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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
dott. Amedeo Ghionni - Presidente
dott. Federico Eramo - Giudice relatore
dott. Gabriele Sordi - Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel proc. n. 2686/2013 rg promosso da:
(Omissis) rappresentata e difesa dall'avv. (Omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in
(Omissis) - Reclamante
contro
(Omissis), rappresentata e difesa dagli Avv. (Omissis), elettivamente domiciliata presso il loro
studio in (Omissis) - Reclamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. (Omissis) per la reclamante così conclude:" L'On.le Tribunale adito in composizione
collegiale, (...), voglia riformare l'ordinanza impugnata (...) ed accogliere le seguenti conclusioni ordinare alla sig.ra (Omissis): a - l'immediata rimozione dell'insegna installata sulla parete del
fabbricato di (Omissis) (Omissis) posta al di sopra delle vetrine sul locale commerciale di sua
proprietà; b - l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso dell'utilizzazione dei
bocchettone adduttore principale del gas metano installato in prossimità del locale commerciale di
(Omissis) al centro delle due vetrine del suddetto immobile così come rappresentato nei rilievi
fotografici allegati e degli impianti autonomi di riscaldamento delle singole unità abitative posti al
di sopra di detta insegna: c - l'immediata reintegrazione della porzione di facciata del fabbricato di
(Omissis) (Omissis) di proprietà delle parti in causa occupata dall'installazione dell'insegna
suddetta; - dichiarare la sussistenza della ricorrente della servitù di utilizzazione del bocchettone
adduttore principale del gas metano posto sul fabbricato di (Omissis) (Omissis) dinanzi al locale
commerciale di proprietà della sig.ra (Omissis); - dichiarare la sussistenza della ricorrente della
servitù di utilizzazione degli impianti autonomi di adduzione del gas alle singole abitazioni di sua
proprietà posti sulla facciata del fabbricato posto in (Omissis) (Omissis) che giungono tino al locale
commerciale della sig.ra (Omissis): - dichiarare la sussistenza della ricorrente della servitù di
utilizzazione della parte di facciata esterna del fabbricato di (Omissis) (Omissis) occupata
illegittimamente dall'insegna apposta da (Omissis) sopra le vetrine del locale commerciale di sua
proprietà; - condannare (Omissis) alla rimozione dell'insegna in ferro e plastica apposta da lei
realizzata ed apposta sopra le vetrine del locale commerciale di sua proprietà sito in (Omissis)
(Omissis); - condannare e/o ordinare a (Omissis) la reintegrazione immediata dell'utilizzazione
degli impianti di adduzione del gas metano sia principale e che singoli; - condannare (Omissis) alla
reintegrazione immediata della porzione di facciata esterna del fabbricato di (Omissis) (Omissis)
occupata dall'installazione dell'insegna; - condannare (Omissis) al risarcimento dei danni subiti da
(Omissis) per effetto della mancata utilizzazione degli impianti di adduzione del gas generale e
privati; condannare (Omissis) alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio".
L'avv. (Omissis) per la reclamata così conclude:"L'Ecc.mo tribunale di cassino voglia rigettare il
reclamo e confermare l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari (...).
Oggetto: reclamo contro l'ordinanza del Tribunale di Cassino - Sezione Distaccata di Sora (...) del
24/9/2013 notificata il 21/10/2013 che, nell'ambito del procedimento civile RG n. 542/2013, ha
così disposto: "rigetta il ricorso e compensa le sperse di lite nella misura della metà e, per la quota
restante, condanna (Omissis) a rifondere nei confronti di (Omissis) la somma di Euro 600,00 per
compensi professionali, oltre oneri di legge".
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.06.2013, (Omissis) chiedeva che fosse ordinata a
(Omissis) la cessazione dello spoglio relativo all'uso del bocchettone di adduzione del gas metano
installato in prossimità del locale di (Omissis) al centro delle due vetrine, mediante rimozione
dell'insegna posizionata sulla facciata del fabbricato sito in (Omissis), (Omissis), posta sopra il
locale di proprietà della stessa resistente. In particolare, le due parti erano comproprietarie di uno
stabile sito in (Omissis), che avevano diviso con atto rogato dal notaio (Omissis) il 29.01.2008 in
porzioni in proprietà esclusiva, lasciando ingresso e corte esterna come beni comuni, in catasto al
foglio (Omissis), oltre le particelle mappale (Omissis), pure comuni. Nell'anno 2006, la ricorrente
fece installare un allacciamento del gas metano dal (Omissis), ponendo il bocchettone tra le due
vetrine ora di proprietà esclusiva della sorella, realizzando al contempo l'impianto di riscaldamento
con le diramazioni dell'impianto fino al bocchettone. Tra le parti sorsero, però, contrasti quando la
ricorrente, in più occasioni, si apprestò a porre i contatori del gas con relativa cassetta e gli allacci
alle singole abitazioni, contrasti accesi che avevano coinvolto anche il marito della resistente, nei
cui confronti era stato avviato a seguito di formale denuncia-querela procedimento penale presso
questo Tribunale. Nell'agosto del 2012 la resistente e il marito avevano rimosso i materiali da loro
apposti in prossimità del bocchettone adduttore principale, facendo rientrare la ricorrente nel
possesso della servitù di uso del bocchettone adduttore principale del gas metano, così come
stabilito nel contratto di divisione. Da ultimo, nella domenica del 6 giugno 2013, approfittando
della giornata festiva e dell'assenza della ricorrente e dei suoi familiari, la resistente aveva installato
o fatto installare sulla parete superiore delle vetrine di sua proprietà, dove svolgeva attività
commerciale di vendita al dettaglio di articoli da regalo (mappale 624 sub 12), un'insegna luminosa
di ferro e plastica per tutta la lunghezza del negozio applicata direttamente sulla parete esterna del
fabbricato, impedendo così l'allaccio delle tubazioni che dal bocchettone portavano il gas metano
alle abitazioni private. La ricorrente chiedeva che fosse ordinato alla resistente di rimuovere la
predetta insegna o qualunque altro ostacolo all'utilizzo del suddetto bocchettone e degli impianti di
conduzione del gas metano per la propria abitazione e per le altre abitazioni di sua proprietà.
Si costituiva in giudizio (Omissis), che non negava di avere apposto l'insegna in prossimità del
bocchettone ma contestava la ricorrenza di uno spoglio o di una molestia nella specie, perché
l'impianto del gas non era mai stato funzionante e la ricorrente non poteva vantare alcuna servitù in
merito, né in fatto né in diritto. Nell'atto di divisione del 2006, infatti, le parti si riconobbero
reciprocamente le servitù esistenti e acconsentirono a riconoscersi servitù per quelli da realizzare,
previa indicazione di un tecnico di fiducia per l'individuazione dell'ubicazione di tutto ciò che
serviva per il relativo esercizio nelle parti meno incomode e meno dispendiose per la realizzazione.
Nel caso di specie ciò non era avvenuto perché la resistente non aveva dato indicazioni di conferire
l'incarico in questione all'ing. (Omissis), la cui perizia controparte aveva depositato agli atti;
all'opposto, con nota raccomandata del 9.02.2011, ella aveva indicato, come suo fiduciario per
l'individuazione dell'area su cui porre ciò che serviva all'impianto per il gas metano, il geometra
(Omissis). Infine, contestava la tempestività del ricorso.
Con l'ordinanza impugnata il Giudice di Sora rigettava il reclamo.
Con reclamo depositato il 4 novembre 2013 (Omissis) chiedeva a questo Tribunale la riforma
dell'ordinanza impugnata, sostenendo che circa il diritto di servitù il primo Giudice aveva errato
perché nell'atto di divisione le parti si erano concesse reciproca servitù ed era incontestata
l'esistenza del bocchettone del gas e degli impianti prima del 2008 e, quindi, ella era legittima
titolare. Lo spossessamento c'era stato perché l'insegna apposta aveva limitato il diritto di uso della
facciata stessa da parte di (Omissis).
All'udienza del 5 febbraio 2014 le parti si riportavano ai rispettivi atti e questo Collegio si riservava
di decidere.
Per questo Collegio il reclamo è infondato. Nella specie gli impianti devono ancora essere
realizzati e, quindi, non c'è mai stata una lesione in atto ma solo in potenza nei riguardi della
reclamante: manca l'attualità di un pregiudizio come si desume dalle dichiarazioni della stessa
(Omissis), la quale afferma che l'insegna è stata apposta legittimamente e la stessa odierna
reclamante sostiene che quell'oggetto impedisce un "futuro" collegamento del bocchettone. La
(Omissis) non ha mai usato l'impianto e manca nella specie una situazione possessoria preesistente
da tutelare perché ella non ha mai esercitato la servitù che intende farsi riconoscere (nello specifico
e non in generale): in pratica sono mancati sin dall'inizio i presupposti per l'esercizio di un'azione
come quella disciplinata dall'art. 703 cpc.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- letti gli artt. 669 terdecies cpc e gli altri articoli di legge;
RIGETTA
il reclamo e conferma integralmente l'ordinanza del Tribunale di Cassino - Sezione Distaccata di
Sora - del 24/9/2013 n. 1695 cron., indicata in oggetto.
Rigetta tutte le altre richieste.
Condanna (Omissis) al pagamento delle spese di questo Giudizio che si liquidano in complessivi
euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari oltre iva, cap ritenute e accessori di legge.
Così deciso in Cassino, il 5 febbraio 2014.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2014.
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