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MINI - IMU - Anci Sicilia

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MINI - IMU - Anci Sicilia
I TRIBUTI LOCALI ALLA LUCE
DELLE INNOVAZIONI DELLA
LEGGE DI STABILITA’ 2014
PALERMO, 10 FEBBRAIO 2014
Dr Lucio Catania
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse
dal Concessionario della riscossione fino al 31
ottobre 2013 senza interessi, con l'obiettivo di
alleggerire il contenzioso tributario attivo e di
reperire risorse. Pagamento dell'intero importo, in
soluzione unica, entro il 28 febbraio 2014.
Resta dovuto il pagamento dell’aggio in cartella.
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
La previsione riguarda i carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni
PROVINCE e
COMUNI
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Controversa è invece la questione delle
contravvenzioni stradali. Secondo una direttiva
di Equitalia sarebbero escluse.
Secondo un’altra tesi sarebbero «sanabili»,
limitatamente agli interessi di mora.
Le multe notificate e non pagate entro 60 giorni,
possono essere «sanate» pagando l’importo
della contravvenzione maggiorato del 10%, su
base semestrale.
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Restano dovute, per intero, le somme da
riscuotere
per
effetto
delle
condanna della CORTE DEI CONTI.
sentenze
di
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
A seguito dei pagamenti senza interessi l’agente
della riscossione è AUTOMATICAMENTE
DISCARICATO DELL’IMPORTO RESIDUO.
Lo stesso Agente trasmette, anche in via
telematica, ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, l’elenco
delle quote discaricate sulle cartelle incassate.
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
ENTRO IL 30 GIUGNO 2014, L’AGENTE DELLA
RISCOSSIONE:
• Comunica l’elenco dei debitori che hanno
effettuato il pagamento nei termini previsti ed
i codici di tributo del pagamento
• Informano, mediante posta ordinaria, i
debitori dell’avvenuta estinzione del debito
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
L’iniziativa per godere del pagamento senza
interessi deve essere assunta dal debitore.
Gli agenti della riscossione non possono esimersi
dal collaborare.
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
L’agevolazione vale anche per le cartelle
impugnate, fermo restando che, in caso di
vittoria del contribuente, l’importo versato non
potrà più essere recuperato.
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
FASI PER IL PAGAMENTO SENZA INTERESSI:
1 – Munirsi di estratto ruolo e verificare le date.
2 – Depurare gli importi a debito degli interessi
di mora e di ritardata iscrizione a ruolo
3 – Pagare IN UN’UNICA SOLUZIONE entro il 28
febbraio 2014, direttamente al concessionario
PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
L’Unione
nazionale
dei
giovani
dottori
commercialisti ha criticato questa norma in
quanto poco appetibile (mero abbattimento
degli interessi) per i piccoli debitori.
TRACCIABILITA’ AFFITTI
Introdotto il divieto di pagare in denaro
contante i canoni di locazione, di qualunque
importo (ad eccezione per case popolari ed enti
assimilati), con affidamento di attività di
monitoraggio ai Comuni.
TRACCIABILITA’ AFFITTI
All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale) dopo il comma 10 viene ora inserito il
seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale
nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di
quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai
comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di
monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto
dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice
civile in materia di registro di anagrafe condominiale e
conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in
ambito di edifici condominiali».
TRACCIABILITA’ AFFITTI
L’art. 1130 n. 6 c.c. specifica che l’amministratore
deve curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalità dei singoli
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali
di godimento, comprensive del codice fiscale e della
residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di
sicurezza.
L’anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve
contenere una serie di dati utili a fotografare la
situazione dell’unità immobiliare sotto vari aspetti.
TRACCIABILITA’ AFFITTI
I condomini hanno obblighi precisi.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di
omessa o incompleta risposta, l'amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il
costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. secondo, terzo e
quarto periodo).
TRACCIABILITA’ AFFITTI
Ad oggi non è chiaro con quali specifici poteri e
con quali modalità il Comune consulterà il
registro dell’anagrafe condominiale.
La norma in esame infatti, non va al di là di una
generica possibilità di consultazione da parte dei
Comuni.
TRACCIABILITA’ AFFITTI
ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella norma non è detto se questa funzione di
monitoraggio affidata ai Comuni sul divieto di pagare in
denaro contante i canoni di locazione verrà retribuita.
Vige, comunque, la regola generale che prevede che per
rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali
e di incentivare la partecipazione degli Enti Locali
all'attività di accertamento tributario, ai Comuni viene
assicurato il 50% della quota dei tributi statali (articolo
1, comma 1, del d. l. n. 203/2005, convertito, con
modificazioni, dalla l. n 248/2005, e successive
modificazioni).
TRACCIABILITA’ AFFITTI
ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
La quota ordinaria del 50%, fissata con l’art. 2,
comma 10, del D.Lgs. N. 23/2011, sulla riforma
federalista municipale, è stata elevata al 100%
per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Tranne in Sicilia dove la quota premiale a favore
dei Comuni era stata fissata, con L.r. n. 26/2012,
al 33%.
TRACCIABILITA’ AFFITTI
ACCERTAMENTO IN COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il comma 1 dell’art. 5 della L.r. 28 gennaio 2014,
n. 5, che detta «Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità
regionale.» (cosiddetta finanziaria regionale) è stato
stabilito che:
Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all’attività di accertamento tributario, per gli anni
2014, 2015 e 2016, la quota di cui all’articolo 8,
comma 13, della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26, è elevata al 100 per cento.
Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE REG. SICILIANA (p. I) n. 5 del 31-1-2014
MINI-IMU
Erano tenuti al versamento sull’abitazione
principale, e quindi possono essere sottoposti
ad accertamento, solo i soggetti passivi
d’imposta che vivono in Comuni nei quali è
stata deliberata per il 2013 un’aliquota IMU, per
la prima casa, superiore a quella base (4 per
mille).
I titolari dovranno pagare il 40% della differenza.
MINI-IMU
Il regolare pagamento della mini-IMU va
accertato calcolando l’imposta per tutto il 2013
e non solo sul 50% dell’imposta relativa alla
seconda rata.
Il contribuente doveva tenere conto della
detrazione base (200 euro) e di quella
riconosciuta per ogni figlio sotto i 26 anni.
MINI-IMU
L’imposta andava versata entro il 24 gennaio
2014.
In effetti due differenti provvedimenti, non
coordinati tra loro (legge di stabilità 2014 e dl
IMU-Banca d’Italia) a distanza di pochi giorni
l’uno dall’altro hanno stabilito due diverse
scadenze:
24 gennaio 2014 (pagamento)
16 giugno 2014 (sanatoria)
MINI - IMU
In caso di INSUFFICIENTE VERSAMENTO, ai sensi
del comma 728 della L. 147/2013, non si
applicano sanzioni ed interessi nel caso in cui la
differenza relativa all’IMU 2013 sia versata
entro il 16 giugno 2014.
La legge parla solamente e specificamente di
insufficiente
versamento,
pertanto
la
disapplicazione di sanzioni ed interessi non
riguarda l’omesso versamento.
MINI-IMU
Non erano soggetti al pagamento della mini-Imu
i titolari di fabbricati rurali strumentali.
I Comuni non avevano, infatti, la possibilità di
aumentare l’aliquota standard (2 per mille).
Sono fabbricati strumentali quelli diretti alla
manipolazione, trasformazione e vendita dei
prodotti agricoli.
MINI-IMU
Fino al Dl n. 70/2011 i fabbricati rurali dovevano
essere necessariamente accatastati in categoria
rurale, ovvero A/6 per le abitazioni e D/10 per i
fabbricati strumentali, dando però la possibilità
ai contribuenti di presentare una “domanda di
variazione” della categoria catastale, dopo varie
proroghe, entro il 30 settembre 2012.
MINI-IMU
Oggi è certo che le istanze di variazione
presentate in catasto per il riconoscimento della
ruralità dell’immobile, in forza dell’art. 2, comma
5-ter del decreto IMU n. 102/2013, producono
effetti per i cinque anni precedenti.
MINI-IMU
L’ex Agenzia del Territorio (*) ha chiarito che non
conta la classificazione catastale per avere
diritto al trattamento agevolato per questi
fabbricati.
Si può avere agevolazione anche con le
categorie originali, purché ci sia l’annotazione
sull’utilizzazione strumentale. Tranne che non
sia classificati come D/10.
(*) Circolare n. 2/2012
MINI-IMU
In passato si erano avute pronunce difformi da
parte delle Commissioni Tributarie sugli effetti
retroattivi della domanda di variazione.
La C.T.R. dell’Emilia Romagna aveva addirittura
avanzato dubbi di legittimità costituzionale della
norma (sent. 21 04/2013 del 7 giugno 2013) e non
aveva attribuito alcun effetto retroattivo alla
domanda di attribuzione della diversa rendita
catastale.
MINI-IMU
Le istanze di rimborso dell’ICI dei titolari degli
immobili rurali possono estendersi fino al 2006,
considerato che i contribuenti avrebbero potuto
inoltrare le prime istanze di variazione entro il
30 settembre 2011.
(vedi anche Corte di Cassazione, ord. 422/2013).
MINI-IMU
Il problema si pone rispetto alle questioni sulle quali il
giudice si era pronunciato con sentenza divenuta definitiva.
La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che
l'attività del legislatore, pur se diretta a stabilire il significato di
una norma preesistente, opera su un piano diverso
dall’interpretazione in senso proprio del giudice.
La legge opera in astratto, il giudice opera sul piano
particolare per l'applicazione concreta della norma alla singola
fattispecie sottoposta al suo esame. L'efficacia retroattiva
della norma non viene ad incidere, dunque, sulla "potestas
iudicandi", bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della
suddetta potestà deve attenersi
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 1999, n. 229).
MINI-IMU
Gli effetti delle sentenze definitive rimangono
impregiudicati: il giudicato sostanziale costituisce
ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della
norma di interpretazione autentica.
Ma il possessore di un fabbricato non accatastato in
categoria rurale può presentare nuova istanza ai
sensi del mutato quadro normativo ed
eventualmente ripresentare ricorso in Commissione
avverso il rifiuto?
MINI-IMU
L’interpretazione interpretativa del dl n.
102/2013 comporta l’accoglibilità
delle
domande di rimborso già presentate , la vittoria
delle
istanze
presentate
davanti
alla
Commissione Tributaria e la possibilità di
presentare nuove istanze di rimborso da parte
di quei contribuenti che possedendo un
fabbricato non accatastato in categoria rurale si
sono adeguati alle pronunce della Corte di
Cassazione, pagando regolarmente l’Ici.
MINI-IMU
TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA
TERRENI AGRICOLI IN PROPRIETA’ O OTTENUTI
IN USUFRUTTO DA SOGGETTI NON ISCRITTI
NEGLI
ELENCHI
PREVIDENZIALI
DELL’AGRICOLTURA.
2012 = SOGGETTI AD IMPOSTA
1° SEMESTRE 2013 = ESENTI
2° SEMESTRE 2014 = SOGGETTI AD IMPOSTA
MINI – IMU
TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA
PRIMA IPOTESI: IL COMUNE NON HA VARIATO
L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012
1° SEMESTRE : ESENTE
2° SEMESTRE: 50% DELL’IMPOSTA DA PAGARE
NEL 2012
MINI – IMU
TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA
SECONDA IPOTESI: IL COMUNE HA AUMENTATO
L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012
1° SEMESTRE : ESENTE - 2° SEMESTRE: QUOTA CALCOLATA
CON L’ALIQUOTA 2013 meno 50% QUOTA CALCOLATA 2012
ESEMPIO:
NEL 2012 PAGAVO 100
PER L’INTERO ANNO 2013 AVREI PAGATO 110
ENTRO IL 16 GENNAIO 2014: 110-50 = 60 (e non 55)
In caso di insufficiente pagamento della rata IMU del secondo
semestre è possibile effettuare il conguaglio entro il 16 giugno
2014, senza interessi e sanzioni.
MINI – IMU
TERRENI AGRICOLI DI SOGGETTI NON ISRITTI NEGLI ELENCHI DELLA PREVIDENZA DELL’AGRICOLTURA
TERZA IPOTESI: IL COMUNE HA DIMINUITO
L’ALIQUOTA, RISPETTO AL 2012
1° SEMESTRE : ESENTE - 2° SEMESTRE: QUOTA CALCOLATA
CON L’ALIQUOTA 2013 meno 50% QUOTA CALCOLATA 2012
ESEMPIO:
NEL 2012 PAGAVO 100
PER L’INTERO ANNO 2013 AVREI PAGATO 90
RATA IMU 2° SEMESTRE : 90 -50 = 40 (e non 45)
Il Comune ha un gettito inferiore.
MINI-IMU
Dal 1° luglio 2013, il personale appartenente alle
Forze armate e di polizia ha diritto al trattamento
l’alloggio come abitazione principale, a prescindere
dalla residenza e dalla dimora.
Le eventuali richieste di rimborso per il 1° semestre
debbono, però, essere respinte.
Ai fini della mini-IMU, ricorrendone i presupposti, i
militari pagano solo per il secondo semestre.
MINI - IMU
L’agevolazione riguarda un unico immobile,
posseduto, e non concesso in locazione, da:
• Personale in servizio permanente appartenente
alle forze armate e alle forze di polizia
• Persona in servizio permanente ad ordinamento
militare Personale dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile,
• Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
• Personale appartenente alla carriera prefettizia (*)
(*) , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, d.lgs n. 139/2000
MINI-IMU
L’assimilazione ex legis si applica ad un solo
immobile ed alle relative pertinenze, iscritto o
iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare.
L’ASSIMILAZIONE VALE ANCHE PER L’IMU 2014
(comma 707, L. 147/2013, punto 3, lettera b)
MINI-IMU
Il comma 1, art. 2., del D.L. n. 102/2013 ha
previsto che non fossero soggetti alla seconda
rata IMU 2013 i cosiddetti
FABBRICATI «MERCE»
si tratta dei fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che rimanga tale destinazione e non siano
comunque locati.
MINI-IMU
L’ESENZIONE VALE SOLO PER I FABBRICATI
«MERCE», non si estende alle aree fabbricabili,
agli immobili in corso di costruzione, oggetto di
ristrutturazione o di restauro (a prescindere
dalla destinazione abitativa o strumentale).
MINI-IMU
Per godere dell’agevolazione l’impresa deve
avere COSTRUITO E NON LOCATO IL BENE.
Questo restringe il campo delle agevolazioni ai
soli fabbricati per i quali l’impresa abbia
richiesto ed ottenuto uno specifico PERMESSO A
COSTRUIRE.
Deve trattarsi di un fabbricato «nuovo».
MINI-IMU
Il soggetto che può ottenere le agevolazioni per i
fabbricati «merce» è quella che esercita l’attività
di imprenditore edile, anche se non in maniera
abituale.
L’importante è che sia INTESTATARIO DEL
PERMESSO A COSTRUIRE, poi può anche
svolgere l’attività di costruttore in maniera
occasionale (circolare n. 22/E/2013).
MINI-IMU
•
•
•
•
UNICA CONCESSIONE
PALAZZO DI 10 APPARTAMENTI
9 APPARTAMENTI NON LOCATI
1 LOCATO
SPETTA L’ESENZIONE ?
MINI-IMU
SPETTA
Per i 9 appartamenti non locati. Il tributo spetta
singolarmente per ciascuna unità immobiliare e
l’esenzione segue il destino di ciascuna unità
MINI – IMU
•
•
•
•
APPARTAMENTO «NUOVO»
ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE
APPARTAMENTO SFITTO
LOCATO PER POCHI GIORNI, DOPO LA
COSTRUZIONE, POI TORNATO LIBERO
SPETTA L’ESENZIONE?
MINI - IMU
NON SPETTA
La legge parla di immobile «non locato» non
facendo riferimento alla durata della locazione.
L’appartamento in questione perde la qualifica
di fabbricato «merce» al momento della prima
locazione.
MINI – IMU
• APPARTAMENTO «NUOVO»
• ESISTE IL PERMESSO A COSTRUIRE
• APPARTAMENTO
UTILIZZATO
DAL
COSTRUTTORE
COME
DEPOSITO
ATTREZZATURA, PUNTO VENDITA, ETC.
SPETTA L’ESENZIONE?
MINI - IMU
SPETTA
La legge parla unicamente di «locazione» e non
di altro utilizzo temporaneo.
L’importante è che il fabbricato sia destinato alla
vendita.
MINI - IMU
L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELL’IMU PER I
COSIDDETTI
«FABBRICATI MERCE»
ANCHE PER L’ANNO 2014.
SPETTA
MINI - IMU
Per godere delle agevolazioni riservate ai
«fabbricati merce» ed alle altre agevolazioni di
cui all’art. 2 sussiste un
OBBLIGO DICHIARATIVO
La presentazione della dichiarazione ha valore
costitutiva dell’agevolazione, essendo prevista
la sua presentazione, a pena di decadenza,
entro il 30 giugno 2014.
MINI - IMU
Le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, sono equiparate
all’abitazione principale (art. 2, comma 4, D.L. n.
102/2013).
PER L’ANNO 2013 LA DISPOSIZIONE SI APPLICA
SOLO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2013
IMU
Anche per il 2014, l’IMU non si applica alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari (comma 707, L. 147/2013,
punto 3, lett. a).
MINI - IMU
Le cooperative edilizie a proprietà indivisa
saranno tenute, a pena decadenza, a presentare
dichiarazione IMU per evidenziare gli immobili
assegnati ai soci.
RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013
La legge di stabilità 2014 (commi 722-727) è
intervenuta sui rimborsi IMU a decorrere
dall’anno d’imposta 2012.
Il
contribuente
presenta
l’istanza
ESCLUSIVAMENTE al Comune.
Spetta al Comune effettuare la relativa
istruttoria.
RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013
IMPOSTA VERSATA AD UN COMUNE DIVERSO
Il Comune che viene a conoscenza dell’errato
versamento (anche a seguito di comunicazione del
contribuente) deve attivare le procedure più
idonee al riversamento delle somme.
Il contribuente comunica tutti gli elementi necessari
per identificare il versamento.
Dal 2013 i Comuni devono comunicare allo Stato le
procedure di riversamento, per conguagli sul fondo
di solidarietà.
RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013
IMPOSTA VERSATA IN MISURA SUPERIORE AL
DOVUTO
Il Comune provvede al rimborso della quota di
propria spettanza
Il Comune provvede a segnalare al Mef ed al
Ministero dell’Interno la quota rimborsata e
quella che lo Stato deve rimborsare
Lo Stato rimborsa la quota a proprio carico.
RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013
IMPOSTA DEL COMUNE VERSATA ALLO STATO
Il Comune (anche su indicazione del
contribuente) segnala la cosa al MEF ed al
Ministero dell’Interno che fino al 2012 effettua
le «regolazioni» a valere sullo stanziamento di
apposito capitolo di bilancio, dal 2013 effettua le
«regolazioni» in sede di Fondo di solidarietà
comunale.
RIMBORSO IMU ANNI 2012-2013
IMPOSTA DELLO STATO VERSATA AL COMUNE
Dal 2012, il contribuente presenta al Comune
una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi
siano somme da restituire.
Il Comune dispone il riversamento all'erario.
Dal 2013 il Comune segnala la cosa al Mef ed al
Ministero dell’Interno, al fine delle successive
«regolazioni» a valere in sede di Fondo di
solidarietà comunale.
TARES – Scadenza pagamento
maggiorazione
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione
n. 9/DF del 9 settembre scorso, aveva assentito
all’ipotesi di una previsione regolamentare che
rinviasse le rate della Tares al 2014, a condizione
che il versamento della maggiorazione
standard, di trenta centesimi a metro quadro,
fosse effettuato entro il 16 dicembre.
TARES – Scadenza pagamento
maggiorazione
Non essendo una scadenza di legge non
potevano essere irrogate sanzioni, qualora il
Comune avesse fissato altre scadenze.
Il comma 680 della L. 147/2013 stabilisce che il
versamento della maggiorazione standard (30
cent x mq), ove non eseguito entro la data del
16 dicembre 2013, doveva essere, comunque,
effettuato entro il 24 gennaio 2014.
TARES – Scadenza pagamento
maggiorazione
La legge impone ai Comuni di inviare il modello
di pagamento precompilato, in tempo utile per
il versamento della maggiorazione.
Qual è il tempo utile ?
Cosa succede se il Comune non invia il modello
in tempo utile ?
TARES – Scadenza pagamento
maggiorazione
Il MEF ha chiarito, tramite risposte faq, che
nessuna sanzione va irrogata a chi
incolpevolmente non paga in tempo la
maggiorazione Tares. Nel caso in cui il comune
non abbia inviato i modelli di pagamento in
tempo utile il contribuente che versa in ritardo
non è infatti soggetto a sanzione.
TARES – Scadenza pagamento
maggiorazione
L’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente
(legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che
“Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione
finanziaria,
ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulti
posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa”.
IUC
IMPOSTA
UNA
E TRINA
IUC
IUC
L’Imposta Unica Comunale (IUC) la nuova tassa
immobiliare, è composta da:
Imu, che sarà pagata dal proprietario, con
esclusione delle prime abitazioni non di lusso;
Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei comuni, che
sarà pagata dal proprietario e, in quota variabile tra
il 10% ed il 30%, dall'inquilino;
Tari, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal
proprietario o dall'inquilino.
IUC – Imposta Unica Comunale
X= (IMU-PRIMA CASA –ALTRE SITUAZIONI ASSIMILATE
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE) + (TASI-MAGGIORAZIONE)
+ TARI
X = IUC
Riferimenti normativi: art. 1, commi 639-681, della legge
di stabilità (L. 147/2013).
I riferimenti specifici per la IUC sono solo i commi 639 e
640.
IUC
PRESUPPOSTI IMPOSITIVI
POSSESSO DI
IMMOBILI,
collegato alla loro
natura e valore
EROGAZIONE E
FRUIZIONE DI
SERVIZI
COMUNALI
IUC
INIZIALMENTE (comma 640 legge stabilità 2014)
L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E
DELLA TASI (componente della IUC diretta alla
copertura dei servizi indivisibili dei Comuni)
NON POTEVA ESSERE SUPERARE
i limiti prefissati per la sola IMU.
IUC
Il Consiglio Comunale nel determinare l’aliquota
Tasi avrebbe dovuto rispettare in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma IMU+TASI <
10,6 PER MILLE (ED ALTRE MINORI ALIQUOTE, IN
RELAZIONE
IMMOBILI).
ALLE
DIVERSE
CATEGORIE
DI
IUC
L’intesa ANCI-GOVERNO prevede, invece, che
L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E
DELLA TASI (componente della IUC diretta alla
copertura dei servizi indivisibili dei Comuni)
NON POSSA SUPERARE
i limiti prefissati per la sola IMU + UN
ADDIZIONE DELLO 0,8 PER MILLE = MAX 11,4
PER MILLE (3,3 per mille prima casa)
IUC
L‘intesa ANCI-GOVERNO prevede che, per
bilanciare l’incremento delle aliquote massime
della Tasi, vengano introdotte NUOVE
DETRAZIONI sulla base di quello che accadeva
per l’IMU.
Il Governo concederà ai Comuni un indennizzo,
pari a 700 milioni, per la perdita di gettito
dovuta al passaggio dall’IMU alla TASI
IUC
Appare molto probabile che le detrazioni
riguarderanno le abitazioni principali mentre è
più incerto se gli sconti saranno parametrizzati
anche sul numero dei figli a carico.
L’accordo Anci-Governo dovrebbe essere
trasfuso in un Decreto Legge che dovrebbe
vedere la luce questa settimana.
IUC – Bilanci comunali al 30 aprile 2014
L’accordo Anci-Governo sull’addizione TASI dello 0,8 per
mille (vincolato alle previsioni di detrazioni), al 10
febbraio 2014, non era ancora stato reso in un testo
scritto.
Questo (insieme alle incognite sulla ripartizione del Fondo
di solidarietà comunale, ha portato il Governo a
riconoscere le ragioni dei Comuni. La Conferenza Statocittà ha, quindi, approvato la proroga dei bilanci al 30
aprile 2014.
Adesso basterà un semplice decreto del Viminale per
spostare il termine di approvazione dei bilanci di
previsione.
IUC
Per le detrazioni sulla TASI, simili a quelle
previste per l’IMU, sono stati previsti, in totale,
1,7 miliardi di euro.
In parte coperti con l’indennizzo da parte dello
Stato (700 milioni, di cui 500 coperti con lo
stanziamento per l’introduzione di sgravi alle
famiglie e 200 da reperire a breve) ed in parte
con l’aumento dello 0,8 per mille.
IUC
Sulla base degli studi condotti la detrazione
media per la prima casa, concessa sulla TASI,
dovrebbe essere di 75 euro per tutti, oppure
una maggiore detrazioni per gli immobili più
piccoli, con abbassamento delle detrazioni (o
eliminazione) per le altre.
L’accordo ANCI-Governo nasce con la condizione
che i Comuni prevedano maggiori detrazioni per
le famiglie ed i ceti più deboli.
IUC
LA STRUTTURA DEI COMMI DELLA LEGGE DI STABILITA’
RIFERITI ALLA IUC
• 639-640: IUC
• 641-668: TARI
• 669 -682: TASI
• 683:TARIFFE TARI
• 684-705: IUC
• 706: IMPOSTA DI SCOPO
• 707-729: IMU
• 730-731: CONTRIBUTI AI COMUNI E FONDO
SOLIDARIETA’
IUC
IL COMMA 692 SANCISCE CHE
Il
comune
designa
IL
FUNZIONARIO
RESPONSABILE a cui sono attribuiti tutti i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quella di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché
la RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE
CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO STESSO.
IUC – Il funzionario responsabile
INTERPETRAZIONI POSSIBILI DEL COMMA 692:
1) Essendo l’imposta comunale UNICA, il
funzionario Responsabile del tributo deve essere
UNICO
2) Considerando che il comma 703 sancisce che
«l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina
per l’applicazione dell’Imu», ci sarà un
Responsabile per l’IMU ed uno per TASI e TARI
3) Essendo, sostanzialmente, TRE tributi differenti
ci saranno TRE diversi funzionari Responsabili
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Le opzioni di cui ai punti 2 e 3 escludono che il
funzionario responsabile dell’IMU abbia
attribuita la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso è stata introdotta con
la Tares e costituiva una novità e
rappresentava una deroga ai principi generali
che affidano la rappresentanza in giudizio nel
processo tributario o al Sindaco o al Dirigente
o al Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area a cui attengono i tributi.
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Una volta che, in rappresentanza del Comune, si
fosse validamente costituito in giudizio il
Sindaco, il successivo svolgimento di attività
difensiva da parte di un funzionario comunale
a ciò designato deve ritenersi pienamente
valido, data la differenza tra il soggetto che
rappresenta l’Ente e quello incaricato
dall’assistenza tecnica dello stesso (Cassazione
15858/2001).
IUC- ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
L’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/ 1992, PRIMA
DELLA MODIFICA del Dl 44/2005, ossia FINO
al 31 maggio 2005, prevedeva che L’ente
locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta
in
giudizio
mediante
l’organo
di
rappresentanza
previsto
nel
proprio
ordinamento.
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004 e
1949, 2878, 3736, 19082 del 2003) ribadì,
smentendo qualche pronuncia in senso
contrario, che la rappresentanza in giudizio
spettava solo al Sindaco ed al Presidenza della
Provincia
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La materia è stata innovata dall’art 3 bis della
legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha
convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo 2005), che
ha previsto che L’ente locale nei cui confronti
è proposto ricorso può stare in giudizio anche
mediante il dirigente dell’ufficio tributi,
ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale,
mediante il titolare della posizione
organizzativa in cui è collocato detto Ufficio
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Il potere del dirigente dell'ufficio tributi di rappresentare il
Comune nelle controversie tributarie, ancor prima di essere
previsto dalla legge n. 88/2005, è stato riconosciuto dal
nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché
espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal
regolamento, cui lo statuto rinvii), potendo in tal caso il
dirigente costituirsi senza bisogno di procura, ovvero
attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del
libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature
superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva
nel giudizio di cassazione.
Cassazione civile sez. trib., 28 maggio 2010, n. 13141
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
L’eventuale delega a difensore abilitato deve essere
sottoscritta dal Sindaco o dal Dirigente ed
autenticata dallo stesso difensore.
Ma nel processo tributario la mancanza di
autenticazione, da parte del difensore, della firma
apposta dalla parte per procura in calce od al
margine del ricorso introduttivo non determina la
nullità dell'atto, a meno che la controparte non
contesti
espressamente
l'autenticità
della
sottoscrizione" (vd. sentt. nn. 17845/2007 e
6591/2008).
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Il
Dirigente (o il Titolare della posizione
organizzativa) comprendente l’Ufficio Tributi, con
apposita determinazione, può delegare un
funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a
sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale
assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Cassazione civile sez. trib., 09 giugno 2009n. 13230
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La norma ha espressamente conferito, quindi,
piena legittimazione a rappresentare l’Ente nel
giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori
atti che l’attribuiscano
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La legittimazione del dirigenti SI AGGIUNGE e
non
si
sostituisce
alla
concorrente
legittimazione dei vertici politici di comune e
provincia.
Il legislatore infatti specifica che l’Ente può
ANCHE stare in giudizio tramite il dirigente
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La scelta di agire in giudizio tramite il Sindaco o il
Dirigente spetta all’Ente, che può decidere di
volta in volta oppure disciplinare la materia
tramite Statuto o Regolamento
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Secondo la recente giurisprudenza l’organo
dotato di rappresentanza processuale può
agire anche senza alcun specifico atto di
autorizzazione.
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Lo Statuto può, comunque, sempre prevedere
la previa autorizzazione della Giunta, ovvero
una
preventiva
determinazione
del
competente dirigente, oppure ancora
l’intervento dell’una o dell’altra, in relazione
alla natura ed all’oggetto della controversia
Cassazione a sezione unite n. 17550/2002
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
La dottrina ritiene che la mancanza del dirigente
debba essere intesa come assenza del
dirigente dell’ufficio tributi e non come
assenza di figure dirigenziali nell’Ente
IUC - ll funzionario responsabile
La rappresentanza in giudizio
Normalmente la figura del dirigente dell’Ufficio
tributo NON VA CONFUSA con il responsabile del
singolo tributo. Si tratta del soggetto posto al
vertice dell’intero ufficio tributi.
NEL CASO DELLA IUC (o limitatamente alla Tari ed
alla Tasi) LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER
LE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRIBUTO
STESSO,
VENGONO
ATTRIBUITE
AL
FUNZIONARIO RESPONSABILE.
IUC - Il funzionario responsabile
Il Ministero dell’Interno, con circolare 21 giugno
1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con
il termine "funzionario responsabile del tributo" è
da intendersi il responsabile della funzione e non
chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale,
oggi categoria D.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che
qualora il funzionario individuato appartenga alla
sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in
possesso almeno del diploma di ragioneria.
IUC - Il funzionario responsabile
Di norma, però, il funzionario di cui all'art. 11 del decreto
legislativo n. 504/1992, va identificato con la figura
massima apicale dell'area economico-finanziaria
presente nel Comune anche se di qualifica funzionale
inferiore all'ottava.
Nel caso in cui non si fossero verificate le condizioni
precedenti, ovvero la figura massima apicale presente
nella pianta organica del Comune fosse stata inferiore
alla VI qualifica funzionale, le funzioni relative
all'imposta dovevano essere affidate al Segretario
Comunale.
IUC - Il funzionario responsabile
MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla possibilità
che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma
nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere
nominata Funzionario Responsabile IMU.
Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere,
attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura
organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai
dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme
secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici.
La struttura organizzativa dell’Ente prevede un dipendente di cat. D3, quale
Coordinatore dell’Area Economico finanziaria e un dipendente di cat. C,
con profilo di istruttore contabile economo.
IUC - Il funzionario responsabile
Nella fattispecie il Ministero ha ritenuto che la responsabilità
del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D,
Coordinatore dell’Area, potendo, tuttavia, la dipendente di
categoria C, svolgere le funzioni di responsabile del
procedimento con compiti di:
• valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i
requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del
provvedimento finale;
• compiere tutti gli atti istruttori;
• curare l’indizione o indire le conferenze di servizi ex art. 14
della legge 241/1990;
• adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per
l’adozione.
IUC - Il funzionario responsabile
Alla luce delle considerazioni suesposte, il
Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la
carenza dello specifico titolo di studio, di
ragioniera, non consenta, di assumere la
responsabilità del nuovo IMU, valendo le
medesime valutazioni svolte sull’l’ICI e, quindi,
logicamente, ciò dovrebbe valere anche per la
IUC.
IUC – Il funzionario responsabile in
materia di accertamento
Il funzionario responsabile della IUC (o di TARI e TASI) può inviare
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno
sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.
Le presunzioni semplici sono quelle lasciate al libero
apprezzamento di chi giudica.
IUC – Il funzionario responsabile
Il funzionario responsabile può disporre l’accesso presso
gli immobili soggetti ad accertamento di personale
autorizzato.
L’autorizzazione NON è più concessa dal Sindaco, ma dal
responsabile del tributo
L’accesso deve essere preavvisato.
Senza autorizzazione o preavviso l’accesso è illegittimo,
anche se non opposto dall’interessato.
IUC – Delibera fissazione aliquota
La delibera di fissazione delle aliquote, essendo
un atto secondario rispetto alla fonte
primaria, non deve necessariamente riportare
particolare motivazione.
La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore
CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO.
IMU
L’ISTITUZIONE DELLA IUC
LASCIA SALVA
LA DISCIPLINA DELL’IMU.
IMU
A decorrere dal 2014 le norme che venivano
applicate come agevolazioni per l’abitazione
principale diventano norme per l’esenzione
dell’immobile.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate A1, A8 e A9
(fabbricati di lusso, ville e castelli), alle quali
continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni.
IMU
Dall'imposta dovuta per le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE nonché per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza
dell'imposta
dovuta,
nel
rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o ISCRIVIBILE in catasto, come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore
dimora abitualmente E risiede anagraficamente.
IMU
Se un contribuente utilizza di fatto, come
propria abitazione, più unità immobiliari
distintamente iscritte in catasto PUO’ avere
diritto al trattamento di abitazione principale
SOLO per una unità catastale
(Dip. Finanze circolare n. 3/2012)
Gli sarebbe convenuto, quindi, provvedere ad un
accatastamento unitario.
IMU
Il termine «ASCRIVIBILE» viene, quindi, inteso
come assoggettabilità di un immobile non
ancora iscritto in catasto.
Non viene accettata, invece, l’accezione per la
quale sarebbe possibile considerare un’unica
unità immobiliare quelle che hanno le
caratteristiche tecniche per essere iscritte come
tali al catasto.
IMU
Il Comune può, con norma regolamentare,
assimilare all’abitazione principale l’immobile
concesso in uso gratuito ad un figlio (o ad un
genitore).
Si tratta di un’eventualità inizialmente esclusa
dal legislatore (art. 13 dl 201/2011).
Il Comune DEVE stabilire le condizioni per fruire
del beneficio.
IMU
L’agevolazione opera (comma 707 L. 147/2013)
o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di 500 euro,
oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore ad € 15.000.
IMU
Non possono essere equiparati ad abitazione
principale gli immobili di lusso (categorie A1, A8
ed A9: fabbricati di lusso, ville e castelli).
Sono, quindi, soggetti ad imposta quegli
immobili, appartenenti a queste categorie, date
in comodato d’uso gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado.
IMU
Sembra che ciascun comune possa definire,
entro i limiti di legge, i criteri e le modalità per
l’applicazione dell’agevolazione di cui al comma
707, ivi compreso il limite dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale
subordinare la fruizione del beneficio.
IMU
Prima della legge di stabilità 2014, il testo
normativo si prestava a diverse interpretazioni,
ANCI EMILIA ROMAGNA (*) riteneva che non vi
fosse l’obbligo per i Comuni di subordinare il
beneficio ad un determinato livello di situazione
economica, anche se tale strumento, in regime
di ristrettezze economiche permette di
indirizzare le poche risorse disponibili verso chi
ne ha veramente bisogno.
(*) Vedi nota Anci Emilia Romagna, 29 ottobre 2013, prot. 182
IMU
Per accertare la decorrenza occorre che:
il contratto di comodato sia stipulato in forma
scritta con data certa (almeno una scrittura
privata autenticata).
IMU
In caso di più unità immobiliari concesse in
comodato dal medesimo soggetto passivo
dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo
periodo può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
IMU
La Corte di Cassazione aveva sancito il principio
che poteva essere considerata abitazione
principale solo quella che era destinata a
dimora di tutti i familiari (*).
Secondo il Mef tale principio non è applicabile
per l’IMU, visto che la norma dispone
chiaramente in materia.
(*) Corte di Cassazione n. 14389/2010
IMU
L’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 dispone
che i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili differenti, nello stesso
Comune, l’esenzione (prima agevolazione) si
applica per un solo immobile.
Se hanno dimora e residenza in Comuni diversi
entrambi i coniugi possono usufruire della
esenzione.
IMU
Il requisito di abitazione principale non si perde
se il proprietario ha deciso di cedere alcune
stanze in locazione (ad esempio a studenti) di
una stessa unità abitativa, iscritta o iscrivibile
come tale in catasto.
IMU
Dal 1° gennaio 2014 i fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, degli Iacp
e degli enti di edilizia pubblica sono soggetti allo
stesso regime delle abitazioni principali.
Nel caso in cui, però, i fabbricati non abbiano le
caratteristiche di alloggio sociale di cui al DM 22
aprile 2008, sugli stessi si applica solo una
detrazione pari ad euro 200.
IMU
L’ «alloggio sociale» è una unità immobiliare adibita ad
uso residenziale in locazione permanente che svolge la
funzione di interesse generale, nella salvaguardia della
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui
e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale deve essere "adeguato, salubre, sicuro e
costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche
tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della
legge 5 agosto 1978, n. 457" e "deve essere costruito
secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio
energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche
alternative".
IMU – Casa coniugale
Ex casa coniugale, coniugi separati
IMU – Casa coniugale
L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a
seguito di provvedimento di separazione
legale,
annullamento,
scioglimento
o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso titolare di un diritto di
abitazione.
L’IMU, pertanto, non si applica alla casa
coniugale assegnata al coniuge. Si applica,
invece, al coniuge non assegnatario.
IMU
I comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
IMU
I comuni possono considerare adibita ad
abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata.
IMU
Secondo la prassi (Dipartimento Finanze del Mef
risoluzione n. 8 del 22 luglio 2013) e la
giurisprudenza (Corte di Cassazione n.
17035/2013) non sono soggetti ad IMU:
• Fabbricati in corso di costruzione
• Fabbricati in corso di definizione
• I lastrici solari (né come fabbricati né come
aree edificabili)
IMU
Secondo la Cassazione quando l’area edificabile
è utilizzata, il valore della base imponibile ai fini
IMU si trasferisce alla costruzione realizzata.
Se il fabbricato regolarmente iscritto in catasto è
privo di rendita, in quanto, per ragioni
contingenti, inagibile non si applica l’IMU.
Lo stesso per i fabbricati in costruzione ed i
lastrici solari utilizzati come area edificabile per
la costruzione di un impianto fotovoltaico.
TASI: tributo per i servizi comunali
indivisibili
Servizi indivisibili: debbono essere indicati nel
Regolamento comunale con i relativi costi.
Soggetti passivi: il tributo è dovuto dal
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di
fabbricati aree scoperte ed edificabili
Soggetti obbligati oltre al titolare: inquilini,
comodatari, etc.
Importo dovuto dall’occupante: dal 10% al 30%
TASI
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
Il presupposto della TASI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
compresa l’abitazione principale, di aree
scoperte, di aree edificabili, a qualsiasi uso
adibiti.
TASI
Sono ESCLUSE:
• Aree scoperte pertinenziali a locali imponibili,
non operative;
• Aree comuni condominiali, che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
TASI
Il problema della TASI è definire l’imponibile
autonomamente tassabile sulle aree scoperte.
Le aree scoperte sono prive di rendita catastale
(a differenza dei fabbricati) e non hanno
nemmeno valore di mercato (come le aree
fabbricabili).
TASI
SOGGETTI PASSIVI
Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
le unità immobiliari con riferimento alle quali si
può concretizzare il presupposto impositivo.
TASI
SOGGETTI PASSIVI
•
•
•
•
•
•
Proprietari
Usufruttuari
Titolari di diritto d’uso
Titolari di diritto di abitazione
Titolari di diritto di superfice
Detentori: locatari e comodatari
TASI
BASE IMPONIBILE
La base imponibile della Tasi è la stessa
dell’IMU.
• Rendita catastatale rivalutata moltiplicata per
lo stesso moltiplicatore dell’IMU
• Valore di mercato dell’area fabbricabile
TASI
L’organo competente a deliberare in merito alle
aliquote, all’importo dovuto dall’occupante ed
al regolamento è il
CONSIGLIO COMUNALE
che lo deve approvare entro il termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione (al
momento 28 febbraio 2014, con sicuro
slittamento al 30 aprile 2014).
TASI
L’aliquota varia dall’1 al 2,5 per mille.
Anche le abitazioni principali (diversamente da
quanto avviene per l’IMU) sono soggette a
tassazione.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
l’aliquota massima è l’1%.
L’ACCORDO ANCI-GOVERNO PORTA L’ALIQUOTA
MASSIMA AL 3,3 PER MILLE
TASI
Il Consiglio Comunale può,
con propria determinazione, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997,
ridurre l’aliquota
FINO ALL’AZZERAMENTO.
TASI
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupato
da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale,
Titolarità autonoma obbligazione tributaria
Titolare del diritto reale
(proprietario, usufruttuario,
titolare diritto d’uso, etc)
Affittuario
Comodatario
TASI
L‘occupante versa la TASI nella misura stabilita
dal Comune nel regolamento, compresa tra il
10% ed il 30% dell’ammontare complessivo del
tributo.
La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare.
TASI
Se sussistono una pluralità di possessori (o
detentori) tutti sono tenuti in solido al
pagamento del tributo.
Nel caso di locazione finanziaria il soggetto
tenuto al pagamento è il locatario, per tutta la
durata del contratto (dalla stipula alla
riconsegna del bene).
TASI
In caso di detenzione temporanea di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare,
il
tributo
dell’immobile
è
dovuto
(proprietario,
dal
titolare
usufruttuario,
titolare del diritto d’uso, abitazione e superficie).
TASI – Aliquote
Il Consiglio Comunale approva le tariffe TASI, in
conformità con i servizi indivisibili individuati
con il regolamento comunale e dei relativi costi.
La TASI è destinata alla copertura dei servizi
indivisibili ma non sembra avere destinazione
vincolata.
La TASI non sembra dovere coprire
integralmente i costi relativi ai servizi indivisibili.
TASI – I servizi indivisibili
Cosa sono i servizi indivisibili dei Comuni?
I servizi indivisibili dei Comuni sono i servizi pubblici
che il Comune organizza e mette a disposizione per
soddisfare i fini di interesse pubblico, non
individualizzabili. Sono servizi rivolti a tutta la
collettività indistintamente è non si può misurare
l’utilità per il singolo individuo.
I
servizi
divisibili
sono,
invece,
quelli
individualizzabili, forniti a chiunque ne faccia
richiesta.
TASI – I servizi indivisibili
Rientrano nei servizi indivisibili dei Comuni, ad
esempio:
• Illuminazione pubblica
• Manutenzione verde pubblico
• Pubblica sicurezza e vigilanza
• Tutela del patrimonio artistico e culturale
• Manutenzione stradale
• Servizio di protezione civile
• Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
TASI – Riduzioni ed esenzioni
Il Consiglio Comunale, con norma regolamentare, può
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a. abitazioni con unico occupante;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo;
c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di
rifiuti e superficie stessa.
TASI
Le agevolazioni previste per l’IMU non vengono
automaticamente traslate a favore dei soggetti
passivi della TASI.
Le norme che disciplinano le esenzioni e le
agevolazioni di un’imposta non possono essere
applicate, per analogia, ad altra imposta.
TASI
Ad esempio, diversamente da quanto avviene per
l’IMU, non si applica alla TASI l’esenzione prevista
per i terreni edificabili posseduti e condotti da
coltivatori
diretti
o
imprenditori
agricoli
professionali.
Se il terreno non è edificabile, il suo valore si
determina partendo dal reddito dominicale vigente
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato
per il 25% e moltiplicato per 75 (dal 2014).
TARI – SOGGETTI PASSIVI
TARES
ART. 14, comma 3, D.L. 201/2011
TARI
ART. 1, comma 642, L. 147/2013
Il tributo è dovuto da chiunque
possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.
TARSU
La TARI è dovuto da chiunque
possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani.
In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
«immobili oggettivamente
utilizzabili"
TARI – Presupposto oggettivo
La Cassazione ed i giudici di merito hanno, finora,
ritenuto illegittima la previsione regolamentare
che tendeva ad escludere per la Tarsu (o a
dichiarare esenti dal tributo) gli immobili che non
avessero arredi oppure allacci alla rete elettrica o
idrica. Tale previsione sarà illegittima anche per la
TARI.
Per il Comune, in questo caso, l’immobile è
oggettivamente inutilizzabile, ma per la
Cassazione (con giurisprudenza costante)* è solo
soggettivamente inutilizzato.
(*) sentenza n.16785/ 2002, sentenza n. 9920 /2003, sentenza n.1850/2010
TARI – Presupposto oggettivo
E’ vero, però, che il prototipo di regolamento
messo a punto dal gruppo di lavoro costituito
dal Mef nell’ambito del programma operativo
“Governance e azioni di sistema” prevedeva
che non erano soggetti al tributo le unità
immobiliari adibite a civile abitazione prive di
mobili, suppellettili e sprovviste di contratti
attivi di forniture dei servizi pubblici a rete.
TARI – Presupposto oggettivo
La prova contraria , atta a dimostrare la inidoneità
del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico
del
contribuente
che
deve
fornire
all’amministrazione, tutti gli elementi all’uopo
necessari.
Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000
TARI – Presupposto oggettivo
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1331 del
21 gennaio 2013, ha sancito che la prova
fornita dal contribuente di avere cessato
un’attività commerciale non è sufficiente ad
esonerarlo dal pagamento della tassa rifiuti.
L’immobile continua ad essere suscettibile di
produrre rifiuti e, quindi, soggetto al tributo;
mentre non rileva la scelta del titolare di non
utilizzare l’immobile.
TARI – Presupposto oggettivo
L’immobile è oggettivamente inutilizzabile
(terminologia Tarsu) o non suscettibile di
produrre rifiuti (terminologia Tares e TARI)
quando non ha l’abitabilità, è inagibile,
diroccato, intercluso, in stato di abbandono
PURCHE’ DI FATTO INUTILIZZATO.
Se, invece, l’immobile è utilizzato è soggetto,
comunque, al pagamento del tributo.
TARI – COPERTURA INTEGRALE
TARES
Art. 14, comma 11, del D.l. 201/2011
La tariffa è composta da una quota
determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e
da una quota rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di
esercizio. La tariffa è determinata
ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36.
TARI
Comma 654, della L. 147/2013
In ogni caso deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio ,
ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36.
TARI - Aliquote
Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe
della TARI, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso.
Scompare
la
dizione
dall’autorità competente»
«ed
approvato
TARI – Piano finanziario
Il Piano finanziario, deve individuare (art. 8, D.P.R. 158/1999):
• il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa
ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti
sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse
finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
• l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o
all’affidamento di servizi a terzi;
• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario
degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli
oneri annuali e pluriennali.
TARI – Piano finanziario
Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che
specifica:
• il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
• i livelli di qualità dei servizi;
• la ricognizione degli impianti esistenti;
• l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al
piano dell’anno precedente.
TARI – Piano finanziario
Nuclei tematici del piano finanziario:
• i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del
servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando
il quadro del servizio esistente (con funzione anche di
rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende
imprimere al servizio medesimo;
• i profili economico-finanziari, che individuano e
programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i
fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli
aspetti patrimoniali ed economici della gestione.
TARI – Piano finanziario
Classificazione costi da coprire con tariffa
COSTI OPERATIVI DI
GESTIONE
Costi di gestione RSU
indifferenziati :
-costi spazzamento e lavaggio
strade e piazze pubbliche
- costi di raccolta e trasporto
RSU
-costi di trattamento e
smaltimento RSU
-- altri costi
Costi di gestione raccolta
differenziata :
-costi di raccolta differenziata
per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo
(CTR)
COSTI COMUNI
COSTO D’USO DEL
CAPITALE
- costi amministrativi
- ammortamenti
- costi generali di gestione
- accantonamenti
- costi comuni diversi
- remunerazione del
capitale investito
TARI – Piano tariffario
Approvazione
Il Piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti deve essere redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso.
TARES – Piano tariffario
Approvazione
Le norme non indicano il termine entro il quale
debba essere approvato il piano.
Il piano, comunque, costituisce indispensabile
presupposto per le delibere tariffarie, quindi
deve essere approvato entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione”.
TARI – Tributo provinciale
Come per la TARES, è confermata l'applicazione del
tributo provinciale (in Sicilia quali Province?) per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs.
n. 504/1992 (in Sicilia chi eserciterà queste
funzioni? Le città metropolitane? I Liberi Consorzi?).
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie
dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull'importo del tributo, esclusa la
maggiorazione
TARI – Sistemi misurazione puntuale
della quantità dei rifiuti
Entro sei mesi il Ministero dell’Ambiente, di concerto con
il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, dovrebbe emanare il regolamento con i criteri per
la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo
del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal
diritto dell'Unione europea.
TARI – Tariffa corrispettiva
I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l'applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della
TARI.
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
TARI
Il piano finanziario deve essere approvato dal
Consiglio
Comunale
o
da
altra
autorità
competente (assemblea delle unioni dei comuni,
l’assemblea dei sindaci in seno all’Ato, alla S.R.R.
o l’assemblea dell’Aro?)
TARI – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Occupanti le utenze domestiche
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che
vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e
documentata dichiarazione dell’utente. Devono,
comunque, essere dichiarate le persone che non fanno
parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come
ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
TARI – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Sono considerati presenti nel nucleo famigliare
anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o
attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,
comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore
all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della
tariffa, a condizione che l’assenza sia
adeguatamente documentata.
TARI – Soggetto passivo
Utenze domestiche
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi
dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si
assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente o, in mancanza,
• [alternativa1] quello di … unità.
• [alternativa2] quello di un unità ogni … mq di superficie
imponibile (con arrotondamento all’unità superiore).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di
accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze
anagrafiche del comune di residenza.
TARI – SOGGETTI PASSIVI
DETENZIONE TEMPORANEA
Per la Tarsu e per la Tia l’istituto della “occupazione
temporanea” non poteva essere creato con norma
regolamentare. Per la Tares era stato creato con norma di legge.
OGGI LA LEGGE STABILISCE CHE
Per le occupazioni temporanee la TARI sarà a carico dei
titolari di diritto reale (proprietà, usufrutto, etc.) degli
immobili. Si considerano temporanee le occupazioni
dipendenti da contratti di locazione o comodato di
durata non superiore a 6 mesi, anche se non
continuativi nel corso dello stesso anno solare. Tale
sistema dovrebbe agevolare l’attività di accertamento.
TARI
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento
della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte
di uso comune e per i locali e le aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.
TARI – Base imponibile
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo
NON SI TIENE CONTO di quella parte di essa dove si
formano in maniera continuativa e prevalente (il
legislatore della Tares indicava «di regola») RIFIUTI
SPECIALI
A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente
TARI – Base imponibile
Mentre la dizione «di regola» portava a ritenere che
solo eccezionalmente nella parte di superfice dove
si formavano rifiuti speciali potevano formarsi rifiuti
ordinari,
la dizione «continuativa e prevalente» può portare
a ritenere che possano godere dell'esonero anche
le aree con produzione mista di rifiuti speciali e
urbani, purché la quantità dei primi sia prevalente.
TARI – Agevolazioni regolamentari
(senza necessaria copertura finanziaria)
Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
TARI – Presupposto oggettivo
Per le istituzioni scolastiche, resta ferma la
disciplina del tributo dovuto di cui all'articolo 33bis, del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni
dalla L. 31/2008.
TARI – Presupposto oggettivo
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi.
TARI – Presupposto oggettivo
REMUNERAZIONE CON CONTRIBUTO DA PARTE DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IN PROPORZIONE ALLA
POPOLAZIONE SCOLASTICA
A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai
Comuni la somma concordata in sede di Conferenza
Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario
complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle
istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
TARI – Presupposto oggettivo
I criteri e le modalità di corresponsione delle
somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione
alla consistenza della popolazione scolastica, sono
concordati nell'ambito della predetta Conferenza.
A decorrere dal 2008, le istituzioni scolastiche
statali non sono più tenute a corrispondere ai
Comuni il corrispettivo del servizio.
TARI – Copertura finanziaria
agevolazioni
PER LE AGEVOLAZIONI DI LEGGE E PER QUELLE INDICATE
NEL COMMA 659, DELL’ART. 1, DELLA LEGGE DI
STABILITA’ 2014 (L. 147/2013)
NON SERVE COPERTURA FINANZIARIA
PER ULTERIORI AGEVOLAZIONI O ESENZIONI I COMUNI
DEVONO ASSICURARE LA COPERTURA FINANZIARIA,
RICORRENDO A RISORSE DERIVANTI DALLA FISCALITA’
GENERALE DEL COMUNE STESSO (per la Tares
inizialmente si parlava di «autorizzazioni di spesa)
TARI – Agevolazioni di legge
(non modificabili con regolamento)
MANCATA RACCOLTA
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in
misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Se non è svolto il servizio, il tributo non può essere superiore al 20%.
TARI – Agevolazioni di legge
(non modificabili con regolamento)
Il Comune deve assicurare AGEVOLAZIONI in
caso di utenze domestiche, in caso di
RACCOLTA DIFFERENZIATA.
L’agevolazione è OBBLIGATORIA, la sua misura
viene stabilita dal Comune con norma
regolamentare.
TARI – Locali o aree pubbliche
Nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (es.
MERCATI) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della Tari su
base giornaliera.
TARI – Locali o aree pubbliche
L'occupazione o detenzione di area pubblica è
temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 100 per cento.
TARI – Locali o aree pubbliche
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con il pagamento del tributo da effettuarsi con le
modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data
di entrata in vigore della stessa.
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano
in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo
annuale, compresa la maggiorazione.
TARI – Mancato svolgimento del
servizio
TARES
Art. 14, comma 20, D.L. 201/2011
TARI
Art. 1, comma 656, L. 147/2013
Il tributo è dovuto nella misura
massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di
interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
La TARI è dovuta nella misura
massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di
interruzione del servizio per motivi
sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di
danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
TARI- I rifiuti assimilati
Il comma 649 della legge di stabilità prevede che
per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli
urbani, nella determinazione della Tari, il Comune,
CON PROPRIO REGOLAMENTO, può prevedere
riduzioni della parte variabile proporzionali alle
quantità che i produttori stessi dimostrino di avere
avviato al recupero.
Il comma 661, invece, stabilisce che:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere
avviato al recupero.
TARI – Rifiuti assimilati
Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani (compatibili e consimili a rifiuti
urbani)
La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero degli urbani per
assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur
rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li
detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al
gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio.
Il produttore dei rifiuti può:
• Conferirli a soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani,
con il quale sia stata stipulata apposita convenzione
• Smaltirlo con l'autorecupero o autosmaltimento,
• Conferirli ad imprese specializzate ed autorizzate e alla esportazione
(come
ultima
istanza).
TARI – Base imponibile
La Tari, così come la Tares e gli altri tributi sui
rifiuti, si paga sulla superficie calpestabile, fino a
quando i Comuni non saranno in grado di fare
unicamente riferimento alla superficie catastale.
TARI – Base imponibile
Ai sensi dell'art. 14, comma 9 del d.l. 201/2011 la
base imponibile, ai fini del TARES ERA la
superficie dei locali e delle aree.
In particolare, il comma 9 dell'art. 14, disponeva
che "per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, la superficie assoggettabile al tributo è
pari all'80 per cento della superficie catastale".
Tali immobili si riferiscono a quelli appartenenti alle
categorie catastali A, B e C.
TARI – Base imponibile
Per gli immobili già denunciati, i Comuni
dovevano modificare d’ufficio le superfici che
risultavano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati in proprio
possesso con quelli in possesso dell’Agenzia
delle entrate.
Di dette variazioni i Comuni avrebbero dovuto
dare comunicazione agli interessati
TARI – Base imponibile
PER LE ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI, DIVERSE DA
QUELLE A DESTINAZIONE ORDINARIA, LA
SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO ERA
GIA’ COSTITUITA DA QUELLA CALPESTABILE E
LO CONTINUA AD ESSERE ANCHE IN BASE AL
COMMA 648 DELLA L. 147/2013.
TARI – Base imponibile
Con la legge di stabilità 2013 si era già tornati al
passato, anche per la Tares.
La TARI è calcolata sulla superficie calpestabile e
questo vale per tutti gli immobili (sia a
destinazione ordinaria che speciale).
Il comma 646 della L. 147/2013 specifica che si
considerano le superfici dichiarate o accertate ai
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
TARI – Base imponibile
FINO A QUANDO VERRANNO ATTIVATE LE
PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO TRA I DATI
CATASTALI DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE
ORDINARIA E I DATI DELLA TOPONOMASTICA,
PER DETERMINARE LA SUPERFICIE CATASTALE
ASSOGGETTABILE, LA SUPERFICIE DELLE UNITA’
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA,
ISCRITTE O ASCRIVIBILI NEL CATASTO URBANO,
ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO, E’ COSTITUITA
DALLE AREE CALPESTABILI DEI LOCALI E DELLE
AREE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI O
ASSIMILATI.
TARI – Base imponibile
I contribuenti, nel presentare le dichiarazioni
degli immobili a destinazione ordinaria
dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare:
• Dati catastali;
• Numero civico di ubicazione dell’immobile e
numero interno
TARI – Base imponibile da accertare
Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune,
per gli immobili di categoria A, B e C, PUO’
considerare come superficie assoggettabile al
tributo
catastale.
quella
dell’80%
della
superficie
TARI – Base imponibile
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà stabilire le
procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria.
Le regole tecniche applicabili sono quelle pubblicate nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate.
Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le
procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti
la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna
di ciascun comune.
TARI BASE IMPOBILE
TARES
I Comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le più
idonee forme di
comunicazione e nel rispetto
dell’art. 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212
TARI
I Comuni comunicano ai
contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le più
idonee forme di
comunicazione e nel rispetto
dell’art. 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212
TARI – Base imponibile
Il passaggio alla tassazione dell’80% della
superficie catastale per le categorie a
destinazione ordinaria (A, B e C) avverrà solo
quando verranno allineati i dati degli immobili e
quelli riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica, interna ed esterna.
TARI – Corresponsione del tributo
IL TRIBUTO E’ CORRISPOSTO IN BASE A TARIFFA
COMMISSURATA
AD
ANNO
SOLARE,
CUI
CORRISPONDE UN’AUTONOMA OBBLIGAZIONE
TRIBUTARIA (Art. 14, comma 8, del D.L.
201/2011)
TARI – Corresponsione del tributo
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha
avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne
viene a cessare l’utilizzazione, PURCHE’
DEBITAMENTE
E
TEMPESTIVAMENTE
DICHIARATA.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in
ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo prova contraria da
parte dell’utente.
TARI - Dichiarazione
I contribuenti NON sono tenuti a ripresentare le
dichiarazioni se lo hanno già fatto ai fini Tares,
Tia, Tarsu. Il silenzio equivale a conferma dei dati
comunicati.
L’obbligo sussiste:
• Variazioni dei dati
• Nuove occupazioni
• Detenzioni di locali ed aree scoperte
TARI - Dichiarazione
In particolare vanno dichiarati:
• Le generalità del contribuente
• I dati dell’utenza (ubicazione, superficie,
utilizzo)
• La data di inizio occupazione
• La composizione del nucleo familiare
• Cause che danno diritto ad agevolazioni fiscali,
riduzioni tariffarie o esclusioni.
TARI
Il Comune può utilizzare criteri presuntivi per la
determinazione delle tariffe da applicare ai
soggetti non residenti, ad esempio correlando
ad una più ampia superfice dell’immobile una
maggiore presenza di persone e, quindi, di
produttività dei rifiuti (Cassazione sent. n.
8383/2013).
IUC – Regolamento
Il Comune è chiamato e redigere il regolamento
sulla IUC.
Le scelte che il Comune può fare sono:
a) Adottare un unico regolamento che disciplina
la IUC con tre sezioni (Imu, Tari e Tasi)
b) Adottare un regolamento per Tari e Tasi,
lasciando a parte il regolamento dell’IMU
c) Adottare tre distinti regolamenti
IUC – Regolamento
In effetti, il comma 682 della L. 147/2013 parla
di UN regolamento che disciplina l’Imposta
Unica Comunale.
Poi, però, detta degli elementi regolamentari
solo per Tari e Tasi, tralasciando l’IMU.
IUC – Regolamento
Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve contenere, tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta.
IUC – Regolamento
Per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto
della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
IUC - Dichiarazione
I soggetti passivi dei tributi presentano la
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggetabili al tributo.
La dichiarazione deve essere presentata su
modello messo a disposizione del Comune.
IUC - Dichiarazione
L’art. 2, comma 5-bis, in materia di IMU, ricorda che
per l'applicazione dei benefici, a pena di decadenza,
entro il termine ordinario per la presentazione delle
dichiarazioni di variazione relative all'imposta
municipale propria, occorre presentare apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze sono apportate al predetto modello le
modifiche
eventualmente
necessarie
per
l'applicazione del comma 5-bis, dell’art. 2.
IUC - Dichiarazione
I commi 686 e 687 della legge di stabilità 2014,
dettano le norme in materia di dichiarazione
TARI e TASI.
Ai fini TARI restano ferme le superfici dichiarate
ai fini TARSU, TIA1, TIA2 o TARES.
Ai fini TASI si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione
dell’IMU.
IUC - Dichiarazione
La dichiarazione IUC hanno effetto ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del tributo.
In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni.
IUC – Dichiarazione
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun comune, nella
dichiarazione delle unità immobiliari a
destinazione
ordinaria
devono
essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il
numero civico di ubicazione dell'immobile e il
numero dell'interno, ove esistente.
IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
L’accertamento e la riscossione della Tari e della
Tasi possono essere affidate, senza ulteriore
gara, ai soggetti che hanno già svolto questa
attività, per il tributo sui rifiuti (tarsu, tia, tares)
e per l’IMU (comma 691 legge di stabilità 2014)
IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
L’anno scorso, in assenza di una norma specifica,
l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza
(esempio tar Puglia sent. 1771/2013)era quello di
ritenere privi di efficacia i vecchi contratti relativi a
Tarsu ed Ici. Il concessionario non poteva, quindi,
chiedere al Comune di mantenere in vita i vecchi
rapporti, trattandosi di tributi differenti.
L’affidamento del servizio doveva intendersi
decaduto «ipso iure» e per i nuovi affidamenti era
necessaria la gara ad evidenza pubblica.
IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il versamento di TARI E TASI potrà essere
effettuato tramite apposito bollettino di conto
corrente postale o attraverso i servizi di
pagamento elettronici ed interbancari.
NON E’ PREVISTO APPOSITO BOLLETTINO
APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE
(com’era per la Tares).
IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il pagamento dei due tributi DEVE AVVENIVE IN
DATE DIFFERENTI.
Spetta al Consiglio Comunale, in sede
regolamentare, fissare le date di scadenza.
Di norma il Comune consente il pagamento del
tributo in almeno due rate a scadenza semestrale
ed in modo differenziato tra TARI E TASI.
Deve, comunque, essere garantita la possibilità di
effettuare un unico pagamento entro il 16 giugno
di ciascun anno.
IUC – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Il Direttore dell’Agenzia del Dipartimento delle
Finanze del Mef dovrà stabilire le modalità di
rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione agli enti locali ed al sistema
informativo dello stesso Ministero.
IUC – RAVVEDIMENTO OPEROSO
Anche per la IUC è possibile ricorrere al
ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del
D.Lgs. N. 472/1997, è un istituto generale che si
applica a tutti i tributi locali
IUC - Sanzioni
FATTISPECIE SANZIONABILE
SANZIONE
Omesso od insufficiente versamento della
IUC risultante dalla dichiarazione
Trenta per cento di ogni importo non
versato. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a 15 gg sanzione
ridotta 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Si applica art. 13 D.Lgs. N. 471/1997
Omessa presentazione della dichiarazione
Dal 100% al 200% del tributo non versato,
con un minimo di 50 euro
Infedele dichiarazione
Dal 50% al 100% del tributo non versato,
con un minimo di 50 euro
Mancata, incompleta o infedele risposta
al questionario nel termine di 60 gg, dalla
notifica
Sanzione da € 100 ad € 500
IUC - Sanzioni
Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
o per mancata risposta del questionario sono
ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione
del
ricorso,
interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.
IUC – Sanzioni
Il Comune ha la facoltà di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel
rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE
ABITAZIONE PRINCIPALE
IMU : Non paga l’imposta
TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile
IMU, ripartizione tra proprietario ed inquilino
(dal 10% al 30%)
TARI: Va pagata
IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE
SECONDE CASE
IMU : Si paga l’imposta sulla base dell’aliquota stabilita
dal Comune (entro il 28 febbraio o 30 aprile), fino al max
10,6 per mille.
TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU,
ripartizione tra proprietario ed inquilino (dal 10% al 30%).
Aliquota dall’1 al 3,3 per mille. IMU+TASI < 11,4 PER
MILLE
TARI: Va pagata
IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE
ESERCIZIO COMMERCIALE
IMU : Si paga l’imposta sulla base dell’aliquota stabilita
dal Comune (entro il 28 febbraio o 30 aprile), fino al max
10,6 per mille.
TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU,
Aliquota dall’1 al 3,3 per mille. IMU+TASI < 11,4 PER
MILLE
TARI: Va pagata
IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE
TERRENI AGRICOLI
IMU : I terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti, hanno una base imponibile
ridotta, con il moltiplicatore che dal 2014 scende a 75
TASI: Si paga. La base imponibile dovrebbe essere quella
dell’IMU. Per i fabbricati rurali strumentali aliquota a max
1 per mille
TARI: Non si applica
IL QUADRO DELLE NUOVE IMPOSTE
IMMOBILI D’IMPRESA
IMU : Va pagata. Ai fabbricati cat. D si applica
l’aliquota standard dello 7,6 per mille (riservato
allo Stato), eventualmente maggiorato dal
Comune (maggiorazione max 3 per mille) che
incassa l’eventuale maggiorazione.
TASI: Paga l’imposta, stessa base imponibile IMU
TARI: Va pagata. Le superfici produttive di rifiuti
speciali sono, comunque, esonerate dal tributo.
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Ad oggi, qualunque ipotesi di contabilizzazione
degli incassi TASI appare difficoltosa, specie in
considerazione del fatto che il Governo intende
modificarne la disciplina (con l’introduzione
della facoltà di aumentare le aliquote).
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
La data di approvazione del bilancio di previsione
era stata fissata al 28 febbraio 2014.
Dopo quello che è successo nel 2013, l’Anci non
aveva chiesto la proroga del termine per
l’approvazione del bilancio.
La conferenza Stato-città il 6 febbraio scorso ha
deciso, comunque, di approvare lo slittamento del
termine per l’approvazione del bilancio di
previsione al 30 aprile 2014.
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
LA COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF DEI COMUNI SICILIANI
L’A.R.S., grazie alle prerogative statutarie in materia
finanziaria, ha previsto, a decorrere dal 2014, di
assegnare ai Comuni una somma calcolata in ciascun
anno applicando un’aliquota di compartecipazione al
gettito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
effettivamente riscossa in Sicilia nell’ultimo anno
precedente all’esercizio di riferimento.
Per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000
migliaia di euro e l’ammontare dell’IRPEF riscossa nel
2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli
Comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF.
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
LA COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF DEI COMUNI SICILIANI
Una parte delle somme della compartecipazione all’Irpef dei Comuni andrà a
costituire il Fondo comunale perequativo.
Entro il 30 aprile di ciascun l’Assessore r per le autonomie locali e la funzione
pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo parere della
Conferenza Regione-Autonomie locali, stabilisce le quote di spettanza di ciascun
Comune a valere sul Fondo perequativo comunale, sulla base di alcuni criteri, tra i
quali:
•
minore capacità fiscale in relazione al gettito dell’IRPEF e dell’IMU;
•
sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di
comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni
di euro ai Comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
•
capacità di riscossione.
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24(*)
ABITAZIONE PRINCIPALE - MONOLOCALE 30 MQ, CAT. A/3,
IMPONIBILE 30 MILAEURO
2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI
2012 LE DETRAZIONI HANNO ASSORBITO L’IMU
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
NON PAGA MINU-IMU
2014 SE IL PROPRIETARIO NON RIENTRA NELLE DETRAZIONI
COMUNALI PUO’ PAGARE FINO A € 99,00
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
ABITAZIONE PRINCIPALE - BILOCALE 60 MQ, CAT. A/3,
IMPONIBILE 60 MILAEURO
2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI
2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 40,00
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU
2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES
SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
ABITAZIONE PRINCIPALE - PENTALOCALE 200 MQ, CAT. A/3,
IMPONIBILE 200 MILAEURO
2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI , AD
ECCEZIONE A1(SIGNORILI), A8 (VILLE) E 19 (CASTELLI)
2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 600,00
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU
2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES
SENZA DETRAZ. LA TASI COSTERA’ MEDIAMENTE DI PIU’
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
SECONDE CASE - SFITTA, CAT. A/3, MQ 60,
IMPONIBILE 60 MILAEURO
2011 ICI INFERIORE A € 263,00
2012 MOLTIPLICARE 160 ANZICHE’ 100, AUMENTO DELLE
ALIUOTE = TRIBUTO TRIPLICATO
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES
SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
SECONDA CASA – AFFITTATA 60 MQ, CAT. A/3, IMPONIBILE
30 MILAEURO
2011 SITUAZIONE UGUALE CASA SFITTA - ICI INFERIORE A
263,00 EURO
2012 AUMENTI DEL 200%, SOPRATTUTTO NEL CASO DI
ALIQUOTE PRECEDENTI BASSE
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
NON VERSA IRPEF SUL 50% RENDITA CATASTALE
2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES
TARI + IMU = 11,4 PER MILLE (CORRETTIVO GOVERNO)
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
IMMOBILE PRODUTTIVO: NEGOZIO - 100 MQ, CAT. C/1,
IMPONIBILE 260 MILAEURO
2011 ICI DA 1.450 A 2.538 EURO
2012 FORTISSIMO AUMENTO SULLA BASE DELL’AUMENTO
LINEARE DEI MOLTIPLICATORI ED AUMENTO ALIQUOTE
2013 RISCHIO FORTE AUMENTO TARES, POI RIENTRATO GRAZIE
MODIFICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2014 DOVREBBE ESSERCI UN AUMENTO
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
IMMOBILE PRODUTTIVO – CAPANNONE INDUSTRIALE –
2.300 MQ, CAT. D, IMPONIBILE 580 MILAEURO
2011 ICI PIU’ DI 2.500 EURO
2012 RADDOPPIO DEL TRIBUTO SULLA BASE DELL’AUMENTO
LINEARE DEI MOLTIPLICATORI ED AUMENTO ALIQUOTE
2013 DEDUCIBILITA’ 30% IMU + MAGGIORAZIONE TARES =
SITUAZIONE SOSTANZIALMENTE INVARIATA
2014 LA DEDUCIBILITA’ IMU SCENDE DAL 30% AL 20%
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
PESO DEI TRIBUTI NEGLI ULTIMI ANNI
Fonte: IlSole24Ore(*)
ABITAZIONE PRINCIPALE - BILOCALE 30 MQ, CAT. A/3,
IMPONIBILE 30 MILAEURO
2011 ICI NON PAGATA SULLE PRIME ABITAZIONI
2012 AD ALIQUOTA STANDARD = € 40,00
2013 MAGGIORAZIONE TARES = 30 CENT. A MQ
POTREBBE ESSERE STATO SOGGETTO A MINI-IMU
2014 SCOMPARE MAGGIORAZIONE TARES
SENZA DETRAZIONI LA TASI COSTERA’ PIU’ DELL’IMU MAX
(*) IlSole24Ore, 26 gennaio 2014, Gianni Trovati
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