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www.ildirittoamministrativo.it Rivista giuridica Registrata presso il Tribunale di Catania ISSN 2039-6937 OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE NOVEMBRE 2013 A cura di Luca SALAMONE (www.lucasalamone.it) Corte d’appello di Roma - Sezione I, 25 febbraio 2013 (In tema di responsabilità civile da custodia della strada). Con la pronuncia in rassegna la suprema Corte d’appello romana è tornata a pronunciarsi sull’annosa questione della responsabilità civile da cose (una strada) in custodia. Al riguardo, il giudice d’appello ha statuito che la responsabilità della P.A. per i danni causati dai beni demaniali e patrimoniali, sussiste in relazione agli stessi se, per la loro limitata estensione, consentano un’adeguata attività di vigilanza. Alla luce di quanto sopra, ad avviso della Corte, quindi, in relazione al demanio stradale, deve escludersi la sussistenza di detta responsabilità laddove non sia possibile esercitare la custodia. Detta responsabilità si fonda, infatti, sul dovere di custodia della P.A. e quindi sulla violazione del dovere di sorveglianza nei limiti in cui questo sia esercitabile. Corte giustizia Unione Europea - Grande Sezione, 26 febbraio 2013, n. 11/11 (In tema di trasporto aereo e di ritardo dell’imbarco). Con la pronuncia un rassegna il giudice europeo ha statuito che in tema di trasporto aereo e ritardo dell’imbarco ha statuito che l’articolo 7 del Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento n. 295/91 dev’essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all’esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6. Corte di Cassazione - Sezione V, 27 febbraio 2013, n. 4925 (In tema di tassazione dei canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali). Con la pronuncia in rassegna la suprema Corte di Cassazione ha statuito che i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad Irpeg, in quanto le attività degli enti pubblici non economici, pur avendo natura commerciale, non sono assoggettabili ad imposizione quando tali enti agiscono nella loro veste di pubblica autorità, mentre sono assoggettate a tributo quando agiscono come soggetti di diritto privato. Tribunale di Napoli – Sezione I, 7 marzo 2013 (In tema di ancoraggio dell’imbarcazione da diporto nell’area marina protetta, regolarmente delimitata da segnali marittimi). Con la pronuncia in rassegna, il giudice di merito campano ha statuito che incorre nella violazione di cui agli artt. 19 e 30 della legge n. 394 del 1991 (1), la condotta di colui che (1) L’art. 19, intitolato “Gestione delle aree protette marine”, così recita: “1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso 1'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area pro tetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979”. L’art. 30, intitolato “Sanzioni”, così recita: “1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. 2. La violazione delle disposizioni ancora la propria imbarcazione da diporto nell’area marina protetta, regolarmente delimitata da segnali marittimi. Il Tribunale, infatti, rileva come l’anzidetta normativa sanziona con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, la violazione dell’art. 19 che fissa divieti nelle aree protette marine, nelle quali sono interdette le attività, anche specificamente individuate ed elencate, che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente soggetto a particolare protezione, tra cui vengono ricompresa la navigazione a motore, il danneggiamento delle specie animali e vegetali, l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque. Consiglio di Stato - Sezione VI, 15 marzo 2013, n. 1539 (In teme di delimitazione del demanio marittimo). Con la pronuncia in rassegna il supremo giudice amministrativo ha evidenziato come l’art. 32 cod. nav. (2) prevede un procedimento, disciplinato in dettaglio dall’art. 58 del emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta. 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino del l'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. 4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. 5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto non in contrasto con il presente articolo. 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta. 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali. 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedo no misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali. 9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2”. (2) Intitolato “Delimitazione di zone del demanio marittimo”, recante “Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per reg. cod. nav., indirizzato a risolvere in via amministrativa questioni di delimitazione dei confini fra proprietà privata e demanio marittimo. Il medesimo art. 32, al secondo comma, dispone che eventuali contestazioni, insorte nel corso della delimitazione, siano risolte “in via amministrativa dal direttore marittimo, ..., con provvedimento definitivo”. Il Collegio ha avuto modo di evidenziare che l’atto amministrativo, di cui all’art. 32 cod. nav., non può avere carattere costitutivo o modificativo di diritti, così come non può implicare esercizio di discrezionalità amministrativa, dovendo limitarsi ad accertare l’estensione del demanio marittimo e - di riflesso - i limiti della confinante area di proprietà privata. L’eventuale lesione del diritto soggettivo relativo a quest'ultima, pertanto, non può che rientrare nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice amministrativo evidenzia, infine, che nei commi successivi sono disciplinate poi la possibilità di accordi, intervenuti fra le parti interessate, nonché ulteriori modalità di risoluzione in via amministrativa di divergenze, emerse nella fase di accertamento, anche con intervento del Ministro della Marina Mercantile (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). (Annulla senza rinvio la sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. I, n. 3518/2006). la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze”.