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il testo del ricorso

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il testo del ricorso
STUDIO LEGALE NASO & PARTNER
Avv. Domenico Naso
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Regione LAZIO - Sezione di ROMA
RICORSO
A FAVORE E PER:
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COGNOME
AIMONE
AMOIA
ARACE
ARTUSIO
AUDINO
BELTRAMO
BENEDETTI
BESENZON
BIASON
BOLLASSA
BONANSONE
BOTTERO
BRUZZANITI
BUO
CANUTO
CARLETTI
CAROLA
CARRA'
CHIARELLI
CHIEROTTI
CIAIRANO
CONCETTI
CONTARINO
CORGIAT MECIO
CUCATTO
DE SANSO
FIORI
FONTANA
FRANCO
GATTI
GIAMPAOLO
GISONNI
GOSETTO
NOME
LAURA
C.F. MNALRA52A51G826G
ANTONIA
TERESA
MARIA CRISTINA
PAOLA RITA
ROSANNA
TIZIANA
ROSELLA
GIORGIO
GIUSEPPINA
ENNIO
CARLA
BRUNO
SILVIO
CARLA PATRIZIA
MARIA MARGHERITA
FILOMENA
MARIA GRAZIA
ANNA MARIA
MARIA DONATA
NILLA
ANGELA
CONCETTA
MARINA
MARIATERESA
MARIA ANGELA
ANNA LIDIA
LILIA
RENATA
MARIA GRAZIA
ROSARIA CARMELA
TERESA
LUISELLA MARIA
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24
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STUDIO LEGALE NASO & PARTNER
Avv. Domenico Naso
Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
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GRUA
GUIDI
LECHIARA
MASI
MINIOTTI
MIOLA
MORO
OLIVETTI
OLMO
PAGLIARULO
PARISI
PENT
PERRONE
PIOVANO
PIOVANO
PORCEDDU
RIBET
RINALDI
RONCO
RUIU
SANTELLA
SANTINELLI
SERRA
SILECI
SINERCHIA
SOLERO
SPINOGLIO
TABASSO
TOMASI
VAIRO
VECCHIO
VERNETTI
VERRI
VIALE
VIANO
ALBANESE
CHIOFALO
MIRIMIN
MONSERRATI
PITROLA
PRUDENTE
SCIACCA
SCIMONE
MARIA TERESA
MARIA RESI
MARIA
ANNA MARIA
BRUNA
ROSA
LUCIANA
LOREDANA
SILVANA
CARMINE
GAETANO
SERGIO
MARIA BEATRICE
DOMENICA
PIERA
PAOLA
CATERINA
MAURIZIO
LUCIA
SIMONA
MARIA CARMINA
LELIA
ALDA
GIUSEPPA
RIPALTA
MARIANGELA
ANNA
REMO
LAURA MARIA MADDALENA
FRANCA
CARLA
MARIA PIA
SILVANO
SILVANA
MARGHERITA
ALBERTO VITTORIO
PASQUALINA
NATALIA
ROSANNA
CALOGERA
VITO
MARIA
VINCENZA
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
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AUDO GIANOTTI
BERTALMIO
BORELLO
COSCARELLI
DE MARCO
DI PALMA
GHIA
GRECO
LACANNA
LO VETERE
NIGRO
ZANETTO
CARROZZINI
MONDINO
ALBARELLO
APPENDINO
BIANCOTTI
BODIGLIO
BROCHIERO
DI CARLO
EYDALLIN
FRAGOMENO
MARCHISIO
MARTINO
MINELLI
PIANTA'
REPETTO
RIELLI
ROBERTO
SAVANT LEVET
TORRETTA
VERGNANO
VIANCINO
CARRINO
RUFFINO
GOLZIO
IAVARONE
MANGIAFICO
MURDOCCA
PETRONE
SACCOTELLI
SONNATI
TOSO
GRAZIA ANNA
GIOVANNA
CLAUDIO
CARMELO
ALFREDO
STELLA
ENZO
ANGELO DOMENICO
ANGELINA
ELUCCIO FRANCESCO
MARIA
PATRIZIA
ANGELO
STEFANIA
MARIA CARLA
VANNA
MARIA GRAZIA
GIOVANNA
PAOLA MARIA LUISA
PATRIZIA
SERAFINA
RITA
SAVINA
MARIELLA
GABRIELE
DANIELA MARIA GIUSEPPINA
TIZIANA
MARIA ANTONIA
PAOLA
SECONDINA
OLIVIA MARIA CARLA
ADA
MARIA LODOVICA
ALBA MARIA
VALERIA
GIOVANNA AIDA
ANNA MARIA
MARIA
LEONARDO
IDA
VITO
CLAUDIA MARCELLA
CECILIA
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
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BORGIS
GALLO
CIAMEI
FOBINI
MARINARO
COLONNA
RICALDONE
ZENNARO
GIANELLA
GIORZA
D'ANGELO
VITTONE
SCOTTI
APRILE
ARATA
BELLORA
BISIO
CANAVESE
CATACCHIO
DAGNINO
GHISIGLIERI
LANZONE
LUCCARDI
MAMMOLITI
MANGIONE
PADERI
SCARABINO
LANDONI
BIANCO
BORDIGNON
GARINO
GIANOTTI
LAIO
LEONE
MATTURRO
ROSSI
ROTA
RAVIOLA
OLIVERO
RINALDI
SOLA
CORAGLIA
GROSSI
TIZIANA
MARIO
ANNA
DANIELA
MARIANNA
MARIA SAVERIA
TIZIANA
DALIA
GINA
MARIA
SILVANA
DANILO
ALESSANDRA
CARLA
MARIA ANGELA
MARIA CARLA
MATALINO
CATERINA
DONATELLA
GRAZIELLA
LILIANA
MASSIMO
BARBARA
ORAZIO
MARIA CLARA
CLAUDINE
ANTONIO
ROSELLA
LIANA
EGLE
MARISA
CLAUDIO
MARIA RITA
COSIMO DAMIANO
ANTONIO
MARIA FLORINDA
PATRIZIA
LORENZA
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ANNA
TIZIANA
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ROSANNA
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MINA
DEGIOVANNI
PASCHETTA
DEMARCO
MEDANA
PATROSSO
TALAMO
VITALE
GARINO
TADI
DEMICHELIS
FRANCANO
MARROCU
DONETTI
MASTRANGELO
ROBECCHI
CORTESE
ANZINI
BINDA
LALICATA
PAGANO
BADINO
BIRAGHI
DEL DUCA
GALLI
MAROCCO
SAVINO
VIDINI
BROCCHIERI
CURLO
FUCA'
MILINI
BRESSANI
SPADINI
BASSANETTI
LAMPARELLI
MONTALBANO
SCOINO
SICCARDO
BOTTINI
DE LUCIA
MILANI
BALDASSARRE
GIACOMO
ROSANNA
PIERINA
GIOVANNI
ANGELO
MARIA LUISA
PATRIZIA
ROSOLINO
ELISA
UMBERTO
PIA
AURORA
TERESA
RICCARDO
ANTONIO
MARIA GIUSEPPINA
GIUSEPPINA
SERGIO
DILVA
SILVANA
ALFONSINA
MARIA ROSA
ASSUNTA
MARIA GERARDA
ENRICO
ILEANA
MARIA
MARIA ENRICA
GIOVANNI
FRANCESCA
GIUSEPPA
TIZIANA
GAETANA
MARINELLA
GIUSEPPINA TERESA MARIA
SILVANA
MONICA
LUCILLA
ORNELLA
NADIA
LUIGI
MARIA ENRICA
GIOVANNI
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BERTOCCHI
MANENTI
MAYER
VIOLA
ALESSANDRELLO
AZZOLARI
BIDDIRI
BOBBO
BORGHI
BUCOLO
CALVI
CANOSA
CAPPILLI
CATANIA
CATTONI
CAVIGLIONE
CELONA
CERRUTI
CIOCCA
CIULLA
COGLIATI
CUGINI
CUNIAL
DE ALIPRANDINI
DE BIASI
DELL'ACQUA
DELL'APUZZO
DEMICHELE
DISTEFANO
FAROTTI
FONTANA
FRAITA
FRANCHI
FRESTA
GARAVAGLIA
GUGLIELMONE
LAZZERINI
LEROSE
LORENZANI
MAGNA DETTO CALCATERRA
MALDIFASSI
MARI
MARINI
SERGIO
GIUSEPPE
IOLE
VALERIA
LUCIA ANTONIA
SERGIO LUIGI
DOLORES
MARIAGRAZIA
LAURA
CONCETTA
GIOVANNA
FILOMENA
QUINTINA ANTONIA
VINCENZA
GRAZIELLA
FLAVIA GIULIA
ANGELINA
PAOLA
CARMELA
GIUSEPPA
MARIA EMMA
VALERIA
SILVANA
GIOVANNA PAOLA MARIA
ROSE MARIE
MARIA ROSA
ANTONIETTA
TIZIANA
ANTONIO
FABIO
MARIA LUISA
GIACOMO
TIZIANA
MARIA ROSA
CARLA
GIUSEPPE
GABRIELLA
FRANCESCA
PAOLA
MARIA GRAZIA
GIUSEPPE ENRICO
MICHELA MARIA RACHELE
LAZZARINA
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MASNARI
MAURI
MODENESI
MONTANO
MORABITO
ORIOLO
PALADINI
PALEARI
PARISI
PERA
PIERSANTE
PORRETTA
RIZZARDI
ROSSETTI
SANTORO
SCRIMA
SESTAGALLI
SGAMBELLONE
SGUERA
SPERA
STIMOLO
VENUTO
VIGANO'
VISICCHIO
MASTROPASQUA
DE IORIO
CATTANEO
OMODEO ZOLINI
PRINCIPE
FARISEO
MARCHESE
RAMPINI
CARCANO CASALI
RE
BENSI
LAMPUGNANI
INVERNIZZI
BONIZZONI
CASTAGNA
INVERNIZZI
BELLO'
GARIBOLDI
BERGOMI
MATILDE RITA
CLAUDIO
FLAVIA GIULIA
GISELLA
LUCIA
LIVIA ANTONIETTA
MICHELA MARIA RACHELE
FABIO ANGELO
PASQUALE
PAOLA ROSSANA
MARIA GRAZIA
MARIA TERESA
GIUSEPPE
PAOLA MARIA LUISA
MARIA PASANA
ANNA
FRANCA
ROSAMARIA
MARIA ANTONIETTA
GIOVANNA
MARIA ROSA
ROSA GIUSEPPA
GABRIELLA
SALVATORE
FRANCESCA
MARCELLA
ADRIANA
MARISA
FRANCESCA LEOPOLDA
GIUSEPPE
CALUDIO
ANNA MARIA
PAOLA
MARIA
ELENA
MARIA CRISTINA
VALENTINA
DARIO
FRANCESCO
ANNA MARIA
SILVANA
ANGELA MARIA
VIRGINIA
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il decreto-legge n. 201, del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, art. 24
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BIANCHI
PETTONI
VIGANO'
GALEAZZI TARINO IMPERIALE
BRUNI
MUFFA
BASORA
CONTRINO
ORFANO
VILLANI
MAZZA
CAMERINI
BOCCHIOLA
RE
TIENGO
ROVATI
BERIA
MANCA
CONCINA
ANDREOLI
POGGI
DE MARTINO
DAMNOTTI
ALDEGHI
ANDREANI
BONONI
CAPELLA
DAL MONTE
GIANROSSI
GRANDI
MARCESINI
PAGLIANA
POLI
TAMBERI
VANDERBOSSCHE
ISOLA
SENATORE
ALBAVERA
ANDRACCO
BERIO
BOTTASSO
BUTI
CAI
GIOVANNA
GIULIA
MARIA
ANNA LUISA
ROSANNA
ALDO
LORENA
CARMELA
PATRIZIO
MARA
LAURA
ROBERTO
MARIO ARTURO
EUGENIA
LAURA
DANILO
SILVIO
SERGIO
CATERINA
SILVANA
GIOVANNI MARIA
CECILIA
FULVIA
LIVIA
DANIELA
NEVIANA
VALERIA
MARIA GRAZIA
MARCELLA
FRANCA
MILVIA
ANGELA
ANNA MARIA
MARIO
FRANCOISE SOLANGE
FRANCO
ALESSANDRO
ELIDE
MILVA
GABRIELLA
BRUNA
MARIA LAURA
BRUNA MARIA
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
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CIRIMELE
FIMMANO'
GANDOLFO
MARGAROLI
MONTALDO
NOVARO
OTTONELLI
PISTARINO
PIZZORNO
REPACI
COSTANZO
ROBA
TRICARICO
ARZIGOGOLO
BACIGALUPO
BANCALARI
BASSO
BERRETTI
BIGGIO
BRIGATI
BRUZZO
CAMERIERE
CARNEVALE
CORRADINO
GIANARDI
GIOVANNINI
MALASPINA
MORELLI
SALA MARIET
SCHENONE
TOSATTI
VALLE
ZERBO
CONTI
BIASUTTI
BUIANI
CANCELLI
CENGARLE
DEGLI ZOTTI
DEL MORO
DEOTTO
FERINO
FRANZIL
ANGELO
ROSA
ROSARIA
MARIA CARLA
MIRELLA
ELIANA
BRUNA
GIANNA
LUIGIA MARIA
STELLA
GIOVANNI
MARIA NICOLETTA
VITO
GIUSEPPE
MARIA TERESA
IVANA CRISTIN
CHIARA MADALENA
ROBERTA
MAURA
ELLIDA
GIANNA
WANDA
RENATA MARIA
CARLO
ARMANDO
FRANCESCO
MIRCO
ASSUNTA
ELISA
MARIA ANGELA
IVANA CRISTIN
ANTONIETTA
PAOLA
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PIERINO
DORIS
FAUSTINA
GIOIELLA
GRAZIELLA
INES
BRUNINO
NATALINO
DANIELA
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GALLETTI
GASPARINI
GUARDIANI
GUION
IVANCICH
MANCINI
MOROSO
PINATTO
PISTOLATO
ROVATTI
TODON
TORELLA
VERDICHIZZI
VITALE
ZANOR
NACCARI
LUSNIG
DONDA
BALDUCCI
FABBRI
ZUDDAS
MILLINI
FARINA
AGNOLETTO
BARUCCHELLO
CARANDINA
CICILIATI
DAL BELLO
MOLON
MASSARI
MORETTO
PRENDIN
PREVIATO
ROMANINI
TOFFANO
VERONESE
ZANIN
ZATTA
COBIANCHI
GENTILOTTI
LUNGI
PESCATORI
BIACCA
EBE
PALMIRA
MARIA ANGELA
SANDRO
MAURIZIO
TIZIANA
MARIA LORENA
LUIGI
FRANCESCO
ANNA MARIA
LUCIANA
LUCIO
CRISTINA
MARIA PIA
LUCIA
GIUSEPPE
GERMANO
SILVA RENATA
ANNA
CARLO
GIOVANNA
ANNA MARIA
GIOVANNI
SERENA
ANGELA
MARA
MARIA LAURETTA
NADIA
ADELE RITA
ANTONELLA
PIETRO
ERNESTO
RENZO
LAURA
DANIELA
LOREDANO
GRAZIANO
GUIDO
EMILIA
MARIA ENRICA
GIANCARLO
MARIA
SILVANA
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Ricorso Tar Lazio di Roma - UIL
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BALESTRAZZI
PAINI
PAVESI
SARTORI
BENINI
ARRIGONI
ROSSETTI
VERGAGLIA
MAGNANI
BENEDETTI
RAVAIOLI
MORELLI
POMA
NANNI
MASIOLI
BORSARI
GIRARDELLO
GIRIOLO
GOBBI
GRANZAROLO
GUION
MARENGHI
MARCHETTI
MARCHIORO
GUARIENTO
MAZZUCATO
MIGLIETTA
MIGLIORATO
MILANESI
PIANI
PIOVAN
PIRONDINI
PRELAZ
PREZIOSI
PUCA
RIGONI
RIZZO
AGOSTINI
BACATIN
BASSANESE
BENATO
BERTOLDERO
BENTIVOGLI
DANIELA
CARLO
LILIANA
ALIDA
VITTORIO
MARIA PIA
FRANCA
VALERIA
DORIETTA
GIANCARLO
ROMANO
LORIS
ANNA SERENA
TINA
EDO
CAROLINA
FRANCESCO
LUCIA
CARLA
DONATELLA
FRANCESCO
IVA
RAFFAELLA
FLAVIA
BRUNO
DINA
ROBERTINA
MARIA LISA
COSTANZA
ANNA
VALENTINO
LORIS
PATRIZIA
ANNA MARIA
ROSA MARIA
VIVIANA
ALESSANDRA
GIOVANNA
ERMINIA
MARIELLA
ANTONIO
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EVANS
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BORGATO
BOLZONELLA
CENO
BORGHETTO
DE DIVITIIS
DALLA PRIA
FEFFIN
FERRACINI
FERRO
FIN
FRASSETTO
GIOACHIN
TOGNIN
GARBIN
GIORDANO
RUZZANTE
SARTORI
SANDRIN
SCARPARO
SCQUIZZATO
SORGATO
STELLA
TURATO
URSO
VISENTINI
VISENTIN
VOLTAN
GALANTE
CARISTI
VIANELLO
AGOSTINI
ALVINO
ANDREOLLA
BELLOTTO
BERNO
BETTAREL
BOLZON
BOZZOLA
CARLON
CASAGRANDE
CASTELLAN
CESELIN
CIBIN
ROMEO
GIAMPAOLO
ANNA
MAURIZIO
STEFANIA
ANTONIA
VITTORIO
CLAUDIO
GUIDO LUCIO
NICOLETTA
ELISABETTA
LJDA
FABRIZIO
LAURA
PAOLA
VICTOR
EZIO
ROMEO
ROBERTO
VANNA
MARIA CRISTINA
MARIA
SILVANA
GIUSEPPINA
CLAUDIA
GIOVANNA
NILOLINA
MORENA
ANTONIO
GABRIELLA
GUIDO
NICOLA
FIORELLO
UMBERTO
MARIA PIA
GIANCARLO
GIOVANNA
MARIA LUISA
GIANNINO
ANNA
GABRIELE
MARIA TERESA
ALESSANDRA
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CODISPOTI
CONFORTI
DA ROS
DE CONTI
DELLA GIUSTINA
FAVARO
FERRARI
FLORIAN
FRANCHINA
GIUFFRIDA
GRECO
IANNITELLI
LORENZON
MARCHETTO
MARTINELLO
MOROSIN
NEGRINI
PASQUALETTI
PAVAN
PELLIZZARI
PESCOLLDERUNGG
PIAZZA
POLO
POZZEBON
PROIETTO
RUSSO
SARTORI
SERAFIN
SERENA
SOLIGO
SPINA
SPINELLI
TOFFOL
TUNDO
TURA
VACCARI
VACCARO
VISENTIN
VISENTIN
ZANABONI
ZANIN
SACCO ZIRIO
CASARIN
MARIA TERESA
WANDA
IDO
GIAMPAOLO
NADIA
RUGGERO
DANIELA
FEDORA
ANGELA MARIA
GIUSEPPE
ANNA CLARA
ANTONIO
NADIA
ELENA
LAURA
GIUSEPPE
ALIS CARLA
LIDIA
ANTONIO
PLINIO
JOLANDA
NADIA
NORA
DUILIO
CLAUDIA
SEBASTIANO
ALBERTO
SILVANA
MADDALENA
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PAOLA
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FRANCESCO
DOMENICO
AMEDEO
MARIA
MAURO
MARIA
RENATO
EROS
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MANTI
RAINATO
CITRON
FILIPPUCCI
BORSOI
VIANELLO
CIANCHI
CALABRO'
ARCELLA
CHECCHINATO
GIAMBELLUCA
MUNEROTTO
ROMA
BATTISTELLA
CAPIOTTO
CASTUCCI
MINETTO
CANTONI
TOSO
CADAMURO
BASANA
VECCIA
BRUNI
TOMASELLO
VERDE
PAVANATO
TUMMINIA
FREGONESE
DI SALVIA
FREATO
SANTORO
COBELLO
CASA
SCOLARI
ZONIN
DALLA BARBA
GIRARDIN
BENETTI
CROCCO
OTERI
FRANZINA
SCANNAGATTA
DALLE NOGARE
SANTI
REMIGIO
MAURIZIA
CLAUDIO
GIANNA
ANNA MARIA
SANDRA
ANGELA
ROBERTA
MARIA GRAZIA
GIOACCHINA
FIORENZA
VALDEMIRO
MARIA
ALIDA
ADDOLORATA
LUCIA
ANNA MARIA
VALLI
ROBERTO
PATRIZIA
GIUSEPPINA
CARLA
ELENA
CIRO
RENZA
SALVATORE
GABRIELLA
LUCIA
FIORENZA
MARIA
LUCIA
LUISA
ELISABETTA
MARIA CARLA
ROSA
MATILDE
MAURIZIO
LUIGIA EMILIA CATERINA
MARCO GIUSEPPE
DIANA
IMELDA MARIA
GIUSEPPE
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MENEGHETTI
ZAUPA
FACCIN
TERZO
GIORDANI
GORMAGGIO
VALENTE
CARRARO
MASCOTTO
BALIELLO
STELLA
BICEGO
VANZO
SCORTEGAGNA
DALLA VECCHIA
CALIFANO
FIORASO
BORDIN
GENGARLE
XAUSA
POLLONIATO
MAGLIARETTA
PORNARO
CHIARIZIA
DE VICARI
DE MONTIS
VILLGRATER
AGOSTINI
BELTRAMI
BERTOLDI
BEZZI
BOMBASARO
BOSCHI
CAMPANELLI
CELLA
CHIARANI
CIBIN
COPPI
CORAZZOLA
CORRADINI
DE CARLI
DELUCCA
FERRARI
DANILO
GIOVANNI
GILIOLA
GIOVANNI
MARISTELLA
MARIA STELLA
GORETTA
LUCIANO
ANGELO
CORRADO
ELSA
MARIA ROSA
GIOVANNI BATTISTA
SUSANNA
MARIA TERESA
SILVANA
GIOVANNI
LUCIA
ANNAMARIA
DANIELA
MARIA ANTONIA
LEOPOLDO
ALDA
GIOVANNA
ELISABETTA
ANGELA
MARIA
LORENZA
ELVIRA
CLAUDIO GIUSEPPE
ROSANNA
MARIA GRAZIA
PATRIZIA
IDA
ROBERTA
PATRIZIA
ANNA
CLAUDIO
ARMANO
ANNA
GIOVANNA
GIAMPIETRO
FLORA
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FORTI
FURLANI
GAZZI
GILMOZZI
LOMBARDOZZI
MAZZURANA
MICARELLI
MICHELONI
MINUZ
MORATELLI
MOZZI
NAVE
ORADINI
PETROTTI
PETROCELLI
PIVA
POLDI ALLAI
ROAT
SCALZO
VIOLA
VISINTAINER
ZANON
VISANI
BARUZZI
BELLETTI
FARINA
GRAZIANI
LAURENTI
VALENTINI
ZOLI
BUCCI
CIANI
PEDNA
BALELLI
BELOSI
BOSCHI
BOTTI
CAMORANI
COMANDINI
D'ATRI
FOSCHI
FURLANI
MINARDI
WALTER
CLAUDIA
TATIANA
FLAVIA
BIANCAMARIA
ARTURO
PRIMO
WALTER
SANDRA
DIEGO
COSTANZA
NADIA
GIUSEPPE
SILVANA
GIUSEPPINA
GIUSEPPE
AUGUSTA
LORENZA
CARLO
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SILVIO
LICIA
GIOVANNA
ELVIRA
NADIA
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LUISA
MARIA LUISA
GIUSEPPINA
TARCISIO
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PERRONE
ROMAGNOLI
SEVERI
TESTI
VERNOCCHI
NOSTRI
BOSSI
DEPAOLA
STABELLINI
TASINI
BUSSOLARI
BASSI
MUSCO
PALUMBO
ARDUINI
FIORINI
CARLESCHI
GOFFREDO
BALASSINI
CAMOZZI
MARABESE
MILANI
TARGA
TERZI
VISENTINI
GHERARDI
ZAMPETTI
LUPPI
MONARI
DESIDERIO
GIBELLINI
CASSANELLI
SALA
NERI
BRATTINI
MORETTI
PALLONI
TARTUFOLI
BRACALENTI
FRASCARELLI
MALACCARI
MARRESE
ERNESTA
ANNA
ALESSANDRA
ANNA MARIA
LEANDRA
MARIA
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PATRIZIA
FRANCESCO
TERESITA
LUIGI
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ELEONORA
FIORELLA
ELENA
ANNA
MARIA
GIUSEPPE FERNANDO
MIRIAM
NATALINA
GABRIELLA
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ROSETTA
GRAZIANA
ANNAMARIA
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PIERANGELA
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MARUCCI
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SCROFANO
CIRILLI
COMPAGNUCCI
AMBROSINI
AMICUCCI
ANTONELLI
BALDI
BANO
BIANCINI
BRIGIDI
CARLINI
CATOZZI
CECCARANI
CRINELLA
DE LAURETIS
DI PASQUALE
DI ROSA
DUCA
GIAMPIERI
GRILLI
GRILLI
GUIZZARDI
IMPIGLIA
MANTOVANI
MARCELLINI
MARCORELLI
MENGONI
MENGONI
MICOZZI
MONTI
PERINI
PERNAFINI
PETRACCINI
POLENTA
QUADRINI
QUATTRINI
RAMAZZOTTI
RE
ROCCHEGGIANI
SALLUSTRO
SBARBATI
GIOVANNI
DIANA
ROSETTA
MAURIZIA
SANDRO
ANNA MARIA
ADRIANA
MARINA
ROMUALDA
FILIPPO
MARIA GIUSEPPINA
ALDUINA
ANNA
NADIA
ROBERTO
CATERINA
MARISA
MARIA PIA
LEONARDO
MARINA
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ROSSANO
GIOVANNA
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MARIELLA
MAURO
GISA MARIA
DANIELA
MARIELLA
ADRIANO
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SERVIZI
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STEFANELLI
TONDELLI
VAGNI
ZOPPI BREGA
BERZOLARI
FIORINI
BABBONI
SOLDATI
UGUCCIONI
PETTINACCI
BUFALINI
DE LUCA
AZZARA
CASCIAROLI
ACCIARRI
COCCHIERI
LATINI
BAGALINI
DI BUO'
VALORI
MODENA
ULISSI
CATALDI
BARBIZZI
DI MISCIO
MONTI
VALOROSI
CHIOVINI
BENFAREMO
ARMATA
LORI
DE ANGELIS
CRESCENZI
CATA'
SCHIAVONE
BRUNI
PACETTI
STROPPA
CAMBORATA
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PAOLINO
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SARAGA
GUAZZOLINI
SCOPA
MEGA
DE CAROLIS
CAMMAROTA
OSSO
ORLANDO
DI STEFANO
COLANTONI
BRUNI
ROMANELLI
DE DOMINICIS
COSENZA
COSENZA
DE FABRITIIS
LAMONA
DI GIOSIA
SCASSA
MASSI
AQUILANI
BOCCABELLA
CIULLI
CLEOFE
DE AMICIS
DI PROFIO
LOLLI
NARDIS
PACE
PETITO
PONTESILLI
ROVINI
SIMBOLI
ZAZZA
SALUCCI
TOMASSETTI
GIOIA
PILERI
QUERCETTI
POLIDORI
LANCIA
FRANCESCHINI
LEOMPORRA
MARIA PATRIZIA
ROSA
GUALTIERO
ANGELO
ANTONIO
ERNESTO
EDDI
ANGELO
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ANGELA MORENA
GIOVANNA
LUIGI
ANNA RITA
GABRIELLA
MARISA
NATALIA
ANNITA
ERNESTO
ANNA MARIA
DANILO
SANDRA
ANITA
VIRGINIO
GIUSEPPE
AGAPITO
CONCETTA
ANTONIO CIPRIANO
GIOVANNI
SANDRO
GIUSEPPINA
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PANFILO
PACIFICO
MOSTARDA
CECCHETTIN
DE AMICIS
CERRONI
MILLEFIORINI
POLIDORI
SCHIFANI
ACOCELLA
AGNENI
ALLIBRIO
ANDOLFI
ANNULLI
ARMEZZANI
BALLONI
BERNI
BONAVENTURA
BRUTI
BRUZZICHES
CAPOBIANCHI
CARABELLI
CENTOLANI
CILLI
COTARELLA
DE LIBERALI
DI MEO
D'ORAZIO
FABRIANI
GRASSI
LANNAIOLI
LORETI
MACCHIONI
MANCINI
MANTRICI
NOBILI
OLIVIERI
PIERI
PROIETTI
PROSPERI
RAVAROTTO
SPIGARELLI
CLAUDIA
ANNA RITA
LOREDANA
LUCIANA
VIVIANA
ANNAMARIA
ELINA
DANIELA
ROSALBA
ITALIA
MICHELANGELO
GISELLA
MARIA GABRIELLA
ANNA RITA
GIUSEPPE
LUCIANA
GIANCARLO
VINCENZA
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PIETRO
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LOREDANA
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GIULIANA
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ROSA ELISA
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ENRICA
FRANCA
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DONATELLA
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GIUSEPPE
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TONIELLI
D'APPOLLONIO
PANZARELLA
POLPETTA
PERNA
DE FALCO
MARRAS
D'AGUANNO
MATTEI
PURROMUTO
ANGELINI
PELLEGRINI
ADORNATO
SEBASTIANI
FOTI
CAPRIO
PAGLICI
ROMBOLA'
FEDERICO
PATERNO'
CORSETTI
CECCHINI
POMANTE
MARIOTII
PELLERUCCI
GIANGREGORIO
BONIFAZI
MESCHINI
SILANI
FONTICOLI
BRUGNETTINI
PETETTA
ALTOBELLI
RANUCCI
PRANTEDA
REVERSI
CHIODI
FRANZA
SALVATORE
DENTE
SAVERIANO
NARDELLA
CESILE
LUIGIA
ANNA
MARIA RITA
DANIELA
MARIA GRAZIA
MARIANO
MARIANTONIA
LIVIO
GABRIELLA
MARIA GIUSEPPA ANTONINA
FLAVIA
ELENA
GIUSEPPE
MARIA
CARLA
NAZARIO
LUCIANO
CONCETTA
DONATELLA
CARLA
GILDA
MARIA
PIERO
MARIA
ANGELA
SIMONETTA
GIULIANA
MAURIZIO
MARIA TERESA
MARIA CRISTINA
ROSANNA
MAURO
MARIA GABRIELLA
MARTA ADRIANA
TERESA
ANNA MARIA
GIULIANA
GIOVANNI CARLO
NUNZIATA
GIUSEPPE
TITO
SANDRA
LETIZIA
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PISOTTA
TRECCA
DE CATA
GAMBIOLI
TOSCANO
SABBATINI
CELLA
TROVATO
SORIANI
RONCI
RUSO
CICALA
DI PIETRO
PETRILLI
FULCERI
PALLANTE
QUATTROCCHI
FILOCAMO
COLAPIETRO
PROCACCIANTI
MAURI
CRACOLICI
CHIECO
CARDIA
GIOMBI
PORCARO
PIERMARIA
ORAZI
BONAVITA
ZEPPILLI
CARDINI
CUCCU
RUSSO
DI GIOSAFFATTE
CECCHI
ANDREINI
BALDARI
GILIBERTI
PARZIALE
PISANO
QUAGLIANO
COPPARI
LAPETINA
FRANCESCO
FRANCESCA
MICHELE
COSTANTINO
ANNA MARIA ELISA
MARIALUISA
GABRIELLA
RITA
DOMENICO
CARLA
ANNA MARIA
AGATINA
BERARDINO
ERNESTO
LIDIA
ANNARITA
OLGA
LAURA
MARGHERITA
ROLANDO
ERNA
ANTONIETTA MARIA
ANGELO RAFFAELE
LUISA
SUSANNA
ROSSELLA
STEFANIA
PATRIZIA
RINA
EUFRASIA
GIOVANNA FRANCESCA
MARIO
ROSALBA
GABRIELLA
LUCIANO
EMMA
MARINA
ANTONIO
LINA
MARIA ASSUNTA
CARMELINA
GIUSEPPA
MARIA NUNZIA
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CAPOZZI
LANNO
D'ALESSIO
AMBROSI
TOZZI
SENESE
D'ARCANGELO
IACOPINO
PALLOTTA
D'ERRICO
SCIUTO
LANCIA
ATTURA
BOVE
CALAMI
CANTIELLO
CAPUTO
CARBONETTI
DE SANTIS
D'ITRI
FABI
FANTI
FIORILLO
GIANNITELLI
LAURENZA
LUPPINO
MARIANI
MINOTTI
ONORATO
PANICI
PINCHERA
RIDOLFI
SPARAPANO
BRAGAZZI
FOCCOLI
FOTI
MARIOTTI
MECCHERI
NEGRI
VIOLA
ZOLESI
BAZZOLI
BERTOLI
PATRIZIA
GIULIA
MIRELLA
ANTONELLA
PATRICIA LAURA
ROSANNA
ENZA
MARIA GIULIA
CARMELA
ANTONIO POMPEO ETTORE
CONCETTA MARIA
BERNARDA
MARIA TERESA
MICHELE
AGATA
CONCETTA
ELENA
ELIANA0
GABRIELLA
GIULIANA
LIA
EMILIA
ELISABETTA
VINCENZA ANTONIA
LUCIA
ANTONIETTA
PATRIZIA
PAOLA
FILOMENA
PATRIZIA
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LORENZA
ANGELA
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ELIANA
SAVERIO
MARIA BARBARA
NEVA
FIORELLA
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ELISA
FABRIZIA
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CONTI
ROGAI
SALVINI
GRANDI
ROSSI
FARAONI
PIERI
CECCATELLI
BELLI
MAGGIORELLI
BASSI
GUERRINI
LUSSU
MARETTI
SCUFFI
BARAGLI
BONGINI
BRIZZI
BULLETTI
CASTELLANI
CELLI
CONTI
FARINA
ESEMPLARI
GIAMBONI
MARINI
MONTUSCHI
NATALIZI BALDI
PACINI
PERUZZI
ROSSI
ROSSI
SBRAGI
SISI
TACCHINI
TASSINARI
TORELLI
VERDELLI
MONACELLI
TATASCIORE
DI MEO
SABATINI
D'AGRESTA
GIOIA
ANTONIO
EMANUELA
LAURA
LICENA
RENATA
CARLA
GIOVANNA
SIMONETTA
RITA
GIANNI
PATRIZIA
ANGELA
IVANDA
ELEONORA
FRANCA
ATTILIO
DONATELLA
GIANCARLO
MARGHERITA
EMANUELA
LEONTINA
SILVANO
LAURA
VALERIANA
MARINELLA
GIANCARLO
ALBA
VANDA
ANNA
CARLA
MARIA TERESA
PAOLA
IOLANDA
GIUSEPPINA
DONATELLA
MIRELLA
DANIELA
SILVIA
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DINA
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PAVONE
COLELLA
FEBBO
MISCIA
DI FELICIANTONIO
IOVACCHINI
LA SAPONARA
DE NICOLA
TUNDO
GENTILE
BOTTONE
CARLUCCI
CORBI
D'ERCOLE
D'ONOFRIO
DE ANGELIS
DI FRANCESCO
DI MENNO DI BUCCHIANICO
FIORE
LUCA
MEZZODI'
MORETTA
MORETTI
SCICA
SPAGNOLI
AGRESTI
CIERI
DE TITTA
IANUARIO
RAMUNDO
GERMINALE
FANTOZZI
CATALDO
PALAZZO
DI FRANGIA
MADDALENA
POTENA
MINISCALCO
MILONE
COIA
VERRECCHIA
D'AMATO
DI BARI
TINA
ANGELO
DINO
ROSSELLA
ZOPITO
GIOVANNI
CARLA
LIBERATA
ADELE
RITA
LEOPOLDINA LUCIANA
NICOLA
GIANCARLA
MAURO
MARIELLA
FRANCESCA
ROSANNA
ANTONIO
MARIA TERESA
ANTONINO
ROSANNA
ROSA
NICOLA
FRANCESCA
MARIA ROSA
LOREDANA
TERESA
SINA
ELVIRA
NATALINA
CESANA
ADORINA
LUCIANA
ELENA
RINA
ROBERTO
PASQUALINO
ELENA
RITA
CARMELINA
LILIA
GIOVANNI
ANGELA MARIA
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SISTO
DOGANIERI
NERI
CIAMBELLI
GIUDIZIO
BARACCHINI
CROCIONI
MARRONI
ROSCINI
DE PETRO
ROSSI
IACARELLA
PANARI
MINCIONI
MOSCIONI
ANGELONI
VAGNETTI
FERRETTI
ROMOLI
NEGOZIO
VISCONTI
FANTINI
MONCELSI
FRATINI
FORBICIONI
INNOCENTI
MELE
ALEMANNO
ARNESANO
BRANCA
CAGGIULA
CAROLI
CASTELLUCCIO
CENTONZE
CORVAGLIA
CORVINO
D'ARIENZO
DE GIORGI
DE GIORGI
DELL'ERBA
DELOS
DE LUCA
GIORDANO
GIOVANNI
PASQUALINO
ANGELA
LUCIANA
ELDA
ANTONELLA
GIUSEPPINA
ANDREINA
GIUSEPPE
GIUSEPPINA
DANIELA
GIANNI
NOVELLA
ROSSELLA
CATERINA
LAMBERTO
ANNA MARIA
GABRIELLA
ENRICA
LELLO
ROBERTO
FRANCESCO
SARA
ANNA RITA
TONELLO
MORENA
MARGHERITA ROSA
LIBERATO ANTONIO
GABRIELE
LICIA ASSUNTA
GIOVANNI
CATERINA
PAOLA
ANNARITA MARINA
SALVATORE
ANNA EUFEMIA
DANIELA
MARIA MICHELINA
RAFFAELE
MARIA GIOVANNA
FRANCESCO
MARIA LUISA
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GIURGOLA
IMPALEA
LEONE
LICCI
MADARO
MAGGIORE
MANNO
MASTRIA
NAPOLITANO
NUZZO
ACCHILUPO
PERRONE
PERROTTA
PEZZUTO
RAMPINO
REHO
ROLLO
RUCCO
RUSSO
SCARCIGLIA
SCIACOVELLI
TARANTINI
TRANE
TUNDO
VETRUGNO
BIANCO
PALMISANO
EPISCOPO
BENAGIANO
BORGIA
CAPOZZI
CARAPEZZA
DIDONNA
FRANCESE
GIANNINI
GIULIANO
GLIONNA
GRIMALDI
IACOBONE
INCHINGOLI
LAGONIGRO
LARUCCIA
MISCIOSCIA
GIANFRANCO
ANNA MARIA
RITA
VINCENZA MARIA
MARCELLO
SANTO
MARIA ROSARIA
DONATA ADDOLORATA
RITA
GIUSEPPE
RENATO
DOMENICA
ASSUNTA
ROSALBA
ANNA
MARGHERITA
ROSA ANNA
ROSARIA LORENA
GIACOMINA IMMACOLATA
ELIO
GIACOMO
ELENA
ANNA RITA
MASSIMO
COSIMO
GENOVEFFA
ANNA
MARIA GABRIELLA
ENZA MARIA
ROCCO
GIUDITTA
FULVIO
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DOMENICO
GRAZIA
GRAZIA
ANTONIO
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LUCA
DOMENICO
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SANTA
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MITOLO
PEPE
PERULLI
SCIACOVELLI
STRIPPOLI
TAVERNINI
VITRANI
SIMONE
CARAMIA
CALO'
CERVELLERA
CASTRONUOVO
GAGLIONE
IAIA
SPINELLI
DELL'AGLIO
DEVICIENTI
AGRUSTA
BLASI
CAPOGROSSO
CONIGLIO
DE BIASI
DE PADOVA
DI SOMMA
FERRIGNO
LUPO
MALERBA
MANELLI
MORISCO
POLI
POLIGNANO
PULITO
QUARTA
ROBERTI
ROMANO
SUMA
TRIPALDI
RICCI
CAVALLO
GAITO
MASTROLILLI
LOLATTE
COLOTTI
ANTONIA
ANNA TERESA
ANNA ROSA
MARIA
ROSA
PAOLA
ANTONIA
MARIA GIUSEPPA
ANTONIO
GABRIELLA
ANNA RITA
ISABELLA
COTRINA
RITA
CARMELA
ANTONIA
MARIA TERESA
GRAZIA
MARIA FIORELLA
COSIMO
CARMELA
SIMEONE
ANTONIO DOMENICO
COSIMO
CHIARA
LUCIA
VINCENZA
CAMILLA
ALESSANDRA
ELISABETTA
ANNA MARIA
ALFONSO
ROSARIA
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GIUSEPPINA
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ROSARIA
VITTORIA
RAFFAELLA
MICHELE CELESTINO
ADRIANA SABINA
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DEL NOBILE
LACCETTI
MALERBA
QUITADAMO
RUGGIERO
SAPONARO
SARACINO
TOMAIUOLO
TROTTA
ABRAMO
AUGIMERI
BOTTARI
CARBONA
CATROGIOVANNI
COSTA
CUMIA
EMANUELE
FINANZE
LO PIPARO
LO PRESTI
MAGGIORE
MAZZEO
STRACUZZI
FELICI
PITTALA'
RIITANO
SICILIA
CRAVOTTA
DELL'AERA
ALBERGO
GARRETTA
GUSMANO
VITALE
CARDACI
MARSIGLIONE
L'EPISCOPO
PILOTTA
CALCARA
LO GIUDICE
SAVA'
PROVITINA
ARTIMAGNELLA
FARO
CIRO
LUIGIA
CECILIA
MARIA
MARIA
LETIZIA
BONIFACIO
MICHELE PASQUALE
LUCIA
MOBILIA
RICCARDO
MATTEO
GIOVANNA
MASSIMILIANA
DOMENICO NAZZARENO
BENEDETTA
ROSALIA
ANTONIO
ANGELO
GIANFRANCO
GIOVANNA
SEBASTIANO
GIOACCHINO ALFREDO
GIUSEPPE
MIRELLA AUSILIA
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CARMELO
GABRIELLA
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GIUSEPPE
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ANTONINO
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TAVELLA
BARRESI
RUSSO
RESTIVO
SAVA'
LONGO
OLIVIERI
AMATO
FAZIO
GUASTELLA
GIUNTA
BILELLA
GALLEA
VITA
BORGO
ORLANDO
FEDERICO
MONACO
FERRO
VICARI
LEO
MONTANA
SAMMARTINO
ALONGI
CAMPISI
MARULLO
BELLUCCIA
ARONICA
MIRABILE
FARRUGGIA
CUTAIA
DIONISIO
CATARELLA
RIFIORITO
BERNARDI
PANTALEO
VALLONE
MANCUSO
PIAZZA
GUARCELLO
VELLA
GRIMAUDO
ACCARDO
ANGELO CATENO
GIOVANNA ANTONIA ADELE
NUNZIATO
MARIA GILDA
GIOVANNINO
SALVATORE
CONCETTA
VINCENZO
ANTONIA
MARIA ROSA
ANTONINO
GIUSEPPA
ALFONSO
CARMELO
CALOGERA
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FILOMENA
BALDASSARE
FRANCESCO
MARIA CAROLINA
CALOGERA
INNOCENZA
FRANCESCO
ELEONORA
ANTONINO
GAETANA
ALFONSO
CALOGERA
ANTONIETTA
SALVATORE
ANGELO
FLORA
NAZARENA
MARIANNA
SUSANNA
ANTONINO
CONCETTA MARIA
BENEDETTA
TOMMASA ANNA MARIA
ANGELINA
ANTONINO
MARIA GABRIELLA
FILIPPO
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FRAZZITTA
ASARO
GIURATO
LAUDICINA
ACCARDO
NAPOLI
GIOIA
CROCO
MARINESI
ZUMMO
DI VITA
COSTANZO
PALERMO
GARGANO
INGOGLIA
GIACALONE
SCUDERI
BERTUGLIA
POLLINA
GRAFFEO
LICARI
OCCHIPINTI
ROSSI
MICELI
BONGIORNO
DADO
SPANO'
LUCCHESE
MAJELLI
ANTERO
SAVONA
MANGIARACINA
PECUNIA
RUSSO
MILLOCCA
TAMBURELLO
VARIA
ZARZANA
MISTRETTA
MISTRETTA
D'INCERTO SPINA
DI STEFANO
CLEMENTI
CATERINA MIRELLA
ANDREA
MARIA RITA
GIACOMO
VINCENZA ANNA
ROSARIA
NICOLO'
GIUSEPPE
MARIA PIA
EMANUELA
BALDASSARE
PINA FRANCA
ANNA MARIA
MARGHERITA
FILIPPO
FRANCESCO
ANNA MARIA
GIOVANNA
MARIA ANTONIA
ORSOLA
VINCENZA
BARTOLOMEO
ANNA
BENEDETTO
ROSANNA
EMILIA FRANCA
FRANCESCO PAOLO
ANTONIETTA
NICOLO'
ANTONINO
FILIPPA
ANGELA
GIUSEPPE
GIACOMO
MARIA ANTONELLA
SALVATORE
FRANCESCA
GASPARE
PIETRO
MARIA FRANCESCA
GIUSEPPE
ROSANNA
FRANCECA
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MASTRANTONIO
BARONE
CARACCI
GERVASI DI TRAPANI
SPADA
CURATOLO
MAROTTA
MARINO
NICOLOSI
TUMMARELLO
MODICA
GALLO
BARBERA
CALDERONE
DI BELLA
ASTA
PARISI
PULIZZI
RALLO
GENNARO
CALLARI
GAMBINO
MANNINO
ARCERI
ADORNO
CINQUEGRANI
DE CASTRO
FOLLONE
GRASSO
LA ROCCA
LOMBARDO
MAGGIO
NASELLI
SANTANGELO
VENEZIANO
SUDANO
CAMPO
NOLASCO
RAPPAZZO
CIRMENA
AMODIO
ANZALONE
BARBERA
LORENZA
VINCENZO
ANTONINO
VINCENZA
VITO
SILVIA
NICOLINA
GRAZIA
MARIA GIOVANNA
UMBERTO
ROSA MARIA FRANCESCA
GIOVANNA
FRANCESCA
VITA
ANTONINO
ANNA MARIA
LUIGIA
ANTONIA
BARTOLOMEA
GAETANO
MARIA
SALVATORE
GASPARE
LUIGI NICOLO'
MARIA
GIULIANO
LETIZIA
LIDIA
ROSARIA
FRANCESCO
IDA
ALESSIO
ANDREA
ANGELA LILIANA
ANTONINO
MARIA
CLARA
ASSUNTA
LETTERIO
MARIA
ANNA MARIA
CROCETTA
PIETRO
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CLERICI
CURTO
FIORINO
INCARBONE
LUPO
MEDICO
PROGNO
RIGGI
RIGGI
APRILE
AMOROSO
ANASTASI
BONTEMPO
CAPONERA
CARUSO
DELL'ACQUA
DISTEFANO
GRASSO
IANDIORIO
LONGO
MANISCALCO
PAPOTTO
PIRRONE
PLATANIA
PRIVITERA
SALAMANCA
SBIRZIOLA
SCUDERI
TOMARCHIO
VALENTI
VASTA
SOTERA
COLUCCIO
CORSARO
DALBON
FIACCAVENTO
GALASSO
PALAZZO
RAITI
SALEMI
COSSU
ATZORI
PILLOSU
EMANUELA
ANNA
CARMELA ROSARIA
GAETANO
VINCENZA
ISIDORO
ANNA
MARIA CONCETTA
RENATO
ROSA MARIA
GAETANO
GAETANA
SALVATORE
ROCCO
MARIA
GIOVANNA
SANTI
VINCENZO
LIVIA
FRANCESCA
ANTONINA
VINCENZO
GRAZIA MARIA
ANNA
SERAFINA
ROSANNA
NUNZIATA
SANTA
MARIA
LIDIA
GRAZIA SILVANA
DOMENICO
GAETANO
GIUSEPPA
CONCETTA
RITA
FRANCESCO
TERESA GRAZIA ROSARIA
DOMENICO
GIUSEPPA MARIA
MARIA CARLA
TERENZIO
MARIA GIUSEPPA
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SANNA
COSSU
SERRA
MURGIA
LEDDA
SANNA
ANTOLINI
FERRAI
FIRINU
MELONI
STATZU
ARGIOLAS
PINNA
PORCHEDDA
OBINU
PIRA
OLIA
DI SCETTA
MARRAS
ECCA
CHERGIA
ALFANO
ATZORI
SOLINAS
TODDE
ATZENI
BRUNO
NONNE
PIREDDA
FRASCONI
BUA
RONDELLO
MELIS
DI BLASI
POGGI
ARA
GRECO
SPEZZIGO
TORTU
PES
SECHI
SODDU
PEDONI
PIERO
LINA
GIUSEPPE GIOVANNI LUIGI
MARIA
BERNARDINO
GIUSEPPINA
VERDINA CESARINA ANGELA
ANNA MARIA
MARIA TERESA
GIOVANNA
GIOVANNI
PIER PAOLO
LIVIO
ANGELA
ANTONIA
ELISABETTA
ROSALBA
CECILIA
GIOVANNI
PIETRINA
ALESSANDRO
FELICIA
GIUSEPPINA
CICITA
MARINELLA
MARIA GRAZIA
LORENZO MARIO VINCENZO
ANNA RITA
GIULIANA
ROSA
GIACOMO
GIOVANNI
ANNA LISA
ROSA
GIOVANNA
MARIA STELLA
ROBERTA
AGNESE
GIOVANNI GIACINTO
MARGHERITA
GRAZIA
SANDRO
LUISANNA MARINA
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BANDU
CARDIA
ARMANI
SIDDI
MEREU
ATZENI
MAMBERTI
MURGIA
ATZENI
TUVERI
BOI
ATZENI
DURZU
PINNA
SERRELI
SECCI
VARGIU
PISCEDDA
PUNTILLO
AUSILIO
BERNARDI
CAFARO
CASUCCIO
D'ARENA
DE LEONARDIS
FERRENTINO
FOTI
FROIO
GALLO
GAROFALO
GIANNATTASIO
GIORLEO
IANNONE
IANNONE
LANDI
MARZOCCHI
MAURO
MEMOLI
NIGRO
PACIELLO
PASTORE
PETROCELLI
RESCINITI
ELENA
ANTONIETTA
ANNA RITA
SANDRA
NERIO GIANNI
MAURO
PATRIZIA
GIUSEPPE
GIORGIO
EUGENIO
MARCO
LUCIANA
RITA
SALVATORE
ANTONIO
GRECA
GIANNA
GIOVANNA
GRAZIA
ANNAMARIA
ROSALBA
ANNA
NICOLINA
MARIA
SANTINA
GIUSEPPINA
ROSANNA
ROSA
ANNA
GIUSEPPINA
GIUSEPPE
ALDO
ANNA
RAFFAELE
SALVATORE
ANTONIO
EMILIA
MARIO
MARIA
TERESA
ROSA
ANTONIO
SABATO
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SCORZELLI
SERRA
SPADUZZI
STASSANO
STEFANI
VECCHI
ADINOLFI
CANTELMI
CUOMO
DI SIPIO
ESPOSITO
MONACO
MORRONE
SARNICOLA
VITALE
VOLPE
ESPOSITO
MANSI
RUTIGLIANO
ADINOLFI
APOLITO
AVALLONE
BOTTI
CARDILLO
CENTANNI
DELLA ROCCA
ELIA
FORTE
MARI
MONDELLI
NASTASI
ORLANDO
SANTARSIERE
VASATURO
VISCIDI
FIERRO
GIORDANO
TROTTA
DESTRO
FUCENTESE
LANDI
ALBERICO
APRILE
ALDA
GIUSEPPA
DOMENICO
LIBERATO
MARIA TERESA
TERESA
GIUSEPPE
AGNESE
CARLO
ROSA
GIOVANNA
ANGELA
ALFONSO
MARIA CRISTINA
RITA
SILVANA
MARIA EMILIA
CONCETTA
GIUSEPPE
MARIA
CAROLINA
SALVATORE
VANDA
ROSA
MARIA
FILOMENA
ANGELO
GIUSEPPE
ROSANNA
ANGELINA
IDA
MARGHERITA
VINCENZO
MARISA
PASQUALE
GIOVANNA
PIERINO
ANTONIO
LAURA
GRAZIA
FELICE
ANGELO
VINCENZO
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AURIGEMMA
BELLOTTI
BORRELLI
CAMPANILE
CARCERO
CONTE
CONTENTI
D'ONOFRIO
DELLA VALLE
DI FONZO
FABRIZIO
FERRANTE
LASCO
LETIZIA
LIQUORI COLANTUONO
MARTUCCI
MORRA
NERO
PUCA
RENNELLA
SALZILLO
STABILE
TERRACCIANO
TESTA
VERDUCCI
ZINI
GRANESE
LOFFREDO
BELLISARIO
BIANCO
ALDORASI
SOLOMITA
IANDOLO
SBORDONO
MANGANIELLO
FAMIGLIETTI
NIGRO
SERVILLO
PANSARDI
PLASMATI
COLOSIMO
GUARNA
MORACA
VITTORIA
ULTIMINA
ANIELLO
ANGELA
CATERINA MARIA CARMELA
GUIDO
CAMILLO
GABRIELLA
ANNA CONCETTA
EMILIO
GIOVANNA
GIUSEPPINA
PASQUALINA
ANNA MARIA
GIUSEPPINA
ANGELO
GIOVANNI
RAFFAELE
ANTIMO
STANISLAO
RAFFAELA
MARCELLO
FRANCESCO
ERMELINDA
BRIGIDA MARIA TERESA
MADDALENA
SILVANO
GRAZIA
CONCETTA
FRANCA
LILIANA
ADA
GIUSEPPE
MARIA
GIOVANNA
PASQUALINA
ANGELINA
LUIGIA
DOMENICA
TOMMASO
CARMELA
ANGELA
ARTURO
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DE LUCA
ARCORACE
CHIARELLA
ROTIROTI
FROIO
CORICA
PROCOPIO
RAMUNDO
FAZIO
CINQUE
LONGO
ESPOSITO
DE GENNARO
FURNO
CAVAIUOLO
MASTRANGELI
ABETE
AMORINO
ANNIBALE
ANTONIOLI
BARONE
BUTTARAZZI
BOSONE
CAPOCELLI
CAPUTO
CAIAZZO
CESARANO
DE BIASE
DE MARTINO
D'ONOFRIO
DE SIMONE
ELIA
FLORIO
FORTE
GALLO
GELTRUDE
GRAZIANO
GRECO
LAMA
LA MARCA
LA PORTA
LIGUORI
MARRONE
NICOLINA
GIUSEPPE
SALVATORE
MARIA TERESA
MARIA CARLA
SUSANNA
ANNA
AURELIA FRANCA
ANNA
LUCIANA
MARIATERESA
GIANFRANCO
CARMINE
RAFFAELE
GERARDO GENNARO
TOMMASO
GIUSEPPA
AURELIANA
VANDA
ROSA
ANNA
VANNA
PASQUALE
LUISA
PAOLA
LUIGI
ANTONIO
GIULIA
CARMELA
ANTONIETTA
ANNA MARIA
PASQUALINA
EMANUELA
ANTONIETTA
MARIA MICHELA
DOMENICO
CHIARA
ELISABETTA
VANNA
GIUSEPPINA
RITA
ELISABETTA
BARBATO
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MASTROCINQUE
MASULA
MAZZONE
MAURO
MOCCIA
MELUCCI
NOTARO
PAOLELLA
PARAGGIO
POLLIO
ROCCHI CIMMINO
ROSSI
RUOCCO
SCUOTTO
SILVESTRI
SOMMA
TEDESCO
TERRACCIANO
VACCA
VARRIALE
VENTRE
VENTRICE
VERDE
RUSSO
ZAPPA
ZILIANI
CECE
PIRILLO
COLAO
SARCONE
AIELLO
PARRILLO
SPINELLI
BASILE
CAVALIERE
CHIMENTI
CILIGOT
CIMINO
CIRILLO
COLACINO
CRUDELE
FAZZOLARI
FIGOLI
DANIELA
ELENA
GIOVANNA
VINCENZO
GAETANO
MARIA
ANNA
CHIARA
BICE
PATRIZIA
VIRGINIA
ROSA
ROSANNA
GABRIELLA
FRANCESCO
ANNA
ROSARIO
ANNA MARIA
ANNAMARIA
LUIGI
MARIA LUIGIA
SILVANA
FELICE
RUBENS
ROSA
ELENA
GIOVANNA
MARIA CATERINA
ROSANNA
ATTILIO
GIUSEPPINA
VITTORIA
GRAZIA GIUSEPPA
VITTORIA
FORTUNATA
MARIA
LUIGIA
CATERINA
DOMENICO
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MARIA
MARIA
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FLOTTA
GIARDINO
LUCENTE
MARTINO
MENZANO
POERIO
RIZZO
ROMANO
SCERRA
SQUILLACE
STRUMBO
TAVERNITI
TURSI
VISCOME
CAPALBO
SPROVIERO
STRATI
DE BIASI
GULLI'
FIDANZA
ARCIDIACO
MARCIANO'
GENOVESE
CARE'
BARILLA'
SURACE
SICILIANO
SURFARO
FEDELE
DI BLASI
TOSCANO
MUSOLINO
GUERRERA
BARRECA
CALABRO'
CANDIDO
RUSSO
PERISSINOTTI
LASCO
CARA
ROSACE
GELONESI
AIELLO
DIANA
SERAFINA TERESA
ANNA
ROSETTA
GIUSEPPINA
SALVATORE
VITTORIA ANGELA
MARTINO PIETRO
FLORA LEOPOLDA
ALDO
FRANCESCHINA
LUCIA MARIA
ROSINA
ANTONIETTA
ELSILIA
FILOMENA
MARIA
MARIO
MARIA CONCETTA
ANTONIETTA
ANTONIETTA
GIUSEPPE LUCIO
VINCENZA
MARIA NUNZIATA
GIUSEPPA
GIOVANNI
ISABELLA
EZIO
CARMELA
RITA
NATALE
CATERINA
ROSA
ANTONIETTA
MARIA FRANCESCA
MARIA
MARIA
ANGELA
CANDIDA TEODORA
ANGELA MARIA
ANTONIA
MARIA
LIBERATA MARIA
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1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
BONANNO
BRUSCO
CADAVERO
CAMARCA
CECI
CORTESE
DE CHIRICO
DE PASQUALE
GIORDANO
GRAVINA
LAURITO
LIGUORI
LUCIBELLO
NAPOLITANO
PORTELLA
PORTO
RIBECCO
ROMITI
SCARPELLI
TRICARICO
VELTRI
VOLPE
GRECO
PONTORIERO
BORELLO
CAMILLO'
RUSSO
STAGNO
IANNELLO
MAZZITELLI
GIURLANDA
VIGNA
DELEO
LOPREIATO
ARCELLA
ALBINO
CARULLO
ZUNGRI
RENATO
MARIA RITA
GIUSEPPE
CANDIDA
LAURA
GILDA
ARCANGELA
CANDIDO
AMALIA DANIELA
SERGIO
GIUSEPPE
DOMENICO
ANNA
MARIA FEDERICA
FRANCESCO
STEFANIA
LINA
ROBERTA
GLORIA
LAURA
ANNA MARIA
MARIA
MARIA CECILIA
GIUSEPPE
MICHELE
ROSARIA FRANCA
ANTONINO
VIRGINIA MARCELLA
ADRIANA ALBA
ROSA
FILIPPO
LUCIANA ANTONIETTA
MICHELINA
MARIA TERESA
MARIA CRISTINA
FRANCESCO
GIUSEPPE
PASQUALE
tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola Da Tolentino 1/b presso lo Studio
dell’avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che li rappresentata e difende giusta
procura rilasciata ed in calce al presente atto - e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e
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comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta certificata:
[email protected];
- RICORRENTI
CONTRO:
1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in V.le di
Trastevere n.76/a 00153 - Roma, dom.to per legge presso l’Avvocatura dello
Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
2) INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del Suo legale rappresentante protempore e con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
3) Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica in
persona del Suo Ministro p.t. con sede in Roma ed elettivamente domiciliato
presso presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
OGGETTO Annullamento, previa sospensiva:
- D. M. n. 22 del 12 marzo 2012 a firma del Ministro del M.I.U.R.;
- Circolare n. 23 del 12 marzo 2012 a firma del D.G. del M.I.U.R.;
- Nota 16 marzo 2012, protocollo n.1888 Cessazione e trattenimento in servizio del
personale delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale anno accademico
2012/2013;
- circolari Inps – gestione ex Inpdap - nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 ;
- per quanto occorra la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012,
pubblicata in data 09 marzo 2012;
- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali esplicanti una
diretta efficacia lesiva nei confronti dei ricorrenti, ed infine per l’annullamento di tutti
gli atti di diniego comunicati ai diversi ricorrenti in relazione alla domanda di
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collocamento in quiescenza alla data del 01 settembre 2012, in relazione alle
specifiche peculiarità del comporto scuola, così come meglio articolato e dedotto con
il presente ricorso;
^^^^^
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con gli atti impugnati di cui in epigrafe, le convenute amministrazioni hanno
impartito istruzioni interpretative ed operative in materia di cessazione dal servizio
e di trattamento di quiescenza del personale della scuola ai sensi della nuova
normativa pensionistica contenuta nell’art. 24 del D.L. n.201 del 6 dicembre
2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, con particolare riferimento
ai limiti massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni.
Al riguardo, l’articolo 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in
legge n. 214/2011, ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico,
facendo salvo il diritto all’applicazione della previgente normativa per il personale che
ne abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
Detta riforma generale produce effetti dal 1° genna io 2012.
La conseguenza è che nulla cambia rispetto al passato per chi ha raggiunto i
requisiti al 31.12.2011.
Pertanto, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di
anzianità sono di 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 di
contribuzione, o ancora – sic et simpliciter - per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall’età, purché maturati entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini
e 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti
entro la data del 31 dicembre 2011.
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Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data sono 60 di età e 35 di
contribuzione.
In particolare, poi, la convenuta amministrazione scolastica con l’emanazione
del D.M. n. 22 del 12 marzo 2012, ha in primo luogo stabilito che il termine ultimo
per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per
compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli
effetti, dal 1° settembre 2012, nonché per la event uale revoca di tali domande, è
fissato al 30 marzo 2012.
Ha, altresì, chiarito che lo stesso termine si intende applicato anche nei
confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale
indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo
raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento
di
pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione
pubblica.
Nel contempo, però, ha disciplinato che l’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato
entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il
presente decreto.
Ebbene, con circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, il MIUR ha
emanato le seguenti indicazioni operative.
E’ stato affermato che secondo le indicazioni contenute nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, anch’essa ivi
impugnata, per quanto occorra, anche nello specifico comparto scuola solo coloro
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che
hanno
maturato
i
requisiti
di
cui
sopra,
entro il 31 dicembre 2011,
rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.
Tuttavia, sin d’ora, si ritiene opportuno sottolineare che la richiamata circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 contenente
indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova disciplina in
materia di trattamenti pensionistici e condivisa nei contenuti con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS –
gestione ex INPDAP –; per quanto concerne lo specifico COMPARTO SCUOLA si è
limitata, testualmente, a chiarire quanto segue: 6. Personale del comparto scuola:
per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane
ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione
all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni
saranno
fornite
dalla
competente
Direzione
del
Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Ora, per ciò che concerne il personale docente, educativo ed A.t.a. (assistente
tecnico amministrativo) ricorrente che ha maturato nel corso dell’anno scolastico
2011/2012 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità, a fronte
delle diramate disposizioni interpretative ed operative delle nuova normativa
pensionistica fornite dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ivi impugnate, con particolare riferimento ai limiti
massimi per la permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, si vedono di
fatto negato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 31.8.2012, unica
data utile per il collocamento a riposo nel comparto scuola.
Nell’impugnata circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012, a firma del D.G.
del competente MIUR, infatti, si afferma quanto segue: “Ne consegue che per il
personale che,
alla
data
del
31
dicembre 2011, ha maturato i requisiti per
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l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per
anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei
requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), continuano a valere le
condizioni legittimanti al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la
nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti
“che a decorrere dal 1/1/2012 maturano i requisiti per il pensionamento” (combinato
disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovranno
essere collocati a riposo al compimento dei 65
anni
(salvo
trattenimento
in
servizio) quei dipendenti che nell’anno (solare) 2011 erano già in possesso della
massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per
la pensione”.
Pertanto, per il personale ricorrente che non rientra nelle fattispecie sopra
descritte, ovvero che ha maturato i requisiti per il pensionamento nel corso dell’anno
scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011 – 31 agosto 2012), quindi, fino alla data del
31.08.2012; se ciò è avvenuto nell’anno 2012, le regole sono così modificate:
- per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni, sia per gli uomini che per le donne,
con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà aversi solo al
compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni e
un mese per gli uomini.
Sin da ora, pertanto, si evidenzia il carattere palesemente discriminatorio e
contraddittorio delle disposizione contenute nella C.M. n. 23 del 12 marzo 2012 Prot.
n. AOODGPER. 1814, emanata in forza del DM n. 22 del 12 marzo 2012, in quanto
contrarie alla ratio della L. 214/2011, nonché agli stessi artt. 2, 3, 38 e 97 della
Costituzione.
Si ritiene, infatti, che in forza dei fatti suesposti e delle seguenti motivazioni di
diritto, risulti di tutta evidenza l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate,
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sotto anche il profilo dei principi costituzionali espressi dagli art. 2; 3; 38; e 97 della
Costituzione relativamente ad una palese disparità di trattamento, violazione del
diritto al pensionamento nel pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, e al non
corretto funzionamento della macchina amministrativa sottoposta ai rigidi principi di
legalità, buon andamento ed imparzialità del suo agire che deve tradursi
essenzialmente nei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve oggi
attenersi
l’amministrazione
nell’espletamento
delle
funzioni
attribuitegli
dal
legislatore, e tenuto conto dei raggiungimento di un diritto quesito all’interno dell’anno
scolastico 2011/2012, come si avrà modo di meglio dedurre all’interno del ricorso.
ELEMENTI DI DIRITTO
- Sussiste la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare i disposti regolamentari in
oggetto, con richiesta di preliminare sospensiva dell’efficacia e definitiva declaratoria
d’annullamento, in quanto gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro
posizione giuridica di legittimi aspiranti al pensionamento, avendo tutti i requisiti
richiesti per il pensionamento (raggiungimento della c.d. quota 96 ovvero i 40 anni di
contribuzione) secondo la previgente normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre
2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di cui attualmente
vengono privati e per la conseguente violazione di un diritto soggettivo quesito e del
principio del legittimo affidamento;
- E' noto a parte ricorrente, difatti, che l'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ.
deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in
un’utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia che si chiede. Tale
utilità, come ha chiarito la giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez., 20 giugno 1989 n.
424), non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del
provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità
strumentale, quale il fatto che la disposizione regolamentare controversa venga
rimessa in discussione. Infatti, l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando
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l'annullamento dell'atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto ed
immediato del singolo, ma anche quando detto annullamento comporti per
l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione e di adottare altri
provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un
risultato favorevole, nonché un’equa comparazione delle differenziate posizioni
d’interesse a tutela di una specifica categoria di soggetti (Cons. Stato, VI Sez., 18
luglio 1995 n. 754, in questa Rassegna 1995, I, 1110).
- Anche con riserva di ulteriore, successiva e rituale impugnazione anche dei
provvedimenti motivati di diniego successivamente notificati, ai ricorrenti relativi alle
domande di pensionamento presentate ovvero degli atti di diffida notificati.
MOTIVI
• CONTRASTO DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 23 DEL 12 MARZO
2012 (D.M. n.22 del 12 marzo 2012) CON GLI ARTT. 2; 3; 38; e 97 DELLA
COSTITUZIONE.
• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ ART. 24 DEL D.L.
N.201 DEL 6 DICEMBRE 2011,CONVERTITO CON L. N. 214 DEL 22
DICEMBRE 2011.
• VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 351 DEL 1998;
dell’ART. 59, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997; dell’ART. 1,
COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 5 LETTERA D), DELLA LEGGE N. 247
DEL 2007; dell’ART. 12, COMMA 1, LETTERA C), E COMMA 2, LETTERA C),
DELLA LEGGE N. 122 DEL 2010; dell’ART. 1, COMMA 21, DELLA LEGGE N.
148 DEL 2011.
• CONTRASTO CON LE INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA I REQUISITI DI
ACCESSO
AL
PRECEDENTE
TRATTAMENTO
CIRCOLARE
N.
PENSIONISTICO
100
DEL
ESPRESSI
29.12.2010
NELLA
(DECRETO
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MINISTERIALE N. 99 DEL 28 DICEMBRE 2010) Cessazioni dal servizio –
trattamento di quiescenza – indicazioni operative – DISPARITA’ DI
TRATTAMENTO.
• ECCESSO
DI
POTERE
PER
CONTRADDITTORIETA’
CON
LE
PRECEDENTI E VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
• ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO FRA CASI
IDENTICI.
SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DI POTERE.
• ILLOGICITA’
E
IRRAGIONEVOLEZZA
DEL
COMPORTAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE.
• TOTALE CARENZA DI MOTIVAZIONE.
• VIOLAZIONE DIRITTI QUESITI.
• VIOLAZIONE PRINCIPIO LEGITTIMO AFFIDAMENTO:
Al fine di delineare il quadro normativo che interessa la controversia in esame,
in primo luogo si richiamano le norme primarie applicabili al comparto scuola in
materia di cessazione dal servizio.
Il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
351 del 1998, vincola la cessazione dal servizio nel comparto scuola all'inizio
dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata
presentata; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la
finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1^ settembre ovvero per i
Conservatori la data del 01 novembre) per ogni anno.
In virtù di tale disposizione - che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati
interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – i ricorrenti hanno
iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza giuridica di
concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di
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non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012) indipendentemente dalle
modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici.
All'avvio dell'anno scolastico 2011/12 (1^ settembre 2011) era infatti vigente il
sistema delle cosiddette “quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dall'anzianità
contributiva (legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24
dicembre 2007, n, 247), con la possibilità già nei mesi di ottobre e novembre del
2011, di poter presentare domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi
del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, finalizzata al
trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007.
Pertanto, la successiva modifica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n.
201 del 2011, che dispone in materia di trattamenti pensionistici numerose modifiche
(cosiddetta riforma Fornero) tra le quali, ad esempio, un incremento dei requisiti
anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e
l'innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il
pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”), NON POTEVA E
NON DOVEVA trovare applicazione per il personale della scuola, al quale va
applicato un periodo temporale diverso rispetto all’anno solare, essendo vincolati in
realtà, e per espressa e previgente disposizione normativa, alla durata dell’anno
scolastico.
Ove non venisse applicato E RISPETTATO il suddetto criterio, generale e
generalizzato in tutte le riforme pensionistiche che si sono succedute nel tempo, i
ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al collocamento in quiescenza sulla
base della normativa pensionistica applicabile al momento dell’inizio dell’anno
scolastico 2011/2012.
Il “comparto scuola”, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di
apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,
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all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera
a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera
c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,
comma 21, della legge n. 148 del 2011.
Anche con riferimento all’art. 1, comma 21 DL 13 agosto 2011, n. 138, l’unico
effetto è stato quello di posticipare dal 1° gennai o 2012, e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, - nell'anno scolastico
successivo.
Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e/o accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del
requisito entro il 31 dicembre dell'anno.
Che la norma di salvaguardia del diritto all’applicazione della previgente
normativa, di cui all’art. 24 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, sia inapplicabile al
personale scolastico almeno per quanto concerne le diramate disposizioni
interpretative ed operative del limite temporale dell’anno scolastico 2011/2012, è di
tutta evidenza.
Difatti per quanto riguarda il comparto scuola la data 31.12.2011, stabilita dalla
riforma Fornero per l’accesso alla pensione con le norme ad essa previgenti, non può
trovare alcuna debita applicazione.
I lavoratori della scuola che maturavano i requisiti entro questa data avevano
già potuto richiedere (e ottenere) la pensione “a quota 96 o a 40 anni di
contribuzione, sulla base dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”,
nonché in forza della Circolare n. 100 del 29 dicembre 2010 (D.M. n. 99 del 28
dicembre 2010 – cessazioni dal servizio – trattamento di quiescenza – indicazioni
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operative) avente ad oggetto la maturazione dei requisiti pensionistici nel corso
dell’anno scolastico 2010/2011.
Con specifico riferimento a tale norma per l’accesso alla pensione con le
norme previgenti, la ratio con la quale la c.d. “riforma Fornero” ha inteso applicare
tale norma è stata proprio quella di salvaguardare il pensionamento, secondo la
normativa preesistente, per l’anno solare (per il personale del pubblico impiego
legato al dato temporale dell’anno solare) in corso al momento della entrata in vigore
della nuova normativa.
In mancanza di tale volontà il D. L. n 201 del 6 dicembre 2011 avrebbe
stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, secondo prassi, a partire dalla data di
pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, stante l’acclarata specificità del comparto della scuola, per il
quale la cessazione dal servizio è subordinata al completamento dell’anno scolastico
entro il quale si maturano i requisiti per la pensione, si deve obbligatoriamente e
legittimamente ritenere che la salvaguardia delle norme pensionistiche previgenti,
circoscritta per le altre categorie di lavoratori del pubblico impiego all’anno solare in
corso alla data di entrata in vigore del D. L. 201/2011, per i lavoratori della scuola
deve intendersi circoscritta all’anno scolastico in corso alla suddetta data.
Se ne desume che, nello spirito della suddetta norma del D. L. 201/2011
convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011, il personale della scuola ha
diritto ad andare in pensione con le norme vigenti prima del suddetto D.L..
È evidente, infatti, che se l’art. 24, c. 3 della legge n. 214 del 22 dicembre
2011 ha fatto salvo il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole per il
dipendente pubblico che aveva maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento
vigenti nell’anno d’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (sia per
età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per
somma dei requisiti di anzianità contributiva ed età – cosiddetta quota), al fine di non
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toccare diritti quesiti, la data scelta del 31 dicembre 2011 non può essere presa in
considerazione per il personale della scuola che aveva iniziato il suo servizio il 1°
settembre 2011 con la consapevolezza di terminarlo al 1° settembre 2012, ritenendo
che fosse l’ultimo anno contributivo da pagare fino al 31 agosto 2012, prima di
andare a riposo.
Non è, quindi, un caso se tutta la legislazione previgente, pur modificando in
pejus i criteri di pensionamento dei lavoratori pubblici e privati, ha sempre permesso
al personale della scuola una finestra speciale per maturare i diritti per andare in
pensione dal 1 settembre successivo, facendo riferimento ai contributi da versare fino
al 31 agosto successivo, indipendentemente dall’età anagrafica da maturare anche
al 31 dicembre seguente (art. 509, d.lgs. 297/1994; art. 59, c. 9, L. 449/1997; art. 1,
c. 6, lettera c, L. 243/2004 come modificata dal comma 3, art. 2, L. 247/2007; art. 1,
c. 21 L. 148/2011).
Né può essere previsto il differimento del pensionamento al 1 settembre 2013
per il personale della scuola - donne - che matura il requisito di 57 di età e 35 di
contributi a partire dal 1 gennaio 2012, per una presunta applicazione dell’art. 1, c.
21 della L. 148/2011, che è stato disapplicato dall’art. 24, commi 5 della legge n. 214
del 22 dicembre 2011 per il restante personale che matura i nuovi requisiti nel 2012.
Tra i vizi di legittimità degli atti regolamentari impugnati, pertanto, si evidenzia
un palese eccesso di potere per assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia
manifesta, errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, omessa
ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed
estrinseca, derivante dalla diversa lettura fornita, in particolare dal competente
M.I.U.R., nonché in parte anche dalla D.P.F. e dall’I.N.P.S. – gestione ex INPDAP di una norma evidentemente tributaria introdotta dal legislatore (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Capo IV. Riduzioni di
spesa. Pensioni) laddove riconosce illegittimamente e lesivamente come perentoria,
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anche per il personale della scuola, la data del 31 dicembre 2011 per andare in
pensione con le c.d. vecchie regole.
Con riferimento al giudizio di legittimità in merito alle disposizioni contenute
negli atti regolamentari impugnati, seppur è noto che quest’ultima viene sottratta al
controllo di costituzionalità che è previsto unicamente per le leggi e le altre fonti
primarie ad esse equiparate, i ricorrenti, tuttavia, evidenziandone la natura
sostanziale di atto formalmente amministrativo capace di ledere situazioni di diritto
soggettivo e di interesse legittimo, chiedono che venga ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale adito, con conseguente richiesta di
declaratoria costitutiva d’annullamento.
I regolamenti e le circolari, difatti, contengono solitamente disposizioni generali
ed astratte, che spesso non sono di per sé idonee ad incidere direttamente sulle
situazioni soggettive dei privati.
Nel caso di specie, però, il disposto impugnato specifica e rende attuabile le
previsioni ipotetiche in essa contenute, in particolare con riferimento alla posizione
lavorativa ad oggi ricoperta dagli odierni ricorrenti che possiedono regolarmente i
requisiti richiesti per il trattamento pensionistico
avendo maturato i requisiti
anagrafici e contributivi nell’anno scolastico 2011/2012.
Si ribadisce, infatti, che trattasi di personale della scuola che aveva iniziato il
suo servizio il 1° settembre 2011, ritenendo che fo sse l’ultimo anno contributivo da
pagare fino al 31 agosto 2012, prima di andare a riposo, come previsto dalla
normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ai fini
del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
ed anzianità.
Di contro, si trovano nella condizione di veder negato il loro diritto quesito, per
aver maturato tali requisiti alla data del 31.08.2012, ovvero secondo le peculiarità
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previste per il computo di termini ai fini pensionistici nel loro specifico settore
lavorativo.
Tale atto, pertanto, è idoneo a determinare la lesione concreta dell’interesse
individuale dei ricorrenti.
Tra i motivi principali del presente ricorso, pertanto, i ricorrenti sollevano
dinanzi all’Ill.mo TAR adito un palese contrasto delle disposizioni interpretative ed
operative emanate dalle convenute amministrazioni relativamente agli artt. 2, 3, 38 e
97 Cost.
Tali disposizioni, infatti, in primo luogo introducono una limitazione altamente
discriminatoria nei confronti dei suddetti lavoratori del comparto scuola, che da
sempre dispongono di un’unica finestra di uscita fissata al 31.08.2012, rispetto agli
altri settori del pubblico impiego che, in forza delle medesime disposizioni contenute
nella stessa legge di riforma pensionistica, hanno invece ottenuto il riconoscimento
del DIRITTO all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia
ed anzianità secondo la previgente normativa ed hanno viste tutelate e rispettate le
loro posizioni in precedenza considerate, secondo il criterio di maturazione dei
requisiti entro l’anno solare (appunto 31.12) che viene applicato in tutti gli altri
comparti del settore pubblico.
Tuttavia il comma 1 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 351 del 1998, come già detto, vincola la cessazione dal servizio nel comparto
scuola solo all'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la
domanda di pensionamento è stata presentata, ciò al fine di garantire la continuità
didattica.
Pertanto in detto comparto la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il
1 settembre) per ogni anno.
Il comparto scuola, in virtù della specificità espressa nel richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, ha sempre goduto di apposita
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normativa in ordine al trattamento pensionistico: ci si riferisce, in particolare,
all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; all'articolo 1, comma 2, lettera
a), e comma 5 lettera d), della legge n. 247 del 2007; all'articolo 12, comma 1, lettera
c), e comma 2, lettera c), della legge n. 122 del 2010; e finanche all'articolo 1,
comma 21, della legge n. 148 del 2011.
Si aggiunga, quindi, che nel contempo le disposizioni impugnate contrastano
apertamente con le norme primarie sopra richiamate ed implicitamente riconosciute
pienamente valide ed efficaci “ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità” dallo stesso art. 24 comma 3
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito con L. n. 214 del 22 dicembre
2011: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.”
È un principio cardine del nostro ordinamento, altresì riconosciuto e affermato
dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, quello che non consente ad un
regolamento di esecuzione di dettare disposizioni in contrasto con quelle, di carattere
superiore e prevalente, contenute per la stessa materia in un provvedimento
legislativo, a meno che in questo non via sia una espressa previsione di deroga,
circostanza di fatto inesistente nel caso di specie.
Inerisce al rapporto di sovraordinazione di una fonte ad un'altra l'idoneità
dell'atto maggiore a determinare l'abrogazione delle norme di minor forza (oltre che
di quelle di pari rango) che racchiudano precetti incompatibili. Per converso, ogni
ordinamento non può non prevedere altresì un meccanismo invalidante delle norme
di rango inferiore che sopraggiungano ed urtino contro precetti priori dell'ordinamento
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medesimo. Per l'atto avente forza di legge il meccanismo, nel nostro ordinamento, è
dato dall'invalidazione a seguito di pronuncia di incostituzionalità.
Nel caso di specie, per gli atti normativi in oggetto, attesa la loro immediata e
attuale capacità lesiva dei diritti e degli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, si
ritiene d’obbligo procedere alla loro rituale impugnazione giacché per i successivi atti
e provvedimenti amministrativi che saranno emanati in applicazione del suddetto
regolamento nella parte de quo, il giudice amministrativo non potrebbe esimersi
dall'applicazione di un regolamento di cui, in mancanza di una rituale impugnazione,
si deve presumere la legittimità.
Pertanto, tornando al merito della questione, poiché all’art. 24 comma 3 del
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre
201, non viene in alcun modo prevista né delegata all’amministrazione convenuta
l’esclusione e/o limitazione delle succitate norme speciali relative al comparto scuola
che impongono al proprio personale di accedere al pensionamento esclusivamente
in coerenza con il calendario scolastico (essendo, anzi, tali norme implicitamente
contenute nell’espresso richiamo generale alla previgente normativa in materia
pensionistica, senza alcuna esplicita esclusione e/o limitazione per il caso di specie);
preesistendo, quindi, tali norme agli odierni atti amministrativi a contenuto normativo,
questi devono essere considerati non idonei, a causa della maggiore forza della
norma primaria, ad innovare sulle statuizioni da essa recate.
Si evidenzia, inoltre, che nelle precedenti riforme previdenziali era sempre
presente uno speciale articolo dedicato al comparto scuola ed alla sua specificità, sia
per l’ingresso che per la cessazione dal servizio, rispetto al personale della Pubblica
amministrazione mentre nell’art. 24 più volte citato è assente ogni riferimento a
questo settore che ha sempre goduto di una specificità particolare.
Tuttavia, come già sopra evidenziato, pur in assenza di espresso criterio di
differenziazione e specificità del comparto scuola nell’art. 24 ut supra, il
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Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012
contenente indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione della nuova
disciplina in materia di trattamenti pensionistici, ha avuto modo di ribadire e
specificare al punto 6. che per il “Personale del comparto scuola”: rimane ferma
la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione
all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni
saranno
fornite
dalla
competente
Direzione
del
Ministero
dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Affermando ciò, pertanto, si ritiene che non possa rinvenirsi alcun esplicito
riconoscimento di automatica applicazione del termine al 31.12.2011, per la
maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201
del 2011, anche nei confronti del comparto scuola.
Proprio per l’impossibilità di pensionamento prima della conclusione dell’anno
scolastico, imposta normativamente e ribadita dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, alla quale è sempre corrisposta la modulazione di diritti e doveri di servizio
e pensionistici in base a tale particolare cadenza temporale specifica del comparto
scuola.
Pertanto, sia da un punto di vista giuridico che logico/fattuale, vi è
l’impossibilità di applicare una scansione temporale annuale (solare) a una categoria
la cui normativa era, è e sarà applicata, anche in futuro, in base alla scansione
temporale legata all’ anno scolastico.
Appare, altresì, evidente che tale regolamentazione spesso derogatoria in
base alla peculiarità del comparto scuola, non può valere sempre tranne che nella
dovuta applicazione della norma di salvaguardia delle vecchie norme pensionistiche
nei confronti degli odierni ricorrenti.
A tal proposito, inoltre, si ritiene altresì opportuno richiamare la recentissima
Sentenza n. 283/2011 della Corte Costituzionale in tema di disposizioni urgenti per
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lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Tra i principi espressi con la suddetta sentenza, i Giudici di Palazzo della
Consulta ricordano che le leggi riservano al comparto scuola, nell’ambito del pubblico
impiego, un trattamento non necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie
di dipendenti pubblici: “ciò in quanto la normativa di tale comparto presenta
talune specificità legate, in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto
dell’ordinamento didattico e la continuità dell’insegnamento, tali da rendere
necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente per altri
comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.”
Pertanto, atteso il suddetto principio generale, da applicarsi sia per l’ingresso
che per la cessazione dal servizio del personale della scuola, come nel caso di
specie, la convenuta Amministrazione scolastica nel dar seguito ed attuazione alle
disposizioni contenute al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata
dalla D.P.F. al fine di fornire specifiche indicazioni riguardo i limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni - ferma la vigenza degli
specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno
scolastico per le esigenze del servizio - doveva tenere necessariamente conto di tali
esigenze e ragioni organizzative differenziate, mediante una diversa disciplina
regolamentare per quanto attiene alla maturazione del diritto e al raggiungimento dei
requisiti richiesti sulla base della normativa pensionistica applicabile al proprio
personale in relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Normativa, si ricorda, fatta salva dallo stesso art. 24 del D.L. n.201 del 6
dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011 in questione.
In tal modo - senza violare i principi che informano il processo amministrativo
e sulla falsariga di quanto avviene per gli atti di normazione primaria per mezzo del
sindacato di costituzionalità - al giudice amministrativo è consentito, anche in
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mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di
stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in
concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa.
Sul punto, in particolare, si riporta un passo della motivazione della sent. n. 59
del '99 del Consiglio di Stato: "In presenza di un conflitto fra fonte primaria ed atto di
normazione secondaria che disciplini successivamente la medesima fattispecie in
maniera contrastante con la prima, la norma di rango secondario, anche se non
impugnata, deve considerarsi recessiva e quindi inapplicabile come regola di
giudizio” (C.f.r. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n.1332; Cons. Stato, sez. IV,
29 febbraio 1996 n. 222; Cons. Amm. Sic., 2 marzo 1996, n. 75 e 26 ottobre 1996, n.
366; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59).
Da ciò ne discende che in assenza di espliciti divieti, deroghe e/o limitazioni, la
ratio dell’art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
L. n. 214 del 22 dicembre 201, ben può rinvenirsi nella volontà di consentire il
rispetto della peculiarità e, quindi, della normativa speciale previgente in materia di
trattamento pensionistico relativa al comparto scuola, anche avendo espressamente
indicato come data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva
quella del 31 dicembre 2011, applicabile in tutti gli altri casi.
La stessa ratio, infatti, si ritiene palesemente, anche se succintamente,
espressa al punto 6) della Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, emanata dalla D.P.F.,
contenente indicazioni interpretative per l’applicazione della nuova disciplina in
materia di trattamenti pensionistici nel comparto scuola, demandata alla competente
Direzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le
“specifiche” indicazioni.
Appare evidente, pertanto, il fatto che nei confronti degli odierni ricorrenti è
stata adottata una palese quanto ingiusta disparità di trattamento rispetto ad altri
lavoratori del comparto pubblico e privato.
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Disparità concretizzatasi nel non aver considerato: “talune specificità legate,
in particolare, all’esigenza di garantire il rispetto dell’ordinamento didattico e la
continuità dell’insegnamento, tali da rendere necessaria una regolamentazione
derogatoria di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni.”: come sottolineato dalla Corte Costituzionale.
La quale disparità, oltre a non trovare giustificazione alcuna sotto il profilo del
perseguimento del primario interesse pubblico, ha come fondamento disposizioni che
contrastano apertamente sia con le previgenti norme primarie e speciali in materia,
giusto richiamo ad esse effettuato dallo stesso art. 24 comma 3 del D.L. n. 201 del
6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 201, sia con i
principi costituzionali espressi dagli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost., sia con le precedenti
disposizioni regolamentari emanate.
A tal ultimo proposito, appare sufficiente porre a diretta comparazione e
relativa attenzione dell’adito Tribunale Amministrativo le disposizioni contenute nella
Circolare ministeriale n. 100 del 29-12-2010 (D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010)
con quelle della Circolare Ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12
marzo 2012), ivi impugnata.
Entrambe le Circolari dirette a fornire indicazioni operative per la cessazione
dal servizio e il trattamento di quiescenza: la prima, tuttavia, con riferimento all’anno
scolastico 2010/2011 e la seconda al corrente anno scolastico 2011/2012.
Ebbene, l’adito Tribunale potrà agevolmente riscontrare, per tabulas, come
l’Amministrazione scolastica pur disciplinando due diverse fattispecie temporali si sia
limitata a sostituire nel testo regolamentare solo un “purché” (per l’a.s. 2011/2012) ad
un “ancorché” (per l’a.s. 2010/2011) prima di fissare, in entrambi i casi, la medesima
data al 31.12.2011, per la maturazione dei requisiti necessari per l’accesso al
trattamento pensionistico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente prima del
D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
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Alla luce di quanto sopra, a maggior ragione appare ancor più evidente come
l'Amministrazione convenuta abbia, ad oggi, disposto in maniera del tutto arbitraria
nonché in aperto contrasto con i principi generali espressi dalla legislazione di
riferimento, una illegittima ripartizione in termini per la maturazione dei requisiti di
servizio necessari per l’accesso al trattamento pensionistico, con riferimento all’a.s.
2010/2011 rispetto all’a.s. 2011/2012, tra soggetti appartenenti alla medesima
categoria lavorativa.
Tutto ciò, con conseguente violazione dei diritti soggettivi e delle legittime
aspettative degli odierni ricorrenti - di poter esercitare un diritto già quesito - a cui
viene del tutto negata la possibilità di conseguire il diritto al trattamento di quiescenza
secondo la normativa applicabile e vigente alla data d’inizio dell’anno scolastico
2011/2012; così come di fatto è avvenuto, invece, a favore dei propri colleghi che
hanno maturato detti requisiti nell’anno scolastico 2010/2011 (con slittamento dei
requisiti contributivi fino alla data del 31.12.2011, anziché a quella del 31.08.2011), in
forza della medesima normativa.
Per le suesposte motivazioni, il dettato dell’impugnata Circolare n. 23 del 12
marzo (D.M. n.22/2012) si risolve in un trattamento particolare nei confronti di alcuni
soggetti in assenza di "giustificati motivi".
Situazione di converso gravemente lesiva – e discriminatoria – nei confronti
dei ricorrenti che, pur essendo in possesso dei medesimi requisiti di legge, di servizio
e contributivi, non possono usufruire della previgente normativa che doveva ad essi
essere legittimamente applicabile al fine di essere collocati a riposo, ex art. 24
stesso.
Rileva maggiormente, pertanto, l’obbligo per la convenuta amministrazione di
assicurare le legittime aspettative degli odierni ricorrenti scaturenti da un diritto
quesito in forza di un servizio già maturato e/o certamente maturabile alla
conclusione dell’anno scolastico 2011/2012.
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Basti considerare che tra tutte le riforme pensionistiche intervenute negli anni
fino ad oggi, questa sarebbe la prima a dettare come criterio temporale un limite di
maturazione dei requisiti necessari al pensionamento, nel comparto scuola, volto a
“spezzare” in due l’anno scolastico lavorativo di riferimento. Per altro, poi,
mantenendo comunque fermo l’obbligo anche per chi avesse maturato i requisiti
entro la data del 31.12.2011, di dover comunque prestare servizio fino a quella del
31.08.2012.
La convenuta amministrazione, inoltre, nell’emanazione dei provvedimenti
impugnati non ha fornito alcuna “ragione di interesse pubblico” atta a giustificare la
palese disparità di trattamento sopra evidenziata e perpetrata a danno dei ricorrenti
in aperto contrasto con le peculiari, e a tutt’oggi vigenti, norme speciali relative al
comparto scuola, tenuto conto per altro che le specifiche normative di riduzione della
spesa hanno di fatto “riorganizzato e ridimensionato” tutta la rete scolastica facendo
emergere un dato di forte riduzione del personale della scuola con situazioni di forte
esubero del persona nelle diversi classi di concorso.
Come già in precedenza lamentato, difatti, si è limitata ad un sommario
richiamo alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Richiamo
viziato da palese eccesso e sviamento di potere per violazione e/o falsa applicazione
di legge e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Ciò posto appare evidente l’illegittimità del modus procedendi tenuto
dall’amministrazione resistente, la quale a fronte dell’obbligo di garantire l’imparzialità
e parità di trattamento nel fornire specifiche indicazioni per il trattamento
pensionistico al personale del comparto scuola, ferma la vigenza ed esigenza di
specifici termini per la cessazione dal servizio già stabiliti in relazione all’inizio
dell’anno scolastico 2011/2012; con la norma impugnata in esame, contrariamente
ad una congrua e razionale valutazione dell'attività di servizio pregressa e da
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svolgersi acquisita dai ricorrenti, volta ad accertare correttamente il possesso e la
maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del trattamento di
quiescenza, in maniera del tutto irragionevole e contrastante con i principi di rango
costituzionale e normativo più volte richiamati nel ricorso, ha negato il diritto degli
odierni ricorrenti di poter con piena efficacia “andare in pensione” al termine dell’anno
scolastico 2011/2012.
Pertanto, si evidenzia come le norme regolamentari in questione siano viziate
d’indubbia illegittimità, anche di tipo costituzionale, nonché contraddittoriamente
contrastanti con le stesse primarie disposizioni normative in forza delle quali sono
state emanate, proprio a causa della totale mancanza di motivazione di diritto a suo
sostegno; in ciò determinando, in concreto, un palese sviamento di potere da parte
delle Amministrazioni convenute, rispetto anche ai primari obiettivi d’interesse
pubblico sottesi alla riforma pensionistica che ha fatto in maniera ampia e
generale salvi i requisiti maturati e diritti quesiti in forza della previgente
normativa.
A tal riguardo, è noto agli odierni ricorrenti che il controllo giurisdizionale
sull’attività amministrativa avviene considerando in particolare gli aspetti pertinenti la
legittimità del suo agire, mentre, tranne che nelle materie devolute alla giurisdizione
amministrativa in via esclusiva, non può sindacare sulle valutazioni di merito circa
l’idoneità o la convenienza di adottare un determinato atto da parte della P.A. per il
perseguimento dell’interesse pubblico. Al contempo, però, si evidenzia che
nell’esercizio dei suoi insindacabili poteri discrezionali e nell’adozione delle scelte
che ne costituiscono espressione, l’amministrazione convenuta è tenuta al rispetto
dei criteri giuridici che governano l’agire amministrativo. Quest’ultima, pertanto, nel
caso di specie avrebbe dovuto primariamente attenersi ad un ossequioso rispetto
della Carta Costituzionale, in mancanza del quale decade la vis giuridica di qualsiasi
fonte normativa, inoltre, avrebbe dovuto rispettare le norme primarie che
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disciplinavano l’adozione e la regolamentazione degli impugnati atti amministrativi di
natura normativa diretti alla realizzazione di uno scopo prefissato e desumibile da
una corretta interpretazione della norma stessa (contenuta nella c.d. ''manovra salva
Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge
di conversione 22 dicembre 2011, n. 214,
recante ''Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici''), ed infine avrebbe dovuto
garantire
la
massima
trasparenza
ed
imparzialità
nella
loro
applicazione,
perseguendo l’obiettivo della massima efficienza, efficacia ed economicità (cd.
principio generale di “buon andamento” nell’amministrazione della res publica).
Si sottolinea, pertanto, come la precisa scelta di merito effettuata dalla
convenuta amministrazione, pur rientrando, in parte, nella sfera del potere
discrezionale ad essa riconosciuto, doveva comunque essere tale da garantire il
raggiungimento dello specifico scopo per cui il Legislatore gli ha attribuito determinati
poteri, tra i quali, quello normativo di natura regolamentare e quello provvedimentale.
Per i motivi sopra esposti, ne discende quale ulteriore vizio d’illegittimità un
eccesso di potere adottato dalla convenuta amministrazione scolastica nell’accertare
la maturazione del requisito idoneo al pensionamento con decorrenza 01/09/2012,
anziché secondo le disposizioni normative vigenti alla data del 01/09/2011 di avvio
dell’anno scolastico - fatte salve dall’art. 24 comma 3 più volte citato - per il tramite
delle istruzioni operative emanate e contenute nella C.M. nr. 23 del 12.03.2012 e
nella successiva circolare nr. 4854 del 16/03/2012 in materia di cessazioni dal
servizio e accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente,
educativo ed ATA con decorrenza 01/09/2012. Scelta che risulta, in concreto,
talmente inopportuna da impedire la realizzazione delle finalità perseguite dalla
norma attributiva del potere.
All’uopo, ci sia consentito richiamare la motivazione di una storica decisione
- n. 171 del 27 aprile 1937, Cons. St., Sez. VI - tra le prime ad introdurre un chiaro
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esempio di sviamento di potere per violazione dello spirito della legge, con la quale si
è affermato che: “Concorre alla dimostrazione del vizio dell’atto un risultato concreto
del provvedimento, eventualmente, in contrasto con norme di carattere generale,
allorché la disposizione applicata abbia carattere di eccezione o comunque di deroga
a quelle norme ed i normali presupposti di deroga manchino, ciò può valere a
confermare il travisamento e l’elusione sostanziale della legge. E’, infine, da
osservare che lo sviamento di potere, come è ben noto, può verificarsi non solo
quando lo scopo dell’applicazione della norma sia addirittura illecito, ma anche
quando lo scopo stesso, pur essendo lecito o anche lodevole, sia però diverso da
quello che la norma si prefiggeva. Può così accadere che un provvedimento amm/vo,
pur determinato da ragioni di pubblico interesse, risulti viziato di eccesso di potere,
solo perché il motivo di pubblico interesse che lo ha provocato è diverso da quello
che la norma, in base al quale è stato adottato, effettivamente si proponeva. ”
Tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, infatti, oltre a quella
dell’ingiustizia manifesta, rilevano quelle dell’adeguatezza, della proporzionalità e
della ragionevolezza, quali strumenti di controllo dell’agire amministrativo. Nelle più
recenti pronunzie giurisprudenziali del Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. St., Sez.
VI, 1 febbraio 1999, n.99, in Foro amminis., 1999, 375), il principio di ragionevolezza
è divenuto canone di giudizio della logicità interna della scelta operata
dall’amministrazione, ed il principio consiste nella verifica della congruità del sacrificio
imposto ai destinatari dell’atto con l’obiettivo voluto dalla Legge, mediante una
valutazione circa la convenienza e l’opportunità di adottare una determinata scelta.
In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa più autorevole ha già
chiarito che la posizione soggettiva del pubblico dipendente, mentre è di semplice
aspettativa nel corso del rapporto, “assume la consistenza di un vero e proprio diritto
soggettivo nel momento in cui l’interessato matura i requisiti necessari per esser
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collocato a riposo, a domanda o di ufficio” (Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 1987, n.
140, in Foro Ammm.vo 1987, p.159).
Nel nostro caso, tutti i ricorrenti avrebbero pacificamente maturato i requisiti
per aver diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e/o anzianità al termine
dell’anno scolastico 2011/2012. Secondo, appunto, la normativa previgente al D.L. 6
dicembre 2011, n. 20, come è dimostrato anche dal fatto che tutti potevano
presentare domanda di pensionamento prima dell’emanazione delle istruzioni
interpretative ed operative impugnate.
Conseguentemente, trattandosi di diritto soggettivo già maturato, le convenute
Amministrazioni non potevano, e non possono, introdurre successive disposizioni
volte ad annullare, vanificare od anche soltanto a modificare tale diritto.
E si noti che, sempre in materia pensionistica, anche la Corte Costituzionale
pacificamente tutela non soltanto le posizioni di diritto soggettivo, ma anche le
posizioni di aspettativa, quando queste siano, ormai, divenute prossime alla
maturazione del diritto.
Ed ancora più rilevante risulta il richiamo alla disciplina fondamentale dell’art.
6 CEDU, direttamente applicabile anche all’interno del territorio nazionale, la quale
vieta allo Stato di dettare disposizioni che vanno retroattivamente ad incidere sulla
posizione delle parti, soprattutto quando queste disposizioni vengono dettate a
favore stesso degli organi dello Stato che le emanano.
Ed infatti, il nuovo regime pensionistico, entrato in vigore il 22 dicembre 2011,
di fatto e secondo l’interpretazione operativa fornita dalle convenute amministrazioni,
non consente ai ricorrenti di poter andare in pensione sulla base della disciplina
previgente, ma introduce ulteriore requisito (maturazione dei requisiti alla data del
31.12.2011) incidendo, in questo modo, su situazioni ormai già definite ed entrate a
far parte del loro patrimonio individuale in forza della previgente normativa speciale
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relativa al comparto scuola, ignorando completamente le circostanze peculiari e
normative del suddetto comparto.
QUESTIONE
DI
LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE,
IN
RELAZIONE
ALL'ARTICOLO 3, 42, 43, 53, 97 DELLA COSTITUZIONE, dell’art. 24, c. 3 della
Legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della Legge 148/2011:
In subordine, si ritiene doveroso rimettere la corrente questione alla Consulta per la
non manifestamente infondata questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3
della legge 214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 per violazione degli articoli
3, 42, 43, 53, 97 (violazione del principio d’uguaglianza, della parità di trattamento, di
ragionevolezza
legislativa,
dell’universalità,
uniformità
e
perequazione
dell’imposizione, del giusto procedimento e del buon andamento) o una sua lettura
costituzionalmente orientata.
Diverse, d’altronde, sono le ordinanze della Consulta che tutelano situazioni
sostanziali fondate su leggi precedenti di fronte all’irragionevole intervento del
legislatore (nn. 416/1999, 393/2000, 327/2001, 446/2002, 264/2005, 282/2005).
A fronte di tale interpretazione ed applicazione operativa della norma nei
confronti del personale della scuola, infatti, i ricorrenti verrebbero privati di un
trattamento economico acquisito sotto la sfera di diritto soggettivo, considerato che
avevano iniziato l’anno di servizio (anno scolastico 2011/2012) come l’ultimo della
loro carriera, alterando così la durata del rapporto di lavoro e la stabilità anche
economica su cui si fondano aspettative, progettualità e investimenti.
Nel differire la pensione, la norma in questione tradirebbe, altresì, il patto
siglato dallo Stato-datore di lavoro con il cittadino-lavoratore dipendente che esige la
giusta remunerazione di una vita di lavoro.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il fumus boni juris della richiesta di sospensiva per i provvedimenti impugnati
rileva dai motivi suesposti. Si ritiene, infatti, che le premesse in fatto, la richiamata
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giurisprudenza in materia e le osservazioni svolte in diritto circa le ripetute violazioni
a norme legislative, costituzionali e regolamentari poste in essere nel caso in esame,
dimostrano ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità che il
ricorso sia accolto nella successiva fase di merito.
Se si attendesse la pronuncia di merito, riguardo alla quale questa istanza
cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo
necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per i
ricorrenti che gli deriva dalla conseguente efficacia dei provvedimenti impugnati.
In quanto, gli stessi incidono direttamente e lesivamente sulla loro posizione
giuridica di legittimi aspiranti al trattamento di quiescenza secondo la previgente
normativa ante D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del
22 dicembre 2011. Vero è, per tutte l’esposte ragioni in fatto e diritto, che i ricorrenti
hanno iniziato l'anno scolastico 2011/2012, con il vincolo e la consapevolezza
giuridica di concluderlo sulla base di un diritto quesito (e, a differenza di tutti gli altri
lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1^ settembre 2012)
indipendentemente dalle successive modifiche intervenute in materia di trattamenti
pensionistici.
Requisiti concretamente maturato attesa la piena e ribadita vigenza degli
specifici termini di cessazione dal servizio per l’a.s. 2011/2012, di cui attualmente
vengono privati a causa delle disposizioni impugnate, motivo per cui si chiede la
sospensione cautelare dell’efficacia dell’illegittima apposizione del termine al
31.12.2011 anche nel comparto scuola.
Pertanto, la mancata regolamentazione del suddetto termine al 31.08.2012
(e/o 31.12.2012 sempre secondo la previgente normativa) giustamente derogatoria
di quella vigente per altri comparti dell’impiego alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e privato, che doveva essere effettuata dalla competente Direzione
del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca in base agli specifici termini
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di cessazione dal servizio dei suoi dipendenti, odierni ricorrenti, si pone quale grave
ed irreparabile danno delle loro legittime aspettative in termini di collocamento a
riposo con conseguente violazione di un diritto soggettivo dei ricorrenti acquisito in
relazione all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012.
Tenuto, altresì, conto che con l’esecuzione dell’illegittimo provvedimento
impugnato si avrebbe come ulteriore conseguenza la consolidazione di situazioni il
cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione.
*******
Con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito delle
controdeduzioni e del deposito da parte della convenuta amministrazione di tutti gli
atti del procedimento.
Con ulteriore riserva, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, di proporre motivi
aggiunti al presente ricorso a seguito dell’emanazione nei confronti dei ricorrenti di
connessi e conseguenti provvedimenti amministrativi in applicazione del disposto
impugnato.
Per i suesposti motivi, e con specifica riserva di più ampiamente argomentare
e dedurre, i ricorrenti, come rappresentati e difesi
CONCLUDONO
perché l'On. TAR adito voglia, in relazione ai vizi di legittimità fin qui enunciati
e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:
IN VIA CAUTELARE, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio anche inaudita
altera parte:
- ordinare la sospensione, ovvero sospendere, l’efficacia dei provvedimenti impugnati
nella parte in cui, relativamente al comparto scuola, fissa al 31.12.2011 la data ultima
di maturazione dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza secondo la
normativa vigente prima del D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella Legge
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n.214/2011 e s.m.i., in quanto i ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto quesito al
collocamento in quiescenza sulla base della normativa pensionistica a loro
applicabile al momento dell’inizio dell’anno scolastico 2011/2012 (01 settembre
2011), antecedente al suddetto D.L. convertito in legge che ha introdotto nuova
disciplina in materia pensionistica, Ordinando alle amministrazione convenute di
conformare il loro operato sulla base della specificità del settore scolastico indicando
il termine entro il quale riconoscere il diritto al pensionamento alla data di conclusione
dell’anno scolastico e non a quello dell’anno solare così come erroneamente ed
illegittimamente indicato negli atti impugnati, nonché per quanto occorra Ordinare al
M.I.U.R. la riapertura dei termini di presentazione delle domande di quiescenza
attraverso la procedura “on-line”.
IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o riformare, in quanto direttamente lesive della
posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti, le indicazioni operative contenute nella
circolare ministeriale n. 23 del 12 marzo 2012 (D.M. n. 22 del 12 marzo 2012) con cui
il MIUR ha disposto che solo coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31
dicembre 2011, anziché e legittimamente entro il 31.08.2012 e/o 31.12.2012,
rimangono soggetti al regime previgente al D.L. 201/2011, convertito con modifiche
nella Legge n.214/2011 e s.m.i. per l’accesso e per la decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia e di anzianità; nonché ogni altro atto e/o provvedimento ad
esse connesso e consequenziale, con il conseguente riconoscimento del diritto dei
ricorrenti ad essere collocati in quiescenza sulla base delle disposizioni dettate dalla
normativa previgente per maturazione dei requisiti necessari e dalla stessa previsti,
entro la data del 31.08.2012 e/o 31.12.2012, con le decorrenze indicate nelle
rispettive domande di pensionamento.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, c. 3 della legge
214/2011 e dell’art. 1, c. 21 della L. 148/2011 e s.m.i., laddove ha stabilito ovvero
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venisse interpretata e applicata anche per il comparto scuola la data del 31.12.2011,
per la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto
all’applicazione della previgente normativa pensionistica, prospettata nella parte in
diritto, per contrasto con gli artt. 3, 42, 43, 53, 97 della Costituzione.
Conseguentemente questo Ecc.mo Tar adito vorrà:
- trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale con ordinanza motivata circa la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
- sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Emettere ogni ulteriore utile statuizione, secondo legge e giustizia, a tutela
della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti così come dedotta in giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali,
IVA e CNPA come per legge da distrarre a favore dell’avvocato costituto.
Con riserva di impugnare tutti gli atti ad oggi non conosciuti qualora
emergesse un comportamento illegittimo da parte dell’amministrazione resistente ed
ogni atto presupposto, connesso e consequenziale in merito alla posizione del
ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
si chiede:
che codesto Giudice acquisisca ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 104/2010 i
documenti e gli atti richiamati in parte narrativa e/o quanto altro ritenga necessario,
secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile,
eventualmente disponendo anche l’ispezione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso
codice, nonché ogni altra documentazione utile all’accertamento del pregiudizio
patito dai ricorrenti;
Disporre ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 104/2010, anche d'ufficio, l'acquisizione di
informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità delle
amministrazioni resistenti;
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Si depositano i seguenti atti e documenti:
1) copia dei provvedimenti impugnati
2) istanza di fissazione udienza per la trattazione del merito
3) Normativa richiamata
Si andrà a produrre tutta la ulteriore documentazione indicata in atti di cui
all’indice del fascicolo di parte.
Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif. dichiara
che per la vertenza è dovuto un contributo unificato di Euro 300,00 trattandosi di
pubblico impiego.
Roma, 7 maggio 2012.
Avv. Domenico NASO
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