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Modulo X - Il_recupero_crediti_e_azioni_rivalsa

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Modulo X - Il_recupero_crediti_e_azioni_rivalsa
Corso di formazione ed aggiornamento sulla gestione dei
servizi sociali con riferimento alle prestazioni agevolate
Le modalità di recupero
dei crediti e le azioni di rivalsa
Rimini, 24 gennaio 2012
Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
A) Sostituzione dell’assistito nella richiesta di alimenti nei
confronti dei parenti tenuti ai sensi dell’articolo 433 del codice
civile
Articolo 433 del codice civile:
“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1.il coniuge;
2.i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3.i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4.i genitori e le nuore;
5.il suocero e la suocera;
6.i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.”
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
A) Sostituzione dell’assistito nella richiesta di alimenti nei
confronti dei parenti tenuti ai sensi dell’articolo 433 del codice
civile
•Inapplicabilità della disciplina civilistica sull’obbligazione
alimentare.
•La richiesta di alimenti:
- è un atto di carattere personale dell’assistito (o del
suo rappresentante legale);
- presupposti di legge;
- senza alcuna possibilità di sostituzione.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
A) Sostituzione dell’assistito nella richiesta di alimenti nei
confronti dei parenti tenuti ai sensi dell’articolo 433 del Codice
civile
Articolo 438 del codice civile:
“Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di
bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li
domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia
necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla
sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora
esistente nel suo patrimonio.”
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
A) Sostituzione dell’assistito nella richiesta di alimenti nei
confronti dei parenti tenuti ai sensi dell’articolo 433 del Codice
civile
•E’ esclusa per le amministrazioni la possibilità di sostituirsi.
•Analogamente nei confronti dei parenti astrattamente tenuti
agli alimenti non potrà essere esercitata l’azione surrogatoria
ex articolo 2900 del codice civile.
•Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ha chiarito la
questione (articolo 2, comma 6): le disposizioni dettate “non
possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti
erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del
codice civile, nei confronti dei componenti il nucleo familiare dei
richiedenti la prestazione agevolata.”
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
B) Riferimento all’articolo 7 della legge 17 luglio 1890, n. 6972
(“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”)
“Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei
poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale,
così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità
giudiziaria.”
Questa norma è subito apparsa non confacente al caso, in
quanto da intendersi rivolta verso i “poveri” visti come
collettività e non nei confronti del singolo individuo.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
C) Riferimento all’articolo 155 del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773 (“Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”)
“I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di
sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di
poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica
sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al
lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio
per promuovere il giudizio per gli alimenti.”
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
C) Riferimento all’articolo 155 del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773 (“Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”)
La norma si è dimostrata inapplicabile in quanto:
•prevede la possibilità di diffida da parte dell’autorità nei
confronti dei familiari tenuti per legge agli alimenti verso il
congiunto mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi;
•non costituisce alcun rapporto tra parente ed ente erogatore,
ma, semmai, conferma il rapporto privato tra mendicante e
parente;
•decorso il termine posto dalla diffida, infatti, la stessa norma
non prevede alcun intervento sostitutivo dell’autorità, ma solo
l’ammissione del mendicante al beneficio del gratuito
patrocinio per promuovere il giudizio degli alimenti nei
confronti dei parenti inerti.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
D) Riferimento all’articolo 2041 del codice civile (“Azione generale
di arricchimento”)
“Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra
persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare
quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,
colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al
tempo della domanda.”
•Per poter fare ricorso alla tutela garantita da tale norma, però,
occorre vi sia già stata la richiesta di alimenti da parte
dell’assistito in stato di bisogno.
•Il presupposto dell’azione, l’arricchirsi senza giusta causa a
danno di un’altra persona, infatti, sorge solo con la richiesta di
alimenti e permette di ottenere l’indennizzo della diminuzione
patrimoniale subita di conseguenza.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre
1931, n. 1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità
e manicomiali”)
“Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni
di povertà, e, in caso di loro morte dagli eredi legittimi e
testamentari, la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le
amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici,
sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante
lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai
singoli obbligati, l’ammontare delle somme da rimborsare, i motivi
per cui viene richiesto il rimborso e le modalità di pagamento.”
Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono
state sostenute le spese di spedalità, e prende grado insieme con le
spese di cui al n. 3 dell’art. 1956 del codice civile (oggi articolo
2751).
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre
1931, n. 1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità
e manicomiali”).
“L’azione di rivalsa, con le stesse modalità di cui al primo comma,
può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei
ricoverati stessi nell’ordine stabilito dall’art. 142 del codice civile
(oggi articolo 433), che erano per legge tenuti agli alimenti durante
il periodo del ricovero e si trovano in condizioni di sostenere, in tutto
o in parte, l’onere delle degenze, nonché verso le persone civilmente
responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria
l’assistenza nell’ospedale e nel manicomio.
Le amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della
procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto
dall’art. 34, lettera d), del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.”
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre 1931, n.
1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e
manicomiali”).
•La giurisprudenza, anche recente, ha avuto modo di confermare
l’applicabilità di tale norma anche dopo l’entrata in vigore della legge
n. 833/78 di riforma del Servizio sanitario nazionale, ma
limitatamente alle ipotesi residuali di onerosità, per il beneficiario,
delle prestazioni erogate dal Servizio.
•Tra queste ipotesi rientra quella relativa alle spese per servizi socioassistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte
dell’ente, trattandosi di spese non riconducibili alle prestazioni
sanitarie, ma sicuramente inquadrabili nella generica previsione del
menzionato articolo 1 della legge n. 1580/31.
Cfr. Cassazione civile, sez. I, 24.02.2004, n. 3629, Cassazione civile, sez. I,
20.01.1998, n. 481, Cassazione civile, sez. I, 14.10.1992, n. 11209. In tal
senso anche il Tribunale di Treviso, ordinanza 01.07.1997, e il Tribunale di
Verona, 10.03.2000.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre
1931, n. 1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità
e manicomiali”).
L’azione prevista da questa norma, infatti, non è un’azione
surrogatoria concessa per sopperire all’inerzia del titolare a cui
sarebbe spettato agire nei confronti degli obbligati agli
alimenti, ma un’azione attribuita all’ente indirettamente, a
titolo originario, nei confronti di determinati soggetti
individuati per relationem con rinvio all’odierno articolo 433 del
codice civile.
Non altrettanto certa è la compatibilità con la legge 8 novembre
2000, n. 328, e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre 1931, n.
1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali”).
All’articolo 2, comma 2, lettera d), punto 5. del disegno di legge delega del
2008 sulla non autosufficienza (poi decaduto) era prevista la modifica
dell’articolo 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, in coerenza con i
criteri di identificazione delle persone tenute a partecipare, direttamente o
indirettamente, al costo della componente sociale delle prestazioni ai
sensi della lettera c), punto 3. (coinvolgimento del coniuge e dei soli
parenti in linea retta di primo grado nella compartecipazione al costo
delle prestazioni residenziali non rivolte a persone in condizione di non
autosufficienza particolarmente grave) e della lettera d), punti 2.
(evidenziazione della situazione economica della sola persona assistita
per la compartecipazione al costo della componente sociale delle
prestazioni per i non autosufficienti), 3. (previsione di soglie di Isee
minima e massima) e 4 (considerazione delle donazioni effettuate dalla
persona assistita nei cinque anni antecedenti l’accertamento della
condizione di non autosufficienza).
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Riferimento all’articolo 1, comma 3 della legge 3 dicembre
1931, n. 1580 (“Nuove norme per la rivalsa delle spese di
spedalità e manicomiali”).
La legge è stata abrogata con l’articolo 24 (“Taglia-leggi”) del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge
6 agosto 2008, n. 113, a far data dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ossia
dal 18 febbraio 2009.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Ricorso al cosiddetto “contratto di assistenza”.
Si tratta di un accordo su base volontaria che può coinvolgere,
tanto i parenti astrattamente tenuti agli alimenti, quanto altri
soggetti terzi che, spontaneamente e a scopo di liberalità nei
confronti dell’assistito, si accordano con l’ente che sostiene le
spese di ricovero per contribuire al loro pagamento.
La fonte dell’obbligazione è il contratto volontariamente
sottoscritto, anche se i sottoscrittori sono soggetti ricompresi
nell’elencazione dell’articolo 433 del codice civile.
L’obbligazione che ne deriva non è, quindi, un’obbligazione
alimentare, bensì un’obbligazione di fonte contrattuale che può
avere, come parte, qualsiasi soggetto che spontaneamente la
sottoscriva.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Ricorso al cosiddetto “contratto di assistenza”.
La giurisprudenza di merito si è espressa sul tema, precisando
che “il familiare di un anziano malato cronico non autosufficiente
è tenuto a pagare la retta di ricovero in istituto, ove se ne sia
assunto l’obbligo con specifica convenzione, ancorché la
determinazione della prestazione e delle sue modificazioni
(aumenti di rette) sia rimessa alla volontà unilaterale
dell’istituto.” (Tribunale di Venezia, 21.07.1992)
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Ricorso al cosiddetto “contratto di assistenza”.
Alcune perplessità sulla natura di tale contratto nel caso in cui
l’accordo venga concluso direttamente con l’ente che eroga le
prestazioni socio-assistenziali:
1.assunzione in proprio del debito da parte degli obbligati
sottoscrittori e dunque non si potrebbe parlare di una
fideiussione o di una garanzia;
1.non sembrerebbe sussistere alcun precedente rapporto tra
l’ente e l’assistito, necessario per parlare di una espromissione
ex articolo 1272 del codice civile (”il terzo che, senza
delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è
obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non
dichiara espressamente di liberare quest'ultimo”).
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Ricorso al cosiddetto “contratto di assistenza”.
3.in merito all’ipotesi che si tratti di un contratto a favore di terzo ex
articolo 1411 del codice civile, lo stipulante avrebbe sempre la
possibilità di revoca finché il terzo (l’assistito) non dichiari di volerne
approfittare (“è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo
stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il
diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però
può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non
abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne
profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che
diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del
contratto”). La necessità di una dichiarazione di accettazione rende, di
fatto, l’istituto scarsamente utilizzato nel caso di soggetti che si
rifiutano di chiedere anche gli alimenti legalmente dovuti.
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Il diritto di rivalersi delle spese
sostenute per le prestazioni erogate
E) Ricorso al cosiddetto “contratto di assistenza”.
4.il contratto deve considerarsi invalido quando le dichiarazioni
negoziali vengono sottoscritte sotto la pressione di uno stato di
necessità ed urgenza, magari con la sottoscrizione di moduli
predefiniti dall’ente, o in base alla falsa rappresentazione
dell’esistenza di un dovere imposto dalla legge;
5.quanto finora detto nulla toglie alla validità di un atto di
liberalità nei confronti di un proprio familiare, atto che viene
ad assumere la forma di una donazione indiretta e, come tale,
non soggetta ai requisiti di forma previsti dal codice civile. Si
tratterebbe di una prestazione liberale periodica a favore
dell’ente che sopporta le spese per le prestazioni erogate al
proprio familiare.
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