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La Scia edilizia dura tre anni Scaduto il termine, per chiudere i lavori

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La Scia edilizia dura tre anni Scaduto il termine, per chiudere i lavori
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Giovedì 11 Agosto 2011
LA LEGGE
Lo studio del Consiglio nazionale del notariato sulla disciplina dopo il decreto sviluppo
La Scia edilizia dura tre anni
Scaduto il termine, per chiudere i lavori ne serve un’altra
DI
L
ANTONIO CICCIA
a Scia edilizia dura tre
anni. Una volta scaduti,
senza completamento
delle opere, per finire
i lavori se ne deve chiedere
un’altra.
È questa l’interpretazione
data dallo studio del Consiglio
nazionale dei notai n. 325-11/C,
che ha illustrato la disciplina
edilizia dopo il decreto sullo sviluppo n. 70/2011 (si veda ItaliaOggi del 4 agosto scorso).
Vediamo, dunque, le principali in materia di segnalazione
certificata di inizio attività in
ambito edilizio, concentrandosi
su due aspetti: efficacia del titoli e sistema sanzionatorio.
La legge non dispone esplicitamente sull’efficacia della Scia,
alla quale si applica la disciplina del Testo unico per l’edilizia
(dpr 380/2001).
Ne deriva che anche la scia
edilizia ha tre anni di efficacia,
decorrenti dalla data della sua
presentazione: quindi i lavori
non ultimati entro il triennio
possono essere completati previa presentazione di una nuova
scia. Inoltre l’interessato deve
comunicare all’ufficio tecnico
del comune la data di ultimazione dei lavori.
Lo studio dei notai aggiunge
che, ultimato l’intervento, il
progettista o un tecnico abilitato dovrà rilasciare un certificato di collaudo finale, con il
quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato con la scia.
Il certificato di collaudo dovrà
essere presentato allo sportello
unico, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
o a dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento.
Tra l’altro si deve fare molta
attenzione agli aspetti catastali, considerato che il decreto
legge 78/2010 ha disposto la
nullità degli atto di trasferimento immobiliare, se non vi è
dichiarazione di conformità tra
dati catastali e le planimetrie
catastali depositate in Catasto
e lo stato di fatto.
Se manca il certificato di
collaudo finale e la variazione
catastale si applicazione della
sanzione di 516 euro.
Ai fini della documentazione della regolarità edilizia, la
sussistenza del titolo è provata
con la copia della stessa, dalla
quale risulti la data di ricevimento, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, e
l’attestazione del professionista
abilitato, e gli atti di assenso
eventualmente necessari.
Nel caso di interventi edilizi
eseguiti in assenza ovvero in
difformità dalla scia si applica
la disciplina dettata per gli interventi eseguiti in assenza o
in difformità dalla Dia (articolo
37, T.u. dpr 380/2001).
Pertanto la realizzazione
di interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione
della Scia in assenza della o in
difformità dalla scia comporterà la sanzione pecuniaria pari
al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516
euro.
Quando le opere realizzate in
assenza di scia consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su
immobili comunque vincolati in
base a leggi statali e regionali, e
dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l’autorità competente
a vigilare sull’osservanza del
vincolo, salva l’applicazione di
altre misure e sanzioni previste
da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile
ed irrogherà una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
Qualora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo siano eseguiti su
immobili, anche non vincolati,
compresi nei centri storici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiederà al Ministero per
i beni e le attività culturali ap-
TUTTE LE SANZIONI
Sanzione pecuniaria pari al doppio
Interventi edilizi in assenza dell’aumento del valore venale
della o in difformità dalla scia dell’immobile e comunque in
misura non inferiore a 516 euro
Inter venti di restauro e di
risanamento conser vativo, Restituzione in pristino a cura e
eseguiti su immobili comunque spese del responsabile e irrogherà
vincolati in base a leggi statali una sanzione pecuniaria da 516 a
e regionali, e dalle altre norme 10.329
urbanistiche
Restauro e di risanamento R e s t i t u z i o n e i n p r is t i n o o
conservativo eseguiti senza sanzione pecuniaria pari al doppio
scia su immobili, anche non dell’aumento del valore venale
vincolati, compresi nei centri dell’immobile, in misura non
storici
inferiore a 516 euro
Sanatoria per abusi formali e Sanzione non superiore a €.
doppia conformità dell’opera 5.164,00 e non inferiore ad €.
realizzata
516,00
Scia presentata dopo inizio
516 euro
lavori (ancora in corso)
Omessa scia o difformità
Nessuna sanzione penale
posito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento
del valore venale dell’immobile
conseguente alla realizzazione
degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
516 euro. Se il parere non verrà
reso entro 60 giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio provvederà autonomamente.
Anche per gli interventi in assenza o in difformità della scia
è prevista la sanatoria.
In caso di abusi formali (mancata presentazione della Scia) e,
quindi, se l’intervento realizzato
risulta conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realiz-
zazione dell’intervento, sia al
momento della presentazione
della domanda (cosiddetta doppia conformità), il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile potranno ottenere
la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore
a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all’aumento di
valore dell’immobile valutato
dall’Agenzia del territorio.
La presentazione spontanea
della scia, effettuata quando
l’intervento è in corso di esecuzione, obbliga al pagamento, a
titolo di sanzione, della somma
di 516 euro.
Rimane ferma la possibilità
per il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti,
di adottare, entro i successivi
30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi
di essa.
La mancata presentazione
della Scia non comporta l’applicazione di sanzioni penali.
©Riproduzione riservata
COMPAGNIE AEREE/ Lo ha affermato l’avvocato generale della Corte europea
Il risarcimento e l’assistenza
obblighi concorrenti e cumulativi
DI
VALERIO STROPPA
L’
obbligo di pagare
un risarcimento per
la cancellazione di
un volo e l’obbligo di offrire assistenza sono
concorrenti e cumulativi. La
compagnia aerea non può
sottrarsi all’uno compensandolo con l’altro. Le due tutele
viaggiano su binari distinti e
spetta semmai al giudice competente dire se una detrazione
sia equa al caso in esame. È
quanto ha affermato nei giorni scorsi nelle sue conclusioni
l’avvocato generale Eleanor
Sharpston con riferimento
alla causa C-83/10, pendente
davanti alla Corte di giustizia
Ue.
Il 25 settembre 2008 un volo
serale Air France diretto da Parigi a Vigo, pochi minuti dopo
il decollo, era stato costretto a
rientrare al Charles de Gaulle
per un problema tecnico. Tutti
i passeggeri sono stati ricollocati su voli alternativi il giorno seguente. Tuttavia, alcuni
passeggeri lamentavano di
non avere ricevuto un’adeguata assistenza. Una famiglia è
stata riprotetta su un volo con
destinazione Oporto, raggiun-
gendo in taxi la città di Vigo.
Un’altra famiglia sosteneva
di non aver ottenuto alcuna
assistenza durante tale lasso
di tempo, oltre a richiedere le
spese per i pasti consumati in
aeroporto e per un giorno aggiuntivo di custodia del cane.
Tutti i ricorrenti chiedevano
poi i danni morali, contestando
l’inadempimento del contratto
di trasporto aereo.
Nell’ordinanza di rinvio il
giudice nazionale rileva che
la controversia in esame solleva questioni interpretative
in merito al regolamento Ce
n. 261/2004. In particolare il
tribunale spagnolo afferma
che esistono divergenze interpretative tra le parti sia
circa la portata della nozione
di «cancellazione del volo» sia
relativamente al concetto di
«risarcimento supplementare», che non possono essere risolte rinviando alla
normativa. Da qui il trasferimento della causa ai
giudici del Lussembur- go.
Secondo l’avvocato generale, ai fini dell’applicazione delle tutele previste dal citato regolamento,
un volo va inteso come
cancellato non solo quando
non decolli,
ma anche
«qualora,
pur essendo partito
come previsto, non giunga
alla destinazione programmata, bensì rientri all’aeroporto di
origine senza procedere oltre».
Sul secondo punto, Sharpston
osserva che il riferimento al
risarcimento supplementare
(di cui all’articolo 12, n. 1 del
regolamento n. 261/2004) non
può essere limitato alla compensazione pecuniaria del tipo
previsto dal regolamento: non
è prevista alcuna limitazione
rispetto al tipo di danno per il
quale il passeggero può intentare un’azione (inclusi, quindi, i danni morali). Pertanto,
conclude l’avvocato generale, «laddove un vettore aereo non abbia adempiuto gli
obblighi ad esso incombenti
in forza degli artt. 8 e 9 del
regolamento n. 261/2004, i
passeggeri interessati possono pretendere il rimborso
di qualunque spesa sostenuta
a causa dell’inadempimento,
a prescindere dal fatto che
abbiano o meno richiesto
l’adempimento di tali obblighi al momento opportuno. La
compensazione di cui all’art. 7
dello stesso regolamento può
non essere detratta da detto
risarcimento».
©Riproduzione riservata
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