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19_novembre - Dipartimento di Giurisprudenza
IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 19 novembre 2015 Nulla poena sine lege 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Esigenza: assicurare l’applicazione delle garanzie della legalità penale a fronte di ordinamenti molto di versi tra loro. Si pensi, in primo luogo, alla distinzione tra ordinamenti di civil law e ordinamenti di common law Strumento individuato dalla Corte di Strasburgo: elaborazione di NOZIONI AUTONOME di LEGGE e di MATERIA PENALE, fondate sul superamento di impostazioni formali e sulla valorizzazione di criteri sostanzialistico-funzionali, valevoli ai fini dell’applicazione dell’art. 7 CEDU Non rileva la qualificazione formale fornita dall’ordinamento nazionale né l’origine parlamentare dell’atto normativo Nel concetto di “legge” rientra sia il diritto scritto sia quello di creazione giurisprudenziale La Corte di Strasburgo attribuisce carattere decisivo alla ragionevole conoscibilità della norma e alla ragionevole prevedibilità dell’applicazione che ne verrà fatta Il concetto di ‘legge’ ai fini dell’art. 7 CEDU si avvicina molto a quello di law Bruno Contrada viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, in riferimento a fatti commessi tra il 1979 e il 1988 Contrada propone ricorso alla Corte di Stasburgo, sostenendo che all’epoca dei fatti la fattispecie del concorso esterno non era sufficientemente chiara e prevedibile e che dunque non poteva conoscere nello specifico la responsabilità penale derivante dalla propria condotta CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA = CONCORSO EVENTUALE NELLE FATTISPECIE A CONCORSO NECESSARIO ART. 110 + ART. 416-bis Definizione in negativo del concorrente esterno: non deve trattarsi di un partecipe - inserimento in una stabile struttura organizzativa - affectio societatis Definizione in positivo del concorrente esterno: significative oscillazioni giurisprudenziali, che hanno comportato il susseguirsi di numerosi pronunce a Sezioni unite: - 1994: sentenza Demitry 1995: prima sentenza Mannino 2002: sentenza Carnevale 2005: seconda sentenza Mannino Tesi sostenuta da Contrada a Strasburgo - il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana definitasi solo a partire dal 1994 e comunque in epoca posteriore rispetto a quella in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato - mancano il requisito della ragionevole prevedibilità delle conseguenze applicative attorno al quale ruota la nozione autonoma di legge (e quindi di riserva di legge) elaborata dalla Corte EDU in riferimento all’art. 7 CEDU Risposta della Corte di Strasburgo - La Cour remarque qu’il n’est pas contesté entre les parties que le concours externe en association de type mafieux constitue une infraction d’origine jurisprudentielle - Ce n’est toutefois que dans l’arrêt Demitry, prononcé par la Cour de cassation en formation plénière le 5 octobre 1994, que celle-ci fournit pour la première fois une élaboration de la matière litigieuse, faisant état des orientations niant et de celles reconnaissant l’existence de l’infraction litigieuse et, dans l’esprit de mettre fin aux conflits de jurisprudence en la matière, admit finalement de manière explicite l’existence de l’infraction de concours externe en association de type mafieux dans l’ordre juridique interne - Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention Criteri Engel (1976) 1) la qualificazione giuridico-formale fornita dal diritto nazionale 2) la natura dell’infrazione 3) la severità della sanzione La giurisprudenza successiva ha valorizzato, ai fini dell’affermazione della natura penale di una certa sanzione, la natura punitiva e la gravità della sanzione stessa, diretta a fini preventivi e repressivi Queste premesse hanno reso meno nitidi i contorni tra 1) Pene e misure di sicurezza (doppio binario in senso ampio) 2) Illecito penale e illecito amministrativo (doppio binario in senso stretto Nell’ambito di un’intricata vicenda finanziaria che ha visto coinvolto il gruppo FIAT, si ipotizza una responsabilità a titolo di manipolazione del mercato per la diffusione nell’agosto 2005 di comunicati dal contenuto non veritiero Il procedimento davanti alla Consob si conclude con una riscontrata violazione dell’art. 183 ter t.u.f. e conseguente applicazione delle sanzioni amministrative Il procedimento penale, nel quale a venire in considerazione è la fattispecie di reato prevista dall’art. 185 t.u.f., si rivela più complesso Prima che il processo penale si concluda, Grande Stevens ricorre alla Corte EDU, lamentando (tra l’altro) una violazione del ne bis in idem previsto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU. ARTICOLO 4 PROTOCOLLO 7 CEDU Diritto di non essere giudicato o punito due volte 1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione. Premessa: le sanzioni applicate dalla Consob, pur essendo formalmente qualificate come amministrative nell’ordinamento italiano, presentano una natura sostanzialmente penale I giudici di Strasburgo ritengono che i fatti contestati nel procedimento penale siano “i medesimi” rispetto ai quali si è già formata la sentenza passata in giudicato relativa all’illecito (solo) formalmente amministrativo. Spetta dunque allo Stato italiano fare in modo che il procedimento penale contro i ricorrenti, ancora aperto in violazione del ne bis in idem, sia chiuso nel più breve tempo possibile e senza conseguenze pregiudizievoli per gli imputati. Modello tradizionale di confisca ART. 240 C.P. Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. La natura giuridica delle misure di sicurezza è stata al centro di significative incertezze interpretative Pur non mancando chi ancora propende per la natura penale delle misure di sicurezza, l’opinione prevalente è quella che le qualifica come misure amministrative Dall’individuazione della natura giuridica derivano importanti conseguenze in riferimento alla disciplina applicabile. Malgrado taluni dubbi al riguardo, la giurisprudenza ritiene che in riferimento alla misure di sicurezza non operi la garanzia dell’irretroattività Le incertezze in questione sono divenute ancor più significative a seguito dell’introduzione di forme di confisca sempre più distanti dal modello individuato dall’art. 240 c.p. 44 D.P.R. 380/2001 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Dopo alcune oscillazioni interpretative, la giurisprudenza italiana qualifica la confisca urbanistica come sanzione amministrativa obbligatoria CONSEGUENZE 1. La confisca urbanistica può applicarsi anche in assenza di una sentenza di condanna - non è necessario che il reato di lottizzazione abusiva sia accertato al completo dei suoi elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi), risultando sufficiente l’accertamento del solo elemento oggettivo - la confisca può applicarsi anche in caso di estinzione del reato per avvenuta prescrizione 2. La confisca urbanistica può applicarsi anche ai terzi, purché non in buona fede Tre società italiane realizzano un imponente complesso immobiliare sul lungomare di Bari, ottenendo le concessioni edilizie necessarie da parte delle autorità competenti La Procura della Repubblica apre un’inchiesta per lottizzazione abusiva, ritenendo che la località “Punta Perotti” sia un sito naturale protetto e che, di conseguenza, la costruzione del complesso abbia carattere illegale Gli imputati vengono assolti sia in primo che in secondo grado La Corte di cassazione ritiene applicabile agli imputati l’art. 5 c.p.: - legislazione regionale oscura e mal formulata comportamento delle autorità amministrative (rilascio delle concessioni edilizie accompagnato da ripetute rassicurazioni del direttore dell’ufficio del Comune di Bari) Muovendo dalla natura urbanistica della misura, si dispone però la confisca degli immobili Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, seconda sezione, sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (ricorso n° 75909/01) 1. La confisca urbanistica ha natura sostanzialmente penale 2. La confisca urbanistica può essere applicata solo in presenza di un reato accertato al completo dei suoi elementi oggettivi e soggettivi 3. Nel caso di specie l’art. 7 CEDU è violato nella parte relativa alla riserva di legge, posto che, come ritenuto dagli stessi giudici italiani, la situazione normativa interna era tale da escludere la prevedibilità delle conseguenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, seconda sezione, sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (ricorso n° 75909/01) Conviene dunque riconoscere che le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, nelle circostanze specifiche del presente caso, non sono state soddisfatte. In altri termini, dal momento che la base giuridica del reato non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, era impossibile prevedere che sarebbe stata inflitta una sanzione. [...]Sotto il profilo dell’articolo 7, per i motivi sopra trattati, un quadro legislativo che non permette ad un imputato di conoscere il senso e la portata della legge penale e lacunoso non solo rispetto alle condizioni generali di “qualità” della “legge”, ma anche rispetto alle esigenze specifiche della legalita penale. […] di conseguenza, la confisca in questione non era prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione. Essa si traduce perciò in una sanzione arbitraria. Pertanto, vi e stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione. C. eur. dir. uomo, seconda sezione, sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09 Viene in considerazione l’ipotesi della ‘confisca senza condanna’ per avvenuta prescrizione del reato. La Corte EDU conferma le premesse della sentenza Sud Fondi La Corte ha difficoltà a capire come la punizione di un imputato il cui processo non si è concluso con una condanna possa conciliarsi con l’articolo 7 della Convenzione, norma che esplicita il principio di legalità nel diritto penale. Non si può neppure concepire un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza subisca una pena. Si tratta di una terza conseguenza del principio di legalità nel diritto penale: il divieto di comminare una pena senza accertamento di responsabilità, che deriva anch’esso dall’articolo 7 della Convenzione. Nella presente causa, la sanzione penale inflitta al ricorrente, quando il reato era estinto e la sua responsabilità non era stata accertata con una sentenza di condanna, contrasta con i principi di legalità penale appena esposti dalla Corte e che sono parte integrante del principio di legalità che l’articolo 7 della Convenzione impone di rispettare. La sanzione controversa non è quindi prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione ed è arbitraria. Resta ferma la premessa relativa alla natura sostanzialmente penale della confisca urbanistica Alla nozione sostanziale di pena, tuttavia, sembra dover corrispondere una nozione sostanziale di condanna. Ai fini dell’applicazione della confisca non è necessaria una sentenza formale di condanna, ma è sufficiente l’accertamento del reato di lottizzazione abusiva al completo dei suoi elementi, il quale non è di per sé incompatibile con la sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato Dialogo o monologo tra le Corti?