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Diapositiva 1
Politica di coesione UE 2014-2020:
1/3 del bilancio comunitario
Le riforme concordate per il periodo
2014-2020 sono state studiate per
massimizzare l’impatto dei
finanziamenti UE a disposizione.
Bilancio UE 2014-2020 complessivo
€1 082 miliardi
67,5%
Altre politiche UE,
agricoltura, ricerca,
politiche esterne, ecc.
€730,2 miliardi
32,5%
Fondi della politica di coesione
€351,8 miliardi
Crescita
I Fondi Strutturali 2014-2020
2
2
Dotazioni di bilancio per Stato membro
(2014-2020)
Totale stanziamenti UE per la Politica di coesione 2014-2020 *
(miliardi di €, al valore attuale)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
AT
BE BG CY
CZ DE DK EE
EL
ES
FI
FR
HR HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
* ripartizione per categoria di stanziamento con riserva di trasferimenti tra categorie su richiesta degli Stati membri
SK UK
I PO in Italia: quota UE (Fonte: Accordo di partenariato)
Programma
PON Città metropolitane
PON Cultura
PON Governance, reti, progetti speciali e AT
PON Imprese e competitività
PON Inclusione
PON Infrastrutture e reti
PON Istruzione
PON Legalità
PON Occupazione giovani
PON Ricerca e innovazione
PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione
POR Abruzzo
POR basilicata
POR Calabria
POR Campania
POR Emilia Romagna
POR Friuli Venezia Giulia
POR Lazio
POR Liguria
POR Lombardia
POR Marche
POR Molise
POR PA Bolzano
POR PA Trento
POR Piemonte
POR Puglia
POR Sardegna
POR Sicilia
POR Toscana
POR Umbria
POR Valle d'Aosta
POR Veneto
Totale
FESR
445.723.942
368.200.000
255.130.534
1.776.000.000
1.382.800.000
460.532.952
195.330.000
722.543.685
115.754.890
413.015.666
1.529.877.755
3.085.159.382
240.947.636
115.389.592
456.532.597
196.272.620
485.237.258
168.691.644
52.950.497
68.310.599
54.334.047
482.922.370
2.788.070.047
466.636.206
3.418.431.018
396.227.254
178.146.602
32.175.475
300.155.358
20.651.499.626
FSE
142.376.058
328.669.463
827.150.000
1.154.692.048
87.920.000
567.511.248
203.706.315
1.180.744.376
71.251.575
144.812.084
254.339.876
627.882.260
393.125.091
138.213.907
451.267.357
177.272.384
485.237.258
143.989.809
23.853.230
68.310.599
54.989.992
436.145.000
772.409.449
221.253.335
615.072.321
366.481.608
118.764.401
27.786.275
382.015.911
10.467.243.230
YEI
567.511.248
567.511.248
Totale
588.100.000
368.200.000
583.799.997
1.776.000.000
827.150.000
1.382.800.000
1.615.225.000
283.250.000
1.135.022.496
926.250.000
1.180.744.376
187.006.465
557.827.750
1.784.217.631
3.713.041.642
634.072.727
253.603.499
907.799.954
373.545.004
970.474.516
312.681.453
76.803.727
136.621.198
109.324.039
919.067.370
3.560.479.496
687.889.541
4.033.503.339
762.708.862
296.911.003
59.961.750
682.171.269
31.686.254.104
Europa 2020 - Priorità
Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:
 Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione;
 Crescita
sostenibile:
promuovere
un'economia
più
efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva;
 Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto
tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale.
5
5
Europa 2020
Al fine di perseguire le priorità indicate è necessario
concentrarsi su un numero limitato di obiettivi in grado di
rispecchiare il tema di una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Devono quindi essere definiti obiettivi e target misurabili, in
grado di riflettere la diversità delle situazioni degli Stati membri
e, al tempo stesso, basati su dati sufficientemente attendibili da
consentire un confronto.
6
6
Europa 2020 - Obiettivi
I 5 obiettivi principali:
1. il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni
deve avere un lavoro;
2. il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;
3. devono essere raggiunti i traguardi "20/20/20" in
materia di clima/energia:



Riduzione emissioni gas serra del 20% rispetto al 1990;
20% di energia ricavato da fonti rinnovabili
aumento del 20% dell'efficienza energetica
4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al
10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio
di povertà.
7
7
L’approccio strategico per la coesione 2014 - 2020
Quadro strategico
comune
Accordo di
partenariato
Programmi
operativi
•
Ampia strategia
Europa 2020:
•
Coerenza con i programmi nazionali di riforma
•
Coordinamento: politica di coesione, sviluppo rurale, fondi per gli affari
marittimi e la pesca
•
Obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi verso il
conseguimento degli obiettivi di Europa 2020
•
Efficacia: Introduzione di un quadro di riferimento dei risultati
•
Efficienza: consolidamento della capacità amministrativa, riduzione della
burocrazia
di
investimento:
conforme
agli
obiettivi
di
8
Principali novità della programmazione 2014-2020
2007-2013
A livello comunitario:
• Regolamenti comunitari
• Orientamenti strategici
comunitari
A livello nazionale:
• Quadro strategico
Nazionale (QSN)
• Programmi operativi
monofondo
A livello regionale:
• Programmi operativi
monofondo
2014-2020
A livello comunitario:
• Regolamenti comunitari
• Quadro strategico comune per FESR,
FSE , FEASR e FEAMP.
A livello nazionale:
• Accordo di partenariato (priorità, risorse,
settori prioritari e obiettivi) per la
politica di coesione
• Programmi operativi (possono essere
plurifondo)
A livello regionale:
• PO Plurifondo o monofondo
• Piano d’azione Comune
• Strumenti di sviluppo locale
partecipativo
9
Cinque Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE)
che lavorano insieme
ACCORDO DI PARTENARIATO
Fondo europeo
agricolo per lo
sviluppo rurale
Fondo di
coesione
Fondo
sociale
europeo
Norme comuni per i Fondi SIE
• Opzioni di costo semplificate.
• E-governance.
• Regole di ammissibilità.
• Strumenti finanziari.
• CLLD - Sviluppo locale di tipo partecipativo.
Fondo europeo
di sviluppo
regionale
Fondo europeo
per gli affari
marittimi
e la pesca
Politica orientata agli investimenti
Promuovere l'utilizzo di strumenti di finanziamento innovativi
• Estendere il campo di applicazione a tutte le aree di investimento
• Maggiore chiarezza del quadro normativo
• 10% di premio per strumenti di finanziamento innovativi e
sviluppo di tipo partecipativo
• Una gamma di opzioni che garantiscono flessibilità ai gestori dei
programmi
Tassi di cofinanziamento massimi
• 75%-85% nelle regioni meno sviluppate e ultraperiferiche
• 60% nelle regioni di transizione
• 50% nelle regioni più sviluppate
Obiettivi tematici definiti dal QSC
Ricerca e innovazione
1
Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
Competitività delle PMI
Economia a basse
emissioni di carbonio
2
3
4
Lotta ai cambiamenti
climatici
Ambiente ed efficienza
delle risorse
Trasporto sostenibile
Occupazione e mobilità
5
8
Inclusione sociale
6
9
7
Istruzione e formazione
più efficaci 10
Amministrazione pubblica
11
più efficiente
Maggiore attenzione ai risultati
Monitoraggio
Riserva di efficacia ed efficienza
6% dei finanziamenti stanziati nel 2019 a favore di programmi e priorità che hanno
completato l’85% delle tappe fondamentali previste.
Prescrizioni per l’attuazione dei programmi
Prima di ricevere i fondi, le autorità dovranno dimostrare di
avere attuato quadri strategici, normativi e istituzionali
soddisfacenti per garantire l'uso efficiente dei finanziamenti.
L'erogazione di ulteriori fondi dipenderà dai risultati ottenuti.
Saranno adottate le misure opportune per garantire che
l'efficacia dei fondi non sia indebolita da politiche macrofiscali
poco coerenti.
14
14
Condizionalità
Condizionalità
ex-ante
Condizionalità
ex -post
Condizionalità
macroeconomiche
Le condizionalità ex-ante garantiscono la presenza ed il rispetto delle
condizioni necessarie ad un efficace utilizzo dei fondi. La Commissione
valuta gli adempimenti sulle Condizionalità ex-ante indicate dallo SM
La condizionalità ex post vincolerà l’erogazione di ulteriori finanziamenti
ai risultati ottenuti. Un importo pari al 6% della dotazione nazionale di
ciascun fondo verrà accantonato e assegnato, durante la verifica
intermedia, agli SM per i PO che avranno conseguito a pieno le loro
tappe fondamentali.
La condizionalità macroeconomica prevede che l’erogazione di
finanziamenti europei ad uno SM sia subordinato al rispetto dei criteri del
Patto di stabilità da parte dello Stato in questione.
15
Condizionalità ex-ante –
art. 19 Reg. 1303/2013
La Commissione…
• valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle
condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione dell’Accordo
di partenariato e dei PO.
• quando adotta un programma, può decidere di sospendere del
tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del
programma in attesa che siano adeguatamente completate le
azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante.
Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una
condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma,
costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte
della Commissione.
16
La condizionalità ex ante
Le condizionalità ex ante sono elencate nell’allegato IV del Reg.
generale e si distinguono in due tipologie:
Condizionalità
ex-ante
Possibile
realizzazione
pratica
-
tematiche legate agli 11 obiettivi tematici;
-
generali relative alle 7 tematiche generali (disabilità, parità di
genere, aiuti di stato, appalti pubblici, etc).
Se le condizioni non sono soddisfatte alla data di presentazione
dell’Accordo di partenariato, quest’ultimo dovrà contenere le
attività e cronoprogramma delle azioni che saranno intraprese
per il loro superamento, che dovrà avvenire entro il
31.12.2016.
NellaNella
fase di
preparazione
dei Programmi
operativi, ogni
Stato procederebbe
fase
di preparazione
dei Programmi
operativi,
ogni Stato
ad
un’autovalutazione
volta a verificarevolta
se soddisfa
tutte le pre-condizioni
procede
ad un’autovalutazione
a verificare
se soddisfa
previste
per
ogni
tema
d’intervento.
In
fase
di
negoziato
dei
programmi
tutte le pre-condizioni previste per ogni tema d’intervento. In
con la Commissione, gli Stati si impegnano a prendere i provvedimenti
fase
di negoziato dei programmi con la Commissione, gli Stati si
per soddisfare i criteri mancanti. Fintanto che gli Stati non ottemperano, la
impegnano
prendere
i provvedimenti
soddisfare i criteri
Commissione a
potrebbe
sospendere
i pagamentiper
corrispondenti.
mancanti. Fintanto che gli Stati non ottemperano, la
Commissione potrebbe sospendere i pagamenti corrispondenti.
Condizionalità ex ante: un esempio
Condizionalità ex-ante - Tematica
Esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico
conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011
sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico.
Criteri
La Strategia dovrà prevedere:
• Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni
sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che:
 fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare
politiche mirate;
 venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi
ai rispettivi livelli.
• Esistenza di una strategia sull’abbandono scolastico……
18
Condizionalità macroeconomica: un esempio
Condizionalità
macroeconomiche
Possibile
realizzazione
pratica
La Commissione può richiedere modifiche
dell’Accordo di partenariato e dei PO, nel caso uno
SM si trovasse in difficoltà economiche.
Gli Stati membri che non rispettano le regole del Patto
verrebbero sollecitati a farlo attraverso dei provvedimenti
che prevedono la sospensione o l’annullamento di una
parte degli stanziamenti che sono o saranno loro destinati
sul bilancio dell’Unione. Le risorse annullate resterebbero
nel bilancio dell’Unione.
19
Bilancio/Risorse
Le principali priorità politiche, e quindi finanziarie, del bilancio
dell'Unione europea sono programmate su un periodo di
almeno cinque anni (in genere sette) nel cd. "quadro
finanziario pluriennale" (QFP). Il QFP fissa gli importi annui
massimi della spesa ("i massimali"), dividendoli in vari
settori strategici ("le rubriche"). All'inizio di ogni nuovo
periodo del QFP, tutti gli Stati membri dell'Unione decidono
all'unanimità il tipo e l'importo massimo delle risorse proprie
che l'UE può riscuotere nel corso di un anno (cd. "decisione
sulle risorse proprie").
20
Risorse /Entrate
Le entrate di cui dispone l'Unione europea nel periodo 20142020 possono essere così riassunte:
1) risorse proprie
tradizionali, costituite principalmente da dazi doganali sulle
importazioni provenienti da paesi extra UE e da prelievi sullo
zucchero; 2) risorsa basata sull'IVA, con un'aliquota uniforme
dello 0,3 per cento applicata su una base IVA armonizzata; 3)
risorse basate sul prodotto nazionale lordo di ogni Stato
membro. E' questa la fonte più significativa di introiti, in
quanto ne deriva più o meno il 70 per cento del bilancio
dell'UE; 4) minori risorse ulteriori, derivanti tra l'altro da
imposte ed altre trattenute dagli emolumenti dei dipendenti,
interessi bancari, contributi da Stati terzi per determinati
programmi, interessi di mora ed ammende.
21
Riserva di efficacia ed efficienza – art 20 Reg.
1303/2013
Il 6% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a
ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse
assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al
titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di
efficacia ed efficienza da ripartire.
22
Verifica dei risultati
• La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
effettua una verifica dei risultati dei programmi nel 2017 e
nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati
stabilito nel rispettivo dell’Accordo di partenariato e nei
programmi.
• La verifica esamina il conseguimento delle tappe
fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base
delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni
sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel
2017 e nel 2019.
23
Ripartizione della riserva di efficacia e di efficienza
• Se la verifica dei risultati nel 2017 riveli che nell'ambito di una
priorità di un programma non siano state conseguite le tappe
fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge
raccomandazioni allo Stato membro.
• Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione
adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che
stabilisce per ciascun Fondo e ciascuno programma e le
priorità per i quali sono state raggiunte le tappe
fondamentali.
• Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di
efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità che hanno
conseguito i risultati previsti.
PREMIALITA’
24
Ripartizione della riserva di efficacia e di efficienza
• Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non
ha conseguito le tappe fondamentali, la Commissione può
sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio.
• Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del
rapporto finale di esecuzione del programma, una grave
inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi
stabiliti, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle
priorità interessate.
SANZIONE
25
26
POR
CAMPANIA
FESR
C(2015)8578 - 09/12/2015
2014IT16RFOP007
POR Campania FESR
POR
CAMPANIA
FSE
C(2015)5085 - 20/07/2015
2014IT05SFOP020
POR Campania FSE
PSR
CAMPANIA
FEASR
C(2015)8315 - 23/11/2015
2014IT06RDRP019
PSR Campania
27
Programma
Fondo
N. decisione CE - Data
CCI Number
Sito Autorità di Gestione
PON
Per la Scuola - competenze e
ambienti per
l'apprendimento
FSE/FESR
C(2014)9952 - 17/12/2014
2014IT05M2OP001
MIUR
PON
Ricerca e innovazione
FSE/FESR
C(2015)4972 - 14/07/2015
2014IT16M2OP005
MIUR
PON
Governance e Capacità Istituzionale FSE/FESR
C(2015)1343 - 23/02/2015
2014IT05M2OP002
Agenzia Coesione Territoriale
PON
Città metropolitane
FSE/FESR
C(2015)4998 - 14/07/2015
2014IT16M2OP004
Agenzia Coesione Territoriale
PON
Cultura e sviluppo
FESR
C(2015)925 - 12/02/2015
2014IT16RFOP001
MiBAC
PON
Politiche attive per l’occupazione
FSE
C(2014)10100 - 17/12/2014
2014IT05SFOP002
MLPS
PON
Inclusione
FSE
C(2014)10130 - 17/12/2014 2014IT05SFOP001
MLPS
PON
Occupazione giovanile
FSE
C(2014)4969 - 11/07/2014
2014IT05M9OP001
MLPS
PON
Imprese e competitività
FESR
C(2015)4444 - 23/06/2015
2014IT16RFOP003
MISE
PON
Infrastrutture e reti
FESR
C(2015)5451 - 29/07/2015
2014IT16RFOP002
MIT
PON
Legalità
FSE/FESR
C(2015)7344 - 27/10/2015
2014IT16M2OP003
Ministero Interno
PSR
Rete rurale
FEASR
C(2015) 3487 - 26/05/2015
2014IT06RDRN001
PON RETE RURALE
PSR
Sviluppo rurale
FEASR
C(2015)8312 - 20/11/2015
2014IT06RDNP001
SVILUPPO RURALE
PO
Affari marittimi e pesca
FEAMP
C(2015) 8452 - 25/11/2015
2014IT14MFOP001
MIPAAF
28
Programmazione
Dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei
Fondi per il periodo 2014 -2020 è diventata
pienamente
e
completamente
operativa. Ricordiamo che per il periodo
2014-2020 vale la cosiddetta regola
“n+3” (art. 136 del Regolamento CE
1303/2013)..
29
Programmazione
Pertanto le certificazioni alla Commissione
devono essere presentate entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello
dell’impegno
nell’ambito
di
ciascun
Programma.
Ciò
significa
che
la
programmazione 2014-2020 terminerà, di
fatto, il 31 dicembre 2023
30
Riduzione oneri amministrativi
Art. 27 Reg. 1303/2013
Ciascun programma comprende le modalità per garantire
l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le
azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei
beneficiari.
31
Selezione operazioni
Le
operazioni
cofinanziate
verranno
selezionate sulla base dei criteri approvati
dal
Comitato
di
Sorveglianza,
conformemente all’art. 110 del Regolamento
(UE)
n.
1303/2013,
funzionali
all’individuazione ed al finanziamento di
progetti rientranti nel campo di applicazione
del Fondo e caratterizzati da un grado elevato
di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi
specifici ed ai risultati attesi.
32
Selezione operazioni
I criteri di selezione saranno articolati in:
criteri di ammissibilità formali ovvero quei requisiti di
eleggibilità delle operazioni che rappresentano elementi
imprescindibili per la selezione delle operazioni stesse (in
particolare: correttezza dell’iter amministrativo di
presentazione della domanda di finanziamento, eleggibilità
del proponente secondo quanto previsto dal POR e dalle
normative comunitarie e nazionali, rispetto delle normative
regionali, nazionali e comunitarie per l’accesso al
finanziamento con particolare riferimento alla cumulabilità
degli aiuti).
33
Selezione operazioni
criteri di ammissibilità sostanziali con
riferimento ai requisiti di eleggibilità delle
operazioni strettamente collegati alla
strategia ed ai contenuti del POR e delle
azioni di riferimento, verificandone la
coerenza con la programmazione regionale e
con la normativa nazionale e comunitaria di
settore.
34
Selezione operazioni
criteri di valutazione, finalizzati ad accertarne
la qualità tecnica (strategia e finalità;
metodologia; processo attuativo), la fattibilità
economico finanziaria (economicità e
sostenibilità dell’investimento), il livello di
innovatività, capacità dei progetti di
migliorare l’efficienza e aumentare il
risparmio
energetico,
il
contributo
all’affermazione dei principi di pari
opportunità e di sviluppo sostenibile;
35
Selezione operazioni
In linea con l’art. 125.4.c) del Reg. UE
1303/13, sarà garantito, inoltre, il sostegno
all’AdG
finalizzato
all’elaborazione
di
provvedimenti atti a garantire l’estraneità di
comportamenti fraudolenti e di azioni
corruttive nell’attuazione del POR.;
36
Selezione operazioni
In particolare possono essere previste azioni
volte ad assicurare: Trasparenza in ogni
singola fase del processo di erogazione dei
fondi; Sensibilizzazione sui problemi della
trasparenza e del rischio di corruzione
(fallimento etico) dei cittadini e dei
dipendenti pubblici sotto forma di messaggi
istituzionali e di campagne informative;
Misure preventive e di valutazione del rischio
37
Riduzione oneri amministrativi
Art. 122 Reg. 1303/2013
“Responsabilità degli Stati membri”
 L’obiettivo è quello di realizzare un passo verso una politica
di coesione informatizzata, richiedendo a tutti gli Stati
Membri, entro il 31 dicembre 2015, di attivare sistemi che
consentono ai beneficiari di presentare informazioni una sola
volta mediante scambio di dati in formato elettronico. Tutte
le informazioni richieste ai beneficiari e tra questi e le AdG,
AdC e AdA e gli OI (oltre che tra le Autorità) devono avvenire
dal 2016 attraverso sistemi di scambio elettronico di dati.
Approcci integrati
Sono previsti un certo numero di meccanismi volti a incoraggiare
approcci di programmazione integrati, in materia di sviluppo
territoriale, in un'ottica di coordinamento e di sinergie nel corso del
processo di attuazione.
Si tratta dello Sviluppo locale operato dagli attori locali e degli
Investimenti territoriali integrati per il FESR, il FSE e il Fondo di
coesione. Questi due strumenti hanno lo scopo di impegnare i
soggetti regionali e locali e le collettività locali nell'attuazione dei
programmi.
39
39
Semplificazione
Regole comuni - fondi compresi nel Quadro strategico comune
• Politica di coesione, sviluppo rurale e politiche per gli affari
marittimi e la pesca
Possibilità di programmi plurifondo
• FESR, FSE e Fondo di coesione
Sistema di esecuzione razionalizzato
• Norme su ammissibilità e durata armonizzate
• Maggiore ricorso a costi semplificati
• Correlazione tra pagamenti e risultati
• Coesione elettronica: "sportello unico" per i beneficiari
• Approccio proporzionale al controllo
Gestione e controllo
Gestione finanziaria
• Nuovo sistema di rendiconto annuale
• Dichiarazione annuale di gestione
• Liquidazione annuale dei conti da parte della Commissione
Sistemi di gestione e di controllo
• “Accreditamento” nazionale (responsabilizzazione degli Stati membri)
• Le autorità di gestione possono operare in qualità di autorità di certificazione
• La Commissione può esaminare i requisiti per la designazione delle Autorità
(sulla base dei rischi e dei riscontri storici)
Maggiore proporzionalità
• Esenzioni per programmi con volumi ridotti
• Esenzioni per sistemi che hanno conseguito risultati positivi costanti
• Limitazioni della frequenza delle verifiche della Commissione su singole
operazioni
Regolamenti 2014-2020
La Commissione ha quindi proposto un regolamento (1303/2013) che
riguarda tutti gli strumenti di finanziamento della politica strutturale. In
particolare:
• La prima parte del regolamento definisce una serie di regole comuni
per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo
sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'obiettivo è aumentare la
coerenza fra gli strumenti, favorire le sinergie e ottenere un impatto
più forte.
• La seconda parte delinea regole comuni per la gestione dei tre
principali fondi usati per realizzare gli obiettivi della politica di
coesione: il FESR, il FSE e il Fondo di coesione.
42
42
La frode è un atto di inganno deliberato finalizzato a ottenere un
vantaggio personale o causare un danno a terzi. (Per saperne di
più: articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee del 1995)
Un'irregolarità è un atto che non rispetta le regole dell'UE e che
può avere conseguenze negative sugli interessi finanziari dell'UE,
ma può essere il risultato di errori commessi in buona fede dai
beneficiari che richiedono finanziamenti e dalle autorità che li
erogano. Se invece un'irregolarità è commessa volontariamente,
costituisce una frode. (Per saperne di più: articolo 1
del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio)
43
L'OLAF non può indagare su sospetti casi
di:
frode senza conseguenze finanziarie sui fondi
pubblici dell'UE. Denunciare tali casi alla
polizia nazionale.
corruzione in cui non sono coinvolti membri o
personale delle istituzioni e degli organi dell'UE.
Denunciate tali casi alla polizia nazionale.
uso fraudolento del logo dell'UE o del nome
delle istituzioni dell'UE.
frode senza conseguenze finanziarie sui fondi
pubblici dell'UE. Denunciate tali casi alla polizia
nazionale.
corruzione in cui non sono coinvolti membri o
personale delle istituzioni e degli organi dell'UE.
Denunciate tali casi alla polizia nazionale. 44
uso fraudolento del logo dell'UE o del nome
SIGECO
L’esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi
di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare:
• l’efficace raggiungimento degli obiettivi,
• il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni
finanziate, alimentando regolarmente la BDU;
• il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile,
• la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.
A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato
che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e
controllo.
45
Responsabilità degli Stati membri (art. 74, Reg.
1303/2013)
1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione,
controllo e audit e assumono le responsabilità che ne
derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di
cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di
ciascun fondo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e
controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle
norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo
efficace.
46
Responsabilità degli Stati membri (art. 74, Reg.
1303/2013)
3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci
modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La
definizione della portata, delle norme e delle procedure
relative a tali modalità compete agli Stati membri
conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli
Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i
reclami presentati alla Commissione che ricadono
nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati
membri informano la Commissione, previa richiesta, dei
risultati di tali esami.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri
e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di
scambio elettronico di dati.
47
Potere… della Commissione
…
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i
requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4,
primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai
documenti contabili da mantenere e alla documentazione di
supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione,
dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei
beneficiari.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione
riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al
paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
48
all'articolo 150, paragrafo 2.
Regolamenti 2014-2020
Reg. 1303/2013 - disposizioni comuni
Reg. 1304/2013 – FSE
Reg. 1301/2013 - FESR
Reg. 1299/2013 – cooperazione territoriale
Reg. 1302/2013 - gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT)
Reg. 1300/2013 – Fondo di coesione
Reg. 1305/2013 - FEASR
I Regolamenti 2014/2020
Regolamenti delegati
 Reg. 240/2014 - codice europeo di condotta sul partenariato
 Reg. 480/2014: – vari temi:
 rettifiche finanziarie,
 strumenti finanziari,
 gestione entrate nette,
 definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili
nell'ambito di altre politiche dell'Unione,
 grandi progetti,
 dati da registrare e conservare in formato elettronico,
 pista di controllo e uso dei dati raccolti durante gli audit,
 ambito e contenuti degli audit delle operazioni e dei conti e metodologia per la
selezione del campione di operazioni,
 rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione a carenze sistemiche
 …segue
I Regolamenti 2014/2020
Regolamenti delegati
 Reg. 481/2014 – ammissibilità spese cooperazione
 Reg. 522/2014 – sviluppo urbano
 Reg. 1207/2014 – vari temi:
 rettifica finanziaria,
 strumenti finanziari,
 calcolo delle entrate nette,
 tasso forfettario per i costi indiretti,
 grandi progetti, conservazione e registrazione dati,
 pista di controllo,
 audit relativi alle operazioni e ai conti,
 metodologia per la selezione del campione di operazioni,
 uso dati raccolti da EC durante gli audit,
 criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di
gestione e di controllo
Atti di esecuzione 2014/2020
Regolamenti di esecuzione
 Reg. 184/2014 - sistema di scambio elettronico di dati
 Reg. 215/2014 - cambiamenti climatici - target
 Reg. 288/2014 - modello per la redazione dei PO
 Reg. 821/2014 – modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
 Reg. 964/2014 - termini e condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
 Reg. 1011/2014 - modelli per la presentazione di determinate informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi
 Reg. 207/2015 – modelli per la relazione sullo stato dei lavori, relazione di
attuazione, dichiarazione di affidabilità di gestione, strategia di audit, etc
Il sistema di gestione e controllo dei Fondi
SIE (art. 72, Reg. 1303/2013)
I sistemi di gestione e controllo prevedono:
a) Una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti
nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo;
b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni
fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità
delle spese dichiarate;
d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la
memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei
dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la relazioni;
53
Il sistema di gestione e controllo dei Fondi
SIE (art. 72, Reg. 1303/2013)
e) sistemi di predisposizioni delle relazioni e sorveglianza
nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione
dei compiti ad un altro organismo;
f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di
gestione e controllo;
g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo
adeguata;
h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di
irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi
indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su
ritardati pagamenti.
54
Le diverse fonti finanziarie della politica di coesione
La pianificazione strategica
(Fondi SIE, FdR, FSC)
55
Legge di stabilità 2015
676. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di
cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente
destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a
quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a
interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i
cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di
impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni
nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi
strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni
centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione
territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata
per le politiche di coesione territoriale. […]
56
Legge di stabilità 2015
677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando
l'impiego nel medesimo ambito territoriale, può essere destinata
per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica,
dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di
occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla
forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.
57
Delibera CIPE
Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo
1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di
partenariato 2014-2020.
58
Programmazione complementare 2014-2020
Definizione dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché dei
criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (commi 240, 241, 242 e
245 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014)
Per la copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento
nazionale relativa agli interventi cofinanziati dall'UE il FdR ex L.
183/1987 concorre:
• per i POR, nella misura massima del 70%;
• per i PON, nella misura del 100%.
Per la copertura dei Programmi complementari, il FdR concorre nei
limiti delle proprie disponibilità
59
I Programmi di azione e coesione
I Programmi di azione e coesione concorrono al perseguimento
delle finalità strategiche dei Fondi SIE, in funzione del rafforzamento
degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del
maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente
esecuzione finanziaria, anche attraverso l’overbooking.
I contenuti dei Programmi sono definiti, sulla base di comuni
indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le
Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento
dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il
coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di
coesione territoriale.
60
I Programmi di azione e coesione
I Programmi di azione e coesione sono presentati:
• su proposta dell’Amministrazione centrale
coordinamento dei Fondi SIE di riferimento,
avente
il
• in partenariato con le Regioni interessate,
•
d’intesa con il MEF,
e sono adottati con delibera CIPE, sentita la Conferenza StatoRegioni. Eventuali modifiche significative dei Programmi approvate
dal CIPE
Le risorse dei suddetti Programmi sono soggette a vincolo
territoriale .
61
Responsabilità in caso di gestione
concorrente (art. 73, Reg. 1303/2013)
Conformemente al principio di gestione concorrente, gli
Stati membri e la Commissione sono responsabili della
gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive
responsabilità definite dal presente regolamento e dalle
norme specifiche di ciascun fondo.
62
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
1. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della
gestione concorrente, i compiti d'esecuzione sono delegati agli
Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i
principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e non
discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione
nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e
gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di
controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti
responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa
settoriale stabilisce disposizioni complementari.
63
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse
all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le
misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e
amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione,
vale a dire:
a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano
eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della
normativa settoriale applicabile, e a tal fine designano
conformemente al paragrafo 3 e sorvegliano gli organismi
responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione;
b) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.
64
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto
del principio di proporzionalità e in conformità del presente
articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati
membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se
opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni
rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i
fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali.
Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa
settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento
nazionale.
65
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della
normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di
gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro
della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il
principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio
valutato in conformità della normativa settoriale.
3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella
normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello
appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo
dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì
funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e
possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.
66
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati
membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo
sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione
precedente e se il loro funzionamento è stato efficace.
Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che
gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella
normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a
livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro
mettendo fine alla designazione in conformità della normativa
settoriale.
La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella
procedura stabilita nel presente paragrafo.
67
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3:
a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed
efficiente e ne garantiscono il funzionamento;
b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati
precisi, completi e attendibili;
c) forniscono le informazioni richieste al paragrafo 5;
d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente
all'articolo 35, paragrafo 2, delle informazioni sui destinatari, sulla
natura e sullo scopo delle misure finanziate dal bilancio, …
68
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono
alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la
seguente documentazione:
a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute,
(corredati del parere di un organismo di revisione contabile
indipendente), durante il pertinente periodo di riferimento quale
definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro
compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di
rimborso. Tali conti includono i prefinanziamenti e gli importi per i
quali sono in corso o sono state completate procedure di
recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la
quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei
fondi:
69
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed
esatte,
ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali
definite nella normativa settoriale,
iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie
quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile
e dei controlli effettuati (corredato del parere di un organismo di
revisione contabile indipendente), comprese un'analisi della
natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei
sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate.
70
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
I conti di cui alla lettera a) del primo comma e il riepilogo di cui
alla lettera b) del primo comma sono corredati del parere di un
organismo di revisione contabile indipendente elaborato
conformemente alle pertinenti norme internazionalmente
riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un
quadro fedele, se le spese per le quali la Commissione ha
chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di
controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce
altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le
asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui alla
lettera a) del primo comma.
71
Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)
6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati
secondo le norme applicabili, la Commissione:
a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei
conti degli organismi designati, stabilendo la completezza,
l'esattezza e la verità dei conti;
b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli
esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile;
c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se
previsto dalla normativa settoriale.
La Commissione pone fine in tutto o in parte all'interruzione dei
termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che
uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non
appena ha adottato le misure necessarie. ...
72
I Progetti retrospettivi
73
Progetti retrospettivi
Riferimenti
• Nota d’Orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza
retrospettiva UE nel periodo 2007-2013 – COCOF 12-0050-00
(29 marzo 2012)
• QSN modificato (chiusura della procedura scritta con nota DPS
del 18/06/2013)
• Nota DPS, prot. n. 6186, del 27/06/2014 (chiarimenti in merito
ai progetti retrospettivi)
• Nota MEF-IGRUE, prot. n. 69363, del 29/08/2014 (metodologia
di supporto alle AdA per le attività di validazione delle spese
riguardanti i progetti retrospettivi)
74
Progetti retrospettivi
Definizione
• Il sostegno retrospettivo rappresenta l’assegnazione, da parte
di un'autorità di gestione, del finanziamento UE ad
un'operazione per la quale sono già state sostenute spese a
valere su risorse nazionali o che è già stata completata
precedentemente al momento in cui il contributo UE è stato
formalmente richiesto o assegnato.
• Overbooking: lo sviluppo di un serbatoio di progetti il cui
volume è superiore alla portata finanziaria del relativo
programma operativo, selezionando, sviluppando e realizzando
progetti “extra” sin dall’inizio, nell’ottica di assicurare la
conformità ai requisiti applicabili al programma operativo
interessato.
75
Progetti retrospettivi - QSN
"Benché la Commissione incoraggi la pratica di selezione dei
progetti in attuazione delle misure previste dai programmi
operativi, considera che non ci sono disposizioni regolamentari
che inibiscono la certificazione di progetti che hanno già sostenuto
le spese coperte da fonti nazionali o che sono già completati prima
che il contributo dell‘UE è formalmente richiesto o ricevuto
(''progetti retrospettivi") e stabilisce le condizioni necessarie per la
loro ammissione al cofinanziamento dei Fondi strutturali.
Pertanto, fermo restando l'impegno primario di dare piena
attuazione ai programmi operativi, le Autorità di gestione,
possono inserire a cofinanziamento comunitario anche progetti
retrospettivi“
76
Progetti retrospettivi
“Sia i progetti di prima fase che quelli retrospettivi non possono
riguardare quelli che non siano inclusi negli strumenti della
programmazione unitaria”.
“Fanno altresì parte della programmazione unitaria tutte le risorse
che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della
programmazione del periodo 2007-2013 (Programmi attuativi
regionali, Accordi di Programma Quadro, Contratti istituzionali di
sviluppo e Piani di Azione Coesione)”.
77
Progetti retrospettivi
Condizioni
L’AdG, L’AdC e l’AdA sono tenute a verificare che le operazioni
retrospettive rispettino tutte le norme applicabili, ed in
particolare:
1. Norme in materia di ammissibilità delle spese:
Periodo di ammissibilità della spesa
• eventuale nuova categoria di spesa (rientranti nella Tabella 1
della Parte A dell'Allegato II del Reg. (CE)n. 1828/2006) sia
aggiunta al momento della revisione di un programma
operativo ai sensi dell'Articolo 33 del Reg. 1083/2006,
qualsiasi spesa ricompresa in tale categoria sarà ammissibile a
partire dalla data di presentazione alla Commissione della
richiesta revisione programma operativo.
78
Progetti retrospettivi
Ai sensi dell’Articolo 88 Reg. 1083/2006 "… si considerano completate le
operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le
quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico
corrispondente sono stati corrisposti”. Pertanto un’operazione può
ritenersi completata qualora siano soddisfatti cumulativamente i tre
criteri di seguito elencati:
1. Le attività sono state effettivamente realizzate (non è necessaria
alcuna ulteriore attività ai fini del completamento
dell’operazione);
2. Sono state corrisposte tutte le spese a carico dei beneficiari
(nessun ulteriore pagamento deve essere corrisposto dai
beneficiari);
3. Il contributo pubblico è stato corrisposto ai beneficiari (nessun
ulteriore pagamento deve essere corrisposto ai beneficiari).
79
Progetti retrospettivi
Condizioni
2. Criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza:
La spesa è ammissibile soltanto se corrisposta per operazioni
stabilite dall’AdG del PO in questione o sotto la sua responsabilità,
conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.
L’autorità di gestione è tenuta a garantire che l'operazione sia
selezionata secondo i criteri di selezione applicabili.
Come regola generale, per “criteri di selezione applicabili” si
intendono i criteri in vigore al momento in cui l'operazione è stata
selezionata ai fini del finanziamento UE.
80
Progetti retrospettivi
Condizioni
3. Norme Comunitarie e nazionali, tra cui in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
Normativa sugli appalti pubblici;
Norme sugli aiuti di Stato;
Norme ambientali, norme antidiscriminazione e pari opportunità;
Norme su informazione e pubblicità (dalla data della selezione
dell'operazione per l’assistenza UE);
Prescrizioni relative alla disponibilità dei documenti (Art. 90 Reg.
1083/2006);
Norme in materia di progetti generatori di entrate (Art. 55 Reg.
1083/2006);
Norme sulla stabilità delle operazioni (Art. 57 Reg.
1083/2006);
81
Condizioni
Progetti retrospettivi
•
Norme nazionali o documenti strategici del programma (QSN,
particolari disposizioni del programma) che stabiliscono le
condizioni specifiche per l'assistenza UE;
•
Disposizioni di cui all’Articolo 13, comma 2, del Reg. 1828/2006,
che richiedono la capacità di dimostrare in qualsiasi momento
che non è stato erogato un doppio finanziamento.
N.B.: Rischio doppio finanziamento: operazioni avviate nell’ambito di
nazionali sono state, in alcuni casi, selezionate per l’assistenza UE pur
essendo mantenute nell’ambito del dato nazionale. Le AdG devono
garantire che la medesima spesa per la medesima operazione non sia
certificata e rimborsata due volte, ossia nell’ambito di un programma
nazionale/regionale e, una seconda volta, nell’ambito di un
programma finanziato dai Fondi.
82
Progetti retrospettivi
Condizioni
4. Procedure di gestione finanziaria e controllo, incluso l’obbligo
di conformità a:
•
Requisiti di audit;
•
Articolo 60(b) del Reg. 1083/2006 e degli Artt. 13-17 del
Reg. 1828/2006, relativi ai controlli, da parte dell’ autorità di
gestione, sulla spesa dichiarata, ivi inclusi controlli in loco;
•
Articolo 62 del Reg. 1083/2006 sull’indipendenza dell’audit.
83
Progetti retrospettivi
Condizioni
Prima di procedere alla certificazione della spesa relativa a tali
operazioni alla CE, l’AdC dovrebbe, ai sensi dell'Articolo 61 lettera
(b)(ii) del Reg. 1083/2006, accertare che la spesa dichiara sia
conforme alle vigenti norme Comunitarie e nazionali e sia stata
corrisposta in relazione ad operazioni selezionate per il
finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma
e alle norme Comunitarie/nazionali.
La Commissione considererà irregolare qualsiasi operazione che
risulti non conforme alle norme applicabili e procederà alle
dovute rettifiche finanziarie.
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La chiusura 2007-2013
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Chiusura 2007 – 2013 (Decisione CE 30/04/2015)
Gli SM devono presentare alla CE una richiesta di pagamento per
ciascun programma con allegati i seguenti documenti chiusura:
1. AdC una domanda di pagamento del saldo finale e una
dichiarazione di spesa (art. 78 Reg. 1083/2006)
2. AdG un rapporto finale di esecuzione (RFE) (art. 67 Reg.
1083/2006)
3. AdA una dichiarazione di chiusura supportata dal
rapporto finale di controllo (art. 62 Reg. 1083/2006).
La documentazione deve essere trasmessa alla CE, esclusivamente
in formato elettronico (tramite SFC) entro il 31 marzo 2017 anche
nel caso di progetti sospesi o con un procedimento giudiziario in
corso.
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Art. 78 Reg. 1083/2006
Dichiarazione di spesa
1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse
prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi
dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle
operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da
versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il
contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di
valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in
regolamenti specifici a ciascun Fondo.
Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87
del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il
contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una
dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento
ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.
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Art. 78 Reg. 1083/2006
Dichiarazione di spesa
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli
anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto
qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da
qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati
membri;
c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del
progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre
anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre
2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di
spese è rettificata di conseguenza.
[…]
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Art. 78 Reg. 1083/2006
Dichiarazione di spesa
6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria
finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese
totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per
contribuire ad essi.
Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la
spesa ammissibile corrisponde al totale:
a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per
investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un
piano integrato per lo sviluppo urbano, o
b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da
ciascuno dei fondi summenzionati, o
c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da
fondi di garanzia, e
d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili, e
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Art. 78 Reg. 1083/2006
Dichiarazione di spesa
e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili
provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono
prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti,
per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli
edifici, compresi gli alloggi esistenti.
Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta
dal beneficiario.
Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.
[…]
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2. Rapporto Finale di esecuzione - Allegato XVIII
Il RFE deve fornire informazioni aggregate sull’intero periodo di
attuazione del PO.
Come per i RAE, i contenuti del RFE sono indicati dall’art. 67 del
Reg. 1083/2006, predisposte secondo l’allegato XVIII del Reg.
18128/2006.
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Rapporto finale di esecuzione – Aspetti specifici
Grandi progetti
Nel rapporto finale lo SM dovrà confermare che i grandi progetti
sono stati completati, dar conto di eventuali problemi riscontrati
nell’attuazione e delle misure prese per superarli, nonché indicare
eventuali cambiamenti nella lista dei grandi progetti prevista nel
PO. In particolare dovrà indicare:
• Data completamento;
• Investimento totale e fonti di finanziamento;
• Indicatori chiave di risultato e di impatto
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Rapporto finale di esecuzione - Aspetti specifici
Strumenti di ingegneria finanziaria
Il rapporto finale dovrà fornire una descrizione degli strumenti di
ingegneria finanziaria e degli accordi attuativi. In particolare:
• Numero e tipo dei fondi
• l’entità del Cofinanziamento nazionale il tipo di cofinanziamento nazionale
(prestito, contributo in natura).
• Date e riferimenti degli accordi di finanziamento
• Procedure di selezione del gestore del fondo
• tipologie di prodotti offerti e i destinatari finali;
• Settori e localizzazione dei beneficiari
• Valutazione della performance del fondo
• informazioni sul residuo
• Difficoltà incontrate nella gestione dei fondi
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Rapporto finale di esecuzione - Aspetti specifici
Risultati raggiunti
Qualora gli indicatori riportati nel rapporto finale si discostino in
maniera significativa (più del 25%) dai target stabiliti nei PO, lo SM
deve spiegare e fornire una giustificazione in merito al mancato
raggiungimento dei target e alle motivazioni alla base della scelta
di non procedere in itinere ad azioni correttive tra cui anche la
revisione degli stessi target.
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Documenti di chiusura
Gli SM non possono modificare nessun documento trasmesso, tranne
il caso di errori materiali.
Dopo il 31/03/2017 non possono essere aggiunte nuove spese, ma è
possibile eliminarne alcune (in caso di overbooking).
In caso in cui uno o più documenti previsti non siano presentati alla
CE entro il 31/03/2017, la CE automaticamente disimpegnerà la parte
di impegno per il quale non ha ricevuto una domanda di pagamento
accettabile entro il termine di cui sopra. La chiusura del programma
avverrà conseguentemente sulla base delle ultime informazioni
disponibili.
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Aspetti particolari: grandi progetti e progetti a
cavallo
•
Devono essere grandi progetti o progetti di importo > 5 Meuro
•
Il progetto non è stato approvato o selezione nella programmazione 2000-2006;
• il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista
materiale e finanziario;
•
La prima fase del programma costituisce un lotto funzionale pronto per essere
usato entro il 31/03/2017;
•
La seconda fase del progetto deve essere ammissibile al finanziamento nel periodo
2014-2020;
•
La decisione di modifica GP manterrà comunque gli obiettivi globali che dovranno
essere raggiunti dal progetto;
•
SM devono indicare nel RFE che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e
finanziari per completare e rendere operativa la seconda fase (e quindi l’intero
progetto) nel periodo 2014 - 2020;
•
Gli investimenti produttivi devono concludersi in un singolo periodo di
programmazione (art. 3 Reg. 1080/2006)
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Aspetti particolari: progetti non funzionanti
I progetti devono essere “funzionanti” ossia completati e in uso per
essere ammissibili entro il 31/03/2017;
In casi eccezionali SM possono comunque includere progetti non
completati nel RFE a condizione che:
• Costo del progetto > 5 Meuro
• Costo progetti non completi < del 10% del valore del programma
• Gli SM devono concludere i progetti entro 31/03/2019
• RFE deve riportare una lista dei progetti non funzionanti e
riportare ogni 6 mesi alla CE lo stato di avanzamento
• Se i progetti non sono completati entro 31/3/2019 si applica una
correzione finanziaria CE
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Aspetti particolari: progetti generatori di entrate
(art. 55 Reg. CE 1083/2006)
Nuove o addizionali deduzioni delle entrate nette generate dai
progetti devono essere fatte dall’AdC in fase di chiusura del
programma (31/03/2017) nei seguenti casi:
• Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette
non precedentemente contemplate;
• Ci sono delle modifiche nelle tariffe che determinano nuove
entrate
• Si sono verificate entrate per progetti per i quali non era
prevedibile in anticipo e, quindi, va rivisto il calcolo
Se il progetto genera reddito da fonti già calcolate, tale reddito
può essere o minore, ma non richiede un ricalcolo del deficit, a
meno che non sia stato sottostimato di proposito
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Assistenza tecnica
Sarà possibile usare risorse della 2007-2013 per finanziare le
attività preparatorie alla programmazione 2014-2020 a condizione
che tali attività siano materialmente ammissibili (rispetto della
normativa UE e nazionale e dei criteri di selezione) e siano
appropriate (ci deve essere un chiaro legame dimostrabile fra le
attività proposte e la preparazione alla Programmazione 20142020).
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Disimpegno
Tutti gli importi relativi ad operazioni non dichiarate alla CE in fase di
chiusura, tranne quelle per le quali l’AdC non le ha potute dichiarare
perche si trattava di operazioni sospese o con procedimenti giudiziari
in corso, o per ragioni di forza maggiore, saranno disimpegnati.
Lo SM deve informare la CE di tutte le operazioni oggetto di
procedimenti giudiziari o amministrativi.
Rispetto agli importi non recuperabili lo SM si deve assicurare che gli
importi indicati nell’allegato XI, per i quali lo SM non ha chiesto alla
CE di condividere la perdita, siano dedotti dalla certificazione finale di
spesa.
In fase di chiusura verranno riviste le questioni relative alla
sospensione o interruzione dei pagamenti in corso.
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