Comments
Description
Transcript
il testo del ricorso
STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Regione LAZIO - Sezione di ROMA RICORSO A FAVORE E PER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 COGNOME AIMONE AMOIA ARACE ARTUSIO AUDINO BELTRAMO BENEDETTI BESENZON BIASON BOLLASSA BONANSONE BOTTERO BRUZZANITI BUO CANUTO CARLETTI CAROLA CARRA' CHIARELLI CHIEROTTI CIAIRANO CONCETTI CONTARINO CORGIAT MECIO CUCATTO DE SANSO FIORI FONTANA FRANCO GATTI GIAMPAOLO GISONNI GOSETTO NOME LAURA C.F. MNALRA52A51G826G ANTONIA TERESA MARIA CRISTINA PAOLA RITA ROSANNA TIZIANA ROSELLA GIORGIO GIUSEPPINA ENNIO CARLA BRUNO SILVIO CARLA PATRIZIA MARIA MARGHERITA FILOMENA MARIA GRAZIA ANNA MARIA MARIA DONATA NILLA ANGELA CONCETTA MARINA MARIATERESA MARIA ANGELA ANNA LIDIA LILIA RENATA MARIA GRAZIA ROSARIA CARMELA TERESA LUISELLA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 1 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 GRUA GUIDI LECHIARA MASI MINIOTTI MIOLA MORO OLIVETTI OLMO PAGLIARULO PARISI PENT PERRONE PIOVANO PIOVANO PORCEDDU RIBET RINALDI RONCO RUIU SANTELLA SANTINELLI SERRA SILECI SINERCHIA SOLERO SPINOGLIO TABASSO TOMASI VAIRO VECCHIO VERNETTI VERRI VIALE VIANO ALBANESE CHIOFALO MIRIMIN MONSERRATI PITROLA PRUDENTE SCIACCA SCIMONE MARIA TERESA MARIA RESI MARIA ANNA MARIA BRUNA ROSA LUCIANA LOREDANA SILVANA CARMINE GAETANO SERGIO MARIA BEATRICE DOMENICA PIERA PAOLA CATERINA MAURIZIO LUCIA SIMONA MARIA CARMINA LELIA ALDA GIUSEPPA RIPALTA MARIANGELA ANNA REMO LAURA MARIA MADDALENA FRANCA CARLA MARIA PIA SILVANO SILVANA MARGHERITA ALBERTO VITTORIO PASQUALINA NATALIA ROSANNA CALOGERA VITO MARIA VINCENZA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 2 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 AUDO GIANOTTI BERTALMIO BORELLO COSCARELLI DE MARCO DI PALMA GHIA GRECO LACANNA LO VETERE NIGRO ZANETTO CARROZZINI MONDINO ALBARELLO APPENDINO BIANCOTTI BODIGLIO BROCHIERO DI CARLO EYDALLIN FRAGOMENO MARCHISIO MARTINO MINELLI PIANTA' REPETTO RIELLI ROBERTO SAVANT LEVET TORRETTA VERGNANO VIANCINO CARRINO RUFFINO GOLZIO IAVARONE MANGIAFICO MURDOCCA PETRONE SACCOTELLI SONNATI TOSO GRAZIA ANNA GIOVANNA CLAUDIO CARMELO ALFREDO STELLA ENZO ANGELO DOMENICO ANGELINA ELUCCIO FRANCESCO MARIA PATRIZIA ANGELO STEFANIA MARIA CARLA VANNA MARIA GRAZIA GIOVANNA PAOLA MARIA LUISA PATRIZIA SERAFINA RITA SAVINA MARIELLA GABRIELE DANIELA MARIA GIUSEPPINA TIZIANA MARIA ANTONIA PAOLA SECONDINA OLIVIA MARIA CARLA ADA MARIA LODOVICA ALBA MARIA VALERIA GIOVANNA AIDA ANNA MARIA MARIA LEONARDO IDA VITO CLAUDIA MARCELLA CECILIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 3 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 BORGIS GALLO CIAMEI FOBINI MARINARO COLONNA RICALDONE ZENNARO GIANELLA GIORZA D'ANGELO VITTONE SCOTTI APRILE ARATA BELLORA BISIO CANAVESE CATACCHIO DAGNINO GHISIGLIERI LANZONE LUCCARDI MAMMOLITI MANGIONE PADERI SCARABINO LANDONI BIANCO BORDIGNON GARINO GIANOTTI LAIO LEONE MATTURRO ROSSI ROTA RAVIOLA OLIVERO RINALDI SOLA CORAGLIA GROSSI TIZIANA MARIO ANNA DANIELA MARIANNA MARIA SAVERIA TIZIANA DALIA GINA MARIA SILVANA DANILO ALESSANDRA CARLA MARIA ANGELA MARIA CARLA MATALINO CATERINA DONATELLA GRAZIELLA LILIANA MASSIMO BARBARA ORAZIO MARIA CLARA CLAUDINE ANTONIO ROSELLA LIANA EGLE MARISA CLAUDIO MARIA RITA COSIMO DAMIANO ANTONIO MARIA FLORINDA PATRIZIA LORENZA CARLA ANNA TIZIANA GIOVANNA ROSANNA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 4 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 MINA DEGIOVANNI PASCHETTA DEMARCO MEDANA PATROSSO TALAMO VITALE GARINO TADI DEMICHELIS FRANCANO MARROCU DONETTI MASTRANGELO ROBECCHI CORTESE ANZINI BINDA LALICATA PAGANO BADINO BIRAGHI DEL DUCA GALLI MAROCCO SAVINO VIDINI BROCCHIERI CURLO FUCA' MILINI BRESSANI SPADINI BASSANETTI LAMPARELLI MONTALBANO SCOINO SICCARDO BOTTINI DE LUCIA MILANI BALDASSARRE GIACOMO ROSANNA PIERINA GIOVANNI ANGELO MARIA LUISA PATRIZIA ROSOLINO ELISA UMBERTO PIA AURORA TERESA RICCARDO ANTONIO MARIA GIUSEPPINA GIUSEPPINA SERGIO DILVA SILVANA ALFONSINA MARIA ROSA ASSUNTA MARIA GERARDA ENRICO ILEANA MARIA MARIA ENRICA GIOVANNI FRANCESCA GIUSEPPA TIZIANA GAETANA MARINELLA GIUSEPPINA TERESA MARIA SILVANA MONICA LUCILLA ORNELLA NADIA LUIGI MARIA ENRICA GIOVANNI ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 5 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 BERTOCCHI MANENTI MAYER VIOLA ALESSANDRELLO AZZOLARI BIDDIRI BOBBO BORGHI BUCOLO CALVI CANOSA CAPPILLI CATANIA CATTONI CAVIGLIONE CELONA CERRUTI CIOCCA CIULLA COGLIATI CUGINI CUNIAL DE ALIPRANDINI DE BIASI DELL'ACQUA DELL'APUZZO DEMICHELE DISTEFANO FAROTTI FONTANA FRAITA FRANCHI FRESTA GARAVAGLIA GUGLIELMONE LAZZERINI LEROSE LORENZANI MAGNA DETTO CALCATERRA MALDIFASSI MARI MARINI SERGIO GIUSEPPE IOLE VALERIA LUCIA ANTONIA SERGIO LUIGI DOLORES MARIAGRAZIA LAURA CONCETTA GIOVANNA FILOMENA QUINTINA ANTONIA VINCENZA GRAZIELLA FLAVIA GIULIA ANGELINA PAOLA CARMELA GIUSEPPA MARIA EMMA VALERIA SILVANA GIOVANNA PAOLA MARIA ROSE MARIE MARIA ROSA ANTONIETTA TIZIANA ANTONIO FABIO MARIA LUISA GIACOMO TIZIANA MARIA ROSA CARLA GIUSEPPE GABRIELLA FRANCESCA PAOLA MARIA GRAZIA GIUSEPPE ENRICO MICHELA MARIA RACHELE LAZZARINA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 6 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 MASNARI MAURI MODENESI MONTANO MORABITO ORIOLO PALADINI PALEARI PARISI PERA PIERSANTE PORRETTA RIZZARDI ROSSETTI SANTORO SCRIMA SESTAGALLI SGAMBELLONE SGUERA SPERA STIMOLO VENUTO VIGANO' VISICCHIO MASTROPASQUA DE IORIO CATTANEO OMODEO ZOLINI PRINCIPE FARISEO MARCHESE RAMPINI CARCANO CASALI RE BENSI LAMPUGNANI INVERNIZZI BONIZZONI CASTAGNA INVERNIZZI BELLO' GARIBOLDI BERGOMI MATILDE RITA CLAUDIO FLAVIA GIULIA GISELLA LUCIA LIVIA ANTONIETTA MICHELA MARIA RACHELE FABIO ANGELO PASQUALE PAOLA ROSSANA MARIA GRAZIA MARIA TERESA GIUSEPPE PAOLA MARIA LUISA MARIA PASANA ANNA FRANCA ROSAMARIA MARIA ANTONIETTA GIOVANNA MARIA ROSA ROSA GIUSEPPA GABRIELLA SALVATORE FRANCESCA MARCELLA ADRIANA MARISA FRANCESCA LEOPOLDA GIUSEPPE CALUDIO ANNA MARIA PAOLA MARIA ELENA MARIA CRISTINA VALENTINA DARIO FRANCESCO ANNA MARIA SILVANA ANGELA MARIA VIRGINIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 7 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 BIANCHI PETTONI VIGANO' GALEAZZI TARINO IMPERIALE BRUNI MUFFA BASORA CONTRINO ORFANO VILLANI MAZZA CAMERINI BOCCHIOLA RE TIENGO ROVATI BERIA MANCA CONCINA ANDREOLI POGGI DE MARTINO DAMNOTTI ALDEGHI ANDREANI BONONI CAPELLA DAL MONTE GIANROSSI GRANDI MARCESINI PAGLIANA POLI TAMBERI VANDERBOSSCHE ISOLA SENATORE ALBAVERA ANDRACCO BERIO BOTTASSO BUTI CAI GIOVANNA GIULIA MARIA ANNA LUISA ROSANNA ALDO LORENA CARMELA PATRIZIO MARA LAURA ROBERTO MARIO ARTURO EUGENIA LAURA DANILO SILVIO SERGIO CATERINA SILVANA GIOVANNI MARIA CECILIA FULVIA LIVIA DANIELA NEVIANA VALERIA MARIA GRAZIA MARCELLA FRANCA MILVIA ANGELA ANNA MARIA MARIO FRANCOISE SOLANGE FRANCO ALESSANDRO ELIDE MILVA GABRIELLA BRUNA MARIA LAURA BRUNA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 8 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 CIRIMELE FIMMANO' GANDOLFO MARGAROLI MONTALDO NOVARO OTTONELLI PISTARINO PIZZORNO REPACI COSTANZO ROBA TRICARICO ARZIGOGOLO BACIGALUPO BANCALARI BASSO BERRETTI BIGGIO BRIGATI BRUZZO CAMERIERE CARNEVALE CORRADINO GIANARDI GIOVANNINI MALASPINA MORELLI SALA MARIET SCHENONE TOSATTI VALLE ZERBO CONTI BIASUTTI BUIANI CANCELLI CENGARLE DEGLI ZOTTI DEL MORO DEOTTO FERINO FRANZIL ANGELO ROSA ROSARIA MARIA CARLA MIRELLA ELIANA BRUNA GIANNA LUIGIA MARIA STELLA GIOVANNI MARIA NICOLETTA VITO GIUSEPPE MARIA TERESA IVANA CRISTIN CHIARA MADALENA ROBERTA MAURA ELLIDA GIANNA WANDA RENATA MARIA CARLO ARMANDO FRANCESCO MIRCO ASSUNTA ELISA MARIA ANGELA IVANA CRISTIN ANTONIETTA PAOLA LAURA MARIA PIERINO DORIS FAUSTINA GIOIELLA GRAZIELLA INES BRUNINO NATALINO DANIELA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 9 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 GALLETTI GASPARINI GUARDIANI GUION IVANCICH MANCINI MOROSO PINATTO PISTOLATO ROVATTI TODON TORELLA VERDICHIZZI VITALE ZANOR NACCARI LUSNIG DONDA BALDUCCI FABBRI ZUDDAS MILLINI FARINA AGNOLETTO BARUCCHELLO CARANDINA CICILIATI DAL BELLO MOLON MASSARI MORETTO PRENDIN PREVIATO ROMANINI TOFFANO VERONESE ZANIN ZATTA COBIANCHI GENTILOTTI LUNGI PESCATORI BIACCA EBE PALMIRA MARIA ANGELA SANDRO MAURIZIO TIZIANA MARIA LORENA LUIGI FRANCESCO ANNA MARIA LUCIANA LUCIO CRISTINA MARIA PIA LUCIA GIUSEPPE GERMANO SILVA RENATA ANNA CARLO GIOVANNA ANNA MARIA GIOVANNI SERENA ANGELA MARA MARIA LAURETTA NADIA ADELE RITA ANTONELLA PIETRO ERNESTO RENZO LAURA DANIELA LOREDANO GRAZIANO GUIDO EMILIA MARIA ENRICA GIANCARLO MARIA SILVANA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 10 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 BALESTRAZZI PAINI PAVESI SARTORI BENINI ARRIGONI ROSSETTI VERGAGLIA MAGNANI BENEDETTI RAVAIOLI MORELLI POMA NANNI MASIOLI BORSARI GIRARDELLO GIRIOLO GOBBI GRANZAROLO GUION MARENGHI MARCHETTI MARCHIORO GUARIENTO MAZZUCATO MIGLIETTA MIGLIORATO MILANESI PIANI PIOVAN PIRONDINI PRELAZ PREZIOSI PUCA RIGONI RIZZO AGOSTINI BACATIN BASSANESE BENATO BERTOLDERO BENTIVOGLI DANIELA CARLO LILIANA ALIDA VITTORIO MARIA PIA FRANCA VALERIA DORIETTA GIANCARLO ROMANO LORIS ANNA SERENA TINA EDO CAROLINA FRANCESCO LUCIA CARLA DONATELLA FRANCESCO IVA RAFFAELLA FLAVIA BRUNO DINA ROBERTINA MARIA LISA COSTANZA ANNA VALENTINO LORIS PATRIZIA ANNA MARIA ROSA MARIA VIVIANA ALESSANDRA GIOVANNA ERMINIA MARIELLA ANTONIO LUCIANA EVANS ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 11 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 BORGATO BOLZONELLA CENO BORGHETTO DE DIVITIIS DALLA PRIA FEFFIN FERRACINI FERRO FIN FRASSETTO GIOACHIN TOGNIN GARBIN GIORDANO RUZZANTE SARTORI SANDRIN SCARPARO SCQUIZZATO SORGATO STELLA TURATO URSO VISENTINI VISENTIN VOLTAN GALANTE CARISTI VIANELLO AGOSTINI ALVINO ANDREOLLA BELLOTTO BERNO BETTAREL BOLZON BOZZOLA CARLON CASAGRANDE CASTELLAN CESELIN CIBIN ROMEO GIAMPAOLO ANNA MAURIZIO STEFANIA ANTONIA VITTORIO CLAUDIO GUIDO LUCIO NICOLETTA ELISABETTA LJDA FABRIZIO LAURA PAOLA VICTOR EZIO ROMEO ROBERTO VANNA MARIA CRISTINA MARIA SILVANA GIUSEPPINA CLAUDIA GIOVANNA NILOLINA MORENA ANTONIO GABRIELLA GUIDO NICOLA FIORELLO UMBERTO MARIA PIA GIANCARLO GIOVANNA MARIA LUISA GIANNINO ANNA GABRIELE MARIA TERESA ALESSANDRA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 12 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 CODISPOTI CONFORTI DA ROS DE CONTI DELLA GIUSTINA FAVARO FERRARI FLORIAN FRANCHINA GIUFFRIDA GRECO IANNITELLI LORENZON MARCHETTO MARTINELLO MOROSIN NEGRINI PASQUALETTI PAVAN PELLIZZARI PESCOLLDERUNGG PIAZZA POLO POZZEBON PROIETTO RUSSO SARTORI SERAFIN SERENA SOLIGO SPINA SPINELLI TOFFOL TUNDO TURA VACCARI VACCARO VISENTIN VISENTIN ZANABONI ZANIN SACCO ZIRIO CASARIN MARIA TERESA WANDA IDO GIAMPAOLO NADIA RUGGERO DANIELA FEDORA ANGELA MARIA GIUSEPPE ANNA CLARA ANTONIO NADIA ELENA LAURA GIUSEPPE ALIS CARLA LIDIA ANTONIO PLINIO JOLANDA NADIA NORA DUILIO CLAUDIA SEBASTIANO ALBERTO SILVANA MADDALENA GIULIANA PAOLA ANNA MARIA ROBERTO RAFFAELLA ANNA FRANCESCO DOMENICO AMEDEO MARIA MAURO MARIA RENATO EROS ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 13 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 MANTI RAINATO CITRON FILIPPUCCI BORSOI VIANELLO CIANCHI CALABRO' ARCELLA CHECCHINATO GIAMBELLUCA MUNEROTTO ROMA BATTISTELLA CAPIOTTO CASTUCCI MINETTO CANTONI TOSO CADAMURO BASANA VECCIA BRUNI TOMASELLO VERDE PAVANATO TUMMINIA FREGONESE DI SALVIA FREATO SANTORO COBELLO CASA SCOLARI ZONIN DALLA BARBA GIRARDIN BENETTI CROCCO OTERI FRANZINA SCANNAGATTA DALLE NOGARE SANTI REMIGIO MAURIZIA CLAUDIO GIANNA ANNA MARIA SANDRA ANGELA ROBERTA MARIA GRAZIA GIOACCHINA FIORENZA VALDEMIRO MARIA ALIDA ADDOLORATA LUCIA ANNA MARIA VALLI ROBERTO PATRIZIA GIUSEPPINA CARLA ELENA CIRO RENZA SALVATORE GABRIELLA LUCIA FIORENZA MARIA LUCIA LUISA ELISABETTA MARIA CARLA ROSA MATILDE MAURIZIO LUIGIA EMILIA CATERINA MARCO GIUSEPPE DIANA IMELDA MARIA GIUSEPPE ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 14 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 MENEGHETTI ZAUPA FACCIN TERZO GIORDANI GORMAGGIO VALENTE CARRARO MASCOTTO BALIELLO STELLA BICEGO VANZO SCORTEGAGNA DALLA VECCHIA CALIFANO FIORASO BORDIN GENGARLE XAUSA POLLONIATO MAGLIARETTA PORNARO CHIARIZIA DE VICARI DE MONTIS VILLGRATER AGOSTINI BELTRAMI BERTOLDI BEZZI BOMBASARO BOSCHI CAMPANELLI CELLA CHIARANI CIBIN COPPI CORAZZOLA CORRADINI DE CARLI DELUCCA FERRARI DANILO GIOVANNI GILIOLA GIOVANNI MARISTELLA MARIA STELLA GORETTA LUCIANO ANGELO CORRADO ELSA MARIA ROSA GIOVANNI BATTISTA SUSANNA MARIA TERESA SILVANA GIOVANNI LUCIA ANNAMARIA DANIELA MARIA ANTONIA LEOPOLDO ALDA GIOVANNA ELISABETTA ANGELA MARIA LORENZA ELVIRA CLAUDIO GIUSEPPE ROSANNA MARIA GRAZIA PATRIZIA IDA ROBERTA PATRIZIA ANNA CLAUDIO ARMANO ANNA GIOVANNA GIAMPIETRO FLORA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 15 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 FORTI FURLANI GAZZI GILMOZZI LOMBARDOZZI MAZZURANA MICARELLI MICHELONI MINUZ MORATELLI MOZZI NAVE ORADINI PETROTTI PETROCELLI PIVA POLDI ALLAI ROAT SCALZO VIOLA VISINTAINER ZANON VISANI BARUZZI BELLETTI FARINA GRAZIANI LAURENTI VALENTINI ZOLI BUCCI CIANI PEDNA BALELLI BELOSI BOSCHI BOTTI CAMORANI COMANDINI D'ATRI FOSCHI FURLANI MINARDI WALTER CLAUDIA TATIANA FLAVIA BIANCAMARIA ARTURO PRIMO WALTER SANDRA DIEGO COSTANZA NADIA GIUSEPPE SILVANA GIUSEPPINA GIUSEPPE AUGUSTA LORENZA CARLO IVO SILVIO LICIA GIOVANNA ELVIRA NADIA EDI LUISA MARIA LUISA GIUSEPPINA TARCISIO ESTER LAURA VALERIA MIRELLA GIOVANNA ADELE MAURIZIA GIULIANA IRIDE PATRIZIA ANNA MARILISA CLAUDIO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 16 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 ORIOLI PERRONE ROMAGNOLI SEVERI TESTI VERNOCCHI NOSTRI BOSSI DEPAOLA STABELLINI TASINI BUSSOLARI BASSI MUSCO PALUMBO ARDUINI FIORINI CARLESCHI GOFFREDO BALASSINI CAMOZZI MARABESE MILANI TARGA TERZI VISENTINI GHERARDI ZAMPETTI LUPPI MONARI DESIDERIO GIBELLINI CASSANELLI SALA NERI BRATTINI MORETTI PALLONI TARTUFOLI BRACALENTI FRASCARELLI MALACCARI MARRESE ERNESTA ANNA ALESSANDRA ANNA MARIA LEANDRA MARIA RITA PATRIZIA FRANCESCO TERESITA LUIGI ANGELA BIANCA ELEONORA FIORELLA ELENA ANNA MARIA GIUSEPPE FERNANDO MIRIAM NATALINA GABRIELLA MARCO ANDREA ANGELA ROSETTA GRAZIANA ANNAMARIA LUCIANA PIERANGELA ATTILIO BRUNELLA LIVIANA FRANCA GIULIANA MAURO MAURO MARIA PIA ANNA ANTONIA LUCIANO RENZO ALFREDO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 17 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 MARUCCI NEPA SCROFANO CIRILLI COMPAGNUCCI AMBROSINI AMICUCCI ANTONELLI BALDI BANO BIANCINI BRIGIDI CARLINI CATOZZI CECCARANI CRINELLA DE LAURETIS DI PASQUALE DI ROSA DUCA GIAMPIERI GRILLI GRILLI GUIZZARDI IMPIGLIA MANTOVANI MARCELLINI MARCORELLI MENGONI MENGONI MICOZZI MONTI PERINI PERNAFINI PETRACCINI POLENTA QUADRINI QUATTRINI RAMAZZOTTI RE ROCCHEGGIANI SALLUSTRO SBARBATI GIOVANNI DIANA ROSETTA MAURIZIA SANDRO ANNA MARIA ADRIANA MARINA ROMUALDA FILIPPO MARIA GIUSEPPINA ALDUINA ANNA NADIA ROBERTO CATERINA MARISA MARIA PIA LEONARDO MARINA MARIA PAOLA RENATO ROSSANO GIOVANNA GIULIANA MARIELLA MAURO GISA MARIA DANIELA MARIELLA ADRIANO CELESTINA LAURETTA PATRIZIA ROSANNA SUSETTA RICCARDO DARIO MARIA TERESA FIORELLA LAURA VALERIA FRANCA FRANCESCA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 18 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 SERVIZI SILVI STEFANELLI TONDELLI VAGNI ZOPPI BREGA BERZOLARI FIORINI BABBONI SOLDATI UGUCCIONI PETTINACCI BUFALINI DE LUCA AZZARA CASCIAROLI ACCIARRI COCCHIERI LATINI BAGALINI DI BUO' VALORI MODENA ULISSI CATALDI BARBIZZI DI MISCIO MONTI VALOROSI CHIOVINI BENFAREMO ARMATA LORI DE ANGELIS CRESCENZI CATA' SCHIAVONE BRUNI PACETTI STROPPA CAMBORATA CORSINI GHISELLI PATRIZIA FRANCO DINO VALERIANO RITA BRUNA MARIA ROSARIA IVAN CONSALVO FRANCA PIER PAOLO LUCIANO FABRIZIA PAOLINO ALBERTO LUCIANA GIULIANA MARIA ELVIRA ASSUNTA LAURA GABRIELE ISA SIMONETTA MARA DOMENICA PAOLA ANNA MARIA PAOLA EMILIA LIANA RITA MARIA OFELIA MARIA ANTONIETTA VINCENZA LORENZA GASPARE STEFANO ANGELA MARIA GIUSEPPINA ANGELA LUCIANA MARA COSETTA ANNA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 19 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 SARAGA GUAZZOLINI SCOPA MEGA DE CAROLIS CAMMAROTA OSSO ORLANDO DI STEFANO COLANTONI BRUNI ROMANELLI DE DOMINICIS COSENZA COSENZA DE FABRITIIS LAMONA DI GIOSIA SCASSA MASSI AQUILANI BOCCABELLA CIULLI CLEOFE DE AMICIS DI PROFIO LOLLI NARDIS PACE PETITO PONTESILLI ROVINI SIMBOLI ZAZZA SALUCCI TOMASSETTI GIOIA PILERI QUERCETTI POLIDORI LANCIA FRANCESCHINI LEOMPORRA MARIA PATRIZIA ROSA GUALTIERO ANGELO ANTONIO ERNESTO EDDI ANGELO ANNA MARIA ANGELA MORENA GIOVANNA LUIGI ANNA RITA GABRIELLA MARISA NATALIA ANNITA ERNESTO ANNA MARIA DANILO SANDRA ANITA VIRGINIO GIUSEPPE AGAPITO CONCETTA ANTONIO CIPRIANO GIOVANNI SANDRO GIUSEPPINA SILVIA RACHELE RAFFAELLA MARIA TERESA ANGELA GIUSEPPINA IRENE LAURA DINO CLARA MARIA LUISA MARIA TERESA ANNA PAOLA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 20 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 TARTAGLIONE PANFILO PACIFICO MOSTARDA CECCHETTIN DE AMICIS CERRONI MILLEFIORINI POLIDORI SCHIFANI ACOCELLA AGNENI ALLIBRIO ANDOLFI ANNULLI ARMEZZANI BALLONI BERNI BONAVENTURA BRUTI BRUZZICHES CAPOBIANCHI CARABELLI CENTOLANI CILLI COTARELLA DE LIBERALI DI MEO D'ORAZIO FABRIANI GRASSI LANNAIOLI LORETI MACCHIONI MANCINI MANTRICI NOBILI OLIVIERI PIERI PROIETTI PROSPERI RAVAROTTO SPIGARELLI CLAUDIA ANNA RITA LOREDANA LUCIANA VIVIANA ANNAMARIA ELINA DANIELA ROSALBA ITALIA MICHELANGELO GISELLA MARIA GABRIELLA ANNA RITA GIUSEPPE LUCIANA GIANCARLO VINCENZA ANTONIA GIANCARLO PIETRO MARIA LOREDANA ANNA MARIA LORENZO CARLA ANNA MARIA GIULIANA ANGELA ROSA ELISA SILVANA MARCELLA ENRICA FRANCA LUCIANA DONATELLA ANTONIA GIUSEPPA GIUSEPPE TERESA PATRIZIA RITA PIERA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 21 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 TONIELLI D'APPOLLONIO PANZARELLA POLPETTA PERNA DE FALCO MARRAS D'AGUANNO MATTEI PURROMUTO ANGELINI PELLEGRINI ADORNATO SEBASTIANI FOTI CAPRIO PAGLICI ROMBOLA' FEDERICO PATERNO' CORSETTI CECCHINI POMANTE MARIOTII PELLERUCCI GIANGREGORIO BONIFAZI MESCHINI SILANI FONTICOLI BRUGNETTINI PETETTA ALTOBELLI RANUCCI PRANTEDA REVERSI CHIODI FRANZA SALVATORE DENTE SAVERIANO NARDELLA CESILE LUIGIA ANNA MARIA RITA DANIELA MARIA GRAZIA MARIANO MARIANTONIA LIVIO GABRIELLA MARIA GIUSEPPA ANTONINA FLAVIA ELENA GIUSEPPE MARIA CARLA NAZARIO LUCIANO CONCETTA DONATELLA CARLA GILDA MARIA PIERO MARIA ANGELA SIMONETTA GIULIANA MAURIZIO MARIA TERESA MARIA CRISTINA ROSANNA MAURO MARIA GABRIELLA MARTA ADRIANA TERESA ANNA MARIA GIULIANA GIOVANNI CARLO NUNZIATA GIUSEPPE TITO SANDRA LETIZIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 22 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 PISOTTA TRECCA DE CATA GAMBIOLI TOSCANO SABBATINI CELLA TROVATO SORIANI RONCI RUSO CICALA DI PIETRO PETRILLI FULCERI PALLANTE QUATTROCCHI FILOCAMO COLAPIETRO PROCACCIANTI MAURI CRACOLICI CHIECO CARDIA GIOMBI PORCARO PIERMARIA ORAZI BONAVITA ZEPPILLI CARDINI CUCCU RUSSO DI GIOSAFFATTE CECCHI ANDREINI BALDARI GILIBERTI PARZIALE PISANO QUAGLIANO COPPARI LAPETINA FRANCESCO FRANCESCA MICHELE COSTANTINO ANNA MARIA ELISA MARIALUISA GABRIELLA RITA DOMENICO CARLA ANNA MARIA AGATINA BERARDINO ERNESTO LIDIA ANNARITA OLGA LAURA MARGHERITA ROLANDO ERNA ANTONIETTA MARIA ANGELO RAFFAELE LUISA SUSANNA ROSSELLA STEFANIA PATRIZIA RINA EUFRASIA GIOVANNA FRANCESCA MARIO ROSALBA GABRIELLA LUCIANO EMMA MARINA ANTONIO LINA MARIA ASSUNTA CARMELINA GIUSEPPA MARIA NUNZIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 23 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 CAPOZZI LANNO D'ALESSIO AMBROSI TOZZI SENESE D'ARCANGELO IACOPINO PALLOTTA D'ERRICO SCIUTO LANCIA ATTURA BOVE CALAMI CANTIELLO CAPUTO CARBONETTI DE SANTIS D'ITRI FABI FANTI FIORILLO GIANNITELLI LAURENZA LUPPINO MARIANI MINOTTI ONORATO PANICI PINCHERA RIDOLFI SPARAPANO BRAGAZZI FOCCOLI FOTI MARIOTTI MECCHERI NEGRI VIOLA ZOLESI BAZZOLI BERTOLI PATRIZIA GIULIA MIRELLA ANTONELLA PATRICIA LAURA ROSANNA ENZA MARIA GIULIA CARMELA ANTONIO POMPEO ETTORE CONCETTA MARIA BERNARDA MARIA TERESA MICHELE AGATA CONCETTA ELENA ELIANA0 GABRIELLA GIULIANA LIA EMILIA ELISABETTA VINCENZA ANTONIA LUCIA ANTONIETTA PATRIZIA PAOLA FILOMENA PATRIZIA STEFANIA LORENZA ANGELA SILVANA ELIANA SAVERIO MARIA BARBARA NEVA FIORELLA ANNA ELISA FABRIZIA STEFANIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 24 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 CONTI ROGAI SALVINI GRANDI ROSSI FARAONI PIERI CECCATELLI BELLI MAGGIORELLI BASSI GUERRINI LUSSU MARETTI SCUFFI BARAGLI BONGINI BRIZZI BULLETTI CASTELLANI CELLI CONTI FARINA ESEMPLARI GIAMBONI MARINI MONTUSCHI NATALIZI BALDI PACINI PERUZZI ROSSI ROSSI SBRAGI SISI TACCHINI TASSINARI TORELLI VERDELLI MONACELLI TATASCIORE DI MEO SABATINI D'AGRESTA GIOIA ANTONIO EMANUELA LAURA LICENA RENATA CARLA GIOVANNA SIMONETTA RITA GIANNI PATRIZIA ANGELA IVANDA ELEONORA FRANCA ATTILIO DONATELLA GIANCARLO MARGHERITA EMANUELA LEONTINA SILVANO LAURA VALERIANA MARINELLA GIANCARLO ALBA VANDA ANNA CARLA MARIA TERESA PAOLA IOLANDA GIUSEPPINA DONATELLA MIRELLA DANIELA SILVIA ANNA MARIA DINA LUCIANO CLAUDIO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 25 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 PAVONE COLELLA FEBBO MISCIA DI FELICIANTONIO IOVACCHINI LA SAPONARA DE NICOLA TUNDO GENTILE BOTTONE CARLUCCI CORBI D'ERCOLE D'ONOFRIO DE ANGELIS DI FRANCESCO DI MENNO DI BUCCHIANICO FIORE LUCA MEZZODI' MORETTA MORETTI SCICA SPAGNOLI AGRESTI CIERI DE TITTA IANUARIO RAMUNDO GERMINALE FANTOZZI CATALDO PALAZZO DI FRANGIA MADDALENA POTENA MINISCALCO MILONE COIA VERRECCHIA D'AMATO DI BARI TINA ANGELO DINO ROSSELLA ZOPITO GIOVANNI CARLA LIBERATA ADELE RITA LEOPOLDINA LUCIANA NICOLA GIANCARLA MAURO MARIELLA FRANCESCA ROSANNA ANTONIO MARIA TERESA ANTONINO ROSANNA ROSA NICOLA FRANCESCA MARIA ROSA LOREDANA TERESA SINA ELVIRA NATALINA CESANA ADORINA LUCIANA ELENA RINA ROBERTO PASQUALINO ELENA RITA CARMELINA LILIA GIOVANNI ANGELA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 26 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 SISTO DOGANIERI NERI CIAMBELLI GIUDIZIO BARACCHINI CROCIONI MARRONI ROSCINI DE PETRO ROSSI IACARELLA PANARI MINCIONI MOSCIONI ANGELONI VAGNETTI FERRETTI ROMOLI NEGOZIO VISCONTI FANTINI MONCELSI FRATINI FORBICIONI INNOCENTI MELE ALEMANNO ARNESANO BRANCA CAGGIULA CAROLI CASTELLUCCIO CENTONZE CORVAGLIA CORVINO D'ARIENZO DE GIORGI DE GIORGI DELL'ERBA DELOS DE LUCA GIORDANO GIOVANNI PASQUALINO ANGELA LUCIANA ELDA ANTONELLA GIUSEPPINA ANDREINA GIUSEPPE GIUSEPPINA DANIELA GIANNI NOVELLA ROSSELLA CATERINA LAMBERTO ANNA MARIA GABRIELLA ENRICA LELLO ROBERTO FRANCESCO SARA ANNA RITA TONELLO MORENA MARGHERITA ROSA LIBERATO ANTONIO GABRIELE LICIA ASSUNTA GIOVANNI CATERINA PAOLA ANNARITA MARINA SALVATORE ANNA EUFEMIA DANIELA MARIA MICHELINA RAFFAELE MARIA GIOVANNA FRANCESCO MARIA LUISA MARIANNUNZIATA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 27 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 GIURGOLA IMPALEA LEONE LICCI MADARO MAGGIORE MANNO MASTRIA NAPOLITANO NUZZO ACCHILUPO PERRONE PERROTTA PEZZUTO RAMPINO REHO ROLLO RUCCO RUSSO SCARCIGLIA SCIACOVELLI TARANTINI TRANE TUNDO VETRUGNO BIANCO PALMISANO EPISCOPO BENAGIANO BORGIA CAPOZZI CARAPEZZA DIDONNA FRANCESE GIANNINI GIULIANO GLIONNA GRIMALDI IACOBONE INCHINGOLI LAGONIGRO LARUCCIA MISCIOSCIA GIANFRANCO ANNA MARIA RITA VINCENZA MARIA MARCELLO SANTO MARIA ROSARIA DONATA ADDOLORATA RITA GIUSEPPE RENATO DOMENICA ASSUNTA ROSALBA ANNA MARGHERITA ROSA ANNA ROSARIA LORENA GIACOMINA IMMACOLATA ELIO GIACOMO ELENA ANNA RITA MASSIMO COSIMO GENOVEFFA ANNA MARIA GABRIELLA ENZA MARIA ROCCO GIUDITTA FULVIO MARIA DOMENICO GRAZIA GRAZIA ANTONIO ANNA LUCA DOMENICO NUNZIO SANTA ROSA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 28 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 MITOLO PEPE PERULLI SCIACOVELLI STRIPPOLI TAVERNINI VITRANI SIMONE CARAMIA CALO' CERVELLERA CASTRONUOVO GAGLIONE IAIA SPINELLI DELL'AGLIO DEVICIENTI AGRUSTA BLASI CAPOGROSSO CONIGLIO DE BIASI DE PADOVA DI SOMMA FERRIGNO LUPO MALERBA MANELLI MORISCO POLI POLIGNANO PULITO QUARTA ROBERTI ROMANO SUMA TRIPALDI RICCI CAVALLO GAITO MASTROLILLI LOLATTE COLOTTI ANTONIA ANNA TERESA ANNA ROSA MARIA ROSA PAOLA ANTONIA MARIA GIUSEPPA ANTONIO GABRIELLA ANNA RITA ISABELLA COTRINA RITA CARMELA ANTONIA MARIA TERESA GRAZIA MARIA FIORELLA COSIMO CARMELA SIMEONE ANTONIO DOMENICO COSIMO CHIARA LUCIA VINCENZA CAMILLA ALESSANDRA ELISABETTA ANNA MARIA ALFONSO ROSARIA FRANCA GIUSEPPINA ANGELA MARIA MARIA CARMELA ROSARIA VITTORIA RAFFAELLA MICHELE CELESTINO ADRIANA SABINA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 29 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 DEL NOBILE LACCETTI MALERBA QUITADAMO RUGGIERO SAPONARO SARACINO TOMAIUOLO TROTTA ABRAMO AUGIMERI BOTTARI CARBONA CATROGIOVANNI COSTA CUMIA EMANUELE FINANZE LO PIPARO LO PRESTI MAGGIORE MAZZEO STRACUZZI FELICI PITTALA' RIITANO SICILIA CRAVOTTA DELL'AERA ALBERGO GARRETTA GUSMANO VITALE CARDACI MARSIGLIONE L'EPISCOPO PILOTTA CALCARA LO GIUDICE SAVA' PROVITINA ARTIMAGNELLA FARO CIRO LUIGIA CECILIA MARIA MARIA LETIZIA BONIFACIO MICHELE PASQUALE LUCIA MOBILIA RICCARDO MATTEO GIOVANNA MASSIMILIANA DOMENICO NAZZARENO BENEDETTA ROSALIA ANTONIO ANGELO GIANFRANCO GIOVANNA SEBASTIANO GIOACCHINO ALFREDO GIUSEPPE MIRELLA AUSILIA ANGELA RITA CARMELO GABRIELLA ANTONIA GIUSEPPE MARIA ANTONINO ANNA MARIA ANGELO GIROLAMO MARIA ALFREDO CARMELA GRAZIA ANTONIA SARINA ENRICO PIERA ANTONIA SANTA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 30 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 TAVELLA BARRESI RUSSO RESTIVO SAVA' LONGO OLIVIERI AMATO FAZIO GUASTELLA GIUNTA BILELLA GALLEA VITA BORGO ORLANDO FEDERICO MONACO FERRO VICARI LEO MONTANA SAMMARTINO ALONGI CAMPISI MARULLO BELLUCCIA ARONICA MIRABILE FARRUGGIA CUTAIA DIONISIO CATARELLA RIFIORITO BERNARDI PANTALEO VALLONE MANCUSO PIAZZA GUARCELLO VELLA GRIMAUDO ACCARDO ANGELO CATENO GIOVANNA ANTONIA ADELE NUNZIATO MARIA GILDA GIOVANNINO SALVATORE CONCETTA VINCENZO ANTONIA MARIA ROSA ANTONINO GIUSEPPA ALFONSO CARMELO CALOGERA ANGELA FILOMENA BALDASSARE FRANCESCO MARIA CAROLINA CALOGERA INNOCENZA FRANCESCO ELEONORA ANTONINO GAETANA ALFONSO CALOGERA ANTONIETTA SALVATORE ANGELO FLORA NAZARENA MARIANNA SUSANNA ANTONINO CONCETTA MARIA BENEDETTA TOMMASA ANNA MARIA ANGELINA ANTONINO MARIA GABRIELLA FILIPPO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 31 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 FRAZZITTA ASARO GIURATO LAUDICINA ACCARDO NAPOLI GIOIA CROCO MARINESI ZUMMO DI VITA COSTANZO PALERMO GARGANO INGOGLIA GIACALONE SCUDERI BERTUGLIA POLLINA GRAFFEO LICARI OCCHIPINTI ROSSI MICELI BONGIORNO DADO SPANO' LUCCHESE MAJELLI ANTERO SAVONA MANGIARACINA PECUNIA RUSSO MILLOCCA TAMBURELLO VARIA ZARZANA MISTRETTA MISTRETTA D'INCERTO SPINA DI STEFANO CLEMENTI CATERINA MIRELLA ANDREA MARIA RITA GIACOMO VINCENZA ANNA ROSARIA NICOLO' GIUSEPPE MARIA PIA EMANUELA BALDASSARE PINA FRANCA ANNA MARIA MARGHERITA FILIPPO FRANCESCO ANNA MARIA GIOVANNA MARIA ANTONIA ORSOLA VINCENZA BARTOLOMEO ANNA BENEDETTO ROSANNA EMILIA FRANCA FRANCESCO PAOLO ANTONIETTA NICOLO' ANTONINO FILIPPA ANGELA GIUSEPPE GIACOMO MARIA ANTONELLA SALVATORE FRANCESCA GASPARE PIETRO MARIA FRANCESCA GIUSEPPE ROSANNA FRANCECA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 32 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 MASTRANTONIO BARONE CARACCI GERVASI DI TRAPANI SPADA CURATOLO MAROTTA MARINO NICOLOSI TUMMARELLO MODICA GALLO BARBERA CALDERONE DI BELLA ASTA PARISI PULIZZI RALLO GENNARO CALLARI GAMBINO MANNINO ARCERI ADORNO CINQUEGRANI DE CASTRO FOLLONE GRASSO LA ROCCA LOMBARDO MAGGIO NASELLI SANTANGELO VENEZIANO SUDANO CAMPO NOLASCO RAPPAZZO CIRMENA AMODIO ANZALONE BARBERA LORENZA VINCENZO ANTONINO VINCENZA VITO SILVIA NICOLINA GRAZIA MARIA GIOVANNA UMBERTO ROSA MARIA FRANCESCA GIOVANNA FRANCESCA VITA ANTONINO ANNA MARIA LUIGIA ANTONIA BARTOLOMEA GAETANO MARIA SALVATORE GASPARE LUIGI NICOLO' MARIA GIULIANO LETIZIA LIDIA ROSARIA FRANCESCO IDA ALESSIO ANDREA ANGELA LILIANA ANTONINO MARIA CLARA ASSUNTA LETTERIO MARIA ANNA MARIA CROCETTA PIETRO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 33 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 CLERICI CURTO FIORINO INCARBONE LUPO MEDICO PROGNO RIGGI RIGGI APRILE AMOROSO ANASTASI BONTEMPO CAPONERA CARUSO DELL'ACQUA DISTEFANO GRASSO IANDIORIO LONGO MANISCALCO PAPOTTO PIRRONE PLATANIA PRIVITERA SALAMANCA SBIRZIOLA SCUDERI TOMARCHIO VALENTI VASTA SOTERA COLUCCIO CORSARO DALBON FIACCAVENTO GALASSO PALAZZO RAITI SALEMI COSSU ATZORI PILLOSU EMANUELA ANNA CARMELA ROSARIA GAETANO VINCENZA ISIDORO ANNA MARIA CONCETTA RENATO ROSA MARIA GAETANO GAETANA SALVATORE ROCCO MARIA GIOVANNA SANTI VINCENZO LIVIA FRANCESCA ANTONINA VINCENZO GRAZIA MARIA ANNA SERAFINA ROSANNA NUNZIATA SANTA MARIA LIDIA GRAZIA SILVANA DOMENICO GAETANO GIUSEPPA CONCETTA RITA FRANCESCO TERESA GRAZIA ROSARIA DOMENICO GIUSEPPA MARIA MARIA CARLA TERENZIO MARIA GIUSEPPA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 34 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 SANNA COSSU SERRA MURGIA LEDDA SANNA ANTOLINI FERRAI FIRINU MELONI STATZU ARGIOLAS PINNA PORCHEDDA OBINU PIRA OLIA DI SCETTA MARRAS ECCA CHERGIA ALFANO ATZORI SOLINAS TODDE ATZENI BRUNO NONNE PIREDDA FRASCONI BUA RONDELLO MELIS DI BLASI POGGI ARA GRECO SPEZZIGO TORTU PES SECHI SODDU PEDONI PIERO LINA GIUSEPPE GIOVANNI LUIGI MARIA BERNARDINO GIUSEPPINA VERDINA CESARINA ANGELA ANNA MARIA MARIA TERESA GIOVANNA GIOVANNI PIER PAOLO LIVIO ANGELA ANTONIA ELISABETTA ROSALBA CECILIA GIOVANNI PIETRINA ALESSANDRO FELICIA GIUSEPPINA CICITA MARINELLA MARIA GRAZIA LORENZO MARIO VINCENZO ANNA RITA GIULIANA ROSA GIACOMO GIOVANNI ANNA LISA ROSA GIOVANNA MARIA STELLA ROBERTA AGNESE GIOVANNI GIACINTO MARGHERITA GRAZIA SANDRO LUISANNA MARINA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 35 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 BANDU CARDIA ARMANI SIDDI MEREU ATZENI MAMBERTI MURGIA ATZENI TUVERI BOI ATZENI DURZU PINNA SERRELI SECCI VARGIU PISCEDDA PUNTILLO AUSILIO BERNARDI CAFARO CASUCCIO D'ARENA DE LEONARDIS FERRENTINO FOTI FROIO GALLO GAROFALO GIANNATTASIO GIORLEO IANNONE IANNONE LANDI MARZOCCHI MAURO MEMOLI NIGRO PACIELLO PASTORE PETROCELLI RESCINITI ELENA ANTONIETTA ANNA RITA SANDRA NERIO GIANNI MAURO PATRIZIA GIUSEPPE GIORGIO EUGENIO MARCO LUCIANA RITA SALVATORE ANTONIO GRECA GIANNA GIOVANNA GRAZIA ANNAMARIA ROSALBA ANNA NICOLINA MARIA SANTINA GIUSEPPINA ROSANNA ROSA ANNA GIUSEPPINA GIUSEPPE ALDO ANNA RAFFAELE SALVATORE ANTONIO EMILIA MARIO MARIA TERESA ROSA ANTONIO SABATO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 36 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 SCORZELLI SERRA SPADUZZI STASSANO STEFANI VECCHI ADINOLFI CANTELMI CUOMO DI SIPIO ESPOSITO MONACO MORRONE SARNICOLA VITALE VOLPE ESPOSITO MANSI RUTIGLIANO ADINOLFI APOLITO AVALLONE BOTTI CARDILLO CENTANNI DELLA ROCCA ELIA FORTE MARI MONDELLI NASTASI ORLANDO SANTARSIERE VASATURO VISCIDI FIERRO GIORDANO TROTTA DESTRO FUCENTESE LANDI ALBERICO APRILE ALDA GIUSEPPA DOMENICO LIBERATO MARIA TERESA TERESA GIUSEPPE AGNESE CARLO ROSA GIOVANNA ANGELA ALFONSO MARIA CRISTINA RITA SILVANA MARIA EMILIA CONCETTA GIUSEPPE MARIA CAROLINA SALVATORE VANDA ROSA MARIA FILOMENA ANGELO GIUSEPPE ROSANNA ANGELINA IDA MARGHERITA VINCENZO MARISA PASQUALE GIOVANNA PIERINO ANTONIO LAURA GRAZIA FELICE ANGELO VINCENZO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 37 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 AURIGEMMA BELLOTTI BORRELLI CAMPANILE CARCERO CONTE CONTENTI D'ONOFRIO DELLA VALLE DI FONZO FABRIZIO FERRANTE LASCO LETIZIA LIQUORI COLANTUONO MARTUCCI MORRA NERO PUCA RENNELLA SALZILLO STABILE TERRACCIANO TESTA VERDUCCI ZINI GRANESE LOFFREDO BELLISARIO BIANCO ALDORASI SOLOMITA IANDOLO SBORDONO MANGANIELLO FAMIGLIETTI NIGRO SERVILLO PANSARDI PLASMATI COLOSIMO GUARNA MORACA VITTORIA ULTIMINA ANIELLO ANGELA CATERINA MARIA CARMELA GUIDO CAMILLO GABRIELLA ANNA CONCETTA EMILIO GIOVANNA GIUSEPPINA PASQUALINA ANNA MARIA GIUSEPPINA ANGELO GIOVANNI RAFFAELE ANTIMO STANISLAO RAFFAELA MARCELLO FRANCESCO ERMELINDA BRIGIDA MARIA TERESA MADDALENA SILVANO GRAZIA CONCETTA FRANCA LILIANA ADA GIUSEPPE MARIA GIOVANNA PASQUALINA ANGELINA LUIGIA DOMENICA TOMMASO CARMELA ANGELA ARTURO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 38 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 DE LUCA ARCORACE CHIARELLA ROTIROTI FROIO CORICA PROCOPIO RAMUNDO FAZIO CINQUE LONGO ESPOSITO DE GENNARO FURNO CAVAIUOLO MASTRANGELI ABETE AMORINO ANNIBALE ANTONIOLI BARONE BUTTARAZZI BOSONE CAPOCELLI CAPUTO CAIAZZO CESARANO DE BIASE DE MARTINO D'ONOFRIO DE SIMONE ELIA FLORIO FORTE GALLO GELTRUDE GRAZIANO GRECO LAMA LA MARCA LA PORTA LIGUORI MARRONE NICOLINA GIUSEPPE SALVATORE MARIA TERESA MARIA CARLA SUSANNA ANNA AURELIA FRANCA ANNA LUCIANA MARIATERESA GIANFRANCO CARMINE RAFFAELE GERARDO GENNARO TOMMASO GIUSEPPA AURELIANA VANDA ROSA ANNA VANNA PASQUALE LUISA PAOLA LUIGI ANTONIO GIULIA CARMELA ANTONIETTA ANNA MARIA PASQUALINA EMANUELA ANTONIETTA MARIA MICHELA DOMENICO CHIARA ELISABETTA VANNA GIUSEPPINA RITA ELISABETTA BARBATO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 39 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 MASTROCINQUE MASULA MAZZONE MAURO MOCCIA MELUCCI NOTARO PAOLELLA PARAGGIO POLLIO ROCCHI CIMMINO ROSSI RUOCCO SCUOTTO SILVESTRI SOMMA TEDESCO TERRACCIANO VACCA VARRIALE VENTRE VENTRICE VERDE RUSSO ZAPPA ZILIANI CECE PIRILLO COLAO SARCONE AIELLO PARRILLO SPINELLI BASILE CAVALIERE CHIMENTI CILIGOT CIMINO CIRILLO COLACINO CRUDELE FAZZOLARI FIGOLI DANIELA ELENA GIOVANNA VINCENZO GAETANO MARIA ANNA CHIARA BICE PATRIZIA VIRGINIA ROSA ROSANNA GABRIELLA FRANCESCO ANNA ROSARIO ANNA MARIA ANNAMARIA LUIGI MARIA LUIGIA SILVANA FELICE RUBENS ROSA ELENA GIOVANNA MARIA CATERINA ROSANNA ATTILIO GIUSEPPINA VITTORIA GRAZIA GIUSEPPA VITTORIA FORTUNATA MARIA LUIGIA CATERINA DOMENICO MIMMO RITA MARIA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 40 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 FLOTTA GIARDINO LUCENTE MARTINO MENZANO POERIO RIZZO ROMANO SCERRA SQUILLACE STRUMBO TAVERNITI TURSI VISCOME CAPALBO SPROVIERO STRATI DE BIASI GULLI' FIDANZA ARCIDIACO MARCIANO' GENOVESE CARE' BARILLA' SURACE SICILIANO SURFARO FEDELE DI BLASI TOSCANO MUSOLINO GUERRERA BARRECA CALABRO' CANDIDO RUSSO PERISSINOTTI LASCO CARA ROSACE GELONESI AIELLO DIANA SERAFINA TERESA ANNA ROSETTA GIUSEPPINA SALVATORE VITTORIA ANGELA MARTINO PIETRO FLORA LEOPOLDA ALDO FRANCESCHINA LUCIA MARIA ROSINA ANTONIETTA ELSILIA FILOMENA MARIA MARIO MARIA CONCETTA ANTONIETTA ANTONIETTA GIUSEPPE LUCIO VINCENZA MARIA NUNZIATA GIUSEPPA GIOVANNI ISABELLA EZIO CARMELA RITA NATALE CATERINA ROSA ANTONIETTA MARIA FRANCESCA MARIA MARIA ANGELA CANDIDA TEODORA ANGELA MARIA ANTONIA MARIA LIBERATA MARIA ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 41 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 BONANNO BRUSCO CADAVERO CAMARCA CECI CORTESE DE CHIRICO DE PASQUALE GIORDANO GRAVINA LAURITO LIGUORI LUCIBELLO NAPOLITANO PORTELLA PORTO RIBECCO ROMITI SCARPELLI TRICARICO VELTRI VOLPE GRECO PONTORIERO BORELLO CAMILLO' RUSSO STAGNO IANNELLO MAZZITELLI GIURLANDA VIGNA DELEO LOPREIATO ARCELLA ALBINO CARULLO ZUNGRI RENATO MARIA RITA GIUSEPPE CANDIDA LAURA GILDA ARCANGELA CANDIDO AMALIA DANIELA SERGIO GIUSEPPE DOMENICO ANNA MARIA FEDERICA FRANCESCO STEFANIA LINA ROBERTA GLORIA LAURA ANNA MARIA MARIA MARIA CECILIA GIUSEPPE MICHELE ROSARIA FRANCA ANTONINO VIRGINIA MARCELLA ADRIANA ALBA ROSA FILIPPO LUCIANA ANTONIETTA MICHELINA MARIA TERESA MARIA CRISTINA FRANCESCO GIUSEPPE PASQUALE tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola Da Tolentino 1/b presso lo Studio dell’avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che li rappresentata e difende giusta procura rilasciata ed in calce al presente atto - e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 42 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta certificata: [email protected]; - RICORRENTI CONTRO: 1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in V.le di Trastevere n.76/a 00153 - Roma, dom.to per legge presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 2) INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del Suo legale rappresentante protempore e con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 3) Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in persona del Suo Ministro p.t. con sede in Roma ed elettivamente domiciliato presso presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 OGGETTO Annullamento, previa sospensiva: - D. M. n. 22 del 12 marzo 2012 a firma del Ministro del M.I.U.R.; - Circolare n. 23 del 12 marzo 2012 a firma del D.G. del M.I.U.R.; - Nota 16 marzo 2012, protocollo n.1888 Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale anno accademico 2012/2013; - circolari Inps – gestione ex Inpdap - nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 ; - per quanto occorra la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, pubblicata in data 09 marzo 2012; - nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali esplicanti una diretta efficacia lesiva nei confronti dei ricorrenti, ed infine per l’annullamento di tutti gli atti di diniego comunicati ai diversi ricorrenti in relazione alla domanda di ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 43 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma collocamento in quiescenza alla data del 01 settembre 2012, in relazione alle specifiche peculiarità del comporto scuola, così come meglio articolato e dedotto con il presente ricorso; ^^^^^ ESPOSIZIONE DEI FATTI Con gli atti impugnati di cui in epigrafe, le convenute amministrazioni hanno impartito istruzioni interpretative ed operative in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola ai sensi della nuova normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. Detta riforma generale produce effetti dal 1° genna io 2012. La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i requisiti al 31.12.2011. Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, o ancora – sic et simpliciter - per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, purché maturati entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 44 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di contribuzione. In particolare, poi, la convenuta amministrazione scolastica con l’emanazione del D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, ha in primo luogo stabilito che il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la event uale revoca di tali domande, è fissato al 30 marzo 2012. Ha, altresì, chiarito che lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. Nel contempo, però, ha disciplinato che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. Ebbene, con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il MIUR ha emanato le seguenti indicazioni operative. E’ stato affermato che secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, anch’essa ivi impugnata, per quanto occorra, anche nello specifico comparto scuola solo coloro ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 45 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Tuttavia, sin d’ora, si ritiene opportuno sottolineare che la richiamata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 contenente indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici e condivisa nei contenuti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS – gestione ex INPDAP –; per quanto concerne lo specifico COMPARTO SCUOLA si è limitata, testualmente, a chiarire quanto segue: 6. Personale del comparto scuola: per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ora, per ciò che concerne il personale docente, educativo ed A.t.a. (assistente tecnico amministrativo) ricorrente che ha maturato nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, a fronte delle diramate disposizioni interpretative ed operative delle nuova normativa pensionistica fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ivi impugnate, con particolare riferimento ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, si vedono di fatto negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 31.8.2012, unica data utile per il collocamento a riposo nel comparto scuola. Nell’impugnata circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, a firma del D.G. del competente MIUR, infatti, si afferma quanto segue: “Ne consegue che per il personale che, alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 46 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti “che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno essere collocati a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell’anno (solare) 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione”. Pertanto, per il personale ricorrente che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, ovvero che ha maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011 – 31 agosto 2012), quindi, fino alla data del 31.08.2012; se ciò è avvenuto nell’anno 2012, le regole sono così modificate: - per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. - La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini. Sin da ora, pertanto, si evidenzia il carattere palesemente discriminatorio e contraddittorio delle disposizione contenute nella C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 Prot. n. AOODGPER. 1814, emanata in forza del DM n. 22 del 12 marzo 2012, in quanto contrarie alla ratio della L. 214/2011, nonché agli stessi artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione. Si ritiene, infatti, che in forza dei fatti suesposti e delle seguenti motivazioni di diritto, risulti di tutta evidenza l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 47 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma sotto anche il profilo dei principi costituzionali espressi dagli art. 2; 3; 38; e 97 della Costituzione relativamente ad una palese disparità di trattamento, violazione del diritto al pensionamento nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, e al non corretto funzionamento della macchina amministrativa sottoposta ai rigidi principi di legalità, buon andamento ed imparzialità del suo agire che deve tradursi essenzialmente nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve oggi attenersi l’amministrazione nell’espletamento delle funzioni attribuitegli dal legislatore, e tenuto conto dei raggiungimento di un diritto quesito all’interno dell’anno scolastico 2011/2012, come si avrà modo di meglio dedurre all’interno del ricorso. ELEMENTI DI DIRITTO - Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare i disposti regolamentari in oggetto, con richiesta di preliminare sospensiva dell’efficacia e definitiva declaratoria d’annullamento, in quanto gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro posizione giuridica di legittimi aspiranti al pensionamento, avendo tutti i requisiti richiesti per il pensionamento (raggiungimento della c.d. quota 96 ovvero i 40 anni di contribuzione) secondo la previgente normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di cui attualmente vengono privati e per la conseguente violazione di un diritto soggettivo quesito e del principio del legittimo affidamento; - E' noto a parte ricorrente, difatti, che l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ. deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in un’utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia che si chiede. Tale utilità, come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez., 20 giugno 1989 n. 424), non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale, quale il fatto che la disposizione regolamentare controversa venga rimessa in discussione. Infatti, l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 48 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma l'annullamento dell'atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto ed immediato del singolo, ma anche quando detto annullamento comporti per l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione e di adottare altri provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un risultato favorevole, nonché un’equa comparazione delle differenziate posizioni d’interesse a tutela di una specifica categoria di soggetti (Cons. Stato, VI Sez., 18 luglio 1995 n. 754, in questa Rassegna 1995, I, 1110). - Anche con riserva di ulteriore, successiva e rituale impugnazione anche dei provvedimenti motivati di diniego successivamente notificati, ai ricorrenti relativi alle domande di pensionamento presentate ovvero degli atti di diffida notificati. MOTIVI • CONTRASTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 23 DEL 12 MARZO 2012 (D.M. n.22 del 12 marzo 2012) CON GLI ARTT. 2; 3; 38; e 97 DELLA COSTITUZIONE. • VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 24 DEL D.L. N.201 DEL 6 DICEMBRE 2011,CONVERTITO CON L. N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011. • VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 351 DEL 1998; dell’ART. 59, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997; dell’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 5 LETTERA D), DELLA LEGGE N. 247 DEL 2007; dell’ART. 12, COMMA 1, LETTERA C), E COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 122 DEL 2010; dell’ART. 1, COMMA 21, DELLA LEGGE N. 148 DEL 2011. • CONTRASTO CON LE INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA I REQUISITI DI ACCESSO AL PRECEDENTE TRATTAMENTO CIRCOLARE N. PENSIONISTICO 100 DEL ESPRESSI 29.12.2010 NELLA (DECRETO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 49 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma MINISTERIALE N. 99 DEL 28 DICEMBRE 2010) Cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza – indicazioni operative – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. • ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON LE PRECEDENTI E VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA. • ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA CASI IDENTICI. SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DI POTERE. • ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA DEL COMPORTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE. • TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE. • VIOLAZIONE DIRITTI QUESITI. • VIOLAZIONE PRINCIPIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO: Al fine di delineare il quadro normativo che interessa la controversia in esame, in primo luogo si richiamano le norme primarie applicabili al comparto scuola in materia di cessazione dal servizio. Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1^ settembre ovvero per i Conservatori la data del 01 novembre) per ogni anno. In virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – i ricorrenti hanno iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 50 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012) indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici. All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il sistema delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n, 247), con la possibilità già nei mesi di ottobre e novembre del 2011, di poter presentare domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007. Pertanto, la successiva modifica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche (cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”), NON POTEVA E NON DOVEVA trovare applicazione per il personale della scuola, al quale va applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno solare, essendo vincolati in realtà, e per espressa e previgente disposizione normativa, alla durata dell’anno scolastico. Ove non venisse applicato E RISPETTATO il suddetto criterio, generale e generalizzato in tutte le riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, i ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012. Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 51 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011. Anche con riferimento all’art. 1, comma 21 DL 13 agosto 2011, n. 138, l’unico effetto è stato quello di posticipare dal 1° gennai o 2012, e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - nell'anno scolastico successivo. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e/o accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Che la norma di salvaguardia del diritto all’applicazione della previgente normativa, di cui all’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, sia inapplicabile al personale scolastico almeno per quanto concerne le diramate disposizioni interpretative ed operative del limite temporale dell’anno scolastico 2011/2012, è di tutta evidenza. Difatti per quanto riguarda il comparto scuola la data 31.12.2011, stabilita dalla riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le norme ad essa previgenti, non può trovare alcuna debita applicazione. I lavoratori della scuola che maturavano i requisiti entro questa data avevano già potuto richiedere (e ottenere) la pensione “a quota 96 o a 40 anni di contribuzione, sulla base dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, nonché in forza della Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010 (D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010 – cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza – indicazioni ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 52 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma operative) avente ad oggetto la maturazione dei requisiti pensionistici nel corso dell’anno scolastico 2010/2011. Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla pensione con le norme previgenti, la ratio con la quale la c.d. “riforma Fornero” ha inteso applicare tale norma è stata proprio quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la normativa preesistente, per l’anno solare (per il personale del pubblico impiego legato al dato temporale dell’anno solare) in corso al momento della entrata in vigore della nuova normativa. In mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, stante l’acclarata specificità del comparto della scuola, per il quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico entro il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve obbligatoriamente e legittimamente ritenere che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti, circoscritta per le altre categorie di lavoratori del pubblico impiego all’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della scuola deve intendersi circoscritta all’anno scolastico in corso alla suddetta data. Se ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011 convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il personale della scuola ha diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L.. È evidente, infatti, che se l’art. 24, c. 3 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il dipendente pubblico che aveva maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti nell’anno d’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 53 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma toccare diritti quesiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non può essere presa in considerazione per il personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1° settembre 2011 con la consapevolezza di terminarlo al 1° settembre 2012, ritenendo che fosse l’ultimo anno contributivo da pagare fino al 31 agosto 2012, prima di andare a riposo. Non è, quindi, un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in pensione dal 1 settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino al 31 agosto successivo, indipendentemente dall’età anagrafica da maturare anche al 31 dicembre seguente (art. 509, d.lgs. 297/1994; art. 59, c. 9, L. 449/1997; art. 1, c. 6, lettera c, L. 243/2004 come modificata dal comma 3, art. 2, L. 247/2007; art. 1, c. 21 L. 148/2011). Né può essere previsto il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013 per il personale della scuola - donne - che matura il requisito di 57 di età e 35 di contributi a partire dal 1 gennaio 2012, per una presunta applicazione dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011, che è stato disapplicato dall’art. 24, commi 5 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012. Tra i vizi di legittimità degli atti regolamentari impugnati, pertanto, si evidenzia un palese eccesso di potere per assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, derivante dalla diversa lettura fornita, in particolare dal competente M.I.U.R., nonché in parte anche dalla D.P.F. e dall’I.N.P.S. – gestione ex INPDAP di una norma evidentemente tributaria introdotta dal legislatore (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni) laddove riconosce illegittimamente e lesivamente come perentoria, ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 54 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma anche per il personale della scuola, la data del 31 dicembre 2011 per andare in pensione con le c.d. vecchie regole. Con riferimento al giudizio di legittimità in merito alle disposizioni contenute negli atti regolamentari impugnati, seppur è noto che quest’ultima viene sottratta al controllo di costituzionalità che è previsto unicamente per le leggi e le altre fonti primarie ad esse equiparate, i ricorrenti, tuttavia, evidenziandone la natura sostanziale di atto formalmente amministrativo capace di ledere situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo, chiedono che venga ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale adito, con conseguente richiesta di declaratoria costitutiva d’annullamento. I regolamenti e le circolari, difatti, contengono solitamente disposizioni generali ed astratte, che spesso non sono di per sé idonee ad incidere direttamente sulle situazioni soggettive dei privati. Nel caso di specie, però, il disposto impugnato specifica e rende attuabile le previsioni ipotetiche in essa contenute, in particolare con riferimento alla posizione lavorativa ad oggi ricoperta dagli odierni ricorrenti che possiedono regolarmente i requisiti richiesti per il trattamento pensionistico avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi nell’anno scolastico 2011/2012. Si ribadisce, infatti, che trattasi di personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1° settembre 2011, ritenendo che fo sse l’ultimo anno contributivo da pagare fino al 31 agosto 2012, prima di andare a riposo, come previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ai fini del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia ed anzianità. Di contro, si trovano nella condizione di veder negato il loro diritto quesito, per aver maturato tali requisiti alla data del 31.08.2012, ovvero secondo le peculiarità ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 55 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma previste per il computo di termini ai fini pensionistici nel loro specifico settore lavorativo. Tale atto, pertanto, è idoneo a determinare la lesione concreta dell’interesse individuale dei ricorrenti. Tra i motivi principali del presente ricorso, pertanto, i ricorrenti sollevano dinanzi all’Ill.mo TAR adito un palese contrasto delle disposizioni interpretative ed operative emanate dalle convenute amministrazioni relativamente agli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. Tali disposizioni, infatti, in primo luogo introducono una limitazione altamente discriminatoria nei confronti dei suddetti lavoratori del comparto scuola, che da sempre dispongono di un’unica finestra di uscita fissata al 31.08.2012, rispetto agli altri settori del pubblico impiego che, in forza delle medesime disposizioni contenute nella stessa legge di riforma pensionistica, hanno invece ottenuto il riconoscimento del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia ed anzianità secondo la previgente normativa ed hanno viste tutelate e rispettate le loro posizioni in precedenza considerate, secondo il criterio di maturazione dei requisiti entro l’anno solare (appunto 31.12) che viene applicato in tutti gli altri comparti del settore pubblico. Tuttavia il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, come già detto, vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola solo all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda di pensionamento è stata presentata, ciò al fine di garantire la continuità didattica. Pertanto in detto comparto la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1 settembre) per ogni anno. Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 56 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare, all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1, comma 21, della legge n. 148 del 2011. Si aggiunga, quindi, che nel contempo le disposizioni impugnate contrastano apertamente con le norme primarie sopra richiamate ed implicitamente riconosciute pienamente valide ed efficaci “ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” dallo stesso art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.” È un principio cardine del nostro ordinamento, altresì riconosciuto e affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quello che non consente ad un regolamento di esecuzione di dettare disposizioni in contrasto con quelle, di carattere superiore e prevalente, contenute per la stessa materia in un provvedimento legislativo, a meno che in questo non via sia una espressa previsione di deroga, circostanza di fatto inesistente nel caso di specie. Inerisce al rapporto di sovraordinazione di una fonte ad un'altra l'idoneità dell'atto maggiore a determinare l'abrogazione delle norme di minor forza (oltre che di quelle di pari rango) che racchiudano precetti incompatibili. Per converso, ogni ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme di rango inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti priori dell'ordinamento ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 57 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma medesimo. Per l'atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è dato dall'invalidazione a seguito di pronuncia di incostituzionalità. Nel caso di specie, per gli atti normativi in oggetto, attesa la loro immediata e attuale capacità lesiva dei diritti e degli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, si ritiene d’obbligo procedere alla loro rituale impugnazione giacché per i successivi atti e provvedimenti amministrativi che saranno emanati in applicazione del suddetto regolamento nella parte de quo, il giudice amministrativo non potrebbe esimersi dall'applicazione di un regolamento di cui, in mancanza di una rituale impugnazione, si deve presumere la legittimità. Pertanto, tornando al merito della questione, poiché all’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, non viene in alcun modo prevista né delegata all’amministrazione convenuta l’esclusione e/o limitazione delle succitate norme speciali relative al comparto scuola che impongono al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico (essendo, anzi, tali norme implicitamente contenute nell’espresso richiamo generale alla previgente normativa in materia pensionistica, senza alcuna esplicita esclusione e/o limitazione per il caso di specie); preesistendo, quindi, tali norme agli odierni atti amministrativi a contenuto normativo, questi devono essere considerati non idonei, a causa della maggiore forza della norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa recate. Si evidenzia, inoltre, che nelle precedenti riforme previdenziali era sempre presente uno speciale articolo dedicato al comparto scuola ed alla sua specificità, sia per l’ingresso che per la cessazione dal servizio, rispetto al personale della Pubblica amministrazione mentre nell’art. 24 più volte citato è assente ogni riferimento a questo settore che ha sempre goduto di una specificità particolare. Tuttavia, come già sopra evidenziato, pur in assenza di espresso criterio di differenziazione e specificità del comparto scuola nell’art. 24 ut supra, il ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 58 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 contenente indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici, ha avuto modo di ribadire e specificare al punto 6. che per il “Personale del comparto scuola”: rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Affermando ciò, pertanto, si ritiene che non possa rinvenirsi alcun esplicito riconoscimento di automatica applicazione del termine al 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, anche nei confronti del comparto scuola. Proprio per l’impossibilità di pensionamento prima della conclusione dell’anno scolastico, imposta normativamente e ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, alla quale è sempre corrisposta la modulazione di diritti e doveri di servizio e pensionistici in base a tale particolare cadenza temporale specifica del comparto scuola. Pertanto, sia da un punto di vista giuridico che logico/fattuale, vi è l’impossibilità di applicare una scansione temporale annuale (solare) a una categoria la cui normativa era, è e sarà applicata, anche in futuro, in base alla scansione temporale legata all’ anno scolastico. Appare, altresì, evidente che tale regolamentazione spesso derogatoria in base alla peculiarità del comparto scuola, non può valere sempre tranne che nella dovuta applicazione della norma di salvaguardia delle vecchie norme pensionistiche nei confronti degli odierni ricorrenti. A tal proposito, inoltre, si ritiene altresì opportuno richiamare la recentissima Sentenza n. 283/2011 della Corte Costituzionale in tema di disposizioni urgenti per ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 59 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Tra i principi espressi con la suddetta sentenza, i Giudici di Palazzo della Consulta ricordano che le leggi riservano al comparto scuola, nell’ambito del pubblico impiego, un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici: “ciò in quanto la normativa di tale comparto presenta talune specificità legate, in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.” Pertanto, atteso il suddetto principio generale, da applicarsi sia per l’ingresso che per la cessazione dal servizio del personale della scuola, come nel caso di specie, la convenuta Amministrazione scolastica nel dar seguito ed attuazione alle disposizioni contenute al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla D.P.F. al fine di fornire specifiche indicazioni riguardo i limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio - doveva tenere necessariamente conto di tali esigenze e ragioni organizzative differenziate, mediante una diversa disciplina regolamentare per quanto attiene alla maturazione del diritto e al raggiungimento dei requisiti richiesti sulla base della normativa pensionistica applicabile al proprio personale in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012. Normativa, si ricorda, fatta salva dallo stesso art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011 in questione. In tal modo - senza violare i principi che informano il processo amministrativo e sulla falsariga di quanto avviene per gli atti di normazione primaria per mezzo del sindacato di costituzionalità - al giudice amministrativo è consentito, anche in ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 60 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa. Sul punto, in particolare, si riporta un passo della motivazione della sent. n. 59 del '99 del Consiglio di Stato: "In presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di normazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in maniera contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di giudizio” (C.f.r. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n.1332; Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 1996 n. 222; Cons. Amm. Sic., 2 marzo 1996, n. 75 e 26 ottobre 1996, n. 366; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59). Da ciò ne discende che in assenza di espliciti divieti, deroghe e/o limitazioni, la ratio dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, ben può rinvenirsi nella volontà di consentire il rispetto della peculiarità e, quindi, della normativa speciale previgente in materia di trattamento pensionistico relativa al comparto scuola, anche avendo espressamente indicato come data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva quella del 31 dicembre 2011, applicabile in tutti gli altri casi. La stessa ratio, infatti, si ritiene palesemente, anche se succintamente, espressa al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla D.P.F., contenente indicazioni interpretative per l’applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici nel comparto scuola, demandata alla competente Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le “specifiche” indicazioni. Appare evidente, pertanto, il fatto che nei confronti degli odierni ricorrenti è stata adottata una palese quanto ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori del comparto pubblico e privato. ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 61 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Disparità concretizzatasi nel non aver considerato: “talune specificità legate, in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.”: come sottolineato dalla Corte Costituzionale. La quale disparità, oltre a non trovare giustificazione alcuna sotto il profilo del perseguimento del primario interesse pubblico, ha come fondamento disposizioni che contrastano apertamente sia con le previgenti norme primarie e speciali in materia, giusto richiamo ad esse effettuato dallo stesso art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, sia con i principi costituzionali espressi dagli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost., sia con le precedenti disposizioni regolamentari emanate. A tal ultimo proposito, appare sufficiente porre a diretta comparazione e relativa attenzione dell’adito Tribunale Amministrativo le disposizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 100 del 29-12-2010 (D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010) con quelle della Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012), ivi impugnata. Entrambe le Circolari dirette a fornire indicazioni operative per la cessazione dal servizio e il trattamento di quiescenza: la prima, tuttavia, con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 e la seconda al corrente anno scolastico 2011/2012. Ebbene, l’adito Tribunale potrà agevolmente riscontrare, per tabulas, come l’Amministrazione scolastica pur disciplinando due diverse fattispecie temporali si sia limitata a sostituire nel testo regolamentare solo un “purché” (per l’a.s. 2011/2012) ad un “ancorché” (per l’a.s. 2010/2011) prima di fissare, in entrambi i casi, la medesima data al 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente prima del D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011. ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 62 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Alla luce di quanto sopra, a maggior ragione appare ancor più evidente come l'Amministrazione convenuta abbia, ad oggi, disposto in maniera del tutto arbitraria nonché in aperto contrasto con i principi generali espressi dalla legislazione di riferimento, una illegittima ripartizione in termini per la maturazione dei requisiti di servizio necessari per l’accesso al trattamento pensionistico, con riferimento all’a.s. 2010/2011 rispetto all’a.s. 2011/2012, tra soggetti appartenenti alla medesima categoria lavorativa. Tutto ciò, con conseguente violazione dei diritti soggettivi e delle legittime aspettative degli odierni ricorrenti - di poter esercitare un diritto già quesito - a cui viene del tutto negata la possibilità di conseguire il diritto al trattamento di quiescenza secondo la normativa applicabile e vigente alla data d’inizio dell’anno scolastico 2011/2012; così come di fatto è avvenuto, invece, a favore dei propri colleghi che hanno maturato detti requisiti nell’anno scolastico 2010/2011 (con slittamento dei requisiti contributivi fino alla data del 31.12.2011, anziché a quella del 31.08.2011), in forza della medesima normativa. Per le suesposte motivazioni, il dettato dell’impugnata Circolare n. 23 del 12 marzo (D.M. n.22/2012) si risolve in un trattamento particolare nei confronti di alcuni soggetti in assenza di "giustificati motivi". Situazione di converso gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti dei ricorrenti che, pur essendo in possesso dei medesimi requisiti di legge, di servizio e contributivi, non possono usufruire della previgente normativa che doveva ad essi essere legittimamente applicabile al fine di essere collocati a riposo, ex art. 24 stesso. Rileva maggiormente, pertanto, l’obbligo per la convenuta amministrazione di assicurare le legittime aspettative degli odierni ricorrenti scaturenti da un diritto quesito in forza di un servizio già maturato e/o certamente maturabile alla conclusione dell’anno scolastico 2011/2012. ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 63 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Basti considerare che tra tutte le riforme pensionistiche intervenute negli anni fino ad oggi, questa sarebbe la prima a dettare come criterio temporale un limite di maturazione dei requisiti necessari al pensionamento, nel comparto scuola, volto a “spezzare” in due l’anno scolastico lavorativo di riferimento. Per altro, poi, mantenendo comunque fermo l’obbligo anche per chi avesse maturato i requisiti entro la data del 31.12.2011, di dover comunque prestare servizio fino a quella del 31.08.2012. La convenuta amministrazione, inoltre, nell’emanazione dei provvedimenti impugnati non ha fornito alcuna “ragione di interesse pubblico” atta a giustificare la palese disparità di trattamento sopra evidenziata e perpetrata a danno dei ricorrenti in aperto contrasto con le peculiari, e a tutt’oggi vigenti, norme speciali relative al comparto scuola, tenuto conto per altro che le specifiche normative di riduzione della spesa hanno di fatto “riorganizzato e ridimensionato” tutta la rete scolastica facendo emergere un dato di forte riduzione del personale della scuola con situazioni di forte esubero del persona nelle diversi classi di concorso. Come già in precedenza lamentato, difatti, si è limitata ad un sommario richiamo alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Richiamo viziato da palese eccesso e sviamento di potere per violazione e/o falsa applicazione di legge e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ciò posto appare evidente l’illegittimità del modus procedendi tenuto dall’amministrazione resistente, la quale a fronte dell’obbligo di garantire l’imparzialità e parità di trattamento nel fornire specifiche indicazioni per il trattamento pensionistico al personale del comparto scuola, ferma la vigenza ed esigenza di specifici termini per la cessazione dal servizio già stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012; con la norma impugnata in esame, contrariamente ad una congrua e razionale valutazione dell'attività di servizio pregressa e da ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 64 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma svolgersi acquisita dai ricorrenti, volta ad accertare correttamente il possesso e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del trattamento di quiescenza, in maniera del tutto irragionevole e contrastante con i principi di rango costituzionale e normativo più volte richiamati nel ricorso, ha negato il diritto degli odierni ricorrenti di poter con piena efficacia “andare in pensione” al termine dell’anno scolastico 2011/2012. Pertanto, si evidenzia come le norme regolamentari in questione siano viziate d’indubbia illegittimità, anche di tipo costituzionale, nonché contraddittoriamente contrastanti con le stesse primarie disposizioni normative in forza delle quali sono state emanate, proprio a causa della totale mancanza di motivazione di diritto a suo sostegno; in ciò determinando, in concreto, un palese sviamento di potere da parte delle Amministrazioni convenute, rispetto anche ai primari obiettivi d’interesse pubblico sottesi alla riforma pensionistica che ha fatto in maniera ampia e generale salvi i requisiti maturati e diritti quesiti in forza della previgente normativa. A tal riguardo, è noto agli odierni ricorrenti che il controllo giurisdizionale sull’attività amministrativa avviene considerando in particolare gli aspetti pertinenti la legittimità del suo agire, mentre, tranne che nelle materie devolute alla giurisdizione amministrativa in via esclusiva, non può sindacare sulle valutazioni di merito circa l’idoneità o la convenienza di adottare un determinato atto da parte della P.A. per il perseguimento dell’interesse pubblico. Al contempo, però, si evidenzia che nell’esercizio dei suoi insindacabili poteri discrezionali e nell’adozione delle scelte che ne costituiscono espressione, l’amministrazione convenuta è tenuta al rispetto dei criteri giuridici che governano l’agire amministrativo. Quest’ultima, pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto primariamente attenersi ad un ossequioso rispetto della Carta Costituzionale, in mancanza del quale decade la vis giuridica di qualsiasi fonte normativa, inoltre, avrebbe dovuto rispettare le norme primarie che ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 65 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma disciplinavano l’adozione e la regolamentazione degli impugnati atti amministrativi di natura normativa diretti alla realizzazione di uno scopo prefissato e desumibile da una corretta interpretazione della norma stessa (contenuta nella c.d. ''manovra salva Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici''), ed infine avrebbe dovuto garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella loro applicazione, perseguendo l’obiettivo della massima efficienza, efficacia ed economicità (cd. principio generale di “buon andamento” nell’amministrazione della res publica). Si sottolinea, pertanto, come la precisa scelta di merito effettuata dalla convenuta amministrazione, pur rientrando, in parte, nella sfera del potere discrezionale ad essa riconosciuto, doveva comunque essere tale da garantire il raggiungimento dello specifico scopo per cui il Legislatore gli ha attribuito determinati poteri, tra i quali, quello normativo di natura regolamentare e quello provvedimentale. Per i motivi sopra esposti, ne discende quale ulteriore vizio d’illegittimità un eccesso di potere adottato dalla convenuta amministrazione scolastica nell’accertare la maturazione del requisito idoneo al pensionamento con decorrenza 01/09/2012, anziché secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 01/09/2011 di avvio dell’anno scolastico - fatte salve dall’art. 24 comma 3 più volte citato - per il tramite delle istruzioni operative emanate e contenute nella C.M. nr. 23 del 12.03.2012 e nella successiva circolare nr. 4854 del 16/03/2012 in materia di cessazioni dal servizio e accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente, educativo ed ATA con decorrenza 01/09/2012. Scelta che risulta, in concreto, talmente inopportuna da impedire la realizzazione delle finalità perseguite dalla norma attributiva del potere. All’uopo, ci sia consentito richiamare la motivazione di una storica decisione - n. 171 del 27 aprile 1937, Cons. St., Sez. VI - tra le prime ad introdurre un chiaro ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 66 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma esempio di sviamento di potere per violazione dello spirito della legge, con la quale si è affermato che: “Concorre alla dimostrazione del vizio dell’atto un risultato concreto del provvedimento, eventualmente, in contrasto con norme di carattere generale, allorché la disposizione applicata abbia carattere di eccezione o comunque di deroga a quelle norme ed i normali presupposti di deroga manchino, ciò può valere a confermare il travisamento e l’elusione sostanziale della legge. E’, infine, da osservare che lo sviamento di potere, come è ben noto, può verificarsi non solo quando lo scopo dell’applicazione della norma sia addirittura illecito, ma anche quando lo scopo stesso, pur essendo lecito o anche lodevole, sia però diverso da quello che la norma si prefiggeva. Può così accadere che un provvedimento amm/vo, pur determinato da ragioni di pubblico interesse, risulti viziato di eccesso di potere, solo perché il motivo di pubblico interesse che lo ha provocato è diverso da quello che la norma, in base al quale è stato adottato, effettivamente si proponeva. ” Tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, infatti, oltre a quella dell’ingiustizia manifesta, rilevano quelle dell’adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza, quali strumenti di controllo dell’agire amministrativo. Nelle più recenti pronunzie giurisprudenziali del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 1 febbraio 1999, n.99, in Foro amminis., 1999, 375), il principio di ragionevolezza è divenuto canone di giudizio della logicità interna della scelta operata dall’amministrazione, ed il principio consiste nella verifica della congruità del sacrificio imposto ai destinatari dell’atto con l’obiettivo voluto dalla Legge, mediante una valutazione circa la convenienza e l’opportunità di adottare una determinata scelta. In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa più autorevole ha già chiarito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente, mentre è di semplice aspettativa nel corso del rapporto, “assume la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo nel momento in cui l’interessato matura i requisiti necessari per esser ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 67 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma collocato a riposo, a domanda o di ufficio” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n. 140, in Foro Ammm.vo 1987, p.159). Nel nostro caso, tutti i ricorrenti avrebbero pacificamente maturato i requisiti per aver diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e/o anzianità al termine dell’anno scolastico 2011/2012. Secondo, appunto, la normativa previgente al D.L. 6 dicembre 2011, n. 20, come è dimostrato anche dal fatto che tutti potevano presentare domanda di pensionamento prima dell’emanazione delle istruzioni interpretative ed operative impugnate. Conseguentemente, trattandosi di diritto soggettivo già maturato, le convenute Amministrazioni non potevano, e non possono, introdurre successive disposizioni volte ad annullare, vanificare od anche soltanto a modificare tale diritto. E si noti che, sempre in materia pensionistica, anche la Corte Costituzionale pacificamente tutela non soltanto le posizioni di diritto soggettivo, ma anche le posizioni di aspettativa, quando queste siano, ormai, divenute prossime alla maturazione del diritto. Ed ancora più rilevante risulta il richiamo alla disciplina fondamentale dell’art. 6 CEDU, direttamente applicabile anche all’interno del territorio nazionale, la quale vieta allo Stato di dettare disposizioni che vanno retroattivamente ad incidere sulla posizione delle parti, soprattutto quando queste disposizioni vengono dettate a favore stesso degli organi dello Stato che le emanano. Ed infatti, il nuovo regime pensionistico, entrato in vigore il 22 dicembre 2011, di fatto e secondo l’interpretazione operativa fornita dalle convenute amministrazioni, non consente ai ricorrenti di poter andare in pensione sulla base della disciplina previgente, ma introduce ulteriore requisito (maturazione dei requisiti alla data del 31.12.2011) incidendo, in questo modo, su situazioni ormai già definite ed entrate a far parte del loro patrimonio individuale in forza della previgente normativa speciale ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 68 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma relativa al comparto scuola, ignorando completamente le circostanze peculiari e normative del suddetto comparto. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 3, 42, 43, 53, 97 DELLA COSTITUZIONE, dell’art. 24, c. 3 della Legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della Legge 148/2011: In subordine, si ritiene doveroso rimettere la corrente questione alla Consulta per la non manifestamente infondata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 per violazione degli articoli 3, 42, 43, 53, 97 (violazione del principio d’uguaglianza, della parità di trattamento, di ragionevolezza legislativa, dell’universalità, uniformità e perequazione dell’imposizione, del giusto procedimento e del buon andamento) o una sua lettura costituzionalmente orientata. Diverse, d’altronde, sono le ordinanze della Consulta che tutelano situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti di fronte all’irragionevole intervento del legislatore (nn. 416/1999, 393/2000, 327/2001, 446/2002, 264/2005, 282/2005). A fronte di tale interpretazione ed applicazione operativa della norma nei confronti del personale della scuola, infatti, i ricorrenti verrebbero privati di un trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, considerato che avevano iniziato l’anno di servizio (anno scolastico 2011/2012) come l’ultimo della loro carriera, alterando così la durata del rapporto di lavoro e la stabilità anche economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti. Nel differire la pensione, la norma in questione tradirebbe, altresì, il patto siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente che esige la giusta remunerazione di una vita di lavoro. ISTANZA DI SOSPENSIONE Il fumus boni juris della richiesta di sospensiva per i provvedimenti impugnati rileva dai motivi suesposti. Si ritiene, infatti, che le premesse in fatto, la richiamata ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 69 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma giurisprudenza in materia e le osservazioni svolte in diritto circa le ripetute violazioni a norme legislative, costituzionali e regolamentari poste in essere nel caso in esame, dimostrano ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità che il ricorso sia accolto nella successiva fase di merito. Se si attendesse la pronuncia di merito, riguardo alla quale questa istanza cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per i ricorrenti che gli deriva dalla conseguente efficacia dei provvedimenti impugnati. In quanto, gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro posizione giuridica di legittimi aspiranti al trattamento di quiescenza secondo la previgente normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011. Vero è, per tutte l’esposte ragioni in fatto e diritto, che i ricorrenti hanno iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012) indipendentemente dalle successive modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici. Requisiti concretamente maturato attesa la piena e ribadita vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio per l’a.s. 2011/2012, di cui attualmente vengono privati a causa delle disposizioni impugnate, motivo per cui si chiede la sospensione cautelare dell’efficacia dell’illegittima apposizione del termine al 31.12.2011 anche nel comparto scuola. Pertanto, la mancata regolamentazione del suddetto termine al 31.08.2012 (e/o 31.12.2012 sempre secondo la previgente normativa) giustamente derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e privato, che doveva essere effettuata dalla competente Direzione del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in base agli specifici termini ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 70 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma di cessazione dal servizio dei suoi dipendenti, odierni ricorrenti, si pone quale grave ed irreparabile danno delle loro legittime aspettative in termini di collocamento a riposo con conseguente violazione di un diritto soggettivo dei ricorrenti acquisito in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012. Tenuto, altresì, conto che con l’esecuzione dell’illegittimo provvedimento impugnato si avrebbe come ulteriore conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione. ******* Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle controdeduzioni e del deposito da parte della convenuta amministrazione di tutti gli atti del procedimento. Con ulteriore riserva, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, di proporre motivi aggiunti al presente ricorso a seguito dell’emanazione nei confronti dei ricorrenti di connessi e conseguenti provvedimenti amministrativi in applicazione del disposto impugnato. Per i suesposti motivi, e con specifica riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, i ricorrenti, come rappresentati e difesi CONCLUDONO perché l'On. TAR adito voglia, in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere: IN VIA CAUTELARE, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio anche inaudita altera parte: - ordinare la sospensione, ovvero sospendere, l’efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissa al 31.12.2011 la data ultima di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 71 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma n.214/2011 e s.m.i., in quanto i ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica a loro applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 (01 settembre 2011), antecedente al suddetto D.L. convertito in legge che ha introdotto nuova disciplina in materia pensionistica, Ordinando alle amministrazione convenute di conformare il loro operato sulla base della specificità del settore scolastico indicando il termine entro il quale riconoscere il diritto al pensionamento alla data di conclusione dell’anno scolastico e non a quello dell’anno solare così come erroneamente ed illegittimamente indicato negli atti impugnati, nonché per quanto occorra Ordinare al M.I.U.R. la riapertura dei termini di presentazione delle domande di quiescenza attraverso la procedura “on-line”. IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o riformare, in quanto direttamente lesive della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti, le indicazioni operative contenute nella circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012) con cui il MIUR ha disposto che solo coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, anziché e legittimamente entro il 31.08.2012 e/o 31.12.2012, rimangono soggetti al regime previgente al D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge n.214/2011 e s.m.i. per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità; nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad esse connesso e consequenziale, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere collocati in quiescenza sulla base delle disposizioni dettate dalla normativa previgente per maturazione dei requisiti necessari e dalla stessa previsti, entro la data del 31.08.2012 e/o 31.12.2012, con le decorrenze indicate nelle rispettive domande di pensionamento. IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 e s.m.i., laddove ha stabilito ovvero ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 72 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma venisse interpretata e applicata anche per il comparto scuola la data del 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all’applicazione della previgente normativa pensionistica, prospettata nella parte in diritto, per contrasto con gli artt. 3, 42, 43, 53, 97 della Costituzione. Conseguentemente questo Ecc.mo Tar adito vorrà: - trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza motivata circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; - sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale. Emettere ogni ulteriore utile statuizione, secondo legge e giustizia, a tutela della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti così come dedotta in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali, IVA e CNPA come per legge da distrarre a favore dell’avvocato costituto. Con riserva di impugnare tutti gli atti ad oggi non conosciuti qualora emergesse un comportamento illegittimo da parte dell’amministrazione resistente ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale in merito alla posizione del ricorrente. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede: che codesto Giudice acquisisca ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010 i documenti e gli atti richiamati in parte narrativa e/o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso codice, nonché ogni altra documentazione utile all’accertamento del pregiudizio patito dai ricorrenti; Disporre ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 104/2010, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità delle amministrazioni resistenti; ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 73 STUDIO LEGALE NASO & PARTNER Avv. Domenico Naso Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 Roma Si depositano i seguenti atti e documenti: 1) copia dei provvedimenti impugnati 2) istanza di fissazione udienza per la trattazione del merito 3) Normativa richiamata Si andrà a produrre tutta la ulteriore documentazione indicata in atti di cui all’indice del fascicolo di parte. Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif. dichiara che per la vertenza è dovuto un contributo unificato di Euro 300,00 trattandosi di pubblico impiego. Roma, 7 maggio 2012. Avv. Domenico NASO ________________________________________________________________ Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24 74