Le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia
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Le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La legge antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Le segnalazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia. Le modalità di segnalazione, il divieto di comunicazione e la riservatezza Relatore: Antonio Fortarezza Dottore Commercialista Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano Convegno 8 novembre 2012 - Fondazione Ambrosianeum – Via Delle Ore n. 3 - Milano La segnalazione di operazione sospetta non è una “notizia criminis” ma una “deduzione” del soggetto segnalante 2 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La segnalazione di operazioni sospette “…La segnalazione di operazione sospetta rappresenta quindi una frontiera avanzata del contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di “notitiae criminis”. In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla “conoscenza” di un reato, ma rappresenta solo una “deduzione” supportata da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del segnalante. Tale deduzione è quindi affetta da un margine di incertezza, il cui restringimento porterebbe alla perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi utili…”* *Dall’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41 I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41 Quando effettuare una SOS? Quando sappiamo Quando sospettiamo Quando abbiamo motivi ragionevoli per sospettare 9 che siano in corso 9 che siano state compiute 9 che siano state tentate Secondo la definizione di riciclaggio prevista dalla normativa antiriciclaggio ¾ operazioni di riciclaggio 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41 Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 6 Conoscenza dell’origine da attività criminosa S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette ¾ Con la nuova nozione di auto-riciclaggio prevista nel D.Lgs. 231/2007 si rende molto delicata la posizione del cliente nel caso in cui il reato presupposto compiuto sia un reato fiscale, che si risolva ad esempio nella detenzione dell’illegittimo risparmio derivante dall’evasione. 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Art. 41 Oggetto della segnalazione è il sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa, non la segnalazione dell’attività criminosa. ..è l’operazione di riciclaggio di denaro illecito che dobbiamo segnalare.. 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Il professionista è tenuto ad effettuare una particolare valutazione del cliente, senza con ciò spingersi in attività investigative, finalizzata a valutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dalle condotte di cui alle disposizioni previste nella definizione di riciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. Tale obbligo, richiede ai professionisti un’immediata valutazione dell’operazione già nel momento in cui si procede all’identificazione del cliente. La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i presupposti, deve essere fatta addirittura prima dell’inizio della prestazione professionale. 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta il risultato di una delicata valutazione discrezionale. Presuppone sensibilità, ponderazione, tempestività. Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività di indagine, ma di adempiere l'obbligo “avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale” (art. 3, comma 1, del d.lgs. 231/2007). G. Castaldi – Direttore UIF - Audizione del 11/05/2010 Commissione 2° Giustizia della Camera dei Deputati 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette la segnalazione di operazione sospetta “…non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio…”. (Cassazione Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699) 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Due atteggiamenti ricorrenti emergono nei rapporti rassegnati sull’argomento dalle competenti organizzazioni internazionali: l’attitudine a individuare e segnalare casi sospetti sulla base di meccanismi automatici di rilevazione, senza esercitare la valutazione discrezionale che deve invece qualificare la collaborazione attiva; la tendenza a segnalare clienti marginali, nei cui confronti non sussiste un particolare interesse alla prosecuzione del rapporto d’affari. (Giovanni Castaldi Direttore UIF – Milano 10 giugno 2011 – Convegno studio Fondazione Italiana per il Notariato) 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Non siamo Pubblici Ufficiali quindi non abbiamo l’obbligo di denunciare all’Autorità Giudiziaria…… Non abbiamo l’obbligo di riferire reati, ma solamente comportamenti anomali o sospetti del cliente….. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo ci aiutano a selezionare e comprendere alcune dinamiche soggettive e oggettive che sono state ritenute dalla Legge e dalle Autorità competenti critiche….. 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Casi di esonero dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospetta ATTENZIONE Deroga dall’obbligo di segnalazione per i professionisti (Art. 12 comma 2) L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai: - Professionisti - Agli altri soggetti di cui alla let. b) - Ai notai e avvocati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Come segnalare le operazioni sospette? Dal 16 maggio 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità con cui procedere ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ai fini della normativa antiriciclaggio. Dalla data del 16/05/2011 le SOS non dovranno più essere trasmesse a mezzo raccomandata, ma a mezzo di una nuova piattaforma telematica. Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della Banca d’Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria al seguente indirizzo: http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestioneoperazioni-sospette 15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Cosa succede dopo l’inoltro della segnalazione alla UIF? Art. 47) 9Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni; ricevute (analisi delle banche dati, collegamento con altre segnalazioni etc) 9Archivia le segnalazioni che ritiene infondate comunicandolo al soggetto segnalante; 9Trasmette le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per gli approfondimenti investigativi; Art. 45) La UIF, la GDF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione. 16 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Sanzioni per omessa segnalazione La norma, prevede una particolare sanzione di carattere amministrativo per l’omessa segnalazione di operazione sospetta, dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. ATTENZIONE: Segnalazioni di operazioni sospette tardive In base alla circolare sui controlli della Gdf la tardiva segnalazione di operazione sospetta può essere equiparata all’omessa segnalazione 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Esempio ¾ Facciamo la segnalazione alla UIF????? 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La segnalazione di operazione sospetta alcuni numeri e casistiche 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino UIF 2011 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino UIF 2011 21 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre 24 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcuni numeri sulle SOS – Bollettino semestrale UIF 2012 – I semestre 25 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Alcune casistiche osservate (Roberto Lo Santo UIF – Firenze 8 marzo 2012 – Convegno Fondazione DCEC Firenze) 26 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Obbligo di astensione, divieto di comunicazione, l’obbligo di riservatezza, tutela della riservatezza del segnalante 27 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Obbligo di astensione I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l’obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, finchè non hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini. 28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette Divieto di comunicazione In materia di segnalazione delle operazioni sospette, l’art. 46 prevede uno specifico divieto da parte del professionista, di comunicare al cliente o a terzi interessati che farà ho ha fatto la segnalazione all’UIF. Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga violato, la sanzione penale dell’arresto da sei mesi a un anno o l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000. In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un’attività illegale. 29 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette L’obbligo di riservatezza Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 30 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante Riservatezza del segnalante • L’impianto normativo relativo alla disciplina antiriciclaggio sotto molti profili tende a tutelare la riservatezza delle informazioni in questo delicatissimo processo di prevenzione e contrasto del riciclaggio, prevedendo tutta una serie di disposizioni al fine di garantire che i flussi informativi siano trattati con adeguate misure atte a tutelarne la riservatezza. • In generale l’art. 9 del D.Lgs. 231/2007, prevede che tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi compreso la DIA e la Guardia di Finanza, relative all'attuazione del d.lgs. 231/2007, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. 31 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante Riservatezza del segnalante • I professionisti devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tutti gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. • Gli ordini professionali eventualmente autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. • La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso di segnalazione effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine professionale, devono adottare adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza. 32 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante Riservatezza del segnalante • • • Sul punto della riservatezza del soggetto segnalante, il Comando Generale della Guardia di Finanza con propria circolare n. 81 del 18/08/2008, dispone che i Reparti investigativi operanti, adottino nelle premesse dei verbali di contestazione delle richieste istruttorie inviate a terzi una formula di questo tenore: “Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l’esistenza di rapporti e/o operazioni d’interesse investigativo, nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo…”. Nella stessa circolare, si evidenzia altresì che sia nel corpo dei verbali che nelle eventuali informative all’Autorità giudiziaria vengano descritti dettagliatamente le risultanze delle investigazioni compiute, riportando anche la segnalazione del professionista, senza mai però indicarne l’identità. 33 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le segnalazioni di operazioni sospette – Riservatezza del segnalante Riservatezza del segnalante • Sempre la legge, stabilisce che anche nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 del codice di procedura penale) e nel caso dell’obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 del codice di procedura penale), l'identità del professionista segnalante anche qualora sia conosciuta, non deve essere menzionata. • L’identità del professionista segnalante può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con proprio decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 34 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo 35 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia Cosa sono gli indicatori di anomalia? L’art. 41, al comma 2, stabilisce che periodicamente devono essere emanati, su proposta della UIF, appositi indicatori di anomalia, al fine di agevolare i soggetti destinatari della norma, nell’individuazione dei profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio. 36 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia Come interpretare gli indicatori di anomalia? • • • • • Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare. Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante. Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione. L’obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell’attenta valutazione del professionista. Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell’individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione. 37 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia Articolazione di alcuni profili soggettivi e oggettivi….. Lo Studio segue una piccola società, la AAA Srl, amministrata dal Sig. BBB, che opera nel commercio al dettaglio. Nel mese di Gennaio del 2011 le quote di tale società vengono cedute dai proprietari ad altra società localizzata in un paese Offshore. Improvvisamente l’operatività della AAA Srl cambia e si intensificano i movimenti finanziari in entrata e in uscita. Dal mese di Febbraio del 2011 si assiste all’intensificarsi di versamenti di contanti sul c/c. Nel mese di Luglio si assiste a bonifici per importi rilevanti verso una società localizzata in un paese Offshore. Nel mese di agosto la società cambia ragione sociale diverse volte, e trasferisce la propria sede legale in diversi comuni. Nel mese di settembre la società viene posta in liquidazione e viene nominato liquidatore una persona di età avanzata. 38 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi; b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; 39 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente; d) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; 40 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi; g) l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi; h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi. 41 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Criteri di carattere generale Riepilogo: alcune indicazioni ricorrenti….. Riluttanza del cliente a fornire informazioni o le informazioni fornite risultano false; Sospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare effettivo; Incongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta; Rapporti con paesi caratterizzati da regime antiriciclaggio non equivalente; 42 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Attenzione: paesi o territori a rischio NOVITA’ L’UIF in una recentissima comunicazione ha evidenziato una nuova definizione, e cioè di “paesi o territorio a rischio” Per “paesi o territori a rischio” si intendono quelli rilevanti sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, in analogia a quanto previsto dal provvedimento della Banca dìItalia del 24 agosto 2010, nonché quelli rilevanti sotto il profilo fiscale, individuati con appositi decreti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione delle disposizioni del Dpr 917/1986 (Tuir). “Paesi o territori a rischio”: si intendono i paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale. 43 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti 44 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti 45 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Individuazione degli stati o paesi con obblighi antiriciclaggio equivalenti 46 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 47 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 48 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 49 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 50 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 51 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 52 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – D.M. 16 Aprile 2010 Alcune indicazioni: 53 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 54 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 55 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 56 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 57 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 58 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 59 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 60 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 61 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 62 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 63 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 64 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia – Schemi di comportamento anomalo Alcune indicazioni: 65 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia Come visto, la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree di particolare rischio e attenzione nello svolgimento dell’attività professionale, ci dice: “FATE ATTENZIONE AL VERIFICARSI DI CERTE SITUAZIONI” 66 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia …quindi la UIF ci dice….. - STATE ATTENTI che se ci troviamo di fronte ad una operazione che ha come controparte una società localizzata in un paese non collaborativo è una situazione di grandissimo rischio. - fare attenzione anche alle operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato. - attenzione alle operazioni incongrue quali ad esempio il cliente che vuole acquistare una partecipazione in una società italiana utilizzando una società off shore. - attenzione ad esempio ad una società che produce bulloni con un volume di affari modesto che vuole acquistare una SGR (società di gestione del risparmio) - Attenzione al cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi l’operazione. - attenzione all’ingiustificata interposizione nell’operazione ad esempio di società estere o soggetti persone fisiche che non ne hanno le capacità (prestanome). 67 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia …aree critiche finanziarie o contabili….. - Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti. - Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente. 68 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia …aree critiche finanziarie o contabili….. - Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale e/o all’oggetto del cliente. - Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi off shore. 69 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia …aree critiche finanziarie o contabili….. - Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente al nostro. - Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori. 70 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Gli indicatori di anomalia .. ad esempio a livello di contabilità generale vi potrebbero essere le seguenti aree critiche… Area delle fatture di acquisto (fatture false etc) Area delle fatture di vendita (fatture false etc) Area delle modalità di pagamento Area dei finanziamenti dei soci Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente Area delle modalità di copertura delle perdite 71 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle segnalazioni di operazioni sospette 72 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) Attività propedeutica: Prima di eseguire lo step di controllo, è indispensabile aver svolto i controlli preliminari di cui al paragrafo 1 del presente Modulo operativo, attesa la necessità di conoscere preliminarmente: • le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette; • il/i responsabile/i cui compete la segnalazione, l’eventuale frequentazione di corsi di formazione tesi a favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra propri dipendenti e collaboratori eventualmente incaricati all’assolvimento del citato obbligo antiriciclaggio; • le procedure interne di regolamentazione dell’iter valutativo per i professionisti operanti nell’ambito di strutture associate o societarie che devono garantire omogeneità di comportamenti, assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e, in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentire la ripartizione delle rispettive responsabilità. Potrà essere utile verificare altresì l’eventuale esistenza di linee guida o griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di rischio” del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia emanati dalle Autorità competenti. Diversamente, saranno tenuti in considerazione solo quest’ultimi, avuto specifico riguardo alla categoria del “destinatario” oggetto di controllo ed alla tipologia di transazioni/operatività concretamente realizzata. Una volta conosciuto il procedimento interno seguito dal professionista ispezionato, si procede ad acquisire la documentazione disponibile presso l’operatore, necessaria per poter condurre gli opportuni approfondimenti in merito al grado di anomalia delle operazioni rientranti nel campione. 73 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) Selezione del campione L’unità operativa può: • avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica o di registrazione dei dati; • individuare un nuovo campione di operazioni o prestazioni professionali ritenute più significative rispetto alla tipologia di professionista sottoposto ad accertamenti ispettivi antiriciclaggio. Ad esempio, si potranno selezionare operazioni: - in funzione dell’importo o della localizzazione territoriale; - contraddistinte da determinate causali (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili), ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a trust, fiduciarie o ad enti no-profit; - operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come cento off shore o paese a fiscalità privilegiata (costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi; utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi); - riferibili ai nominativi con movimentazioni finanziarie di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti. Un approfondimento può essere svolto sulle archiviazioni disposte dal professionista. 74 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) Dopo le attività propedeutiche e la formazione del campione la pattuglia operante: esegue il controllo del campione selezionato in maniera attiva ed incisiva, non limitandolo cioè a verifiche di natura prevalentemente formale, ma estendendolo ai profili sostanziali della gestione; è necessario, quindi, un confronto costante con i responsabili della procedura di segnalazione sospetta. In questo senso, non dovrà essere tralasciata l’analisi di contesto, che non si limita alla mera individuazione ed all’analisi della singola operazione, ma è finalizzata a comparare la stessa operazione con le altre perfezionate dal “destinatario”; 75 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) per l’accertamento dei casi di responsabilità di “primo livello” (omessa segnalazione da parte del professionista direttamente all’UIF o ordine professionale, ovvero da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato al titolare), tiene conto delle procedure interne istituite, del contenuto del fascicolo del cliente e delle motivazioni addotte dal soggetto obbligato. In questo senso: - viene ricostruito a posteriori, con l’ausilio del professionista, l’iter logico che sottostà alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archiviarla, valutandone la coerenza logica; a tal fine, è importante verificare se il soggetto obbligato abbia o meno effettuato nel momento iniziale dell’iter della segnalazione un esame approfondito oltre che del profilo oggettivo dell’operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo (caratteristiche, entità e natura) - anche del profilo soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e sulla capacità economica, sul suo consueto “modus operandi”, e quindi se abbia valutato adeguatamente il fattore “conoscenza del cliente”; - vengono esaminate attentamente le motivazioni eventualmente formalizzate dall’operatore di primo livello rispetto alle operazioni per le quali si è deciso di procedere all’archiviazione; - viene riscontrato l’utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato; 76 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) per l’accertamento delle responsabilità di secondo livello (omessa trasmissione da parte del professionista), provvede ad appurare l’esistenza di eventuali profili di omissione colpevole, che sono alla base della commissione dell’illecito in argomento; in particolare, si procede ad accertare: - la fondatezza degli elementi di anomalia dell’operazione già individuati dal primo livello (dipendente e/o collaboratore); - la corretta circolazione delle informazioni tra chi propone di segnalare l’operazione come sospetta e chi assume la decisione di non trasmetterla all’Unità di Informazione Finanziaria; - l’adeguatezza e la completezza dell’istruttoria interna svolta dal professionista quale responsabile di secondo livello, verificando la formalizzazione delle motivazioni poste a base della decisione di non inoltrare la segnalazione all’UIF e l’esistenza di documentazione di supporto. Qualora esistenti, tali motivazioni devono essere riportate nel verbale di ispezione; 77 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) in caso di verbalizzazione, evidenzia con chiarezza le aree di criticità individuate e, in genere, tutti i fattori che sono alla base della contestazione dell’ipotesi di omessa segnalazione (non approfondita valutazione dell’elemento oggettivo o di quello soggettivo del cliente, assenza o non sufficiente esame della documentazione in possesso, mancata collaborazione dell’operatore in sede di controllo e così via). Sul punto, si rinvia altresì a quanto già evidenziato in tema di verbalizzazione nel Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente Manuale operativo. E’ importante, quindi, descrivere puntualmente l’iter logico seguito dall’operatore ispezionato, illustrare tutti gli elementi in suo possesso, acquisire in atti le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, evidenziare le discrasie riscontrate, argomentando per tabulas la condotta perfezionata oggettivamente in contrasto con il precetto violato, allegando a supporto la documentazione ritenuta utile ai fini della successiva attività istruttoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 78 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le procedure di controllo della GDF sulle SOS (Modulo operativo n. 6) Infine, preme evidenziare che: - nel caso in cui l’azione di controllo non consenta agli operanti d’individuare con esattezza la persona fisica responsabile della condotta omissiva, l’omessa segnalazione sarà contestata direttamente al legale rappresentante della struttura aziendale, dandone atto compiutamente nel processo verbale, coerentemente con il dettato normativo dell’art. 59 del decreto 231/2007 “Responsabilità solidale degli enti”; - particolare attenzione andrà riservata all’eventuale verbalizzazione di contestazione “tardive” di segnalazioni di operazioni sospette, visto che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un’ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all’invio della segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell’operazione sospetta. Al riguardo, come già sottolineato nel Volume I - Parte I - Capitolo 2 - Paragrafo 8.a.(6).(b) del presente Manuale operativo, si tratta di una valutazione che va ponderata ed approfondita attentamente e che, in sostanza, può emergere in casi ben specifici e limitati, come ad esempio nei casi di segnalazione di operazione sospetta a “posteriori”, effettuata cioè dal professionista nel momento in cui è venuto a conoscenza, ad esempio a mezzo stampa, dell’esistenza di un procedimento penale a carico del cliente. In questa situazione, occorre verificare se già prima di tale elemento di novità il professionista non fosse in grado - in funzione dell’operatività posta in essere e del profilo del soggettivo del cliente emergente dal fascicolo personale - di trasmettere una segnalazione all’UIF. Ad esempio, operatività anomala emergente da ripetuti versamenti e per importi elevati di somme di denaro, a fronte di una bassa posizione reddituale emergente dai documenti presenti nel fascicolo del cliente tali da non giustificare una tale capacità economica. 79 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO • Grazie per l’attenzione 80 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO