La Scia edilizia dura tre anni Scaduto il termine, per chiudere i lavori
by user
Comments
Transcript
La Scia edilizia dura tre anni Scaduto il termine, per chiudere i lavori
34 Giovedì 11 Agosto 2011 LA LEGGE Lo studio del Consiglio nazionale del notariato sulla disciplina dopo il decreto sviluppo La Scia edilizia dura tre anni Scaduto il termine, per chiudere i lavori ne serve un’altra DI L ANTONIO CICCIA a Scia edilizia dura tre anni. Una volta scaduti, senza completamento delle opere, per finire i lavori se ne deve chiedere un’altra. È questa l’interpretazione data dallo studio del Consiglio nazionale dei notai n. 325-11/C, che ha illustrato la disciplina edilizia dopo il decreto sullo sviluppo n. 70/2011 (si veda ItaliaOggi del 4 agosto scorso). Vediamo, dunque, le principali in materia di segnalazione certificata di inizio attività in ambito edilizio, concentrandosi su due aspetti: efficacia del titoli e sistema sanzionatorio. La legge non dispone esplicitamente sull’efficacia della Scia, alla quale si applica la disciplina del Testo unico per l’edilizia (dpr 380/2001). Ne deriva che anche la scia edilizia ha tre anni di efficacia, decorrenti dalla data della sua presentazione: quindi i lavori non ultimati entro il triennio possono essere completati previa presentazione di una nuova scia. Inoltre l’interessato deve comunicare all’ufficio tecnico del comune la data di ultimazione dei lavori. Lo studio dei notai aggiunge che, ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la scia. Il certificato di collaudo dovrà essere presentato allo sportello unico, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate o a dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Tra l’altro si deve fare molta attenzione agli aspetti catastali, considerato che il decreto legge 78/2010 ha disposto la nullità degli atto di trasferimento immobiliare, se non vi è dichiarazione di conformità tra dati catastali e le planimetrie catastali depositate in Catasto e lo stato di fatto. Se manca il certificato di collaudo finale e la variazione catastale si applicazione della sanzione di 516 euro. Ai fini della documentazione della regolarità edilizia, la sussistenza del titolo è provata con la copia della stessa, dalla quale risulti la data di ricevimento, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, e l’attestazione del professionista abilitato, e gli atti di assenso eventualmente necessari. Nel caso di interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla scia si applica la disciplina dettata per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Dia (articolo 37, T.u. dpr 380/2001). Pertanto la realizzazione di interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione della Scia in assenza della o in difformità dalla scia comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Quando le opere realizzate in assenza di scia consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, e dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Qualora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nei centri storici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiederà al Ministero per i beni e le attività culturali ap- TUTTE LE SANZIONI Sanzione pecuniaria pari al doppio Interventi edilizi in assenza dell’aumento del valore venale della o in difformità dalla scia dell’immobile e comunque in misura non inferiore a 516 euro Inter venti di restauro e di risanamento conser vativo, Restituzione in pristino a cura e eseguiti su immobili comunque spese del responsabile e irrogherà vincolati in base a leggi statali una sanzione pecuniaria da 516 a e regionali, e dalle altre norme 10.329 urbanistiche Restauro e di risanamento R e s t i t u z i o n e i n p r is t i n o o conservativo eseguiti senza sanzione pecuniaria pari al doppio scia su immobili, anche non dell’aumento del valore venale vincolati, compresi nei centri dell’immobile, in misura non storici inferiore a 516 euro Sanatoria per abusi formali e Sanzione non superiore a €. doppia conformità dell’opera 5.164,00 e non inferiore ad €. realizzata 516,00 Scia presentata dopo inizio 516 euro lavori (ancora in corso) Omessa scia o difformità Nessuna sanzione penale posito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Se il parere non verrà reso entro 60 giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvederà autonomamente. Anche per gli interventi in assenza o in difformità della scia è prevista la sanatoria. In caso di abusi formali (mancata presentazione della Scia) e, quindi, se l’intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realiz- zazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (cosiddetta doppia conformità), il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile potranno ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del territorio. La presentazione spontanea della scia, effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, obbliga al pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. Rimane ferma la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare, entro i successivi 30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. La mancata presentazione della Scia non comporta l’applicazione di sanzioni penali. ©Riproduzione riservata COMPAGNIE AEREE/ Lo ha affermato l’avvocato generale della Corte europea Il risarcimento e l’assistenza obblighi concorrenti e cumulativi DI VALERIO STROPPA L’ obbligo di pagare un risarcimento per la cancellazione di un volo e l’obbligo di offrire assistenza sono concorrenti e cumulativi. La compagnia aerea non può sottrarsi all’uno compensandolo con l’altro. Le due tutele viaggiano su binari distinti e spetta semmai al giudice competente dire se una detrazione sia equa al caso in esame. È quanto ha affermato nei giorni scorsi nelle sue conclusioni l’avvocato generale Eleanor Sharpston con riferimento alla causa C-83/10, pendente davanti alla Corte di giustizia Ue. Il 25 settembre 2008 un volo serale Air France diretto da Parigi a Vigo, pochi minuti dopo il decollo, era stato costretto a rientrare al Charles de Gaulle per un problema tecnico. Tutti i passeggeri sono stati ricollocati su voli alternativi il giorno seguente. Tuttavia, alcuni passeggeri lamentavano di non avere ricevuto un’adeguata assistenza. Una famiglia è stata riprotetta su un volo con destinazione Oporto, raggiun- gendo in taxi la città di Vigo. Un’altra famiglia sosteneva di non aver ottenuto alcuna assistenza durante tale lasso di tempo, oltre a richiedere le spese per i pasti consumati in aeroporto e per un giorno aggiuntivo di custodia del cane. Tutti i ricorrenti chiedevano poi i danni morali, contestando l’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Nell’ordinanza di rinvio il giudice nazionale rileva che la controversia in esame solleva questioni interpretative in merito al regolamento Ce n. 261/2004. In particolare il tribunale spagnolo afferma che esistono divergenze interpretative tra le parti sia circa la portata della nozione di «cancellazione del volo» sia relativamente al concetto di «risarcimento supplementare», che non possono essere risolte rinviando alla normativa. Da qui il trasferimento della causa ai giudici del Lussembur- go. Secondo l’avvocato generale, ai fini dell’applicazione delle tutele previste dal citato regolamento, un volo va inteso come cancellato non solo quando non decolli, ma anche «qualora, pur essendo partito come previsto, non giunga alla destinazione programmata, bensì rientri all’aeroporto di origine senza procedere oltre». Sul secondo punto, Sharpston osserva che il riferimento al risarcimento supplementare (di cui all’articolo 12, n. 1 del regolamento n. 261/2004) non può essere limitato alla compensazione pecuniaria del tipo previsto dal regolamento: non è prevista alcuna limitazione rispetto al tipo di danno per il quale il passeggero può intentare un’azione (inclusi, quindi, i danni morali). Pertanto, conclude l’avvocato generale, «laddove un vettore aereo non abbia adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004, i passeggeri interessati possono pretendere il rimborso di qualunque spesa sostenuta a causa dell’inadempimento, a prescindere dal fatto che abbiano o meno richiesto l’adempimento di tali obblighi al momento opportuno. La compensazione di cui all’art. 7 dello stesso regolamento può non essere detratta da detto risarcimento». ©Riproduzione riservata