tempo di presentazione delle richieste di ammissione. (b) I criteri di valutazione. (c) I procedimenti e gli organi di controllo dei progetti d’investimento. (d) Le modalita’ di versamento degli aiuti. (e) Il termine per il completamento. 85 86 Fare Affari in Grecia Articolo 3 Ammissione di progetti d’investimento 1. Al regime delle sovvenzioni di questa Legge sono ammessi i seguenti progetti d’investimento, cosi come definiti per ogni settore di attivita’ economica, divisi in cinque (5) categorie al fine di stabilire le sovvenzioni concesse. (a) Progetti d’investimento sul settore primario: (i) Progetti d’investimento di estrazione e lavorazione di minerali industriali e materiali inerti - CATEGORIA 1. (ii) Progetti d’investimento in mezzi meccanici per la semina, la coltivazione e la raccolta di prodotti agricoli che sono realizzati da cooperative agricole e agroindustriali, come anche da gruppi di produttori o associazioni di produttori, costituiti secondo la Legislazione Comunitaria, come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente articolo CATEGORIA 1. (iii) Progetti d’investimento per lavorazione, confezionamento o conservazione di prodotti agricoli o di allevamento o di pesca e pescicoltura non provenienti da un’attivita’ di trasformazione, come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente articolo - CATEGORIA 1. (iv) Progetti d’investimento di imprese agricole con produzioni in serre o biologiche, di imprese di allevamento in stalla o semibrado e imprese ittiche (acquacoltura) di moderna tecnologia, come stabiliti con la comune delibera ministeriale del par. 2 (a) del presente articolo CATEGORIA 1. (b) Progetti d’investimento sul settore secondario: (i) Progetti d’investimento di estrazione, lavorazione e in generale di valorizzazione di minerali industriali. Progetti d’investimento per cave e per valorizzazione di marmi a condizione che comprendono attrezzature per taglio e lavorazione - CATEGORIA 1. (ii) Progetti d’investimento minerari - CATEGORIA 1. (iii) Progetti d’investimento nel settore della trasformazione, come definito nella Classificazione Statistica dei Settori di Attivita` Economica (STAKOD - CATEGORIA 1. (iv) Progetti d’investimento di produzione energetica nelle forme di acqua calda o vapore CATEGORIA 1. (v) Progetti d’investimento di produzione di biocombustibili o di combustibili solidi da biomassa, progetti d’investimento di produzione di biomassa da piante, se usati come materia prima per la produzione di energia - CATEGORIA 1. (vi) Progetti d’investimento di produzione di elettricita’ da fonti energetiche alternative e precisamente eolica, solare, idroelettrica, geotermica e da biomassa, progetti d’investimento di cogenerazione elettrica e di calore indipendentemente dalla potenza d’impianto CATEGORIA 4. (vii) Progetti d’investimento per la dissalazione dell’acqua di mare o salmastra al fine della produzione di acqua potabile - CATEGORIA 1. (viii) Progetti d’investimento per il trasferimento di concerie dalle Province dell’Attica, di L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Salonicco e di Chania nelle Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.), dove sussistono le adeguate strutture ed e’ prevista la loro ubicazione - CATEGORIA 4. (ix) Progetti d’investimento per la produzione o/e la lavorazione di prodotti indicazione geografica tipica (I.G.T.) o/e prodotti di origine protetta (P.O.P.) se sono realizzati da imprese ubicate in edifici tradizionali o edifici in pietra vincolati architettonicamente o anche in impianti di carattere industriale - CATEGORIA 1. (c) Progetti d’investimento nel settore turistico: (i) Costruzione o ampliamento di unita’ alberghiere di categoria almeno di tre stelle (3*), ex Seconda categoria - CATEGORIA 2. (ii) Ammodernamento di unita’ alberghiere di categoria due stelle (2*), ex Terza categoria o di unita’ alberghiere che hanno interrotto provvisoriamente il loro funzionamento per un massimo cinque anni, senza che nel frattempo sia stata effettuata modifica all’uso dell’edificio e alla condizione che durante il periodo di interruzione provvisoria del loro funzionamento fossero almeno di categoria due stelle (2*), ex Terza categoria - CATEGORIA 4. (iii) Ammodernamento di unita’ alberghiere di categoria inferiore a due stelle (2*), ex Terza categoria, in edifici vincolati architettonicamente o qualificati tradizionali, se in seguito dell’ammodernamento assumono come categoria minima due stelle (2*), ex Terza categoria. Ancora, ammodernamento in forma completa di unita’ alberghiere che hanno interrotto provvisoriamente il loro funzionamento per un massimo cinque anni, senza che nel frattempo sia stata effettuata modifica all’uso dell’edificio e alla condizione che durante il periodo di interruzione provvisoria del loro funzionamento fossero almeno di categoria due stelle (2*), ex Terza categoria - CATEGORIA 4. (iv) Ammodernamento di unita’ alberghiere con realizzazione di impianti complementari e l’aggiunta di nuovi spazi ad uso comune, di nuovi usi su spazi comuni, di piscine e impianti sportivi in unita’ alberghiere di categoria di almeno due stelle (2*), ex Terza categoria, al fine di fornire servizi aggiuntivi - CATEGORIA 4. (v) Trasformazione di edifici tradizionali o di edifici vincolati architettonicamente in unita’ alberghiere di categoria minima due stelle (2*), ex Terza categoria - CATEGORIA 4. (vi) Ammodernamento completo di campeggi turistici operanti (campings) di almeno terza categoria - CATEGORIA 4. (vii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di strutture congressuali - CATEGORIA 4. (viii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri sciistici - CATEGORIA 4. (ix) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di strutture termali - CATEGORIA 4. (x) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di porti turistici per imbarcazioni da diporto (marine), per progetti d’investimento effettuati su iniziativa di persone fisiche o giuridiche secondo le disposizioni dell’articolo 31 della L. 2160/1993 (G.U. 118 A) - CATEGORIA 4. (xi) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di campi da golf - CATEGORIA 4. (xii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di talassoterapia - CATEGORIA 4. (xiii) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di turismo sanitario CATEGORIA 4. (xiv) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di centri di allenamento e di turismo sportivo – CATEGORIA 4. (xv) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di parchi tematici che costituiscono forme organizzate di turismo, che diversificano o ampliano il prodotto turistico e che offrono strutture 87 88 Fare Affari in Grecia complete e servizi che comprendono almeno di servizi di alloggio, di ristorazione, ricreativi e di assistenza sociale - CATEGORIA 1. (xvi) Costruzione, ampliamento, ammodernamento di autostrade necessarie per lo sviluppo turistico del Paese - CATEGORIA 1. (d) Progetti d’investimento nel settore terziario: (i) Progetti d’investimento in collaborazione tra imprese commerciali e di trasporto, come unico soggetto, per la costruzione di stazioni merci e di interporti, come stabilito con Delibera Ministeriale congiunta prevista dal par. 2 (b) del presente articolo - CATEGORIA 4. (ii) Progetti d’investimento di imprese di trasporto o/e di imprese commerciali, come unico soggetto, per la creazione di infrastrutture di immagazzinaggio, imballaggio e lavorazione, come anche di spazi chiusi per il parcheggio di camion, come stabiliti dalla Delibera Ministeriale congiunta prevista dal par. 2 (b) del presente articolo - CATEGORIA 4. (iii) Progetti d’investimento per prestazione di servizi da parte di gruppi d’acquisto CATEGORIA 4. (iv) Progetti d’investimento per la creazione di reti infrastrutturali di ampia portata e relativo equipaggiamento, che permettono l’accesso di cittadini o imprese, a livello di Enti Amministrativi Locali, Regioni, ecc. o di altro territorio geografico di interesse imprenditoriale - CATEGORIA 4. (v) Progetti d’investimento per prestazione di servizi di innovazione elettronica, di telecomunicazione su larga scala che si basano su infrastrutture di livello europeo CATEGORIA 4. (vi) Progetti d’investimento di sviluppo di software - CATEGORIA 4. (vii) Progetti d’investimento per la creazione di laboratori di ricerca applicata industriale, energetica, mineraria, agricola, zootecnica, forestale e ittiocoltura. Inoltre, progetti d’investimento sullo sviluppo di tecnologie e di progetti industriali – CATEGORIA 4. (viii) Progetti d’investimento per la prestazione di servizi di tecnologia altamente innovativa - CATEGORIA 4. (ix) Progetti d’investimento per la creazione di laboratori per la prestazione di servizi di qualita’ o/e di alta tecnologia, di certificazioni, di prove di controllo e verifiche - CATEGORIA 4. (x) Progetti d’investimento per la costruzione e la gestione di centri artigianali e di edifici nelle speciali zone artigianali e industriali stabilite nell’ambito della progettazione urbanistica e di assetto del territorio, come anche di spazi per attivita’ sociali e culturali, di mercati centrali e macelli realizzati da aziende di Enti Amministrativi Locali di primo o di secondo grado o da cooperative. Inoltre, progetti d’investimento dei suddetti soggetti per la ristrutturazione e la trasformazione di vecchie fabbriche e altri impianti in spazi adibiti ad attivita’ sociali e culturali, centri fieristici, mercati centrali e macelli - CATEGORIA 1. (xi) Progetti d’investimento di imprese che producono combustibili e gas liquidi, per la creazione di impianti di stoccaggio o per la fornitura di attrezzature per il trasporto di combustibili e gas liquidi verso le isole - CATEGORIA 1. (xii) Progetti d’investimento di imprese che gestiscono i mezzi di trasporto di persone e di merci verso zone terrestri, isolane e lacustri isolate, di difficile accesso e decentrate. Queste zone vengono definite con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Marina Mercantile - CATEGORIA 4. (xiii) Progetti d’investimento per la creazione di centri di cura e di riabilitazione, cosi’ come stabiliti all’articolo 10 della L. 2072/1992 e progetti d’investimento per la concessione di L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi alloggio a persone portatrici di handicap, secondo le modalita’ previste dall’articolo 30 della stessa Legge - CATEGORIA 1. (xiv) Progetti d’investimento per la realizzazione di parcheggi chiusi ad uso pubblico per autovetture private, di capacita’ non inferiore a quaranta (40) posti oltre a quelli previsti dal Regolamento Generale Edile (G.O.K.) per la copertura dei bisogni che risultano dall’uso attribuito all’edificio. Ancora, progetti d’investimento per la costituzione di parcheggi ad uso pubblico, coperti o/e semicoperti per camion, autobus e altre vetture pesanti in genere che abbiano almeno 30 posti – CATEGORIA 3. (xv) Progetti d’investimento realizzati dalla Chiesa come anche dalla Comunita’ Santa di Monte Athos per la costruzione e l’ammodernamento di foresterie o per la trasformazione dei loro edifici in foresterie, cosi come per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento o la trasformazione dei loro edifici in spazi adibiti ad attivita’ sociali e culturali, laboratori artigianali - CATEGORIA 1. (e) Progetti d’investimento speciali delle imprese che esercitano le attivita’ previste dal paragrafo (a) fino al (c) del presente: (i) Progetti d’investimento relativi alla protezione dell’ambiente, alla limitazione dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’atmosfera, di riconversione ambientale, di riciclaggio dell’acqua e di dissalazione dell’acqua del mare o salmastra CATEGORIA 4. (ii) Progetti d’investimento per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, di sostituzione di combustibili liquidi o di energia elettrica con combustibili gassosi, di materiali riciclabili provenienti da industrie locali, da fonti energetiche rinnovabili e da cogenerazion di energia elettrica e di calore - CATEGORIA 4. (iii) Progetti d’investimento per favorire il risparmio energetico, alla condizione che il progetto d’investimento non riguardi attrezzature produttive, ma solo attrezzature e macchinari che consentono il funzionamento dell’unita’ produttiva, e che consentono un risparmio di energia pari ad almeno il 10% - CATEGORIA 4. (iv) Progetti d’investimento di produzione di nuovi prodotti o/e di servizi o di prodotti ad avanzata tecnologia - CATEGORIA 4. (v) Progetti d’investimento per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di laboratori di ricerca applicata industriale o mineraria o energetica - CATEGORIA 4. (vi) Progetti d’investimento di introduzione e di adattamento di tecnologie che rispettano l’ambiente nel processo produttivo - CATEGORIA 4. (vii) Progetti d’investimento nella produzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico o di servizi che favoriscano l’innovazione del processo produttivo e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico - CATEGORIA 4. (viii) Progetti d’investimento che mirano al miglioramento della qualita’ dei manufatti o dei servizi - CATEGORIA 4. (ix) Progetti d’investimento per l’acquisto e l’installazione di moderni sistemi di automatizzazione di processi e di organizzazione informatica di centri di raccolta merce compresi i relativi software per la creazione, l’ampliamento o/e lo sviluppo all’interno della fabbrica per l’ammodernamento della rete di approvigionamento - CATEGORIA 4. (x) Progetti d’investimento di costruzione o ampliamento di unita’ industriali o artiginali per la gestione alternativa degli imballaggi e di altri prodotti consumati in Grecia, per la produzione 89 90 Fare Affari in Grecia di materie prime e di altri materiali da queste ricavate – CATEGORIA 4. (xi) Progetti d’investimento per la realizzazione di completo progetto imprenditoriale pluriennale (2-5 anni) da parte di imprese manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno cinque anni) di un costo minimo di tre milioni di euro (3.000.000), e di imprese che operano nel settore dello sviluppo di software di un costo totale minimo di un milione e cinquecentomila euro (1.500.000). Il progetto finanziato comprende l’ammodernamento e lo sviluppo tecnologico, amministrativo, organizzativo e imprenditoriale della struttura, cosi’ come programmi di formazione del personale, per uno o piu’ dei seguenti obiettivi: - Rafforzamento della loro posizione concorrenziale sul mercato. - Produzione e promozione di prodotti di marca e/o di servizi. - Verticalizzazione della produzione, sviluppo di sistemi integrati di prodotti, servizi o di prodotti e servizi complementari. - Produzione di prodotti o/e servizi importanti o pienamente diversificati dai prodotti o dai servizi esistenti dell’impresa. - Trasferimento delle attivita’ produttive – di ricerca dall’Estero verso la Grecia. - Produzione di prodotti o/e servizi in collaborazione fra piu’ imprese operanti in diversi settori produttivi, con l’obiettivo di diversificare la produzione (gia’ in corso) di beni o/e servizi CATEGORIA 5. Con delibere congiunte del Ministro dell’Economia e delle Finanze o/e del Ministro competente, sono stabiliti standards, condizioni e requisiti che nell’ambito dei casi indicati specifichino ulteriormente i progetti d’investimento dei paragrafi da (a) a (e). 2. Con delibera comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Agricolo e degli Alimenti sono stabiliti i progetti d’investimento che riguardano la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione dell’Appendice I del Trattato dell’Unione Europea. Con simile delibera possono essere stabilite le caratteristiche, le condizioni aggiuntive, le limitazioni e i requisiti per l’applicazione delle sovvenzioni ai progetti d’investimento del suddetto caso, prendendo in considerazione la Legislazione Comunitaria per le sovvenzioni statali nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. (b) Con delibera comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e, secondo i casi, di altro Ministro sono stabiliti i progetti d’investimento per la creazione di reti infrastrutturali di ampia portata e di servizi innovativi di comunicazione elettronica a largo raggio e progetti d’investimento di imprese di trasporto che gestiscono il trasporto di persone e di merci secondo la Legislazione Comunitaria. 3. Al sostegno della sovvenzione di questa Legge sono subordinate attivita’ imprenditoriali, esercitate all’estero, da persone legali che rientrano nella categoria di piccole e medie imprese, come queste sono definite dal Regolamento numero 70/2001 della Commissione Europea del 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), come essa e` stata modificata ed e` in vigore alla condizione che i loro libri contabili rientrino nelle categorie B e C del Codice dei Libri e dei Dati Contabili in vigore in Grecia, per i seguenti progetti d’investimento: (a) Progetti d’investimento in tutti i settori manifatturieri, soltanto per la costituzione di unita’ produttive. Con delibere del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere esclusi L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi dalla sovvenzione alcuni settori o sottosettori della manifattura. (b) Progetti d’investimento di aziende agricole nel settore delle serre, di imprese di allevamento in stalla o semibrado e aziende ittiche (acquacolture) con tecnologia moderna. 4. Non sono subordinati alle disposizioni della presente Legge: (a) Progetti d’investimento nei settori: (i) Acciaieria, come viene definito nell’Appendice B del quadro plurisettoriale per le sovvenzioni periferiche verso grandi progetti d’investimento (Comunicazione C (2000) 315, EL 2002 C 70/ 04). (ii) Fibre Sintetiche come viene definito all’Appendice D del quadro plurisettoriale per le sovvenzioni periferiche verso grandi progetti d’investimento. (iii) Costruzioni e Riparazioni Navali come viene definito nel quadro degli aiuti statali all’industria navale (2003/C317/06). (b) Progetti d’investimento di enti e organismi statali. Il divieto non riguarda le loro societa’ affiliate, come anche gli Enti Amministrativi Locali di primo o di secondo grado. (c) Imprese che operano nella forma di societa’, di societa’ di diritto civile o di cooperativa. (d) Imprese che non hanno Libri Contabili di Categorie B e C del Codice dei Libri e dei Dati Contabili. 5. Spese Sovvenziate (a) I progetti d’investimento rientranti nelle disposizioni della presente Legge sono sovvenzionati per le seguenti spese. (i) La costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di edifici, speciali e ausiliari, come anche per le spese di sistemazione dell’ambiente circostante. (ii) L’acquisto di edifici industriali o artigianali non completati e non utilizzati per almeno due (2) anni prima della presentazione della richiesta di ammissione alle disposizioni della presente Legge e con i presupposti che non appartengono ad imprese problematiche come viene definito nelle linee guida comunitarie per quanto riguarda gli aiuti per la salvezza e la ristrutturazione delle imprese problematiche (Comunic. 1999/C288/02) e non hanno ricevuto precedentemente sussidi statali. (iii) L’acquisto di spazi artigianali in edifici delle Zone Industriali Imprenditoriali (Zone Industriali (VI.PE.), Zone Artigianali (VI.PA.) e Parchi Industriali (VIO.PA.) e delle tecnopoli o parchi tecnologici, con i presupposti che non appartengono ad imprese problematiche come viene definito nelle linee guida comunitarie per quanto riguarda gli aiuti per la salvezza e la ristrutturazione delle imprese problematiche (Comunic. 1999/C288/02) e non hanno ricevuto precedentemente sussidi statali. (iv) L’acquisto e l’installazione di nuovi moderni macchinari e altre attrezzature. Le rate della locazione finanziaria di nuovi moderni macchinari e altre attrezzature dei quali si e` acquisito l’uso. (v) L’acquisto e l’installazione di nuovi moderni sistemi di automatizzazione di processi e informatizzazione, comprese le spese per l’acquisto del necessario software. (vi) Le spese per studi che mirano all’introduzione, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologia 91 92 Fare Affari in Grecia moderna, di know-how, di metodi moderni e di disegni industriali per la produzione dei prodotti. (vii) Le spese per lo smontaggio, trasferimento e rimontaggio delle attrezzature esistenti, per imprese che si trasferiscono, per motivi ambientali, in Zone Industriali (VI.PE.) della Banca E.T.V.A, in altre Zone Industriali Imprenditoriali (Zone Industriali (VE.PE.), in Zone Artigianali (VI. PA.) e in Parchi Industriali (VIO.PA.). (viii) L’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto di materiali e di prodotti all’interno dello stabilimento. L’aquisto di nuovi mezzi di trasporto di personale. L’acquisto e l’installazione di nuove moderne attrezzature e la costruzione di impianti per il trasporto di materiali e prodotti. (ix) L’acquisto di nuovi automezzi-frigo solo se costituiscono parte integrante dell’unita’ ammessa alla sovvenzione. (x) La costruzione di nuove abitazioni popolari, di asili nido, di edifici o impianti, come anche l’acquisto e l’installazione di attrezzature, destinate all’alloggio, la ricreazione o la mensa dei lavoratori dell’impresa, come anche le aule per la formazione del personale, se queste saranno realizzate nell’area dove l’impresa e’ insediata. (xi) Le spese di costruzione della rete di trasporto dell’acqua calda o del vapore fino al consumatore, solo per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia in forma di acqua calda o di vapore. (xii) Le spese di collegamento con la rete della DEI (Ente Nazionale per l’Elettricita’) per quanto riguarda gli investimenti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o di cogenerazione. (xiii) Le spese dei principali lavori preparatori di sfruttamento riguardanti strade, gallerie, canali e pendenze di accesso e tracciati, per quanto riguarda investimenti minerari e investimenti di estrazione, lavorazione e sfruttamento di minerali industriali. (xiv) Le spese di acquisto e installazione di attrezzature e di mezzi di trasporto di combustibili e gas liquidi nelle isole. (xv) L’acquisto e l’installazione di attrezzature di mezzi di trasporto tranne le attrezzature destinate alla loro struttura e movimento, se non sono necessari per il servizio di trasporto di persone e merci in zone isolate, di difficile accesso e decentrate. (xvi) Le spese di progetti, acquisti di nuove moderne attrezzature, di installazione e funzionamento delle infrastrutture e dei processi necessari, come anche delle spese per la certificazione di prodotti e dei procedimenti di assicurazione di qualita’, secondo i corrispondenti modelli europei, da enti riconosciuti dal competente ufficio nazionale. (xvii) Le spese di introduzione e adattamento di tecnologia che rispetta l’ambiente nel processo produttivo. (xviii) Le spese riguardanti le tasse corrisposte per la registrazione internazionale del brevetto da persone fisiche o legali, le tasse per il rinnovo annuale della registrazione internazionale del brevetto per la duata di un quinquennio, se e’ iniziato l’investimento per il suo sfruttamento industriale, di un ammontare di almeno dieci volte quello delle tasse. (xix) Le spese per la costruzione o l’ampliamento di unita’ industriali o artigianali per la gestione alternativa di imballaggi e di altri prodotti consumati in Grecia producendo materie prime e altri materiali da questi. (xx) Spese collegate al trasferimento di tecnologia, licenze di sfruttamento o conoscenze tecniche. (xxi) Le spese di studi e le spese di consulenti per la realizzazione del progetto d’investimento, L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi secondo le limitazioni dell’U.E. In particolare, l’elaborazione di studi di ogni forma che riguardano la realizzazione del progetto d’investimento e riguardanti l’ambiente interno ed esterno dell’impresa. Selezionabili sono studi come organizzazione amministrativa, riorganizzazione delle singole attivita’ dell’impresa, riprogettazione dei processi imprenditoriali, standardizzazione dei processi, ricerche di mercato, elaborazione di studi per la promozione di prodotti o servizi, come anche di studi comparativi di rendimento. I suddetti servizi sono subordinati alle limitazioni del successivo paragrafo (c). (xxii) L’acquisto di calcolatori elettronici, l’acquisto del software necessario e le spese per il suo ulteriore sviluppo, di costo fino al 60% del costo totale del progetto d’investimento. (xxiii) Spese di costruzione delle infrastrutture di rete di accesso, come anche impianti ausiliari ed equipaggiamento di comunicazione elettronica che hanno come scopo il funzionamento delle rete e il sostegno alla connessione con le esistenti reti. (b) Con delibere comuni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e secondo i casi con il Ministro dello Sviluppo sono stabilite le spese sovvenzionate per categoria d’investimento, in base alla legislazione comunitaria. Con simile delibera possono essere stabilite categorie aggiuntive, condizioni o limitazioni delle spese per tipo di progetto d’investimento. (c) Le spese devono riguardare dati del bilancio consolidati. Inoltre, possono essere sovvenzionate spese per investimenti immateriali e compensi per studi di consulenza nella percentuale non superiore all’otto percento del costo del progetto d’investimento. Spese di funzionamento non sono sovvenzionate. Gli investimenti immateriali devono essere costituiti da dati del bilancio che possono essere ammortizzati e che saranno utilizzati esclusivamente e solo per il sostegno all’investimento e sono acquisiti da terzi alle condizioni di mercato. Le sovvenzioni per compensi a studi di consulenza sono concesse solo alle piccole e medie imprese e non riguardano le usuali spese di funzionamento di queste. 6. Non sono subordinati alle sovvenzioni della presente Legge: (a) L’acquisto di autovetture per uso privato fino a sei (6) posti. (b) L’acquisto di mobili e di arredi per l’ufficio. (c) L’acquisto di terreni, campi e terreni agricoli. Inoltre, nel caso di acquisto di edifici non puo’ essere sovvenzionata la parte della spesa che riguarda il valore del terreno su cui questi sono edificati. (d) La costruzione o l’ampliamento di edifici su terreno che non appartiene al soggetto dell’investimento. In via eccezionale possono essere sovvenzionati: (i) La costruzione di edifici su terreno che non appartiene al soggetto dell’investimento, se e’ concesso a questo il suo uso per un periodo di tempo di almeno quindici (15) anni da parte dello Stato, dall’Ente Ellenico per il Turismo, dall’ente Immobili Turistici Ellenici S.p.A., dalle Zone Industriali della banca ETBA, comprese quelle che hanno il regime di zona libera, da altre Zone Imprenditoriali (Zone Industriali (VI.PE.), Zone Artigianali (VI.PA.) e Parchi Industriali (VIO.PA.), dal Comitato Olimpico Ellenico, dall’ente Immobili Olimpici S.p.A., dagli Enti di Amministrazione Locale di primo e di secondo grado, da associazioni o istituti, come anche da parchi tecnologici per la costruzione o l’ampliamento di edifici all’interno dei parchi tecnologici. Inoltre, la costruzione di edifici su terreno che non appartiene al soggetto dell’investimento ma 93 94 Fare Affari in Grecia e’ stato affittato dallo Stato, da persone fisiche o legali per una durata di quindici (15) anni, la locazione e’ stata trascritta e il locatore ha rinunciato al diritto di uso proprio. La durata della concessione o della locazione ha decorenza dalla data di emanazione della delibera di ammissione all’investimento prevista al paragrafo 11 dell’articolo 7. (ii) La realizzazione di investimenti per serre, su terreno di cui l’uso e’ concesso o locato per questo motivo al soggetto dell’investimento per un periodo di tempo di almeno dieci (10) anni. (iii) La realizzazione di investimenti per centri sciistici, per produzione di elettricita’ da fonti energetiche rinnovabili e per campi golf, su terreno di cui l’uso e’ concesso o locato per questo motivo al soggetto dell’investimento per un periodo di tempo di almeno venti (20) anni. (iv) La realizzazione di investimenti in acquacoltura sulla riva. Le locazioni previste in questa disposizione sono compilate anche con scrittura privata. L’autentica della firma del documento e’ attestata dall’Agenzia delle Entrate presso la quale sara`anche depositato. Dopo la sua deposizione il documento di locazione e’ trascritto presso l’Ufficio Trascrizioni della Regione in cui si trova l’immobile. La locazione inizia dalla sua trascrizione, come stabilito all’articolo 618 del Codice Civile. (e) L’ammodernamento completo di unita’ alberghiere di categoria di almeno due stelle (2*), ex Terza categoria, prima che passi un quinquennio dall’inizio della sua attivita’ o dalla data di emanazione della delibera di completamento dell’investimento di suo ammodernamento che era subordinato alle disposizioni della presente o delle Leggi 2601/1998, 1892/1990 e 1262/ 1982. Nel quinquennio dall’inizio della sua attivita’, di questo paragrafo, e’ compreso anche il periodo durante il quale l’unita’ funzionava come impresa di affitto di camere o di appartamenti, per unita’ alberghiere sorte da trasformazione obbligatoria da unita’ dedite all’affitto di camere o di appartamenti. In via eccezionale il suddetto ammodernamento e’ sovvenzionato per parti dell’unita’ alberghiera che non erano incluse nella precedente sovvenzione. (f) L’ammodernamento completo di campeggi turistici (campings) organizzati di almeno Terza categoria, prima che passi un quinquennio dall’inizio della sua attivita’ o dalla data di emanazione della delibera di completamento dell’investimento di suo ammodernamento che era subordinato alle disposizioni della presente o delle Leggi 2601/1998, 1892/1990 e 1262/1982. In via eccezionale per i campeggi turistici (campings) organizzati per i quali era stato ammesso un investimento di loro ammodernamento in base alle disposizioni delle Leggi 1262/1982 e 1892/1990, per i quali e’ presentata richiesta di ammissione alle disposizioni della presente legge, per il loro ammodernamento in forma completa prima che passi un quinquennio dal completamento dell’ammodernamento gia’ approvato, l’ammodernamento richiesto puo’ essere sovvenzionato se riguarda diverse parti del campeggio o anche le parti ammodernate, se l’utilita’ di realizzazione di ulteriori opere di ammodernamento valutate in modo giustificato dal parere del Comitato Consultivo competente. (g) La costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di alloggi autoserviti, di camere affittate e di appartamenti immobiliati affittati, indipendentemente dalla categoria. (h) Il contributo al capitale societario del soggetto dell’investimento del valore dei macchinari e delle altre immobilizzazioni. (j) Investimenti che mirano alla semplice sostituzione delle attrezzature meccaniche esistenti, senza comportare l’ampliamento, la modifica del prodotto o del metodo produttivo di una installazione esistente. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 4 Finanziamenti Concessi 1. Per i progetti d’investimento delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono concesse le seguenti sovvenzioni per le zone definite in precedenza: (a) Sovvenzione o/e finanziamento di leasing per le quote previste dalla tabella: Categoria investimento Zona A Zona B Zona C Zona D1 Zona D2 Zona D3 0% 18% 30% 35% 40% 40% Categoria 2 0% 13% 25% 35% 35% 35% Categoria 3 40% 40% 40% 40% 40% 40% Categoria 4 30% 30% 35% 35% 40% 40% Categoria 5 35% 35% 35% 35% 35% 35% Categoria 1 Alle suddette quote, ad eccezione degli investimenti nelle zone dove si supera il limite previsto dal Programma di Finanziamenti Periferici e ad eccezione degli investimenti di cui alla categoria 5, si somma un ulteriore contributo nella misura del 5%, nei seguenti casi: - Installazione delle imprese entro l Zona Imprenditoriale Industriale (V.E.PE.). - Costituzione di unita’ alberghiere di categoria di 4 o 5 stelle (di classe A o AA). - Trasformazione di edificio tradizionale o vincolato architettonicamente in unita’ alberghiera. - Ristrutturazione di albergo con sua rivalutazione a categoria di 4 o 5 stelle. - Ristrutturazione di albergo qualificato come tradizionale o vincolato architettonicamente. - Sistemazione di aziende turistiche in Zone di Sviluppo Turistico Integrato (P.O.T.A.). - Si ritiene neocostituita l’impresa che al momento di presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento e’ stata costituita o ha iniziato la propria attivita’ da meno di un anno. Non sono considerate neocostituite le imprese che nascono per trasformazione, per fusione o per incorporazione di settori di altre imprese come anche per imprese assorbite da altra impresa. Oppure, in alternativa (b) esenzione fiscale stabilita dalle quote della tabella. Categoria investimento Zona A Zona B Zona C Zona D1 Zona D2 Zona D3 Categoria 1 0% 50% 100% 100% 100% 100% Categoria 2 0% 50% 100% 100% 100% 100% Categoria 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% Categoria 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% Categoria 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95 96 Fare Affari in Grecia Oppure, in alternativa (c) finanziamento del costo dell’occupazione creata, cosi’ come previsto dalla tabella Categoria investimento Zona A Zona B Zona C Zona D1 Zona D2 Zona D3 0,0% 18,4% 35,1% 40,0% 45,0% 48,1% Categoria 2 0,0% 18,4% 33,2% 40,0% 45,0% 45,5% Categoria 3 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% Categoria 4 35,0% 35,0% 40,0% 40,0% 45,0% 48,1% Categoria 5 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% Categoria 1 2. In ogni caso, i finanziamenti che riguardano il costo del progetto d’investimento riportati al netto dell’investimento, non possono superare le quote del Programma di Finanziamenti Periferici approvato dall’U.E. 3. Alle imprese di piccola e media dimensione come definite dalla legislazione comunitaria, e’ concessa una ulteriore quota di finanziamento pari al 15%, tranne le imprese del settore trasporti. Tale quota per ogni provincia, e’ stabilita con delibera congiunta dei Ministri delle Finanze e dell’Economia e per lo Sviluppo, sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite calcolato in base alla legge della Parita’ del Potere di Acquisto, secondo gli ultimi dati disponibili (2001) calcolati dall’Istituto di Statistica Ellenico come segue: - Per le provincie di confine Drama, Dodecanneso, Evro, Thesprotia, Ioannina, Kastoria, Kilkis, Lesvos, Xanthi, Pella, Rodopis, Samos, Serres, Florina, Chios, come anche per le provincie con PIL pro capite al di sotto o pari al sessantacinque per cento (65%) della media dell’Unione Europea, nel 2001, e’ concessa un’ulteriore sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata, pari al quindici per cento (15%) del costo dell’investimento sovvenzionato. - Per le provincie con PIL pro capite al di sopra del sessantacinque per cento (65%) della media dell’Unione Europea, nel 2001, e’ concessa un’ulteriore sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata, pari al cinque per cento (5%) del costo dell’investimento sovvenzionato. 4. In ogni caso, le quote concesse di sovvenzione e di finanziamento di leasing, come anche il finanziamento del costo dell’occupazione creata dal progetto d’investimento, non possono superare il 55%. Le quote concesse di sovvenzione per compensi di studi di consulenza non possono superare come massimo il 50% di queste. 5. Per progetti d’investimento che superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, l’importo massimo e’ fissato come segue: (a) per gli importi fino a cinquanta milioni (50.000.000) di euro, e’ concesso il 100% del tetto massimo di sostegno regionale. (b) per gli importi da cinquanta milioni (50.000.000) di euro fino a cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 50% del tetto massimo regionale. (c) per gli importi superiori a cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 34% del tetto massimo regionale. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Se per il finanziamento degli investimenti di cui alle presenti disposizioni e’ necessaria una previa autorizzazione da parte della Commissione dell’Unione Europea, la procedura per l’emanazione della risoluzione di ammissione inizia dopo la notifica del provvedimento comunitario. 6. Nel settore automobilistico come definito all’appendice C del quadro plurisettoriale per grandi progetti d’investimento, l’importo massimo di sostegno, per investimenti con un costo superiore ai 50.000.000 – o per investimenti in cui il finanziamento lordo supera i 5.000.000, sara’ pari al 30% del tetto massimo regionale cosi’ previsto dal Programma di Sostegno Regionale approvato dall’U.E. Articolo 5 Requisiti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti 1. (a) Ai finanziamenti della presente Legge accedono i progetti d’investimento che superano i seguenti importi minimi: Per imprese di grandi dimensioni, 500.000 euro. Per imprese di medie dimensioni, 250.000 euro. Per imprese di piccole dimensioni, 150.000 euro. Per imprese di piccolissime dimensioni, 100.000 euro. La dimensione delle imprese viene stabilita in base al Regolamento (UE) numero 70/2001 della Commissione Europea del 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33), cosi come e`stato modificato ed e`in vigore. Con delibera del Ministro dell’Economia e delle Finanze, puo’ essere modificato il limite minimo previsto al presente paragrafo, cosi’ come la facolta’ di fissare un diverso ammontare minimo degli investimenti sostenuti per alcuni settori di attivita’ economiche o per zone che presentano seri problemi di sviluppo e di disoccupazione. (b) In particolare nella sovvenzione all’esenzione fiscale sono ammessi progetti d’investimento di ammodernamento di unita` artigianali realizzate da piccole imprese i quali superano il tetto minimo di trenta mila (30.000,00) euro. (c) I finanziamenti concessi ad ogni soggetto non possono superare cumulativamente nel quinquennio il limite di venti milioni (20.000.000) di euro se riguardano investimenti relativi al medesimo processo produttivo. 2. Forma legale delle imprese subordinate. Le imprese ammesse al regime della presente Legge i cui progetti d’investimento superano l’ammontare di duecentomila (200.000,00) euro, sono obbligate, al piu` tardi fino al prelievo della prima rata a funzionare in forma di impresa commerciale o cooperativa. Per la Chiesa e la Comunita’ Santa del Monte Athos non occorre la costituzione in forma societaria per la realizzazione degli investimenti. 3. Partecipazione propria dell’investitore. 97 98 Fare Affari in Grecia A. B. (a) La quota di propria partecipazione dell’investitore agli investimenti che rientrano nel regime di finanziamento o/e di finanziamento leasing, non puo’ essere inferiore del 25% delle spese sovvenzionate. (b) La quota di propria partecipazione all’investimento approvato con la decisione di finanziamento, non puo’ essere ridotto una volta emessa la decisione. (c) La partecipazione propria dell’investitore agli investimenti che rientrano nel regime di sostegno del finanziamento o/e di finanziamento leasing costituisce proprio capitale per le imprese individuali e per le Chiese e capitale societario per le altre. Per le cooperative neocostituite e’ considerato partecipazione propria il capitale versato, mentre per quelle esistenti l’importo pari all’aumento del capitale o la formazione di una riserva speciale ai fini dell’investimento. Per gli altri casi come partecipazione propria e’ considerato il loro capitale versato, per societa’ neocostituite, e per quelle gia’ esistenti l’aumento del capitale societario che risulta da nuovi contributi dei soci in contanti o dai depositi tassati, come previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del deposito ordinario, senza che esso richieda un aumento del capitale azionario o societario e alla condizione che i depositi non siano distribuiti prima di cinque anni dal completamento e dall’avvio dell’investimento. Questi depositi risultano in un conto speciale sui libri contabili dell’impresa. Nel caso di loro distribuzione prima che passi un quinquennio sono imposte le sanzioni previste all’articolo 10. I depositi dell’impresa (straordinari) imponibili a tasse, costituiscono partecipazione propria all’investimento, se durante la fase di valutazione dell’investimento viene controllata e constatata la sufficiente liquidita’ dell’impresa una volta detratte le disponibilita’ che costituiscono la partecipazione propria. In particolare, per investimenti di cui al punto (xi) previsto alla lettera (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3 per il calcolo della partecipazione propria e’ presa in considerazione solo la parte dell’investimento che riguarda gli investimenti per beni consolidati. (d) L’aumento del capitale societario o cooperativo di imprese o cooperative esistenti deve essere effettuato dopo la presentazione della richiesta di finanziamento sulla base delle disposizioni della presente legge. L’aumento di capitale per le S.p.A. e le S.r.l. puo’ essere effettuato anche prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, a condizione che sia stato effettuato entro gli ultimi dodici (12) mesi prima della presentazione della domanda, in base a delibera dell’assemblea generale degli azionisti o dei soci che preveda l’utilizzo del nuovo capitale come partecipazione propria, per lo specifico investimento e che fino al momento della presentazione della domanda di finanziamento, questo capitale sia esistente in forma di deposito della societa` e non sia stato consumato. Per gli investimenti che rientrano nel regime di esenzione di imposta o di finanziamento del costo dell’occupazione creata, almeno il 25% del costo deve essere coperto da contributo finanziario del soggetto dell’investimento, che consiste di capitali propri o prestito, alla condizione che questa parte non abbia ricevuto alcun sostegno statale. 4. Riqualifica del costo di finanziamento dell’investimento Con la certificazione del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo e’ possibile, su richiesta dell’investitore, riqualificare il costo di finanziamento dell’investimento, il quale in casi di aumento non e` possibile che superi il quindici percento (15%) di quello gia’ approvato. Per la determinazione dell’importo di riqualifica del costo dell’investimento sono presi in considerazioni L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi i rincari e le variazioni che casualmente abbiano accresciuto i costi dell’investimento durante la sua realizzazione. 5. Termine per il completamento – Possibilita’ di deroga della termine per il completamento dell’investimento. Il previsto termine di completamento dell’investimento, prevista nella delibera di ammissione al finanziamento, puo’ essere prorogata per due (2) anni al massimo, alla condizione che: (a) la presentazione della richiesta venga presentata al piu’ tardi entro la data tassativa di sei (6) mesi dal termine della scadenza per il completamento stabilito inizialmente nella delibera di ammissione e (b) sia stato gia` realizzato il cinquanta per cento (50%) dell’opera approvata. Nei casi di interruzione o ritardo dei lavori per motivi di forza maggiore, la scadenza per il completamento dell’investimento potra’ essere prorogata per un periodo di tempo ulteriore pari a quello dell’interruzione o del ritardo. Nei casi in cui la causa di forza maggiore emerga al momento della scadenza per il completamento, stabilita nella delibera di finanziamento, la relativa richiesta deve essere presentata solo entro la scadenza per il completamento senza che sia necessaria la realizzazione del 50% dell’opera approvata. Se, senza che ci siano motivi di forza maggiore, l’investimento e’ completato entro sei mesi dal termine della scadenza iniziale o della proroga, il completamento e l’avvio della produzione, se sara’ presentata una relativa richiesta per accertamento in base alle disposizioni del caso b, par. 1 dell’articolo 8, saranno sovvenzionate solo le spese realizzate entro la scadenza. 6. Inizio della realizzazione del progetto d’investimento. (a) L’avvio dei progetti d’investimento ai sensi della presente legge puo’ effettuarsi dopo la presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge e dei necessari documenti giustificativi all’ufficio competente. (b) Spese d’investimento precedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento non sono conteggiate nel costo della sovvenzione ne’ nella partecipazione propria dell’investitore. (c) L’avvio dell’investimento prima della pubblicazione del finanziamento sulla Gazzetta Ufficiale, e’ effettuato sotto la responsabilita’ esclusiva dell’investitore e non vincola il giudizio del Comitato Consultivo, ne’ la delibera dell’Amministrazione riguardante il finanziamento di questo ai sensi delle disposizioni della presente legge. (d) In via eccezionale, nel caso di presentazione di richiesta di finanziamento da parte di soggetti le cui attivita’ sono colpite da incendi, allagamenti o altri fenomeni naturali, gli investimenti riguardanti la riparazione delle unita’ colpite, le opere d’investimento, i contratti leasing e altri lavori, realizzati nel periodo di tempo fra l’incendio o l’altro fenomeno naturale e la data di presentazione della richiesta di finanziamento, sono presi in considerazione ai fini dell’ottenimento delle sovvenzioni, alla condizione che siano realizzati entro un periodo di dodici (12) mesi prima della presentazione della richiesta e che la richiesta sia presentata entro un anno dall’evento. 7. Presupposti, limitazioni e condizioni per il mutuo ai fini dell’investimento. Se nei casi in cui il progetto d’investimento implichi un mutuo, questo deve: 99 100 Fare Affari in Grecia (i) Essere di una durata almeno quadriennale. (ii) Avere la forma di prestito bancario o obbligazionario, rilasciato da istituto di credito pubblico o privato o da altri enti finanziari, ma non puo’ assumere forma di deposito in conto corrente. (iii) Essere finalizzato alla realizzazione del progetto d’investimento, come questo risultera’ espressamente dal relativo contratto di mutuo e (iv) Essere approvato dalla banca o dall’ente finanziatore, al momento della richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge. Il documento relativo deve riportare le condizioni per l’erogazione del prestito e precisamente il suo ammontare, la sua durata, il tasso d’interesse, il periodo di esenzione e le garanzie per la sua concessione e deve essere incluso nel fascicolo presentato insieme alla richiesta. Il mutuo puo’ essere costituito anche da valuta estera. 8. Presupposti, limitazioni e condizioni per il finanziamento di leasing per attrezzature. (a) Il finanziamento di leasing per l’acquisto di nuove e moderne attrezzature e altre strumentazioni, e’ concesso alla condizione che dopo la scadenza del leasing le attrezzature diventino di proprieta’ dell’impresa. Questa condizione deve essere espressamente prevista nel relativo contratto di leasing. (c) La durata del leasing non puo’ superare i cinque (5) anni. 9. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione di finanziamenti in base all’occupazione creata. (a) Il finanziamento riguarda i posti di lavoro creati con la realizzazione dell’investimento. Posti di lavoro collegati con l’investimento sono considerati i nuovi posti di lavoro creati entro il primo triennio dal completamento e l’avvio della produzione, cosi’ come i posti di lavoro creati durante lo stesso periodo di tempo in virtu’ dell’incremento della produttivita’ dovuto all’investimento. L’occupazione creata significa aumento netto dei posti di lavoro a tempo pieno o part time rispetto al numero esistente al momento iniziale dell’investimento. (b) Il finanziamento viene calcolato sul costo degli stipendi per tutti i posti di lavoro collegati all’investimento e concesso per i primi due anni dalla creazione di ogni posto di lavoro. Il costo degli stipendi comprende lo stipendio al lordo delle imposte e dei contributi per la previdenza sociale. 10. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti a investimenti riguardanti la produzione di prodotti di eccezionale innovazione tecnologica, come anche a investimenti o programmi di imprese relativi a prestazione di servizi ad alto contenuto tecnologico di cui ai punti (viii) del caso (d) e (iv) del caso (e) di cui al par. 1 dell’articolo 3. (a) Per la caratterizzazione dei prodotti o dei servizi come di eccezionale innovazione tecnologica e` competente a giudicare, in base al proposto progetto d’investimento, la Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento o del programma. Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono stabiliti i criteri e le procedure per la caratterizzazione dei prodotti o dei servizi come di eccezionale L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi innovazione tecnologica. (b) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono stabilite le caratteristiche che devono soddisfare gli investimenti per la prestazione di servizi di eccezionale innovazione tecnologica. Con il parere del precedente caso (a), la Speciale Commissione Consultiva giudica anche in merito alla presenza dei suddetti requisiti per le imprese che prestano servizi ad alto contenuto tecnologico al fine di verificare se esistano i presupposti per la concessione dei finanziamenti ai sensi della presente Legge. 11. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamentiaprogettid’investimento riguardanti la produzione di nuovi prodotti o servizi, di cui al punto (iv) del caso (e) previsto al par. 1 dell’articolo 3. (a) Come nuovi prodotti sono considerati quelli che, al momento della presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge, non sono realizzati da altre unita’ produttive del Paese nella stessa forma o in forma simile. (b) Per la caratterizzazione dei prodotti come nuovi e’competente a giudicare, in base al proposto progetto d’investimento, la Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente. Con la delibera congiunta di cui alla lettera (b) del paragrafo 10 sono stabiliti i criteri e i procedimenti di controllo dalla Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) per la caratterizzazione dei prodotti come nuovi. 12. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione delle sovvenzioni a progetti d’investimento relativi a sviluppo di software di cui al punto (vi) caso (d) e (xi) caso (e) previsti al par. 1 dell’articolo 3. (a) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono stabilite le caratteristiche che devono soddisfare queste imprese, come anche le necessarie informazioni che devono accompagnare il fascicolo presentato per la richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge. (b) La loro caratterizzazione come investimenti relativi a sviluppo di software, viene effettuata dalla Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente. 13. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione delle sovvenzioni a: (i) investimenti per la creazione di laboratori di ricerca applicata industriale, energetica, mineraria, agricola, su metodi di allevamento e pescicoltura e (ii) investimenti per lo sviluppo di tecnologie e progetti industriali di cui al punto (vii) caso (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3. Per la loro caratterizzazione viene emesso giudizio della Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla 101 102 Fare Affari in Grecia data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente. 14. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti a investimenti nei settori ambientale ed energetico di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del caso (e) previsti al par. 1 dell’articolo 3. (a) Nei casi di investimenti che riguardano salvaguardia dell’ambiente, limitazione dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’atmosfera, riconversione ambientale e riciclaggio dell’acqua, la loro caratterizzazione spetta al Ministero dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Pubbliche entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo all’ufficio competente (b) Per gli investimenti riguardanti il risparmio energetico, l’assegnazione dei finanziamenti viene effettuata alla condizione che l’investimento o il programma di leasing non riguardi le attrezzature produttive, ma solo le attrezzature e le installazioni per la messa in opera – funzionamento dell’unita’ e che dall’investimento o dal progetto risulti una riduzione di almeno il 10% del consumo di energia. (c) Per gli investimenti o i programmi di cui ai punti (ii) e (iii) del caso (e) previsti al par. 1 dell’articolo 3, la loro valutazione spetta alla Segreteria Generale per l’Energia del Ministero dello Sviluppo, entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo all’ufficio competente della Segreteria Generale per l’Energia. 15. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti agli investimenti riguardanti la produzione di prodotti innovativi, e la commercializzazione di prodotti originali come anche l’introduzione di innovazioni nel processo produttivo di cui al punto (vii) caso (e) previsto al par. 1 dell’articolo 3. (a) Ai fini della presente legge, viene definito come innovazione l’uso applicato della conoscenza per la creazione di nuovi e migliorati prodotti e di procedimenti e servizi ai quali e` riconosciuto un consenso produttivo e commerciale immediato. Campi di innovazione sono quelli che riguardano prodotti, servizi, processo produttivo e sviluppo di tecnologia. (b) Nel caso dei progetti industriali innovativi viene valutata l’innovazione, la focalizzazione e la chiarezza del campo di applicazione o della precisa applicazione dell’idea innovativa, il grado di miglioramento delle entita` tecniche ed economiche del prodotto e del processo produttivo o del servizio, l’esistenza e l’uso o l’ottenimento dell’uso di brevetti e certificazioni singole o combinate, l’esistenza e la valorizzazione di risultati di ricerca e sviluppo attendibili, l’originalita’ delle combinazioni di know-how anche di aree e settori distinti, e il grado di garanzia di vendita dei prodotti e servizi o il grado di garanzia dell’uso dei processi. L’esistenza di certificato rilasciato da O.B.I. (Ente per la Proprieta’ Industriale) per l’originalita’ e per il brevetto costituiscono un fattore positivo ma non determinante o necessario per la valutazione e la decisione del finanziamento dell’investimento. (c) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo sono definiti e integrati i criteri e i procedimenti di esame della Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo per la caratterizzazione di prodotti, di processi produttivi e di servizi come innovativi. La caratterizzazione di questi investimenti e’ fatta attraverso il relativo giudizio della Speciale Commissione Consultiva della Segreteria Generale dello Sviluppo del Ministero dello Sviluppo, L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi entro un (1) mese dalla data di trasmissione del fascicolo dell’investimento all’ufficio competente del Ministero dello Sviluppo. Con la delibera congiunta di cui al caso (b) del paragrafo 10 sono stabiliti i criteri e i procedimenti di controllo dalla Segreteria Generale dello Sviluppo per la caratterizzazione dei prodotti come innovativi e degli investimenti come innovativi all’interno del processo produttivo. 16. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’inclusione di investimenti per la costruzione o l’ampliamento di unita’ alberghiere, di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3. (a) Investimenti per costruzione o ampliamento di unita’ alberghiere possono essere finanziati soltanto nella misura in cui siano realizzati: (i) Nelle Zone di Sviluppo Turistico Integrato (P.O.T.A.) come vengono definite dalla L 2545/1997 (G.U. 254 A). (ii) In parti delle aree sovvenzionate del territorio nazionale che non sono incluse nella delibera congiunta di cui al capo (b). Per poter sovvenzionare la costruzione o l’ampliamento di unita’ alberghiere in queste parti del territorio nazionale sono necessari i seguenti presupposti: (a) l’investimento deve essere realizzato in una zona di turismo – divertimento qualificata cosi secondo i criteri della politica di assetto territoriale – urbanistica e (b) deve comprendere l’infrastruttura appropriata che garantisca il funzionamento regolare ed efficiente dell’unita’ alberghiera. La valutazione di tali presupposti e’ constatato per ogni singolo caso con un giudizio speciale di E.O.T. (Ente Ellenico per il Turismo), rilasciato da questo Ente e presentato al competente Ufficio degli Investimenti Privati al momento della presentazione della richiesta di finanziamento. (b) Con delibera congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Turistico e dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali, emanata ogni due (2) anni e che non potra’ essere modificata entro tale questo periodo, possono essere stabilite parti del territorio nazionale che presentano eccessiva concentrazione di attivita’ turistiche, in cui quindi non valgono i tipi di finanziamento previsti dalla presente legge per la costruzione o l’ampliamento di unita’ alberghiere. 17. Presupposti, limitazioni e condizioni per il sostegno di investimenti che mirano alla ristrutturazione, al ripristino e alla trasformazione di edifici tradizionali o architettonicamente vincolati in unita’ alberghiere di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3. Per poter godere del finanziamento i summenzionati edifici devono essere ubicati in un quartiere definito tradizionale o architettonicamente vincolato oppure no e devono essere qualificati come architettonicamente vincolati dal Ministero di Cultura o dal Ministero dell’Ambiente e delle Opere Statali o come tradizionali dal Ministero dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali o dall’E.O.T. (Ente Ellenico per il Turismo). 18. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione del finanziamento per investimenti che mirano all’ammodernamento di unita’ alberghiere o di campeggi turistici di cui al capo (c) del par. 1 dell’articolo 3. Con delibere congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Turistico sono stabilite la natura e la dimensione delle opere che dovranno essere incluse nell’ammodernamento dell’unita’ alberghiera o dei campeggi turistici (campings), al fine di definirne la forma completa e ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge. 103 104 Fare Affari in Grecia 19. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti in centri congressuali, centri sciistici, centri di talassoterapia, centri di turismo curativo, centri di turismo sportivo-allenamento, centri termali e parchi tematici, di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3. Con delibere congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Turistico e dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali sono stabiliti i requisiti che dovranno essere soddisfatti dalle suddette unita’. Le richieste di finanziamento per investimenti o/e programmi di leasing di attrezzature per le suddette unita’ devono ottenere obbligatoriamente un’approvazione dell’Ente Ellenico per il Turismo che valutera’ caso per caso l’esistenza dei requisiti. 20. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti relativi alla costruzione di porti per imbarcazioni da diporto e campi da golf, di cui al caso (c) del par. 1 dell’articolo 3. Le richieste ai sensi della presente legge per investimenti relativi alla costruzione di porti per imbarcazioni da diporto e campi da golf, devono essere accompagnate obbligatoriamente dalla approvazione della Direzione Generale di Sostegno dei Porti da Diporto del Ministero dello Sviluppo Turistico sia che si tratti di costruzione, ampliamento o ammodernamento, secondo la legislazione vigente. 21. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione dei finanziamenti per investimenti relativi a centri di cura e riabilitazione, come anche in unita’ di alloggio per handicappati, di cui al punto (xiii) del caso (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3. Le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge, per tali investimenti sono accompagnate obbligatoriamente dall’approvazione del Ministero della Sanita’ e della Previdenza, secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 30 della L. 2072/1992 (G.U. 125 A), accordata caso per caso. 22. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti in parcheggi auto per uso pubblico di cui al punto (xiv) del caso (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3. (a) Gli investimenti di tali imprese devono riguardare la creazione di parcheggi auto coperti per uso pubblico. (b) Dev’essere assicurata l’idoneita’ dello specifico spazio e della zona adiacente al parcheggio in relazione alle esigenze di sosta. (c) La creazione e il funzionamento del parcheggio auto nello specifico spazio deve conciliarsi con le altre attivita’ esistenti o programmate della zona adiacente. (d) Il progetto d’investimento per la costruzione di parcheggi auto per uso pubblico deve operare indipendentemente e autonomamente e non essere al servizio di impresa vicina che per il tipo di attivita` concentra un grosso numero di persone, e la quale appartiene allo stesso soggetto dell’investimento o in parte. (e) Il concorso dei presupposti nei casi (b) e (c) di cui sopra, viene certificato con la relativa approvazione degli Enti di Atene o Salonicco per le zone di loro competenza o degli Uffici Regionali del Ministero dell’Ambiente, dell’Assetto Territoriale e delle Opere Statali (ex P.Y.D.E.), per le restanti zone del territorio nazionale. Tale approvazione, come anche la relativa licenza fornita dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e delle Direzioni Motorizzazione delle Prefetture locali a seconda dei casi, e’ richiesta obbligatoriamente per le domande di finanziamento, ai sensi della presente legge, dei progetti d’investimento relativi alla costruzione di tali parcheggi. 23. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti ai sensi della presente legge per investimenti relativi a produzione elettrica derivante da forme energetiche eco-compatibili, L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi o di imprese di coproduzione di energia elettrica e calore, di cui al punto (vi) del caso (b) previsto al par. 1 dell’articolo 3. Le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge, di investimenti o/e programmi che prevedono il leasing di attrezzature per la produzione di energia elettrica o la coproduzione di energia elettrica e calore necessitano obbligatoriamente dalla concessione della licenza da parte del Ministero dello Sviluppo, secondo la legislazione vigente. 24. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti nel settore minerario e investimenti nell’industria di estrazione, o in materiali inerti di cui al punto (i) del caso (a) previsto dal par. 1 dell’articolo 3. Per gli investimenti e’ competente a valutare la validita’ della licenza di sfruttamento, della licenza di installazione e funzionamento degli impianti, entro un mese dalla trasmissione del fascicolo dell’investimento o/e del progetto, la Direzione dell’Ente locale territoriale (Prefettura). 25. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dei finanziamenti per investimenti nel settore relativo all’estrazione, lavorazione e sfruttamento in genere di minerali industriali e in investimenti minerari, di cui al punto (i) caso (a) e (i) e (ii) del caso (b) previsti al par. 1 dell’articolo 3. Per tali investimenti la Segreteria Generale dell’Energia del Ministero dello Sviluppo verifica la validita’ dei diritti di proprieta’ di miniere, della licenza di sfruttamento e della licenza di funzionamento degli impianti, entro un (1) mese dalla trasmissione del fascicolo dell’investimento o/e del progetto. 26. Presupposti, limitazioni e condizioni per la concessione dell’esenzione fiscale. (a) Il deposito non imponibile dell’esenzione e’ calcolato sulla base degli utili netti, dichiarati nella dichiarazione dei redditi, risultanti dai libri contabili e nel bilancio e provenienti da tutte le attivita’ del soggetto, sia che essi siano compresi nelle attivita’ ammesse alla presente Legge, sia non e indipendentemente dalla zona in cui le attivita` sono esercitate, dopo la detrazione degli utili che sono esenti dall’imposizione sul reddito, dalle trattenute per la formazione del deposito ordinario e dagli utili di gestione distribuiti realmente o assunti dai soci o dall’imprenditore. Per le S.p.A. e le S.r.l. per il calcolo del deposito ordinario e delle somme distribuite, secondo quanto riportato, viene effettuata una riduzione di questi importi con l’aggiunta dell’imposta spettante. Per le imprese che detengono libri contabili della Seconda Categoria del Codice dei Libri e dei Dati Contabili (K.B.S.), l’esenzione fiscale e’ effettuata sugli utili netti dichiarati con la dichiarazione iniziale, dopo la sottrazione dei prelievi. (b) E’ costituito dagli utili dell’esercizio finanziario nel quale e’ stato effettuato l’investimento. Se non saranno realizzati utili durante tale esercizio finanziario o se quelli realizzati non siano sufficienti, il deposito non imponibile viene formato dagli utili dei successivi esercizi finanziari fino a coprire la quota del valore dell’investimento sovvenzionato o delle attrezzature acquistate con leasing, fatto salvo che esse non potranno comunque superare i dieci esercizi finanziari. (c) Per quanto riguarda gli investimenti, la cui realizzazione dura piu’ di un esercizio finanziario, viene concessa la possibilita’ di formazione di deposito nonimponibile dagli utili di ogni esercizio finanziario, per le spese degli investimenti effettuati o anche per i noleggi delle attrezzature acquistate con leasing, alla condizione che l’investimento o il progetto sia completato entro un quinquennio dal momento del suo avvio e dopo la scadenza del contratto le attrezzature vengano acquisite come proprieta’ dell’impresa. (d) Il deposito non imponibile dell’esenzione e’ riportato su specifici conti dei libri contabili dell’impresa. (e) I soggetti che ottengono l’esenzione fiscale devono tenere dei libri aggiuntivi, stabiliti con DPR 186/1982 (G.U. 84). 105 106 Fare Affari in Grecia 27. Al regime dei finanziamenti ai sensi della presente legge per la realizzazione di investimenti di cui all’articolo 3, par. 3 fuori del territorio Nazionale, possono accedere soltanto le imprese di dimensione media e piccola, come definite dal Regolamento della Commissione Europea n. 70/2001 (CE) del 12.1.2001. Non rientrano nel regime della presente legge le imprese o le attivita’ produttive di imprese che incidono negativamente sulle corrispondenti attivita` che sono svolte in Grecia con conseguente riduzione dell’occupazione e riduzione delle esportazioni, come anche di imprese che hanno cessato o ridotto la loro attivita’ imprenditoriale in Grecia secondo quanto definito nel successivo paragrafo, nell’ultimo triennio prima della presentazione della richiesta di ammissione. I soggetti dell’investimento all’estero, i quali sono ammessi al regime delle sovvenzioni della presente legge, non possono interrompere o diminuire in qualunque modo l’eventuale altra attivita` imprenditoriale esercitata in Grecia dagli stessi o da imprese collegate. a) Come riduzione dell’attivita’ imprenditoriale va intesa anche la riduzione dei posti di lavoro. b) Come impresa collegata va considerata ogni impresa che puo’ esercitare influenza dominante su un’altra impresa, a causa di proprieta’, partecipazione finanziaria o condizioni che regolano il suo funzionamento. L’influenza dominante e’ provata quando un’impresa direttamente o indirettamente: (i) Possiede la maggioranza del capitale depositato dell’impresa o (ii) Possiede la maggioranza dei voti collegati alle quote rilasciate dall’impresa o (iii) Puo’ nominare piu’ della meta’ dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sindaci dell’impresa. L’elenco di imprese collegate, che eventualmente esistono, deve essere allegato alla richiesta di finanziamento. Dal momento dell’ammissione al finanziamento e per un quinquennio dal rilascio della delibera di certificazione del completamento e dell’avvio della produzione, se sara’ constatata violazione dei suddetti obblighi od occultamento di tali violazioni, sara’ revocata la delibera di ammissione al finanziamento e dovra’ essere restituito per intero o parte dell’eventuale finanziamento versato, previo giudizio della competente Commissione Consultiva. 28. Con decreto presidenziale sono fissati i presupposti, le limitazioni o deroghe dalle disposizioni della presente Legge per l’ammissione ai finanziamenti, definite ogni volta dall’Unione Europea per la concessione dei finanziamenti nazionali in specifici settori o categorie d’investimenti. Con simile decreto presidenziale possono essere stabiliti modifiche o deroghe ai procedimenti e nuovi requisiti per i documenti giustificativi degli investimenti e in genere per l’ammissione ai finanziamenti ai sensi della presente legge o anche per escludere dal finanziamento particolari settori o categorie di attivita’ o investimenti o/e programmi che implichino il leasing di attrezzature o progetti imprenditoriali, a causa dell’istituzione di analoghe condizioni o di proibizioni dall’Unione Europea. Articolo 6 Criteri per l’ammissione al regime delle sovvenzioni 1. L’ammissione al regime delle sovvenzioni e’ effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) Criteri di valutazione del soggetto d’investimento L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi (i) Le caratteristiche del soggetto e in particolare la sua esperienza, il valore e i risultati delle sue attivita’ in passato, la solvibilita’ e la sua posizione finanziaria. Inoltre, sono esaminati il dinamismo e il buon esito delle attivita’ precedenti e di quelle in corso dei soci che ne controllano la maggioranza. Nel caso di soggetto neocostituito, sono esaminati il dinamismo e il buon esito nelle attivita’ precedenti e in corso dei soci che ne controllano la maggioranza. (ii) La possibilita’ di disporre di capitali propri per la copertura dei bisogni finanziari dell’impresa e precisamente la copertura della partecipazione propria nell’investimento e nel capitale disponibile necessario. (b) Criteri di valutazione tecnico-finanziaria delle proposte d’investimento e della fattibilita’ dell’investimento. (i) La completezza della programmazione imprenditoriale e il carattere completo dell’investimento e l’organizzazione dell’impresa che lo realizza. (ii) La prospettiva di sviluppo dinamico del settore nel quale e’ realizzato l’investimento. (iii) Le prospettive di profitto per l’impresa costituita o gia’ esistente, alla luce dell’investimento proposto. (c) Criteri del contributo dell’investimento agli obiettivi della Legge sugli investimenti. (i) L’incremento dell’occupazione e sopratutto la creazione di nuovi posti di lavoro subordinato per un lungo periodo di tempo. (ii) L’area di ubicazione dell’investimento e in particolare le caratteristiche della Provincia. (iii) Il contributo dell’investimento alla salvaguardia dell’ambiente e al risparmio energetico, dove sono esaminati piu’ in particolare: - Il contributo alla limitazione dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’atmosfera, alla riconversione ambientale e riciclaggio dell’acqua. - L’introduzione di tecnologie eco-compatibili. - Lo sfruttamento di forme energetiche eco-compatibili, la sostituzione di combustibili liquidi o dell’energia elettrica con combustibili gassosi o materiali riciclati. - Il risparmio energetico. (iv) La concorrenzialita’ dei prodotti e servizi a livello internazionale e in particolare la propensione all’esportazione dell’impresa o la sostituzione attraverso la produzione nazionale di beni e servizi di importazione. (v) La qualita’ dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati. (vi) Il contributo dell’investimento allo sviluppo sociale ed economico del Paese. (d) Criteri speciali per settore di attivita’: (i) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore primario: - La classificazione dell’attivita’ primaria come di priorita’ alta, media o bassa in base alla politica agricola del Paese. - Il trasferimento di unita’ operative se questo e’ imposto per motivi ambientali. (ii) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore secondario: 107 108 Fare Affari in Grecia - La qualificazione di prodotti come nuovi o come prodotti tecnologicamente avanzati. - L’introduzione di innovazioni nel processo produttivo o la qualificazione di prodotti come innovativi. - Il trasferimento di unita’ operative dalla Zona A. Inoltre, il trasferimento da altre zone se e’ effettuato per motivi ambientali. - La misura di partecipazione delle materie prime e dei materiali ausiliari nei costi per unita’ di prodotto. (iii) Criteri speciali di valutazione per investimenti nel settore turistico: - Creazione di forme speciali di turismo. - Trasformazione di edifici o case restaurate in unita’ alberghiere. - La possibilita’ di apertura dell’unita’ oltre il periodo turistico dell’area circostante. - Rivalutazione a una categoria superiore di stelle (*) per investimenti di ammodernamento di unita’ alberghiere, come anche a una classe superiore per i campeggi turistici operanti (campings). (iv) Criteri speciali di valutazione di investimenti nel settore di prestazione di servizi. - La qualificazione dei servizi come tecnologicamente avanzati. - Sviluppo di software, sviluppo di tecnologie, progetti industriali e laboratori di ricerca applicata. - L’introduzione di innovazioni nel processo produttivo o la qualificazione di prodotti come innovativi. - Centri di cura e riabilitazione e alloggi a persone portatrici di handicap, (e) Con risoluzioni del Ministro di Economia e Finanze sono stabiliti gli elementi di valutazione, il funzionamento, la votazione, il numero e le modalita’ di applicazione dei criteri previsti in tale paragrafo per ogni settore di attivita’, come anche ogni dettaglio per la sua applicazione. Con pari risoluzione e’ stabilita anche la quota minima, comune per tutte le quattro suddette categorie previste dai punti (a) - (d) (compresi), della valutazione attribuita ai criteri comuni e speciali validi per ogni settore, oltre il quale l’investimento o il progetto viene approvato immediatamente al momento del suo esame e della sua valutazione, se il fondo disponibile per sovvenzioni e finanziamenti leasing e’ sufficiente, se invece e’ inferiore il progetto d’investimento viene respinto. 2. Con risoluzioni congiunte del Ministro di Economia e Finanze e dello Sviluppo, possono essere stabiliti ulteriori criteri per i progetti imprenditoriali di cui al punto (xi) (e) e per gli investimenti speciali di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) (e), cosi’ come al punto (ix) (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3, esaminati dal Ministero dello Sviluppo. Con la stessa risoluzione sono stabiliti gli elementi di valutazione, il funzionamento, la votazione, le modalita’ di applicazione dei criteri, come anche ogni altro requisito per gli investimenti di cui sopra. 3. Per la concessione del finanziamento di progetti d’investimento realizzati all’estero, ai sensi del par. 3 dell’articolo 3, sono presi in considerazione soltanto i criteri di cui alle lettere (a) e (b) del par. 1 e inoltre, se l’investimento contribuisce, nella misura massima all’ampliamento delle attivita’ produttive di zone di confine del Paese in cui e’ realizzato l’investimento e al contenimento di popolazioni di queste zone nel luogo della loro residenza. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 7 Competenze e procedimenti per l’applicazione delle sovvenzioni 1. Presentazione di richieste di finanziamento ai sensi della presente Legge. (a) Richieste di investimenti ad eccezione di quelle riguardanti la richiesta di esenzione fiscale per le quali non e’ necessaria la presentazione di domanda, o di progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione dell’impresa, sono presentate in qualsiasi periodo dell’anno come segue: (i) Alla Direzione Generale competente per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono presentate le richieste di finanziamento degli investimenti di ammontare superiore a quattro milioni (4.000.000) di euro, realizzati entro i confini della Regione Macedonia Centrale, come anche degli investimenti di ammontare maggiore di due milioni (2.000.000) di euro realizzati nel resto del territorio nazionale. Possono essere presentati inoltre, indipendentemente dall’ammontare, investimenti che rientrano fra le categorie previste ai punti (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii) del capo (c) del paragrafo 1 dell’articolo 3, dei punti (iv), (v), (vi), (vii) e (viii) del capo (b) dello stesso paragrafo, dei punti (ii) e (iii) del capo (e) dello stesso paragrafo, come anche quelli realizzati entro i confini di piu’ di una delle Regioni in cui e’ suddiviso il territorio nazionale. Alla Direzione Generale per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono presentati inoltre, gli investimenti all’estero previsti dal paragrafo 4 dell’articolo 3, cosi’ come i progetti d’investimento di salvezza e di ristrutturazione dell’impresa di cui al par. 2 dell’articolo ,9 indipendentemente dall’ammontare. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere stabilite anche categorie di progetti d’investimento aggiuntive, le cui richieste di finanziamento sono presentate alla Direzione Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, indipendentemente dall’ammontare. (ii) Alle Direzioni di Programmazione e Sviluppo delle Regioni sono presentate richieste finanziamento per investimenti di ammontare fino a due milioni (2.000.000) di euro, realizzati entro i confini di ogni Regione o per la Regione della Macedonia Centrale di ammontare fino a quattro milioni (4.000.000) di euro. In particolare, le richieste di finanziamento di investimenti di ammontare fino a due milioni (2.000.000) di euro, realizzati nella Provincia del Dodecanneso, sono presentate all’Ufficio per lo Sviluppo Regionale del Dodecanneso della Regione Egeo del Sud. (iii) Al Centro Ellenico di Investimenti S.p.A. (EL.K.E.), sono presentate le richieste di finanziamento di investimenti di ammontare superiore ai quindici milioni (15.000.000) di euro, e degli investimenti o progetti imprenditoriali superiori a tre milioni (3.000.000) di euro, se almeno il 50% della partecipazione proviene da capitali esteri. (iv) Alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo sono presentate le richieste di finanziamento degli investimenti di cui al punto (xi) del capo (e) previsto al paragrafo 1 dell’articolo 3, per un ammontare fino a tre milioni (3.000.000) di euro, o per un ammontare maggiore di tre milioni (3.000.000) di euro, se la partecipazione non proviene da capitali esteri o proviene da capitali esteri per una quota inferiore al 50%. Inoltre, alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo sono presentate le richieste di finanziamento degli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) del capo (e), e (ix) del capo (d) previsti dal paragrafo 1 dell’articolo 3, per un ammontare di tre milioni (3.000.000) di euro, o per un ammontare maggiore piu’ di tre milioni (3.000.000) di euro, se la partecipazione non proviene da capitali esteri o proviene da capitali esteri per una quota inferiore al 50%. (b) I limiti previsti ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) possono essere modificati con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 109 110 Fare Affari in Grecia 2. (a) Non e’ possibile la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di una richiesta di finanziamento a piu’ di un ufficio o ente per investimenti uguali nella sostanza, anche se essi si differenziano sul costo, o sulle singole opere d’investimento proposte o sull’unita’ produttiva. Nel caso di piu’ richieste di finanziamento come anche nel caso di presentazione di una richiesta di finanziamento, che sia stata nel suo complesso o in parte, gia’ presentata ai senso della presente legga o della L. 2601/98 o della L. 1892/1990, essa non e’ esaminata e non e’ restituita la somma di denaro prevista nel capo (b) del par. 3. (b) La Societa’ il cui progetto d’investimento e’ finanziato ai sensi delle disposizioni della presente Legge o della L. 2601/98 o della L. 1892/1990, non puo’ durante la sua realizzazione, presentare a qualsivoglia ufficio o ente richiesta di finanziamento per un investimento riguardante l’oggetto del progetto d’investimento in corso. Nel caso di presentazione di tale richiesta, essa non e’ esaminata e la somma di denaro prevista nel capo (b) del par. 3 non e’ restituita. 3. La richiesta di finanziamento del par. 1 deve essere accompagnata obbligatoriamente dai seguenti documenti giustificativi: (a) Studio tecnico-economico. Nel caso in cui uno studio tecnico-economico accompagni una richiesta di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente legge, per un costo totale di piu’ di duecento cinquanta mila (250.000) euro, esso deve essere firmato da un esperto della Camera Economica Ellenica (OEE) o del corrispondente Ente di uno Stato-Membro dell’Unione Europea e da un ingegnere, specializzato sull’oggetto principale dell’investimento, membro della Camera Tecnica Ellenica. Richieste di finanziamento che non soddisfano tale presupposto non sono esaminate e sono archiviate. (b) Ricevuta di pagamento di somma di denaro, il cui ammontare e’ fissato con risoluzione congiunta dei Ministri di Economia e Finanze e dello Sviluppo. Per la determinazione di tale somma e’ preso in considerazione il costo dell’investimento presentato per l’approvazione. La suddetta somma di denaro e’ pagata all’Ufficio delle Entrate (D.O.Y.). 4. (a) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ad eccezione dei casi (b) e (c), stabilisce con risoluzione eventuali ulteriori documenti giustificativi e stabilisce i dati tecnico-economici che devono accompagnare la richiesta di finanziamento. (b) Con risoluzione congiunta dei Ministri di Economia e Finanze e dello Sviluppo sono stabiliti i dati e i documenti tecnico-economici giustificativi che accompagnano la richiesta di finanziamento dei progetti di cui al punto (xi) del capo (e) previsto dal par. 1 dell’articolo 3. (c) Con risoluzione del Ministro dello Sviluppo sono stabiliti i criteri e i documenti tecnico-economici giustificativi che devono accompagnare la richiesta di finanziamento degli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x) del capo (e), e del punto (ix) del capo (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3. 5. Le Richieste che non siano accompagnate da tutti i necessari documenti giustificativi e dati richiesti non costituiscono richiesta di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente, non sono esaminate e sono archiviate dall’ufficio competente, senza la restituzione della somma pagata ai sensi del par. 3 del presente articolo. Lo stesso vale anche nel caso in cui, pur in presenza dei necessari documenti giustificativiedatidicuisopra,duranteilcontrollodelfascicololacompetentecommissione consultiva valuti lo studio tecnico-economico insufficiente ai fini della valutazione dell’investimento presentato. Dopo la presentazione della richiesta di finanziamento, gli uffici o gli enti competenti possono, se questo e’ ritenuto necessario, inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto dell’investimento o al suo procuratore, un documento con cui si richiede la presentazione di L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi eventuali dati e informazioni aggiuntive, o chiarimenti, al fine di valutare compiutamente la richiesta di finanziamento. Con lo stesso documento puo’essere stabilito un termine fino a quindici (15) giorni, dalla ricevuta di consegna, entro cui il soggetto deve rispondere. 6. Le richieste di finanziamento sono esaminate dagli uffici e gli enti competenti ai quali sono presentate o, se presentate all’EL.K.E., dall’ufficio competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze o della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo. Se le richieste sono presentate all’EL.K.E., l’ente compila un rapporto di fattibilita’motivato, inviato o alla Direzione Generale degli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, o all’ufficio competente della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo. 7. (a) La procedura di esame di ogni richiesta di finanziamento e’ completata, dall’ufficio competente e dalla commissione consultiva competente, entro un periodo massimo di due (2) mesi dalla data di presentazione della richiesta, mentre la decisione sul finanziamento e’ emessa il piu’ tardi entro un mese dal giudizio della commissione, il cui estratto e’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per la presentazione delle richieste di finanziamento alla competente commissione consultiva deve essere osservato ordine con il quale le richieste sono state presentate. (b) Le procedure di esame e finanziamento di ogni progetto d’investimento di salvezza e di ristrutturazione d’impresa sono completate il piu’ tardi entro tre (3) mesi dalla data di presentazione della richiesta dall’ufficio competente e dalla commissione consultiva competente, mentre la decisione sul finanziamento e’ emessa al piu’ tardi entro un (1) mese dalla valutazione della commissione, il cui estratto e’ in Gazzetta Ufficiale. Per la presentazione delle richieste di finanziamento alla competente commissione consultiva e’ osservato ordine con il quale queste sono state presentate. 8. La valutazione degli investimenti sara’ effettuata dagli uffici competenti a seconda dei casi. Compiti di valutare gli investimenti possono essere attribuiti anche a persone fisiche o legali e in particolare a dirigenti di altri uffici dello Stato, o/e valutatori esterni, o/e periti speciali. I suddetti valutatori esterni, presentano la relazione della loro valutazione all’ufficio competente il quale, dopo l’esame e il controllo della relazione e del fascicolo, compila una nota di valutazione introduttiva da presentare alla commissione consultiva competente. Sotto la responsabilita’ dell’ufficio competente, e’ controllata la completezza della relazione di valutazione redatta dai valutatori esterni all’ufficio competente ed effettuata la ricezione, cosa che costituisce anche la certificazione per il pagamento del relativo compenso. Con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per lo Sviluppo sono stabilite la procedura di compilazione di elenco di valutatori, le procedure e le condizioni, il numero di progetti d’investimento attribuiti ogni anno ad ogni valutatore, le scadenze per il completamento della valutazione, il procedimento e le modalita’ di valutazione a seconda della categoria di investimento e di ogni altro requisito necessario. La valutazione dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa dell’articolo 9 e’ attribuita ad un valutatore esterno specializzato in liquidazioni, acquisizioni e fusioni di imprese, il quale presenta uno studio di valutazione completo all’ufficio competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da proporre alla Commissione Consultiva competente prevista al par. 15. Ai fini della compilazione della proposta, l’Ufficio potra’richiedere dall’Istituto di credito che finanzia il progetto o alla banca finanziatrice principale o ad altra banca un giudizio sulla fattibilita’del progetto di salvezza e ristrutturazione d’impresa. Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, per lo Sviluppo e dell’Occupazione e della Protezione Sociale, sono stabiliti il procedimento di scelta, il numero massimo di progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa, che possono essere attribuiti ogni anno a ciascun valutatore, i diritti e gli obblighi dei valutatori esterni, e di ogni altro requisito necessario. 111 112 Fare Affari in Grecia 9. (a) Ogni investimento se soddisfa i presupposti di cui alla presenta legga, viene esaminato sulla base dei criteri definiti ai capi (a), (b), (c) e (d) di cui al par. 1 dell’articolo 6. La richiesta di finanziamento dell’investimento e’ respinta nei casi in non venga soddisfatta la partecipazione propria (punto (ii) del capo (a)), o il limite minimo di votazione per i criteri di cui ai punti (i) del capo (a) nel caso di cui al punto e (iii) del capo (b) previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 6. Se l’investimento rispettera’ i requisiti minimi, ad esso sara’assegnato un voto sul totale dei criteri di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti dal par. 1 dell’articolo 6 e se ottiene la votazione stabilita alla risoluzione di cui al par. 2 dell’articolo 6 e la somma disposta e’ sufficiente, esso viene sottoposto al finanziamento ai sensi della presente legge. (b) Gli investimenti che alla luce di quanto previsto dal punto (iv) del capo (a) del paragrafo 1 del presente articolo, sono presentati alla Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, sono esaminati sulla base dei criteri di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti dal par. 1 dell’articolo 6 e per gli eventuali criteri aggiuntivi di cui al par. 2(a) dello stesso articolo. La richiesta di finanziamento dell’investimento viene respinta e non viene ulteriormente valutata, se non e’ soddisfatto il requisito della partecipazione propria o il limite minimo di cui ai punti (i) del capo (a) e (iii) del capo (b) previsto dal paragrafo 1 dell’art. 6. Se l’investimento sara’ giudicato conforme ai requisiti minimi, sara’ assegnato un voto per la soddisfazione dei criteri di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) previsti al par. 1 dell’articolo 6. Se il progetto raccoglie la valutazione minima ai sensi della risoluzione prevista dal par. 2 dell’articolo 6 e la somma disposta e’ sufficiente, viene finanziato ai sensi della presente legge. (c) Ogni progetto imprenditoriale di salvezza e ristrutturazione d’impresa del par. 2 dell’articolo 9, e’ esaminato sulla base dei criteri stabiliti al par. 3 del presente articolo. Esso e’ finanziato sulla base delle disposizioni della presente legge se e’ sufficiente la sovvenzione o ogni altro tipo di finanziamento dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa, disposta per lo specifico anno. (d) Nel caso in cui durante il procedimento di esame e finanziamento degli investimenti la sovvenzione disposta per lo specifico anno sia esaurita, eventuali richieste di finanziamento, per le quali non sono completate le procedure di esame e finanziamento da parte dei competenti uffici e commissioni consultive, sono esaminati per il loro finanziamento ai sensi della presente legge l’anno seguente in base alle somme stabilite per tale anno, prima dell’esame delle richieste di finanziamento presentate dopo il 1° gennaio dell’anno in corso. 10. Ogni investimento effettuato all’estero sulla base del par. 3 dell’articolo 3, viene esaminato ai sensi dei criteri previsti dai punti (a) e (b) del par. 1, articolo 6. Il finanziamento dell’investimento e’ concesso ai sensi della presente legge se esso soddisfa i requisiti sopraccitati e se contribuisca nella misura massima possibile all’ampliamento delle attivita’ produttive di zone di confine in cui esso e’ realizzato e alla permanenza di popolazioni residenti in tali zone, se la somma annuale disposta per i finanziamenti e’ sufficiente. Inoltre, durante il procedimento di valutazione delle proposte d’investimento di aziende private, sono presi in considerazione gli obiettivi e le priorita’ del corrispondente Programma di Collaborazione Economica Bilaterale. Nel caso in cui, durante il procedimento di esame e finanziamento degli investimenti, la somma disposta per lo specifico anno sia esaurita, le eventuali richieste di finanziamento, per le quali non siano state completate le procedure di esame e finanziamento da parte del competente ufficio e commissione consultiva, sono esaminati per il loro finanziamento ai sensi della presente legge l’anno seguente in base alle somme stabilite per la relativa categoria di investimenti per tale anno, prima dell’esame delle richieste di finanziamento presentate dopo il 1° gennaio dell’anno in corso. 11. Le decisioni di finanziamento dei progetti d’investimento nel quadro della presente legge, sono L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi emanate: (a) Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, per i progetti d’investimento presentati alla Direzione Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo il punto (i) del caso (a) previsto dal par. 1 del presente articolo, cosi’ come per gli investimenti presentati tramite l’EL. K.E. ed esaminati dalla Direzione Generale di Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. (b) Dal Ministro per lo Sviluppo per i progetti d’investimento dei punti (ii), (iii), (vi), (viii), (ix), (x) e (xi) del caso (e), cosi’ come del punto (ix) del capo (d) previsto dal par. 1 dell’articolo 3. (c) Dai Segretari Generali delle Regioni, per i progetti d’investimento realizzati nei confini di ogni Regione e presentati al corrispondente Ufficio di Investimenti Privati della Regione secondo il punto (ii) del caso (a) del suddetto par. 1. Gli stessi soggetti sono competenti ad emanare anche le risoluzioni di modifica, completamento e certificazione di avvio di funzionamento produttivo, di revoca di finanziamento e di restituzione di sovvenzioni corrisposte, come anche di trasferimento di imprese, azioni o quote sociali. 12. Le decisioni di finanziamento, come anche le altre risoluzioni stabilite nel par. 11, sono emanate dopo il giudizio della competente commissione consultiva. Un riassunto della decisione di finanziamento, che comprende i dati del soggetto dell’investimento, l’oggetto, il costo dell’investimento, la quota e l’importo del finanziamento, cosi’ come il numero dei posti di occupazione creati, e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non e’ necessaria la pubblicazione di riassunto di risoluzioni riguardanti la proroga del tempo di completamento o modifiche di risoluzioni che non modificano la somma e la quota delle sovvenzioni e il numero dei nuovi posti di lavoro. Una modifica delle condizioni della decisione, puo’ essere presa su richiesta del soggetto dell’investimento. 13. Programmazione annuale dell’ammontare delle sovvenzioni e dei finanziamenti leasing e del finanziamento del costo di occupazione accordati in base alla presente legge. (a) Con risoluzione del Ministro dell’Economia, emessa ogni gennaio e con la riserva disposta al punto (b) dei paragrafi 1 e 3 previsti dall’articolo 9, e’ fissato il totale del finanziamento e del leasing, sulla base delle risorse nazionali e comunitari, approvata annualmente. Inoltre, con la stessa risoluzione e’ effettuata l’allocazione della suddetta somma tra i competenti soggetti di cui al par. 11 sopracitato. Ancora, con la stessa risoluzione e’ fissata anche la somma totale dei sostegni dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa di cui all’articolo 9. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze puo’ con analoga risoluzione disporre durante l’anno la suddetta somma. Con analoghe risoluzioni e’ fissato anche il totale dei finanziamenti approvato annualmente per ogni Stato ai fini dell’approvazione degli investimenti all’estero previsti dal par. 3 dell’articolo 3. (b) Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo, emanata nel gennaio di ogni anno, e’ fissata la somma totale di sovvenzioni approvate annualmente per gli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi) del capo (e), cosi’ come del punto (ix) del capo (d) previsto al par. 1 dell’articolo 3. Con risoluzioni analoghe la suddetta somma puo’ essere modificata durante l’anno. 14. Richieste di finanziamento di investimenti ai sensi della presente legge, cosi’come anche richieste per la modifica delle condizioni delle richieste di finanziamento respinte, non sono prese in ulteriore esame. 113 114 Fare Affari in Grecia 15. Commissioni Consultive (a) Commissione Consultiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze e’ istituita al Ministero dell’Economia la Commissione Consultiva Centrale, la quale giudica le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge di investimenti che secondo tale articolo sono presentate al Ministero dell’Economia e delle Finanze o all’EL.K.E. ed esaminate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Membri della Commissione Consultiva Centrale sono il Segretario Generale per gli Investimenti e lo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze come Presidente, il capo della Direzione Generale competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i capi degli uffici competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cosi’ come anche rappresentanti dei Ministeri competenti e di altri enti specializzati nel settore degli investimenti. Alle riunioni della Commissione e’ presente in qualita’ di membro senza diritto di voto anche un consulente legale del Ministero dell’Economia e delle Finanze o un sostituto dello stesso Ministero nominato dal Capo dell’Ufficio Legale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quando la Commissione Consultiva Centrale esamina le proposte d’investimento per il finanziamento all’ESOA., ad essa partecipa il Segretario Generale per le Relazioni Economiche Internazionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, due dirigenti del Ministero degli Affari Esteri nei due massimi gradi della gerarchia, cosi’ come di un rappresentante dell’Associazione Industrie della Grecia del Nord. (b) Commissioni Consultive della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo: (i) Con risoluzione comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e’ istituita presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo una Commissione Consultiva Speciale, che giudica le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge di progetti d’investimento di cui al punto(xi) della lettera (e) del par. 1 previsto all’articolo 3, presentate alla Segreteria Generale per l’Industria o all’EL.K.E. ed esaminate dalla Segeteria Generale per l’Industria. Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria che ne e’ il Presidente, il Segretario Generale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo della competente Direzione Generale o Direzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo della competente Direzione Generale o Direzione della Segeteria Generale, un rappresentante del Ministero per l’Agricoltura, due (2) esperti di fama sul tema degli investimenti industriali, un (1) rappresentante della SEV (Associazione Industrie Elleniche), un (1) rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci) e un (1) rappresentante dell’Unione delle Banche Elleniche. (ii) Con risoluzione del Ministro per lo Sviluppo, e’ istituita presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo una Commissione Consultiva per gli Investimenti, che giudica le richieste di finanziamento ai sensi della presente legge di investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (xi) e (x), previsti alla lettera (e), come anche del punto (ix) previsto alla lettera (d) del par. 1 dell’articolo 3, presentate alla Segeteria Generale per l’Industria o all’EL.K.E. ed esaminate dalla Segreteria Generale per l’Industria. Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria che ne e’ il Presidente, due (2) capi di Direzioni Generali o delle Direzioni competenti della Segreteria Generale per l’Industria , un rappresentante del Ministero per l’Agricoltura, due (2) esperti di fama sul tema degli investimenti industriali, un (1) rappresentante della SEV (Associazione Industrie Elleniche) e un (1) rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci). In particolare, per gli investimenti di cui al punto (vii), lettera (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3, fanno parte della Commissione anche il Segretario Generale per la Ricerca e la Tecnologia e un (1) capo della Direzione Generale o della competente Direzione della Segreteria Generale per la Ricerca e la Tecnologia del Ministero per lo Sviluppo. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi (c) Commissioni Consultive Regionali: Con decisione del Segretario Generale di ogni Regione e’ istituita presso ogni Regione, come anche presso il capoluogo della Provincia del Dodecanneso, una Commissione Consultiva Regionale di Investimenti, che giudica le richieste di finanziamento di investimenti o/e leasing di attrezzature, che sono presentate a ogni Regione o alla Provincia del Dodecanneso sulla base del presente articolo ed esaminate dagli uffici competenti per l’applicazione della presente Legge. Membri di ogni Commissione sono il Segretario Generale della Regione che ne e’ il Presidente, i capi degli uffici competenti per gli investimenti privati della Regione, un rappresentante del Ministero per l’Agricoltura, rappresentanti di banche e di altri soggetti specializzati sul tema degli investimenti. (d) Le Commissioni sopra citate giudicano anche le richieste di modifica di decisioni di finanziamento, di completamento e certificazione di avvio di funzionamento produttivo, di trasferimento di imprese o azioni o quote sociali, cosi’ come per la revoca di decisioni di finanziamento e la restituzione di sovvenzioni corrisposte per investimenti o programmi o piani imprenditoriali su cui si erano gia’ espresse. Inoltre, giudicano anche in merito ai seguenti temi: (i) Per investimenti o/e leasing di attrezzature o di piani imprenditoriali subordinati alla L. 2601/98, se questi sono di competenza dei corrispondenti uffici o soggetti cui si applicano gli incentivi previsti dalla presente Legge e (ii) per investimenti finanziati sulla base di precedenti Leggi sugli Investimenti, se i relativi fascicoli sono di competenza dei corrispondenti uffici o soggetti cui si applica la presente legge. (e) Commissione Consultiva Speciale di Periti Esperti della G.G.A. (Segreteria Generale per lo Sviluppo) del Ministero per lo Sviluppo. Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e’ istituita alla Segreteria Generale per lo Sviluppo (G.G.A.) del Ministero per lo Sviluppo una Commissione Consultiva Speciale di Periti Esperti che giudica per la qualificazione: (1) di servizi come di tecnologia estremamente avanzata o come nuovi, (2) di prodotti come di tecnologia estremamente avanzata o come nuovi, (3) di investimenti come investimenti di sviluppo di software, (4) di investimenti come laboratori di ricerca applicata industriale, energetica, mineraria, agricola, di allevamento e di pescicoltura o dei laboratori di questi , (5) di investimenti come investimenti per lo sviluppo di tecnologie, (6) di investimenti come investimenti di produzione di prodotti innovativi o/e di introduzione di innovazioni nel processo produttivo. Membri della Commissione Speciale di Periti Esperti sono il Segretario Generale per lo Sviluppo che ne e’ il Presidente, il Segretario Generale per la Ricerca e la Tecnologia, il Segretario Generale per l’Industria, un (1) dirigente specializzato in temi di tecnologia della G.G.E.T. Segeteria Generale per la Ricerca e la Tecnologia, un rappresentante della Segeteria Generale per l’Industria (G.G.V.) del Ministero per lo Sviluppo specializzato in temi di tecnologia, un (1) esperto esterno proveniente da istituti universitari o di ricerca o laboratori e un (1) esperto esterno nominato dalla SEV (Associazione Industrie Elleniche). La composizione della Commissione Speciale di Esperti e’ stabilita con risoluzione del Ministro per lo Sviluppo. (f ) La formazione delle suddette Commissioni Consultive e’ disposta con decisione degli organi competenti e non occorre la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con tale decisione sono nominati anche il segretario, il segretario aggiunto supplente della Commissione e il relatore. (g) Non possono partecipare come membri nelle suddette Commissioni Consultive, consulenti o persone fisiche che partecipano al capitale sociale o azionario o all’amministrazione di imprese o che hanno elaborato o partecipato alla elaborazione di progetti di investimento o che hanno 115 116 Fare Affari in Grecia valutato richieste di finanziamento di investimenti ai sensi della L. 2601/1998 o della presente Legge o che hanno presentato richiesta per il finanziamento ai sensi della presente legge, durante l’ultimo quinquennio, se di fronte alla Commissione sono esaminate questioni riguardanti tali imprese o altre imprese ma con oggetto analogo. (h) Ai membri e ai relatori delle Commissioni Consultive previsti nel presente, sono applicate le disposizioni dell’articolo 24 della L. 2429/1996 sulla presentazione di dichiarazione della loro situazione patrimoniale, come modificata dalla L. 3213/2003. 16. Monitoraggio e Controllo Il monitoraggio degli investimenti approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo e le Regioni, e’ effettuato dagli uffici competenti. Il controllo e’ effettuato da organi di controllo istituiti con risoluzione dell’ufficio competente a seconda dei casi. 17. Organi di Controllo (a) Organi di controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. (i) Con decisioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono istituiti gli organi e definite le procedure di controllo del progresso delle opere d’investimento, indipendentemente se si trovano nella fase di realizzazione o sono completate. Il controllo e’ effettuato in base alle disposizioni della presente Legge e alle condizioni previste dalla decisione di finanziamento. (ii) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze possono istituirsi degli organi di controllo speciali con competenza sul controllo degli investimenti finanziati ai sensi delle disposizioni della presente o della L. 2601/1998 o di precedenti Leggi sugli investimenti e promossi da qualsiasi ufficio o istituzione. (ii) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono istituiti gli organi e definite le procedure di controllo degli investimenti realizzati per la concessione dell’esenzione fiscale, secondo quanto stabilito nel terzo comma del punto (a) del par. 20 del presente articolo. (b) Organi di Controllo del Ministero per lo Sviluppo. Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, sono stabilite le procedure di controllo e sono istituiti presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo Organi di Controllo Speciali con competenza sul monitoraggio del progresso di realizzazione degli investimenti di cui ai punti (vi), (vii), (viii), (xi) e (x) previsti alla lettera (e), del punto (ix) previsto alla lettera (d) e del punto (xi) previsto alla lettera (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3, indipendentemente se si trovino nella fase di realizzazione o siano stati completati. Il controllo e’ effettuato sulla base delle condizioni e dei requisiti della presente legge e di quelli stabiliti delle decisioni di finanziamento. (c) Organi di Controllo Regionali. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure di controllo e istituiti gli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) che valutano il progresso delle opere d’investimento e degli investimenti, indipendentemente se si trovino nella fase di realizzazione o siano stati completati. Il controllo e’ effettuato sulla base delle condizioni e dei requisiti della presente legge e di quelli stabiliti delle decisioni di finanziamento. La competenza degli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) riguarda gli investimenti realizzati entro i confini della Regione e subordinati al regime di sovvenzione, finanziamento del leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata con risoluzione del Segretario Generale della locale Regione o del Prefetto sulla base della presente legge o di precedenti Leggi sugli Investimenti. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi (d) Le formazioni degli Organi di Controllo sono effettuate secondo le risoluzioni stabilite sopra o per gli Organi di Controllo Regionali (P.O.E.) con risoluzione del Segretario Generale di Regione competente a seconda del caso, non pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Essi comprendono persone fisiche o giuridiche e da funzionari disposti deputati dal competente ufficio del Ministero o di altri uffici o anche da revisori di conti esterni o valutatori o/e consulenti esperti sul tema del controllo degli investimenti o/e rappresentanti dell’Amministrazione Locale e della Prefettura. E’ formato ogni volta un numero di organi di controllo necessario per la completa e rapida copertura delle esigenze di controllo. (e) Ai membri degli organi di controllo previsti nel presente articolo, come agli organi responsabili per il prelievo delle sovvenzioni, sono applicate le disposizioni dell’articolo 24 della L. 2429/1996, cosi’ come modificata dalla L. 3213/2003, che regola la presentazione di dichiarazione riguardanti la situazione patrimoniale. 18. Una parte che puo’ ammontare fino all’otto per mille (8‰) dei fondi previsti per il pagamento dei finanziamenti ai sensi del par. 8, articolo 9 della presente legge e iscritti nel bilancio preventivo degli Investimenti Pubblici puo’ essere destinata alla copertura di spese dei procedimenti di valutazione, sorveglianza, controllo e certificazione e dei compensi degli organi di valutazione e controllo, comprese anche le indennita’ di relatori, segretari e segretari coadiuvanti supplenti, previsti dalla presente Legge. A tale scopo viene inserito sul Programma degli Investimenti Pubblici un capitolo specifico con accredito che corrisponde all’otto per mille (8‰) dei fondi previsti ogni anno dal bilancio preventivo degli Investimenti Pubblici, per la copertura dei finanziamenti di investimenti ai sensi della presente Legge. Le indennita’ di Presidenti, membri, relatori, segretari e segretari coadiuvanti supplenti delle Commissioni Consultive e degli organi di controllo sono definite con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con le stesse risoluzioni possono disposte modifiche di tali somme. Le suddette indennita’ sono concesse oltre all’indennita’ giornaliera e alle spese di viaggio, secondo le disposizioni in vigore nei singoli casi. Tali indennita’, non sono soggette alle limitazioni della L. 1256/1982, ne’ a quelle dell’articolo 15 della L. 2703/1999 e dell’articolo 17 della L. 3205/2003. Con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita’ per il calcolo dell’indennita’ dei membri degli organi di controllo, che non siano impiegati pubblici. 19. Controllo dei prezzi Per il controllo dei prezzi, gli uffici e le Commissioni Consultive competenti possono durante il procedimento di valutazione ma anche in nel corso della realizzazione o dopo il completamento dell’investimento, controllare i dati relativi al valore dei macchinari e delle attrezzature. Gli uffici e le Commissioni Consultive competenti possono chiedere all’investitore, la casa fornitrice o anche a terzi dati e informazioni per la verifica del valore. Per il controllo del costo degli altri costi fissi dell’investimento possono essere utilizzati dagli uffici e dalle Commissioni Consultive competenti, elementi di prova di ogni tipo, quali i metodi di determinazione del costo di lavori edili da parte della Camera Tecnica Ellenica che prenderanno in considerazione la natura e il tipo delle specifiche costruzioni. Nel caso che in cui sia constatata a qualsiasi titolo una fatturazione in eccesso del costo dell’investimento da parte dell’investitore, la sua richiesta per il finanziamento ai sensi della presente Legge sara’ respinta, l’approvazione se concessa sara’ revocata e sara’ restituito l’eventuale finanziamento gia’ pagato. 20. Controllo per la riserva non imponibile. (a) L’impresa dopo il completamento dell’investimento deve presentare all’Agenzia delle Entrate (D.O.Y.) competente, una richiesta con cui richiede il controllo dell’investimento produttivo realizzato. 117 118 Fare Affari in Grecia Con la richiesta e’ presentato anche un elenco in cui sono iscritte in dettaglio tutte le spese riguardanti l’investimento produttivo realizzato e i dati dei corrispondenti dati fiscali emessi. La richiesta unitamente ai documenti giustificativi di cui sopra e’ presentata entro le scadenze di presentazione delle dichiarazioni per l’imposta sul reddito, fissate dalle disposizioni degli articoli 62, 64 e 107 del Codice per l’imposta sul Reddito, a seconda dei caso. Dopo la presentazione dei suddetti documenti giustificativi e al piu’ tardi al termine dell’anno fiscale, l’ufficio competente per il controllo fiscale deve istituire un organo di controllo che procedera’ alla verifica degli investimenti realizzati e dell’osservanza delle condizioni e dei presupposti ai sensi della presente legge. Dopo il controllo degli investimenti realizzati deve essere compilata una cartella contenente i dati tecnici ed economici dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento copia di cui e’inviata alla Direzione Generale per gli Investimenti Privati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Ispettori delle Agenzie delle Entrate competenti devono controllare la correttezza e il rispetto dei tempi dei controlli effettuati. Le disposizioni di questo punto sono applicate parimenti anche nel caso di investimenti produttivi tramite leasing. (b) Per la concessione dell’esenzione fiscale per l’acquisto di attrezzature in leasing, si applica analogamente quanto stabilito al par. 26 dell’articolo 5 della presente. (c) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti i documenti giustificativi che dovranno essere presentati dall’investitore, i dati necessari per il controllo dell’investimento e ogni altro particolare necessario per la concessione dell’esenzione fiscale ai sensi della presente Legge. (d) L’avvio di spese per l’ammissione alla sovvenzione dell’esesenzione fiscale vale due (2) mesi dopo la pubblicazione della presente. 21. Sistema di valutazione e sorveglianza. Per il sostegno dei procedimenti di valutazione, sorveglianza, controllo degli investimenti e’ prevista la creazione di un sistema informatico di sorveglianza degli investimenti presso gli uffici ed enti competenti locali, i quali devono registrare le necessarie informazioni riguardanti il rispetto delle disposizioni della presente Legge. Articolo 8 Pagamento dei finanziamenti 1. Pagamento della sovvenzione del costo dell’investimento. (a) Il pagamento dell’importo del finanziamento e’ effettuato in rate definite di seguito: (i) Il 50% dell’importo e’ pagato dopo la realizzazione del 50% dell’investimento e dopo la certificazione che tale parte dell’opera e’ stata realizzata e che l’investitore ha rispettato le condizioni e ai presupposti della risoluzione di subordinazione, da parte dell’organo di controllo competente previsto dall’articolo 7. (ii) Il restante 50% dell’importo del finanziamento e’pagato dopo la certificazione del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento dall’organismo di controllo competente previsto dall’articolo 7. (iii) E’ concessa la possibilita’ di un anticipo sul finanziamento che non superi il 30% della sovvenzione prevista dalla relativa decisione di finanziamento dietro presentazione di una lettera di garanzia di importo equivalente incrementato del 10% da una banca insediata e operante legalmente in Grecia. Il suddetto anticipo costituisce una parte del finanziamento totale pagato. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi (b) La certificazione del completamento dell’investimento e dell’avvio del suo funzionamento produttivo e’effettuatasurichiestadell’investitore,presentatainsiemeallanecessariadocumentazione giustificativa all’ufficio competente al piu’ tardi entro sei (6) mesi dal termine della scadenza di completamento dell’investimento. La necessaria documentazione giustificativa che accompagna la richiesta dell’investitore per il controllo, la certificazione del completamento dell’investimento e l’avvio del suo funzionamento produttivo, sono stabilite con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dopo il termine della suddetta scadenza semestrale, senza che sia stata effettuata la presentazione di richiesta o senza che la richiesta presentata sia accompagnata dalla necessaria documentazione giustificativa, l’investimento e’ ritenuto senza possibilita’ di revoca della decisione non completato ed e’ emessa una risoluzione di annullamento della decisione di finanziamento e ordinata la restituzione della somma pagata incrementata, aumentata degli interessi legali. Entro un (1) mese dalla presentazione della suddetta richiesta si costituisce il competente organo di controllo, come stabilito all’articolo 7, il quale completa il controllo e presenta una relazione entro il termine di due (2) mesi dalla sua costituzione. La risoluzione di certificazione o non del completamento dell’investimento e dell’avvio del suo funzionamento produttivo e’ emessa entro un (1) mese dalla presentazione della relazione da parte dell’organo competente. Estratto della decisione e’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro trenta (30) giorni feriali dalla sua emissione. (c) Per l’avvio del funzionamento produttivo e’ necessaria la creazione di almeno la meta’ dei nuovi posti di occupazione previsti nella risoluzione di finanziamento e l’effettuazione di acquisti di materie prime e di vendite di prodotti o servizi. (d) Il completamento e l’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento e’ certificato dopo un controllo in loco da parte degli organi di controllo previsti dall’articolo 7, se sono effettuati acquisti di materie prime e vendite di prodotti o servizi in una misura tale da costituire prova del funzionamento dell’unita’. Fanno eccezione gli investimenti di costituzione o ampliamento di aziende di pesca (acquacolture) e di unita’ di allevamento avanzato di bestiame per la produzione di carne per i quali non e’ necessaria la previa vendita di prodotti. 2. Pagamento di leasing. Il leasing e’ pagato se tutte le attrezzature noleggiate in base al contratto di leasing sono installate nell’unita’, previa certificazione del competente organo di controllo. Una somma pari al 50% della spesa sostenuta per il leasing puo’ essere pagata fino al termine del periodo previsto nella decisione di finanziamento per il completamento dell’investimento. Trascorso tale periodo e’ pagata la restante parte, se sara’ certificato il completamento dell’investimento e l’avvio del funzionamento produttivo. Il finanziamento e’ pagato ogni volta dopo il pagamento delle rate del canone dall’impresa, ciascuna delle quali e’ calcolata sulla parte del valore d’acquisto delle attrezzature, compresa nella rata del canone pagata ogni volta. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda un pagamento delle rate del canone a scadenze inferiori al trimestre, anche il finanziamento e’ effettuato ogni trimestre. 3. Pagamento del finanziamento del costo di occupazione. Il pagamento del costo di occupazione viene effettuato ogni semestre su richiesta dell’investitore. La prima richiesta per il pagamento e’ presentata insieme alla necessaria documentazione giustificativa all’ufficio competente al piu’ tardi entro un (1) anno dal termine della scadenza per il completamento dell’investimento per l’avvio del funzionamento produttivo stabilito sulla decisione sul finanziamento. Per il pagamento della prima parte del finanziamento e’ necessaria la certificazione e il controllo del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento che dovra’ effettuarsi 119 120 Fare Affari in Grecia secondo le disposizioni di cui alla lettera b del par. 1 del presente articolo. La necessaria documentazione giustificativa che accompagna la richiesta dell’investitore per il controllo, per la certificazione del completamento dell’investimento e l’avvio del suo funzionamento produttivo, e’ stabilita con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze. La sovvenzione e’ pagata solo per i posti di lavoro collegati all’investimento. 4. Documenti giustificativi per il pagamento del finanziamento. a) I documenti giustificativi necessari per il pagamento della sovvenzione e del finanziamento del leasing e del finanziamento del costo di occupazione sono stabiliti con risoluzioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze. b) I documenti giustificativi necessari per il pagamento del finanziamento per i progetti imprenditoriali di cui al punto (xi) lettera (e) previsto al par. 1 dell’articolo 3, come anche per gli investimenti di cui ai punti (vi), (viii), (ix) e (x) lettera (e) e del punto (ix), lettera (d) previsti al par. 1 dell’articolo 3, sono definiti con risoluzioni del Ministro per lo Sviluppo. 5. Divieto di cessione. Eccezioni. La sovvenzione e’ pagata direttamente all’investitore e non e’ permessa la sua cessione a terzi. In via eccezionale, e’ possibile la cessione del finanziamento a banche al fine di ottenere un mutuo a breve termine per una somma equivalente alla sovvenzione concessa, salvo che esso venga utilizzato per la realizzazione dell’investimento. In questi casi il pagamento della sovvenzione e’ effettuato direttamente alla banca con cui e’ firmato il contratto di cessione, in modo che ogni volta sia prelevata, una somma almeno equivalente alla sovvenzione pagata. 6. Iscrizione contabile dei finanziamenti sui registri delle imprese. Le somme ottenute ai sensi delle disposizioni della presente legge vengono iscritte in un conto di deposito non tassato, che non potra’ essere distribuito prima che passino cinque anni dal completamento e l’avvio del funzionamento produttivo dell’investimento. Queste riserve appaiono in un conto speciale sui libri contabili dell’impresa. Nel caso di distribuzione prima che passino cinque anni, sono imposte le sanzioni previste dall’articolo 10. Tale riserva non e’ soggetta a tassazione alla condizione che rimanga inalterata e non sia distribuita o capitalizzata prima che passino dieci anni dal momento della sua costituzione. Se sara’ capitalizzata o distribuita dopo il passare del suddetto periodo di tempo, essa sara’ soggetta a imposizione per una percentuale pari ad un terzo della percentuale sul reddito in vigore al momento della capitalizzazione o distribuzione, per le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 dell’articolo 101 e al paragrafo 4 dell’articolo 2 del Codice per l’Imposizione sul Reddito, L. 2238/1994 (G.U. 151A). L’imposta sul reddito dovuta ai sensi del presente articolo, e’ pagata entro il mese susseguente a quello in cui e’ stata presa la decisione della capitalizzazione o della distribuzione. Con il pagamento di questa imposta e’ esaurito l’obbligo fiscale della persona giuridica e degli azionisti. Sull’imposta sono applicate le disposizioni degli articoli 65 al 72, 74, 75, 79 all’81, 83 all’85 e 113 del Codice per l’Imposizione sul Reddito, L. 2523/1997 (G.U. 179A’) e del Codice di Procedura Amministrativa, L. 2717/1999 (G.U. 97A’). Se la capitalizzazione o la distribuzione e’ effettuata prima dei dieci anni dal momento della costituzione del deposito, sono applicate le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 106 del Codice per l’Imposizione sul Reddito, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa. 7. Iscrizione al bilancio preventivo – Esenzioni. La spesa prevista per ogni anno economico a carico dello Stato per il pagamento delle sovvenzioni sulla base della presente legge viene iscritta nel bilancio di previsione alla voce Investimenti Pubblici. Le sovvenzioni degli investimenti, i finanziamenti di leasing e dell’occupazione pagati sulla base L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi delle disposizioni della presente legge sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, imposta di bollo o diritto, come anche da ogni altro onere a favore dello Stato o di terzi. Le somme non sono detratte dal valore delle spese d’investimento e dal costo degli stipendi per la determinazione degli utili imponibili. Articolo 9 Regimi Speciali 1. Regimi speciali di sostegno Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e del Ministro competente a seconda dei casi, tendo conto dell’obiettivo di perseguire uno sviluppo periferico equilibrato, e’ possibile l’istituzione di regimi speciali di sostegno a favore di Regioni del territorio nazionale o di parti di queste o di alcune categorie di imprese o di investimenti previsti dall’articolo 3 come di importanza particolare per lo sviluppo economico del Paese. L’emanazione del decreto presidenziale deve essere preceduta da uno studio speciale di fattibilita’ che fornisca giustificazione del suddetto carattere. Con tali decreti presidenziali e’ stabilita la durata di ogni regime speciale di sostegno, gli uffici o gli enti competenti per le richieste di finanziamento, i termini di presentazione delle richieste, l’importo dei finanziamenti nell’ambito dello specifico regime speciale di sostegno previsti per tutta la sua durata, come anche la ripartizione della somma per ufficio o ente e il termine di presentazione delle richieste. Inoltre, e’ stabilita la quota della partecipazione propria, il tipo e la quota di finanziamento e ogni altro elemento necessario. Con tali decreti presidenziali possono essere stabiliti anche criteri speciali aggiuntivi per il finanziamento. Ancora, sono stabiliti la valutazione, il funzionamento e il modo di applicazione dei criteri comuni e a seconda dei casi aggiuntivi dell’articolo 6, come anche degli eventuali criteri speciali aggiuntivi stabiliti con questi. I suddetti criteri di finanziamento sono applicati indipendentemente per gli investimenti inclusi nel particolare regime speciale di sostegno istituito con ogni decreto presidenziale. Un estratto del contenuto del decreto presidenziale viene pubblicato su due quotidiani politici e due quotidiani economici diffusi in tutta la Grecia. Inoltre, l’estratto e’ inviato all’U.E. per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle C.E. Per gli investimenti inclusi nei regimi speciali di sostegno di cui al presente paragrafo, si applicano in via complementare le altre disposizioni previste dalla presente Legge. 2. Progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione. Imprese manifatturiere o minerarie che occupano almeno 100 persone e si trovano in una situazione particolarmente difficile, possono presentare un progetto imprenditoriale completo pluriennale (2-3 anni) di salvataggio e ristrutturazione, che comprendera’ il loro ammodernamento, risanamento e sviluppo tecnologico, amministrativo, organizzativo e operativo ed eventualmente le necessarie azioni di formazione dei lavoratori. Con risoluzione comune dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, per lo Sviluppo e dell’Occupazione e della Protezione Sociale, sono stabiliti i presupposti e le condizioni che l’impresa dovra’ soddisfare affinche’ essa possa essere considerata, a giudizio dell’ufficio della commissione consultiva competente, in una situazione di particolare difficolta’ ai fini dell’esame e dell’ottenimento dei finanziamenti di cui al presente paragrafo del progetto imprenditoriale di salvataggio. Con la stessa risoluzione sono stabilite le tipologie e le quote dei finanziamenti, come le tipologie aggiuntive di finanziamento e la loro misura, concesse ai progetti imprenditoriali di salvataggio e ristrutturazione, i documenti giustificativi e dati aggiuntivi che accompagnano la richiesta di finanziamento, cosi’ come di ogni altro elemento necessario. 121 122 Fare Affari in Grecia I criteri di finanziamento, i dati di valutazione, il funzionamento e le modalita’ di applicazione dei tali criteri richiesti per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di salvataggio e ristrutturazione sono stabiliti con la risoluzione congiunta di cui al par. 2 dell’articolo 6. In via complementare, per i progetti imprenditoriali di salvataggio e ristrutturazione previsti dal presente paragrafo vengono applicate le altre disposizioni della presente Legge. 3. Con risoluzioni congiunte dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, e dei Ministri competenti a seconda dei casi, sono subordinati alle disposizioni della presente legge investimenti, per un ammontare di cinquanta (50) milioni di euro, che abbiano effetti significativi sulla competitivita’ internazionale del Paese e sull’occupazione con la creazione di almeno cento venticinque (125) posti di lavoro a tempo indeterminato, parte dei quali possa essere creato in imprese satellite come risultato diretto dell’investimento. Con le stesse risoluzioni sono stabilite, le necessarie deroghe alle disposizioni della presente legge per gli investimenti di questo paragrafo in merito alla partecipazione propria, al procedimento per la concessione delle sovvenzioni, alle quote e all’ammontare della sovvenzione, all’ammontare del prestito, alle quote del leasing, al finanziamento del costo dell’occupazione creata e all’esenzione fiscale, ai presupposti per il trasferimento delle azioni dell’impresa, cosi’ come alla possibilita’ di partecipazione all’investimento da parte di aziende statali. Con le stesse risoluzioni possono essere concessi alle imprese che realizzino investimenti di cui al presente paragrafo, le facilitazioni e i privilegi previsti dalle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 e dal par. 6 dell’articolo 4 della Legge abrogata 4171/1961 (G.U. 93 A’) “sulle misure generali per il sostegno del Paese”. Inoltre, con le stesse risoluzioni potra’ essere decisa la costituzione con fondi pubblici di opere infrastrutturali speciali per facilitare il funzionamento generale dell’unita’. Le suddette risoluzioni ministeriali congiunte di cui alle disposizioni del presente paragrafo, sono subordinate alla condizione di una precedente ratifica con Legge. Articolo 10 Obblighi delle imprese sostenute – Conseguenze di non osservanza – Sanzioni 1. A. Imprese i cui investimenti sono oggetto delle disposizioni della presente Legge, dopo la decisione e per cinque anni dalla pubblicazione della decisione di avvio del funzionamento produttivo, devono: (a) Osservare le condizioni della decisione. (b) Acquisire la proprieta’ delle attrezzature noleggiate alla scadenza del contratto di leasing. (c) Non interrompere l’attivita’ produttiva, a meno che non ricorrano motivi di forza maggiore provocati da fenomeni naturali. (d) Non cessare il funzionamento dell’impresa, a meno che non ricorrano motivi di forza maggiore provocati da fenomeni naturali. (e) Non trasferire per qualsiasi motivo elementi patrimoniali fissi sovvenzionati, a meno che questi non vengano sostituiti entro un semestre da altri di proprieta’ del soggetto che rispondano alle esigenze di funzionamento produttivo dell’impresa e di valore analogo, con l’obbligo di notificare all’ufficio competente la sostituzione entro tre (3) mesi. Richieste di sostituzione di elementi patrimoniali fissi per ogni investimento sovvenzionato, non possono essere approvate piu’ di due volte. B. Le imprese di cui alla lettera A’ non possono nello stesso periodo di tempo senza l’approvazione L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi dell’organo competente per l’emanazione della risoluzione di finanziamento: (a) Modificare in qualsiasi modo la loro composizione societaria per quanto riguarda le persone o le loro quote di partecipazione. Sono escluse le societa’ quotate o in fase di quotazione presso la Borsa Valori di Atene e i trasferimenti a causa di successione ereditaria. (b) Locazione di parte o dell’intero investimento sovvenzionato. L’approvazione e’ concessa alla condizione della continuazione dell’impresa con la stessa natura. La responsabilita’ per l’osservanza delle condizioni di cui alla decisione di finanziamento rimane al locatore. C. Imprese di cui e’ stata finanziata l’occupazione creata devono mentenere il numero dei nuovi posti per i quali sono sovvenzionate per almeno cinque (5) anni dopo la loro creazione. 2. A. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi di finanziamento prima del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo: (a) La risoluzione di subordinazione e’ revocata ed e’ restituita la sovvenzione nel caso di cui al paragrafo 1 A. (b) Possa essere revocata la risoluzione di finanziamento e restituita la sovvenzione o una parte di essa, nei casi di cui alle lettere a’, c’ del paragrafo 1A e a’, b’ del paragrafo 1 B. B. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi di finanziamentodopolapubblicazionedellarisoluzione di completamento e avvio del funzionamento produttivo dell’investimento ed entro la limitazione di tempo stabilita dal par. 1A, e’ ordinata la restituzione di una parte o l’intera sovvenzione. C. Se l’impresa sovvenzionata viola gli obblighi stabiliti nel caso 1Ab, e’ restituita la sovvenzione pagata per l’intero valore delle attrezzature specifiche. Lo stesso vale anche nel caso di risoluzione a qualsiasi titolo del contratto e di restituzione delle attrezzature alla societa’ di leasing. D. Se sara’ constatata una riduzione del numero dei posti di occupazione creati, che avevano determinato il finanziamento del costo dell’occupazione creata, e’restituita la parte della sovvenzione, che corrisponde al valore dei posti di lavoro eliminati. E. La risoluzione di finanziamento stabilisce anche le condizioni e i presupposti di copertura della partecipazione propria, cosi’ come le condizioni ritenute necessarie per la garanzia della realizzazione dell’investimento e dell’interesse pubblico. Nel caso di accertata presentazione di dati falsi o ingannevoli o nel caso siano stati omessi alcuni dati, la cui conoscenza porterebbe alla revoca del finanziamento dell’investimento o del programma o del progetto imprenditoriale ai sensi della presente legge o porterebbe al finanziamento a condizioni diverse o alla non certificazione del completamento, la decisione di finanziamento: a) se l’investimento non sia stato completato ed e’ stata gia’ data una parte della sovvenzione prevista al caso (iii) del paragrafo 1a dell’articolo 8, viene revocata e la lettera di garanzia e’ dichiarata decaduta; b) se l’investimento e’ completato, e’ restituita l’intera sovvenzione concessa. Le suddette conseguenze ricorrono se la verifica e’ effettuata entro un decennio dalla data di pubblicazione dell’estratto della risoluzione di completamento e di avvio del funzionamento produttivo, da parte di organismi competenti per il controllo dei dati secondo la Legge. 3. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti il procedimento, la 123 124 Fare Affari in Grecia procedura da seguire in caso di mancata osservanza e ogni altro elemento necessario. Per l’imposizione di restituzione totale o parziale che potra; essere tra il 0,5% al 30% della sovvenzione approvata, sono valutate le condizioni specifiche di ogni caso e presi in considerazione a seconda il caso, i criteri, come il momento della non osservanza, l’ammontare della quota di partecipazione nella composizione societaria della societa’, la misura dell’investimento sovvenzionato localizzato, l’ammontare del valore degli elementi patrimoniali fissi sovvenzionati e trasferiti, come anche il grado di disdetta della realizzazione e funzionamento dell’investimento in base alle condizioni di ammissione. 4. La restituzione dei finanziamenti concessi in base alla presente Legge e’ effettuata con la procedura di riscossione delle entrate pubbliche, mentre le somme restituite sono incrementate dei tassi d’interesse legale dal momento di ogni versamento. Le relative ricevute di pagamento dei finanziamenti da parte dello Stato costituiscono titolo per il riconoscimento del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (D.O.Y.) competente. 5. Perdita dell’esenzione fiscale e pagamento delle imposte dovute. A. Il deposito non tassato dell’esenzione costituito secondo le disposizioni della presente legge e’ aggiunto agli utili dell’impresa e viene tassata nel seguente modo quando: (a) Sono venduti o e’ cessato l’utilizzo degli elementi patrimoniali fissi entro i cinque (5) anni dall’acquisto o dalla cessazione dell’utilizzo i macchinari, acquisiti in uso attraverso leasing e annullato il contratto, per la somma che il deposito non imponibile corrisponde al valore di questi elementi consolidati. Tale disposizione non e’ applicata, se l’impresa sostituisce gli elementi fissi, entro sei (6) mesi dalla scadenza del periodo di gestione in cui e’ stata effettuata la vendita o l’interruzione del loro leasing, con nuovi elementi fissi di valore almeno equivalente, e che abbiano i requisiti della spesa di investimento finanziata o del leasing ai sensi della presente legge. (b) E’ effettuata la distribuzione o il prelievo della corrispondente somma della riserva non imponibile per una cifra pari alla somma distribuita o prelevata. (c) E’ sciolta l’impresa individuale o la societa’ per causa di morte dell’imprenditore e di un membro della societa’. B. Inoltre, il deposito non imponibile e’sottoposto a imposta: (a) Nel caso di ritiro di un socio, a suo nome, al momento del suo ritiro e per una cifra corrispondente alla sua quota di partecipazione nella societa’. (b) Nel caso di trasferimento di quota sociale, a nome del trasferente, al momento del trasferimento e per una cifra corrispondente alla sua quota di partecipazione nella societa’. (c) Nel caso di prelievo dal deposito da parte di un socio o dei suoi eredi, a nome del rilevante, al momento del prelievo e per la somma prelevata da questo. (d) Nel caso di morte di un socio e se la societa’ continua ad esercitare la propria attivita’ con gli altri soci, a nome dell’erede e per la somma che corrisponde alla quota societaria del defunto. (e) Nel caso in cui l’impresa dopo la scadenza del leasing non acquisisce la proprieta’ delle attrezzature. C. Nel caso di non completamento dell’investimento o/e non acquisizione dell’uso delle attrezzature con leasing entro il termine quinquennale fissato dal par. 27 dell’articolo 6, l’impresa deve presentare una dichiarazione di imposizione sul reddito complementare per ogni anno economico e per la parte degli utili esentata dall’imposizione a causa della formazione di una riserva non imponibile. Le suddette dichiarazioni sono considerate fuori termine e i contribuenti che le presentano o non le presentano o presentano incomplete sono soggetti alle sanzioni di cui alla L. 2523/1997 (G.U. 179 A’). L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi L’importo totale dell’imposta sul reddito e dell’imposta aggiuntiva, dovute in base alla dichiarazione prevista dal presente paragrafo, e’ pagato in cinque (5) rate mensili equivalenti, la prima al momento della presentazione della dichiarazione, le restanti quattro entro l’ultimo giorno feriale al termine dei quattro mesi dalla presentazione della dichiarazione. Articolo 11 Commissione per la semplificazione delle procedure per gli Investimenti Privati 1. E’ istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze una Commissione Speciale competente per la verifica dei procedimenti, delle competenze, degli uffici ed enti, in merito a proposte d’investimento e per lo sviluppo di ogni forma del settore Privato, allo scopo di semplificare le procedure e sottoporne la gestione e il controllo e ad un unico organismo. 2. La Commissione deve terminare il suo operato entro la scadenza fissata dalla risoluzione di costituzione per la sua formazione, che non potra’ essere prorogata oltre l’anno 2005. Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Investimenti o programmi o progetti imprenditoriali che al momento della pubblicazione della presente Legge sono soggetti alle disposizioni della L. 2601/1998 o per i quali siano state completate le procedure di esame e vi sia stata una decisione sul finanziamento da parte dei competenti uffici e delle commissioni consultive, anche se queste non siano state pubblicate in estratto in Gazzetta Ufficiale, sono regolati dalle disposizioni della presente Legge. 2. Permanenza in vigore di risoluzioni regolamentari. a) Resta in vigore la risoluzione regolamentare emanate in applicazione del par. 2 dell’articolo 4 della L. 2601/1998 fino al compimento di due anni dall’entrata in vigore delle presente legge. Alla scadenza dei due anni essa va considerata non piu’ in vigore e potranno essere emanate le risoluzioni previste al par. 2 dell’articolo 2 della presente Legge. b) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal punto (xii) della lettera (d), par. 1 dell’articolo 3, resta in vigore ai fini della presente legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione della lettera (k), par. 1 dell’articolo 1 della Legge 1892/1990 vigente alla luce della disposizione transitoria della lettera (b), par. 3 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. Essa e’ applicata ai fini della presente legge soltanto per quanto riguarda la determinazione delle zone. c) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali congiunte previste dalle lettere (b) dei paragrafi 10 e 11 dell’articolo 5 per la determinazione dei criteri e dei procedimenti di qualificazione dalla Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) del Ministero per lo Sviluppo, dei prodotti o servizi come di tecnologia estremamente avanzata o dei prodotti come nuovi, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione del sesto capoverso della lettera (d), par. 1 dell’articolo 9 della Legge 1892/1990 vigente secondo la disposizione transitoria della lettera (d), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. d) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (a) del paragrafo 12 dell’articolo 5 per la determinazione requisiti delle imprese che operano nel settore dello sviluppo di software e dei dati che accompagnano lo studio tecnico-economico, resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione della lettera (kb), par. 1 dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 e mantenuta in vigore sulla base della disposizione transitoria della lettera (a),paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. e) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal secondo capoverso del 125 126 Fare Affari in Grecia paragrafo 15 dell’articolo 5 per la determinazione dei criteri e dei procedimenti di qualificazione dalla Segreteria Generale dello Sviluppo (G.G.A.) dei prodotti come innovativi, come anche dell’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione del par. 17 dell’articolo 6 della L. 2601/1998. f ) Resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione della lettera (b), par. 16 dell’articolo 6 della L. 2601/1998 fino al compimento di due anni dalla sua entrata in vigore e puo` essere emessa la risoluzione prevista dalla lettera (b) del par. 17 dell’articolo 6 della presente Legge. g) Fino all’emissione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal primo capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 5 per la determinazione della natura e della dimensione delle opere di ammodernamento in forma completa di unita’ alberghiere, resta in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione della lettera (lb) del par. 1 dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 in vigore in virtu’ della disposizione transitoria di cui alla lettera (e), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. h) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali congiunte previste dal paragrafo 19 dell’articolo 5 per la determinazione degli standards dei centri congressuali, dei centri di talassoterapia, dei centri sciistici e degli impianti per lo sfruttamento di fonti termali, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emesse in applicazione delle lettere (i) e (ist) del par. 1 dell’articolo 1 della Legge codificata 1892/1990 e mantenute in vigore secondo la disposizione transitoria della lettera (f ) del paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998, com’era in vigore, come anche la risoluzione del Ministero per lo Sviluppo per gli standards dei centri sciistici. i) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal par. 2 dell’articolo 6 per la determinazione di criteri speciali aggiuntivi per gli investimenti di cui al punto (ix) della lettera (e) e dei punti (vi), (vii), (viii), (ix) e (x), e (ix), lettera (d) del par. 1 dell’articolo 3, esaminati dal Ministero per lo Sviluppo, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emessa in applicazione del par. 3 dell’articolo 7 della L. 2601/1998. j) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (b) del par. 3 dell’articolo 7, si mantiene in vigore ed e’ applicata a seconda dei casi ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione del par. 4 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. k) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (a), par. 15 dell’articolo 7 per l’istituzione della Commissione Consultiva Centrale, e fino all’emanazione della risoluzione secondo la lettera (f ) dello stesso paragrafo di cui sopra, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentari emanata in applicazione del punto (i), lettera (a) e lettera (z) del par. 19 della L. 2601/1998. l) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dai punti (i) e (ii), lettera (b) del paragrafo 15 dell’articolo 7 per l’istituzione di Commissione Consultiva Speciale per Progetti Imprenditoriali e della Commissione Consultiva per gli Investimenti presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, e fino all’emanazione delle risoluzioni previste dalla lettera (f ) dello stesso paragrafo di cui sopra, sono mantenute in vigore e sono applicate ai fini della presente Legge le risoluzioni regolamentari emanate in applicazione dei punti (i) e (ii), lettera (b) e lettera (z) del par. 19 della L. 2601/1998. m) Fino all’emanazione delle risoluzioni dei Segretari Generali delle Regioni previste dalla lettera (c) del paragrafo 15 dell’articolo 8 per l’istituzione di Commissioni Consultive Regionali, come anche fino all’emissione delle risoluzioni della loro formazione secondo la lettera (f ) dello stesso paragrafo di sopra, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emesse in applicazione della lettera (d) del par. 19 dell’articolo 7 della L. 2601/1998, com’era in vigore. n) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale comune prevista dalla lettera (e) del paragrafo L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 15 dell’articolo 8 per l’istituzione della Commissione Consultiva Speciale di Periti Esperti, come anche fino all’emissione della risoluzione della sua formazione secondo la lettera (f ) dello stesso paragrafo di sopra, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione della lettera (f ), par. 19 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. o) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dai punti (i) e (ii), lettera (a) del paragrafo 17 dell’articolo 7 per l’istituzione degli Organi di Controllo Centrali e degli Organi di Controllo Speciali, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione dei punti (1) e (2), lettera (a) del paragrafo 21 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. p) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (b), paragrafo 17 dell’articolo 7 per l’istituzione di Organi di Controllo Speciali presso la Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emanate in applicazione della lettera (b), punto 2 del paragrafo 21 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. q) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (c), paragrafo 17 dell’articolo 7 per l’istituzione di Organi di Controllo Regionali, sono mantenute in vigore e sono applicate ai fini della presente Legge le risoluzioni regolamentari emanate in applicazione della lettera (c), punto 2 del paragrafo 21 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. r) Fino all’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste dal terzo capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 7 per le indennita’ di Presidenti, membri, relatori, segretari e segretari coadiuvanti supplenti delle Commissioni Consultive, come anche dei membri degli organi di controllo, sono mantenute in vigore e sono applicate per la presente Legge le risoluzioni regolamentari emanata in applicazione della lettera (b), paragrafo 22 dell’articolo 8 della L. 2601/1998. s) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (c), paragrafo 22 dell’articolo 7 per la presentazione dei necessari documenti giustificativi per il controllo dei progetti d’investimento che utilizzano il sostegno dell’esenzione fiscale, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 13 della Legge 1892/1990 mantenuta in vigore secondo la disposizione transitoria della lettera (o), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. t) Fino all’emanazione della risoluzione ministeriale prevista dal secondo capoverso della lettera (b) del paragrafo 1 dell’articolo 8 per i necessari documenti giustificativi del pagamento della sovvenzione, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare della L. 1892/1990, emanata in applicazione del par. 3, articolo 6 e mantenuta in vigore secondo la disposizione transitoria della lettera (h), paragrafo 3 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. u) Sono mantenute in vigore e applicate la risoluzione ministeriale congiunta prevista dalla lettera (b), par. 4 dell’articolo 8 per le condizioni del pagamento rateale della sovvenzione ai progetti imprenditoriali, di competenza del Ministero per lo Sviluppo, come anche la risoluzione ministeriale prevista dallo stesso paragrafo di cui sopra per i necessari documenti giustificativi, emanate in applicazione del paragrafo 8 dell’articolo 23a della Legge codificata 1892/1990 e mantenuta in vigore secondo la disposizione transitoria della lettera (p), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998. v) Fino all’emissione della risoluzione ministeriale prevista dalla lettera (b), paragrafo 4 dell’articolo 8 per i necessari documenti giustificativi per il pagamento della sovvenzione a investimenti speciali di competenza della Segreteria Generale per l’Industria del Ministero per lo Sviluppo, si mantiene in vigore ed e’ applicata ai fini della presente Legge la risoluzione regolamentare emanata in applicazione del paragrafo 7 dell’articolo 9 della L. 2601/1998. 3. Con l’entrata in vigore della presente Legge sono abrogati gli articoli 1 all’11 compreso e l’articolo 14 della L. 2601/1998, come modificati e completati successivamente ad eccezione delle disposizioni di cui al par. 35 dell’articolo 6 e della disposizione del par. 4 dell’articolo 14 che mantiene in vigore il 127 128 Fare Affari in Grecia par. 13 dell’articolo 23 della L. 1892/1990 incorporato nell’articolo 23 c del D.P.R. 456/1995. 4. In particolare per gli investimenti di cui alla L. 2601/1998 di cui e’ avviata ma non completata la realizzazione al momento dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 5 della L. 2601/1998 per gli riduzioni non imponibili e le disposizioni dell’articolo 6, par. 27, dell’articolo 8, par. 24 della L. 2601/1998, e dell’articolo 21, par. 5 della L. 3259/ 2004 per l’applicazione delle riduzioni non imponibili fino al completamento degli investimenti entro il quinquennio previsto. 5. Il par. 3 dell’articolo 11 della L. 2601/1998, come modificato con l’articolo 6 della L. 3219/2004 e sostituito con l’articolo 21 della L. 3259/2004, e’ modificato con la disposizione del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente, da quando e’ in vigore. 6. a) La sorveglianza, il controllo e il pagamento dei sostegni agli investimenti o anche dei programmi di leasing di attrezzature ai sensi delle Leggi 1262/1982, 1892/1990 e 2601/1998 dall’EOMMEX (Ente Ellenico per le Imprese di piccola e media dimensione e per l’Artigianato), continua ad essere effettuato dagli uffici e gli organi di questo ente secondo quanto stabilito alla lettera (d) del paragrafo 20 e alla lettera (d) del paragrafo 21 dell’articolo 8, come anche al paragrafo 4 dell’articolo 9 della L. 2601/1998. In questo ambito continua a operare all’EOMMEX la Commissione Consultiva prevista dalla lettera (c) del par. 19 dell’articolo 8 della L. 2601/1998, la quale e’ competente a giudicare le richieste di modifica di decisioni di finanziamento, di completamento e certificazione di avvio del funzionamento produttivo, di trasferimento di imprese o di azioni o di quote sociali, come anche per la revoca di risoluzioni di finanziamento e la restituzione di sostegni pagati con le Leggi 1262/1982, 1892/1990 e 2601/1998. b) Le disposizioni previste al terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 7 della presente Legge si applicano anche per alla Commissione Consultiva prevista dalla L. 2601/1998 dell’EOMMEX. 7. a) La sorveglianza, e il controllo degli investimenti o anche di programmi approvati con le disposizioni della L. 1892/1990 o della L. 1262/1982 dall’A.T.E. (Banca Agricola Ellenica), continua ad essere effettuata dagli uffici e gli organi di questo ente secondo quanto stabilito al sesto capoverso dell’articolo 8, paragrafo 2 della L. 1892/1990, com’e’ mantenuto in vigore con la disposizione transitoria prevista dal paragrafo 11a dell’articolo 14 della L. 2601/1998. In questo ambito continua a operare all’ATE la Commissione Consultiva prevista dalla lettera (c) del par. 1 dell’articolo 8 della L. 2601/1998, la quale giudica per richieste di modifica di decisioni di finanziamento, di completamento e certificazione di avvio del funzionamento produttivo, di trasferimento di imprese o di azioni o di quote sociali, come anche per la revoca di risoluzioni di finanziamento e la restituzione di sostegni pagati con le Leggi 1892/1990 e 1262/1982. b) Le disposizioni previste al terzo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 18 dell’articolo 7 della presente Legge valgono anche per la Commissione Consultiva prevista dalla L. 1892/1990 dell’ATE. 8. Richieste di finanziamento ai sensi delle disposizioni della presente legge di progetti d’investimento riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione dell’Appendice I della Convenzione dell’Unione Europea, come anche richieste per il finanziamento di progetti d’investimento di imprese commerciali e di trasporti, in un unico soggetto, per la creazione di stazioni merci e interporti, come anche i progetti d’investimento delle imprese di trasporti per la creazione di infrastrutture per l’immagazzinaggio, imballaggio e standardizzazione come anche di spazi chiusi per il parcheggio di autoveicoli da trasporto, secondo la legislazione comunitaria, sono presentate dopo l’emanazione delle risoluzioni ministeriali previste L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi al par. 2 dell’articolo 3. 9. Richieste per finanziamento sulla base delle disposizioni della presente legge di progetti imprenditoriali di restauro e ristrutturazione sono presentate dopo l’emissione della risoluzione Ministeriale congiunta prevista al par. 2 dell’articolo 9. 10. Per le procedure e gli organi di controllo degli investimenti in cui all’articolo 6 della L. 2996/2002 (Progetto Ellenico per la Ricostruzione Economica dei Balcani (E.S.O.A.V.), esse vanno intese come se si riferisse alla presente Legge. 11. Laddove al Capitolo B’ della L. 2367/1995 (G.U. 261/TA/29.12.1995) “Societa’ di Capitale di Partecipazioni Imprenditoriali” viene menzionata la L. 1892/1990 essa va intesa come si riferisse alla presente Legge. Articolo 13 Entrata in vigore L’entrata in vigore della presente Legge inizia dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a meno che non e’ stabilito diversamente sulle sue singole disposizioni. Ordiniamo la pubblicazione della presente sulla Gazzetta Ufficiale e la sua esecuzione come Legge dello Stato. 129 130 Fare Affari in Grecia LEGGE 3522/2006 AGGIORNAMENTI E MODIFICHE LEGGE 3299/2004 SU “INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI” 1. All’ articolo 1 della L. 3299/2004 (G.U. 261 A’) si aggiungono i paragrafi 4 e 5 come segue: “4. Il regime di aiuti regionali della presente legge e’ conforme al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 per l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattatto agli aiuti nazionali per investimenti di carattere regionale. 5. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze sottopone ad approvazione alla Commissione Europea la Carta degli Aiuti Regionali. Con delibera dello stesso Ministro si qualificano come regime nazionale la suddetta Carta approvata, nonche’ le Linee guida e i Regolamenti riguardanti gli Aiuti Statali di Carattere regionale della Commissione Europea.” 2. Il paragrafo 1 dell’articolo 2 si sostituisce come segue: “Suddivisione del Territorio Nazionale 1. Per l’applicazione delle disposizioni della presente legge, il Territorio Nazionale viene suddiviso in tre zone come segue: ZONA A: Comprende le Provincie dell’Attica e di Salonicco, ad eccezione delle Zone Industriali Imprenditoriali (V.E.PE.) e delle isole di queste Provincie che sono inserite nella Zona B’. ZONA B: Comprende le Provincie della Regione Tessaglia (Karditsa, Larisa, Magnisia, Trikala), le Provincie della Regione Egeo Meridionale (Cicladi, Dodecaneso), le Provincie della Regione Isole Ionie (Corfu’, Lefkada, Cafalonia, Zante), le Provincie della Regione Creta (Iraclio, Lasithi, Rethymno, Chania’), le Provincie della Regione Macedonia Centrale (Calcidica, Serres, Kilkis, Pella, Imathia, Pieria), le Provincie della Regione Macedonia Occidentale (Grevena’, Kozani, Glorina, Kastoria’), e le Provincie della Regione Grecia Centrale (Fthiotida, Fokida, Eubea, Viotia, Evrytania). ZONA C: Comprende le Provincie della Regione Macedonia Orientale e Tracia (Kavala, Drama, Xanthi, Rodopi, Evros), le Provincie della Regione dell’Epiro (Arta, Preveza, Ioannina, Thesprotia), le Provincie della Regione Egeo Settentrionale (Lesbo, Chios, Samos), le Provincie della Regione Peloponneso (Laconia, Messinia, Corinthia, Argolida, Arcadia) e le Provincie della Regione Grecia Occidentale (Achaia, Etoloacarnania, Ilia).” L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 3. a. Il punto (xi) del caso (e) del par. 1 dell’articolo 3 viene sostituito come segue: “(xi) Progetti d’investimento per la realizzazione di progetto completo imprenditoriale pluriennale (25 anni) da parte di grandi e medie imprese manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno cinque anni) di un costo minimo di 3.000.000 di euro, e di imprese che operano nel settore dello sviluppo di software di un costo totale minimo di 1.500.000 di euro e progetti d’investimento per la realizzazione di progetto completo imprenditoriale pluriennale (2-5 anni) da parte di piccole e piccolissime imprese manifatturiere e minerarie (costituitesi da almeno tre anni) di un costo minimo di 1.500.000 di euro che comprendono l’ammodernamento e lo sviluppo tecnologico, amministrativo, organizzativo e imprenditoriale della struttura, cosi’ come programmi di formazione del personale, per uno o piu’ dei seguenti obiettivi: - Rafforzamento della loro posizione concorrenziale sul mercato internazionale. - Produzione e promozione di prodotti di marca e/o di servizi. - Verticalizzazione della produzione, sviluppo di sistemi integrati di prodotti, servizi o di prodotti e servizi complementari. - Produzione di prodotti o/e servizi importanti o pienamente diversificati dai prodotti o dai servizi esistenti dell’impresa. Trasferimento delle attivita’ produttive – di ricerca dall’estero verso la Grecia. - Produzione di prodotti o/e servizi in collaborazione fra piu’ imprese operanti in diversi settori produttivi (preferibilmente di diversi settori) con obiettivo la produzione, di prodotti o servizi, sensibilmente o completamente diversificati rispetto alla produzione in corso di queste imprese CATEGORIA 5. b. L’ultimo comma del caso (e) del par. 1 dell’articolo 3 viene numerato come caso (f ) e viene sostituito come segue: “(f ) Con delibera congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro competente, sono stabiliti standards, condizioni e requisiti per la specializzazione di progetti d’investimento dei casi (a) fino a (e)”. c. Al paragrafo 4 dell’articolo 3 vengono aggiunte i casi (e) e (f ) come segue: “(e) aiuti per progetti d’investimento realizzati con iniziativa e per conto dello Stato da un privato in base a un relativo contratto d’opera, di concessione o di prestazione di servizi. (f ) aiuti a imprese con progetti d’investimento per le quali pende un ordine di revoca di aiuti in seguito a una precedente delibera della Commissione con cui gli aiuti sono dichiarati irregolari e non conformi al Mercato Comune”. d. Il punto (ii) del caso (a) del par. 5 dell’articolo 3 viene sostituito come segue: “(ii) l’acquisto di beni stabili collegati direttamente con un’unita’ produttiva e alla condizione che: - questa unita’ ha cessato la sua produzione, - viene acquistata da un investitore indipendente, - il relativo scambio viene realizzato alle condizioni predominanti del mercato, - vengono tolti aiuti gia’ concessi prima dell’acquisto.” e. Al caso (a) del par. 5 dell’articolo 3 viene aggiunto il punto (xxiv): “(xxiv) acquisto di terreni, fino al 10% della spesa d’investimento sovvenzionata, esclusivamente per piccole imprese”. f. Al caso (c) del paragrafo 5 dell’articolo 3, come e’ stato sostituito con l’articolo 25 della L. 3470/2006 (G.U. 132 A’), viene sostituita la frase “nella percentuale non superiore all’otto percento (8%) del costo 131 132 Fare Affari in Grecia del progetto d’investimento” con la frase “nella percentuale non superiore al dieci percento (10%) del costo del progetto d’investimento”. g. Il caso (j) del paragrafo 6 dell’articolo 3 viene abrogato. h. All’articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 7 con il seguente contenuto: “7. Contenuto dei Progetti d’Investimento I progetti d’investimento inclusi in questo articolo, ad eccezione di quelli che sono regolati da un altro del Regolamento della Commissione Europea n. 1628/2006, devono riguardare: - la creazione di nuova unita’, - l’ampliamento di unita’ esistente, - la differenziazione della produzione di un’unita’ verso prodotti nuovi, aggiuntivi, - il cambiamento fondamentale sull’intero processo produttivo di un’unita’ esistente. Progetti d’investimento non sono sovvenzionati se non soddisfano almeno uno dei suddetti requisiti.” L’articolo 4 viene sostituito come segue: Articolo 4 Aiuti Concessi 1.a. Per i progetti d’investimento del paragrafo 1 dell’articolo 3 sono concessi per zona e per categoria i seguenti aiuti: Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nella categoria 1 sono incluse le categorie 3, 4 e 5 della classificazione dei progetti d’investimento dell’articolo 3, paragrafo 1 e nella categoria 2 sono incluse le rispettive categorie 1 e 2. Sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata: Zona A - Categoria 1 – 20% Categoria 2 – 15% Zona B - Categoria 1 – 30% Categoria 2 – 25% Zona C - Categoria 1 – 40% Categoria 2 – 35% Oppure, in alternativa Esenzione fiscale Zona A - Categoria 1 – 60% Categoria 2 – 50% Zona B - Categoria 1 – 100% Categoria 2 – 100% Zona C - Categoria 1 – 100% Categoria 2 –100% L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi b. gli aiuti concessi del caso (a), riportati al netto Equivalente di Sovvenzione, non possono superare le quote della Carta degli Aiuti Regionali approvata dalla Commissione Europea. c. Alle imprese di media dimensione e’ concessa una ulteriore quota di finanziamento fino al dieci per cento (10%). d. Alle imprese di piccolissima e piccola dimensione e’ concessa una ulteriore quota di finanziamento fino al venti per cento (20%). 2.a. Con delibera congiunta dei Ministri delle Finanze e dell’Economia e per lo Sviluppo, sono stabilite le ulteriori quote di aiuto dei casi (c) e (d) del paragrafo precedente per le imprese di piccolissima, piccola e media dimensione, in Regioni, Provincie e frazioni di queste, per tipo di progetto d’investimento, in base ai criteri del Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite, del tasso di disoccupazione e della posizione geografica delle rispettive aree. b. Con delibera del Ministro delle Finanze e dell’Economia possono cambiare categoria i progetti d’investimento del paragrafo 1 dell’articolo 3. 3. Aiuti per grandi progetti d’investimento a. Per l’applicazione delle disposizioni della presente legge “Grande progetto d’investimento” si intende investimento del paragrafo 2 dell’articolo 2 della presente, con spese sovvenzionate che superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, calcolate con i prezzi e le parita’ cambiarie in vigore al momento di concessione della sovvenzione. b. Per il calcolo dell’importo totale delle spese sovvenzionate sara’ presa in considerazione la realizzazione per un periodo di tre (3) anni, in un insediamento, da parte di una o piu’ imprese, di beni patrimoniali fissi combinati in modo indivisibile dal punto di vista economico. c. Ai progetti d’investimento del presente paragrafo non vengono concesse le maggiorazioni delle quote di aiuto offerte alle imprese di piccola e media dimensione. d. Per progetti d’investimento che superano i cinquanta milioni (50.000.000) di euro, l’importo massimo e’ fissato come segue: i. per la parte fino a cinquanta milioni (50.000.000) di euro e’ concesso il 100% del tetto massimo di sostegno regionale, secondo il caso. ii. per la parte che supera i cinquanta milioni (50.000.000) di euro fino a cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 50% del tetto massimo di sostegno regionale, secondo il caso. iii. per la parte che supera i cento milioni (100.000.000) di euro, e’ concesso il 34% del tetto massimo di sostegno regionale, secondo il caso. 4. I suddetti aiuti non sono cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato nel senso dell’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato o con qualsiasi altro finanziamento comunitario o nazionale, in relazione alle stesse spese selezionabili, se tale cumulazione avrebbe come risultato che l’intensita’ dell’aiuto superasse il tetto dell’aiuto previsto dal regolamento. 5. Per i progetti d’investimento di cui al punto (ix) del caso (d) e dei punti (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi) del caso (e) del paragrafo 1 dell’articolo 3 e’ concesso l’aiuto di sovvenzione o di esenzione fiscale. 133 134 Fare Affari in Grecia 6. Per i progetti d’investimento di cui ai punti (a) e (b) del paragrafo 3 dell’articolo 3, realizzati all’estero, e’ concesso solo l’aiuto di sovvenzione, la cui quota e’ fissata con delibera del Ministro delle Finanze e dell’Economia secondo la Legislazione Comunitaria.” 5.a. Il primo comma del paragrafo 4 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue: “Con la delibera di certificazione del completamento e dell’avvio del funzionamento produttivo e’ possibile, su richiesta dell’investitore, riqualificare il costo di finanziamento dell’investimento, il quale in casi di aumento non e’ possibile che superi il cinque percento (5%) di quello gia’ approvato.” b. Il paragrafo 6 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue: “6.a. L’avvio della realizzazione di progetti d’investimento si effettua dopo la pubblicazione della delibera di subordinazione alle disposizioni della presente legge. Come avvio si considera o l’avvio dei lavori di costruzione o la prima certa assunzione di impegno per acquisto di attrezzature, ad eccezione dei studi preliminari di fattibilita’. b. Avvio di realizzazione di progetto d’investimento prima della pubblicazione della delibera di subordinazione puo’ effettuarsi, a responsabilita’ esclusiva dell’investitore, solo se gli sara’ concessa conferma di selezionabilita’ ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 7 della presente legge. c. L’applicazione del progetto d’investimento senza il compimento dei requisiti di cui ai casi (a) e (b) del presente paragrafo causa rigetto dell’intero progetto d’investimento.” c. Nell’ultimo comma del paragrafo 23 dell’articolo 5 viene sostituita la parola “di insediamento” con la parola “di produzione”. d. Il titolo del paragrafo 24 dell’articolo 5 e’ sostituito come segue: “24. Presupposti, limitazioni e condizioni per l’applicazione degli aiuti in investimenti di estrazione e frantumazione di materiali inerti e di minerali industriali di cui al punto (i) del caso (a) previsto dal par. 1 dell’articolo 3”. e. Al paragrafo 26 dell’articolo 5 viene aggiunto il caso (f ) come segue: “f. I soggetti di investimenti che scelgono l’aiuto dell’esenzione fiscale devono, quanto e’ necessario, fornirsi, su iniziativa propria, delle necessarie perizie, caratterizzazioni o approvazioni dei loro progetti d’investimento, dalle Commissioni Speciali o altri uffici competenti dello Stato, ai sensi delle disposizioni della presente legge. Inoltre, devono sottoporre la Dichiarazione per l’Esenzione Fiscale (D.F.A.).” 6.a. Al paragrafo 1 dell’articolo 7 viene aggiunto il caso (c) come segue: “c. Le suddette richieste possono essere presentate anche per via elettronica.” b. Dopo il secondo comma del paragrafo 5 dell’articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi: “ Con la presentazione della richiesta di finanziamento e dei necessari documenti giustificativi agli uffici o enti competenti per il suo esame, il soggetto dell’investimento puo’ chiedere il rilascio di conferma di selezionabilita’ per procedere all’avvio di realizzazione dell’investimento. Entro il termine di cinque (5) giorni feriali tale sua richiesta viene esaminata dall’Ufficio, il quale procede al controllo formale del dossier presentato e se questo contiene i documenti giustificativi di cui ai par. 3 e 4 del presente articolo e’ rilasciata una conferma scritta al richiedente che il progetto d’investimento presentato soddisfa in principio le condizioni di selezionabilita’ poste dalla legge. Con la conferma di cui sopra non ne consegue anche l’approvazione finale progetto d’investimento, che sara’ giudicato L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi dopo la valutazione di questo, ai sensi delle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo. Dopo il rilascio della conferma di selezionabilita’ puo’ iniziare la realizzazione di spese d’investimento a responsabilita’ esclusiva dell’investitore, visto che questa non vincola il giudizio della Commissione Consultiva ne’ la delibera dell’Amministrazione riguardante la subordinazione o non dell’investimento alle disposizioni della legge.” Il settimo comma dello stesso paragrafo che segue la suddetta aggiunta viene sostituito come segue: “Durante l’esame della richiesta di finanziamento, gli uffici o gli enti competenti possono, se questo e’ ritenuto necessario, inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto dell’investimento o al suo procuratore, un documento con cui si richiede la presentazione di eventuali dati e informazioni aggiuntive, nonche’ la presentazione di ulteriori chiarimenti, per favorire il lavoro della valutazione della richiesta di finanziamento.” c. Il caso (a) di cui al paragrafo 13 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “a. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessa ogni gennaio e con la riserva disposta al seguente caso e dei paragrafi 1 e 3 previsti dall’articolo 9, e’ fissato il totale dei finanziamenti, sussidi, leasing e del costo dell’occupazione creata, da risorse nazionali e comunitarie, approvato annualmente e ripartito tra i competenti soggetti di finanziamento di cui al precedente paragrafo 11. Con la stessa risoluzione e’ fissata anche la somma totale dei sostegni dei progetti imprenditoriali di salvezza e ristrutturazione d’impresa di cui all’articolo 9. Inoltre, con la stessa risoluzione si puo’ ripartire la suddetta somma, per settore di attivita’ e in base alla dimensione delle imprese. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze puo’ con analoghe risoluzioni modificare durante l’anno la suddetta somma. Con risoluzione analoga e’ fissato anche il totale dei finanziamenti approvati annualmente per ogni Stato ai fini dell’approvazione degli investimenti previsti dal par. 3 dell’articolo 3. d. Il secondo comma di cui al punto (i) del caso (b) del par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “ Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria come Presidente, il Segretario Generale per gli Investimenti e lo sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo della Direzione Generale o Direzione competente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il capo della Direzione Generale o Direzione competente della Segreteria Generale per l’Industria, un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare, due esperti di fama sul tema degli investimenti industriali, un rappresentante della SEV (Associazione Ellenica degli Industriali), un rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci) e un rappresentante dell’Unione delle Banche Elleniche. Alle riunioni della commissione e’ presente senza diritto di voto anche un Consulente Legale del Ministero per lo Sviluppo o un sostituto dello stesso Ministero. Quando la Commissione Consultiva Speciale esamina proposte d’investimento presentate dall’EL.K.E., in essa e’ presente anche un rappresentante di questo ente, come membro senza diritto di voto”. e. Il secondo comma di cui al punto (ii) del caso (b) del par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “ Membri della Commissione sono il Segretario Generale per l’Industria come Presidente, due capi di Direzioni Generali o di Direzioni competenti della Segreteria Generale per l’Industria, un rappresentante del Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare, due esperti di fama sul tema degli investimenti industriali, un rappresentante della SEV (Associazione Ellenica degli Industriali) e un rappresentante della GSEE (Confederazione Generale dei Lavoratori Greci). Alle riunioni della 135 136 Fare Affari in Grecia commissione e’ presente senza diritto di voto anche un Consulente Legale del Ministero per lo Sviluppo o un Sostituto dello stesso Ministero. Quando la Commissione Consultiva Speciale esamina proposte d’investimento presentate dall’EL.K.E., in essa e’ presente anche un rappresentante di questo ente, come membro senza diritto di voto”. f. Il caso (d) di cui al par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “ Le commissioni consultive stabilite sopra giudicano anche le richieste di completamento e certificazione di avvio di funzionamento produttivo di investimenti, le richieste per la proroga del termine per il completamento a causa di forza maggiore, cosi’ come per la revoca di decisioni di finanziamento e la restituzione di aiuti corrisposti per progetti d’investimento, per il finanziamento dei quali erano gia’ espresse a seconda il caso, nonche’ per investimenti finanziati sulla base di precedenti Leggi sugli Investimenti, se i relativi fascicoli sono di competenza dei corrispondenti uffici o soggetti e vengono conservati in questi”. g. Il caso (g) di cui al par. 15 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “g. Non possono partecipare come membri nelle suddette Commissioni Consultive, consulenti o persone fisiche che partecipano al capitale sociale o azionario o all’amministrazione di imprese o che hanno elaborato o partecipato alla elaborazione di progetti di investimento o che hanno valutato o controllato richieste di finanziamento di investimenti ai sensi delle L. 3299/2004 e L. 2601/1998 o che hanno presentato richiesta per il finanziamento ai sensi della presente legge, se di fronte alla Commissione sono esaminate questioni riguardanti tali imprese o altre imprese ma con oggetto analogo”. h. Il par. 21 dell’articolo 7 viene sostituito come segue: “21. Sistema di presentazione, valutazione e sorveglianza Per il sostegno dei procedimenti di presentazione elettronica delle richieste degli investitori che riguardano gli aiuti di sovvenzione o/e finanziamento di leasing o finanziamento del costo dell’occupazione creata e delle dichiarazioni che riguardano l’aiuto dell’esenzione fiscale, cosi’ come dei procedimenti per la valutazione, sorveglianza, controllo degli investimenti, e’ prevista la creazione di un sistema informatico di sorveglianza presso gli uffici ed enti competenti locali. Gli investitori e i soggetti e gli uffici competenti devono registrare nel Sistema Informatico le necessarie informazioni riguardanti il rispetto delle disposizioni della presente Legge. Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono regolati temi riguardanti l’organizzazione, gestione e funzionamento del Sistema Informatico e stabiliti i dati registrati, il loro tempo di presentazione, i doveri dei soggetti e ogni altro relativo dettaglio.” 7.a. Il punto (iii) di cui al caso (a) del par. 1 dell’articolo 8 viene sostituito come segue: “iii. E’ concessa la possibilita’ di un anticipo sul finanziamento che non superi il 50% della sovvenzione prevista dalla relativa decisione di finanziamento dietro presentazione di una lettera di garanzia di importo equivalente incrementato del 10% da una banca insediata e operante legalmente in Grecia. Il suddetto anticipo costituisce una parte del finanziamento totale pagato. Nel caso di concessione di tutto l’anticipo si applica il punto (i) di cui sopra”. b. I due primi commi di cui al par. 7 dell’articolo 8 vengono sostituiti come segue: “Le sovvenzioni degli investimenti, i finanziamenti di leasing, le sovvenzioni del costo salariale sono pagati sulla base delle disposizioni della presente legge e sono coperti dal bilancio preventivo degli Investimenti Pubblici sul quale viene iscritta la relativa spesa per ogni anno economico o/e dai fondi comunitari. Nel caso di cofinanziamento di investimento o di finanziamento di questo esclusivamente da fondi comunitari si notifica questo al soggetto dell’investimento, il quale deve rispettare i requisiti L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi procedurali stabiliti dalla Legislazione Comunitaria di versamento della sovvenzione. I suddetti aiuti pagati sulla base delle disposizioni della presente legge sono esentate da ogni imposta, tassa di bollo o diritto, nonche’ da ogni onere a favore dello Stato o di un terzo.” 8.a. Il comma (b) di cui al par. 4 dell’articolo 9 e’ cancellato. b. Allo stesso articolo viene aggiunto il par. 4 con il seguente contenuto: “4. Costituzione di piccole imprese Con risoluzione congiunta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e per lo Sviluppo, previa approvazione dalla Commissione Europea, viene aiutata la creazione di imprese di piccolissima e piccola dimensione, nonche’ la sovvenzione di spese di queste imprese costituite durante l’ultimo quinquennio. Gli aiuti concessi di cui al presente paragrafo non superano la somma di due milioni (2.000.000) di euro per ogni impresa di piccolissima o di piccola dimensione insediata nelle Regioni di cui al punto (i) del caso (b) del presente paragrafo e di un milione (1.000.000) di euro nelle Regioni di cui al punto (ii) dello stesso caso. Con la stessa risoluzione sono stabilite: a. Spese che potranno riguardare o i. servizi legali, di assistenza amministrativa e di prestazione di consulenze che hanno una relazione diretta con la costituzione dell’impresa o anche ii. spese realizzate durante i primi cinque anni dopo la costituzione dell’impresa riguardanti: - interessi di finanziamento esterno e dividendi dei capitali propri utilizzati, con tasso d’interesse che non superi il tasso d’interesse di riferimento, - spese di leasing di installazioni/attrezzature produttive, - spese per energia, erogazione di acqua, riscaldamento, le imposte (ad eccezione dell’I.V.A. e delle imposte societarie) e gli oneri amministrativi, - ammortamenti, spese di leasing di installazioni/attrezzature produttive, nonche’ spese per stipendi, compresi i contributi previdenziali obbligatori, alla condizione che per gli investimenti inerenti o provvedimenti per la creazione di posti di lavoro e di assunzione non siano concessi aiuti di altro tipo. b. Le percentuali di aiuti che non possono superare: i. nelle Regioni di cui all’articolo 87, par. 3, elemento (a) del Trattato U.E. il 35% delle spese sovvenzionate realizzate durante i tre primi anni dopo la costituzione dell’impresa e il 25% durante i due anni successivi, ii. nelle Regioni di cui all’articolo 87, par. 3, elemento (c) del Trattato U.E. il 25% delle spese sovvenzionate realizzate durante i tre primi anni dopo la costituzione dell’impresa e il 15% durante i due anni successivi, Le percentuali concesse di cui al punto (i) possono essere maggiorate di 5% - nelle Regioni dove il P.I.L. pro capite e’ inferiore del 60% della media dei 25 Stati Membri dell’Unione Europea - nelle piccole isole con popolazione inferiore ai cinque mila (5.000) abitanti. Con la stessa risoluzione si puo’ stabilire le aree del territorio in cui saranno concessi gli aiuti del presente paragrafo, settori in cui saranno attivate le imprese sovvenzionate, la durata del regime, il tipo e le percentuali degli aiuti concessi, tutte o una parte delle spese stabilite nel caso (a), le necessarie 137 138 Fare Affari in Grecia deroghe dalle regolazioni delle altre disposizioni della presente legge che riguardano la forma legale delle imprese, il costo minimo del progetto d’investimento sovvenzionato, la partecipazione propria, le modalita’ e il criterio di valutazione, la procedura per la concessione degli aiuti, nonche’ ogni altro dettaglio che contribuira’ all’applicazione di questo tipo di concessione di incentivi a imprese private.” 9.a. Il punto (a) di cui al caso (B) del par. 1 dell’articolo 10 viene abrogato. Al caso (D) di cui al par. 2 viene aggiunto il comma: “Ogni variazione della composizione societaria del soggetto dell’investimento deve essere notificata all’ufficio competente. Se sara’ constatata durante il completamento dell’investimento che a causa di variazione della composizione societaria il soggetto del progetto d’investimento ha cessato di essere impresa di media o piccola dimensione, viene detratta la rispettiva percentuale che stabiliva la delibera di finanziamento a causa di questa proprieta’. 10. a. Il caso (g) di cui al par. 2 dell’articolo 12 e’ sostituito come segue: “ f. Fino all’emissione della risoluzione ministeriale congiunta prevista dal paragrafo 18 dell’articolo 5 per la determinazione della natura e della dimensione delle opere di ammodernamento in forma completa di: a) unita’ alberghiera o: b) di campeggi turistici completi (campings) restano in vigore e sono applicati ai fini della presente Legge aa) la risoluzione regolamentare n. 43965/30.11.1994 emessa in applicazione della lettera (lb) del par. 1 dell’articolo 2 della Legge 1892/1990 in vigore in virtu’ della disposizione transitoria di cui alla lettera (e), paragrafo 2 dell’articolo 14 della L. 2601/1998, com’era in vigore e bb) la risoluzione regolamentare n. 58692/5.8.1998 emessa in virtu’ del comma (b) del paragrafo 20 dell’articolo 6 della L. 2601/1998, rispettivamente. La risoluzione di cui sopra del punto (bb) di questo caso si applica anche per progetti d’investimento per campeggi turistici completi (campings) presentati fino alla data di scadenza di presentazione di richieste alle disposizioni della L. 3299/2004.” b. i. Nel caso (f ) di cui al par. 2 dell’articolo 12 invece al riferimento al paragrafo 16 dell’articolo 6 della L. 2601/1998 si intende riferimento al paragrafo 18 del suddetto articolo. ii. Nei casi (ic) e (id) di cui al par. 2 dell’articolo 12 con riferimento all’articolo 8 della presente Legge si intende riferimento all’articolo 7 della stessa Legge. iii. Nel caso (k) di cui al par. 2 dell’articolo 12 viene sostituita la frase “caso (b) di cui al par. 1” con la frase “caso (a) di cui al par. 4”. 11. L’entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo inizia il 1° gennaio 2007. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi LEGGE 3389/2005 PARTENARIATI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO CAPITOLO PRIMO CONCETTO – CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Concetto di partenariato del settore pubblico e privato 1. Concetto di Partenariati Αi fini della presente Legge “Enti Pubblici” si intendono: (a) lo Stato, (b) gli Enti di Amministrazione Locale Autonoma, (c) le Persone Legali di Diritto Pubblico, (d) le Societa’ per Azioni di cui l’intero capitale azionario appartiene ai predetti soggetti di cui alla lettera (a) fino alla (c) o ad altra o altre Societa’ per Azioni che rientrano nel presente caso. 2. I predetti Enti Pubblici possono per necessita`, nei campi di loro competenza, stipulare contratti di collaborazione scritti (“Contratti di Partenariato”) con persone legali del settore privato (“Soggetti Privati”) per l’esecuzione di opere o anche la prestazione di servizi (“Partenariato del Settore Pubblico e Privato” o “Partenariati”). 3. Accordi Conseguenti Contratti stipulati da Enti Pubblici con terzi o anche Soggetti Privati con terzi che siano accordi conseguenti dei Contratti di Partenariato o si allegano per l’esecuzione di Contratti di Partenariato (“Accordi Conseguenti”), rientrano nelle disposizioni della presente Legge, se sono soddisfatti i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 2 o al comma 2 dello stesso articolo per questi Contratti di Partenariato. 4. Societa’ a Scopo Speciale Nei Contratti di Partenariato o negli Accordi Conseguenti di cui ai commi 2 e 3, i Soggetti Privati stipulano contratti tramite societa’ per azioni a scopo speciale costituite da questi esclusivamente e solo per gli scopi del Partenariato (“Societa’ a Scopo Speciale”) con sede in Grecia e operanti ai sensi delle disposizioni della L. 2190/1920. Azionisti di Societa’ a Scopo Speciale possono essere solo i Soggetti Privati nel senso della presente Legge, come anche terzi che possono acquistare azioni secondo le previsioni speciali della stessa Legge, lo statuto della Societa’ ed eventuali previsioni speciali del Contratto di Partenariato, esclusi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. 139 140 Fare Affari in Grecia Articolo 2 Campo di applicazione 1. I Partenariati possono rientrare nelle disposizioni della presente Legge, secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 4, se soddisfano tutte le seguenti condizioni: (a) hanno come oggetto l’esecuzione di lavori o anche la prestazione di servizi appartenenti alla competenza degli Enti Pubblici in base a disposizione di Legge o contratto o il loro statuto. (b) prevedono che i Soggetti Privati, contro compenso pagato a forfait o a rate dagli Enti Pubblici o dagli utenti finali di queste opere o servizi, assumano una parte essenziale dei rischi collegati con il finanziamento, la costruzione, la disponibilita’ o la domanda dell’oggetto del Partenariato e dei rischi inerenti come, in modo indicativo, il rischio di gestione e tecnico. (c) prevedono che il finanziamento, intero o parzialmente, della costruzione delle opere o della prestazione dei servizi sia effettuato con capitali e risorse assicurati dai Soggetti Privati e (d) il costo totale contrattuale preventivato per la realizzazione dell’oggetto del Partenariato non superi l’importo di duecento milioni di euro senza l’inclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto spettante. 2. Con risoluzione unanime della Commissione Interministeriale dei Partenariati del Settore Pubblico e Privato di cui all’articolo 3 e’ possibile, in casi eccezionali, la subordinazione di Partenariati alle disposizioni della presente Legge senza la soddisfazione di una o piu’ delle condizioni di cui al comma 1 dalla lettera (b) alla lettera (d) compresa. 3. Non possono costituire oggetto di Partenariato le attivita’che secondo la Costituzione appartengono direttamente ed esclusivamente allo Stato e soprattutto la Difesa Nazionale, la Sicurezza Pubblica, la Giustizia e l’esecuzione delle pene inflitte dai tribunali competenti. CAPITOLO SECONDO COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E SEGRETERIA SPECIALE PER I PARTENARIATI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO Articolo 3 Commissione Interministeriale E’ istituita la Commissione Interministeriale per i Partenariati del Settore Pubblico e Privato (“D. E.S.D.I.T.”). La D.E.S.D.I.T. e’ composta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro per lo Sviluppo e dal Ministro per l’Ambiente, l’Assetto Territoriale e le Opere Pubbliche, come membri ordinari e dal Ministro o dai Ministri che sovrintendono ciascuno degli Enti Pubblici, che si prevede parteciperanno al Partenariato o anche che stipuleranno il Contratto di Partenariato o anche gli Accordi Conseguenti, come membri straordinari. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze presiede la D.E.S.D.I.T., sorveglia il suo operato e ha la responsabilita’ di presentazione delle relative proposte a questa. La D.E.S.D.I.T. delibera su proposte della Segreteria Speciale per i Partenariati del Settore Pubblico e Privato, secondo quanto e’ previsto a proposito sull’articolo 4, comma 2, lettere (aa) fino a (ff ). Il funzionamento della D.E.S.D.I.T. e’ retto dalle disposizioni della L. 1558/1985 (G.U. 137 A’). La D.E.S.D.I.T. specifica la politica governativa per l’esecuzione di opere e la prestazione di servizi con la L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi partecipazione di capitali privati. Con proprie delibere la D.E.S.D.I.T.: (a) approva la subordinazione di Partenariati alle disposizioni della presente Legge o revoca tali approvazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, (b) decide l’inclusione nel Programma degli Investimenti Pubblici del compenso contrattuale pagato ai Soggetti Privati, (c) decide sulla partecipazione o non dello Stato al finanziamento per la costruzione delle opere o per la prestazione dei servizi che costituiscono oggetto del Partenariato, (d) prende ogni altra decisione inerente. Articolo 4 Segreteria Speciale 1. Costituzione e competenze Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ costituita la Segreteria Speciale per i Partenariati del Settore Pubblico e Privato (“E.G.S.D.I.T.”) avente scopo l’assistenza della D.E.S.D.I.T. e degli Enti Pubblici. Opera dell’E.G.S.D.I.T. e’: (a) l’individuazione delle opere o dei servizi che potranno essere eseguiti o prestati tramite Partenariati e rientrare nelle disposizioni della presente Legge ai sensi del comma 2, (b) la promozione in genere dell’esecuzione di lavori o della prestazione di servizi tramite l’istituzione dei Partenariati, (c) la facilitazione e il supporto degli Enti Pubblici nell’ambito delle Procedure di Assegnazione, come queste sono stabilite all’articolo 8 della presente Legge, per la scelta dei Soggetti Privati che assumeranno l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi nell’ambito di Partenariati, (d) la sorveglianza della realizzazione dei Contratti di Partenariato e degli Accordi Conseguenti, l’aggiornamento frequente della D.E.S.D.I.T. e l’elaborazione e presentazione di proposte per l’affrontamento di eventuali problemi e (e) la stesura di una relazione annuale e la sua presentazione alla Commissione competente del Parlamento. 2. Competenze Generali dell’E.G.S.D.I.T. Per la realizzazione dei propri fini, l’E.G.S.D.I.T. puo’: (a) richiedere e ricevere dati riguardanti le opere o i servizi, l’esecuzione o la prestazione dei quali promuovono o progettano Enti Pubblici, (b) richiedere e ricevere da qualsiasi Soggetto Pubblico o Privato ogni informazione o dato necessario per individuare se l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio possa essere realizzato tramite il Partenariato di Soggetti Pubblici e Privati ai sensi delle disposizioni della presente Legge, (c) elaborare i dati ricevuti dai soggetti professionali e imprenditoriali come, in modo indicativo, dall’Unione delle Banche Elleniche, la Camera Tecnica Ellenica, la Camera Economica Ellenica e l’Associazione delle Societa’ Appaltatrici, (d) studiare proposte complete elaborate da Soggetti Pubblici o Privati per l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o invitare Soggetti Pubblici o Privati a elaborare proposte simili e fornire a questi ogni contributo ragionevole, (e) in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ma anche con gli uffici competenti degli Enti Pubblici coinvolti, seguire tutti i debiti finanziari assunti dagli Enti Pubblici, particolarmente l’aggravio futuro che sorge o che potra’ sorgere per il Programma degli Investimenti Pubblici dai pagamenti effettuati per Partenariati che sono rientrati nelle disposizioni della presente Legge. (f ) redigere e distribuire materiale di stampa con informazioni e istruzioni riguardanti i Partenariati 141 142 Fare Affari in Grecia e gli scopi serviti da essi, i metodi della loro applicazione diffusi internazionalmente e le disposizioni della presente Legge. (g) standardizzare documenti che possono essere utilizzati per le necessita’ delle Procedure di Assegnazione, come esse vengono stabilite nell’articolo 8, (h) standardizzare ogni tipo di Contratti di Partenariato o degli Accordi Conseguenti al fine la facilitazione dei Soggetti Pubblici e Privati per la formazione delle clausole dei Contratti di Partenariato, (i) presentare alla D.E.S.D.I.T. proposte per il miglioramento del quadro legislativo dei Partenariati, (j) coordinare l’elaborazione di progetti e in genere la prestazione di servizi di assistenza della sua opera a persone assunte ai sensi dell’articolo 6, comma 4. In base alle predette competenze dalla lettera (a) alla lettera (j) ad essa concesse raccoglie le informazioni che sono necessarie per giudicare quali opere o servizi possono essere realizzati tramite Partenariati e valuta i parametri finanziari e tecnici, come anche i problemi legali o altri collegati con essi. In seguito, l’E.G.S.D.I.T. compila un catalogo non vincolante delle opere e dei servizi (“Catalogo dei Partenariati Proposti”) che possono essere realizzati tramite Partenariati e rientrare nelle disposizioni della presente Legge. Per ogni opera o servizio incluso in questo Catalogo di Partenariati Proposti, l’E. G.S.D.I.T. redige una relazione sintetica giustificativa in cui presenta: aa) i motivi economico-finanziari, tecnici, socio-economici e legali per cui l’esecuzione di queste opere o la prestazione di questi servizi si giudica opportuno che siano realizzate tramite Partenariato, bb) i criteri presi in considerazione per la scelta delle specifiche opere o servizi inclusi nel Catalogo di Partenariati Proposti, cc) le azioni che ha eventualmente fatto l’Ente Pubblico coinvolto ogni volta, per le necessita’ della preparazione dell’assegnazione dei relativi Contratti come, indicativamente, assunzione di consulenti economico-finanziari, tecnici e legali, effettuazione di studi preliminari e stesura di bozze di contratti, dd) la forma della Procedura di Assegnazione proposta, come essa viene stabilita nell’articolo 8, che e’ opportuno sia applicata, come anche gli Enti Pubblici che agiscono come autorita’ assegnatrice, ee) cronodiagramma indicativo della Procedura di Assegnazione, ff ) menzione del bilancio preventivo indicativo dell’oggetto del Contratto di Partenariato ed, eventualmente, degli Accordi Conseguenti. 3. Richiesta di Subordinazione e Delibera di Subordinazione L’E.G.S.D.I.T. notifica, agli Enti Pubblici competenti a seconda del caso, l’inserimento di opere o servizi di loro competenza sul Catalogo di Parteneriati Proposti e li invita entro il termine esclusivo di due mesi dalla ricezione del relativo avviso, a presentare richiesta alla D.E.S.D.I.T. per la subordinazione di questo Partenariato alle disposizioni della presente Legge (“Richiesta di Subordinazione”). Se sul Contratto di Partenariato incluso nel Catalogo di Partenariati Proposti partecipano o contribuiscono piu’ di un Ente Pubblico, la Richiesta di Subordinazione dev’essere sottoscritta da rappresentanti delegati di tutti gli Enti Pubblici coinvolti. La D.E.S.D.I.T. entro due mesi dalla notifica ad essa delle Richieste di Subordinazione, emette una delibera (“Delibera di Subordinazione”) con cui approva o respinge, per intero o parzialmente, le Richieste di Subordinazione. 4. Costituzione del Catalogo di Partenariati Proposti L’E.G.S.D.I.T. completa e aggiorna il Catalogo di Partenariati Proposti ogni semestre senza escludere la sua variazione straordinaria con nuove proposte di Partenariati ritenuti maturi o presentati al suo giudizio dopo l’emissione di quello ordinario. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 5 Conseguenze della Delibera di Subordinazione 1. Dopo la delibera di Subordinazione approvata, l’E.G.S.D.I.T. assume la coordinazione delle Procedure di Assegnazione, come esse vengono stabilite nell’articolo 8, per la scelta del Soggetto Privato che partecipera’ nel Partenariato. 2. Doveri degli Enti Pubblici Gli Enti Pubblici subordinati alle disposizioni della presente Legge, devono: (a) seguire i suggerimenti dell’E.G.S.D.I.T. per quanto riguarda la Procedura di Assegnazione che sara’ seguita per la scelta del Soggetto Privato che partecipera’ nel Partenariato. (b) elaborare ogni testo riguardante la Procedura di Assegnazione, compresi anche i fascicoli della gara d’appalto, come il bando, la stesura speciale e tecnica degli obblighi, l’invito per la presentazione delle Offerte e la Bozza di Contratto, secondo le istruzioni, le modifiche e cambiamenti proposte dall’E.G.S.D.I.T., alla quale vengono notificati prima della distibuzione o della pubblicazione, tutti i testi e la corrispondenza che riguardano la Procedura di Assegnazione. (c) adoperarsi per la partecipazione di un rappresentante dell’E.G.S.D.I.T. nelle commissioni di valutazione o anche in altri organi costituiti nell’ambito della Procedura di Assegnazione per la scelta del Soggetto Privato che partecipera’ nel Partenariato. 3. Revoca della Delibera di Subordinazione Nel caso che gli Enti Pubblici coinvolti non si adeguino alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, la D.E.S.D.I.T., sia prima o durante la Procedura di Assegnazione, puo’ revocare la Delibera di Assegnazione. Articolo 6 Disposizioni per l’E.G.S.D.I.T. 1. Composizione (a) Con risoluzione comune del Primo Ministro e del Ministro dell’Economia e delle Finanze viene nominato il Segreterio Speciale dei Partenariati del Settore Pubblico e Privato. (b) Con risoluzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze dopo invito a manifestare interesse, viene assunto il Direttore dell’E.G.S.D.I.T., con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a piena ed esclusiva occupazione . (c) Il personale restante dell’E.G.S.D.I.T. viene composto o tramite la stipulazione di contratti di prestazione di servizi od opere indipendenti a seguito di una risoluzione relativa del Ministro dell’Economia e delle Finanze oppure, viene distaccato all’E.G.S.D.I.T. secondo quanto previsto al comma 5. 2. Requisiti ed esperienza dei membri dell’E.G.S.D.I.T. I membri dell’E.G.S.D.I.T. devono soddisfare un ampio campo di oggetti conoscitivi e possedere prestigio e vasta esperienza sui campi della loro particolare specializzazione, soprattutto avere esperienza: (a) su temi delle tecniche di finanziamento, (b) sulla preparazione, elaborazione, analisi e valutazione di moduli economico-finanziari, (c) su temi legali come la stesura dei bandi di gara d’appalto, assistenza legale durante l’effettuazione di gare pubbliche, stesura e trattativa di contratti, compresi anche i contratti di cessione, contratti economico-finanziari, di prestiti e altri che sono necessari per l’assicurazione del finanziamento necessario. (d) su questioni tecniche, assicurative, fiscali e contabili e (e) su temi di studio, costruzione, funzionamento e manutenzione di opere come anche di formazione 143 144 Fare Affari in Grecia delle caratteristiche tecniche. 3. Incompatibilita’ I membri dell’E.G.S.D.I.T. sono a piena ed esclusiva occupazione e non e’ permesso durante il periodo di tempo di prestazione dei loro servizi all’E.G.S.D.I.T.: (a) di esercitare un’altra attivita’ professionale dietro compenso o (b) di partecipare nella costituzione o sul capitale azionario o in un organo amministrativo di un Soggetto Privato che partecipa nel Partenariato o in una relativa Procedura di Assegnazione di cui all’articolo 8 o (c) di partecipare nella costituzione o sul capitale azionario o in un organo amministrativo di una societa’ collegata, nel senso dell’articolo 42e della L. 2190/1920, con i Soggetti di cui alla lettera precedente. Se sono violati i predetti divieti e indipendentemente dalle altre sanzioni, l’organo che ha nominato il soggetto che ha commesso la violazione, puo’ revocare la sua nomina. Specificamente per i casi di cui alle lettere (b) e (c) il divieto e’ valido per un periodo di tempo di sei mesi dopo il termine della prestazione dei loro servizi all’E.G.S.D.I.T.. 4. Assunzione di consulenti e di soggetti con qualifiche speciali Con delibera della D.E.S.D.I.T. presa su proposta motivata dell’E.G.S.D.I.T. possono essere stipulati contratti di prestazione di servizi o opere indipendenti con consulenti economico-finanziari, tecnici, fiscali, legali, assicurativi o altri, come anche con collaboratori scientifici e periti speciali, che potranno essere persone fisiche o legali di prestigio riconosciuto e di esperienza specializzata in opere corrispondenti a quelle per le quali sono invitati a prestare i loro servizi. Con risoluzione uguale vengono stabiliti i servizi che i predetti consulenti e persone di qualifiche speciali prestano, come anche il loro compenso. 5. Distacchi Con risoluzione comune dei Ministri dell’Interno, dell’Amministrazione Pubblica e Decentramento e dell’Economia e Finanze, come anche del Ministro competente a seconda del caso, possono essere distaccati all’E.G.S.D.I.T., in deroga alle disposizioni riguardanti i distaccamenti, impiegati di Ministeri e di Enti da loro vigilati. Le spese dello stipendio di questi impiegati, per il periodo del loro distaccamento, aggrava il bilancio preventivo del Ministero dell’Economia e Finanze. 6. Ulteriore specializzazione di temi dell’E.G.S.D.I.T. Con risoluzione comune dei Ministri dell’Interno, dell’Amministrazione Pubblica e Decentramento e dell’Economia e Finanze possono essere regolati argomenti piu’ specializzati dell’E.G.S.D.I.T., specificate ulteriormente le competenze dell’E.G.S.D.I.T., il modo e la procedura per la loro esecuzione, la sua organizzazione e funzionamento, la sua assistenza segretariale, come anche ogni altro relativo argomento. TERZO CAPITOLO PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE Articolo 7 Disposizioni applicate per le Procedure di Assegnazione Per le Procedure di Assegnazione per la scelta del Soggetto Privato che assumera’ l’esecuzione dell’opera o della prestazione del servizio con Contratto di Partenariato, subordinato alle disposizioni della presente Legge, vengono applicate le disposizioni dall’articolo 9 al 16. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 8 Definizioni Durante l’applicazione degli articoli 9 fino al 16 della presente Legge, i sottoriportati termini hanno il seguente significato: “Autorita’ Assegnante” e’ inteso l’Ente Pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, che bandisce una gara d’appalto per la scelta di un Soggetto Privato con il quale stipulera’ un Contratto di Partenariato per l’esecuzione di opere o di prestazione di servizi. “Procedure di Assegnazione” si intendono le procedure seguite dalle Autorita’ Assegnanti per la scelta del Soggetto Privato che assumera’ l’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi con Contratto di Partenariato di Opera o di Servizi. Le Procedure di Assegnazione comprendono la Procedura di Tipo Aperto, di Tipo Chiuso, di Tipo a Dialogo Competitivo e a Trattativa. “Procedure di Tipo Aperto” si intendono le procedure nell’ambito di cui ogni Soggetto Privato interessato puo’ presentare un’Offerta se soddisfa i requisiti e le capacita’ previsti dal Bando. “Procedure di Tipo Chiuso” si intendono le procedure in cui ogni Soggetto Privato puo’ richiedere di partecipare e di presentare offerta solo se invitati dall’Autorita’ Assegnante. “Procedure di Tipo a Dialogo Competitivo ” si intendono le procedure nell’ambito delle quali: - ogni Soggetto Privato puo’ richiedere di partecipare, - l’Autorita’ Assegnante conduce un dialogo con i candidati scelti per individuare la soluzione o soluzioni piu’ conveniente o convenienti per la soddisfazione dei suoi bisogni, e - i candidati sono invitati a presentare un’offerta in base alle soluzioni ritenute piu’ convenienti. “Procedure a Trattativa” si intendono le procedure durante le quali le Autorita’ Assegnanti discutono con i Soggetti Privati di loro scelta e negoziano direttamente le condizioni dei Contratti che saranno stipulati con uno o piu’ di questi. “Opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di lavori di ingegneria civile destinato proprio a soddisfare un funzionamento economico o tecnico. “Contratto Particolarmente Complesso” si intende ogni contratto di cui le principali caratteristiche (tecniche, economico-finanziarie, operative, legali ed altre) non possono oggettivamente essere stabilite sin dall’inizio dall’Autorita’ Assegnante. “Contratto Misto” si intende ogni contratto di cui l’oggetto non riguarda esclusivamente l’esecuzione di opere o di prestazione di servizi ma comprende elementi di tutte e due le predette attivita’. “Bando” o “Bando di Gara” si intende il documento con cui l’Autorita’ Assegnante: - stabilisce la forma e le singole fasi della Procedura di Assegnazione, - descrive l’oggetto del contratto che intende assegnare ed, eventualmente, specifiche condizioni essenziali di esso - descrive il compenso contrattuale stimato o il valore stimato per la prestazione di servizi, se e’ oggettivamente possibile la loro determinazione, - riporta i diritti e i doveri dell’Autorita’ Assegnante e le eventuali discipline speciali e diritti di cui puo’ fare uso, come il diritto di limitazione dei Candidati, il diritto di richiedere chiarimenti e integrazioni, - riporta le disposizioni legislative applicabili durante la Procedura di Assegnazione, - stabilisce i requisiti e le capacita’ che dovranno avere i Candidati e - determina le altre condizioni restanti che saranno valide durante la Procedura di Assegnazione, come anche le appendici di essa. Per “Offerente”si intende ogni Soggetto Privato che ha presentato Offerta nell’ambito della Procedura di Assegnazione. Offerente puo’ essere ogni appaltatore o prestatore di servizi per professione e ogni persona fisica o legale con oggetto di attivita’ che comprende l’oggetto concernente l’opera o il servizio da eseguire, se esegue le corrispondenti opere o presta i servizi richiesti sul mercato libero. Per “Offerta” si intende l’insieme delle proposte economiche, tecniche, finanziarie e altre presentate 145 146 Fare Affari in Grecia dai Candidati per l’esecuzione di opere o di prestazione di servizi nell’ambito della Procedura di Assegnazione, su invito dell’Autorita’ Assegnante e secondo le richieste poste da essa con il Bando e le sue appendici e gli eventuali altri documenti della Procedura di Assegnazione. Per “Contratti” si intendono i Contratti Misti, i Contratti d’Opere e i Contratti di Servizi. Per “Contratti d’Opera” si intendono i contratti che hanno come oggetto o l’esecuzione, o contemporaneamente lo studio e l’esecuzione, di lavori riguardanti l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera che soddisfi le necessita’ stabilite dall’Autorita’ Assegnante. Per “Contratti di Servizi” si intendono i contratti, escludendo i Contratti d’Opere, che hanno come oggetto la prestazione di servizi di qualsiasi natura. Per “Candidato” si intende ogni Soggetto Privato (o le unioni o cooperative di Soggetti Privati) che partecipa ad una Procedura di Assegnazione. Articolo 9 Principi Generali 1. Principi Generali (a) Nell’ambito delle Procedure di Assegnazione e per le relazioni dell’Ente Pubblico che agisce come Autorita’ Assegnante con i Candidati od Offerenti, come anche con ogni persona terza coinvolta, valgono i principi di trattamento equo, della trasparenza, della proporzionalita’, del riconoscimento reciproco, della salvaguardia dell’interesse pubblico, della protezione dei diritti dei privati, della liberta’ della concorrenza e della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo durevole e sostenibile, come essi vengono definiti al comma 2. (b) le disposizioni del comma 2 sono applicate per tutte le Procedure di Assegnazione indipendentemente dalla natura del Contratto che si intende stipulare. 2. Specificazione dei principi generali Nella presente Legge, i principi generali di cui al comma 1 del presente articolo hanno il seguente significato: (a) Trattamento equo significa l’evitare qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita’ o qualsiasi altro criterio che non viene giustificato da motivi oggettivi. Nel contenuto di questo principio rientra non solo la determinazione delle condizioni di accesso a un’attivita’ economica senza discriminazioni, ma anche il prendere, da parte delle autorita’ pubbliche, tutte le misure che sono in grado di assicurare l’esercitazione di questa attivita’. (b) Trasparenza e’ il rendere noto al pubblico l’intenzione dell’Autorita’ Assegnante di procedere alla stipulazione di un Contratto di Opera o di Servizi o di Contratto Misto, per assicurare la creazione delle condizioni di concorrenza senza deformazioni. (c) Proporzionalita’ significa che ogni provvedimento scelto dall’Autorita’ Assegnante dev’essere necessario e utile per il raggiungimento dell’obiettivo, a cui mira, e provocare meno problemi possibili sull’esercitazione dell’attivita’ economica. Particolamente nell’ambito delle Procedure di Assegnazione non e’ permesso che si concedino capacita’ tecniche, professionali o economicofinanziarie sproporzionate ed eccessive in rapporto all’oggetto del relativo Contratto di Opera o di Servizi o di Contratto Misto. (d) Riconoscimento reciproco significa che l’Autorita’ Assegnante deve accettare le caratteristiche tecniche, i controlli, come anche i titoli, i certificati e i requisiti che sono necessari in un altro Stato membro dell’Unione Europea, nella misura che sono riconosciuti equivalenti con quelli richiesti in Grecia. (e) Salvaguardia dell’interesse pubblico significa che durante la presa di decisione per l’assegnazione di un Contratto di Opera o di Servizi o di Contratto Misto, sono presi in considerazione: - le relative necessita’ di finanziamento e la riduzione al minimo possibile dell’aggravio economico o L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi del contributo dell’Autorita’ Assegnante, - i bisogni degli utenti per servizi migliorati e - la necessita’ di uso di know-how specializzato. (f ) Protezione dei diritti dei privati significa che le delibere, positive, negative o respinte devono essere giustificate e poter costituire oggetto di protezione giudiziaria dei Soggetti Privati e dei privati in genere. Nel senso della protezione giudiziaria e’ inclusa anche la protezione giudiziaria provvisoria. (g) Principio della libera concorrenza significa che: - viene assicurata la piu’ alta possibile partecipazione di Candidati idonei ad eseguire opere o a prestare servizi che l’Autorita’ Assegnante richiede, - la gara viene effettuata a condizioni e criteri oggettivi equi ed - e’ impedita la creazione di situazioni di monopolio od oligopolio o di deformazioni. (h) Principio della salvagurardia dell’ambiente e dello sviluppo durevole e sostenibile significa che durante la programmazione e l’esecuzione dei Contratti d’Opera o di Servizi o dei Contratti Misti, viene preso in considerazione che l’ambiente naturale e umano costituisce un bene salvaguardato indipendentemente, per assicurare l’equilibrio ecologico e per tutelare le risorse naturali a favore delle prossime generazioni. Articolo 10 Assegnazione 1. Criteri per l’Assegnazione L’assegnazione dei Contratti dall’Ente Pubblico che agisce come Autorita’ Assegnante viene effettuata o con il criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico o con il criterio del piu’ basso prezzo. 2. L’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico Quando l’assegnazione viene effettuata in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico, l’Autorita’ Assegnante esamina e valuta insieme, oltre ai parametri economici anche diversi altri parametri dell’oggetto del Contratto, come la qualita’, il prezzo, l’integrita’ tecnica, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo operativo, l’efficienza e il contributo tecnico, la data di consegna e il termine di consegna o esecuzione, ecc.. Tali criteri devono essere stabiliti chiaramente dall’Autorita’ Assegnante nell’ambito della Procedura di Assegnazione. La relativa valutazione che l’Autorita’ Assegnante attribuisce a ciascuno di tali criteri per la determinazione dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico deve essere anch’essa notificata ai Candidati. Tale valutazione puo’ essere espressa anche con la determinazione di un limite (ampiezza) superiore e inferiore. Nel caso che la valutazione non fosse possibile, l’Autorita’ Assegnante stabilisce la priorita’ dei criteri cha ha scelto con la preparazione di una tabella, dove tali criteri sono presentati in ordine d’importanza decrescente. 3. Quando l’assegnazione viene effettuata con il criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico, l’Autorita’ Assegnante puo’ permettere la presentazione di offerte alternative. Tale possibilita’ deve essere riportata espressamente sul Bando di Gara, altrimenti le offerte alternative vengono respinte dall’Autorita’ Assegnante. Nella misura ammessa, i requisti minimi che le offerte alternative debbono soddisfare, come anche la modalita’ della loro presentazione sono inclusi nel Bando o nelle appendici di esso. L’Autorita’ Assegnante prende in considerazione esclusivamente solo le offerte alternative che soddisfano i requisti minimi stabiliti da essa. 4. Offerte insolitamente basse e sovvenzioni statali Quando le Offerte presentate dagli Offerenti all’Autorita’ Assegnante si presentino insolitamente basse in relazione al costo stimato dell’oggetto del Contratto, l’Autorita’ Assegnante, prima di respingere le Offerte, deve richiedere per iscritto chiarificazioni dagli Offerenti. Tali chiarificazioni possono riguardare soprattutto il metodo di esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi, 147 148 Fare Affari in Grecia le soluzioni tecniche proposte, le particolari favorevoli condizioni che eventualmente concorrono per l’esecuzione delle opere o la prestazione dei servizi e l’eventuale concessione di sovvenzione statale all’Offerente. Nel caso in cui si fosse constatato che un’offerta e’ insolitamente bassa a causa di sovvenzione statale che sara’ concessa all’Offerente, l’Offerta potra’ essere respinta esclusivamente per tale motivo solo dopo discussione con l’Offerente, e se lui non fosse in grado di provare, entro un termine ragionevole fissato dall’Autorita’ Assegnante, che la sovvenzione in questione sara’ concessa nei limiti della Legge. Articolo 11 Procedure di Assegnazione 1. Procedure aperte e chiuse Per l’assegnazione e la stipulazione di Contratti Misti, Contratti d’Opera e Contratti di Servizi, le Autorita’ Assegnanti applicano o le Procedure di Tipo Aperto o le Procedure di Tipo Chiuso. 2. Condizioni della Procedura di Tipo a Dialogo Competitivo Alle condizioni previste all’articolo 13, le Autorita’ Assegnanti possono stipulare Contratti Misti, Contratti d’Opera e Contratti di Servizi seguendo Procedure a Dialogo Competitivo. 3. Condizioni della Procedura a Trattativa Alle condizioni previste all’articolo 14 le Autorita’ Assegnanti possono stipulare Contratti Misti, Contratti d’Opera e Contratti di Servizi seguendo Procedure a Trattativa. Articolo 12 Disposizioni generali per l’effettuazione delle Procedure di Assegnazione 1. Requisiti e capacita’ minimi Con la riserva dell’osservazione dei principi generali descritti all’articolo 9, l’Autorita’ Assegnante puo’ stabilire i requisiti e le capacita’ minimi che devono avere i Candidati. Questi requisiti e capacita’ minimi vengono riportati sul Bando della Gara. 2. Limitazione di Candidati Nelle Procedure di Tipo Chiuso, nelle Procedure a Trattativa (se vengono effettuate con pubblicazione di Bando di Gara) e nelle Procedure a Dialogo Competitivo, l’Autorita’ Assegnante puo’ restringere il numero dei Candidati che saranno invitati a presentare un’Offerta, a trattare o a partecipare al dialogo, a condizione che ci sara’ un numero adeguato di Candidati. Con il Bando di Gara, l’Autorita’ Assegnante determina i criteri che intende utilizzare per la scelta dei Candidati che invitera’, il numero minimo di Candidati che prevede che invitera’ ed, eventualmente, il numero massimo. Tali criteri devono essere oggettivi e non devono introdurre discriminazioni tra i Candidati. Nelle Procedure di Tipo Chiuso, il numero minimo di Candidati e’ di cinque. Nella Procedura a Trattativa (se viene effettuata con pubblicazione di Bando) e nella Procedura a Dialogo Competitivo, il numero minimo di Candidati e’ di tre. In ogni caso, il numero dei Candidati invitati dev’essere sufficiente per assicurare la concorrenza reale. Le Autorita’ Assegnanti invitano un numero di Candidati almeno pari rispetto al numero minimo di Candidati fissato precedentemente. Se il numero dei Candidati, che soddisfano i criteri di scelta e i requisiti e le capacita’ minimi stabiliti con il Bando, e’ inferiore al limite minimo, l’Autorita’ Assegnante puo’ continuare la Procedura di Assegnazione invitando il Candidato o i Candidati che soddisfano i requisti e le capacita’ minimi. L’Autorita’ Assegnante non puo’ includere nella Procedura di Assegnazione persone che non hanno presentato richiesta di partecipazione o Candidati che non hanno i requisiti e le capacita’ minimi determinati. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 13 Dialogo Competitivo 1. Contratti particolarmente complessi Nei Contratti Particolarmente Complessi, l’Autorita’ Assegnante, se riterra’ che l’osservanza di Procedura di Tipo Aperto o Chiuso non permetta l’assegnazione di un Contratto specifico, puo’ ricorrere alla Procedura a Dialogo Competitivo ai sensi del presente articolo. 2. Criterio di assegnazione di Procedura a Dialogo Competitivo Nella Procedura a Dialogo Competitivo, l’assegnazione del Contratto di Partenariato e’ realizzata esclusivamente e soltanto in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico. 3. Determinazione delle necessita’ e delle richieste dell’Autorita’ Assegnante L’Autorita’ Assegnante pubblica un Bando di Gara comprendente una descrizione delle sue necessita’ e richieste che possono essere incluse, se questo e’ necessario, anche in appendici del Bando. 4. Effettuazione di dialogo e determinazione delle soluzioni piu’ convenienti L’Autorita’ Assegnante procede con i Candidati scelti secondo la disposizione dell’articolo 15 a dialogo, scopo del quale e’ l’esame e la determinazione dei mezzi che possono soddisfare nel miglior modo le proprie necessita’. Durante questo dialogo, l’Autorita’ Assegnante assicura il trattamento equo di tutti i Candidati provvedendo, tra l’altro, a fornire esattamente gli stessi dati informativi a tutti i Candidati. Le soluzioni, le proposte e in genere le informazioni riservate venute a conoscenza dell’Autorita’ Assegnante da un Candidato sono confidenziali e non vengono notificate agli altri Candidati senza il suo consenso. 5. Dialogo in fasi successive L’Autorita’ Assegnante puo’ provedere che la Procedura a Dialogo Competitivo possa essere effettuata anche in fasi successive, in modo che si riduca il numero delle soluzioni in esame durante la fase del dialogo con l’applicazione dei criteri di assegnazione riportati sul Bando di Gara. Citazione di questa possibilita’ e’ inclusa sul Bando di Gara o anche su un documento distinto che viene notificato a tutti i Candidati. 6. Termine del Dialogo e presentazione delle Offerte L’Autorita’ Assegnante, dopo aver scelto la soluzione o le soluzioni che corrispondono meglio alle sue necessita’, proclama il termine del dialogo e informa al riguardo i Candidati, i quali invita a presentare la loro Offerta finale, in base alla soluzione o alle soluzioni scelte durante il dialogo. 7. Completezza delle Offerte Le Offerte devono comprendere tutti i dati necessari per la realizzazione della soluzione scelta durante la procedura di dialogo. 8. Fornitura di chiarificazioni, integrazioni e presupposti di essi. L’Autorita’ Assegnante puo’, se lo riterra’ opportuno, richiedere agli Offerenti di fornire chiarificazioni riguardanti le loro Offerte o di integrarle, se tali chiarificazioni o integrazioni: - non provocano deformazioni della concorrenza e - non introducono discriminazioni contro qualsiasi Offerente. 9. Valutazione delle Offerte. Scelta dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico. L’Autorita’ Assegnante valuta le Offerte in base ai criteri di assegnazione stabiliti con il Bando e sceglie l’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico, ai sensi dell’articolo 10, comma 2. L’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere all’Offerente che ha presentato l’offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico, sia di fornire chiarificazioni riguardanti la sua Offerta, sia di integrarla, se tale chiarificazione o integrazione: - non apporta modifica dei dati principali dell’Offerta dell’Offerente, - non provocano deformazione della concorrenza e 149 150 Fare Affari in Grecia - non introducono discriminazioni contro qualsiasi altro Offerente. 10. Assegnazione di premi L’Autorita’ Assegnante, se ritiene che il costo per la partecipazione nella Procedura a Dialogo Competitivo sia alto, puo’ assegnare dei premi o corrispondere una parte del relativo costo agli Offerenti. Una citazione a riguardo dev’essere effettuata sul Bando. Articolo 14 Procedure a Trattativa 1. Casi di applicazione dopo un Bando di Gara L’Autorita’ Assegnante puo’ assegnare e stipulare Contratti d’Opera, di Servizi o Contratti Misti applicando la Procedura a Trattativa, previa la Pubblicazione del Bando di Gara, nei seguenti casi: (a) Dopo una Procedura di Tipo Aperto o Chiuso o a Dialogo Competitivo se: aa) le Offerte presentate o erano inammissibili in base a una disposizione di Legge, o non corrsipondevano alle condizioni e presupposti della presente Legge e in particolare dell’articolo 15 o del Bando. bb) le condizioni del Contratto proposto non vengono modificate in sostanza in relazione alle condizioni che erano proposte durante la procedura di Tipo Aperto o Chiuso o a Dialogo Competitivo preceduta. (b) In casi eccezionali., quando si tratti di opere o servizi di cui la natura o vari fattori imponderabili non permettano la predeterminazione totale dei prezzi. (c) Quando si tratti di Contratto di Servizi e in particolare di servizi di lavoro intellettuale, se la natura di questi servizi o lavori sia tale che non si possa determinare con sufficiente precisione e per questo motivo non si possa assegnare il Contratto con la scelta dell’Offerta migliore, secondo le norme che regolano le Procedure di Tipo Aperto o Chiuso. (d) Nei Contratti d’Opere, per le opere eseguite esclusivamente per scopi di ricerca, prova o perfezionamento e non per assicurare la redditivita’ o la copertura delle spese di ricerca e sviluppo. 2. Trattativa delle Offerte Nei casi di cui al comma 1, l’Autorita’ Assegnante tratta con gli Offerenti le Offerte che loro presentano, per adattarle alle caratteristiche del Bando al fine ultimo di ottenere l’Offerta migliore. 3. Criterio di assegnazione Durante la Procedura a Trattativa, l’assegnazione del Contratto viene effettuata esclusivamente e soltanto in base al criterio dell’Offerta piu’ conveniente dal punto di vista economico. 4. Trattamento equo Durante la Procedura a Trattativa, l’Autorita’ Assegnante assicura il trattamento equo di tutti gli Offerenti provvedendo, tra l’altro, a fornire esattamente gli stessi dati informativi a tutti. In particolare, non fornisce, in modo che crea discriminazioni, informazioni che possano favorire alcuni Offerenti in relazione ad altri. 5. Procedura a Trattativa in fasi successive L’Autorita’ Assegnante puo’ provvedere che la Procedura a Trattativa possa essere effettuata anche in fasi successive, in modo che si riduca il numero delle Offerte esaminate con l’applicazione dei criteri di assegnazione riportati sul Bando di Gara. Citazione di questa possibilita’ e’ inclusa sul Bando di Gara o anche su un documento distinto che viene notificato a tutti i Candidati. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 15 Motivi per l’esclusione di Candidati. Adeguatezza Economico-finanziaria. Valutazione. Requisiti e capacita’ del Candidato 1. Motivi di eliminazione Nell’ambito delle Procedure di Assegnazione e prima dell’assegnazione del Contratto, l’Autorita’ Assegnante controlla se non ci sia motivo di eliminazione di Candidati o di Offerenti. In particolare: (a) l’Autorita’ Assegnante esclude la partecipazione alle Procedure di Assegnazione di qualsiasi Candidato che sia il medesimo o siano le persone fisiche che hanno potere di sua rappresentanza o possano controllarlo, sono condannati con sentenza irrevocabile da parte di tribunale penale per reato punito con pena di reclusione di tre mesi in su o per incarcerazione. Per l’applicazione del presente comma, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere ai Candidati di presentare i relativi documenti. Quando il Candidato non e’ insediato in Grecia, ma proviene da un altro Stato-Membro dell’Unione Europea, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere la collaborazione delle autorita’ competenti dello Stato-Membro del Candidato. (b) L’Autorita’ Assegnante puo’ escludere qualsiasi Candidato od Offerente dalla partecipazione o dall’ulteriore partecipazione nelle Procedure di Assegnazione, se: aa) si trova in stato fallimentare, liquidazione o liquidazione speciale o amministrazione controllata o concordato fallimentare o in qualsiasi altra procedura simile prevista sia dalle disposizioni della legislazione ellenica, sia dalle disposizioni della legislazone del Paese di sua provenienza, bb) e’ stata intentata contro di lui una procedura di dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato fallimentare o qualsiasi altra procedura simile prevista sia dalle disposizioni della legislazione ellenica, sia dalle disposizioni della legislazone del Paese di sua provenienza, cc) e’ stato condannato per reato riguardante il suo comportamento professionale, con sentenza passata in giudicato, sia secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del Paese di sua provenienza, dd) ha commesso un grave reato professionale che l’Autorita’ Assegnante ha constatato con qualsiasi mezzo comprovante, ee) non ha adempiuto i suoi inpegni per quanto riguarda il pagamento di imposte assicurative e previdenziali, sia secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del Paese di sua provenienza o costituzione, ff ) non ha adempiuto i suoi inpegni per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, sia secondo le disposizioni della legislazione ellenica, sia le disposizioni del Paese di sua provenienza o costituzione, gg) ha proceduto, in modo dimostrabile, in gravi dichiarazioni false durante il rilascio delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente comma o quando non ha fornito informazioni necessarie. 2. Adeguatezza Economico-finanziaria Dopo l’effettuazione del controllo di cui al comma 1, l’Autorita’ Assegnante controlla l’adeguatezza economica ed economico-finanziaria dei Candidati o degli Offerenti, compresi anche i dati riportati dalla lettera (a) alla lettera (c) dell’articolo 18, comma 1, ma anche i dati riguardanti la loro capacita’ di credito. Per questo controllo, l’Autorita’ Assegnante puo’, tra l’altro, richiedere ai Candidati o Offerenti a presentare dati dai quali risulta: a) l’esistenza di un finanziamento o copertura bancaria secondo i presupposti stabiliti sul Bando di Gara, b) la loro situazione finanziaria (tramite bilanci o estratti di bilanci), c) l’ammontare totale del loro fatturato o il loro fatturato nel campo delle attivita’ che costituisce oggetto del contratto non oltre i loro tre ultimi esercizi economici, 151 152 Fare Affari in Grecia d) l’impegno di terzi di sostenere il Candidato o l’Offerente durante l’esecuzione dell’oggetto del contratto o di partecipare al suo finanziamento (tramite dichiarazione del terzo), se viene effettuata richiesta di un impegno del genere, e) se il Candidato o l’Offerente e’ consorzio, la natura e l’estensione dell’impegno per partecipazione economica delle persone che la compongono o di terzi (tramite dichiarazione o attestazione fornita dai membri della consorzio), f ) la loro capacita’ di credito (tramite attestazione di un ente internazionale di valutazione da cui ne risultera’ la relativa graduazione). Nel caso che il Candidato o l’Offerente, per motivo fondato, non fosse in grado di presentare i documenti giustificativi richiesti dall’Autorita’ Assegnante, puo’ provare la sua adeguatezza economica ed economico-finanziaria con qualsiasi altro documento che l’Autorita’ Assegnante ritiene necessario. 3. Valutazione delle Capacita’ Tecniche e Professionali Oltre ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Autorita’Assegnante valuta le capacita’tecniche e professionali dei Candidati o degli Offerenti. (a) Le capacita’ tecniche dei Candidati o degli Offerenti possono essere provate con uno o piu’ dei seguenti modi, a seconda della natura, la quantita’ o l’importanza e l’uso dell’oggetto del Contratto. In particolare, per le necessita’ della predetta valutazione, l’Autorita’ Assegnante puo’ richiedere: aa) presentazione del catalogo dei lavori eseguiti durante il precedente quinquennio, con i certificati e dati da cui ne risulta la loro esecuzione corretta, il relativo importo, il luogo e il tempo della loro realizzazione e il loro completamento nel tempo e nel modo previsto, bb) presentazione del catalogo delle principali consegne o dei principali servizi realizzati o prestati durante il precedente triennio, con citazione del rispettivo importo, della data e del destinatario, cc) citazione del personale tecnico o dei servizi tecnici, che appartengono oppure no direttamente al Candidato o all’Offerente, dd) descrizione delle attrezzature tecniche e dei provvedimenti presi dal Candidato o dall’Offerente per l’assicurazione della qualita’ e descrizione delle attrezzature di studio e di ricerca della sua impresa, ee) menzione delle qualifiche professionali del Candidato o dell’Offerente o menzione dei titoli di studi dei suoi dirigenti e soprattutto dei responsabili per la prestazione dei servizi o per l’effettuazione dei lavori, ff ) citazione dei provvedimenti di gestione ambientale che puo’ applicare il Candidato o l’Offerente durante l’esecuzione del Contratto, quando e’ necessario, gg) dichiarazione riguardante la media annuale degli operai e impiegati del Candidato o dell’Offerente e il numero dei dirigenti della sua impresa durante l’ultimo triennio, hh) dichiarazione riguardante i macchinari, gli impianti e le attrezzature tecniche di cui dispone il Candidato o l’Offerente per l’esecuzione del Contratto, ii) citazione della parte dell’oggetto del Contratto che il Candidato o l’Offerente intende assegnare a terzi sotto forma di subappalto, come anche descrizione delle principali condizioni di subappalto. jj) se viene menzionato il sostegno economico di terzo per le necessita’ dell’esecuzione del Contratto, dalle sue attestazioni deve risultare il suo impegno di assumere l’intero o parte del relativo costo, kk) nel caso di consorzio, attestazione da cui risulti la natura e l’estensione dell’impegno per partecipazione economica delle persone che lo compongono o di terzi. (b) l’Autorita’ Assegnante chiede ai Candidati o agli Offerenti di provare la loro iscrizione all’albo professionale o commerciale o di presentare una simile conferma giurata o certificato. Nei Contratti di Servizi, se i Candidati o gli Offerenti devono avere un’approvazione speciale o essere membri di uno specifico organismo per poter prestare il relativo servizio nel Paese di loro provenienza o costituzione, l’Autorita’ Assegnante puo’ chiedere a loro di provare che hanno tale approvazione o che sono membri di questo organismo. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi (c) Quando l’Autorita’ Assegnante richiede ai Candidati o agli Offerenti di presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti che attestano l’osservanza da parte dei Candidati o degli Offerenti di alcune procedure di qualita’, deve rimandare a sistemi di qualita’ basati sulle relative norme europee e certificati da organismi che applicano le norme europee per la certificazione. L’Autorita’ Assegnante deve riconoscere i certificati equivalenti rilasciati da organismi con sede in altri Stati-Membri dell’Unione Europea. (d) Quando l’Autorita’ Assegnante richiede ai Candidati o agli Offerenti di presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti che attestano l’osservanza da parte dei Candidati o degli Offerenti di alcune norme di gestione ambientale, deve rimandare o al Sistema Europeo di Ecogestione e Audit (EMAS), o a norme di gestione ecologica basate su corrispondenti norme europee o internazionali. (e) L’Autorita’ Assegnante puo’ chiedere ai Candidati o agli Offerenti di completare o di chiarire i documenti presentati nell’ambito delle Procedure di Assegnazione. (f ) Il modo e il tempo della loro presentazione e’ stabilito dall’Autorita’ Assegnante con il Bando. Articolo 16 Applicazione in deroga alle disposizioni della L. 3049/2002 In casi eccezionali e in deroga alle procedure di assegnazione di cui agli articoli 9 fino al 15, la D.E.S.D.I.T. specificatamente con una sua giustificata delibera e osservando i principi generali dell’articolo 9, puo’ agire come Autorita’ Assegnante con analoga applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della L. 3049/2002. In questo caso, ogni riferimento alla Commissione Interministeriale per le Denazionalizzazioni (D.E.A.) e’ inteso come riferimento alla D.E.S.D.I.T. e ogni riferimento alla Segreteria Speciale per le Denazionalizzazioni (E.G.A.) e’ inteso come riferimento all’E.G.S.D.I.T. QUARTO CAPITOLO QUADRO CONTRATTUALE Articolo 17 Contratto di Partenariato 1. Quadro Contrattuale – Legislazione Applicabile I Contratti di Partenariato, come anche gli Accordi Conseguenti comprendono le condizioni e le regolazioni stabilite dall’Ente Pubblico con il relativo Bando durante la Procedura di Assegnazione e costituiscono l’unico quadro contrattuale che vincola i Soggetti Pubblici e Privati coinvolti. Nei Partenariati che rientrano nel regime della presente Legge, si applicano le condizioni del Contratto di Partenariato e in modo complementare il Codice Civile. 2. Contenuto dei Contratti di Partenariato I Contratti di Partenariato e gli Accordi Conseguenti includono una chiara e analitica descrizione delle facolta’ e degli obblighi delle parti in rapporto all’oggetto del Contratto. In particolare, con i predetti Contratti si prevede soprattutto quanto segue: (a) L’oggetto del Contratto, inclundendo anche le caratteristiche tecniche dell’opera o del servizio, il compenso contrattuale da pagare al Soggetto Privato e le disposizioni in base a cui saranno ripartiti tra i contraenti i compensi che eventualmente saranno pagati dagli utenti finali per l’uso dell’opera o della prestazione del servizio. 153 154 Fare Affari in Grecia (b) La modalita’ dell’esercizio dell’ispezione dell’esecuzione e del funzionamento dell’opera o della prestazione del servizio o tramite societa’ indipendenti che il Soggetto Pubblico e quello Privato assumono in comune per tale fine, o tramite gli Uffici Pubblici competenti. (c) I metodi di assicurazione della qualita’ durante l’esecuzione e il funzionamento dell’opera o la prestazione del servizio. (d) Il cronodiagramma di esecuzione dell’oggetto del Partenariato, i presupposti per la sua modifica, le clausole penali e i compensi nel caso di superamento o di accorciamento rispettivamente di questo cronodiagramma, la durata di validita’ del Contratto di Partenariato, come anche le condizioni per la proroga o l’accorciamento di questa durata. (e) La modalita’ con cui sara’ concesso al Soggetto Privato l’uso o lo sfruttamento delle immobilizzazioni che sono necessarie per l’esecuzione e il funzionamento dell’opera o per la prestazione del servizio e gli eventuali compensi previsti. (f ) Il modo di finanziamento per la realizzazione dell’oggetto del Partenariato. (g) L’eventuale approvazione dei contratti di finanziamento del Soggetto Privato richiesta dall’Ente Pubblico, come anche del procedimento della loro modifica. (h) La ripartizione dei rischi tra le parti e le conseguenze dell’intervento di eventi che costituiscono forza maggiore. (i) Le coperture assicurative dell’oggetto del Contratto o del Soggetto Privato. (j) La salvaguardia dell’ambiente e delle antichita’. (k) La salvaguardia dei diritti di proprieta’ letteraria e industriale. (l) Il modo di funzionamento, manutenzione e sfruttamento dell’oggetto del Partenariato. (m) L’ammontare dei compensi pagati per l’uso dell’opera o del servizio dagli utenti, il modo della loro riscossione, come anche i motivi e le modalita’ per il loro adeguamento. (n) La modalita’ di ripartizione, tra il Soggetto Pubblico e quello Privato, dei benefici che ne risulteranno, o dall’eventuale rifinanziamento dei prestiti del Soggetto Privato, o dopo il raggiungimento di una specifica percentuale di rendimento dei suoi capitali propri. (o) L’entita’ delle garanzie concesse dal Soggetto Privato per l’approvazione e la dovuta esecuzione, funzionamento e manutenzione dell’opera o la dovuta prestazione del servizio. (p) La sostituzione del Soggetto Privato o dei creditori con delibera dell’Autorita’ Assegnante e i casi in cui cio` e’ ammesso, come anche ogni argomento al riguardo. (q) Il pagamento d’indennita’ e il ripristino in genere del danno provocato nei casi in cui qualsiasi delle parti contraenti non rispetti i suoi doveri contrattuali. (r) I motivi di denuncia di ogni contratto e le sue conseguenze. (s) Il diritto applicabile. (t) Il procedimento per la risoluzione di controversie. (u) L’ordine di priorita’ degli eventuali annessi o appendici di ogni contratto. (v) La specificazione delle richieste minime per il funzionamento e la manutenzione inclusa sui fascicoli di bando. (w) La definizione delle procedure di consegna dell’opera allo Stato dopo la scadenza del periodo di sfruttamento, gli eventuali obblighi d’istruzione e di trasferimento di know-how dal Soggetto Privato al Soggetto Pubblico, le caratteristiche dell’oggetto al momento della consegna e delle garanzie come anche il tempo di esse dopo l’assunzione dell’opera o del servizio da parte del Soggetto Pubblico. (x) Le esigenze d’igiene e sicurezza dei lavoratori e degli utenti dell’opera o del servizio. (y) L’eventuale procedimento di risoluzione di controversie da parte di una Commissione di Periti Esperti nominata in comune dalle parti contraenti. Articolo 18 Argomenti di finanziamento L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi 1. Adeguatezza economico-finanziaria e sua dimostrazione Le Societa’ a Scopo Speciale di cui all’articolo 1, comma 4, che assumono l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi nell’ambito di Partenariati, hanno la responsabilita’ e il rischio del finanziamento che e’ necessario per il dovuto adempimento dei loro obblighi dai relativi Contratti di Partenariato o anche dagli Accordi Conseguenti, e devono presentare agli Enti Pubblici dati giustificativi da cui risultera’ la disponibilita’ di finanziamento che e’ sufficiente per l’adempimento di tutti gli obblighi assunti da esse secondo il relativo Bando. Il finanziamento comprende soprattutto: (a) i capitali propri della Societa’ a Scopo Speciale, (b) i capitali procurati dalla Societa’ a Scopo Speciale con qualsiasi forma di prestito o accredito e soprattutto con prestiti, obbligazioni ed emissione di titoli di crediti futuri o esistenti, (c) le necessarie garanzie o assicurazioni richieste per la concessione dei capitali o crediti di cui alle predette lettere (a) e (b). (d) le risorse dallo sfruttamento dell’oggetto del Partenariato durante il periodo di costruzione. 2. Partecipazione di Enti Pubblici e sue forme – Altri compensi (a) Nel finanziamento dell’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi rientranti nella presente Legge, possono partecipare anche gli Enti Pubblici. Tale partecipazione puo’ essere in denaro o in natura. Nell’ultimo caso, puo’ avere la forma di scambi, in modo indicativo e’ la concessione d’immobili per uso (per intero o parzialmente), la concessione di diritti reali su immobili e la concessione di diritti di sfruttamento di opere. Nei casi del precedente comma, i diritti concessi alla Societa’ a Scopo Speciale non potranno estendersi anche nel periodo di tempo che segue dopo la scadenza del Contratto di Partenariato. (b) Gli Enti Pubblici possono partecipare anche allo sfruttamento dell’oggetto del Partenariato. (c) In ogni caso, la partecipazione dell’Ente Pubblico e la forma o le forme che potra’ prendere, devono essere stabilite con chiarezza nel relativo Bando. 3. Contratti diretti con i creditori Per le necessita’ della regolazione di temi speciali e la facilitazione in genere del finanziamento dell’esecuzione delle opere o della prestazione dei servizi, gli Enti Pubblici possono stipulare contratti anche con i creditori della Societa’ a Scopo Speciale. QUINTO CAPITOLO REGOLAMENTI SPECIALI Articolo 19 Compenso da pagare dagli utenti delle opere o dei servizi 1. Determinazione del procedimento per la riscossione del compenso contrattuale Quando il compenso contrattuale della Societa’ a Scopo Speciale e’ riscosso, per intero o parzialmente, direttamente dagli utenti finali dell’opera o del servizio, il procedimento per la riscossione e ogni altro particolare al riguardo sono regolati con delibera della D.E.S.D.I.T. 2. Contributo dell’Ente Pubblico L’Ente Pubblico coinvolto ogni volta, come anche ogni altra autorita’ pubblica competente fornisce ogni contributo ritenuto necessario, affinche’ la Societa’ a Scopo Speciale possa riscuotere senza problemi le somme di cui al precedente comma che costituiscono il suo compenso contrattuale. 155 156 Fare Affari in Grecia Articolo 20 Rilascio di autorizzazioni Il rilascio di tutte le autorizzazioni che sono necessarie per la progettazione, la costruzione, il finanziamento, il funzionamento, lo sfruttamento e la manutenzione delle opere o anche la prestazione dei servizi rientranti nel campo di applicazione viene effettuato a nome e per conto della Societa’ a Scopo Speciale. Queste autorizzazioni sono considerate rilasciate, se le autorita’ competenti e di comune competenza per il loro rilascio non abbiano proceduto ad un rifiuto di rilascio giustificato per iscritto entro la scadenza esclusiva di sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta dalla Societa’ a Scopo Speciale. Richiesta per il rilascio di autorizzazione e’ considerata che e’ stata presentata legalmente soltanto: (a) se viene accompagnata dai documenti giustificativi necessari ai sensi della Legge per il rilascio di questa autorizzazione e (b) ha avuto precontrollo di completezza del fascicolo alla condizione che tale precontrollo sia previsto dalla legislazione vigente. Articolo 21 Reperti Archeologici Nel caso di ritrovamento di antichita’ durante la costruzione l’Ente Pubblico, previo avviso dalla Societa’ a Scopo Speciale, notifica questo all’Ufficio Archeologico competente, il quale deve entro la scadenza esclusiva di sessanta giorni, indicare modi per la continuazione dei lavori e procedere alle azioni necessarie per l’assicurazione della salvaguardia delle antichita’. Se la predetta scadenza passasse senza nulla di fatto, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere e l’Ente Pubblico deve concedere una proroga della durata delle scadenze contrattuali previste pari al ritardo provocato dalla non osservanza del competente Ufficio Archeologico e al ritardo che puo’ risultare per l’esecuzione dei lavori eventualmente richiesti per la salvaguardia dei reperti. In questo caso, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che eventualmente ha subito dal ritardo. Articolo 22 Salvaguardia dell’ambiente 1. Studi delle ripercussioni ambientali Gli studi o prestudi delle ripercussioni ambientali richiesti a seconda il caso sono elaborati e approvati e le condizioni ambientali imposte vengono stabilite prima dell’assegnazione del Contratto di Partenariato. Se l’Ente Pubblico coinvolto, per motivi che non potrebbe prevedere dall’inizio anche usando una diligenza particolare, impone condizioni aggintive, allora deve risarcire la Societa’ a Scopo Speciale per ogni suo costo o spesa aggiuntivi. 2. Misure di tutela incrementata Nel Contratto di Partenariato possono essere previste misure di tutela incrementata dell’ambiente naturale e culturale, se tali misure erano incluse nel relativo Bando. Articolo 23 Espropriazioni 1. Urgenza - Costo - Risoluzione L’espropriazione di proprieta’ che sono necessarie per l’esecuzione delle opere o per la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge o la costituzione di diritti L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi reali su queste, quando cio` e’ ammesso, servono a scopi di evidente pubblica utilita’ e sono ritenute urgentissime e di massima importanza alla condizione che il servizio a scopi di utilita’ pubblica venga provato sul relativo atto approvativo di espropriazione. L’espropriazione di queste proprieta’ o la costituzione di diritti reali su queste viene effettuata a favore dell’Ente Pubblico coinvolto ogni volta. L’espropriazione viene proclamata con risoluzione comune del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro competente a seconda il caso. Se passasse senza nulla di fatto la scadenza fissata per il completamento dell’espropriazione o la costituzione di diritti reali, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere e l’Ente Pubblico deve concedere una proroga delle scadenze contrattuali previste pari al ritardo provocato. In questo caso, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che eventualmente ha subito dal ritardo. 2. Qualificazione Se l’espropriazione o la costituzione di diritto reale sulle predette proprieta’ viene effettuata con spese della Societa’ a Scopo Speciale, queste spese costituiscono compenso per l’uso di queste proprieta’ o dei diritti reali su di esse. Articolo 24 Uffici Pubblici e Lavori di Organismi di Pubblica Utilita’ Gli Uffici Pubblici, le Aziende e gli Organismi di Pubblica Utilita’ procedono immediatamente e in priorita’ all’esecuzione di lavori e delle azioni di loro competenza, che sono necessari o utili per l’esecuzione regolare e senza ostacoli delle opere o della prestazione dei servizi della presente Legge. Se gli Uffici Pubblici, le Aziende e gli Organismi di Pubblica Utilita’ non si adeguano con i loro predetti obblighi, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere e l’Ente Pubblico deve concedere una proroga delle scadenze contrattuali previste pari al ritardo provocato dal non adeguamento. In questo caso, la Societa’ a Scopo Speciale puo’ chiedere la rettifica del danno che eventualmente ha subito dal ritardo. SESTO CAPITOLO QUESTIONI LEGALI Articolo 25 Cessione di crediti Le Societa’ a Scopo Speciale che stipulano Contratti di Partenariato possono cedere una parte o tutti i loro crediti contrattuali, esistenti e futuri, se questi sono determinati o e’ possibile che siano determinati in qualsiasi modo, a istituti di credito o finanziari o a qualsiasi altro istituto di credito-finanziario sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di un’altra competente autorita’ indipendente, che partecipano nel finanziamento della realizzazione dell’oggetto del Contratto di Partenariato o stipulano contratti con istituti di credito o finanziari simili o con qualsiasi altro istituto di credito-finanziario sottoposti alla vigilanza sotto qualsiasi qualita’, come avente causa, successore o controparte per assicurare i loro crediti da questo finanziamento. E’ammessa inoltre, la cessione come sopra a societa’ a scopo speciale estere o nazionali avente scopo l’emissione di titoli, in applicazione dell’articolo 10 della Legge 3156/2003. 157 158 Fare Affari in Grecia Articolo 26 Validita’ delle assicurazioni reali 1. Successivo fallimento La validita’ delle assicurazioni reali fornite in qualsiasi momento dalla Societa’ a Scopo Speciale o da qualsiasi terzo a favore di qualunque istituto di credito o finanziario o di qualunque altro istituto di credito-finanziario che sono sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di un’altra competente autorita’ indipendente o di Ente Pubblico o di terzo per l’assicurazione dei loro crediti contro la Societa’ a Scopo Speciale dal finanziamento o qualsiasi altro relativo o conseguente contratto o atto per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge, non e’ influenzata dall’imposizione di qualsiasi provvedimento collettivo per la soddisfazione dei creditori, che ne comporta il divieto o la restrizione del potere di distribuzione dei dati patrimoniali della Societa’ a Scopo Speciale o del terzo che ha costituito l’assicurazione, ne’ dalla presentazione della relativa richiesta contro di essi. Lo stesso vale anche quando si tratti di crediti futuri, l’origine dei quali avviene dopo l’imposizione del provvedimento collettivo o la presentazione della relativa richiesta. 2. Elencazione indicativa La non impugnabilita’ delle assicurazioni reali ai sensi del precedente comma vale soprattutto: (a) in ipoteche o sequestri conservativi iscritti a qualsiasi titolo, dopo la loro iscrizione, (b) in pegni con o senza consegna ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legge 177/13.8.1923 e delle disposizioni della Legge 2844/2000 con oggetto beni mobili o gruppo di beni, dopo la loro formale costituzione legale, (c) in pegni o cessioni assicurative con oggetto crediti presenti o futuri o anche gruppi di crediti stabiliti in totale ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della Legge 2844/2000 (G.U. 220 A’), dopo la formale costituzione legale del pegno o l’annuncio della cessione e (d) nei casi di concessione di assicurazione fluttuante ai sensi degli articoli 15 fino al 18 della Legge 2844/2000, dopo la formale costituzione legale del pegno o l’annuncio della cessione. 3. Creditori per intero Le assicurazioni reali di ogni tipo, come ipoteche, sequestri conservativi, pegni, cessioni assicurative, concesse per assicurare crediti da prestiti o altri crediti e rilasciate da cooperativa di istituti di credito o finanziari o di altri istituti di credito-finanziari sottoposti alla vigilanza della banca centrale o di un’altra competente autorita’ indipendente, per l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge possono, se i creditori sono creditori in tutto per il totale o per parte del prestito o del credito ai sensi dell’articolo 489 del Codice Civile, iscriversi, costituirsi o stipularsi per il loro totale (o la corrispondente parte loro) a favore di un rappresentante dei creditori, nominato sul relativo contratto di credito e che esercita tutti i diritti derivanti da queste assicurazioni come creditore ipotecario o pignorante o come avente causa. Se il finanziamento e’ realizzato con emissione di prestito obbligazionario, le relative assicurazioni reali o altre sono ricevute dal rappresentante degli obbligazionisti ai sensi delle disposizioni della Legge 3156/2003. Articolo 27 Banca Europea per gli Investimenti L’applicazione delle disposizioni della legislazione concernenti crediti bancari e le loro assicurazioni, sono sottoposti ai corrispondenti regolamenti della Banca Europea per gli Investimenti, se si tratta di contratti di prestiti e atti giuridici inerenti, stipulati in rapporto all’esecuzione delle opere o la prestazione di servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente Legge. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Articolo 28 Trasferimento di azioni e quotazione in Borsa 1. Trasferimenti di azioni, aumenti del capitale azionario e trasformazioni societarie E’ necessario il consenso scritto dell’Ente Pubblico per intraprendere validamente: (a) trasferimento, fuori Borsa, di azioni della Societa’ a Scopo Speciale o altra azione con la quale sono trasferiti i diritti di voto su sue azioni, sempre che cio` succeda prima dell’avvio del funzionamento dell’opera o l’inizio della prestazione dei servizi. (b) aumento del capitale azionario o modifiche dello statuto della Societa’ a Scopo Speciale ad eccezione di quelle che sono necessarie dal Contratto di Partenariato, gli Accordi Conseguenti o la Legge, (c) emissione di prestito obbligazionario, (d) fusione, scissione, assorbimento o altra trasformazione della Societa’ a Scopo Speciale di qualsiasi natura. Le condizioni e i presupposti piu’ specifici per la concessione di tale consenso sono determinati dal Contratto di Partenariato. 2. Quotazione in Borsa La quotazione delle azioni della Societa’ a Scopo Speciale in un mercato organizzato di titoli ellenico o estero e il rilascio di un prestito obbligazionario permutabile o di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, sono ammessi soltanto con la preventiva risoluzione approvante del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dei Ministri che sono, in comune, competenti a seconda il caso. Articolo 29 Altri Regolamenti 1. Esenzione dall’imposta sul reddito sugli interessi maturati Le Societa’ a Scopo Speciale a cui viene assegnata l’esecuzione di Contratti di Partenariato sono esentate dall’imposta sul reddito sugli interessi maturati che acquisiscono fino al momento d’inizio dello sfruttamento. 2. Trattamento fiscale del contributo di finanziamento dell’Ente Pubblico Se sara’ pagato un contributo di finaziamento dall’Ente Pubblico ai sensi delle disposizioni dell’articolo 9, comma 3, lettera e della Legge 2052/1992, questo e’ considerato come finanziamento di capitale, non e `gravato di I.V.A., non e’ sottoposto a imposta sul reddito o altra imposta e viene pagato libero di ogni altra ritenuta a favore di terzi. 3. Rimborso del saldo creditizio dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) Il saldo creditizio dell’I.V.A. viene rimborsato a terzi che stipulano contratti con la Societa’ a Scopo Speciale per l’esecuzione di opere o anche la prestazione di servizi entro novanta giorni dalla presentazione della loro relativa richiesta. Nel caso di superamento di questa scadenza sara’ dovuto a loro interesse di mora sugli importi da rimborsare. 4. Trasferimento e compensazione di perdite accumulate della Societa’ a Scopo Speciale Le eventuali perdite accumulate della Societa’ a Scopo Speciale possono essere trasferite per compensazione con gli utili imponibili de delle dieci gestioni annuali successive. 159 160 Fare Affari in Grecia Articolo 30 Ammortamenti Il costo totale della realizzazione del Partenariato che includera’ il costo di costruzione, come esso ne risulta dal relativo Contratto di Partenariato o il relativo Accordo Conseguente, compreso anche il costo iniziale totale delle attrezzature necessarie e ogni costo e spesa di qualsiasi natura, inclusi anche gli interessi del Periodo di Costruzione, sara’ ammortizzato, a scelta della Societa’ a Scopo Speciale, o con il metodo costante, durante tutto il periodo di funzionamento dell’opera, o con il metodo previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 50 della Legge 1914/1990 (G.U. 178 A’), con il quale e’ stato aggiunto un quinto paragrafo all’articolo 97 della Legge 1892/1990 (G.U. 101 A’) e secondo la procedura prevista in questo paragrafo. Articolo 31 Risoluzione di controversie – Diritto Applicabile 1. Arbitrato Ogni controversia sorta riguardo l’applicazione, l’interpretazione o la validita’ dei Contratti di Partenariato o degli Accordi Conseguenti, viene risolta con arbitrato. 2. Norme di Arbitrato In deroga alle disposizioni in vigore per gli arbitrati dello Stato, con il Contratto di Partenariato o gli Accordi Conseguenti sono stabilite norme che regolano la nomina degli arbitri, le norme di arbitrato applcabili, la sede del tribunale (od Organo) arbitrale, gli onorari degli arbitri (se non sono fissati dalle norme applicabili di arbitrato) e la lingua in cui sara’ effettuato l’arbitrato. La delibera arbitrale e’ definitiva e irrevocabile e non e’ sottoposta a nessun mezzo legale ordinario o straordianrio, mentre costituisce titolo esecutivo senza che questo sia necessario essere proclamato dai tribunali ordinari, e le controparti si impegnano ad adeguarsi immediatamente alle sue condizioni. 3. Diritto Applicabile Per la risoluzione di controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione o la validita’ del Contratto di Partenariato e’ applicato il Diritto Ellenico. Articolo 32 Decorrenza La presente Legge entra in vigore dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi NORMATIVA PER L’ ESERCIZIO D’IMPRESA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE I permessi richiesti per l’esercizio d’impresa nel settore della ristorazione in Grecia sono regolati dall’art. 80 della legge 3463/2006. Articolo 80 - Locali di Interesse Sanitario 1. Locali di interesse sanitario sono quelli, in cui viene effettuata preparazione o/e vendita a clienti (seduti, a piedi, di passaggio) o distribuzione di cibi o dolci o di qualsiasi altro preparato di alimenti o di bevande o immagazzinamento o conservazione o commercializzazione di ogni tipo di alimenti o bevande, nonche’ i locali di prestazione di servizi, a causa dei quali si puo’ provocare danno all’igiene pubblica, come in modo dettagliato vengono riportati nelle disposizioni igieniche vigenti. 2. Per l’ apertura e l’esercizio di attivita’ dei suddetti locali e’ necessaria un’autorizzazione concessa dal Sindaco del Comune. Prima dell’autorizzazione per l’ apertura e l’esercizio di attivita’ viene concessa la preautorizzazione per l’ apertura, rilasciata su delibera della commissione comunale, dopo un precontrollo della relativa domanda dell’interessato. Per il precontrollo vengono prese in considerazione questioni riguardanti gli usi della terra, la salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e architettonico, la tutela della costa e della spiaggia, delle aree forestali, dei luoghi archeologici e storici, nonche’ l’estetica, l’aspetto e in genere gli usi della citta’, come essi vengono stabiliti dalla legislazione vigente e dalle piu’ specifiche condizioni e requisiti, posti sulle disposizioni regolamentari locali delle autorita’ comunali locali. 3. La preautorizzazione per l’ apertura che consiste nella possibilita’ di apertura da parte dell’interessato di uno specifico locale, viene concessa entro la scadenza esclusiva di un (1) mese dalla presentazione della domanda e costituisce requisito indispensabile per la concessione dell’autorizzazione per l’avvio di esercizio di attivita’ dalla competente Agenzia delle Entrate. Per la suddetta preautorizzazione, l’interessato presenta una domanda al competente Comune, in cui dichiara il tipo del locale e i servizi offerti, il luogo e l’edificio in cui esso operera’, allegando il diagramma topografico e diagramma per la copertura della zona, nonche’ la tassa di registro prevista. Dopo la concessione della preautorizzazione per l’ apertura, l’interessato deve presentare al competente Comune tutta la documentazione prevista dalle disposizioni locali per il locale che intende aprire, che gli indichera’ l’ufficio competente, per concedere l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’. L’ufficio competente del Comune deve, appena la pratica sara’ completata, procedere a tutte le azioni necessarie presso tutti gli uffici competenti in comune, per il controllo igienico, il controllo antincendio, ecc., i quali devono entro cinquanta (50) giorni aver proceduto a tutte le azioni necessarie. L’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’, e’ rilasciata entro quindici (15) giorni dal termine della suddetta procedura e dal momento che vengono soddisfati tutti i requisiti legali. In caso contrario, viene revocata l’autorizzazione per l’ apertura. Il locale opera legalmente dal momento della concessione dell’autorizzazione definitiva per la costituzione e l’esercizio di attivita’. 4. Se l’interessato, che domanda l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’, desidera anche un’autorizzazione per l’uso di musica o anche un’autorizzazione per l’utilizzo di area pubblica, puo’presentare la documentazione necessaria insieme alla documentazione che deve presentare dopo la concessione della preautorizzazione per l’ apertura del locale, affinche’ insieme all’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ siano rilasciate anche le suddette relative autorizzazioni. 161 162 Fare Affari in Grecia L’autorizzazione per l’uso di musica nei suddetti locali viene concessa dalla Commissione Comunale. 5. Non e’ necessaria una nuova autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ nel caso di cessione del locale a una nuova persona, sempre che non sia stata effettuata dislocazione, ampliamento, cambiamento o modifica sostanziale delle condizioni igieniche dell’esercizio dell’attivita’ di esso. In questo caso l’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ viene sostiuita obbligatoriamente con una nuova, che viene rilasciata al nome della persona, alla quale il locale e’ ceduto, senza seguire la procedura, prevista per la concessione dell’autorizzazione iniziale. Per la sua sostituzione, l’interessato, a cui e’ stato ceduto il locale, presenta al Comune locale, oltre alla documentazione riferita al suo nome, anche una dichiarazione di responsabilita’sulla non dislocazione, ampliamento o cambiamento dell’uso del locale. Il nuovo proprietario del locale e’ responsabile in comune con il vecchio per l’osservanza delle disposizioni in vigore per il suo esercizio dell’attivita’ dal momento in cui viene effettuata la cessione fino alla sostituzione dell’autorizzazione. 6. Per la revoca o la rimozione definitiva dell’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ di cui al comma 1, competente e’ la Commissione Comunale, la quale deve prendere entro venti (20) giorni dal concorso dei requisiti la relativa decisione. Per eccezione per la rimozione provvisoria dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di un locale, come e’ prevista dalla legislazione vigente, nonche’ per la concessione dell’ordine per la sigillatura di essi, competente e’ il Sindaco del Comune, il quale deve prendere entro quindici (15) giorni dal concorso dei requisiti la relativa decisione. Lo stesso organo, entro tale limite, concede l’ordine per la sigillatura dei locali che esercitano l’attivita’ senza autorizzazione. Violazione delle disposizioni del presente comma costituisce reato e trasgressione d’ufficio e viene punita ai sensi delle disposizioni degli articoli 142 e 143 della presente Legge e ai sensi dell’articolo 259 del Codice Penale. Competente organo per la sigillatura e l’esecuzione degli atti amministrativi, per tutti i locali e le aziende di competenza del Comune locale, e’ la polizia municipale o l’organo, costituito per questo scopo dal Consiglio Comunale locale e che e’ composto da impiegati o anche da elettivi nel caso in cui non fosse costituita polizia municipale. L’organo competente, durante l’esecuzione delle suddette azioni, puo, quando lo riterra’ necessario, chiedere il contributo della Polizia Ellenica, la quale e’ obbligata a fornirlo, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 159 e 161 del D.P.R. 141/1991 (G.U. 58 A’). Per eccezione, per i locali di interesse igienico che esercitano la loro attivita’ all’interno di alberghi, l’organo competente per la concessione dell’autorizzazione per la costituzione e l’esercizio di attivita’ e’ l’Ente Ellenico per il Turismo (E.O.T.). La concessione viene effettuata ai sensi delle disposizioni igieniche ed altre vigenti, che regolano le rispettive autorizzazioni. Laddove nelle disposizioni del presente articolo viene indicato “Comune”, “Sindaco”, “Consiglio Comunale” si intende l’Ente Ellenico per il Turismo (E.O.T.) e i suoi organi. L’autorizzazione per l’uso di musica dei suddetti locali viene concessa dalla commissione comunale del Comune locale. 9. Con risoluzione comune dei Ministri degli Interni, della Pubblica Amministrazione e il Decentramento, dell’Ambiente, Assetto Territoriale e Opere Pubbliche e della Sanita’ e Solidarieta’ Sociale possono essere definite questioni procedurali per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, per la cessione e modifica dell’autorizzazione, per il modo di sigillatura dei locali, per i termini igienici generali che li regolano, nonche’ ogni altro dettaglio necessario. 10. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta dei Ministri degli Interni, della Pubblica Amministrazione e il Decentramento e dell’Ordine Pubblico, vengono definite le condizioni e i requisiti e ogni altro dettaglio necessario per l’esecizio dell’attivita’ dei locali da intrattenimento, dei bar e degli altri locali che vendono bevande alcoliche. 11. Per il rilascio delle autorizzazioni del presente articolo, nonche’ dell’articolo seguente, viene versata una tassa di registro a favore del Comune locale, fissata con risoluzione comune dei Ministri degli Interni, della Pubblica Amministrazione e il Decentramento e dell’Economia e delle Finanze, su parere della K.E.D.K.E. (Unione Centrale dei Comuni Ellenici), e la quale viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi PROGETTAZIONE ENERGETICA – PROCEDURE AUTORIZZATIVE A cura di: Anastasios Christoforidis, Presidente della Societa’ Alteren S.A. ALTEREN S.A. Kalliroi 2, Eleones 55535 Pilea – Salonicco (Grecia) Tel. +30.2310.282528, Fax +30.2310.283725 www.alteren.gr, email: [email protected] Introduzione Vorrei esprimere i miei ringraziamenti alla Camera di Commercio Italo-ellenica di Salonicco per l’invito e la possibilita’ che ci offre di presentare l’esperienza acquisita dalla nostra societa’ sull’assistenza tecnica durante la realizzazione d’investimenti energetici nel nostro Paese. Metodologia per l’analisi e la progettazione d’investimenti energetici Il quadro principale per la progettazione energetica e le procedure autorizzative comprende i passi che vengono presentati schematicamente in seguito: PASSO 1Ο DETERMINAZIONE DEL POTENZIALE SFRUTTABILE o ISPEZIONE ENERGETICA: Inizialmente, l’investitore che intende procedere ad un investimento energetico nei settori delle Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) o di altri sistemi energetici alternativi (Cogenerazione) dovra’ esaminare i requisiti di fattibilita’ procedendo ad una serie di operazioni, come: • Determinazione del potenziale sfruttabile (eolico, idrico, geotermico, potenziale di biomassa prelevabile, ecc.) • Ispezione energetica o valutazione della grandezza dell’unita’ produttiva nei casi d’investimenti energetici sul campo della Cogenerazione (S.I.TH.) in edifici, attivita’ o aziende esistenti o nuovi. PASSO 2Ο STUDIO TECNICO-FINANZIARIO DI FATTIBILITA’ E AUTORIZZAZIONE PRODUZIONE ELETTRICA: Successivamente si dovra’ elaborare lo studio tecnico-finanziario di fattibilita’ che sara’ presentato all’Autorita’ Regolatrice per l’Energia (R.Α.Ε.) e al Ministero per lo Sviluppo (ΥP.ΑΝ.) per il rilascio dell’autorizzazione per la produzione elettrica. 163 164 Fare Affari in Grecia PASSO 3Ο PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI: La procedura per il rilascio delle condizioni ambientali comprende tutti gli studi che esaminano le ripercussioni ambientali che eventualmente sorgeranno dal funzionamento dell’investimento, mentre contemporaneamente propongono provvedimenti per la loro limitazione. PASSO 4Ο PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE: Avendo completato le precedenti fasi l’investitore passa alle procedure necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’installazione, che e’ necessaria per l’installazione legale e l’avvio dei lavori dell’azienda. PASSO 5Ο PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO: Con l’ultimazione dei lavori e dell’installazione delle attrezzature, l’azienda procede alla presentazione dei documenti giustificativi necessari per il rilascio dell’autorizzazione per il funzionamento, per poter procedere all’avvio dei suoi lavori. Determinazione del potenziale sfruttabile La determinazione del potenziale sfruttabile (eolico, idrico, geotermico, potenziale di biomassa prelevabile, ecc.) e’ fatta con l’effettuazione di misurazioni, p.e. • nei casi di eolici: con misurazioni delle grandezze anemologiche di durata da 4 mesi a 1 anno (al minimo), secondo le caratteristiche tecniche IEC 61400-12 • nei casi di piccole opere idroelettriche (ΜΥΕ): sviluppo della curva di durata dell’erogazione da erogazioni quotidiane medie di almeno 5 anni, o da almeno 50 misurazioni idriche di un soggetto affidabile o l’esistenza di misurazioni idriche sul posto d’interesse di almeno 12 mesi Ispezione Energetica o Valutazione Nei casi d’investimenti energetici sul campo della Cogenerazione (S.I.TH.) il metodo sicuro per la corretta valutazione dimensionale e l’efficacia finanziaria di un’unita’ di Cogenerazione (S.I.TH.) si dovra’ basare: • Nei casi di edifici o aziende esistenti (p.e. industrie, ospedali, alberghi, ecc.) su ispezione energetica esauriente secondo la Risoluzione Ministeriale Comune n. D6/Β/econ. 11038/1999 e comprendere necessariamente misurazioni dei consumi soprattutto termici ed elettrici per la determinazione delle curve della durata del carico termico ed elettrico al fine la valutazione sicura della grandezza dell’unita’ di Cogenerazione (S.I.TH.). • Nei casi di nuovi edifici su previsione sicura dei carichi termici ed elettrici attesi con metodologie e strumenti di simulazione del comportamento termico o di valutazione di tali carichi. In ogni caso, l’investitore aspirante deve conoscere che l’assicurazione della disponibilita’ dell’energia termica utile e’ condizione necessaria per la fattibilita’ finanziaria di un tale investimento, specialmente nel nostro Paese dove i prezzi dell’energia elettrica e del metano possono sostenere marginalmente tali investimenti, fatto che viene confermato indirettamente dalla grande esitazione degli investitori privati di procedere a tali investimenti. L’ esercizio d’ impresa, tipologie di attività, forme giuridiche e contesti legislativi Procedure Autorizzative Oggi tutte le questioni riguardanti l’autorizzazione degli investimenti energetici nei campi delle Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) e dei Sistemi Energetici Alternativi include procedure complesse ma anche una serie di studi che dovranno essere presentati e approvati dalle Autorita’ competenti. Il periodo di tempo totale (in giorni feriali) necessario per l’autorizzazione di opere da Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) delle categorie Α2 o Β4 appare sulla tabella che segue: SITUAZIONE ESISTENTE PERIODO DI TEMPO NECESSARIO PER L’AUTORIZZAZIONE DI OPERE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (APE) DI CATEGORIA Α2 o Β4 1 Periodo di tempo reale necessario per le procedure 2 Periodo di tempo minimo per le procedure secondo la Legge 3 Periodo di tempo dell’ investitore 4 Periodo di tempo totale reale per l’autorizzazione 5 Periodo di tempo totale per l’autorizzazione se sara’ osservata la Legge Grande impianto (2a sottocategoria della Prima (A) categoria) 425 275 805 1050 1050 Piccolo impianto (4a sottocategoria della Seconda (Β) categoria) 365 215 135 480 330 Se sara’ richiesta approvazione per interventi in zone forestali il periodo di tempo sara’ aggravato di 150 giorni o 40 secondo la Legge La colonna 4 non costituisce somma delle colonne 1 e 3 perche’ alcune operazioni si sovrappongono. La colonna 5 non costituisce somma delle colonne 2 e 3 perche’ alcune operazioni si sovrappongono. La procedura che richiede piu’ tempo per l’autorizzazione di opere da Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) rimane fino ad oggi, visto che parliamo di sfruttamento del potenziale delle fonti rinnovabili, l’autorizzazione ambientale. Per ammissione generale, il sistema di autorizzazione in vigore oggi richiede molto tempo, e’ costoso e in alcuni casi non e’ trasparente, costituito da procedure burocratiche complicate. E’ ormai necessita’ incontestabile la semplificazione e l’oggettivazione della procedura autorizzativa con specifiche per ogni fase, che seguirano gli investitori e gli uffici per combattere il lungo percorso delle autorizzazioni. Obiettivi principali dovranno essere: • L’esame prioritario delle domande di autorizzazione per opere di Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) dagli Uffici Speciali Centrali. • L’esistenza di un Progetto Speciale di Pianificazione Territoriale per le Fonti Energetiche Rinnovabili (APE), che risolve il problema della pianificazione territoriale e che limitera’ la necessita’ di numerosi consulti con i conseguenti ritardi dagli Uffici e gli Organismi competenti. 165 166 Fare Affari in Grecia Misure per lo sviluppo degli investimenti energetici Lo sviluppo degli investimenti in energia nel nostro Paese e in particolare nel campo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) e dei Sistemi Energetici Alternativi (Cogenerazione, Refrigerazione con metano) e’ connesso direttamente e viene influenzato da fattori fondamentali come: • Strategia energetica, quadro legislativo e regolatore o Progettazione energetica e pianificazione territoriale o Quadro istituzionale autorizzativo o Finanziamenti per il sostegno d’investimenti energetici • Politica energetica tariffaria o Prezzi di acquisto di energia elettrica e metano o Prezzi di vendita di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) • Esistenza delle infrastrutture e delle reti adatte • Funzionamento degli Enti Pubblici e degli Uffici Autorizzativi • Prestazione di servizi per la realizzazione degli investimenti energetici o Sufficienza tecnica, tecnologica, esperienza e attrezzature Elementi regolatori per la promozione delle iniziative e delle azioni imposte per simplificare i predetti fattori con obiettivo la facilitazione degli investimenti nel settore energetico e soprattutto dalle Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) sono: lo Stato, gli Organismi competenti per l’energia come il RAE, il DESMIE, i principali regolatori nel campo di produzione, commercializzazione e distribuzione, come l’Ente Pubblico per l’Elettricita’ (DEI), le Aziende dell Gas, le Autorita’ Autorizzative, le Societa’ di prestazione di servizi per la realizzazione d’investimenti energetici e gli aspiranti investitori. Le condizioni e i presupposti per la configurazione di un ambiente imprenditoriale stabile e fruttifero, che crei importanti opportunita’ d’investimento necessita il funzionamento efficiente di tutti quanti i predetti soggetti - Uffici nell’ambito di un ambiente concorrenziale sano. Visto che i fulcri fondamentali del Ministero per lo Sviluppo attualmente sono: • L’istituzione del Consiglio per la Strategia Energetica Nazionale • L’elaborazione del Quadro Speciale di Pianificazione Territoriale per le Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) • La promozione del nuovo quadro legislativo per le Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) con la semplificazione delle procedure autorizzative • Il finanziamento per il sostegno d’investimenti energetici tramite il Progamma Operativo “Concorrenzialita’” e la nuova Legge sugli Investimenti. • La promozione dell’istituzione di Finanziamento da Terzi (Χ.Α.Τ.) d’Investimenti Energetici con la supervisione e la costituzione di registri dei Soggetti Χ.Α.Τ. e di Societa’ a Scopo Energetico e con l’appello che per sollecitare e attivare le predette iniziative riteniamo con certezza che il nostro Paese nei prossimi anni si attivera’ in modo dinamico nel settore energetico creando importanti opportunita’ d’investimento, incrementando sensibilmente la penetrazione da Fonti Energetiche Rinnovabili (APE) nel suo bilancio energetico. 168 Fare Affari in Grecia Edizione 2009 Elaborazione testi a traduzioni: Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco Studio Impaginazione: Art Noise Communication www.artnoise.gr Stampa: Maggio 2009 Fare Affari in Grecia Ambasciata d’Italia in Atene