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Crisi d`impresa lezione 12 03 2016 stampare

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Crisi d`impresa lezione 12 03 2016 stampare
LA SCELTA DELLA STRUTTURA DI
RISANAMENTO IN SITUAZIONI DI CRISI
A cura del Prof. Fabio Pierantoni
Docente a contratto Unimc
Tecnica Professionale
1
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Indice
1.
Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico;
2.
Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo aziendalistico;
3.
Le cause della crisi d’impresa;
4.
I sintomi della crisi d’impresa;
5.
La logica del risanamento;
6.
Il risanamento;
7.
Le alternative alla procedura di risanamento;
8.
Il progetto di risanamento;
9.
La legalizzazione del piano di risanamento;
2
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
E’ evidente, nel modo degli aziendalisti, come vi sia
“OPACITA’” nella definizione di “crisi d’impresa” e la
confusione tra questa e “l’insolvenza”
Volontà e necessita di prevedere normativamente una
definizione delle due fattispecie per garantire la migliore
applicazione del diritto concorsuale ……..
…… ma anche alimentare il rischio che la definizione
giuridica sia nuovamente inidonea ad esprimere concetti
e situazioni non univocamente sempre identificabili.
Tentiamo una qualificazione della crisi che ne consenta
anche il monitoraggio e l’emersione, fornendo un
eventuale paragone del concetto aziendalistico di crisi alla
possibile definizione giuridica di crisi d’impresa e
insolvenza attuale e in chiave prospettica.
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Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
Nel nostro ordinamento non si trova alcuna definizione giuridica di “crisi
d’impresa” essendo disciplinato esclusivamente il concetto di “stato di insolvenza”
che l’art. 5 della L.F. n. 267/1942, declinandolo come presupposto per la
dichiarazione di fallimento degli imprenditori commerciali, definisce quello stato
che “si manifesta con inadempimenti od altri fattori esterni, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La procedura ha inizio quando la crisi è ormai irreversibile e quando è entrata in
una fase acuta e grave
La dottrina ha già avuto modo di rilevare che la crisi
d’impresa non è uno stato statico e univocamente
identificabile, bensì “una perturbazione o improvvisa
modificazione di un’attività economica organizzata,
prodotta da molteplici cause ora interne al singolo
organismo, ora esterne , ma comunque capaci di minare
l’esistenza o la continuità.”
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
La legge fallimentare novellata nel 2005 ha tuttavia enfatizzato il concetto di crisi
quale presupposto per l’attivazione degli strumenti alternativi al fallimento (Piano
risanamento ex art. 67, 3 coma lettera d, l’accordo di ristrutturazione del debito ex
art. 182-bis e il concordato preventivo ex art. 160.
L’incertezza è alimentata proprio dall’art. 160 dove al penultimo comma si
prevede che “ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo
stato di insolvenza
Secondo la dottrina, il legislatore avrebbe utilizzato il
termine di insolvenza in un significato differente rispetto
a quello desumibile dall’art.5 nel senso di voler escludere
la coincidenza tra crisi economico-patrimoniale e crisi
finanziaria
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
Non risulta di aiuto neanche il D. Lgst. N. 270/1999, recante la Nuova Disciplina
dell’Amministrazione Straordinaria, che infatti prevede che la nuova procedura
concorsuale dedicata alle grandi imprese insolventi ha finalità conservativa del
patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle
attività imprenditoriali. In questo caso il concetto di stato di insolvenza declinato
nell’amministrazione straordinaria non è quello puramente statico dell’art. 5 bensì
quello di insolvenza potenziale o della temporanea difficoltà ad adempiere, come era
definita ed identificata nella abrogata disciplina dell’amministrazione controllata.
La temporanea difficoltà quale momento patologico autonomo rispetto
all’insolvenza, fosse per taluni versi assimilabile al concetto di
ILLIQUIDITA’, ossia all’attuale momentanea carenza finanziaria rispetto
alle necessità correnti. Tale situazione ricorre quindi quando
l’imprenditore commerciale versi nella condizione di non essere
temporaneamente (vale a dire momentaneamente) in grado di
adempiere in modo regolare ai propri debiti, nonostante egli disponga di
un patrimonio che gli consenta di poterlo fare nel tempo.
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
La temporanea difficoltà, a differenza dell’insolvenza, rappresenta una TIPOLOGIA di
una crisi economica SANABILE e che, pertanto, non comporta la conseguente
eliminazione dell’imprenditore dal mercato.
Dunque il concetto di temporanea difficoltà di adempiere previsto dall’abrogato art.
187 definisce una situazione certamente più coerente e simile a quella del concetto
di crisi previsto per le procedure alternative al fallimento (che non è sufficiente per
la dichiarazione di fallimento).
Il nostro Diritto Comune evoca più volte il termine insolvenza
attribuendo ad esso un significato non univoco –ovvero solo talvolta
coincidente- con quello dell’art. 5: tale circostanza mostra con una certa
evidenza come l’insolvenza giuridica- almeno nell’attuale quadro
normativo- sia chiaramente non identificabile e, quindi, ancora più
distante dal concetto di crisi d’impresa.
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
Le norme citate in precedenza (vedi pag. 8 Linee Guida 2015) consentono di
ricondurre alla nozione di insolvenza la situazione patrimoniale che non permette di
adempiere integralmente le obbligazioni contratte e di soddisfare i creditori.
Gli evocati concetti di insolvenza e insolvente, infatti, pur essendo utilizzati nell’ambito
di istituti o vicende negoziali differenti gli uni dagli altri, si riferiscono a situazioni di
incapacità di adempimento di un soggetto debitore.
In termini di squilibrio e non di insolvenza si esprime l’art. 2467 del c.c.
che si occupa di finanziamenti dei soci (vedi pag. 9 documento Linee
Guida). Quest’ultima è l’unica che non evoca il concetto di insolvenza,
come stato irreversibile dell’incapacità di adempimento, bensì si
aggancia ad un concetto di difficoltà e crisi prospettica, legata alla
situazione finanziaria ed agli equilibri economici, dimostrando che il
concetto di insolvenza è un elemento statico e desumibile da fatti
esteriori manifesti e storici, mentre la potenziale incapacità finanziaria è
individuabile solo con proiezione in avanti di possibili risultati dei rischi
connessi ad una situazione delle riserve finanziarie e nette della società.
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Crisi
d’impresa
e
La temporanea illiquidità e il rischio di insolvenza rappresentano possibili fattispecie di
crisi che non bisogna assolutamente confondere con il concetto di insolvenza previsto
Insolvenza
sotto il
dall’art. 5.
giuridico
Secondo il consolidatoprofilo
orientamento della
Suprema Corte la temporanea illiquidità,
presupponendo la capacità dell’imprenditore commerciale di acquisire, in un
ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento, idonei ad estinguere
le passività non più dilazionabili, consiste, al contrario dell’insolvenza, in una crisi
economica momentanea e reversibile.
Ne consegue che l’insolvenza, quale stato di illiquidità assoluto e definitivo,
costituisce di fatto l’aggravamento irreversibile della temporanea illiquidità .
Concentrandosi sostanzialmente in una situazione economica che, sulla base
degli elementi sintomatici raccolti, volgerà allo stato di decozione, il rischio
di insolvenza non può certamente essere confuso con il presupposto
oggettivo del fallimento o di un’altra procedura concorsuale.
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico
Purtroppo la non univocità dei concetti emerge dall’utilizzo non particolarmente
coordinato di termini (contenuto nel disegno di legge delega della Commissione
Rordorf di cui parleremo alla fine) che sono di normale accezione aziendalistica
trovando solo in tale ambito una loro concreta apprezzabilità e significatività
Sembra che i principi indicati nel d.d.l. non forniscano ancora una qualificazione dei
diversi concetti di crisi di impresa, crisi finanziaria (ovvero difficoltà finanziaria), crisi
reversibile, insolvenza ed insolvenza irreversibile.
L’introduzione da parte del legislatore di definizioni non coordinate con la
realtà imprenditoriale porterebbe ad una ancora più accentuata confusione
e al rischio di valutazioni erronee che non farebbero emergere
effettivamente la crisi di impresa allargando le responsabilità senza benefici
per la collettività.
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Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo
aziendalistico
RELAZIONE tra CRISI ed INSOLVENZA: Mentre l’insolvenza rappresenta
di sicuro una crisi, non è detto che una qualsiasi crisi comporti
l’insolvenza o conduca ad essa; infatti l’azienda può affrontare più
momenti di difficoltà, anche profondi, ma non necessariamente
strutturali o definitivi, né tantomeno tali da intaccare la solvibilità.
Al riguardo, autorevole dottrina (L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi
e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995) individua ben 4 differenti
momenti nell’evoluzione di una crisi, ponendo solo all’ultima fase di
un percorso affatto scontato e per nulla deterministico l’eventuale
insorgenza di una situazione di dissesto permanente e irreversibile.
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Crisi d’impresa e
E’ quello dell’INCUBAZIONE
della CRISI in cui si
Insolvenza
sotto
il
manifestano iniziali fenomeni di INEFFICIENZA.
Primo Stadio
profilo E’aziendalistico
quello della MANIFESTAZIONE della CRISI in cui si
Secondo Stadio
cominciano ad intaccare le risorse aziendali con
contestuale incremento dei livelli di indebitamento.
Terzo Stadio
E’ quello dei GRAVI SQUILIBRI FINANZIARI con
significative ripercussioni sulla fiducia nelle diverse
categorie di stakeholder.
Ultimo Stadio
E’ quello dell’ INSOLVENZA e condizione di DISSESTO
a cui si giunge solo in assenza di tempestive
manovre di risanamento attuate nel corso delle
precedenti fasi.
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Crisi d’impresa e
Pertanto, Crisi e Insolvenza, più che fasi o stadi temporalmente differenti
Insolvenza
sotto
il
ma funzionalmente collegati, rappresentano concetti autonomi e
separati; la crisi anticipa l’insolvenza, che ne costituisce un possibile
profilo
aziendalistico
sviluppo
o manifestazione.
La crisi non necessariamente conduce
all’insolvenza, mentre quest’ultima è un effetto della crisi che rileva sulla
complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.
Anche quando la crisi si riveli potenzialmente anticipatrice
dell’insolvenza, vale a dire quando le due fasi manifestano ampie aree
di sovrapposizione temporale e causale, le stesse non possono essere
confuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine.
L’ INSOLVENZA infatti:
-Può essere accertata prevalentemente ex post
anche dall’esterno ed attraverso dati contabili e/o
consuntivi. (vedi pag. 14 Linee Guida);
-È documentata da ritardi e/o mancati pagamenti.
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Crisi d’impresa e
La CRISI alInsolvenza
contrario che non si sia ancora
sotto
il
cristallizzata originando insolvenza, presuppone una
visione non più storica ma prospettica, tesa ad
aziendalistico
individuareprofilo
l’incapacità in futuro
di adempiere non
solo le obbligazioni già assunte ma anche quelle
prevedibili nel normale corso di attività.
Al fine di individuare le aree di insistenza dei due
fenomeni occorre una impostazione di indagine che:
- Non escluda la possibilità di ricorrere ai dati
contabili ma solo nella loro capacità di segnalare
futuri squilibri. Anche gli indicatori contabili sono
poco significativi se esaminati singolarmente senza
un adeguato confronto spaziale-temporale e
un’analisi congiunta con ratios e risultati di gestione
che abbraccino le molteplici dimensioni economicofinanziarie-patrimoniali d’azienda;
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Crisi d’impresa e
Al fine di individuare le aree di insistenza dei due fenomeni occorre
Insolvenza
sottodiilindagine che:
una impostazione
- Imponga una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla
programmazione aziendale;
profilo
aziendalistico
escluda la possibilità per i terzi di verificare la sussistenza senza
-
avere accesso ai dati interni aziendali;
-Suggerisca approcci specifici per le due fattispecie (vedi pag.15);
In linea con il predetto approccio aziendalistico la nozione di crisi viene
definita sulla base del concetto di “incapacità corrente dell’azienda di
generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire
l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate”.
Tale definizione implica una centralità della dimensione finanziaria
attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi e l’estensione anche
alle obbligazioni non ancora assunte ma prevedibili nel normale corso o
in base alla programmazione aziendale.
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Crisi d’impresa e
MODALITA’ di ACCERTAMENTO della CRISI:
sotto il
Si richiamano Insolvenza
le regole professionali emanate:
Il Principio di Revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale;
- il Principio11
delle Normeaziendalistico
di comportamento del Collegio
profilo
Sindacale di società non quotate del CNDCEC;
-
-
L’OIC 6, Ristrutturazioni del debito e informativa di bilancio
I documenti richiamati sottolineano innanzitutto l’incertezza che
contraddistingue l’individuazione di un effettivo stato di crisi aziendale
ed evidenziano la necessità di affiancare sempre informazioni di natura
quantitativa (ad es. perdita di amministratori o dirigenti chiave, perdita
di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni) ai
più immediati dati quantitativi e di accompagnare la semplice analisi
storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri
della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali.
Pertanto richiedono una disanima endogena solo il Revisore legale in
primo luogo e subordinatamente il Collegio Sindacale, possono compiere.
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Crisi d’impresa e
DATI UTILIZZABILI:
sotto utilizzati
il dal mondo
Sebbene i modelli Insolvenza
di valutazione della crisi maggiormente
facciano ampio utilizzo di valori di bilancio deve essere valutato quanto segue:
Un’impostazione
backward looking,
basata sull’esperienza passata cristallizzata nei
profilo
aziendalistico
prospetti contabili risulta insufficiente poiché non consente di scontare le aspettative
-
di evoluzione futura dell’azienda;
-Inoltre gli indici-ratios possono essere fuorvianti in quanto troppo diversi per i vari
settori e le classi dimensionali;
- infine l’introduzione di simili indicatori potrebbero favorire politiche di bilancio
pericolose e tali da intaccare la capacità segnaletica della crisi: sono ampiamente
documentati fenomeni di financial leverage manipulation volti a mostrare situazioni
economiche situazioni economiche e patrimoniali in equilibrio in grado di soddisfare
le condizioni contrattuali minime previste dagli accordi stipulati con i finanziatori
(covenant).
CITIAMO il caso clamoroso della PARMALAT con i falsi in bilancio derivati dalla
gestione Bonlat e nota pag. 17.
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Crisi d’impresa e
VISIONE PROSPETTICA:
Solo una Pianificazione
a medio termine può sotto
rilevare in modo
efficace uno stato di
Insolvenza
il
crisi confermandone la definitività o anticipandone gli esiti.
profilo
aziendalistico
Inoltre oltre a richiedere
il ricorso
a professionalità aziendali anche esterne all’azienda
l’introduzione di un simile approccio introdurrebbe una logica programmatoria
estremamente utile per molte PMI.
APPROCCIO SISTEMICO:
Vanno altresì privilegiati piani costruiti con rigore e preferibilmente su base inerziale
dello status: tale soluzione consente di prescindere dalle valutazioni di complesse
azioni industriali, inevitabilmente opinabili e di difficile verificabilità.
In ogni caso i piani industriali dovrebbero sempre essere accompagnati da un’accurata
analisi di scenari alternativi (stress test) che –accanto all’ipotesi prudenziale- di base
contemplino flussi previsionali associati ad una potenziale evoluzione peggiorativa
(analisi worst) delle principali variabili macroeconomiche, di settore ed economico
finanziarie d’azienda. La conclusione (vedi pag. 18)
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Crisi d’impresa e
STRUMENTI PRIORITARI:
Insolvenza
il degli strumenti
Privilegiare le prospettive aziendali non è privosotto
di riflessi sull’adozione
che sarebbero:
- La capacità di ripianare
il debito finanziario
con i riflessi operativi (indice tra MOL e
profilo
aziendalistico
Posizione Finanziaria Netta o meglio tra Cash flow operativo / Posizione Debitoria;
- Indebitamento potenziale residuo e prospettico (Centrale Rischi per visione sul livello
di utilizzo degli affidamenti, accordi con istituti di credito o finanziamento dei socio di
terzi che rafforzino le risorse disponibili)
- Confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di pareggio break even point
con i ricavi attuali o attesi
Tale ultima analisi permette di cogliere l’esposizione a rischi commerciali rappresentati
da variazioni dei mercati di sbocco ma anche di individuare altre criticità.
Ad esempio se i piani aziendali prevedessero il raggiungimento del BEP mediante
significativo nel fatturato , tale circostanza indebolirebbe l’attendibilità delle previsioni
imponendo approfondimenti ed ulteriori verifiche.
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Crisi d’impresa e
Insolvenza sotto il
profilo aziendalistico
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9. La legalizzazione del progetto di
risanamento
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La legalizzazione del progetto di
risanamento
I processi di risanamento delle imprese prevedono, spesso, la “legalizzazione”
del correlato progetto
Utilizzo di istituti che
attribuiscono al progetto di
risanamento una valenza
giuridica rilevante per il buon
esito dello stesso.
il piano asseverato previsto dall’articolo
67, secondo comma, lettera d della
Legge Fallimentare;
l’accordo di ristrutturazione dei debiti
previsto dall’articolo 182 bis della Legge
Fallimentare;
-
- il concordato preventivo in ipotesi di
continuità previsto dall’articolo 160 ss.
della Legge Fallimentare.
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La legalizzazione del progetto di
risanamento
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Piano di risanamento ex art. 67 L.F.
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Piano di risanamento ex art. 67 L.F.
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: vantaggi e svantaggi
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la procedura
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Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la tipologia di accordo
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Concordato preventivo: vantaggi e svantaggi
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Concordato preventivo con riserva
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Concordato preventivo in generale
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Concordato preventivo le tipologie
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Concordato preventivo la funzione del commissario giudiziale
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Concordato preventivo omologa del concordato preventivo
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Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.
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Novità introdotte dalla L.132/2015
•
Tra le novità principali introdotte dalla L.132/2015,nella procedura di concordato preventivo,
vengono segnalate:
 Accesso al credito nell’ambito di una procedura di concordato preventivo: il
Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali prededucibili a sostegno
dell’attività aziendale fin dalla presentazione della domanda di concordato in
bianco e in via d’urgenza anche senza l’attestazione di un professionista, sentiti
i principali creditori;
 Apertura offerte concorrenti nel concordato preventivo: possono essere
presentate offerte per l’acquisto dei beni, oltre che dal debitore anche da terzi
purché migliorative e comparabili per evitare una svalutazione abusiva del
patrimonio sociale;
 Soddisfazione dei creditori chirografi nel concordato preventivo liquidatorio: la
proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografi;
 Nel concordato preventivo è stato eliminato il principio «silenzio=assenso» nel
voto;
 Creditori finanziari nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis: viene
introdotta la possibilità di concludere l’accordo con il 75% dei creditori
finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo
l’integrale pagamento dei creditori non finanziari.
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Novità introdotte dalla L.132/2015
•
Tra le novità principali introdotte dalla L.132/2015,nella procedura di accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, vengono segnalate:
 Creditori finanziari nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis:
viene introdotta la possibilità di concludere l’accordo con il 75% dei
creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà
dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non
finanziari.
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7.1. La legalizzazione
del progetto di
risanamento – alcuni40
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Finanziamenti banche e soci
Articolo 182 quater: I crediti derivanti da finanziamenti effettuati
da banche e intermediari finanziari, in esecuzione di un
concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato sono prededucibili qualora i finanziamenti
siano previsti dal piano e purchè la
prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale
accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato.
Il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai
soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro
ammontare.
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Le criticità del concordato in continuità




Il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che
la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale
al miglior soddisfacimento dei creditori;
il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il
pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Particolarità appalti pubblici. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa
presenta in gara una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto. In merito a tale questione
occorre però considerare se l’azienda ha solamente presentato il ricorso o se ha già
ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (rif.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At
to?ca=5662)
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La due diligence legale
Verifica delle regolarità e legittimità della situazione di fatto e di diritto
dell’azienda, al fine di evidenziare le passività effettive o potenziali derivanti da
rapporti giuridici e contrattuali posti in essere dall’impresa.
Verifica
documentale, nella cui area di analisi rientrano a titolo esemplificativo:
1.rapporti di lavoro parasubordinato, autonomo o dipendente, di cui
vanno
verificati i correlati obblighi fiscali, previdenziali e contributivi (transazione);
2.Privacy e sicurezza sul lavoro;
3.clausole contrattuali che possono determinare passività o attività in
capo
all’azienda;
4.rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori;
5.Normativa di settore: di cui andrà verificato il corretto adempimento;
6. i libri sociali nonché i patti parasociali e gli eventuali accordi tra soci e società
in merito al trasferimento delle azioni o all’esercizio del diritto di voto, ecc.
43
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Piano attestato di
risanamento
Accordo di
Concordato preventivo
ristrutturazione dei debiti
Disciplina
Art. 67, comma 3, lett. d), Art. 182‐bis, L.F.
L.F.
Artt. da 160 a 186, L.F.
Chi propone il
rimedio
Società
Società:
•SC: CDA
•SP: 50%+1 soci
Presupposti
crisi
crisi (anche in caso di
crisi (anche in caso di
insolvenza)
insolvenza)
attività commerciale
attività commerciale
superamento di unaattività commerciale
delle soglie per potersuperamento di una dellesuperamento di una
fallire ai sensi dell’art. 1,soglie per poter fallire ai delle soglie per poter
comma 2, L.F.
sensi dell’art. 1, comma 2, fallire ai sensi dell’art.
L.F.
1, comma 2, L.F.
Società
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Piano attestato di
risanamento
Caratteristiche
della crisi
Accordo di
Concordato preventivo
ristrutturazione dei
debiti
crisi reversibile
moderata e di breve
periodo, che non
problema di
liquidità nel breve‐
medio termine
la società ha seri
problemi di liquidità
non basta solo
richieda la tutela delle
necessità di
rinegoziare il debito,
azioni esecutive dei
ristrutturare il debito
occorre ridurne
creditori
necessità di una
l’entità ed ottenere
non ci sono problemi di
limitata moratoria
la protezione data
liquidità visibili
maggioranza dei
dalla moratoria
presenza di beni che
creditori disponibile
possibile cessione di
possono essere ceduti
a un accordo
beni
e/o offerti in garanzia ai
maggior parte dei
creditori
crediti detenuta da
pochi soggetti (es.
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banche)
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Piano attestato Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo
di risanamento dei debiti
Caratteristiche
essenziali del
rimedio
Libertà di
decidere le
caratteristiche
del piano
Libertà di decidere le
caratteristiche
dell’accordo con i
creditori

Necessità di pagare
integralmente i
creditori estranei
all’accordo entro 120
gg:
- dall’omologazione, per i
crediti già scaduti
− dalla scadenza naturale
per i crediti non
ancora scaduti alla
data di omologazione

Libertà di determinare le
caratteristiche del piano
Possibile un trattamento
articolato dei crediti
privilegiati e loro
pagamento parziale
È possibile depositare la
domanda riservandosi di
presentare piano e
documentazione allegate,
fra i 60 e 120 gg successivi
(cd. concordato con riserva)
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Piano attestato di
risanamento
Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo
dei debiti
Ruolo dei
Nella pratica uno o più Almeno il 60% dei creditori
creditori:
creditori si accordano deve aderire all’accordo
I) necessità di uncon l’impresa
accordo
II) trattamento
ed effetti
generali
La maggioranza dei
creditori deve approvare il
piano dopo il vaglio del
tribunale
Si possono
concordare regole
particolari di
trattamento con
Non è necessario rispettare
la par condicio creditorum
L’accordo ha effetto solo per
i creditori aderenti
Necessario rispettare la
par condicio creditorum
Scadenza dei crediti
pecuniari e blocco azioni
singoli creditori
Blocco azioni cautelari o
esecutive e cautelari (dalla
Non è necessario
esecutive (su richiesta del
presentazione della
rispettare la par
debitore, anche durante le
domanda)
condicio creditorum
trattative, ma prima di
Dopo l’omologazione
47
formalizzare
l’accordo)
vincola
tutti
i creditori
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ad esclusivo
uso didattico ai partecipanti
al Master
MELIUSform,
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Piano attestato di
risanamento
Ruolo dei creditori: Non è utilizzabile
III) transazione
fiscale e
previdenziale
Durata
Non sono previste
scadenze o termini
Accordo di
ristrutturazione dei
debiti
Può essere chiesta
Non è necessario
rispettare la par
condicio creditorum
Non sono previste
scadenze o termini
Concordato preventivo
Può essere chiesta
Si deve rispettare la par
condicio creditorum

Dalla presentazione della
domanda
all’omologazione: termine
non perentorio di 6 mesi
(prorogabile di 2)
Non sono previste
scadenze o termini per
l’esecuzione del piano
omologato

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Ruolo di un
professionista
esterno
Piano attestato di
risanamento
Accordo di ristrutturazione
dei debiti
Concordato
preventivo
La società nomina
un professionista
esterno
indipendente che
La società nomina un
professionista che redige
una relazione sulla
veridicità dei dati aziendali
La società nomina
un professionista
che redige una
relazione che attesta
attesta la veridicità
e sull’attuabilità
la veridicità dei dati
dei dati aziendali e
dell’accordo (con
e la fattibilità del
la fattibilità del
particolare riferimento alla
piano
piano
sua idoneità ad assicurare l’
integrale pagamento dei
creditori estranei)
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Piano attestato di
risanamento
Accordo di
Concordato preventivo
ristrutturazione dei
debiti
Ruolo dell’autorità
giudiziaria
Non è previsto
Il tribunale omologa Tribunale e giudice
l’accordo, ma non delegato sono organi del
concordato (oltre al
interviene in fase
commissario giudiziale)
esecutiva
Il tribunale omologa
il concordato
Quando si
producono gli
effetti/quando è
efficace il rimedio
Dopo l’attestazione del
professionista la società
può dare esecuzione al
piano
Il piano può essere
pubblicato sul registro
delle imprese
Dalla pubblicazione
dell’accordo nel
registro delle
imprese
Dal giorno della
pubblicazione del
ricorso nel registro delle
imprese
Dopo l’omologazione si
apre la fase di
esecuzione
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Piano attestato di
risanamento
Effetti
particolari in
caso di
successivo
fallimento
Esclusi da
revocatoria:
Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo
dei debiti
Esclusi da revocatoria:
−
atti, pagamenti e
garanzie
- atti, pagamenti e
esecutivi dell’accordo
garanzie concesse su omologato
beni del debitore,
 Prededucibili:
purché posti in essere − la finanza‐ponte

in esecuzione di un

Prededucibili:
−
crediti sorti in occasione o

in esecuzione della
procedura
− la finanza‐ponte
 Esclusi da revocatoria:
piano di risanamento
−
i finanziamenti erogati −
atti, pagamenti e garanzie
in
funzione o in esecuzione
esecutive del piano
attestato
dell’accordo
−
pagamenti per ottenere
−
i finanziamenti dei soci servizi strumentali
in
bancarotta semplice e esecuzione dell’accordo
− finanziamenti dei soci

Esenti da
preferenziale:
pagamenti e
operazioni esecutive
omologato

Esenti da bancarotta
semplice e preferenziale:

Esenti da bancarotta
semplice e preferenziale:
pagamenti e operazioni
51
presente materiale viene rilasciato
ad esclusivo
uso didattico ai partecipanti
al Master
del Ilpiano
- pagamenti
e operazioni
esecutive
delMELIUSform,
piano
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
Finora il Trust è stato utilizzato raramente nelle procedure concorsuali: sostanzialmente
per la cessione dei crediti fiscali e per la cessio bonorum nel concordato.
Fra i tanti problemi di tali procedure c’era e c’è tutt’ora quello della loro durata
eccessiva, determinata anche dalla lunghissima liquidazione di taluni cespiti, quali i
crediti verso l’Amministrazione Finanziaria, tanto da portare talvolta alla rinuncia del
curatore a quei crediti, in modo da chiudere il fallimento. Stessa cosa per eventuali
crediti di imposta causati dalla prosecuzione dell’attività che possono essere chiesti
dalla dichiarazione finale fiscale che va presentata quando la procedura è chiusa con
conseguente impossibilità del curatore di ripartire l’importo ai creditori concorsuali. La
cessione a banche o società finanziarie di tali crediti solvibili e esigibili si scontra con
l’elevato costo di intermediazione solitamente richiesto da tali operatori per simili
operazioni e peraltro è spesso difficile prevedere se il credito sia esistente e quale ne sia
il preciso ammontare.
Il Tribunale di Roma nel 2004 ha fato ricorso ad un Trust trasferendo al trustee i crediti
di imposta affinchè curasse la riscossione e ne distribuisse il ricavato tra i soggetti
indicati nel piano di riparto.
52
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Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST secondo la Convenzione dell’Aja
Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata senza riserve dall’Italia nel 1989, il
Trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa
con cui il soggetto disponente (SETTLOR) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (ASSETS)
ad un TRUSTEE il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto
previsto nell’atto istitutivo del trust e nell’interesse di uno o + BENEFICIARI o al fine di
raggiungere un determinato scopo (PURPOSE). Figura egualmente tipica dell’istituto è
quella del GUARDIANO nominato dal disponente quale supervisore dell’operato del
trustee, il quale avrà, in particolare, il potere di revocare e sostituire il trustee
medesimo.
L’EFFETTO principale connaturato al Trust e al sotteso atto di donazione dei beni, è il
cosiddetto EFFETTO SEGREGATIVO che determina la separazione dei beni conferiti nei
confronti sia del patrimonio del disponente che del trustee, con la conseguenza che i
medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari tanto da
parte dei creditori particolari delle due figure richiamate prima una volta decorso il
termine annuale previsto dal nuovo art. 2929 bis. (ex DL 83/2015)
53
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Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST secondo la Convenzione dell’Aja
La recente sentenza della Suprema Corte (10105/2014) ha riconosciuto cittadinanza al
Trust i cui elementi principali (parti, oggetto e luogo di stipulazione) siano collegati al
territorio italiano, benché non lo sia ovviamente la legge applicabile in assenza di una
normativa nazionale.
Variante ampiamente diffusa è il c.d. Trust autodichiarato nel quale il soggetto
disponente e il gestore coincidono nella stessa persona. In questo caso la costituzione
non determina alcun trasferimento ma si concretizza nella sola apposizione di un
vincolo di destinazione su taluni beni del patrimonio del disponente. Questa figura può
prestarsi maggiormente a possibili abusi in danno dei creditori.
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Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST LIQUIDATORIO e
il suo rapporto con le PROCEDURE CONCORSUALI
Secondo la dottrina è possibile distinguere tali di Trust in relazione alla loro tipologia e
soprattutto allo scopo annunciato nei seguenti quattro casi:
“TRUST PROTETTIVI” che sono quelli istituiti in bonis da un imprenditore per
prevenire azioni esecutive da parte di creditori pericolosi mettendo a disposizione
in trust di alcuni beni destinati alla loro soddisfazione. Hanno funzione preliquidatoria e servono per rassicurare i creditori beneficiari attraverso la
costituzione di una prelazione atipica.
“TRUST di SALVATAGGIO” che sono quelli istituiti da un imprenditore in stato di
crisi reversibile e mirano a scongiurare un’istanza di fallimento o a favore e
supportare soluzioni negoziali della crisi (ad esempio per rendere maggiormenete
appetibile una proposta di concordato si costruisce un trust fund con beni
personali dell’imprenditore e/o di terzi)
55
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST LIQUIDATORIO e
il suo rapporto con le PROCEDURE CONCORSUALI
Secondo la dottrina è possibile distinguere tali di Trust in relazione alla loro tipologia e
soprattutto allo scopo annunciato nei seguenti quattro casi:
“TRUST puramente LIQUIDATORI” che realizzano una modalità alternativa alla
liquidazione disciplinata dagli art. 2487 ss c.c. consentendo al trustee di eseguire le
operazioni di liquidazione e all’impresa liquidata di cancellarsi dal registro.
“TRUST falsamente LIQUIDATORI” che sono quelli istituiti da imprenditori già
decotti che hanno lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare
(contando sul decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 l.f., decorrente dalla
cancellazione dal registro imprese) il fallimento di un’impresa già in stato di
conclamata insolvenza.
56
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
La vicenda esaminata riguarda un trust liquidatorio istituito da una società da poco
posta in liquidazione ma in un momento in cui si trovava già in una situazione di
insolvenza: dotato il trustee (il liquidatore della società) dell’intero patrimonio
aziendale compresi i debiti e crediti l’impresa disponente ha provveduto a cancellarsi
dal registro delle imprese.
Nel termine annuale previsto dall’art. 10 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento
della società disponente e altresì considerato nullo il trust liquidatorio poiché realizza
un effetto vietato dall’ordinamento cioè la sottrazione agli organi della procedura
fallimentare della liquidazione dei beni del fallito.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto non riconoscibile un trust
liquidatorio istituito in presenza di uno stato preesistente insolvenza , onde il
negozio non produce l’effetto di segregazione desiderato, specificando, altresì,
che l’inefficacia non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere ala
liquidazione armonica della società nell’esclusivo interesse del ceto creditorio,
né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda
la consegna dei beni al curatore.
57 MELIUSform,
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
58
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
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Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST puramente LIQUIDATORIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
60
Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
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Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform,
pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
TRUST come elemento di un piano di concordato preventivo/2
62
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO
esaminata da Cass. N. 10105/2014
TRUST come elemento di un piano di concordato preventivo/3
63
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pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.
LA DISCIPLINA del TRUST
Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali
Conclusioni operative sul Trust
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NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO
“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il
20% dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente
comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis”.
Vieni quindi aumentata la tutela dei creditori storicamente meno protetti; va
ricordato che prima della novella del 2006 presupposto per l’accesso al
concordato preventivo vi era la soglia minima del 40% oltre il pagamento
integrale dei privilegiati.
In precedenza l’introduzione nel 2012 del concordato con riserva o in biano aveva
fatto considerare alla dottrina uno sbilanciamento a favore del creditore. La
logica del legislatore del 2012 era quella di stimolare comportamenti virtuosi per
superare la crisi facendo ottenere all’imprenditore una protezione immediata dei
creditori più aggressivi depositando la domanda di concordato in bianco.
Per le procedure di allerta esterne che dovevano essere introdotte vedere le
novità del 2016…..
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
RIEQUILIBRIO tra DEBITORI e CREDITORI (ART. 160 l.f.)
NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
NUOVA FINANZA (ART. 182 quinquies l.f.)
L’articolato riformato precisa che il debitore può richiedere l’autorizzazione a
contrarre finanziamenti prededucibiliai sensi del 111 anche prima del deposito
del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di
concordato e della relativa domanda.
Le regole dettate prevedono che il debitore specifichi oltre alla destinazione del
finanziamento:
- che il
debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti;
- in assenza
dei quali deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda; Assunte le sommarie informazioni sul piano, sulla proposta in corso di
formazione, sentito il Commissario Giudiziale e, se del caso, i principali creditori,
il Tribunale decide in Camera di Consiglio con decreto motivato entro 10 giorni
potendo anche autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere
crediti a garanzia del medesimo finanziamento.
NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO
PROPOSTE CONCORRENTI (Art. 163 l.f.)
I creditori – che rappresentino almeno il 10% dei crediti- possono fare proposte di
concordato alternative rispetto a quella formulata dal debitore. Tale proposta
non potrà essere ammessa se non assicura almeno il 40% del pagamento –anche
dilazionato- dei creditori chirografari. Nel caso di concordato in continuità la
proposta non è ammissibile se la percentuale non è almeno il 30%.
La proposta alternativa si può fare solo se il piano del debitore non prevede
almeno quelle soglie.
Rimane dubbio il fatto che non è previsto alcun test per la verifica dell’offerta del
debitore che indicando una somma maggiore del 40% potrebbe bloccare la
possibilità di offerte concorrenti senza la concreta possibilità di darvi
adempimento
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
CONTRATTI PENDENTI (Art. 169 bis l.f.)
Sono chiamati pendenti e non più in corso di esecuzione. Inoltre il Tribunale può
sentire in contraddittorio la controparte prima di decidere lo scioglimento . Può
avvenire non solo con il ricorso ma anche successivamente.
NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO
Altre novità: ASIMMETRIE INFORMATIVE/PROCEDURA/DURC
SI VEDA PAG.48 GUIDA ALLA RIFORMA FALLIMENTARE
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
OFFERTE CONCORRENTI (Art. 163-bis l.f.)
Il legislatore ispirandosi alla legge fallimentare statunitense (Chapter 11) ha
introdotto la possibilità di presentare anche Offerte alternative rispetto al piano
concordato per l’acquisto di azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Si cerca
di evitare concordati “chiusi” nei quali la cessione di azienda o … a soggetti vicini
al vecchio imprenditore o l’imprenditore stesso o i dipendenti di quest’ultimo. Il
Tribunale si esprimerà aprendo un procedimento competitivo finalizzato ad un
migliore soddisfacimento dei creditori concordatari
NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
Sostanzialmente si cerca di togliere a banche che vantino crediti di modesta
entità il potere di interdizione ferma restando i diritti degli altri creditori non
finanziari.
Nel caso in cui un’impresa ha debiti verso le banche e intermediari finanziari non
inferiori alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare
una o più categorie tra creditori (banche e intermediari finanziari) che abbiano
fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In questo caso il
debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai
creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, quando:
- Tutti i creditori sono stati informati dell’avvio delle trattative
e siano stati
messi in condizione di parteciparvi in buona fede;
- I crediti delle banche aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria.
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE con INTERMEDIARI FINANZIARI
(Art. 182- septies l.f.)
NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
E’ un ulteriore strumento di composizione della crisi. Esso prevede un
procedimento extra processuale non essendo previsto l’intervento del Tribunale
per l’omologa ma è previsto il suo intervento in caso di opposizione dei creditori
non aderenti.
Quando tra l’impresa debitrice e una o più banche viene stipulata la moratoria
temporanea dei crediti e sia raggiunta la maggioranza del 75% dei crediti, questa
in deroga agli art. 1372 e 1411 del c.c. produce effetti nei confronti delle banche
non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista attesti
(ex art. 67 l.f.) l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici
fra i creditori interessati dalla moratoria.
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
LA CONVENZIONE di MORATORIA
(Art. 182- septies l.f.)
NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
In precedenza era prevista solo per il concordato la punibilità dei reati di
attribuzione di attività inesistenti e di simulazione di crediti in tutto o in parte
inesistenti.
Alla luce del fatto che anche la Convenzione di Moratoria prevede l’attestazione
dell’esperto anche per lo stesso si prevede la possibilità che si configuri reato
qualora il professionista esponga informazioni false o ometta di riferire
informazioni rilevanti.
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NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI
ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015
DISPOSIZIONI PENALI in materia di
Accordi con Intermediari Finanziari e MORATORIA
(Art. 236 e 236 – bis l.f.)
NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016
Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016
che integra il DL 83/2016
Il tentativo di questo disegno di Legge Delega messo a punto dalla Commissione
Rordorf e approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso mira ad attuare
un sistematico e organico approccio di riforma della materia concorsuale
attraverso quello che dovrebbe rappresentare il nuovo Testo Unico
dell’Insolvenza.
L’accavallarsi di interventi normativi diversi, tutti all’insegna dell’emergenza e la
frequenza del cambiamento del dato normativo non ha facilitato e no facilita una
lettura coerente del quadro normativo fallimentare che rimane sospeso e
incastonato tra il Regio Decreto e le diverse modifiche intervenute dal 2006 ad
oggi.
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NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016
Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016
che integra il DL 83/2016
OBIETTIVI del LEGISLATORE:
Si cerca sul solco delle riforme di fine 2015 di una EMERSIONE TEMPESTIVA della
CRISI D’IMPRESA che limiterebbe le perdite dell’intero tessuto economico oltre
che consentire il risanamento aziendale a beneficio della preservazione dei valori
aziendali.
Viene eliminata la parola “FALLIMENTO” da sempre portatrice di discredito e
negatività non necessariamente giustificati dall’esito sfortunato di un’attività di
impresa che implica sempre e comunque un rischio d’impresa, facendo ricadere
tale fattispecie in una possibile fase “FISIOLOGICA” della vita di un’impresa.
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NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016
Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016
che integra il DL 83/2016
IL GIUDICE COMPETENTE:
Per rendere più efficiente la gestione delle procedure concorsuali è stata
introdotta la figura del GIUDICE SPECIALIZZATO.
Tra le alternative al vaglio la commissione ha optato per la concentrazione delle
procedure di maggiori dimensioni presso i Tribunali delle Imprese lasciando ai
Tribunali attuali le PROCEDURE di SOVRAINDEBITAMENTO, con la trattazione
appunto delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali dotati di
una pianta organica adeguata.
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NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016
Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016
che integra il DL 83/2016
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E I PIANI ATTESTATI:
Gli accordi di ristrutturazione non hanno di fatto mai riscontrato il favore diffuso
degli operatori, a causa delle sua rigidità legate alla necessità di raggiungere
l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e alla disponibilità
di una provvista finanziaria necessaria a pagare integralmente i creditori estranei.
Per tali motivi la Commissione Rordorf ha ipotizzato l’eliminazione o la riduzione
della soglia del 60% dei crediti a patto che sia attestata l’idoneità dell’accordo alla
soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alla trattativa, salvo che
il debitore intenda chiedere misure protettive quali la sospensione delle azioni
esecutive o cautelari durante le trattative. Lo schema ipotizza anche l’estensione
degli effetti dell’accordo o dell’eventuale convenzione di moratoria ai creditori
non aderenti qualora l’accordo venga raggiunto con i creditori rappresentanti
almeno il 75% dei crediti. Stesso meccanismo dovrebbe operare per accordi
circoscritti a singole categorie omogenee di creditori purché ciò non pregiudichi il
pagamento integrale dei creditori appartenenti alle altre categorie.
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IL GRUPPO DI IMPRESE:
La riforma in corso non poteva non colmare una lacuna dell’attuale legge fallimentare che
non considera il concetto di insolvenza di gruppo anche alla luce del recente Regolamento
UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera che impone una disciplina della crisi di gruppo
che il legislatore non contempla, eccetto talune disposizioni in tema di amministrazione
straordinaria. E’ stata, quindi, ipotizzato lo svolgimento di una procedura unitaria per la
trattazione dell’insolvenza di gruppo, con appositi criteri di competenza territoriale, con
obblighi di reciproca informazione a carico degli organi della procedura nel caso di procedure
distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse. E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di
proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti del
gruppo, sia per l’ammissione di tutte le società del gruppo alla procedura di concordato
preventivo e per la successiva eventuale omologazione, mediante la presentazione di un
piano concordatario unico o di piani collegati ed interferenti. Tutto ciò nel rispetto
dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa. Il tentativo di eliminare la
differenza tra creditori aderenti e creditori estranei per cercare di portare l’accordo verso
l’intera massa creditoria potrebbe avere quale aspetto negativo quello di modificare un
sistema che finirebbe per accostare eccessivamente questo istituto al concordato preventivo.
L’innovazione potrebbe riguardare il tentativo di raggiungere, in entrambi gli istituti
negoziali, l’omogeneità delle posizioni creditorie.
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LE PROCEDURE di ALLERTA e COMPISIZIONE ASSISTITA della CRISI:
Il principio della salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà, riportati nella
Raccomandazione della Comunità europea del 2014, rappresenta uno snodo cruciale nello
schema di legge delega laddove vengono istituiti apposite procedure di allerta volte ad
anticipare l’emersione della crisi mediante una rapida analisi delle cause del malessere
economico finanziario dell’impresa, e successivamente mirate a supportare i negoziati in
vista del raggiungimento dell’accordo con i creditori, o con alcuni di essi. Il successo di tali
procedure non può prescindere dalla tempestività del loro azionamento; in tale ottica è
necessario configurare un sistema di incentivi, per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi non
vi ricorra, qualora sussistano le condizioni. Tali procedure di allerta dovranno assumere un
carattere confidenziale e stragiudiziale; è proprio la confidenzialità il punto critico di tale
sistema preventivo che mal si coniuga con i comportamenti che potrebbero assumere alcuni
operatori di mercato, quali ad esempio gli istituti di credito. Va, inoltre, compreso come gli
organi di controllo societari e revisori dovranno comunicare all’organo amministrativo lo
stato di crisi visto che tale compito/obbligo ricade già nei doveri/poteri imposte dalle norme
codicistiche e dai principi di comportamento.
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IL CONCORDATO PREVENTIVO:
La Commissione ha ritenuto di circoscrivere tendenzialmente l’istituto in questione alla sola
ipotesi del concordato in continuità attualmente disciplinato dall’art. 186 bis l.fall.. Il favor
verso l’istituto concordatario trova una sua giustificazione, infatti, non quando lo stesso
persegua gli scopi tipici del fallimento, o allineandoci alle auspicate modifiche lessicali della
“liquidazione giudiziaria, bensì quando lo stesso favorisca la continuità aziendale e una
migliore soddisfazione dei creditori sociali. E’ stata comunque ipotizzata l’eventualità di un
concordato liquidatorio purché preveda la provenienza alla procedura di risorse esterne
rispetto al valore dell’attivo realizzabile, e purché tale apporto permetta un aumento
“apprezzabile” dei vantaggi ai creditori rispetto all’ipotesi fallimentare. Il disegno di legge
delega tiene ferma la recente previsione normativa che introduce quale requisito di
ammissibilità del concordato liquidatorio l’assicurazione del pagamento di almeno il 20%
(quale media sul totale crediti o ragionando sui crediti delle singole classi?) dei crediti
chirografari. C’è molto da disquisire su tale aspetto dove l’equivoco è rappresentato da un
atteggiamento fortemente punitivo dello status assunto dal debitore, tanto da confondere e
assimilare la figura dello stesso con quella dell’impresa, che potrebbe portare a un
disgregamento di quei valori di cui generalmente anche i concordati liquidatori sono detentori.
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IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA CRISI E
DELLINSOLVENZA:
La Commissione ha ritenuto necessaria la creazione di un unico
procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza che
contenga tutte le iniziative di carattere giudiziale finalizzate sia alla
conservazione o alla liquidazione dell’impresa o del patrimonio del
debitore. In tale unica sede procedimentale dovranno confluire tutte le
domande ed istanze di creditori, pubblico ministero e debitore in vista
dell’adozione o dell’omologazione della soluzione più appropriata nel
rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.
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ALTRI ASPETTI TRATTATI NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA:
Il disegno di legge delega si sofferma ad enunciare i nuovi principi dell’istituto della
liquidazione giudiziale chiamata a prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento
rendendola più rapida e snella nella sua applicazione pur conservando gli attuali
caratteri fondamentali. Viene dato, inoltre, spazio all’istituto dell’esdebitazione da
applicare alle insolvenze di minor portata conseguentemente alla chiusura della
procedura di liquidazione giudiziale. Viene anche revisionata la procedura di
sovraindebitamento al fine di armonizzarla con le modifiche che si intendono
apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi d’impresa.
Ulteriori riforme attengono la procedura di liquidazione coatta amministrativa e
l’amministrazione straordinaria. Ultimo aspetto degno di nota è la richiesta contenuta
nel disegno di legge delega di procedere ad una riforma della disciplina penale
dell’insolvenza quale diverso modo di porsi da parte del legislatore di fronte a tale
fenomeno in corso di profonda rivisitazione normativa
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