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Diapositiva 1
Politica di coesione UE 2014-2020: 1/3 del bilancio comunitario Le riforme concordate per il periodo 2014-2020 sono state studiate per massimizzare l’impatto dei finanziamenti UE a disposizione. Bilancio UE 2014-2020 complessivo €1 082 miliardi 67,5% Altre politiche UE, agricoltura, ricerca, politiche esterne, ecc. €730,2 miliardi 32,5% Fondi della politica di coesione €351,8 miliardi Crescita I Fondi Strutturali 2014-2020 2 2 Dotazioni di bilancio per Stato membro (2014-2020) Totale stanziamenti UE per la Politica di coesione 2014-2020 * (miliardi di €, al valore attuale) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI * ripartizione per categoria di stanziamento con riserva di trasferimenti tra categorie su richiesta degli Stati membri SK UK I PO in Italia: quota UE (Fonte: Accordo di partenariato) Programma PON Città metropolitane PON Cultura PON Governance, reti, progetti speciali e AT PON Imprese e competitività PON Inclusione PON Infrastrutture e reti PON Istruzione PON Legalità PON Occupazione giovani PON Ricerca e innovazione PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione POR Abruzzo POR basilicata POR Calabria POR Campania POR Emilia Romagna POR Friuli Venezia Giulia POR Lazio POR Liguria POR Lombardia POR Marche POR Molise POR PA Bolzano POR PA Trento POR Piemonte POR Puglia POR Sardegna POR Sicilia POR Toscana POR Umbria POR Valle d'Aosta POR Veneto Totale FESR 445.723.942 368.200.000 255.130.534 1.776.000.000 1.382.800.000 460.532.952 195.330.000 722.543.685 115.754.890 413.015.666 1.529.877.755 3.085.159.382 240.947.636 115.389.592 456.532.597 196.272.620 485.237.258 168.691.644 52.950.497 68.310.599 54.334.047 482.922.370 2.788.070.047 466.636.206 3.418.431.018 396.227.254 178.146.602 32.175.475 300.155.358 20.651.499.626 FSE 142.376.058 328.669.463 827.150.000 1.154.692.048 87.920.000 567.511.248 203.706.315 1.180.744.376 71.251.575 144.812.084 254.339.876 627.882.260 393.125.091 138.213.907 451.267.357 177.272.384 485.237.258 143.989.809 23.853.230 68.310.599 54.989.992 436.145.000 772.409.449 221.253.335 615.072.321 366.481.608 118.764.401 27.786.275 382.015.911 10.467.243.230 YEI 567.511.248 567.511.248 Totale 588.100.000 368.200.000 583.799.997 1.776.000.000 827.150.000 1.382.800.000 1.615.225.000 283.250.000 1.135.022.496 926.250.000 1.180.744.376 187.006.465 557.827.750 1.784.217.631 3.713.041.642 634.072.727 253.603.499 907.799.954 373.545.004 970.474.516 312.681.453 76.803.727 136.621.198 109.324.039 919.067.370 3.560.479.496 687.889.541 4.033.503.339 762.708.862 296.911.003 59.961.750 682.171.269 31.686.254.104 Europa 2020 - Priorità Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda: Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; Crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 5 5 Europa 2020 Al fine di perseguire le priorità indicate è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi in grado di rispecchiare il tema di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Devono quindi essere definiti obiettivi e target misurabili, in grado di riflettere la diversità delle situazioni degli Stati membri e, al tempo stesso, basati su dati sufficientemente attendibili da consentire un confronto. 6 6 Europa 2020 - Obiettivi I 5 obiettivi principali: 1. il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 2. il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 3. devono essere raggiunti i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia: Riduzione emissioni gas serra del 20% rispetto al 1990; 20% di energia ricavato da fonti rinnovabili aumento del 20% dell'efficienza energetica 4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato; 5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 7 7 L’approccio strategico per la coesione 2014 - 2020 Quadro strategico comune Accordo di partenariato Programmi operativi • Ampia strategia Europa 2020: • Coerenza con i programmi nazionali di riforma • Coordinamento: politica di coesione, sviluppo rurale, fondi per gli affari marittimi e la pesca • Obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 • Efficacia: Introduzione di un quadro di riferimento dei risultati • Efficienza: consolidamento della capacità amministrativa, riduzione della burocrazia di investimento: conforme agli obiettivi di 8 Principali novità della programmazione 2014-2020 2007-2013 A livello comunitario: • Regolamenti comunitari • Orientamenti strategici comunitari A livello nazionale: • Quadro strategico Nazionale (QSN) • Programmi operativi monofondo A livello regionale: • Programmi operativi monofondo 2014-2020 A livello comunitario: • Regolamenti comunitari • Quadro strategico comune per FESR, FSE , FEASR e FEAMP. A livello nazionale: • Accordo di partenariato (priorità, risorse, settori prioritari e obiettivi) per la politica di coesione • Programmi operativi (possono essere plurifondo) A livello regionale: • PO Plurifondo o monofondo • Piano d’azione Comune • Strumenti di sviluppo locale partecipativo 9 Cinque Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE) che lavorano insieme ACCORDO DI PARTENARIATO Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale Fondo di coesione Fondo sociale europeo Norme comuni per i Fondi SIE • Opzioni di costo semplificate. • E-governance. • Regole di ammissibilità. • Strumenti finanziari. • CLLD - Sviluppo locale di tipo partecipativo. Fondo europeo di sviluppo regionale Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Politica orientata agli investimenti Promuovere l'utilizzo di strumenti di finanziamento innovativi • Estendere il campo di applicazione a tutte le aree di investimento • Maggiore chiarezza del quadro normativo • 10% di premio per strumenti di finanziamento innovativi e sviluppo di tipo partecipativo • Una gamma di opzioni che garantiscono flessibilità ai gestori dei programmi Tassi di cofinanziamento massimi • 75%-85% nelle regioni meno sviluppate e ultraperiferiche • 60% nelle regioni di transizione • 50% nelle regioni più sviluppate Obiettivi tematici definiti dal QSC Ricerca e innovazione 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Competitività delle PMI Economia a basse emissioni di carbonio 2 3 4 Lotta ai cambiamenti climatici Ambiente ed efficienza delle risorse Trasporto sostenibile Occupazione e mobilità 5 8 Inclusione sociale 6 9 7 Istruzione e formazione più efficaci 10 Amministrazione pubblica 11 più efficiente Maggiore attenzione ai risultati Monitoraggio Riserva di efficacia ed efficienza 6% dei finanziamenti stanziati nel 2019 a favore di programmi e priorità che hanno completato l’85% delle tappe fondamentali previste. Prescrizioni per l’attuazione dei programmi Prima di ricevere i fondi, le autorità dovranno dimostrare di avere attuato quadri strategici, normativi e istituzionali soddisfacenti per garantire l'uso efficiente dei finanziamenti. L'erogazione di ulteriori fondi dipenderà dai risultati ottenuti. Saranno adottate le misure opportune per garantire che l'efficacia dei fondi non sia indebolita da politiche macrofiscali poco coerenti. 14 14 Condizionalità Condizionalità ex-ante Condizionalità ex -post Condizionalità macroeconomiche Le condizionalità ex-ante garantiscono la presenza ed il rispetto delle condizioni necessarie ad un efficace utilizzo dei fondi. La Commissione valuta gli adempimenti sulle Condizionalità ex-ante indicate dallo SM La condizionalità ex post vincolerà l’erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti. Un importo pari al 6% della dotazione nazionale di ciascun fondo verrà accantonato e assegnato, durante la verifica intermedia, agli SM per i PO che avranno conseguito a pieno le loro tappe fondamentali. La condizionalità macroeconomica prevede che l’erogazione di finanziamenti europei ad uno SM sia subordinato al rispetto dei criteri del Patto di stabilità da parte dello Stato in questione. 15 Condizionalità ex-ante – art. 19 Reg. 1303/2013 La Commissione… • valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione dell’Accordo di partenariato e dei PO. • quando adotta un programma, può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. 16 La condizionalità ex ante Le condizionalità ex ante sono elencate nell’allegato IV del Reg. generale e si distinguono in due tipologie: Condizionalità ex-ante Possibile realizzazione pratica - tematiche legate agli 11 obiettivi tematici; - generali relative alle 7 tematiche generali (disabilità, parità di genere, aiuti di stato, appalti pubblici, etc). Se le condizioni non sono soddisfatte alla data di presentazione dell’Accordo di partenariato, quest’ultimo dovrà contenere le attività e cronoprogramma delle azioni che saranno intraprese per il loro superamento, che dovrà avvenire entro il 31.12.2016. NellaNella fase di preparazione dei Programmi operativi, ogni Stato procederebbe fase di preparazione dei Programmi operativi, ogni Stato ad un’autovalutazione volta a verificarevolta se soddisfa tutte le pre-condizioni procede ad un’autovalutazione a verificare se soddisfa previste per ogni tema d’intervento. In fase di negoziato dei programmi tutte le pre-condizioni previste per ogni tema d’intervento. In con la Commissione, gli Stati si impegnano a prendere i provvedimenti fase di negoziato dei programmi con la Commissione, gli Stati si per soddisfare i criteri mancanti. Fintanto che gli Stati non ottemperano, la impegnano prendere i provvedimenti soddisfare i criteri Commissione a potrebbe sospendere i pagamentiper corrispondenti. mancanti. Fintanto che gli Stati non ottemperano, la Commissione potrebbe sospendere i pagamenti corrispondenti. Condizionalità ex ante: un esempio Condizionalità ex-ante - Tematica Esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico. Criteri La Strategia dovrà prevedere: • Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che: fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate; venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli. • Esistenza di una strategia sull’abbandono scolastico…… 18 Condizionalità macroeconomica: un esempio Condizionalità macroeconomiche Possibile realizzazione pratica La Commissione può richiedere modifiche dell’Accordo di partenariato e dei PO, nel caso uno SM si trovasse in difficoltà economiche. Gli Stati membri che non rispettano le regole del Patto verrebbero sollecitati a farlo attraverso dei provvedimenti che prevedono la sospensione o l’annullamento di una parte degli stanziamenti che sono o saranno loro destinati sul bilancio dell’Unione. Le risorse annullate resterebbero nel bilancio dell’Unione. 19 Bilancio/Risorse Le principali priorità politiche, e quindi finanziarie, del bilancio dell'Unione europea sono programmate su un periodo di almeno cinque anni (in genere sette) nel cd. "quadro finanziario pluriennale" (QFP). Il QFP fissa gli importi annui massimi della spesa ("i massimali"), dividendoli in vari settori strategici ("le rubriche"). All'inizio di ogni nuovo periodo del QFP, tutti gli Stati membri dell'Unione decidono all'unanimità il tipo e l'importo massimo delle risorse proprie che l'UE può riscuotere nel corso di un anno (cd. "decisione sulle risorse proprie"). 20 Risorse /Entrate Le entrate di cui dispone l'Unione europea nel periodo 20142020 possono essere così riassunte: 1) risorse proprie tradizionali, costituite principalmente da dazi doganali sulle importazioni provenienti da paesi extra UE e da prelievi sullo zucchero; 2) risorsa basata sull'IVA, con un'aliquota uniforme dello 0,3 per cento applicata su una base IVA armonizzata; 3) risorse basate sul prodotto nazionale lordo di ogni Stato membro. E' questa la fonte più significativa di introiti, in quanto ne deriva più o meno il 70 per cento del bilancio dell'UE; 4) minori risorse ulteriori, derivanti tra l'altro da imposte ed altre trattenute dagli emolumenti dei dipendenti, interessi bancari, contributi da Stati terzi per determinati programmi, interessi di mora ed ammende. 21 Riserva di efficacia ed efficienza – art 20 Reg. 1303/2013 Il 6% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire. 22 Verifica dei risultati • La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo dell’Accordo di partenariato e nei programmi. • La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019. 23 Ripartizione della riserva di efficacia e di efficienza • Se la verifica dei risultati nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro. • Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo e ciascuno programma e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. • Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità che hanno conseguito i risultati previsti. PREMIALITA’ 24 Ripartizione della riserva di efficacia e di efficienza • Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio. • Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate. SANZIONE 25 26 POR CAMPANIA FESR C(2015)8578 - 09/12/2015 2014IT16RFOP007 POR Campania FESR POR CAMPANIA FSE C(2015)5085 - 20/07/2015 2014IT05SFOP020 POR Campania FSE PSR CAMPANIA FEASR C(2015)8315 - 23/11/2015 2014IT06RDRP019 PSR Campania 27 Programma Fondo N. decisione CE - Data CCI Number Sito Autorità di Gestione PON Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento FSE/FESR C(2014)9952 - 17/12/2014 2014IT05M2OP001 MIUR PON Ricerca e innovazione FSE/FESR C(2015)4972 - 14/07/2015 2014IT16M2OP005 MIUR PON Governance e Capacità Istituzionale FSE/FESR C(2015)1343 - 23/02/2015 2014IT05M2OP002 Agenzia Coesione Territoriale PON Città metropolitane FSE/FESR C(2015)4998 - 14/07/2015 2014IT16M2OP004 Agenzia Coesione Territoriale PON Cultura e sviluppo FESR C(2015)925 - 12/02/2015 2014IT16RFOP001 MiBAC PON Politiche attive per l’occupazione FSE C(2014)10100 - 17/12/2014 2014IT05SFOP002 MLPS PON Inclusione FSE C(2014)10130 - 17/12/2014 2014IT05SFOP001 MLPS PON Occupazione giovanile FSE C(2014)4969 - 11/07/2014 2014IT05M9OP001 MLPS PON Imprese e competitività FESR C(2015)4444 - 23/06/2015 2014IT16RFOP003 MISE PON Infrastrutture e reti FESR C(2015)5451 - 29/07/2015 2014IT16RFOP002 MIT PON Legalità FSE/FESR C(2015)7344 - 27/10/2015 2014IT16M2OP003 Ministero Interno PSR Rete rurale FEASR C(2015) 3487 - 26/05/2015 2014IT06RDRN001 PON RETE RURALE PSR Sviluppo rurale FEASR C(2015)8312 - 20/11/2015 2014IT06RDNP001 SVILUPPO RURALE PO Affari marittimi e pesca FEAMP C(2015) 8452 - 25/11/2015 2014IT14MFOP001 MIPAAF 28 Programmazione Dal 1° gennaio 2016 la programmazione dei Fondi per il periodo 2014 -2020 è diventata pienamente e completamente operativa. Ricordiamo che per il periodo 2014-2020 vale la cosiddetta regola “n+3” (art. 136 del Regolamento CE 1303/2013).. 29 Programmazione Pertanto le certificazioni alla Commissione devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno nell’ambito di ciascun Programma. Ciò significa che la programmazione 2014-2020 terminerà, di fatto, il 31 dicembre 2023 30 Riduzione oneri amministrativi Art. 27 Reg. 1303/2013 Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 31 Selezione operazioni Le operazioni cofinanziate verranno selezionate sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente all’art. 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, funzionali all’individuazione ed al finanziamento di progetti rientranti nel campo di applicazione del Fondo e caratterizzati da un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati attesi. 32 Selezione operazioni I criteri di selezione saranno articolati in: criteri di ammissibilità formali ovvero quei requisiti di eleggibilità delle operazioni che rappresentano elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni stesse (in particolare: correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento, eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal POR e dalle normative comunitarie e nazionali, rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie per l’accesso al finanziamento con particolare riferimento alla cumulabilità degli aiuti). 33 Selezione operazioni criteri di ammissibilità sostanziali con riferimento ai requisiti di eleggibilità delle operazioni strettamente collegati alla strategia ed ai contenuti del POR e delle azioni di riferimento, verificandone la coerenza con la programmazione regionale e con la normativa nazionale e comunitaria di settore. 34 Selezione operazioni criteri di valutazione, finalizzati ad accertarne la qualità tecnica (strategia e finalità; metodologia; processo attuativo), la fattibilità economico finanziaria (economicità e sostenibilità dell’investimento), il livello di innovatività, capacità dei progetti di migliorare l’efficienza e aumentare il risparmio energetico, il contributo all’affermazione dei principi di pari opportunità e di sviluppo sostenibile; 35 Selezione operazioni In linea con l’art. 125.4.c) del Reg. UE 1303/13, sarà garantito, inoltre, il sostegno all’AdG finalizzato all’elaborazione di provvedimenti atti a garantire l’estraneità di comportamenti fraudolenti e di azioni corruttive nell’attuazione del POR.; 36 Selezione operazioni In particolare possono essere previste azioni volte ad assicurare: Trasparenza in ogni singola fase del processo di erogazione dei fondi; Sensibilizzazione sui problemi della trasparenza e del rischio di corruzione (fallimento etico) dei cittadini e dei dipendenti pubblici sotto forma di messaggi istituzionali e di campagne informative; Misure preventive e di valutazione del rischio 37 Riduzione oneri amministrativi Art. 122 Reg. 1303/2013 “Responsabilità degli Stati membri” L’obiettivo è quello di realizzare un passo verso una politica di coesione informatizzata, richiedendo a tutti gli Stati Membri, entro il 31 dicembre 2015, di attivare sistemi che consentono ai beneficiari di presentare informazioni una sola volta mediante scambio di dati in formato elettronico. Tutte le informazioni richieste ai beneficiari e tra questi e le AdG, AdC e AdA e gli OI (oltre che tra le Autorità) devono avvenire dal 2016 attraverso sistemi di scambio elettronico di dati. Approcci integrati Sono previsti un certo numero di meccanismi volti a incoraggiare approcci di programmazione integrati, in materia di sviluppo territoriale, in un'ottica di coordinamento e di sinergie nel corso del processo di attuazione. Si tratta dello Sviluppo locale operato dagli attori locali e degli Investimenti territoriali integrati per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione. Questi due strumenti hanno lo scopo di impegnare i soggetti regionali e locali e le collettività locali nell'attuazione dei programmi. 39 39 Semplificazione Regole comuni - fondi compresi nel Quadro strategico comune • Politica di coesione, sviluppo rurale e politiche per gli affari marittimi e la pesca Possibilità di programmi plurifondo • FESR, FSE e Fondo di coesione Sistema di esecuzione razionalizzato • Norme su ammissibilità e durata armonizzate • Maggiore ricorso a costi semplificati • Correlazione tra pagamenti e risultati • Coesione elettronica: "sportello unico" per i beneficiari • Approccio proporzionale al controllo Gestione e controllo Gestione finanziaria • Nuovo sistema di rendiconto annuale • Dichiarazione annuale di gestione • Liquidazione annuale dei conti da parte della Commissione Sistemi di gestione e di controllo • “Accreditamento” nazionale (responsabilizzazione degli Stati membri) • Le autorità di gestione possono operare in qualità di autorità di certificazione • La Commissione può esaminare i requisiti per la designazione delle Autorità (sulla base dei rischi e dei riscontri storici) Maggiore proporzionalità • Esenzioni per programmi con volumi ridotti • Esenzioni per sistemi che hanno conseguito risultati positivi costanti • Limitazioni della frequenza delle verifiche della Commissione su singole operazioni Regolamenti 2014-2020 La Commissione ha quindi proposto un regolamento (1303/2013) che riguarda tutti gli strumenti di finanziamento della politica strutturale. In particolare: • La prima parte del regolamento definisce una serie di regole comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'obiettivo è aumentare la coerenza fra gli strumenti, favorire le sinergie e ottenere un impatto più forte. • La seconda parte delinea regole comuni per la gestione dei tre principali fondi usati per realizzare gli obiettivi della politica di coesione: il FESR, il FSE e il Fondo di coesione. 42 42 La frode è un atto di inganno deliberato finalizzato a ottenere un vantaggio personale o causare un danno a terzi. (Per saperne di più: articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995) Un'irregolarità è un atto che non rispetta le regole dell'UE e che può avere conseguenze negative sugli interessi finanziari dell'UE, ma può essere il risultato di errori commessi in buona fede dai beneficiari che richiedono finanziamenti e dalle autorità che li erogano. Se invece un'irregolarità è commessa volontariamente, costituisce una frode. (Per saperne di più: articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio) 43 L'OLAF non può indagare su sospetti casi di: frode senza conseguenze finanziarie sui fondi pubblici dell'UE. Denunciare tali casi alla polizia nazionale. corruzione in cui non sono coinvolti membri o personale delle istituzioni e degli organi dell'UE. Denunciate tali casi alla polizia nazionale. uso fraudolento del logo dell'UE o del nome delle istituzioni dell'UE. frode senza conseguenze finanziarie sui fondi pubblici dell'UE. Denunciate tali casi alla polizia nazionale. corruzione in cui non sono coinvolti membri o personale delle istituzioni e degli organi dell'UE. Denunciate tali casi alla polizia nazionale. 44 uso fraudolento del logo dell'UE o del nome SIGECO L’esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare: • l’efficace raggiungimento degli obiettivi, • il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate, alimentando regolarmente la BDU; • il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, • la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di azione e coesione includono un allegato che riporta la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. 45 Responsabilità degli Stati membri (art. 74, Reg. 1303/2013) 1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. 2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace. 46 Responsabilità degli Stati membri (art. 74, Reg. 1303/2013) 3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami. 4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. 47 Potere… della Commissione … 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari. 10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui 48 all'articolo 150, paragrafo 2. Regolamenti 2014-2020 Reg. 1303/2013 - disposizioni comuni Reg. 1304/2013 – FSE Reg. 1301/2013 - FESR Reg. 1299/2013 – cooperazione territoriale Reg. 1302/2013 - gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Reg. 1300/2013 – Fondo di coesione Reg. 1305/2013 - FEASR I Regolamenti 2014/2020 Regolamenti delegati Reg. 240/2014 - codice europeo di condotta sul partenariato Reg. 480/2014: – vari temi: rettifiche finanziarie, strumenti finanziari, gestione entrate nette, definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione, grandi progetti, dati da registrare e conservare in formato elettronico, pista di controllo e uso dei dati raccolti durante gli audit, ambito e contenuti degli audit delle operazioni e dei conti e metodologia per la selezione del campione di operazioni, rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione a carenze sistemiche …segue I Regolamenti 2014/2020 Regolamenti delegati Reg. 481/2014 – ammissibilità spese cooperazione Reg. 522/2014 – sviluppo urbano Reg. 1207/2014 – vari temi: rettifica finanziaria, strumenti finanziari, calcolo delle entrate nette, tasso forfettario per i costi indiretti, grandi progetti, conservazione e registrazione dati, pista di controllo, audit relativi alle operazioni e ai conti, metodologia per la selezione del campione di operazioni, uso dati raccolti da EC durante gli audit, criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo Atti di esecuzione 2014/2020 Regolamenti di esecuzione Reg. 184/2014 - sistema di scambio elettronico di dati Reg. 215/2014 - cambiamenti climatici - target Reg. 288/2014 - modello per la redazione dei PO Reg. 821/2014 – modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati Reg. 964/2014 - termini e condizioni uniformi per gli strumenti finanziari Reg. 1011/2014 - modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi Reg. 207/2015 – modelli per la relazione sullo stato dei lavori, relazione di attuazione, dichiarazione di affidabilità di gestione, strategia di audit, etc Il sistema di gestione e controllo dei Fondi SIE (art. 72, Reg. 1303/2013) I sistemi di gestione e controllo prevedono: a) Una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la relazioni; 53 Il sistema di gestione e controllo dei Fondi SIE (art. 72, Reg. 1303/2013) e) sistemi di predisposizioni delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo; f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti. 54 Le diverse fonti finanziarie della politica di coesione La pianificazione strategica (Fondi SIE, FdR, FSC) 55 Legge di stabilità 2015 676. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi e interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli rispetto a quelli cofinanziati dai Fondi strutturali europei, sono destinate a interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei e le singole amministrazioni centrali e regionali interessate, in coerenza con la destinazione territoriale, sotto il coordinamento dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. […] 56 Legge di stabilità 2015 677. Parte delle risorse di cui al comma 676, fermo restando l'impiego nel medesimo ambito territoriale, può essere destinata per la promozione, nell'attuale fase di crisi socio-economica, dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013. 57 Delibera CIPE Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. 58 Programmazione complementare 2014-2020 Definizione dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché dei criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali (commi 240, 241, 242 e 245 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014) Per la copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale relativa agli interventi cofinanziati dall'UE il FdR ex L. 183/1987 concorre: • per i POR, nella misura massima del 70%; • per i PON, nella misura del 100%. Per la copertura dei Programmi complementari, il FdR concorre nei limiti delle proprie disponibilità 59 I Programmi di azione e coesione I Programmi di azione e coesione concorrono al perseguimento delle finalità strategiche dei Fondi SIE, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell’efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso l’overbooking. I contenuti dei Programmi sono definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. 60 I Programmi di azione e coesione I Programmi di azione e coesione sono presentati: • su proposta dell’Amministrazione centrale coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, avente il • in partenariato con le Regioni interessate, • d’intesa con il MEF, e sono adottati con delibera CIPE, sentita la Conferenza StatoRegioni. Eventuali modifiche significative dei Programmi approvate dal CIPE Le risorse dei suddetti Programmi sono soggette a vincolo territoriale . 61 Responsabilità in caso di gestione concorrente (art. 73, Reg. 1303/2013) Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo. 62 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) 1. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, i compiti d'esecuzione sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari. 63 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) 2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire: a) assicurano che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in conformità della normativa settoriale applicabile, e a tal fine designano conformemente al paragrafo 3 e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione; b) prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. 64 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio. Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali. Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale. 65 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale. 3. Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi. 66 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) Per decidere in merito alla designazione degli organismi, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace. Se dai risultati della revisione contabile e dei controlli emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze a livello dell'espletamento delle funzioni di tali organismi, fra l'altro mettendo fine alla designazione in conformità della normativa settoriale. La normativa settoriale definisce il ruolo della Commissione nella procedura stabilita nel presente paragrafo. 67 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) 4. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3: a) istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento; b) utilizzano una contabilità che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili; c) forniscono le informazioni richieste al paragrafo 5; d) provvedono alla pubblicazione a posteriori conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, delle informazioni sui destinatari, sulla natura e sullo scopo delle misure finanziate dal bilancio, … 68 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) 5. Gli organismi designati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, la seguente documentazione: a) i rispettivi conti relativi alle spese che sono state sostenute, (corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente), durante il pertinente periodo di riferimento quale definito nella normativa settoriale, per l'esecuzione dei loro compiti e che sono state presentate alla Commissione a fini di rimborso. Tali conti includono i prefinanziamenti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate procedure di recupero. Essi sono corredati di una dichiarazione di gestione la quale conferma che, secondo i responsabili della gestione dei fondi: 69 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) i) le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; b) un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati (corredato del parere di un organismo di revisione contabile indipendente), comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate. 70 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) I conti di cui alla lettera a) del primo comma e il riepilogo di cui alla lettera b) del primo comma sono corredati del parere di un organismo di revisione contabile indipendente elaborato conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Detto parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui alla lettera a) del primo comma. 71 Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012) 6. Al fine di garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, la Commissione: a) applica procedure ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti degli organismi designati, stabilendo la completezza, l'esattezza e la verità dei conti; b) esclude dal finanziamento dell'Unione le spese per le quali gli esborsi sono stati effettuati in violazione del diritto applicabile; c) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti se previsto dalla normativa settoriale. La Commissione pone fine in tutto o in parte all'interruzione dei termini di pagamento o alla sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le proprie osservazioni e non appena ha adottato le misure necessarie. ... 72 I Progetti retrospettivi 73 Progetti retrospettivi Riferimenti • Nota d’Orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza retrospettiva UE nel periodo 2007-2013 – COCOF 12-0050-00 (29 marzo 2012) • QSN modificato (chiusura della procedura scritta con nota DPS del 18/06/2013) • Nota DPS, prot. n. 6186, del 27/06/2014 (chiarimenti in merito ai progetti retrospettivi) • Nota MEF-IGRUE, prot. n. 69363, del 29/08/2014 (metodologia di supporto alle AdA per le attività di validazione delle spese riguardanti i progetti retrospettivi) 74 Progetti retrospettivi Definizione • Il sostegno retrospettivo rappresenta l’assegnazione, da parte di un'autorità di gestione, del finanziamento UE ad un'operazione per la quale sono già state sostenute spese a valere su risorse nazionali o che è già stata completata precedentemente al momento in cui il contributo UE è stato formalmente richiesto o assegnato. • Overbooking: lo sviluppo di un serbatoio di progetti il cui volume è superiore alla portata finanziaria del relativo programma operativo, selezionando, sviluppando e realizzando progetti “extra” sin dall’inizio, nell’ottica di assicurare la conformità ai requisiti applicabili al programma operativo interessato. 75 Progetti retrospettivi - QSN "Benché la Commissione incoraggi la pratica di selezione dei progetti in attuazione delle misure previste dai programmi operativi, considera che non ci sono disposizioni regolamentari che inibiscono la certificazione di progetti che hanno già sostenuto le spese coperte da fonti nazionali o che sono già completati prima che il contributo dell‘UE è formalmente richiesto o ricevuto (''progetti retrospettivi") e stabilisce le condizioni necessarie per la loro ammissione al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Pertanto, fermo restando l'impegno primario di dare piena attuazione ai programmi operativi, le Autorità di gestione, possono inserire a cofinanziamento comunitario anche progetti retrospettivi“ 76 Progetti retrospettivi “Sia i progetti di prima fase che quelli retrospettivi non possono riguardare quelli che non siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria”. “Fanno altresì parte della programmazione unitaria tutte le risorse che finanziano interventi inseriti in strumenti attuativi della programmazione del periodo 2007-2013 (Programmi attuativi regionali, Accordi di Programma Quadro, Contratti istituzionali di sviluppo e Piani di Azione Coesione)”. 77 Progetti retrospettivi Condizioni L’AdG, L’AdC e l’AdA sono tenute a verificare che le operazioni retrospettive rispettino tutte le norme applicabili, ed in particolare: 1. Norme in materia di ammissibilità delle spese: Periodo di ammissibilità della spesa • eventuale nuova categoria di spesa (rientranti nella Tabella 1 della Parte A dell'Allegato II del Reg. (CE)n. 1828/2006) sia aggiunta al momento della revisione di un programma operativo ai sensi dell'Articolo 33 del Reg. 1083/2006, qualsiasi spesa ricompresa in tale categoria sarà ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta revisione programma operativo. 78 Progetti retrospettivi Ai sensi dell’Articolo 88 Reg. 1083/2006 "… si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti”. Pertanto un’operazione può ritenersi completata qualora siano soddisfatti cumulativamente i tre criteri di seguito elencati: 1. Le attività sono state effettivamente realizzate (non è necessaria alcuna ulteriore attività ai fini del completamento dell’operazione); 2. Sono state corrisposte tutte le spese a carico dei beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere corrisposto dai beneficiari); 3. Il contributo pubblico è stato corrisposto ai beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere corrisposto ai beneficiari). 79 Progetti retrospettivi Condizioni 2. Criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza: La spesa è ammissibile soltanto se corrisposta per operazioni stabilite dall’AdG del PO in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza. L’autorità di gestione è tenuta a garantire che l'operazione sia selezionata secondo i criteri di selezione applicabili. Come regola generale, per “criteri di selezione applicabili” si intendono i criteri in vigore al momento in cui l'operazione è stata selezionata ai fini del finanziamento UE. 80 Progetti retrospettivi Condizioni 3. Norme Comunitarie e nazionali, tra cui in particolare: • • • • • • • Normativa sugli appalti pubblici; Norme sugli aiuti di Stato; Norme ambientali, norme antidiscriminazione e pari opportunità; Norme su informazione e pubblicità (dalla data della selezione dell'operazione per l’assistenza UE); Prescrizioni relative alla disponibilità dei documenti (Art. 90 Reg. 1083/2006); Norme in materia di progetti generatori di entrate (Art. 55 Reg. 1083/2006); Norme sulla stabilità delle operazioni (Art. 57 Reg. 1083/2006); 81 Condizioni Progetti retrospettivi • Norme nazionali o documenti strategici del programma (QSN, particolari disposizioni del programma) che stabiliscono le condizioni specifiche per l'assistenza UE; • Disposizioni di cui all’Articolo 13, comma 2, del Reg. 1828/2006, che richiedono la capacità di dimostrare in qualsiasi momento che non è stato erogato un doppio finanziamento. N.B.: Rischio doppio finanziamento: operazioni avviate nell’ambito di nazionali sono state, in alcuni casi, selezionate per l’assistenza UE pur essendo mantenute nell’ambito del dato nazionale. Le AdG devono garantire che la medesima spesa per la medesima operazione non sia certificata e rimborsata due volte, ossia nell’ambito di un programma nazionale/regionale e, una seconda volta, nell’ambito di un programma finanziato dai Fondi. 82 Progetti retrospettivi Condizioni 4. Procedure di gestione finanziaria e controllo, incluso l’obbligo di conformità a: • Requisiti di audit; • Articolo 60(b) del Reg. 1083/2006 e degli Artt. 13-17 del Reg. 1828/2006, relativi ai controlli, da parte dell’ autorità di gestione, sulla spesa dichiarata, ivi inclusi controlli in loco; • Articolo 62 del Reg. 1083/2006 sull’indipendenza dell’audit. 83 Progetti retrospettivi Condizioni Prima di procedere alla certificazione della spesa relativa a tali operazioni alla CE, l’AdC dovrebbe, ai sensi dell'Articolo 61 lettera (b)(ii) del Reg. 1083/2006, accertare che la spesa dichiara sia conforme alle vigenti norme Comunitarie e nazionali e sia stata corrisposta in relazione ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme Comunitarie/nazionali. La Commissione considererà irregolare qualsiasi operazione che risulti non conforme alle norme applicabili e procederà alle dovute rettifiche finanziarie. 84 La chiusura 2007-2013 85 Chiusura 2007 – 2013 (Decisione CE 30/04/2015) Gli SM devono presentare alla CE una richiesta di pagamento per ciascun programma con allegati i seguenti documenti chiusura: 1. AdC una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa (art. 78 Reg. 1083/2006) 2. AdG un rapporto finale di esecuzione (RFE) (art. 67 Reg. 1083/2006) 3. AdA una dichiarazione di chiusura supportata dal rapporto finale di controllo (art. 62 Reg. 1083/2006). La documentazione deve essere trasmessa alla CE, esclusivamente in formato elettronico (tramite SFC) entro il 31 marzo 2017 anche nel caso di progetti sospesi o con un procedimento giudiziario in corso. 86 Art. 78 Reg. 1083/2006 Dichiarazione di spesa 1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo. Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto. 87 Art. 78 Reg. 1083/2006 Dichiarazione di spesa 2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri; c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza. […] 88 Art. 78 Reg. 1083/2006 Dichiarazione di spesa 6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale: a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili, e 89 Art. 78 Reg. 1083/2006 Dichiarazione di spesa e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti. Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario. Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza. […] 90 2. Rapporto Finale di esecuzione - Allegato XVIII Il RFE deve fornire informazioni aggregate sull’intero periodo di attuazione del PO. Come per i RAE, i contenuti del RFE sono indicati dall’art. 67 del Reg. 1083/2006, predisposte secondo l’allegato XVIII del Reg. 18128/2006. 91 Rapporto finale di esecuzione – Aspetti specifici Grandi progetti Nel rapporto finale lo SM dovrà confermare che i grandi progetti sono stati completati, dar conto di eventuali problemi riscontrati nell’attuazione e delle misure prese per superarli, nonché indicare eventuali cambiamenti nella lista dei grandi progetti prevista nel PO. In particolare dovrà indicare: • Data completamento; • Investimento totale e fonti di finanziamento; • Indicatori chiave di risultato e di impatto 92 Rapporto finale di esecuzione - Aspetti specifici Strumenti di ingegneria finanziaria Il rapporto finale dovrà fornire una descrizione degli strumenti di ingegneria finanziaria e degli accordi attuativi. In particolare: • Numero e tipo dei fondi • l’entità del Cofinanziamento nazionale il tipo di cofinanziamento nazionale (prestito, contributo in natura). • Date e riferimenti degli accordi di finanziamento • Procedure di selezione del gestore del fondo • tipologie di prodotti offerti e i destinatari finali; • Settori e localizzazione dei beneficiari • Valutazione della performance del fondo • informazioni sul residuo • Difficoltà incontrate nella gestione dei fondi 93 Rapporto finale di esecuzione - Aspetti specifici Risultati raggiunti Qualora gli indicatori riportati nel rapporto finale si discostino in maniera significativa (più del 25%) dai target stabiliti nei PO, lo SM deve spiegare e fornire una giustificazione in merito al mancato raggiungimento dei target e alle motivazioni alla base della scelta di non procedere in itinere ad azioni correttive tra cui anche la revisione degli stessi target. 94 Documenti di chiusura Gli SM non possono modificare nessun documento trasmesso, tranne il caso di errori materiali. Dopo il 31/03/2017 non possono essere aggiunte nuove spese, ma è possibile eliminarne alcune (in caso di overbooking). In caso in cui uno o più documenti previsti non siano presentati alla CE entro il 31/03/2017, la CE automaticamente disimpegnerà la parte di impegno per il quale non ha ricevuto una domanda di pagamento accettabile entro il termine di cui sopra. La chiusura del programma avverrà conseguentemente sulla base delle ultime informazioni disponibili. 95 Aspetti particolari: grandi progetti e progetti a cavallo • Devono essere grandi progetti o progetti di importo > 5 Meuro • Il progetto non è stato approvato o selezione nella programmazione 2000-2006; • il progetto prevede due fasi chiaramente identificabili da un punto di vista materiale e finanziario; • La prima fase del programma costituisce un lotto funzionale pronto per essere usato entro il 31/03/2017; • La seconda fase del progetto deve essere ammissibile al finanziamento nel periodo 2014-2020; • La decisione di modifica GP manterrà comunque gli obiettivi globali che dovranno essere raggiunti dal progetto; • SM devono indicare nel RFE che sono stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari per completare e rendere operativa la seconda fase (e quindi l’intero progetto) nel periodo 2014 - 2020; • Gli investimenti produttivi devono concludersi in un singolo periodo di programmazione (art. 3 Reg. 1080/2006) 96 Aspetti particolari: progetti non funzionanti I progetti devono essere “funzionanti” ossia completati e in uso per essere ammissibili entro il 31/03/2017; In casi eccezionali SM possono comunque includere progetti non completati nel RFE a condizione che: • Costo del progetto > 5 Meuro • Costo progetti non completi < del 10% del valore del programma • Gli SM devono concludere i progetti entro 31/03/2019 • RFE deve riportare una lista dei progetti non funzionanti e riportare ogni 6 mesi alla CE lo stato di avanzamento • Se i progetti non sono completati entro 31/3/2019 si applica una correzione finanziaria CE 97 Aspetti particolari: progetti generatori di entrate (art. 55 Reg. CE 1083/2006) Nuove o addizionali deduzioni delle entrate nette generate dai progetti devono essere fatte dall’AdC in fase di chiusura del programma (31/03/2017) nei seguenti casi: • Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette non precedentemente contemplate; • Ci sono delle modifiche nelle tariffe che determinano nuove entrate • Si sono verificate entrate per progetti per i quali non era prevedibile in anticipo e, quindi, va rivisto il calcolo Se il progetto genera reddito da fonti già calcolate, tale reddito può essere o minore, ma non richiede un ricalcolo del deficit, a meno che non sia stato sottostimato di proposito 98 Assistenza tecnica Sarà possibile usare risorse della 2007-2013 per finanziare le attività preparatorie alla programmazione 2014-2020 a condizione che tali attività siano materialmente ammissibili (rispetto della normativa UE e nazionale e dei criteri di selezione) e siano appropriate (ci deve essere un chiaro legame dimostrabile fra le attività proposte e la preparazione alla Programmazione 20142020). 99 Disimpegno Tutti gli importi relativi ad operazioni non dichiarate alla CE in fase di chiusura, tranne quelle per le quali l’AdC non le ha potute dichiarare perche si trattava di operazioni sospese o con procedimenti giudiziari in corso, o per ragioni di forza maggiore, saranno disimpegnati. Lo SM deve informare la CE di tutte le operazioni oggetto di procedimenti giudiziari o amministrativi. Rispetto agli importi non recuperabili lo SM si deve assicurare che gli importi indicati nell’allegato XI, per i quali lo SM non ha chiesto alla CE di condividere la perdita, siano dedotti dalla certificazione finale di spesa. In fase di chiusura verranno riviste le questioni relative alla sospensione o interruzione dei pagamenti in corso. 100