Ecco la stangata Irpef città per città Scopri quanto pagherai Bari e
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Ecco la stangata Irpef città per città Scopri quanto pagherai Bari e Milano le più esose. Buste paga alleggerite per l'aumento delle addizionali locali. Il capoluogo pugliese stacca tutti Da questo mese i lavoratori dipendenti e i pensionati pagheranno il loro tributo al salvataggio del Paese. Lo sblocco delle addizionali Irpef regionali e comunali è infatti arrivato nel cedolino. A parità di reddito, la differenza tra chi sborsa di più e chi di meno, la fa la città in cui si pagano le tasse. Mentre l’aumento delle addizionali regionali è per tutti dello 0,33% (il calcolo va fatto sullo stipendio lordo annuo). Pubblichiamo le proiezino della Fondazione studi del consiglio nazionale Consulenti del Lavoro. www.ecostampa.it 005306 Consiglio Nazionale Consulenti www.ecostampa.it 005306 Consiglio Nazionale Consulenti 005306 www.ecostampa.it Quotidiano Consiglio Nazionale Consulenti www.ecostampa.it 005306 Consiglio Nazionale Consulenti www.ecostampa.it 005306 Consiglio Nazionale Consulenti www.ecostampa.it 005306 Consiglio Nazionale Consulenti I M P O S T E E TA S S E Venerdì 30 Marzo 2012 27 La Corte dei conti ha bocciato il decreto del Mineconomia che attuava il regime fi scale Attrazione europea senza appeal Erronea indicazione della decorrenza: atto illegittimo ANTONIO G. PALADINO L a Corte dei conti boccia il dipartimento delle finanze sul regime di attrazione europea. Il decreto del ministero dell’economia e finanze che reca le disposizioni attuative del regime fiscale di attrazione europea, previsto dall’articolo 41, comma 2 del dl n.78/2010, è infatti, illegittimo nella parte in cui, in difformità da quanto sancito nella norma primaria, dispone l’avvio del predetto regime non dall’entrata in vigore della stessa, ma da quella dello stesso decreto. Per questa motivazione la Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, nel testo della deliberazione n. 6/2012, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del ddg Mineconomia 11.11.2011, attuativo del regime fiscale di attrazione europea, in quanto viziato di illegittimità per manifesta violazione della norma di rango primario (per i contenuti del decreto, si veda ItaliaOggi del 14.9.2011). L’articolo 41 dispone che per le imprese residenti in uno stato membro Ue diverso dall’Italia, che intraprendono nel nostro paese nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si applica, per un triennio e a decorrere dal primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è stata presentata apposita istanza di interpello, la normativa vigente in uno degli stati Ue (se più favorevole dal punto di vista tributario) rispetto a quella italiana. Unico presupposto per poter beneficiare di questa disposizione: le attività economiche cui la norma fa riferimento, non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in IL PRINCIPIO Il provvedimento del Mineconomia è illegittimo nella parte in cui fa decorrere le disposizioni in materia di regime fiscale di attrazione europea a decorrere dalla data di sua entrata in vigore e non, come sancito dal dl n. 78/2010, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. vigore del dl 78/2010 e devono essere effettivamente svolte nel territorio italiano. Sarà poi, un successivo decreto di natura non regolamentare (il ddg oggi bocciato) a dare attuazione a quanto sopra descritto. Il collegio della Corte dei conti, pertanto, dopo il rilievo effettuato dal magistrato istruttore, ha definito «chiara» l’indicazione della norma primaria, ovvero che le attività economiche per le quali è possibile richiedere il regime fiscale di attrazione europea «non devono risultare già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Con tale locuzione, è pacifico che si intende il dl 78 e non il decreto attuativo all’esame della stessa Corte. Nonostante un dettato normativo «chiaro ed esplicito», il decreto attuativo individua le attività economiche possibili destinatarie della nuova normativa, in quelle poste in essere da soggetti che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia, ovvero costituiscono nel nostro paese una o più stabili organizzazioni ma solo «successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 41 è non già del decreto legge n. 78/2010». Così operando, i vertici di via XX Settembre escludono dall’applicazione di tale regime, quei soggetti, siano esse persone fisiche, società o persone giuridiche, che abbiano trasferito la residenza o abbiano avviato nuove attività successivamente all’entrata in vigore del Dl n. 78/2010, ma prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo. La farfallina di Equitalia scompare dalla cartella La farfallina di Equitalia rischia di scomparire dalla cartella. Allo studio, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, un restyling grafico del documento che, a partire da giugno, potrebbe vedere ridurre, se non addirittura eliminare del tutto il simbolo distintivo della società della riscossione. In particolare sulle buste e sulle intestazioni, dando spazio ai loghi degli enti impositori: Agenzia delle entrate, Inps o i comuni. La scelta, secondo quanto hanno spiegato alcuni addetti ai lavori a ItaliaOggi, segue la stagione di tensione a che ha visto la società della riscossione bersaglio di attii intimidatori e veri e proprii attentati. In questo modo sii h non è E it li responsabile bil vorrebbe dire al contribuente che Equitalia della eventuale contestazione, rabbia e nervosismo. Il restyling dal 2006, anno di nascita della nuova Equitalia, è il terzo anche se i precedenti rifacimenti di look hanno riguardato più che altro le implementazioni di informazioni da fornire al contribuente, con dati su termini di pagamento o le possibilità di presentare ricorso. Le nuove cartelle dunque potrebbero diventare fortemente personalizzate, come in passato avveniva per le cartelle Ici dei singoli comuni che riproducevano gli stemmi dell’amministrazione comunale titolare del tributo. Anche se c’è il rischio che la cartella diventi un vero e proprio album di figurine essendo, infatti, non raro che il documento sia multi tributo per diversi enti impositori. Cristina Bartelli © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata La Puglia è la più tartassata dalle addizionali Irpef locali La Puglia è la regione più tartassata addizionali Irpef. I dati, si legge nel dalle addizionali Irpef locali. Quest’ancomunicato stampa, vengono diffusi no, per esempio, i baresi che guadadopo l’elaborazione di circa sette mignano 20 mila euro l’anno pagheranno lioni di rapporti di lavoro da parte dei 126 euro in più in busta paga, contro i consulenti del lavoro in tutt’Italia e 66 euro del resto d’Italia. Il risultato sono messi a confronto con gli stesè stato calcolato dalla si dati dell’anno 2010. Fondazione studi dei Lo studio considera tre Il testo della consulenti del lavoro, scaglioni di reddito: 20 decisione sul sito in uno studio diffuso mila, 40 mila e 60 mila ieri in cui si preseneuro. Con riferimento www.italiaoggi.it/ ta l’impatto in busta alla prima fascia, per documenti paga di marzo delle esempio, in Campania (a Napoli) l’incremento di tasse locali è di 66 euro rispetto al 2010; la metà di quant’è in Puglia (a Bari), vessata da un rincaro di 126 euro, sempre rispetto al 2010. Chi guadagna 40 mila euro a Napoli subisce tasse in più rispetto al 2010 di 132 euro, mentre a Bari di 276 euro. Infine, tra Napoli e Bari l’incremento di tasse per il dipendente che guadagna 60 mila euro all’anno è di 198 euro contro 442 euro. Carla De Lellis © Riproduzione riservata Commercialista? Consulente del lavoro? DENTRO I NOSTRI GESTIONALI C’È MOLTO DI PIÙ. Uno staff di consulenti che vi affianca ogni giorno, dedicandovi la massima attenzione. 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