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Le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia

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Le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
La legge antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Le segnalazioni di operazioni sospette e gli
indicatori di anomalia.
Le modalità di segnalazione, il divieto di
comunicazione e la riservatezza
Relatore:
Antonio Fortarezza Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Convegno 8 novembre 2012 - Fondazione Ambrosianeum – Via Delle Ore n. 3 - Milano
La segnalazione di operazione sospetta non è
una “notizia criminis” ma una “deduzione” del
soggetto segnalante
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S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
La segnalazione di operazioni sospette
“…La segnalazione di operazione sospetta rappresenta quindi una frontiera
avanzata del contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce
comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di “notitiae
criminis”. In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla
“conoscenza” di un reato, ma rappresenta solo una “deduzione” supportata
da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del
segnalante. Tale deduzione è quindi affetta da un margine di incertezza, il cui
restringimento porterebbe alla perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi
utili…”*
*Dall’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria nell'ambito dell'esame del
disegno di legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega
al Governo in materia di normativa antimafia
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41
‰ I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle
caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto
cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico.
‰ Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su
proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati
indicatori di anomalia:
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41
Quando effettuare una SOS?
‰ Quando sappiamo
‰ Quando sospettiamo
‰ Quando abbiamo motivi ragionevoli per sospettare
9 che siano in corso
9 che siano state compiute
9 che siano state tentate
Secondo la definizione di
riciclaggio prevista dalla normativa
antiriciclaggio
¾ operazioni di riciclaggio
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41
Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita
dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie
azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,
effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
tali beni provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.
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Conoscenza dell’origine
da attività criminosa
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Le segnalazioni di operazioni sospette
¾ Con la nuova nozione di auto-riciclaggio prevista
nel D.Lgs. 231/2007 si rende molto delicata la
posizione del cliente nel caso in cui il reato
presupposto compiuto sia un reato fiscale, che si
risolva ad esempio nella detenzione dell’illegittimo
risparmio derivante dall’evasione.
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41
Oggetto della segnalazione è il sospetto di
una operazione di riciclaggio di denaro
proveniente da attività criminosa, non la
segnalazione dell’attività criminosa.
..è l’operazione di riciclaggio di denaro illecito che dobbiamo segnalare..
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Le segnalazioni di operazioni sospette
‰ Il professionista è tenuto ad effettuare una particolare valutazione
del cliente, senza con ciò spingersi in attività investigative, finalizzata
a valutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione
possano provenire dalle condotte di cui alle disposizioni previste nella
definizione di riciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
‰ Tale obbligo, richiede ai professionisti un’immediata valutazione
dell’operazione già nel momento in cui si procede all’identificazione
del cliente.
‰ La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata senza
ritardo, non appena il professionista viene a conoscenza degli
elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i
presupposti, deve essere fatta addirittura prima dell’inizio della
prestazione professionale.
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Le segnalazioni di operazioni sospette
‰ La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta
il risultato di una delicata valutazione discrezionale.
Presuppone sensibilità, ponderazione, tempestività.
‰ Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche
attività di indagine, ma di adempiere l'obbligo “avendo
riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito
della propria attività istituzionale” (art. 3, comma 1, del
d.lgs. 231/2007).
G. Castaldi – Direttore UIF - Audizione del 11/05/2010 Commissione 2° Giustizia della Camera dei Deputati
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Le segnalazioni di operazioni sospette
‰ la segnalazione di operazione sospetta “…non è subordinata
all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli
intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure
all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità
delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo
sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la
caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a
prevenire e punire l'attività di riciclaggio…”.
(Cassazione Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699)
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Due atteggiamenti ricorrenti emergono nei rapporti rassegnati
sull’argomento dalle competenti organizzazioni internazionali:
‰ l’attitudine a individuare e segnalare casi sospetti sulla base di
meccanismi automatici di rilevazione, senza esercitare la
valutazione discrezionale che deve invece qualificare la collaborazione
attiva;
‰ la tendenza a segnalare clienti marginali, nei cui confronti non
sussiste un particolare interesse alla prosecuzione del rapporto d’affari.
(Giovanni Castaldi Direttore UIF – Milano 10 giugno 2011 – Convegno studio Fondazione Italiana per il Notariato)
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Non siamo Pubblici Ufficiali quindi non abbiamo l’obbligo di denunciare
all’Autorità Giudiziaria……
Non abbiamo l’obbligo di riferire reati, ma solamente comportamenti anomali
o sospetti del cliente…..
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo ci aiutano
a selezionare e comprendere alcune dinamiche soggettive e oggettive che
sono state ritenute dalla Legge e dalle Autorità competenti critiche…..
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Casi di esonero dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospetta
ATTENZIONE
Deroga
dall’obbligo di
segnalazione
per i
professionisti
(Art. 12
comma 2)
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
non si applica ai:
- Professionisti
- Agli altri soggetti di cui alla let. b)
- Ai notai e avvocati
per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell’esame della posizione giuridica del loro cliente
o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare
o evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Come segnalare le operazioni sospette?
Dal 16 maggio 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità con cui procedere
ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini della normativa
antiriciclaggio.
Dalla data del 16/05/2011 le SOS non dovranno più essere trasmesse a mezzo
raccomandata, ma a mezzo di una nuova piattaforma telematica.
Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono
pubblicati nel sito della Banca d’Italia, sezione Unità di Informazione
Finanziaria al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestioneoperazioni-sospette
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Cosa succede dopo l’inoltro della segnalazione alla UIF?
Art. 47)
9Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni;
ricevute (analisi delle banche dati, collegamento con altre segnalazioni etc)
9Archivia le segnalazioni che ritiene infondate comunicandolo al soggetto segnalante;
9Trasmette le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica alla DIA e al Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per gli approfondimenti investigativi;
Art. 45)
La UIF, la GDF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi della
segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Sanzioni per omessa segnalazione
‰ La norma, prevede una particolare sanzione di carattere
amministrativo per l’omessa segnalazione di operazione
sospetta, dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non
segnalata.
ATTENZIONE: Segnalazioni di operazioni sospette tardive
In base alla circolare sui controlli della Gdf la tardiva segnalazione di operazione
sospetta può essere equiparata all’omessa segnalazione
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Le segnalazioni di operazioni sospette
‰ Esempio
¾ Facciamo la segnalazione alla UIF?????
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La segnalazione di operazione sospetta alcuni
numeri e casistiche
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino UIF 2011
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino UIF 2011
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre
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Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre
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Alcune casistiche osservate
(Roberto Lo Santo UIF – Firenze 8 marzo 2012 – Convegno Fondazione DCEC Firenze)
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Obbligo di astensione, divieto di
comunicazione, l’obbligo di riservatezza, tutela
della riservatezza del segnalante
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Obbligo di astensione
‰ I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l’obbligo di
astenersi dal compiere la prestazione professionale, finchè non
hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia
possibile tenuto conto della normale operatività, o possa essere di
ostacolo alle indagini.
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Le segnalazioni di operazioni sospette
Divieto di comunicazione
‰ In materia di segnalazione delle operazioni sospette, l’art. 46 prevede
uno specifico divieto da parte del professionista, di comunicare al
cliente o a terzi interessati che farà ho ha fatto la segnalazione
all’UIF. Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga
violato, la sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno o
l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.
‰ In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione
vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre
in essere un’attività illegale.
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Le segnalazioni di operazioni sospette
L’obbligo di riservatezza
‰ Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli
effetti della presente legge, non costituiscono violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante
Riservatezza del segnalante
• L’impianto normativo relativo alla disciplina antiriciclaggio sotto molti
profili tende a tutelare la riservatezza delle informazioni in questo
delicatissimo processo di prevenzione e contrasto del riciclaggio,
prevedendo tutta una serie di disposizioni al fine di garantire che i
flussi informativi siano trattati con adeguate misure atte a tutelarne la
riservatezza.
• In generale l’art. 9 del D.Lgs. 231/2007, prevede che tutte le
informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di
settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e
degli altri organi compreso la DIA e la Guardia di Finanza, relative
all'attuazione del d.lgs. 231/2007, sono coperte dal segreto d'ufficio
anche nei confronti della pubblica amministrazione.
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante
Riservatezza del segnalante
• I professionisti devono adottare adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la
segnalazione. Tutti gli atti e i documenti in cui sono indicate le
generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta
responsabilità del titolare dell'attività.
• Gli ordini professionali eventualmente autorizzati a canalizzare le
segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la
segnalazione.
• La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso di segnalazione
effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine
professionale, devono adottare adeguate misure al fine di assicurare
la riservatezza.
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante
Riservatezza del segnalante
•
•
•
Sul punto della riservatezza del soggetto segnalante, il Comando Generale
della Guardia di Finanza con propria circolare n. 81 del 18/08/2008, dispone
che i Reparti investigativi operanti, adottino nelle premesse dei verbali di
contestazione delle richieste istruttorie inviate a terzi una formula di questo
tenore:
“Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l’esistenza di
rapporti e/o operazioni d’interesse investigativo, nei confronti del/dei
soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo…”.
Nella stessa circolare, si evidenzia altresì che sia nel corpo dei verbali che
nelle eventuali informative all’Autorità giudiziaria vengano descritti
dettagliatamente le risultanze delle investigazioni compiute, riportando anche
la segnalazione del professionista, senza mai però indicarne l’identità.
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Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante
Riservatezza del segnalante
• Sempre la legge, stabilisce che anche nel caso di
denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio (art. 331 del codice di procedura penale)
e nel caso dell’obbligo di riferire la notizia di reato (art.
347 del codice di procedura penale), l'identità del
professionista segnalante anche qualora sia conosciuta,
non deve essere menzionata.
• L’identità del professionista segnalante può essere rivelata
solo quando l’autorità giudiziaria, con proprio decreto
motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
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Gli indicatori di anomalia e gli schemi di
comportamento anomalo
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Gli indicatori di anomalia
Cosa sono gli indicatori di anomalia?
‰L’art. 41, al comma 2, stabilisce che
periodicamente devono essere emanati, su
proposta della UIF, appositi indicatori di
anomalia, al fine di agevolare i soggetti
destinatari della norma,
nell’individuazione dei profili di
sospetto delle operazioni di
riciclaggio.
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Gli indicatori di anomalia
Come interpretare gli indicatori di anomalia?
•
•
•
•
•
Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti
a segnalare.
Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente
integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del
segnalante.
Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra
gli indicatori e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione.
L’obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell’attenta valutazione del
professionista.
Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale
nell’individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono
a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di
valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la
segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.
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Gli indicatori di anomalia
Articolazione di alcuni profili soggettivi e oggettivi…..
Lo Studio segue una piccola società, la AAA Srl, amministrata dal Sig.
BBB, che opera nel commercio al dettaglio.
Nel mese di Gennaio del 2011 le quote di tale società vengono cedute
dai proprietari ad altra società localizzata in un paese Offshore.
Improvvisamente l’operatività della AAA Srl cambia e si intensificano i
movimenti finanziari in entrata e in uscita.
Dal mese di Febbraio del 2011 si assiste all’intensificarsi di versamenti
di contanti sul c/c.
Nel mese di Luglio si assiste a bonifici per importi rilevanti verso una
società localizzata in un paese Offshore.
Nel mese di agosto la società cambia ragione sociale diverse volte, e
trasferisce la propria sede legale in diversi comuni.
Nel mese di settembre la società viene posta in liquidazione e viene
nominato liquidatore una persona di età avanzata.
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Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale
a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati
in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo
fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non
cooperativi;
b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori
palesemente diversi da quelli di mercato;
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Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale
c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità
dichiarate dal cliente;
d) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle
caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale
operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli
atti giuridici utilizzati;
e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle
operazioni;
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Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale
f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
g) l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di
pagamento non appropriati rispetto alla prassi;
h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro
alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità
personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli
esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti
interessati, la questione per la quale si richiede l’intervento del
professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati
palesemente falsi.
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Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale
Riepilogo: alcune indicazioni ricorrenti…..
ƒRiluttanza del cliente a fornire informazioni o le informazioni fornite risultano
false;
ƒSospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare
effettivo;
ƒIncongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta;
ƒRapporti con paesi caratterizzati da regime antiriciclaggio non equivalente;
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Attenzione: paesi o territori a rischio NOVITA’
L’UIF in una recentissima comunicazione ha evidenziato una
nuova definizione, e cioè di “paesi o territorio a rischio”
Per “paesi o territori a rischio” si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della
prevenzione del riciclaggio, in analogia a quanto previsto dal provvedimento
della Banca dìItalia del 24 agosto 2010, nonché quelli rilevanti sotto il profilo
fiscale, individuati con appositi decreti dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in attuazione delle disposizioni del Dpr 917/1986 (Tuir).
“Paesi o territori a rischio”: si intendono i paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio
equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli
indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia
fiscale.
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Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti
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Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti
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Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo
Alcune indicazioni:
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Gli indicatori di anomalia
Come visto,
la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree
di particolare rischio e attenzione nello
svolgimento dell’attività professionale,
ci dice:
“FATE ATTENZIONE AL VERIFICARSI DI CERTE
SITUAZIONI”
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Gli indicatori di anomalia
…quindi la UIF ci dice…..
- STATE ATTENTI che se ci troviamo di fronte ad una operazione che ha come controparte una
società localizzata in un paese non collaborativo è una situazione di grandissimo rischio.
- fare attenzione anche alle operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da
quelle di mercato.
- attenzione alle operazioni incongrue quali ad esempio il cliente che vuole acquistare una
partecipazione in una società italiana utilizzando una società off shore.
- attenzione ad esempio ad una società che produce bulloni con un volume di affari
modesto che vuole acquistare una SGR (società di gestione del risparmio)
- Attenzione al cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi l’operazione.
- attenzione all’ingiustificata interposizione nell’operazione ad esempio di società estere o soggetti
persone fisiche che non ne hanno le capacità (prestanome).
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Gli indicatori di anomalia
…aree critiche finanziarie o contabili…..
- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto
quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se
per importi rilevanti.
- Operazioni di investimento di natura finanziaria con
caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo
economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal
cliente.
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Gli indicatori di anomalia
…aree critiche finanziarie o contabili…..
- Operazioni di emissione e/o collocamento di
strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi
incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale
e/o all’oggetto del cliente.
- Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti,
rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche
di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui
depositi presso banche insediate in Paesi off shore.
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Gli indicatori di anomalia
…aree critiche finanziarie o contabili…..
- Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività
esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti
e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime
antiriciclaggio non equivalente al nostro.
- Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti,
per l’impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo
di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di terzi,
in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano
perseguiti intenti dissimulatori.
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Gli indicatori di anomalia
.. ad esempio a livello di contabilità generale
vi potrebbero essere le seguenti aree critiche…
Area delle fatture di acquisto (fatture false etc)
Area delle fatture di vendita (fatture false etc)
Area delle modalità di pagamento
Area dei finanziamenti dei soci
Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente
Area delle modalità di copertura delle perdite
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Le procedure di controllo della GDF sulle
segnalazioni di operazioni sospette
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
Attività propedeutica:
Prima di eseguire lo step di controllo, è indispensabile aver svolto i controlli preliminari di cui al paragrafo 1
del presente Modulo operativo, attesa la necessità di conoscere preliminarmente:
• le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette;
• il/i responsabile/i cui compete la segnalazione, l’eventuale frequentazione di corsi di formazione
tesi a favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle
operazioni sospette tra propri dipendenti e collaboratori eventualmente incaricati all’assolvimento del
citato obbligo antiriciclaggio;
• le procedure interne di regolamentazione dell’iter valutativo per i professionisti operanti
nell’ambito di strutture associate o societarie che devono garantire omogeneità di comportamenti,
assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e, in caso di
richieste da parte delle Autorità competenti, consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Potrà essere utile verificare altresì l’eventuale esistenza di linee guida o griglie d’indicatori di anomalia utili
per la costruzione del “profilo di rischio” del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli
indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti.
Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest’ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del
“destinatario” oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata.
Una volta conosciuto il procedimento interno seguito dal professionista ispezionato, si procede ad acquisire
la documentazione disponibile presso l’operatore, necessaria per poter condurre gli opportuni
approfondimenti in merito al grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione.
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
Selezione del campione
L’unità operativa può:
• avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di
registrazione dei dati;
• individuare un nuovo campione di operazioni o prestazioni professionali ritenute più
significative rispetto alla tipologia di professionista sottoposto ad accertamenti ispettivi
antiriciclaggio. Ad esempio, si potranno selezionare operazioni:
- in funzione dell’importo o della localizzazione territoriale;
- contraddistinte da determinate causali (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari,
operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili),
ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a trust,
fiduciarie o ad enti no-profit;
- operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota
come cento off shore o paese a fiscalità privilegiata (costituzione o trasferimento, nei
predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o
l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che
hanno sede legale nei predetti paesi; utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in
regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o
azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o
diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di
dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi);
- riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato,
ovvero maggiormente ricorrenti.
Un approfondimento può essere svolto sulle archiviazioni disposte dal professionista.
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
Dopo le attività propedeutiche e la formazione del campione la pattuglia
operante:
‰ esegue il controllo del campione selezionato in maniera attiva ed incisiva, non
limitandolo cioè a verifiche di natura prevalentemente formale, ma
estendendolo ai profili sostanziali della gestione; è necessario, quindi, un
confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta.
In questo senso, non dovrà essere tralasciata l’analisi di contesto, che non si
limita alla mera individuazione ed all’analisi della singola operazione, ma è
finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal
“destinatario”;
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
‰ per l’accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello” (omessa segnalazione da
parte del professionista direttamente all’UIF o ordine professionale, ovvero da parte del
dipendente e/o collaboratore incaricato al titolare), tiene conto delle procedure interne
istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto
obbligato. In questo senso:
- viene ricostruito a posteriori, con l’ausilio del professionista, l’iter logico che sottostà
alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla, valutandone la coerenza
logica; a tal fine, è importante verificare se il soggetto obbligato abbia o meno
effettuato nel momento iniziale dell’iter della segnalazione un esame approfondito oltre che del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale/rapporto
continuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche del profilo soggettivo del
cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto
“modus operandi”, e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore “conoscenza
del cliente”;
- vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate
dall’operatore di primo livello rispetto alle operazioni per le quali si è deciso di
procedere all’archiviazione;
- viene riscontrato l’utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso
esaminato;
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
‰ per l’accertamento delle responsabilità di secondo livello (omessa trasmissione
da parte del professionista), provvede ad appurare l’esistenza di eventuali
profili di omissione colpevole, che sono alla base della commissione dell’illecito
in argomento; in particolare, si procede ad accertare:
- la fondatezza degli elementi di anomalia dell’operazione già individuati dal
primo livello (dipendente e/o collaboratore);
- la corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare
l’operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla
all’Unità di Informazione Finanziaria;
- l’adeguatezza e la completezza dell’istruttoria interna svolta dal
professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la
formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non
inoltrare la segnalazione all’UIF e l’esistenza di documentazione di
supporto. Qualora esistenti, tali motivazioni devono essere riportate nel
verbale di ispezione;
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
‰ in caso di verbalizzazione, evidenzia con chiarezza le aree di criticità
individuate e, in genere, tutti i fattori che sono alla base della contestazione
dell’ipotesi di omessa segnalazione (non approfondita valutazione
dell’elemento oggettivo o di quello soggettivo del cliente, assenza o non
sufficiente esame della documentazione in possesso, mancata collaborazione
dell’operatore in sede di controllo e così via).
Sul punto, si rinvia altresì a quanto già evidenziato in tema di verbalizzazione nel
Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente Manuale
operativo.
E’ importante, quindi, descrivere puntualmente l’iter logico seguito dall’operatore
ispezionato, illustrare tutti gli elementi in suo possesso, acquisire in atti le
dichiarazioni dei soggetti coinvolti, evidenziare le discrasie riscontrate,
argomentando per tabulas la condotta perfezionata oggettivamente in
contrasto con il precetto violato, allegando a supporto la documentazione
ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
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Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6)
Infine, preme evidenziare che:
- nel caso in cui l’azione di controllo non consenta agli operanti d’individuare con esattezza la
persona fisica responsabile della condotta omissiva, l’omessa segnalazione sarà contestata
direttamente al legale rappresentante della struttura aziendale, dandone atto compiutamente nel
processo verbale, coerentemente con il dettato normativo dell’art. 59 del decreto 231/2007
“Responsabilità solidale degli enti”;
- particolare attenzione andrà riservata all’eventuale verbalizzazione di contestazione “tardive” di
segnalazioni di operazioni sospette, visto che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di
contestare un’ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto
all’invio della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello
in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell’operazione sospetta.
Al riguardo, come già sottolineato nel Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente
Manuale operativo, si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in
sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di
operazione sospetta a “posteriori”, effettuata cioè dal professionista nel momento in cui è venuto a
conoscenza, ad esempio a mezzo stampa, dell’esistenza di un procedimento penale a carico del cliente.
In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse
in grado - in funzione dell’operatività posta in essere e del profilo del soggettivo del cliente emergente
dal fascicolo personale - di trasmettere una segnalazione all’UIF.
Ad esempio, operatività anomala emergente da ripetuti versamenti e per importi elevati di somme di
denaro, a fronte di una bassa posizione reddituale emergente dai documenti presenti nel fascicolo del
cliente tali da non giustificare una tale capacità economica.
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• Grazie per l’attenzione
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