...

Atto aziendale per la disciplina della attività libera professionale

by user

on
Category: Documents
42

views

Report

Comments

Transcript

Atto aziendale per la disciplina della attività libera professionale
.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)
Sede legale: Via Roma, 67 – 56126 PISA – Tel. 050996111
Regione 090 - Azienda 901
ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA
1
SOMMARIO:
Titolo I........................................................................................................................................................5
Disposizioni Generali...............................................................................................................................5
Art. 1 ...........................................................................................................................................................5
Oggetto.......................................................................................................................................................5
Art. 2 ...........................................................................................................................................................5
Principi generali ..........................................................................................................................................5
Art. 3 ...........................................................................................................................................................6
Rapporti con l’attività istituzionale ..............................................................................................................6
Art. 4 ...........................................................................................................................................................6
Diritto all’esercizio dell’ALPI .......................................................................................................................6
Art. 5 ...........................................................................................................................................................6
Organizzazione ed attivazione della Libera Professione Intramoenia .......................................................6
Art. 6 ...........................................................................................................................................................8
Diritti del cittadino .......................................................................................................................................8
Art. 7 ...........................................................................................................................................................9
Contabilità separata ...................................................................................................................................9
Art. 8 .........................................................................................................................................................10
Incompatibilità...........................................................................................................................................10
Art. 9 .........................................................................................................................................................10
Attività libero-professionale e disciplina di svolgimento…………………………………………………… 10
Art. 10 .......................................................................................................................................................11
Discipline escluse dall’esercizio dell’attività libero professionale.............................................................11
Art. 11 .......................................................................................................................................................11
Modalità di svolgimento della Libera Professione Intramoenia................................................................11
Art. 12 .......................................................................................................................................................12
Orari e limiti della Libera Professione intramoenia...................................................................................12
Art. 13 .......................................................................................................................................................13
Forme di esercizio ....................................................................................................................................13
Art. 14 .......................................................................................................................................................13
Tipologie di esercizio della libera professione intramoenia......................................................................13
Art. 15 .......................................................................................................................................................14
Restituzione oraria....................................................................................................................................14
Art. 16 .......................................................................................................................................................15
Modalità di espletamento .........................................................................................................................15
Art. 17 .......................................................................................................................................................15
Sedi Aziendali...........................................................................................................................................15
Art. 18 .......................................................................................................................................................16
Personale di supporto ..............................................................................................................................16
Art. 19 .......................................................................................................................................................17
Copertura assicurativa .............................................................................................................................17
Art. 20 .......................................................................................................................................................18
Obbligo assicurativo antinfortunistico I.N.A.I.L.........................................................................................18
Titolo II.....................................................................................................................................................18
Libera Professione .................................................................................................................................18
Art. 21 .......................................................................................................................................................18
Spazi, farmaci e dispositivi medici............................................................................................................18
Art. 22 .......................................................................................................................................................18
Fondo di Perequazione ............................................................................................................................18
Art. 23 .......................................................................................................................................................18
Il Tariffario Aziendale................................................................................................................................18
Titolo III....................................................................................................................................................19
Attività Libero-Professionale Intramuraria in Regime Ambulatoriale...............................................19
Art. 24 .......................................................................................................................................................19
Determinazione Tipologia delle prestazioni .............................................................................................19
Art. 25 .......................................................................................................................................................19
Organizzazione delle attività ambulatoriali...............................................................................................19
Art. 26 .......................................................................................................................................................20
Informazione e comunicazione all’utenza ................................................................................................20
Art. 27 .......................................................................................................................................................20
2
Visite domiciliari........................................................................................................................................20
Art. 28 .......................................................................................................................................................21
Tariffe libero professionali per l’attività ambulatoriale ..............................................................................21
Art. 29 .......................................................................................................................................................22
Prestazioni libero-professionali soggette ad IVA......................................................................................22
Art. 30 .......................................................................................................................................................22
Rinuncia alle competenze economiche....................................................................................................22
Titolo IV ...................................................................................................................................................22
Attività Libero-Professionale Intramuraria in Regime di Degenza....................................................22
Art. 31……………………………………………………………………………………………………………...22
Tipologie di attività libero-professionali a favore di pazienti ricoverati .....................................................22
Art. 32 .......................................................................................................................................................23
Organizzazione delle attività ....................................................................................................................23
Art. 33 .......................................................................................................................................................24
Sistema informativo delle attività chirurgiche in libera professione intramoenia......................................24
Art. 34 .......................................................................................................................................................24
Camere a pagamento...............................................................................................................................24
Art. 35 .......................................................................................................................................................24
Tariffe libero professionali in regime di degenza......................................................................................24
Art. 36 .......................................................................................................................................................25
Suddivisione dei proventi all’interno della équipe ....................................................................................25
Art. 37 .......................................................................................................................................................25
(ex Art. 55 COMMA 2 CCNL) ...................................................................................................................25
Titolo V ....................................................................................................................................................26
Attività professionali a pagamento su richiesta di terzi.....................................................................26
Art. 38 .......................................................................................................................................................26
Attività professionali a pagamento su richiesta di terzi ............................................................................26
Art. 39 .......................................................................................................................................................27
Modalità di determinazione della tariffa dell’attività a pagamento............................................................27
Art. 40 .......................................................................................................................................................27
Modalità di riscossione .............................................................................................................................27
Art. 41
……………………………………………………………………………………………………….28
Consulenze...............................................................................................................................................28
Art. 42 .......................................................................................................................................................28
Consulenze e perizie richieste dal’autorità giudiziaria e da soggetti privati .............................................28
Titolo VI ...................................................................................................................................................29
Attività diverse dalla libera professione ..............................................................................................29
Art. 43 .......................................................................................................................................................29
Attività non rientranti nell’attività libero-professionale ..............................................................................29
Titolo VII ..................................................................................................................................................29
Procedure organizzative........................................................................................................................29
Art. 44 .......................................................................................................................................................29
Livelli di responsabilità .............................................................................................................................29
Art. 45 .......................................................................................................................................................30
Competenze U.O. Libera Professione .....................................................................................................30
Art. 46 .......................................................................................................................................................31
Competenze relative a prenotazioni e riscossioni....................................................................................31
Art. 47 .......................................................................................................................................................31
Competenze relative ai controlli ...............................................................................................................31
Art. 48 .......................................................................................................................................................31
Recupero crediti .......................................................................................................................................31
Titolo VIII .................................................................................................................................................31
VIGILANZA..................................................................................................................................................31
Art. 49 .......................................................................................................................................................32
Servizio ispettivo.......................................................................................................................................32
Strumenti di promozione e verifica ...........................................................................................................32
Art. 50 .......................................................................................................................................................32
Commissione paritetica Aziendale ...........................................................................................................32
Art. 51 .......................................................................................................................................................33
Commissione paritetica di Area vasta ......................................................................................................33
Titolo IX ...................................................................................................................................................33
NORME FINALI ............................................................................................................................................33
3
Art. 52 .......................................................................................................................................................33
Trattamento dati personali........................................................................................................................33
Art. 53 .......................................................................................................................................................33
Verifica semestrale ...................................................................................................................................33
Art. 54 .......................................................................................................................................................33
Inosservanza disposizioni regolamentari .................................................................................................33
Art. 55 .......................................................................................................................................................34
Norma di rinvio .........................................................................................................................................34
Art. 56 .......................................................................................................................................................34
Norma finale .............................................................................................................................................34
4
Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Oggetto
1.
2.
Il presente Atto Aziendale disciplina le modalità organizzative dell’attività libero professionale e ne
regola lo svolgimento da parte dei dirigenti medici, odontoiatri, degli altri dirigenti del ruolo sanitario
(farmacisti, biologi, chimici fisici e psicologi) dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Pisana, a rapporto
esclusivo e del personale dipendente dell’Università degli Studi di Pisa di cui all’art. 102 del D.P.R.
11/7/1980 n. 382, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell’area tecnico-scientifica
e socio-sanitaria di cui all’art. 6 comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per quanto non risulta espressamente previsto nel presente Atto Aziendale, si rinvia alle disposizioni di
seguito richiamate: Legge n. 412/1991 art. 4, D.Lgs.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, D.Lgs.vo n. 29/1993, Legge n. 724/1994, Legge n. 662/1996, Legge n. 448/1998, Legge
n. 488/1999, Atto di indirizzo e coordinamento DPCM 27/03/2000, D.Lgs.vo n. 254 del 28.07.2000,
Legge n. 120 del 3 Agosto 2007, DGRT n. 376 del 07.04.1997, n. 955 del 09.08.1999, n. 292 del
07.03.2000, DGRT n. 355 del 02.04.2001, DGRT n. 555 del 03.07.2007 , DGRT n. 349 del 4.05.2009,
DGRT n. 638 del 20.07.2009 e CC.CC.NN.LL 1998-2001 della dirigenza medico-veterinaria e della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
Art. 2
Principi generali
1.
L’attività libero professionale intramuraria (ALPI) contribuisce allo sviluppo della potenzialità
complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, attraverso il miglioramento dell’organizzazione generale
ed il pieno utilizzo delle risorse umane, professionali e strumentali.
2.
L’ALPI rappresenta un’ulteriore opportunità assistenziale per il cittadino e concorre al miglioramento
degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di
accesso ai servizi.
3.
La Libera Professione Intramoenia rappresenta per l’Azienda un utile riferimento assistenziale per
migliorare l’organizzazione dei servizi.
4.
La Libera Professione Intramoenia, in quanto attività organizzata e gestita dall’azienda, è considerata
risorsa strategica dell’Azienda e pertanto all’interno delle disponibilità oggettive e dei vincoli legislativi e
finanziari, l’Azienda si impegna ad attivate tutte le misure possibili per favorire il pieno ed efficiente
sviluppo dell’attività.
5.
L’attuazione della normativa in materia di libera professione intramoenia comporta, da parte
dell’Azienda, il governo della relazione fra attività libero professionale intramoenia ed attività
istituzionale ordinaria anche ai fini della gestione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 248/2006 art. 22 bis.
6.
L’accesso alle prestazioni erogate in regime libero professionale intramurario costituisce, per il
paziente, una libera scelta. A tale proposito l’Azienda assicura al cittadino idonea informazione sulle
attività complessivamente svolte, mediante iniziative volte ad illustrare sia le prestazioni offerte in via
istituzionale sia le possibilità e modalità di accesso a quelle prestate in regime libero professionale.
5
Art. 3
Rapporti con l’attività istituzionale
1.
L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria si conforma alle finalità istituzionali
dell’Azienda, configurandosi come offerta aggiuntiva all’utenza.
2.
Le prestazioni erogate in regime libero-professionale sono fruibili in regime istituzionale, salvo quanto
previsto dall’art. 5 comma 5.
3.
Il Direttore Generale concorda annualmente con i singoli dirigenti e con l’équipe i volumi di attività
libero-professionale in relazione ai volumi di attività istituzionale, con particolare riferimento alle
prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia, nel rispetto del disposto
della DGRT n. 349 del 4 Maggio 2009, anche al fine della riduzione dei tempi di attesa dell’attività
istituzionale.
4.
Al fine di verificare il rispetto delle regole ed assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività
istituzionale e la corrispondente attività libero professionale, il Direttore Generale attiva un apposito
Organismo di verifica, costituito in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti dell’azienda,
come dettagliato nel successivo art. 50 del presente Atto.
5.
L’ALPI non può globalmente comportare, per ciascun professionista un volume di prestazione o un
volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
Art. 4
Diritto all’esercizio dell’ALPI
1.
I soggetti titolari del diritto all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria sono i dirigenti del
ruolo sanitario appartenenti alle aree negoziali MV SPTA, con rapporto di lavoro esclusivo e che sono
abilitati all’esercizio di tale attività con le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente
regolamento, nonché il personale dipendente dall’Università degli studi di Pisa, ai sensi di quanto
stabilito nell’art. 1.
2.
L’opzione tra l’esercizio dell’attività intramuraria ed extramuraria deve essere comunicata entro il 30
novembre di ogni anno al Direttore generale per il personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale o al Rettore dell’Università degli studi di Pisa per il personale universitario.
3.
All’inizio di ciascun anno viene determinato, a seguito delle opzioni esercitate entro il termine di cui al
comma sopracitato, l’elenco dei dirigenti che possono operare in regime libero professionale in regime
intramoenia, nonché quello dei dirigenti che hanno attivato l’attività libero-professionale in conformità a
quanto previsto nel presente regolamento.
4.
L’Azienda si impegna ad assumere tutte le iniziative e procedure volte a garantire lo svolgimento
dell’attività libero – professionale intramoenia in regime ambulatoriale o in costanza di ricovero dei
propri dirigenti medici, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL.
Art. 5
Organizzazione ed attivazione della Libera Professione Intramoenia
1.
L’ Azienda organizza l’attività libero professionale, salvo i casi in cui è richiesta espressamente dalla
normativa un’ autorizzazione.
2.
E’ da considerarsi Atto Formale di Negoziazione (allegato 1) l’ atto con il quale l’Azienda ed il singolo
professionista regolano l’avvio dell’attività libero professionale o il mutare di una delle condizioni
iniziali. L’effettivo svolgimento dell’attività libero-professionale è subordinato alla sottoscrizione di un
apposito atto di adesione. L’atto formale rimane comunque imprescindibile ed è oggetto di specifica
regolamentazione nell’atto aziendale. Il momento iniziale dell’attività pone il professionista in un
6
•
•
•
•
•
•
•
•
rapporto diretto con l’azienda e richiede la massima chiarezza e completezza al fine del buon esito e
governo del futuro rapporto. L’atto di adesione dovrà prevedere:
tipologia dell’attività libero – professionale;
luogo e modalità di effettuazione dell’attività;
descrizione della prestazione e codice nomenclatore regionale identificativo della prestazione o
codice aziendale per le prestazioni ivi non ricomprese;
tariffa per l’utente relativa alla prestazione erogata;
compenso negoziato tra l’Azienda ed il professionista in relazione alla prestazione erogata;
volumi individuali di attività libero-professionali;
rapporto tra i tempi di attesa per l’attività libero-professionale intramuraria ed i tempi di attesa per
l’attività istituzionale;
eventuali provvedimenti limitativi dell’attività libero-professionale intramuraria, in caso di mancato
rispetto dei volumi di attività istituzionale, del rapporto tra i tempi di attesa per l’erogazione delle
prestazioni rese in regime libero-professionale e quelli relativi alle medesime prestazioni rese in
regime istituzionale ordinario e, tenuto conto dei tempi massimi di attesa indicati dall’Atto Regionale
di Indirizzo sull’attività libero-professionale punto 7, di cui alla delibera GRT n. 555/2008 e s.m.i. e
dell’obiettivo di cui alla Delibera GRT n. 349/2009.
3. Il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario che intende
esercitare l’attività libero professionale intramoenia comunica all’Azienda in forma scritta la volontà
di esercitare l’ALPI indicando la disciplina professionale, le prestazioni ambulatoriali, l’eventuale
attività in costanza di ricovero ed ogni altra informazione utile al processo organizzativo attraverso
la compilazione della scheda all’allegato n. a) dell’Atto di Negoziazione Individuale. La richiesta
deve riportare i dati identificativi del medico, giorni dell’ambulatorio con il relativo orario, la tipologia
di prestazioni e loro durata, l’onorario richiesto, l’eventuale utilizzo di personale di supporto, le
eventuali attrezzature da utilizzare, la dichiarazione della consapevolezza che l’attività liberoprofessionale deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e non può comportare un impegno
orario ed un volume di prestazioni superiore a quello assicurato in ambito istituzionale.
Ogni richiesta di attivazione e/o modifica dell’attività in regime libero-professionale deve essere inviata al
Direttore generale mentre sarà cura dell’U.O. Libera Professione procedere all’acquisizione dei pareri del
Direttore dell’Unità Operativa, del Direttore del Dipartimento e del Direttore di Presidio.
4.
Il Direttore dell’Unità Operativa dovrà esprimere il proprio parere, dopo aver adeguatamente valutato:
• compatibilità dell’orario di lavoro richiesto dal Dirigente Sanitario con l’attività istituzionale;
• la compatibilità dei volumi di attività libero-professionale individuale del richiedente con i volumi
dell’attività in istituzionale, tenuto conto del rapporto prestazione/ora dell’U.O.
• la pertinenza dell’utilizzo di attrezzature in relazione alle tipologie di prestazioni richieste in attività
libero-professionale.
Il Direttore del Dipartimento dovrà esprimere il proprio parere dopo aver adeguatamente valutato:
• la compatibilità dei volumi di attività libero-professionale individuale del richiedente con i volumi
dell’attività in istituzionale, tenuto conto del rapporto prestazione/ora e sentito il Direttore
dell’Unità Operativa.
Il Direttore del Presidio dovrà esprimere il proprio parere:
• sulla disponibilità di locali nei giorni ed all’orario richiesto dal Dirigente medico;
• sulla presenza delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività e sull’eventuale
necessità di acquisto, sentita la U.O. Ingegneria Clinica e Tecnologie Sanitarie;
• la tipologia delle prestazioni richieste in regime libero professionale;
• sulla congruità della tariffa applicata alla tipologia di prestazioni richieste in attività liberoprofessionale in conformità al disposto della D.G.R.T. n. 349 / 2009;
• la congruità dell’utilizzo o meno del personale di supporto diretto rispetto alle tipologie di
prestazioni richieste in regime libero-professionale;
• eventuali modifiche o adeguamenti da apportare agli orari dell’attività, in caso di squilibrio nel
rapporto tra orari autorizzati e volumi di attività al fine di ottimizzare gli spazi.
I pareri devono essere obbligatoriamente espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo
restando che, in caso di mancata esplicita pronuncia nel termine suddetto, i pareri si intendono
favorevolmente rilasciati.
7
I pareri favorevoli con eventuali modifiche o contrari devono essere adeguatamente motivati.
Il Direttore Amministrativo, sulla base dell’istruttoria contenuta nel modello allegato di cui sopra,
acquisiti i pareri di cui al precedente punto 4 ed accertato che non sussistono vincoli ostativi,
sottoscrive con il dirigente l’atto di negoziazione individuale necessario all’espletamento della ALPI
precisando la tipologia, la disciplina, l’orario, le tariffe, la sede, vincolandone l’attuazione all’integrale
rispetto della normativa vigente, del presente Atto e dei tetti massimi sia prestazionali che di orario
consentiti dal CCNL e dalla negoziazione del budget, così come richiamato dal contratto.
5.L’attività libero professionale individuale o d’equipe è prestata nella disciplina di appartenenza ed è
riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Per le prestazioni non erogabili in
regime istituzionale ordinario e, quindi tutte quelle fuori L.E.A. è prevista la possibilità di erogarle in
regime libero professionale solamente previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, sentito il
Collegio di Direzione, subordinatamente alla loro individuazione e valorizzazione da parte dell’azienda
ed alla loro inclusione nel tariffario aziendale. Il parere deve essere espresso nel termine perentorio di
60 giorni dal ricevimento della richiesta. La DGRT 355/2001 indica il percorso da seguire
ogniqualvolta il professionista chiede di prestare l’attività libero professionale fuori dalla disciplina di
appartenenza o di erogare prestazioni non riferibili a quelle erogate in regime istituzionale ordinario.
6.Il Dirigente, in sede di Atto di Negoziazione dovrà concordare con l’Azienda il proprio onorario che
andrà a comporre, insieme alle altre voci, la tariffa finale.
7.L’Azienda, a seguito della negoziazione annuale di budget, ridefinirà con i singoli dirigenti e con le
équipe interessate l’Atto di Negoziazione, con particolare attenzione ai volumi di attività istituzionale
che devono essere assicurati in relazione al volume dell’attività libero professionale concordata.
8.E’ compito dell’U.O. Libera Professione, valutare ad ogni rinnovo contrattuale il rispetto da parte del
dirigente dei volumi di attività in precedenza contrattati. Le violazioni contrattuali vengono segnalate
dall’U.O. Libera Professione al Direttore Generale che, sentita la Commissione Paritetica Permanente,
adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, compresa la revoca al dirigente inadempiente
dell’autorizzazione a svolgere l’attività libero-professionale intramoenia in regime ambulatoriale.
9.Qualora l’esercizio dell’attività libero professionale implichi l’utilizzo di attrezzature medicali presenti
presso la struttura organizzativa cui risulta assegnato il dirigente, l’attivazione è subordinata
all’acquisizione del parere del Responsabile, con le modalità e la tempistica di cui al precedente punto
4.
10.
Gli onorari possono essere aggiornati a cadenza semestrale. Con la stessa cadenza il
dirigente sanitario può richiedere modifiche ed integrazioni all’Atto di Negoziazione sottoscritto,
attivando un nuovo processo di negoziazione secondo le procedure sopra indicate.
11.
Il Direttore Generale, ove sussistano particolari motivi di opportunità, può disporre la
sospensione in via cautelare dell’attività libero-professionale intramoenia del singolo professionista
12.
L’U.O. Libera Professione, entro i limiti del presente atto e dell’eventuale autorizzazione,
svolge gli ulteriori adempimenti necessari alla gestione operativa della ALPI quali: individuazione ed
aggiornamento degli orari e del tetto delle prestazioni, aggiunta di nuove prestazioni della stessa
tipologia autorizzata, utilizzo del personale di supporto, aggiornamento delle tariffe entro i limiti di
legge, rapporti economici e operativi con le strutture erogatrici sia aziendali che extra aziendali.
Art. 6
Diritti del cittadino
1.
L’attività Libero Professionale Intramoenia ha la finalità di garantire il diritto del cittadino di scegliere il
proprio medico curante e/o l’équipe medica di fiducia all’interno delle strutture aziendali dedicate a tale
attività. Nel rispetto del disposto della Legge n. 120/2007, articolo 1 comma 4 lettera g, il ricorso
all’attività in regime di libera professione intramuraria, deve essere conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
8
2.
Il cittadino che nella propria libertà di scelta intenda usufruire delle prestazioni in regime libero
professionale deve essere portato a conoscenza della spesa che dovrà sostenere, distinta nelle varie
voci che la compongono.
3.
Le tariffe, nel caso di richiesta di modifica dell’onorario proveniente dal singolo professionista, sono
aggiornabili con cadenza semestrale e saranno pubblicizzate nei punti accoglienza ed eventualmente
sul sito aziendale.
4.
Il cittadino ha il diritto a pagare la tariffa che gli è stata comunicata all’atto stesso della prenotazione,
nell’eventualità di modifiche o aggiornamenti tariffari intervenuti in periodo antecedente all’erogazione
della prestazione in regime libero-professionale.
5.
Per l’attività svolta in costanza di ricovero, al cittadino richiedente la prestazione, dovrà essere redatto
un preventivo che, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante l’intervento, contenga elementi certi
sui costi complessivi della prestazione.
6.
L’esercizio dell’attività libero professionale deve uniformarsi all’incomprimibile diritto riconosciuto a tutti
i cittadini di un eguale livello di assistenza. L’espletamento di tale attività deve essere organizzato
pertanto in modo tale da consentire il pieno e totale assolvimento dei compiti istituzionali.
7.
Il cittadino dovrà disporre di tutte le informazioni possibili al fine di decidere di ricorrere alla chirurgia in
regime libero-professionale intramoenia, da considerare ed organizzare come risorsa nel contesto più
ampio di servizi e dell’offerta chirurgica del sistema sanitario regionale. Il percorso di accesso alla
chirurgia libero-professionale è disciplinato e formalizzato, ai sensi della DGRT n. 351/09, non soltanto
come un’ opportunità che il sistema offre al singolo professionista quanto come opportunità che un
sistema sanitario, equo e universale, offre a tutti i cittadini.
Art. 7
Contabilità separata
1.
Per l’erogazione delle prestazioni di cui al presente atto l’Azienda istituisce e tiene apposite e
specifiche contabilità separate attraverso le quali rilevare i costi, diretti ed indiretti, delle attività
effettuate e i ricavi derivanti, ai sensi della DRGT 888/2008.
2.
Ai fini di consentire l’integrale copertura dei costi indotti dall’attività libero professionale intramuraria dei
dirigenti del ruolo sanitario dipendenti delle Aziende sanitarie, come previsto dall’art 3, commi 6 e 7,
della L. 724/1994, richiamato dall’art 7, comma 5, del DPCM 27/03/2000, l’azienda sanitaria è tenuta
ad adottare una contabilità analitica separata per le attività libero-professionali, ai fini di:
• determinare la quota aziendale delle tariffe delle prestazioni erogate in regime libero-professionale,
tramite l’individuazione di costi medi analitici aziendali standard indotti da tale attività.
• verificare a consuntivo i costi effettivi indotti dall’attività libero professionale e la loro copertura
tramite la quota aziendale determinata con i criteri di cui al punto precedente.
3.
Le Quote Aziendali, ai sensi della Delibera G.R.T. n. 888/08 sono rinegoziate ogni tre esercizi.
4.
All’inizio di ogni esercizio in cui non è prevista la rinegoziazione, le quote aziendali sono aggiornate in
base al tasso di inflazione dei prezzi al consumo rilevato per l’anno precedente. Al termine di ogni
esercizio l’azienda confronta i costi e i ricavi dell’attività libero professionale rilevati dalla contabilità
separata. Eventuali disavanzi debbono essere recuperati alla prima rinegoziazione utile della quota
aziendale, mentre eventuali utili potranno essere compensati, con le stime aggiornate dei costi, alla
prima rinegoziazione successiva.
5.
Tali contabilità non possono presentare disavanzo. In assenza di eventuali dati provenienti dalla
contabilità analitica i costi verranno contabilizzati sulla base dei dati rilevati o stimati e, comunque, tali
contabilità oltre a non dover determinare disavanzo, devono garantire un utile aziendale pari almeno al
10% del nomenclatore del tariffario regionale.
9
6.
Compete alla U.O. Libera Professione effettuare, in collaborazione con la U.O. Gestioni Economiche e
Finanziarie e la U.O. Controllo di gestione, riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità
separata presenti disavanzi di gestione e di relazionare in merito, ove necessario, alla Direzione
Aziendale.
Art. 8
Incompatibilità
1.
Al dipendente che svolga attività libero professionale si applica il regime delle incompatibilità previsto
dalla vigente normativa.
2.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta inoltrata dal dirigente per l’attivazione dell’ALPI, l’Azienda deve
valutare, nella fattispecie concreta, l’assenza di situazioni di incompatibilità, in particolare concernenti
conflitti d’interessi.
3.
Ferme restando le incompatibilità previste all’art. 4, comma 7 della L. 412/91, nonché all’art.72, comma
7 della L.448/98 e da tutta la normativa in vigore, l’esercizio della libera professione intramuraria da
parte del personale dipendente di questa Azienda e del personale universitario, da espletare dopo aver
assolto le attività istituzionali, è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale
extramuraria.
4.
Il dirigente a rapporto di lavoro esclusivo non può esercitare altra attività sanitaria, resa a titolo non
gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria di appartenenza,
così come stabilito dall’art.72, c.7 della L. 448/98.
Art. 9
Attività Libero – professionale e disciplina di svolgimento
1.
L’attività libero professionale intra-moenia è prestata nella disciplina di appartenenza ed è di norma
riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario con le modalità previste dall’Atto
Regionale di indirizzo sull’attività libero-professionale intra-moenia.
2.
Il dirigente sanitario può inoltre essere autorizzato dalla Direzione Generale all’effettuazione di
prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 30 della
legge regionale n. 40 del 2005 in materia di individuazione e valorizzazione delle prestazioni.
3.
L’attività libero professionale individuale o d’équipe è prestata nella disciplina di appartenenza ed è
riferita a prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Quale eccezione, il dirigente sanitario,
previa specifica richiesta, può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere del collegio
di direzione e consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad esercitare
l’attività in disciplina diversa purché sia in possesso della specializzazione o di un’anzianità di servizio
di cinque anni nella disciplina stessa e che questa rappresenti l’unica disciplina di esercizio dell’attività
libero professionale. Con le medesime modalità può altresì essere autorizzato l’esercizio delle attività
non oggetto di specializzazione di cui alla parte II, capitolo IV lettera H del Piano Sanitario regionale
1999-2001. L’autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali
svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell’attività previste dal
d.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dei dirigenti che versino in
condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di sorveglianza e prevenzione di
cui all’art. 59 del CCNL 2000 area della dirigenza medica e veterinaria.
10
Art. 10
Discipline escluse dall’esercizio dell’attività libero professionale
1.
Nelle attività di emergenza, di terapia intensiva, di rianimazione e di unità coronariche non è attivabile il
regime di libera professione e non è consentita la libera scelta dell’operatore. In tali servizi è consentita
esclusivamente la libera professione specialistica ambulatoriale.
2.
Le attività sotto elencate non sono erogabili in regime libero professionale:
i) Visite, medicazioni e quanto altro eseguibile quale conseguenza di ricoveri ordinari;
ii) Ricoveri nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, di unità coronariche e rianimazione;
iii) Prestazione che per altissima specializzazione, elevato rischio o eccessivo costo non possano
che essere garantite gratuitamente della SSN;
iv) Prestazioni alle quali non è riconosciuta una validità diagnostico terapeutica, sulla base delle
conoscenze tecnico scientifiche, a giudizio della Direzione Sanitaria dell’Azienda;
Art. 11
Modalità di svolgimento della Libera Professione Intramoenia
1.
Lo svolgimento dell’attività libero professionale deve avvenire al di fuori dell’orario di lavoro, con un
impegno orario ed un volume di prestazioni non superiori a quelli assicurati per i compiti istituzionali.
2.
L’erogazione di un volume di prestazioni o lo svolgimento di un volume di orario superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali, comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione allo
svolgimento dell’ALPI.
3.
Ogni volta che il medico effettua attività libero professionale dovrà, dopo aver timbrato l’uscita
dall’attività istituzionale, timbrare l’entrata per quella libero professionale. Qualora si riscontrassero
anomalie o guasti dei rilevatori delle presenze, il dipendente dovrà seguire l’iter e le medesime
procedure previste per l’attività istituzionale al fine di consentire la rilevazione degli orari effettuati.
4.
Non è consentito al professionista di percepire direttamente dall’utenza il pagamento delle tariffe libero
professionali. L’Azienda garantisce la funzione di terzietà nella gestione dei rapporti del cittadino con il
professionista in regime di attività libero professionale intramuraria mediante l’affidamento a personale
aziendale, o comunque dall’Azienda a ciò destinato, della specifica funzione, ferma restando la loro
integrale responsabilità.
5.
I proventi dell’attività libero-professionale percepiti dai dirigenti in violazione delle disposizioni del
presente regolamento, sono trattenuti dall’Azienda che valuterà altresì l’adozione di ulteriori
provvedimenti in relazione alla gravità dell’inadempimento, tra i quali la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia.
6.
Possono essere erogate prestazioni sanitarie esclusivamente attinenti alla specializzazione posseduta
ed alla disciplina di appartenenza con eventuale attività strumentale connessa. Può altresì esservi da
parte dell’Azienda un’ autorizzazione a praticare in una disciplina diversa nei casi previsti dalla legge.
7.
Le prenotazioni per l’attività libero professionale si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di
Prenotazione della Libera Professione o Call Center, appositamente dedicati dall’Azienda a tale
attività. Pertanto il professionista si impegna ad utilizzare esclusivamente tali modalità di prenotazione,
anche prevedendo limitati accessi non programmati, oltre le prenotazioni, comunque con gestione
esclusiva degli operatori dedicati al CUP Libera Professione o dal CALL CENTER Libera Professione.
Le agende saranno in rete nella procedura CUP e saranno consultabili (con password da ogni
postazione). Per chi non ha la possibilità di consultarle personalmente, i piani di lavoro potranno
essere richiesti al front office della Libera Professione di riferimento. Il piano di lavoro, solo in questa
eventualità, viene comunicato via fax, modem o per posta elettronica al dirigente interessato o, in
assenza di altro strumento, per telefono. L’operatore incaricato dovrà certificare l’avvenuta
comunicazione, in modo preventivo alla data di effettuazione delle prestazioni, entro le ore 15,00 del
giorno precedente all’orario stabilito per l’ambulatorio.
11
8.
Ciascun dirigente si impegna ad utilizzare il CUPALPI e dovrà indirizzare gli utenti presso il punto di
prenotazione adibito; qualora non sia possibile per circostante oggettive o motivazioni debitamente
documentate, dovrà provvedere a comunicare direttamente l’avvenuta acquisita prenotazione,
precedentemente all’erogazione della prestazione. Potranno essere previsti solo limitati accessi non
programmati. Il dirigente interessato dovrà restituire al CUP Libera Professione l’esito delle visite
prenotate con l’indicazione di coloro che non si sono presentati e di quanti, eccezionalmente e per
motivazioni debitamente documentate, si sono aggiunti. L’elenco dovrà riportare con chiarezza la firma
del medico e la data.
9.
Per l’attività ambulatoriale l’utente, una volta effettuata la prenotazione, dovrà provvedere al
pagamento, con le metodologie individuate espressamente dall’Azienda. Le somme corrisposte dai
pazienti sono incassate direttamente dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria o da strutture da questa
delegate, in conformità a quanto stabilito dal presente Atto aziendale.
10.
L’Azienda provvede al rilascio al paziente di idonea quietanza.
11.
L’orario di espletamento dell’attività libero professionale intramoenia deve tenere di conto dell’orario di
apertura e chiusura del front office dedicato e con questo essere coerente.
12.
Le chiusure temporanee di agende per ferie o altro motivo devono essere comunicate per scritto via
fax tramite l’apposito modulo e con anticipo di almeno 24 ore al front office LP di riferimento per
permettere eventuali spostamenti di sedute e comunicazioni all’utenza, facendo salvo un preavviso di
almeno due settimane per i periodi prolungati di vacanze estive o natalizie.
13.
Gli Utenti pagano di norma anticipatamente la prestazione prenotata. Qualora la visita avesse
comportato ulteriori accertamenti verrà fatta una nuova procedura di accettazione diretta agli sportelli
dedicati.
14.
Nel caso in cui il professionista eroghi prestazioni oltre l’orario di servizio del C.U.P. Libera Professione,
il paziente, solo limitatamente a queste, con la firma dell’apposito modulo ( allegato n. 3), si impegna a
corrispondere all’Azienda la tariffa della prestazione visita domiciliare in libera professione, al momento
del ricevimento della fattura, che perverrà al proprio domicilio, seguendo le modalità in essa indicate.
Art. 12
Orari e limiti della Libera Professione intramoenia
1.
In base alle vigenti normative e direttive aziendali, l’attività libero professionale intramuraria deve
essere distinta da quella istituzionale e viene organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività
ordinaria, tenuto conto della normativa aziendale e regionale in materia di orario di servizio.
2.
Tale attività, che accede al rapporto di lavoro intercorrente con l’Azienda ed è prestata in suo nome e
per suo conto, non può essere svolta:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
durante i turni di pronta disponibilità e di guardia;
nelle ipotesi di sospensione del rapporto stesso quali, ad esempio, il godimento dei periodi
annuali di ferie, le assenze per malattia o infortunio;
nei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;in caso di fruizione di permessi
retribuiti;
nei periodi di aspettativa non retribuita;
nel caso di prestazione del rapporto di lavoro a impegno ridotto;
nel caso di fruizione di congedi parentali o dei permessi previsti dalla L. 104/92 o di altri periodi
di aspettativa;
nel caso di adesione ad iniziative di sciopero;
nei casi di assenza che inibiscono la normale attività lavorativa;
in caso di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di
recesso per giustificato motivo o per giusta causa.
12
Qualora l’attività libero professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate il relativo
compenso sarà trattenuto dall’Azienda che valuterà, altresì, l’adozione di eventuali ulteriori
provvedimenti.
Art. 13
Forme di esercizio
1.
L’attività libero professionale intramuraria può essere esercitata nelle seguenti forme:
a) Specialistica ambulatoriale, effettuata nei confronti di cittadini non ricoverati,
comprendente attività clinica anche con piccoli interventi e prestazioni strumentali,
ovvero gruppi integrati di prestazioni o con prestazione comprensiva di relazione
medica;
b) Altre prestazioni di specialistica ambulatoriale e prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio, ovvero gruppi integrati di prestazioni per pazienti non ricoverati;
c) In regime di ricovero, ordinario o day hospital, con scelta del medico curante o della
equipe medica o chirurgica;
d) Attività esercitata per l’Azienda, comprese le prestazioni rese in strutture di altra Azienda
sanitaria del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata;
e) Attività di consulenza di cui all’art 58 del CCNL 2000;
Art. 14
Tipologie di esercizio della libera professione intramoenia
1.
Per attività libero professionale intramuraria si intende:
a)
Attività libero professionale individuale
Questa attività è caratterizzata dalla specifica richiesta, inoltrata dal paziente, di essere curato da un
singolo dirigente, liberamente scelto, accettando espressamente di pagare gli onorari previsti nel
tariffari.
L’attività libero professionale individuale può venire esercitata in forma ambulatoriale o in costanza di
ricovero. Quella ambulatoriale può riguardare attività clinica, clinico diagnostica con prestazioni
strumentali, diagnostica strumentale, clinico diagnostica con esecuzione di piccoli interventi
chirurgici, clinico diagnostica con prestazioni strumentali ed esecuzione di piccoli interventi chirurgici.
b)
Attività libero professionale d’équipe
Questa attività è caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell’utente
all’équipe, composta da dirigenti sanitari di diverse discipline e professionalità, alla quale è deputata
l’erogazione delle prestazioni che possono essere rese solamente in équipe, con o senza l’ausilio di
personale di supporto, e prestazioni in cui è richiesto il coinvolgimento di più professionisti, per le
quali l’équipe provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l’Azienda.
c)
Attività richiesta dall’Azienda in regime di prestazioni incrementali
Questa attività è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell’Azienda, ai propri dirigenti del ruolo
sanitario, in forma individuale o in équipe, di prestazioni incrementali a quelle istituzionali ordinarie
effettuate in regime di lavoro libero professionale, in via eccezionale e temporanea, soprattutto in
presenza di carenza di organico non colmabile nel breve periodo ed esclusivamente per le discipline
che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione. Tale attività progettuale, ex
art. 55 comma 1 lettera D e comma 2 del CCNL 1998/2001, è disciplinata con apposito
regolamento, recepito con la Delibera del Direttore Generale n. 81/2006. Tale attività è finalizzata
alla riduzione dei tempi di attesa, al mantenimento degli standard assistenziali, anche mediante
l’aumento dei tempi di utilizzo delle apparecchiature sanitarie in dotazione, previa valutazione di
economicità.
d)
Attività richiesta da terzi all’Azienda
13
Questa attività è caratterizzata dalla richiesta di terzi all’Azienda, dietro corrispettivi, svolta fuori
dall’orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture Aziendali, ed a domanda del dirigente
sanitario può essere considerata come ALPI, ovvero come obiettivo prestazionale incentivato, nei
limiti ed alle condizioni previste nell’art. 58, comma 9, CCNL 2000 Area Medica e Veterinaria,
nonché negli art. 58, comma 6 del CCNL 2000 Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed
Amministrativa.
Questa attività rientra tra le attività Aziendali a pagamento e viene svolta secondo le seguenti
modalità:
• Il Dirigente effettua questa attività nel rispetto dei limiti minimi e massimi, globalmente
concordati con l’Azienda, compatibilmente con l’articolazione dell’orario di lavoro.
• L’entità del compenso dovuto al dirigente è stabilita in un Atto di negoziazione integrativo a
quello sottoscritto per l’attivazione dell’ALPI.
• La modalità di attribuzione dei compensi è quella indicata dai CCNL e dal presente
regolamento.
• Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione ai proventi, da
parte degli operatori interessati, non può essere superiore al 50% della tariffa per le
prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa ai sensi dell’art. 15 quinques, comma
2, lettera d) del D.Lgs. n.502/92.
• Lo svolgimento di tale attività deve avvenire nel rispetto dei principi di fungibilità e della
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
Nell’attività richiesta da terzi all’Azienda rientra l’attività di certificazione medico-legale resa per conto
dell’INAIL ai sensi dell’art. 58 comma 4 del CCNL 2000. Tale attività resa da parte della dirigenza
medica, con rapporto di lavoro esclusivo, è rivolta agli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del
DPR 1124/65 e rientra tra le attività di consulenza. Il debito orario per lo svolgimento di tale attività,
che per sua natura non è separabile dalle altre attività rese in regime istituzionale nell’orario di
servizio, è abbattuto al momento della liquidazione sull’orario maturato dal singolo dirigente sanitario.
I compensi erogati dall’INAIL per le suddette certificazioni sono introitati dall’Azienda e versati ai
dirigenti sanitari, secondo i criteri aziendali di ripartizione.
e)
Attività richiesta da terzi al Dirigente da erogare presso altre strutture
Questa attività è caratterizzata dalla richiesta effettuata dai singoli utenti, solventi in proprio, al
dirigente, individualmente o in équipe, da svolgersi presso strutture di altra Azienda del SSN o di
altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse. Questa attività deve
essere preventivamente autorizzata al dirigente, nel rispetto di quanto stabilito dalla singola
convenzione e nei limiti dell’occasionalità e saltuarietà ( art. 58, comma 7, 8 Dirigenza sanitaria). Il
dirigente comunica, con apposito modulo, l’orario prestato in regime per le attività liberoprofessionali intramoenia, impegnandosi ad effettuare le suddette prestazioni, nel rispetto dei limiti
ed orari di cui all’art. 12 del presente regolamento. L’Ufficio presenze verificherà la veridicità delle
dichiarazioni rese dai professionisti.
f)
Ricovero in camere a pagamento e ricovero in regime di libera professione
Tale attività si caratterizza per l’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ordinario, day
hospital, day surgery e prestazioni collegate al ricovero da parte del professionista, espressamente
indicato dall’utente, ovvero di un équipe di sanitari, liberamente scelta dall’utente, con l’ausilio del
personale di supporto. A scelta dell’utente è possibile richiedere la sola fruizione di camere a
pagamento che risultano dotate di bagno privato, di televisore e di telefono ad uso esclusivo ed
arredi adeguatamente predisposti, con elevato livello di comfort alberghiero e adeguate tariffe
giornaliere.
Art. 15
Restituzione oraria
14
1.
L’esercizio dell’attività libero-professionale, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, deve avvenire
in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale ed in spazi temporali assegnati e definiti e
deve essere attestata da apposita timbratura.
2.
In casi eccezionali, nei quali non possa trovare applicazione il disposto del comma precedente, il
dirigente sanitario, appositamente autorizzato, dovrà restituire un’ora per ogni € 60.00 di compensi
corrisposti nell’espletamento dell’attività libero-professionale.
3.
Il compenso sarà erogato nell’eventualità in cui le eccedenze sull’orario maturato dal singolo dirigente
sanitario siano tali da consentire la dovuta restituzione oraria.
Art. 16
Modalità di espletamento
1.
Durante l’esercizio dell’attività libero professionale non è consentito l’utilizzo del ricettario unico
nazionale né l’uso della modulistica in uso per l’attività istituzionale, ai sensi del decreto legislativo n.
229/99 art. 15 comma quinquies punto 4.
2.
L’attività può essere svolta esclusivamente:
• presso le strutture aziendali dedicate alla libera professione e, in casi particolari e
debitamente autorizzati dal Direttore di Presidio, che, di volta in volta dovranno essere
comunicati all’Organismo di verifica di cui all’art. 3 comma 5, negli spazi in cui si svolge
l’attività istituzionale in orari distinti;
• presso strutture di altra Azienda sanitaria, previa convenzione con la stessa;
• negli spazi reperiti dall’Azienda presso strutture non accreditate per permettere l’esercizio
dell’attività libero professionale dei dirigenti, così come previsto dal DPCM 27 Marzo 2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Gli spazi previsti non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività
istituzionale.
E’ consentito lo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia in fasce orarie e/o giorni
distinti da quelli deputati allo svolgimento dell’attività istituzionale e nelle sedi appositamente
autorizzate.
3.
4.
Art. 17
Sedi Aziendali
1.
Gli spazi interni individuati dall’Azienda ai sensi di quanto disposto dalla Legge 120/07 nonché delle
Linee Guida della regione Toscana di cui alla Deliberazione n. 555 del 23.07.07 sono i seguenti:
•
Presidio Ospedaliero di Cisanello. La sede principale di erogazione delle prestazioni ambulatoriali in
regime libero-professionale è individuato nell’Edificio n. 29.
•
Presidio Ospedaliero di Santa Chiara
2. I locali di cui al comma precedente sono di norma utilizzabili dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al
venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il sabato.
3. L’assegnazione degli spazi sarà disposta, previo parere del Direttore di Presidio, in conformità al
disposto dell’art. 5 comma 4 del presente regolamento, secondo i seguenti criteri:
o Richiesta da parte dei professionisti
o Organizzazione di professionisti in base alla disciplina al fine di realizzare studi dedicati.
o La disponibilità degli spazi verrà correlata all’attività svolta nell’anno precedente, per i
professionisti che non hanno svolto alcuna attività nell’anno precedente verrà garantita
comunque inizialmente la disponibilità pari ad un’ora. La disponibilità verrà ampliata, su
richiesta del professionista, all’aumentare dell’attività.
15
4. Nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera GRT 355/01, dal punto 9) delle Linee Guida integrative
adottate con deliberazione GRT 555/07, nonché dalla circolare interpretativa siglata in data 7/4/ 08, le
sedi consentite al professionista per l’esercizio della libera professione sono inderogabilmente tre.
5. L’A.L.P.I. può essere svolta anche presso strutture di altre Aziende Sanitarie regionali ospitanti previa
specifica convenzione. Nei casi in cui non sia possibile reperire all’interno dell’Azienda in maniera
esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, il
Direttore generale, ai sensi del disposto dell’art. 7 del DPCM 27.03.2000, può reperire ed allestire spazi
sostitutivi per l’ALPI anche al di fuori delle strutture aziendali, presso strutture sanitarie non accreditate o
in studi privati, previa convenzione con gli stessi. La citata convenzione disciplina le modalità
organizzative nonché i rapporti economici intercorrenti tra le aziende come da allegato al presente
regolamento.
6. Il Direttore Generale dell’Azienda può recepire le richieste dei professionisti interessati all’espletamento
dell’attività libero-professionale intramuraria in regione diversa da quella di appartenenza e garantirne
l’esercizio mediante specifica autorizzazione, previa valutazione, per la congruità dell’impegno temporale
complessivamente dedicato all’attività libero-professionale, dell’attività già organizzata nel territorio
regionale toscano.
7. Le Aziende Sanitarie devono preventivamente trasmettere alla Regione – Direzione generale Diritto alla
Salute e Politiche di Solidarietà i nominativi dei singoli professionisti richiedenti, la specialità e la tipologia
dell’attività richiesta, la regione e la località scelta, i giorni e gli orari interessati, affinché le regioni
interessate manifestino la disponibilità a accoglierli nelle proprie strutture aziendali. Gli accessi del
dirigente sanitario presso i locali delle suddette strutture saranno effettuati sulla base di espresse
richieste dei pazienti e comunicati all’Azienda entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data
concordata con la struttura.
8. L’Azienda stipulerà con il proprio dirigente un apposito Atto, che andrà ad integrare quello di adesione
disciplinato dal presente “Atto Aziendale”.
9. L’Azienda si riserva altresì di negare e/o revocare l’autorizzazione in presenza di particolari circostanze
debitamente motivate (debito orario non recuperato, valutazione negativa e fatti vari di natura
disciplinare).
Art. 18
Personale di supporto
1. Per supporto all’attività libero professionale intra-moenia in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario
e diurno (medico e chirurgico), a pagamento su richiesta di terzi, si intende l’attività effettuata dal
personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo, individualmente o in équipe.
Il supporto è effettuato da:
•
•
•
personale del ruolo sanitario che direttamente concorre all’erogazione della prestazione, a seguito di
specifica richiesta del dirigente sanitario, al momento della presentazione della domanda di attività
libero-professionale;
personale appartenente a tutti i ruoli che comunque collabora alla prestazione, per assicurare
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia con accesso ad un fondo comune d’azienda,
in base a specifici accordi aziendali;
personale sanitario ed amministrativo che provvede alla gestione delle attività in presidi e strutture
adibite esclusivamente alla libera professione intramuraria, con la previsione di quote di integrazione
economica da stabilirsi in apposito accordo aziendale.
2. Modalità di attivazione del personale di supporto, specificatamente scelto:
16
•
•
•
•
•
Il personale di supporto di cui il professionista si avvale deve essere stato preventivamente
autorizzato dall’ Azienda.
Il professionista per lo svolgimento delle attività connesse con l’erogazione delle prestazioni libero
professionali ha facoltà di avvalersi o meno del personale di supporto, salvo i casi in cui è
obbligatoriamente previsto per legge e in coerenza con le modalità dell’offerta istituzionale.
La richiesta del personale di supporto viene effettuata secondo le modalità previste nell’allegato b)
dell’Atto di Negoziazione Individuale.
Al professionista che sceglie di avvalersi del personale di supporto saranno applicati i costi
concordati con CCIA.
Il supporto sanitario richiesto per lo svolgimento delle attività connesse con l’erogazione delle
prestazioni libero professionali ambulatoriali è quantificato e definito in proporzione all’impegno
orario.
3. Modalità di attivazione del personale di supporto, non specificatamente scelto:
•
La disponibilità del personale infermieristico a svolgere attività di supporto alla libera professione
ambulatoriale dovrà essere acquisita dall’U.O. Professionale di Struttura prioritariamente all’interno
della U.O. di appartenenza della disciplina. Qualora non ci fossero adesioni ovvero se le disponibilità
non fossero sufficienti a dare risposta alle esigenze, la disponibilità andrà ricercata all’interno
dell’area assistenziale specialistica e successivamente della struttura ospedaliera. Al fine di garantire
pari opportunità, il Coordinatore Infermieristico per la U.O., il Responsabile Infermieristico per l’area
assistenziale e la Direzione Infermieristica per la Struttura, provvederanno ad assegnare all’attività
libero professionale intramoenia il personale iscritto nelle liste dei disponibili, osservando il criterio
della rotazione ed assicurando che tale attività non sia incompatibile con quella istituzionale.
4. Il personale che svolgerà supporto alla libera professione intramoenia dovrà timbrare la sua presenza
utilizzando una specifica codifica; a fine mese, il coordinatore infermieristico di riferimento del gruppo di
lavoro, provvederà a comunicare alla struttura incaricata il riepilogo delle attività svolte dagli infermieri
nell’ambito dell’area stessa nonché a verificare la non sovrapposizione con l’orario istituzionale.
5. Ove il modello organizzativo adottato per l’attività libero professionale non preveda personale sanitario
di supporto esclusivamente dedicato, le risorse professionali necessarie devono essere individuate
prioritariamente tra il personale del ruolo sanitario operante, in via ordinaria, presso il centro di
responsabilità che eroga le prestazioni e che dichiari di accettare l’effettuazione di un orario di lavoro
aggiuntivo, con specifica timbratura, a fronte del quale sono previste specifiche quote di integrazione
economica, nelle forme individuate da apposito accordo aziendale, comunque non a carico del Bilancio
Aziendale.
6. Rientrano nell’ambito dell’assistenza infermieristica ordinaria tutte quelle attività indirette svolte
durante il normale orario di servizio, in maniera generalizzata per assicurare la normale attività del
reparto, l’esercizio dell’attività istituzionale e l’attività libero- professionale di una struttura.
7. Il coordinamento e la responsabilità di queste attività sono attribuite alla Direzione di Presidio.
8. Nella tariffa che viene praticata al cittadino, insieme ad ogni altra tipologia di costo, deve essere
compresa quella relativa al costo del personale di supporto sanitario e di qualsiasi altro ruolo che,
indirettamente e direttamente contribuisca alla realizzazione della prestazione. Il costo del personale che
effettua attività di supporto, che sarà contabilizzata all’interno della tariffa a carico dell’utente, è stabilito
da uno specifico accordo integrativo aziendale.
Gli oneri relativi al personale assunto nelle forme di cui sopra sono a totale carico della gestione
separata.
Art. 19
Copertura assicurativa
17
Dal 1 gennaio 2010, in conformità al disposto della D.G.R.T. n. 1203 del 21 Dicembre 2009, l’Azienda ha
provveduto in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile, senza trasferirlo a carico delle
Compagnie assicurative, fermo restando che la copertura della responsabilità per colpa grave, per il
personale sanitario, che intende attivarla, è garantita da specifiche polizze a carico dello stesso.
Art. 20
Obbligo assicurativo antinfortunistico I.N.A.I.L.
L’obbligo antinfortunistico (I.N.A.I.L.) non ricorre a carico dell’Azienda (Circolare INAIL – Direzione Centrale
Rischi – Ufficio Premi e Tariffe – del 7/06/1999 avente ad oggetto “Attività di consulenza e attività libero
professionale c.d. intramuraria svolta da personale medico ed assimilato del S.S.N. dipendente dalle unità
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e strutture assimilate. Obbligo assicurativo antinfortunistico. Non
ricorrenza”). Il dirigente sanitario è pertanto tenuto, prima dell’inizio dell’attività libero professionale, a
garantirsi con idonea polizza infortuni personali. Il personale del comparto che effettua attività di supporto
all’esercizio della libera professione intramuraria è assicurato a tutti gli effetti per la responsabilità civile e gli
infortuni conseguenti a tale attività.
Titolo II
Libera Professione
Art. 21
Spazi, farmaci e dispositivi medici
1.
In conformità a quanto previsto al punto 9) della DGRT n. 555 del 23 luglio 2007 ed a quanto
richiamato dalla L. 120/2007, l’Azienda organizza l’attività libero professionale dei dipendenti nelle
proprie strutture, in spazi separati e distinti, opportunamente presidiati e con specifico supporto
tecnico-amministrativo nel caso dei Presidi Ospedalieri.
2.
Durante l’erogazione della prestazione libero professionale l’Azienda garantisce la fornitura dei farmaci
e degli eventuali dispositivi medici necessari, compresi nel prontuario terapeutico ospedaliero. I relativi
costi sono a carico del cittadino ed aggiuntivi rispetto a quelli della prestazione sanitaria erogata. Le
modalità di prescrizione ed approvvigionamento sono le stesse previste per l’attività istituzionale ed
imputate a specifici centri di costi.
Art. 22
Fondo di Perequazione
1.
I proventi derivanti dalla quota di perequazione, calcolata sulla massa di tutti i proventi dell’ALPI, al
netto delle quote a favore dell’Azienda, costituiscono un fondo destinato alla perequazione delle
discipline mediche e veterinarie, individuate in sede di CCIA, che abbiano una limitata possibilità di
esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i
destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano
l’attività libero-professionale, secondo i criteri stabiliti in sede aziendale.
Art. 23
Il Tariffario Aziendale
1.
L’azienda delibera il tariffario contenente la descrizione della prestazione, il codice del nomenclatore
regionale se ivi compresa, il codice aziendale per quelle escluse, il codice CUP, l’eventuale codice
della procedura di prenotazione in libera professione, e la tariffa corrispondente per ogni tipologia di
prestazione erogabile in libera professione intramoenia.
18
2.
Nell’ipotesi di prestazioni non inserite nel nomenclatore tariffario regionale e fermo restando quanto
detto a proposito della possibilità di erogarle, il nomenclatore aziendale deve comunque contenere gli
elementi identificativi.
3.
I nomenclatori sono accessibili all’utenza per la maggior trasparenza e comunque l’utente deve essere
sempre preventivamente informato del costo della prestazione, che va a chiedere da parte degli
operatori del front office della libera professione e dal Call Center.
4.
La costruzione delle tariffe deve essere realizzata in base a criteri stabiliti nel presente Atto Aziendale,
nel rispetto del dettato della DGRT 555/2007, della DGRT 888/08, della DGRT 355/2001, che rimane
in vigore per le parti non modificate. Le modalità di aggiornamento sono previste all’art. 7 del presente
regolamento. L’aggiornamento del tariffario e l’applicabilità delle nuove tariffe è subordinata alla presa
d’atto della proposta di modifica da parte degli uffici competenti.
5.
L’autorizzazione rilasciata al professionista in ordine alla possibilità di erogare prestazioni in libera
professione non erogabili in regime istituzionale deve essere sempre preceduta dall’aggiornamento del
tariffario della libera professione.
Titolo III
Attività Libero-Professionale Intramuraria in Regime Ambulatoriale
Art. 24
Determinazione Tipologia delle prestazioni
L’Azienda eroga le prestazioni come da richiesta individuale o di equipe dei dirigenti interessati, secondo
le seguenti tipologie:
• visite (in forma individuale)
• visite assistite con piccoli interventi e/o prestazioni di diagnostica strumentale (in forma
individuale)
• prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio (in forma individuale o d’èquipe)
• altre prestazioni specialistiche (in forma individuale o d’équipe).
L’attività libero-professionale intramoenia in regime ambulatoriale non può essere esercitata a favore
di pazienti in costanza di ricovero.
Art. 25
Organizzazione delle attività ambulatoriali
1.
Per l’accesso dei pazienti ai servizi prestati in regime ambulatoriale, l’Azienda provvede mediante
attivazione di apposito sistema di prenotazione, che prevede uffici, strutture e modalità di accesso
distinte per prestazioni istituzionali ordinarie e in libera professione.
2.
E’ cura dell’Azienda, inoltre, tenere specifiche e separate liste di attesa, cui si applicano le normative e
direttive in materia di tenuta delle liste di prenotazione.
3.
Il dirigente o il personale di supporto, ove presente, curano, prima dell’ effettuazione della prestazione
richiesta, la verifica dell’avvenuto pagamento e l’acquisizione della relativa documentazione.
4.
Al paziente deve essere rilasciata idonea quietanza.
19
Art. 26
Informazione e comunicazione all’utenza
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
L’informazione/comunicazione all’utenza è compito esclusivo dell’Azienda. Questa si impegna a
renderla la più esaustiva possibile diffondendo con diverse modalità (supporto cartaceo tradizionale
e/o per via informatica):
l’elenco nominativo dei professionisti che effettuano attività libero-professionale;
la tipologia delle prestazioni erogate i regime libero-professionale dai professionisti;
orario dei singoli specialisti e delle équipe;
le tariffe delle prestazioni offerte, il compenso spettante al medico e le relative forme di pagamento;
le modalità di accesso all’attività libero-professionale, ubicazione del front office con i relativi
ambulatori;
i tempi di attesa;
orario e recapito telefonico del Call Center.
Modalità di pagamento
2.
L’Azienda si impegna altresì a garantire idoneo spazio nel sito internet e sulla Carta dei Servizi.
3.
E’ esclusa qualunque forma di informazione/comunicazione individuale.
Art. 27
Visite domiciliari
1.
L’utenza può chiedere all’Azienda che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente
scelto, presso il proprio domicilio. Il Dirigente può recarsi , fuori dall’orario di servizio, al domicilio del
paziente, qualora lo richiedano motivazioni diagnostico-terapeutiche (urgenza, invalidità del paziente,
condizioni che limitano l’accesso alle strutture aziendali). Le autorizzazioni sono disposte tenendo
conto: della specificità delle prestazioni richieste, del carattere occasionale, straordinario delle stesse
e/o rapporto fiduciario esistente tra paziente e Dirigente. La richiesta di autorizzazione (all. 4) deve
essere inoltrata al Direttore di Presidio almeno 24 (ventiquattro ore ) prima dell’effettuazione della
prestazione; in assenza di formale diniego la richiesta si intende accolta. Per motivi di urgenza
documentati, l’autorizzazione potrà essere richiesta successivamente all’effettuazione della
prestazione (alleg. 5).
2.
Lo specialista, dopo l’effettuazione della visita, consegnerà all’U.O. Libera Professione copia della
richiesta di autorizzazione unitamente alla documentazione, sottoscritta dal paziente (all. 6), nella
quale sono riportati nome e cognome del paziente, data di nascita, indirizzo, data ed ora della visita, la
tipologia della prestazione erogata, le motivazioni che hanno resa necessaria la visita domiciliare, e
l’importo da pagare. E’ cura del singolo professionista curare la predisposizione e la completezza della
documentazione da acquisire, pena la mancata corresponsione del compenso. Il paziente, con la
firma della documentazione, conferma l’avvenuta prestazione e l’impegno a corrispondere all’Azienda
la tariffa della prestazione visita domiciliare in libera professione, al momento del ricevimento al proprio
domicilio della fattura, secondo le modalità indicate nella medesima.
3.
La tariffa viene determinata d’intesa coi dirigenti interessati, tenendo conto di una quota da
accantonare quale fondo aziendale destinato alle discipline mediche e veterinarie e del ruolo sanitario
che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell’attività libero-professionale e dei costi necessari
per l’esercizio dell’attività, comprensivi dei costi generali.
La tariffa della visita domiciliare non potrà essere maggiorata oltre il 50 % della stessa prestazione effettuata
presso le strutture aziendali, salvo diverso accordo previsto nell’atto individuale del professionista.
20
Art. 28
Tariffe libero professionali per l’attività ambulatoriale
1.
La tariffa è determinata dall'Azienda d'intesa con il professionista o l'èquipe interessati. L'Azienda può
adottare dei tariffari di riferimento, che, tuttavia, non sono vincolanti, essendo il prezzo di libera
determinazione in sede contrattuale in riferimento sia al singolo professionista che alle diverse
prestazioni offerte.
2.
Gli oneri relativi alla erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime liberoprofessionale sono a carico del cittadino. La tariffa pagata dal cittadino non deve risultare inferiore a
quanto previsto dai tariffari regionali a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
corrispondenti prestazioni. L’ Azienda provvede alla rinegoziazione delle tariffe praticate sulla base dei
costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività ogni tre esercizi, ai sensi della
DGRT 888/08. All’inizio di ogni esercizio in cui non è prevista la rinegoziazione, le quote aziendali sono
aggiornate in base al tasso di inflazione dei prezzi al consumo rilevato per l’anno precedente.
3.
Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime ambulatoriale e di ricovero, ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, devono essere remunerative di tutti i costi
e sono scomposte in tutte le loro componenti.
4.
I fattori produttivi a riferimento per il calcolo della quota per la copertura dei costi aziendali sono i
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materiale di consumo;
ammortamento attrezzature sanitarie;
costi comprensivi delle spese sostenute per assicurare le utenze e adeguati servizi di pulizia
e di riscaldamento dei locali;
manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature sanitarie;
servizi generali (software, direzione, personale amministrativo, personale sanitario);
servizi dedicati (front-office, call-center).
costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili connessi con la
libera professione;
costi relativi al personale di supporto per l'attività di libera professione ambulatoriale
compresi quelli inerenti il personale sanitario che concorre direttamente alle prestazioni e al
personale sanitario che comunque collabora;
costi per assicurare gli oneri perequativi previsti dalla contrattazione integrativa aziendale
per il personale sanitario del comparto;
costi da sostenere per l’équipe di supporto per l'attività libero professionale svolta in regime
di ricovero, oppure riguardante la diagnostica strumentale o di laboratorio o altre prestazioni
specialistiche, ivi compresi quelli relativi al personale di ruolo sanitario che direttamente
concorre alla prestazione;
costi per assicurare gli oneri perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la
Dirigenza Medica e Veterinaria nelle rispettive aree contrattuali;
quota della tariffa attribuita all’Azienda a titolo di utile aziendale.
Formulazione della tariffa
La tariffa della prestazione viene determinata come segue:
a) compenso del medico
b) quota da attribuire all’Azienda a titolo di proventi, determinata nella misura minima del 10%
della tariffa del nomenclatore regionale; tale quota minima è determinata a livello aziendale
per l’erogazione di prestazioni multiple o non comprese nel nomenclatore dei costi aziendali
complessivi per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati.
c) Costi aziendali: quote fisse a prestazione a titolo di recupero costi
d) Costi calcolati in base al compenso del Medico comprensivi di:
- costi relativi alle voci imposte e tasse (IRAP)
- costi generali
- accantonamento fondo di perequazione
- costi relativi al personale di supporto, in conformità agli accordi sindacali integrativi vigenti
(Allegato 7).
21
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla Deliberazione GRT 355/01, alle Linee guida integrative
adottate con deliberazione GRT 555/07, ai CCNL delle Aree della Dirigenza, al CCNL del Comparto,
disposizioni di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e dell’art. 28 della legge 488/99, commi 4,5,6 e
7.
Art. 29
Prestazioni libero-professionali soggette ad IVA
Le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA solo se dirette alla diagnosi, cura di malattie e prevenzione.
Le prestazioni il cui scopo principale non è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute, ma quello di
fornire un parere finalizzato a produrre effetti giuridici, a soddisfare una condizione legale o contrattuale sono
soggette ad IVA. In queste ipotesi l’Azienda fatturerà all’utente a seguito di comunicazione da parte del
professionista dell’avvenuta effettuazione della prestazione.
Tale comunicazione, che potrà essere effettuata anche tramite fax, dovrà riportare l’indicazione del
nominativo, indirizzo e codice fiscale del paziente e l’eventuale ricevuta/attestazione dell’avvenuto
pagamento.
Art. 30
Rinuncia alle competenze economiche
Il Dirigente che svolge attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale, individuale o d’èquipe può
rinunciare alle competenze di propria spettanza, eseguendo le prestazioni a titolo gratuito, in ragione di
motivazioni deontologiche ovvero per la particolare brevità finalizzata a mero controllo. In questi casi il
dirigente comunica in forma scritta di rinunciare alla quota di proventi di sua spettanza e la prestazione deve
essere inserita nel CUP ALPI con apposito codice e ne devono essere recuperati i costi generali. L’utente è
tenuto, in questi casi, al pagamento delle quote relative ai costi aziendali, cui seguirà il rilascio di apposita
ricevuta.
Titolo IV
Attività Libero-Professionale Intramuraria in Regime di Degenza
Art. 31
Tipologie di attività libero-professionali a favore di pazienti ricoverati
1)
2)
3)
La Delibera GRT n° 555/2007 disciplina la libera professione in regime di degenza prevedendo “idonei
spazi separati e distinti” per la sua effettuazione. L’A.O.U.P. individua allo scopo idonei posti letto
medici e chirurgici nei rispettivi reparti dei due presidi ospedalieri aziendali. Il mancato utilizzo dei
predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale, d’urgenza ed elettiva,
qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree. Qualora sui citati posti letto
emerga una contestuale richiesta di ricovero, sia in regime libero professionale che istituzionale, fermo
restando l’assoluta garanzia del rispetto all’urgenza istituzionale, dovrà essere data preferenza alla
richiesta di ricovero in regime libero professionale.
L’Azienda si riserva il diritto di intervenire nel caso in cui si accertino difficoltà all’esercizio dell’attività in
regime di degenza per motivazioni diverse da quelle di natura organizzativa.
Qualora non sia possibile l’esercizio dell’attività chirurgica in sale operatorie, appositamente dedicate,il
Direttore dell’U.O., dovrà preventivamente comunicare alla Direzione Medica di Presidio ed all’U.O.
Libera professione, i turni operatori, dedicati alla libera professione, fatte salve le urgenze indifferibili.
L’attività libero-professionale intramuraria a favore di pazienti ricoverati può essere effettuata
a. con scelta del medico o dell’équipe;
b. in camera specificatamente dedicata a questa attività, con scelta del medico o dell’équipe.
22
L’attività effettuata con scelta del medico o dell’équipe medica comporta a carico dell’utente il pagamento
delle competenze professionali dovute oltre che al medico o all’équipe anche al personale individuato come
supporto.
Art. 32
Organizzazione delle attività
1.
I pazienti che accedono ai servizi prestati in regime di ricovero libero-professionale hanno diritto ad un
preventivo scritto onnicomprensivo di spesa, dettagliato per singola voce, da sottoscrivere per
accettazione.(All. 8), unitamente alla richiesta di ricovero in regime libero professionale (All. 8a). La
mancata sottoscrizione del preventivo comporta l’impossibilità di corrispondere il compenso al
professionista.
2.
Il medico prescelto dal paziente compila il modulo di preventivo, con preciso riferimento al compenso
richiesto e a tutte le voci indispensabili per l’elaborazione del DRG, lo sottoscrive e lo trasmette
all’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri e Spedalità, trattenendone una copia.
3.
L'Azienda determina la somma dovuta dal paziente, prima di accedere al ricovero, a titolo di deposito
cauzionale da applicarsi sul totale del preventivo sopra indicato, come da successivo punto 7.
4.
L’utente, in possesso della proposta di ricovero, effettua l'ordinaria ammissione, nel rispetto delle
procedure aziendali.
5.
Alla dimissione, qualora nel corso del ricovero siano intervenuti fatti nuovi che comportino una modifica
dei codici di diagnosi o di intervento in un primo tempo assegnati, il Dirigente rinvia all’accettazione
ospedaliera la copia del preventivo con le eventuali integrazioni. Qualora nel corso della degenza
insorgano complicazioni non rilevate al momento del ricovero tali da incidere sul costo a carico del
paziente, l’utente dovrà esserne informato. L’Ufficio preposto effettuerà il calcolo del costo aggiuntivo,
che sarà comunicato al paziente. Il ricovero in libera professione potrà continuare solo a condizione
che l’utente, a conoscenza delle nuove condizioni, accetti ed acconsenta di sottostare ai maggiori
oneri. In caso contrario potrà optare per la degenza ordinaria, dovendo comunque provvedere al saldo
delle prestazioni nei limiti dell’onere previsto in precedenza. Qualora, in tali situazioni, non sia possibile
acquisire l’accettazione ed il consenso del paziente o di chi ne fa le veci, lo stesso transiterà dal regime
intramoenia a quello d’urgenza.
6.
La DSPO:
•
Valida e sottoscrive il DRG calcolato dall’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri
e Spedalità.
•
Concorda con l’équipe giorno e fascia oraria in cui potrà essere eseguito l’intervento.
•
E’ responsabile della tenuta dei registri di ricovero e del rispetto delle disposizioni di
cui alla DGRT n. 638 del 20/07/2009;
•
Verifica che gli interventi in Libera Professione siano eseguiti al di fuori delle sedute
ordinarie.
•
Verifica che il personale infermieristico di supporto operi al di fuori dell’orario di
servizio e sia reclutato in osservanza delle regole aziendali, così come già previsto per la
libera professione ambulatoriale.
7.
L’ Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri e Spedalità dovrà richiedere al paziente che sceglie di
usufruire di prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione un importo pari al 90 % dell’intero
ammontare del prospetto di conto, a titolo di deposito cauzionale. L’utente dovrà procedere al saldo del
restante 10 % entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. L’U.O. Libera Professione inserirà i
compensi nei cedolini dei professionisti solo al momento del saldo delle fatture. Qualora l’utente non
provveda al saldo, nei termini previsti dal presente regolamento, il pagamento del compenso al
professionista sarà effettuato, previo recupero dei costi sostenuti dall’Azienda. La P.O. Accettazione
Amministrativa Ricoveri e Specialità dovrà perfezionare la procedura amministrativa di ricovero del
paziente, esclusivamente dopo aver accertato che lo stesso, o chi per lui, abbia versato il predetto
acconto alle Casse Aziendali o mediante bonifico bancario. In entrambi i casi l’l’ufficio provvederà ad
acquisire copia della ricevuta di pagamento.
23
Art. 33
Sistema informativo delle attività chirurgiche in libera professione intramoenia
1.
In attuazione della DGRT 351/2009, l’Azienda attiva un sistema informatizzato per la gestione del
percorso di accesso alla Chirurgia.
Il cittadino, al termine di una visita chirurgica, che ha esitato nella richiesta di intervento chirurgico
dovrà ricevere dal chirurgo un certificato (All.8b), contenente la descrizione dell’intervento chirurgico
necessario al paziente, col quale dovrà rivolgersi all’Ufficio per la programmazione chirurgica.
Quest’ultimo gli comunicherà informazioni in merito alla struttura presso la quale è possibile eseguire
l’intervento, a carico del Servizio Sanitario nazionale, e alla tempistica dello stesso, consegnandogli
apposita dichiarazione (All.8c), firmata dal Direttore di P.O.
Qualora il cittadino non accetti l’offerta istituzionale, verrà indirizzato all’Ufficio che gestisce i ricoveri in
regime di libera professione intramoenia.
La D.G.R.T. n. 638 del 20 Luglio 2009 impegna l’ Azienda a regolamentare le modalità di accesso e di tenuta
dei registri di attesa per le prestazioni chirurgiche, al fine di assicurare un unico tempo di attesa, pari
ad un periodo massimo di tre mesi, per gli interventi chirurgici erogati sia in regime di ricovero
ordinario che di day surgery e ambulatoriale, indipendentemente dalla modalità, ordinaria o in libera
professione, scelta dall’assistito.
Nei registri i nominativi dei pazienti sono inseriti in ordine progressivo, con specifica annotazione da
parte del Direttore di Presidio, della condizione che ha motivato lo scorrimento non progressivo. Il
rispetto dello scorrimento della lista secondo l’esclusivo criterio dell’ordine progressivo, può essere
derogato, in conformità al disposto del punto 6 della DGRT n. 638 del 20/07/2009.
Art. 34
Camere a pagamento
1.
2.
3.
I pazienti che accedono alle prestazioni libero professionali in regime di ricovero possono essere
ospitati, a loro scelta, in corsia comune o in camere dotate di comfort di tipo alberghiero. Nel primo
caso, a loro carico sono posti soltanto gli oneri connessi al godimento delle prestazioni professionali
erogate in regime libero-professionale.
I pazienti possono richiedere il solo comfort alberghiero, le cui modalità di fruizione sono stabilite con
specifico regolamento (All. 9 ed All. 9a e b).
In caso di contestuale richiesta di solo comfort alberghiero e di ricovero in regime libero-professionale
con comfort alberghiero, la precedenza sarà assegnata a quest’ultima richiesta.
Art. 35
Tariffe libero professionali in regime di degenza
1.
La tariffa è determinata dall'Azienda d'intesa con il professionista o l'équipe interessati. L'Azienda può
adottare dei tariffari di riferimento, che, tuttavia, non sono vincolanti, essendo il prezzo di libera
determinazione in sede contrattuale in riferimento sia al singolo professionista che alle diverse
prestazioni offerte, fermo restando che l'Azienda si obbliga a mantenere parità di condizioni di accesso
a parità di condizione della controparte contrattuale.
2.
Gli oneri delle prestazioni libero professionali erogate in costanza di ricovero ordinario o diurno sono
posti a carico del Servizio sanitario regionale per una quota complessivamente determinata nella
misura del 65% della tariffa stabilita dalla Regione per l’erogazione delle medesime prestazioni a
carico del Servizio sanitario regionale.
I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare all’utente sono determinati
tenendo conto delle seguenti componenti (All. 10):
a) compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale.
b) costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, ovvero:
b.1) costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative
tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali;
24
b.2) costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi
connessi con l’esercizio della libera professione intramoenia;
b.3) costi da sostenere per l’équipe di supporto, da intendersi costituita da personale del ruolo
sanitario, dirigente e non dirigente, che direttamente concorre alla prestazione;
b.4) costi da sostenere per la remunerazione del personale che comunque collabora all’erogazione
delle prestazioni;
b.5) costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale
per la dirigenza sanitaria e del Comparto nelle rispettive aree contrattuali, pari ad una determinata
percentuale della massa di tutti i proventi derivanti dall’attività libero professionale, al netto delle
quote a favore dell’Azienda;
c) della quota della tariffa da attribuire all’Azienda determinata nella misura minima del dieci per
cento della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario
regionale;
d) delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della L. 724/94 e all’art. 28 della L. 488/99.
3.
La determinazione e l’aggiornamento delle tariffe avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti
per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l’equilibrio delle contabilità
separate di cui all’art. 7.
4.
Ove nel corso della degenza vengano erogate, in favore e su richiesta del paziente ricoverato in
regime libero-professionale, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non ricomprese nel
nomenclatore tariffario regionale o non riconducibili al D.R.G. di ricovero, gli oneri relativi sono
interamente posti a carico dell’utente.
5.
L’utente è, inoltre, tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di retta alberghiera, nonché degli
eventuali rimborsi relativi all'uso di apparecchi telefonici e di altri servizi non ricompresi nella predetta
retta.
Art. 36
Suddivisione dei proventi all’interno della équipe
1.
I proventi di cui all’articolo precedente sono suddivisi all’interno delle équipe in ragione dei criteri di
ripartizione dalle stesse indicati con atto scritto e sottoscritto da tutti i componenti e rimesso alla
struttura incaricata.
2.
All’atto di costituzione dell’équipe vengono definiti i principali DRG che si intende eseguire in coerenza
con l’attività istituzionale.
3.
In caso di mancata indicazione, si presume il consenso alla suddivisione dei compensi in parti eguali.
4.
L'esercizio della libera professione intramuraria in regime di ricovero ordinario, di day hospital o day
surgery consegue alla sottoscrizione e/o eventuale riconferma dell’impegno e dei volumi di attività
annualmente determinati.
Art. 37
(ex Art. 55 COMMA 2 CCNL)
1.
2.
Si considerano prestazioni erogate nel regime dell’istituto di cui all’articolo 55 COMMA 2 DEL CCNL
anche quelle richieste, in via temporanea ed eccezionale, ad integrazione dell’attività istituzionale
dall’Azienda ai propri dirigenti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni
aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di
coprire i relativi posti con personale in possesso di requisiti di legge, in accordo con le équipe
interessate, nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore generale n. 81 del 3
febbraio 2006.
Il responsabile del progetto deve comunicare, prima dell’inizio del medesimo, l’elenco dei dirigenti che
hanno manifestato la propria disponibilità e di coloro che, al contrario, non si sono espressamente
pronunciati in tal senso.
25
3.
Successivamente all’inizio del progetto, eventuali nuove adesioni o rinunce all’ attività dovranno essere
comunicate con preavviso di 60 giorni. Il rinunciatario dovrà, infatti, garantire dalla data della
comunicazione, l’espletamento dell’attività per ulteriori 60 giorni prima di recedere dalla stessa.
4.
Il ricorso a tale istituto avviene solo dopo l’utilizzazione e l’esaurimento di tutti gli altri strumenti
retributivi contrattuali: risultato, posizione, lavoro straordinario, le 26 ore annue di cui all’art. 14 comma
5 del CCNL del 3/11/2005.
5.
Al progetto possono collaborare solo professionisti a rapporto esclusivo che abbiano fatto l’opzione per
l’intramoenia. Il C.C.N.L. siglato in data 03/11/2005 all’Art. 12 comma 2 afferma infatti che “è inibita
l’attività libero-professionale intramuraria” ai dipendenti con rapporto non esclusivo.
6.
I progetti dovranno essere inoltrati alla Struttura incaricata per la necessaria istruttoria e l’attribuzione
del budget. La struttura incaricata provvederà a trasmettere l’istruttoria alla Direzione Aziendale per la
valutazione del progetto.
7.
Il progetto che dovrà illustrare le modalità di erogazione delle prestazioni, le motivazioni del ricorso a
questo istituto normativo, gli obiettivi da raggiungere, sarà approvato, mediante determinazione, dalla
Direzione Aziendale e dovrà essere presentato con il parere del Direttore del Presidio Ospedaliero per
i progetti riguardanti il presidio.
8.
Ogni progetto dovrà avere il Responsabile a cui competerà trasmettere alla struttura incaricata i
riepiloghi inerenti l’attività svolta oltre ad una relazione trimestrale ai fini del monitoraggio degli obiettivi.
I resoconti dovranno pervenire entro il 5 del mese successivo a quello di svolgimento delle attività.
Tale Responsabile dovrà verificare l’orario risultante dalla specifica timbratura di cui al punto 7.
9.
Le attività dovranno essere svolte mediante turni aggiuntivi di lavoro al di fuori dell’orario di servizio
istituzionale. Tale orario dovrà risultare da specifica timbratura, secondo la funzione tasto indicata
dall’Ufficio Presenze, che attesta la regolare attività di servizio in libera professione.
10.
Ai fini del compenso da erogare ai professionisti interessati si fa riferimento a quanto previsto dal
CCNL siglato in data 3/11/2005.
11.
Trattandosi di prestazioni integrative dell’attività istituzionale, le prestazioni non dovranno comportare
oneri aggiuntivi per l’utente rispetto alla tariffa o ticket normalmente pagati.
12.
Per quanto non previsto espressamente dal presente atto, trova applicazione quando disposto
dall’Accordo Aziendale, approvato con Delibera n. 81 del 3 febbraio 2006 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Titolo V
Attività professionali a pagamento su richiesta di terzi
Art. 38
Attività professionali a pagamento su richiesta di terzi
1.
L’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti)
all’Azienda e svolta, fuori dell’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali,
può a richiesta del Dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramuraria e
sottoposta alla disciplina prevista per tale attività. L’Azienda organizza lo svolgimento di dette attività
predisponendo apposite convenzioni che prevedano il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che le prestazioni siano rese in forma individuale o di équipe, sentite comunque le équipe dei servizi
interessati;
b) che i dirigenti coinvolti operino al di fuori dell’impegno di servizio;
c) che le prestazioni siano richieste a pagamento dai terzi sopra indicati;
26
d) che si perseguano gli obiettivi del miglioramento della produttività, dell’economicità e dell’efficienza dei
propri servizi, mediante pieno utilizzo delle dotazioni strumentali e strutturali, e la riduzione dei tempi di
attesa.
In particolare, l’attività è prestata dal personale della dirigenza sanitaria che abbia optato per il rapporto
esclusivo.
2.
In caso di associazioni, enti o aziende, i rapporti tra le parti, saranno disciplinati da specifica
convenzione che regolerà le modalità di accesso alle strutture e i tempi di fruizione, la tipologia, la
quantità delle prestazioni da erogare, i prezzi pattuiti, la durata della convenzione, comunque non
superiore a due anni, non tacitamente rinnovabile. Essa può essere stipulata anche mediante scambio
di corrispondenza ( lettera-contratto). In tal caso, l'utilizzo del mezzo fax o l'invio di documenti tramite
internet è ritenuto, equivalente all'originale per l'adozione di eventuali atti ( All. 11 a, 11b, 11c).
3.
Il responsabile del Presidio, avvalendosi della Struttura incaricata, conduce un apposito monitoraggio
delle prestazioni erogate ai sensi della presente disposizione, specie in relazione alla riduzione dei
tempi di attesa.
4.
La presente disposizione si applica, inoltre, anche per le attività di specialista in medicina del lavoro o
medico competente, di fuori delle strutture, previa verifica di eventuali condizioni di incompatibilità.
5.
Tra le attività aziendali a pagamento sono compresi:
•
•
6.
i trias clinici e le sperimentazioni, attivati per il tramite dell’Azienda e soggetti richiedenti
esterni, come stabilito nelle dichiarazioni congiunte n. 10 e n. 14 ai CCNL delle rispettive
aree negoziali della dirigenza e ai sensi della DGRT n. 355/01 punto 6.
le certificazioni Inail di cui al CC.CC.NN.LL. 1998-2001 della dirigenza medico-veterinaria e
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
Non possono formare oggetto del servizio a pagamento le attività comprese nei L.E.A. ma solo quelle
nelle quali l’utente sostiene l’intero costo della prestazione.
Art. 39
Modalità di determinazione della tariffa dell’attività a pagamento
L’attività deve trovare finanziamento attraverso i prezzi di vendita delle prestazioni da erogarsi, a totale carico
dei terzi richiedenti. Tali prezzi dovranno essere determinati prevedendo la copertura dei seguenti costi (All.
12):
a)
compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione professionale e criteri
eventuali di distribuzione;
b)
dei costi aziendali complessivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività,
ovvero:
b.1) costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i
consumi, i costi generali e tutti i costi aggiuntivi sostenuti;
b.2) costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi
con l’esercizio dell’attività professionale;
b.3) costi relativi al personale che collabora;
b.4) costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale.
c. degli utili aziendali determinati nella misura minima del 10% del prezzo di vendita, eventualmente
riducibile per motivazioni di interesse sociale o nel caso di attività richiesta da enti pubblici.
Art. 40
Modalità di riscossione
27
Le somme corrisposte dai beneficiari dell’attività libero-professionale intramuraria sono
direttamente incassate dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria o da strutture da questa delegate,
nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto aziendale. Le tariffe da addebitare all’utenza per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate presso strutture sanitarie non accreditate
extraregionali non possono essere riscosse direttamente dal dirigente sanitario. L’utente al quale
viene erogata la prestazione specialistica in libera-professione intramoenia deve provvedere
all’immediato pagamento alla struttura sanitaria, che lo riceve in nome e per conto dell’A.O.U.P,
rilasciando l’attestazione di avvenuto pagamento. La struttura, mensilmente, invia all’A.O.U.P. il
bonifico bancario per un importo pari alle somme riscosse, decurtate delle quote di spettanza, per
le quali provvederà contestualmente al bonifico, all’emissione ed all’invio all’A.O.U.P. della fattura
quietanziata.
La struttura provvede, inoltre, mensilmente, all’invio all’U.O. Libera Professione di copia delle
attestazioni dei pagamenti rilasciate agli utenti. L’U.O. Libera Professione dell’ A.O.U.P. richiede
alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie l’emissione delle fatture quietanziate, per ciascuna
delle prestazioni erogate dal proprio professionista presso la struttura, che saranno inviate, nei
trenta giorni successivi, al recapito anagrafico dell’utente.
2. L’Azienda provvederà a liquidare al professionista il compenso, previa trattenuta della quota
aziendale, in modo da consentire l’accredito al dirigente nel cedolino stipendiale relativo al
secondo mese successivo all’ incasso.
3. Per gli studi privati ubicati nel territorio regionale la riscossione delle somme dovute dai beneficiari
dell’attività libero-professionale intramuraria dovrà avvenire esclusivamente in uno dei seguenti
modi:
• Pagamento diretto presso i punti cassa istituiti dall’Azienda
• Pagamento tramite macchine automatiche di riscossione
• Pagamento tramite bancomat bancario e/o C/C collocati presso le strutture
Al momento dell’attivazione della procedura Cup, sarà possibile effettuare la riscossione delle somme in
contanti. La struttura deputata redigerà quotidianamente il giornale di cassa, che provvederà ad inviare alla
competente U.O. dell’ A.U.O.P. e procederà ai versamenti di quanto incassato con cadenza settimanale.
Art. 41
Consulenze
1.
Per consulenza si intende la prestazione, avente le caratteristiche dell’unicità, dell’occasionalità, il cui
oggetto è costituito dalla sola cessione delle conoscenze scientifico-professionali nella disciplina di
appartenenza, richieste da singoli utenti al dirigente o ad un’équipe professionale individuata, presso
strutture di altra azienda sanitaria pubblica o privata non accreditata.
2.
La consulenza è resa esclusivamente, al di fuori dell’orario di lavoro, da parte di dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo.
3.
In relazione alla particolarità ed eccezionalità della consulenza, nonché all’esigenza di rapidità della
medesima, l’effettuazione deve avvenire con la sola autorizzazione della Direzione Sanitaria di
Presidio che provvederà, d’intesa col dirigente o i professionisti interessati, a stabilire la relativa tariffa.
4.
Le procedure autorizzatorie indicate nell’art. 27 del presente Atto, concernenti le visite domiciliari, sono
applicabili anche nelle ipotesi di richieste, inoltrate da utenti ricoverati presso i P.O. di questa azienda,
consulti/consulenze, da effettuarsi nel reparto di degenza ove l’utente stesso si trova ricoverato.
Art. 42
Consulenze e perizie richieste dall’autorità giudiziaria e da soggetti privati
1.
Le perizie e le consulenze possono essere richieste dall’Autorità Giudiziaria o da soggetti privati.
2.
Il dirigente sanitario che eserciti l’ALPI, nella disciplina oggetto della perizia o della consulenza di cui
al comma precedente, espleta l’attività come libera-professione, seguendone le modalità organizzative.
3.
Il professionista comunica all’U.O. Libera Professione, qualora si tratti di consulenza specialistica di
parte, l’importo della prestazione, le cui modalità di riscossione e di tariffazione saranno le medesime di
quelle relative all’attività specialistica ambulatoriale, con la precisazione che si tratta di visita specialistica con
28
relazione o perizia. L’importo della prestazione è interamente a carico della parte che ha richiesto la
consulenza e/o perizia ed è maggiorata del computo dell’Iva. La tariffa della consulenza sarà indicata dal
professionista nell’Atto di adesione e non potrà discostarsi tra il minimo ed un massimo, specificatamente
indicati nell’Atto suddetto, con l’indicazione, di volta in volta, delle voci che entrano a comporre e a
determinare l’importo indicato.
4.
L’U.O. Libera Professione liquida al professionista il compenso derivante dalla consulenza e/o
perizia, inserendone il corrispettivo nel cedolino, dopo il pagamento della fattura ad opera della parte, e
comunque non prima del secondo mese successivo all’effettuazione della consulenza in regime di libera
professione intramoenia. Qualora si tratti di CTU richiesta dall’Autorità Giudiziaria, il compenso verrà inserito
nel cedolino del professionista solo previa riscossione degli importi stabiliti dal decreto di liquidazione di
competenza del Tribunale incaricato, nel rispetto delle modalità di cui al decreto stesso.
Titolo VI
Attività diverse dalla libera professione
Art. 43
Attività non rientranti nell’attività libero-professionale
Per le seguenti attività, che non rientrano nella Libera Professione, si rinvia al Regolamento per la disciplina
degli incarichi esterni prestati dal personale dipendente:
a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in
qualità di docente;
b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es.,
commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di
cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);
d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
e) partecipazione ai comitati scientifici;
f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in
veste di dirigenti sindacali;
g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre
organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte
dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.
Titolo VII
Procedure organizzative
Art. 44
1.
Livelli di responsabilità
E’ compito del Direttore del Presidio Ospedaliero :
• predisporre adeguate misure al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente
regolamento in materia di erogazione di prestazioni libero-professionali e del corretto rapporto di
queste con l’attività istituzionale;
•
verificare la coerenza degli orari dell’attività istituzionale e di quella effettuata in regime di libera
professione, al fine di ottimizzare gli spazi.
L’ U.O. Controllo di gestione, provvede alla:
29
•
•
•
determinazione ed all’aggiornamento dei costi aziendali per le attività svolte in regime di libera
professione;
redazione e tenuta della contabilità separata;
rilevazione ed al monitoraggio delle attività di competenza.
L’ U.O. Politiche del Personale gestisce i progetti di cui all’art. 37 del presente regolamento.
Le procedure ed i processi di carattere amministrativo sono di esclusiva competenza del Direttore
Amministrativo.
Alla U.O. Libera professione compete verificare e curare le procedure e gli atti necessari del percorso
aziendale correlato all’ALPI ed i rapporti con la Commissione Paritetica e Laboratorio e Stanza di
condivisione permanente.
Art. 45
Competenze U.O. Libera Professione
1.
Le principali competenze relative ai processi attuativi e negoziali dell’ALPI sono le seguenti:
Atto di Negoziazione
a. La U.O. Libera Professione riceve le domande del personale interessato all’esercizio
dell’ALPI, contenenti il giorno previsto per lo svolgimento dell’attività, la fascia oraria, il tempo
indicativo per ogni prestazione con relativa cadenza oraria, nonché la proposta dell’onorario
(compenso negoziato), che dovrà essere oggetto di contraddittorio con l’Azienda e quanto altro
necessario per comporre la tariffa all’utente, nel rispetto delle procedure negoziali previste dal
presente regolamento e dai CCNL.
b. Istruisce la pratica, rilevando l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità o di altri
impedimenti, al fine di concedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.
c. Predispone la proposta di atto individuale da sottoporre all’adozione del Direttore Generale, o
suo delegato, comunicando successivamente, ai punti di prenotazione, l’inizio dell’ALPI oggetto
del provvedimento.
d. Acquisisce i pareri previsti.
e. Provvede alla comunicazione dell’Atto di negoziazione e del provvedimento che lo contiene,
nonché delle eventuali modifiche ed integrazioni aventi carattere sostanziale al dirigente
sanitario interessato, al responsabile di struttura di quest’ultimo, alla U.O. Gestione delle Risorse
Umane ed alle altre strutture aziendali eventualmente interessate.
f. Riceve le richieste di integrazioni o modifiche di prestazioni sanitarie da parte dei singoli
professionisti, con conseguente aggiornamento della scheda autorizzativa, unita all’Atto di
Negoziazione, previo parere favorevole del Direttore Sanitario.
g. Tiene una gestione anagrafica dei provvedimenti autorizzativi dell’ALPI e relative revoche e
sospensioni e degli Atti di Negoziazione, con indicazione del tipo, della specialità, dei giorni di
ricevimento con i relativi orari e tariffe.
h. Predispone la modulistica necessaria per la gestione delle autorizzazioni, dei preventivi, dei
fogli lavoro, delle schede etc…..
Convenzioni
L’ U.O. Libera Professione gestisce interamente le convenzioni stipulate in relazione all’attività liberoprofessionale intramuraria.
a) Riceve le richieste ed istruisce le pratiche relative alle convenzioni da stipulare.
b) Acquisisce i pareri dei soggetti competenti in merito all’effettuazione dell’attività libero
professionale intramuraria svolta dai professionisti;
c) Rileva la compatibilità della stessa con i fini istituzionali dell’Azienda;
d) Liquida ai dirigenti sanitari i compensi derivanti dalle convenzioni stipulate, previa
trattenuta delle quote aziendali di spettanza, dopo il pagamento della fattura e
comunque non prima del secondo mese successivo all’effettuazione delle prestazioni in
regime di libera professione intramoenia.
30
Art. 46
Competenze relative a prenotazioni e riscossioni
1.
Le principali competenze dell’U.O. Libera professione, relative al sistema di prenotazione e le
conseguenti riscossioni tariffarie sono le seguenti:
a. Provvedere all’organizzazione, gestione e manutenzione di un sistema relativo alle
prenotazioni, in applicazione dei principi indicati nel presente Atto Aziendale e, comunque
garantendo, di norma, la separazione del momento della prenotazione da quello della
riscossione della prestazione.
b. Provvedere ad organizzare un sistema di riscossione delle prestazioni che garantisca la
separazione di cui al precedente punto, nonché la corretta gestione del flusso di cassa
conseguente.
c. Disporre la liquidazione al dirigente dopo la verifica di coerenza fra prenotato e riscosso.
d. Attivare le procedure necessarie al fine dell’informatizzazione della verifica di cui alla
precedente lettera.
e. Confrontare costi e ricavi dell’attività libero-professionale rilevati dalla contabilità separata, ai
fini del pareggio e dell’aggiornamento delle tariffe, in attuazione dell’art. 7 di cui al presente
regolamento, in collaborazione con la U.O. Controllo di gestione.
Art. 47
Competenze relative ai controlli
1.
Le principali competenze relative ai controlli dell’Unità Operativa Libera Professione sono le seguenti:
• Controllare la conformità dell’esercizio dell’ attività libero-professionale intramoenia a quanto
stabilito nell’Atto di Negoziazione individuale, utilizzando anche sistemi di rilevazione a
campione.
• Prevedere metodologie di controllo tra prenotazioni e riscossioni.
• Esercitare un’analisi di coerenza tra le prestazioni prenotate e quelle erogate, con
comparazione del flusso relativo al sistema di prenotazioni con quello delle tariffe incassate.
• Rilevare trimestralmente il volume di attività svolte in ALPI, comunicandolo alla Direzione
Aziendale per il monitoraggio trimestrale previsto dalla delibera GRT 355/01.
• Provvedere alla rilevazione della cause di incompatibilità che si verificassero
successivamente al momento autorizzativo.
• Segnala alla Direzione Aziendale le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento
dell’attività libero-professionale.
Art. 48
Recupero crediti
L’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Spedalità invia alla UO GEF i prospetti di spesa completi delle
generalità del debitore. La UO GEF provvede ad emettere fattura e ad inviarla al debitore, insieme al
prospetto di spesa, per posta ordinaria.
Trimestralmente, per le fatture emesse nel trimestre precedente e risultanti ancora aperte, la UO GEF
provvede ad inviare – tramite raccomandata AR - una lettera di sollecito di pagamento con allegata
l’eventuale fattura relativa agli interessi per ritardato pagamento ed al rimborso delle spese postali.
L’invio del sollecito comporta l’interruzione della prescrizione.
Nel caso di mancato recapito del sollecito per debitore trasferito/sconosciuto/deceduto oppure per indirizzo
inesistente, la UO GEF predispone una lettera di richiesta dati all’Ufficio Anagrafe del Comune di
residenza del debitore e provvede a rinviare il sollecito oppure a chiudere la pratica. Nel caso in cui il
sollecito ritorni indietro con la dicitura “compiuta giacenza”, si considera consegnato.
Nel caso in cui il debitore richieda un pagamento rateale, la UO GEF predispone ed invia – tramite
raccomandata AR - un piano di rientro comprensivo degli interessi per pagamento dilazionato. Il
debitore deve sottoscriverlo per accettazione e rinviarlo via fax o per posta alla UO GEF, insieme alla
copia di un documento di identità.
31
La
UO GEF comunica all’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Spedalità il saldo del
credito,emettendo fattura quietanziata, consentendo l’archiviazione della corrispondente pratica.
L’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Spedalità invia a cadenza mensile alla UO Libera professione
l’elenco e la distinta delle spese delle pratiche definite ed archiviate, per consentire la successiva
ripartizione dei proventi agli aventi diritto.
Decorsi tre mesi dall’invio del sollecito, la UO GEF provvede ad inviare le pratiche ancora aperte alla UO
Affari Legali per la prosecuzione della procedura di recupero crediti.
La UO Affari Legali, valutata l’opportunità dell’azione, richiede, per l’attività in regime di ricovero,
all’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Spedalità l’invio del fascicolo del ricoverato integrato da
tutte le notizie utili all’azione legale stessa.
Nel caso di avvio delle procedure legali, la UO Affari Legali invia al debitore una lettera di sollecito - tramite
raccomandata AR – con allegata la fattura emessa dalla UO GEF per gli ulteriori interessi maturati ed il
rimborso delle spese postali.
Se, in seguito a tale sollecito, il debitore non provvede a pagare quanto dovuto, la UO Affari Legali prosegue
l’azione di recupero tramite predisposizione di decreto ingiuntivo oppure, per i crediti di minor valore,
ingiunzione amministrativa e, successivamente, tramite trasmissione della pratica alla società addetta
al recupero tramite ruolo.
Sino alla conclusione dell’azione la pratica sarà di stretta pertinenza della UO Affari Legali.
La UO GEF comunica alla UO Affari Legali, all’Ufficio Libera professione e all’Ufficio Accettazione
Amministrativa Ricoveri Spedalità il saldo del credito, consentendo l’archiviazione della corrispondente
pratica.
Nell’eventualità di accertata impossibilità e/o antieconomicità a proseguire l’azione di recupero, la UO
Affari Legali provvede ad archiviare la pratica dandone comunicazione alla UO Libera professione,
all’Ufficio Accettazione Amministrativa Ricoveri Spedalità (al quale viene restituito l’originale del
fascicolo del ricoverato, completo di tutta la documentazione) e alla UO GEF che provvede a
contabilizzare la relativa perdita su crediti.
Titolo VIII
VIGILANZA
Art. 49
Servizio ispettivo
L’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del presente Atto Aziendale, viene svolto dal Servizio
Ispettivo aziendale secondo la relativa disciplina interna di funzionamento.
Strumenti di promozione e verifica
Art. 50
Commissione paritetica Aziendale
La Commissione Paritetica Aziendale, nominata con Deliberazione del Direttore Generale, n. 369 del 27
Aprile 2006 è composta da componenti di parte pubblica e di parte sindacale per la verifica periodica
dell’attività progettuale svolta nelle vari strutture aziendali ex art. 55 comma 1, lettera d e comma 2 del CCNL
1998-2001 dell’area della Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa
e per la valutazione in merito all’opportunità di incrementare di un ulteriore 50 % l’importo orario delle
prestazioni lavorative dei Dirigenti, in relazione ad attività particolarmente remunerative. La Commissione
deve inoltre verificare il rispetto delle regole di cui all’art. 3 comma 5 del presente regolamento e pronunciarsi
in merito alle violazioni contrattuali di cui al comma 8 dell’art. 5.
32
Art. 51
Commissione paritetica di Area vasta
1.
Con l’assunzione dell’Area Vasta come livello di programmazione strategico soprattutto in funzione
della crescita in rete del sistema delle prestazioni specialistiche, non si può prescindere da una funzione di
indirizzo e coordinamento in materia di Libera Professione a livello di Area Vasta.
2.
A tal uopo in ciascuna Area Vasta viene istituita una Commissione Paritetica, formata dai Direttori
Sanitari ed Amministrativi delle Aziende e dei rappresentanti delle OO.SS, nel rispetto dei protocolli di Area
Vasta.
3.
La Commissione Paritetica istituisce un laboratorio ed una stanza di condivisione permanente a livello
aziendale, in ordine gli aspetti di sviluppo ed agli aspetti gestionali di maggiore complessità, prevenendo
l’insorgere di situazioni di conflittualità. La stanza di condivisione permanente aziendale è composta dal
Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo o loro delegati e professionisti sanitari a rapporto di lavoro
esclusivo.
4.
Tale Commissione, oltre a fornire, previo confronto con le OO.SS. di Area Vasta, indicazioni alle
aziende per uno sviluppo omogeneo in Area Vasta dei modelli organizzativi della Libera Professione, verifica
la rispondenza alle indicazioni regionali e monitora l’andamento dell’attività libero professionale in relazione
agli obiettivi attesi. Di tale attività viene fornita relazione semestrale ai Direttori Generali e alla Giunta
Regionale, alla Direzione Generale del Diritto alla Salute, alle OO.SS. ed alle RSU.
Titolo IX
NORME FINALI
Art. 52
Trattamento dati personali
1.
2.
3.
Il dipendente che svolge attività libero professionale intramuraria è individuato quale Responsabile del
trattamento dei dati effettuati in tale attività, così come disposto dall’Attuale Regolamento sulla Privacy
adottato con deliberazione n. 924/05, in particolare all’art. 4 commi 6-7-8-9.
La U.O. Libera Professione inserisce nell’atto di autorizzazione all’attività libero professionale la
nomina a responsabile del trattamento del dipendente interessato, il quale dovrà provvedere a
nominare eventuali incaricati.
Eventuali modifiche e variazioni che potranno avvenite nel testo del regolamento, anche a seguito di
indicazioni regionali, modificheranno automaticamente il testo del presente regolamento.
Art. 53
Verifica semestrale
Gli effetti delle norme introdotte dal presente regolamento verranno verificate con le OO.SS entro sei mesi
dalla sua esecutività.
Art. 54
Inosservanza disposizioni regolamentari
L’Inosservanza alle disposizioni del presente regolamento ad opera del professionista, rilevata anche
d’ufficio, sarà trasmessa ed esaminata dalla Commissione Paritetica Aziendale. Le inosservanze ritenute di
particolare gravità potranno comportare, a discrezione della Direzione Aziendale la sospensione, la revoca o
la riduzione dell’attività libero-professionale.
33
Le verifiche in ordine al rispetto dei livelli di attività istituzionale sono effettuate trimestralmente
dall’Organismo deputato alla verifica. Il mancato mantenimento dei volumi di attività istituzionale e/o degli
impegni assunti comporterà una penalizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria a partire dal
ricevimento della comunicazione sull’esito della verifica trimestrale effettuata.
All’Organismo in questione compete l’adozione di una proposta di penalizzazione da avanzare al Direttore
Generale, consistente anche in provvedimenti di sospensione dell’attività libero-professionale, fermo
restando che le penalizzazioni potranno essere applicate solo dopo che il dirigente, entro i tre mesi
successivi a quello di effettuazione della verifica, non abbia provveduto proporzionalmente ad aumentare le
prestazioni istituzionali fino a raggiungere il totale riequilibrio del rapporto tra l’attività istituzionale e la libera
professione.
Art. 55
Norma di rinvio
Per tutto quanto non compreso o normato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in
materia, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore, agli atti nazionali e regionali.
Art. 56
Norma finale
L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Atto di Negoziazione nonché qualsiasi altro
comportamento attivo o omissivo che costituisca violazione delle norme legislative, regolamentari e
contrattuali che disciplinato la materia dell’ALPI, sono oggetto di intervento sanzionatorio secondo le clausole
contrattuali vigenti.
34
35
Fly UP