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L`Istituto, come è noto, ha ceduto i propri crediti
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Roma, 15 marzo 2000 Circolare n. 61 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Riscossione crediti contributivi mediante ruoli esattoriali ex L.448/98 Aree DM – Artigiani – Commercianti e Agricoli -Chiarimenti SOMMARIO: – 1) Premessa : chiarimenti in tema di cessione dei crediti e di Riscossione dei contributi previdenziali tramite Concessionari 2) Adempimenti comuni a tutte le gestioni 3) Adempimenti delle aree DM, Artigiani, Commercianti ed agricoli. Premessa : la cessione dei crediti L’Istituto, come è noto, ha ceduto i propri crediti contributivi, ex art.13 Legge 448/98 e successive modifiche, alla S.C.C.I. s.p.a. ( Società di cartolarizzazione dei crediti INPS) ed ha ottenuto un’anticipazione sugli incassi futuri la cui riscossione , con le eccezioni previste dal comma 6, è stata affidata ai concessionari. Questi ultimi sono obbligati ad accreditare direttamente al cessionario le somme versate dai contribuenti. La S.C.C.I. incasserà le somme fino a concorrenza dell’anticipazione e di tutte le spese occorrenti per la cartolarizzazione dei crediti e riverserà all’Istituto gli ulteriori pagamenti. Il conto aziendale, pur in presenza di tale cessione, continuerà ad essere gestito dall’Istituto in modo tale da consentire il controllo dell’esatto adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali. Sono oggetto di cessione solo i crediti indicati nel decreto Ministeriale 5/11/99 contabilizzati fino all’anno 1999 e precisamente: - - i contributi previdenziali dovuti dalle aziende, dai Comuni, Province, Regioni e Stato tenuti al versamento a mezzo DM, nonché i contributi sanitari, ma questi ultimi solo se compresi nelle domande di condono; i contributi previdenziali e sanitari degli artigiani e commercianti; i contributi previdenziali e sanitari dovuti dagli agricoli; le somme aggiuntive dei crediti ceduti e le sanzioni amministrative. Non sono, pertanto, ceduti i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale dalle aziende che versano con il sistema DM e tutti gli altri contributi non menzionati nel decreto citato, che comunque verranno riscossi a mezzo ruoli. Dei crediti ceduti è stato prodotto un primo elenco contenente quelli in essere al 30/10/99 per tutte le aree interessate ad eccezione di quella agricola, per la quale il primo elenco provvisorio dovrà essere prodotto entro il 31.03.2000. L’elenco definitivo, sostitutivo del primo, conterrà anche i crediti contabilizzati nell’anno contabile ’99 dopo il 30 ottobre. L’elenco definitivo per contratto deve essere consegnato entro il 31.03.2000 per le aree DM, artigiani e commercianti ed entro il 30.06.2000 per l’area agricola. Per assolvere esattamente l’obbligo, è di tutta evidenza che occorre aver provveduto ad eliminare fino al 29.2.2000 tutti i crediti non esigibili per qualsiasi causale e ad aggiornare le partite creditorie. Qualora l’entità dei crediti contenuti negli elenchi definitivi dovesse risultare inferiore a quella degli elenchi provvisori, l’istituto sarà tenuto ad estendere la cessione ad altrettanti crediti, anche se contabilizzati nell’anno 2000. La riscossione mediante ruoli esattoriali Il nuovo sistema di riscossione coattiva tramite concessionari non influisce sull’iter amministrativo dei crediti contributivi in quanto i suoi effetti si manifestano soltanto nella fase del recupero coattivo, sostituendo all’intervento dell’ufficio legale dell’Istituto, quello dell’esattoria. Perciò l’Istituto continuerà a gestire il credito, a segnalare all’autorità giudiziaria gli illeciti penali, ad emettere le ordinanze ingiunzioni per gli illeciti amministrativi, a notificare ai debitori i crediti accertati con verbali ispettivi o quantificati dagli uffici ed a concedere le rateazioni di pagamento. I termini prescrizionali, relativamente ai crediti ceduti, saranno interrotti dall’Istituto, ma in virtù di mandato con rappresentanza della società cessionaria sopraindicata, come previsto nel contratto di cessione al punto 6.11. Tutti i crediti dell’Istituto conosciuti o accertati dal mese di luglio 1999, siano essi ceduti o non ceduti, sono regolati dal nuovo sistema di riscossione che, nell'intento di accelerare il recupero, prevede termini ristretti per iniziare il procedimento. L’iscrizione a ruolo, infatti, è soggetta ai termini di decadenza indicati dall’art.25 del D.Lgv.46/99 e la mancata iscrizione entro la fine dell’anno successivo a quello di insorgenza del credito stesso determina, per l’Istituto, la perdita del diritto di iscrivere a ruolo e per il concessionario, l’impossibilità di riscuotere detti contributi. Il termine dal quale inizia a decorrere la decadenza è diverso per i crediti contemplati dal comma 1 lett.a) e per quelli indicati nel comma 1lett.b) del predetto art.25. Per i primi coincide con la scadenza del termine di pagamento, se presentati nei termini e con la data di presentazione , se inviati in ritardo; rientrano nella fattispecie i DM10 insoluti, i DM10/V con tipo provenienza 3 e le rate scadute di ciascuna emissione di bollettini per la riscossione dei contributi per i lavoratori autonomi. Per quelli contemplati dalla lettera b), il termine decorre dalla data di notifica dell’accertamento del credito effettuato dagli uffici o dalla data in cui una sentenza pronunciata in sede giudiziaria è divenuta esecutiva ove non si sia già provveduto a dare o chiedere l’esecuzione stessa; rientrano nella categoria i DM10/V con tipo provenienza 1 e 2 e tutti gli altri atti di quantificazione di crediti effettuati dagli uffici di propria iniziativa o su segnalazione di terzi. Per i modelli compilati in occasione degli accertamenti ispettivi, la data di notifica coincide con la data di consegna del verbale o con la ricevuta di ritorno della raccomandata, se non è avvenuta la consegna diretta. Per quelli compilati d’ufficio, la data non può che essere quella di ricezione della raccomandata con cui viene comunicato l’importo da versare. Ciò comporta l’assoluta necessità di registrare i modelli DMV giacenti con ogni possibile celerità. Lo stesso art.25 comma 2 prevede che dopo l’iscrizione a ruolo, l’Istituto, in pendenza di gravame amministrativo, ovviamente preesistente al ruolo e non ancora definito, possa sospendere il ruolo stesso con provvedimento motivato e notificato al concessionario e al debitore. La facoltà mira ad evitare la decadenza derivante dall’eventuale decorso del termine previsto dallo stesso articolo comma 1 b), senza che l’organo competente abbia deciso il ricorso amministrativo. In tal caso le disposizioni indicate consentono l’iscrizione a ruolo e contestualmente la sospensione( cfr art.24 punto 4 D.Lgs.46/99). Si sottolinea, peraltro, che tale facoltà, a causa di un esplicito obbligo contrattuale, non può essere esercitata per i crediti ceduti ( cfr punto 6.6 del contratto di cessione). Le disposizioni transitorie contengono una norma di salvaguardia per i crediti già in essere prima del mese di luglio 1999 in quanto stabiliscono che per essi la decadenza non si verifica. Il sistema illustrato comporta che tutti i modelli di denuncia delle contribuzioni omesse presentati dal 1 luglio 1999 in poi vengano prontamente registrati negli archivi di gestione in modo da rendere possibile effettuare le attività propedeutiche all'iscrizione a ruolo prima della scadenza del termine di decadenza. Non vanno riscossi tramite ruoli soltanto i crediti espressamente indicati dalla norma contenuta nella legge 448/98 art.13 comma 6 nel testo modificato dalla Legge 402/99 e precisamente: ¾ i crediti dilazionati con delibera adottata entro il 29/11/99 ed in corso di regolare pagamento; ¾ i crediti oggetto di condono con regolare pagamento rateale in corso; ¾ i crediti per i quali l’ufficio legale ha già iniziato azione esecutiva ( v. msg. del Coordinamento legale n.000005 del 27.01.2000 e precedenti) Parimenti non vanno iscritti a ruolo i crediti derivanti da verbali di accertamento impugnati solo in sede giudiziaria a meno che l’iscrizione a ruolo non venga disposta con provvedimento esecutivo del giudice (art.24 c.3). In tal caso, al fine di evitare indebite iscrizioni a ruolo, gli uffici legali dovranno prontamente portare a conoscenza degli uffici amministrativi l’esistenza dell’azione giudiziaria. Ogni concessionario, attraverso il Consorzio Nazionale Concessionari (C.N.C.) riceve telematicamente i ruoli contenenti i crediti delle aziende e dei lavoratori autonomi iscritti presso le unità periferiche e con domicilio fiscale nell’ambito di competenza dell’esattore stesso. Ciò comporta che i ruoli formati e vistati da ciascuna Agenzia possano essere di competenza di concessionari di ambiti diversi . Se il ruolo presenta errori formali tali da impedirne la corretta esazione, l’esito che il sistema centrale riceve attraverso la procedura sarà “lo scarto dell’intera fornitura” ; se il ruolo è stato compilato secondo le specifiche tecniche concordate, il concessionario lo accetta per intero fornendo la “ risposta telematica per presa in carico dei ruoli” ; se soltanto una o più partite del ruolo non vengono accettate, la relativa informazione viene fornita al sistema centrale e le partite interessate restano nello stato di "infasate", fino a quando non viene formato il ruolo successivo. Per queste ultime la procedura di gestione dei ruoli aggiorna direttamente le somme aggiuntive alla data di formazione del ruolo successivo. La stampa dei frontespizi dei ruoli vistati emessi devono essere archiviate per ambito esattoriale ed, all’interno dell’ambito, per gestione e per anno e, nell’anno, per data di emissione. L’ archiviazione deve riguardare solo il frontespizio stampato dopo l’apposizione della firma . La stampa dei successivi provvedimenti riguardanti le partite di un ruolo dovranno essere archiviati unitamente al frontespizio del ruolo cui si riferiscono, allo scopo di rendere possibili i successivi controlli. Si rammenta in proposito che l’aggio anticipato al momento della trasmissione dei ruoli è pari all’1% delle somme iscritte nel ruolo ed è dovuto anche se le partite vengono rideterminate o annullate con successivi provvedimenti, mentre il compenso sulle riscossioni, non ancora fissato con l’apposito decreto ministeriale, va applicato sull’importo riscosso al netto dell’anticipo. Il concessionario dispone di quattro mesi di tempo per emettere le cartelle dei ruoli e 2 mesi per emettere quelle per la riscossione spontanea; quest'ultimo sistema sarà utilizzato per riscuotere le rate delle dilazioni accolte e perfezionate dal 30.11.1999 a norma dell’art.32 del D.Lgv.46/99 come modificato dall'art.2 punto 1c) del D.Lgv. 17.08.1999 n.326. Quando vi è fondato pericolo per il recupero dei contributi, l' art 3 del D.Lgv.46/99 citato dispone che la riscossione avvenga attraverso ruoli straordinari. La periodicità quindicinale secondo la quale vengono ormai trasmessi i ruoli fa ritenere superfluo il ricorso ai ruoli straordinari per i casi in cui il fallimento o un’altra procedura concorsuale sia già stata dichiarata prima dell’affidamento al concessionario. Mentre nei casi in cui la procedura concorsuale dovesse essere dichiarata dopo l’invio dei ruoli ordinari, sarà cura delle Agenzie utilizzare la procedura dei “ provvedimenti su ruolo” per comunicare al concessionario l’importo delle somme aggiuntive calcolato fino alla data del fallimento e secondo le percentuali ridotte previste per il caso che venga pagata tutta la sorte contributiva (vedi. Circ. n.28 del 2.02.1991 e successive modifiche). Ovviamente deve trattarsi di crediti che non siano stati inseriti nel passivo a cura degli uffici legali dell’Istituto in quanto questi ultimi non debbono essere iscritti a ruolo. Il concessionario mensilmente fornisce l’esito delle riscossioni in via telematica, mentre riversa all’Istituto le somme riscosse entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla avvenuta riscossione, considerando festiva la giornata del sabato. Ai sensi dell’art.47 del D. Lgs.13.04.1999 n.112 il ritardo è punito con l’addebito degli interessi legali sulla somma riversata in ritardo e con una sanzione amministrativa pari all’importo riversato. 2) Adempimenti comuni a tutte le aree 2a) Preparazione dei ruoli Come già detto in premessa, L’istituto è tenuto per obbligo contrattuale a produrre gli elenchi dei crediti ceduti alle scadenze sopraindicate e ad iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti, tranne quelli espressamente esclusi dalla norma, in contingenti mensili pari ad un quinto dei debitori, ma comunque a terminare l’intera operazione entro il 30 giugno 2000. Entro tale data i ruoli debbono essere stati anche vistati e trasmessi ed il mancato rispetto del termine costituisce inadempimento contrattuale, assolutamente da evitare. Con le funzioni descritte nei messaggi n. 20214 del 17.12.1999 e n. 20323 del 17.12.1999, ciascuna procedura automatizzata ha inviato i crediti e le somme accessorie calcolate fino alla data di formazione dei ruoli (infasamento) all’archivio centrale dei ruoli, deputato a svolgere le operazioni necessarie all’invio telematico dei ruoli stessi al C.N.C. Con l’apposita procedura operante su intranet sono stati finora formati e vistati dai direttori delle aree i frontespizi dei primi ruoli e gli stessi sono stati inviati al C.N.C. ricevendone l’accettazione. L’attività viene ormai svolta a regime e ripetuta ad ogni scadenza prefissata e quindi ogni Ufficio deve continuativamente provvedere all’infasamento dei crediti. Detta funzione resta sospesa solo dopo il visto, per il tempo strettamente necessario alla predisposizione dei file per il concessionario e, ove possibile, la sospensione sarà fatta coincidere con il sabato e /o la domenica in modo da non interrompere le operazioni di infasamento. La procedura di formazione dei ruoli provvederà a destinare i crediti infasati sino al 24 del mese ai ruoli da trasmettere entro il 10 del mese successivo, mentre quelli effettuati fino al giorno 10, saranno attribuiti ai ruoli da trasmettere entro il 25 dello stesso mese. Il calendario dei ruoli è, comunque, consultabile dall’apposita applicazione “intranet”. Mentre per i crediti ceduti e cioè contabilizzati fino all’esercizio contabile 1999 non si è provveduto all’invio dell’avviso bonario, per quelli contabilizzati dal 1° gennaio 2000, l’Istituto intende esercitare la facoltà di far precedere l’iscrizione a ruolo dall’avviso bonario avvalendosi della norma contenuta nell' art.24 punto 2). Di conseguenza le unità periferiche dovranno aver cura di tenere separata evidenza delle denunce per le quali inviare detto avviso, in attesa che le procedure automatizzate siano aggiornate. 2b) cancellazione di partite Eventuali cancellazioni di partite infasate, ma non ancora trasmesse al Concessionario, sono consentite fino a quando il ruolo non è stato formato, come dettagliatamente indicato con messaggio n.000042 del 14.01.2000. Se il ruolo è formato, la cancellazione deve essere preceduta dall’annullamento del ruolo stesso. 2c) pagamenti successivi ai ruoli Se il ruolo è vistato, si deve operare attraverso la funzione provvedimenti e, considerato che per le prime emissioni sono stati segnalati casi di partite erroneamente andate a ruolo, il primo provvedimento ad essere attivato sarà il discarico. In caso di richiesta di rateazione, dovranno essere seguiti criteri diversi a seconda delle seguenti situazioni dei crediti inseriti nella domanda: a) coesistenza di crediti ceduti di cui una parte non ancora infasata ed un'altra solo infasata. In tal caso dovranno essere cancellati i crediti infasati in modo da gestire unitariamente la domanda fino all’emissione del piano di ammortamento definitivo e da inviare all’esattoria le rate con scadenza successiva al piano; ovviamente le rate che matureranno mensilmente prima che venga attivata la trasmissione dei ruoli previsti dal citato art.32, continueranno ad essere riscosse dalle Agenzie dell'Istituto con le cambiali. b) coesistenza di crediti ceduti di cui parte iscritti a ruolo, parte cartellati e parte non infasati. In questo caso devono essere presentate due distinte domande in quanto per i crediti affidati al concessionario le quote a carico del lavoratore non pagate e il primo acconto vanno versati all’esattoria, mentre il modello di domanda accompagnato dalla quietanza del versamento, va consegnato all’Agenzia competente, che adotta il provvedimento di sospensione in attesa della decisione della domanda; se viene accolta, le rate saranno riscosse dall’esattore cui l'Agenzia comunicherà l’importo aggiornato delle somme aggiuntive e gli interessi di dilazione. L’altra domanda per la parte di credito in fase amministrativa va presentata all’Agenzia competente e gestita con le consuete modalità; i relativi versamenti debbono ovviamente essere effettuati direttamente all’Istituto. c) coesistenza di crediti ceduti in parte iscritti a ruolo, ma non cartellati, in parte in corso di recupero con azione legale ed in parte in fase amministrativa. In questo caso vanno discaricati i crediti non cartellati, mentre va presentata e gestita dall’Istituto un’unica domanda di rateazione, da trattare come nel caso descritto al punto a). Se la domanda viene respinta, le partite per le quali l'ufficio legale ha un titolo, vengono restituite all'ufficio stesso, mentre per le altre si procede all'iscrizione a ruolo. d) coesistenza di crediti ceduti e non ceduti. Ciascun credito deve seguire una diversa trattazione, devono essere emessi due piani di ammortamento, calcolate due rate diverse e iscritte a ruolo con due diversi beneficiari cui l’esattore dovrà riversare le somme incassate. 2d) provvedimenti I debitori hanno facoltà di contestare i ruoli con ricorso al giudice del Lavoro che può ordinare la sospensione della riscossione nelle more dell’accertamento del diritto. Compete, comunque, all’Ente che ha emesso il ruolo l’emanazione dei seguenti provvedimenti ccon le stesse modalità previste per i ruoli: a) discarico - va adottato quando il credito, parzialmente o totalmente insussistente, è stato indebitamente iscritto a ruolo, ma non è stata ancora emessa la cartella ed il contribuente non è tenuto al pagamento; b) sgravio - va adottato quando l’importo non è dovuto, ma è stata emessa la cartella; c) sgravio con rimborso - deve essere adottato quando il contribuente non deve versare, è stata emessa la cartella ed è stato anche effettuato il pagamento presso l’esattoria; il discarico e lo sgravio sono trasmessi con unico flusso telematico e, in caso di rimborso, deve essere fornita la provvista all’esattore. A tal fine l’operatore delle aree dovrà indicare se lo sgravio comporta anche il rimborso con apposita funzione, che sarà meglio descritta all'atto del rilascio dei programmi. d) sospensione - richiede l’emissione della cartella e può essere disposta su provvedimento del giudice o d’ufficio; e) revoca della sospensione – va adottata quando, a seguito di sentenza o di ulteriori verifiche in sede amministrativa, risulta che il contribuente è obbligato al pagamento del credito in questione. f) diniego di discarico per inesigibilità – consegue al mancato adempimento degli obblighi a carico dell’esattore previsti negli artt.19 e 20 del D.Lgv. n.112/99. In tali ipotesi l’Istituto è contrattualmente impegnato a svolgere con la massima tempestività, tutte le ricerche e ispezioni ragionevoli per l’individuazione dei beni aggredibili appartenenti ai debitori al fine di reiscrivere a ruolo eventuali crediti discaricati( clausola 8.4 b). Si precisa che, in sede di autotutela, l’Istituto può sospendere autonomamente la riscossione nel caso in cui il contribuente dimostri l’erroneità dell’iscrizione a ruolo di un credito. In tal caso, su presentazione di apposita istanza indirizzata all’Istituto ed all’esattoria, la sospensione può essere accordata anche per i crediti ceduti, quando la causa del provvedimento consiste nel pagamento integralmente effettuato e documentato dal debitore, ma non ancora registrato negli archivi di gestione. La verifica dell’appartenenza del credito alla categoria dei ceduti sarà compiuta consultando l’elenco di tali crediti con apposita funzione. Per l’area DM, da operatore del recupero crediti, va richiamato il menù principale ed in successione l’opzione 03( recupero crediti), la sub 4 (ruoli), sub 1 (cessione crediti contributivi), opz 7 (visualizzazione crediti ceduti). Per l’area Artigiani e Commercianti la funzione è regolata da procedure centralizzate che, a seconda delle funzioni da svolgere, presenta all’operatore i crediti con esse compatibili. 2e )Sanzioni amministrative ex lege 689/81 Si chiarisce che le sanzioni amministrative ex L. 689/91, per le aree ad esse soggette, vanno iscritte a ruolo, se dovute. La norma contenuta nell’art.1 c.222 della legge 662/96 dispone che le sanzioni amministrative non sono dovute nel caso in cui i contributi e tutti i relativi oneri accessori per la cui omissione sono state irrogate, siano stati pagati, senza fare alcun riferimento al termine entro cui adempiere. Dal combinato disposto dell’art.35 della legge 689/81 e dell’art.37 del D.Lgs.46/99, si evince che dette sanzioni debbono continuare ad essere richieste con l’ordinanza ingiunzione. Ciò in quanto l’art.37 del D.Lgv. 46/99 ha abrogato il nono comma dell’art.35 della legge 689/81che consentiva di operare, anche per tali sanzioni, attraverso il procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice civile. Resta però in vigore il sistema di riscossione tramite concessionario delle sanzioni non versate a seguito dell’ordinanza non impugnata a norma dell’art.27 della legge 689/81. Di conseguenza le sedi dovranno distinguere le sanzioni ex art.35 commi 2e 3 da quelle dovute ai sensi del comma 7 della legge 689/81; per le prime avranno cura di verificare l’avvenuto pagamento della contribuzione ed in tal caso dovranno abbandonarne il recupero. Qualora, invece i contributi non siano stati pagati , debbono controllare che sia stata emessa l’ordinanza ingiunzione e che siano inutilmente trascorsi i termini assegnati per il pagamento. La possibilità di iscrivere a ruolo è subordinata al verificarsi di detti presupposti. Le ordinanze ingiunzioni non opposte saranno tenute in evidenza in attesa della procedura. Le sanzioni previste dal 7 comma del medesimo articolo sono richieste, come è noto dall’ispettorato del Lavoro. 3) Adempimenti dell’ Area DM Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività descritte, le sedi dovranno operare secondo le istruzioni impartite con msg. 20323 del 17.12.99, privilegiando le seguenti attività, che potranno essere proseguite fino al 15 marzo c.a. : 3a ) portare a termine le lavorazioni elencate nella circ.n.31/99 fino al raggiungimento dell’obiettivo con particolare attenzione alla definizione dei condoni. Si precisa che secondo quanto previsto al punto 8.3 del contratto di cessione, l’interruzione dei versamenti comporta la rideterminazione del residuo credito e la sua iscrizione a ruolo entro i tre mesi dal mancato versamento. Resta inteso che eventuali spese anticipate dall’Istituto e competenze legali andranno recuperate secondo le normali procedure. 3b ) verificare che lo stato azienda corrisponda alla situazione attuale: --- per le aziende in procedure concorsuali da tempo e con crediti in parte già trasmessi all’Ufficio legale ed insinuati ed in parte in fase amministrativa, provvedere all’invio all’Ufficio legale anche di questi ultimi per evitare che l’inserimento nel passivo avvenga a cura di due soggetti distinti; --- per il fallimento intervenuto quando l’Ufficio Legale ha già iniziato una procedura giudiziale ordinaria per alcuni crediti senza ovviamente insinuarli nel passivo, mentre altri crediti sono in fase amministrativa, trasmettere anche questi ultimi all’Ufficio Legale perché venga attivata una sola insinuazione nel passivo; --- i crediti nei confronti di un’azienda, trasmessi all’Ufficio Legale e non ancora azionati per qualunque motivo, al momento della dichiarazione di fallimento, dovranno essere prontamente restituiti all’Ufficio amministrativo, che riattiverà il CSL precedente e provvederà ad iscrivere a ruolo il credito restituito, unitamente ad eventuali altri crediti in fase amministrativa. Si rammenta che, se pervengono modelli DM 10/M attivi con la matricola dell’azienda fallita, aventi periodi di riferimento successivo alla data del fallimento, vanno annullati e per essi va aperta apposita posizione assicurativa a nome della curatela fallimentare e successivamente i modelli debbono essere assoggettati alle normali lavorazioni. ---- qualora l’azione legale di accertamento negativo sia stata promossa indipendentemente e prima che il credito venga trasmesso all’ufficio legale e quindi, nei casi in cui tale credito figura negli archivi di gestione ancora tra quelli in fase amministrativa, verificare la presenza o attribuire il CSL 8416; 3c ) controllare che i pagamenti siano entrati nelle inadempienze con 8314; ciò in quanto il provvedimento di discarico non può essere emesso per le partite con pagamenti solo attestati. 3d ) verificare l’avvenuta decisione dei ricorsi da parte dei comitati competenti; 3e ) lavorare le compensazioni a richiesta nell’archivio GPA10/66; curando l’inserimento dei passivi interessati 3f ) procedere alla compensazione d’ufficio in presenza di passivi già controllati e quindi rimborsabili; 3g ) verificare il superamento dei motivi che hanno giustificato l’inserimento dei CSL 9112 e 9312. 3h) cancellare con la funzione del pgr 4654 “acquisizione/variazione oneri accessori” le sanzioni amministrative per le quali non è stata emessa l’ordinanza ingiunzione o il decreto ingiuntivo ed aprire una nuova inadempienza con T.S. 51 avente il significato di “ inadempienza aperta per sole sanzioni ” nella quale vanno acquisite la data di emissione dell’ordinanza, la data di notifica e l’importo delle sanzioni stesse per la successiva iscrizione a ruolo. E’ stato chiesto se, in caso di mancato versamento delle quote a carico del lavoratore, le agenzie debbano iscrivere a ruolo il saldo del modello DM10 insoluto immediatamente o trascorsi i tre mesi dalla data di contestazione o di notificazione dell’avvenuto accertamento della violazione. Si fa presente in proposito che l’iscrizione a ruolo deve essere normalmente disposta dopo l’inutile trascorrere del termine concesso con l’avviso bonario, come per tutti i crediti non ceduti e che l’eventuale interruzione dell’azione penale a seguito di pagamento ai sensi del D.Lgs 21.03.1994 n.211 sarà disposta dall’Istituto con le consuete modalità e le quote non più dovute saranno oggetto di provvedimento di discarico. E’ opportuno rammentare, come detto in premessa, che a tutela dei crediti, ceduti o non ceduti, dovranno essere interrotti, per conto della società cessionaria, i termini prescrizionali sia per i contributi previdenziali che per quelli sanitari mediante l’emissione di diffide il cui testo si allega. L'allegato 1 serve per interrompere i termini prescrizionali per i contributi previdenziali dell'area DM, mentre per la contribuzione SSN va utilizzato il testo dell’allegato 2 che sarà emesso dalla procedura recupero crediti sanitari. I crediti del SSN ( non ceduti) dovranno, comunque, essere riscossi tramite esattoria, semprechè non siano già stati azionati dall’ufficio legale. Per i crediti in essere anteriormente al 1° luglio 1999 (data di entrata in vigore del D.lgs.n.46/99) non trovano applicazione i termini di decadenza previsti dall’ art. 25 del D.Lgs.46/99. L’iscrizione a ruolo di detti crediti potrà, dunque, essere effettuata nel rispetto della vigente prescrizione quinquennale. Per i crediti SSN, pervenuti successivamente, l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro i termini di decadenza fissati dal citato art.25. Quanto alla prescrizione per la contribuzione afferente il Servizio Sanitario, si precisa che la procedura per l’invio generalizzato delle diffide è in corso di allestimento e che sarà rilasciata in tempo utile per interrompere i termini delle denunce presentate dopo l’entrata in vigore della legge 8.8.1995 n.335 per le quali non opera più la sospensione ex lege 638/83. 4) Adempimenti delle aree Artigiani e Commercianti. Gli operatori che gestiscono l’archivio dei lavoratori autonomi dovranno in particolare provvedere entro il 15.03.2000: 1) all’aggiornamento tempestivo della situazione giuridica delle posizioni assicurative acquisendo le delibere, i decrementi dell’importo dovuto, le variazioni ; 2 ) all’ aggiornamento tempestivo della situazione contabile delle posizioni assicurative lavorando le compensazioni, le comunicazioni di reddito, i decrementi di versamenti a percentuale, la definizione dei versamenti anomali, il reincasso di versamenti posti a rimborso ; 3 ) all’ acquisizione e trasmissione al centro degli avvisi di ricevimento di tutte le operazioni di interruzione termini ( dall’agosto 1995) e di emissione delle diffide amministrative; 4 ) alla sistemazione delle domande di condono; 5 ) all’aggiornamento tempestivo dei dati registrati negli archivi della riclassificazione dei crediti con le informazioni che modificano lo stato del credito. Dovranno altresì essere interrotti i termini prescrizionali per i crediti dell’anno 1995 inviando a ciascun titolare la lettera secondo il testo allegato n.3. Per gli adempimenti dell’area agricola si rimanda al msg. Prot. 2000/0023/000060 del 3.3.2000 • • Circa l’organizzazione degli uffici, si fa riserva di istruzioni per la costituzione e l’individuazione di un area che, all’interno dell’agenzia, gestisca l’intero processo “ruoli”. Per opportuna conoscenza si allegano: - testo della lettera interruttiva dei termini prescrizionali per le aree Dm e autonomi. -- elenco dei codici tributo assegnati dal CNC per ciascuna tipologia di credito; -- codici delle Concessioni esistenti e relativi ambiti. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 3 (documento compresso in formato xls) ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI Recupero Crediti Aziende DM matr. RACCOMANDATA A/R ALLA DITTA OGGETTO: interruzione termini prescrizionali. In nome e per conto della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS ( SCCI s.p.a.), cessionaria del credito in oggetto, che ha conferito mandato con rappresentanza all’Istituto con contratto di cessione dei crediti contributivi in corso di registrazione, informo codesta ditta che la presente costituisce atto interruttivo di ogni e qualsiasi termine prescrizionale relativo ai periodi ed agli importi a debito risultanti dall’unito prospetto e relativi accessori . Da una verifica effettuata sulla situazione contributiva aziendale , codesta Ditta, come analiticamente indicato nel prospetto allegato, risulta debitrice dell’importo complessivo di L…….. ………….. per contributi, oltre agli oneri accessori da calcolare sia sui contributi non versati, che su quelli versati in ritardo. La invito pertanto a confrontare attentamente il contenuto della presente comunicazione con la documentazione aziendale in suo possesso. Qualora le somme risultanti a debito siano state regolarmente versate e non ancora registrate – per errore o ritardo – negli archivi di gestione oppure codesta Ditta abbia provveduto a regolarizzare, in tutto o in parte, l’esposta situazione debitoria, avvalendosi dei condoni previdenziali, La invito, nello spirito della comune collaborazione, a segnalare la circostanza a questa Agenzia, per consentire agli uffici di definire in modo corretto la discordanza. IL DIRETTORE Allegato n. 2 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI Ufficio GPA Art/ Com Cod. RACCOMANDATA A/R Al Signor Oggetto: interruzione termini prescrizionali In nome e per conto della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS ( SCCI s.p.a.), cessionaria del credito in oggetto, che ha conferito mandato con rappresentanza all’Istituto con contratto di cessione dei crediti contributivi in corso di registrazione, La informo che la presente costituisce atto interruttivo di ogni e qualsiasi termine prescrizionale relativo ai periodi ed agli importi a debito risultanti dall’unito prospetto e relativi accessori. Da una verifica effettuata negli archivi degli iscritti alla gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali risulta, infatti, che non è stata versata la somma di L……………per contributi previdenziali ed assistenziali, come dettagliatamente esposto nel suddetto prospetto. La invito pertanto a confrontare attentamente il contenuto della presente comunicazione con la documentazione in suo possesso. Qualora la somma addebitata non corrisponda all’importo che da Lei risulta dovuto, è utile che, nello spirito della comune collaborazione, prenda immediatamente contatto con l’Ufficio gestione posizioni assicurative dell’Agenzia, per concordare un appuntamento con un operatore che sarà a sua disposizione per definire correttamente ogni discordanza. IL DIRETTORE