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MINI - IMU - Anci Sicilia
I TRIBUTI LOCALI ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 PALERMO, 10 FEBBRAIO 2014 Dr Lucio Catania PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI Possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse dal Concessionario della riscossione fino al 31 ottobre 2013 senza interessi, con l'obiettivo di alleggerire il contenzioso tributario attivo e di reperire risorse. Pagamento dell'intero importo, in soluzione unica, entro il 28 febbraio 2014. Resta dovuto il pagamento dell’aggio in cartella. PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI La previsione riguarda i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni PROVINCE e COMUNI PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI Controversa è invece la questione delle contravvenzioni stradali. Secondo una direttiva di Equitalia sarebbero escluse. Secondo un’altra tesi sarebbero «sanabili», limitatamente agli interessi di mora. Le multe notificate e non pagate entro 60 giorni, possono essere «sanate» pagando l’importo della contravvenzione maggiorato del 10%, su base semestrale. PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI Restano dovute, per intero, le somme da riscuotere per effetto delle condanna della CORTE DEI CONTI. sentenze di PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI A seguito dei pagamenti senza interessi l’agente della riscossione è AUTOMATICAMENTE DISCARICATO DELL’IMPORTO RESIDUO. Lo stesso Agente trasmette, anche in via telematica, ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, l’elenco delle quote discaricate sulle cartelle incassate. PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE: • Comunica l’elenco dei debitori che hanno effettuato il pagamento nei termini previsti ed i codici di tributo del pagamento • Informano, mediante posta ordinaria, i debitori dell’avvenuta estinzione del debito PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI L’iniziativa per godere del pagamento senza interessi deve essere assunta dal debitore. Gli agenti della riscossione non possono esimersi dal collaborare. PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI L’agevolazione vale anche per le cartelle impugnate, fermo restando che, in caso di vittoria del contribuente, l’importo versato non potrà più essere recuperato. PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI FASI PER IL PAGAMENTO SENZA INTERESSI: 1 – Munirsi di estratto ruolo e verificare le date. 2 – Depurare gli importi a debito degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo 3 – Pagare IN UN’UNICA SOLUZIONE entro il 28 febbraio 2014, direttamente al concessionario PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI L’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ha criticato questa norma in quanto poco appetibile (mero abbattimento degli interessi) per i piccoli debitori. TRACCIABILITA’ AFFITTI Introdotto il divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione, di qualunque importo (ad eccezione per case popolari ed enti assimilati), con affidamento di attività di monitoraggio ai Comuni. TRACCIABILITA’ AFFITTI All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) dopo il comma 10 viene ora inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali». TRACCIABILITA’ AFFITTI L’art. 1130 n. 6 c.c. specifica che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. L’anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve contenere una serie di dati utili a fotografare la situazione dell’unità immobiliare sotto vari aspetti. TRACCIABILITA’ AFFITTI I condomini hanno obblighi precisi. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. secondo, terzo e quarto periodo). TRACCIABILITA’ AFFITTI Ad oggi non è chiaro con quali specifici poteri e con quali modalità il Comune consulterà il registro dell’anagrafe condominiale. La norma in esame infatti, non va al di là di una generica possibilità di consultazione da parte dei Comuni. TRACCIABILITA’ AFFITTI ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Nella norma non è detto se questa funzione di monitoraggio affidata ai Comuni sul divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione verrà retribuita. Vige, comunque, la regola generale che prevede che per rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione degli Enti Locali all'attività di accertamento tributario, ai Comuni viene assicurato il 50% della quota dei tributi statali (articolo 1, comma 1, del d. l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n 248/2005, e successive modificazioni). TRACCIABILITA’ AFFITTI ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE La quota ordinaria del 50%, fissata con l’art. 2, comma 10, del D.Lgs. N. 23/2011, sulla riforma federalista municipale, è stata elevata al 100% per gli anni 2012, 2013 e 2014. Tranne in Sicilia dove la quota premiale a favore dei Comuni era stata fissata, con L.r. n. 26/2012, al 33%. TRACCIABILITA’ AFFITTI ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Con il comma 1 dell’art. 5 della L.r. 28 gennaio 2014, n. 5, che detta «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.» (cosiddetta finanziaria regionale) è stato stabilito che: Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la quota di cui all’articolo 8, comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è elevata al 100 per cento. Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE REG. SICILIANA (p. I) n. 5 del 31-1-2014 MINI-IMU Erano tenuti al versamento sull’abitazione principale, e quindi possono essere sottoposti ad accertamento, solo i soggetti passivi d’imposta che vivono in Comuni nei quali è stata deliberata per il 2013 un’aliquota IMU, per la prima casa, superiore a quella base (4 per mille). I titolari dovranno pagare il 40% della differenza. MINI-IMU Il regolare pagamento della mini-IMU va accertato calcolando l’imposta per tutto il 2013 e non solo sul 50% dell’imposta relativa alla seconda rata. Il contribuente doveva tenere conto della detrazione base (200 euro) e di quella riconosciuta per ogni figlio sotto i 26 anni. MINI-IMU L’imposta andava versata entro il 24 gennaio 2014. In effetti due differenti provvedimenti, non coordinati tra loro (legge di stabilità 2014 e dl IMU-Banca d’Italia) a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro hanno stabilito due diverse scadenze: 24 gennaio 2014 (pagamento) 16 giugno 2014 (sanatoria) MINI - IMU In caso di INSUFFICIENTE VERSAMENTO, ai sensi del comma 728 della L. 147/2013, non si applicano sanzioni ed interessi nel caso in cui la differenza relativa all’IMU 2013 sia versata entro il 16 giugno 2014. La legge parla solamente e specificamente di insufficiente versamento, pertanto la disapplicazione di sanzioni ed interessi non riguarda l’omesso versamento. MINI-IMU Non erano soggetti al pagamento della mini-Imu i titolari di fabbricati rurali strumentali. I Comuni non avevano, infatti, la possibilità di aumentare l’aliquota standard (2 per mille). Sono fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli. MINI-IMU Fino al Dl n. 70/2011 i fabbricati rurali dovevano essere necessariamente accatastati in categoria rurale, ovvero A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali, dando però la possibilità ai contribuenti di presentare una “domanda di variazione” della categoria catastale, dopo varie proroghe, entro il 30 settembre 2012. MINI-IMU Oggi è certo che le istanze di variazione presentate in catasto per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, in forza dell’art. 2, comma 5-ter del decreto IMU n. 102/2013, producono effetti per i cinque anni precedenti. MINI-IMU L’ex Agenzia del Territorio (*) ha chiarito che non conta la classificazione catastale per avere diritto al trattamento agevolato per questi fabbricati. Si può avere agevolazione anche con le categorie originali, purché ci sia l’annotazione sull’utilizzazione strumentale. Tranne che non sia classificati come D/10. (*) Circolare n. 2/2012 MINI-IMU In passato si erano avute pronunce difformi da parte delle Commissioni Tributarie sugli effetti retroattivi della domanda di variazione. La C.T.R. dell’Emilia Romagna aveva addirittura avanzato dubbi di legittimità costituzionale della norma (sent. 21 04/2013 del 7 giugno 2013) e non aveva attribuito alcun effetto retroattivo alla domanda di attribuzione della diversa rendita catastale. MINI-IMU Le istanze di rimborso dell’ICI dei titolari degli immobili rurali possono estendersi fino al 2006, considerato che i contribuenti avrebbero potuto inoltrare le prime istanze di variazione entro il 30 settembre 2011. (vedi anche Corte di Cassazione, ord. 422/2013). MINI-IMU Il problema si pone rispetto alle questioni sulle quali il giudice si era pronunciato con sentenza divenuta definitiva. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'attività del legislatore, pur se diretta a stabilire il significato di una norma preesistente, opera su un piano diverso dall’interpretazione in senso proprio del giudice. La legge opera in astratto, il giudice opera sul piano particolare per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame. L'efficacia retroattiva della norma non viene ad incidere, dunque, sulla "potestas iudicandi", bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della suddetta potestà deve attenersi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 1999, n. 229). MINI-IMU Gli effetti delle sentenze definitive rimangono impregiudicati: il giudicato sostanziale costituisce ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica. Ma il possessore di un fabbricato non accatastato in categoria rurale può presentare nuova istanza ai sensi del mutato quadro normativo ed eventualmente ripresentare ricorso in Commissione avverso il rifiuto? MINI-IMU L’interpretazione interpretativa del dl n. 102/2013 comporta l’accoglibilità delle domande di rimborso già presentate , la vittoria delle istanze presentate davanti alla Commissione Tributaria e la possibilità di presentare nuove istanze di rimborso da parte di quei contribuenti che possedendo un fabbricato non accatastato in categoria rurale si sono adeguati alle pronunce della Corte di Cassazione, pagando regolarmente l’Ici. MINI-IMU TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA TERRENI AGRICOLI IN PROPRIETA’ O OTTENUTI IN USUFRUTTO DA SOGGETTI NON ISCRITTI NEGLI ELENCHI PREVIDENZIALI DELL’AGRICOLTURA. 2012 = SOGGETTI AD IMPOSTA 1° SEMESTRE 2013 = ESENTI 2° SEMESTRE 2014 = SOGGETTI AD IMPOSTA MINI – IMU TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA PRIMA IPOTESI: IL COMUNE NON HA VARIATO L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012 1° SEMESTRE : ESENTE 2° SEMESTRE: 50% DELL’IMPOSTA DA PAGARE NEL 2012 MINI – IMU TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA SECONDA IPOTESI: IL COMUNE HA AUMENTATO L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012 1° SEMESTRE : ESENTE - 2° SEMESTRE: QUOTA CALCOLATA CON L’ALIQUOTA 2013 meno 50% QUOTA CALCOLATA 2012 ESEMPIO: NEL 2012 PAGAVO 100 PER L’INTERO ANNO 2013 AVREI PAGATO 110 ENTRO IL 16 GENNAIO 2014: 110-50 = 60 (e non 55) In caso di insufficiente pagamento della rata IMU del secondo semestre è possibile effettuare il conguaglio entro il 16 giugno 2014, senza interessi e sanzioni. MINI – IMU TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA TERZA IPOTESI: IL COMUNE HA DIMINUITO L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012 1° SEMESTRE : ESENTE - 2° SEMESTRE: QUOTA CALCOLATA CON L’ALIQUOTA 2013 meno 50% QUOTA CALCOLATA 2012 ESEMPIO: NEL 2012 PAGAVO 100 PER L’INTERO ANNO 2013 AVREI PAGATO 90 RATA IMU 2° SEMESTRE : 90 -50 = 40 (e non 45) Il Comune ha un gettito inferiore. MINI-IMU Dal 1° luglio 2013, il personale appartenente alle Forze armate e di polizia ha diritto al trattamento l’alloggio come abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dalla dimora. Le eventuali richieste di rimborso per il 1° semestre debbono, però, essere respinte. Ai fini della mini-IMU, ricorrendone i presupposti, i militari pagano solo per il secondo semestre. MINI - IMU L’agevolazione riguarda un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, da: • Personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia • Persona in servizio permanente ad ordinamento militare Personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, • Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco • Personale appartenente alla carriera prefettizia (*) (*) , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, d.lgs n. 139/2000 MINI-IMU L’assimilazione ex legis si applica ad un solo immobile ed alle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. L’ASSIMILAZIONE VALE ANCHE PER L’IMU 2014 (comma 707, L. 147/2013, punto 3, lettera b) MINI-IMU Il comma 1, art. 2., del D.L. n. 102/2013 ha previsto che non fossero soggetti alla seconda rata IMU 2013 i cosiddetti FABBRICATI «MERCE» si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano comunque locati. MINI-IMU L’ESENZIONE VALE SOLO PER I FABBRICATI «MERCE», non si estende alle aree fabbricabili, agli immobili in corso di costruzione, oggetto di ristrutturazione o di restauro (a prescindere dalla destinazione abitativa o strumentale). MINI-IMU Per godere dell’agevolazione l’impresa deve avere COSTRUITO E NON LOCATO IL BENE. Questo restringe il campo delle agevolazioni ai soli fabbricati per i quali l’impresa abbia richiesto ed ottenuto uno specifico PERMESSO A COSTRUIRE. Deve trattarsi di un fabbricato «nuovo». MINI-IMU Il soggetto che può ottenere le agevolazioni per i fabbricati «merce» è quella che esercita l’attività di imprenditore edile, anche se non in maniera abituale. L’importante è che sia INTESTATARIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE, poi può anche svolgere l’attività di costruttore in maniera occasionale (circolare n. 22/E/2013). MINI-IMU • • • • UNICA CONCESSIONE PALAZZO DI 10 APPARTAMENTI 9 APPARTAMENTI NON LOCATI 1 LOCATO SPETTA L’ESENZIONE ? MINI-IMU SPETTA Per i 9 appartamenti non locati. Il tributo spetta singolarmente per ciascuna unità immobiliare e l’esenzione segue il destino di ciascuna unità MINI – IMU • • • • APPARTAMENTO «NUOVO» ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE APPARTAMENTO SFITTO LOCATO PER POCHI GIORNI, DOPO LA COSTRUZIONE, POI TORNATO LIBERO SPETTA L’ESENZIONE? MINI - IMU NON SPETTA La legge parla di immobile «non locato» non facendo riferimento alla durata della locazione. L’appartamento in questione perde la qualifica di fabbricato «merce» al momento della prima locazione. MINI – IMU • APPARTAMENTO «NUOVO» • ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE • APPARTAMENTO UTILIZZATO DAL COSTRUTTORE COME DEPOSITO ATTREZZATURA, PUNTO VENDITA, ETC. SPETTA L’ESENZIONE? MINI - IMU SPETTA La legge parla unicamente di «locazione» e non di altro utilizzo temporaneo. L’importante è che il fabbricato sia destinato alla vendita. MINI - IMU L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELL’IMU PER I COSIDDETTI «FABBRICATI MERCE» ANCHE PER L’ANNO 2014. SPETTA MINI - IMU Per godere delle agevolazioni riservate ai «fabbricati merce» ed alle altre agevolazioni di cui all’art. 2 sussiste un OBBLIGO DICHIARATIVO La presentazione della dichiarazione ha valore costitutiva dell’agevolazione, essendo prevista la sua presentazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2014. MINI - IMU Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale (art. 2, comma 4, D.L. n. 102/2013). PER L’ANNO 2013 LA DISPOSIZIONE SI APPLICA SOLO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2013 IMU Anche per il 2014, l’IMU non si applica alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 707, L. 147/2013, punto 3, lett. a). MINI - IMU Le cooperative edilizie a proprietà indivisa saranno tenute, a pena decadenza, a presentare dichiarazione IMU per evidenziare gli immobili assegnati ai soci. RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013 La legge di stabilità 2014 (commi 722-727) è intervenuta sui rimborsi IMU a decorrere dall’anno d’imposta 2012. Il contribuente presenta l’istanza ESCLUSIVAMENTE al Comune. Spetta al Comune effettuare la relativa istruttoria. RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013 IMPOSTA VERSATA AD UN COMUNE DIVERSO Il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento (anche a seguito di comunicazione del contribuente) deve attivare le procedure più idonee al riversamento delle somme. Il contribuente comunica tutti gli elementi necessari per identificare il versamento. Dal 2013 i Comuni devono comunicare allo Stato le procedure di riversamento, per conguagli sul fondo di solidarietà. RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013 IMPOSTA VERSATA IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO Il Comune provvede al rimborso della quota di propria spettanza Il Comune provvede a segnalare al Mef ed al Ministero dell’Interno la quota rimborsata e quella che lo Stato deve rimborsare Lo Stato rimborsa la quota a proprio carico. RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013 IMPOSTA DEL COMUNE VERSATA ALLO STATO Il Comune (anche su indicazione del contribuente) segnala la cosa al MEF ed al Ministero dell’Interno che fino al 2012 effettua le «regolazioni» a valere sullo stanziamento di apposito capitolo di bilancio, dal 2013 effettua le «regolazioni» in sede di Fondo di solidarietà comunale. RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013 IMPOSTA DELLO STATO VERSATA AL COMUNE Dal 2012, il contribuente presenta al Comune una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il Comune dispone il riversamento all'erario. Dal 2013 il Comune segnala la cosa al Mef ed al Ministero dell’Interno, al fine delle successive «regolazioni» a valere in sede di Fondo di solidarietà comunale. TARES – Scadenza pagamento maggiorazione Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre scorso, aveva assentito all’ipotesi di una previsione regolamentare che rinviasse le rate della Tares al 2014, a condizione che il versamento della maggiorazione standard, di trenta centesimi a metro quadro, fosse effettuato entro il 16 dicembre. TARES – Scadenza pagamento maggiorazione Non essendo una scadenza di legge non potevano essere irrogate sanzioni, qualora il Comune avesse fissato altre scadenze. Il comma 680 della L. 147/2013 stabilisce che il versamento della maggiorazione standard (30 cent x mq), ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013, doveva essere, comunque, effettuato entro il 24 gennaio 2014. TARES – Scadenza pagamento maggiorazione La legge impone ai Comuni di inviare il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. Qual è il tempo utile ? Cosa succede se il Comune non invia il modello in tempo utile ? TARES – Scadenza pagamento maggiorazione Il MEF ha chiarito, tramite risposte faq, che nessuna sanzione va irrogata a chi incolpevolmente non paga in tempo la maggiorazione Tares. Nel caso in cui il comune non abbia inviato i modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è infatti soggetto a sanzione. TARES – Scadenza pagamento maggiorazione L’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”. IUC IMPOSTA UNA E TRINA IUC IUC L’Imposta Unica Comunale (IUC) la nuova tassa immobiliare, è composta da: Imu, che sarà pagata dal proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso; Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, che sarà pagata dal proprietario e, in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino; Tari, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino. IUC – Imposta Unica Comunale X= (IMU-PRIMA CASA –ALTRE SITUAZIONI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE) + (TASI-MAGGIORAZIONE) + TARI X = IUC Riferimenti normativi: art. 1, commi 639-681, della legge di stabilità (L. 147/2013). I riferimenti specifici per la IUC sono solo i commi 639 e 640. IUC PRESUPPOSTI IMPOSITIVI POSSESSO DI IMMOBILI, collegato alla loro natura e valore EROGAZIONE E FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI IUC INIZIALMENTE (comma 640 legge stabilità 2014) L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E DELLA TASI (componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni) NON POTEVA ESSERE SUPERARE i limiti prefissati per la sola IMU. IUC Il Consiglio Comunale nel determinare l’aliquota Tasi avrebbe dovuto rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma IMU+TASI < 10,6 PER MILLE (ED ALTRE MINORI ALIQUOTE, IN RELAZIONE IMMOBILI). ALLE DIVERSE CATEGORIE DI IUC L’intesa ANCI-GOVERNO prevede, invece, che L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E DELLA TASI (componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni) NON POSSA SUPERARE i limiti prefissati per la sola IMU + UN ADDIZIONE DELLO 0,8 PER MILLE = MAX 11,4 PER MILLE (3,3 per mille prima casa) IUC L‘intesa ANCI-GOVERNO prevede che, per bilanciare l’incremento delle aliquote massime della Tasi, vengano introdotte NUOVE DETRAZIONI sulla base di quello che accadeva per l’IMU. Il Governo concederà ai Comuni un indennizzo, pari a 700 milioni, per la perdita di gettito dovuta al passaggio dall’IMU alla TASI IUC Appare molto probabile che le detrazioni riguarderanno le abitazioni principali mentre è più incerto se gli sconti saranno parametrizzati anche sul numero dei figli a carico. L’accordo Anci-Governo dovrebbe essere trasfuso in un Decreto Legge che dovrebbe vedere la luce questa settimana. IUC – Bilanci comunali al 30 aprile 2014 L’accordo Anci-Governo sull’addizione TASI dello 0,8 per mille (vincolato alle previsioni di detrazioni), al 10 febbraio 2014, non era ancora stato reso in un testo scritto. Questo (insieme alle incognite sulla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ha portato il Governo a riconoscere le ragioni dei Comuni. La Conferenza Statocittà ha, quindi, approvato la proroga dei bilanci al 30 aprile 2014. Adesso basterà un semplice decreto del Viminale per spostare il termine di approvazione dei bilanci di previsione. IUC Per le detrazioni sulla TASI, simili a quelle previste per l’IMU, sono stati previsti, in totale, 1,7 miliardi di euro. In parte coperti con l’indennizzo da parte dello Stato (700 milioni, di cui 500 coperti con lo stanziamento per l’introduzione di sgravi alle famiglie e 200 da reperire a breve) ed in parte con l’aumento dello 0,8 per mille. IUC Sulla base degli studi condotti la detrazione media per la prima casa, concessa sulla TASI, dovrebbe essere di 75 euro per tutti, oppure una maggiore detrazioni per gli immobili più piccoli, con abbassamento delle detrazioni (o eliminazione) per le altre. L’accordo ANCI-Governo nasce con la condizione che i Comuni prevedano maggiori detrazioni per le famiglie ed i ceti più deboli. IUC LA STRUTTURA DEI COMMI DELLA LEGGE DI STABILITA’ RIFERITI ALLA IUC • 639-640: IUC • 641-668: TARI • 669 -682: TASI • 683:TARIFFE TARI • 684-705: IUC • 706: IMPOSTA DI SCOPO • 707-729: IMU • 730-731: CONTRIBUTI AI COMUNI E FONDO SOLIDARIETA’ IUC IL COMMA 692 SANCISCE CHE Il comune designa IL FUNZIONARIO RESPONSABILE a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO. IUC – Il funzionario responsabile INTERPETRAZIONI POSSIBILI DEL COMMA 692: 1) Essendo l’imposta comunale UNICA, il funzionario Responsabile del tributo deve essere UNICO 2) Considerando che il comma 703 sancisce che «l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu», ci sarà un Responsabile per l’IMU ed uno per TASI e TARI 3) Essendo, sostanzialmente, TRE tributi differenti ci saranno TRE diversi funzionari Responsabili IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Le opzioni di cui ai punti 2 e 3 escludono che il funzionario responsabile dell’IMU abbia attribuita la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso è stata introdotta con la Tares e costituiva una novità e rappresentava una deroga ai principi generali che affidano la rappresentanza in giudizio nel processo tributario o al Sindaco o al Dirigente o al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area a cui attengono i tributi. IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Una volta che, in rappresentanza del Comune, si fosse validamente costituito in giudizio il Sindaco, il successivo svolgimento di attività difensiva da parte di un funzionario comunale a ciò designato deve ritenersi pienamente valido, data la differenza tra il soggetto che rappresenta l’Ente e quello incaricato dall’assistenza tecnica dello stesso (Cassazione 15858/2001). IUC- ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio L’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA DELLA MODIFICA del Dl 44/2005, ossia FINO al 31 maggio 2005, prevedeva che L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento. IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e 1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della Provincia IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La materia è stata innovata dall’art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che L’ente locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto Ufficio IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il Comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione. Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141 IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio L’eventuale delega a difensore abilitato deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Dirigente ed autenticata dallo stesso difensore. Ma nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dalla parte per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell'atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l'autenticità della sottoscrizione" (vd. sentt. nn. 17845/2007 e 6591/2008). IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Il Dirigente (o il Titolare della posizione organizzativa) comprendente l’Ufficio Tributi, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230 IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La norma ha espressamente conferito, quindi, piena legittimazione a rappresentare l’Ente nel giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori atti che l’attribuiscano IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di comune e provincia. Il legislatore infatti specifica che l’Ente può ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o il Dirigente spetta all’Ente, che può decidere di volta in volta oppure disciplinare la materia tramite Statuto o Regolamento IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Secondo la recente giurisprudenza l’organo dotato di rappresentanza processuale può agire anche senza alcun specifico atto di autorizzazione. IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora l’intervento dell’una o dell’altra, in relazione alla natura ed all’oggetto della controversia Cassazione a sezione unite n. 17550/2002 IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente debba essere intesa come assenza del dirigente dell’ufficio tributi e non come assenza di figure dirigenziali nell’Ente IUC - ll funzionario responsabile La rappresentanza in giudizio Normalmente la figura del dirigente dell’Ufficio tributo NON VA CONFUSA con il responsabile del singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al vertice dell’intero ufficio tributi. NEL CASO DELLA IUC (o limitatamente alla Tari ed alla Tasi) LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, VENGONO ATTRIBUITE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE. IUC - Il funzionario responsabile Il Ministero dell’Interno, con circolare 21 giugno 1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con il termine "funzionario responsabile del tributo" è da intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D. Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che qualora il funzionario individuato appartenga alla sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in possesso almeno del diploma di ragioneria. IUC - Il funzionario responsabile Di norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel Comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava. Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni precedenti, ovvero la figura massima apicale presente nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative all'imposta dovevano essere affidate al Segretario Comunale. IUC - Il funzionario responsabile MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012 Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU. Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici. La struttura organizzativa dell’Ente prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo. IUC - Il funzionario responsabile Nella fattispecie il Ministero ha ritenuto che la responsabilità del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D, Coordinatore dell’Area, potendo, tuttavia, la dipendente di categoria C, svolgere le funzioni di responsabile del procedimento con compiti di: • valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del provvedimento finale; • compiere tutti gli atti istruttori; • curare l’indizione o indire le conferenze di servizi ex art. 14 della legge 241/1990; • adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione. IUC - Il funzionario responsabile Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la carenza dello specifico titolo di studio, di ragioniera, non consenta, di assumere la responsabilità del nuovo IMU, valendo le medesime valutazioni svolte sull’l’ICI e, quindi, logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la IUC. IUC – Il funzionario responsabile in materia di accertamento Il funzionario responsabile della IUC (o di TARI e TASI) può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero apprezzamento di chi giudica. IUC – Il funzionario responsabile Il funzionario responsabile può disporre l’accesso presso gli immobili soggetti ad accertamento di personale autorizzato. L’autorizzazione NON è più concessa dal Sindaco, ma dal responsabile del tributo L’accesso deve essere preavvisato. Senza autorizzazione o preavviso l’accesso è illegittimo, anche se non opposto dall’interessato. IUC – Delibera fissazione aliquota La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve necessariamente riportare particolare motivazione. La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO. IMU L’ISTITUZIONE DELLA IUC LASCIA SALVA LA DISCIPLINA DELL’IMU. IMU A decorrere dal 2014 le norme che venivano applicate come agevolazioni per l’abitazione principale diventano norme per l’esenzione dell’immobile. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate A1, A8 e A9 (fabbricati di lusso, ville e castelli), alle quali continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni. IMU Dall'imposta dovuta per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. IMU ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o ISCRIVIBILE in catasto, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente E risiede anagraficamente. IMU Se un contribuente utilizza di fatto, come propria abitazione, più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto PUO’ avere diritto al trattamento di abitazione principale SOLO per una unità catastale (Dip. Finanze circolare n. 3/2012) Gli sarebbe convenuto, quindi, provvedere ad un accatastamento unitario. IMU Il termine «ASCRIVIBILE» viene, quindi, inteso come assoggettabilità di un immobile non ancora iscritto in catasto. Non viene accettata, invece, l’accezione per la quale sarebbe possibile considerare un’unica unità immobiliare quelle che hanno le caratteristiche tecniche per essere iscritte come tali al catasto. IMU Il Comune può, con norma regolamentare, assimilare all’abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito ad un figlio (o ad un genitore). Si tratta di un’eventualità inizialmente esclusa dal legislatore (art. 13 dl 201/2011). Il Comune DEVE stabilire le condizioni per fruire del beneficio. IMU L’agevolazione opera (comma 707 L. 147/2013) o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000. IMU Non possono essere equiparati ad abitazione principale gli immobili di lusso (categorie A1, A8 ed A9: fabbricati di lusso, ville e castelli). Sono, quindi, soggetti ad imposta quegli immobili, appartenenti a queste categorie, date in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. IMU Sembra che ciascun comune possa definire, entro i limiti di legge, i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al comma 707, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio. IMU Prima della legge di stabilità 2014, il testo normativo si prestava a diverse interpretazioni, ANCI EMILIA ROMAGNA (*) riteneva che non vi fosse l’obbligo per i Comuni di subordinare il beneficio ad un determinato livello di situazione economica, anche se tale strumento, in regime di ristrettezze economiche permette di indirizzare le poche risorse disponibili verso chi ne ha veramente bisogno. (*) Vedi nota Anci Emilia Romagna, 29 ottobre 2013, prot. 182 IMU Per accertare la decorrenza occorre che: il contratto di comodato sia stipulato in forma scritta con data certa (almeno una scrittura privata autenticata). IMU In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. IMU La Corte di Cassazione aveva sancito il principio che poteva essere considerata abitazione principale solo quella che era destinata a dimora di tutti i familiari (*). Secondo il Mef tale principio non è applicabile per l’IMU, visto che la norma dispone chiaramente in materia. (*) Corte di Cassazione n. 14389/2010 IMU L’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 dispone che i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, nello stesso Comune, l’esenzione (prima agevolazione) si applica per un solo immobile. Se hanno dimora e residenza in Comuni diversi entrambi i coniugi possono usufruire della esenzione. IMU Il requisito di abitazione principale non si perde se il proprietario ha deciso di cedere alcune stanze in locazione (ad esempio a studenti) di una stessa unità abitativa, iscritta o iscrivibile come tale in catasto. IMU Dal 1° gennaio 2014 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, degli Iacp e degli enti di edilizia pubblica sono soggetti allo stesso regime delle abitazioni principali. Nel caso in cui, però, i fabbricati non abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, sugli stessi si applica solo una detrazione pari ad euro 200. IMU L’ «alloggio sociale» è una unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale deve essere "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative". IMU – Casa coniugale Ex casa coniugale, coniugi separati IMU – Casa coniugale L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione. L’IMU, pertanto, non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge. Si applica, invece, al coniuge non assegnatario. IMU I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. IMU I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. IMU Secondo la prassi (Dipartimento Finanze del Mef risoluzione n. 8 del 22 luglio 2013) e la giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 17035/2013) non sono soggetti ad IMU: • Fabbricati in corso di costruzione • Fabbricati in corso di definizione • I lastrici solari (né come fabbricati né come aree edificabili) IMU Secondo la Cassazione quando l’area edificabile è utilizzata, il valore della base imponibile ai fini IMU si trasferisce alla costruzione realizzata. Se il fabbricato regolarmente iscritto in catasto è privo di rendita, in quanto, per ragioni contingenti, inagibile non si applica l’IMU. Lo stesso per i fabbricati in costruzione ed i lastrici solari utilizzati come area edificabile per la costruzione di un impianto fotovoltaico. TASI: tributo per i servizi comunali indivisibili Servizi indivisibili: debbono essere indicati nel Regolamento comunale con i relativi costi. Soggetti passivi: il tributo è dovuto dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati aree scoperte ed edificabili Soggetti obbligati oltre al titolare: inquilini, comodatari, etc. Importo dovuto dall’occupante: dal 10% al 30% TASI PRESUPPOSTO D’IMPOSTA Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. TASI Sono ESCLUSE: • Aree scoperte pertinenziali a locali imponibili, non operative; • Aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. TASI Il problema della TASI è definire l’imponibile autonomamente tassabile sulle aree scoperte. Le aree scoperte sono prive di rendita catastale (a differenza dei fabbricati) e non hanno nemmeno valore di mercato (come le aree fabbricabili). TASI SOGGETTI PASSIVI Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari con riferimento alle quali si può concretizzare il presupposto impositivo. TASI SOGGETTI PASSIVI • • • • • • Proprietari Usufruttuari Titolari di diritto d’uso Titolari di diritto di abitazione Titolari di diritto di superfice Detentori: locatari e comodatari TASI BASE IMPONIBILE La base imponibile della Tasi è la stessa dell’IMU. • Rendita catastatale rivalutata moltiplicata per lo stesso moltiplicatore dell’IMU • Valore di mercato dell’area fabbricabile TASI L’organo competente a deliberare in merito alle aliquote, all’importo dovuto dall’occupante ed al regolamento è il CONSIGLIO COMUNALE che lo deve approvare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione (al momento 28 febbraio 2014, con sicuro slittamento al 30 aprile 2014). TASI L’aliquota varia dall’1 al 2,5 per mille. Anche le abitazioni principali (diversamente da quanto avviene per l’IMU) sono soggette a tassazione. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima è l’1%. L’ACCORDO ANCI-GOVERNO PORTA L’ALIQUOTA MASSIMA AL 3,3 PER MILLE TASI Il Consiglio Comunale può, con propria determinazione, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ridurre l’aliquota FINO ALL’AZZERAMENTO. TASI Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, Titolarità autonoma obbligazione tributaria Titolare del diritto reale (proprietario, usufruttuario, titolare diritto d’uso, etc) Affittuario Comodatario TASI L‘occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. TASI Se sussistono una pluralità di possessori (o detentori) tutti sono tenuti in solido al pagamento del tributo. Nel caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento è il locatario, per tutta la durata del contratto (dalla stipula alla riconsegna del bene). TASI In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo dell’immobile è dovuto (proprietario, dal titolare usufruttuario, titolare del diritto d’uso, abitazione e superficie). TASI – Aliquote Il Consiglio Comunale approva le tariffe TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con il regolamento comunale e dei relativi costi. La TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili ma non sembra avere destinazione vincolata. La TASI non sembra dovere coprire integralmente i costi relativi ai servizi indivisibili. TASI – I servizi indivisibili Cosa sono i servizi indivisibili dei Comuni? I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici che il Comune organizza e mette a disposizione per soddisfare i fini di interesse pubblico, non individualizzabili. Sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente è non si può misurare l’utilità per il singolo individuo. I servizi divisibili sono, invece, quelli individualizzabili, forniti a chiunque ne faccia richiesta. TASI – I servizi indivisibili Rientrano nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio: • Illuminazione pubblica • Manutenzione verde pubblico • Pubblica sicurezza e vigilanza • Tutela del patrimonio artistico e culturale • Manutenzione stradale • Servizio di protezione civile • Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali TASI – Riduzioni ed esenzioni Il Consiglio Comunale, con norma regolamentare, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e. fabbricati rurali ad uso abitativo; f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. TASI Le agevolazioni previste per l’IMU non vengono automaticamente traslate a favore dei soggetti passivi della TASI. Le norme che disciplinano le esenzioni e le agevolazioni di un’imposta non possono essere applicate, per analogia, ad altra imposta. TASI Ad esempio, diversamente da quanto avviene per l’IMU, non si applica alla TASI l’esenzione prevista per i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Se il terreno non è edificabile, il suo valore si determina partendo dal reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato per il 25% e moltiplicato per 75 (dal 2014). TARI – SOGGETTI PASSIVI TARES ART. 14, comma 3, D.L. 201/2011 TARI ART. 1, comma 642, L. 147/2013 Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. TARSU La TARI è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. «immobili oggettivamente utilizzabili" TARI – Presupposto oggettivo La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora, ritenuto illegittima la previsione regolamentare che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la TARI. Per il Comune, in questo caso, l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, ma per la Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo soggettivamente inutilizzato. (*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010 TARI – Presupposto oggettivo E’ vero, però, che il prototipo di regolamento messo a punto dal gruppo di lavoro costituito dal Mef nell’ambito del programma operativo “Governance e azioni di sistema” prevedeva che non erano soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di forniture dei servizi pubblici a rete. TARI – Presupposto oggettivo La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo necessari. Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000 TARI – Presupposto oggettivo La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1331 del 21 gennaio 2013, ha sancito che la prova fornita dal contribuente di avere cessato un’attività commerciale non è sufficiente ad esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti. L’immobile continua ad essere suscettibile di produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo; mentre non rileva la scelta del titolare di non utilizzare l’immobile. TARI – Presupposto oggettivo L’immobile è oggettivamente inutilizzabile (terminologia Tarsu) o non suscettibile di produrre rifiuti (terminologia Tares e TARI) quando non ha l’abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO. Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto, comunque, al pagamento del tributo. TARI – COPERTURA INTEGRALE TARES Art. 14, comma 11, del D.l. 201/2011 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. TARI Comma 654, della L. 147/2013 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio , ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. TARI - Aliquote Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Scompare la dizione dall’autorità competente» «ed approvato TARI – Piano finanziario Il Piano finanziario, deve individuare (art. 8, D.P.R. 158/1999): • il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti; • il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; • l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; • le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. TARI – Piano finanziario Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: • il modello gestionale ed organizzativo prescelto; • i livelli di qualità dei servizi; • la ricognizione degli impianti esistenti; • l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. TARI – Piano finanziario Nuclei tematici del piano finanziario: • i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; • i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. TARI – Piano finanziario Classificazione costi da coprire con tariffa COSTI OPERATIVI DI GESTIONE Costi di gestione RSU indifferenziati : -costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - costi di raccolta e trasporto RSU -costi di trattamento e smaltimento RSU -- altri costi Costi di gestione raccolta differenziata : -costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) - costi di trattamento e riciclo (CTR) COSTI COMUNI COSTO D’USO DEL CAPITALE - costi amministrativi - ammortamenti - costi generali di gestione - accantonamenti - costi comuni diversi - remunerazione del capitale investito TARI – Piano tariffario Approvazione Il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. TARES – Piano tariffario Approvazione Le norme non indicano il termine entro il quale debba essere approvato il piano. Il piano, comunque, costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie, quindi deve essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione”. TARI – Tributo provinciale Come per la TARES, è confermata l'applicazione del tributo provinciale (in Sicilia quali Province?) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (in Sicilia chi eserciterà queste funzioni? Le città metropolitane? I Liberi Consorzi?). Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione TARI – Sistemi misurazione puntuale della quantità dei rifiuti Entro sei mesi il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrebbe emanare il regolamento con i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. TARI – Tariffa corrispettiva I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. TARI Il piano finanziario deve essere approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente (assemblea delle unioni dei comuni, l’assemblea dei sindaci in seno all’Ato, alla S.R.R. o l’assemblea dell’Aro?) TARI – Soggetto passivo Utenze domestiche Occupanti le utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. TARI – Soggetto passivo Utenze domestiche Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. TARI – Soggetto passivo Utenze domestiche Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, • [alternativa1] quello di … unità. • [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. TARI – SOGGETTI PASSIVI DETENZIONE TEMPORANEA Per la Tarsu e per la Tia l’istituto della “occupazione temporanea” non poteva essere creato con norma regolamentare. Per la Tares era stato creato con norma di legge. OGGI LA LEGGE STABILISCE CHE Per le occupazioni temporanee la TARI sarà a carico dei titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto, etc.) degli immobili. Si considerano temporanee le occupazioni dipendenti da contratti di locazione o comodato di durata non superiore a 6 mesi, anche se non continuativi nel corso dello stesso anno solare. Tale sistema dovrebbe agevolare l’attività di accertamento. TARI Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. TARI – Base imponibile Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si formano in maniera continuativa e prevalente (il legislatore della Tares indicava «di regola») RIFIUTI SPECIALI A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente TARI – Base imponibile Mentre la dizione «di regola» portava a ritenere che solo eccezionalmente nella parte di superfice dove si formavano rifiuti speciali potevano formarsi rifiuti ordinari, la dizione «continuativa e prevalente» può portare a ritenere che possano godere dell'esonero anche le aree con produzione mista di rifiuti speciali e urbani, purché la quantità dei primi sia prevalente. TARI – Agevolazioni regolamentari (senza necessaria copertura finanziaria) Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. TARI – Presupposto oggettivo Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008. TARI – Presupposto oggettivo Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. TARI – Presupposto oggettivo REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. TARI – Presupposto oggettivo I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio. TARI – Copertura finanziaria agevolazioni PER LE AGEVOLAZIONI DI LEGGE E PER QUELLE INDICATE NEL COMMA 659, DELL’ART. 1, DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 (L. 147/2013) NON SERVE COPERTURA FINANZIARIA PER ULTERIORI AGEVOLAZIONI O ESENZIONI I COMUNI DEVONO ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA, RICORRENDO A RISORSE DERIVANTI DALLA FISCALITA’ GENERALE DEL COMUNE STESSO (per la Tares inizialmente si parlava di «autorizzazioni di spesa) TARI – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) MANCATA RACCOLTA Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere superiore al 20%. TARI – Agevolazioni di legge (non modificabili con regolamento) Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI in caso di utenze domestiche, in caso di RACCOLTA DIFFERENZIATA. L’agevolazione è OBBLIGATORIA, la sua misura viene stabilita dal Comune con norma regolamentare. TARI – Locali o aree pubbliche Nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (es. MERCATI) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della Tari su base giornaliera. TARI – Locali o aree pubbliche L'occupazione o detenzione di area pubblica è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. TARI – Locali o aree pubbliche L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione. TARI – Mancato svolgimento del servizio TARES Art. 14, comma 20, D.L. 201/2011 TARI Art. 1, comma 656, L. 147/2013 Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. TARI- I rifiuti assimilati Il comma 649 della legge di stabilità prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune, CON PROPRIO REGOLAMENTO, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Il comma 661, invece, stabilisce che: Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. TARI – Rifiuti assimilati Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani (compatibili e consimili a rifiuti urbani) La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero degli urbani per assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio. Il produttore dei rifiuti può: • Conferirli a soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione • Smaltirlo con l'autorecupero o autosmaltimento, • Conferirli ad imprese specializzate ed autorizzate e alla esportazione (come ultima istanza). TARI – Base imponibile La Tari, così come la Tares e gli altri tributi sui rifiuti, si paga sulla superficie calpestabile, fino a quando i Comuni non saranno in grado di fare unicamente riferimento alla superficie catastale. TARI – Base imponibile Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la base imponibile, ai fini del TARES ERA la superficie dei locali e delle aree. In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva che "per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale". Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle categorie catastali A, B e C. TARI – Base imponibile Per gli immobili già denunciati, i Comuni dovevano modificare d’ufficio le superfici che risultavano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso con quelli in possesso dell’Agenzia delle entrate. Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto dare comunicazione agli interessati TARI – Base imponibile PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI, DIVERSE DA QUELLE A DESTINAZIONE ORDINARIA, LA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA GIA’ COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE E LO CONTINUA AD ESSERE ANCHE IN BASE AL COMMA 648 DELLA L. 147/2013. TARI – Base imponibile Con la legge di stabilità 2013 si era già tornati al passato, anche per la Tares. La TARI è calcolata sulla superficie calpestabile e questo vale per tutti gli immobili (sia a destinazione ordinaria che speciale). Il comma 646 della L. 147/2013 specifica che si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. TARI – Base imponibile FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA, PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA, ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO, ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E’ COSTITUITA DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O ASSIMILATI. TARI – Base imponibile I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni degli immobili a destinazione ordinaria dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare: • Dati catastali; • Numero civico di ubicazione dell’immobile e numero interno TARI – Base imponibile da accertare Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per gli immobili di categoria A, B e C, PUO’ considerare come superficie assoggettabile al tributo catastale. quella dell’80% della superficie TARI – Base imponibile Il Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Le regole tecniche applicabili sono quelle pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. TARI BASE IMPOBILE TARES I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 TARI I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 TARI – Base imponibile Il passaggio alla tassazione dell’80% della superficie catastale per le categorie a destinazione ordinaria (A, B e C) avverrà solo quando verranno allineati i dati degli immobili e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna ed esterna. TARI – Corresponsione del tributo IL TRIBUTO E’ CORRISPOSTO IN BASE A TARIFFA COMMISSURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011) TARI – Corresponsione del tributo L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’ DEBITAMENTE E TEMPESTIVAMENTE DICHIARATA. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo prova contraria da parte dell’utente. TARI - Dichiarazione I contribuenti NON sono tenuti a ripresentare le dichiarazioni se lo hanno già fatto ai fini Tares, Tia, Tarsu. Il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati. L’obbligo sussiste: • Variazioni dei dati • Nuove occupazioni • Detenzioni di locali ed aree scoperte TARI - Dichiarazione In particolare vanno dichiarati: • Le generalità del contribuente • I dati dell’utenza (ubicazione, superficie, utilizzo) • La data di inizio occupazione • La composizione del nucleo familiare • Cause che danno diritto ad agevolazioni fiscali, riduzioni tariffarie o esclusioni. TARI Il Comune può utilizzare criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe da applicare ai soggetti non residenti, ad esempio correlando ad una più ampia superfice dell’immobile una maggiore presenza di persone e, quindi, di produttività dei rifiuti (Cassazione sent. n. 8383/2013). IUC – Regolamento Il Comune è chiamato e redigere il regolamento sulla IUC. Le scelte che il Comune può fare sono: a) Adottare un unico regolamento che disciplina la IUC con tre sezioni (Imu, Tari e Tasi) b) Adottare un regolamento per Tari e Tasi, lasciando a parte il regolamento dell’IMU c) Adottare tre distinti regolamenti IUC – Regolamento In effetti, il comma 682 della L. 147/2013 parla di UN regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale. Poi, però, detta degli elementi regolamentari solo per Tari e Tasi, tralasciando l’IMU. IUC – Regolamento Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve contenere, tra l’altro: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. IUC – Regolamento Per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. IUC - Dichiarazione I soggetti passivi dei tributi presentano la DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMPOSTA UNICA COMUNALE entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggetabili al tributo. La dichiarazione deve essere presentata su modello messo a disposizione del Comune. IUC - Dichiarazione L’art. 2, comma 5-bis, in materia di IMU, ricorda che per l'applicazione dei benefici, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del comma 5-bis, dell’art. 2. IUC - Dichiarazione I commi 686 e 687 della legge di stabilità 2014, dettano le norme in materia di dichiarazione TARI e TASI. Ai fini TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 o TARES. Ai fini TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. IUC - Dichiarazione La dichiarazione IUC hanno effetto ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. IUC – Dichiarazione Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE L’accertamento e la riscossione della Tari e della Tasi possono essere affidate, senza ulteriore gara, ai soggetti che hanno già svolto questa attività, per il tributo sui rifiuti (tarsu, tia, tares) e per l’IMU (comma 691 legge di stabilità 2014) IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE L’anno scorso, in assenza di una norma specifica, l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza (esempio tar Puglia sent. 1771/2013)era quello di ritenere privi di efficacia i vecchi contratti relativi a Tarsu ed Ici. Il concessionario non poteva, quindi, chiedere al Comune di mantenere in vita i vecchi rapporti, trattandosi di tributi differenti. L’affidamento del servizio doveva intendersi decaduto «ipso iure» e per i nuovi affidamenti era necessaria la gara ad evidenza pubblica. IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il versamento di TARI E TASI potrà essere effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale o attraverso i servizi di pagamento elettronici ed interbancari. NON E’ PREVISTO APPOSITO BOLLETTINO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE (com’era per la Tares). IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il pagamento dei due tributi DEVE AVVENIVE IN DATE DIFFERENTI. Spetta al Consiglio Comunale, in sede regolamentare, fissare le date di scadenza. Di norma il Comune consente il pagamento del tributo in almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato tra TARI E TASI. Deve, comunque, essere garantita la possibilità di effettuare un unico pagamento entro il 16 giugno di ciascun anno. IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Il Direttore dell’Agenzia del Dipartimento delle Finanze del Mef dovrà stabilire le modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione agli enti locali ed al sistema informativo dello stesso Ministero. IUC – RAVVEDIMENTO OPEROSO Anche per la IUC è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. N. 472/1997, è un istituto generale che si applica a tutti i tributi locali IUC - Sanzioni FATTISPECIE SANZIONABILE SANZIONE Omesso od insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione Trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 gg sanzione ridotta 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Si applica art. 13 D.Lgs. N. 471/1997 Omessa presentazione della dichiarazione Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Infedele dichiarazione Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario nel termine di 60 gg, dalla notifica Sanzione da € 100 ad € 500 IUC - Sanzioni Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per mancata risposta del questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. IUC – Sanzioni Il Comune ha la facoltà di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE ABITAZIONE PRINCIPALE IMU : Non paga l’imposta TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU, ripartizione tra proprietario ed inquilino (dal 10% al 30%) TARI: Va pagata IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE SECONDE CASE IMU : Si paga l’imposta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune (entro il 28 febbraio o 30 aprile), fino al max 10,6 per mille. TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU, ripartizione tra proprietario ed inquilino (dal 10% al 30%). Aliquota dall’1 al 3,3 per mille. IMU+TASI < 11,4 PER MILLE TARI: Va pagata IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE ESERCIZIO COMMERCIALE IMU : Si paga l’imposta sulla base dell’aliquota stabilita dal Comune (entro il 28 febbraio o 30 aprile), fino al max 10,6 per mille. TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU, Aliquota dall’1 al 3,3 per mille. IMU+TASI < 11,4 PER MILLE TARI: Va pagata IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE TERRENI AGRICOLI IMU : I terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti, hanno una base imponibile ridotta, con il moltiplicatore che dal 2014 scende a 75 TASI: Si paga. La base imponibile dovrebbe essere quella dell’IMU. Per i fabbricati rurali strumentali aliquota a max 1 per mille TARI: Non si applica IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE IMMOBILI D’IMPRESA IMU : Va pagata. Ai fabbricati cat. D si applica l’aliquota standard dello 7,6 per mille (riservato allo Stato), eventualmente maggiorato dal Comune (maggiorazione max 3 per mille) che incassa l’eventuale maggiorazione. TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU TARI: Va pagata. Le superfici produttive di rifiuti speciali sono, comunque, esonerate dal tributo. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Ad oggi, qualunque ipotesi di contabilizzazione degli incassi TASI appare difficoltosa, specie in considerazione del fatto che il Governo intende modificarne la disciplina (con l’introduzione della facoltà di aumentare le aliquote). BILANCIO DI PREVISIONE 2014 La data di approvazione del bilancio di previsione era stata fissata al 28 febbraio 2014. Dopo quello che è successo nel 2013, l’Anci non aveva chiesto la proroga del termine per l’approvazione del bilancio. La conferenza Stato-città il 6 febbraio scorso ha deciso, comunque, di approvare lo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2014. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 LA COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF DEI COMUNI SICILIANI L’A.R.S., grazie alle prerogative statutarie in materia finanziaria, ha previsto, a decorrere dal 2014, di assegnare ai Comuni una somma calcolata in ciascun anno applicando un’aliquota di compartecipazione al gettito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche effettivamente riscossa in Sicilia nell’ultimo anno precedente all’esercizio di riferimento. Per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l’ammontare dell’IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli Comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 LA COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF DEI COMUNI SICILIANI Una parte delle somme della compartecipazione all’Irpef dei Comuni andrà a costituire il Fondo comunale perequativo. Entro il 30 aprile di ciascun l’Assessore r per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, stabilisce le quote di spettanza di ciascun Comune a valere sul Fondo perequativo comunale, sulla base di alcuni criteri, tra i quali: • minore capacità fiscale in relazione al gettito dell’IRPEF e dell’IMU; • sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai Comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri; • capacità di riscossione. PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24(*) ABITAZIONE PRINCIPALE - MONOLOCALE 30 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE 30 MILAEURO 2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI 2012 LE DETRAZIONI HANNO ASSORBITO L’IMU 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ NON PAGA MINU-IMU 2014 SE IL PROPRIETARIO NON RIENTRA NELLE DETRAZIONI COMUNALI PUO’ PAGARE FINO A € 99,00 (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) ABITAZIONE PRINCIPALE - BILOCALE 60 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE 60 MILAEURO 2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI 2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 40,00 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU 2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) ABITAZIONE PRINCIPALE - PENTALOCALE 200 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE 200 MILAEURO 2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI , AD ECCEZIONE A1(SIGNORILI), A8 (VILLE) E 19 (CASTELLI) 2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 600,00 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU 2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES SENZA DETRAZ. LA TASI COSTERA’ MEDIAMENTE DI PIU’ (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) SECONDE CASE - SFITTA, CAT. A/3, MQ 60, IMPONIBILE 60 MILAEURO 2011 ICI INFERIORE A € 263,00 2012 MOLTIPLICARE 160 ANZICHE’ 100, AUMENTO DELLE ALIUOTE = TRIBUTO TRIPLICATO 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ 2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) SECONDA CASA – AFFITTATA 60 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE 30 MILAEURO 2011 SITUAZIONE UGUALE CASA SFITTA - ICI INFERIORE A 263,00 EURO 2012 AUMENTI DEL 200%, SOPRATTUTTO NEL CASO DI ALIQUOTE PRECEDENTI BASSE 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ NON VERSA IRPEF SUL 50% RENDITA CATASTALE 2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES TARI + IMU = 11,4 PER MILLE (CORRETTIVO GOVERNO) (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) IMMOBILE PRODUTTIVO: NEGOZIO - 100 MQ, CAT. C/1, IMPONIBILE 260 MILAEURO 2011 ICI DA 1.450 A 2.538 EURO 2012 FORTISSIMO AUMENTO SULLA BASE DELL’AUMENTO LINEARE DEI MOLTIPLICATORI ED AUMENTO ALIQUOTE 2013 RISCHIO FORTE AUMENTO TARES, POI RIENTRATO GRAZIE MODIFICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2014 DOVREBBE ESSERCI UN AUMENTO (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) IMMOBILE PRODUTTIVO – CAPANNONE INDUSTRIALE – 2.300 MQ, CAT. D, IMPONIBILE 580 MILAEURO 2011 ICI PIU’ DI 2.500 EURO 2012 RADDOPPIO DEL TRIBUTO SULLA BASE DELL’AUMENTO LINEARE DEI MOLTIPLICATORI ED AUMENTO ALIQUOTE 2013 DEDUCIBILITA’ 30% IMU + MAGGIORAZIONE TARES = SITUAZIONE SOSTANZIALMENTE INVARIATA 2014 LA DEDUCIBILITA’ IMU SCENDE DAL 30% AL 20% (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI Fonte: IlSole24Ore(*) ABITAZIONE PRINCIPALE - BILOCALE 30 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE 30 MILAEURO 2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI 2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 40,00 2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU 2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX (*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati