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Crisi d`impresa lezione 12 03 2016 stampare
LA SCELTA DELLA STRUTTURA DI RISANAMENTO IN SITUAZIONI DI CRISI A cura del Prof. Fabio Pierantoni Docente a contratto Unimc Tecnica Professionale 1 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Indice 1. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico; 2. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo aziendalistico; 3. Le cause della crisi d’impresa; 4. I sintomi della crisi d’impresa; 5. La logica del risanamento; 6. Il risanamento; 7. Le alternative alla procedura di risanamento; 8. Il progetto di risanamento; 9. La legalizzazione del piano di risanamento; 2 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico E’ evidente, nel modo degli aziendalisti, come vi sia “OPACITA’” nella definizione di “crisi d’impresa” e la confusione tra questa e “l’insolvenza” Volontà e necessita di prevedere normativamente una definizione delle due fattispecie per garantire la migliore applicazione del diritto concorsuale …….. …… ma anche alimentare il rischio che la definizione giuridica sia nuovamente inidonea ad esprimere concetti e situazioni non univocamente sempre identificabili. Tentiamo una qualificazione della crisi che ne consenta anche il monitoraggio e l’emersione, fornendo un eventuale paragone del concetto aziendalistico di crisi alla possibile definizione giuridica di crisi d’impresa e insolvenza attuale e in chiave prospettica. 3 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico Nel nostro ordinamento non si trova alcuna definizione giuridica di “crisi d’impresa” essendo disciplinato esclusivamente il concetto di “stato di insolvenza” che l’art. 5 della L.F. n. 267/1942, declinandolo come presupposto per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori commerciali, definisce quello stato che “si manifesta con inadempimenti od altri fattori esterni, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La procedura ha inizio quando la crisi è ormai irreversibile e quando è entrata in una fase acuta e grave La dottrina ha già avuto modo di rilevare che la crisi d’impresa non è uno stato statico e univocamente identificabile, bensì “una perturbazione o improvvisa modificazione di un’attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne , ma comunque capaci di minare l’esistenza o la continuità.” 4 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico La legge fallimentare novellata nel 2005 ha tuttavia enfatizzato il concetto di crisi quale presupposto per l’attivazione degli strumenti alternativi al fallimento (Piano risanamento ex art. 67, 3 coma lettera d, l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis e il concordato preventivo ex art. 160. L’incertezza è alimentata proprio dall’art. 160 dove al penultimo comma si prevede che “ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza Secondo la dottrina, il legislatore avrebbe utilizzato il termine di insolvenza in un significato differente rispetto a quello desumibile dall’art.5 nel senso di voler escludere la coincidenza tra crisi economico-patrimoniale e crisi finanziaria 5 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico Non risulta di aiuto neanche il D. Lgst. N. 270/1999, recante la Nuova Disciplina dell’Amministrazione Straordinaria, che infatti prevede che la nuova procedura concorsuale dedicata alle grandi imprese insolventi ha finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. In questo caso il concetto di stato di insolvenza declinato nell’amministrazione straordinaria non è quello puramente statico dell’art. 5 bensì quello di insolvenza potenziale o della temporanea difficoltà ad adempiere, come era definita ed identificata nella abrogata disciplina dell’amministrazione controllata. La temporanea difficoltà quale momento patologico autonomo rispetto all’insolvenza, fosse per taluni versi assimilabile al concetto di ILLIQUIDITA’, ossia all’attuale momentanea carenza finanziaria rispetto alle necessità correnti. Tale situazione ricorre quindi quando l’imprenditore commerciale versi nella condizione di non essere temporaneamente (vale a dire momentaneamente) in grado di adempiere in modo regolare ai propri debiti, nonostante egli disponga di un patrimonio che gli consenta di poterlo fare nel tempo. 6 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico La temporanea difficoltà, a differenza dell’insolvenza, rappresenta una TIPOLOGIA di una crisi economica SANABILE e che, pertanto, non comporta la conseguente eliminazione dell’imprenditore dal mercato. Dunque il concetto di temporanea difficoltà di adempiere previsto dall’abrogato art. 187 definisce una situazione certamente più coerente e simile a quella del concetto di crisi previsto per le procedure alternative al fallimento (che non è sufficiente per la dichiarazione di fallimento). Il nostro Diritto Comune evoca più volte il termine insolvenza attribuendo ad esso un significato non univoco –ovvero solo talvolta coincidente- con quello dell’art. 5: tale circostanza mostra con una certa evidenza come l’insolvenza giuridica- almeno nell’attuale quadro normativo- sia chiaramente non identificabile e, quindi, ancora più distante dal concetto di crisi d’impresa. 7 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico Le norme citate in precedenza (vedi pag. 8 Linee Guida 2015) consentono di ricondurre alla nozione di insolvenza la situazione patrimoniale che non permette di adempiere integralmente le obbligazioni contratte e di soddisfare i creditori. Gli evocati concetti di insolvenza e insolvente, infatti, pur essendo utilizzati nell’ambito di istituti o vicende negoziali differenti gli uni dagli altri, si riferiscono a situazioni di incapacità di adempimento di un soggetto debitore. In termini di squilibrio e non di insolvenza si esprime l’art. 2467 del c.c. che si occupa di finanziamenti dei soci (vedi pag. 9 documento Linee Guida). Quest’ultima è l’unica che non evoca il concetto di insolvenza, come stato irreversibile dell’incapacità di adempimento, bensì si aggancia ad un concetto di difficoltà e crisi prospettica, legata alla situazione finanziaria ed agli equilibri economici, dimostrando che il concetto di insolvenza è un elemento statico e desumibile da fatti esteriori manifesti e storici, mentre la potenziale incapacità finanziaria è individuabile solo con proiezione in avanti di possibili risultati dei rischi connessi ad una situazione delle riserve finanziarie e nette della società. 8 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e La temporanea illiquidità e il rischio di insolvenza rappresentano possibili fattispecie di crisi che non bisogna assolutamente confondere con il concetto di insolvenza previsto Insolvenza sotto il dall’art. 5. giuridico Secondo il consolidatoprofilo orientamento della Suprema Corte la temporanea illiquidità, presupponendo la capacità dell’imprenditore commerciale di acquisire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento, idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, consiste, al contrario dell’insolvenza, in una crisi economica momentanea e reversibile. Ne consegue che l’insolvenza, quale stato di illiquidità assoluto e definitivo, costituisce di fatto l’aggravamento irreversibile della temporanea illiquidità . Concentrandosi sostanzialmente in una situazione economica che, sulla base degli elementi sintomatici raccolti, volgerà allo stato di decozione, il rischio di insolvenza non può certamente essere confuso con il presupposto oggettivo del fallimento o di un’altra procedura concorsuale. 9 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo giuridico Purtroppo la non univocità dei concetti emerge dall’utilizzo non particolarmente coordinato di termini (contenuto nel disegno di legge delega della Commissione Rordorf di cui parleremo alla fine) che sono di normale accezione aziendalistica trovando solo in tale ambito una loro concreta apprezzabilità e significatività Sembra che i principi indicati nel d.d.l. non forniscano ancora una qualificazione dei diversi concetti di crisi di impresa, crisi finanziaria (ovvero difficoltà finanziaria), crisi reversibile, insolvenza ed insolvenza irreversibile. L’introduzione da parte del legislatore di definizioni non coordinate con la realtà imprenditoriale porterebbe ad una ancora più accentuata confusione e al rischio di valutazioni erronee che non farebbero emergere effettivamente la crisi di impresa allargando le responsabilità senza benefici per la collettività. 10 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo aziendalistico RELAZIONE tra CRISI ed INSOLVENZA: Mentre l’insolvenza rappresenta di sicuro una crisi, non è detto che una qualsiasi crisi comporti l’insolvenza o conduca ad essa; infatti l’azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, ma non necessariamente strutturali o definitivi, né tantomeno tali da intaccare la solvibilità. Al riguardo, autorevole dottrina (L. Guatri, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995) individua ben 4 differenti momenti nell’evoluzione di una crisi, ponendo solo all’ultima fase di un percorso affatto scontato e per nulla deterministico l’eventuale insorgenza di una situazione di dissesto permanente e irreversibile. 11 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e E’ quello dell’INCUBAZIONE della CRISI in cui si Insolvenza sotto il manifestano iniziali fenomeni di INEFFICIENZA. Primo Stadio profilo E’aziendalistico quello della MANIFESTAZIONE della CRISI in cui si Secondo Stadio cominciano ad intaccare le risorse aziendali con contestuale incremento dei livelli di indebitamento. Terzo Stadio E’ quello dei GRAVI SQUILIBRI FINANZIARI con significative ripercussioni sulla fiducia nelle diverse categorie di stakeholder. Ultimo Stadio E’ quello dell’ INSOLVENZA e condizione di DISSESTO a cui si giunge solo in assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi. 12 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Pertanto, Crisi e Insolvenza, più che fasi o stadi temporalmente differenti Insolvenza sotto il ma funzionalmente collegati, rappresentano concetti autonomi e separati; la crisi anticipa l’insolvenza, che ne costituisce un possibile profilo aziendalistico sviluppo o manifestazione. La crisi non necessariamente conduce all’insolvenza, mentre quest’ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali. Anche quando la crisi si riveli potenzialmente anticipatrice dell’insolvenza, vale a dire quando le due fasi manifestano ampie aree di sovrapposizione temporale e causale, le stesse non possono essere confuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine. L’ INSOLVENZA infatti: -Può essere accertata prevalentemente ex post anche dall’esterno ed attraverso dati contabili e/o consuntivi. (vedi pag. 14 Linee Guida); -È documentata da ritardi e/o mancati pagamenti. 13 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e La CRISI alInsolvenza contrario che non si sia ancora sotto il cristallizzata originando insolvenza, presuppone una visione non più storica ma prospettica, tesa ad aziendalistico individuareprofilo l’incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni già assunte ma anche quelle prevedibili nel normale corso di attività. Al fine di individuare le aree di insistenza dei due fenomeni occorre una impostazione di indagine che: - Non escluda la possibilità di ricorrere ai dati contabili ma solo nella loro capacità di segnalare futuri squilibri. Anche gli indicatori contabili sono poco significativi se esaminati singolarmente senza un adeguato confronto spaziale-temporale e un’analisi congiunta con ratios e risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economicofinanziarie-patrimoniali d’azienda; 14 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Al fine di individuare le aree di insistenza dei due fenomeni occorre Insolvenza sottodiilindagine che: una impostazione - Imponga una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale; profilo aziendalistico escluda la possibilità per i terzi di verificare la sussistenza senza - avere accesso ai dati interni aziendali; -Suggerisca approcci specifici per le due fattispecie (vedi pag.15); In linea con il predetto approccio aziendalistico la nozione di crisi viene definita sulla base del concetto di “incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate”. Tale definizione implica una centralità della dimensione finanziaria attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi e l’estensione anche alle obbligazioni non ancora assunte ma prevedibili nel normale corso o in base alla programmazione aziendale. 15 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e MODALITA’ di ACCERTAMENTO della CRISI: sotto il Si richiamano Insolvenza le regole professionali emanate: Il Principio di Revisione (ISA Italia) 570, Continuità aziendale; - il Principio11 delle Normeaziendalistico di comportamento del Collegio profilo Sindacale di società non quotate del CNDCEC; - - L’OIC 6, Ristrutturazioni del debito e informativa di bilancio I documenti richiamati sottolineano innanzitutto l’incertezza che contraddistingue l’individuazione di un effettivo stato di crisi aziendale ed evidenziano la necessità di affiancare sempre informazioni di natura quantitativa (ad es. perdita di amministratori o dirigenti chiave, perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione e di concessioni) ai più immediati dati quantitativi e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della direzione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali. Pertanto richiedono una disanima endogena solo il Revisore legale in primo luogo e subordinatamente il Collegio Sindacale, possono compiere. 16 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e DATI UTILIZZABILI: sotto utilizzati il dal mondo Sebbene i modelli Insolvenza di valutazione della crisi maggiormente facciano ampio utilizzo di valori di bilancio deve essere valutato quanto segue: Un’impostazione backward looking, basata sull’esperienza passata cristallizzata nei profilo aziendalistico prospetti contabili risulta insufficiente poiché non consente di scontare le aspettative - di evoluzione futura dell’azienda; -Inoltre gli indici-ratios possono essere fuorvianti in quanto troppo diversi per i vari settori e le classi dimensionali; - infine l’introduzione di simili indicatori potrebbero favorire politiche di bilancio pericolose e tali da intaccare la capacità segnaletica della crisi: sono ampiamente documentati fenomeni di financial leverage manipulation volti a mostrare situazioni economiche situazioni economiche e patrimoniali in equilibrio in grado di soddisfare le condizioni contrattuali minime previste dagli accordi stipulati con i finanziatori (covenant). CITIAMO il caso clamoroso della PARMALAT con i falsi in bilancio derivati dalla gestione Bonlat e nota pag. 17. 17 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e VISIONE PROSPETTICA: Solo una Pianificazione a medio termine può sotto rilevare in modo efficace uno stato di Insolvenza il crisi confermandone la definitività o anticipandone gli esiti. profilo aziendalistico Inoltre oltre a richiedere il ricorso a professionalità aziendali anche esterne all’azienda l’introduzione di un simile approccio introdurrebbe una logica programmatoria estremamente utile per molte PMI. APPROCCIO SISTEMICO: Vanno altresì privilegiati piani costruiti con rigore e preferibilmente su base inerziale dello status: tale soluzione consente di prescindere dalle valutazioni di complesse azioni industriali, inevitabilmente opinabili e di difficile verificabilità. In ogni caso i piani industriali dovrebbero sempre essere accompagnati da un’accurata analisi di scenari alternativi (stress test) che –accanto all’ipotesi prudenziale- di base contemplino flussi previsionali associati ad una potenziale evoluzione peggiorativa (analisi worst) delle principali variabili macroeconomiche, di settore ed economico finanziarie d’azienda. La conclusione (vedi pag. 18) 18 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e STRUMENTI PRIORITARI: Insolvenza il degli strumenti Privilegiare le prospettive aziendali non è privosotto di riflessi sull’adozione che sarebbero: - La capacità di ripianare il debito finanziario con i riflessi operativi (indice tra MOL e profilo aziendalistico Posizione Finanziaria Netta o meglio tra Cash flow operativo / Posizione Debitoria; - Indebitamento potenziale residuo e prospettico (Centrale Rischi per visione sul livello di utilizzo degli affidamenti, accordi con istituti di credito o finanziamento dei socio di terzi che rafforzino le risorse disponibili) - Confronto tra la struttura dei costi aziendali ed il punto di pareggio break even point con i ricavi attuali o attesi Tale ultima analisi permette di cogliere l’esposizione a rischi commerciali rappresentati da variazioni dei mercati di sbocco ma anche di individuare altre criticità. Ad esempio se i piani aziendali prevedessero il raggiungimento del BEP mediante significativo nel fatturato , tale circostanza indebolirebbe l’attendibilità delle previsioni imponendo approfondimenti ed ulteriori verifiche. 19 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Crisi d’impresa e Insolvenza sotto il profilo aziendalistico 20 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. 9. La legalizzazione del progetto di risanamento 21 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. La legalizzazione del progetto di risanamento I processi di risanamento delle imprese prevedono, spesso, la “legalizzazione” del correlato progetto Utilizzo di istituti che attribuiscono al progetto di risanamento una valenza giuridica rilevante per il buon esito dello stesso. il piano asseverato previsto dall’articolo 67, secondo comma, lettera d della Legge Fallimentare; l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182 bis della Legge Fallimentare; - - il concordato preventivo in ipotesi di continuità previsto dall’articolo 160 ss. della Legge Fallimentare. 22 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. La legalizzazione del progetto di risanamento 23 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. 24 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano di risanamento ex art. 67 L.F. 25 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano di risanamento ex art. 67 L.F. 26 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: vantaggi e svantaggi 27 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la procedura 28 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Accordo ristrutturazione ex art. 182 bis: la tipologia di accordo 29 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Concordato preventivo: vantaggi e svantaggi 30 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. 31 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Concordato preventivo con riserva 32 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Concordato preventivo in generale 33 Concordato preventivo le tipologie 34 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Concordato preventivo la funzione del commissario giudiziale 35 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Concordato preventivo omologa del concordato preventivo 36 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. 37 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Novità introdotte dalla L.132/2015 • Tra le novità principali introdotte dalla L.132/2015,nella procedura di concordato preventivo, vengono segnalate: Accesso al credito nell’ambito di una procedura di concordato preventivo: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali prededucibili a sostegno dell’attività aziendale fin dalla presentazione della domanda di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza l’attestazione di un professionista, sentiti i principali creditori; Apertura offerte concorrenti nel concordato preventivo: possono essere presentate offerte per l’acquisto dei beni, oltre che dal debitore anche da terzi purché migliorative e comparabili per evitare una svalutazione abusiva del patrimonio sociale; Soddisfazione dei creditori chirografi nel concordato preventivo liquidatorio: la proposta di concordato deve soddisfare almeno il 20% dei creditori chirografi; Nel concordato preventivo è stato eliminato il principio «silenzio=assenso» nel voto; Creditori finanziari nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis: viene introdotta la possibilità di concludere l’accordo con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari. 38 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Novità introdotte dalla L.132/2015 • Tra le novità principali introdotte dalla L.132/2015,nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, vengono segnalate: Creditori finanziari nell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis: viene introdotta la possibilità di concludere l’accordo con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari. 39 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. 7.1. La legalizzazione del progetto di risanamento – alcuni40 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Finanziamenti banche e soci Articolo 182 quater: I crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili qualora i finanziamenti siano previsti dal piano e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. Il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. 41 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Le criticità del concordato in continuità Il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; il piano può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Particolarità appalti pubblici. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. In merito a tale questione occorre però considerare se l’azienda ha solamente presentato il ricorso o se ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (rif. http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_At to?ca=5662) 42 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. La due diligence legale Verifica delle regolarità e legittimità della situazione di fatto e di diritto dell’azienda, al fine di evidenziare le passività effettive o potenziali derivanti da rapporti giuridici e contrattuali posti in essere dall’impresa. Verifica documentale, nella cui area di analisi rientrano a titolo esemplificativo: 1.rapporti di lavoro parasubordinato, autonomo o dipendente, di cui vanno verificati i correlati obblighi fiscali, previdenziali e contributivi (transazione); 2.Privacy e sicurezza sul lavoro; 3.clausole contrattuali che possono determinare passività o attività in capo all’azienda; 4.rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori; 5.Normativa di settore: di cui andrà verificato il corretto adempimento; 6. i libri sociali nonché i patti parasociali e gli eventuali accordi tra soci e società in merito al trasferimento delle azioni o all’esercizio del diritto di voto, ecc. 43 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Accordo di Concordato preventivo ristrutturazione dei debiti Disciplina Art. 67, comma 3, lett. d), Art. 182‐bis, L.F. L.F. Artt. da 160 a 186, L.F. Chi propone il rimedio Società Società: •SC: CDA •SP: 50%+1 soci Presupposti crisi crisi (anche in caso di crisi (anche in caso di insolvenza) insolvenza) attività commerciale attività commerciale superamento di unaattività commerciale delle soglie per potersuperamento di una dellesuperamento di una fallire ai sensi dell’art. 1,soglie per poter fallire ai delle soglie per poter comma 2, L.F. sensi dell’art. 1, comma 2, fallire ai sensi dell’art. L.F. 1, comma 2, L.F. Società 44 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Caratteristiche della crisi Accordo di Concordato preventivo ristrutturazione dei debiti crisi reversibile moderata e di breve periodo, che non problema di liquidità nel breve‐ medio termine la società ha seri problemi di liquidità non basta solo richieda la tutela delle necessità di rinegoziare il debito, azioni esecutive dei ristrutturare il debito occorre ridurne creditori necessità di una l’entità ed ottenere non ci sono problemi di limitata moratoria la protezione data liquidità visibili maggioranza dei dalla moratoria presenza di beni che creditori disponibile possibile cessione di possono essere ceduti a un accordo beni e/o offerti in garanzia ai maggior parte dei creditori crediti detenuta da pochi soggetti (es. 45 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, banche) pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo di risanamento dei debiti Caratteristiche essenziali del rimedio Libertà di decidere le caratteristiche del piano Libertà di decidere le caratteristiche dell’accordo con i creditori Necessità di pagare integralmente i creditori estranei all’accordo entro 120 gg: - dall’omologazione, per i crediti già scaduti − dalla scadenza naturale per i crediti non ancora scaduti alla data di omologazione Libertà di determinare le caratteristiche del piano Possibile un trattamento articolato dei crediti privilegiati e loro pagamento parziale È possibile depositare la domanda riservandosi di presentare piano e documentazione allegate, fra i 60 e 120 gg successivi (cd. concordato con riserva) 46 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo dei debiti Ruolo dei Nella pratica uno o più Almeno il 60% dei creditori creditori: creditori si accordano deve aderire all’accordo I) necessità di uncon l’impresa accordo II) trattamento ed effetti generali La maggioranza dei creditori deve approvare il piano dopo il vaglio del tribunale Si possono concordare regole particolari di trattamento con Non è necessario rispettare la par condicio creditorum L’accordo ha effetto solo per i creditori aderenti Necessario rispettare la par condicio creditorum Scadenza dei crediti pecuniari e blocco azioni singoli creditori Blocco azioni cautelari o esecutive e cautelari (dalla Non è necessario esecutive (su richiesta del presentazione della rispettare la par debitore, anche durante le domanda) condicio creditorum trattative, ma prima di Dopo l’omologazione 47 formalizzare l’accordo) vincola tutti i creditori Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Ruolo dei creditori: Non è utilizzabile III) transazione fiscale e previdenziale Durata Non sono previste scadenze o termini Accordo di ristrutturazione dei debiti Può essere chiesta Non è necessario rispettare la par condicio creditorum Non sono previste scadenze o termini Concordato preventivo Può essere chiesta Si deve rispettare la par condicio creditorum Dalla presentazione della domanda all’omologazione: termine non perentorio di 6 mesi (prorogabile di 2) Non sono previste scadenze o termini per l’esecuzione del piano omologato 48 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Ruolo di un professionista esterno Piano attestato di risanamento Accordo di ristrutturazione dei debiti Concordato preventivo La società nomina un professionista esterno indipendente che La società nomina un professionista che redige una relazione sulla veridicità dei dati aziendali La società nomina un professionista che redige una relazione che attesta attesta la veridicità e sull’attuabilità la veridicità dei dati dei dati aziendali e dell’accordo (con e la fattibilità del la fattibilità del particolare riferimento alla piano piano sua idoneità ad assicurare l’ integrale pagamento dei creditori estranei) 49 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Accordo di Concordato preventivo ristrutturazione dei debiti Ruolo dell’autorità giudiziaria Non è previsto Il tribunale omologa Tribunale e giudice l’accordo, ma non delegato sono organi del concordato (oltre al interviene in fase commissario giudiziale) esecutiva Il tribunale omologa il concordato Quando si producono gli effetti/quando è efficace il rimedio Dopo l’attestazione del professionista la società può dare esecuzione al piano Il piano può essere pubblicato sul registro delle imprese Dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese Dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese Dopo l’omologazione si apre la fase di esecuzione 50 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Piano attestato di risanamento Effetti particolari in caso di successivo fallimento Esclusi da revocatoria: Accordo di ristrutturazione Concordato preventivo dei debiti Esclusi da revocatoria: − atti, pagamenti e garanzie - atti, pagamenti e esecutivi dell’accordo garanzie concesse su omologato beni del debitore, Prededucibili: purché posti in essere − la finanza‐ponte in esecuzione di un Prededucibili: − crediti sorti in occasione o in esecuzione della procedura − la finanza‐ponte Esclusi da revocatoria: piano di risanamento − i finanziamenti erogati − atti, pagamenti e garanzie in funzione o in esecuzione esecutive del piano attestato dell’accordo − pagamenti per ottenere − i finanziamenti dei soci servizi strumentali in bancarotta semplice e esecuzione dell’accordo − finanziamenti dei soci Esenti da preferenziale: pagamenti e operazioni esecutive omologato Esenti da bancarotta semplice e preferenziale: Esenti da bancarotta semplice e preferenziale: pagamenti e operazioni 51 presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master del Ilpiano - pagamenti e operazioni esecutive delMELIUSform, piano pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali Finora il Trust è stato utilizzato raramente nelle procedure concorsuali: sostanzialmente per la cessione dei crediti fiscali e per la cessio bonorum nel concordato. Fra i tanti problemi di tali procedure c’era e c’è tutt’ora quello della loro durata eccessiva, determinata anche dalla lunghissima liquidazione di taluni cespiti, quali i crediti verso l’Amministrazione Finanziaria, tanto da portare talvolta alla rinuncia del curatore a quei crediti, in modo da chiudere il fallimento. Stessa cosa per eventuali crediti di imposta causati dalla prosecuzione dell’attività che possono essere chiesti dalla dichiarazione finale fiscale che va presentata quando la procedura è chiusa con conseguente impossibilità del curatore di ripartire l’importo ai creditori concorsuali. La cessione a banche o società finanziarie di tali crediti solvibili e esigibili si scontra con l’elevato costo di intermediazione solitamente richiesto da tali operatori per simili operazioni e peraltro è spesso difficile prevedere se il credito sia esistente e quale ne sia il preciso ammontare. Il Tribunale di Roma nel 2004 ha fato ricorso ad un Trust trasferendo al trustee i crediti di imposta affinchè curasse la riscossione e ne distribuisse il ricavato tra i soggetti indicati nel piano di riparto. 52 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST secondo la Convenzione dell’Aja Secondo la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata senza riserve dall’Italia nel 1989, il Trust è un rapporto giuridico che nasce da un atto dispositivo inter vivos o mortis causa con cui il soggetto disponente (SETTLOR) trasferisce tutti o parte dei suoi beni (ASSETS) ad un TRUSTEE il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust e nell’interesse di uno o + BENEFICIARI o al fine di raggiungere un determinato scopo (PURPOSE). Figura egualmente tipica dell’istituto è quella del GUARDIANO nominato dal disponente quale supervisore dell’operato del trustee, il quale avrà, in particolare, il potere di revocare e sostituire il trustee medesimo. L’EFFETTO principale connaturato al Trust e al sotteso atto di donazione dei beni, è il cosiddetto EFFETTO SEGREGATIVO che determina la separazione dei beni conferiti nei confronti sia del patrimonio del disponente che del trustee, con la conseguenza che i medesimi beni non potranno essere oggetto di azioni esecutive e/o cautelari tanto da parte dei creditori particolari delle due figure richiamate prima una volta decorso il termine annuale previsto dal nuovo art. 2929 bis. (ex DL 83/2015) 53 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST secondo la Convenzione dell’Aja La recente sentenza della Suprema Corte (10105/2014) ha riconosciuto cittadinanza al Trust i cui elementi principali (parti, oggetto e luogo di stipulazione) siano collegati al territorio italiano, benché non lo sia ovviamente la legge applicabile in assenza di una normativa nazionale. Variante ampiamente diffusa è il c.d. Trust autodichiarato nel quale il soggetto disponente e il gestore coincidono nella stessa persona. In questo caso la costituzione non determina alcun trasferimento ma si concretizza nella sola apposizione di un vincolo di destinazione su taluni beni del patrimonio del disponente. Questa figura può prestarsi maggiormente a possibili abusi in danno dei creditori. 54 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST LIQUIDATORIO e il suo rapporto con le PROCEDURE CONCORSUALI Secondo la dottrina è possibile distinguere tali di Trust in relazione alla loro tipologia e soprattutto allo scopo annunciato nei seguenti quattro casi: “TRUST PROTETTIVI” che sono quelli istituiti in bonis da un imprenditore per prevenire azioni esecutive da parte di creditori pericolosi mettendo a disposizione in trust di alcuni beni destinati alla loro soddisfazione. Hanno funzione preliquidatoria e servono per rassicurare i creditori beneficiari attraverso la costituzione di una prelazione atipica. “TRUST di SALVATAGGIO” che sono quelli istituiti da un imprenditore in stato di crisi reversibile e mirano a scongiurare un’istanza di fallimento o a favore e supportare soluzioni negoziali della crisi (ad esempio per rendere maggiormenete appetibile una proposta di concordato si costruisce un trust fund con beni personali dell’imprenditore e/o di terzi) 55 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST LIQUIDATORIO e il suo rapporto con le PROCEDURE CONCORSUALI Secondo la dottrina è possibile distinguere tali di Trust in relazione alla loro tipologia e soprattutto allo scopo annunciato nei seguenti quattro casi: “TRUST puramente LIQUIDATORI” che realizzano una modalità alternativa alla liquidazione disciplinata dagli art. 2487 ss c.c. consentendo al trustee di eseguire le operazioni di liquidazione e all’impresa liquidata di cancellarsi dal registro. “TRUST falsamente LIQUIDATORI” che sono quelli istituiti da imprenditori già decotti che hanno lo scopo di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare (contando sul decorso del termine annuale previsto dall’art. 10 l.f., decorrente dalla cancellazione dal registro imprese) il fallimento di un’impresa già in stato di conclamata insolvenza. 56 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 La vicenda esaminata riguarda un trust liquidatorio istituito da una società da poco posta in liquidazione ma in un momento in cui si trovava già in una situazione di insolvenza: dotato il trustee (il liquidatore della società) dell’intero patrimonio aziendale compresi i debiti e crediti l’impresa disponente ha provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese. Nel termine annuale previsto dall’art. 10 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società disponente e altresì considerato nullo il trust liquidatorio poiché realizza un effetto vietato dall’ordinamento cioè la sottrazione agli organi della procedura fallimentare della liquidazione dei beni del fallito. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto non riconoscibile un trust liquidatorio istituito in presenza di uno stato preesistente insolvenza , onde il negozio non produce l’effetto di segregazione desiderato, specificando, altresì, che l’inefficacia non è esclusa né dal fine dichiarato di provvedere ala liquidazione armonica della società nell’esclusivo interesse del ceto creditorio, né dalla clausola che, in caso di procedura concorsuale sopravvenuta, preveda la consegna dei beni al curatore. 57 MELIUSform, Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 58 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST falsamente LIQUIDATORIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 59 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST puramente LIQUIDATORIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 60 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 61 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 TRUST come elemento di un piano di concordato preventivo/2 62 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali LA DISCIPLINA del TRUST di SALVATAGGIO esaminata da Cass. N. 10105/2014 TRUST come elemento di un piano di concordato preventivo/3 63 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. LA DISCIPLINA del TRUST Il TRUST a supporto di Procedure Concorsuali Conclusioni operative sul Trust 64 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis”. Vieni quindi aumentata la tutela dei creditori storicamente meno protetti; va ricordato che prima della novella del 2006 presupposto per l’accesso al concordato preventivo vi era la soglia minima del 40% oltre il pagamento integrale dei privilegiati. In precedenza l’introduzione nel 2012 del concordato con riserva o in biano aveva fatto considerare alla dottrina uno sbilanciamento a favore del creditore. La logica del legislatore del 2012 era quella di stimolare comportamenti virtuosi per superare la crisi facendo ottenere all’imprenditore una protezione immediata dei creditori più aggressivi depositando la domanda di concordato in bianco. Per le procedure di allerta esterne che dovevano essere introdotte vedere le novità del 2016….. 65 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 RIEQUILIBRIO tra DEBITORI e CREDITORI (ART. 160 l.f.) NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO 66 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 NUOVA FINANZA (ART. 182 quinquies l.f.) L’articolato riformato precisa che il debitore può richiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibiliai sensi del 111 anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato e della relativa domanda. Le regole dettate prevedono che il debitore specifichi oltre alla destinazione del finanziamento: - che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti; - in assenza dei quali deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda; Assunte le sommarie informazioni sul piano, sulla proposta in corso di formazione, sentito il Commissario Giudiziale e, se del caso, i principali creditori, il Tribunale decide in Camera di Consiglio con decreto motivato entro 10 giorni potendo anche autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia del medesimo finanziamento. NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTE CONCORRENTI (Art. 163 l.f.) I creditori – che rappresentino almeno il 10% dei crediti- possono fare proposte di concordato alternative rispetto a quella formulata dal debitore. Tale proposta non potrà essere ammessa se non assicura almeno il 40% del pagamento –anche dilazionato- dei creditori chirografari. Nel caso di concordato in continuità la proposta non è ammissibile se la percentuale non è almeno il 30%. La proposta alternativa si può fare solo se il piano del debitore non prevede almeno quelle soglie. Rimane dubbio il fatto che non è previsto alcun test per la verifica dell’offerta del debitore che indicando una somma maggiore del 40% potrebbe bloccare la possibilità di offerte concorrenti senza la concreta possibilità di darvi adempimento 67 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 CONTRATTI PENDENTI (Art. 169 bis l.f.) Sono chiamati pendenti e non più in corso di esecuzione. Inoltre il Tribunale può sentire in contraddittorio la controparte prima di decidere lo scioglimento . Può avvenire non solo con il ricorso ma anche successivamente. NOVITA’ CONCORDATO PREVENTIVO Altre novità: ASIMMETRIE INFORMATIVE/PROCEDURA/DURC SI VEDA PAG.48 GUIDA ALLA RIFORMA FALLIMENTARE 68 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 OFFERTE CONCORRENTI (Art. 163-bis l.f.) Il legislatore ispirandosi alla legge fallimentare statunitense (Chapter 11) ha introdotto la possibilità di presentare anche Offerte alternative rispetto al piano concordato per l’acquisto di azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Si cerca di evitare concordati “chiusi” nei quali la cessione di azienda o … a soggetti vicini al vecchio imprenditore o l’imprenditore stesso o i dipendenti di quest’ultimo. Il Tribunale si esprimerà aprendo un procedimento competitivo finalizzato ad un migliore soddisfacimento dei creditori concordatari NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO Sostanzialmente si cerca di togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione ferma restando i diritti degli altri creditori non finanziari. Nel caso in cui un’impresa ha debiti verso le banche e intermediari finanziari non inferiori alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare una o più categorie tra creditori (banche e intermediari finanziari) che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In questo caso il debitore può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, quando: - Tutti i creditori sono stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; - I crediti delle banche aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria. 69 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE con INTERMEDIARI FINANZIARI (Art. 182- septies l.f.) NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E’ un ulteriore strumento di composizione della crisi. Esso prevede un procedimento extra processuale non essendo previsto l’intervento del Tribunale per l’omologa ma è previsto il suo intervento in caso di opposizione dei creditori non aderenti. Quando tra l’impresa debitrice e una o più banche viene stipulata la moratoria temporanea dei crediti e sia raggiunta la maggioranza del 75% dei crediti, questa in deroga agli art. 1372 e 1411 del c.c. produce effetti nei confronti delle banche non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista attesti (ex art. 67 l.f.) l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. 70 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 LA CONVENZIONE di MORATORIA (Art. 182- septies l.f.) NOVITA’ ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO In precedenza era prevista solo per il concordato la punibilità dei reati di attribuzione di attività inesistenti e di simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti. Alla luce del fatto che anche la Convenzione di Moratoria prevede l’attestazione dell’esperto anche per lo stesso si prevede la possibilità che si configuri reato qualora il professionista esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti. 71 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ PROCEDURE CONCORSUaALI ex L. 132/2015 di conversione del D.L. 83/2015 DISPOSIZIONI PENALI in materia di Accordi con Intermediari Finanziari e MORATORIA (Art. 236 e 236 – bis l.f.) NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 Il tentativo di questo disegno di Legge Delega messo a punto dalla Commissione Rordorf e approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso mira ad attuare un sistematico e organico approccio di riforma della materia concorsuale attraverso quello che dovrebbe rappresentare il nuovo Testo Unico dell’Insolvenza. L’accavallarsi di interventi normativi diversi, tutti all’insegna dell’emergenza e la frequenza del cambiamento del dato normativo non ha facilitato e no facilita una lettura coerente del quadro normativo fallimentare che rimane sospeso e incastonato tra il Regio Decreto e le diverse modifiche intervenute dal 2006 ad oggi. 72 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 OBIETTIVI del LEGISLATORE: Si cerca sul solco delle riforme di fine 2015 di una EMERSIONE TEMPESTIVA della CRISI D’IMPRESA che limiterebbe le perdite dell’intero tessuto economico oltre che consentire il risanamento aziendale a beneficio della preservazione dei valori aziendali. Viene eliminata la parola “FALLIMENTO” da sempre portatrice di discredito e negatività non necessariamente giustificati dall’esito sfortunato di un’attività di impresa che implica sempre e comunque un rischio d’impresa, facendo ricadere tale fattispecie in una possibile fase “FISIOLOGICA” della vita di un’impresa. 73 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 IL GIUDICE COMPETENTE: Per rendere più efficiente la gestione delle procedure concorsuali è stata introdotta la figura del GIUDICE SPECIALIZZATO. Tra le alternative al vaglio la commissione ha optato per la concentrazione delle procedure di maggiori dimensioni presso i Tribunali delle Imprese lasciando ai Tribunali attuali le PROCEDURE di SOVRAINDEBITAMENTO, con la trattazione appunto delle rimanenti procedure tra un numero ridotto di tribunali dotati di una pianta organica adeguata. 74 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E I PIANI ATTESTATI: Gli accordi di ristrutturazione non hanno di fatto mai riscontrato il favore diffuso degli operatori, a causa delle sua rigidità legate alla necessità di raggiungere l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e alla disponibilità di una provvista finanziaria necessaria a pagare integralmente i creditori estranei. Per tali motivi la Commissione Rordorf ha ipotizzato l’eliminazione o la riduzione della soglia del 60% dei crediti a patto che sia attestata l’idoneità dell’accordo alla soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori estranei alla trattativa, salvo che il debitore intenda chiedere misure protettive quali la sospensione delle azioni esecutive o cautelari durante le trattative. Lo schema ipotizza anche l’estensione degli effetti dell’accordo o dell’eventuale convenzione di moratoria ai creditori non aderenti qualora l’accordo venga raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti. Stesso meccanismo dovrebbe operare per accordi circoscritti a singole categorie omogenee di creditori purché ciò non pregiudichi il pagamento integrale dei creditori appartenenti alle altre categorie. 75 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 IL GRUPPO DI IMPRESE: La riforma in corso non poteva non colmare una lacuna dell’attuale legge fallimentare che non considera il concetto di insolvenza di gruppo anche alla luce del recente Regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera che impone una disciplina della crisi di gruppo che il legislatore non contempla, eccetto talune disposizioni in tema di amministrazione straordinaria. E’ stata, quindi, ipotizzato lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza di gruppo, con appositi criteri di competenza territoriale, con obblighi di reciproca informazione a carico degli organi della procedura nel caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse. E’ stata, inoltre, prevista la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti del gruppo, sia per l’ammissione di tutte le società del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, mediante la presentazione di un piano concordatario unico o di piani collegati ed interferenti. Tutto ciò nel rispetto dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa. Il tentativo di eliminare la differenza tra creditori aderenti e creditori estranei per cercare di portare l’accordo verso l’intera massa creditoria potrebbe avere quale aspetto negativo quello di modificare un sistema che finirebbe per accostare eccessivamente questo istituto al concordato preventivo. L’innovazione potrebbe riguardare il tentativo di raggiungere, in entrambi gli istituti negoziali, l’omogeneità delle posizioni creditorie. 76 MELIUSform, Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 LE PROCEDURE di ALLERTA e COMPISIZIONE ASSISTITA della CRISI: Il principio della salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà, riportati nella Raccomandazione della Comunità europea del 2014, rappresenta uno snodo cruciale nello schema di legge delega laddove vengono istituiti apposite procedure di allerta volte ad anticipare l’emersione della crisi mediante una rapida analisi delle cause del malessere economico finanziario dell’impresa, e successivamente mirate a supportare i negoziati in vista del raggiungimento dell’accordo con i creditori, o con alcuni di essi. Il successo di tali procedure non può prescindere dalla tempestività del loro azionamento; in tale ottica è necessario configurare un sistema di incentivi, per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi non vi ricorra, qualora sussistano le condizioni. Tali procedure di allerta dovranno assumere un carattere confidenziale e stragiudiziale; è proprio la confidenzialità il punto critico di tale sistema preventivo che mal si coniuga con i comportamenti che potrebbero assumere alcuni operatori di mercato, quali ad esempio gli istituti di credito. Va, inoltre, compreso come gli organi di controllo societari e revisori dovranno comunicare all’organo amministrativo lo stato di crisi visto che tale compito/obbligo ricade già nei doveri/poteri imposte dalle norme codicistiche e dai principi di comportamento. 77 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 IL CONCORDATO PREVENTIVO: La Commissione ha ritenuto di circoscrivere tendenzialmente l’istituto in questione alla sola ipotesi del concordato in continuità attualmente disciplinato dall’art. 186 bis l.fall.. Il favor verso l’istituto concordatario trova una sua giustificazione, infatti, non quando lo stesso persegua gli scopi tipici del fallimento, o allineandoci alle auspicate modifiche lessicali della “liquidazione giudiziaria, bensì quando lo stesso favorisca la continuità aziendale e una migliore soddisfazione dei creditori sociali. E’ stata comunque ipotizzata l’eventualità di un concordato liquidatorio purché preveda la provenienza alla procedura di risorse esterne rispetto al valore dell’attivo realizzabile, e purché tale apporto permetta un aumento “apprezzabile” dei vantaggi ai creditori rispetto all’ipotesi fallimentare. Il disegno di legge delega tiene ferma la recente previsione normativa che introduce quale requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l’assicurazione del pagamento di almeno il 20% (quale media sul totale crediti o ragionando sui crediti delle singole classi?) dei crediti chirografari. C’è molto da disquisire su tale aspetto dove l’equivoco è rappresentato da un atteggiamento fortemente punitivo dello status assunto dal debitore, tanto da confondere e assimilare la figura dello stesso con quella dell’impresa, che potrebbe portare a un disgregamento di quei valori di cui generalmente anche i concordati liquidatori sono detentori. 78 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA CRISI E DELLINSOLVENZA: La Commissione ha ritenuto necessaria la creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza che contenga tutte le iniziative di carattere giudiziale finalizzate sia alla conservazione o alla liquidazione dell’impresa o del patrimonio del debitore. In tale unica sede procedimentale dovranno confluire tutte le domande ed istanze di creditori, pubblico ministero e debitore in vista dell’adozione o dell’omologazione della soluzione più appropriata nel rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate. 79 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale. NOVITA’ CRISI DI IMPRESA e INSOLVENZA RIFORMA 2016 Intervento del Governo del 11 FEBBRAIO 2016 che integra il DL 83/2016 ALTRI ASPETTI TRATTATI NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA: Il disegno di legge delega si sofferma ad enunciare i nuovi principi dell’istituto della liquidazione giudiziale chiamata a prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento rendendola più rapida e snella nella sua applicazione pur conservando gli attuali caratteri fondamentali. Viene dato, inoltre, spazio all’istituto dell’esdebitazione da applicare alle insolvenze di minor portata conseguentemente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. Viene anche revisionata la procedura di sovraindebitamento al fine di armonizzarla con le modifiche che si intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi d’impresa. Ulteriori riforme attengono la procedura di liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria. Ultimo aspetto degno di nota è la richiesta contenuta nel disegno di legge delega di procedere ad una riforma della disciplina penale dell’insolvenza quale diverso modo di porsi da parte del legislatore di fronte a tale fenomeno in corso di profonda rivisitazione normativa 80 Il presente materiale viene rilasciato ad esclusivo uso didattico ai partecipanti al Master MELIUSform, pertanto è vietata ogni riproduzione, copia e sfruttamento commerciale.