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Il concetto di modifica sostanziale delle macchine e delle linee. Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas [email protected] Direttiva 2006/42/CE La direttiva macchine 2006/42/CE si applica alle macchine (o quasi-macchine) immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE. Le macchine si considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a disposizione per la prima volta nell’UE. La direttiva si applica pertanto a tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE, a prescindere dal fatto che siano state fabbricate all’interno o al di fuori dell’UE. La direttiva si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite (modificate) in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Quando la modifica di una macchina può essere considerata come la costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine ? Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 2 Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE §72 Macchine nuove ed usate «Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in materia.» §82 Macchine modificate prima della prima messa in servizio «In alcuni casi la macchina è venduta a un importatore o a un distributore il quale successivamente la modifica su richiesta di un cliente prima che sia messa in servizio per la prima volta.» segue Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 3 Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE «Se le modifiche sono state previste o concordate con il fabbricante e sono state inserite nella valutazione dei rischi, nella documentazione tecnica e nella dichiarazione di conformità fornite dal fabbricante, la marcatura CE originaria del fabbricante resta valida.» «Se, invece, le modifiche sono sostanziali (per esempio, una modifica della funzione e/o delle prestazioni della macchina) e non previste o concordate con il fabbricante, la marcatura CE originaria decade e dovrà essere rinnovata – cfr. §72: commenti sull’articolo 2, lettera h). In questo caso, chi apporta le modifiche viene considerato il fabbricante ed è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1.» Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 4 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Recepimento direttiva macchine 2006/42/CE) Art. 18 (Abrogazioni) 1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Recepimento direttiva macchine 98/37/CE) Art. 11 (Norme finali e transitorie) 1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. ... Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 5 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Recepimento direttiva macchine 98/37/CE) Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni) ... 3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. ... Obbligo di rispondenza ai requisiti della direttiva 2006/42/CE Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 6 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della sicurezza (e successive modifiche e integrazioni) Art. 69 (Definizioni) «attrezzatura di lavoro» Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; «uso di una attrezzatura di lavoro» Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 7 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico della sicurezza (e successive modifiche e integrazioni) Art. 70 (Requisiti di sicurezza) 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 8 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 9 Legislazione nazionale in materia di modifiche alle macchine Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 10 Riepilogo RE-IMMISSIONE sul mercato SI NO Macchine nuove modificate prima della messa in servizio Modifiche sostanziali (funzioni e/o prestazioni della macchina) Modifiche previste o concordate con il fabbricante Macchine in servizio (marcate CE o meno) Modifiche non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione (art.1 comma 3 – DPR 459/96) Misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (art. 71, comma 5 – D.Lgs. 81/08) Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 11 Alcune considerazioni Motivazioni più frequenti che inducono l’utente alla modifica delle macchine 1) Errori in fase di acquisto (scarsa competenza, poca conoscenza delle lavorazioni previste, risparmio economico); 2) Errori o carenze di progettazione (scarsa conoscenza direttiva 2006/42/CE e norme tecniche applicabili); 3) Necessità di diverse possibilità operative (attenzione primaria del progettista allo scopo produttivo a discapito della sicurezza); 4) Esigenze di mercato e adattamenti produttivi (scarsa programmazione. Scarsa adeguatezza delle macchine alle esigenze del mercato). Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 12 Alcune considerazioni E’ tuttavia, possibile affermare che, qualsiasi modifica, variando gli equilibri, i calcoli e le logiche progettuali, è suscettibile all’introduzione di nuovi fattori di rischio per i seguenti motivi: a) diverso modo di operare della macchina; b) differenti interazioni tra la macchina e gli operatori; c) differenti possibili effetti verso l’ambiente esterno Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 13 Modifiche non sostanziali Anche quando le modifiche non sono sostanziali si deve svolgere il lavoro con competenza per assicurare che la macchina rimanga sicura per l’uso, e se viene ri-venduta, bisogna considerare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 14 Modifiche diverse dall’ordinaria e straordinaria manutenzione Quali sono le modifiche non rientranti nell’ordinaria e straordinaria manutenzione che comportano la necessità di re-immettere sul mercato la macchina ? E’ possibile fare riferimento alla: Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n°1067/1999 D.P.R 24 luglio 1996, n. 459 - Direttiva macchine - Controlli di mercato Primi chiarimenti operativi. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 15 Circolare ministeriale n°1067/1999 Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine e componenti di sicurezza - Casi particolari Il comma 3 dell'art. 1 del DPR 459/1996, stabilisce che si considera "immissione sul mercato" anche la messa a disposizione di macchine o componenti di sicurezza che abbiano "subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione". La normativa non chiarisce quali interventi siano da considerare di ordinaria o straordinaria manutenzione. Tuttavia, le modifiche sostanziali di una macchina e gli interventi che introducono elementi di rischio non valutati in fase di progettazione sono da considerarsi eccedenti l'ordinaria o straordinaria manutenzione. Tra gli interventi in argomento rientrano le modifiche funzionali di una macchina es. variazione di portata di un apparecchio di sollevamento), l'installazione di logica programmabile ecc.. Tali modifiche determinano la necessità di assoggettare la macchina o il componente di sicurezza alla eventuale procedura di certificazione e alla marcatura CE (artt. 2 e 4 del DPR 459/1996); necessità che scaturisce anche qualora la macchina o il componente di sicurezza siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (es. pialla a spessore trasformata in pialla a filo) configurandosi in questo caso una "messa in servizio" (art.1 comma 4 lettera b). Non sono da considerarsi modifiche eccedenti la straordinaria manutenzione il ripristino delle condizioni di sicurezza richieste da norme precedenti al DPR 459/1996 (es. sostituzione dì un carter di protezione) o gli adeguamenti alle stesse norme quali l'installazione di schermi fissi o mobili non automatizzati, microinterruttori di blocco, ecc. Analogamente non è da considerare eccedente la straordinaria manutenzione la sostituzione del quadro elettrico di una macchina senza modifiche nella logica di funzionamento. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 16 Modifiche su macchine marcate CE Il fabbricante dispone della documentazione tecnica, della valutazione dei rischi, dell’ideazione ingegneristica della macchina. Altri soggetti non possono integrare le modifiche sulla base di quanto già conosciuto, bensì devono ristrutturare l’intera macchina partendo quasi da zero salvaguardando l’integrazione della sicurezza con aspetti inerenti: a) La funzionalità, b) La manutenibilità, c) L’ergonomicità. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 17 Modifiche su macchine marcate CE Per apportare modifiche alle macchine marcate CE occorre considerare le seguenti fasi: 1) Studio di fattibilità. Fondamentale per conoscere la possibilità dell’attuazione della modifica garantendo la funzionalità della macchina ed il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza; 2) Progettazione. Necessaria per individuare: obiettivi delle modifiche, norme tecniche applicabili, modo di lavoro della macchina, pericoli presenti sulla macchina, scelta dei dispositivi di sicurezza, gestione dei rischi residui; 3) Aggiornamento del fascicolo tecnico. Lo studio progettuale della o delle modifiche deve essere integrato nel fascicolo tecnico originario della macchina; 4) Aggiornamento del manuale d’uso. Ove ne ricorrano gli estremi, ogni parte del manuale d’uso della macchina deve essere aggiornata in relazione alle novità introdotte dalla o dalle modifiche apportate. segue Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 18 Modifiche su macchine marcate CE 5) Nuova dichiarazione CE e marcatura CE. Mediante una nuova dichiarazione CE e una nuova marcatura CE (apposta su una nuova targa con indicato l’anno della modifica) il nuovo fabbricante della macchina se ne assume integralmente la responsabilità di fronte alla Direttiva 2006/42/CE E’ preferibile che le modifiche alle macchine marcate CE sia a cura dei fabbricanti iniziali Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 19 Modifiche giuridicamente necessarie Una modifica assume aspetti prioritari quando una macchina deve essere adeguata, sotto il profilo antinfortunistico, alle leggi vigenti. La tenuta in esercizio di macchine non conformi alle disposizioni di legge comporta, in caso di incidente, sanzioni economiche e gravi responsabilità penali a carico del datore di lavoro. Per macchine datate, il protrarsi nel tempo di utilizzo «fuori norma», potrebbe indurre il giudice ad imputare al datore di lavoro la responsabilità colposa che va sotto il nome di «colpa con preavviso di evento». L’obbligarietà dell’analisi dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008, non permette al datore di lavoro di avvalersi della non conoscenza dei rischi specifici presenti sulle singole macchine. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 20 Modifiche giuridicamente necessarie Misure generali di tutela previste dal decreto (rif. art. 15, comma 1, lettera «c» del D.Lgs. 81/2008): 1) Eliminazione dei rischi, e, ove ciò non è possibile; 2) Riduzione dei rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico Tra gli obblighi del datore di lavoro, il decreto pone l’attenzione su: «aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione» (rif. art. 18, comma 1, lettera «z» del D.Lgs. 81/2008) Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 21 Messa a norma delle macchine non marcate CE Una macchina non marcata CE può subire interventi di modifica, senza che ciò comporti la necessità di re-immetterla sul mercato se: a) lo scopo è esclusivamente quello di garantirne la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e/o di adeguarla all’evoluzione tecnica; b) l’intervento non ne modifica le modalità di utilizzo e le prestazioni originarie. Tuttavia, non è scontato che tutte le macchine in servizio e non marcate CE possano essere messe a norma e non è detto che questo possa essere fatto con costi ragionevoli (ovvero commisurati al valore residuo della macchina). Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 22 Messa a norma delle macchine non marcate CE A tal riguardo si procederà seguendo le seguenti fasi: ► Studio di fattibilità ► Progettazione ► Realizzazione ► Prove ► Relazione tecnica ► Aggiornamento della documentazione Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 23 Messa a norma delle macchine non marcate CE Studio di fattibilità Lo studio di fattibilità e di costo degli interventi di messa a norma deve essere eseguito da persone che conoscono sia le leggi che le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza del macchinario. Macchine che, per loro natura, sono state strutturalmente concepite prive di dispositivi di protezione, potrebbero richiedere stravolgimenti tali da consigliarne la sostituzione con altre di nuova costruzione. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 24 Messa a norma delle macchine non marcate CE Progettazione Le fasi progettuali comprendono: ► individuazione dei pericoli e valutazione della idoneità delle misure di sicurezza presenti sulle macchine ► individuazione delle fonti di pericolo prive di protezioni e dispositivi di protezione ► scelta dei dispositivi di protezione ► verifica della idoneità dei dispositivi di protezione utilizzati con le funzionalità della macchina ► scelta dei materiali ► progettazione dei ripari Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 25 Messa a norma delle macchine non marcate CE Realizzazione E’ importante la qualifica e le competenze del personale preposto alla realizzazione delle modifiche Prove Ogni modifica va provata. Per l’individuazione delle prove è utile appoggiarsi alle norme tecniche di riferimento. Relazione tecnica La relazione tecnica deve essere incentrata sulle fonti di pericolo e sulle barriere di sicurezza necessarie per l’abbattimento dei rischi. Aggiornamento della documentazione La documentazione di supporto della macchina deve essere correttamente aggiornata in ogni sua parte prima che la macchina venga rimessa in produzione. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 26 Esempi di modifiche a) Sostituzione di parti della macchina con altre diverse dalle originali (intervento muta le prestazioni della macchina o di parti di essa); b) Modifica del ciclo macchina o di alcuni parametri (diverso da quanto previsto dal fabbricante); c) Modifica dei circuiti elettrici, pneumatici o idraulici; d) Sostituzione dei circuiti elettrici a logica elettromeccanica con un sistema a logica programmabile (PLC); e) Modifica della movimentazione della macchina o delle modalità di bloccaggio del pezzo; f) Aggiunta di un dispositivo di protezione antinfortunistica non previsto dal fabbricante finalizzato a ridurre ulteriormente l’entità dei rischi residui; g) Sostituzione di un dispositivo di sicurezza previsto dal fabbricante con un altro dispositivo di sicurezza diverso dal primo. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 27 Modifiche degli insiemi di macchine Concetti generali La Direttiva Macchine 2006/42/CE Campo di applicazione (art. 1): Macchine; Attrezzature intercambiabili; Componenti di sicurezza; Accessori di sollevamento; Catene, funi e cinghie; Dispositivi di trasmissione meccanica; Quasi-macchine. Definizioni (art. 2): • Macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata..... • Insiemi di macchine, insiemi di macchine o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 29 Insiemi di macchine Esempi di insiemi di macchine: ► Linee di produzione ► Assemblaggi di macchine ► Insiemi complessi ► Insiemi di macchine ► Impianti Quale di questi insiemi può essere considerato una «macchina» ai sensi della Direttiva ? Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 30 Insiemi di macchine Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Un insieme di macchine e/o quasi-macchine viene considerato «insieme di macchine» quando risultano soddisfatti i seguenti criteri: Le macchine/quasi-macchine sono assemblate al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto o la realizzazione di un dato processo (ad esempio per confezionamento, montaggio, lavorazioni multiple successive); Le macchine/quasi-macchine sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’assieme nel suo complesso, richiedendo in tal modo, una valutazione dei rischi per tutto l’insieme; Le macchine/quasi-macchine dell’insieme hanno un sistema di comando comune. Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma con funzionamento indipendente l’una dall’altra, non è da considerarsi come insieme di macchine (es. assemblaggi di macchine). Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 31 Insiemi di macchine – Il concetto di funzionamento solidale Linea produttiva schematizzata: •C •A •D •H •G •B •E •F La linea risulta costituita da sette macchine (A, B, C, D, E, F, G) composte per formare un assieme. La macchina G non rientra nell’assieme, poichè il suo funzionamento non è solidale con quello delle altre (presenza operatore per scarico prodotto da macchina C e carico su G) Il funzionamento solidale tra due macchine risulta dal fatto che queste si trovano interfacciate sia strutturalmente quanto funzionalmente (consensi attraverso sistemi di comando elettrici, pneumatici, idraulici, meccanici) Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 32 Insiemi di macchine – Impianti Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un impianto industriale completo composto da un numero notevole di macchine, o da insiemi di macchine e altre attrezzature provenienti da diversi fabbricanti. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate insiemi di macchine; ad esempio, le attrezzature di scarico e ricevimento delle materie prime, le attrezzature di lavorazione, le attrezzature per l’imballaggio e il carico. In questo caso, eventuali rischi creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto devono essere coperti dalle istruzioni di installazione. Va inoltre osservato che l’immissione sul mercato di attrezzature per impianti industriali che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine può essere disciplinata da altre direttive dell’UE sul mercato interno. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 33 Insiemi di macchine: il fabbricante Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Il soggetto che realizza un «insieme di macchine» ne è considerato il «fabbricante» ed è pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine. In taluni casi, il fabbricante dell’insieme di macchine è anche il fabbricante delle unità che lo costituiscono. Più spesso, le unità che costituiscono l’insieme sono immesse sul mercato da altri fabbricanti, come macchine complete che possono funzionare anche separatamente o come quasi-macchine. Se le unità in questione sono immesse sul mercato come macchine complete che possono funzionare anche separatamente, esse devono riportare la marcatura CE ed essere accompagnate da una dichiarazione CE di conformità. Se invece le macchine sono immesse sul mercato come quasi-macchine, esse non recheranno la marcatura CE, ma dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni per il montaggio. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 34 Insiemi di macchine: il fabbricante Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Il fabbricante dell’insieme di macchine deve: ► condurre le adeguate valutazioni di conformità per l’insieme di macchine; ► apporre una marcatura determinata (ad esempio, una targhetta specifica) sull’insieme di macchine con le informazioni richieste al punto 1.7.3 e, se del caso, dai punti 3.6.2, 4.3.3 e 6.5 dell’allegato I, inclusa la marcatura CE; ► stilare e firmare una dichiarazione CE di conformità per l’insieme di macchine. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 35 Insiemi di macchine: valutazione del rischio Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine, in quanto la loro sicurezza dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicure delle unità che li costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce fra le varie macchine. La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono. Essa deve anche includere i vari pericoli che derivano dall’insieme non coperti dalla dichiarazione CE di conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di montaggio (per le quasi-macchine) fornite dai fabbricanti delle singole unità che compongono l’insieme. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 36 Insiemi di macchine: immissione sul mercato e messa in servizio Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE Gli insiemi di macchine che vengono montati presso i locali dell’utilizzatore da una persona diversa dall’utilizzatore sono considerati immessi sul mercato allorché le attività di montaggio sono state completate e l’insieme è consegnato all’utilizzatore per l’impiego. Nel caso di un insieme di macchine costituito dall’utilizzatore (e non immesso sul mercato), la direttiva macchine si applica quando l’insieme di macchine è messo in servizio per la prima volta. In altre parole, tali macchine devono essere conformi alle disposizioni della direttiva prima di essere impiegate per la prima volta per l’uso previsto nell’UE. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 37 Insiemi di macchine: modifiche Insiemi comprendenti macchine nuove e macchine già in servizio In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli insiemi di macchine esistenti possono essere sostituite con nuove unità, o nuove unità possono essere aggiunte ad un insieme di macchine già esistente. Si pone pertanto la questione se un insieme di macchine composto da unità nuove e unità già esistenti sia, nel suo complesso, oggetto della direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel dubbio, è quindi consigliabile che il soggetto che realizza tale insieme di macchine consulti le autorità nazionali competenti. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 38 Insiemi di macchine: modifiche Indicazioni generali: 1. se la sostituzione o l’aggiunta di un’unità costitutiva ad un insieme di macchine esistente non influisce in modo significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto dell’insieme, la nuova unità può essere considerata una macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso, non è necessaria alcuna azione a norma della direttiva macchine per gli elementi dell’insieme non influenzati dalla modifica. Il datore di lavoro rimane il responsabile della sicurezza dell’intero insieme, conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/104/CE (D.Lgs. 81/2008); − se la nuova unità è una macchina completa che può funzionare anche separatamente, che reca la marcatura CE ed è accompagnata da una dichiarazione CE di conformità, l’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere considerata come l’installazione della macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità, marcatura CE o dichiarazione CE di conformità; − se la nuova unità è costituita da una quasi-macchina accompagnata da una dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di montaggio, il soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità. Egli deve pertanto valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre attrezzature e l’insieme di macchine, assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità e affiggere la marcatura CE sulla nuova unità una volta montata. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 39 Insiemi di macchine: modifiche Indicazioni generali: 2. Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove unità ad un insieme di macchine esistente ha un impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza dell’insieme nel suo complesso o comporta modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che la modifica dia luogo a un nuovo insieme di macchine a cui deve applicarsi la direttiva macchine. In tal caso, l’insieme nel suo complesso, incluse tutte le unità che lo costituiscono, deve ottemperare alle prescrizioni della direttiva macchine. Lo stesso dicasi anche laddove un nuovo insieme di macchine sia costituito da unità nuove e di seconda mano. Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 40 Alcuni link utili www.bureauveritas.it http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm http://www.newapproach.org/ Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 41 Bureau Veritas Italia S.p.A. – Milano, 21 Ottobre 2014 42