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Veronesi - Diritto

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Veronesi - Diritto
Quando scricchiola un
paradigma
L’orientamento sessuale e il diritto
Prof. Paolo Veronesi (UniFe)
Paradigma = Modello
Orientamento sessuale
Carta di Nizza (2000)
Indice dei temi
 La depenalizzazione dei comportamenti
omosessuali.
 Il
riconoscimento
(o
il
mancato
riconoscimento) delle coppie formate da
persone dello stesso sesso.
 L’omogenitorialità come problema.
 Opportunità di sanzionare violenze o
discriminazioni omofobe.
Principio PERSONALISTA
(art. 2, 3 ecc. Cost.)
Principio PLURALISTA
(Art. 2, 18, 19, 21 ecc. Cost.)
UGUAGLIANZA (Art. 3 Cost.)
MORALE
NATURA
Sent. cost. n. 161/1985
 “Il transessuale… obbedisce a un’esigenza incoercibile,
alla cui soddisfazione è spinto… dal suo naturale modo
d’essere”
 “Un concetto d’identità sessuale nuovo e diverso rispetto
al passato,… viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni… ma anche ad
elementi di carattere psicologico e sociale”
 Il sesso (genere) “come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori”
 “La differenza tra i due sessi non è qualitativa ma
quantitativa”
Rapporto Kinsey (1948)
Sondaggio 2016
Sent. cost. n. 221/2015
“La prevalenza della tutela della salute dell’individuo
sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso
anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico
non quale prerequisito per accedere al procedimento
di rettificazione… ma come possibile mezzo, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”
TRADIZIONE
Loving v. Virginia (1967)
Obergefell v. Hodges (2015)
Cassazione
 1968: “l’omosessualità rappresenta di per sé
un’anomalia”
 2007: “l’omosessualità va riconosciuta come
condizione dell’uomo degna di tutela…, in
quanto
espressione
del
diritto
alla
realizzazione della propria personalità,
tutelato dall’art. 2 Cost.”
Coppie dello stesso sesso
Corte EDU, Schalck e Kopf c. Austria
(2010)
La relazione sentimentale e sessuale tra due persone
dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita
familiare”, il cui rispetto è garantito dall’art. 8 Cedu.
Pertanto, costituisce violazione dell’art. 8, in combinato
disposto con l’art. 14, la mancanza di tutela delle coppie
omosessuali e di riconoscimento adeguato all’interno di
uno Stato membro.
Corte EDU, Oliari c. Italia (2015)
Deve essere condannata l’Italia per la mancata previsione,
da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle
sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal
matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello
stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico
delle dette unioni determina una violazione del diritto al
rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’art.
8 Cedu.
E’ a discrezione dei singoli Stati consentire il matrimonio
omosessuale.
Art. 29 Cost. it.
“La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio”
“Il
matrimonio
è
ordinato
sull’uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi”
Art. 30 Cost.
”E’ dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio”
Sent. cost. n. 138/2010 (1)
“per formazione sociale [ex art. 2 Cost.] deve intendersi ogni
forma di comunità… idonea a consentire e favorire il libero
sviluppo della persona…. In tale nozione è da annoverare
anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti
dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri”.
“Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale
riconoscimento… possa essere realizzata soltanto
attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al
matrimonio”.
Sent. cost. n. 138/2010 (2)
“I concetti di famiglia e di matrimonio non si possono
ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la
Costituzione entrò in vigore… e, quindi, vanno
interpretati tenendo conto non soltanto delle
trasformazioni
dell’ordinamento,
ma
anche
dell’evoluzione della società e dei costumi”.
“Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al
punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola
in modo tale da includere in essa fenomeni e
problematiche non considerati in alcun modo quando fu
emanata”
Sent. cost. n. 170/2014
Illegittime le norme impugnate “nella parte in cui non
prevedono che la sentenza di rettificazione
dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che
provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo
richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi
della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal
legislatore”
Cassazione, sent. n. 8097/2015
“si impone per conseguenza la rimozione degli effetti
della
caducazione
automatica
del
vincolo
matrimoniale sino a che il legislatore non intervenga a
riempire il vuoto normativo… costituzionalmente
intollerabile, introducendo un modello di relazione tra
persone dello stesso sesso all’interno del quale far
confluire
le
unioni
matrimoniali
contratte
originariamente da persone di sesso diverso e
divenute, mediante la rettificazione sesso di uno dei
componenti, del medesimo sesso, il quale preveda uno
statuto sostanzialmente equiparabile, sul tema di diritti
e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale
reciproci, a quello derivante dal vincolo matrimoniale”.
OMOGENITORIALITA’
Step-child adoption
(“Adozione del configlio”)
 Adozione non “piena” e non “legittimante”…
 … prevista “in casi particolari”…
 … che non crea legami personali e
patrimoniali tra i parenti dell’adottante e
l’adottato…
 Corte Edu, X et al. C. Austria, 9/2/2013, n. 19010
 Trib. minorenni Roma 20 luglio 2014
Contro le discriminazioni fondate
sulle tendenze sessuali
 Direttiva 27 novembre 2000/78
 Decreto legislativo n. 216/2003
Corte d’Appello Brescia
sent. 11 dicembre 2014
Corte Giustizia UE
sent. C-81/82 del 25 aprile 2013
“E’ più facile distruggere un atomo
che un pregiudizio”
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