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OGGETTO FERIE E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

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OGGETTO FERIE E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
FERIE E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
QUESITO
(posto in data 7 ottobre 2009)
Può un anestesista durante le sue ferie o durante un giorno di riposo
esercitare attività libero professionale nella struttura di appartenenza
o in altra struttura autorizzata e convenzionata con la stessa o ciò
contravverrebbe alla stessa definizione di ferie o riposi anche per
quanto riguarda i criteri di sicurezza?
RISPOSTA
(inviata in data 8 ottobre 2009)
La normativa contrattuale che disciplina l’esercizio della libera
professione intramuraria non contiene precise ed esplicite indicazioni
che precludano l’accesso a questo diritto durante i periodi di ferie, o
di assenza dal servizio per qualsiasi altro motivo. Tale preclusione
discende peraltro dalla natura stessa di questo istituto, così come
questa viene precisata dalla normativa vigente. In primo luogo deve
essere osservato che l’esercizio dell’attività libero professionale
intramoenia è prerogativa dei dirigenti che hanno con l’azienda un
rapporto esclusivo, il che sottolinea le connotazioni di integrazione
con l’attività istituzionale che trovano esplicita espressione in altre
disposizioni normative. L’attività liberoprofessionale intramoenia deve
infatti essere svolta, di norma, nell’ambito delle strutture aziendali,
strutture che l’azienda mette a disposizione del dirigente medico al
fine di fornirgli un supporto logistico, strumentale e di personale per
l’esercizio di una attività che si configura comunque come attività
aziendale (non a caso il pagamento delle prestazioni erogate in regime
di libera professione intramuraria svolte all’interno dell’azienda non è
effettuato direttamente al medico che eroga la prestazione, ma
all’azienda stessa).
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Una conferma di questa interpretazione si trova nell’articolo 4, comma
12, del contratto nazionale di lavoro del 22 febbraio 2001 (integrativo
del CCNL 1998_2001), che disciplina l’accesso al part time.
Il comma citato dispone infatti che L’attività libero professionale
intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata
dell’impegno ad orario ridotto.
L’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia deve essere
disciplinato dalle aziende adottando un regolamento aziendale (CCNL
1998_2001, articolo 54, comma 3), i criteri generali ai quali questo
deve informarsi costituiscono oggetto di contrattazione integrativa
aziendale (CCNL 2002_2005, articolo 4, comma 2), ed è altresì oggetto
di linee guida di indirizzo che possono essere emanate dalle regioni
(CCNL 2002_2005, articolo 4, comma 2, lettera G), e nelle quali
devono trovare specifico spazio criteri generali per l’inserimento,
nei regolamenti aziendali sulla libera professione, di norme idonee
a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato
in modo coerente all’andamento delle liste di attesa (CCNL 2006_2009,
articolo 5, comma 1, lettera j).
In molti regolamenti aziendali il divieto di esercizio dell’attività è stato
esplicitato in maniera inequivocabile, e coerente con l’impostazione
che la normativa vigente dà all’istituto della libera professione.
A titolo meramente esemplificativo si riportano le norme contenute
in alcuni regolamenti aziendali nella sezione riferimenti normativi,
nella quale si riporta altresì l ‘articolo 54 del CCNL 1998_2001, che
fissa i principi generali che informano l’istituto della libera professione
intramoenia dei dirigenti medici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 54
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici
1. In applicazione degli articoli 4 comma 11 e 15 quinquies del
decreto legislativo 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi
fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo
è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale
all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali
individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso
del Collegio di direzione previsto dall'art. 17 dello stesso decreto e
con le procedure indicate nell'articolo 4, comma 2, lettera G).
2. In particolare, l'azienda, fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale
intra ed extra ospedaliera, deve intraprendere tutte le iniziative
previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti
l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi
dell'articolo 72, comma 11 della Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda,
in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non
accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi
quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri
generali del presente contratto.
4. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico
si intende l'attività che detto personale individualmente
o in équipe, esercita, fuori dell'impegno di servizio, in regime
ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e
di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia
nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera
scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso
o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio
Sanitario Nazionale.
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5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere
in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e
lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire
l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare
la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero
professionale intramuraria non può globalmente comportare,
per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario
superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali.
Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia
e complessità delle prestazioni.
6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale
di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate,
nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale
che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse
assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e
con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale
intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi
di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi
paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso
di violazione di quanto concordemente pattuito.
REGIONE CALABRIA
delibera della giunta regionale n.56 del 30 gennaio 2007
ATTO DI INDIRIZZO REGIONALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI E OBBLIGHI
L’attività libero professionale è svolta fuori dall’orario di servizio,
ed è organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo
di attività istituzionale, ivi compresa la pronta disponibilità e
la guardia attiva; l’attività non può essere esercitata durante l’assenza
dal servizio per malattia, l’astensione obbligatoria dal servizio, assenze
retribuite, ferie, aspettativa, sciopero, nonché sospensione dal servizio
per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per
giusta causa o per giustificato motivo.
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AZIENDA OSPEDALIERA COTUGNO
REGOLAMENTO
PER L’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA
ARTICOLO 4 - L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria
è vietato in occasione di assenze dal servizio per:
malattia
astensione obbligatoria per maternità
permessi retribuiti (che interessino l’intero arco della giornata)
congedo collegato al recupero biologico
sciopero
ASL BARLETTA ANDRIA TRANI
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DEI DIRIGENTI SANITARI
ARTICOLO 5 - PERSONALE ESCLUSO DALL'ALPI
5.1 Ogni attività ALPI è sospesa per il personale ad orario ridotto per
tutta la durata dell’impegno ridotto.
5.2 Ogni attività ALPI è sospesa per il personale assente per congedo
ordinario, malattia, gravidanza, aspettative varie, aggiornamento
professionale.
ASL CASERTA UNO
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA
ARTICOLO 6
Vincoli per gli aventi diritto
1. L’attività libero professionale intramuraria deve essere esercitata
in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ordinaria, quindi
fuori orario di servizio. Inoltre, non può essere esercitata durante:
turni di pronta disponibilità e turni di guardia;
assenze dal servizio per: malattia ed infortunio, astensioni per
maternità, permessi retribuiti, congedo per recupero radiologico
e biologico, sciopero ed aspettativa non retribuita, sospensioni
dal servizio per provvedimenti cautelari o per articolazione
flessibile dell’orario di servizio con regime di impegno ridotto.
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AZIENDA ULSS 9 (TREVISO)
REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA
Articolo 4: Condizioni generali per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria.
b) deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta
disponibilità e di guardia, dei periodi di malattia o infortunio,
di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e di congedi
parentali, dei permessi previsti dalla legge 104, di assenza
dal lavoro per aspettativa e in tutte le altre assenze che inibiscono
la normale attività lavorativa.
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INDICAZIONI OPERATIVE
L’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia costituisce un
diritto del dirigente medico con rapporto esclusivo che deve essere
esercitato in un contesto normativo e regolamentare che in parte è già
precisato dalla normativa emanata a questo proposito a livello
nazionale. Detta normativa deve essere integrata ed ulteriormente
specificata sia a livello regionale (attraverso la emanazione di leggi,
regolamenti o linee guida specificamente finalizzati a disciplinare
l’attività libero professionale intramoenia), sia a livello delle singole
aziende (che devono adottare specifici regolamenti aziendali, i criteri
generali dei quali sono oggetto di contrattazione integrativa).
Nel caso in questione è opportuno:
1) acquisire ed analizzare le indicazioni normative e regolamentari
fornite dalla Regione Lazio
2) acquisire ed analizzare il regolamento che deve essere stato
adottato dall’Azienda Sanitaria di appartenenza
3) individuare eventuali carenze del regolamento aziendale e chiedere
alla Direzione un incontro, nell’ambito del quale proporre quelle
integrazioni e modifiche che si ritengono opportune. Tra queste,
laddove il regolamento non espliciti il divieto di esercitare l’attività
libero professionale in caso di assenza dal servizio per qualsiasi
motivo, è opportuno inserire una disposizione che espliciti tale
divieto, così come è stato fatto nei regolamenti aziendali riportati
a titolo esemplificativo nella precedente sezione.
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